Accesso civico semplice e generalizzato

aggiornamento pagina web 29 maggio 2023

 

ACCESSO CIVICO

(art. 5, d.lgs. 33/2013)

 

Il d.lgs. n. 97/2016 ha novellato l’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 introducendo importanti novità in tema di accesso civico. Con la nuova scrittura dell’art. 5, assistiamo ad un rovesciamento della precedente prospettiva che comportava l’attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all’adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora, invece, è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti a divenire centrale nel nuovo sistema, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), dove il diritto all’informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza, mentre la riservatezza e il segreto le eccezioni. Nello specifico:

  • L’accesso civico “semplice”, previsto dal comma 1, art. 5, d.lgs. n. 33/2013 è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio, in caso di inadempienza, alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge.
  • L’accesso civico “generalizzato”, disciplinato dal comma 2, art. 5, d.lgs. 33/2013, attribuisce a “chiunque” il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis.
Modalità di esercizio

L’istanza di accesso civico può essere esercitata gratuitamente, senza alcuna limitazione e senza obbligo di motivazione. Si consiglia l'uso del modulo disponibile nella presente sezione.

L’istanza deve identificare i dati, le informazioni o i documenti di cui si chiede la pubblicazione o dei quali si chiede la consultazione o la copia, e può essere trasmessa anche per via telematica alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

  • all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti (è possibile identificare l'ufficio consultanto la tabella dei procedimenti);
  • all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di Ateneo - via Banchi di Sotto, 55 - Siena, e-mail [email protected];
  • alla Divisione documentale e conservazione – Ufficio Protocollo – via Banchi di sotto, 55 - e-mail [email protected];
  • ove l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 va inviata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, telefono 0577235141, e-mail [email protected]
  • La trasmissione dell'istanza può essere effettuata anche attraverso la posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected] - Sulla casella PEC dell'Ateneo somo accettati solo messaggi e documenti inviati da altre caselle PEC

 

  • L'amministrazione è tenuta a rispondere entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, salva l’ipotesi di sospensione fino a dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato (art. 5, c. 5, d.lgs. n. 33/2013
  • Il diritto di accesso potrà essere rifiutato, differito o limitato solo in alcuni casi tassativamente previsti (art. 5-bis, d.lgs. 33/2013)

 

  • Nel caso in cui sia palese che la domanda sia stata erroneamente indirizzata all’Università (esempio: nessun ufficio dell’Università detiene i dati o documenti richiesti), l’ufficio ricevente inoltra tempestivamente la domanda all’amministrazione competente e da comunicazione al richiedente, specificando che il termine di conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione competente.
  • Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può ricevere soltanto le domande di accesso civico semplice, riguardanti «dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria» (art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 33/2013). Nel caso in cui una domanda di accesso generalizzato sia stata erroneamente inviata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quest’ultimo provvede a inoltrare tempestivamente la stessa al servizio protocollo per l'assegnazione all’ufficio competente a decidere sulla domanda.​
Riesame e Potere sostitutivo
  • Riesame

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro i termini (c. 6, art. 5, d.lgs. 33/2013) il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

  • Potere sostitutivo

In caso di inerzia si può ricorrere al Direttore Generale (e-mail: [email protected]) in qualità di titolare del potere sostitutivo.

 

Approfondimenti
  • ANAC - Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 - Link
  • Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - DFP - Circolare n. 2 /2017 - Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) - Link
  • Ministro per la pubblica amministrazione - Circolare n. 1/2019 - Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) - Link
  • Circolare MIUR – D.G. per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore (prot. 38884 del 10 dicembre 2021)