Appunti di diritto costituzionale delle lezioni di Paola Barile

 

Lezione undicesima

 

La Costituzione italiana tratta esplicitamente della pubblica amministrazione nella sezione seconda del titolo  terzo, -dedicato al governo- ; tuttavia, è riduttivo limitare l’esame agli articoli   97 98 C.; sia perché altre disposizioni costituzionali fan no riferimento diretto o in diretto alla pubblica amministrazione  (es. :  articoli 24, 28, 51, 54, 100, e 113 C.); sia perché l’organizzazione della pubblica amministrazione deve ispirarsi a principi e valori   costituzionali  aventi un valore generale. E’ evidente l’opportunità di richiamarsi  , in particolare, ai principi di DEMOCRATICITA’  (“L’Italia  è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” art. 1 C.), di AUTONOMIA e di  DECENTRAMENTO (art.5 C.).

  Periodo anteriore alla Costituzione repubblicana:

      Primo periodo: fase di edificazione dell’amministrazione dello   Stato u unitario ; amministrazione modellata secondo  i caratteri della legislazione del 1853; la quale considera il potere esecutivo come una entità politica unitaria  composta dal Governo e dall’amministrazione, diretta dal re che si pone al vertice . Struttura dell’amministrazione piramidale e gerarchica.

     Secondo  periodo: età giolittiana , decollo quantitativo e qualitativo dell’amministrazione pubblica, cresce notevolmente di dimensioni , con l’aumento dei compiti e delle funzioni esercitate dallo Stato.  Si incrina il

principio della uniformità amministrativa ; si assiste alla nascita delle                                                                                                          amministrazioni parallele , cioè di Enti e apparati burocratici esterni alla tradizionale struttura ministeriale  e organizzati secondo regole proprie.

Con la degenerazione dello Stato liberale in quello fascista , i connotati dell’amministrazione vengono accentuati sotto il profilo  dell’ACCENTRAMENTO  e della  GERARCHIA.  Proliferano gli apparati burocratici autonomi e distinti dalle strutture dello  Stato apparato.

 

La Costituzione  non codifica esplicitamente il carattere democratico dell’amministrazione pubblica,  ma contiene dei principi idonei a orientare  l’amministrazione   in tale direzione.  Inoltre, la legislazione più recente ha valorizzato il DECENTRAMENTO ,  la PARTECIPAZIONE  e la TRASPARENZA   nei processi decisionali ; specialmente la legge n.241 del 1990 (sul procedimento amministrativo), e il decreto legislativo  n:29 del   ’93 (che detta i nuovo principi di organizzazione delle amministrazioni pubbliche).

 

Più che di una amministrazione unitariamente intesa, si può parlare dell’esistenza di una pluralità di amministrazioni: ministeri, enti parastatali, enti pubblici di erogazione, imprese pubbliche, enti pubblici, enti locali, persone giuridiche private preposte allo svolgimento di funzioni pubbliche.

     Tra i nuovo caratteri della pubblica amministrazione  si affievolisce la vocazione centralistica che considerava  l’amministrazione un APPARATO  SERVENTE   DEL   GOVERNO, con il quale divide  l’esercizio  della funzione esecutiva: decreto legislativo n:29 del 1993 che introduce una netta divisione  tra l’ATTIVITA’ di  INDIRIZZO  POLITICO  AMMINISTRATIVO   e  L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA.     Questa tendenza  trova fondamento anche in alcune disposizioni   costituzionali: gli articoli 97  e 98 C. (pur inseriti nel titolo dedicato al Governo), fanno parte di una sezione apposita.  La responsabilità dei pubblici dipendenti  è disciplinata diversamente dalla responsabilità politica dei ministri.

L’art. 97, secondo  comma C. precisa significatamene che  “sono determinate le sfere di competenza  , le attribuzioni e le responsabilità proprie  dei funzionari”; cioè, la Costituzione riconosce l’esistenza di una sfera di attribuzioni e di compiti propri dell’amministrazione, distinti da quelli più propriamente politici, spettanti al Governo.                                                                                                       

Da notare, il crescente  rilievo  degli apparati internazionali.

 

2. PRINCIPI   COSTITUZIONALI  IN  MATERIA  DI  AMMINISTRAZIONE   PUBBLICA.

 

 Anche se gli articoli 87 e 98 C, fanno parte del titolo  III  relativo al   Governo centrale, i principi ivi codificati valgono,  senza dubbio,  nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, sia centrali  che decentrate, sia statali che autonome ; come   ha precisato la Corte Costituzionale, compresi anche gli uffici giudiziari.

       Inoltre, i principi inerenti  all’amministrazione pubblica sono presenti anche in altre parti della Costituzione  : art 1 C. (carattere di democraticità esteso all’interno dell’ordinamento repubblicano); art. 5C .che afferma il carattere autonomistico e decentrato   dell’ordinamento.Art.28 C. che disciplina la responsabilità dei pubblici dipendenti ; art.113 che parifica la tutela degli interessi a quella dei diritti  soggettivi , inibendo alla legge di attenuare la tutela del cittadino dinanzi a taluni atti della p.a.

 

 

Principi costituzionali comuni:

a)autonomia e  decentramento.

b)democraticità

c)imparzialità

d)buon  andamento

e)responsabilità personale  dei funzionari e dei dipendenti.

f)tutela giurisdizionale.

Principio di democraticità : art.1C. postula che l’amministrazione sia , da un lato, aperta al controllo esterno ,e, dall’altro, ispiri il suo funzionamento ai caratteri della partecipazione e della trasparenza.

 

Partecipazione popolare all’amministrazione:  articoli 2 e 3 C., ma anche l’art.24 C:comprensivo anche della norma per cui il cittadino può intervenire nelle diverse  fasi del procedimento amministrativo per tutelare i propri diritti e interessi   legittimi.

        Inoltre, il procedimento amministrativo  deve essere  “giusto “, nel senso che gli organi dell’amministrazione devono  decidere solo dopo avere messo i privati interessati nella condizione  di esporre le loro ragioni : sia a tutela  dei propri interessi , sia a titolo di collaborazione  al perseguimento dell’interesse pubblico. 

 

Art. 97 C.”…….  buon andamento e imparzialità dell’amministrazione”: due distinti caratteri.

Il principio costituzionale di IMPARZIALITA’   può essere considerato la traduzione del principio di UGUAGLIANZA  all’0interno dell’attività amministrativa.  Una amministrazione è imparziale  se i suoi compiti sono distinti da quelli propri degli organi politici dello Stato.

BUON   ANDAMENTO,  non può essere appiattito al principio di legalità, ma a un tipo  di amministrazione efficiente   e appropriata.

Art. 97, terzo comma C.”…..mediante  concorso”; regola per cui i componenti  degli uffici pubblici  debbono essere scelti  in base al MERITO, cioè alla capacità e alla professionalità:  Regola non assoluta,  sancito dall’art.54 C.

I titolari dei pubblici uffici  non hanno  un dovere di  neutralità politica, né il divieto di professare determinate  ideologie politiche; se no, sarebbero menomati di diritti costituzionali.     Deroga parziale : art. 98 C. , il cui terzo comma attribuisce alla legge la  competenza di introdurre limiti     

al diritto di iscrizione  AI PARTITI  POLITICI   per “…….”; attuazione limitata.

 

L’art.28 C. : principio della responsabilità  personale dei pubblici dipendenti.  Responsabilità diretta che il dipendente divide solidalmente con lo Stato o con l’ente pubblico da cui dipende:  Responsabilità indiretta dello Stato, per una culpa in eligendo o in vigilando:  duplice responsabilità diretta del dipendente pubblico  e dello Stato.

 

Presupposti per la responsabilità di cui all’art.28 C.:

a)la condotta lesiva deve provenire da un ufficio dell’amministrazione.

b)deve essere antigiuridica, cioè tale da  comportare una violazione di norme giuridiche.

c)il comportamento antigiuridico deve produrre un DANNO  INGIUSTO, a causa di un comportamento colposo del pubblico  dipendente.

d)deve sussistere un effettivo rapporto di causalità tra la condotta  antigiuridica e l’evento.

                                                                                                            

 Alla luce della normativa vigente,  il dipendente risponde solo per COLPA  GRAVE    o    DOLO.   

 

Art.113 C  “……”  : tutela giurisdizionale  dei diritti e degli interessi legittimi.

 

LE  FONTI CHE DISCIPLINANO  LA   PUBBLICA   AMMINISTRAZIONE.

Principio della riserva di legge  (articoli 95e 97 C.). Invece, nella normativa costituzionale   previdente, la disciplina dell’organizzazione del funzionamento delle amministrazioni pubbliche   era riservata   al Consiglio dei ministri   (art.1 della legge n. 100 del 1926).

a)Riserva di legge RELATIVA; esiste anche una competenza regolamentare.

b)Riserva di legge RINFORZATA : il legislatore si deve attenere  a criteri di ragionevolezza organizzativa.

c)Non debbono, al contrario, essere necessariamente disciplinati  dalla     le materie che riguardano il  rapporto di lavoro e la sua gestione.

 

Sistema delle FONTI  : profonda evoluzione. 

Ecco, essenzialmente , le leggi che hanno innovato il sistema in questi ultimi anni:

a)decreto legislativo n.29 del 1993: le fondi   di diritto PUBBLICO debbono disciplinare l’ordinamento e l’organizzazione degli uffici.

Mentre, per le fonti di diritto PRIVATO  sono competenti in ordine alla disciplina del rapporto di lavoro:

b)decreto legislativo n. 59  del 1997: ha autorizzato la delegificazione delle norme in materia di procedimenti   amministrativi ; e decentramento normativo (Regioni, Enti locali).

c)legge n.127 del 1997: riduzione dei controlli amministrativi, e semplificazione  delle procedure amministrative, nonché degli adempimenti burocratici a carico dei cittadini.

 

 

L’ORDINAMENTO    GIUDIZIARIO.

 

  Funzione  giurisdizionale   e potere giudiziario.

                                                                                                        L’art.102 C.   afferma che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme dell’ordinamento giudiziario.  A sua volta, l’art.104 C.  – processo evolutivo di sganciamento della magistratura dal  potere esecutivo -   definisce la magistratura “UN ORDINE  AUTONOMO   E INDIPENDENTE  DA  OGNI  ALTRO   POTERE”.

POTERE  GIUDIZIARIO : gli organi   preposti  alla funzione  giurisdizionale.

FUNZIONE GIURISDIZIONALE: l’attività svolta, consistente nell’applicare le norme giuridiche a fattispecie concrete, con l’obbligo di osservare particolari  procedure, e di porsi  in condizione di terzietà  rispetto  alle parti. Quindi, la funzione giurisdizionale  è una attività di risoluzione delle controversie  tra parti contrapposte,  che si svolge

a   mezzo di procedimenti contenziosi.

 

Principi posti dai Costituenti   che qualificano l’ordinamento giudiziario.

   Art. 104 C.: autonomia e indipendenza.

   Art.24 C.:”La difesa è un diritto inviolabile  , in ogni stato e grado del procedimento”.

art.27 C.: presunzione di n on colpevolezza fin o alla condanna definitiva.

L’attività giurisdizionale si collega al principio della sovranità popolare di cui all’art.1 C.  : vedi art.101, primo comma.

La magistratura non si collega tra gli organi di in dirizzo politico  , ma tra quelli di   garanzia  costituzionale.

L’art.104 C. prevede una composizione mista del CSM per favorire l’instaurarsi di   raccordi (sempre  il magistrato  gode di uno status di autonomia):  CSM, eletto per 1/3  dal Parlamento in seduta comune, e per 2/3  dagli appartenenti   alla   magistratura  ordinaria.

Art . 102  C. ammette la partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della giustizia.

 Conservati e rafforzati i principi contenuti nello Statuto  albertino : per es., l’inamovibilità dei magistrati , la riserva di legge in materia di organizzazione  giudiziaria , il giudice naturale, la autonomia nella interpretazione delle norme.

 

I principi relativi all’ordinamento  giudiziario.

                                                                                                

a)unicità  della giurisdizione

b)indipendenza

c)autonomia

d)libertà interpretativa dei giudici.

 

a)Unicità della giurisdizione. Secondo l’art.102 C. “La funzione giurisdizionale  è esercitata da magistrati ordinari…..”  essi costituiscono (Santi  Romano)  “un complesso di organi coordinati e ridotti  a unità in vista dell’esercizio di una stessa funzione “

L’esistenza di GIUDICI  SPECIALI  è prevista da diverse  disposizioni  costituzionali:

art 103 C., primo comma Consiglio di Stato

art. 103 C. ,secondo comma   Corte dei Conti

art. 103 C. , terzo comma Tribunali militari

art. 125 C, secondo comma, Regioni….

      Rispetto ai giudici speciali la Costituzione ha ribadito la loro natura di organi che derogano  alla regola generale dell’art.102 C.

    In primo luogo, DIVIETO   DI GIUDICI    STRAORDINARI  (art.102 C. , secondo comma) che vengano istituiti in funzione di determinati  giudizi. La Costituzione vieta la istituzione di giudici speciali.

 

Art. 108 C., la legge deve assicurare  l’ indipendenza dei giudici  nelle GIURISDIZIONI  SPECIALI, del pubblico  ministero  presso di esse e degli     estranei  che partecipano all’amministrazione della giustizia.

    La legislazione ordinaria ha creato diversi organi per garantire  l’autonomia di alcuni giudici speciali, ( come  il CSM  nei confronti dei giudici comuni).

 

Allo stato attuale   le principali  giurisdizioni speciali sono costituite da:

a)la giustizia costituzionale, esercitata dalla Corte Costituzionale

b)la giustizia amministrativa, esercitata dai Tribunali  amministrativi regionali (TAR), dal Consiglio di Stato, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, limitatamente al regime delle acque.

c)la giustizia militare  esercitata dai Tribunali militari

d)la giurisdizione domestica,  cioè  interna   a organi di rilievo costituzionale (Parlamento , Presidenza della repubblica, Corte                                                                                                              Costituzionale)  in relazione a controversie con i propri dipendenti, inerenti al rapporto di impiego.

 

La giurisdizione ordinaria si distingue in:

a)CONTENZIOSA   e   VOLONTARIA  . La prima si esplica in controversie tra più parti rispetto alle quali il giudice si pone in una posizione di imparzialità; la seconda comprende procedure che non traggono origine da una controversia 

b)CIVILE   e   PENALE.

GIUDICI  CIVILI  sono:il giudice conciliatore,  il pretore, il tribunale, la corte di appello.

GIUDICI  PENALI: pretore, tribunale Corte di Assise, Corte di Assise d’appello.

Con la legge n.374 del 1991 : giudici di  pace: per la giurisdizione  sia penale , sia civile, esercitano la loro  funzione in casi di limitato valore.

Al vertice delle diverse giurisdizioni si pone la CORTE  di  CASSAZIONE., CUI COMPETE:

1)assicurare l’esatta osservanza   e l’uniforme interpretazione della legge

2)l’unità del diritto oggettivo nazionale

3)il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni

4)regolare i conflitti di competenza.

 

c)DECIDENTE  e  REQUIRENTE (giurisdizione).

La funzione decidente  è svolta da organi monocratici  (pretore, giudice di pace)  e da organi collegiali (tribunale corte d’appello e Corte d’assise).

La funzione  requirente è esercitata da organi monocratici  - i PUBBLICI  MINISTERI -   i quali risultano incardinati  in appositi uffici (LE  PROCURE), organizzati su base gerarchica e presenti  presso i tribunali e presso le corti di appello e la corte di cassazione.

 

L’autonomia   dei magistrati:  in quanto ORDINE  più che  POTERE

Art 104 C. “La magistratura costituisce un ordine  autonomo e indipendente da ogni altro potere”; va collegato  all’art.101 C. “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”.                                                                                                                                                                                                    

INDIPENDENZA: qualifica l’ordine (magistratura) rispetto agli altri poteri dello Stato, evitando che si determinino condizionamenti, interferenze, pressioni da parte del Parlamento   o del Governo.

AUTONOMIA: del singolo magistrato nell’esercizio della propria funzione.

 

 

CONSIGLIO    SUPERIORE    DELLA    MAGISTRATURA.

E’ tra gli organi costituzionalmente necessari; non è solo un organo amministrativo ; può essere posto al vertice del   potere giudiziario solo dal punto di vista organizzativo.  E’ un organo di garanzia giurisdizionale .

E’ composto di 33 membri, di cui 3 di diritto e 30 elettivi.  Membri  di diritto: Presidente della Repubblica  (che lo presiede), il Primo Presidente e il Procuratore generale della Cote di cassazione.

I componenti elettivi sono scelti per 2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie; i rimanenti 10 membri del CSM sono eletti dal Parlamento in seduta comune, per riequilibrare  la componente interna della  magistratura, così da ridurre il carattere corporativo dell’organo, conservando, però,  la prevalenza dei profili tecnici e professionali rispetto a quelli puramente politici: infatti, i componenti designati dal Parlamento debbono essere scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con 15  anni di esercizio della professione.

I membri del CSM durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili: tuttavia, la prassi è che ogni 4 anni si procede alla rinnovazione totale dell’organo

I componenti del CSM possiedono uno status particolare, sintetizzabile nel compito  di assicurare l’autonomia e l’indipendenza  della magistratura : in particolare, non sono punibili per le opinioni  espresse nel’esercizio delle loro funzioni.

 

Il CSM  ha la seguente  organizzazione interna:

a)Il Presidente , che è, di diritto, il Presidente della Repubblica.

b)Il Vicepresidente, che deve essere eletto dal Consiglio fra i componenti designati dal parlamento

c)Il Comitato di presidenza

d)Le commissioni referenti, che hanno la funzione di istruire e preparare il lavoro del Consiglio.

e)La Commissione disciplinare:  membri effettivi  e 6 supplenti; tale  commissione è l’unico organo del CSM  con natura giurisdizionale  (contro le sue decisioni è ammesso ricorso dinanzi alle sessioni unite della Corte  di cassazione); le altre deliberazione del CSM (atti amministrativi) impugnabili dinanzi al giudice amministrativo.

 

Art. 105 C. : competenze del CSM;  riserva di legge   (come leggi di settore relative alla materia):

-assunzioni

-assegnazioni

-trasferimenti

-promozioni

-provvedimenti disciplinari.

Elenco non tassativo , ma esemplificativo.

 

L’autonomia   dei giudici si collega alla particolare struttura dell’ordinamento giudiziario, che rappresenta  un potere NON  GERARCHICO  - di tipo piramidale -, ma DIFFUSO: tale  connotazione trova conferma, anche, nel fatto che ogni lesione all’autonomia di un singolo giudice da parte di un altro potere dello stato, è idonea a configurare l’insorgere di un conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato innanzi alla Corte Costituzionale.

 

 Il  principio che più di tutti valorizza  il carattere di autonomia dei giudici è il principio della soggezione del giudice  alla legge (art.101 C.)  Tale principio non subordina un potere a un altro ( nel caso, la magistratura al legislatore)bensì introduce una garanzia e un limite ; la prima consiste nel riconoscimento che ciascun giudice interpreta autonomamente le  norme  e le applica liberamente nei casi concreti, senza subire condizionamenti né esterni né interni  all’ordine giudiziario;   il  limite va rinvenuto nel fatto   che l’attività giurisdizionale del magistrato  deve essere  correlata alle norme vigenti, e non può, quindi, essere arbitraria.

    Compito del magistrato  è rinvenire la norma applicabile al caso concreto: ciò non significa, tuttavia, che esso sia un mero esecutore della                                                                                             volontà del legislatore  Da un lato, perché l’interpretazione è attività creativa, connessa al fatto che le disposizioni  non sempre hanno un significato univoco; dall’altro, in quanto il compito del giudice consiste

 nel realizzare i principi e i valori costituzionali, sia disapliccando le norme contrarie a Costituzione, o sollevando una questione di legittimità costituzionale nel caso di atti aventi forza di legge.

art.101 C., secondo comma : il giudice è soggetto alla legge, soltanto se essa  è costituzionalmente legittima.

 

Le guarentigie dei magistrati.

Art. 108 C. “…….”; cioè la disciplina dell’ordinamento giudiziario è riservata alla legge:  Tale riserva di legge è strettamente rivolta a garantire l’autonomia della magistratura dagli altri poteri;  in  particolare, dal Governo. (Diversa dall’ordinaria riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici: art.97 C.)

Riserva di legge che si estende a tutti i profili, escludendo fonti regolamentari adottate dall’esecutivo. Poi, è da escludere la possibilità di estendere  all’ordinamento giudiziario il fenomeno della delegificazione che sta interessando diversi  settori della pubblica amministrazione.

   Svariati articoli della Costituzione presuppongono   l’esistenza di una legge  sull’ordinamento giudiziario : articoli  102, 105,106, 107, 108, e la VII disposizione transitoria.

   In pratica, il Parlamento non ha approvato una nuova legge sull’ordinamento  giudiziario, preferendo realizzare, con ritardo, alcuni interventi settoriali.

   Per le fonti  che disciplinano la materia, vedi Rolla pagine 637, 638.

 

L’Assemblea   Costituente ha optato per il  MAGISTRATO  PROFESSIONALE   (art.  105, 106 C.) Solo per concorso  pubblico; per una scelta solo sulla base di una buona preparazione tecnica.

   La Costituzione, però, affianca ai magistrati professionali, altri giudici nominati senza concorso: i magistrati   onorari (art.106 C.); e i magistrati per meriti insigni (art. 106, secondo comma C.)

Per dare attuazione all’art.101 C. :”La giustizia è amministrata in nome del popolo, può partecipare alla funzione giurisdizionale  anche chi non è incardinato nella magistratura ordinaria ”:

a)nelle sezioni specializzate attraverso la presenza di esperti (tribunali per i minorenni, sezioni agrarie, sezioni di sorveglianza).

b)nelle Corti di Assise , in cui il Collegio risulta composto da due magistrati  e da sei giudici popolari estratti a sorte.

 

UFFICIO   DEL PUBBLICO MINISTERO.   (magistratura requirente)

Sotto lo Statuto Albertino, il pubblico ministero era qualificato come “il rappresentante del potere esecutivo” presso  l’autorità giudiziaria, ed era posto, quindi, sotto la direzione del Ministro della giustizia.

Di segno opposto è stata la scelta della Costituzione che ha inteso estendere anche a tale organo le garanzie proprie della magistratura in generale  ; in primis, quelle connesse all’autonomia e alla indipendenza

dagli altri poteri dello Stato.

L’opportunità di svincolare il p.m. da legami con l’esecutivo si connette alla delicatezza della funzione  :  tale organo ha l’obbligo di esercitare l’azione penale (art.112 C.); deve, cioè, procedere  ogni volta che si trovi  dinnanzi a una notitia criminis. Un legame con il potere esecutivo potrebbe condizionarne l’azione: sia ostacolando l’avvio di  procedimenti,  sia imponendo l’esercizio dell’azione penale fuori delle ipotesi previste  dalla legge.

       L’obbligo indicato dall’art.112 C., da un lato, non implica il necessario monopolio dell’azione penale, dall’altro non esclude la sussistenza di margini di discrezionalità: spetta, infatti, al p.m. verificare la sussistenza di presupposti di fatto e di diritto, nonché di valutare l’opportunità di adottare misure cautelari, o provvedimenti  restrittivi  della libertà personale dell’imputato.

   Va, poi, precisato che il p.m. svolge la sua funzione a tutela dell’intersesse  generale, nell’interesse dello Stato-comunità ; per cui non è obbligato a sostenere in ogni caso l’accusa, ma può anche disporre per l’archiviazione, o adoperarsi per fare riconoscere  l’innocenza di in imputato.

  Pur usufruendo delle garanzie  proprie  dei magistrati giudicanti, la particolarità della funzione requirente impone che il p.m. sia inserito all’interno di una struttura organizzato in modo gerarchico – la procura -; è ritenuta ammissibile in capo al Ministro della giustizia  la permanenza di un potere di vigilanza.

                                                                                                           Principio della inamovibilità   e divieto di rapporti di dipendenza gerarchica all’interno della magistratura.

   INAMOVIBILITA’ (vedi art.107 C.), riguarda tanto la SEDE  , quanto  le FUNZIONI   esercitate  : Tale garanzia , però, non è assoluta, ma strumentale: tende a tutelare il corretto servizio della funzione, piuttosto che un privilegio corporativo agli appartenenti all’ordine giudiziario. La inamovibilità è rivolta a assicurare che il magistrato eserciti le proprie  funzioni senza temere sanzioni  o sperare di ricevere vantaggi a causa delle scelte assunte.   Il divieto di trasferimento deve coordinarsi con le esigenze organizzative degli uffici.

La legge consente il trasferimento di ufficio dei magistrati nei casi di:

a)      incompatibilità

b)      soppressione di un ufficio giudiziario

c)      riduzione dell’organico di un ufficio

d)      assegnazione di nuove funzioni in seguito a promozione

e)       impossibilità per qualsiasi causa di amministrare giustizia nella propria sede nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario.

 

L’art. 107 C. esclude ogni forma di gerarchia interna.

La FUNZIONE  è l’unico criterio distintivo ammissibile:

     funzione giudicante, funzione requirente; di merito e di legittimità.

 

Non è ammissibile, certo, un controllo sull’operato del giudice: le decisioni e i provvedimenti dei giudici sono insindacabili.  Ma esiste un diritto di critica – o controllo diffuso   che la comunità  può e deve esercitare alla luce del principio di sovranità popolare -  nonché l’adozione di provvedimenti disciplinari, ma solo per determinazioni abnormi  del magistrato che si pongano microscopicamente  al di fuori del principio di legalità, ovvero ledano un diritto fondamentale del cittadino.

   Il CSM può emanare provvedimenti  disciplinari: è ammesso il ricorso  alle sezioni unite della Corte di Cassazione.   L’azione disciplinare può essere  promossa anche dal  Ministro.

I comportamenti punibili non sono tipizzati, ma si tratta di comportamenti colposi nella conduzione dell’ufficio, adozione irregolare o non tempestiva di provvedimenti,  o emanazione di pronunce arbitrarie.

 

                                                                                                                    Responsabilità penale o civile:  articoli 328 e 537 del codice penale: art. 537: magistrati come pubblici ufficiali, per cui si applicano anche a loro i reati applicabili ai secondi. Art.328.  omissione, ritardo o rifiuto di un atto del suo ufficio.    Oppure : dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni; o per diniego di giustizia.

Richiesta di risarcimento  rivolta allo Stato che si rivale nei confronti del giudice responsabile.

  Inoltre, si avvia  azione disciplinare  dinanzi al CSM su in iziativa del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ; o su iniziativa del Ministro di  grazia e giustizia.

 

 

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