Appunti di diritto costituzionale delle lezioni di Paola
Barile
Lezione decima
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Come organo).
L’art.86 C.: disciplina precisa solo per i casi di impedimento permanente, morte, dimissioni; tace sugli impedimenti temporanei: cioè una malattia tanto grave da non permettergli di occuparsi delle cosedello Stato, per tempo non breve). Oppure, riposo per ferie: in tal caso almeno summatim, potrà occuparsi delle cose dello Stato .
Viaggio ufficiale all’estero: può sempre esplicare la sua sovranità; oggi, si è attivata la supplenza del Presidente del senato per tutte le funzioni presidenziali che non ineriscono alla missione all’estero.
In caso di impedimento permanente, chi è competente a giudicare l’esistenza e la permanenza dell’impedimento? Forse (lacuna nella Costituzione), il Parlamento: Comunque, il supplente ha solo poteri di ordinaria amministrazione, in quanto privo di ogni carattere rappresentativo.
Art.89 C. : la CONTROFIRMA, residuo della vecchia concezione statutaria. Oggi, è in contrasto con la responsabilità del Presidente della Repubblica : alla controfirma solo un valore di controllo dell’atto del Presidente da parte del Governo, quando l’atto è presidenziale; riconducendo , invece, la firma presidenziale a mero controllo di legittimità costituzionale, quando l’atto è, sostanzialmente, governativo.
Sono esclusi dalla controfirma alcuni atti del Presidente:
1)l’atto delle sue dimissioni,
2)i suoi messaggi non formali,
3)gli atti compiuti quale Presidente del CSM e del CSD (difesa).
Poteri presidenziali:
a)poteri di controllo e di freno
b)poteri di stimolo e d’impulso all’attuazione della Costituzione
c)poteri tendenti alla copertura e al regolare funzionamento degli altri organi costituzionali.
d)poteri residuali, che, per ragioni storiche, sono ancora del Presidente.
A)POTERI DI CONTROLLO E DI FRENO.
1)art.62 C.”….”; convocazione straordinaria delle Camere; potere presidenziale, perché, evidentemente, né la maggioranza parlamentare, né il Governo che ne è l’espressione, la vogliono.
2)la PROMULGAZIONE delle leggi: articoli 87, quinto comma,73 e 74 C.: atto di indirizzo politico costituzionale che dà esecutorietà alla legge approvata dai due rami del Parlamento.
La promulgazione : atto di accertamento per constatare la regolarità del procedimento legislativo e l’identità dei consensi delle due Camere.
E’ un atto vincolato, ma che può essere sospeso: art.47 C.:”…..”. La prassi è nel senso che il Presidente della Repubblica possa esplicare questo potere, sia perché ritenga la legge costituzionalmente inopportuna, (sindacato nel merito), o perché presenti un vizio di non conformità alla Costituzione. L’art. 74, secondo comma C. prosegue…se le Camere approvano nuovamente la legge (dopo il veto sospensivo del Presidente), questa deve essere promulgata; ma in un caso, il Presidente può ancora rifiutarsi di promulgarla: quando la pubblicazione possa essergli contestata come attentato alla costituzione o alto tradimento.
3)L’autorizzazione alla presentazione dei DISEGNI DI LEGGE GOVRNATIVI.
Art.87, quarto comma C.”……”; è un potere presidenziale .
I disegni di legge di iniziativa governativa sono i più autorevoli tra tutti i progetti di legge, perché vengono studiati dagli organi ministeriali , con informazioni più complete, in grado di giudicare la copertura di nuove spese; sono approvati dal Consiglio dei ministri.
Il controllo del Presidente della Repubblica è un CONTROLLO PREVENTIVO alla formazione della legge, ma ha lo stesso contenuto di quello successivo, cioè la promulgazione. Infatti, il Presidente può rifiutare l’autorizzazione per illegittimità costituzionale , o vizio di merito.
4)Potere di EMANAZIONE. art.87, quinto comma C.”…..”; il Presidente emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Si tratta di un controllo di legittimità costituzionale. Controllo di merito per i decreti.Minore controllo sui regolamenti.
5)RATIFICA DEI TRATTATI.
Art 87, ottavo comma C.; non è un potere proprio del Capo dello Stato; o segue a una autorizzazione delle Camere o completa un potere governativo.
6)Il comando delle FORZE ARMATE.
art.87, nono comma C.”….”; non solo teoricamente. Può disporre delle forze armate: deve garantire UN NON INTERVENTO delle forze armate nelle vicende politiche; e il rispetto dei principi che garantiscono la libertà e l’uguaglianza della persona umana anche nel campo delle forze armate .(difficile, per via della disciplina gerarchica molto rigida).
7)Presidenza del CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA.
In tal caso , il Presidente è assorbito nell’organo collegiale di cui assume la presidenza.
8)Presidenza del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA. art. 104 C.”…..”: organo di autogoverno magistratura: funzioni tipiche di presidenza (convocare e presiedere le sedute….., può anche sciogliere anticipatamente il CSM) .
9)SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELL CAMERE.
Art 88 C.”……”; scioglimento anticipato rispetto alla scadenza temporale delle Camere; atto presidenziale o governativo , oppure atto complesso (duumvirale); occorre la controfirma, ci deve essere la motivazione e deve provenire da Presidente della Repubblica.
Ma in quali casi lo scioglimento? Difficile e complessa valutazione di opportunità politica; non negli ultimi sei mesi del suo mandato.
Ingorgo costituzionale: quando Camere e Presidente esauriscono contemporaneamente il loro mandato: allora il Presidente può sciogliere le camere e indire nuove elezioni.
Casi di scioglimento:
A) Conflitto fra le due Camere.
B) Quando un referendum dia esito contrario ad una legge di grande importanza approvata nella legislatura in corso
C) In generale, come risoluzione di conflitti politici che possono insorgere tra parlamento e organi costituzionali.
Il presidente è totalmente libero in questo potere: il parere dei due presidenti delle camere è obbligatorio ma non vincolante.
B) POTERI DI STIMOLO
E DI IMPULSO, concepiti come
stimolo per l’attuazione della Costituzione:
il poteri di MESSAGGIO alle camere,
art. 87, secondo comma C.; il Presidente può inviare messaggi alle Camere
non solo in occasione di un rinvio di una legge, ma anche in altre occasioni,
per esprimere qualunque sua opinione:
Non può invadere la sfera dell’indirizzo politico di maggioranza, dovendosi
limitare a controllarlo ( o stimolarlo), sotto il profilo dell’indirizzo politico
costituzionale.
Messaggi non formali: non soggetti alla controfirma (come
i messaggi formali). Numerosissimi i messaggi non formali (per es. i messaggi
di fine anno, ormai nella prassi.
(art.
C)Terzo gruppo di poteri presidenziali che tendono alla
COPERTURA e al FUNZIONAMENTO degli organi costituzionali:
a)Potere di nomina dei senatori a vita (art. 59, secondo
comma C.).
b)Potere di nomina dei giudici costituzionali (cinque
).
c)Potere di convocazione straordinaria delle Camere (già detto).
d) Ma il potere
più importante è quello della NOMINA
DEL PRESIDENTE
del CONSIGLIO; art 92, secondo
comma C. : “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio,e,
su proposta di questo, i ministri.” La controfirma sul decreto di nomina del Presidente del Consiglio è apposta dallo stesso Presidente del
Consiglio entrante (non da quello
uscente). La Costituzione si limita
a dire che i ministri sono nominati su proposta del Presidente del
Consiglio.
Il primo
atto presidenziale (della Repubblica) è
quello di RISERVA della accettazione delle dimissioni del Governo, con l’invito
a restare in carica “per gli affari correnti”.
La nomina
del Presidente del Consiglio avviene attraverso consultazioni di personalità e esponenti politici, parlamentari
e extraparlamentari, cui segue l’INCARICO
al designato. Il Presidente designato, a sua volta , avvia le consultazioni
per accertarsi se godrà la fiducia del Parlamento; poi, torna dal presidente per dichiarare
se accetta o no; se accetta, il Presidente incaricato
fornisce al Presidente della Repubblica:
a)il programma che porterà davanti alle Camere, e b)
la lista dei ministri.
Probabilmente, il Presidente della Repubblica non ha “aperitivo oris” per quel che riguarda la piattaforma politica e la composizione del Governo. Come non può subire limitazioni il potere del Presidente della Repubblica circa la scelta del nuovo Presidente del Consiglio (?), così è libero il Presidente del Consiglio designato nelle sue scelte.
Altro
discorso, sui poteri presidenziali
tendenti a rendere esplicite le ragioni
di una crisi di Governo. Quando si
è di fronte a una crisi extraparlamentare,
il Presidente della Repubblica deve invitare perentoriamente il Presidente del Consiglio dimissionario
a presentarsi alle Camere per spiegare i motivi della crisi, in modo che Parlamento
e pubblica opinione ,e non solo pochi
iniziati, abbiano modo di essere
informati sul comportamento dei gruppi politici e dei singoli.
D)
POTERI RESIDUI : amnistia, indulto e grazia. Modifiche introdotte nel 1992: Residui delle
attribuzioni che spettavano alla Corona.
Sono i c.d. poteri di grazia:
Amnistia: mezzo di estinzione del reato.
Indulto:mezzo di estinzione
generale della pena.
Grazia in senso stretto: è un mezzo di estinzione o di riduzione della pena individuale.
La legge n:1 del 1992 ha sottratto al Presidente della
Repubblica la titolarità di concedere
l’amnistia e l’indulto per passarla alle camere: art.79 C.”……..”; procedimento
legislativo aggravato, come per la revisione costituzionale: vedi art.79, secondo e terzo comma C.
Art 87,
undicesimo comma C. “Il Presidente della
Repubblica può concedere la grazia e commutare le pene”.
IL
GOVERNO.
Storicamente, in una prima fase, il Governo non è un
organo collegiale: ha origine dai
consiglieri del re, scelti dal sovrano in base a un rapporto fiduciario senza
dar luogo a alcuna stabilità. In
questa fase, il potere esecutivo e quello di direzione politica
spettano al re, il quale può
delegarne l’esercizio ai suoi collaboratori
(“ministri del re”).
In una seconda
fase, i ministri cominciarono a operare collegialmente : consiglio
dei ministri, presieduto dal re.
Terza fase:
il Governo di stacca dal sovrano (data
la perdita di importanza dei re, della trasformazione delle monarchie in repubbliche,
nonché l’importanza
dei corpi rappresentativi come il Parlamento); nel Governo….primo ministro, o premier , o
presidente del consiglio.
A questo punto,
il Capo dello Stato non è più Capo
del Governo ; solo nei paesi presidenziali,
il Capo dello Stato rimane Capo del Governo (USA).
art.92 C.”……..”:
organo complesso: Presidente del Consiglio e singoli ministri che costituiscono
insieme l’organo collegiale Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio non è più “primus
inter pares” (Il Presidente della Repubblica, solo su proposta di questo,
nomina i ministri, art.92, secondo comma C.).
Art.93 C.: giuramento che si richiama a quei doveri
di cui all’art.54 C.”…..”. Dopo il
giuramento del Presidente del consiglio e dei ministri, e PRIMA di presentarsi alle Camere per la fiducia,
essi assumono le loro funzioni.
La FIDUCIA parlamentare:
come condizione risolutiva (e non sospensiva) per l’entrata in vigore del
nuovo Governo: inconvenienti
pratici gravissimi, in passato, dato che più Governi si succedevano
senza ottenere la fiducia, con inutili passaggi di consegne.
LA FIDUCIA
L’art.94 C. razionalizza il congegno della fiducia:”…….”:
il Governo si deve presentare alle Camere, davanti a ciascuna,
e ottenere la fiducia da tutte e due: carattere ugualitario del nostro bicameralismo.
La fiducia è accordata (o revocata) in base a un atto che s chiama MOZIONE,
e che deve essere motivata. Tale mozione deve essere votata per appello nominale,
cioè con voto palese, in quanto il Paese deve sapere quale è l’orientamento
dei suoi rappresentanti.
La presentazione alle Camere (art.94, terzo comma C.):
entro 10 giorni dalla formazione del Governo.
Quid del
Governo che, nominato dal Capo dello
Stato si presenta alle Camere e non
ne ottiene la fiducia? Il Governo
dovrà dare le dimissioni ; e, in difetto, il Presidente della Repubblica dovrà
revocarlo; e dovrà conferire un incarico per la formazione di un altro Governo.
Una volta constatata l’impossibilità di formare
un Governo in grado di ottenere la fiducia, il Presidente della Repubblica
non avrà altra scelta che quella di SCIOGLIERE
le Camere. In tal caso, l’ultimo Governo incaricato
(ma non ancora investito della fiducia) avrà il compito di
gestire le
elezioni per il nuovo Parlamento: ipotesi
di GOVERNO ELETTORALE.
L’art.94, quarto e quinto comma C. : regola la vita
del Governo che ha ottenuto la fiducia .
Il semplice rifiuto da parte del Parlamento di approvare una proposta
che venga dal Governo non importa obbligo di dimissioni; cioè n on significa
per sé sfiducia.
Può accadere
che il Governo stesso abbia posto la fiducia su un provvedimento che esso
presenta al parlamento; la consuetudine lo ammette; oggi, principalmente:
a)per verificare la maggioranza.
b)per combattere l’ostruzionismo.
In tal caso, qualora il provvedimento non sia approvato, cioè non ottenga la fiducia,
per il Governo insorge un obbligo si dimissioni
LE CRISI EXTRAPARLAMENTARI:
art.94 C. risolve il problema
se siano legittime o no le crisi extraparlamentari, cioè le crisi nate dalle
dimissioni spontanee che il Governo da al
Presidente della Repubblica, senza previo voto di sfiducia: dimissioni
libere, non obbligate. Quando il quarto
comma dell’art.94 dice che”….non importa obbligo di dimissioni”, dice anche
implicitamente, che le dimissioni possono essere date, (anche quando non sia
stata votata la sfiducia).Basti pensare se
il Presidente del Consiglio è colpito da una malattia, o, se , per ragioni
personali, desideri lasciare il posto.
Il discorso
è un altro, quando ci si chiede se queste crisi, nate come extraparlamentari
(si pensi che tutte le crisi dei Governi repubblicani in Italia hanno avuto
questo carattere), possano o debbano essere riportate in Parlamento:
La risposta è positiva; l’obbligo relativo grava sia sul Presidente
del Consiglio dimissionario, che sul Presidente della Repubblica che deve
accettare le dimissioni del primo: il Presidente del Consiglio ha il dovere di
esporre al Parlamento le ragioni della crisi; e il Presidente della Repubblica
ha il dovere di rinviare, per questo scopo, il Presidente del Consiglio
davanti al Parlamento.
La prassi,
in passato, è stata tutta in senso opposto (eccezione, Governo Zoli, nel ’57);
nella prassi più recente (Pertini, Cossiga, Scalfaro) i Governi dimissionari
sono stati invitati dal Presidente della repubblica a
presentarsi alle Camere per riferire i motivi della
crisi e aprire un dibattito in Parlamento.
Ultimo comma art.94 C. “……”mozione di sfiducia; un
procedimento per evitare colpi di
mano, cioè votazioni a sorpresa, magari nell’assenza di molti parlamentari
ignari della circostanza.
CONSIGLIO DEI
MINISTRI E MINISTRI.
Il Consiglio dei ministri è, dunque, costituito dal
presidente del Consiglio che lo presiede e lo convoca e che ne fissa l’ordine
del giorno, e dai ministri. Le sedute sono sempre segrete: si ritiene
che non vi sia alcun numero legale.
Solo
il 10 novembre ’93 è stato emanato, con decreto del Presidente del
Consiglio, il REGOLAMENTO INTERNO del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione dello stesso Consiglio: è stata così attuata la previsione dell’art.4
della legge n.400 del 1988, allo scopo di garantire e rafforzare l’unità di
indirizzo politico e amministrativo, nonché l’azione collegiale del Governo.
Il regolamento
interno del Consiglio dei ministri disciplina minuziosamente tutta l’attività
del Governo.
Il numero dei ministri non è fisso; può corrispondere o meno ai vari ministeri; può essere
INFERIORE quando un ministro ha la responsabilità di più di un ministero (anche
se ciò accade in via provvisoria, ad interim); o SUPERIORE, quando ci sono
ministri detti senza portafoglio, cioè che non hanno la responsabilità politica
di un ministero (ma che partecipano all’organo collegiale politico
Governo).
Legittimità costituzionale dei ministri senza portafoglio?
Ma l’art.95, secondo comma C.: legittimità, nel senso che l’articolo non esclude
che esistano anche ministri senza portafoglio. La legge n. 400 del 1988 prevede, ora, la facoltà
del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio dei ministri, di nominare ministri senza portafoglio.
( I ministri previsti dalle leggi vigenti sono
22).
SOTTOSEGRETARI DI
STATO. (I ministri=segretari)
La Costituzione non ne parla: sono organi ausiliari dei ministri nell’esercizio delle loro funzioni, sulla base di specifiche
deleghe. La
legge n 400 del 1988 precisa
che i sottosegretari di stato sono nominati con decreto dal presidente della
repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio, di concerto con il ministro cui spetterà il sottosegretario
di stato Sono organi permanenti,
dei quali la legge sulla organizzazione di ciascun ministero deve indicare
il numero e le attribuzioni.
I sottosegretari
possono intervenire in Parlamento in sostituzione (e secondo le direttive) del Ministro.
Anche presso
la Presidenza del Consiglio possono essere nominati altri sottosegretari,
oltre al Sottosegretario di Stato che svolge le funzioni di
Segretario del Consiglio dei Ministri.
L’art.11 della leggen.400 del 1988 prevede la nomina
di “Commissari straordinari del Governo”
per realizzare “specifici obbiettivi”o per “particolari esigenze di coordinamento
operativo”. L’incarico è a termine:
sull’opera dei commissari straordinari, il Governo è tenuto a riferire al Parlamento.
Altra natura
riviste l’Alto Commissario
per il coordinamento della prevenzione e della lotta contro la delinquenza
mafiosa, che è un prefetto delegato a tal fine dal Ministro dell’Interno.
COMITATI INTERMINISTERIALI.
All’interno dell’organo Consiglio dei ministri esistono,
poi, organi collegiali più ristretti, composti da più ministri; comitati non
previsti dalla Costituzione, ma con funzioni di grande importanza. Il primo
fu il Consiglio di Gabinetto, introdotto nel 1983 dal primo governo Craxi,
con funzioni non deliberanti; oggi previsto, (come facoltativo) dall’art.6
della legge n.800 del 1988. Poi, i
Comitati interministeriali: ci sono alcuni atti complessi che sono emanati
d’accordo tra più ministri; oppure,
su proposta di un ministro e di concerto con gli altri ministri. Ora, quando
questo CONCERTO E’ ISTITUZIONALE
(cioè quando la legge prevede che, periodicamente, atti complessi vengano
emanati sulla base di un accordi tra determinati ministri)
questi ministri insieme formano COMITATI INTERMINISTERIALI di carattere
permanente.
Il più importante
è il CIPE che svolge le principali funzioni di indirizzo
politici economico del Governo: Assai
importanti sono anche le funzioni
del CICR: esso ha la direzione politica in materia di credito, risparmio e
valuta, in collegamento con la Banca d’Italia.
La legge n.537 del
’93 ha previsto la soppressione di molti comitati interministeriali (come il CIP e il CIR ricostruzione industriale)
e le rispettive funzioni sono state affidate al CIPE.
POTERI DISCREZIONALI
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Il Presidente del Consiglio è in posizione diversa
e superiore da quella degli altri
ministri: egli dopo avere esercitato la proposta delle nomine dei ministri
al Capo dello Stato (art.92, secondo comma C) , “dirige la politica
generale del Governo e ne è responsabile” (art.95 C.); cioè, il Presidente
del Consiglio ha una funzione di direzione
nei riguardi di tutti gli altri membri del Governo; difatti, (art.95
C.) egli “mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo, promovendo
e coordinando l’attività dei ministri”. Egli è, dunque, il centro propulsore del Governo, in armonia con
la scelta del Presidente della Repubblica che cade sul primo ministro, e,
solo indirettamente, sui singoli ministri; quello che caratterizza il Governo
è solo il suo timoniere.
L’art.5 della
legge n:400 del 1988 precisa i suoi
poteri: il Presidente del Consiglio, a nome del Governo:
1)Tiene i rapporti col Parlamento.
2) E’ l’unico legittimato a presentare alle Camere
i disegni di legge di iniziativa
governativa.
3)Coordina il seguito delle sentenze della Corte Costituzionale.
A nome proprio: (art.95,
primo comma C.):
1)Indirizza ai ministri le direttive politico-amministrative.
2)Coordina e promuove la loro attività.
3)Controlla i loro atti.
4)Concorda le loro dichiarazioni pubbliche che possano
impegnare la politica generale del Governo.
5)Direttamente o per delega promuove e coordina le politiche comunitarie
e i rapporti con le Regioni.
Il Presidente del Consiglio è il Capo di una struttura
chiamata “Presidenza del Consiglio
dei Ministri” (art.95, terzo comma
C.). La legge sulla Presidenza del
Consiglio, dopo una lunga serie di
rinvii, è stata approvata all’inizio della X
legislatura; si tratta della legge n:400 del 1988: disciplina dettagliata:
1)della struttura e delle funzioni dei vari organi
del Governo.
2)della organizzazione burocratica della Presidenza
del Consiglio.
Vice presidenti del Consiglio… la legge n.4oo del 1988
prevede
la possibilità che
il Presidente del Consiglio proponga al Consiglio l’attribuzione delle funzioni di Vicepresidente
a uno o più ministri.
La stessa legge prevede la istituzione , presso la
Presidenza del Consiglio di DIPARTIMENTI
(di regola sotto la responsabilità si un Ministro
senza portafoglio) che attuano il coordinamento
di importanti settori (es., turismo, politiche comunitarie, affari
regionali).
LA RESPONSABILITA’
MINISTERIALE
Art 95 , secondo comma C.”…….”; la responsabilità di cui si parla è anzitutto, POLITICA
davanti al Parlamento.
Poi, tesi dubbia, perché i ministri non sono impiegati
pubblici, una responsabilità AMMINISTRATIVA;
poi, una responsabilità CIVILE, comune a tutti i funzionari, art.28
C. , relativi ai casi in cui compiano atti in violazione di diritti.
In più, i ministri
sono responsabili anche nei casi dei
DECRETI LEGGE CHE LE
CAMERE SI RIFIUTINO DI CONVERTIRE IN LEGGE, perché l’art.77 C. dispone che , quando,
in casi di necessità e urgenza , il
Governo adotta provvedimenti provvisori con forza di legge , li adotta
“sotto la sua responsabilità”: non solo POLITICA, ma certo , anche, CIVILE.
La responsabilità
PENALE: art.96 C.”…….”; completato dalle leggi costituzionali n.1 e n219 dell’89. Tali leggi prescrivono che
l’autorizzazione prevista spetta a
quel ramo del Parlamento cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere: spetta al Senato, se si deve procedere nei confronti
di soggetti che non sono membri delle Camere.
Per i reati commessi nell’esercizio
delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio o dai ministri, la
pena è aumentata fino a 1/3 in presenza di circostanze che rivelino l’eccezionale gravità
del reato.
I reato
di cui parla l’art96 C. sono REATI COMUNI, che hanno , però, una particolare
colorazione politica; cioè, sono reati comuni
commessi (più che nell’esercizio delle pubbliche funzioni), GRAZIE alla presenza di quelle funzioni . In somma, sono reati comuni che
potevano essere commessi soltanto da
persone che fossero ministri; perché,
se fossero stati privati cittadini,
in pratica, non avrebbero potuto commetterli.
Per i reati ministeriali, la notitia criminis viene
raccolta dal Procuratore della Repubblica e trasmessa , immediatamente, omessa ogni
indagine
a un COLLEGIO SPECIALE
, istituito presso il Tribunale del capoluogo del distretto
di Corte di Appello competente per
territorio. Tale collegio, entro 90 giorni, compiute
indagini preliminari, e sentito il p.m., dispone l’ARCHIVIAZIONE, oppure,
TRASMETTE gli atti, con relazione
motivata, al Procuratore della Repubblica,
per l’immediata rimessione al PRESIDENTE
DELLA CAMERA COMPETENTE;
il Presidente invia alla Giunta per le autorizzazioni; la
giunta riferisce all’Assemblea, con relazione scritta. L’Assemblea può,a maggioranza assoluta dei
suoi membri, negare l’autorizzazione
a procedere….. oppure concederla;
in tal caso, il processo penale fa il suo
corso dinanzi a quello che è stato chiamato “Il tribunale dei ministri”