Sperimentazione animale - obiezione di coscienza

Obiezione di coscienza alla sperimentazione animale - Legge n. 413 del 12 ottobre 1993

Le "Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale" prevedono che "I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale" (Art.2, comma 1), e che "Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell’inizio dello stesso" (Art 3, comma 2).

Modulistica

Si rende disponibile la modulistica per il personale strutturato e non strutturato che è interessato ad avvalersi della possibilità offerta dalla legge suddetta:

Approfondimenti

Maggiori informazioni sono reperibili sui siti web dei dipartimenti interessati dall'applicazione della legge