Regolamento
Art. 1 La Biblioteca Centrale della Facoltà di Farmacia fa parte del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Raccoglie e conserva su qualsiasi supporto le pubblicazioni periodiche, i testi scientifici e tecnici per gli studenti, per i docenti e per il personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Siena, collabora alla ricerca dell’informazione ed all’acquisizione della stessa. È aperta, previa autorizzazione, anche a tutti coloro che sono interessati alla consultazione del suo patrimonio bibliografico.
Art. 2 La Biblioteca ha autonomia gestionale ed organizzativa, concerta la programmazione degli obiettivi e le tecniche per il raggiungimento degli stessi con gli indirizzi promossi dalla Commissione di Ateneo per le Biblioteche.
Art. 3 I fondi necessari al mantenimento, all’acquisto delle pubblicazioni bibliografiche ed al funzionamento della Biblioteca provengono:
dalla Dotazione annuale assegnata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
dai Contributi studenti per la Biblioteca;
dalla Dotazione ordinaria di Facoltà nella percentuale stabilita dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di Biblioteca.
Farà anche parte dei fondi della Biblioteca Centrale qualunque contributo che, con specifica denominazione, provenga dall’Ateneo e/o da altri Enti pubblici e privati.
Art. 4 Sono organi della Biblioteca: il Presidente, il Direttore, il Consiglio.
Art. 5 Il Presidente è eletto, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Biblioteca tra i professori che ne fanno parte, ed è nominato dal Rettore.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e rappresenta la Biblioteca in seno alla Commissione d’Ateneo per le Biblioteche. Il suo mandato dura tre anni e non è rinnovabile per più di due volte consecutivamente.
Art. 6 Il Direttore appartiene al personale tecnico dell’Ateneo, dura in carica tre anni e può essere riconfermato, svolge le funzioni di segretario verbalizzante nelle riunioni del Consiglio di Biblioteca.
Il Direttore è responsabile della qualità dei servizi erogati;
è responsabile della gestione e conservazione del patrimonio della Biblioteca;
coordina e dirige il personale assegnato alla Biblioteca;
promuove e cura, d’intesa col Direttore del Sistema Bibliotecario, la formazione del personale assegnato alla Biblioteca;
gestisce il budget assegnato alla Biblioteca, così come approvato dal Consiglio di Biblioteca;
assume le competenze e le funzioni attribuite dal “Regolamento per il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro dell’Università degli Studi di Siena”;
assume la funzione di consegnatario dei beni secondo quanto previsto dal “Regolamento per la tenuta e la gestione dell’inventario dei beni immobili e mobili dell’Università degli Studi di Siena”.
Art. 7 Il Consiglio di Biblioteca dura in carica tre anni e la sua composizione è la seguente:
cinque docenti, dei quali uno con funzioni di Presidente, eletti dal Consiglio di Facoltà in rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari;
un rappresentante degli studenti designato congiuntamente dalla rappresentanza studentesca dei Consigli di Facoltà e dei Comitati per la Didattica di riferimento;
un rappresentante dei dottorandi di ricerca che afferiscono alla Facoltà, indicato dal Consiglio della Scuola Superiore Santa Chiara;
un rappresentante eletto tra il personale tecnico e amministrativo che afferisce alla Biblioteca;
il Direttore della Biblioteca;
il Presidente.
Il Consiglio di Biblioteca determina l’indirizzo scientifico e didattico della Biblioteca e ne verifica l’attuazione, in relazione ai singoli servizi erogati dalla Biblioteca; approva il documento di budget preventivo e consuntivo della Biblioteca; coordina e guida le politiche di acquisizione del materiale bibliografico della Biblioteca, nell’ambito delle procedure e delle politiche del Sistema Bibliotecario.
Art. 8 Il funzionamento della Biblioteca centrale di Farmacia è disciplinato dalla Carta dei Servizi, approvata dal Consiglio di Biblioteca.
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