Appunti di diritto costituzionale delle lezioni di Paola
Barile
Lezione terza
IL
PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI
Stato
liberale (dopo lo Stato assoluto). Obbligatorio il richiamo a Montesqieu (
“Esprit des lois”, 1748); individua il tipo ideale di forma di governo, quella
in cui le principali funzioni dello Stato sono assegnate a organi distinti, in posizione di interdipendenza e
parità (contrapposizione dialettica e controllo reciproco). Quindi, le tre funzioni
statali: LEGISLATIVA, GIURISDIZIONALE, ESECUTIVA.
Nella Costituzione italiana manca un
espresso richiamo alla SEPARAZIONE dei poteri. In realtà, tale principio è
presupposto (vedi gli articoli 70 e 76; articoli 102 e 104)
Implicita l’accettazione del principio
della SEPARAZIONE DEI POTERI da disposizioni che impongono determinate
incompatibilità (art.104, ultimo comma e art.135, sesto comma della
Costituzione); o che riservano all’organo stesso la competenza a giudicare
della propria legittima
costituzione (art. 66 della Cost.);
o che vietano a un potere di influire
sullo status soggettivo degli appartenenti a un altro potere (vedi art. 107,
primo comma della Cost.)
Poi, la regola generale del RISPETTO del GIUDICATO, che preclude al
legislatore di incidere sulle decisioni ormai definitive, pronunciate dai
magistrati
.
PRINCIPIO
DELLA INTEGRAZIONE DEI POTERI, che tempera quello della separazione. (Esempio,
la promulgazione delle leggi da parte del Presidente della Repubblica).
Poi: l’attività normativa è svolta anche
dal Governo (con i decreti legge, con i decreti legislativi, con i decreti di
attuazione degli Statuti delle Regioni a autonomia speciale; ) dal corpo elettorale (mediante il referendum
abrogativo).
Attività giurisdizionale: competenza del
Parlamento quando mette in stato di accusa il Presidente della Repubblica
(art:90); o giudica, sempre il Parlamento, dei titoli di ammissione dei suoi
componenti (art.66C.).
Attività amministrativa: del potere legislativo: per la nomina degli impiegati alle Camere di organi
di rilevanza costituzionale (Consiglio Superiore della magistratura e Corte dei
Conti); dell’ordine giudiziario, (art. 105).
LA
RISERVA DI LEGGE.
Si ha
riserva di legge quando la Costituzione riserva alla legge la disciplina di
determinate materie o di parti di materie. (Connotazione garantistica).
Nata agli albori del costituzionalismo
inglese per limitare il potere regio nell’imposizione fiscale (“no taxation
without representation”), cioè nessuna imposta può essere introdotta senza il
consenso dei rappresentanti del popolo.
Negli Stati sociali contemporanei la
RISERVA DI LEGGE, oltre alla tradizionale funzione garantistica, assomma quella
di riconoscere al Parlamento (con le
leggi), compiti di indirizzo e di controllo
nelle attività economiche ( vedi gli articoli 41, terzo comma, 43, 44,
45 della Costituzione).
Riserva
di legge diversa da RINVIO alla legge . esempi in Costituzione, gli articoli 54
101, 111, secondo comma, 28); per richiamarsi genericamente al diritto oggettivo vigente.
RISERVA
DI LEGGE
1)Può
essere intesa come riserva del potere
decisionale a favore di organi rappresentativi, cioè del Parlamento
2)
Oppure come riserva di competenza a favore delle FONTI PRIMARIE, cioè di
tutti gli atti aventi la forza della legge, come i decreti
legge, i decreti legislativi….: unica eccezione , la riserva di legge in
materia di DIRITTI DI LIBERTA’ ; infatti la legge n. 400 del 1988 vieta al
Governo di adottare decreti legge in materia costituzionale, cioè può
legiferare solo il Parlamento.
3)Oppure,
il principio della riserva di legge può essere considerato come volontà della
Costituzione di riservare la disciplina di determinati oggetti a una normazione
di carattere generale (le leggi sono generali e astratte), esistono anche le
leggi-provvedimento, che hanno però la forma
e
la forza giuridica della legge (esempio di legge provvedimento,
vedi art.43 della Costituzione.)
TIPI DI
RISERVA DI LEGGE.
1) Riserva
di legge ordinaria e COSTITUZIONALE: cioè, la fonte competente a disciplinare
la materia non è la legge ordinaria, ma la legge costituzionale (secondo la
procedura dell’art: 138 della
Costituzione;esempi in Costituzione, gli articoli 116,132, 137.
2) Riserva
di legge semplice o RINFORZATA; quando la Costituzione non si limita a
demandare alla legge la regolamentazione di particolari materie, ma circoscrive
la discrezionalità dello stesso legislatore, imponendogli vincoli e
limiti. (Vedi gli articoli 8, terzo
comma, e 16 della Costituzione).
3) Riserva
di legge esplicita o IMPLICITA; in genere, è esplicita. In altri casi, tale
principio si ritiene sia insito nel sistema: esempio, nel caso dei limiti da
dare all’iniziativa economica privata (art.$! della Cost.) solo con legge..
4) Riserva
di legge RELATIVA e ASSOLUTA: la più nota (non facile). Si ritiene di essere di
fronte a una riserva di legge relativa,
quando la materia prevista, dalla Costituzione, possa essere anche disciplinata
da fonte di grado subordinato. Invece , risulta assoluta quando può essere
disciplinata soltanto dalla legge; ogni altra fonte è incompetente a disciplinare
una certa materia. Arduo in pratica
capire: si può ricorrere al criterio lessicale; cioè la riserva di legge è
relativa quando la Costituzione usa l’espressione “in base alla legge”
(esempio, art.23), oppure “secondo disposizioni di legge”, (esempio, art.97
della Costituzione). Riserva
assoluta, per i diritti di libertà e per la materia penale (vedi gli articoli 13, 15, 16, nonché 25
della Costituzione).
5) Riserva
di legge di ASSEMBLEA, vedi l’art.72, quarto comma della Costituzione; riserva
di legge FORMALE: quando il Parlamento approva con la procedura propria della
legge,atti, cui
attribuire
una certa efficacia.Riserva di legge GENERALE : il più
significativo, per esempio,
l’art. 128 della Costituzione.
LA
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE.
1) Il
controllo di costituzionalità delle leggi.
Il
principio di legalità (nato come riferimento ai rapporti tra legge e attività
amministrativa ) pone limiti allo stesso legislatore, nel senso che le leggi (
e gli atti aventi forza di legge) debbono risultare conformi ,o, comunque,
compatibili con le disposizioni costituzionali.
. Il controllo di costituzionalità nacque
nel 1804 negli Stati Uniti, quando la Corte Suprema ( in occasione della
controversia “Malbury versus Madison”) affermò che un atto legislativo
contrario alla Costituzione, deve ritenersi NULLO, perché i poteri del
legislatore sono definiti e limitati dalla Costituzione.
Gli ordinamenti degli Stati liberali erano
retti da Costituzioni flessibili, le cui norme avevano una forza giuridica
uguale a quella della delle leggi ordinarie: di conseguenza, una legge poteva
abrogare o modificare il testo della Costituzione. Tale principio, in pratica,
non era così assoluto. Ad esempio, con lo Statuto albertino, le Camere erano
comunque, tenute al rispetto di un particolare iter legis per modificare lo
Statuto. In seguito, furono accentuati tali vincoli formali, richiedendosi, per
la modificazione della Costituzione, procedimenti particolari, AGGRAVATI,
rispetto a quelli previsti per la
legislazione ordinaria.
In alcune Costituzioni sono previsti i
RECLAMI che i cittadini potevano presentare al Parlamento contro comportamenti
o atti ritenuti lesivi della Costituzione; il “recurso de contrafuero”, Spagna,
sotto Franco, veniva presentato al Capo di Stato, perché fossero annullate
leggi che violavano i principi fondamentali del regime (controllo politici
costituzionale).
Con l’affermarsi delle Costituzioni
rigide; con un sistema di gerarchia tra le fonti del diritto, che ha al suo
vertice non più la legge ma la Costituzione, ci è consentito di estendere alla
legge i vizi propri dell’atto amministrativo.
I vizi
di merito riguardano l’opportunità politica delle scelte del legislatore.(
Esempio: la promulgazione delle leggi da parte del Presidente della
Repubblica….rinvio….si può arrivare al conflitto tra i poteri, secondo
l’art.134 della Costituzione.)
I vizi
di legittimità: quando le norme poste dal legislatore violano disposizioni
della Costituzione o di altre leggi costituzionali.
Vizi formali: quando il legislatore viola le
regole PROCEDURALI.
Vizi sostanziali, si verificano in caso di
CONTRASTO tra legge e Costituzione: e sono: violazione di legge, incompetenza ,
eccesso di potere.
a)VIOLAZIONE
DI LEGGE: quando la norma contrasta con la Costituzione sotto il profilo sostanziale
di una certa materia.
b)INCOMPETENZA,
quando un organo ESORBITA DAI LIMITI
DELLA PROPRIA competenza invadendo
quella di un altro soggetto.
Principali ipotesi: il Governo emana
decreti legge al di fuori dei casi straordinari di necessità e urgenza
(articoli 76 e 77 della Costituzione);
il
Ministro della giustizia incide sulle competenze che la Costituzione
attribuisce al Consiglio Superiore della Magistratura (art. 110 della
Costituzione).
2) ECCESSO
DI POTERE: quando una autorità adotta un provvedimento per un FINE DIVERSO da quello specifico previsto
dall’ordinamento. (Esempio: il legislatore contraddice alle clausole di utilità
sociale …art.41 della Costituzione).
I
controlli di legittimità costituzionale delle leggi possono essere fatti nelle
diverse fasi del procedimento legislativo.
1)Prima
della APPROVAZIONE della legge; la Commissione affari costituzionali esprime un
parere sui diversi disegni di legge e delibera sulla sussistenza dei requisiti
costituzionali di necessità e urgenza dei decreti legge emanati dal Governo.
2)Prima
della pubblicazione: la promulgazione del Presidente della repubblica, qualora
nutra dubbi di legittimità costituzionale sulla legge promulgando.
3)Tuttavia, il controllo di costituzionalità è
soprattutto, di TIPO SUCCESSIVO ; e si esercita quando la legge è ormai
esecutiva,
promovendo un giudizio di legittimità costituzionale innanzi alla Corte
Costituzionale.
LE
CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE.
a)E’ compiuta da un organo esterno al
procedimento legislativo, con i .requisiti di imparzialità e professionalità.
a) avviene
sulla base di un procedimento che presenta i caratteri tipici di un processo.
b) E’ operata utilizzando le tecniche proprie
del metodo giuridico.
Controllo
che limita, dunque, il criterio dell’onnipotenza delle maggioranze
parlamentari.
Negli assetti
contemporanei, la legge più che espressione omogenea della volontà generale; di
fronte alla contrapposizione radicale
degli interessi, diventa UN ATTO DI SCELTA , come risultato di una
complessa MEDIAZIONE; quindi, la giustizia costituzionale rappresenta una
garanzia contro gli abusi eventuali delle maggioranze politiche.
La
giustizia costituzionale opera in quasi tutti gli Stati dell’Unione Europea:
Portogallo, Spagna (“recurso de amparo” , per violazione dei diritti e libertà
fondamentali),Italia, Grecia, Francia, Repubblica Federale Tedesca,
Belgio. Non appena si consolidano i
regimi democratici , si introducono gli
organi di giustizia costituzionale:
esiste, tale giustizia, anche negli Stati sorti dopo la crisi dei regimi comunisti: Polonia,
Ungheria, Russia, Slovenia, Slovacchia,Boemia.
Si
trovano anche in alcuni ordinamenti autoritari: per esempio, in Turchia, in
Cile sotto il generale Pinochet.
PLURALITA’DI
FUNZIONI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE..
1)Tutela
dei diritti riconosciuti dalla Costituzione.
Tutela diretta: lo stesso cittadino che si ritenga leso dallo Stato in
un proprio diritto costituzionalmente garantito, può adire direttamente al
giudice (GERMANIA, SPAGNA, con
l’amparo).
Tutela
indiretta. (dei diritti e libertà fondamentali); in ITALIA la Corte può
essere attivata solo dal Presidente del Consiglio dei ministri o dalla Regione
nei giudizi di legittimità costituzionale
in via principale; ovvero, da un giudice nel corso di un
procedimento, nei giudizi di
legittimità costituzionale in via incidentale. INDIRETTAMRNTE , si può riverberare una influenza sulla
posizione dei singoli, dal momento che
nei loro confronti non possono più essere applicati quegli atti che
trovano fondamento nella legge annullata dal giudice costituzionale.
2)Azione
di garanzia per le opposizioni politiche a fronte di possibili abusi del
Parlamento e del Governo.
La giustizia
costituzionale ha la competenza a sindacare i procedimenti in terni – interna
corporis acta- che le Camere hanno seguito per arrivare all’approvazione di una
legge. In passato erano insindacabili
– per la separazione dei poteri-; poi, con la Costituzione rigida, TUTTI I
POTERI SONO SOTTOPOSTI ALLA COSTITUZIONE.
3)La
giustizia costituzionale assicura l’equilibrio tra i poteri dello Stato e tra
lo Stato centrale e le Regioni (vedi l’art. 134 della Cost.)
4)La
giustizia costituzionale favorisce la coerenza del sistema giuridico:
a)espungendo le leggi che contrastano
le orme costituzionali.
b)con una interpretazione autentica del
significato delle disposizioni
costituzionali.
I
DIVERSI SISTEMI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE.
a) DIFFUSI
O ACCENTRATI; diffusi, nel senso che qualunque giudice nella risoluzione di una concreta
controversia può disapplicare le
norme che ritiene viziate da illegittimità costituzionale ; accentrati, solo un unico organo può
avere tale funzione; può essere interno oppure esterno all’ordinamento
giudiziario: interno, come le Corti Spreme; esterno, come le Corti
Costituzionali.
b) Sindacato
SUCCESSIVO oppure PREVENTIVO.: Cioè, prima della promulgazione della legge,
oppure su norme già esecutive.
c) Sindacato
CONCRETO oppure ASTRATTO. Tale
differenza
Attiene alle modalità per attivare
le procedure di controllo.
CONCRETO: il sindacato è compiuto
dal giudice nell’atto di
risolvere una determinata controversia
(proprio dei giudizi di
legittimità costituzionale in via incidentale).
ASTRATTO: indipendentemente dalla
sussistenza di un conten
zioso giudiziario (SPAGNA, REPUBBLICA FEDERALE
TEDESCA, ITALIA, FRANCIA).
d)Sistemi in cui le SENTENZE dei giudici costituzionali hanno effetto
“erga omnes”, o solo “inter partes”.
ERGA OMNES: la dichiarazione di
illegittimità costituzionale de
termina l’espulsione della norma dall’ordinamento giuridico :
le sentenze di accoglimento della
Corte Costituzionale italiana,
che determinano –art.136- la
cessazione di efficacia delle norme
illegittime (da giorno successivo alla
pubblicazione della decisione
e producono, a partire da tale data,
l’inapplicazione con effetto
retroattivo della stessa legge.
Le sentenze di incostituzionalità con
effetto INTER PARTES
rendono le norme ritenute
illegittime, inapplicabili nella concreta
controversia; cosicché la norma
continua a fare parte
dell’ordinamento
..
DUE MODELLI
1°) (Di ispirazione NORDAMERICANA) : sindacato diffuso, concreto
con decisioni inter partes.
2°) (AUSTRA): controllo di costituzionalità accentrato,
astratto, con
sentenze erga omnes.
IL
SISTEMA ITALIANO : profili del sindacato accentrato (spetta solo alla Corte
Costituzionale….) ; e di quello diffuso ( il giudice ordinario può decidere di
non sollevare una questione di costituzionalità , ritenendola manifestamente infondata);
del giudizio concreto (in via incidentale): del giudizio astratto ( in via
principale);
del
controllo successivo e di quello preventivo
(promulgazione….).
Inoltre,
mentre le sentenze di ACCOGLIMENTO della Corte Costituzionale- che dichiarano la
incostituzionalità di una norma di legge- hanno effetto erga onmes;
quelle
di RIGETTO- con le quali il giudice costituzionale non accoglie la questione di
legittimità costituzionale- producono effetti solo inter partes.
LE
COMPETENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
Sezione I del Titolo VI della
Costituzione (art. 134 e ss della Cost.)
Tali
competenze sono disciplinate organicamente da leggi costituzionali e da leggi
ordinarie che il Parlamento ha approvato in attuazione dell’art.137 della
Costituzione.
Ecco le competenze della Corte
Costituzionale (art:134 della Costit
uzione
e della normativa vigente):
a) giudizio
di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi
forza di legge dello Stato e delle
Regioni.
b) conflitti
di attribuzione tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; nonché tra i poteri dello Stato.
c) giudizio
di accusa contro il Presidente della Repubblica.
d) giudizio
di ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo.
SI
PRECISA che l’effettività del principio
di RIGIDITA’ della Costituzione è
garantita dall’esistenza di un organo costituzionale che ha per compito quello
di assicurare la INVIOLABILITA’ della Costituzione da parte delle leggi
ordinarie.
La Corte Costituzionale,
infatti è un ORGANO GIURISDIZIONALE
sotto l’aspetto formale; ma dal punto di vista sostanziale è un ORGANO
COSTITUZIONALE che ha per compito il CONTROLLO della conformità alla Costituzione del comportamento (gli atti) degli
organi delle funzione legislativa;
nonché degli organi o enti (
titolari di una sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite) quando
giungono a conflitto tra loro; oppure quando il Presidente della Repubblica sia posto in stato di accusa dal
Parlamento; ancora, quando il corpo elettorale chieda, attraverso un
referendum, una verifica dell’indirizzo politico parlamentare – governativo.
Prima
di parlare delle funzioni della Corte
Costituzionale, due parole sulla sua composizione.
15 giudici, nominati un terzo dal
Presidente della Repubblica, un terzo dal Parlamento in seduta comune, un terzo
dalle supreme magistrature, ordinarie e amministrative (Cassazione, Consiglio
di Stato e Corte dei Conti), art.135 della Costituzione.
La scelta dei giudici avviene nell’ambito di
queste tre categorie:
magistrati delle funzioni superiori ( cioè coloro che abbiano ottenutola
nomina al grado massimo di magistrato
di Cassazione)
professori ordinari universitari in materie giuridiche.
gli avvocati con almeno venti anni di esercizio.
Ritratta,
evidentemente, di una scelta di tipo tecnico.
Sono
nominati per nove anni (legge del 1967) e non possono essere nominati di nuovo.
La
Corte Costituzionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, che resta in
carica per tre anni; ha larga discrezionalità; può decidere di “mettere in
decisione” la causa secondo un criterio non necessariamente cronologico.
L’ufficio
di giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con quello di membro del
Parlamento, di consigliere regionale, di avvocato e di ogni altra carica e
ufficio indicato dalla legge.
I
giudici non possono essere rimossi o sospesi, se non per decisione della Corte,
a maggioranza di due terzi per “ sopravvenuta incapacità fisica o civile, o per
gravi mancanze nell’esercizio delle loro funzioni”: così la legge
costituzionale numero 1 del 1948.
I giudici godono della insindacabilità e
delle immunità come i parlamentari (vedi art. 68 della Costi.)
Nei
giudizi di accusa contro il Presidente
della Repubblica, oltre ai 15 giudici ordinari si aggiungono altri 16 membri,
tratti a sorte da un elenco di 45 cittadini aventi i requisiti per
l’eleggibilità a senatore, che il
Parlamento redige ogni 9 anni.
Tralascio
le modalità per la nomina dei giudici.
A)IL
GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA’ DELLE LEGGI
È la più
importante competenza della Corte Costituzionale: schematicamente, consiste nel
DUBBIO se determinate norme (prodotte da atti legislativi) siano in contrasto
con le norme costituzionali.
Si
tratta di un giudizio basato su un raffronto di compatibilità di cui
Vanno
precisato l’oggetto e il parametro.
L’OGGETTO del giudizio di legittimità è
costituito (vedi art.134 della Costituzione) dalla legge e dagli atti aventi
forza di legge dello Stato e delle Regioni.
Ma cosa si intende per FORZA DI LEGGE? Ecco
le fonti primarie aventi valore di legge:
a)Tutte
le leggi formali dello Stato e delle REGIONI,
ivi comprese quelle meramente formali, o aventi contento
provvedimentale.
b)le
leggi costituzionali e di revisione costituzionale, sia perché appartengono
alla categoria generale delle leggi, sia in quanto incontrano limiti di forma
(vedi art. 138della Costituzione) e di sostanza (vedi gli articoli 2 e 139
della Costituzione.)
c)decreti legge
e decreti delegati .(vedi art.
77 della Cost.)
d)gli
statuti delle Regioni ordinarie
(approvati con legge della
Repubblica.
e)il
referendum (vedi l’art. 75 della Cost.)
f)regolamenti parlamentari: il giudice
costituzionale ha ritenuto di sottrarli al sindacato di costituzionalità , in quanto espressione della autonomia
costituzionale della Camera e del Senato. (Discutibile).
IL
PARAMETRO : cioè le norme che si
ritengono VIOLATE.
Talvolta
, il parametro concreto può non essere la
norma costituzionale;allora si parla di violazione di NORME INTERPOSTE :
per esempio, le leggi di delegazione (vedi l’art. 76 della Cost.); le intese,
(vedi l’art. 88 della Cost.) ecc.
Il
“thema decidendum” del giudizio di costituzionalità ( vedi l’art. 27 della legge n. 87 del 1953) è costituito
dall’OGGETTO e dal PARAMETRO .
Deroga a questo
principio generale: la Corte può dichiarare “altresì quali sono le
disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza della
decisione adottata”: la cosiddetta
ILLEGITTIMITA’ IN VIA CONSEQUENZIALE.
La
legge costituzionale n. 1 del 1948 ha previsto due modi per attivare il giudice
di legittimità costituzionale: UNO DIRETTO, L’ALTRO INCIDENTALE.
Il primo, GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE o D’AZIONE, si instaura attraverso un
ricorso presentato:
a) dallo Stato avverso una legge regionale delle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
b) Dalle
Regioni avverso le leggi dello Stato o di altre Regioni.
c) Dalle
Province autonome di Trento e Bolzano avverso leggi dello Stato , della Regione
Trentino Alto Adige o della Provincia di Bolzano.
d) Dalla
Regione Trentino Alto Adige contro le leggi delle Province autonome di Trento e
Bolzano.
La via
di accesso alla Corte più diffusa è il
giudizio IN VIA INCIDENTALE; cosiddetto, perché il giudizio di
costituzionalità non si instaura automaticamente, ma sorge come
incidente nel corso
e
nell’ambito
di un procedimento giurisdizionale che si svolge dinanzi a un giudice comune.
(Filtro,
che, però, non diventi un ostacolo)
Interpretazione
estensiva sia del giudice che del giudizio (Dalla Corte di Cassazione al
Consiglio Superiore della Magistratura; ai Consigli comunali, alle Commissioni Tributarie)
Il giudice, prima di sollevare una
questione di legittimità costituzionale
deve, preliminarmente, verificare la RILEVANZA e la NON MANIFESTA INFONDATEZZA
della questione.
RILEVANZA:
la norma che presenta profili di incostituzionalità deve risultare
necessaria ai fini della decisione del processo principale.
NON
MANIFESTAMENTE INFONDATA, ci deve essere un dubbio, un certo fumus di illegittimità costituzionale.
Il
procedimento costituzionale si instaura
con una ordinanza di rimessione….il giudice a quo sospende….e trasmette
gli atti alla Corte Costituzionale, motivando due cose: la rilevanza, la non manifesta infondatezza ; l’oggetto e il parametro.
Vediamo
le sentenze: DI RITO, sul piano procedurale;
DI
MERITO, quando la Corte ACCOGLIE o
RIGETTA la questione.
SENTENZE DI RIGETTO, non
dichiarano la costituzionalità della norma, ma si limitano a respingere la questione nei termini in cui è stata
posta. Così il giudice non “pietrifica” la norma. Tali sentenze non hanno efficacia erga omnes; la stessa questione
può essere riproposta.
SENTENZE DI ACCOGLIMENTO; valide erga
omnes; efficacia retroattiva; il giudice costituzionale decide per la
illegittimità della norma.
SENTENZE INTERPRETATIVE DI ACCOGLIMENTO :
si tratta di sentenze che precisano quale
delle diverse interpretazioni esse (sentenze) hanno prescelto: che respingono
l’eccezione di incostituzionalità sulla base di una determinata interpretazione
della norma ordinaria.
In
ambedue i casi suesposti, la Corte sceglie l’interpretazione che a lei sembra
più esatta
B)
CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE (art. 134
della Cost.):
conflitto
tra i poteri dello Stato; insorge tra organi competenti a dichiarare
definitivamente la volontà del potere
cui appartengono.
C)
GIUDIZIO DI ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Vedi
l’art. 90 della Costituzione: reati di alto tradimento e attentato alla
Costituzione; sono REATI PROPRI, in quanto possono essere commessi solo da chi
ricopre la carica di Presidente della
Repubblica; E a FATTISPECIE INDETERMINATA, perché la normativa penale
non prevede tali fattispecie criminose.
Forse, si tratta di comportamenti diretti
a mutare in modo non consentito le basi stesse
dell’ordinamento costituzionale (ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE); ALTO TRADIMENTO, come violazione
una sua REVISIONE qualora – successivamente alla condanna – emergano fatti o nuovi elementi di prova, che potrebbero
determinare la non responsabilità del Presidente della Repubblica.
La deliberazione di messa in stato di accusa
deve essere approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza assoluta dei membri
del Parlamento; deve contenere l’indicazione degli addebiti delle prove, e deve
essere trasmessa alla Corte Costituzionale
insieme alle eventuali relazioni di minoranza.
Contestualmente, il Parlamento deve
procedere alla nomina di uno o più Commissari per sostenere l’accusa dinanzi al
giudice costituzionale. In questo caso,
la Corte agisce come organo di giustizia politica. (con i 16 giudici
in più, come già detto prima).
(Rolla)
D)La
partecipazione della Corte Costituzionale al PROCEDIMENTO REFERENDARIO non è stata prevista dal testo della
Costituzione, (né all’art.75, né all’art.134). Tale competenza è stata
introdotta dall’art.2 della legge costituzionale n.1 del 1953: “Spetta alla
Corte Costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art75 siano
AMMISSIBILI”; e regolamentata dall’art.33
della legge n: 352 del 1970; in base a
questo: “ La Corte Costituzionale deve, con sentenze da pubblicarsi entro il
10 febbraio, decidere quali tra le
richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma dell’art.75
della Costituzione”.
Subito
dopo l’entrata in vigore della legge
del 1970, si pensava che la competenza della Corte Costituzionale si limitasse alla verifica che l’oggetto del referendum non rientrasse
tra le materie escluse espressamente dalla Costituzione dall’art.75,comma
secondo:”Non è ammesso referendum per le leggi tributarie e di bilancio ,di
amnistia e di indulto , di autorizzazione a ratificare i trattati
internazionali”.
Tuttavia , il massiccio ricorso all’istituto
del referendum abrogativo ha indotto la Corte Costituzionale ad ampliare
l’ambito della propria competenza, INTRODUCENDO ALTRI LIMITI, oltre a
quelli previsti dall’art.75 della Cost.
La Corte Costituzionale, infatti,
ha ritenuto INAMMISSIBILI anche le richieste di referendum:
a) che
riguardano disposizioni legislative a contenuto costituzionalmente
vincolato.
b) che
risultano formulate attraverso una molteplicità di quesiti eterogenei.
c)che
si propongono do abrogare norme di rango costituzionale.
d) che
vogliono abrogare disposizioni strettamente collegate alle leggi di cui all’art.75 secondo comma della
Costituzione.
Il
giudice costituzionale interviene e influisce
sul procedimento referendario, anche AL DI FUORI DEL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA’ della
richiesta:
A)Può
dovere risolvere un conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato insorto tra: i promotori del referendum e
l’Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione , in seguito alla decisione della Cassazione di dichiarare la
richiesta illegittima.
B)
Inoltre, la Corte Costituzionale potrebbe dovere risolvere una questione di
legittimità costituzionale avente ad oggetto il referendum abrogativo, dal
momento che tale fonte rientra tra gli atti aventi forza di legge.