Il ruolo consultivo del CUG
Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) è istituito ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che stabilisce:
- che il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, “ha compiti propositivi, consultivi e di verifica”
- che opera “contribuendo all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori”.
Le modalità operative dell’esercizio della funzione consultiva sono state poi definite dalle direttive attuative:
- la Direttiva 4 marzo 2011, secondo cui l'amministrazione consulta preventivamente il CUG ogni volta che adotta atti interni su orari di lavoro, flessibilità, part-time, congedi, formazione e progressione di carriera;
- la Direttiva n. 2 del 2019, che ha rafforzato tale ruolo, prevedendo che il CUG esprima pareri sui progetti di riorganizzazione dell'amministrazione, sui piani di formazione del personale, sulle forme di flessibilità lavorativa e sugli interventi di conciliazione vita-lavoro, in un'ottica di prevenzione delle discriminazioni.
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