Tutti gli importi versati erroneamente in eccesso saranno regolarizzati con le modalità definite dall’Ateneo. Nelle pagine web della sezione tasse saranno dettagliatamente descritte tutte le singole procedure e fattispecie.
Per il momento ci limitiamo a precisare che, per disposizione espressa del Regolamento Tasse, non sono rimborsabili le seguenti voci:
- Il Bollo virtuale - art. 2, comma 5, reg. tasse;
- La Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - art. 2, comma 5, reg. tasse. L’eventuale rimborso dovrà essere richiesto direttamente all’Azienda Regionale;
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i contributi di trasferimento e le somme versate prima di richiedere un trasferimento - art. 11, comma 1 e 3, Reg. tasse;
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le tasse e i contributi pagati da chi abbandona o interrompe per qualsiasi motivo gli studi intrapresi - art. 13, comma 3, Reg. tasse;
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il contributo per la partecipazione alle prove di valutazione della preparazione iniziale degli studenti - art. 17, comma 1, Reg. tasse;
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il contributo per la partecipazione a concorsi per l’accesso a corsi a numero programmato - art. 18, comma 2, Reg. tasse;
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il contributo per la partecipazione a concorsi per l’accesso ai Master - art. 17, comma 3, Reg. tasse;
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il contributo per il riconoscimento di un titolo accademico straniero - art. 19, comma 3, Reg. tasse.
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