Quali agevolazioni sono previste sulle tasse?

Il Regolamento Tasse prevede provvidenze sulle tasse a favore di:

  • Studenti in possesso di una certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66% e/o del riconoscimento della situazione di handicap ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 3 ex lege 104/92 (art. 22, comma 1);
  • Ai figli di beneficiari della pensione di inabilità, prevista dall’Art. 30 della Legge n. 118/71 (art. 22, comma 2)
  • Studenti che si iscrivono ad un corso di studi e che presentano domanda per accedere ai benefici dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (art. 23, Reg. Tasse);
  • Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano (art. 27, Reg. Tasse);
  • Gli studenti titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, o che abbiano inoltrato la richiesta (Art. 28, comma 1) ovvero gli studenti che, anche se non in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, si trovino in situazioni di particolare gravità a seguito di debite valutazioni da parte di un’apposita commissione di Ateneo presieduta dal Delegato agli studenti e ricercatori provenienti dalle aree di crisi (Art. 28, comma 2);
  • Gli studenti detenuti nelle carceri oggetto del Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Siena ed il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Toscana (art. 29 Reg. Tasse);
  • Gli studenti ultrasessantenni (art. 30 Reg. Tasse);
  • Gli studenti dipendenti dell’Università degli Studi di Siena in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato da almeno sei mesi alla data d’iscrizione e gli studenti dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese in servizio a tempo indeterminato (art. 30, comma 2, Reg. Tasse). Analoghe agevolazioni sono previste nel caso di immatricolazioni/iscrizioni con convenzione PA 110 e lode;
  • Gli studenti che si iscrivono al primo anno di Laurea Magistrale non a ciclo unico che hanno conseguito un titolo di studio triennale presso l’Università di Siena entro il 30 novembre del terzo anno in corso:

- Se con votazione finale pari a 110/110 o 110/110 con lode sono esonerati per il primo anno dal pagamento del 20% dell’importo dovuto

- Se con votazione finale compresa fra 106/110 e 109/110 sono esonerati per il primo anno dal pagamento del 10% dell’importo dovuto

  • Gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio di I e/o II livello dell’Università degli Studi di Siena possono richiedere, sul secondo corso di studi di iscrizione, il beneficio “contemporanea iscrizione” che consiste nell’esonero dal pagamento della tassa regionale già versata per il primo corso di studi e nella riduzione pari al 50% dell’intero ammontare dei contributi universitari dovuti (art. 6 Reg. Tasse). Per i benefici derivanti dalla contemporanea iscrizione vedi anche l’art. 25 Reg. Tasse.

 

A favore degli studenti capaci e meritevoli che si trovano in condizioni economiche non favorevoli (art. 29 Reg. Tasse) l’Ateneo invece bandisce annualmente assegni per attività di tutorato e compensi per attività di collaborazione part-time.           

 

Già dall’anno accademico 2020-2021 la fascia di esenzione totale da qualsiasi contributo è stata estesa a tutti gli studenti con ISEE familiare fino a 22mila euro appartenenti al Gruppo 1[1] di cui all’art. 6, Tab. A, del Regolamento Tasse. Tale fascia di esenzione è stata mantenuta anche per l’a.a. 2022/2023.

 

L’Università degli Studi di Siena, tramite stipula di appositi accordi convenzionali in materia di didattica approvati dagli Organi di Ateneo, può applicare, disciplinando all'interno dell’accordo medesimo, facilitazioni in favore di particolari categorie di studenti/esse (art. 30, comma 3, Reg. Tasse);

Già dall’anno accademico 2020-2021 la fascia di esenzione totale da qualsiasi contributo è stata estesa a tutti gli studenti con ISEE familiare fino a 22mila euro appartenenti al Gruppo 1 di cui all’art. 6, Tab. A, del Regolamento Tasse. Tale fascia di esenzione è stata mantenuta anche per l’a.a. 2023/2024.