Appunti di diritto costituzionale delle lezioni di Paola Barile
LO STATO E
LA SUA CONTINUITA’
Problema della durata di uno Stato nel tempo: ogni
ordinamento si pone e si suppone a tempo indeterminato.
ESTINZIONE diversa dalla TRASFORMAZIONE: lo Stato è
sottoposto a modifiche continue: 1) o per mutamenti intervenuti nel comportamento
dei suoi organi (prassi, convenzioni, modificazioni tacite) , o 2) per una
vera e propria innovazione normativa prodotta da leggi
di revisione costituzionale.
Uniche
eccezioni, se una normativa dispone in senso contrario: URSS, dopo la
rivoluzione del 1917; Cina: la Costituzione del I949 abrogò tutte le leggi e i
regolamenti precedenti.
ESTINZIONE DELLO STATO: per trasformazione (quando uno Stato
si disgrega in più Stati, o tra più
Stati, o si aggiunge a un altro). Esempi più significativi negli ultimi due
secoli.
1)Incorporazione dei vecchi Stati dell’Italia al
Piemonte.
2)Nascita dell’Olanda e del Belgio dallo
smembramento dei Paesi Bassi.
3)Dissoluzione dell’Impero Austroungarico.
5)Dissoluzione del Reich (1945), con la formazione
della Repubblica federale tedesca e la Repubblica democratica tedesca.
6)Estinzione dell’URSS e dello Stato federale Iugoslavo.
Estinzione di un regime.
Avviene INDIPENDENTEMENTE dall’estinzione dello
Stato: Forma regiminis mutata, non mutatur ipsa civitas.
1)O con procedure giuridiche: attraverso una nuova
fase costituente ; o in conseguenza di situazioni di fatto: colpo di Stato o
rivoluzione.
LO STATO E LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE
Lo sviluppo delle organizzazioni internazionali.
Le
Costituzioni liberali, come lo Statuto Albertino, non riservano particolare
attenzione ai problemi dell’ordinamento
internazionale; questa impostazione è stata decisamente superata dai
crescenti progressi di internazionalizzazione economica e istituzionale, e dal
rilievo che le relazioni internazionali assumono per lo sviluppo interno dei
singoli Paesi.
Si
sono codificati alcuni principi, i quali, per esempio,prevedono l’immediata e
diretta applicabilita’ delle norme
prodotte da alcune fonti del diritto extranazionale. Non esistono problemi di rilevanza economica e sociale per la cui
soluzione non siano necessarie la collaborazione e il coordinamento tra i
diversi membri della Comunità internazionale. (criminalità, droga, questioni
monetarie, lotta contro l’inquinamento).
In
tutte le Costituzioni più recenti : disposizioni che pongono regole di
comportamento, o obbiettivi di politica estera da perseguire: eempio, la
Costituzione Repubblicana Federale tedesca,la
Costituzione spagnola.
Anche nella Costituzione italiana: diverse
disposizioni sulla problematica delle relazioni internazionali:
art.10,11,26,35,78,80, orientate secondo
cinque opzioni fondamentali
1)APERTURA DELLO STATO VERSO LA COMUNITA’ INTERNAZ.
2)PROIEZIONE SUL PIANO INTERNAZIONALE DEI NOSTRI
VALORI COSTITUZIONALI FONDAMENTALI.
3)PACIFISMO
4)GARANTISMO
5)SOLIDARISMO INTERNAZIONALE.
Si assiste, dunque, allo sviluppo di organizzazioni
internazionali nei più svariati settori e nelle diverse aree del nostro continente:
con propri apparati burocratici indipendenti e autonomi da quelli dei
rispettivi Governi di appartenenza.
Problema fondamentale: il loro finanziamento, che
gli Stati debbono loro assegnare per consentirne il funzionamento:
Ogni
organizzazione internazionale da vita a un particolare ordinamento giuridico,
retto da proprie regole e composto dagli Stati che vi aderiscono.
L’EFFETTIVITA’ DELLE NORME poste dagli organi delle
organizzazioni internazionale e la loro
EFFICACIA risultano assai mutevoli alla luce dell’esperienza storica.
Ecco le più significative organizzazioni internazionali di cui l’ITALIA FA PARTE:
a)
L’ONU
Organizzazione Nazioni Unite. Creata nel 1945 in seguito alla Conferenza di S.
Francesco, ha una base praticamente universale. Compiti politici fondamentali:
1)risolvere situazioni di crisi
internazionali. 2)prevenire, attraverso una azione negoziale, l’insorgere di conflitti. TRE ORGANI: Segretariato, Assemblea (tutti
gli Stati Membri), Consiglio di Sicurezza.
b)Diverse organizzazioni specializzate attraverso
cui l’ONU opera in molti settori di rilievo culturale, civile e sociale
c)Tra le
organizzazioni di carattere
militare, la più importante è la NATO (o Alleanza atlantica o Organizzazione
Atlantica) nata nel 1949 tra le potenze occidentali e URSS (guerra fredda) con funzione di ALLEANZA MILITARE.
Organizzazioni internazionali (Europa occidentale),
tra cui. IL
CONSIGLIO D’EUROPA, sorto nel 1949.
d)’UNIONE EUROPEA.:Trattato istituito firmato a ROMA
Il 25 marzo
1957; poi, Atto Unico del 1986 che ha previsto per il1992 la soppressione delle
frontiere , e la instaurazione di un
MERCATO UNICO ECONOMICO INTERNO, nonché il rafforzamento degli strumenti di COOPERAZIONE in campo
economico, monetario e sociale.
TRATTATO DELL’UNIONE EUROPEA firmato a MAASTRICHT
il 7 febbraio 1992, entrato in vigore
il 1° novembre 1993: una vera e propria Costituzione europea.
Principali organi dell’UE:
IL CONSIGLIO (espressione dei Governi degli Stati
membri); competente a deliberare i REGOLAMENTI
e le DIRETTIVE COMUNITARIE.
LA COMMISSIONE, don funzioni di iniziativa e di controllo.
IL PARLAMENTO
CORTE dei CONTI.: controllo generale entrate e spese
dell’UE.
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI.
CORTE DI
GIUSTIZIA: vero e proprio tribunale internazionale; le sue decisioni hanno
rilevanza diretta anche per i singoli
ordinamenti interni.
.IL PRINCIPIO INTERNAZIONALISTICO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA.
Vedi art. 35, 3° comma “La Repubblica .promuove e
favorire gli accordi internazionali tesi a regolare e affermare i diritti del lavoro”.
Art 10 ,2° comma:”La condizione giuridica dello
straniero è regolata dallalegge conformemente alle norme e ai trattati
internazionali.”
Art. 10, 1° comma, stabilisce che l’ordinamento
giuridico nazionale deve conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute: solo in caso di norme “generalmente
riconosciute” si avrà l’adattamento automatico del diritto nazionale a quello
internazionale. (Se si tratta di norme patrizie contenute in appositi trattati,
occorre una legge di esecuzione o altro atto di adattamento).
(Rolla)
CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO IN ITALIA.(Rolla)
Art. 10, 2°
comma ,riserva di legge relativa; cioè la disciplina dello straniero deve
trovare la sua base sostanziale in una legge; riserva di legge non solo
relativa, ma anche rinforzata, nel
senso che il legislatore non è libero nel fine, ma le sue scelte debbono risultare conformi alle n orme internazionali.
La
Costituzione non prevede norme di reciprocità: opzione etica dei nostri
costituenti, per cui la tutela giuridica dello straniero è tale
indipendentemente dal modo in cui la
posizione dei cittadini italiani è disciplinata nei paesi stranieri.
Il
legislatore deve, poi, tenere conto delle numerose codificazioni internazionali
in tema dei diritti fondamentali che riguardano tutti gli uomini.
Per la Costituzione i diritti fondamentali
riguardano:
a)I cittadini italiani.
b)Gli stranieri che si trovano in Italia.
c)I cittadini italiani che si trovano all’estero per
motivi di lavoro (art. 35,ultimo comma).
Alcuni articoli fondamentali della Cost. tutelano
non solo i cittadini, ma tutti gli individui: art. 2, 13, 14, 15, 19, 21,22.
Perplessità artt. 17 e 18: diritto di riunione e di
associazione: non è possibile negarne allo straniero la tutela giuridica
(revisione?).
DIRITTO DI ASILO. art. 10, 3° comma della
Costituzione: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo
esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana , ha diritto d’asilo nel
territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla
legge.”Riserva assoluta di legge: per tutti coloro che non possono esercitare
libertà democratiche; il diritto di asilo termina qualora la situazione del
paese di origine sia mutata in senso democratico.
ESTRADIZIONE PASSIVA: art:.10, 4° comma e 26 ella Costituzione, verso il paese di
origine, ESCLUSA per REATI POLITICI, cioè per quei reati che
lo straniero ha commesso per opporsi a un regime non democratico. Una sola
DEROGA al divieto di estradizione per motivi politici: nel caso di delitti di
genocidio.
Vocazione pacifica del nostro ordinamento: art.11
Cost. (come art. 26 della Repubblica.
Federale tedesca, o il Preambolo della Cost. francese. art.11 ripudia (più
forte di condanna o di rinuncia)
rifiuto definitivo della guerra, valutazione negativa. Guerra, nel significato
di tutte le possibili forme di “violenza armata”: solo nei casi di LEGITTIMA
DIFESA
Ma la
crescita degli armamenti, tecnologia altamente sofisticata, armi
nucleari, la rapidità rende labile la distinzione tra offesa e difesa.
Scarsamente attivabili le procedure dell’art.78 C. Invece di avere armi nucleari anche nel nostro Paese, bisognerebbe sviluppare una politica estera
pacifica volta a impedire che si tenti
di risolvere le controversie in ternazionali con il ricorso alle armi.
Il Parlamento è coinvolto nelle principali scelte di
politica estera dello Stato. (art.80, 78 e 72, quarto comma C.) Le competenze sono
: del Presidente della Repubblica, del Governo, del Parlamento.
Repubblica,
Governo e Parlamento
a)Presidente della Repubblica: compiti di
rappresentanza esterna: art 78 , 8° comma, e di garanzia istituzionale, come espressione dell’unità nazionale,
art.87,1° comma.
b)Governo e Ministro degli Esteri: motore delle
relazioni internazionali.
c)Parlamento: decide le scelte di maggior rilievo politico;
in pratica DECIDE IL GOVERNO, AGGIRANDO L’OBBLIGO DELL’art. 80 della
Costituzione.
RAPPORTI TRA ORDINAMENTO NAZIONALE E ORDINAMENTO
COMUNITARIO.
Con l’istituzione della CEE (1957), si ha un netto
superamento della teoria MONISTICA (un ordinamento sopraordinato all’altro),
nonché della teoria SEPARATISTA, per
arrivare a una integrazione tra i due ordinamenti.
Quindi, i rapporti tra l’Italia e l’UE delineano un
sistema di relazioni contrassegnato da una sostanziale integrazione (Tertium
genus ). La chiave di volta per la
legittimazione costituzionale del processo di integrazione europeo: la seconda
parte dell’art.11 “L’Italia consente, in condizione di parità con gli alri
Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni” In
virtù di questa integrazione i regolamenti comunitari sono direttamente e
immediatamente applicabili (oltre a avere portata generale e essere obbligatori).
Diversamente dalle direttive
comunitarie
, in genere, norme non direttamente applicabili nei singoli ordinamenti
interni: vincolano, comunque, gli Stati membri obbligandoli a dare loro
attuazione.
RACCOMANDAZIONI e PARERI : atti non vincolanti
dell’UE.
PRECISIAMO
che le organizzazioni SOVRANAZIONALI sono diverse dalle organizzazioni INTERNAZIONALI (ONU, NATO),
perché fornite di organi legittimati a emanare provvedimenti di carattere
generale (es.,regolamenti e direttive), nonché provvedimenti di carattere
individuale (ordini, sanzioni) che non hanno bisogno di essere recepiti da
ciascun Stato partecipante, ma che entrano direttamente nel diritto interno
degli Stati medesimi.
Lo Stato
italiano ha aderito a tre organismi internazionali: CECA (Comunità economica
carbone e acciaio), CEE, EURATM poi CEEA (Comunità europea energia atomica),
fino ad arrivare all’Unione Europea col Trattato di Maastricht del 1992.
Per risolvere i CONTRASTI tra la normativa nazionale
e quella comunitaria : ultime sentenze della Corte Costituzionale: il giudice
costituzionale ha riconosciuto il
potere del giudice comune di
DISAPPLICARE LA NORMA INTERNA LESIVA di
un regolamento comunitario. Ulteriore evoluzione:nel senso di
riconoscere anche agli organi dell’amministrazione la competenza ad applicare
direttamente la norma Comunitaria, disapplicando quella nazionale contrastante.
Lo
sviluppo dell’ordinamento comunitario ha inciso sulla concreta applicazione
della nostra FORMA DI GOVERNO
a)erosione competenze parlamentari.
b)Spostamento di poteri all’esecutivo.
c)Limitazioni
uso referendum (divieto di chiedere l’abrogazione di leggi “a contenuto
internazionalmente vincolato”).
d)In base al referendum costituzionale del 7 ottobre
2001 : regime di legislazione concorrente Stato-Regioni in materia di rapporti
internazionali.
Il Trattato dell’UE ha istituito IL COMITATO DELLE REGIONI, a carattere consultivo,
composto da 189 rappresentanti regionali e locali.
LO STATO REGIONALE E LO STATO FEDERALE.
Stato federale: si inscrive nella figura delle
UNIONI istituzionali di STATI,
comprensiva di:
a)
Confederazioni
di Stati: più Stati creano un ordinamento interstatuale comune; la sovranità
resta a ogni singolo Stato.
b)
Unioni
sopranazionali: più Stati creano un ordinamento giuridico superiore, cui devolvono parte dei loro
poteri sovrani (CEE, CECA).
c)
Stati
federali: compresenza di uno Stato
federale con il suo popolo, territorio, sovranità; e una pluralità di Stati
membri, come autonome comunità statali. Partecipazione prioritaria e diretta
degli STATI membri agli organi e alla attività di governo dello
STATO FEDERALE.
Lo STATO FEDERALE nasce:
o dalla Confederazione di uno Stato Unitario
(Argentina, Messico, Brasile, Austria).
·
dal
superamento di una originaria Confederazione (USA, SVIZZERA, REPUBBLICAFEDERALE
TEDESCA.)
·
attraverso
la graduale conversione di una Unione Coloniale (CANADA)
Tendenza: a
una sorta di omogeneizzazione che riduce la distinzione tra Stato
federale e Stato regionale.
In altri termini, lo Stato federale e lo Stato
regionale rappresentano attualmente, due modi di essere dello Stato unitario,
in contrapposizione allo Stato accentrato
Le
funzioni dello Stato federale non sono più soltanto compiti di direzione suprema dello Stato, di difesa, di politica
estera, ma anche importanti competenze inerenti alla economia, al commercio, ai
diritti civili, alle politiche sociali.
E’ prevista, poi, la partecipazione degli Stati membri alla formazione
della volontà federale; nonché il coordinamento nell’esercizio delle politiche
settoriali.
Nei processi di regionalizzazione o di federalismo:
linea evolutiva
a)
ampliamento
competenze a livello centrale
b)
sostituzione
dell’originale “dual federalism”, cioè dualismo o separatismo tra livello
centrale e decentrato a vantaggio di
forme cooperative
c)
introduzione
del principio della sussidiarietà.
La regionalizzazione ha caratterizzato gran parte
degli Stati Unitari.
a)regionalizzazione estesa all’intero territorio
nazionale (ITALIA e SPAGNA; o solo su porzioni limitate di esso ( GRAN
BRETAGNA: particolari poteri alla Scozia e all’Irlanda del Nord ; FINLANDIA:
particolari autonomie alle isole AALAND)
b)Regionalizzazione obbligatoria e facoltativa. (la Costituzione dispone
direttamente l’articolazione dello Stato in Regioni, oppure ne prevede la
possibilità)
c)Regionalizzazione uniforme o differenziata.
Uniforme, in ITALIA (art:116C.).Differenziata, in
SPAGNA, dove ogni Regione può godere di un proprio differenziato Statuto di
autonomia , (sia pure nei limiti generali posti dalla Costituzione).
d)
Regionalizzazione
del tutto particolare nella Costituzione del BELGIO: tre Regioni territoriali e
tre Comunità etniche e culturali che non corrispondono alla suddivisione
territoriale.
Costituzione italiana ha optato per uno Stato unitario a base
regionale: vedi riforma costituzionale
confermata dal referendum del 7 ottobre 2001). L’art.5 conferma la compatibilità tra natura unitaria dello Stato e carattere autonomistico della sua articolazione organizzativa .
Per lo Stato liberale autoritario, invece, le
autonomie regionali : pericolo per
l’unificazione politica dell’Italia,
piemontizzazione,centralismo politico. Viceversa, per i nostri costituenti: la salvaguardia
dell’unità non implica la negazione delle situazioni locali.
Infatti,
l’art.5C. impegna la Repubblica a
a)promuovere lo sviluppo delle autonomie
b)raccordare ad esse l’organizzazione della.pubblica
amministrazione, “attuando”, nei
servizi che dipendono dallo Stato, il ampio decentramento amministrativo
c)”adeguare” i principi e i metodi della
legislazione alle esigenze dell’autonomia.
Altri articoli si collegano alla regionalizzazione
dello Stato:art. 57, art.83, art.124 C.
Solo con la
Costituzione repubblicana del ’48 la questione regionale e, quindi, le
autonomie territoriali, non furono più considerate un freno all’unità dello Stato e alle riforme
economiche, ma uno strumento necessario per superare la tradizione di
aristocratica indifferenza dello Stato nei confronti della società. I costituenti cercarono, dunque, un punto
di equilibrio tra due esigenze diverse, ma complementari:
1)favorire le autonomie territoriali, per meglio
garantire il coinvolgimento sociale alla vita delle istituzioni,
2)garantire che il pluralismo delle istituzioni non
degeneri fino a incrinare l’unità politica dello Stato.
CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AUTONOMIA REGIONALE.
La Costituzione richiama in diversi articoli la
nozione di AUTONOMIA: art.5, art.33, art.104, art.128. ( non c’è una nozione
unitaria di autonomia)
Un ente
può qualificarsi autonomo se:
a)è manifestazione di un proprio ordinamento giuridico particolare.
b)Esprime interessi anche eteronomi rispetto a
quelli dello Stato.
c)Ha capacità di esprimere indirizzi autonomi.
L’autonomia delle Regioni è maggiormente garantita perché trova il suo
riferimento essenziale nel testo costituzionale (titolo V); mentre, l’autonomia
degli altri enti è demandata alle leggi dello Stato (art.33 C.)
Vi sono 15
Regioni di diritto comune e 5 regioni a autonomia speciale (art. 116 C.):
SICILIA, SARDEGNA, TRENTINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA, VAL D’AOSTA: la
fonte delle competenze di queste regioni sono i rispettivi Statuti approvati
con legge COSTITUZIONALE; mentre, l’oggetto specifico delle loro competenze
amministrative, deve essere rinvenuto nei decreti(legge) di attuazione degli
Statuti delle Regioni (a autonomia speciale) emanati dal Governo. (Vedi nuova
legge costituzionale).
Anni ’70: attuazione
delle REGIONI DI DIRITTO COMUNE ; si è sfumata la peculiare posizione delle
Regioni a autonomia speciale: tendenza alla omogeneizzazione.
L’EREDITA’ DELLO STATO DI DIRITTO.
Lo Stato liberale di diritto. Premesse.
Lo Stato liberale di diritto è sorto dalla crisi e
dalla caduta dei regimi eassolutistici
mergenti e dal primato politico e culturale delle classi emergenti, in
particolare , di quella borghese.
Lo stato
liberale intende assicurare una triplice esigenza garantistica:
1)dell’individuo, nei confronti dell’autorità.
2)del cittadino verso i pubblici poteri.
1)
dell’homo
economicus rispetto allo Stato.
La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del
cittadino del 26 agosto 1789 intende spezzare l’unicità del potere assoluto,
introducendo LIMITI e CONTROLLI all’azione dei pubblici poteri:
art.16:”OGNI SOCIETA’ NELLA QUALE LA GARANZIA DEI
DIRITTI NON E’ ASSICURATA,NE’ LA SEPARAZIONE DEI POTERI DETERMINATA, NON HA
COSTITUZIONE”.
Art.6. principio di legalità: valore primario della
legge, in quanto atto approvato dalle Assemblee Parlamentari.
Art.2”IL
FINE DI OGNI ASSOCIAZIONE POLITICA E’ LA CONSERVAZIONE DEI DIRITTI NATURALI E IMPRESCINDIBILI
DELL’UOMO: QUESTI DIRITTI SONO : LA LIBERTA’, LA PROPRIETA’, LA SICUREZZA E LA
RESISTENZA ALL’OPPRESSIONE”.
art.3 Principio di
autonomia del singolo e del corpo sociale nei confronti dello Stato.
Ma lo
Stato contemporaneo non è solo legale
detentore dell’uso della forza, ma rappresenta anche il soggetto
democraticamente investito della funzione
di arricchire la sfera dei diritti del cittadino, rendendone effettivo
l’esercizio:come dice l’art.3,secondo comma della Costituzione, il
quale,impegnando la repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà
e l’uguaglianza dei cittadini, postula un intervento attivo dei pubblici poteri
che renda con creta la possibilità di esercitare le libertà civili, sociali, e
politiche tutelate nella nostra Costituzione.
Declino
storico dello Stato liberale: STATO SOCIALE: alcuni principi dello Stato
liberale sono stati potenziati, come il PRINCIPIO DI LEGALITA’; altri, anche se
un po’ modificati, come il PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI; altri
conservano il loro valore originario, come LA TUTELA DELLE LIBERTA’
FONDAMENTALI.
IL PRINCIPIO DI LEGALITA’.
Il principio di legalità è uno dei cardini degli
ordinamenti costituzionali contemporanei che derivino dallo Stato liberale; al
pari della separazione dei poteri e
della riserva di legge, si propone di limitare la discrezionalità di chi
esercita la sovranità, così da garantire i singoli e l’intero sistema da una
utilizzazione arbitraria del potere.
Esso ha una valenza generale, anche se riguarda, in
modo particolare, i rapporti tra la legge e l’attività attuativa della pubblica
amministrazione(vedi art. 97.C.). La
sua valenza generale lo rende estensibile nei confronti dell’attività
giurisdizionale e della stessa attività legislativa: anche la legge , in un
ordinamento retto da una Cost. rigida( avente una forza giuridica superiore
alle fonti primarie) trova limiti formali e sostanziali nella norma
costituzionale.
In
riferimento alla giurisdizione, si può richiamare tanto l’art.25, quanto
l’art.101 C..
In
riferimento alla legislazione, l’art.134 e ss della Costituzione..
L’art. 97 C. pone una riserva di legge per
l’organizzazione dei pubblici uffici : questo articolo richiama il principio di
legalità, per cui ogni potere amministrativo ( in quanto in grado di incidere
sulle posizioni soggettive dei cittadini) deve essere previsto dalla legge; e
le modalità del suo esercizio devono essere oggetto di una predeterminata e
rigida disciplina normativa: In base al principio di legalità, ogni volizione
degli organi dello Stato deve
trovare il proprio fondamento e i suoi limiti in una norma previa.
La
CONFORMITA’ di un atto a una norma
costituisce il parametro in base al quale distinguere tra atti LEGITTIMI
o ARBITRARI, tra comportamenti regolari o azioni abusive.
LEGALITA’ Gli atti, per essere legali, non
devono
come COMPATIBILITA’ essere contrari o INCOMPATIBILI
della norma con le norme poste dalle
leggi.
LEGALITA’ Gli organi dello Stato sono
tenuti
come
CONFORMITA’ a
emanare solo gli ATTI PREVISTI
DALLA
LEGGE.
Legalità in senso FORMALE: gli atti che un organo
pone devono avere
UNA BASE LAGALE, nel rispetto delle procedure e
delle forme previste
Legalità in senso SOSTANZIALE : impone alla legge di
determinare (non solo la base) ma i
CONTENUTI SOSTANZIALI della materia : in tal caso,il principio di legalità
finisce per vincolare lo stesso legislatore.
Corollario del principio di legalità: il principio
di GIUSTIZIABILITA’; cioè, adeguati
strumenti di difesa che i singoli possono attivare contro atti bloccarne gli effetti temporaneamente o in
via definitiva (art.24 e 113 cost).
Connesso al principio di legalità è quello della
TIPICITA’ degli atti giuridici; cioè, ogni atto giuridicamente rilevante ha una
FORMA PROPRIA, diversa da quella degli altri; ad es. : una legge costituzionale
è posta secondo la procedura di cui all’art.138C., una legge ordinaria secondo
gli artt. 72 e 73 della Costituzione e dai regolamenti parlamentari; un regolamento
governativo, secondo la legge n. 100 del 1926 e la legge n. 400 del 1988.
Secondo il
principio della TIPICITA’, gli atti giuridici: norme, atti amministrativi,
decisioni giudiziarie.
ATTI
NORMATIVI Leggi
costituzionali, di revisione cost.
Leggi primarie,
atti aventi forza di legge.
Regolamenti.