Appunti di diritto costituzionale delle lezioni di Paola
Barile
Lezione nona
(Due parole sulla FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO).
10) L’ostruzionismo: attività posta in essere dalle minoranze, i rappresentanti delle minoranze presentano un gran numero di emendamenti al testo in discussione; e si iscrivono tutti a parlare ottenendo l’effetto di ritardare,e, talvolta, di impedire la deliberazione ;
oltre a dare gran risonanza nel Paese alla questione in discussione.
Nel 1981, per vi degli abusi dell’ostruzionismo : possibilità al presidente della camera di stabilire un limite alla iscrizione a palare e alla durata degli interventi: 30 minuti alla Camera e 20 minuti al Senato; e che il parlamentare “stia all’argomento” su cui interviene.
11)Le questioni pregiudiziali e sospensive.
Strumenti che possono ritardare la discussione (non la deliberazione): le questioni incidentali, le questioni pregiudiziali, le questioni sospensive.
12) Le IMMUNITA’ PARLAMENTARI. : art. 68 C.: particolari garanzie di cui godono i membri del Parlamento.
- INSINDACABILITA’ : i parlamentari sono considerati irresponsabili (in campo penale, civile, amministrativo); non possono essere perseguiti per le opinioni espresse o i voti dati (neppure cessati dallo status di parlamentare).
-INVIOLABILITA’ : senza l’autorizzazione della Camera cui appartengono, i membri del Parlamento non possono essere sottoposti a procedimento penale, né arrestati, o altrimenti privati della libertà personale o domiciliare.
E’ previsto l’arresto di un parlamentare solo nei casi in cui sia obbligatorio il mandato di cattura. (art.68 C).
Autorizzazione a procedere per lo più negata. Va osservato che la inviolabilità parlamentare svolge i propri effetti anche sul PASSATO nei confronti di reati compiuti dal cittadino non ancora membro del Parlamento. E’ stata utilizzata spesso per far uscire di prigione cittadini molto conosciuti , imputati e condannati per reati: diventando membri del Parlamento, acquistavano l’immunità (Rauti, Negri, Tortora).
13) Il parlamento in seduta comune.
Le camere si riuniscono per funzioni diverse da quelli legislative; presiede il Presidente della camera:
- per eleggere il Presidente della Repubblica( non può essere esercitata negli ultimi tre mesi della legislatura).
- Per assistere al giuramento del Pres. eletto (giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione)
- per deliberare l’eventuale messa in stato di accusa del presidente della Repubblica (reati alto tradimento e attentato alla Costituzione); e dei ministri (peri c.d. reati ministeriali.)
- per eleggere alcune alte cariche dello Stato (es: 5 giudici della Corte Costituzionale).
LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO.
A)Funzione legislativa. B)Funzione di controllo del governo. C) Funzione di indirizzo politico.
A)L’esercizio della funzione legislativa è il compito più importante; cioè l’attività di preparazione , esame, e approvazione delle leggi: art. 70 C.: L’approvazione delle leggi spetta a entrambe le camere.
Le leggi vanno esaminate sotto tre profili: i contenuti, la forma, gli effetti.
1) I contenuti possono essere diversissimi: leggi che si limitano a porre direttive; leggi che erogano benefici ; leggi che impongono comandi; leggi che impongono divieti; e che prevedono sanzioni in caso di in osservanza di comandi e divieti.
2) La FORMA della legge è una sola, assunta con l’approvazione da parte delle due Camere; acquista così, la forma della legge.
3) Gli effetti della legge sono strettamente collegati alla forma: la forma consente all’atto di acquistare un contenuto imperativo, generale e astratto nei confronti della totalità dei soggetti.
2)LA PROCEDURA LEGISLATIVA.
Cinque fasi (legge ordinaria diversa dalla legge costituzionale):
a)Iniziativa, b)istruttoria,c)discussione e approvazione d)promulgazione.
e)pubblicazione.
a)L’iniziativa: presentazione di una proposta, cioè di un progetto di legge
diviso in articoli, davanti a una delle due camere.
Per l’art. 71 C., l’iniziativa spetta:
-al Governo (progetto o disegno di legge d.d.l.)
-a ciascun membro del Parlamento (proposta)
-ai Consigli Regionali
-al CNEL
- al popolo (proposta di legge firmata da almeno 50 mila elettori)
Quindi; iniziativa legislativa a che non è titolare della funzione legislativa. Di fatto, il Governo è l’organo che maggiormente la esercita: Si tratta di disegni di legge, redatti dagli Uffici legislativi dei Ministeri, esaminati dal Consiglio dei Ministri, inviati al Pres. della Rep che li autorizza (deve!) con un proprio decreto; e presentati al Parlamento per la discussione e l’approvazione. (Esiste una iniziativa legislativa.RISERVATA al Governo: solo per la presentazione dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, e ella normativa in materia comunitaria.
L’istruttoria.
Le proposte di legge sono presentate all’Ufficio di presidenza di una delle due Camere: esse vengono valutate nella Conferenza dei capigruppo e iscritta all’ordine del giorno. art.72 C.”…….”commissione parlamentare permanente competente per materia perché compia l’ISTRUTTORIA (commissione in sede referente). Niente istruttoria se la proposta si trovi in condizioni di improcedibilità. Se la materia interessa più commissioni, queste possono deliberare in comune; o si può chiedere il parere di altre commissioni. La Commissione può ottenere informazioni attraverso diversi canali: può disporre di udienze legislativa (hearings); può chiedere il parere di certi organi (ISTAT, Corte dei Conti); può modificare , anche profondamente il testo del progetto, Proposte di legge aventi il medesimo oggetto: la Commissione può portare correzioni (EMENDAMENTI) al testo; emendamenti possono essere presentati dai membri del Parlamento, sia in Commissione che in aula: possono essere accettati o respinti: Di tre tipi: soppressivi, aggiuntivi, modificativi del testo in discussione o di parti di esso.
Al termine dell’istruttoria , la Commissione redige una relazione con le proprie osservazioni al progetto: talvolta le relazioni sono due, una di maggioranza, una di minoranza.
La procedura descritta: in sede “REFERENTE”, perché la Commissione svolge solo l’istruttoria, riferendo all’Assemblea: ma NON APPROVA la legge.
4) La DISCUSSIONE E L’APPROVAZIONE.
Per l’approvazione della legge ci sono tre diversi procedimenti.
1)Procedimento ORDINARIO di approvazione in Assemblea.
2)Procedimento SPECIALE di approvazione in Commissione.
3)Procedimento MISTO , o in sede REDIGENTE.
1)L’approvazione con procedura ORDINARIA in Assemblea avviene dopo una discussione generale, una votazione del progetto articolo per articolo, e poi, lettura e votazione finale del testo nel suo insieme.
Il principio fondamentale che si segue nella formazione di una legge è quello di consentire il maggior numero possibile di MODIFICHE del progetto i discussione: per questo motivo, hanno la precedenza nella votazione gli EMENDAMENTI che sono più lontani dal testo. Unico limite agli emendamenti: il profilo finanziario.
Nell’ambito della procedura ordinaria, esistono i PROCEDIMENTI ABBREVIATI, cioè più brevi per alcune materie; es.: i disegni di legge di conversione dei decreti legge; o le proposte per le quali l’Assemblea dichiari, con un voto, LA PROCEDURA D’URGENZA (per es:, un terremoto): Procedimenti abbreviati: tempi ridotti della metà.
L’approvazione in Assemblea è obbligatoria (art. 72 C., quarto comma) quando si tratta di approvazione di bilanci preventivi e consultivi, ratifica di trattati internazionali, leggi elettorali e leggi di delegazione legislativa ; inoltre, dai regolamenti parlamentari si sono aggiunti i disegni di legge di conversione dei decreti legge, le leggi di approvazione degli Statuti regionali (art.123, ultimo comma C.) e quelle rinviate dal Presidente della repubblica.
2)La PROCEDURA SPECIALE per l’APPROVAZIONE delle proposte di legge in Commissione : nel 1939 ( dalla legge istitutiva Camera dei
fasci e delle corporazioni). La Commissione in sede referente, oltre alla funzione meramente istruttoria, svolge anche una funzione deliberante: Commissione IN SEDE DELIBERANTE O LEGISLATIVA : che discute , vota e approva il testo: sempre possibile, eccetto quarto comma dell’art.72 C.). Nel corso dei lavori della commissione in sede deliberante, è sempre possibile rinviare il progetto in assemblea, a richiesta del Governo, o di 1/10 dei componenti Camera o Senato, o da 1/3 dei membri della Commissione.
3)Il procedimento MISTO, o in sede REDIGENTE, è una via di mezzo tra quello in assemblea e quello in Commissione deliberante.
Regola: le Camere devono approvare un progetto di legge che abbia il medesimo testo: questo procedimento, per cui una Camera deve approvare gli emendamenti apportati dall’altra può durare all’infinito. Infatti, (bicameralismo perfetto), ciascuna Camera è libera di modificare gli emendamenti dell’altre (navetta).
6)LA PROMULGAZIONE : ARTICOLI 87, 73, e 74 C.: entro un mese dalla approvazione della legge da parte delle Camere (art.73 C), il Presidente della Repubblica controlla la regolarità del procedimento di approvazione della legge; può essere da lui rifiutata per motivi formali: quando il procedimento di approvazione non è stato regolare (per es. , una sola Camera ha discusso e approvato il testo): o per motivi di opportunità; o per motivi di legittimità costituzionale: il Presidente della Repubblica , con messaggio motivato, RINVIA la legge alle Camere; se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. (a meno che…..).
Entrata in vigore delle leggi: art.73 , terzo comma C.: il 15° giorno successivo alla pubblicazione ( vacatio legis).
7) LA PUBBLICAZIONE Dopo la promulgazione la legge, firmata dal Presidente della Repubblica., controfirmata da Presidente del Consiglio, col visto del Ministro di grazia e giustizia (guardasigilli) viene PUBBLICATA sulla Gazzetta ufficiale : così diventa conoscibile a tutti i cittadini, prima dell’entrata in vigore.
La Gazzetta ufficiale esce dal 1862. Dal 1946 “Gazzetta ufficiale della Repubblica” (non più del Regno d’Italia). Fino alla fine dell’800, sulla Gazzetta venivano pubblicate anche notizie politiche, letterarie e artistiche : poi periodico esclusivamente legale.
La Gazzetta oggi contiene: le leggi dello Stato e delle Regioni, decreti legge e decreti delegati, le sentenze della Corte Costituzionale; i principali decreti presidenziali e ministeriali; le ratifiche dei trattati internazionali; bandi di concorsi pubblici, ecc.
Esce quasi tutti i giorni nelle Librerie dello Stato, e, dall’’80, anche nelle edicole; o in Internet.
La pubblicazione sulla Gazzetta, non solo da notizia della approvazione di una legge da parte dei due rami del parlamento, ma fornisce anche il testo ufficiale della legge: le leggi hanno:
-un titolo che rispecchia il contenuto della legge (es::interventi nel settore agrario).
-una data, quella della promulgazione .
-un numero che quello progressivo che la legge ha nella Raccolta
i numeri delle leggi sono progressivi e vanno dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno: per citare correttamente una legge, occorre conoscere almeno il suo numero e l’anno in cui è stata emanata.
8) LA PROCEDURA PER L’APPROVAZIONE DELLE
LEGGI COSTITUZIONALI.
art.138 C.: le leggi costituzionali possono modificare la Costituzione, aggiungersi ad essa, o sopprimerne alcune parti; sono diverse dalle leggi costituzionali previste dalla Costituzione per disciplinare determinate materie (es: art.116 C……Regioni ad autonomia speciale…statuti adottati con leggi costituzionali): queste leggi costituzionali sono fonti costituzionali, ma non costituiscono parte integrante della Costituzione.
Le leggi di revisione della Costituzione: assoluta immodificabilità dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale; mentre alle leggi costituzionali, si aggiungono i limiti obbiettivi della materia loro affidata dalla Costituzione.
Considerata l’importanza di queste leggi costituzionali, per la loro approvazione è previsto un procedimento particolare; per l’art.138 C. le leggi costituzionali sono sempre approvate dalle due Camere, tuttavia:
-sono approvate da ciascuna con due successive deliberazioni a intervallo non inferiore a tre mesi.
-sono approvate, nella seconda votazione, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera.
-Se nel corso della seconda votazione si raggiunge la maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna camera, niente referendum popolare.
A) LE FUNZIONI DI CONTROLLO.
Oltre alla funzione legislativa, il Parlamento esercita una funzione di controllo nei confronti del GOVERNO.
(Interrogazioni, interpellanze, mozioni; inchieste parlamentari; approvazione del bilancio e della legge finanziaria).
1)LE INTERROGAZIONI sono domande orali o scritte rivolte al Governo per accertare se un fatto è vero, e se il Governo possiede informazioni più approfondite di quelle già note (es: interrogazione sul comportamento della polizia nel corso di una manifestazione pubblica). Ottenuta la risposta , l’interrogante deve limitarsi a una brevissima replica (niente discussione). Se l’interrogazione è dichiarata urgente, deve svolgersi immediatamente. Orali: il Governo deve rispondere entro 15 giorni; scritte, entro 20 giorni: In teoria, il Governo è sempre obbligato a rispondere; in pratica, numerose interrogazioni senza risposte!
2)LE INTERPELLANZE (più delle interrogazioni); il Parlamento formula per iscritto domande al Governo, non su fatti, ma sui MOTIVI della sua condotta in relazione a fenomeni che investono la sua politica: il Governo deve dare una risposta motivata: (es. interpellanza nel campo dell’energia o dell’ambiente). Risposta orale del Governo con discussione: Se l’interpellante alla fine non è soddisfatto, può trasformare l’interpellanza in mozione.
3)LE MOZIONI (anche indipendentemente da una precedente interpellanza): sono presentate da almeno 1/10 dei componenti di ciascuna Camera.
Le mozioni terminano con una votazione: le più importanti, di fiducia o di sfiducia al Governo. art.94, ultimo comma , della Cost.: la mozione di sfiducia al Governo, una volta presentata al parlamento, non può essere messa in discussione se non sono passati tre giorni: per evitare colpi di mano (per l’assenza di parlamentari ignari); e per consentire un periodo di riflessione ai parlamentari.
4)LE INCHIESTE PARLAMENTARI.
Art.82 C……su materie di pubblico interesse, Commissione che rispecchi proporzionalmente i vari gruppi politici, organi straordinari e temporanei, agiscono con gli stessi poteri dei giudici e sono sottoposti alle stesse limitazioni. Le commissioni di inchiesta non sempre hanno per oggetto l’attività del Governo; possono studiare particolari fenomeni (disoccupazione, mafia…)e, in tal caso, NON ESERCITANO UN CONTROLLO PARLAMENTARE SUL GOVERNO, ma hanno altri scopi: per es. far luce su fenomeni sociali molto rilevanti per valutare la possibilità di interventi legislativi.
5)APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA LEGGE FINANZIARIA.
Si è detto che, ancora oggi, uno dei più importanti poteri parlamentari è quello di approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo (rendiconto) dello Stato: principale strumento di controllo del Parlamento sul Governo e sulla amministrazione.
Infatti, negli Stati contemporanei , vige il principio che il Governo non può decidere autonomamente le spese , e che queste devono avere la preventiva approvazione da parte del parlamento.
Materia del bilancio : art. 81 C.: quattro regole fondamentali.
1)Le Camere approvano ogni anno i bilanci presentati dal Governo; cioè i bilanci sono approvati con legge.
2)L’esercizio provvisorio del bilancio è ammesso per non più di quattro mesi, e deve, anche esso, essere autorizzato da una legge.
3)Con la legge di approvazione del bilancio di previsione non si possono stabilire nuove entrate e nuove spese.
4)Le leggi diverse dal bilancio (art.81, ultimo comma C.) che comportano spese devono indicarne la copertura, cioè i mezzi finanziari.
La prima regola riguarda la legge di bilancio e le modalità della sua approvazione: in base alla Costituzione, la legge di bilancio deve essere approvata ogni anno ; il suo periodo di vita si chiama ESERCIZIO FINANZIARIO. ( Dal ’64, l’esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce, coincide con l’anno solare successivo a quello in cui è approvato); il bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre , entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo.
Nel bilancio è previsto l’ammontare delle somme che entreranno nelle casse dello Stato (entrate) e di quelle che verranno erogate (spese).
Quanto alla procedura, la presentazione del disegno di legge di bilancio (e dal ’78 anche quello della legge finanziaria) è riservato, eccezionalmente, al Governo: duplice obbligo costituzionale: quello del Governo di presentare ogni anno un disegno di legge di bilancio, e quello del Parlamento, di approvarlo. (Come per le altre leggi ordinarie).
Art72 , quarto comma C.: spetta esclusivamente all’assemblea l’approvazione del disegno di legge di bilancio (la commissione ha solo compiti istruttori; è esclusa l’approvazione in commissione).
Inoltre, la legge di bilancio è sottratta al referendum abrogativo (art. 75 C.)
La seconda regola ex art. 81 C. riguarda l’esercizio provvisorio del bilancio. L’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio da adottarsi con legge è legata al principio che LA LEGGE DI BILANCIO ( in base alla Costituzione) è un atto col quale si autorizzano LE PUBBLICHE SPESE. (Al contrario, le entrate sono autorizzate dalla legge ordinaria: riserva di legge ex art. 23 C.) Ciò comporta che , mancando l’autorizzazione parlamentare, qualsiasi spesa, anche la più minuta (es. pagamento di emolumenti straordinari a un impiegato) non potrebbe essere fatta e lo Stato si fermerebbe. Per evitare tali inconvenienti, la Costituzione consente AL PARLAMENTO CHE NON RIESCE AD APPROVARE IL BILANCIO ENTRO IL 31 DICEMBRE, ad autorizzarne , con legge, L’ESERCIZIO PROVVISORIO, per un periodo di tempo non superiore ai quattro mesi per spendere le somme necessarie al proprio funzionamento.
La terza regola (art.81 C.): quando il Parlamento approva una legge ordinaria, il suo potere di emendamento è senza confini : al contrario, al momento della discussione e approvazione del disegno di legge di bilancio, il potere di emendamento del parlamento è limitato, in quanto NON GLI E’ CONSENTITO DI MODIFICARE I SALFI DI BILANCIO : divieto di aumentare le entrate per finanziare nuove spese; In altre parole, si è voluto impedire che il Parlamento fosse indotto a imporre nuove tasse per aumentare l’ammontare spendibile.
Potere di emendamento del parlamento: solamente riguardo ai contenti amministrativi del bilancio (es. disporre gli importi in maniera differente).
La quarta regola ex art. 81 C. precisa che le leggi ordinarie diverse dalla legge di bilancio che comportano nuove o maggiori spese, devono indicare dove reperire i mezzi necessari (copertura finanziaria delle leggi di spesa).
L’aumento non controllato delle spese e la conseguente crescita del debito pubblico è derivato anche da una violazione dell’art.81 C., ma soprattutto:
1)dal cattivo uso del potere di emendamento, evadendo l’obbligo di copertura.
2)Con l’emanazione di leggi con effetti pluriennali, per decenni; si è prevista le copertura solo per il primo triennio.
Altri fattori: es. emanazione di sentenze della Corte Costituzionale..in cui, in pratica, non i si preoccupa della relativa copertura finanziaria, o gli andamenti dell’inflazione; o la determinazione dei tassi di interesse da parte della banca d’Italia.
BILANCIO: documento articolato in capitolo (quasi 6000 ; oggi se ne propone 500) . I capitoli contengono:
- La previsione delle entrate che lo Stato ritiene di realizzare nel corso dell’anno successivo.
- La previsione delle spese, che, per lo stesso periodo, lo Stato intende effettuare.
ENTRATE: tributarie (la maggior parte derivano da imposte, tasse, contributi), oppure, , patrimoniali (da affitti riscossi, da vendita di beni statali)
SPESE: in conto capitale : costruzione di un’opera pubblica (scuola, ponte..); o spese correnti ; che si ripetono nel tempo: pensioni, stipendi
I singoli Ministeri decidono e impegnano le spese; il Ministero del tesoro le paga.
Bilancio di previsione dello Stato:
di competenza: redatto sulla base dei crediti che lo Stato vanta nei confronti di enti pubblici o privati.
Di cassa, entrate incassate e spese erogate. (effettivamente).
Legge del ’78, modificata con la legge 3 agosto 1988 n:362: contemporaneamente al disegno di legge di bilancio , viene presentato dal Governo al Parlamento UN DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA.
Al contrario che per il bilancio (art.81, terzo comma C.), alla legge finanziaria è consentito di MODIFICARE la legislazione vigente (sia per le entrare che per le spese); LE MODIFICAZIONI SONO RECEPITE NEL BILANCIO.
La riforma del 1988 ha previsto anche la redazione del documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) che definisce per un triennio la manovra di finanzia pubblica cui il bilancio deve adeguarsi ; il documento viene deliberato dal parlamento che ne resta vincolato.
Se nel corso dell’esercizio finanziario si rendesse necessario modificare il contenuto del bilancio, si può ricorrere a UNA LEGGE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO, o ai DECRETI DI VARIAZIONE DEL BILANCIO: adottati dal ministro del tesoro, ma previsti e autorizzati dalla legge di bilancio.
Ulteriori modifiche : con il BILANCIO DI ASSESTAMENTO che si presenta entro il 30 giugno, a metà dell’esercizio finanziario.
L’atto con cui termina la procedura di bilancio è il RENDICONTO (presentato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario); questo da conto del modo in cui le somme iscritte in bilancio sono state spese.
Rendiconto: approvato con legge del Parlamento, + Corte dei conti (art.100, secondo comma C.) che esercita il controllo successivo sulla gestione del bilancio.
C ) LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO DEL PARLAMENTO.
Ha per fine , determinare i grandi obbiettivi della politica nazionale, e la scelta degli strumenti per conseguirli. Tale funzione si manifesta, soprattutto, con la votazione con la quale il parlamento CONCEDE LA PROPRIA FIDUCIA AL GOVERNO.
Altri atti di funzione di indirizzo politico:
1)L’approvazione delle leggi; in particolare, la legge di bilancio e la legge finanziaria; nonché dei disegni di legge presentati dal Governo
2)La conversione in legge dei decreti legge.
3)Le mozioni di sfiducia, al seguito delle quali, se approvate, il Governo deve dimettersi.
4)Poi, il Parlamento autorizza con legge, la ratifica dei trattati internazionali stipulati dal Governo.
5)Concede l’amnistia E L’INDULTO (art.79 C.) .
6)Delibera con legge, lo stato di guerra e conferisce al Governo i relativi poteri ( art. 78 C.).
L’AUTONOMIA DELLE CAMERE.
1)Adozione del proprio regolamento ( si è detto )
2)La determinazione delle proprie risorse (autonomia finanziaria). Molto importante. Ciascuna Camera (in seduta segreta!) determina annualmente il proprio fabbisogno finanziario; erogato dal Ministero del tesoro, senza essere sottoposto ad alcun controllo esterno.
Effetti della fine della legislatura : con le nuove Camere, annullamento di tutto il lavori della Camere precedenti: Per mitigare, i regolamenti parlamentari hanno previsto, in certe condizioni, al repéchage del lavoro svolto nella precedente legislatura.
Il divieto di PROROGA e la PROROGATIO (va bene).
E ’vietata la proroga delle Camere (il tempo): sola eccezione, art.60 C. (se no per legge , in caso di guerra).
Con l’art.61 C. , si è, invece, introdotto l’istituto della prorogatio: si mantengono temporaneamente e eccezionalmente i poteri delle Camere, finchè non siano riunite le nuove Camere ( per garantire la continuità del funzionamento) art. 61 C.
Le Camere in prorogatio , solo ordinaria amministrazione; per es. non possono eleggere il Presidente della repubblica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Come organo).
Organo stabile: non può essere rovesciato dalla sfiducia, come il Governo, né anticipatamente revocato, come il parlamento.
Alla Costituente ci si pose il problema: che tipo di Repubblica? Si decise per la Repubblica parlamentare, in cui il Presidente ha il compito essenziale di RISOLVERE LE CRISI DI GOVERNO, nominando il primo ministro; oppure (eccezionalmente), sciogliendo anticipatamente le Camere.
Si discusse a lungo , anche sul modo di elezione: REPUBBLICA PRESIDENZAILE ? Alla fine prevalse il sistema seguente: la Costituzione prescrive che il Presidente sia eletto dal Parlamento
in seduta comune ; + 3 delegati per ogni Regione; e che l’elezione abbia luogo a scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 dei componenti
l’assemblea nei primi tre scrutini; e a maggioranza assoluta dal quarto in poi (art.83 C.). Si discusse sull’elezione diretta (USA), ma estranea alla democrazia parlamentare, tipica di quelle presidenziali, dove il Presidente della Repubblica è capo dello Stato e del Governo , e non risponde di fronte al Parlamento. Il fatto che in Italia l’elezione diretta avrebbe conferito un eccessivo prestigio a un uomo, fu l’argomento CHIAVE del “no”. Però non si poteva rendere il Presidente della Repubblica “prigioniero delle Camere “; e così fu deciso di attuare un minimo ampliamento del Parlamento stesso, attuato con la partecipazione di tre rappresentanti per ciascuna Regione. Perché fosse super partes
fu elevato il quorum per la sua elezione; nel senso che la Costituzione vuole che la maggioranza che elegge il Presidente della Repubblica sia non la normale maggioranza governativa , ma una maggioranza più ampia. Così è stato per tutte le elezioni (Einaudi, Gronchi, Saragat, Leone, Pertini, Cossiga , Scalfaro, Ciampi).
Vedi art.84 C.”……”. La legge 9agosto ’48 n. 1077 ha fissato l’assegno e la dotazione. Poi, art.85 C.”…….”: convocazione del Parlamento in seduta comune, spetta al presidente della camera, al costante scopo di ricerca degli equilibri costituzionali
Art85 C.”…..”:ultimo comma, sono prorogati , anche qui, limitati all’ordinaria amministrazione: riprova, norma che impedisce al Presidente della Repubblica di sciogliere anticipatamente il parlamento nell’ultimo semestre del settennato (semestre bianco) (art. 88, secondo comma C.); fu introdotto allo scopo di evitare che il presidente uscente, essendo rieleggibile, fosse tentato, di fronte a un Parlamento presumibilmente ostile, di appellarsi all’elettorato, sperando di vedere nascere un Parlamento a lui favorevole. Il “semestre bianco” non opera solo se gli ultimi sei mesi del mandato coincidano in tutto o in parte con la fine della legislatura. (legge cost. n.1 del 1991).
art. 91 C.”……”: giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione. (Sanzione , art. 90 C.) La messa in stato di accusa: Parlamento in seduta comune ; giudizio presso la Corte Costituzionale , art.135 C.
Il Presidente della repubblica gode di speciali guarentigie penali (es. offesa all’onore del presidente); ma il suo operato politico può essere liberamente discusso durante e dopo il settennato; responsabilità
politica, nel senso che deve subire costantemente il giudizio della pubblica opinione.
Supplenza :
art86 C.”….
Il Presidente del Senato è destinato a sostituire temporaneamente il Presidente della repubblica (art. 86, primo comma C.)
Il Presidente della Camera deve indire le elezioni del nuovo Presidente. (art.86, secondo comma C.). : soluzioni conformi al sistema degli equilibri costituzionali.