- Per i recapiti dei responsabili dei procedimenti si può fare riferimento anche alla rubrica telefonica
- L’Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale è qello indicato nel “protocollo in entrata” e corrisponde all’ufficio del Responsabile del procedimento.
c. 1, lett. e), art. 35, d.lgs. n. 33/2013
Gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino inviando la richiesta, anche per email, al responsabile del procedimento amministrativo. Tutti i responsabili sono indicati nella tabella dei procedimenti amministrativi.
Per approfondimenti vedi la breve nota esplicativa sul diritto di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" pubblicata nella sezione Accesso agli atti
c. 1, lett. l), art. 35, d.lgs. n. 33/2013
I pagamenti possono essere effettuati direttamente all'economo dell'Università presso l’Ufficio Economato, in via Cecco Angiolieri – Siena link per informazioni e contatti
Per appuntamenti contattare Simona Mariotti alla mail [email protected]
c. 1, lett. f), art. 35, d.lgs. n. 33/2013
- Termine di conclusione del procedimento
L'Università opera nel rispetto della legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che, all’articolo 2, statuisce un termine generale di 30 giorni per la conclusione del procedimento. I termini per la conclusione decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento (art. 2 bis, L. 241/90)
c. 1, lett. d), g), art. 35, d.lgs. n. 33/2013
Il procedimento è caratterizzato da una serie di passaggi che si possono suddividere in tre fasi: la fase preparatoria, la fase decisoria e la fase dell’efficacia.
Esso si apre con l’iniziativa, la quale può provenire ad istanza di parte oppure dall’amministrazione stessa e, in questo caso, si dice d’ufficio. Da questa iniziativa, sorge il dovere di procedere: "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso" (art. 2, l. n. 241/1990).
In riferimento ai procedimenti ad istanza di parte, l’art.20 della stessa legge, prevede la possibilità che il procedimento termini mediante silenzio-assenso, e cioè quando all’inattività dell’amministrazione, corrisponde la produzione degli stessi effetti del provvedimento richiesto dalla parte. "Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda", (art.20, l. n. 241/1990), se l’amministrazione entro il termine di 90 giorni non comunichi all’interessato il provvedimento di diniego o indica una conferenza dei servizi. In sostanza, l’amministrazione provvede espressamente laddove voglia emanare un provvedimento di diniego, potendo altrimenti optare per un comportamento inattivo.
L’istanza di attivazione del procedimento, datata e sottoscritta, deve essere indirizzata all’Ufficio competente (vedi tabella dei procedimenti), può essere:
- inviata a mezzo PEC alla casella istituzionale [email protected],
- spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,
- consegnata alla Divisione documentale e conservazione – Ufficio protocollo.
Link per informazioni e aggiornamenti relativi all’Ufficio protocollo
L’Ufficio protocollo è aperto al pubblico:
martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00,
lunedì e mercoledì dalle ore 13:30 alle ore 15:30.
Sede: via Banchi di Sotto, 55 – Siena
e-mail [email protected]
e-mail [email protected]
c. 1, lett. h), art. 35, d.lgs. n. 33/2013
- Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013
Servizi per gli Studenti
c. 1, lett. m), art. 35, d.lgs. n. 33/2013
L'art. 15 del "Regolamento per l'Università degli Studi di Siena in attuazione della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 in materia di Procedimento amministrativo e di Diritto di accesso ai documenti amministrativi" attribuisce ai dirigenti il compito di individuare i responsabili dei procedimenti, svolgere una attenta azione di vigilanza ed esercitare il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Il potere sostitutivo in caso di inerzia è il diritto di richiedere l'intervento di un dirigente quando l'Università non conclude un procedimento amministrativo entro i termini previsti dalla legge (di norma 30 giorni). Si attiva tramite un'istanza formale. Si può inoltrare la richiesta solo dopo che i termini legali per la conclusione del procedimento (es. rilascio di un'attestazione, approvazione di un piano studi, esito di una borsa di studio) sono scaduti senza risposta.
Il soggetto interessato può attivare tale potere con un'istanza, datata e sottoscritta, al dirigente link Uffici e organigramma
L'istanza può essere:
- inviata alla casella pec istituzionale: [email protected] ;
- spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a Università degli Studi di Siena – via Banchi di Sotto, 55 - Siena cap 53100 ;
- consegnata direttamente alla Divisione flussi documentali e informativi – Ufficio protocollo.
Per semplificare la presentazione dell’istanza l’Università rende disponibile un modulo con le informazioni da fornire.
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