L'Admission Office presidia il quadro normativo che riguarda i processi amministrativi di propria competenza, aggiornando regolarmente questa pagina.
Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia
NOTE:
La circolare definisce le procedure:
- per l'immatricolazione e riconoscimento dei titoli degli studenti con titolo di studio estero
- per gli adempimenti da svolgersi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari dei candidati stranieri che necessitano di visto di ingresso in Italia per motivi di studio
- per il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
L'allegato 1 della circolare definisce i titoli di studio esteri validi per l'iscrizione alle università e chiarisce il ruolo dei Foundation Course.
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (TUI).
NOTE: L'art. 39 (Accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore) definisce i limiti e le modalità con cui declinare la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano in materia di accesso ai corsi universitari. Il Comma 5 definisce chi sono i cittadini stranieri (non europei) che hanno parità di condizione con gli studenti italiani (ovvero, i non comunitari equiparati agli europei).
Il TUI nel corso del tempo è stato aggiornato da numerosi interventi legislativi. Si menzionano i seguenti atti normativi:
LEGGE 30 luglio 2002, n. 189 - Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
NOTE: L'art. 26 aggiorna il comma 5 dell'articolo 39 del TUI DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 (non comunitari equiparati agli europei)
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2007, n. 154 - Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.
NOTE: L'art. 1 aggiorna l'articolo 39 del TUI DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 ed aggiunge l'Art. 39-bis.
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (TUI), a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99
NOTE: L'art. 44-bis (Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca) disciplina il rilascio dei visti per motivi di studio. L'art. 46 (Accesso degli stranieri alle università) dispone al primo comma che gli atenei stabiliscano entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo. Il Comma 3 dello stesso articolo dispone che le università italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli studenti internazionali che non siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Il Comma 6 dello stesso articolo dispone che le rappresentanze diplomatiche rilascino le dichiarazioni sulla validità locale, ai fini dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. L'art. 48 (Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero) tratta il tema il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, conferendo competenza alle università.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.
NOTE: L'art. 1 dispone che non è necessario richiedere il permesso di soggiorno se si entra in Italia con un visto di breve durata, ad esempio per sostenere una prova di ammissione universitaria in presenza.
Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
Decreto legislativo n. 25/2008
NOTA: L'art. 3 stabilisce che le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le "commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale", nominalmente una ventina in Italia e insediate presso specifiche prefetture - uffici territoriali del Governo).
Modalità applicative trasferimenti ad un corso di studio diverso da quello per il quale è stato rilasciato il visto è prevista per i soli corsi universitari