Appunti di diritto costituzionale delle lezioni di Paola Barile

 

Lezione prima

 

Caratteri generali

Il diritto costituzionale è una disciplina che studia le norme di una costituzione. Ma cosa è il diritto?    Regole di condotta (diverse dalle regole morali, religiose, filosofiche) con lo scopo di assicurare la pacifica convivenza all’interno della comunità nelle quali esse vengono poste.

 

Pacifica convivenza :  solo col raggiungimento di due scopi essenziali: certezza del diritto e certezza dell’osservanza del diritto stesso.

 

La certezza del diritto viene assicurata soprattutto mediante la istituzione di organi giurisdizionali: tribunali, corti costituzionali, corti internazionali, corti sopranazionali.

L’effettività del diritto :  coazione, con una norma complementare che stabilisca sanzioni, le quali talvolta non bastano.

 

Fondamento delle norme giuridiche  : la convinzione collettiva della necessità che queste regole siano osservate,  perché indispensabili per il funzionamento della società.

 

Diritto come ordinamento giuridico (Santi Romano): il diritto, come insieme di norme, (o regole di condotta) non può essere avulso dalla collettività alla quale si dirige: una collettività vive in quanto si da un diritto: ubi societas ibi ius.

Gli ordinamenti giuridici sono infiniti (perché molteplici  sono i fini egli interessi capaci di raggruppare gli uomini: dalle società commerciali, agli ordinamenti sportivi, alla CE e UE ). Tra gli ordinamenti giuridici si dicono politici quelli portatori di un fine generale ( che comprende tutti i fini fondamentali della convivenza civile). Il paradigma di tali ordinamenti è lo Stato; che si distingue dagli altri per l’elemento territoriale, per la sovranità esterna in rapporto con gli altri Stati (superiorem non recognoscens) e pienissima sovranità interna ( un   popolo)

 

                                                                                                                  

                                                                                                                        

Questa è  la Costituzione dello Stato: un insieme di regole che caratterizzano un determinato Stato in un dato momento storico. Possono essere regole scritte, o, anche non scritte (Gran Bretagna, retta da una Costituzione composta da poche inorganiche norme scritte   la Magna Charta del 1215, il Bill of rights del 1689, l’Act of settlement (sistemazione) del 1701 ) e di molte regole non scritte, soprattutto peril funzionamento del Parlamento e del Governo.

Ma non è pensabile che uno Stato esista senza Costituzione.

 

Costituzione formale : testi scritti e consuetudini vigenti.

Costituzione materiale : (può essere, in parte, diversa dalla formale) nucleo essenziale della Costituzione effettivamente vigente, perché poggia sulla forza dei partiti politici che hanno un peso nel gioco delle forze politiche in campo; la Costituzione materiale non è , dunque, il gruppo politico dominante, ma è il complesso delle norme istituzionali per il raggiungimento dello SCOPO voluto dal gruppo dominante.    

Con la RIVOLUZIONE ( o con il colpo di stato) si cambia la Costituzione; cioè, muta il regime con l’avvento di un gruppo politico che annienta le forze politiche preesistenti.

 

STATO APPARATO: il complesso organizzativo che realizza il potere supremo.

STATO COMUNITA’: il complesso organizzativo di alcuni soggetti cui lo Stato riconosce un potere autonomo. Questi soggetti dello Stato comunità  hanno la libertà di organizzarsi (autonomia) nell’ambito dello Stato e dei suoi principi fondamentali.      DECENTRAMENTO : gli Stati contemporanei decentrano il più possibile la loro organizzazione di apparato, cioè si danno, in parte, una struttura a livello locale.

 

 

 

 

I vari rami del diritto (carattere didascalico)

DIRITTO PUBBLICO:

 

1)Diritto pubblico interno: ha per oggetto il diritto dello

 

                                                                                                                  

Stato.

2)Diritto pubblico internazionale: considera  i rapporti tra i diversi Stati, visti sullo sfondo di un ordinamento più generale, che è l’espressione della Comunità degli Stati. Un ramo che si è staccato dal diritto pubblico internazionale è il c d. diritto comunitario , che descrive i rapporti tra gli Stati membri delle tre Comunità europee (CECA,CEE, EURATOM). Tale diritto si  ritiene autonomo per il fatto che le Comunità europee sono sopranazionali ( e non internazionali) nel senso dell’ingresso “automatico” del diritto comunitario in quello interno.

Rami del diritto pubblico interno:

1)Diritto costituzionale, diritto  amministrativo(pubblica amministrazione)diritto finanziario e diritto tributario, diritto penale, diritto processuale, diritto ecclesiastico (rapporti tra Stato e Chiesa, sia cattolica che acattolica (diverso dal diritto canonico); diritto privato  riguarda rapporti tra privati, diviso indiritto civile e diritto commerciale.

Alcune branche del diritto contengono settori di diritto pubblico e diritto privato, come diritto del lavoro, diritto della navigazione, diritto agrario, diritto. dell’economia, diritto dell’ambiente.

 

 

 

La nozione di Costituzione preesiste alla nascita del costituzionalismo, cioè alla codificazione in appositi documenti solennemente approvati, dei principi caratterizzanti la FORMA DI STATO E  IL REGIME POLITICO.

Solo da Medio Evo la nozione di Costituzione si collega all’esistenza i apposite Carte, o solenni documenti scritti, consistenti in genere,nella devoluzione, da parte del potere regio, di diritti, guarentigie e privilegi (secondo i principi propri dello Stato  patrimoniale):

Esempio più significativo: LA  MAGNA CHARTA, concessa il 15 giugno 1215 da re Giovanni Senza terra. Questa carta si collega idealmente con altri due fondamentali documenti costituzionali: l’HABEAS CORPUS, del 1679 e il BILL OF RIGHTS del 1689. Il primo tutelava alcune fondamentali garanzie individuali; il secondo conteneva limitazioni alle prerogative regie e stabiliva il trasferimento di significativi poteri decisionali dalla Corona al parlamento (transizione dallo Stato assoluto al regime parlamentare inglese.

 

                                                                                                                  

   

Dal processo rivoluzionario che verso la fine del 18° sec. ha determinato la crisi dello Stato assoluto, è nato il moderno concetto di Costituzione collegato all’affermazione del costituzionalismo, cioè della solenne approvazione di documenti costituzionali.

Dal punto di vista storico il COSTITUZIONALISMO TRAE, DUNQUE, ORIGINE DALLA RIVOLUZIONE FRANCESE (costituzione francese del 3 settembre 1791; e da  quella NORDAMERICANA (Costituzione del 17 settembre 1787, in cui venivano codificati i principi contro l’assolutismo.

 

Ecco i connotati essenziali della Carte costituzionali del periodo liberale:

a)impedire l’uso arbitrario del potere, attraverso reciproci controllo , e ripartizione delle competenze.

b)spezzare il potere regio e aumentare quello dei nuovo ceti sociali.

c)Diritti individuali e liberalismo economico non più comprimibili da parte delle istituzioni pubbliche.

d)Attribuzione alla legge di un ruolo primario, come espressione della volontà generale.

Articolo 16 della DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO del 1789 (approvata dall’Assemblea Costituente francese) : Ogni società che non assicuri la garanzia dei diritti e la separazione dei poteri è priva di Costituzione.

 

Costituzionalismo moderno: due modelli:

1)   NORDAMERICANO: preminenza giuridica della Costituzione sulle leggi; e ammissibilità di un controllo giuridico di costituzionalità.

2)   FRANCESE: supremazia giuridica della legge, e, quindi, nessuna possibilità per i giudici di sindacare la legittimità delle leggi (sono tenuti solo a applicarle)

Con lo sviluppo dello STATO SOCIALE le Costituzioni diventano più ampie e disciplinano anche i modi in cui lo Stato interviene nell’ECONOMIA  e nella ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SOCIALE; sono riconosciuti oltre ai diritti fondamentali del cittadino, anche i diritti dei corpi intermedi; la determinazione costituzionale del POPOLO, nonché delle AUTONOMIE  TERRITORIALI.

 

                                                                                                   

LO STATO E I SUOI ELEMENTI ESSENZIALI

 

Uno studio della prima metà dell’800 attribuì più di 150 significati  diversi alla parola “Stato” Forse, Stato:”ENTE POLITICO COSTITUITO DA UNA COLLETTIVITA’ STABILMENTE STANZIATA SU UN TERRITORIO E FORNITA DI UNA SOVRANITA’ TANTO ALL’INTERNO CHE ALL’ESTERNO”.:Ecco gli elementi essenziali dello Stato. POPOLO,TERRITORIO,POTESTA’DI IMPERIO ( O SOVRANITA’).

La parola Stato è abbastanza recente; il Macchiavelli  (1469-1527) inizia il “Principe: “Tutti gli Stati, tutti i domini che hanno avuto ed hanno impero sopra gli uomini, sono stati e sono o Repubbliche o Principati”.

La Costituzione italiana RINVIA ESPLICITAMENTE A ORDINAMENTI GIURIDICI EXTRASTATUALI. : la Chiesa cattolica (art7. ) e le confessioni religiose diverse dalla cattolica (art.8); l’ordinamento internazionale (art.10). lo Stato è in  posizione di supremazia nei confronti degli altri ordinamenti giuridici.

Esempi della Costituzione italiana:

1)l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’UTILITA’ SOCIALE (art. 41 2° comma)

2)LE NAZIONALIZZAZIONI sono consentite per finalità di UTILITA’ GENERALE (ex art: 43)

3)l’autonomia legislativa delle regioni non può svolgersi in contrasto con l’INTERESSE NAZIONALE (ex  art. 117).

Lo Stato, diversamente dagli altri ordinamenti

a)    detiene il monopolio dell’uso della forza ( autorità giudiziaria  o di p.s. (artt.13, 14, 15, 16, 17, 18,,21, 23, 26, 27).Art. 11 limita l’uso della forza nei confronti degli altri Stati (ripudio della guerra come strumento di offesa….). Però all’art:52  (obbligatorietà del servizio militare sostituita dall’esercito volontario professionale). Art: 78 che attribuisce al Parlamento la competenza di deliberare lo stato di guerra e al Governo di esercitare i poteri conseguenti.

b)    Deve assicurare la convivenza sociale, in virtù di una rinuncia del corpo sociale al ricorso alla violenza (privata o individuale).               

c)    Lo Stato e il DIRITTO DI RESISTENZA. Il potere deve essere

        

LEGALE (cioè conforme alla legge), e LEGITTIMO (promanato da      una autorità  a ciò legittimata).    In caso contrario, può sorgere in capo ai cittadini un DIRITTO DI RESISTENZA, o rifiuto di ottemperare all’esercizio arbitrario del potere statuale (da parte di singoli o di gruppi organizzati o di tutto il popolo).          La resistenza è diversa dalla rivoluzione, che intende sostituire l’ordine vigente con uno nuovo ispirato a principi contrapposti; diverso dal terrorismo politico, praticato da gruppi ridotti, isolati politicamente e idealmente dal corpo sociale. Diversa dalla disubbidienza civile: in questo caso  non si contesta la legittimità del comportamento dei pubblici poteri, bensì la sua opportunità.  (motivazioni etiche, filosofiche…)                                                                                     La Costituzione USA e la Costituzione francese hanno codificato il diritto di resistenza tra i diritti fondamentali; non la Costituzione italiana: La COSTITUZIONE. ITALIANA  , oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali, prevede  anche:il giudizio di accusa contro il Presidente della Repubblica (art:134 C), nonché lo scioglimento di un Consiglio regionale (art. 126 C).                 Solo come extrema ratio non si può escludere a priori un ricorso alla resistenza, ma solo come rimedio eccezionale e straordinario contro tentativi eversivi del potere costituito. Fondamento della resistenza: nella necessità primaria di salvaguardare i valori costituzionali                      

 

 

 

     LO STATO. NOZIONE 

Lo Stato costituisce una COMUNITA’ DI INDIVIDUI  stanziata su un TERRITORIO e organizzata secondo un  ORDINAMENTO GIURIDICO.

E’ una istituzione:

POLITICA, perché diretta a fini generali, determinabili secondo le scelte politiche proprie di un momento storico.

GIURIDICA, perché trova il suo fondamento nel diritto, tramite il quale si impone  a tutti i soggetti della collettività.

ORIGINARIA; i suoi poteri non derivano da altri soggetti ma dalla volontà di esso.

SOVRANA, in quanto lo Stato non riconosce, nell’ambito del proprio territorio, alcuna autorità superiore.

                                                                                                          

INDIPENDENTE,  perché è sovrana,    non soggetta ad altri poteri.

EFFETTIVA, l’organizzazione statale  deve essere in  grado di imporre in concreto il proprio ordinamento giuridico a tutti i soggetti nel suo territorio.

 

 

Significato del termine STATO nelle democrazie con temporanee.

a)    STATO ORDINAMENTO: la collettività statale organizzata e regolata da norme giuridiche.

b)    STATO COMUNITA’: complesso di figure soggettive, espressioni dirette della società civile, cui viene riconosciuta una ampia AUTONOMIA, nel rispetto dei principi fondamentali  dell’ordinamento giuridico statale.

c)    STATO GOVERNO : complesso di organi costituzionali che esercitano le funzioni supreme dello Stato                

d)    STATO AMMINISTRAZIONE; il complesso degli organi amministrativi e esecutivi dello Stato, i quali secondo la Cost. e le leggi, agiscono a livello centrale e periferico per il perseguimento dei suoi fini.

e)    STATO PERSONA ; la figura giuridica soggettiva, titolare di diritti e doveri che opera (all’interno dell’ordinamento giuridico) in posizione di SUPREMAZIA o di PARITA’ rispetto ad altri soggetti.

 

 

La nozione PATRIA (valenza più etico culturale che giuridica) art: 52 C.

La nozione ITALIA : art1 C. e art: 11C.

Concetto di NAZIONE: due elementi: A) lingua, storia, religione (quei caratteri comuni di una comunità di i individui). B) un elemento volitivo.

Concetto assunto a rilevanza giuridica con la sua inserzione nei testi costituzionali ( a cominciare dall’art.3 della DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO del 1789 per cui la sovranita’ risiede nella nazione.

      Anche la Cost. italiana: termine NAZIONE       : articoli 9, 11, 49, 67, 87, 98, e 117.

      PER CIASCUNO  Stato ci sarà UN SOLO POPOLO; mentre possono esistere STATI PLURINAZIONALI; o NAZIONI CHE NON

TROVANO ESPRESSIONE IN UNO STATO (attualmente la

                                                                                                        

 NAZIONE palestinese) Infatti le nazioni sussistono indipendentemente. da un riconoscimento politico o istituzionale : i  vincoli che fondano una nazione sono, prima e più che giuridici, culturali, morali, sociali.

Tendenze attuali: in alcune realtà le diverse nazionalità all’interno del medesimo Stato, tendono a diminuire (tipico è il caso della Svizzera)

In altri ordinamenti: spinta centrifuga da parte delle diverse nazionalità di uno Stato, che finisce per minarne l’esistenza stessa ( per esempio, gli Stati sorti con  la dissoluzione dell’URSS; la frantumazione su base etnica dello Stato Iugoslavo: le tribù della gran parte degli Stati africani; le crisi del Belgio, della Cecoslovacchia, del Canada).

      Nei sistemi contemporanei: Stati a FORMA FEDERALE (USA)  o COMPOSTI (SPAGNA): significativo il BELGIO con doppia struttura regionale: tre regioni politiche  e amministrative (fiamminga, vallone e di Bruxelles): e tre comunità articolate su base nazionale e non territoriale (fiamminga, francese e tedesca).

     L’Italia non è uno Stato plurinazionale; però nella Costituzione si affronta il problema delle nazionalità: da un lato, disposizioni a favore di cittadini non italiani; dall’altro,norme che tutelano cittadini italiani appartenenti ad altre nazionalità: art. 6 C. (“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”)

        A livello regionale, invece, si è sviluppata la normativa a tutela delle comunità nazionali. La salvaguardia e le valorizzazione dei gruppi nazionali n on  italiani è alla base della particolare autonomia di cui godono alcune regioni, come il Friuli Venezia Giulia, la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige.

 

LO STATO E IL TERRITORIO.

Si definisce TERRITORALE l’ente in cui l TERRITORIO  costituisce un elemento essenziale: lo Stato è l’ente territoriale per eccellenza, ma non il solo, dal momento che la Costituzione ne prevede altri: REGIONI, PROVINCIE e COMUNI.  Il rapporto tra Stato e territorio è necessario e deve essere PERMANENTE: non sono Stati gruppi nomadi o gli zingari o alcune tribù africane.

             Uno Stato si estingue:

1)a causa del venir meno del suo territorio, in seguito alla completa “debellatio “ dello Stato.

 

                                                                                                                   

2)      ovvero, alla rinuncia del territorio , sulla base di un apposito atto        internazionale.

Specie negli ordinamenti statali contemporanei, la SOVRANITA’ su un territorio può incontrare parziali, volontarie limitazioni per l’esigenza di rafforzare la presenza dello Stato i organismi e comunita’ sopranazionali. Per esempio frequenti sono i limiti territoriali determinati dalla presenza di foritificazioni, o di basi militari straniere. In  Italia, vedi art.11 della Cost.

 

Diversi Stati si denominano col nome geografico del territorio su cui insistono; come la nostra Repubblica ( la Costituzione opera un riferimento alla dimensione geografica del suo territorio all’art. 11).

 

Spettano allo Stato le facoltà giuridiche tipiche dello status di proprietario: cioè, il potere di ALIENARE, COMMERCIARE o GODERE del bene. L’appartenenza del territorio allo Stato italiano è sancita da alcuni articoli del c.c., per es.:art.822 del c.c. che individua i beni del demanio pubblico;art. 826 c.c.:beni che costituiscono il patrimonio indisponibile dello Stato; art.827 c.c. PRINCIPIO GENERALE, per cui TUTTI I BENI IMMOBILI CHE NON SONO IN PROPRIETA’ DI ALCUNO,SPETTANO AL PATRIMONIO DELLO STATO.

L’esistenza di un territorio è presupposta dalla nostra Costituzione: articolo 10,3° comma, art.80, art. 120, 3° comma, XII disp: trans:3°comma.

 

Alcuni ambienti sono “res communis omnium”, cioè non fanno parte del territorio di uno Stato:

a)lo spazio ultraatmosferico e i corpi celesti.

b)l’Antartide.

c)il mare libero, cioè quello che si estende  oltre la linea del mare territoriale.

     SONO del TERRITORIO i seguenti spazi geografici ( sulla base delle norme internazionali e dei diversi ordinamenti interni:

a)    la terraferma, entro i confini (naturali o artificiali) internazionalmente definiti.

b)    Le acque interne (fiumi, laghi) comprese entro i confini.

c)     Ultraatmosferico

                                                                                                              

d)    Il sottosuolo.

e)    Il mare territoriale e la piattaforma continentale: questa limitatamente all’esplorazione e alla utilizzazione delle risorse naturali.

f)     Gli aeromobili e le navi militari, ovunque   si trovino; le navi egli aeromobili civili quando si trovino in spazi non soggetti alla sovranità di alcuno Stato.

g)    Le sedi delle rappresentanze diplomatiche all’estero e i luoghi dove i diplomatici risiedono, anche temporaneamente.

h)    Eventuali colonie, possedimenti o altre pertinenze.     

 

 

   Esclusi dal territorio nazionale, per l’istituto dell’immunità, sono la repubblica di SAN MARINO e la città del VATICANO: questo caso particolare di immunità, (previsto dal trattato del 1929), che definisce i confini della città del VATICANO, precisa che piazza S. Pietro, pur facendo parte della città del Vaticano, continua normalmente a essere aperta al pubblico, soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane.

 

IL POPOLO E LA SOVRANITA’.

La sovranità (anche se muove da un dato metagiuridico) è giuridicamente ricostruibile sulla base delle  norme costituzionali: punto essenziale di riferimento è l’art. 1della Costituzione:”L’Italia  è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la eserita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”  Come si è detto, la sovranità ha due profili:

a)uno, verso l’esterno: è sovrano un popolo dotato di in dipendenza e di originarietà, così da impedire ad altri di ingerirsi nella propria sfera; e da  non derivare da altri la legittimazione all’esercizio delle proprie funzioni e competenze.

b)l’altro, si rivolge all’interno dell’ordinamento consente al titolare della sovranità di imporre legittimamente COMANDI GIURIDICI VINCOLANTI  PER TUTTI I SOGGETTI.

 

CARATTERI ESSENZIALI DELLA SOVRANITA’

a)L’ORIGINARIETA’

b)L’ESCLUSIVITA’ : deve essere imputata a un unico soggetto (popolo ,

nazione, Stato).

                                                                                                          

                                                                                                                  

 

c)La SUPREMAZIA (perché esprime una volontà superiore, “una summa potestas”).

La GIURIDICITA’: la sovranità non è assoluta, ma limitata dalla Costituzione.

La sovranità si manifesta attraverso ATTI GIURIDICI TIPICIZZATI; i più rilevanti: la legge, l’atto amministrativo, la sentenza.

 

NOZIONE GIURIDICA DI POPOLO

  In Costituzione: popolazione e popolo: Popolazione:art:56 u.c. C, art.132 1°c., IV e XI disp.trans.

Popolo: art. 71, art.75, art. 101, art.138,2°c.C.

(All’art.11, invece che “popoli” i costituenti intesero “le diverse comunità politiche esistenti”; art:47, “risparmio popolare”, come risparmio dei ceti sociali meno abbienti).

 

MODO DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA:

1)Ius sanguinis e 2) Ius soli. Solo l’articolo 22 della Costituzione:”Nessuno può essere privato , per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.”(materia senza garanzie; manca una riserva di legge).

Acquisto della cittadinanza italiana: oltre allo ius sanguinis e (in mancanza) lo ius soli: PER FATTO VOLONTARIO  da uno STRANIERO: e, in altri casi, con decreto del Presidente della Repubblica.;infine “iuris communicatio” (coniuge straniero o apolide può acquisire la cittadinanza italiana a certe condizioni.

 

   FORME DI STATO   E FORME DI GOVERNO

 

 

 

    Forme di Stato                                        STATI UNITARI

(in riferimento al rapporto                          STATI FEDERALI

 tra territorio e Governo)                            STATI REGIONALI

 

 

( in riferimento al rapporto                         STATI DEMOCRATICI

tra governanti e governati)                          STATI AUTORITARI

                                                                                                  

 

                                                                      

Forme di Governo                                           

                                                                      MONARCHIE

 

(ripartizione del potere politico

 tra i supremi organi dello Stato                    REPUBBLICHE                                            

riguarda un solo elemento:                        (per primo, N. Macchiavelli)

il potere politico)

 

Ma ci sono re elettivi (non ereditari): Polacchi, Imperatori romani, Presidenti della repubblica eletti a vita (esempio: capi di stato della Repubblica di  Venezia.)

 

 

    Le più importanti                    Governo assoluto o dittatura               

  FORME DI GOVERNO           Governo costituzionale: la sovranità è                                                           

                                                      Ripartita tra i diversi organi costituzionali.

 

  G OVERNO COSTITUZIONALE. 

                                              Governo costituzionale puro: nasce il                           

                                              Consiglio dei Ministri, accanto al re, e, anche

                                              Il Parlamento bicamerale.

                                             

                                              Governo costituzionale parlamentare.

 

 

REPUBBLICHE                Parlamentari

                                           Presidenziali (USA)

                                           Semipresidenziali (FRANCIA)

                                           Direttoriali (SVIZZERA)

                                       

 

 

 

                                                                                                         

 

FORME DI STATO

1)STATO UNITARIO (pur rispettando le autonomie locali e le comunità intermedie), governo unico; rigorose centralizzazioni delle funzioni; unico Presidente; con organi rappresentativi solo centrali.

2)STATO FEDERALE: riunione di più Stati che conservano ciascuno parte della propria sovranità, ma affidano il residuo dei loro poteri –almeno la politica estera e la politica militare –a un Governo federale, a capo del quale, vi è, di regola, un Presidente federale; esempi: USA; Austria, Cecoslovacchia e Unione Sovietica (dopo la II° guerra mondiale); Iugoslavia e Germania occidentale, dopo la II° guerra mondiale.

3)STATO REGIONALE: Stato intermedio tra Stato Unitario e Stato Federale (es. Italia) Uno Stato Unitario amplia la sfera delle autonomie locali: Regioni titolari di una propria potestà legislativa, in parte autonoma da quella dello Stato, con robusta autonomia finanziaria.

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