Appunti di diritto costituzionale delle lezioni di Paola
Barile
Caratteri generali
Il diritto costituzionale è una disciplina che studia le norme di una costituzione. Ma cosa è il diritto? Regole di condotta (diverse dalle regole morali, religiose, filosofiche) con lo scopo di assicurare la pacifica convivenza all’interno della comunità nelle quali esse vengono poste.
Pacifica convivenza : solo col raggiungimento di due scopi essenziali: certezza del
diritto e certezza dell’osservanza del diritto stesso.
La certezza del diritto viene assicurata soprattutto
mediante la istituzione di organi giurisdizionali: tribunali, corti
costituzionali, corti internazionali, corti sopranazionali.
L’effettività del diritto : coazione, con una norma complementare che
stabilisca sanzioni, le quali talvolta non bastano.
Fondamento delle norme giuridiche : la convinzione collettiva della necessità
che queste regole siano osservate,
perché indispensabili per il funzionamento della società.
Diritto come ordinamento giuridico (Santi Romano):
il diritto, come insieme di norme, (o regole di condotta) non può essere avulso
dalla collettività alla quale si dirige: una collettività vive in quanto si da
un diritto: ubi societas ibi ius.
Gli ordinamenti giuridici sono infiniti (perché
molteplici sono i fini egli interessi
capaci di raggruppare gli uomini: dalle società commerciali, agli ordinamenti
sportivi, alla CE e UE ). Tra gli ordinamenti giuridici si dicono politici
quelli portatori di un fine generale ( che comprende tutti i fini fondamentali
della convivenza civile). Il paradigma di tali ordinamenti è lo Stato; che si
distingue dagli altri per l’elemento territoriale, per la sovranità esterna in
rapporto con gli altri Stati (superiorem non recognoscens) e pienissima
sovranità interna ( un popolo)
Questa è la
Costituzione dello Stato: un insieme di regole che caratterizzano un
determinato Stato in un dato momento storico. Possono essere regole scritte, o,
anche non scritte (Gran Bretagna, retta da una Costituzione composta da poche
inorganiche norme scritte la Magna
Charta del 1215, il Bill of rights del 1689, l’Act of settlement (sistemazione)
del 1701 ) e di molte regole non scritte, soprattutto peril funzionamento del
Parlamento e del Governo.
Ma non è pensabile che uno Stato esista senza
Costituzione.
Costituzione formale : testi scritti e consuetudini
vigenti.
Costituzione materiale : (può essere, in parte,
diversa dalla formale) nucleo essenziale della Costituzione effettivamente
vigente, perché poggia sulla forza dei partiti politici che hanno un peso nel
gioco delle forze politiche in campo; la Costituzione materiale non è , dunque,
il gruppo politico dominante, ma è il complesso delle norme istituzionali per
il raggiungimento dello SCOPO voluto dal gruppo dominante.
Con la RIVOLUZIONE ( o con il colpo di stato) si
cambia la Costituzione; cioè, muta il regime con l’avvento di un gruppo
politico che annienta le forze politiche preesistenti.
STATO APPARATO: il complesso organizzativo che realizza il potere supremo.
STATO COMUNITA’: il complesso organizzativo di
alcuni soggetti cui lo Stato riconosce un potere autonomo. Questi soggetti
dello Stato comunità hanno la libertà
di organizzarsi (autonomia) nell’ambito dello Stato e dei suoi principi
fondamentali. DECENTRAMENTO : gli
Stati contemporanei decentrano il più possibile la loro organizzazione di
apparato, cioè si danno, in parte, una struttura a livello locale.
I vari rami del diritto (carattere didascalico)
DIRITTO PUBBLICO:
1)Diritto pubblico interno: ha per oggetto il
diritto dello
Stato.
2)Diritto pubblico internazionale: considera i rapporti tra i diversi Stati, visti sullo
sfondo di un ordinamento più generale, che è l’espressione della Comunità degli
Stati. Un ramo che si è staccato dal diritto pubblico internazionale è il c d.
diritto comunitario , che descrive i rapporti tra gli Stati membri delle tre
Comunità europee (CECA,CEE, EURATOM). Tale diritto si ritiene autonomo per il fatto che le Comunità europee sono
sopranazionali ( e non internazionali) nel senso dell’ingresso “automatico” del
diritto comunitario in quello interno.
Rami del diritto pubblico interno:
1)Diritto costituzionale, diritto amministrativo(pubblica
amministrazione)diritto finanziario e diritto tributario, diritto penale,
diritto processuale, diritto ecclesiastico (rapporti tra Stato e Chiesa, sia
cattolica che acattolica (diverso dal diritto canonico); diritto privato riguarda rapporti tra privati, diviso
indiritto civile e diritto commerciale.
Alcune branche del diritto contengono settori di
diritto pubblico e diritto privato, come diritto del lavoro, diritto della
navigazione, diritto agrario, diritto. dell’economia, diritto dell’ambiente.
La nozione di Costituzione preesiste alla nascita
del costituzionalismo, cioè alla codificazione in appositi documenti
solennemente approvati, dei principi caratterizzanti la FORMA DI STATO E IL REGIME POLITICO.
Solo da Medio Evo la nozione di Costituzione si
collega all’esistenza i apposite Carte, o solenni documenti scritti,
consistenti in genere,nella devoluzione, da parte del potere regio, di diritti,
guarentigie e privilegi (secondo i principi propri dello Stato patrimoniale):
Esempio più significativo: LA MAGNA CHARTA, concessa il 15 giugno 1215 da
re Giovanni Senza terra. Questa carta si collega idealmente con altri due
fondamentali documenti costituzionali: l’HABEAS CORPUS, del 1679 e il BILL OF
RIGHTS del 1689. Il primo tutelava alcune fondamentali garanzie individuali; il
secondo conteneva limitazioni alle prerogative regie e stabiliva il
trasferimento di significativi poteri decisionali dalla Corona al parlamento
(transizione dallo Stato assoluto al regime parlamentare inglese.
Dal processo rivoluzionario che verso la fine del
18° sec. ha determinato la crisi dello Stato assoluto, è nato il moderno
concetto di Costituzione collegato all’affermazione del costituzionalismo, cioè
della solenne approvazione di documenti costituzionali.
Dal punto di vista storico il COSTITUZIONALISMO
TRAE, DUNQUE, ORIGINE DALLA RIVOLUZIONE FRANCESE (costituzione francese del 3
settembre 1791; e da quella
NORDAMERICANA (Costituzione del 17 settembre 1787, in cui venivano codificati i
principi contro l’assolutismo.
Ecco i connotati essenziali della Carte
costituzionali del periodo liberale:
a)impedire l’uso arbitrario del potere, attraverso
reciproci controllo , e ripartizione delle competenze.
b)spezzare il potere regio e aumentare quello dei
nuovo ceti sociali.
c)Diritti individuali e liberalismo economico non
più comprimibili da parte delle istituzioni pubbliche.
d)Attribuzione alla legge di un ruolo primario, come
espressione della volontà generale.
Articolo 16 della DICHIARAZIONE DEI DIRITTI
DELL’UOMO del 1789 (approvata dall’Assemblea Costituente francese) : Ogni
società che non assicuri la garanzia dei diritti e la separazione dei poteri è
priva di Costituzione.
Costituzionalismo moderno: due modelli:
1)
NORDAMERICANO:
preminenza giuridica della Costituzione sulle leggi; e ammissibilità di un
controllo giuridico di costituzionalità.
2)
FRANCESE:
supremazia giuridica della legge, e, quindi, nessuna possibilità per i giudici
di sindacare la legittimità delle leggi (sono tenuti solo a applicarle)
Con lo sviluppo dello STATO SOCIALE le Costituzioni diventano più ampie e disciplinano anche i modi in cui lo Stato interviene nell’ECONOMIA e nella ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SOCIALE; sono riconosciuti oltre ai diritti fondamentali del cittadino, anche i diritti dei corpi intermedi; la determinazione costituzionale del POPOLO, nonché delle AUTONOMIE TERRITORIALI.
LO
STATO E I SUOI ELEMENTI ESSENZIALI
Uno studio della prima metà
dell’800 attribuì più di 150 significati
diversi alla parola “Stato” Forse, Stato:”ENTE POLITICO COSTITUITO DA
UNA COLLETTIVITA’ STABILMENTE STANZIATA SU UN TERRITORIO E FORNITA DI UNA
SOVRANITA’ TANTO ALL’INTERNO CHE ALL’ESTERNO”.:Ecco gli elementi essenziali
dello Stato. POPOLO,TERRITORIO,POTESTA’DI IMPERIO ( O SOVRANITA’).
La parola Stato è abbastanza
recente; il Macchiavelli (1469-1527)
inizia il “Principe: “Tutti gli Stati, tutti i domini che hanno avuto ed hanno impero
sopra gli uomini, sono stati e sono o Repubbliche o Principati”.
La Costituzione italiana
RINVIA ESPLICITAMENTE A ORDINAMENTI GIURIDICI EXTRASTATUALI. : la Chiesa
cattolica (art7. ) e le confessioni religiose diverse dalla cattolica (art.8);
l’ordinamento internazionale (art.10). lo Stato è in posizione di supremazia nei confronti degli altri ordinamenti
giuridici.
Esempi della Costituzione
italiana:
1)l’iniziativa economica non
può svolgersi in contrasto con l’UTILITA’ SOCIALE (art. 41 2° comma)
2)LE NAZIONALIZZAZIONI sono
consentite per finalità di UTILITA’ GENERALE (ex art: 43)
3)l’autonomia legislativa
delle regioni non può svolgersi in contrasto con l’INTERESSE NAZIONALE (ex art. 117).
Lo Stato, diversamente dagli
altri ordinamenti
a)
detiene
il monopolio dell’uso della forza ( autorità giudiziaria o di p.s. (artt.13, 14, 15, 16, 17, 18,,21,
23, 26, 27).Art. 11 limita l’uso della forza nei confronti degli altri Stati
(ripudio della guerra come strumento di offesa….). Però all’art:52 (obbligatorietà del servizio militare
sostituita dall’esercito volontario professionale). Art: 78 che attribuisce al
Parlamento la competenza di deliberare lo stato di guerra e al Governo di
esercitare i poteri conseguenti.
b)
Deve
assicurare la convivenza sociale, in virtù di una rinuncia del corpo sociale al
ricorso alla violenza (privata o individuale).
c)
Lo
Stato e il DIRITTO DI RESISTENZA. Il potere deve essere
LEGALE (cioè conforme alla
legge), e LEGITTIMO (promanato da
una autorità a ciò
legittimata). In caso contrario, può
sorgere in capo ai cittadini un DIRITTO DI RESISTENZA, o rifiuto di ottemperare
all’esercizio arbitrario del potere statuale (da parte di singoli o di gruppi
organizzati o di tutto il popolo).
La resistenza è diversa dalla rivoluzione, che intende sostituire
l’ordine vigente con uno nuovo ispirato a principi contrapposti; diverso dal
terrorismo politico, praticato da gruppi ridotti, isolati politicamente e
idealmente dal corpo sociale. Diversa dalla disubbidienza civile: in questo
caso non si contesta la legittimità del
comportamento dei pubblici poteri, bensì la sua opportunità. (motivazioni etiche, filosofiche…)
La Costituzione USA e la Costituzione francese hanno codificato il
diritto di resistenza tra i diritti fondamentali; non la Costituzione italiana:
La COSTITUZIONE. ITALIANA , oltre agli
ordinari rimedi giurisdizionali, prevede
anche:il giudizio di accusa contro il Presidente della Repubblica
(art:134 C), nonché lo scioglimento di un Consiglio regionale (art. 126
C). Solo come extrema
ratio non si può escludere a priori un ricorso alla resistenza, ma solo come
rimedio eccezionale e straordinario contro tentativi eversivi del potere
costituito. Fondamento della resistenza: nella necessità primaria di
salvaguardare i valori costituzionali
LO
STATO. NOZIONE
Lo Stato costituisce una COMUNITA’ DI INDIVIDUI stanziata su un TERRITORIO e organizzata
secondo un ORDINAMENTO GIURIDICO.
E’ una istituzione:
POLITICA, perché diretta a fini generali,
determinabili secondo le scelte politiche proprie di un momento storico.
GIURIDICA, perché trova il suo fondamento nel
diritto, tramite il quale si impone a
tutti i soggetti della collettività.
ORIGINARIA; i suoi poteri non derivano da altri
soggetti ma dalla volontà di esso.
SOVRANA, in quanto lo Stato non riconosce,
nell’ambito del proprio territorio, alcuna autorità superiore.
INDIPENDENTE,
perché è sovrana, non soggetta
ad altri poteri.
EFFETTIVA, l’organizzazione statale deve essere in grado di imporre in concreto il proprio ordinamento giuridico a
tutti i soggetti nel suo territorio.
Significato del termine STATO nelle democrazie con
temporanee.
a)
STATO
ORDINAMENTO: la collettività statale organizzata e regolata da norme
giuridiche.
b)
STATO
COMUNITA’: complesso di figure soggettive, espressioni dirette della società
civile, cui viene riconosciuta una ampia AUTONOMIA, nel rispetto dei principi
fondamentali dell’ordinamento giuridico
statale.
c)
STATO
GOVERNO : complesso di organi costituzionali che esercitano le funzioni supreme
dello Stato
d)
STATO
AMMINISTRAZIONE; il complesso degli organi amministrativi e esecutivi dello
Stato, i quali secondo la Cost. e le leggi, agiscono a livello centrale e
periferico per il perseguimento dei suoi fini.
e)
STATO
PERSONA ; la figura giuridica soggettiva, titolare di diritti e doveri che
opera (all’interno dell’ordinamento giuridico) in posizione di SUPREMAZIA o di
PARITA’ rispetto ad altri soggetti.
La nozione PATRIA (valenza più etico culturale che giuridica)
art: 52 C.
La nozione ITALIA : art1 C. e art: 11C.
Concetto di NAZIONE: due elementi: A) lingua,
storia, religione (quei caratteri comuni di una comunità di i individui). B) un
elemento volitivo.
Concetto assunto a rilevanza giuridica con la sua
inserzione nei testi costituzionali ( a cominciare dall’art.3 della
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO del 1789 per cui la
sovranita’ risiede nella nazione.
Anche
la Cost. italiana: termine NAZIONE :
articoli 9, 11, 49, 67, 87, 98, e 117.
PER
CIASCUNO Stato ci sarà UN SOLO POPOLO;
mentre possono esistere STATI PLURINAZIONALI; o NAZIONI CHE NON
TROVANO ESPRESSIONE IN UNO STATO (attualmente la
NAZIONE
palestinese) Infatti le nazioni sussistono indipendentemente. da un
riconoscimento politico o istituzionale : i
vincoli che fondano una nazione sono, prima e più che giuridici,
culturali, morali, sociali.
Tendenze attuali: in alcune realtà le diverse
nazionalità all’interno del medesimo Stato, tendono a diminuire (tipico è il
caso della Svizzera)
In altri ordinamenti: spinta centrifuga da parte
delle diverse nazionalità di uno Stato, che finisce per minarne l’esistenza
stessa ( per esempio, gli Stati sorti con
la dissoluzione dell’URSS; la frantumazione su base etnica dello Stato
Iugoslavo: le tribù della gran parte degli Stati africani; le crisi del Belgio,
della Cecoslovacchia, del Canada).
Nei
sistemi contemporanei: Stati a FORMA FEDERALE (USA) o COMPOSTI (SPAGNA): significativo il BELGIO con doppia struttura
regionale: tre regioni politiche e
amministrative (fiamminga, vallone e di Bruxelles): e tre comunità articolate
su base nazionale e non territoriale (fiamminga, francese e tedesca).
L’Italia
non è uno Stato plurinazionale; però nella Costituzione si affronta il problema
delle nazionalità: da un lato, disposizioni a favore di cittadini non italiani;
dall’altro,norme che tutelano cittadini italiani appartenenti ad altre
nazionalità: art. 6 C. (“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche”)
A
livello regionale, invece, si è sviluppata la normativa a tutela delle comunità
nazionali. La salvaguardia e le valorizzazione dei gruppi nazionali n on italiani è alla base della particolare
autonomia di cui godono alcune regioni, come il Friuli Venezia Giulia, la Valle
d’Aosta e il Trentino Alto Adige.
LO STATO E IL TERRITORIO.
Si definisce TERRITORALE l’ente in cui l
TERRITORIO costituisce un elemento
essenziale: lo Stato è l’ente territoriale per eccellenza, ma non il solo, dal
momento che la Costituzione ne prevede altri: REGIONI, PROVINCIE e COMUNI. Il rapporto tra Stato e territorio è
necessario e deve essere PERMANENTE: non sono Stati gruppi nomadi o gli zingari
o alcune tribù africane.
Uno Stato si estingue:
1)a causa del venir meno del suo territorio, in
seguito alla completa “debellatio “ dello Stato.
2)
ovvero, alla rinuncia del territorio , sulla base di un apposito
atto internazionale.
Specie negli ordinamenti statali contemporanei, la
SOVRANITA’ su un territorio può incontrare parziali, volontarie limitazioni per
l’esigenza di rafforzare la presenza dello Stato i organismi e comunita’
sopranazionali. Per esempio frequenti sono i limiti territoriali determinati
dalla presenza di foritificazioni, o di basi militari straniere. In Italia, vedi art.11 della Cost.
Diversi Stati si denominano col nome geografico del
territorio su cui insistono; come la nostra Repubblica ( la Costituzione opera
un riferimento alla dimensione geografica del suo territorio all’art. 11).
Spettano allo Stato le facoltà giuridiche tipiche
dello status di proprietario: cioè, il potere di ALIENARE, COMMERCIARE o GODERE
del bene. L’appartenenza del territorio allo Stato italiano è sancita da alcuni
articoli del c.c., per es.:art.822 del c.c. che individua i beni del demanio
pubblico;art. 826 c.c.:beni che costituiscono il patrimonio indisponibile dello
Stato; art.827 c.c. PRINCIPIO GENERALE, per cui TUTTI I BENI IMMOBILI CHE NON
SONO IN PROPRIETA’ DI ALCUNO,SPETTANO AL PATRIMONIO DELLO STATO.
L’esistenza di un territorio è presupposta dalla
nostra Costituzione: articolo 10,3° comma, art.80, art. 120, 3° comma, XII
disp: trans:3°comma.
Alcuni ambienti sono “res communis omnium”, cioè non
fanno parte del territorio di uno Stato:
a)lo spazio ultraatmosferico e i corpi celesti.
b)l’Antartide.
c)il mare libero, cioè quello che si estende oltre la linea del mare territoriale.
SONO del
TERRITORIO i seguenti spazi geografici ( sulla base delle norme internazionali
e dei diversi ordinamenti interni:
a)
la
terraferma, entro i confini (naturali o artificiali) internazionalmente
definiti.
b)
Le
acque interne (fiumi, laghi) comprese entro i confini.
c)
Ultraatmosferico
d)
Il
sottosuolo.
e)
Il
mare territoriale e la piattaforma continentale: questa limitatamente
all’esplorazione e alla utilizzazione delle risorse naturali.
f)
Gli
aeromobili e le navi militari, ovunque
si trovino; le navi egli aeromobili civili quando si trovino in spazi non
soggetti alla sovranità di alcuno Stato.
g)
Le
sedi delle rappresentanze diplomatiche all’estero e i luoghi dove i diplomatici
risiedono, anche temporaneamente.
h)
Eventuali
colonie, possedimenti o altre pertinenze.
Esclusi
dal territorio nazionale, per l’istituto dell’immunità, sono la repubblica di
SAN MARINO e la città del VATICANO: questo caso particolare di immunità,
(previsto dal trattato del 1929), che definisce i confini della città del
VATICANO, precisa che piazza S. Pietro, pur facendo parte della città del
Vaticano, continua normalmente a essere aperta al pubblico, soggetta ai poteri
di polizia delle autorità italiane.
IL POPOLO E LA SOVRANITA’.
La sovranità (anche se muove da un dato metagiuridico)
è giuridicamente ricostruibile sulla base delle norme costituzionali: punto essenziale di riferimento è l’art.
1della Costituzione:”L’Italia è una
Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo
che la eserita nelle forme e nei limiti della Costituzione.” Come si è detto, la sovranità ha due
profili:
a)uno, verso l’esterno: è sovrano un popolo dotato
di in dipendenza e di originarietà, così da impedire ad altri di ingerirsi
nella propria sfera; e da non derivare
da altri la legittimazione all’esercizio delle proprie funzioni e competenze.
b)l’altro, si rivolge all’interno dell’ordinamento
consente al titolare della sovranità di imporre legittimamente COMANDI
GIURIDICI VINCOLANTI PER TUTTI I
SOGGETTI.
CARATTERI ESSENZIALI DELLA SOVRANITA’
a)L’ORIGINARIETA’
b)L’ESCLUSIVITA’ : deve essere imputata a un unico
soggetto (popolo ,
nazione, Stato).
c)La SUPREMAZIA (perché esprime una volontà
superiore, “una summa potestas”).
La GIURIDICITA’: la sovranità non è assoluta, ma
limitata dalla Costituzione.
La sovranità si manifesta attraverso ATTI GIURIDICI
TIPICIZZATI; i più rilevanti: la legge, l’atto amministrativo, la sentenza.
NOZIONE GIURIDICA DI POPOLO
In
Costituzione: popolazione e popolo: Popolazione:art:56 u.c. C, art.132 1°c., IV
e XI disp.trans.
Popolo: art. 71, art.75, art. 101, art.138,2°c.C.
(All’art.11, invece che “popoli” i costituenti
intesero “le diverse comunità politiche esistenti”; art:47, “risparmio
popolare”, come risparmio dei ceti sociali meno abbienti).
MODO DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA:
1)Ius sanguinis e 2) Ius soli. Solo l’articolo 22
della Costituzione:”Nessuno può essere privato , per motivi politici, della
capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.”(materia senza garanzie;
manca una riserva di legge).
Acquisto della cittadinanza italiana: oltre allo ius
sanguinis e (in mancanza) lo ius soli: PER FATTO VOLONTARIO da uno STRANIERO: e, in altri casi, con
decreto del Presidente della Repubblica.;infine “iuris communicatio” (coniuge
straniero o apolide può acquisire la cittadinanza italiana a certe condizioni.
FORME DI
STATO E FORME DI GOVERNO
Forme di
Stato
STATI UNITARI
(in riferimento al rapporto STATI FEDERALI
tra
territorio e Governo) STATI REGIONALI
( in riferimento al rapporto STATI DEMOCRATICI
tra governanti e governati) STATI AUTORITARI
Forme di Governo
MONARCHIE
(ripartizione del potere politico
tra i
supremi organi dello Stato
REPUBBLICHE
riguarda un solo elemento: (per primo, N. Macchiavelli)
il potere politico)
Ma ci sono re elettivi (non ereditari): Polacchi,
Imperatori romani, Presidenti della repubblica eletti a vita (esempio: capi di
stato della Repubblica di Venezia.)
Le più
importanti Governo
assoluto o dittatura
FORME DI
GOVERNO Governo costituzionale: la sovranità è
Ripartita tra
i diversi organi costituzionali.
G OVERNO
COSTITUZIONALE.
Governo costituzionale puro: nasce il
Consiglio dei
Ministri, accanto al re, e, anche
Il Parlamento
bicamerale.
Governo
costituzionale parlamentare.
REPUBBLICHE Parlamentari
Presidenziali (USA)
Semipresidenziali (FRANCIA)
Direttoriali (SVIZZERA)
FORME DI STATO
1)STATO UNITARIO (pur rispettando le autonomie
locali e le comunità intermedie), governo unico; rigorose centralizzazioni
delle funzioni; unico Presidente; con organi rappresentativi solo centrali.
2)STATO FEDERALE: riunione di più Stati che
conservano ciascuno parte della propria sovranità, ma affidano il residuo dei
loro poteri –almeno la politica estera e la politica militare –a un Governo
federale, a capo del quale, vi è, di regola, un Presidente federale; esempi:
USA; Austria, Cecoslovacchia e Unione Sovietica (dopo la II° guerra mondiale);
Iugoslavia e Germania occidentale, dopo la II° guerra mondiale.
3)STATO REGIONALE: Stato intermedio tra Stato Unitario e Stato Federale (es. Italia) Uno Stato Unitario amplia la sfera delle autonomie locali: Regioni titolari di una propria potestà legislativa, in parte autonoma da quella dello Stato, con robusta autonomia finanziaria.