DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA,

 

REGOLAMENTO DEL
DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA, SCIENZE ENDOCRINO-METABOLICHE E BIOCHIMICA

 

Art. 1

Finalità

Il Dipartimento di Medicina Interna, Scienze Endocrino-Metaboliche e Biochimica promuove e coordina l'attività di ricerca e concorre all'attività didattica nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti; sviluppa collaborazioni con varie strutture, in particolare quella assistenziale con l'Azienda Ospedaliera Senese.

Art. 2


Organi

Sono organi del Dipartimento:

il Direttore

il Consiglio

Art. 3

Il Direttore

Il Direttore svolge le funzioni di cui all'art. 32 - 2° comma dello Statuto di questa Università.
E' eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i Professori straordinari, ordinari ed associati, di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno, secondo le modalità previste dal 4° comma dell'art. 31 dello Statuto di questa Università; dura in carica tre anni accademici.


Il Direttore può designare un professore a tempo pieno che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.
Qualora l'assenza o l'impedimento si protraggano per un periodo di tempo superiore a tre mesi, si procede a nuove elezioni per un intero triennio.

Art. 4

Il Consiglio

Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni deliberative, consultive e di programmazione sulle materie previste dall'art. 30 - 1° comma - dello Statuto di questa Università.


Il Consiglio di Dipartimento è composto dai docenti in servizio presso il Dipartimento e dalle rappresentanze:

del personale tecnico ed amministrativo (l’elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico ed amministrativo di ruolo assegnato al Dipartimento);

dei dottorandi di ricerca (l’elettorato attivo e passivo spetta agli iscritti a dottorati istituiti presso il Dipartimento);

degli assegnisti di ricerca (l’elettorato attivo e passivo spetta i titolari di assegno di ricerca la cui attività, ai sensi del relativo contratto è ospitata presso il Dipartimento)

costituite da uno, due o tre rappresentanti per ciascuna componente, a seconda che gli aventi diritto siano, rispettivamente: fino a cinque; da sei a dieci; oltre dieci.

Le rappresentanze di cui al presente articolo durano in carica tre anni accademici e possono essere rielette.

La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo.
In caso di cessazione di uno o più membri delle rappresentanze si fa luogo ad elezioni suppletive.
Le richieste di afferenza ad un Dipartimento o di trasferimento ad altro Dipartimento sono deliberate dal Senato Accademico sentiti il Consiglio di Dipartimento cui si intende afferire e quello di provenienza.

Art. 5

Funzionamento

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni adottate dal Consiglio si applica quanto previsto dall'art. 62 dello Statuto di questa Università.


Il segretario amministrativo partecipa alle sedute del Consiglio con voto consultivo e svolge

funzioni di segretario verbalizzante.

Gli atti del Consiglio di Dipartimento sono pubblici.

Art. 6

Sezioni

Il Dipartimento si articola in Sezioni il cui funzionamento è disciplinato da un Regolamento Interno:

Sezione di Medicina Interna e Semeiotica Medica

Sezione di Endocrinologia e Malattie Metaboliche

Sezione di Biochimica

Le modifiche del numero e della denominazione delle Sezioni sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza.

Art. 7

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui allo Statuto di questa Università nonché le altre disposizioni generali deliberate dal Senato Accademico o dal

Consiglio d'Amministrazione.

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

Il Dipartimento di Medicina Interna, Scienze Endocrino-Metaboliche e Biochimica si articola nelle seguenti Sezioni il cui funzionamento è disciplinato dal presente Regolamento:

Sezione di Medicina Interna e Semeiotica Medica

Sezione di Endocrinologia e Malattie Metaboliche

Sezione di Biochimica

Eventuali altre Sezioni potranno essere costituite mediante proposta motivata approvata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza.

Art. 2

Ferma restando la afferenza degli insegnamenti al Dipartimento, vanno a comporre le singole Sezioni i seguenti docenti afferenti ai relativi settori scientifico-disciplinari.

L'afferenza alle Sezioni è ratificata dal Consiglio di Dipartimento.

Medicina Interna e Semeiotica Medica

Prof. Ranuccio Nuti

Prof. Mario Montagnani

Prof. Vincenzo Palazzuoli

Prof. Renato Nami

Prof. Stefano Gonnelli

Prof. Fausto Lorè

Prof. Giuseppe Martini

Prof. Nicola Giordano

Prof. Natale Figura

Dr. Paolo Nardi

Dr.ssa Sandra Kristodhullu

 

Endocrinologia e Malattie Metaboliche

Prof. Furio Pacini

Dr. Giovanni Di Cairano

Biochimica

Prof. Enrico Marinello

Prof. Roberto Pagani

Dr.ssa Patrizia Borgogni

Nella prima riunione del Consiglio si procederà alla stesura dell'elenco delle afferenze. Detto elenco sarà trasmesso all'Ufficio del Personale dell'Ateneo.

Il patrimonio delle Sezioni che costituiranno il Dipartimento sarà parte integrante del patrimonio del Dipartimento stesso, ma l'utilizzo delle apparecchiature e strumentazioni resterà alle Sezioni che rispecchiano gli Istituti di provenienza. Eventuali modifiche di utilizzo di strumentazioni e apparecchiature in uso alle singole Sezioni dovranno essere approvate dal Consiglio di Dipartimento. Parimenti ad ogni Sezione verrà consegnato, dal Direttore del Dipartimento, il materiale inventariato.

L'uso di strutture ed il coinvolgimento di personale non docente del Dipartimento in programmi di ricerca condotti da persone non appartenenti al Dipartimento stesso è subordinato al parere favorevole del Consiglio di Dipartimento.

Art. 3

Ogni Sezione, nell'ambito della unitarietà del Dipartimento e delle sue finalità, è in stretto collegamento funzionale con le altre Sezioni, conserva la autonomia didattica, di ricerca, e là dove esista, quella assistenziale così come garantita ai singoli docenti.

Ogni Sezione è autonoma nel reperimento e nell'utilizzo delle risorse necessarie al proprio funzionamento.

Alle Sezioni sono afferenti i Dottorati di Ricerca, le Scuole di Specializzazione, i Corsi di perfezionamento ed i Master, coordinati, diretti o organizzati dai Docenti afferenti alla sezione stessa.

Art. 4

Il Direttore di Dipartimento deve convocare il Consiglio almeno due volte all'anno. Ferme restando le competenze del Direttore di Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento individua, sentiti anche i componenti della Sezione del Consiglio, un Direttore per ogni Sezione, rappresentato da un Professore di prima fascia dei settori scientifico-disciplinari della Sezione stessa.

I Direttori di Sezione costituiscono un Collegio che coadiuva il Direttore di Dipartimento nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. Il Collegio stabilisce l'attribuzione del personale dipendente tecnico ed amministrativo alle singole Sezioni. Del Collegio non fa parte il rappresentante della Sezione che esprime il Direttore del Dipartimento. Il Collegio si riunisce almeno tre volte all'anno oppure su richiesta di almeno due/terzi del Consiglio. Il Direttore di Sezione riunisce i componenti della sezione per problemi attinenti all'attività didattica e di ricerca, e ove esista, di assistenza.

Art. 5

Le Sezioni sono di livello inferiore ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Siena.

I Direttori di Sezione, di cui al precedente articolo 4 di questo regolamento rispondono dei risultati della gestione di cui all'art. 4, comma 3, del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; in tale ambito essi compiono tutti gli atti necessari per una gestione efficiente ed economica delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate alla Sezione.

Art. 6

Le risorse attribuite al Dipartimento dall'Università in via ordinaria sono suddivise rispettando per quanto possibile i criteri ed i parametri finora adottati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Le risorse altrimenti attribuite dagli Organi di Governo dell'Ateneo, saranno suddivise secondo la logica di distribuzione da questi adottata, tenendo conto delle finalità delle assegnazioni.

Art. 7

Il Consiglio di Dipartimento può apportare modifiche al presente Regolamento Interno, purchè approvate con voto favorevole da almeno i 2/3 dei suoi componenti.

Norme transitorie

Nella prima riunione, una volta effettuate le operazioni, vengono nominati i Direttori delle Sezioni.

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