Appunti di diritto costituzionale delle lezioni di Paola
Barile
Lezione quinta
RIASSUNTO: La Costituzione repubblicana fu elaborata in 19 mesi dall’Assemblea Costituente, eletta il 2 giugno del ’46. In essa si riflettono le aspirazioni e le lotte antifasciste e democratiche maturate durante la dittature fascista. Nella clandestinità, i principali partiti, mentre lottavano per la caduta del fascismo, avevano fatto programmi per il periodo successivo. Il 25 luglio del ’43 cadde il fascismo e si svolse la fase più aspra della resistenza armata con l’Italia divisa in due: il NORD occupato dai tedeschi alleati dei fascisti, il SUD dalle forze USA, inglesi e di altri paesi, in lotta con il fascismo. Gli antifascisti erano organizzati nel C.L.N. il 25 aprile del ’45, il NORD fu liberato dai tedeschi. Un anno dopo, il 2 giugno del ’46, l’Italia poteva nuovamente votare democraticamente. Nello stesso giorno (2 giugno 1946) fu eletta l’Assemblea Costituente; e con una consultazione popolare diretta, detta REFERENDUM, fu deciso che l’Italia sarebbe stata una REPUBBLICA.
LE DONNE e IL VOTO.
Le donne sono state considerate fino al 1946, parzialmente incapaci. Oltre a non poter votare, non potevano fare i giudici, né potevano accedere alle carriere più importanti (prefetto, ambasciatore). Nel 1925 una legge permise alle donne di votare, ma solo per eleggere i rappresentanti comunali a livello locale; ma questa legge non fu mai applicata, perché il fascismo, subito dopo, tolse il carattere elettivo alle cariche locali: il sindaco si chiamò Podestà, n on più eletto dal popolo , ma nominato dal Governo. Oggi non solo le donne hanno diritti uguali a quelli degli uomini, ma poiché sono in numero superiore agli uomini
costituiscono la quota maggiore dell’elettorato.
PERIODO TRANSITORIO: 1943-1946.
Due fonti primarie, cosiddette la COSTITUZIONE PROVVISORIA.
1)Decreto n. 151 del ’44, è la fonte di legittimazione degli sviluppi istituzionali che portarono alla elezione dell’Assemblea Costituente e del referendum istituzionale del 2 giugno del ’46.
2) Decreto legislativo luogotenenziale n.98 del ’46 che disciplinò:
i compiti fondamentali dell’Assemblea Costituente,
il giuramento dei membri del Governo,
la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche
Nel periodo transitorio (‘43-’46): diverse fonti normative di grado PRIMARIO : decreti legge, decreti legislativi, decreti del C.L.N., proclami dell’amministrazione alleata.
Il periodo transitorio suscita interesse anche per la particolarità di alcuni organi costituzionali o di rilievo costituzionale: il Luogotenente del Regno, i Comitati di Liberazione Nazionale, il Ministero per la Costituente, la Consulta nazionale.
I C.L.N.: esperienza che nasce dal tessuto unitario dell’antifascismo che operò in Italia e all’estero, nei duri anni dell’esilio. Questi organismi hanno ricevuto un riconoscimento giuridico; in più, sono stati incardinati anche, tra gli organi dello Stato titolari della funzione di indirizzo politico. Prima del loro riconoscimento ufficiale con il decreto legislativo luogotenenziale n.73 del ’45, essi operarono sul territorio come “Governo di fatto”. Alto grado di consenso e accettazione popolare, anche per i loro servizi. Ebbero un ruolo decisivo nella soluzione delle crisi di governo, (esprimendo le personalità da designare come Presidente del consiglio e anche come ministri).
Le autorità tedesche occupanti li contestarono a lungo; ma le forze alleate individuarono in tale Governo (C.L.N.) l’unica legittima espressione dello Stato italiano.
IL MINISTERO PER LA COSTITUENTE, nato nel ’45 come organo in grado di seguire i delicati problemi giuridici dell’Assemblea Costituente: lavoro prezioso, utile ancora oggi per chi studia i problemi costituzionali. Svolse anche un’opera di promozione culturale per diffondere l’ideale dell’Assemblea Costituente, attraverso dibattiti , programmi radiofonici, iniziative editoriali. Operò attraverso Commissioni di studi e gruppi di lavoro.
Il secondo Governo Badoglio affiancò al Governo una CONSULTA NAZIONALE per far collaborare all’azione del Governo tutte le forze vive del paese. (nel ’45). Poteri non solo consultivi , ma anche di emendamento agli atti presentati dal Governo.
PRINCIPALI CARATTERI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
1)Natura antifascista
2)Carattere pattizio
3)Struttura programmatica
4)Forma rigida.
1)La connotazione antifascista: vedi la XII disposizione transitoria che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista (e prevede limitazioni temporanee al diritto di voto e eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista) . Come valore permanente e fondante del nostro ordinamento repubblicano.
Le radici antifasciste , non solo per MOTIVI STORICI, ma anche per alcuni principi caratterizzanti , quali il PLURALISMO (economico, sociale, culturale), il valore INALIENABILE della PERSONA (come singolo e come parte di più vaste aggregazioni sociali); e le varie forme di tutela delle MINORANZE e delle OPPOSIZIONI POLITICHE; il riconoscimento della DEMOCRAZIA FONDANTE (articoli: 18, 39, 49 della Costituzione).
2)IL CARATTERE PATTIZIO della Costituzione esprime il RIFIUTO
di un assetto istituzionale che sia espressione OMOGENEA di una PARTICOLARE IDEOLOGIA Si volle codificare un sistema di VALORI come espressione del COMUNE SENTIRE di PIÙ GRUPPI e di PIU’ CULTURE: si è cercata la convergenza tra diversi filoni di pensiero. Due le regole che devono scandire l’evoluzione del nostro ordinamento istituzionale: il principio democratico e quello pluralistico.
3)CARATTERE PROGRAMMATICO. La Costituzione si pone obbiettivi ancora da raggiungere: vedi gli articoli2, 3, 5; 27, 31, 32 e seguenti disposizioni costituzionali.
a)Principi generali e obbiettivi finalistici rivolti al legislatore e ai pubblici poteri.
b)Disposizioni che rinviano a una legge futura la loro puntuale determinazione.
c)Disposizioni già complete che non necessitano di un ulteriore intervento del legislatore.
Oggi, la dottrina ritiene che tutte le disposizioni in Costituzione siano immediatamente vincolanti; e possono essere utilizzate come parametro per verificare la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.
4)La nostra, infine, è una Costituzione formalmente RIGIDA: le norme costituzionali si pongono, nella struttura gerarchica del sistema delle fonti, in una posizione di sopraordinazione rispetto alle fonti primarie. Rappresentano un parametro per valutare la legittimità dei sottostanti atti legislativi; e sono in suscettibili di abrogazione da parte delle fonti primarie.
In particolare, per la sua modifica: art.138 della Cost.
I DIRITTI POLITICI (Elezioni e sistemi elettorali)
1) Rappresentanza politica e elezioni.
Tradizionalmente, la DEMOCRAZIA DIRETTA si contrappone alla democrazia RAPPRESENTATIVA. Attraverso gli istituti di democrazia diretta, il corpo sociale esercita in prima persona alcune funzioni sovrane, partecipando a procedimenti che terminano con decisioni politiche. Nella democrazia rappresentativa, al contrario, partecipa a un procedimento di scelta dei componenti degli organi che debbono assumere decisioni politiche.
Negli ordinamenti costituzionali contemporanei è praticamente impossibile l’esercizio diretto di funzioni sovrane. In Italia esistono ben tre tipi di referendum.
La struttura istituzionale della Costituzione italiana si fonda sul principio della DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA; e presuppone l’esistenza di un rapporto fiduciario tra il popolo ( o, meglio, il corpo elettorale) e i componenti le assemblee elettive.
I nostri costituenti hanno dimostrato scarso favore per i tradizionali , strumenti di partecipazione diretta: il REFERNDUM ABROGATIVO solo nel caso di mera abrogazione di norme di legge già vigenti; l’INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE (art.71 della Cost) ha avuto una disciplina restrittiva, perché è solo il Parlamento che, discrezionalmente, la può trasformare in legge.
Però alcune disposizioni costituzionali temperano il principio della rappresentanza, riconoscendo alla PARTECIPAZIONE un ruolo non secondario nei procedimenti per la formazione della volontà politica. (art.3, secondo comma, art.49, art.102 terzo comma della Cost).
PRINCIPIO DELLA RAPPRESENTANZA POLITICA . Il principio rappresentativo è collegato al principio del divieto di mandato imperativo.L’art.67 lega la rappresentanza alla elettività dell’organo, escludendo rappresentanti che non siano eletti.
Il DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO vuole impedire che l’eletto persegua interessi di parte, settoriali , invece di concorrere all’interesse generale della comunità rappresentata. ( L’eletto è, comunque, vincolato alle direttive del gruppo politico di appartenenza).
Il rappresentante ha l’obbligo di esercitare al meglio le funzioni connesse al proprio mandato.
ORGANI COSTITUZIONALI
1)Direttamente rappresentativi: composti da membri direttamente eletti
dalle comunità rappresentate.
2)Indirettamente rappresentativi: invece, sono eletti dagli organi direttamente rappresentativi.
Il carattere rappresentativo degli organi varia a seconda della FORMA DI GOVERNO vigente:
1) Nella FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE , è direttamente rappresentativo il Parlamento; sono indirettamente rappresentativi il Capo dello Stato e il Governo.
2) Nella FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE sono direttamente rappresentativi tanto le Camere che il Capo dello Stato.
3) In alcuni sistemi a FORMA DI GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE sono direttamente rappresentativi il Parlamento e il Capo dello Stato: indirettamente rappresentativo il Capo del Governo.
La rappresentatività di un organo si manifesta soprattutto attraverso la sua elettività: vedi l’art.56 , l’art.57 e l’art.122 della Costituzione.
Le elezioni sono diverse dal referendum e dal PLEBISCITO: nei tre casi: un voto, ma nel referendum e nel plebiscito si manifesta una scelta del corpo elettorale; nelle elezioni, anche la capacità di determinare la costituzione di un organo (col plebiscito, il corpo elettorale è chiamato a approvare o meno un FATTO NORMATIVO: spesso si confondono, come accadde il 2 giugno ’46, quando si parlò di referendum istituzionale sulla scelta tra monarchia e repubblica, invece di parlare di plebiscito.)
Elezioni POLITICHE: relative alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Elezioni REGIONALI: concernenti i Consigli Regionali . Elezioni AMMINISTRATIVE: riguardanti i Consigli comunali e provinciali
Summa divisio: tra organi ELETTIVI e organi costituiti in base a NOMINA.
Tra i principali organi ELETTIVI : le Camere (art.56 e 58 C.); il Presidente della repubblica (art.83C.); i Consigli regionali (122C.); il Sindaco; i Consigli comunali; il Presidente e i Consigli provinciali.
NON sono organi ELETTIVI : il Presidente del Consiglio dei ministri (nominato dal Presidente della Repubblica (art.92 C.), i Ministri, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri (art.92C).
Esistono, poi, alcuni organi costituzionali, o di rilevanza costituzionale (CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, CSM e Consiglio Supremo di difesa) che hanno una composizione mista.
PROCEDIMETO ELETTORALE (Cinque fasi)
1)Convocazione dei Comizi elettorali; spetta al Presidente della repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
2)La individuazione e le presentazione delle candidature agli uffici elettorali. I partiti politici e altri gruppi: situazione di monopolio nella presentazione dei programmi e nella scelta dei candidati.
3)La campagna elettorale; si da così attuazione al secondo comma dell’art.3 C. , nonché all’art.48 C.
4)La preparazione alle operazioni di voto; cioè la formazione dei seggi, la designazione dei presidenti e degli scrutatori ; la distribuzione dei certificati elettorali; e , infine, la risoluzione di tutte le possibili con traversie relative all’elettorato attivo.
5)Le operazioni di voto e di scrutinio. Dettagliatamente regolate dalla legge elettorale. Col referendum del 1991: divieto di esprimere una molteplicità di preferenze; e l’obbligo di indicare il candidato prescelto col suo cognome.
La più recente legge elettorale del ’93 : a) in un sol giorno le operazioni di voto; delega (non esercitata) al Governo per disciplinare il voto degli italiani all’estero. b)Una più restrittiva regolamentazione della campagna elettorale. Infine, decretolegge n.386 del 1995: disposizioni urgenti per la “parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie”. Legge 3 giugno 99 n:97 : finanziamento dei partiti: rimborso spese.
IL DIRITTO AL VOTO.
Vedi l’art.48 C.; per la tutela giuridica, vedi l’art.294 del codice penale, che punisce chiunque, con violenza, minaccia o inganno impedisca, in tutto o in parte, l’esercizio di un diritto politico; ovvero determini taluno a esercitarlo in senso difforme alla sua volontà.
Caratteri fondamentali del voto: (quattro).
A) UNIVERSALITA’: Sono elettori tutti i cittadini , uomini e donne che hanno raggiunto la maggiore età (vedi art.48 C.).
Sono escluse dall’elettorato attivo e passivo, alcune limitate categorie di cittadini per INDEGNITA’ MORALE (i falliti, coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione di polizia, a misure di sicurezza detentiva, o a libertà vigilata; i concessionari di case da gioco). Per INCAPACITA CIVILE (interdetti, inabilitati); o per effetto di SENTENZE PENALI IRREVOCABILI che comprendono LA PENA ACCESSORIA dell’INTERDIZIONE , perpetua o temporanea, dai pubblici uffici: Poi, la XII e XIII disposizione transitoria della Costituzione.
Il legislatore deve , inoltre, predisporre le condizioni per l’esercizio di voto per alcune categorie di cittadini: per esempio, i marittimi imbarcati, i militari ( i cittadini residenti all’estero), o per coloro che, per varie ragioni, sono impossibilitati a essere presenti nella sede di residenza.
In Italia, nell’800, la titolarità del diritto di voto era riconosciuta secondo criteri di rigida selettività sociale: ceti aristocratici e nobiliari: La legge sabauda del 1848 richiedeva,per poter votare, oltre al sesso maschile,l’età,(almeno 25 ani), la capacità di leggere e scrivere, una elevata capacità contributiva; ovvero l’esercizio di particolari professioni (prof. Universitario, notaio, direttore di opifici con almeno trenta operai, magistrato inamovibile).
In seguito, con la crescita del ruolo sociale della borghesia urbana, (a scapito della nobiltà e della borghesia agraria), il limite del censo fu abbassato, e si attribuì valore alla capacità di saper leggere e scrivere. Quindi, aumentò la quota dei cittadini che partecipava al voto; nel 1892, la percentuale era del 9,4% (prima era solo del 2,2%) Rimanevano esclusi i ceti popolari, composti, in gran parte, da analfabeti.
Con la legge n.665 del 1912: suffragio universale maschile, sia pur con l’obbligo di saper leggere e scrivere per gli elettori con meno di trenta anni. Il suffragio universale MASCHILE E FEMMINILE fu introdotto solo con la legge elettorale per l’elezione dell’Assemblea Costituente, nel 1946.
B)L’UGUAGLIANZA (art.48)
Niente voto plurimo. Cioè , un elettore non può esprimere più voti per uno stesso organo. Una legge del 1993 ha poste regole circa la presenza due sessi nelle liste elettorali : ma la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tale disposizione: La risposta dovrebbe essere nelle regole e nella prassi dei partiti politici, in ordine ai criteri di formazione delle liste elettorali.
C)LIBERTA’ E SEGRETEZZA. Principi collegati. La legge disciplina dettagliatamente le fasi delle operazioni elettorali. Comunque, il voto è realmente libero se n on è psicologicamente influenzato dalla presenza dei candidati che possano utilizzare la loro posizione per orientare la scelta degli elettori a loro favore.
D)LA DOVEROSITA’. Non solo un diritto, il voto è anche un dovere; l’obbligo vale solo per le elezioni politiche. (non per il referendum). Nel caso del referendum, la non partecipazione al voto produce effetti giuridici maggiori di chi partecipa al voto ( sia pur mettendo nell’urna una scheda non valida, bianca o nulla); infatti, che si astiene da voto, può determinare la non validità del referendum abrogativo, perché, secondo la Costituzione, la richiesta di referendum si intende non approvata SE ALLA VOTAZIONE NON PARTECCIPA LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO
(Viceversa,, che vota senza esprimere una opzione, si preclude ogni possibilità di influire sull’esito del referendum, perché per la determinazione del suo risultato, concorrono solo i voti VALIDAMENTE ESPRESSI).
Ruolo importante, i PARTITI POLITICI che individuano le candidature e le coalizione politica; e così, il voto, invece di costituire un atto di scelta, misura il consenso che il corpo elettorale manifesta nei confronti delle strategie perseguite dai partiti. Quindi, importanti sono i sistemi elettorali, che poi vedremo.
3)IL CORPO ELETTORALE E L’ELETTORATO PASSIVO.
Articolo 1 della Costituzione:”L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro: La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Il corpo elettorale è un organo STABILE che deve e può esercitare la sovranità nelle forme previste dalla Cost; mediante MANIFESTAZIONI SALTUARIE: 1) l’elezione degli organi rappresentativi, 2) atti democratici di democrazia diretta: referendum, iniziativa popolare.
Con l’elettorato passivo,si intendono gli elettori che possiedono la capacità giuridica di accedere a una determinata carica elettiva (essere eletti): art:51 della Cost.
I candidati debbono avere:
21 anni per le elezioni comunali e provinciali
25 anni per le elezioni alla Camera dei deputati
40 anni per le elezioni al Senato della repubblica.
Altre due condizioni minime previste: a)non deve essere analfabeta, b)non deve incorrere in un impedimento previsto dalla legge .
Art.65 della Cost.: compete alla legge e alle leggi costituzionali
Determinare i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o senatore. L’ineleggibilità rende l’elezione nulla. L’incompatibilità non è un vizio insanabile, ma all’eletto è inibito di ricoprire contemporaneamente due cariche.
LEGGI ELETTORALI.
L’art.48 della Costituzione non dice nulla in tema di leggi elettorali; cioè non detta principi sul COME DEBBANO ESSERE TENUTE LE ELEZIONI POLITICHE in Italia: però molte norme costituzionali impongono la presenza delle MINORANZE ( altrimenti, violazione dell’art.48 della Cost. sull’uguaglianza del voto; e violazione dell’art.1 della Cost., per cui l’Italia è una Repubblica democratica); principio del PLURALISMO..
I SISTEMI ELETTORALI tendono a individuare i metodi e i criteri per trasformare i voti espressi dal corpo elettorale nell’attribuzione dei seggi e dei collegi elettorali.
La Costituzione non detta norme sui sistemi elettorali. Con la legge 9 febbraio del 1963 n.2, si è stabilito a 630, il numero dei deputati, e a 315 quello dei senatori. (vedi articoli 52, secondo comma e 57, secondo comma della Cost.).
Sui COLLEGI ELETTORALI la Costituzione tace: possono consistere: 1)in un collegio unico nazionale, in cui gli elettori votano per l’intera lista dei rappresentanti;
2)tanti collegi territoriali: gli elettori eleggono un rappresentante (collegio uninominale), o più di un rappresentante (collegio plurinominale o scrutinio di lista.
La determinazione del NUMERO dei rappresentanti e la SUDDIVISIONE NEI COLLEGI ELETTORALI influisce sul rendimento del sistema elettorale adottato:
Per esempio: un numero elevato di rappresentanti permette di stabilire un rapporto più diretto tra eletti e elettori.
Per esempio:la riduzione del numero dei rappresentanti permette di rendere più efficiente l’Assemblea rappresentativa.
Rilevanti conseguenze nei rapporti fra elettori e eletti derivano, anche, dalla scelta tra le circoscrizioni: nei collegi UNINOMINALI l’eletto dovrà rappresentare gli interessi dell’intera COMUNITA’ LOCALE.
Nei collegi PLURINOMINALI ( in cui viene garantita la rappresentanza delle MINORANZE) gli eletti saranno prescelti (votati) sulla base di valutazioni più direttamente collegate con gli interessi POLITICI GENERALI.
FORMULE ELETTORALI.
Queste permettono - anche con mezzi matematici – di effettuare la CONCRETA DISTRIBUZIONE DEI SEGGI SULLA BASE DEI VOTI OTTENUTI
1)SISTEMI MAGGIORITARI: si attribuiscono i seggi (o il maggior numero dei seggi) ai candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti.
2)SISTEMI PROPORZIONALI: tendono a far corrispondere il numero dei seggi attribuiti alla PROPORZIONE DEI VOTI ottenuti dalla lista o dai candidati concorrenti.
Le elezioni maggioritarie possono aver luogo sia nei collegi UNINOMINALi che nei collegi PLURINOMINALI.
Qualora i partiti siano più di due e nessuno di loro raggiunga la maggioranza, può stabilirsi che colui che abbia raggiunto la maggioranza relativa ( o il più alto numero di voti) consegua il seggio. Oppure, si può procedere alla seconda elezione o BALLOTTAGGIO; cioè, vengono riproposti all’elettorato solo i due ( o più) candidati cha hanno ottenuto i maggiori voti alla prima elezione.
Il SISTEMA MAGGIORITARIO può, quindi, andar bene nei Paesi in cui vi siano due partiti; tale sistema si giova, quasi sempre, dello SCRUTINIO UNINOMINALE che mette in rilievo la personalità dei candidati.
SISTEMI PROPORZIONALI (garantiscono la rappresentanza proporzionale delle minoranze)
Le formule elettorali di questi sistemi permettono un numero di seggi all’incirca proporzionale ai voti che ciascun gruppo politico ha ricevuto
(Formule più usate: metodo Hare e metodo Hondt). Difetto: è che n on vengono mai assegnati tutti i seggi: una parte si spreca, perché è insufficiente a fare conseguire un seggio; quindi, bisogna fare il recupero dei seggi con operazioni matematiche.
I sistemi proporzionali favoriscono, quindi, la PLURALITA’ dei PARTITI POLITICI; e danno luogo a Assemblee rappresentative nelle quali si formano COALIZIONI fra più partiti (conseguente instabilità di governo).
SISTEMI MISTI: oltre ai sistemi proporzionali cosiddetti PURI.
Diverse formule elettorali si sono alternate in Italia fin dal periodo statutario fino ad approdare nei primi anni ’90, ad un referendum che abrogò la legge del ’48 che prevedeva un sistema misto per le elezioni senatoriali, per arrivare alla elezione diretta, con turno unico, , in collegi uninominali e a maggioranza per il 75% dei seggi di senatore: e l’assegnazione del residuo 25% dei seggi, con metodo proporzionale. Tale referendum: deciso passaggio per la RIFORMA in senso MAGGIORITARIO dei sistemi elettorali. ( Riforma già anticipata con la legge sulla elezione diretta del sindaco, n.81 del ’93).
Con la legge n.276 e n.277 del 1993: sistemi elettorali MAGGIORITARI, MA CON CORRETTIVI IN SENSO PROPORZIONALE per l’elezione del Senato e della Camera (SISTEMA MISTO).
. LA PARTECIPAZIONE POLITICA.DECENTRAMENTO : l’organizzazione amministrativa articola le proprie funzioni distribuendole tra i propri organi periferici. (Amministrazioni periferiche dello Stato , nonché Enti con propria autonomia costituzionale).
PARTECIPAZIONE: riguarda invece, il procedimento di formazione delle decisioni politiche ; si manifesta col coinvolgimento di realtà estranee all’amministrazione , tipo associazioni, singoli cittadini.
E’indubbio che si migliora la democraticità del sistema politico: un ampio sviluppo del decentramento favorisce la partecipazione dei cittadini.
Si possono distinguere 7 modi di partecipazione:
A) Partecipazione all’indirizzo politico, mediante proposte,
petizioni; pareri da parte dei poteri pubblici locali.
B)Partecipazione all’attività giuridica.
C)Partecipazione alla formulazione degli atti, o al controllo
degli stessi : i cittadini possono presentare ricorsi o esposti
alle autorità; oppure associazioni che tutelano da abusi o
irregolarità categorie particolari di utenti di servizi pubblici.
D)Partecipazione popolare: di ordine generale.
E) Partecipazione ESTERNA: mira al coinvolgimento del
CITTADINO alla formazione delle decisioni; INTERNA,
collaborazione del personale interno.
F)Partecipazione alla gestione dei servizi. (Di solito, erogazione
di sevizi.)
G)Partecipazione INDIVIDUALE (esempio, il voto), per
GRUPPI (esempio, l’attività dei partiti politici).
Si può partecipare all’attività amministrativa, giurisdizionale e legislativa.
1)Partecipazione all’esercizio della funzione amministrativa: Solo il legislatore ordinario, non la Costituzione, con le leggi: n142 del ’90 (Ordinamento delle autonomie locali), e n. 141 del ’90 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.).
2)Partecipazione all’esercizio della funzione giurisdizionale: art.102 della Cost. contiene due interessanti disposizioni negli ultimi due commi.
3)Partecipazione all’esercizio dell’attività’ legislativa:
A)L’iniziativa legislativa
B)Il diritto di presentare petizioni alle camere.
A)I disegni di legge di iniziativa popolare debbono essere presentati (art.71 della Cost.) sotto forma di un progetto scritto, redatto in articoli e sottoscritto da almeno 50 mila elettori. L’iniziativa popolare è assimilabile alle altre forme costituzionali di iniziativa legislativa (governativa, parlamentare, regionale , del CNEL) e deve, pertanto, essere esaminata nei tempi e secondo le procedure ordinarie: ma questa è solo una garanzia formale, perché, sotto il profilo sostanziale, i cittadini sottoscrittori mancano di strumenti procedurali adeguati, che consentano loro di evitare che , durante l’iter legis, il testo sia:
a)stravolto, nei suoi principi ispiratori
b)o che venga accantonato a vantaggio di altri disegni di legge
presentati nella medesima materia dal Governo o dai parlamentari
B)L’art.50 della Cost. afferma che “tutti i cittadini possono rivolgere PETIZIONI alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità” Le petizioni sono esaminate dalla Commissione parlamentare competente per materia; e l’esame deve concludersi con
1)una RISOLUZIONE diretta a interessare il Governo
2)o con una DECISIONE di ABBINAMENTO con eventuali pro
getti di legge all’ordine del giorno. Quindi, assai vago è il seguito
parlamentare di una petizione;una volta presentate, manca un serio
affidamento circa l’an e il quando: la Commissione parlamentare rimane il vero dominus degli sviluppi della petizione.
Una forma altamente qualificata di PARTECIPAZIONE POLITICA è la partecipazione agli ORGANI ELETTIVI (cioè alle cariche e agli uffici pubblici), in qualità di rappresentanti del corpo elettorale (art.51 della C).
Non si tratta solo di un diritto soggettivo del singolo, anche, di un interesse generale della collettività : la grande MOLE di questioni che, quotidianamente, gli eletti debbono affrontare, la DELICATEZZA delle SCELTE, la RESPONSABILITA’ richiedono impegno e applicazione continua; tali funzioni possono essere ben esercitate solo se si è in grado di disporre del TEMPO NECESSARIO; e se il loro adempimento non reca pregiudizio alle ordinarie attività lavorative del soggetto (articoli 51, ultimo comma e art.3, secondo comma della Costituzione).
Articolo 51 della Costituzione : due garanzie la possibilità di disporre del tempo necessario e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
E la retribuzione? La Costituzione non ha riconosciuto espressamente tale diritto: Nel caso dei membri del parlamento: art.69 della C: indennità stabilita dalla legge.
Sono da ritenersi ELETTIVE anche quelle effettuate mediante elezioni di secondo grado; in quanto espressione della volontà dei collegi eletti direttamente dal corpo elettorale.
Come ha sottolineato la Corte
Costituzionale, spetta al legislatore ordinario disciplinare e perfezionare
il SISTEMA dell’ACCESSO alle CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE.