Presentazione del corso

I PERCORSI DI FORMAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO

Presso UNISI sono attivi i Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nei gradi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado.

I percorsi sono a numero programmato:

  • nella scuola dell'infanzia (35 posti)
  • nella scuola primaria (75 posti)
  • nella scuola secondaria di I grado (125 posti)
  • nella scuola secondaria di II grado (150 posti)

 

Le prove selettive per l’accesso ai Percorsi di specializzazione sul Sostegno si articolano in:

  1. Test preliminare – costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui una sola è la risposta corretta. Il/La candidato/a deve quindi individuare l’unica risposta esatta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti.  Il test ha la durata di 2 (due) ore
  2. Prova scritta – consiste nello svolgimento di una domanda aperta. La prova scritta è diversificata in funzione dei gradi di scuola. La sua valutazione è espressa in trentesimi. La prova scritta ha durata di 2 (due) ore
  3. Prova orale – verte sui contenuti delle prove scritte e su aspetti motivazionali

 

La graduatoria finale relativa a ciascun grado di scuola è formata sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli professionali e culturali (massimo 10 punti). Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso

 

I Corsi hanno durata minima di almeno 8 mesi e prevedono l’acquisizione di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) e sono strutturati in:

  • Insegnamenti, pari a 36 CFU
  • Laboratori, pari a 9 CFU
  • Tirocinio, pari a 12 CFU
  • Prova Finale, pari a 3 CFU

Le attività dovranno concludersi entro il 30 giugno 2024.

REQUISITI DI ACCESSO

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA:

  • titolo di Abilitazione all’insegnamento conseguito presso i Corsi di Laurea in Scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
  • diploma Magistrale ivi compreso il diploma Sperimentale ad indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma Sperimentale ad indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’a.s. 2001/2002;
     

SCUOLA SECONDARIA DI I e II GRADO:   

abilitazione specifica sulla classe di concorso relativa al grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno;
oppure

laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato che dia accesso alle classi di concorso vigenti del grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per il sostegno (DPR 19/2016, D.M. 259/2017) e conseguimento, entro il 31 ottobre 2022, di 24 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
 

Gli/Le insegnanti tecnico pratici/che (ITP) accedono con il diploma indicato come idoneo per le classi di cui alla tabella B del DPR 19/2016 e successive modificazioni e integrazioni. Non è necessario il conseguimento dei 24 crediti formativi universitari o accademici fino all’a.s. 2024-25 compreso.

I/Le candidati/e in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati/e dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal D.M. 259/2017

 

CLASSI AD ESAURIMENTO

A seguito della Nota Interministeriale n. 371182 del 13 agosto 2020 non è consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti:

A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;
B-01 Attività pratiche speciali;
B-29 Gabinetto fisioterapico;
B-30 Addetto all’ufficio tecnico;
B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
B-33 Assistente di Laboratorio.

Accesso diretto alla prova scritta

Accedono con riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti:

 

a) ai sensi dell’art. 2 comma 8 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, su posto sostegno per medesimo grado di scuola per il quale intendono partecipare alle procedure concorsuali, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della Legge 3 maggio 1999, n. 124;

 

b) ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. del 30 maggio 2023, n. 694, e nei limiti della riserva di posti stabilita con il D.I. del 29 maggio 2023 n. 691, pari al 35%, i candidati, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, (di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59).

 

c) i/le candidati/e affetti/e da invalidità pari o superiore all’80%, ai sensi dell’articolo 20, comma 2-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come aggiunto dall’art. 25 comma 9 della legge dell’11 agosto 2014, n. 114;

 

d) ai sensi di quanto disposto con Decreto Ministeriale del 30 maggio 2023 n. 694, art. 1 comma 7, in deroga all’art. 4, comma 4, del Decreto 8 febbraio 2019 n. 92, i/le candidati/e che abbiano superato la prova preselettiva del VII ciclo, presso l’Università degli Studi di Siena, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove. A tale riguardo i/le candidati/e devono allegare idonea documentazione attestante l’isolamento e/o quarantena.