Lavoro agile

Come previsto dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione “PIAO” 2023-2025, l’Università di Siena intende proseguire con la modalità agile di lavoro anche nel prossimo biennio. La normativa vigente e la prassi hanno reso strutturale il Lavoro agile nella pubblica amministrazione riconoscendone i benefici sia nella gestione organizzativa, sia nella concigliazione vita-lavoro del personale.

Per questo sarà necessario rinnovare gli accordi individuali dei lavoratori interessati.

Al tal fine l’Amministrazione ha predisposto un sistema di gestione informatica delle procedure per la richiesta e concessione del Lavoro agile con accesso mediante credenziali uniche di Ateneo.

 

La piattaforma NEXT è aperta.

 

FAQ sul nuovo Lavoro agile

Qual è la durata dell’accordo di lavoro agile?

L’accordo di lavoro agile avrà durata dal 1 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2025 (o fino alla scadenza del rapporto di lavoro con l’Ateneo); in ogni caso rimane il diritto di recesso così come previsto al punto 3.2.6. del PIAO 2023-25 di Ateneo.

Quali sono le variazioni del personale che implicano il cambio dell’accordo individuale?

In caso di trasferimento, mobilità, nuovo contratto di lavoro, rientro da congedi o aspettative, trasformazione da o in part time, è richiesto un nuovo accordo individuale di Lavoro agile compatibilmente con le attività della struttura. 

Il personale in part-time può svolgere lavoro agile?

Il personale in part-time può svolgere lavoro agile, ma occorre conciliare le esigenze di servizio in presenza con la possibilità di svolgere lavoro agile, dovendo essere prevalente, quotidianamente e a livello di struttura, l’esecuzione della prestazione in presenza. Ciò significa che nel caso di un part-time orizzontale su 4 o 5 giorni si possono svolgere 2 giorni di lavoro agile; nel caso di part-time verticale su 2 o 3 giorni solamente 1 giorno.

Come deve essere regolamentata la reperibilità?

Debbono essere previste almeno 2 ore, anche non continuative, di reperibilità tramite, ad es. telefono, mail, gmeet, possibilmente nella fascia mattutina quando è maggioritaria la presenza dei colleghi in ufficio.  Le fasce di reperibilità non possono coincidere con l’orario giornaliero di servizio perché ciò contraddirrebbe La natura stessa della modalità agile di lavoro.

Quali sono le tipologie di permessi che si possono usufruire in Lavoro agile?

Il personale può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali di cui al CCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i., i permessi per assemblea di cui all’art. 10 del CCNL 12 febbraio 2018, i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992.

La fruizione di tali permessi è compatibile con il lavoro agile. Attenzione però, "a completamento della giornata va utilizzato il giustificativo “servizio fuori sede” e non quello di “Lavoro agile”.

Quali sono gli istituti incompatibili con il lavoro agile?

Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio, né si matura il diritto al buono pasto.

Il personale “fragile” – per il quale esistono deroghe al lavoro in presenza di natura sanitaria fino al 31 dicembre 2023 – deve sottoscrivere  l’accordo individuale?

Sì, anche il personale fragile deve sottoscrivere l’accordo individuale di lavoro agile per gli anni 2024/25. Fino alla data del 31/12/2023 (salvo proroga) il personale  dichiarato fragile svolge  l’attività lavorativa esclusivamente in modalità di lavoro agile.

E’ possibile svolgere attività di lavoro parte in ufficio e parte in modalità agile per completare la giornata?

L'attività in lavoro agile non è frazionabile. Pertanto, salvo eccezioni autorizzate dal proprio Responsabile, non è possibile svolgere parte dell'attività lavorativa in agile e parte in ufficio nello stesso giorno.