Appunti di diritto costituzionale delle lezioni di Paola Barile

 

 

Lezione seconda

 

 

  LO STATO E LA SUA CONTINUITA’

Problema della durata di uno Stato nel tempo: ogni ordinamento si pone e si suppone a tempo indeterminato.

ESTINZIONE diversa dalla TRASFORMAZIONE: lo Stato è sottoposto a modifiche continue: 1) o per mutamenti intervenuti nel comportamento dei suoi organi (prassi, convenzioni, modificazioni tacite) , o 2) per una vera e propria innovazione normativa  prodotta da leggi di revisione  costituzionale.

 Uniche eccezioni, se una normativa dispone in senso contrario: URSS, dopo la rivoluzione del 1917; Cina: la Costituzione del I949 abrogò tutte le leggi e i regolamenti precedenti.

ESTINZIONE   DELLO   STATO: per trasformazione (quando uno Stato si disgrega in  più Stati, o tra più Stati, o si aggiunge a un altro). Esempi più significativi negli ultimi due secoli.

 

1)Incorporazione dei vecchi Stati dell’Italia al Piemonte.

                                                                                                                    

 

2)Nascita dell’Olanda e del Belgio dallo smembramento dei Paesi Bassi.

3)Dissoluzione dell’Impero Austroungarico.

 

5)Dissoluzione del Reich (1945), con la formazione della Repubblica federale tedesca e la Repubblica democratica tedesca.

6)Estinzione dell’URSS e dello Stato  federale Iugoslavo.

 

    Estinzione di un  regime.

Avviene INDIPENDENTEMENTE dall’estinzione dello Stato: Forma regiminis mutata, non mutatur ipsa civitas.

1)O con procedure giuridiche: attraverso una nuova fase costituente ; o in conseguenza di situazioni di fatto: colpo di Stato o rivoluzione.                 

 

LO STATO E LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE

Lo sviluppo delle organizzazioni internazionali.

    Le Costituzioni liberali, come lo Statuto Albertino, non riservano particolare attenzione ai problemi dell’ordinamento  internazionale; questa impostazione è stata decisamente superata dai crescenti progressi di internazionalizzazione economica e istituzionale, e dal rilievo che le relazioni internazionali assumono per lo sviluppo interno dei singoli Paesi.

       Si sono codificati alcuni principi, i quali, per esempio,prevedono l’immediata e diretta applicabilita’ delle  norme prodotte da alcune fonti del diritto extranazionale.  Non esistono problemi di rilevanza economica e sociale per la cui soluzione non siano necessarie la collaborazione e il coordinamento tra i diversi membri della Comunità internazionale. (criminalità, droga, questioni monetarie, lotta contro l’inquinamento).

       In tutte le Costituzioni più recenti : disposizioni che pongono regole di comportamento, o obbiettivi di politica estera da perseguire: eempio, la Costituzione Repubblicana Federale tedesca,la  Costituzione spagnola.

Anche nella Costituzione italiana: diverse disposizioni sulla problematica delle relazioni internazionali: art.10,11,26,35,78,80, orientate secondo  cinque opzioni fondamentali

1)APERTURA DELLO STATO VERSO LA COMUNITA’ INTERNAZ.

 

 

 

2)PROIEZIONE SUL PIANO INTERNAZIONALE DEI NOSTRI VALORI COSTITUZIONALI FONDAMENTALI.

3)PACIFISMO

4)GARANTISMO

5)SOLIDARISMO INTERNAZIONALE.

 

Si assiste, dunque, allo sviluppo di organizzazioni internazionali nei più svariati settori e nelle diverse aree del nostro continente: con propri apparati burocratici indipendenti e autonomi da quelli dei rispettivi Governi di appartenenza.

Problema fondamentale: il loro finanziamento, che gli Stati debbono loro assegnare per consentirne il funzionamento:

  Ogni organizzazione internazionale da vita a un particolare ordinamento giuridico, retto da proprie regole e composto dagli Stati che vi aderiscono.

L’EFFETTIVITA’ DELLE NORME poste dagli organi delle organizzazioni internazionale e la  loro EFFICACIA risultano assai mutevoli alla luce dell’esperienza storica.

 

Ecco le più significative  organizzazioni internazionali di cui l’ITALIA FA PARTE:

a)    L’ONU Organizzazione Nazioni Unite. Creata nel 1945 in seguito alla Conferenza di S. Francesco, ha una base praticamente universale. Compiti politici fondamentali: 1)risolvere situazioni di crisi  internazionali. 2)prevenire, attraverso una  azione negoziale, l’insorgere di conflitti.   TRE ORGANI: Segretariato, Assemblea (tutti gli Stati Membri), Consiglio di Sicurezza.

 

b)Diverse organizzazioni specializzate attraverso cui l’ONU opera in molti settori di rilievo culturale, civile e sociale

c)Tra le  organizzazioni di  carattere militare, la più importante è la NATO (o Alleanza atlantica o Organizzazione Atlantica) nata nel 1949 tra le potenze occidentali e URSS (guerra fredda)  con funzione di ALLEANZA MILITARE.

Organizzazioni internazionali (Europa occidentale), tra cui. IL 

 

                                                                                                 

 

CONSIGLIO D’EUROPA, sorto nel 1949.

d)’UNIONE EUROPEA.:Trattato istituito  firmato a ROMA 

 Il 25 marzo 1957; poi, Atto Unico del 1986 che ha previsto per il1992 la soppressione delle frontiere , e la instaurazione di un  MERCATO UNICO ECONOMICO INTERNO, nonché il rafforzamento  degli strumenti di COOPERAZIONE in campo economico, monetario e sociale.

TRATTATO DELL’UNIONE EUROPEA firmato a MAASTRICHT il  7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993: una vera e propria Costituzione europea.

Principali organi dell’UE:

IL CONSIGLIO (espressione dei Governi degli Stati membri); competente a deliberare i REGOLAMENTI  e le DIRETTIVE COMUNITARIE.

LA COMMISSIONE, don funzioni di   iniziativa e di controllo.

IL PARLAMENTO

CORTE dei CONTI.: controllo generale entrate e spese dell’UE.

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI.

 CORTE DI GIUSTIZIA: vero e proprio tribunale internazionale; le sue decisioni hanno rilevanza diretta  anche per i singoli ordinamenti interni.

 

 

.IL PRINCIPIO INTERNAZIONALISTICO  NELLA COSTITUZIONE  ITALIANA.

Vedi art. 35, 3° comma “La Repubblica .promuove e favorire gli accordi internazionali tesi a regolare  e affermare i diritti del lavoro”.

 

Art 10 ,2° comma:”La condizione giuridica dello straniero è regolata dallalegge conformemente alle norme e ai trattati internazionali.”

Art. 10, 1° comma, stabilisce che l’ordinamento giuridico nazionale deve conformarsi alle norme del diritto internazionale  generalmente riconosciute:  solo in caso di norme “generalmente riconosciute” si avrà l’adattamento automatico del diritto nazionale a quello internazionale. (Se si tratta di norme patrizie contenute in appositi trattati, occorre una legge di esecuzione o altro atto di adattamento).

(Rolla)

 

                                                                                                             

 

CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO IN  ITALIA.(Rolla)

Art. 10,  2° comma ,riserva di legge relativa; cioè la disciplina dello straniero deve trovare la sua base sostanziale in una legge; riserva di legge non solo relativa, ma anche  rinforzata, nel senso che il legislatore non è libero nel fine, ma le sue scelte debbono  risultare conformi alle n orme internazionali.

   La Costituzione non prevede norme di reciprocità: opzione etica dei nostri costituenti, per cui la tutela giuridica dello straniero è tale indipendentemente dal modo in cui la  posizione dei cittadini italiani è disciplinata nei paesi stranieri.

  Il legislatore deve, poi, tenere conto delle numerose codificazioni internazionali in tema dei diritti fondamentali che riguardano tutti gli uomini.

Per la Costituzione i diritti fondamentali riguardano:

a)I cittadini italiani.

b)Gli stranieri che si trovano in Italia.

c)I cittadini italiani che si trovano all’estero per motivi di lavoro (art. 35,ultimo comma).

Alcuni articoli fondamentali della Cost. tutelano non solo i cittadini, ma tutti gli individui: art. 2, 13, 14, 15, 19, 21,22.

Perplessità artt. 17 e 18: diritto di riunione e di associazione: non è possibile negarne allo straniero la tutela giuridica (revisione?).

 

DIRITTO DI ASILO. art. 10, 3° comma della Costituzione: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche  garantite dalla Costituzione italiana , ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.”Riserva assoluta di legge: per tutti coloro che non possono esercitare libertà democratiche; il diritto di asilo termina qualora la situazione del paese di origine sia mutata in senso democratico.

 

ESTRADIZIONE PASSIVA: art:.10, 4° comma e 26  ella Costituzione, verso il paese di origine,   ESCLUSA  per REATI POLITICI, cioè per quei reati che lo straniero ha commesso per opporsi a un regime non democratico. Una sola DEROGA al divieto di estradizione per motivi politici: nel caso di delitti di genocidio.

 

 

                                                                                                        

Vocazione pacifica del nostro ordinamento: art.11 Cost.   (come art. 26 della Repubblica. Federale tedesca, o il Preambolo della Cost. francese. art.11 ripudia (più forte di condanna  o di rinuncia) rifiuto definitivo della guerra, valutazione negativa. Guerra, nel significato di tutte le possibili forme di “violenza armata”: solo nei casi di LEGITTIMA DIFESA

Ma la  crescita degli armamenti, tecnologia altamente sofisticata, armi nucleari, la rapidità rende labile la distinzione tra offesa e difesa. Scarsamente attivabili le procedure dell’art.78 C.  Invece di avere armi nucleari anche nel  nostro Paese, bisognerebbe sviluppare una politica estera pacifica volta  a impedire che si tenti di risolvere le controversie in ternazionali con il ricorso alle armi.

 

Il Parlamento è coinvolto nelle principali scelte di politica estera dello Stato. (art.80, 78 e 72, quarto comma C.)                           Le competenze sono : del Presidente della Repubblica, del Governo, del Parlamento.

 Repubblica, Governo e Parlamento

a)Presidente della Repubblica: compiti di rappresentanza esterna: art 78 , 8° comma, e di garanzia istituzionale,  come espressione dell’unità nazionale, art.87,1° comma.

b)Governo e Ministro degli Esteri: motore delle relazioni internazionali.

c)Parlamento: decide le scelte di maggior rilievo politico; in pratica DECIDE IL GOVERNO, AGGIRANDO L’OBBLIGO DELL’art. 80 della Costituzione.

 

RAPPORTI TRA ORDINAMENTO NAZIONALE E ORDINAMENTO COMUNITARIO.

Con l’istituzione della CEE (1957), si ha un netto superamento della teoria MONISTICA (un ordinamento sopraordinato all’altro), nonché della teoria  SEPARATISTA, per arrivare a una integrazione tra i due ordinamenti.

Quindi, i rapporti tra l’Italia e l’UE delineano un sistema di relazioni contrassegnato da una sostanziale integrazione (Tertium genus ). La chiave di volta  per la legittimazione costituzionale del processo di integrazione europeo: la seconda parte dell’art.11 “L’Italia consente, in condizione di parità con gli alri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”  In virtù di questa integrazione i regolamenti comunitari sono direttamente e immediatamente applicabili (oltre a avere portata generale  e essere obbligatori).

 

                                                                                                       

 

       Diversamente dalle direttive

 comunitarie , in genere, norme non direttamente applicabili nei singoli ordinamenti interni: vincolano, comunque, gli Stati membri obbligandoli a dare loro attuazione.

RACCOMANDAZIONI e PARERI : atti non vincolanti dell’UE.

PRECISIAMO  che le organizzazioni SOVRANAZIONALI sono diverse dalle  organizzazioni INTERNAZIONALI (ONU, NATO), perché fornite di organi legittimati a emanare provvedimenti di carattere generale (es.,regolamenti e direttive), nonché provvedimenti di carattere individuale (ordini, sanzioni) che non hanno bisogno di essere recepiti da ciascun Stato partecipante, ma che entrano direttamente nel diritto interno degli Stati  medesimi.

   Lo Stato italiano ha aderito a tre organismi internazionali: CECA (Comunità economica carbone e acciaio), CEE, EURATM poi CEEA (Comunità europea energia atomica), fino ad arrivare all’Unione Europea col Trattato di Maastricht del 1992.

 

Per risolvere i CONTRASTI tra la normativa nazionale e quella comunitaria : ultime sentenze della Corte Costituzionale: il giudice costituzionale  ha riconosciuto il potere del giudice comune  di DISAPPLICARE LA NORMA INTERNA LESIVA di  un regolamento comunitario. Ulteriore evoluzione:nel senso di riconoscere anche agli organi dell’amministrazione la competenza ad applicare direttamente la norma Comunitaria, disapplicando quella nazionale contrastante.

     Lo sviluppo dell’ordinamento comunitario ha inciso sulla concreta applicazione della nostra FORMA DI GOVERNO

a)erosione competenze parlamentari.

b)Spostamento di poteri all’esecutivo.

c)Limitazioni  uso referendum (divieto di chiedere l’abrogazione di leggi “a contenuto internazionalmente vincolato”).

d)In base al referendum costituzionale del 7 ottobre 2001 : regime di legislazione concorrente Stato-Regioni in materia di rapporti internazionali.

Il Trattato dell’UE ha istituito IL COMITATO  DELLE REGIONI, a carattere consultivo, composto da 189 rappresentanti regionali e locali.

 

                                                                                                   

 

LO STATO REGIONALE E LO STATO FEDERALE.

 

Stato federale: si inscrive nella figura delle UNIONI istituzionali di STATI,

 

comprensiva di:

a)    Confederazioni di Stati: più Stati creano un ordinamento interstatuale comune; la sovranità resta a ogni singolo Stato.

b)    Unioni sopranazionali: più Stati creano un ordinamento giuridico   superiore, cui devolvono parte dei loro poteri sovrani (CEE, CECA).

c)    Stati federali: compresenza di  uno Stato federale con il suo popolo, territorio, sovranità; e una pluralità di Stati membri, come autonome comunità statali. Partecipazione prioritaria e diretta degli STATI  membri  agli organi e alla attività di governo dello STATO FEDERALE.                                                                       

 

Lo STATO FEDERALE nasce:

o dalla Confederazione di uno Stato Unitario (Argentina, Messico, Brasile, Austria).

·        dal superamento di una originaria Confederazione (USA, SVIZZERA, REPUBBLICAFEDERALE TEDESCA.)

·        attraverso la graduale conversione di una Unione Coloniale (CANADA)

 

Tendenza: a  una sorta di omogeneizzazione che riduce la distinzione tra Stato federale e Stato regionale.

In altri termini, lo Stato federale e lo Stato regionale rappresentano attualmente, due modi di essere dello Stato unitario, in contrapposizione allo Stato accentrato

   Le funzioni dello Stato federale non sono più soltanto compiti di direzione  suprema dello Stato, di difesa, di politica estera, ma anche importanti competenze inerenti alla economia, al commercio, ai diritti civili, alle politiche sociali.  E’ prevista, poi, la partecipazione degli Stati membri alla formazione della volontà federale; nonché il coordinamento nell’esercizio delle politiche settoriali.

                                                                                                       

Nei processi di regionalizzazione o di federalismo: linea evolutiva

a)    ampliamento competenze  a livello centrale

b)    sostituzione dell’originale “dual federalism”, cioè dualismo o separatismo tra livello centrale  e decentrato a vantaggio di forme cooperative

c)    introduzione del principio della sussidiarietà.

 

La regionalizzazione ha caratterizzato gran parte degli Stati Unitari.

a)regionalizzazione estesa all’intero territorio nazionale (ITALIA e SPAGNA; o solo su porzioni limitate di esso ( GRAN BRETAGNA: particolari poteri alla Scozia e all’Irlanda del Nord ; FINLANDIA: particolari autonomie alle isole AALAND)

b)Regionalizzazione obbligatoria  e facoltativa. (la Costituzione dispone direttamente l’articolazione dello Stato in Regioni, oppure ne prevede la possibilità)

c)Regionalizzazione uniforme o differenziata.

Uniforme, in ITALIA (art:116C.).Differenziata, in SPAGNA, dove ogni Regione può godere di un proprio differenziato Statuto di autonomia , (sia pure nei limiti generali posti dalla Costituzione).

d)    Regionalizzazione del tutto particolare nella Costituzione del BELGIO: tre Regioni territoriali e tre Comunità etniche e culturali che non corrispondono alla suddivisione territoriale.

  Costituzione italiana ha optato per uno Stato unitario a base regionale:  vedi riforma costituzionale confermata dal referendum del 7 ottobre 2001). L’art.5 conferma la compatibilità  tra natura unitaria dello Stato  e carattere autonomistico della sua  articolazione organizzativa .

 

Per lo Stato liberale autoritario, invece, le autonomie regionali : pericolo  per l’unificazione politica  dell’Italia, piemontizzazione,centralismo politico.           Viceversa, per i nostri costituenti: la salvaguardia dell’unità non implica la negazione delle situazioni locali.

   Infatti, l’art.5C. impegna la Repubblica a

a)promuovere lo sviluppo delle autonomie

b)raccordare ad esse l’organizzazione della.pubblica amministrazione,  “attuando”, nei servizi che dipendono dallo Stato, il ampio decentramento amministrativo

                                                                                                     

 

c)”adeguare” i principi e i metodi della legislazione alle esigenze dell’autonomia.

Altri articoli si collegano alla regionalizzazione dello Stato:art. 57, art.83, art.124 C.

  Solo con la Costituzione repubblicana del ’48 la questione regionale e, quindi, le autonomie territoriali, non furono più considerate un freno   all’unità dello Stato e alle riforme economiche, ma uno strumento necessario per superare la tradizione di aristocratica indifferenza dello Stato nei confronti della società.   I costituenti cercarono, dunque, un punto di equilibrio tra due esigenze diverse, ma complementari:

1)favorire le autonomie territoriali, per meglio garantire il coinvolgimento sociale alla vita delle istituzioni,

2)garantire che il pluralismo delle istituzioni non degeneri fino a incrinare l’unità politica dello Stato.

 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AUTONOMIA REGIONALE.

La Costituzione richiama in diversi articoli la nozione di AUTONOMIA: art.5, art.33, art.104, art.128. ( non c’è una nozione unitaria di autonomia)

     Un ente può qualificarsi autonomo se:

a)è manifestazione di un  proprio ordinamento giuridico particolare.

b)Esprime interessi anche eteronomi rispetto a quelli dello Stato.

c)Ha capacità di esprimere indirizzi autonomi.

     L’autonomia delle Regioni è maggiormente garantita perché trova il suo riferimento essenziale nel testo costituzionale (titolo V); mentre, l’autonomia degli altri enti è demandata alle leggi dello Stato (art.33 C.)

   Vi sono 15 Regioni di diritto comune e 5 regioni a autonomia speciale (art. 116 C.): SICILIA, SARDEGNA, TRENTINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA, VAL D’AOSTA: la fonte delle competenze di queste regioni sono i rispettivi Statuti approvati con legge COSTITUZIONALE; mentre, l’oggetto specifico delle loro competenze amministrative, deve essere rinvenuto nei decreti(legge) di attuazione degli Statuti delle Regioni (a autonomia speciale) emanati dal Governo. (Vedi nuova legge costituzionale).

 

 

                                                                                                    

   Anni ’70: attuazione delle REGIONI DI DIRITTO COMUNE ; si è sfumata la peculiare posizione delle Regioni a autonomia speciale: tendenza alla omogeneizzazione.

 

L’EREDITA’ DELLO STATO DI DIRITTO.

Lo Stato liberale di diritto. Premesse.

Lo Stato liberale di diritto è sorto dalla crisi e dalla caduta dei regimi  eassolutistici mergenti e dal primato politico e culturale delle classi emergenti, in particolare , di quella  borghese.

  Lo stato liberale intende assicurare una triplice esigenza garantistica:

1)dell’individuo, nei confronti dell’autorità.

2)del cittadino verso i pubblici poteri.

1)   dell’homo economicus rispetto allo Stato.

La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 intende spezzare l’unicità del potere assoluto, introducendo LIMITI e CONTROLLI all’azione dei pubblici poteri:

art.16:”OGNI SOCIETA’ NELLA QUALE LA GARANZIA DEI DIRITTI NON E’ ASSICURATA,NE’ LA SEPARAZIONE DEI POTERI DETERMINATA, NON HA COSTITUZIONE”.

Art.6. principio di legalità: valore primario della legge, in quanto atto approvato dalle Assemblee Parlamentari.

 Art.2”IL FINE DI OGNI ASSOCIAZIONE POLITICA E’ LA CONSERVAZIONE  DEI DIRITTI NATURALI E IMPRESCINDIBILI DELL’UOMO: QUESTI DIRITTI SONO : LA LIBERTA’, LA PROPRIETA’, LA SICUREZZA E LA RESISTENZA ALL’OPPRESSIONE”.

art.3 Principio di  autonomia del singolo e del corpo sociale nei confronti dello Stato.

    Ma lo Stato contemporaneo non è  solo legale detentore dell’uso della forza, ma rappresenta anche il soggetto democraticamente investito della funzione  di arricchire la sfera dei diritti del cittadino, rendendone effettivo l’esercizio:come dice l’art.3,secondo comma della Costituzione, il quale,impegnando la repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, postula un intervento attivo dei pubblici poteri che renda con creta la possibilità di esercitare le libertà civili, sociali, e politiche tutelate nella nostra Costituzione.

 

                                                                                                      

 

     Declino storico dello Stato liberale: STATO SOCIALE: alcuni principi dello Stato liberale sono stati potenziati, come il PRINCIPIO DI LEGALITA’; altri, anche se un po’ modificati, come il PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI; altri conservano il loro valore originario, come LA TUTELA DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI.

 

IL PRINCIPIO DI LEGALITA’.

Il principio di legalità è uno dei cardini degli ordinamenti costituzionali contemporanei che derivino dallo Stato liberale; al pari della separazione  dei poteri e della riserva di legge, si propone di limitare la discrezionalità di chi esercita la sovranità, così da garantire i singoli e l’intero sistema da una utilizzazione arbitraria del potere.

Esso ha una valenza generale, anche se riguarda, in modo particolare, i rapporti tra la legge e l’attività attuativa della pubblica amministrazione(vedi art. 97.C.).   La sua valenza generale lo rende estensibile nei confronti dell’attività giurisdizionale e della stessa attività legislativa: anche la legge , in un ordinamento retto da una Cost. rigida( avente una forza giuridica superiore alle fonti primarie) trova limiti formali e sostanziali nella norma costituzionale.

     In riferimento alla giurisdizione, si può richiamare tanto l’art.25, quanto l’art.101 C..

    In riferimento alla legislazione, l’art.134 e ss della Costituzione..

L’art. 97 C. pone una riserva di legge per l’organizzazione dei pubblici uffici : questo articolo richiama il principio di legalità, per cui ogni potere amministrativo ( in quanto in grado di incidere sulle posizioni soggettive dei cittadini) deve essere previsto dalla legge; e le modalità del suo esercizio devono essere oggetto di una predeterminata e rigida disciplina normativa: In base al principio di legalità, ogni volizione degli organi dello Stato         deve trovare il proprio fondamento e i suoi limiti in una norma previa.

     La CONFORMITA’ di un atto a una norma  costituisce il parametro in base al quale distinguere tra atti LEGITTIMI o ARBITRARI, tra comportamenti regolari o azioni abusive.

 

 

 

                                                                                                             

 

LEGALITA’                                   Gli atti, per essere legali, non devono

come COMPATIBILITA’               essere contrari o INCOMPATIBILI

della norma                                      con le norme poste dalle leggi.

 

 

LEGALITA’                                   Gli organi dello Stato sono tenuti

come  CONFORMITA’                  a emanare solo gli ATTI PREVISTI

                                                         DALLA LEGGE.

 

 

Legalità in senso FORMALE: gli atti che un organo pone devono avere

UNA BASE LAGALE, nel rispetto delle procedure e delle forme previste

Legalità in senso SOSTANZIALE : impone alla legge di determinare (non  solo la base) ma i CONTENUTI SOSTANZIALI della materia : in tal caso,il principio di legalità finisce per vincolare lo stesso legislatore.

 

Corollario del principio di legalità: il principio di GIUSTIZIABILITA’; cioè,  adeguati strumenti di difesa che i singoli possono attivare contro atti  bloccarne gli effetti temporaneamente o in via definitiva (art.24 e 113 cost).

 

Connesso al principio di legalità è quello della TIPICITA’ degli atti giuridici; cioè, ogni atto giuridicamente rilevante ha una FORMA PROPRIA, diversa da quella degli altri; ad es. : una legge costituzionale è posta secondo la procedura di cui all’art.138C., una legge ordinaria secondo gli artt. 72 e 73 della Costituzione e dai regolamenti parlamentari; un regolamento governativo, secondo la legge n. 100 del 1926 e la legge n. 400 del 1988.

   Secondo il principio della TIPICITA’, gli atti giuridici: norme, atti amministrativi, decisioni giudiziarie.

 

ATTI  NORMATIVI                   Leggi costituzionali, di revisione cost. 

                                                    Leggi primarie, atti aventi forza di legge.

                                                    Regolamenti.

 

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