Appunti di diritto costituzionale delle lezioni di Paola
Barile
Lezione sesta
2. Il referendum abrogativo.
E’ il principale strumento di democrazia diretta previsto nelle vigenti Costituzioni.
a)abrogativo, che determinano l’abrogazione di una o più norme: previsto dalla Costituzione italiana all’art.75.
b)approvatio, quando la manifestazione della volontà popolare costituisce un requisito per la promulgazione della legge da parte del Presidente della repubblica (art.11 della Cost. francese).
c)consultivo; se il voto espresso dall’elettorato assume il valore di un parere per l’organo competente ad assumere la decisione definitiva. Es., il referendum promosso dal Governo in Gran Bretagna nel 1995 a proposito della permanenza o meno del Regno Unito nella UE.
Secondo il soggetto competente a richiedere il referendum:
referendum di maggioranza; referendum di minoranza.
Referendum di maggioranza: la richiesta è prospettata da Governo : es:l’art.92 della Cost. spagnola.
Referendum di minoranza: richiesto da un certo numero di parlamentari o di cittadini elettori: vedi la Cost. italiana: il referendum può essere richiesto da 500 mila elettori o da 5 Consigli regionali.
Secondo l’ampiezza del corpo elettorale coinvolto:
a) referendum nazionali: art.75 e 138 della Cost .italiana.
b) referendum regionali: art.123 e 132 della Cost. italiana
c) referendum locali: Comuni e Province nei loro Statuti possono prevedere referendum consultivi, per materia di esclusiva competenza locale.
La Costituzione italiana prevede tre tipi di referendum:
abrogativo (art.75 della Cost.)
nel corso del procedimento di revisione (art. 138 della Cost.)
in campo regionale.
Leggi costituzionali hanno introdotto il referendum di indirizzo: CEE in UE (legge costituzionale n.2 del 1989).
Fino ad ora, l’unico istituto ( a parte il referendum costituzionale sulla “regionalizzazione” del 7 ottobre 2001) referendario attivato con continuità, è il referendum abrogativo.
Funzioni del referendum:
1)Giudizio circa una legge (di valore e di opportunità) fatto dall’elettorato.
2)Strumento sanzionatorio nei confronti del Parlamento e dei gruppi politici.
3)Come funzione di stimolo nei confronti del Parlamento.
In attuazione dell’art.75 C., la legge n: 352 del 1990: disciplina restrittiva che introduce varie limitazioni:
a)Dal punto di vista delle materie: limitazioni previste già dall’art.75 C.
L’opinione prevalente è che l’elenco di tali limiti sia tassativo: per altri (Rolla), è opportuno aggiungere ulteriori limiti: non a un referendum il quale abrogando determinate norme determinerebbe la modifica dei principi base del nostro ordinamento costituzionale.
b)Il referendum non può avere come oggetto norme costituzionali.
c)La Corte Costituzionale ha ritenuto non ammissibile un referendum che abbia per oggetto una eterogenea pluralità di disposizioni, tale da rendere impossibile una chiara posizione dell’elettore.
Gli articoli 31 e 34 della legge 1970 si preoccupano di evitare una sovrapposizione tra lo svolgimento del referendum e il rinnovo del parlamento: L’art.31 impedisce che una richiesta di referendum sia depositata nell’anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere ; e nei 6 mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l’elezione di una delle due Camere; l’art.34 stabilisce la sospensione automatica del referendum già indetto, in caso di scioglimento anticipato di una delle due Camere. Carattere SUBORDINATO del REFERENDUM rispetto al VOTO.
Al procedimento referendario partecipano diversi soggetti sia dello Stato comunità che dello Stato apparato:
a)Comitato promotore (non meno di 10 cittadini)
b)i presentatori della richiesta
c)i sottoscrittori della richiesta: almeno 500mila elettori (la Corte Costituzionale li ha considerati un POTERE dello STATO; in caso di conflitto con l’Ufficio Centrale per il referendum o con la stessa Corte,
si può andare al conflitto di attribuzioni).
d)il corpo elettorale che produrrà, o meno, l’effetto abrogativo.
Partecipano, poi, anche tre organi supremi dello Stato:
d)L’Ufficio centrale per il referendum , presso la Corte di Cassazione: deve verificare la legittimità della richiesta e proclamare i risultati
e)La Corte Costituzionale: verifica l’ammissibilità della richiesta
f)Il Presidente della repubblica: indice il referendum con decreto, sentito il Consiglio dei Ministri; se è il caso, dichiara l’avvenuta abrogazione della legge o dell’atto avente forza di legge.
In breve, ecco le fasi del procedimento:
1)La presentazione della richiesta, molto particolareggiata.
2)La verifica della legittimità degli oneri procedurali e se non rientri tra gli atti normativi non aventi forza di legge; nonché della ammissibilità.
3)Indizione del referendum da parte del Presidente della repubblica (in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno).
.Per l’art.75 C. : due condizioni:
a)Occorre che partecipi al referendum la maggioranza degli aventi diritto (altrimenti una minoranza del corpo elettorale potrebbe abrogare una legge).
b)La proposta deve conseguire la maggioranza dei voti validamente espressi; cioè, le schede bianche o nulle non influiscono sull’esito
4)La proclamazione dei risultati: Se il referendum è favorevole all’abrogazione della legge, con un decreto che viene pubblicato subito nella Gazzetta ufficiale. L’effetto abrogativo decorre dal giorno successivo all’abrogazione. Tuttavia, il Presidente può ritardare per non più di 6 mesi l’effetto abrogativo.
Se il risultato è contrario all’abrogazione, una nuova richiesta di referendum deve attendere almeno 5 anni.
I PARTITI POLITICI.
La Costituzione riserva una particolare attenzione alle organizzazioni politiche: art. 2 C. e art. 3, secondo comma.
In generale, le organizzazioni politiche: art.18 C., col diritto di associazione: la finalità politica non costituisce un limite al diritto di associazione: l’unico limite, sta nel divieto di fini che la legge penale vieta ai singoli. L’ideale politico non è vietato al singolo , anzi , è un diritto inalienabile del cittadino.
Libertà di associazione politica: due limitazioni:
1)La XII disposizione transitoria della nostra Costituzione, che vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista; infatti, il nostro ordinamento si è impegnato a non permettere la rinascita di organizzazioni simili a quelle fasciste (politiche, militari o militarizzate) che tendano a privare il popolo dei suoi diritti democratici.
2)Art 2 C. e art.18C.: riguarda le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici, mediante organizzazioni di carattere militare. Vedi anche l’art.17, l’art.18; l’art.48 (voto libero), l’art.49 della Costituzione, tutti nel rispetto del metodo democratico.
La Costituzione riserva particolare attenzione ai partiti politici anche per i fatti storici, per il ruolo fondamentale dei partiti per l’edificazione dell’ordinamento repubblicano; nel periodo transitorio, si ricorda, il CLN aveva una effettiva attività di governo.
L’art. 49 C .è una disposizione di bilancio , cioè che tiene conto sia dell’esperienza storica , sia della forma partitica propria delle associazioni politiche di massa.
Partiti: art.18, art.49, art.72C.( gruppi parlamentari).
1)Destinatari della tutela costituzionale: tutti i cittadini . Perché non tutti? Quando si parla di rapporti politici (e non civili) sono SOLO I CITTADINI che partecipano alla comunità politica.
2)La libertà di iscriversi a partiti: tutti i tipi di libertà , anche di non iscriversi, per distinguersi dal regime fascista.
Due sole eccezioni:la XII disp. trans. C. e l’art.98 C., secondo comma; di fatto, vi sono leggi che limitano la iscrizione a partiti solo per i giudici costituzionali e per i funzionari e agenti di polizia.
3)Metodo democratico; relativo solo al metodo di azione, cioè la non violenza; mentre per i sindacati, tale metodo si riferisce alla organizzazione interna.
IERI. I partiti politici sono un prodotto del ‘900. Nell’800 esistevano movi
menti non organizzati, come il Partito liberale che aveva la maggioranza in Parlamento; quello radicale e quello repubblicano che erano all’opposizione.Questi movimenti formarono coalizioni chiamate Destra ed Sinistra:
Con l’estenzione del diritto di voto, nascono i primi partiti di opposizione ( il PSI, il Partito Popolare) che rappresentano la classe lavoratrice fino ad allora esclusa dal Parlamento: nascono i partiti di massa .
OGGI: I partiti politici sono organizzazioni stabili che elaborano programmi e che si propongono di difendere interessi di categorie di cittadini.
Caratteristiche dei partiti politici:
a)La pubblicità (diversi dalle associazioni segrete).
2)Il perseguimento di fini collettivi.
3)L’esistenza di una organizzazione stabile (diversi dalle leghe).
4)La pluralità (sconosciuta nei regimi totalitari, dove vi è un partito unico).
(Cassese)
Natura giuridica privata; sono associazioni di fatto (senza personalità giuridica), rette da uno Statuto che fissa le regole generali dell’attività. I modi di iscriversi a un partito sono diversi da partito a partito.
In generale: 18 anni, aderire alla ideologia o programma del partito; essere presentati da uno o più soci, e, soprattutto, essere accettati; di solito è la sezione che decide: tessera che si rinnova annualmente.
Attività dei partiti:
1)Organizzazione interna (proselitismo, e influenzare la pubblica opinione).
2)Scelta dei candidati da presentare alle elezioni (attraverso la selezione delle élites dirigenti)
.3)La possibilità di influenzare gli organi rappresentativi dello Stato.
All’INTERNO del PARLAMENTO, attraverso i gruppi parlamentari. I partiti concorrono in misura determinante a formare l’indirizzo politico (di maggioranza); per esempio, con la presentazione delle proposte di legge, delle candidature a cariche pubbliche (comprese quelle per la Presidenza della repubblica).
FUORI del PARLAMENTO, soprattutto, quando depositano , presso il Ministero dell’Interno, la lista dei candidati e i contrassegni di lista per le elezioni.
Il FINANZIAMENTO dei partiti.
Mancano nella Costituzione norme che impongano ai partiti politici di rivelare alla pubblica opinione le fonti del loro finanziamento; e mancano norme che permettano agli iscritti di influire sulla presentazione delle candidature.
Dopo alcuni scandali conseguenti alla scoperta di finanziamenti occulti erogati ai partiti da alcune compagnie petrolifere, il LEGISLATORE è intervenuto, con una legge del ’74….fino a una legge del 1985 che introdusse UNA FORMA DI FINANZIAMENTO PUBBLICO ai partiti; con divieti sanzionati penalmente: divieto di finanziamento ai partiti da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società a partecipazioni statali; nonché, in genere, da parte di società private: Dopo il referendum del 18 aprile ’93: sempre in vigore le sanzioni penali (abrogato il contributo da parte dello Stato ai partiti e gruppi parlamentari).
Sono ancora in corso procedimenti per i reati a carico di esponenti di partiti che hanno governato il Paese negli ultimi 40 anni.
La legge 3 giugno1995 prevede, comunque, una specie di rimborso spese per i partiti.
I DIRITTI FONDAMENTALI.
Sono lo strumento giuridico attraverso il quale la persona umana può affermare la propria libertà e autonomia contro ogni tentativo di arbitraria compressione.
La nascita del costituzionalismo liberale si collega alla approvazione della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, che contiene un catalogo delle libertà che gli Stati debbono riconoscere ai cittadini e che la società deve perseguire.
Si arriva alle COSTITUZIONI dello STATO SOCIALE, con profili innovativi:
a)Vengono potenziati gli strumenti di garanzia (riconoscimento dei diritti dell’uomo non sono solo una romantica dichiarazione); con la rigidità della Costituzione e la giustizia costituzionale: principale istituto per la
salvaguardia dei diritti fondamentali.
b)Norme dei trattati internazionali , come il trattato di Maastrich: catalogo dei diritti protetti dalle Carte Costituzionali.
c)Tutela dei diritti collegata con la persona umana non come individuo isolato, ma anche, nella sua proiezione sociale.
NUOVI DIRITTI.
Con lo sviluppo della società tecnologica: accelerazione delle innovazioni, ricerca scientifica e sua concreta sperimentazione, si sono ampliate le dimensioni della natura umana meritevoli di tutela (Molti interrogativi su manipolazioni genetiche, interventi di ingegneria biologica,cambiamenti chirurgici di sesso fecondazioni artificiali clonazione). In conclusione si assiste a un ampliamento dei diritti umani.
Diritti della I°generazione: diritti individuali e libertà pubbliche.
Diritti della II°generazione: diritti sociali e diritti economici.
Diritti della III° generazione: alla pace, allo sviluppo, all’ambiente, alla tutela del patrimonio comune dell’umanità.
Interpretazione estensiva dei diritti fondamentali, vedi art.2 Cost. italiana, ma anche tedesca, spagnola, portoghese, USA; implicitamente, ora NON sono stati espressamente riconosciuti in Costituzione, PURCHE’ IL LORO OGGETTO SIA COLLEGABILE con i diritti protetti direttamente dalla Costituzione.
LE LIBERTA’ ECONOMICHE nei vigenti ordinamenti perdono la caratteristica originaria di attributo della persona umana (diritto di proprietà), e vengono private dello status di diritti inviolabili.
La Costituzione italiana, per esempio, separa e tutela diversamente i
Caratteristiche comuni ai diritti fondamentali:
a)sono assoluti: possono essere tutelati nei confronti di tutti i soggetti dell’ordinamento.
b)Sono indisponibili
c)Generano una pluralità di situazioni giuridiche legate fra loro (es: l’art..21C. libertà di manifestazione del pensiero: comprende tanto il diritto di cronaca, come di essere informati, ecc.)
A)Ovviamente, neppure i diritti fondamentali della persona sono illimitati; esigenza di rispettare i diritti altrui; necessità di preservare altri beni costituzionalmente protetti.
Limiti più significativi che la Costituzione pone ai diritti fondamentali:
art.14, art.16, art.17, art.18, art.19, art.21 .
Tra i limiti al godimento dei diritti fondamentali c’è anche la necessità di adempiere a determinati DOVERI costituzionali. Dimensione sociale: art.2 C. Ma il principio di SOLIDARIETA’ non può essere posto allo stesso livello dei diritti di libertà; tale principio deve essere inteso restrittivamente: non si possono ammettere obblighi da quelli direttamente ricavabili dalla Costituzione.
B)Altri limiti all’esercizio dei diritti fondamentali: l’insorgere di stati di necessità o di situazioni di emergenza, che autorizzino la sospensione, sia pure temporanea, di tali diritti: come ha detto la Corte Costituzionale,il Parlamento può adottare misure insolitamente restrittive di un diritto di libertà, purché ci sia urgenza e necessità; e che ciò non si protragga ingiustamente nel tempo . I poteri: vedi art.78 C.
TUTELA COSTITUZIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA.
LIBERTA’ PERSONALE. A:.13 C.;”La lbertà personale è inviolabile: Nonè ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e n ei solo casi e modo previsti dalla legge.” Non solo libertà fisica, ma anche libertà morale, cioè da ogni pressione tendente a ridurre in schiavitù la persona, il pensiero, la volontà, lo stato psichico del soggetto:
Dal ’48…..varie riforme; nel 1989: nuovo codice di procedura penale, più coerente con i principi costituzionali.
La garanzia della libertà personale (c.d. dell’habeas corpus) è contenuta nei commi successivi (art.13, secondo comma).
Quindi: il limite comprende non solo la non detenzione, ma anche qualunque violazione della sfera della libertà corporale; e poi: solo l’autorità giudiziaria; riserva di giurisdizione.
Prosegue l’articolo 13 al terzo comma”In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezzapuò adottare provvedimenti provvisori , che devono essere comunicati entreo quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore , si intendono revocati e privi di ogni effetto”;Dunque, intervento immediato della polizia solo in casi eccezionali (c.d. flagranza di reato e fermo di indiziati di reato)……immediatamente sottoposto al giudizio del magistrato.
Nuovo processo: distinzione tra magistrati giudicanti e magistrati che svolgono la pubblica accusa (pubblico ministero): solo i primi possono adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale.
Penultimo comma dell’art.13 :”E’ pun ita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà: l’art.608 del codice penale punisce con la reclusione fino a 30 mesi il pubblico ufficiale che sottopone la persona arrestata a “misure di rigore non consentite dalla legge”. Con la legge n:7 del 1989 è stata ratificata una Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.
Ultimo comma art.13C.:”La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”. Si tratta della custodia cautelare: sorpassati i limiti, la scarcerazione dell’imputato è AUTOMATICA. Il limite massimo della durata della custodia cautelare è dato in proporzione alla durata della pena prevista per il reato per il quale si ha l’imputazione.
Nuovo codice di procedura penale con una innovazione di grande rilievo, introduce un ventaglio di misure suscettibili di limitare la libertà della persona, applicabili solo dal giudice e non dal p.m., adottabili secondo precisi criteri di scelta.
MISURE CAUTELARI COERCITIVE: divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; divieto o obbligo di dimora; gli arresti domiciliari; custodia cautelare in carcere o in luogo di cura.
MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE: per esempio, la sospensione della potestà dei genitori; o dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio; divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.
E’ tutelato il contraddittorio e il diritto di impugnare le decisioni in materia.
MISURE DI PREVENZIONE DI POLIZIA (ante delictum): possono essere applicate direttamente e solo dall’autorità giudiziaria. E so no:
Obbligo di rientro nella residenza (con foglio di via obbligatorio); sorveglianza speciale, diritto di soggiorno in una località ; obbligo di soggiorno in un determinato comune. Queste misure sono applicabili a una categoria di persone elencate dalla legge n.327 del 1988 e dalla legge n.152 del 1975. Leggi antimafia: legge n.575 del 1965.
La legge n.365 del ’92 ha introdotto, tra l’altro, il nuovo delitto “false informazioni al p.m.”.
MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA: prevenzione sociale a carico di “persone socialmente pericolose” DOPO e a CAUSA di un reato da esse commesso, e sempre “ previo accertamento” della pericolosità del reo”.
(Barile)
Il FERMO, di cui parla l’art.13 C., rende impossibile distinguere tra fermo di polizia (cioè preventivo a qualunque fatto reato), da quello giudiziario (e, quindi, successivo al fatto reato), previsto dall’articolo,che, come si è visto, è limitato sia nel tempo della notizia all’autorità giudiziaria, sia nel tempo della convalida da parte di questa. Allora. La norma costituzionale prevede solo il fermo di polizia giudiziaria: non ammette il fermo di polizia di sicurezza ( o misure di sicurezza), che ha la natura di misura di prevenzione .
I poteri di fermo di polizia ( indipendentemente dalla sussistenza di indizi di reato) erano previsti dalla legislazione statutaria, illiberale: fermo senza limite delle persone che destassero semplici sospetti o “pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica morale”. Norma , oggi, implicitamente abrogata dalla legge n.1423 del 1956, che regolando ex novo l’intera materia delle misure di prevenzione, non prevede alcuna ipotesi di fermo di polizia di sicurezza.
Istituti affini:
la perquisizione di polizia (prevista dalla leggen.152 del 1975) e la perquisizione per “interi edifici o per blocchi di edifici” (prevista dalla legge n.15 del 1980). Questa legge del 1980 impose, anche, l’identificazione di chiunque compie, preso uffici della pubblica amministrazione, o istituti di credito, operazioni che comportano versamento, riscossione o prelevamento di denaro per somme non inferiori ai 20 milioni.
Altre garanzie di rispetto dell’integralità della persona fisica si trovano , anzitutto, nel terzo comma dell’art.27 C., che impone che le pene non consistano “in trattamenti contrari al senso di umanità”, e tendano, invece, alla “rieducazione” del condannato.
E’ intervenuto il legislatore, nel 1975, con una nuova legge sull’ordinamento penitenziario, che ha introdotto un “trattamento penitenziario” radicalmente nuovo , e ha modificato, altrettanto radicalmente, l’organizzazione penitenziaria.
Purtroppo, l’attuazione di questa legge presenta gravissime difficoltà in ordine alla situazione dell’”ordine pubblico” e di “affollamento” delle carceri che oggi è presente in Italia..
La stessa legge ha introdotto la importante novità delle “misure alternative alla detenzione “.
Con una legge del 1986 sono stati introdotti questi istituti:
A)L’affidamento in prova al servizio sociale
B)La detenzione domiciliare
C)La semilibertà.
Il referendum contro la pena dell’ergastolo è stato bocciato dall’elettorato nel 1981: l’ergastolo resta.
Nell’art.27 C., poi, al quarto comma, si vieta la pena di morte, se non nei casi previsti dalle legge militare di guerra. Con la legge n.8 del 1989 è stato ratificato e eseguito un protocollo n.6 della Convenzione europea per l’abolizione della pena di morte.
Altri articoli disciplinano ulteriori garanzie rispetto alla integrità della persona fisica: art.27C., al terzo comma, trattamenti “non contrari al senso di umanità” e “tendano alla rieducazione del condannato”.
art.24C., terzo comma, “assicura ai non abbienti…..i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione”. E’ stata approvata la legge n.317 del 1990 sul patrocinio legale a spese dello Stato, ma esclusivamente nei processi penali, o penali militari; e nei soli processi civili, relativi all’esercizio delle azioni per risarcimento dei danni e per le restituzioni derivanti da reato.
DIRITTO ALLA SALUTE: art. 32 della Costituzione.
Salute; come stato di benessere fisico e di armonico equilibrio psichico dell’organismo umano, oggetto di specifica tutela da parte dell’ordinamento.
Indigenti: coloro che non sono in grado di sostenere economicamente le spese necessarie a coprire i costi delle cure indispensabili per la loro salute.
Trattamento sanitario: è l’attività di assistenza prestata da personale medico specializzato, che può consistere sia in una attività diagnostica , volta, cioè, a identificare la presenza di una malattia e la sua origine, che in una attività terapeutica, diretta a curare la malattia diagnosticata.
Rispetto della persona: i trattamenti sanitari devono rispettare l’integrità fisica del malato e devono avvenire nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona. Così, ad esempio, non è possibile effettuare il test per l’AIDS, senza il consenso della persona interessata: questi principi si collegano alla regola della VOLONTARIETA’ che esclude la sottoposizione del malato a trattamenti obbligatori, se non quando è la legge a disporlo.
Senza il consenso del paziente, il medico non può somministrargli medicine, né sottoporlo ad esami, o interventi chirurgici.
Inoltre, il paziente ha diritto ad essere INFORMATO dal medico degli effetti dei trattamenti sanitari, delle possibili alternative e degli eventuali rischi.
Il diritto alla salute (art.32C.) è riconducibile alla categoria dei diritti inviolabili (art.2), in quanto tutela l’integrità fisica e psichica dell’uomo contro ogni minaccia proveniente dall’ambiente esterno. La salute rappresenta non solo un diritto primario dell’individuo ma anche un INTERESSE preminente della collettività, che predispone a questo scopo,adeguate strutture per la sua protezione.
A tal fine, sono previsti non solo interventi diretti alla cura, ma anche alla PREVENZIONE delle malattie. In questa prospettiva il concetto di diritto alla salute non si limita solamente al diritto ai trattamenti sanitari terapeutici, ma si estende al diritto a un ambiente salubre e non inquinato, all’uso di beni di consumo e alimentari che non siano nocivi o pericolosi, a condizioni di lavoro che rispettino i parametri di sicurezza e di misure igieniche previste dalla legge.
Quando si parla di trattamento sanitario obbligatorio (solo per disposizioni di legge), la norma si riferisce ai trattamenti diagnostici o terapeutici necessari per la salute pubblica (ad es., la vaccinazione obbligatoria contro alcune malattie, come la difterite o la poliomielite).
Il diritto alla salute comprende, necessariamente, il diritto all’assistenza sanitaria. Per questo motivo, la legge n.833 del 1978 ha istituito il SERVIZO SANITARIO NAZIONALE, con l’obbiettivo di consentire a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, di usufruire gratuitamente degli ospedali e ambulatori pubblici. A fronte di costi di gestione enormi degli ospedali, venivano spesso erogati servizi scadenti, con tempi di attesa lunghissimi per i malati.
La situazione è stata affrontata con il decreto legislativo n.229 del 1999, che ha disposto un programma di razionalizzazione e riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale (la c.d. riforma sanitaria ter ). Gli aspetti salienti di tale decreto legge riguardano la valorizzazione del ruolo delle Regioni e dei Comuni nelle fasi di programmazione dei PIANI SANITARI; la partecipazione dei cittadini all’attività di controllo dei servizi e di programmazione; la trasformazione delle USL in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale (ASL); e la riforma della dirigenza sanitaria che prevede un rapporto di lavoro esclusivo con il Servizio sanitario, e l’incompatibilità della libera professione extra muraria (extra moenia) con gli incarichi dirigenziali.
L’ultimo articolo che tende a garantire l’integrità della persona fisica è l’art.23 C., per cui “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
L’ultima riforma della Costituzione (referendum 7 ottobre 2001) prevede un regime di legislazione concorrente tra Stato e Regioni anche riguardo alla tutela della salute.