Appunti di diritto costituzionale delle lezioni di Paola
Barile
Lezione undicesima
La Costituzione italiana tratta esplicitamente della
pubblica amministrazione nella sezione seconda del titolo terzo, -dedicato al governo- ; tuttavia, è
riduttivo limitare l’esame agli articoli
97 98 C.; sia perché altre disposizioni costituzionali fan no
riferimento diretto o in diretto alla pubblica amministrazione (es. :
articoli 24, 28, 51, 54, 100, e 113 C.); sia perché l’organizzazione
della pubblica amministrazione deve ispirarsi a principi e valori costituzionali aventi un valore generale. E’ evidente l’opportunità di
richiamarsi , in particolare, ai
principi di DEMOCRATICITA’
(“L’Italia è una Repubblica
democratica fondata sul lavoro” art. 1 C.), di AUTONOMIA e di DECENTRAMENTO (art.5 C.).
Periodo
anteriore alla Costituzione repubblicana:
Primo
periodo: fase di edificazione dell’amministrazione dello Stato u unitario ; amministrazione
modellata secondo i caratteri della
legislazione del 1853; la quale considera il potere esecutivo come una entità
politica unitaria composta dal Governo
e dall’amministrazione, diretta dal re che si pone al vertice . Struttura
dell’amministrazione piramidale e gerarchica.
Secondo periodo: età giolittiana
, decollo quantitativo e qualitativo dell’amministrazione pubblica, cresce
notevolmente di dimensioni , con l’aumento dei compiti e delle funzioni
esercitate dallo Stato. Si incrina il
principio della uniformità amministrativa ; si
assiste alla nascita delle
amministrazioni parallele , cioè di Enti e apparati burocratici esterni
alla tradizionale struttura ministeriale
e organizzati secondo regole proprie.
Con la degenerazione dello Stato liberale in quello
fascista , i connotati dell’amministrazione vengono accentuati sotto il
profilo dell’ACCENTRAMENTO e della
GERARCHIA. Proliferano gli
apparati burocratici autonomi e distinti dalle strutture dello Stato apparato.
La Costituzione
non codifica esplicitamente il carattere democratico
dell’amministrazione pubblica, ma
contiene dei principi idonei a orientare
l’amministrazione in tale
direzione. Inoltre, la legislazione più
recente ha valorizzato il DECENTRAMENTO ,
la PARTECIPAZIONE e la
TRASPARENZA nei processi decisionali ;
specialmente la legge n.241 del 1990 (sul procedimento amministrativo), e il
decreto legislativo n:29 del ’93 (che detta i nuovo principi di
organizzazione delle amministrazioni pubbliche).
Più che di una amministrazione unitariamente intesa,
si può parlare dell’esistenza di una pluralità di amministrazioni: ministeri,
enti parastatali, enti pubblici di erogazione, imprese pubbliche, enti
pubblici, enti locali, persone giuridiche private preposte allo svolgimento di
funzioni pubbliche.
Tra i
nuovo caratteri della pubblica amministrazione
si affievolisce la vocazione centralistica che considerava l’amministrazione un APPARATO SERVENTE
DEL GOVERNO, con il quale
divide l’esercizio della funzione esecutiva: decreto
legislativo n:29 del 1993 che introduce una netta divisione tra l’ATTIVITA’ di INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO e L’ATTIVITA’
AMMINISTRATIVA. Questa tendenza trova fondamento anche in alcune
disposizioni costituzionali: gli
articoli 97 e 98 C. (pur inseriti nel
titolo dedicato al Governo), fanno parte di una sezione apposita. La responsabilità dei pubblici
dipendenti è disciplinata diversamente
dalla responsabilità politica dei ministri.
L’art. 97, secondo
comma C. precisa significatamene che
“sono determinate le sfere di competenza , le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari”; cioè, la Costituzione
riconosce l’esistenza di una sfera di attribuzioni e di compiti propri
dell’amministrazione, distinti da quelli più propriamente politici, spettanti
al Governo.
Da notare, il crescente rilievo degli apparati
internazionali.
2. PRINCIPI
COSTITUZIONALI IN MATERIA
DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.
Anche se gli
articoli 87 e 98 C, fanno parte del titolo
III relativo al Governo centrale, i principi ivi codificati
valgono, senza dubbio, nei confronti di tutte le amministrazioni
pubbliche, sia centrali che decentrate,
sia statali che autonome ; come ha
precisato la Corte Costituzionale, compresi anche gli uffici giudiziari.
Inoltre, i principi inerenti
all’amministrazione pubblica sono presenti anche in altre parti della
Costituzione : art 1 C. (carattere di
democraticità esteso all’interno dell’ordinamento repubblicano); art. 5C .che
afferma il carattere autonomistico e decentrato dell’ordinamento.Art.28 C. che disciplina la responsabilità dei
pubblici dipendenti ; art.113 che parifica la tutela degli interessi a quella
dei diritti soggettivi , inibendo alla
legge di attenuare la tutela del cittadino dinanzi a taluni atti della p.a.
Principi costituzionali comuni:
a)autonomia e
decentramento.
b)democraticità
c)imparzialità
d)buon
andamento
e)responsabilità personale dei funzionari e dei dipendenti.
f)tutela giurisdizionale.
Principio di democraticità : art.1C. postula che
l’amministrazione sia , da un lato, aperta al controllo esterno ,e, dall’altro,
ispiri il suo funzionamento ai caratteri della partecipazione e della
trasparenza.
Partecipazione popolare all’amministrazione: articoli 2 e 3 C., ma anche l’art.24
C:comprensivo anche della norma per cui il cittadino può intervenire nelle
diverse fasi del procedimento amministrativo
per tutelare i propri diritti e interessi
legittimi.
Inoltre, il procedimento amministrativo
deve essere “giusto “, nel senso
che gli organi dell’amministrazione devono
decidere solo dopo avere messo i privati interessati nella
condizione di esporre le loro ragioni :
sia a tutela dei propri interessi , sia
a titolo di collaborazione al
perseguimento dell’interesse pubblico.
Art. 97 C.”…….
buon andamento e imparzialità dell’amministrazione”: due distinti
caratteri.
Il principio costituzionale di IMPARZIALITA’ può essere considerato la traduzione del
principio di UGUAGLIANZA all’0interno
dell’attività amministrativa. Una
amministrazione è imparziale se i suoi
compiti sono distinti da quelli propri degli organi politici dello Stato.
BUON
ANDAMENTO, non può essere
appiattito al principio di legalità, ma a un tipo di amministrazione efficiente
e appropriata.
Art. 97, terzo comma C.”…..mediante concorso”; regola per cui i componenti degli uffici pubblici debbono essere scelti in base al MERITO, cioè alla capacità e alla
professionalità: Regola non
assoluta, sancito dall’art.54 C.
I titolari dei pubblici uffici non hanno
un dovere di neutralità
politica, né il divieto di professare determinate ideologie politiche; se no, sarebbero menomati di diritti
costituzionali. Deroga parziale :
art. 98 C. , il cui terzo comma attribuisce alla legge la competenza di introdurre limiti
al diritto di iscrizione AI PARTITI POLITICI per “…….”; attuazione limitata.
L’art.28 C. : principio della responsabilità personale dei pubblici dipendenti. Responsabilità diretta che il dipendente
divide solidalmente con lo Stato o con l’ente pubblico da cui dipende: Responsabilità indiretta dello Stato, per
una culpa in eligendo o in vigilando:
duplice responsabilità diretta del dipendente pubblico e dello Stato.
Presupposti per la responsabilità di cui all’art.28
C.:
a)la condotta lesiva deve provenire da un ufficio
dell’amministrazione.
b)deve essere antigiuridica, cioè tale da comportare una violazione di norme
giuridiche.
c)il comportamento antigiuridico deve produrre un
DANNO INGIUSTO, a causa di un
comportamento colposo del pubblico
dipendente.
d)deve sussistere un effettivo rapporto di causalità
tra la condotta antigiuridica e
l’evento.
Alla luce
della normativa vigente, il dipendente
risponde solo per COLPA GRAVE o
DOLO.
Art.113 C
“……” : tutela
giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi.
LE FONTI CHE
DISCIPLINANO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE.
Principio della riserva di legge (articoli 95e 97 C.). Invece, nella
normativa costituzionale previdente,
la disciplina dell’organizzazione del funzionamento delle amministrazioni
pubbliche era riservata al Consiglio dei ministri (art.1 della legge n. 100 del 1926).
a)Riserva di legge RELATIVA; esiste anche una
competenza regolamentare.
b)Riserva di legge RINFORZATA : il legislatore si
deve attenere a criteri di
ragionevolezza organizzativa.
c)Non debbono, al contrario, essere necessariamente
disciplinati dalla le materie che riguardano il rapporto di lavoro e la sua gestione.
Sistema delle FONTI
: profonda evoluzione.
Ecco, essenzialmente , le leggi che hanno innovato
il sistema in questi ultimi anni:
a)decreto legislativo n.29 del 1993: le fondi di diritto PUBBLICO debbono disciplinare
l’ordinamento e l’organizzazione degli uffici.
Mentre, per le fonti di diritto PRIVATO sono competenti in ordine alla disciplina
del rapporto di lavoro:
b)decreto legislativo n. 59 del 1997: ha autorizzato la delegificazione
delle norme in materia di procedimenti
amministrativi ; e decentramento normativo (Regioni, Enti locali).
c)legge n.127 del 1997: riduzione dei controlli
amministrativi, e semplificazione delle
procedure amministrative, nonché degli adempimenti burocratici a carico dei
cittadini.
L’ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO.
Funzione giurisdizionale e potere giudiziario.
L’art.102 C. afferma che la funzione giurisdizionale è
esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
dell’ordinamento giudiziario. A sua
volta, l’art.104 C. – processo
evolutivo di sganciamento della magistratura dal potere esecutivo -
definisce la magistratura “UN ORDINE
AUTONOMO E INDIPENDENTE DA
OGNI ALTRO POTERE”.
POTERE
GIUDIZIARIO : gli organi
preposti alla funzione giurisdizionale.
FUNZIONE GIURISDIZIONALE: l’attività svolta, consistente
nell’applicare le norme giuridiche a fattispecie concrete, con l’obbligo di
osservare particolari procedure, e di
porsi in condizione di terzietà rispetto
alle parti. Quindi, la funzione giurisdizionale è una attività di risoluzione delle controversie tra parti contrapposte, che si svolge
a mezzo di
procedimenti contenziosi.
Principi posti dai Costituenti che qualificano l’ordinamento giudiziario.
Art. 104
C.: autonomia e indipendenza.
Art.24
C.:”La difesa è un diritto inviolabile
, in ogni stato e grado del procedimento”.
art.27 C.: presunzione di n on colpevolezza fin o
alla condanna definitiva.
L’attività giurisdizionale si collega al principio
della sovranità popolare di cui all’art.1 C.
: vedi art.101, primo comma.
La magistratura non si collega tra gli organi di in
dirizzo politico , ma tra quelli
di garanzia costituzionale.
L’art.104 C. prevede una composizione mista del CSM
per favorire l’instaurarsi di raccordi
(sempre il magistrato gode di uno status di autonomia): CSM, eletto per 1/3 dal Parlamento in seduta comune, e per
2/3 dagli appartenenti alla
magistratura ordinaria.
Art . 102 C.
ammette la partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della
giustizia.
Conservati e
rafforzati i principi contenuti nello Statuto
albertino : per es., l’inamovibilità dei magistrati , la riserva di
legge in materia di organizzazione
giudiziaria , il giudice naturale, la autonomia nella interpretazione
delle norme.
I principi relativi all’ordinamento giudiziario.
a)unicità
della giurisdizione
b)indipendenza
c)autonomia
d)libertà interpretativa dei giudici.
a)Unicità della giurisdizione. Secondo l’art.102 C.
“La funzione giurisdizionale è
esercitata da magistrati ordinari…..”
essi costituiscono (Santi
Romano) “un complesso di organi
coordinati e ridotti a unità in vista
dell’esercizio di una stessa funzione “
L’esistenza di GIUDICI SPECIALI è prevista da
diverse disposizioni costituzionali:
art 103 C., primo comma Consiglio di Stato
art. 103 C. ,secondo comma Corte dei Conti
art. 103 C. , terzo comma Tribunali militari
art. 125 C, secondo comma, Regioni….
Rispetto ai giudici speciali la Costituzione ha ribadito la loro natura
di organi che derogano alla regola
generale dell’art.102 C.
In primo
luogo, DIVIETO DI GIUDICI STRAORDINARI (art.102 C. , secondo comma) che vengano istituiti in funzione di
determinati giudizi. La Costituzione
vieta la istituzione di giudici speciali.
Art. 108 C., la legge deve assicurare l’ indipendenza dei giudici nelle GIURISDIZIONI SPECIALI, del pubblico ministero
presso di esse e degli
estranei che partecipano
all’amministrazione della giustizia.
La
legislazione ordinaria ha creato diversi organi per garantire l’autonomia di alcuni giudici speciali, (
come il CSM nei confronti dei giudici comuni).
Allo stato attuale
le principali giurisdizioni
speciali sono costituite da:
a)la giustizia costituzionale, esercitata dalla
Corte Costituzionale
b)la giustizia amministrativa, esercitata dai
Tribunali amministrativi regionali
(TAR), dal Consiglio di Stato, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche,
limitatamente al regime delle acque.
c)la giustizia militare esercitata dai Tribunali militari
d)la giurisdizione domestica, cioè
interna a organi di rilievo
costituzionale (Parlamento , Presidenza della repubblica, Corte
Costituzionale) in relazione a controversie con i propri
dipendenti, inerenti al rapporto di impiego.
La giurisdizione ordinaria si distingue in:
a)CONTENZIOSA
e VOLONTARIA . La prima si esplica in controversie tra
più parti rispetto alle quali il giudice si pone in una posizione di
imparzialità; la seconda comprende procedure che non traggono origine da una
controversia
b)CIVILE
e PENALE.
GIUDICI
CIVILI sono:il giudice
conciliatore, il pretore, il tribunale,
la corte di appello.
GIUDICI
PENALI: pretore, tribunale Corte di Assise, Corte di Assise d’appello.
Con la legge n.374 del 1991 : giudici di pace: per la giurisdizione sia penale , sia civile, esercitano la loro funzione in casi di limitato valore.
Al vertice delle diverse giurisdizioni si pone la
CORTE di CASSAZIONE., CUI COMPETE:
1)assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge
2)l’unità del diritto oggettivo nazionale
3)il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni
4)regolare i conflitti di competenza.
c)DECIDENTE
e REQUIRENTE (giurisdizione).
La funzione decidente è svolta da organi monocratici
(pretore, giudice di pace) e da
organi collegiali (tribunale corte d’appello e Corte d’assise).
La funzione
requirente è esercitata da organi monocratici - i PUBBLICI MINISTERI
- i quali risultano incardinati in appositi uffici (LE PROCURE), organizzati su base gerarchica e
presenti presso i tribunali e presso le
corti di appello e la corte di cassazione.
L’autonomia
dei magistrati: in quanto
ORDINE più che POTERE
Art 104 C. “La magistratura costituisce un
ordine autonomo e indipendente da ogni
altro potere”; va collegato all’art.101
C. “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”.
INDIPENDENZA: qualifica l’ordine (magistratura)
rispetto agli altri poteri dello Stato, evitando che si determinino
condizionamenti, interferenze, pressioni da parte del Parlamento o del Governo.
AUTONOMIA: del singolo magistrato nell’esercizio
della propria funzione.
CONSIGLIO
SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.
E’ tra gli organi costituzionalmente necessari; non
è solo un organo amministrativo ; può essere posto al vertice del potere giudiziario solo dal punto di vista
organizzativo. E’ un organo di garanzia
giurisdizionale .
E’ composto di 33 membri, di cui 3 di diritto e 30
elettivi. Membri di diritto: Presidente della Repubblica (che lo presiede), il Primo Presidente e il
Procuratore generale della Cote di cassazione.
I componenti elettivi sono scelti per 2/3 da tutti i
magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie; i rimanenti 10
membri del CSM sono eletti dal Parlamento in seduta comune, per
riequilibrare la componente interna
della magistratura, così da ridurre il
carattere corporativo dell’organo, conservando, però, la prevalenza dei profili tecnici e professionali rispetto a
quelli puramente politici: infatti, i componenti designati dal Parlamento
debbono essere scelti tra professori ordinari di università in materie
giuridiche e avvocati con 15 anni di esercizio
della professione.
I membri del CSM durano in carica 4 anni e non sono
immediatamente rieleggibili: tuttavia, la prassi è che ogni 4 anni si procede
alla rinnovazione totale dell’organo
I componenti del CSM possiedono uno status
particolare, sintetizzabile nel compito
di assicurare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura : in particolare, non sono punibili per le
opinioni espresse nel’esercizio delle
loro funzioni.
Il CSM ha la
seguente organizzazione interna:
a)Il Presidente , che è, di diritto, il Presidente
della Repubblica.
b)Il Vicepresidente, che deve essere eletto dal
Consiglio fra i componenti designati dal parlamento
c)Il Comitato di presidenza
d)Le commissioni referenti, che hanno la funzione di
istruire e preparare il lavoro del Consiglio.
e)La Commissione disciplinare: membri effettivi e 6 supplenti; tale
commissione è l’unico organo del CSM
con natura giurisdizionale
(contro le sue decisioni è ammesso ricorso dinanzi alle sessioni unite
della Corte di cassazione); le altre
deliberazione del CSM (atti amministrativi) impugnabili dinanzi al giudice
amministrativo.
Art. 105 C. : competenze del CSM; riserva di legge (come leggi di settore relative alla materia):
-assunzioni
-assegnazioni
-trasferimenti
-promozioni
-provvedimenti disciplinari.
Elenco non tassativo , ma esemplificativo.
L’autonomia
dei giudici si collega alla particolare struttura dell’ordinamento
giudiziario, che rappresenta un potere
NON GERARCHICO - di tipo piramidale -, ma DIFFUSO:
tale connotazione trova conferma,
anche, nel fatto che ogni lesione all’autonomia di un singolo giudice da parte
di un altro potere dello stato, è idonea a configurare l’insorgere di un
conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato innanzi alla Corte
Costituzionale.
Il principio che più di tutti valorizza il carattere di autonomia dei giudici è il
principio della soggezione del giudice
alla legge (art.101 C.) Tale
principio non subordina un potere a un altro ( nel caso, la magistratura al
legislatore)bensì introduce una garanzia e un limite ; la prima consiste nel
riconoscimento che ciascun giudice interpreta autonomamente le norme
e le applica liberamente nei casi concreti, senza subire condizionamenti
né esterni né interni all’ordine
giudiziario; il limite va rinvenuto nel fatto che l’attività giurisdizionale del
magistrato deve essere correlata alle norme vigenti, e non può,
quindi, essere arbitraria.
Compito
del magistrato è rinvenire la norma
applicabile al caso concreto: ciò non significa, tuttavia, che esso sia un mero
esecutore della
volontà del legislatore Da un
lato, perché l’interpretazione è attività creativa, connessa al fatto che le
disposizioni non sempre hanno un
significato univoco; dall’altro, in quanto il compito del giudice consiste
nel
realizzare i principi e i valori costituzionali, sia disapliccando le norme
contrarie a Costituzione, o sollevando una questione di legittimità
costituzionale nel caso di atti aventi forza di legge.
art.101 C., secondo comma : il giudice è soggetto
alla legge, soltanto se essa è
costituzionalmente legittima.
Le guarentigie dei magistrati.
Art. 108 C. “…….”; cioè la disciplina dell’ordinamento
giudiziario è riservata alla legge:
Tale riserva di legge è strettamente rivolta a garantire l’autonomia
della magistratura dagli altri
poteri; in particolare, dal Governo. (Diversa dall’ordinaria riserva di
legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici: art.97 C.)
Riserva di legge che si estende a tutti i profili,
escludendo fonti regolamentari adottate dall’esecutivo. Poi, è da escludere la
possibilità di estendere
all’ordinamento giudiziario il fenomeno della delegificazione che sta
interessando diversi settori della
pubblica amministrazione.
Svariati
articoli della Costituzione presuppongono
l’esistenza di una legge
sull’ordinamento giudiziario : articoli
102, 105,106, 107, 108, e la VII disposizione transitoria.
In pratica, il Parlamento non ha approvato
una nuova legge sull’ordinamento
giudiziario, preferendo realizzare, con ritardo, alcuni interventi
settoriali.
Per le
fonti che disciplinano la materia, vedi
Rolla pagine 637, 638.
L’Assemblea
Costituente ha optato per il
MAGISTRATO PROFESSIONALE (art.
105, 106 C.) Solo per concorso
pubblico; per una scelta solo sulla base di una buona preparazione
tecnica.
La
Costituzione, però, affianca ai magistrati professionali, altri giudici nominati
senza concorso: i magistrati onorari
(art.106 C.); e i magistrati per meriti insigni (art. 106, secondo comma C.)
Per dare attuazione all’art.101 C. :”La giustizia è
amministrata in nome del popolo, può partecipare alla funzione giurisdizionale anche chi non è incardinato nella
magistratura ordinaria ”:
a)nelle sezioni specializzate attraverso la presenza
di esperti (tribunali per i minorenni, sezioni agrarie, sezioni di
sorveglianza).
b)nelle Corti di Assise , in cui il Collegio risulta
composto da due magistrati e da sei
giudici popolari estratti a sorte.
UFFICIO DEL
PUBBLICO MINISTERO. (magistratura
requirente)
Sotto lo Statuto Albertino, il pubblico ministero
era qualificato come “il rappresentante del potere esecutivo” presso l’autorità giudiziaria, ed era posto,
quindi, sotto la direzione del Ministro della giustizia.
Di segno opposto è stata la scelta della
Costituzione che ha inteso estendere anche a tale organo le garanzie proprie
della magistratura in generale ; in
primis, quelle connesse all’autonomia e alla indipendenza
dagli altri poteri dello Stato.
L’opportunità di svincolare il p.m. da legami con
l’esecutivo si connette alla delicatezza della funzione :
tale organo ha l’obbligo di esercitare l’azione penale (art.112 C.); deve,
cioè, procedere ogni volta che si
trovi dinnanzi a una notitia criminis.
Un legame con il potere esecutivo potrebbe condizionarne l’azione: sia
ostacolando l’avvio di
procedimenti, sia imponendo
l’esercizio dell’azione penale fuori delle ipotesi previste dalla legge.
L’obbligo indicato dall’art.112 C., da un lato, non implica il
necessario monopolio dell’azione penale, dall’altro non esclude la sussistenza
di margini di discrezionalità: spetta, infatti, al p.m. verificare la
sussistenza di presupposti di fatto e di diritto, nonché di valutare
l’opportunità di adottare misure cautelari, o provvedimenti restrittivi
della libertà personale dell’imputato.
Va, poi,
precisato che il p.m. svolge la sua funzione a tutela dell’intersesse generale, nell’interesse dello
Stato-comunità ; per cui non è obbligato a sostenere in ogni caso l’accusa, ma
può anche disporre per l’archiviazione, o adoperarsi per fare riconoscere l’innocenza di in imputato.
Pur
usufruendo delle garanzie proprie dei magistrati giudicanti, la particolarità
della funzione requirente impone che il p.m. sia inserito all’interno di una
struttura organizzato in modo gerarchico – la procura -; è ritenuta ammissibile
in capo al Ministro della giustizia la
permanenza di un potere di vigilanza.
Principio della inamovibilità e
divieto di rapporti di dipendenza gerarchica all’interno della magistratura.
INAMOVIBILITA’ (vedi art.107 C.), riguarda tanto la SEDE , quanto
le FUNZIONI esercitate : Tale garanzia , però, non è assoluta, ma
strumentale: tende a tutelare il corretto servizio della funzione, piuttosto
che un privilegio corporativo agli appartenenti all’ordine giudiziario. La
inamovibilità è rivolta a assicurare che il magistrato eserciti le proprie funzioni senza temere sanzioni o sperare di ricevere vantaggi a causa delle
scelte assunte. Il divieto di
trasferimento deve coordinarsi con le esigenze organizzative degli uffici.
La legge consente il trasferimento di ufficio dei
magistrati nei casi di:
a)
incompatibilità
b)
soppressione di un ufficio giudiziario
c)
riduzione
dell’organico di un ufficio
d)
assegnazione di nuove funzioni in seguito a
promozione
e)
impossibilità per qualsiasi causa di
amministrare giustizia nella propria sede nelle condizioni richieste dal
prestigio dell’ordine giudiziario.
L’art. 107 C. esclude ogni forma di gerarchia
interna.
La FUNZIONE
è l’unico criterio distintivo ammissibile:
funzione
giudicante, funzione requirente; di merito e di legittimità.
Non è ammissibile, certo, un controllo sull’operato
del giudice: le decisioni e i provvedimenti dei giudici sono
insindacabili. Ma esiste un diritto di
critica – o controllo diffuso che la
comunità può e deve esercitare alla
luce del principio di sovranità popolare -
nonché l’adozione di provvedimenti disciplinari, ma solo per
determinazioni abnormi del magistrato
che si pongano microscopicamente al di
fuori del principio di legalità, ovvero ledano un diritto fondamentale del
cittadino.
Il CSM può
emanare provvedimenti disciplinari: è
ammesso il ricorso alle sezioni unite
della Corte di Cassazione. L’azione
disciplinare può essere promossa anche
dal Ministro.
I comportamenti punibili non sono tipizzati, ma si
tratta di comportamenti colposi nella conduzione dell’ufficio, adozione
irregolare o non tempestiva di provvedimenti,
o emanazione di pronunce arbitrarie.
Responsabilità
penale o civile: articoli 328 e 537 del
codice penale: art. 537: magistrati come pubblici ufficiali, per cui si
applicano anche a loro i reati applicabili ai secondi. Art.328. omissione, ritardo o rifiuto di un atto del
suo ufficio. Oppure : dolo o colpa
grave nell’esercizio delle sue funzioni; o per diniego di giustizia.
Richiesta di risarcimento rivolta allo Stato che si rivale nei confronti del giudice
responsabile.
Inoltre, si
avvia azione disciplinare dinanzi al CSM su in iziativa del
Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ; o su iniziativa del
Ministro di grazia e giustizia.