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BrevettiLa Legge sulle invenzioni e la Convenzione sulla concessione di brevetti europei (CBE) prevedono che tutti i brevetti che hanno per oggetto un composto chimico devono possedere requisiti di novità, originalità ed industrialità. Essi presentano delle peculiarità:
Un argomento molto dibattuto è la tutela assoluta o limitata del brevetto chimico, comunque l'orientamento di maggioranza che viene seguito anche dall'Ufficio Europeo brevetti, è quello di accordare al brevetto una tutela assoluta ed estesa alle sue utilizzazioni, conosciute o no. Altro problema che viene riscontrato riguardo ai brevetti chimici riguarda il livello inventivo: un'invenzione è da considerarsi nuova quando è diversa dalla tecnica nota in maniera significativa.
Di rilevante importanza è il certificato di protezione complementare dei farmaci preso in considerazione dall'accordo TRIPS che ha stabilito gli standard di protezione della proprietà intellettuale che porterà, in quei paesi che hanno sottoscritto l'accordo, alla protezione per i brevetti chimici e farmaceutici. La durata della protezione brevettuale per i farmaci si è estesa con l'introduzione del certificato protettivo complementare, che estende tale diritto anche per il tempo speso prima dello sfruttamento commerciale. Per questo motivo la durata del certificato di protezione si calcola facendo la differenza tra la data del deposito della domanda di brevetto di base e la data della prima autorizzazione all'immissione in commercio e sottraendo a questo risultato un numero di anni pari a 5. La durata del brevetto non può comunque essere superiore a 5 anni dalla data in cui il certificato acquista efficacia e si dovrà sommare alla vita residua del brevetto. La maggior parte delle notizie sono state estratte da: |
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Ultima modifica: 05.09.2007 |