Utilizzo di animali a fini scientifici

Progetti che prevedono l’utilizzo di animali a fini scientifici ai sensi del DLgs 26/2014

Tutti i progetti di ricerca che prevedono l’utilizzo di animali a fini scientifici devono ottenere l’autorizzazione preventiva da parte del Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, Ufficio VI.

Il responsabile del progetto dovrà richiedere all’OPBA la valutazione del progetto stesso e ottenere l’espressione di un parere motivato.

  • Se il parere motivato sarà positivo, l’OPBA provvederà a inoltrare la richiesta di autorizzazione al Ministero della Salute. In seguito il Responsabile dovrà attendere l’autorizzazione da parte del Ministero della Salute e non potrà iniziare alcuna attività sperimentale, compreso l’arrivo degli animali nello Stabilimento, fino a quanto non l’avrà ricevuta.
  • Se l’OPBA riterrà necessaria una revisione parziale del progetto chiederà al Responsabile correzioni, integrazioni o chiarimenti e valuterà successivamente la congruità delle modifiche apportate (fino ad emettere un parere motivato positivo).
  • Se l’OPBA valuterà negativamente il progetto, sarà steso un parere non favorevole motivato che sarà inviato al Responsabile e che bloccherà la procedura di richiesta autorizzazione.

Tenendo conto delle motivazioni elencate nel parere non favorevole, il Responsabile potrà comunque elaborare un “nuovo progetto“ e sottoporlo di nuovo all’OPBA.

 

La presentazione dei progetti all’OPBA dell’Università di Siena è a sportello. La valutazione finale del progetto con stesura del parere viene fatta durante una delle quattro riunioni annue calendarizzate o in una riunione telematica convocata ad hoc. 

  • Calendario riunioni OPBA anno 2024
    29 febbraio 
    30 maggio
    26 settembre
    12 dicembre

Tempistiche per l’espressione del parere: 30 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria.

tariffe spettanti al Ministero della Salute

Sulla Gazzetta Ufficiale del 25/07/2019, n. 173, è stato pubblicato il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2019 che introduce le tariffe spettanti al Ministero della Salute per l’esame delle domande di autorizzazione, di modifica o rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di utilizzazione di animali nella sperimentazione scientifica, ai sensi dell’articolo 39, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici” 

Il pagamento della tariffa deve essere effettuato:

  • alla richiesta di autorizzazione del progetto
  • alla richiesta di modifica significativa del progetto
  • all’invio della relazione ai fini della valutazione retrospettiva

Il pagamento deve essere effettuato dal responsabile del progetto PRIMA dell’invio dell’istanza al Ministero della Salute.