Appunti di diritto costituzionale delle lezioni di Paola Barile

 

Lezione settima.

 

L’art.14 C. completa la sfera  della libertà personale, stabilendo:”Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale”. Gli articoli 614 e 615 del codice penale puniscono gli attentati alla  inviolabilità del domicilio.

     Ma tale inviolabilità ha una breccia nel terzo comma dell’art.14, dove si dice che”Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”; in tal modo, con qualunque legge si potrebbe praticamente , eludere tale principio costituzionale.

Ma ci sono sicuramente tre limiti sicuri al legislatore:

a)gli interventi devono essere limitati ad atti di mero accertamento; e le ispezioni solo a fini conoscitivi (niente perquisizioni o sequestri).

b)gli interventi devono essere rivolti a perseguire scopi tassativamente indicati dalla Costituzione (sanità, incolumità pubblica, fini economici o  fiscali.)

c)devono essere regolati da leggi speciali, cioè appositamente rivolte  a disciplinare tale materia (riserva di legge ad hoc).

DOMICILIO: esigenza di privacy ; proteggendo il domicilio, si tutela indirettamente l’effettivo esercizio del diritto di associazione (art.18C.); dell’autonomia sindacale (art.39 C.); e politica (art.49C.); del diritto di riunione (art17 C.) quando si svolge in forma privata.

       Di conseguenza, concetto di domicilio nella sua forma più ampia: stanza di albergo, tenda del campeggio, camper, cabina di una nave,vagone letto, sede di uno stabilimento industriale o di una associazione privata.

I membri del parlamento hanno una tutela rinforzata rispetto agli altri cittadini (art 68 della Cost)

 

 

 

                                                                                                           

LA LIBERTA’ DI CORRISPONDENZA E DI OGNI ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE: TERZA LIBERTA’ GARANTITA DALLA cOSTITUZIONE.

Art.15 C.:”La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La lorolimitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria  con le garanzie stabilite dalla legge.”

Per corrispondenza: trasmissione del pensiero che ha  luogo da un soggetto (mittente) e un altro (destinatario).

Comunicazione: le forme di manifestazione del pensiero che consentono di escludere a terzi la conoscenza del contenuto della comunicazione.

   L’art.15 è diverso dall’art.21 C. “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, e ogni altro mezzo di diffusione”; l’art.15 C. fa riferimento a forme di comunicazione che si rivolgono a destinatari determinati e circoscritti ; mentre l’art.21 C. disciplina una manifestazione del pensiero che si rivolge indifferentemente a una molteplicità di persone.

Il valore primario protetto dall’art.15 C. è proprio la SEGRETEZZA della comunicazione, requisito necessario per la stessa libertà di  comunicazione: a garanzia di tale diritto, la Cost. stabilisce che la sua limitazione può avvenire solo:

a)con una riserva di legge

b)con una riserva di giurisdizione

c)che ci sia l’obbligo di motivazione.

La legge prevede limitazioni specifiche per determinate categorie di persone (falliti, detenuti, militari, persone in stato di infermità mentale).

Per i minori la corrispondenza PUO’ essere consegnata ai rappresentanti legali, ma solo se sono stati  muniti di  speciale autorizzazione del giudice.

    Per ragioni particolari di sicurezza ,o ordine pubblico,l’art.15 C .non. prevede l’intervento della autorità di pubblica sicurezza.

(Problemi particolari nel caso delle intercettazioni telefoniche).

 

LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE.

Lo Statuto albertino la ricomprendeva nella libertà personale: art.16 C.(“Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale , salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata per ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.”)prende in considerazione la libertà del singolo  di dislocare il proprio corpo in qualsiasi parte del territorio.

Sono tutelati tre profili:

1)il diritto di circolazione

2)il diritto di soggiorno

3)il diritto di espatrio.

                                                                                                       

Il trattato istitutivo dell’UE comprende la libera circolazione della persone, la libertà di soggiorno, e di stabilirsi in ambito comunitario.

   I diritti garantiti dall’art.16 C. spettano a tutti i cittadini, eccetto vedi la XIII disposizione. transitoria della Costituzione.

Nei confronti degli stranieri (al di fuori dell’UE), disciplina più restrittiva: l’art.16 C si interpreta in connessione con l’art.10 C., dove afferma che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Si estende, invece, agli stranieri ….”nessuna restrizione di circolazione per motivi politici”(art.16, primo comma).

L’art.120 C. che vieta alla Regioni di adottare provvedimenti che possano ostacolare la libera circolazione di persone e cose, è stata integrata dalla nuova riforma del 2001, prevedendo, inoltre, “l’intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni in caso di mancato rispetto di norme o di accordi internazionali…”

Libertà di ESPATRIO: sempre art.16 C. e Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: il passaporto non serve più, dopo il trattato di Schengen  per i Paesi contraenti (Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Germania , Olanda, Lussemburgo, Belgio).

Talune categorie di persone non possono avere il passaporto (per es. chi ha obblighi militari…)

 

Libertà di EMIGRAZIONE, diversa dalla libertà di espatrio; vedi l’art.35 terzo comma C.:”La Repubblica riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla lagge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero”: fenomeno collettivo; protegge le categorie sociali più deboli La Costituzione tutela anche il lavoro italiano all’estero, ha come destinatari anche i cittadini che sono stati costretti a emigrare.

 

 

Diritto di RIUNIONE, art. 17 C. :”I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni ,anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motovo di sicurezza.”La Costituzione  arriva alla tutela di riunioni  anche casuali e improvvisate.

Elementi della riunione:

la compresenza, la volontarietà, l’unitarietà dello scopo.

Riunio:ne diversa dal  semplice assembramento.

L’art17 C. tutela il diritto di riunione in sé, a prescindere dai suoi obbiettivi; se vengono perseguiti fini illeciti, la sanzione deve perseguire tali fini, non il diritto di riunione.

                                                                                                      

Modalità di esercizio del diritto di riunione: corteo, assemblea, processione, conferenza, spettacoli, comizio elettorale.

Tale diritto spetta a tutte le persone che partecipano alla riunione, il  comportamento dei singoli non legittima  lo scioglimento della riunione

( i singoli possono essere  isolati…).

La non ottemperanza al terzo comma dell’art.17 C. – onere del preavviso – non rende la riunione illegittima: ciò  che importa è che, in concreto, siano rispettate le condizioni di sicurezza, incolumità e pacificità indicate dalla Costituzione.

art.17 C.: RIUNIONI IN LUOGO APERTO AL PUBBLICO: si svolgono in luoghi separati dall’esterno, l’accesso ai quali è sottoposto dai promotori a misure selettive:NON ABBISOGNANO DI PREAVVISO.

Per le  RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO (art.17 C. terzo comma) c’è

 altrui e coinvolgere involontariamente chi non partecipa alla  riunione.

 

DIRITTI CONNESSI AL PLURALISMO DELLE IDEE.

(Fede religiosa, manifestazione del pensiero, libertà dell’arte e scienza).

 

Fenomeno religioso: articoli 3, 19, 20 della Costituzione.

Articoli 7 e 8 della C. Occorre sottolineare che la Costituzione non introduce differenze in ordine all’esercizio delle libertà religiose, ma ammette un DIVERSITA’ di TRATTAMENTO  tra le CONFESSIONI RELIGIOSE; non solo tra quella cattolica e le altre , ma anche ALL’INTERNO delle CONFESSIONI ACATTOLICHE; infatti le INTESE (art.8) possono prevedere regimi giuridici diversi.

In questi ultimi anni il Parlamento ha intensificato il processo di attuazione dell’art8 C. (Intese…). Le cose si sono complicate per la diffusione dei culti diversi da quelli cristiani.

Art.7 C : sfere separate tra Stato e Chiesa    PATTI LATERANENSI (11 febbraio del ’29): La Corte Costituzionale ha escluso la costituzionalizzazione dei Patti, per cui il Concordato non può rinnegare i principi costituzionali dello stato. Concordato, modificato nell’84: all’insegnamento della religione cattolica, considerata la sola religione di Stato, si sostituisce il principio del diritto di scelta degli alunni.

Per modificare i Patti Lateranensi: o l’accordo tra Stato e Chiesa (senza revisione  costituzionale); oppure, unilateralmente, con la procedura di revisione.

 

LIBERTA’  RELIGIOSA  : art.19 C.: libertà di coscienza, libertà di culto di propaganda, di non professare alcuna religione (ateismo), di non rivelare le proprie convinzioni religiose di aprire templi e edifici religiosi.

     Profilo particolare della libertà religiosa è il diritto all’obbiezione di coscienza: cioè, a non esercitare attività , oppure , a non  essere sottoposto a prestazioni personali che siano incompatibili con il proprio credo religioso; limiti, nei doveri inderogabili di solidarietà sociale; e nella  possibilità per gli altri  di esercitare diritti loro garantiti dall’ordinamento.

  Unico limite dell’art.19 C. : il BUON   COSTUME: non sono vietati  i riti contrari al normale sentimento etico; ma, restrittivamente, solo quelli che  offendano “la libertà sessuale, il pudore, l’onore sessuale”.

 

 

2)LIBERTA’  DI  MANIFESTAZIONE   DEL   PENSIERO. (art.21C.) 

.

Pietra  angolare  del nostro ordine democratico: è improprio parlare di democrazia  senza una effettiva circolazione delle  idee  e un confronto fra esse.  La Costituzione italiana ammette il DISSENSO  in senso ampio; anche il c.d. pensiero antisistema (cioè sui valori fondamentali del nostro ordinamento).

  Mentre è vietato sottoporre a revisione la forma repubblicana (art.139 C.), è legittimo sostenere , per esempio, idee monarchiche e criticare i caratteri costituzionali  della repubblica italiana.

    Sarebbe costituzionalmente illegittima ogni legislazione che si proponesse di reprimere il dissenso, o di fare prevalere uno posizione ideologica a scapito di altre. Posizione ampiamente tollerante: è corretto, comunque, difendere i valori fondanti la Costituzione  dall’azione disgregatrice  di ideologie avverse.

Dalla libertà di manifestazione del pensiero deriva la tutela costituzionale dei diritti connessi ad  essi:

a)il diritto di esprimersi liberamente

b)il diritto di utilizzare ogni mezzo tecnico per diffondere il proprio pensiero

c)il diritto di essere informati

d)il diritto al silenzio.

Obblighi:di riportare fedelmente le posizioni altrui; di richiedere preventivamente l’assenso alla pubblicazione.

                                                                                                              Unico limite esplicito: art.21 C. sesto comma: il pudore sessuale (questo limite dovrebbe gravare solo per manifestazioni del pensiero che si rivolgono a un pubblico non adulto)

La tutela dell’art21 C. si estende anche agli stranieri e alle persone giuridiche.

Posizione particolare di alcuni professionisti; avvocati, giornalisti , esercenti professioni sanitarie, o componenti di alcuni organi, come commissioni parlamentari o collegi giudicanti, sono tenuti  a mantenere riservate o segrete alcune notizie o informazioni.

 

La Costituzione, poi,  prevede per determinati  soggetti  forme particolari di TUTELA  della   MANIFESTAZIONE  del  PENSIERO:

-         art.68 C. (membri del parlamento)

-         art.122 C. (consiglieri  regionali)

-         art.90 C. (Presidente della Repubblica)                                                  

Garanzie particolari per i componenti  della Corte Costituzionale e del CSM.  (più che un privilegio, una garanzia dell’autonomia dell’organo).

 

I principali mezzi di informazione sono:

a)Le pubblicazioni a stampa (giornali murali, manifesti, volantini).

b)La stampa periodica (cioè l’impresa e l’attività giornalistica)

c)La radiotelevisione.

d)Internet.

La stampa non può essere sottoposta a  autorizzazione o censura. Può esserci il SEQUESTRO.

L’autorizzazione attribuisce a una autorità esterna il potere discrezionale  di usare il mezzo per la diffusione  del pensiero.

La censura, preventiva alla pubblicazione, comporta un giudizio sulla manifestazione del pensiero.

Il sequestro, invece, configura  un intervento successivo alla manifestazione del pensiero: consiste nel  RITIRO  della distribuzione  degli stampati, per il complesso  della tiratura.

 

La disciplina  del sequestro è garantita dalla riserva di giurisdizione e dalla riserva di legge (art.21 C; terzo comma).

   In caso di particolare urgenza, vedi quarto comma dell’art.21 C.

 

                                                                                                        

Legge sull’editoria n.416 del 1981: norme a tutela dell’autonomia dei giornalisti; ha introdotto una maggiore trasparenza circa le fonti di finanziamento della stampa  periodica. Ha istituito il Garante per l’editoria (autorità nominata dai presidenti delle Camere) per evitare il monopolio o l’oligopolio nella proprietà della stampa periodica.

 

Diritto all’informazione: trova un limite  nel segreto di notizie che non possono essere pubblicamente conosciute: segreto istruttorio, di Stato, professionale, imprenditoriale.

 

Il mezzo di diffusione del pensiero che ha creato enormi problemi per la sua disciplina, è quello RADIOTELEVISIVO: manca nella Costituzione una disciplina.

Determinanti sono state le sentenze della Corte costituzionale. Dagli anni ’70 agli anni ’80, in definitiva, la Corte ha delineato  un SISTEMA  MISTO  (pubblico-privato): In ultimo, una sentenza del  ’94 ha   ritenuto non conforme a Costituzione  la norma che consentiva a un unico soggetto di detenere una quota di frequenze nazionali pari a ¼ di quelle disponibili.

   Ancora; per la Corte Costituzionale la natura pubblicistica della tv induce a escludere che i privati possiedano il diritto di utilizzare liberamente le radiofrequenze:  la tv  e le radio possono operare solo  dopo la concessione da  parte dello Stato che provvede a assegnare le frequenze:  pluralismo sul mercato

 

 

I  DIRITTI   ECONOMICI.    (rapporti economici: titolo III, art.35 eseguenti della Costituzione.)

La Costituzione determina solo principi e clausole generali per l’azione dei privati e pubblici poteri nel settore economico.  Sistema “aperto”, in cui l’ iniziativa privata  e quella pubblica si pongono su un piano di parità e operano in reciproca concorrenza.  Carattere “misto” della c.d. Costituzione economica: una economia  pluralistica che presuppone una modo di produzione di TIPO  CAPITALISTICO  (cioè un sistema di relazioni fondato sullo scambio mercantile) influenzato,anche, da ALCUNI   VALORI   SOCIALI  (considerati importanti dal Costituente).

Art4 e art.41 C: :fenomeno economico delineato dalla  Cost.                                                                                                         

Vedi l’art.4 C:”La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere do svolgere, secondo le proprie possibilità e le propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”. Nozione di lavoro: non solo subordinato, ma anche autonomo (articoli 35, 36, 36 della C.: lavoro subordinato)

Il legislatore  ha tutelato le diverse fasi in cui il fenomeno lavorativo si articola:

a)accesso al lavoro (che non può essere ostacolato se non per perseguire finalità.  Costituzionalmente protette)

.b)l’esercizio del proprio lavoro  (predisposizione di garanzie che                                 favoriscano la  sicurezza e la sua salubrità  ; sia interventi e incentivi che ne garantiscano l’efficacia.

a)    Il suo mantenimento: si precisa che tale diritto costituzionalmente protetto non si traduce nello speculare diritto alla conservazione del posto di lavoro (possibile solo in un ipotetico regime di piena occupazione assistita); bensì nella facoltà:

.1) per il legislatore di limitare il potere unilaterale di recesso  da parte   del datore di lavoro; ovvero

2)di impedire l’abbassamento dei livelli di occupazione nei diversi settori produttivi.

 

In stretto  collegamento con l’art4 c., si pone l’art.41 C. che garantisce la libertà di iniziativa economica  privata ; delinea i tratti essenziali del sistema economico voluto dai costituenti:”L’iniziativa privata è libera. Non può volgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attivtà economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali

 

2)L’iniziativa economica privata e i suoi limiti.

     a)L’imprenditore è un soggetto in grado  di organizzare il processo produttivo, combinandone i diversi fattori.   Tale libertà non è assoluta. Oltre ai limiti del secondo comma dell’art.41 C. vi sono i limiti degli artt.42 e 43 C.; infatti,  nei sistemi economici contemporanei non sempre                                              

 coincide lo stato di proprietario e lo stato di imprenditore, cosicché i poteri di quest’ultimo trovano vincoli nella volontà del proprietario (art.42 C.).

Articolo 43 C. : consente  di riservare originariamente allo Stato  o a enti pubblici, o a categorie di utenti, alcune imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia, o a situazioni di monopolio.  (Altri limiti per l’imprenditore):

)Altro limite alla libertà di iniziativa economica, quello posto dai  principi caratterizzanti lo Stato sociale : es: art.36 C.

)Poi, il diritto di libera iniziativa economica privata deve essere inteso come libertà di CONCORRENZA tra i diversi soggetti; molto importante per quei settori che producono beni non economici: in particolare nel campo delle attività che incidono sulla libertà di manifestazione del pensiero, l’ESISTENZA DI  UN  EFFETTIVO  SISTEMA   DI  CONCORRENZA  costituisce un requisito  importante perché sia garantito il PLURALISMO delle IDEE sancito dall’art.21 C:

CONCORRENZA: anche per migliorare la qualità della produzione, per contenere i prezzi, per conseguire una più razionale e migliore utilizzazione delle risorse.

Principio ampiamente  contraddetto dalla tendenza dell’economia: propensione dei produttori a operare non in un sistema di mercato 

Il legislatore può contrastare in particolari settori il formarsi di situazioni di predominio:

1)o con l’approvazione di una normativa antitrust

2)o, in casi estremi, disponendo  la “nazionalizzazione” di quel particolare ambito.

 

Il principio della CONCORRENZA è ricavabile non solo dal primo comma dell’art.41 C., ma . anche, dalla normativa dell’UE che si propone la liberalizzazione della circolazione delle merci, delle persone,dei servizi, dei capitali.

 

c)In terzo luogo, la libertà di iniziativa economica presuppone la libertà del singolo imprenditore nei confronti dell’ingerenza statale.

                                                                                              

Ma uno dei caratteri propri dello Stato sociale è, oltre al superamento  del liberismo, il riconoscimento della funzione dei pubblici poteri, nel governo  e nel coordinamento dell’economia (terzo comma dell’art.41 C.)

 

 

 

L’iniziativa economica può essere esclusa:

a)Quando si verifichi una condizione che consenta (alla luce dell’art.43 C.) di riservare originariamente allo Stato particolari imprese…..

b)In caso di poter eccezionali: stato di guerra (art.78 C.): in questo   le esigenze di difesa possono indurre a imporre determinate produzioni finalizzate al soddisfacimento di finalità belliche.

 

Articolo 41 della Costituzione.

Il limite dell’ UTILITA’   SOCIALE dovrebbe coincidere con l’INTERESSE  PUBBLICO (non con l’interesse di particolari categorie).

Il limite della SICUREZZA, probabilmente, inteso come SICUREZZA  dei SINGOLI, nel senso che una attività  economica:

non mette in discussione la incolumità e l’integrità fisica della persona;

e nel senso della ASPETTATIVA  alla SALVAGUARDIA  del posto di lavoro e al MIGLIORAMENTO della condizioni di vita.

Anche la nozione di libertà, in senso  lato (dai diritti fondamentali ai diritti economici).

DIGNITA’ UMANA  : per esempio, le attività che si sviluppano nel campo della salute (art.32 C.),della cultura (art.33C.), della stampa (art.21 C.).

 

Articolo 41, terzo comma C.: riserva di legge relativa, (ben potendo essere deferita all’amministrazione con poteri capaci di incidere sui diritti economici del privato).

Tuttavia, la legge deve limitare la  competenza del potere esecutivo, ponendogli  “ criteri specifici, adeguati e sufficienti” (sentenza C.C.).

 

 IMPRESE PUBBLICHE  E   NAZIONALIZZAZIONI.

Attività economica PUBBLICA: riconoscimento costituzionale : terzo comma art.41 C. (“attività economica pubblica e privata”).

                                                                                                   

Si svolge su un piano di parità e in regime di concorrenza con quella privata.

Differenza tra IMPRESE PRIVATE   E  IMPRESE  PUBBLICHE:

queste sono legate  maggiormente agli indirizzi di politica economica del Parlamento e del Governo; e, inoltre, devono sviluppare le scelte aziendali nel rispetto delle DIRETTIVE  emanate dalle autorità politiche.

 

L’intervento pubblico nell’economia  si manifesta:

in forma DIRETTA: attraverso l’esercizio di attività economiche  da  parte di Enti, di aziende, o società a PREVALENTE  CAPITALE  PUBBLICO.                                                                                 

In forma INDIRETTA: a mezzo di incentivi, leggi di piano, atti di programmazione, di controlli.

Ad OGGI, è più rilevante l’intervento pubblico  nell’economia INDIRETTO.

 

Altro strumento di intervento : la NAZIONALIZZAZIONE: per i nostri costituenti, come strumento principale cui lo Stato  poteva ricorrere per esercitare la sua funzione  di programmazione e intervento nelle attività economiche; e, d’altra parte, così lo Stato poteva ESPROPRIARE  determinate aziende per eliminare dannose concentrazioni di potere.  

Queste due anime hanno lasciato un segno nell’art.43 C.

      Tuttavia, la funzione primaria dell’art.43 C. consiste nell’impedire il fenomeno di concentrazioni in settori economici di particolare rilevanza  (Vedi art.43 ess. Codice costituzionale sulle privatizzazioni).

 

Articolo 43 C. Le imprese possono essere NAZIONALIZZATE:

a)vi sia una  riserva di legge

b)sia previsto un indennizzo

c)sussista un preminente interesse generale

d)si riferiscano a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia, a situazioni di monopolio.

La sussistenza di questi requisiti è sindacabile dalla Corte Costituzionale, in sede di giudizio di legittimità costituzionale

                                                                                                         

Solo in un caso, il giudice costituzionale  si è pronunciato per la illegittimità: quando ha dichiarato la incostituzionalità della legge che  obbligava tutti i produttori di riso a cedere integralmente il raccolto all’Ente nazionale risi; ha motivato la sua decisione,precisando che , nella fattispecie, il MONOPOLIO PUBBLICO si giustificava soltanto in casi di emergenza bellica, al fine di razionalizzare gli approvvigionamenti.   

  Il legislatore ha poco usato le possibilità offerte dall’art43 C.:

-         la legge n.163  del ’53 per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi minerali nazionali.

-         La legge n.164 del’62, di nazionalizzazione nel settore elettrico e istitutiva dell’ENEL

-         La legge n.103 del’75 per la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi: sistema molto cambiato: sentenza costituzionale del ’76 aveva limitato il monopolio statale  dell’etere, riconoscendo l’ammissibilità di emittenti private in ambito locale.

-         Legge n.223 del ’90, ha codificato in Italia un sistema  MISTO, che si regge, da un lato, sulla RAI (società a totale  partecipazione pubblica), dall’altro lato, su concessionari privati, sia in ambito nazionale che locale.

 

 

COOPERAZIONE  E  PARTECIPAZIONE  DEI LAVORATORI  ALLA GESTIONE AZIENDALE.

Articolo 45 C.”La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità  e senza fini di speculazione privata……….”e art.4 dello Statuto Trentino alto Adige  e art.5 dello Statuto Friuli Venezia Giulia, che attribuiscono alle regioni competenza legislativa in materia di:

sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative.

    Quindi, un tertium genus che si affianca alle imprese private e a quelle pubbliche.

    L’articolo 45 C ha i caratteri della :

a)programmaticità: impegna la società e lo Stato a favorire la cooperazione.

b)la precettività:”un vero e proprio diritto alla cooperazione”, cioè, un diritto  dei cooperatori di essere tutelati e garantiti  dalla legge.

c)selettività: sono le cooperative che possiedono i requisiti enunciati dalla Costituzione.

Le cooperative delineate dalla Costituzione : forma di associazionismo economico con i caratteri della mutualità, della socialità e della finalità antispeculativa.

Bisogna , però, constatare che l’anima sociale della cooperazione (strumento di difesa e di emancipazione delle classi socialmente e economicamente più deboli) lascia progressivamente  il passo a una crescente vocazione imprenditoriale.

Elementi essenziali della COOPERAZIONE.

1)Innanzitutto, il carattere della mutualità: cioè, la particolare relazione che deve intercorrere tra il socio e la società: ciascun socio è in posizione di PARITA’ nella partecipazione della organizzazione (indipendentemente dal numero delle quote possedute); e LIBERTA’ DI ACCESSO alla organizzazione a chiunque sia interessato e possieda i requisiti soggettivi).

2)L’attività delle cooperative non deve perseguire FINI  DI SPECULAZIONE  PRIVATA; nel senso che le cooperative devono agire secondo criteri di ECONOMICITA’ e tendere alla valorizzazione del  proprio capitale; ma è VIETATO  LO  SCOPO  DI  LUCRO.

 

In conclusione , anche la materia della cooperazione  è coperta da una riserva di legge relativa, nel senso che solo la legge o un atto avente forza di legge, può introdurre sia i benefici e gli incentivi a favore di una cooperativa, sia i necessari controlli.

 

Con l’art. 46.della Cost., la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a COLLABORARE  nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla GESTIONE delle AZIENDE, al fine dell’elevazione, in armonia con le esigenze della produzione economica, del lavoro.

L’articolo si propone di modificare la struttura tradizionale  delle imprese  (art41 C.), immettendovi un maggior tasso di democraticità.

     In realtà, si tratta di una MERA COLLABORAZIONE: le esigenze della produzione restano in una posizione  di centralità.  (in realtà, fallimento dei comitati di gestione , vedi pag.302 Rolla).

   Al posto della collaborazione (nel nome di una democrazia industriale) sono stati, in genere, I CONTRATTI  DI  LAVORO  che hanno                                                                                                   introdotto l’obbligo per l’azienda di fornire determinati dati e informazioni. . Ovvero, di far precedere da UN ACCORDO  CON LE RAPPRESENTANZE  SINDACALI  determinate scelte aziendali

 

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