Whistleblowing

Attività

Dal 15 luglio 2023 sono diventate efficaci per tutte le Pubbliche Amministrazioni le disposizioni contenute nel d.lgs. 24/2023 emanato in attuazione della direttiva UE 2019/1937

Il d.lgs. 24/2023, che ha abrogato l’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo (cd. Whistleblower).

Il citato Decreto, prevede, per il whistleblower, forme di tutela rafforzata ed estesa anche a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione.
L’istituto è volto, da un lato, a garantire il diritto di manifestazione della libertà di espressione e d’informazione, mentre dall’altro si pone quale strumento di prevenzione e contrasto della corruzione, promuovendo l’emersione di illeciti commessi all’interno della Pubblica Amministrazione. Il whistleblowing, pertanto, rappresenta un importante presidio di difesa della legalità e del buon andamento delle amministrazioni.

 

  • Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire oggetto del whistleblowing. La nuova disciplina sul whistleblowing si applica alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell’UE che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato; delle quali le persone che segnalano sono venute a conoscenza in un contesto di lavoro. E possono riguardare: 
- condotte illecite rilevanti (per le P.A. essenzialmente responsabilità amministrativa da reato);
- violazioni della normativa europea in materia di: sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi; salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata; protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato.
È quindi possibile segnalare anche violazioni relative ai sistemi informativi, alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati personali. 
Le informazioni sulle violazioni possono riguardare sia le violazioni non ancora commesse che il whistleblower ragionevolmente, sulla base di elementi concreti, ritiene potrebbero concretizzarsi; sia quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.
  • Il whistleblowing non riguarda invece le lamentele di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro. 
SEGNALAZIONI

L’Università degli Studi di Siena ha attivato la casella di posta elettronica [email protected] che garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante ed ha redatto apposite Note operative

 

I dipendenti dell’Università degli Studi di Siena, i collaboratori, i consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, qualora intendano segnalare situazioni di illecito o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, possono effettualo utilizzando una delle seguenti modalità:

Segnalazione in forma scritta effettuata tramite:

- la casella mail dedicata [email protected]

- servizio postale (anche posta interna), utilizzando i due moduli di seguito indicati (disponibili tra gli allegati):

Modulo A dati del segnalante, in cui vanno riportati i dati del segnalante.

Modulo B segnalazione, in cui vanno riportati i dati della segnalazione e inseriti i documenti a supporto della segnalazione.

I moduli, debitamente compilati, devono essere imbustati separatamente e su ogni busta, in base al contenuto della stessa, deve essere apposta una delle seguenti diciture “dati del segnalante” o “dati della segnalazione”. Entrambe le buste devono essere inserite in un'ulteriore busta, sulla quale deve essere apposta la dicitura “riservata personale – non aprire” ed inviata a Università degli Studi di Siena, c.a. del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ateneo, via Banchi di sotto, 55 – 53100 Siena (SI)

 

La segnalazione in forma orale può essere effettuata mediante invio di una e-mail alla casella  [email protected]  per richiedere un’audizione con il RPCT e, nel caso si ritenga opportuno, anche in presenza di una dei Referenti di Ateneo per il Whistleblowing. In occasione dell’audizione il/la segnalante può rilasciare dichiarazioni aventi ad oggetto le informazioni sulle violazioni e contestualmente produrre la documentazione in suo possesso.

 

  • Il termine per l’avvio dell’istruttoria è di 15 giorni lavorativi, che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione.
  • Il termine per la definizione dell’istruttoria è di 60 giorni, che decorrono dalla data di avvio della stessa.

 

  • La segnalazione può essere effettuate anche da lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell’Università degli Studi di Siena. Si specifica che la disciplina sulla tutela (whistleblowing) si applica a tali soggetti solo nel caso in cui le segnalazioni da essi effettuate riguardino illeciti o irregolarità relativi all'Università.

 

  • Le segnalazioni anonime potranno essere prese in considerazione solo qualora gli elementi contenuti saranno valutati sufficientemente circostanziati per un approfondimento.

 

  • In alternativa o in aggiunta alle modalità anzidette, è possibile inoltrare la propria segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite l'applicativo "Whistleblowing"

 

La casella di posta elettronica [email protected] è monitorata esclusivamente da:

- avv. Ilaria D’Amelio - Responsabile della Divisione legale e avvocatura

- dott.ssa Anna Capano – Divisione legale e avvocatura

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni

 

sezione aggiornata 10 dicembre 2023