Come posso ottenere un rimborso delle tasse?

Tutti gli importi versati erroneamente in eccesso saranno regolarizzati con le modalità definite dall’Ateneo. Nelle pagine web della sezione tasse saranno dettagliatamente descritte tutte le singole procedure e fattispecie.

Per il momento ci limitiamo a precisare che, per disposizione espressa del Regolamento Tasse, non sono rimborsabili le seguenti voci:

  • Il Bollo virtuale - art. 2, comma 5, reg. tasse;
  • La Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - art. 2, comma 5, reg. tasse. L’eventuale rimborso dovrà essere richiesto direttamente all’Azienda Regionale;
  • i contributi di trasferimento e le somme versate prima di richiedere un trasferimento - art. 11, comma 1 e 3, Reg. tasse;
  • le tasse e i contributi pagati da chi abbandona o interrompe per qualsiasi motivo gli studi intrapresi - art. 13, comma 3, Reg. tasse;
  • il contributo per la partecipazione alle prove di valutazione della preparazione iniziale degli studenti - art. 17, comma 1, Reg. tasse;
  • il contributo per la partecipazione a concorsi per l’accesso a corsi a numero programmato - art. 18, comma 2, Reg. tasse;
  • il contributo per la partecipazione a concorsi per l’accesso ai Master - art. 17, comma 3, Reg. tasse;
  • il contributo per il riconoscimento di un titolo accademico straniero - art. 19, comma 3, Reg. tasse.
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