Appunti di diritto costituzionale delle lezioni di Paola Barile

 

 

Lezione terza

 

 

IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI

 

Stato liberale (dopo lo Stato assoluto). Obbligatorio il richiamo a Montesqieu ( “Esprit des lois”, 1748); individua il tipo ideale di forma di governo, quella in cui le principali funzioni dello Stato sono assegnate a organi  distinti, in posizione di interdipendenza e parità (contrapposizione dialettica e controllo reciproco). Quindi, le tre funzioni statali: LEGISLATIVA, GIURISDIZIONALE, ESECUTIVA.

          Nella Costituzione italiana manca un espresso richiamo alla SEPARAZIONE dei poteri. In realtà, tale principio è presupposto (vedi gli articoli 70 e 76; articoli 102 e 104)

    Implicita l’accettazione del principio della SEPARAZIONE DEI POTERI da disposizioni che impongono determinate incompatibilità (art.104, ultimo comma e art.135, sesto comma della Costituzione); o che riservano all’organo stesso la competenza a giudicare della propria legittima  costituzione  (art. 66 della Cost.); o che  vietano a un potere di influire sullo status soggettivo degli appartenenti a un altro potere (vedi art. 107, primo comma della Cost.)

    Poi, la regola generale  del RISPETTO del GIUDICATO, che preclude al legislatore di incidere sulle decisioni ormai definitive, pronunciate dai magistrati

.

PRINCIPIO DELLA INTEGRAZIONE DEI POTERI, che tempera quello della separazione. (Esempio, la promulgazione delle leggi da parte del Presidente della Repubblica).

    Poi: l’attività normativa è svolta anche dal Governo (con i decreti legge, con i decreti legislativi, con i decreti di attuazione degli Statuti delle Regioni a autonomia speciale; )  dal corpo elettorale (mediante il referendum abrogativo).

      Attività giurisdizionale: competenza del Parlamento quando mette in stato di accusa il Presidente della Repubblica (art:90); o giudica, sempre il Parlamento, dei titoli di ammissione dei suoi componenti (art.66C.).

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

     Attività amministrativa:  del potere legislativo: per la  nomina degli impiegati alle Camere di organi di rilevanza costituzionale (Consiglio Superiore della magistratura e Corte dei Conti); dell’ordine giudiziario, (art. 105).

 

LA RISERVA DI LEGGE.

Si ha riserva di legge quando la Costituzione riserva alla legge la disciplina di determinate materie o di parti di materie. (Connotazione garantistica).

      Nata agli albori del costituzionalismo inglese per limitare il potere regio nell’imposizione fiscale (“no taxation without representation”), cioè nessuna imposta può essere introdotta senza il consenso dei rappresentanti del popolo.

    Negli Stati sociali contemporanei la RISERVA DI LEGGE, oltre alla tradizionale funzione garantistica, assomma quella di riconoscere al Parlamento  (con le leggi), compiti di indirizzo e di controllo  nelle attività economiche ( vedi gli articoli 41, terzo comma, 43, 44, 45 della Costituzione).

 

Riserva di legge diversa da RINVIO alla legge . esempi in Costituzione, gli articoli 54 101, 111, secondo comma, 28); per richiamarsi genericamente  al diritto oggettivo vigente.

 

RISERVA DI LEGGE

1)Può essere intesa come riserva  del potere decisionale a favore di organi rappresentativi, cioè del Parlamento

2) Oppure come riserva di competenza a favore delle FONTI PRIMARIE, cioè di tutti  gli atti  aventi la forza della legge, come i decreti legge, i decreti legislativi….: unica eccezione , la riserva di legge in materia di DIRITTI DI LIBERTA’ ; infatti la legge n. 400 del 1988 vieta al Governo di adottare decreti legge in materia costituzionale, cioè può legiferare solo il Parlamento.

3)Oppure, il principio della riserva di legge può essere considerato come volontà della Costituzione di riservare la disciplina di determinati oggetti a una normazione di carattere generale (le leggi sono generali e astratte), esistono anche le leggi-provvedimento, che hanno però la forma  e                                                                                                              la forza giuridica della legge (esempio di legge provvedimento, vedi  art.43 della Costituzione.)

 

 

              

                                                                                                        

 

TIPI DI RISERVA DI LEGGE.

1)   Riserva di legge ordinaria e COSTITUZIONALE: cioè, la fonte competente a disciplinare la materia non è la legge ordinaria, ma la legge costituzionale (secondo la procedura dell’art: 138 della  Costituzione;esempi in Costituzione, gli articoli 116,132, 137.

2)   Riserva di legge semplice o RINFORZATA; quando la Costituzione non si limita a demandare alla legge la regolamentazione di particolari materie, ma circoscrive la discrezionalità dello stesso legislatore, imponendogli vincoli e limiti.  (Vedi gli articoli 8, terzo comma, e 16 della Costituzione).

3)   Riserva di legge esplicita o IMPLICITA; in genere, è esplicita. In altri casi, tale principio si ritiene sia insito nel sistema: esempio, nel caso dei limiti da dare all’iniziativa economica privata (art.$! della Cost.) solo con legge..

4)   Riserva di legge RELATIVA e ASSOLUTA: la più nota (non facile). Si ritiene di essere di fronte a una riserva  di legge relativa, quando la materia prevista, dalla Costituzione, possa essere anche disciplinata da fonte di grado subordinato. Invece , risulta assoluta quando può essere disciplinata soltanto dalla legge; ogni altra fonte è incompetente a disciplinare una certa materia.      Arduo in pratica capire: si può ricorrere al criterio lessicale; cioè la riserva di legge è relativa quando la Costituzione usa l’espressione “in base alla legge” (esempio, art.23), oppure “secondo disposizioni di legge”, (esempio, art.97 della Costituzione).    Riserva assoluta, per i diritti di libertà e per la materia penale  (vedi gli articoli 13, 15, 16, nonché 25 della Costituzione).

5)   Riserva di legge di ASSEMBLEA, vedi l’art.72, quarto comma della Costituzione; riserva di legge FORMALE: quando il Parlamento approva con la procedura propria della legge,atti, cui

 attribuire  una certa efficacia.Riserva di legge GENERALE : il più                                                                                               significativo, per esempio, l’art. 128 della Costituzione.

 

 

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE.

 

1)   Il controllo di costituzionalità delle leggi.

 

Il principio di legalità (nato come riferimento ai rapporti tra legge e attività amministrativa ) pone limiti allo stesso legislatore, nel senso che le leggi ( e gli atti aventi forza di legge) debbono risultare conformi ,o, comunque, compatibili con le disposizioni costituzionali.

.    Il controllo di costituzionalità nacque nel 1804 negli Stati Uniti, quando la Corte Suprema ( in occasione della controversia “Malbury versus Madison”) affermò che un atto legislativo contrario alla Costituzione, deve ritenersi NULLO, perché i poteri del legislatore sono definiti e limitati dalla Costituzione.

   Gli ordinamenti degli Stati liberali erano retti da Costituzioni flessibili, le cui norme avevano una forza giuridica uguale a quella della delle leggi ordinarie: di conseguenza, una legge poteva abrogare o modificare il testo della Costituzione. Tale principio, in pratica, non era così assoluto. Ad esempio, con lo Statuto albertino, le Camere erano comunque, tenute al rispetto di un particolare iter legis per modificare lo Statuto. In seguito, furono accentuati tali vincoli formali, richiedendosi, per la modificazione della Costituzione, procedimenti particolari, AGGRAVATI, rispetto a quelli previsti  per la legislazione ordinaria.

    In alcune Costituzioni sono previsti i RECLAMI che i cittadini potevano presentare al Parlamento contro comportamenti o atti ritenuti lesivi della Costituzione; il “recurso de contrafuero”, Spagna, sotto Franco, veniva presentato al Capo di Stato, perché fossero annullate leggi che violavano i principi fondamentali del regime (controllo politici costituzionale).

     Con l’affermarsi delle Costituzioni rigide; con un sistema di gerarchia tra le fonti del diritto, che ha al suo vertice non più la legge ma la Costituzione, ci è consentito di estendere alla legge i vizi propri dell’atto amministrativo.                                                                                                           

I vizi di merito riguardano l’opportunità politica delle scelte del legislatore.( Esempio: la promulgazione delle leggi da parte del Presidente della Repubblica….rinvio….si può arrivare al conflitto tra i poteri, secondo l’art.134 della  Costituzione.)

 

I vizi di legittimità: quando le norme poste dal legislatore violano disposizioni della Costituzione o di altre leggi costituzionali.

   Vizi formali: quando il legislatore viola le regole PROCEDURALI.

    Vizi sostanziali, si verificano in caso di CONTRASTO tra legge e Costituzione: e sono: violazione di legge, incompetenza , eccesso di potere.

a)VIOLAZIONE DI LEGGE: quando la norma contrasta con la Costituzione sotto il profilo sostanziale di una certa materia.

b)INCOMPETENZA, quando un organo ESORBITA  DAI LIMITI DELLA PROPRIA competenza  invadendo quella di un altro soggetto.

    Principali ipotesi: il Governo emana decreti legge al di fuori dei casi straordinari di necessità  e urgenza  (articoli 76 e 77 della Costituzione);

il Ministro della giustizia incide sulle competenze che la Costituzione attribuisce al Consiglio Superiore della Magistratura (art. 110 della Costituzione).

2)   ECCESSO DI POTERE: quando una autorità adotta un provvedimento per un  FINE DIVERSO da quello specifico previsto dall’ordinamento. (Esempio: il legislatore contraddice alle clausole di utilità sociale …art.41 della Costituzione).

 

I controlli di legittimità costituzionale delle leggi possono essere fatti nelle diverse fasi del procedimento legislativo.

1)Prima della APPROVAZIONE della legge; la Commissione affari costituzionali esprime un parere sui diversi disegni di legge e delibera sulla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza dei decreti legge emanati dal Governo.

2)Prima della pubblicazione: la promulgazione del Presidente della repubblica, qualora nutra dubbi di legittimità costituzionale sulla legge promulgando.

3)Tuttavia,  il controllo di costituzionalità è soprattutto, di TIPO SUCCESSIVO ; e si esercita quando la legge è ormai esecutiva,                                                                                                            promovendo un giudizio di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale.

 

 

LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE.

      a)E’ compiuta da un organo esterno al procedimento legislativo, con i .requisiti di imparzialità e professionalità.

a)    avviene sulla base di un procedimento che presenta i caratteri tipici di un processo.

b)     E’ operata utilizzando le tecniche proprie del metodo giuridico.

 

Controllo che limita, dunque, il criterio dell’onnipotenza delle maggioranze parlamentari.

Negli assetti contemporanei, la legge più che espressione omogenea della volontà generale; di fronte alla contrapposizione radicale  degli interessi, diventa UN ATTO DI SCELTA , come risultato di una complessa MEDIAZIONE; quindi, la giustizia costituzionale rappresenta una garanzia contro gli abusi eventuali delle maggioranze politiche.

 

La giustizia costituzionale opera in quasi tutti gli Stati dell’Unione Europea: Portogallo, Spagna (“recurso de amparo” , per violazione dei diritti e libertà fondamentali),Italia, Grecia, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Belgio.  Non appena si consolidano i regimi democratici  , si introducono gli organi di giustizia costituzionale:  esiste, tale giustizia, anche negli Stati sorti  dopo la crisi dei regimi comunisti: Polonia, Ungheria, Russia, Slovenia, Slovacchia,Boemia.

Si trovano anche in alcuni ordinamenti autoritari: per esempio, in Turchia, in Cile  sotto il generale Pinochet.

 

 

PLURALITA’DI FUNZIONI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE..

 

1)Tutela dei diritti riconosciuti dalla Costituzione.

     

                                                                                                               Tutela diretta: lo stesso cittadino che si ritenga leso dallo Stato in un proprio diritto costituzionalmente garantito, può adire direttamente al giudice  (GERMANIA, SPAGNA, con l’amparo).

       Tutela  indiretta. (dei diritti e libertà fondamentali); in ITALIA la Corte può essere attivata solo dal Presidente del Consiglio dei ministri o dalla Regione nei giudizi di legittimità costituzionale  in via principale; ovvero, da un giudice nel corso di un procedimento,   nei giudizi di legittimità costituzionale  in via  incidentale.    INDIRETTAMRNTE , si può riverberare una influenza sulla posizione dei singoli, dal momento che  nei loro confronti non possono più essere applicati quegli atti che trovano fondamento nella legge annullata dal giudice costituzionale.

 

 

 

2)Azione di garanzia per le opposizioni politiche a fronte di possibili abusi del Parlamento e del Governo.

La giustizia costituzionale ha la competenza a sindacare i procedimenti in terni – interna corporis acta- che le Camere hanno seguito per arrivare all’approvazione di una legge.   In passato erano insindacabili – per la separazione dei poteri-; poi, con la Costituzione rigida, TUTTI I POTERI SONO SOTTOPOSTI ALLA COSTITUZIONE.

 

3)La giustizia costituzionale assicura l’equilibrio tra i poteri dello Stato e tra lo Stato centrale e le Regioni (vedi l’art. 134 della Cost.)

 

4)La giustizia costituzionale favorisce la coerenza del sistema giuridico:

      a)espungendo le leggi che contrastano le  orme costituzionali.

       b)con una interpretazione autentica del significato delle disposizioni

          costituzionali.

 

 

I DIVERSI SISTEMI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE.

 

a)    DIFFUSI O ACCENTRATI; diffusi, nel senso che qualunque giudice  nella risoluzione di una concreta controversia può       disapplicare le norme che ritiene viziate da illegittimità          costituzionale ; accentrati, solo un unico organo può avere tale    funzione; può essere interno oppure esterno all’ordinamento giudiziario: interno, come le Corti Spreme; esterno, come le Corti Costituzionali.

 

b)    Sindacato SUCCESSIVO oppure PREVENTIVO.: Cioè, prima della promulgazione della legge, oppure su norme già esecutive.

 

c)    Sindacato CONCRETO  oppure ASTRATTO. Tale differenza

            Attiene alle modalità per attivare le procedure di controllo.

           CONCRETO: il sindacato è compiuto dal giudice nell’atto di          risolvere una determinata controversia  (proprio dei giudizi di

           legittimità  costituzionale in via incidentale).

           ASTRATTO: indipendentemente dalla sussistenza di un  conten

           zioso giudiziario   (SPAGNA, REPUBBLICA FEDERALE

           TEDESCA, ITALIA, FRANCIA).

 

     d)Sistemi in cui le SENTENZE dei giudici costituzionali hanno effetto

            “erga omnes”, o solo  “inter partes”.

          ERGA OMNES: la dichiarazione di illegittimità costituzionale de

          termina l’espulsione  della norma dall’ordinamento giuridico :

          le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale italiana,

        che determinano –art.136- la cessazione di efficacia delle norme

        illegittime (da giorno successivo alla pubblicazione della decisione

         e producono, a partire da tale data, l’inapplicazione con effetto

         retroattivo della stessa legge.

         Le sentenze di incostituzionalità con effetto INTER PARTES

         rendono le norme ritenute illegittime, inapplicabili nella concreta

         controversia; cosicché la norma continua a fare parte

         dell’ordinamento

..

 

 DUE MODELLI

 1°) (Di ispirazione  NORDAMERICANA) : sindacato diffuso, concreto

       con decisioni inter partes.

 2°) (AUSTRA): controllo di costituzionalità accentrato, astratto, con

       sentenze erga omnes.

                                                                                                                

                                                                                                            

IL SISTEMA ITALIANO : profili del sindacato accentrato (spetta solo alla Corte Costituzionale….) ; e di quello diffuso ( il giudice ordinario può decidere di non sollevare una questione di costituzionalità , ritenendola manifestamente infondata); del giudizio concreto (in via incidentale): del giudizio astratto ( in via principale);

del controllo successivo e di quello preventivo  (promulgazione….).

Inoltre, mentre le sentenze di ACCOGLIMENTO della Corte Costituzionale- che dichiarano la incostituzionalità di una norma di legge- hanno effetto erga onmes;

quelle di RIGETTO- con le quali il giudice costituzionale non accoglie la questione di legittimità costituzionale- producono effetti solo inter partes.

 

 

LE COMPETENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

  Sezione I del Titolo VI della Costituzione  (art. 134 e ss  della Cost.)

Tali competenze sono disciplinate organicamente da leggi costituzionali e da leggi ordinarie che il Parlamento ha approvato in attuazione dell’art.137 della Costituzione.

   Ecco le competenze della Corte Costituzionale (art:134 della Costit 

uzione e della normativa vigente):

a)    giudizio di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi

 forza di legge dello Stato e delle Regioni.

b)    conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;  nonché tra i poteri dello Stato.

c)    giudizio di accusa contro il Presidente della Repubblica.

d)    giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo.

 

 

SI PRECISA  che l’effettività del principio di RIGIDITA’ della Costituzione  è garantita dall’esistenza di un organo costituzionale che ha per compito quello di assicurare la INVIOLABILITA’ della Costituzione da parte delle leggi ordinarie.

        La Corte Costituzionale, infatti è un ORGANO GIURISDIZIONALE                                                                                                       sotto l’aspetto formale; ma dal punto di vista sostanziale è un ORGANO COSTITUZIONALE che ha per compito il CONTROLLO della  conformità alla Costituzione del comportamento (gli atti) degli organi delle funzione legislativa;  nonché degli organi o enti  ( titolari di una sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite) quando giungono a conflitto tra loro; oppure quando il  Presidente della Repubblica sia posto in stato di accusa dal Parlamento; ancora, quando il corpo elettorale chieda, attraverso un referendum, una verifica dell’indirizzo politico parlamentare – governativo.

 

 

Prima di parlare delle funzioni della Corte  Costituzionale, due parole sulla sua composizione.

15 giudici, nominati  un terzo dal Presidente della Repubblica, un terzo dal Parlamento in seduta comune, un terzo dalle supreme magistrature, ordinarie e amministrative (Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti), art.135 della Costituzione.

La  scelta dei giudici avviene nell’ambito di queste tre categorie:

 

magistrati delle funzioni superiori ( cioè coloro che abbiano ottenutola nomina  al grado massimo di magistrato di Cassazione)

professori ordinari universitari in materie giuridiche.

gli avvocati con almeno venti anni di esercizio.

Ritratta, evidentemente, di una scelta di tipo tecnico.

 

Sono nominati per nove anni (legge del 1967) e non possono essere nominati di nuovo.

 

La Corte Costituzionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, che resta in carica per tre anni; ha larga discrezionalità; può decidere di “mettere in decisione” la causa secondo un criterio non necessariamente cronologico.

L’ufficio di giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di consigliere regionale, di avvocato e di ogni altra carica e ufficio indicato dalla legge.                                                                                                                 

I giudici non possono essere rimossi o sospesi, se non per decisione della Corte, a maggioranza di due terzi per “ sopravvenuta incapacità fisica o civile, o per gravi mancanze nell’esercizio delle loro funzioni”: così la legge costituzionale numero 1 del 1948.

   I giudici godono della insindacabilità e delle immunità come i parlamentari (vedi art. 68 della Costi.)

 

 

Nei giudizi  di accusa contro il Presidente della Repubblica, oltre ai 15 giudici ordinari si aggiungono altri 16 membri, tratti a sorte da un elenco di 45 cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità  a senatore, che il Parlamento redige ogni 9  anni.

Tralascio le modalità per la nomina dei giudici.

 

 

A)IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA’ DELLE LEGGI

È la più importante competenza della Corte Costituzionale: schematicamente, consiste nel DUBBIO se determinate norme (prodotte da atti legislativi) siano in contrasto con le norme costituzionali.

Si tratta di un giudizio basato su un raffronto di compatibilità  di cui

Vanno precisato l’oggetto e il parametro.

    L’OGGETTO del giudizio di legittimità è costituito (vedi art.134 della Costituzione) dalla legge e dagli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.

 Ma cosa si intende per FORZA DI LEGGE? Ecco le fonti primarie aventi valore di legge:

 

a)Tutte le leggi formali dello Stato e delle REGIONI,  ivi comprese quelle meramente formali, o aventi contento provvedimentale.

b)le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, sia perché appartengono alla categoria generale delle leggi, sia in quanto incontrano limiti di forma (vedi art. 138della Costituzione) e di sostanza (vedi gli articoli 2 e 139 della Costituzione.)

c)decreti  legge  e decreti delegati  .(vedi art. 77 della Cost.)

d)gli statuti delle Regioni ordinarie  (approvati con legge della 

 Repubblica.

e)il referendum (vedi l’art. 75 della Cost.)                                         

    f)regolamenti parlamentari: il giudice costituzionale ha ritenuto di sottrarli al sindacato  di costituzionalità , in quanto espressione della autonomia costituzionale della Camera e del Senato. (Discutibile).

 

IL PARAMETRO   : cioè le norme che si ritengono VIOLATE.

Talvolta , il parametro concreto può non essere la  norma costituzionale;allora si parla di violazione di NORME INTERPOSTE : per esempio, le leggi di delegazione (vedi l’art. 76 della Cost.); le intese, (vedi l’art. 88 della Cost.) ecc.

 

Il “thema decidendum” del giudizio di costituzionalità ( vedi  l’art. 27 della legge n. 87 del 1953) è costituito dall’OGGETTO  e dal PARAMETRO .

Deroga  a questo  principio generale: la Corte può dichiarare “altresì quali sono le disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata”: la cosiddetta  ILLEGITTIMITA’ IN VIA CONSEQUENZIALE.

 

La legge costituzionale n. 1 del 1948 ha previsto due modi per attivare il giudice di legittimità costituzionale: UNO DIRETTO, L’ALTRO INCIDENTALE.

   Il primo, GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE  o D’AZIONE, si instaura attraverso un ricorso presentato:

a)    dallo  Stato avverso una legge regionale delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

b)    Dalle Regioni avverso le leggi dello Stato o di altre Regioni.

c)    Dalle Province autonome di Trento e Bolzano avverso leggi dello Stato , della Regione Trentino Alto Adige o della Provincia di Bolzano.

d)    Dalla Regione Trentino Alto Adige contro le leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano.

 

 

La via di accesso  alla Corte più diffusa è il giudizio IN VIA INCIDENTALE; cosiddetto, perché il giudizio di costituzionalità  non si instaura  automaticamente, ma sorge  come  incidente  nel    corso   e                                                                                                                                                                                                                                       nell’ambito di un procedimento giurisdizionale che si svolge dinanzi a un giudice comune.

(Filtro, che, però, non  diventi un ostacolo)

Interpretazione estensiva sia del giudice che del giudizio (Dalla Corte di Cassazione al Consiglio Superiore della Magistratura; ai Consigli  comunali, alle Commissioni Tributarie)

       Il giudice, prima di sollevare una questione di legittimità  costituzionale deve, preliminarmente, verificare la RILEVANZA e la NON MANIFESTA INFONDATEZZA della questione.

  RILEVANZA:   la norma che presenta profili di incostituzionalità deve risultare necessaria ai fini della decisione del processo principale.

NON MANIFESTAMENTE INFONDATA, ci deve essere un dubbio, un certo fumus  di illegittimità costituzionale.

Il procedimento costituzionale si instaura  con una ordinanza di rimessione….il giudice a quo sospende….e trasmette gli atti alla Corte Costituzionale, motivando due cose:  la rilevanza, la non manifesta infondatezza  ; l’oggetto e il parametro.

 

Vediamo le sentenze: DI RITO, sul piano procedurale;

DI MERITO, quando la Corte  ACCOGLIE o RIGETTA la questione.

        SENTENZE   DI RIGETTO,  non dichiarano la costituzionalità della norma, ma si limitano a respingere  la questione nei termini in cui è stata posta. Così il giudice non “pietrifica” la norma.  Tali sentenze non hanno efficacia erga omnes; la stessa questione può essere riproposta.

       SENTENZE DI ACCOGLIMENTO; valide erga omnes; efficacia retroattiva; il giudice costituzionale decide per la illegittimità della norma.

    SENTENZE INTERPRETATIVE DI ACCOGLIMENTO :

 si tratta di sentenze che precisano quale delle diverse interpretazioni esse (sentenze) hanno prescelto: che respingono l’eccezione di incostituzionalità sulla base di una determinata interpretazione della norma ordinaria.

In ambedue i casi suesposti, la Corte sceglie l’interpretazione che a lei sembra più esatta 

 

 

B) CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE  (art. 134 della Cost.):

                                                                                                            conflitto tra i poteri dello Stato; insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la  volontà del potere cui appartengono.

 

C) GIUDIZIO DI ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Vedi l’art. 90 della Costituzione: reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione; sono REATI PROPRI, in quanto possono essere commessi solo da chi ricopre la carica di Presidente della  Repubblica; E a FATTISPECIE INDETERMINATA, perché la normativa penale non prevede tali fattispecie criminose.

     Forse, si tratta di comportamenti diretti a mutare in modo non consentito le basi stesse  dell’ordinamento costituzionale (ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE);      ALTO TRADIMENTO, come violazione 

 una sua REVISIONE  qualora – successivamente alla condanna – emergano fatti  o nuovi elementi di prova, che potrebbero determinare la non responsabilità del Presidente della Repubblica.

       La deliberazione di messa in stato di accusa deve essere approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza assoluta dei membri del Parlamento; deve contenere l’indicazione degli addebiti delle prove, e deve essere trasmessa alla Corte Costituzionale  insieme alle eventuali relazioni di minoranza.

         Contestualmente, il Parlamento deve procedere alla nomina di uno o più Commissari per sostenere l’accusa dinanzi al giudice costituzionale. In questo caso,  la Corte agisce come organo di giustizia politica. (con i 16    giudici  in più, come già detto prima).

(Rolla)

D)La partecipazione della Corte Costituzionale al PROCEDIMENTO REFERENDARIO  non è stata prevista dal testo della Costituzione, (né all’art.75, né all’art.134). Tale competenza è stata introdotta dall’art.2 della legge costituzionale n.1 del 1953: “Spetta alla Corte Costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo  presentate a norma dell'art75 siano AMMISSIBILI”;  e regolamentata dall’art.33 della legge n: 352  del 1970; in base a questo: “ La Corte Costituzionale deve, con sentenze da pubblicarsi entro il 10  febbraio, decidere quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie  al disposto del secondo comma dell’art.75 della Costituzione”.

                                                                                                               

Subito dopo  l’entrata in vigore della legge del 1970, si pensava che la competenza della Corte Costituzionale  si limitasse alla verifica  che l’oggetto del referendum non rientrasse tra le materie escluse espressamente dalla Costituzione dall’art.75,comma secondo:”Non è ammesso referendum per le leggi tributarie e di bilancio ,di amnistia e di indulto , di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali”.

      Tuttavia , il massiccio ricorso all’istituto del referendum abrogativo ha indotto la Corte Costituzionale ad ampliare l’ambito della propria competenza, INTRODUCENDO  ALTRI  LIMITI, oltre a quelli previsti dall’art.75 della Cost.  La Corte Costituzionale, infatti,  ha ritenuto  INAMMISSIBILI  anche le richieste di referendum:

a)    che riguardano disposizioni legislative a contenuto        costituzionalmente  vincolato.

b)    che risultano formulate attraverso una molteplicità di quesiti eterogenei.

c)che si propongono do abrogare norme di rango costituzionale.

d) che vogliono abrogare disposizioni strettamente collegate alle leggi di cui   all’art.75 secondo comma della Costituzione.

 

 

Il giudice costituzionale interviene e influisce  sul procedimento referendario, anche AL DI FUORI  DEL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA’ della richiesta:

A)Può dovere risolvere un conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato  insorto tra: i promotori del referendum e l’Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione ,  in seguito alla decisione della Cassazione di dichiarare la richiesta illegittima.

B) Inoltre, la Corte Costituzionale potrebbe dovere risolvere una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il referendum abrogativo, dal momento che tale fonte rientra tra gli atti aventi forza di legge.

 

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