Apprendistato di alta formazione

Che cos'è?

E' un contratto di lavoro, finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, pertanto la formazione in azienda e presso l’istituzione formativa, costituisce parte integrante della prestazione lavorativa.

In particolare, l’apprendistato di alta formazione e ricerca può essere finalizzato a:

  • acquisire un titolo universitario (laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, master di I e II livello e dottorati di ricerca)
  • Svolgere attività di ricerca;
  • Assolvere il periodo di praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche;
  • Maturare esperienze professionali.

 Si applica ai giovani tra i 18 (dai 17 anni se in possesso di una qualifica professionale)  e i 29 anni di età (e 364 gg.).

Vantaggi per le imprese
  1. Sgravi retributivi
  2. Sgravi contributivi
  3. Incentivi economici

Inoltre:

  • Possibilità di co-progettare il percorso formativo dell’apprendista in ragione di proprie specifiche esigenze e fabbisogni di competenze
  • Opportunità di inserire nel proprio organico profili medio-alti con competenze specialistiche, che possono contribuire a portare innovazione nelle imprese e far crescere la produttività del lavoro.

Per maggiori info:

Aspetti contrattuali

La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Patto di prova

Il patto di prova costituisce una clausola da inserire per iscritto nel contratto. Durante il periodo di prova, il rapporto si svolge normalmente, secondo gli obblighi tipici connessi alla posizione contrattuale. Tuttavia, in questo arco di tempo, entrambe le parti possono recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o di indennità, senza fornire alcuna motivazione circa il mancato superamento della prova. La durata massima è definita dai contratti collettivi, in mancanza di indicazioni, il periodo di prova può avere una durata massima di sei mesi.

Durata

La durata del periodo di formazione viene stabilita in misura pari o maggiore alla durata legale del percorso universitario e si conclude con il conseguimento del titolo. Dunque, al conseguimento del titolo, se non viene esercitata la facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Finito il periodo di formazione, il datore di lavoro e il lavoratore hanno la facoltà di interrompere il rapporto di lavoro senza giusta causa e giustificato motivo. La comunicazione di disdetta deve avere forma scritta e rispettare i tempi previsti dal CCNL. Se il datore rinuncia alla disdetta, si esce dalle regole speciali (sotto-inquadramento, retribuzione ecc.) e si applicano integralmente le norme ordinarie, salvo per la contribuzione che rimane al 10% per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro, successivo alla fine del periodo di formazione.

Limiti quantitativi

Dal 1 gennaio 2012, il numero complessivo di apprendisti assumibili non può superare il rapporto di 3 apprendisti per 2 maestranza specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro, ad esclusione degli artigiani.

Per le aziende con meno di 10 lavoratori, tale rapporto è di 1 a 1. Le aziende con un numero di lavoratori da 0 a 2, possono assumere massimo 3 apprendisti. Per le aziende che abbiano almeno 50 lavoratori, la norma subordina l’assunzione di nuovi apprendisti alla stabilizzazione di almeno il 20% degli apprendisti, contrattualizzati nei 36 mesi precedenti. Qualora non sia rispettata questa percentuale, è consentita, comunque, l’assunzione di un ulteriore apprendista.