Il Decreto Legge 105/2003 istituisce il Fondo Giovani e all’art.1 comma 1 lettera e) prevede “Incentivi per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario”; ogni anno il MUR, con l’attribuzione del FFO, mette a disposizione degli atenei tali risorse da distribuire agli/alle studenti/studentesse iscritti/e a tali corsi.
In base ai corsi di studio attivati presso l’Università di Siena, le classi di laurea interessate sono:
- L-27 (Scienze e tecnologie chimiche)
- L-30 (Scienze e tecnologie fisiche)
- L-35 (Scienze matematiche)
- L-8 (Ingegneria dell'informazione)
- L-34 (Scienze geologiche)
- LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche)
L’incentivo viene erogato annualmente sotto forma di rimborso parziale delle tasse pagate. Non è necessario fare domanda: tutti/e gli studenti/esse iscritti ai corsi elencati precedentemente, partecipano automaticamente alla selezione; coloro che risultano destinatari dell’incentivo vengono contattati personalmente per essere informati dell’attribuzione.
Il procedimento permette di includere nell'incentivo anche chi è esonerato dal pagamento delle tasse; a questi/e studenti/studentesse viene attribuito un contributo proporzionale all’importo massimo delle tasse previste per il corso e ai CFU conseguiti. In questo caso l’importo viene erogato come sussidio economico.
La metodologia di assegnazione dell’incentivo, elaborata in base alle indicazioni ministeriali, tiene conto di:
- reddito
- merito
- regolarità nel percorso di studi
Per il calcolo del beneficio si procede come segue:
- l’importo delle tasse pagate dallo studente viene considerato come indicatore di reddito (poiché varia in base all’ISEE e rispecchia quindi la situazione economica);
- per il calcolo del coefficiente CFU CFU/maxCFU, il numeratore è dato dal numero dei CFU conseguiti dallo studente e il denominatore è dato dal numero massimo di CFU conseguibili per anno (60, 120, 180 per le triennali – 60, 120 per la LM). Si considerano destinatari dell’incentivo, solo gli studenti con coefficiente =>0,67, ovvero gli studenti che abbiano conseguito almeno n.40 CFU al primo anno, almeno n. 80 CFU al secondo anno e almeno n.120 CFU al terzo anno).
- per il calcolo del coefficiente tasse 1-(TAX/maxTAX) si considera come maxTAX la tassa massima pagata dagli studenti della coorte interessata dalla distribuzione dell’incentivo e come TAX l’importo effettivo pagato dallo studente;
- si attribuisce lo stesso peso al merito e al reddito. Quindi si procede alla media aritmetica del coefficiente CFU e del coefficiente tasse;
- il totale delle risorse viene poi distribuito proporzionalmente in base al valore risultante dal calcolo della media.