tutto quello che c'è da sapere per cominciare
Immatricolazioni e Iscrizioni
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Quali agevolazioni sono previste sulle tasse?
l Regolamento tasse prevede le seguenti provvidenze a favore di:
- Gli studenti che si iscrivono al primo anno di Laurea Magistrale, che per l’anno accademico 2023/2024 sono stati iscritti presso l’Ateneo a singoli insegnamenti che erano attivati per tale corso di Laurea Magistrale, sono esonerati dal pagamento di un importo pari a quanto versato per l’iscrizione a tali singoli insegnamenti qualora abbiano conseguito i relativi crediti formativi (art. 4, comma 9);
- Gli/le studenti scritti contemporaneamente a due corsi di studio di I e/o II livello dell’Università degli Studi di Siena possono richiedere, sul secondo corso di studi di iscrizione, il beneficio “contemporanea iscrizione” che consiste nell’esonero dal pagamento della tassa regionale già versata per il primo corso di studi e nella riduzione pari al 50% dell’intero ammontare dei contributi universitari dovuti (art. 6, comma 1). Per i benefici derivanti dalla contemporanea iscrizione vedi anche (l’art. 25, comma 1).
- Gli studenti che si iscrivono al primo anno di Laurea Magistrale non a ciclo unico che hanno conseguito un titolo di studio triennale presso l’Università di Siena entro il 30 novembre del terzo anno in corso (art. 21, comma 1 e 2):
- Se con votazione finale pari a 110/110 o 110/110 con lode sono esonerati per il primo anno dal pagamento del 20% dell’importo dovuto;
- Se con votazione finale compresa fra 106/110 e 109/110 sono esonerati per il primo anno dal pagamento del 10% dell’importo dovuto;
- Gli studenti in possesso di una certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66% e/o del riconoscimento della situazione di handicap ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 3 ex lege 104/92 sono esonerati/e totalmente dal pagamento dei contributi universitari e dalla tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (art. 22, comma 1);
- Ai figli di beneficiari della pensione di inabilità, prevista dall’Art. 30 della Legge n. 118/71 è concessa l’esenzione dai contributi universitari su richiesta da presentare all’inizio di ogni anno accademico (art. 22, comma 2)
- Gli studenti che si iscrivono ad un corso di studi e che presentano domanda per accedere ai benefici dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto da parte dell’Azienda medesima, sono temporaneamente esonerati dal pagamento dei contributi universitari dovuti (art. 23 comma 1);
- Gli studenti vincitori delle borse di studio e quelli che risultano comunque idonei nelle stesse graduatorie, sono definitivamente esonerati, in misura totale dal pagamento dei contributi universitari dovuti (art. 23, comma 1);
- Gli studenti che fruiscono delle borse di studio dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per un ulteriore semestre oltre la durata normale del corso, e che hanno terminato i CFU previsti dal loro piano di studi, con esclusione di quelli per la prova finale, entro l’ultimo appello dell’ultima sessione utile dell’anno accademico, sono esonerati dal pagamento della tassa di ricognizione (art. 24, comma 1);
- Qualora lo studente non consegua tutti i CFU previsti dal suo piano di studi entro l’ultimo appello dell’ultima sessione utile dell’anno accademico, è esonerato/a dal 50% del pagamento dell’importo dovuto delle tasse e dei contributi di cui all’Art. 4 del presente regolamento, entro l’ultima scadenza prevista (art. 24, comma 2);
- Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari (art. 27);
- Gli studenti titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, o che abbiano inoltrato la richiesta (Art. 28, comma 1) ovvero gli studenti che, anche se non in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, si trovino in situazioni di particolare gravità a seguito di debite valutazioni da parte di un’apposita commissione di Ateneo presieduta dal Delegato agli studenti e ricercatori provenienti dalle aree di crisi (Art. 28, comma 2);
- Gli/Le studenti/esse detenuti/e nelle carceri oggetto del Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Siena ed il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Toscana sono tenuti/e al pagamento di una quota annua di iscrizione pari a Euro 150,00 oltre alla tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (art. 29, comma 1);
- Gli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico ultrasessantenni hanno diritto a una riduzione pari al 50% dell’intero ammontare dei contributi universitari calcolati secondo i criteri previsti all’Art. 4 (art. 30, comma 1);
- Gli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dipendenti dell’Università degli Studi di Siena in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato da almeno sei mesi alla data d’immatricolazione/iscrizione e gli studenti dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese in servizio a tempo indeterminato alla data d’immatricolazione/iscrizione hanno diritto a un esonero di euro 400,00 sulla contribuzione universitaria di cui all’art. 4 del presente regolamento previste nel caso di immatricolazioni/iscrizioni con convenzione PA 110 e lode (art. 30, comma 2);
- I dipendenti pubblici iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico nell’ambito del progetto “PA 110 e lode” hanno diritto a un esonero di euro 400,00 sulla contribuzione universitaria di cui all’art. 4 del presente regolamento (art. 30, comma 3);
- I dipendenti pubblici iscritti ai Master, nell’ambito del progetto “PA 110 e lode” hanno diritto a un esonero di euro 700,00 sulla contribuzione universitaria prevista dagli specifici bandi di ammissione (art. 30, comma 4);
- L’Università degli Studi di Siena, tramite stipula di appositi accordi convenzionali in materia di didattica approvati dagli Organi di Ateneo, può applicare, disciplinando all'interno dell’accordo medesimo, facilitazioni in favore di particolari categorie di studenti/esse (art. 30, comma 5);
Già dall’anno accademico 2020-2021 la fascia di esenzione totale da qualsiasi contributo è stata estesa a tutti gli studenti con ISEE familiare fino a 22mila euro appartenenti al Gruppo 1 di cui all’art. 4, Tab. A, del Regolamento Tasse.
La fascia di esenzione è stata mantenuta anche per l’a.a. 2024/2025.
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