Cosa è il Fondo di Solidarietà?

L’Università degli Studi di Siena, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, costituisce annualmente il Fondo di solidarietà, destinato a interventi di sostegno a favore di studenti che versano in situazioni di disagio, anche solo temporanee, adeguatamente documentate.
Gli interventi di sostegno, erogati su domanda dell’interessato e deliberati da una apposita Commissione nominata dal Rettore, consistono nell’esonero parziale o totale dai contributi universitari.

 

In particolare possono presentare domanda al Fondo di Solidarietà:
  • Studenti residenti in zone colpite da eventi sismici e/o da calamità naturali (art. 32, comma 4);
  • Studenti con disabilità inferiore al 66%;
  • Studenti con certificazione di handicap - ai sensi dell’articolo 3 commi 1 e 3 della Legge Studenti 104/1992 - riconosciuta durante il corso dell’anno accademico;
  • Studenti con verbale di invalidità pari o superiore al 66% riconosciuta durante il corso dell’anno accademico;
  • figli di beneficiari della pensione di inabilità (prevista dall’Art. 30 della Legge 118/71) riconosciuta durante il corso dell’anno accademico (art. 22, comma 3).
 
Trattandosi di benefici a valere su contributi universitari, con il Fondo di solidarietà non è possibile stornare il Bollo virtuale e la Tassa regionale per il diritto allo studio, che contributi universitari non sono.
Le modalità di svolgimento delle attività del Fondo sono regolate da un apposito bando annuale emanato con apposito Decreto del Rettore e pubblicato sul sito di Ateneo. Il bando può prevedere che il Fondo sia attribuito in uno o più momenti dell’anno accademico, in base ai periodi di scadenza del pagamento delle tasse.