Appunti di diritto costituzionale delle lezioni di Paola Barile

 

Lezione ottava

 

STATO SOCIALE E DIREZIONE PUBBLICA DELL’ECONOMIA.

  

Nel rispetto della libertà di iniziativa economica, lo Stato tende a governare  i processi economici  e si propone di affermare i principali valori della Costituzione:

1)Non mortificare lo sviluppo della persona umana.

2)Favorire i più elevati livelli di occupazione.

3)Riconoscere ai lavoratori una retribuzione  “proporzionata”  (art.36 C.).

      ANCORA: oggi lo stato non si limita a :

a)    opere di salvataggio di aziende in crisi.

b)    a intraprendere direttamente attività economiche,

            ma assume direttamente  il compito di garantire il funzionamento

            del sistema, e di orientarne  il suo sviluppo 

 

Nel sistema italiano l’attività di governo pubblico dell’economia: è prevalentemente affidata al Parlamento e al Governo.

La Costituzione non contiene una indicazione per la ripartizione della competenze tra Parlamento e Governo (anche se l’art.43 C. al terzo comma assegna alle leggi…..); si potrebbe dedurre  che i costituenti abbiano inteso assegnare al Parlamento compiti  di indirizzo generale; e al Governo la gestione concreta dell’intervento pubblico nell’economia e sull’economia (nel rispetto degli ordinamenti e direttive delle Camere)

 

Azione di indirizzo del Parlamento:

A)dando attuazione alle numerose riserve di legge

B)art41 C. terzo comma.:approvando le leggi di programmazione.

C)esercitando i necessari controlli sull’attività economica  pubblica e privata . (Controlli riservati anche ai sindacati dei lavoratori dipendenti).

                                                                                                               

Tra gli organi di controllo istituiti dalle Camere:

                                                                                                       

1)   La commissione interparlamentare per la riconversione industriale.

2)   La commissione bicamerale sulle nomine degli Enti pubblici.

 

Potere ispettivo: art.82 C.   (Commissioni di inchiesta).

Attività di indirizzo politico:

-mozione ( per   promuovere una deliberazione del parlamento vincolante per il Governo).

-risoluzione: ciascuna camera manifesta orientamenti o indirizzi.

-approvazione di un ordine del giorno: direttive per il Governo relative al modo di attuazione di certe disposizioni  di legge.

 

E)Discutendo e approvando il piano pluriennale e la c.d. legge finanziaria. (sempre nell’ambito dell’azione di indirizzo del Parlamento).

Legge n.362 dell’88: il Governo deve presentare al parlamento, perché li approvi: non solo il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, ma, anche, il disegno di legge finanziario e la relazione revisionale  e programmatica. (E i disegni di legge COLLEGATI alla manovra  di finanza  pubblica.).

LEGGE FINANZIARIA : tale fonte deve  definire, annualmente, il quadro di  riferimento  finanziario in coerenza con gli obbiettivi di programmazione economico-finanziaria; nonché rendere il bilancio di previsione compatibile con gli andamenti dell’economia.

 

Il centro  effettivo di direzione pubblica dell’economia è presso il Governo: Principali Ministeri con competenza nel governo dell’economia:

a)Ministero  del tesoro (spesa, erogazione del denaro pubblico, attività di retribuzione). Gestisce il mercato dei titoli pubblici: Nel settore creditizio  è coadiuvato dalla Banca d’Italia.

b)Ministero delle finanze:  entrate  e tributi.

c)Ministero del bilancio e della programmazione  economica:

         1)elabora  lo schema di programmazione  economico nazionale.

         2)promuove le iniziative per l’attuazione del programma

         3) verifica la rispondenza ad esso dei vari programmi esecutivi dei vari Ministeri.

d)Ministero dell’Industria.

                                                                                                 

Poi: alcuni Comitati interministeriali esercitano  rilevanti compiti in materia economica; più duttili e snelli del Consiglio dei Ministri, le loro decisioni ricadono sul Governo (art.95 C.).   Il CIPE  è il principale; le sue direttive sono vincolanti; si occupa di politica economica e finanziaria nazionale.

1)   La disciplina  del credito.

art.47 C.”La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;disciplina coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’aitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.”

La costituzione, dunque, prevede compiti non solo di disciplina, ma anche di coordinamento e controllo; dal risparmio all’investimento, tramite le imprese bancarie.

Esame dell’art.47 C., due principi:

1)   L’attività creditizia deve essere esercitata da una pluralità  di enti.

2)   La Costituzione ha assegnato alla repubblica il compito di tutelare il risparmio e di disciplinare il credito: La competenza appartiene non solo agli organi dello Stato, ma anche alle Regioni: ma, data la necessaria omogeneità di questa materia, la potestà regionale solo per:

                   a)l’organizzazione degli enti creditizi.

                   b)la  nomina dei componenti dei loro organi.

c)    tassi di favore per determinati cittadini.

 

L’attività creditizia  è svolta da istituti: attività bancaria a medio e lungo termine; da aziende di credito: attività bancarie a breve termine.

 

Il governo del credito, oltre che dal Ministro del tesoro, è svolto, anche, dalla Banca d’ Italia: autonoma e indipendente dal circuito politico rappresentativo: Nata nel 1893 è competente a emettere carta moneta: la legge bancaria : da società per azioni in ente pubblico.

Leggi successive:  alla funzione di governo della moneta, anche funzioni di controllo e di indirizzo delle imprese bancarie.  Tra gli organi della banca d’Italia, importantissimo, il Governatore; partecipa ai diversi comitati interministeriali; referente per il Governo e il Parlamento.

 

 

LA  DISCIPLINA DELLA PROPRIETA’.    (Art.42 C.)

Profonda evoluzione storica del diritto di proprietà.

                                                                                                               

Tale diritto si precisa solo con la legge, cui è demandato il riconoscimento e le garanzie  (nessuna realtà pregiuridica).

1)   Inserimento della proprietà  tra i rapporti economici, invece che tra i diritti fondamentali  della persona.

 

L’art. 42 C. mette in relazione i diritti del proprietario con gli interessi dei  non proprietari, assegnando al legislatore la competenza per un giusto equilibrio tra  gli stessi.

   La proprietà , per le trasformazioni dell’economia, è stata sostituita da altri valori costituzionali: lavoro (art.1, e art.4 C.); e dall’ impresa economica  (art.41 C.).

    Infine, il rapporto tra proprietario e bene non è più diretto; ma tra la volontà del privato e il bene  si inserisce la volontà del legislatore e della pubblica amministrazione: spetta alla legge determinare (art. 42 C. secondo comma) i modi di acquisto, godimento, e i limiti alla proprietà  privata:  Quindi, il titolare del diritto non è più sovrano delle res, ma la sua volontà è condizionata dai poteri pubblici o della p.a..

OGGI, il diritto di proprietà di un privato si arresta non dinanzi a un altro diritto di proprietà, ma di fronte all’adempimento di quei doveri inderogabili di SOLIDARIETA’ politica, economica, sociale  (art 2 C.).

 

Art. 42 C., secondo comma: si interpreta nel senso che la legge, PIU’ CHE GARANTIRE  LA PROPRIETA, DISCIPLINA I MODI CONCRETI  in cui la proprietà si può esplicare.   La tutela prevista dall’art.42 C. ha per oggetto solo la garanzia (se vogliamo) dell’ACCESSO al  BENE; cioè, la Costituzione garantisce direttamente il diritto “alla” proprietà  (non “della”); mentre la tutela delle forme di godimento edi circolazione dei beni è demandata al legislatore.

 

2. LE DIVERSE FORME DI PROPRIETA’.

Art.42 C. , primo comma: la proprietà  è PUBBLICA  O  PRIVATA.     

I beni appartengono allo Stato, a Enti, o a privati; cioè, la Costituzione pone sullo stesso piano la proprietà pubblica e la proprietà privata: regime proprietario di tipo  MISTO.

1)   Non tutti i beni, ma solo quelli di natura  ECONOMICA.

2)   L’appartenenza: statale, o privata, o a favore di Enti.

 

                                                                                                                                                                                                              

La Costituzione  non da una definizione della proprietà  pubblica; ma soccorrono il legislatore e la dottrina.

     Tipologia  di beni di proprietà pubblica:

a)    beni originariamente  riservati alla mano  pubblica, individuati tassativamente per legge; es., i  beni del demanio marittimo.

b)     Beni riservati alla proprietà pubblica a titolo derivativo; es. le foreste del demanio.

c)    Beni a destinazione pubblica: assai eterogenei; es. strade, ferrovie, mercati comunali, navi da guerra.

d)    Beni collettivi  es. proprietà. Comunitarie.

 

Beni di proprietà privata : art.42 C.,secondo comma: istituto poliedrico.

Tra questi regimi, particolare rilievo :

1)   I suoi urbani: Corte Costituzionale: diritto di edificare, come loro caratteristica innata.

2)    Beni culturali.

3)   La proprietà terriera:  apposito articolo, 44 C. “. Questione, agraria, latifondo. Una serie di leggi importanti:

a)Leggi sulla Riforma fondiaria  del ’50  (piccole proprietà).

b)Leggi sulla bonifica

c)Leggi sulla concessione di terre incolte.

d)Leggi di blocco, di proroga e di trasformazione  di cui spesso si è occupata la Corte Costituzionale.

 

Mercato comune europeo; una normativa generale del ’75 ha previsto l’attuazione dei provvedimenti comunitari.

Politica governativa: risultati disastrosi  per l’agricoltura italiana.

   Tutta, o quasi, l’attività del mercato agricolo    alle Regioni, che sono anche chiamate all’attuazione delle direttive comunitarie.

 

L’accesso alla proprietà e la sua funzione sociale.

art. 42 C., secondo comma”La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento ei limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.” Nello Statuto albertino l’attenzione era rivolta  alla possibilità per  tutti i proprietari  di esercitare in modo pieno e senza particolari vincoli la proprietà; più che alla possibilità per tutti i cittadini di divenire proprietari.

                                                                                          

Il nostro costituente sposta l’interesse al momento dell’ACCESSO, con l’intenzione di fare della proprietà un diritto

accessibile a tutti  i cittadini : principio di uguaglianza, valore fondamentale..

 

Funzione sociale: secondo obbiettivo fissato dal secondo comma dell’art.24 C.; cioè, al legislatore è imposto, nell’atto di regolare le situazioni di proprietà, di tenere in considerazione anche gli interessi  sociali che, nella fattispecie, entrano in gioco.

 

4)   Si prevedono : limiti, vincoli, obblighi, requisizioni,espropriazioni;  e ancora , per la sopravvenuta legislazione:

-divieti, cioè un non facere

-soggezioni, cioè patire attività altrui (scavi per linee telefoniche

                                                 nell’interesse generale)

-obblighi : un determinato facere : es. obbligo di conservare determinate  coltivazioni).

 

Molti istituti giuridici previsti dalla Costituzione possono incidere sulle facoltà del proprietario (articoli 41, 42, 44 C.), più espropriazione (art.42 C.)  ; riserva originaria di impresa (art.43 C.)

Prestazioni tributarie.

 

Istituto  dell’ESPRPOPRIAZIONE:  art.42 C., terzo comma.

La dottrina individua la specificità dell’espropriazione, più che nell’effetto privativo (che pure sussiste,) nell’effetto appropriatio per lo Stato.

I limiti alla proprietà non sono indennizzabili, mentre lo è la sua espropriazione.

Espropriazione : sua identificazione attraverso i seguenti elementi:

a)    I vincoli  debbono essere imposti a TITOLO PARTICOLARE.

b)     Le limitazioni debbono essere a TEMPO  INDETRMINATO.

c)     I limiti devono incidere in MISURA   SOSTANZIALE  sui poteri del privato proprietario.

 

                                                                                                      

Al privato espropriato : sicurezza di un adeguato ristori economico; e anche la certezza  che la p.a. operi secondo procedure   garantite e nei limiti che la legge pone alla sua discrezionalità.

      A tutela dei privati espropriati:

1)   Riserva di legge relativa.

2)    Ogni volizione della p.a. deve trovare il proprio fondamento in una norma previa.

3)    Imparzialità dell’amministrazione : art.111 C. : procedura di tutelA per gli  espropriati , invocando  i principi costituzionali  di imparzialità e buona amministrazione . art.97 C.

 

6. LA MISURA  dell’ INDENNIZZO.

Art. 42 ,terzo comma della Cost.  “salvo indennizzo”. Lunga storia , fino dalla legge 2359 (art.39)  del 1865.  La Costituzione italiana ( a differenza della gran parte delle Costituzioni europee  vigenti)  non possiede un AGGETTIVO per qualificare  la somma da liquidare a titolo di indennità.

Lavori assemblea costituente: “….giusto…”.

Vediamo l’orientamento della Corte Costituzionale: agli inizi,  ha escluso il ristoro pieno  dell’indennizzo; poi, ha detto che l’indennizzo non solo deve essere “NON SIMBOLICO” , ma deve anche rappresentare un”serio ristoro” del pregiudizio economico subito.  Per la Corte, l’indennizzo deve  essere “congruo, cioè  riferirsi  al valore effettivo del bene, quale

risulta dalle sue  caratteristiche e dalla sua destinazione economica.

 

Principio costituzionale di uguaglianza: beni uguali n on possono essere  indennizzati in modo  disuguale.

L’idea di “personalizzare” l’indennizzo, cioè rapportarlo alla persona

dell’espropriato, suggestiva; ma tali interventi sarebbero sovvenzioni piuttosto che indennizzi.

 

 

LA STRUTTURA DEL   PARLAMENTO.

“Ilparlamento è una istituzione che si afferma negli Stati moderni col delinearsi dei diritti del cittadino e del declino del potere assoluto del re.

    L’origine del parlamento è molto    più antica; risale alla organizzazione feudale.  A quell’epoca, il re, che spesso era il feudatario                                                                                                           più potente, convocava gli altri feudatari  per ottenere AIUTI  SPECIALI, in misura maggiore di quello che era stato pattuito  ( ad es., un finanziamento di una nuova e imprevista guerra):  Questi maggiori aiuti venivano chiesti dal re nel corso di una assemblea, chiamata  Stati generali in Francia, , Parlamento  a Napoli e in Sardegna, Cortes in Spagna. La regola  era che i feudatari concedevano gli aiuti richiesti, ma, in cambio,  chiedevano e ottenevano dal re   “BENEFICI”.  Più tardi, si prese l’abitudine di inviare  alle assemblee alcuni rappresentanti; con il passare del tempo, questi rappresentanti vennero ELETTI; per evitare il pericolo che il re non  mantenesse le promesse fatte nel corso dell’assemblea, si introdusse l’uso della  OBBLIGATORIA  TRASFORMAZIONE  IN  LEGGE  DELLA RICHIESTA  UNA  VOLTA  ACCETTATA.

All’origine, il Parlamento  ha una funzione di controllo sull’attività del re; può obbligare  il sovrano a adottare una legge, ma non esercita una funzione legislativa.”(Cassese)

     Successivamente, il Parlamento si scinde in due assemblee  esprimenti  interessi contrapposti: nobili, clero  / e rappresentanti dei ceti medi.

   Ad OGGI, il principio  del bicameralismo non corrisponde più alle antiche  esigenze . Le Camere  sono entrambe  elettive, eccetto che in Inghilterra.

In Italia  vige  un bicameralismo perfetto, per cui le due Camere hanno le stesse  funzioni.

 

Negli ordinamenti federali ( o con forte autonomia territoriale), il bicameralismo: equilibrio tra poteri centrali  e i poteri periferici: in genere una camera è espressiva del corpo sociale nel suo insieme; mentre l’altra rappresenta gli Stati membri  o gli Enti regionali (USA, Austria Spagna, Germania).

 

In altri sistemi  il bicameralismo  è servito  a introdurre accanto a una rappresentanza  politica generale,  una rappresentanza degli interessi economici (espressi  dalle diverse categorie professionali e sociali); oppure, si è introdotto un meccanismo di maggior ponderazione nel processo decisionale e legislativo.

 

2. COMPOSIZIONE:  BICAMERALISMO.

                                                                                                    

Camere: Camera dei deputati  e Senato della Repubblica

Le due assemblee, normalmente, operano separate: Solo eccezionalmente, si riuniscono: costituiscono un terzo organo: Parlamento in seduta comune.

 

Anche lo statuto albertino : due camere: il Senato del Regno (nominati dal re su proposta del presidente del Consiglio)  e la camera dei deputati, elettiva.  DURANTE IL FASCISMO  SI ABBANDONO’ IL SISTEMA ELETTIVO  e sopravvissero due camere: camera dei fasci e delle corporazioni  e Senato  del Regno:  Caduto il fascismo, soppressa la camera dei fasci e delle  corporazioni, dopo il 25 luglio del ’43, venne istituita, nel ’45, la Consulta nazionale  (membri nominati dal   CLN).  Tale Consulta era un surrogato del Parlamento, anche se i suoi membri

 non erano eletti.

La  Consulta cessò il 2 giugno ’46, quando il popolo fu chiamato a votare, sia per scegliere la forma  istituzionale  dello  Stato  (Monarchia  o  Repubblica); sia per scegliere un organo rappresentativo: l’Assemblea costituente, che fu un Parlamento straordinario  (556  membri), con il compito principale  di elaborare la Costituzione.

 

Quindi, ad eccezione di un breve periodo di tre anni (’43-’46 ), sempre :

sistema bicamerale.

art.70 C.: Camere in posizione di parità: le decisioni di una Camera hanno la stessa  importanza delle decisioni dell’altra.  Ambedue sono organi elettivi;  i loro membri sono eletti direttamente dal popolo; il parlamento è l’organo rappresentativo per eccellenza.

Il Senato, però, non è interamente elettivo ; fanno parte del Senato, anche

-5  senatori  a vita nominati dal Presidente della repubblica per meriti scientifici, culturali, artistici.

-         Tutti gli ex Presidenti della repubblica.

Altre differenze tra camera e Senato: 630 Camera, 315 Senatori.

Elettorato passivo: per essere eletto Senatore: 40 anni;Deputato, 25 anni.

Elettorato attivo: per votare alla camera: 18 anni; al senato, 25 anni.

 

3.ASSUNZIONE  E  CESSAZIONE   DALLA  CARRIERA  DI  PARLAMENTARE  : art.66 C.”Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”..

 

                                                                                                           L’ineleggibilità è l’incapacità di essere eletto per causa obbiettiva

(perché non si ha età prevista dalla Costituzione, o perché si è membri di Casa Savoia).

2) Incompatibilità: contemporaneamente  a altre   cariche.  (deputato e senatore)

L’ineleggibilità  rende impossibile l’elezione; mentre che si trova in una posizione  di incompatibilità può essere eletto, ma dovrà, poi, scegliere

tra lo status di parlamentare  e l’altra carica che ricopre.

 

Membro eletto  del Parlamento: proclamazione fatta dal presidente dell’ufficio elettorale.

Cessazione dalla carica:     

1)   La camera ha terminato la sua vita.

2)   Per dimissioni.

3)    Per decadenza  (viene dichiarata dalle camere quando viene  a mancare uno dei requisiti di eleggibilità, per es. la cittadinanza italiana)

 

4. Durata delle Camere: art. 60  C.: sono elette per 5 anni.

Allo scadere del quinto anno  si indicono nuove  elezioni:

per tener conto dei cittadini diventati maggiorenni,

per tener conto delle variazioni delle opinioni politiche dei cittadini che hanno votato.

art.60 C. : la durata non può essere prorogata oltre 5 anni, se non in caso di guerra

Le camere possono avere un periodo di vita più breve: ciò avviene quando  non riescono a trovare un accordo  per sostenere il governo dandogli la fiducia attraverso una votazione : in tal caso, si ricorre allo “scioglimento anticipato” delle camere (Presidente della Repubblica).

Successivamente, vengono indette nuove elezioni.

Il periodo di vita delle camere, di 5 anni o più breve, si chiama  LEGISLATURA..

 

5. L’autonomia delle camere: come si manifesta?

-         con l’adozione del regolamento.

-         con l’autonomia finanziaria.

 

art.46 C.: ciascuna camera adotta il regolamento a maggioranza assoluta dei suoi membri   (505 +1).

Con il regolamento si organizzano la struttura e il funzionamento di  ciascuna camera.

 

6.L’organizzazione delle Camere: la formazione degli organi interni.

Le camere sono organizzate su base assembleare: il lavoro viene svolto collettivamente in assemblea: Le assemblee sono due (una per ogni camera), e sono formate, rispettivamente, da tutti i senatori e da tutti i deputati.

Ciascuna camera, quando si riunisce per la prima volta in assemblea  elegge i propri organi interni, indispensabili per lo svolgimento della propria attività.    Organi interni della camere:

1)Presidente

2)Ufficio  di presidenza.

3) Giunte.

4)Commissioni parlamentari

5)Gruppi  parlamentari

 

1) Il Presidente è eletto da ciascuna Camera a  maggioranza. Deve garantire il buon  andamento dei lavori parlamentari, facendo osservare il regolamento; dirige e modera la discussione; stabilisce l’ordine delle votazioni:  Partecipa alla programmazione dei lavori. Come garanti  dell’imparzialità,  .i Presidenti delle camere   non   votano.

 

2)L’ufficio di presidenza è composto in modo  da rispettare le forze politiche di ciascuna camera;  coadiuva il Presidente nella programmazione dei lavori.

 

3)Le giunte ( per il  regolamento, per le elezioni, per le autorizzazioni a procedere, e per gli affari della CEE) .  Sono organi creati  per risolvere questioni di carattere tecnico, che possono sorgere nel corso della vita di ciascuna camera.

 

4)   Le Commissioni parlamentari: sono organi PERMANENTI  che ciascuna camera forma all’inizio di ogni legislatura; sono 13 per ogni camera: Sono composte, rispettivamente da deputati e senatori in modo da rispecchiare, proporzionalmente,  le forze politiche   presenti.Vengono rinnovate ogni 2 anni: ogni parlamentare  deve far parte di almeno una commissione. Si parla di ridurre il numero delle commissioni, soprattutto dopo il trasferimento alle regioni di molte competenze statali  .                                                                                                                                     .

       Esistono poi, le Commissioni  MISTE (bicamerali), composte da deputati e senatori insieme; ad es.:

-Le commissioni per le questioni regionali.

-Le commissioni per l’indirizzo generale.

-Le commissioni per la vigilanza dei servizi televisivi.

-Le commissioni di vigilanza per l’anagrafe tributaria.   

Alle  commissioni parlamentari è affidata una competenza per materia (ad es: trasporti, scuola, ecc.)

Le commissioni permanenti   non vanno confuse con le COMMISSIONI  di INCHIESTA, organi temporanei (art. 82 C.):

 Le commissioni parlamentari permanenti svolgono funzioni necessarie e funzioni eventuali; tra le funzioni necessarie, la più importante consiste nell’esame dei disegni di legge, obbligatorio (art.72 C.) che deve essere compiuto prima che il disegno di legge venga discusso in assemblea.

 

5) I gruppi parlamentari: sono la proiezione dei partiti politici in Parlamento;in   ciascuna camera  ( entro pochi giorni dalla prima seduta), i deputati e i senatori si dividono in gruppi, secondo il partito cui appartengono (es: Forza Italia, gruppo progressisti, ecc.)  Numero minimo per costituire un gruppo è: 20 deputati alla camera; e 10 senatori al Senato.  (Però, gruppi anche più numerosi)    Gruppo misto: per chi non vuole qualificarsi come appartenente a un partito.

Ogni gruppo elegge  il proprio presidente con funzioni di indirizzo, sia nel corso di una discussione di una legge, sia nel caso della votazione.

     Va, comunque, precisato, che ogni membro del parlamento rappresenta  la Nazione  (art.67 C.) ed esercita le sue funzioni senza vincoli nei confronti del gruppo parlamentare cui appartiene (? ).

I membri del parlamento sono, quindi, sempre liberi di discostarsi dalle indicazione del presidente del gruppo, sia al momento della discussione, sia al momento della votazione.

7. L’ORGANIZZAZIONE   DEI   LAVORI  DELLE   CAMERE

                                                                                                          

E’ disciplinata dai rispettivi regolamenti. La convocazione  delle camere  spetta al Presidente di ciascuna camera, a 1/3 dei membri di ciascuna camera, al Presidente della Repubblica.

La Costituzione prevede, poi, due convocazioni annuali automatiche  nel primo giorno (non festivo) di febbraio e di ottobre (art.62 C.).

   Poi: art. 61 C.: la prima riunione delle camere, entro il 20°giorno dalle elezioni.

SESSIONI: periodo di lavoro continuato delle camere; ogni sessione è composta di più SEDUTE:  All’interno di ciascuna camera, il lavoro dell’assemblea è svolto in base a un programma, preparato dal presidente.  Programma discusso e approvato all’unanimità dalla Conferenza dei capigruppo:  CONFERENZA  DEI  CAPIGRUPPO : composta da tutti i Presidenti dei gruppi parlamentari e dal Presidente della Camera.

Sua funzione:  CONCILIARE  LE ESIGENZE DELLA   MAGGIORANZA.. CON QUELLE DELLA   OPPOSIZIONE.

   Sulla base del programma, gli stessi Presidenti  dei gruppi  formano il CALENDARIO  dei lavori (15 giorni); cioè, gli argomenti da trattare,  il numero e le date delle singole sedute  dell’assemblea.

 

8.) CONDIZIONI DI VALIDITA’ delle  DELIBERAZIONI.

art.64 C, per cui  le deliberazioni di ciascuna camera non sono valide se non è presente un numero minimo di membri, cioè la maggioranza dei presenti (meta +uno), il c.d. numero legale.;  ameno che non sia prevista dalla Costituzione una maggioranza particolare.

Nel corso della seduta la maggioranza è data per  presupposta, salvo che non se ne chieda la verifica.

 

9)Il principio della PUBBLICITA’ dei lavori  e le VOTAZIONI.

Solo in casi eccezionali: sedute segrete (art.64, secondo comma C., per l’approvazione del bilancio interno di ciascuna camera).  I membri del governo (quando non sono anche membri delle camere)  hanno il diritto e, se richiesti, l’obbligo di assistere alle sedute delle camere: Le assemblee esprimono le proprie convinzioni  con un VOTO    . (Di approvazione, di astensione,  a scrutinio segreto, per appello  nominale.)

Lo scrutinio segreto da luogo, di fatto, al fenomeno dei “franchi  tiratori”, cioè parlamentari, che pur avendo  votato la fiducia al Governo, gli negano il consenso sui singoli progetti di legge.

 

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