Whistleblowing

Attività

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 ha inserito nel d.lgs. n. 165/2001 “Testo Unico sul lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”, l’art. 54-bis, con il quale è stato di fatto istituito nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto del whistleblowing, per tutelare il dipendente che denuncia fenomeni di corruzione in ragione del rapporto di lavoro. L’art. 54-bis è stato abrogato dal d.lgs. 24/2023 e dal 15 luglio 2023 sono diventate efficaci per tutte le Pubbliche Amministrazioni le disposizioni contenute nel d.lgs. 24/2023 emanato in attuazione della direttiva UE 2019/1937. Esso disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo (cd. Whistleblower).

 

Il wistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione e di gestione delle procedure volte a incentivare e a proteggere il dipendente che segnala illeciti all’interno dei posti di lavoro. Attraverso le attività di whistleblowing si provvede concretamente alla tutela del segnalante.

 

Il whistleblower è un lavoratore che, nell’interesse pubblico, segnala fatti illeciti e malfunzionamenti di cui sia stato testimone nello svolgimento del proprio lavoro.

Il comportamento del whistleblower è tutelato dall'ordinamento in quanto persegue l'interesse pubblico del buon funzionamento della pubblica amministrazione.

 

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire oggetto del whistleblowing.

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati e irregolarità a danno dell'interesse pubblico. Le segnalazioni possono riguardare ad esempio azioni in violazione del Codice di comportamento dei dipendenti, azioni suscettibili di arrecare danni patrimoniali o danno all'immagine dell'Ente, azioni che siano, anche indirettamente, pregiudizievoli per i cittadini.

 

Il whistleblowing non riguarda invece le lamentele di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro.

SEGNALAZIONI

L’Università degli Studi di Siena ha attivato la casella di posta elettronica [email protected] che garantisce la massima riservatezza dell’identità del segnalante ed ha redatto apposite Note operative, disponibili in questa pagina web.

 

I dipendenti dell’Università degli Studi di Siena, i collaboratori, i consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, qualora intendano segnalare situazioni di illecito o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, possono effettualo utilizzando il “Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001”, attraverso una delle seguenti modalità:

  • Posta elettronica, scrivendo alla casella e-mail [email protected] appositamente dedicata alla ricezione delle segnalazioni;
  • Servizio postale (anche posta interna). In tal caso, affinché sia tutelata la riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura “riservata personale - non aprire” recante il seguente indirizzo: Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena.
  • Il termine per l’avvio dell’istruttoria è di 15 giorni lavorativi, che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione.
  • Il termine per la definizione dell’istruttoria è di 60 giorni, che decorrono dalla data di avvio della stessa.

 

  • La segnalazione ai sensi dell’art. 54-bis d.lgs. 165/2001 possono essere effettuate anche da lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell’Università degli Studi di Siena. Si specifica che la disciplina sulla tutela (whistleblowing) si applica a tali soggetti solo nel caso in cui le segnalazioni da essi effettuate riguardino illeciti o irregolarità relativi all'Università.

 

  • Le segnalazioni anonime potranno essere prese in considerazione solo qualora gli elementi contenuti saranno valutati sufficientemente circostanziati per un approfondimento.

 

  • In alternativa o in aggiunta alle modalità anzidette, è possibile inoltrare la propria segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite l'applicativo "Whistleblowing"

 

La casella di posta elettronica [email protected] è monitorata esclusivamente da:

- avv. Ilaria D’Amelio - Responsabile della Divisione legale e avvocatura

- dott.ssa Anna Capano – Divisione legale e avvocatura

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni

 

sezione aggiornata 9 giugno 2023