Appunti di diritto costituzionale delle lezioni di Paola Barile

 

Lezione nona

 

 

(Due parole  sulla   FUNZIONE  DI   INDIRIZZO  POLITICO).

 

10) L’ostruzionismo:  attività posta in essere dalle minoranze, i rappresentanti delle minoranze presentano  un gran numero  di emendamenti al testo in discussione;  e si iscrivono  tutti  a parlare ottenendo l’effetto di ritardare,e, talvolta, di impedire la deliberazione ;

oltre  a dare gran  risonanza nel Paese  alla questione in discussione.

     Nel 1981, per vi degli  abusi  dell’ostruzionismo :  possibilità al presidente della camera  di stabilire un limite alla iscrizione a palare e  alla durata degli interventi: 30 minuti alla Camera  e 20 minuti al Senato;  e che il parlamentare “stia  all’argomento”  su cui interviene.

 

11)Le questioni pregiudiziali  e sospensive.

Strumenti  che possono ritardare la discussione (non la deliberazione):  le questioni incidentali, le questioni pregiudiziali, le questioni sospensive.

 

12) Le IMMUNITA’   PARLAMENTARI.  : art. 68 C.: particolari garanzie di cui godono i membri   del Parlamento.

- INSINDACABILITA’  : i parlamentari sono considerati irresponsabili  (in campo penale, civile, amministrativo);  non possono essere perseguiti per le opinioni espresse o i voti dati   (neppure cessati dallo status   di  parlamentare).

-INVIOLABILITA’ : senza  l’autorizzazione  della Camera cui  appartengono, i membri del Parlamento non possono essere sottoposti a procedimento penale, né arrestati, o altrimenti privati della libertà  personale o domiciliare.

         E’  previsto l’arresto  di un parlamentare  solo nei casi in cui sia obbligatorio il mandato di cattura.  (art.68 C).

Autorizzazione a procedere per lo più negata. Va osservato che la inviolabilità parlamentare  svolge i propri effetti anche sul PASSATO  nei confronti di reati compiuti dal cittadino  non ancora membro del Parlamento.     E’ stata utilizzata spesso per far uscire di prigione cittadini molto conosciuti , imputati e condannati per reati: diventando membri del Parlamento, acquistavano l’immunità  (Rauti, Negri, Tortora).

 

                                                                                                   

13) Il parlamento in seduta comune.

Le camere si riuniscono per funzioni diverse da quelli legislative; presiede il Presidente della camera:

-         per eleggere il Presidente della Repubblica( non può essere esercitata negli ultimi tre mesi della legislatura).

-          Per assistere al giuramento del Pres. eletto (giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione)

-          per deliberare l’eventuale messa in stato di accusa del presidente della  Repubblica  (reati alto tradimento e attentato alla Costituzione); e dei ministri (peri c.d. reati  ministeriali.)

-         per eleggere alcune alte cariche dello Stato (es: 5 giudici della Corte Costituzionale).

 

 

LE FUNZIONI   DEL   PARLAMENTO.

A)Funzione legislativa. B)Funzione di controllo del governo. C) Funzione di indirizzo politico.

 

A)L’esercizio della funzione legislativa è il compito più importante; cioè  l’attività di preparazione , esame, e approvazione delle leggi: art. 70 C.: L’approvazione delle leggi spetta a entrambe le camere.

      Le leggi vanno esaminate  sotto tre profili: i contenuti, la forma, gli effetti.

1)   I contenuti  possono essere diversissimi: leggi che si limitano a porre direttive; leggi che erogano benefici ; leggi che impongono comandi; leggi che impongono divieti; e che prevedono sanzioni  in caso di in osservanza  di comandi  e divieti.

2)   La FORMA della legge  è una sola, assunta con l’approvazione da parte delle due Camere; acquista così, la forma della legge.

3)   Gli effetti della legge sono strettamente collegati alla forma: la forma consente all’atto di acquistare un contenuto imperativo, generale e astratto nei confronti della totalità dei soggetti.

 

2)LA PROCEDURA  LEGISLATIVA.

Cinque  fasi  (legge ordinaria diversa dalla legge costituzionale):

 a)Iniziativa, b)istruttoria,c)discussione e approvazione d)promulgazione.

e)pubblicazione.

                                                                                                       a)L’iniziativa: presentazione  di una proposta, cioè di un progetto di legge

diviso in articoli, davanti a una delle due camere.

Per l’art. 71 C., l’iniziativa spetta:

-al Governo (progetto o disegno di legge   d.d.l.)

-a ciascun membro del Parlamento  (proposta)

-ai Consigli Regionali

-al CNEL

-         al popolo  (proposta di legge  firmata da almeno 50 mila elettori)

Quindi; iniziativa legislativa a che non è titolare della funzione legislativa. Di fatto, il Governo è l’organo che maggiormente la esercita: Si tratta di disegni di legge, redatti dagli Uffici legislativi dei Ministeri, esaminati dal Consiglio dei Ministri, inviati al Pres. della Rep che li autorizza (deve!) con un proprio decreto; e presentati  al Parlamento per  la discussione e l’approvazione.  (Esiste   una iniziativa legislativa.RISERVATA  al  Governo: solo per la presentazione  dei disegni di legge di conversione dei  decreti legge,   dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, e ella normativa in materia comunitaria.  

 

L’istruttoria.

Le proposte di legge sono presentate  all’Ufficio di presidenza di una delle due Camere: esse vengono valutate nella Conferenza dei capigruppo e iscritta all’ordine   del giorno.    art.72 C.”…….”commissione parlamentare   permanente competente per materia  perché compia  l’ISTRUTTORIA  (commissione in sede referente). Niente istruttoria  se la proposta  si trovi  in condizioni di improcedibilità. Se la materia interessa  più commissioni, queste possono deliberare in comune; o si può chiedere il parere di  altre commissioni. La  Commissione può ottenere informazioni attraverso diversi canali: può disporre  di udienze legislativa  (hearings); può chiedere il parere di certi organi  (ISTAT, Corte dei Conti); può modificare , anche profondamente  il testo del progetto, Proposte di legge aventi il medesimo oggetto:  la Commissione può  portare correzioni  (EMENDAMENTI)  al testo; emendamenti possono essere presentati dai membri del Parlamento, sia in Commissione che in aula: possono essere accettati o respinti:  Di tre tipi: soppressivi, aggiuntivi, modificativi del testo in discussione o di parti di esso.

  

                                                                                                     

Al termine dell’istruttoria , la Commissione  redige una relazione con le proprie osservazioni al progetto: talvolta le relazioni sono due, una di maggioranza, una di minoranza.

La procedura descritta:  in sede  “REFERENTE”, perché la Commissione svolge solo l’istruttoria,  riferendo all’Assemblea:  ma NON APPROVA  la legge.

 

4)   La DISCUSSIONE E  L’APPROVAZIONE.

Per l’approvazione della legge  ci sono tre diversi procedimenti.

1)Procedimento ORDINARIO  di approvazione in Assemblea.

2)Procedimento  SPECIALE  di approvazione  in Commissione.

3)Procedimento MISTO , o in sede REDIGENTE.

 

1)L’approvazione con procedura ORDINARIA in Assemblea avviene dopo una discussione generale, una votazione del progetto articolo per articolo, e poi, lettura e votazione finale del testo nel suo insieme.

  Il principio fondamentale  che si segue nella formazione di una legge è quello di consentire il maggior numero possibile di  MODIFICHE  del progetto i discussione: per questo  motivo, hanno la precedenza nella votazione gli EMENDAMENTI che sono più lontani dal testo. Unico  limite agli emendamenti: il profilo finanziario.

      Nell’ambito della procedura ordinaria,  esistono i PROCEDIMENTI  ABBREVIATI, cioè più brevi per alcune materie; es.: i disegni di legge di conversione dei decreti legge; o le proposte per le quali  l’Assemblea dichiari, con un voto,  LA PROCEDURA  D’URGENZA (per es:, un terremoto): Procedimenti abbreviati:  tempi ridotti della metà.

L’approvazione in Assemblea è obbligatoria (art. 72 C., quarto comma) quando   si tratta di approvazione di  bilanci preventivi e consultivi, ratifica di trattati internazionali, leggi elettorali  e leggi di delegazione legislativa ; inoltre, dai regolamenti parlamentari si sono aggiunti i disegni di legge di conversione dei decreti legge, le leggi di approvazione degli Statuti regionali (art.123, ultimo comma C.) e quelle rinviate dal Presidente della repubblica.

 

2)La PROCEDURA  SPECIALE  per l’APPROVAZIONE delle proposte di legge  in Commissione  : nel  1939  ( dalla legge istitutiva   Camera dei

 

                                                                                                             

fasci e delle  corporazioni). La Commissione in sede referente, oltre alla funzione   meramente istruttoria, svolge anche una funzione  deliberante: Commissione  IN SEDE  DELIBERANTE  O  LEGISLATIVA : che discute , vota e approva il testo: sempre possibile, eccetto  quarto comma dell’art.72 C.). Nel corso dei lavori della commissione in sede deliberante, è sempre possibile rinviare  il progetto in assemblea, a richiesta del Governo, o di 1/10  dei componenti Camera  o Senato, o da 1/3 dei membri della Commissione.

 

3)Il procedimento  MISTO, o in sede REDIGENTE, è una via di mezzo  tra quello in assemblea e quello in Commissione deliberante.

 

Regola: le Camere devono approvare un progetto di legge  che abbia il medesimo testo: questo procedimento, per  cui una Camera  deve approvare gli emendamenti  apportati dall’altra  può durare all’infinito. Infatti,  (bicameralismo perfetto),  ciascuna Camera  è libera di modificare  gli emendamenti dell’altre  (navetta).

 

6)LA  PROMULGAZIONE  : ARTICOLI  87, 73, e 74 C.: entro un mese dalla approvazione  della legge da parte delle Camere  (art.73 C), il Presidente della Repubblica controlla la regolarità del procedimento di approvazione della legge; può essere da lui rifiutata per motivi formali: quando il procedimento di approvazione  non è stato regolare (per es. , una sola Camera ha discusso e approvato  il testo): o per motivi di opportunità;  o per motivi di legittimità costituzionale:  il Presidente della Repubblica  , con messaggio motivato, RINVIA  la legge alle Camere; se le Camere approvano  nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.  (a meno che…..).

Entrata in vigore delle leggi: art.73 , terzo comma C.: il 15° giorno successivo alla pubblicazione ( vacatio legis).

 

7) LA PUBBLICAZIONE       Dopo la promulgazione la legge, firmata dal Presidente della Repubblica.,  controfirmata da Presidente del Consiglio, col visto del Ministro di grazia e giustizia (guardasigilli)  viene  PUBBLICATA  sulla Gazzetta ufficiale  : così diventa conoscibile a tutti i cittadini, prima dell’entrata in vigore.

 

                                                                                                     

La  Gazzetta ufficiale  esce dal 1862. Dal 1946  “Gazzetta ufficiale della Repubblica”   (non più del Regno d’Italia).  Fino alla fine dell’800, sulla Gazzetta venivano pubblicate  anche notizie politiche, letterarie e artistiche  : poi periodico esclusivamente legale.

La Gazzetta oggi contiene: le leggi dello Stato  e delle  Regioni, decreti legge e decreti delegati, le sentenze della Corte Costituzionale; i principali decreti presidenziali  e ministeriali; le ratifiche dei trattati internazionali; bandi di concorsi pubblici, ecc.

Esce quasi tutti i giorni  nelle Librerie dello Stato, e, dall’’80, anche nelle edicole; o in Internet.

La pubblicazione sulla Gazzetta,  non solo da notizia della approvazione  di una legge da parte dei due rami del parlamento, ma fornisce anche il testo ufficiale della legge:      le leggi hanno:

-un titolo   che rispecchia il contenuto della legge (es::interventi nel settore agrario).

-una data,  quella  della promulgazione .

-un numero  che quello progressivo  che la legge ha nella Raccolta

i numeri delle leggi sono progressivi  e vanno dal primo gennaio al 31  dicembre di ogni anno: per citare correttamente una legge, occorre conoscere almeno il suo numero e l’anno in cui è stata emanata.

 

8) LA  PROCEDURA   PER   L’APPROVAZIONE  DELLE

      LEGGI COSTITUZIONALI.

art.138 C.: le leggi costituzionali  possono modificare  la Costituzione, aggiungersi ad essa, o sopprimerne alcune  parti; sono diverse  dalle leggi costituzionali previste dalla Costituzione per disciplinare determinate materie (es: art.116 C……Regioni ad autonomia speciale…statuti adottati con leggi costituzionali): queste leggi costituzionali sono fonti costituzionali, ma non costituiscono parte integrante della Costituzione.

   Le leggi di revisione della Costituzione: assoluta immodificabilità dei principi supremi  dell’ordinamento costituzionale; mentre alle leggi costituzionali, si aggiungono i limiti obbiettivi della materia  loro affidata dalla Costituzione.

    Considerata l’importanza di queste leggi costituzionali, per la loro approvazione è previsto un procedimento particolare; per l’art.138 C. le leggi costituzionali sono sempre approvate dalle due Camere, tuttavia:

 

                                                                                                     

-sono approvate da ciascuna con due successive  deliberazioni a intervallo non inferiore  a tre  mesi.  

-sono approvate, nella seconda votazione, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera.

-Se nel corso della seconda votazione si raggiunge la maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna camera, niente referendum popolare.

 

A)   LE FUNZIONI DI CONTROLLO.

Oltre  alla funzione legislativa, il Parlamento esercita una funzione  di controllo  nei confronti  del GOVERNO.

(Interrogazioni, interpellanze, mozioni; inchieste parlamentari; approvazione del bilancio e della legge finanziaria).

1)LE  INTERROGAZIONI  sono domande orali o scritte rivolte al Governo per accertare  se un fatto è vero, e se il Governo possiede informazioni più approfondite di quelle già note  (es: interrogazione sul comportamento della polizia  nel corso di una manifestazione pubblica). Ottenuta la risposta , l’interrogante deve limitarsi a una brevissima replica (niente  discussione).     Se l’interrogazione è dichiarata urgente, deve svolgersi immediatamente.  Orali: il Governo deve rispondere entro 15 giorni; scritte, entro 20 giorni:  In teoria, il Governo è sempre obbligato a rispondere; in pratica, numerose interrogazioni senza risposte!

2)LE INTERPELLANZE  (più delle interrogazioni); il Parlamento formula per iscritto domande al Governo, non su fatti, ma sui MOTIVI  della sua condotta in relazione a fenomeni che investono la sua politica: il Governo  deve dare una risposta motivata: (es. interpellanza nel campo dell’energia  o dell’ambiente).      Risposta orale del Governo con discussione:  Se l’interpellante  alla fine non è soddisfatto, può trasformare l’interpellanza in mozione.

3)LE  MOZIONI  (anche indipendentemente da una  precedente interpellanza):  sono presentate da almeno 1/10 dei componenti di ciascuna Camera.

    Le mozioni terminano con una votazione: le più importanti, di fiducia o di sfiducia  al Governo.   art.94, ultimo comma , della Cost.: la mozione di sfiducia al Governo, una volta presentata al parlamento, non può essere messa in discussione se non sono passati tre giorni: per evitare colpi di mano  (per l’assenza di parlamentari ignari); e per consentire un periodo di riflessione ai parlamentari.

                                                                                                       

4)LE INCHIESTE  PARLAMENTARI.

Art.82 C……su materie di pubblico interesse, Commissione che rispecchi proporzionalmente i vari gruppi politici, organi straordinari e temporanei, agiscono con gli stessi poteri dei giudici e sono sottoposti alle stesse limitazioni.  Le commissioni di inchiesta non sempre hanno per oggetto l’attività del Governo; possono studiare particolari fenomeni (disoccupazione, mafia…)e, in tal caso, NON ESERCITANO UN CONTROLLO      PARLAMENTARE   SUL  GOVERNO, ma hanno altri scopi: per es. far luce su fenomeni sociali molto rilevanti per valutare la possibilità di interventi legislativi.

5)APPROVAZIONE DEL  BILANCIO DELLO  STATO  E DELLA  LEGGE     FINANZIARIA.

Si è detto che, ancora oggi, uno dei più importanti poteri  parlamentari è quello di approvare il bilancio di previsione  e il bilancio consuntivo (rendiconto)  dello Stato: principale strumento  di controllo  del Parlamento sul Governo  e sulla amministrazione.

    Infatti, negli Stati contemporanei , vige il principio che il Governo non può decidere autonomamente le spese , e che queste devono avere la preventiva approvazione da parte del parlamento.

Materia del bilancio : art. 81 C.: quattro regole fondamentali.

    1)Le Camere approvano ogni anno i bilanci presentati  dal Governo; cioè i bilanci sono approvati con legge.

   2)L’esercizio provvisorio del bilancio è ammesso per non più di quattro mesi, e deve, anche esso, essere autorizzato da una legge.

   3)Con la legge di approvazione del bilancio di previsione  non si possono stabilire nuove entrate e nuove spese.

   4)Le leggi diverse dal  bilancio  (art.81, ultimo comma C.) che comportano spese devono indicarne la copertura, cioè i mezzi    finanziari.

La prima regola riguarda la legge di bilancio e le  modalità della sua approvazione:  in base alla Costituzione, la legge di bilancio deve essere approvata ogni anno ; il suo periodo di vita si chiama ESERCIZIO  FINANZIARIO.  ( Dal ’64, l’esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce,  coincide con l’anno solare successivo a quello in cui è approvato); il bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre ,  entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo.

  

                                                                                                           

Nel bilancio è previsto l’ammontare delle somme  che entreranno nelle casse dello Stato  (entrate) e di quelle che verranno erogate (spese).

     Quanto alla procedura, la presentazione del disegno di legge di bilancio (e dal ’78 anche quello della legge finanziaria) è riservato, eccezionalmente, al Governo: duplice obbligo costituzionale: quello del Governo di presentare ogni anno un disegno di legge di bilancio, e quello del Parlamento, di approvarlo. (Come per le altre leggi ordinarie).

Art72 , quarto comma C.: spetta esclusivamente all’assemblea  l’approvazione del disegno di legge di bilancio  (la commissione ha solo compiti istruttori; è esclusa l’approvazione in commissione).

  Inoltre, la legge di bilancio è sottratta al referendum abrogativo  (art. 75 C.)

La seconda regola ex art. 81 C. riguarda l’esercizio provvisorio del bilancio. L’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio da adottarsi con legge  è legata al principio che  LA LEGGE DI  BILANCIO  ( in base alla Costituzione) è un atto col quale si autorizzano  LE PUBBLICHE   SPESE. (Al contrario, le entrate sono autorizzate dalla legge ordinaria: riserva di legge ex art. 23 C.)  Ciò comporta che , mancando  l’autorizzazione parlamentare, qualsiasi spesa, anche la più minuta (es. pagamento di emolumenti straordinari  a un impiegato)  non potrebbe essere fatta  e lo Stato si fermerebbe.  Per evitare tali inconvenienti, la Costituzione consente AL PARLAMENTO  CHE  NON RIESCE AD APPROVARE IL BILANCIO ENTRO   IL  31  DICEMBRE,  ad autorizzarne , con legge,  L’ESERCIZIO  PROVVISORIO,  per un periodo di tempo non superiore ai quattro mesi per spendere le somme necessarie al proprio funzionamento.

La terza regola  (art.81 C.): quando il Parlamento approva una legge ordinaria, il suo potere di emendamento è senza confini : al contrario, al momento  della discussione e approvazione del disegno di legge di bilancio, il potere di emendamento del parlamento è limitato, in quanto NON  GLI  E’ CONSENTITO  DI   MODIFICARE  I SALFI  DI BILANCIO  :  divieto di  aumentare le entrate per finanziare nuove spese;  In altre parole, si è voluto impedire che il Parlamento  fosse indotto a imporre nuove tasse per aumentare l’ammontare spendibile.

Potere di emendamento del parlamento: solamente riguardo ai contenti amministrativi del bilancio (es. disporre gli importi in maniera differente).

                                                                                                  

La  quarta regola ex art. 81 C. precisa che le leggi ordinarie diverse dalla legge di bilancio  che comportano nuove o maggiori spese, devono indicare dove reperire i mezzi necessari (copertura finanziaria delle leggi di spesa).

   L’aumento non controllato delle spese e la conseguente  crescita del debito pubblico  è derivato anche da  una violazione  dell’art.81 C., ma soprattutto:

1)dal cattivo uso del potere di emendamento, evadendo l’obbligo di copertura.

2)Con l’emanazione di leggi  con effetti pluriennali, per decenni;  si è prevista le copertura solo per  il primo triennio.

     Altri  fattori: es. emanazione di sentenze della Corte Costituzionale..in cui, in pratica,  non i si preoccupa della relativa copertura finanziaria, o gli andamenti dell’inflazione; o la determinazione dei tassi  di interesse  da parte della banca d’Italia.

 

BILANCIO:  documento  articolato in capitolo  (quasi 6000  ; oggi se ne propone 500) . I capitoli contengono:

-         La previsione delle entrate che lo Stato  ritiene di realizzare  nel corso dell’anno successivo.

-         La previsione delle spese, che, per lo stesso periodo, lo Stato intende effettuare.

ENTRATE: tributarie (la maggior parte derivano da imposte, tasse, contributi), oppure, , patrimoniali (da affitti riscossi, da vendita di beni statali)

SPESE:  in conto capitale : costruzione di un’opera pubblica (scuola, ponte..);  o spese correnti ; che si ripetono   nel tempo: pensioni, stipendi

 

I singoli Ministeri  decidono e impegnano  le spese; il Ministero del tesoro le paga.

Bilancio di previsione dello Stato:

     di competenza: redatto sulla base dei crediti che lo Stato vanta nei confronti di enti pubblici o privati.

     Di cassa, entrate incassate  e spese  erogate.  (effettivamente).

Legge del ’78, modificata con la legge 3 agosto 1988 n:362: contemporaneamente al disegno di  legge di bilancio , viene presentato dal Governo al Parlamento  UN  DISEGNO  DI LEGGE FINANZIARIA.

                                                                                                  

Al contrario che per il bilancio (art.81, terzo comma C.), alla legge finanziaria è consentito di MODIFICARE  la legislazione vigente (sia per le entrare che per le spese);  LE   MODIFICAZIONI  SONO  RECEPITE  NEL   BILANCIO.

La  riforma del 1988 ha previsto anche la redazione del documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF)  che definisce per un triennio la manovra di finanzia pubblica   cui il bilancio deve adeguarsi ; il documento viene deliberato dal parlamento che ne resta vincolato.

Se nel corso dell’esercizio finanziario si rendesse necessario modificare il contenuto del bilancio, si può ricorrere a UNA  LEGGE  DI VARIAZIONE   DEL   BILANCIO, o ai  DECRETI DI VARIAZIONE  DEL  BILANCIO: adottati dal ministro del tesoro, ma  previsti e autorizzati  dalla legge  di bilancio.

   Ulteriori modifiche : con il BILANCIO   DI  ASSESTAMENTO  che si presenta entro il 30 giugno, a metà dell’esercizio finanziario.

   L’atto con cui termina la procedura di bilancio  è il  RENDICONTO (presentato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario); questo da conto del modo  in cui  le somme  iscritte in bilancio  sono state spese.

Rendiconto: approvato con legge del Parlamento, + Corte dei conti (art.100, secondo comma C.) che esercita il controllo successivo sulla gestione del bilancio.

 

C ) LA  FUNZIONE  DI  INDIRIZZO   POLITICO   DEL  PARLAMENTO.

Ha per fine  , determinare i grandi obbiettivi  della politica nazionale, e la scelta degli strumenti per conseguirli.  Tale funzione si manifesta, soprattutto, con la votazione con la quale il parlamento CONCEDE  LA PROPRIA  FIDUCIA   AL  GOVERNO.

Altri atti di funzione di indirizzo politico:

1)L’approvazione delle leggi;  in particolare, la legge di bilancio e la legge finanziaria;  nonché dei disegni di legge  presentati  dal Governo

2)La  conversione in legge dei decreti legge.

3)Le mozioni di sfiducia, al seguito delle   quali, se approvate, il Governo deve dimettersi.

4)Poi, il Parlamento autorizza con legge, la ratifica dei trattati  internazionali stipulati dal Governo.

5)Concede l’amnistia E L’INDULTO (art.79 C.) .

                                                                                                   

6)Delibera con legge, lo stato di guerra e conferisce  al Governo i relativi poteri  ( art. 78 C.).

 

L’AUTONOMIA   DELLE   CAMERE.

1)Adozione del proprio regolamento ( si è detto )

2)La determinazione delle proprie risorse (autonomia finanziaria). Molto importante. Ciascuna Camera  (in seduta segreta!) determina annualmente il proprio  fabbisogno finanziario; erogato dal Ministero del tesoro, senza essere sottoposto ad alcun controllo esterno.

Effetti della fine   della legislatura :  con le nuove Camere, annullamento di tutto il lavori della Camere precedenti: Per mitigare, i regolamenti parlamentari hanno  previsto, in certe condizioni, al repéchage del lavoro svolto nella precedente  legislatura.

 

Il divieto di PROROGA  e la  PROROGATIO   (va bene).

E ’vietata la proroga delle Camere  (il tempo): sola eccezione, art.60 C. (se no per legge , in caso di guerra). 

Con l’art.61 C. , si è, invece,  introdotto l’istituto della  prorogatio: si mantengono  temporaneamente e eccezionalmente i poteri delle Camere, finchè non siano riunite le nuove Camere  ( per garantire la continuità del funzionamento) art. 61 C.

Le Camere in prorogatio , solo ordinaria amministrazione; per es. non possono eleggere  il Presidente della repubblica.

 

IL  PRESIDENTE DELLA   REPUBBLICA  (Come organo).

Organo stabile: non  può essere rovesciato  dalla  sfiducia, come il Governo, né anticipatamente revocato, come il parlamento.

Alla Costituente ci si pose il problema: che tipo di Repubblica?  Si decise per la Repubblica  parlamentare, in cui il Presidente ha il compito essenziale di RISOLVERE  LE   CRISI  DI  GOVERNO,  nominando il primo ministro;  oppure (eccezionalmente), sciogliendo anticipatamente le Camere.   

Si discusse a lungo , anche sul modo di elezione: REPUBBLICA  PRESIDENZAILE ? Alla fine prevalse il sistema seguente: la  Costituzione prescrive che il Presidente sia eletto dal Parlamento

in seduta comune ; + 3 delegati per ogni Regione; e che l’elezione abbia luogo a scrutinio segreto  a maggioranza dei 2/3  dei  componenti

                                                                                                          

 l’assemblea   nei primi tre scrutini; e a  maggioranza assoluta dal quarto in poi (art.83 C.).  Si discusse sull’elezione diretta  (USA), ma estranea alla democrazia parlamentare, tipica di quelle presidenziali, dove il Presidente della Repubblica   è capo dello Stato e del Governo , e non risponde di fronte al Parlamento.   Il fatto che in Italia l’elezione diretta avrebbe conferito un eccessivo prestigio a un uomo, fu l’argomento CHIAVE del “no”.   Però non si poteva rendere il Presidente della Repubblica “prigioniero  delle Camere “; e così fu deciso di attuare un minimo ampliamento del Parlamento stesso, attuato con la partecipazione di tre rappresentanti per ciascuna Regione.   Perché fosse super partes

fu elevato il quorum per la sua elezione; nel senso che la  Costituzione vuole che la maggioranza che elegge il Presidente della Repubblica  sia non la normale  maggioranza governativa , ma una maggioranza più ampia.    Così è stato per tutte le elezioni (Einaudi, Gronchi, Saragat, Leone, Pertini, Cossiga , Scalfaro, Ciampi).

   Vedi art.84 C.”……”. La legge 9agosto ’48 n. 1077  ha fissato l’assegno  e la dotazione.   Poi, art.85 C.”…….”: convocazione del Parlamento in seduta comune, spetta al presidente della camera, al costante scopo di ricerca degli equilibri costituzionali

Art85 C.”…..”:ultimo comma, sono prorogati , anche  qui, limitati all’ordinaria amministrazione: riprova, norma   che impedisce al Presidente   della Repubblica  di sciogliere anticipatamente il parlamento nell’ultimo semestre del settennato  (semestre bianco)  (art. 88, secondo comma C.); fu introdotto allo scopo  di evitare  che il presidente uscente, essendo rieleggibile, fosse tentato, di fronte  a un Parlamento presumibilmente ostile, di appellarsi all’elettorato, sperando di vedere nascere un Parlamento a lui favorevole.   Il “semestre bianco” non opera solo se gli ultimi sei mesi del mandato  coincidano in tutto o in parte con la fine della  legislatura. (legge cost. n.1 del 1991).

   art. 91 C.”……”: giuramento di fedeltà alla Repubblica e  di osservanza della Costituzione. (Sanzione , art. 90 C.) La messa in stato di accusa: Parlamento in seduta comune ; giudizio presso la Corte Costituzionale , art.135 C.

 

Il Presidente della repubblica gode di speciali guarentigie penali (es. offesa all’onore del presidente);  ma il suo operato politico può essere liberamente discusso  durante   e dopo il settennato; responsabilità

                                                                                                           politica, nel senso che deve subire costantemente il giudizio della pubblica opinione.

   Supplenza : art86 C.”….

Il Presidente  del Senato  è destinato a sostituire temporaneamente  il Presidente della repubblica  (art. 86, primo comma C.)

Il Presidente della Camera deve indire le elezioni del nuovo  Presidente. (art.86, secondo comma C.).   : soluzioni conformi al sistema degli equilibri costituzionali.

 

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