Costi contabilizzati

Costi

art. 32, c. 2 lettera a) e dell'art. 10, c. 5 del d.lgs. 33/2013 

 

D. lgs. 33/2013 - art. 10, comma 5 

comma 5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonchè del conseguente  risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni  provvedono  annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.  Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonchè al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

D.lgs. 33/2013 - Art. 32, comma 2, lettera a)

comma 2.  Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

  a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo

 

aggiornamento 21 maggio 2024