Appunti di diritto costituzionale delle lezioni di Paola
Barile
Lezione ottava
STATO SOCIALE E DIREZIONE PUBBLICA DELL’ECONOMIA.
Nel rispetto della libertà di iniziativa economica, lo Stato tende a governare i processi economici e si propone di affermare i principali valori della Costituzione:
1)Non mortificare lo sviluppo della persona umana.
2)Favorire i più elevati livelli di occupazione.
3)Riconoscere ai lavoratori una retribuzione “proporzionata” (art.36 C.).
ANCORA: oggi lo stato non si limita a :
a) opere di salvataggio di aziende in crisi.
b) a intraprendere direttamente attività economiche,
ma assume direttamente il compito di garantire il funzionamento
del sistema, e di orientarne il suo sviluppo
Nel sistema italiano l’attività di governo pubblico dell’economia: è prevalentemente affidata al Parlamento e al Governo.
La Costituzione non contiene una indicazione per la ripartizione della competenze tra Parlamento e Governo (anche se l’art.43 C. al terzo comma assegna alle leggi…..); si potrebbe dedurre che i costituenti abbiano inteso assegnare al Parlamento compiti di indirizzo generale; e al Governo la gestione concreta dell’intervento pubblico nell’economia e sull’economia (nel rispetto degli ordinamenti e direttive delle Camere)
Azione di indirizzo del Parlamento:
A)dando attuazione alle numerose riserve di legge
B)art41 C. terzo comma.:approvando le leggi di programmazione.
C)esercitando i necessari controlli sull’attività economica pubblica e privata . (Controlli riservati anche ai sindacati dei lavoratori dipendenti).
Tra gli organi di controllo istituiti dalle Camere:
1) La commissione interparlamentare per la riconversione industriale.
2) La commissione bicamerale sulle nomine degli Enti pubblici.
Potere ispettivo: art.82 C. (Commissioni di inchiesta).
Attività di indirizzo politico:
-mozione ( per promuovere una deliberazione del parlamento vincolante per il Governo).
-risoluzione: ciascuna camera manifesta orientamenti o indirizzi.
-approvazione di un ordine del giorno: direttive per il Governo relative al modo di attuazione di certe disposizioni di legge.
E)Discutendo e approvando il piano pluriennale e la c.d. legge finanziaria. (sempre nell’ambito dell’azione di indirizzo del Parlamento).
Legge n.362 dell’88: il Governo deve presentare al parlamento, perché li approvi: non solo il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, ma, anche, il disegno di legge finanziario e la relazione revisionale e programmatica. (E i disegni di legge COLLEGATI alla manovra di finanza pubblica.).
LEGGE FINANZIARIA : tale fonte deve definire, annualmente, il quadro di riferimento finanziario in coerenza con gli obbiettivi di programmazione economico-finanziaria; nonché rendere il bilancio di previsione compatibile con gli andamenti dell’economia.
Il centro effettivo di direzione pubblica dell’economia è presso il Governo: Principali Ministeri con competenza nel governo dell’economia:
a)Ministero del tesoro (spesa, erogazione del denaro pubblico, attività di retribuzione). Gestisce il mercato dei titoli pubblici: Nel settore creditizio è coadiuvato dalla Banca d’Italia.
b)Ministero delle finanze: entrate e tributi.
c)Ministero del bilancio e della programmazione economica:
1)elabora lo schema di programmazione economico nazionale.
2)promuove le iniziative per l’attuazione del programma
3) verifica la rispondenza ad esso dei vari programmi esecutivi dei vari Ministeri.
d)Ministero dell’Industria.
Poi: alcuni Comitati interministeriali esercitano rilevanti compiti in materia economica; più duttili e snelli del Consiglio dei Ministri, le loro decisioni ricadono sul Governo (art.95 C.). Il CIPE è il principale; le sue direttive sono vincolanti; si occupa di politica economica e finanziaria nazionale.
1) La disciplina del credito.
art.47 C.”La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;disciplina coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’aitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.”
La costituzione, dunque, prevede compiti non solo di disciplina, ma anche di coordinamento e controllo; dal risparmio all’investimento, tramite le imprese bancarie.
Esame dell’art.47 C., due principi:
1) L’attività creditizia deve essere esercitata da una pluralità di enti.
2) La Costituzione ha assegnato alla repubblica il compito di tutelare il risparmio e di disciplinare il credito: La competenza appartiene non solo agli organi dello Stato, ma anche alle Regioni: ma, data la necessaria omogeneità di questa materia, la potestà regionale solo per:
a)l’organizzazione degli enti creditizi.
b)la nomina dei componenti dei loro organi.
c) tassi di favore per determinati cittadini.
L’attività creditizia è svolta da istituti: attività bancaria a medio e lungo termine; da aziende di credito: attività bancarie a breve termine.
Il governo del credito, oltre che dal Ministro del tesoro, è svolto, anche, dalla Banca d’ Italia: autonoma e indipendente dal circuito politico rappresentativo: Nata nel 1893 è competente a emettere carta moneta: la legge bancaria : da società per azioni in ente pubblico.
Leggi successive: alla funzione di governo della moneta, anche funzioni di controllo e di indirizzo delle imprese bancarie. Tra gli organi della banca d’Italia, importantissimo, il Governatore; partecipa ai diversi comitati interministeriali; referente per il Governo e il Parlamento.
LA DISCIPLINA DELLA PROPRIETA’. (Art.42 C.)
Profonda evoluzione storica del diritto di proprietà.
Tale diritto si precisa solo con la legge, cui è demandato il riconoscimento e le garanzie (nessuna realtà pregiuridica).
1) Inserimento della proprietà tra i rapporti economici, invece che tra i diritti fondamentali della persona.
L’art. 42 C. mette in relazione i diritti del proprietario con gli interessi dei non proprietari, assegnando al legislatore la competenza per un giusto equilibrio tra gli stessi.
La proprietà , per le trasformazioni dell’economia, è stata sostituita da altri valori costituzionali: lavoro (art.1, e art.4 C.); e dall’ impresa economica (art.41 C.).
Infine, il rapporto tra proprietario e bene non è più diretto; ma tra la volontà del privato e il bene si inserisce la volontà del legislatore e della pubblica amministrazione: spetta alla legge determinare (art. 42 C. secondo comma) i modi di acquisto, godimento, e i limiti alla proprietà privata: Quindi, il titolare del diritto non è più sovrano delle res, ma la sua volontà è condizionata dai poteri pubblici o della p.a..
OGGI, il diritto di proprietà di un privato si arresta non dinanzi a un altro diritto di proprietà, ma di fronte all’adempimento di quei doveri inderogabili di SOLIDARIETA’ politica, economica, sociale (art 2 C.).
Art. 42 C., secondo comma: si interpreta nel senso che la legge, PIU’ CHE GARANTIRE LA PROPRIETA, DISCIPLINA I MODI CONCRETI in cui la proprietà si può esplicare. La tutela prevista dall’art.42 C. ha per oggetto solo la garanzia (se vogliamo) dell’ACCESSO al BENE; cioè, la Costituzione garantisce direttamente il diritto “alla” proprietà (non “della”); mentre la tutela delle forme di godimento edi circolazione dei beni è demandata al legislatore.
2. LE DIVERSE FORME DI PROPRIETA’.
Art.42 C. , primo comma: la proprietà è PUBBLICA O PRIVATA.
I beni appartengono allo Stato, a Enti, o a privati; cioè, la Costituzione pone sullo stesso piano la proprietà pubblica e la proprietà privata: regime proprietario di tipo MISTO.
1) Non tutti i beni, ma solo quelli di natura ECONOMICA.
2) L’appartenenza: statale, o privata, o a favore di Enti.
La Costituzione non da una definizione della proprietà pubblica; ma soccorrono il legislatore e la dottrina.
Tipologia di beni di proprietà pubblica:
a) beni originariamente riservati alla mano pubblica, individuati tassativamente per legge; es., i beni del demanio marittimo.
b) Beni riservati alla proprietà pubblica a titolo derivativo; es. le foreste del demanio.
c) Beni a destinazione pubblica: assai eterogenei; es. strade, ferrovie, mercati comunali, navi da guerra.
d) Beni collettivi es. proprietà. Comunitarie.
Beni di proprietà privata : art.42 C.,secondo comma: istituto poliedrico.
Tra questi regimi, particolare rilievo :
1) I suoi urbani: Corte Costituzionale: diritto di edificare, come loro caratteristica innata.
2) Beni culturali.
3) La proprietà terriera: apposito articolo, 44 C. “. Questione, agraria, latifondo. Una serie di leggi importanti:
a)Leggi sulla Riforma fondiaria del ’50 (piccole proprietà).
b)Leggi sulla bonifica
c)Leggi sulla concessione di terre incolte.
d)Leggi di blocco, di proroga e di trasformazione di cui spesso si è occupata la Corte Costituzionale.
Mercato comune europeo; una normativa generale del ’75 ha previsto l’attuazione dei provvedimenti comunitari.
Politica governativa: risultati disastrosi per l’agricoltura italiana.
Tutta, o quasi, l’attività del mercato agricolo alle Regioni, che sono anche chiamate all’attuazione delle direttive comunitarie.
L’accesso alla proprietà e la sua funzione sociale.
art. 42 C., secondo comma”La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento ei limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.” Nello Statuto albertino l’attenzione era rivolta alla possibilità per tutti i proprietari di esercitare in modo pieno e senza particolari vincoli la proprietà; più che alla possibilità per tutti i cittadini di divenire proprietari.
Il nostro costituente sposta l’interesse al momento dell’ACCESSO, con l’intenzione di fare della proprietà un diritto
accessibile a tutti i cittadini : principio di uguaglianza, valore fondamentale..
Funzione sociale: secondo obbiettivo fissato dal secondo comma dell’art.24 C.; cioè, al legislatore è imposto, nell’atto di regolare le situazioni di proprietà, di tenere in considerazione anche gli interessi sociali che, nella fattispecie, entrano in gioco.
4) Si prevedono : limiti, vincoli, obblighi, requisizioni,espropriazioni; e ancora , per la sopravvenuta legislazione:
-divieti, cioè un non facere
-soggezioni, cioè patire attività altrui (scavi per linee telefoniche
nell’interesse generale)
-obblighi : un determinato facere : es. obbligo di conservare determinate coltivazioni).
Molti istituti giuridici previsti dalla Costituzione possono incidere sulle facoltà del proprietario (articoli 41, 42, 44 C.), più espropriazione (art.42 C.) ; riserva originaria di impresa (art.43 C.)
Prestazioni tributarie.
Istituto dell’ESPRPOPRIAZIONE: art.42 C., terzo comma.
La dottrina individua la specificità dell’espropriazione, più che nell’effetto privativo (che pure sussiste,) nell’effetto appropriatio per lo Stato.
I limiti alla proprietà non sono indennizzabili, mentre lo è la sua espropriazione.
Espropriazione : sua identificazione attraverso i seguenti elementi:
a) I vincoli debbono essere imposti a TITOLO PARTICOLARE.
b) Le limitazioni debbono essere a TEMPO INDETRMINATO.
c) I limiti devono incidere in MISURA SOSTANZIALE sui poteri del privato proprietario.
Al privato espropriato : sicurezza di un adeguato ristori economico; e anche la certezza che la p.a. operi secondo procedure garantite e nei limiti che la legge pone alla sua discrezionalità.
A tutela dei privati espropriati:
1) Riserva di legge relativa.
2) Ogni volizione della p.a. deve trovare il proprio fondamento in una norma previa.
3) Imparzialità dell’amministrazione : art.111 C. : procedura di tutelA per gli espropriati , invocando i principi costituzionali di imparzialità e buona amministrazione . art.97 C.
6. LA MISURA dell’ INDENNIZZO.
Art. 42 ,terzo comma della Cost. “salvo indennizzo”. Lunga storia , fino dalla legge 2359 (art.39) del 1865. La Costituzione italiana ( a differenza della gran parte delle Costituzioni europee vigenti) non possiede un AGGETTIVO per qualificare la somma da liquidare a titolo di indennità.
Lavori assemblea costituente: “….giusto…”.
Vediamo l’orientamento della Corte Costituzionale: agli inizi, ha escluso il ristoro pieno dell’indennizzo; poi, ha detto che l’indennizzo non solo deve essere “NON SIMBOLICO” , ma deve anche rappresentare un”serio ristoro” del pregiudizio economico subito. Per la Corte, l’indennizzo deve essere “congruo, cioè riferirsi al valore effettivo del bene, quale
risulta dalle sue caratteristiche e dalla sua destinazione economica.
Principio costituzionale di uguaglianza: beni uguali n on possono essere indennizzati in modo disuguale.
L’idea di “personalizzare” l’indennizzo, cioè rapportarlo alla persona
dell’espropriato, suggestiva; ma tali interventi sarebbero sovvenzioni piuttosto che indennizzi.
LA STRUTTURA DEL PARLAMENTO.
“Ilparlamento è una istituzione che si afferma negli Stati moderni col delinearsi dei diritti del cittadino e del declino del potere assoluto del re.
L’origine del parlamento è molto più antica; risale alla organizzazione feudale. A quell’epoca, il re, che spesso era il feudatario più potente, convocava gli altri feudatari per ottenere AIUTI SPECIALI, in misura maggiore di quello che era stato pattuito ( ad es., un finanziamento di una nuova e imprevista guerra): Questi maggiori aiuti venivano chiesti dal re nel corso di una assemblea, chiamata Stati generali in Francia, , Parlamento a Napoli e in Sardegna, Cortes in Spagna. La regola era che i feudatari concedevano gli aiuti richiesti, ma, in cambio, chiedevano e ottenevano dal re “BENEFICI”. Più tardi, si prese l’abitudine di inviare alle assemblee alcuni rappresentanti; con il passare del tempo, questi rappresentanti vennero ELETTI; per evitare il pericolo che il re non mantenesse le promesse fatte nel corso dell’assemblea, si introdusse l’uso della OBBLIGATORIA TRASFORMAZIONE IN LEGGE DELLA RICHIESTA UNA VOLTA ACCETTATA.
All’origine, il Parlamento ha una funzione di controllo sull’attività del re; può obbligare il sovrano a adottare una legge, ma non esercita una funzione legislativa.”(Cassese)
Successivamente, il Parlamento si scinde in due assemblee esprimenti interessi contrapposti: nobili, clero / e rappresentanti dei ceti medi.
Ad OGGI, il principio del bicameralismo non corrisponde più alle antiche esigenze . Le Camere sono entrambe elettive, eccetto che in Inghilterra.
In Italia vige un bicameralismo perfetto, per cui le due Camere hanno le stesse funzioni.
Negli ordinamenti federali ( o con forte autonomia territoriale), il bicameralismo: equilibrio tra poteri centrali e i poteri periferici: in genere una camera è espressiva del corpo sociale nel suo insieme; mentre l’altra rappresenta gli Stati membri o gli Enti regionali (USA, Austria Spagna, Germania).
In altri sistemi il bicameralismo è servito a introdurre accanto a una rappresentanza politica generale, una rappresentanza degli interessi economici (espressi dalle diverse categorie professionali e sociali); oppure, si è introdotto un meccanismo di maggior ponderazione nel processo decisionale e legislativo.
2. COMPOSIZIONE: BICAMERALISMO.
Camere: Camera dei deputati e Senato della Repubblica
Le due assemblee, normalmente, operano separate: Solo eccezionalmente, si riuniscono: costituiscono un terzo organo: Parlamento in seduta comune.
Anche lo statuto albertino : due camere: il Senato del Regno (nominati dal re su proposta del presidente del Consiglio) e la camera dei deputati, elettiva. DURANTE IL FASCISMO SI ABBANDONO’ IL SISTEMA ELETTIVO e sopravvissero due camere: camera dei fasci e delle corporazioni e Senato del Regno: Caduto il fascismo, soppressa la camera dei fasci e delle corporazioni, dopo il 25 luglio del ’43, venne istituita, nel ’45, la Consulta nazionale (membri nominati dal CLN). Tale Consulta era un surrogato del Parlamento, anche se i suoi membri
non erano eletti.
La Consulta cessò il 2 giugno ’46, quando il popolo fu chiamato a votare, sia per scegliere la forma istituzionale dello Stato (Monarchia o Repubblica); sia per scegliere un organo rappresentativo: l’Assemblea costituente, che fu un Parlamento straordinario (556 membri), con il compito principale di elaborare la Costituzione.
Quindi, ad eccezione di un breve periodo di tre anni (’43-’46 ), sempre :
sistema bicamerale.
art.70 C.: Camere in posizione di parità: le decisioni di una Camera hanno la stessa importanza delle decisioni dell’altra. Ambedue sono organi elettivi; i loro membri sono eletti direttamente dal popolo; il parlamento è l’organo rappresentativo per eccellenza.
Il Senato, però, non è interamente elettivo ; fanno parte del Senato, anche
-5 senatori a vita nominati dal Presidente della repubblica per meriti scientifici, culturali, artistici.
- Tutti gli ex Presidenti della repubblica.
Altre differenze tra camera e Senato: 630 Camera, 315 Senatori.
Elettorato passivo: per essere eletto Senatore: 40 anni;Deputato, 25 anni.
Elettorato attivo: per votare alla camera: 18 anni; al senato, 25 anni.
3.ASSUNZIONE E CESSAZIONE DALLA CARRIERA DI PARLAMENTARE : art.66 C.”Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”..
L’ineleggibilità è l’incapacità di essere eletto per causa obbiettiva
(perché non si ha età prevista dalla Costituzione, o perché si è membri di Casa Savoia).
2) Incompatibilità: contemporaneamente a altre cariche. (deputato e senatore)
L’ineleggibilità rende impossibile l’elezione; mentre che si trova in una posizione di incompatibilità può essere eletto, ma dovrà, poi, scegliere
tra lo status di parlamentare e l’altra carica che ricopre.
Membro eletto del Parlamento: proclamazione fatta dal presidente dell’ufficio elettorale.
Cessazione dalla carica:
1) La camera ha terminato la sua vita.
2) Per dimissioni.
3) Per decadenza (viene dichiarata dalle camere quando viene a mancare uno dei requisiti di eleggibilità, per es. la cittadinanza italiana)
4. Durata delle Camere: art. 60 C.: sono elette per 5 anni.
Allo scadere del quinto anno si indicono nuove elezioni:
per tener conto dei cittadini diventati maggiorenni,
per tener conto delle variazioni delle opinioni politiche dei cittadini che hanno votato.
art.60 C. : la durata non può essere prorogata oltre 5 anni, se non in caso di guerra
Le camere possono avere un periodo di vita più breve: ciò avviene quando non riescono a trovare un accordo per sostenere il governo dandogli la fiducia attraverso una votazione : in tal caso, si ricorre allo “scioglimento anticipato” delle camere (Presidente della Repubblica).
Successivamente, vengono indette nuove elezioni.
Il periodo di vita delle camere, di 5 anni o più breve, si chiama LEGISLATURA..
5. L’autonomia delle camere: come si manifesta?
- con l’adozione del regolamento.
- con l’autonomia finanziaria.
art.46 C.: ciascuna camera adotta il regolamento a maggioranza assoluta dei suoi membri (505 +1).
Con il regolamento si organizzano la struttura e il funzionamento di ciascuna camera.
6.L’organizzazione delle Camere: la formazione degli organi interni.
Le camere sono organizzate su base assembleare: il lavoro viene svolto collettivamente in assemblea: Le assemblee sono due (una per ogni camera), e sono formate, rispettivamente, da tutti i senatori e da tutti i deputati.
Ciascuna camera, quando si riunisce per la prima volta in assemblea elegge i propri organi interni, indispensabili per lo svolgimento della propria attività. Organi interni della camere:
1)Presidente
2)Ufficio di presidenza.
3) Giunte.
4)Commissioni parlamentari
5)Gruppi parlamentari
1) Il Presidente è eletto da ciascuna Camera a maggioranza. Deve garantire il buon andamento dei lavori parlamentari, facendo osservare il regolamento; dirige e modera la discussione; stabilisce l’ordine delle votazioni: Partecipa alla programmazione dei lavori. Come garanti dell’imparzialità, .i Presidenti delle camere non votano.
2)L’ufficio di presidenza è composto in modo da rispettare le forze politiche di ciascuna camera; coadiuva il Presidente nella programmazione dei lavori.
3)Le giunte ( per il regolamento, per le elezioni, per le autorizzazioni a procedere, e per gli affari della CEE) . Sono organi creati per risolvere questioni di carattere tecnico, che possono sorgere nel corso della vita di ciascuna camera.
4) Le Commissioni parlamentari: sono organi PERMANENTI che ciascuna camera forma all’inizio di ogni legislatura; sono 13 per ogni camera: Sono composte, rispettivamente da deputati e senatori in modo da rispecchiare, proporzionalmente, le forze politiche presenti.Vengono rinnovate ogni 2 anni: ogni parlamentare deve far parte di almeno una commissione. Si parla di ridurre il numero delle commissioni, soprattutto dopo il trasferimento alle regioni di molte competenze statali . .
Esistono poi, le Commissioni MISTE (bicamerali), composte da deputati e senatori insieme; ad es.:
-Le commissioni per le questioni regionali.
-Le commissioni per l’indirizzo generale.
-Le commissioni per la vigilanza dei servizi televisivi.
-Le commissioni di vigilanza per l’anagrafe tributaria.
Alle commissioni parlamentari è affidata una competenza per materia (ad es: trasporti, scuola, ecc.)
Le commissioni permanenti non vanno confuse con le COMMISSIONI di INCHIESTA, organi temporanei (art. 82 C.):
Le commissioni parlamentari permanenti svolgono funzioni necessarie e funzioni eventuali; tra le funzioni necessarie, la più importante consiste nell’esame dei disegni di legge, obbligatorio (art.72 C.) che deve essere compiuto prima che il disegno di legge venga discusso in assemblea.
5) I gruppi parlamentari: sono la proiezione dei partiti politici in Parlamento;in ciascuna camera ( entro pochi giorni dalla prima seduta), i deputati e i senatori si dividono in gruppi, secondo il partito cui appartengono (es: Forza Italia, gruppo progressisti, ecc.) Numero minimo per costituire un gruppo è: 20 deputati alla camera; e 10 senatori al Senato. (Però, gruppi anche più numerosi) Gruppo misto: per chi non vuole qualificarsi come appartenente a un partito.
Ogni gruppo elegge il proprio presidente con funzioni di indirizzo, sia nel corso di una discussione di una legge, sia nel caso della votazione.
Va, comunque, precisato, che ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione (art.67 C.) ed esercita le sue funzioni senza vincoli nei confronti del gruppo parlamentare cui appartiene (? ).
I membri del parlamento sono, quindi, sempre liberi di discostarsi dalle indicazione del presidente del gruppo, sia al momento della discussione, sia al momento della votazione.
7. L’ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELLE CAMERE
E’ disciplinata dai rispettivi regolamenti. La convocazione delle camere spetta al Presidente di ciascuna camera, a 1/3 dei membri di ciascuna camera, al Presidente della Repubblica.
La Costituzione prevede, poi, due convocazioni annuali automatiche nel primo giorno (non festivo) di febbraio e di ottobre (art.62 C.).
Poi: art. 61 C.: la prima riunione delle camere, entro il 20°giorno dalle elezioni.
SESSIONI: periodo di lavoro continuato delle camere; ogni sessione è composta di più SEDUTE: All’interno di ciascuna camera, il lavoro dell’assemblea è svolto in base a un programma, preparato dal presidente. Programma discusso e approvato all’unanimità dalla Conferenza dei capigruppo: CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO : composta da tutti i Presidenti dei gruppi parlamentari e dal Presidente della Camera.
Sua funzione: CONCILIARE LE ESIGENZE DELLA MAGGIORANZA.. CON QUELLE DELLA OPPOSIZIONE.
Sulla base del programma, gli stessi Presidenti dei gruppi formano il CALENDARIO dei lavori (15 giorni); cioè, gli argomenti da trattare, il numero e le date delle singole sedute dell’assemblea.
8.) CONDIZIONI DI VALIDITA’ delle DELIBERAZIONI.
art.64 C, per cui le deliberazioni di ciascuna camera non sono valide se non è presente un numero minimo di membri, cioè la maggioranza dei presenti (meta +uno), il c.d. numero legale.; ameno che non sia prevista dalla Costituzione una maggioranza particolare.
Nel corso della seduta la maggioranza è data per presupposta, salvo che non se ne chieda la verifica.
9)Il principio della PUBBLICITA’ dei lavori e le VOTAZIONI.
Solo in casi eccezionali: sedute segrete (art.64, secondo comma C., per l’approvazione del bilancio interno di ciascuna camera). I membri del governo (quando non sono anche membri delle camere) hanno il diritto e, se richiesti, l’obbligo di assistere alle sedute delle camere: Le assemblee esprimono le proprie convinzioni con un VOTO . (Di approvazione, di astensione, a scrutinio segreto, per appello nominale.)
Lo scrutinio
segreto da luogo, di fatto, al fenomeno dei “franchi tiratori”, cioè parlamentari, che pur avendo votato la fiducia al Governo, gli negano il
consenso sui singoli progetti di legge.