Appunti di diritto costituzionale delle lezioni di Paola Barile

 

 

Lezione decima

 

PRESIDENTE   DELLA REPUBBLICA    (Come organo).

L’art.86 C.: disciplina  precisa  solo per i casi di impedimento permanente, morte, dimissioni; tace sugli  impedimenti temporanei:   cioè una malattia tanto grave da non permettergli  di occuparsi delle cosedello Stato, per tempo  non breve).      Oppure, riposo per ferie:  in tal caso almeno summatim, potrà occuparsi delle cose dello Stato .

Viaggio ufficiale all’estero: può sempre esplicare la sua sovranità; oggi, si è attivata la supplenza del Presidente del senato per tutte le funzioni presidenziali che non ineriscono alla missione all’estero.

    In caso di impedimento permanente, chi è competente a giudicare l’esistenza e la  permanenza dell’impedimento?   Forse (lacuna nella Costituzione), il Parlamento:  Comunque, il supplente ha solo poteri di ordinaria amministrazione, in quanto privo di ogni carattere  rappresentativo.

 

  Art.89 C. : la CONTROFIRMA, residuo della vecchia concezione statutaria.  Oggi, è in contrasto  con la   responsabilità del Presidente della Repubblica  : alla controfirma solo un valore di controllo dell’atto del Presidente  da parte del Governo, quando l’atto è presidenziale;  riconducendo , invece, la firma presidenziale a mero controllo di legittimità  costituzionale, quando l’atto è, sostanzialmente, governativo.

   Sono esclusi dalla controfirma alcuni atti del Presidente:

1)l’atto delle sue dimissioni,

2)i suoi messaggi non formali,

3)gli atti compiuti quale Presidente del CSM  e del  CSD  (difesa).

 

Poteri presidenziali:

a)poteri di controllo e di freno

b)poteri di stimolo e d’impulso all’attuazione della Costituzione

c)poteri tendenti alla copertura e al regolare funzionamento  degli altri organi costituzionali.

d)poteri residuali, che, per ragioni storiche, sono ancora  del Presidente.

 

A)POTERI  DI  CONTROLLO  E  DI  FRENO.

1)art.62 C.”….”; convocazione  straordinaria delle Camere; potere presidenziale, perché, evidentemente, né la maggioranza parlamentare, né il Governo che ne è l’espressione, la vogliono.

2)la PROMULGAZIONE  delle leggi: articoli 87, quinto comma,73 e 74 C.:  atto di indirizzo politico costituzionale che dà esecutorietà alla legge approvata dai due  rami del Parlamento.

La promulgazione : atto di accertamento per constatare  la  regolarità del procedimento legislativo   e l’identità dei consensi delle due Camere.

    E’ un  atto vincolato, ma che può essere sospeso: art.47 C.:”…..”. La prassi è nel senso  che il Presidente della Repubblica possa esplicare questo potere, sia perché ritenga la legge costituzionalmente inopportuna,                                                                                                       (sindacato nel merito),  o perché presenti un vizio di non conformità alla Costituzione.      L’art. 74, secondo comma C. prosegue…se le Camere  approvano nuovamente la legge  (dopo il veto sospensivo del   Presidente),  questa deve essere promulgata; ma in un caso, il Presidente può ancora rifiutarsi di promulgarla: quando la pubblicazione possa essergli contestata come attentato alla costituzione  o alto tradimento.

3)L’autorizzazione alla presentazione dei DISEGNI  DI  LEGGE GOVRNATIVI.

Art.87, quarto comma C.”……”; è un potere presidenziale .

I disegni di legge di iniziativa governativa sono i più autorevoli tra tutti i progetti di legge, perché vengono studiati dagli  organi ministeriali , con informazioni più complete, in grado di giudicare la copertura di nuove spese;  sono approvati dal Consiglio  dei ministri.

   Il controllo del Presidente della Repubblica   è un CONTROLLO  PREVENTIVO alla formazione della legge, ma ha lo stesso contenuto di quello successivo, cioè la promulgazione.  Infatti, il   Presidente può rifiutare l’autorizzazione per illegittimità costituzionale ,  o vizio di merito.

4)Potere di EMANAZIONE.    art.87, quinto comma  C.”…..”; il Presidente emana i decreti aventi valore di legge  e i regolamenti.

Si tratta di un controllo di legittimità costituzionale. Controllo di merito per i decreti.Minore  controllo sui regolamenti.

5)RATIFICA   DEI  TRATTATI. 

Art 87, ottavo comma C.; non è un potere proprio del Capo dello Stato; o segue a una autorizzazione delle Camere o completa un potere governativo.

6)Il comando delle FORZE  ARMATE.

art.87, nono comma C.”….”; non solo teoricamente. Può disporre delle forze armate: deve garantire  UN  NON  INTERVENTO  delle forze armate nelle vicende politiche;  e il rispetto dei principi che garantiscono la libertà e l’uguaglianza della persona umana anche nel campo delle forze  armate .(difficile, per via della disciplina gerarchica molto rigida).

7)Presidenza del  CONSIGLIO  SUPREMO  DI   DIFESA.

In tal caso , il Presidente  è assorbito nell’organo collegiale di cui assume la presidenza.

8)Presidenza del  CONSIGLIO  SUPERIORE  DELLA   MAGISTRATURA.  art. 104 C.”…..”: organo di autogoverno magistratura: funzioni tipiche di presidenza (convocare e presiedere le sedute….., può anche sciogliere anticipatamente  il CSM) .

9)SCIOGLIMENTO   ANTICIPATO  DELL  CAMERE.

Art 88 C.”……”; scioglimento anticipato rispetto alla scadenza temporale delle Camere; atto presidenziale  o governativo , oppure atto complesso (duumvirale); occorre la controfirma, ci deve essere la motivazione  e deve provenire da Presidente della Repubblica.

Ma in quali casi lo scioglimento?   Difficile e complessa valutazione di opportunità politica; non negli ultimi sei mesi del suo mandato.

Ingorgo  costituzionale: quando Camere e Presidente esauriscono contemporaneamente il loro mandato: allora il Presidente può sciogliere le camere e indire nuove elezioni.

    Casi di scioglimento:

A)   Conflitto fra le due Camere.

B)   Quando un referendum dia esito contrario ad una legge di grande importanza approvata nella legislatura in corso

C)   In generale, come risoluzione di conflitti politici che possono insorgere tra parlamento e organi costituzionali.

Il presidente è totalmente libero in questo potere: il parere dei due presidenti delle camere è obbligatorio ma non vincolante.

 

B) POTERI DI  STIMOLO E  DI  IMPULSO, concepiti   come stimolo per  l’attuazione della Costituzione: il poteri di MESSAGGIO  alle camere, art. 87, secondo comma C.; il Presidente può inviare messaggi alle Camere non solo in occasione di un rinvio di una legge, ma anche in altre occasioni, per esprimere qualunque  sua opinione: Non può invadere la sfera dell’indirizzo politico di maggioranza, dovendosi limitare a controllarlo ( o stimolarlo), sotto il profilo dell’indirizzo politico costituzionale.

Messaggi non formali:  non soggetti alla controfirma  (come i messaggi formali). Numerosissimi i messaggi non formali (per es. i messaggi di fine anno, ormai nella prassi.

(art.

C)Terzo gruppo di poteri  presidenziali che tendono alla  COPERTURA  e al  FUNZIONAMENTO  degli organi costituzionali:

a)Potere di nomina dei senatori a vita (art. 59, secondo comma C.).

b)Potere di nomina dei   giudici costituzionali (cinque  ).

c)Potere di convocazione straordinaria  delle Camere  (già detto).

d)  Ma il potere più importante è quello della  NOMINA   DEL  PRESIDENTE   del CONSIGLIO;  art 92, secondo comma C. : “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio,e, su proposta di questo, i ministri.”     La controfirma sul decreto di nomina  del Presidente del Consiglio è apposta dallo stesso Presidente del Consiglio entrante  (non da quello uscente).     La Costituzione   si limita   a dire che i ministri sono nominati su proposta del Presidente del Consiglio.

     Il primo atto presidenziale (della Repubblica)  è quello di RISERVA della accettazione delle dimissioni del Governo, con l’invito a restare in carica “per gli affari correnti”.

   La nomina del Presidente del Consiglio avviene attraverso  consultazioni di personalità e esponenti politici, parlamentari e extraparlamentari, cui segue l’INCARICO  al designato. Il Presidente designato, a sua volta , avvia le consultazioni per accertarsi se godrà la fiducia del Parlamento;  poi, torna dal presidente per dichiarare   se accetta o no; se accetta, il Presidente incaricato  fornisce al Presidente della Repubblica:

a)il programma che porterà davanti alle Camere, e b) la lista dei ministri.

       Probabilmente, il Presidente della Repubblica non ha “aperitivo oris” per quel che riguarda la  piattaforma politica  e la composizione del                                                                                   Governo.   Come non può subire limitazioni  il potere del Presidente della Repubblica   circa la scelta del nuovo Presidente del Consiglio  (?), così è libero il Presidente  del Consiglio designato nelle sue scelte.

       Altro discorso,  sui poteri presidenziali tendenti a rendere esplicite  le ragioni di una crisi di Governo.   Quando si è di fronte a  una crisi extraparlamentare, il Presidente della Repubblica   deve invitare perentoriamente il Presidente del Consiglio dimissionario a presentarsi alle Camere per spiegare i motivi della crisi, in modo che Parlamento e pubblica opinione  ,e non solo pochi iniziati, abbiano   modo di essere informati sul comportamento dei gruppi politici e dei singoli.

 

D)     POTERI  RESIDUI : amnistia, indulto e grazia.  Modifiche introdotte nel 1992: Residui delle attribuzioni  che spettavano alla Corona.  Sono i c.d.  poteri di grazia:

Amnistia:  mezzo di estinzione del reato.

Indulto:mezzo di estinzione generale della pena.

Grazia in senso  stretto: è un mezzo di estinzione  o di riduzione della   pena  individuale.                                                                                      

La legge n:1 del 1992 ha sottratto al Presidente della Repubblica   la titolarità di concedere l’amnistia e l’indulto per passarla alle camere: art.79 C.”……..”; procedimento legislativo aggravato, come per la revisione costituzionale:  vedi art.79, secondo e terzo  comma C.

     Art 87, undicesimo comma C. “Il Presidente   della Repubblica può concedere la grazia e commutare le pene”.

 

 

                 IL   GOVERNO.

Storicamente, in una prima fase, il Governo non è un organo collegiale: ha origine  dai consiglieri del re, scelti dal sovrano in base a un rapporto fiduciario senza  dar luogo a alcuna stabilità.  In questa fase, il potere esecutivo e quello di direzione politica  spettano al re, il quale  può delegarne l’esercizio  ai suoi collaboratori (“ministri del re”).

   In una seconda fase, i ministri cominciarono a operare   collegialmente  : consiglio dei ministri, presieduto dal re.

   Terza fase: il Governo di stacca dal sovrano  (data la perdita di importanza dei re, della trasformazione delle monarchie in repubbliche,                                                                             

 nonché l’importanza dei corpi rappresentativi come il Parlamento);  nel Governo….primo ministro, o premier , o presidente del consiglio.

  A questo punto, il Capo dello Stato  non è più Capo del Governo  ; solo nei paesi presidenziali, il Capo dello Stato rimane Capo del Governo (USA).

 art.92 C.”……..”: organo complesso: Presidente del Consiglio e singoli ministri che costituiscono insieme l’organo collegiale Consiglio dei ministri.  Il Presidente del Consiglio non è più “primus inter pares” (Il Presidente della Repubblica, solo su proposta di questo, nomina i ministri, art.92, secondo comma C.).

Art.93 C.: giuramento che si richiama a quei doveri di cui all’art.54 C.”…..”.   Dopo il giuramento del Presidente del consiglio e dei ministri, e PRIMA  di presentarsi alle Camere  per la  fiducia,  essi assumono le loro funzioni.

La FIDUCIA  parlamentare: come condizione risolutiva (e non sospensiva) per l’entrata in vigore del nuovo Governo:  inconvenienti  pratici gravissimi, in passato, dato che più Governi si succedevano senza ottenere la fiducia, con inutili passaggi di consegne.

 

LA  FIDUCIA

L’art.94 C. razionalizza il congegno della fiducia:”…….”:  il Governo si deve  presentare alle Camere, davanti a ciascuna, e ottenere la fiducia da tutte e due: carattere ugualitario del nostro bicameralismo. La fiducia è accordata (o revocata) in base a un atto che s chiama MOZIONE, e che deve essere motivata. Tale mozione deve essere votata per appello nominale, cioè con voto palese, in quanto il Paese deve sapere quale è l’orientamento dei suoi rappresentanti.

La presentazione alle Camere (art.94, terzo comma C.): entro 10 giorni dalla formazione del Governo.

    Quid del Governo che, nominato dal Capo  dello Stato  si presenta alle Camere e non ne ottiene la fiducia?  Il Governo dovrà dare le dimissioni ; e, in difetto, il Presidente della Repubblica dovrà revocarlo; e dovrà conferire un incarico per la formazione di un altro Governo.

Una volta constatata  l’impossibilità  di formare un Governo in grado di ottenere la fiducia, il Presidente della Repubblica  non avrà altra scelta che quella di SCIOGLIERE   le Camere. In tal caso, l’ultimo Governo incaricato  (ma non ancora investito della fiducia) avrà il compito di                                                                                                         

 gestire le elezioni per il nuovo Parlamento: ipotesi  di GOVERNO   ELETTORALE.

L’art.94, quarto e quinto comma C. : regola la vita del Governo che ha ottenuto la fiducia .  Il semplice rifiuto da parte del Parlamento di approvare una proposta che venga dal Governo  non importa  obbligo di dimissioni; cioè n on significa  per sé sfiducia.

      Può accadere che il Governo stesso abbia posto la fiducia su un provvedimento che esso presenta al parlamento; la consuetudine lo ammette; oggi, principalmente:

a)per verificare la maggioranza.

b)per combattere l’ostruzionismo.

In tal caso, qualora il provvedimento non  sia approvato, cioè non ottenga la fiducia, per il Governo insorge un obbligo si dimissioni

 

 

LE  CRISI EXTRAPARLAMENTARI:  art.94 C. risolve  il problema se siano legittime o no le crisi extraparlamentari, cioè le crisi nate dalle dimissioni spontanee che il Governo da al  Presidente della Repubblica, senza previo voto di sfiducia: dimissioni libere, non obbligate.  Quando il quarto comma dell’art.94 dice che”….non importa obbligo di dimissioni”, dice anche implicitamente, che le dimissioni possono essere date, (anche quando non sia stata votata la sfiducia).Basti pensare  se il Presidente del Consiglio è colpito da una malattia, o, se , per ragioni personali, desideri lasciare il posto.

   Il discorso è un altro, quando ci si chiede se queste crisi, nate come extraparlamentari (si pensi che tutte le crisi dei Governi repubblicani in Italia hanno avuto questo carattere), possano o debbano essere riportate in Parlamento:  La risposta è positiva; l’obbligo relativo grava sia sul Presidente del Consiglio dimissionario, che sul Presidente della Repubblica che deve accettare le dimissioni del primo:  il Presidente del Consiglio ha il dovere di esporre al Parlamento le ragioni della crisi; e il Presidente della Repubblica  ha il dovere di rinviare, per questo scopo, il Presidente del Consiglio davanti al Parlamento.

    La prassi, in passato, è stata tutta in senso opposto (eccezione, Governo Zoli, nel ’57); nella prassi più recente (Pertini, Cossiga, Scalfaro) i Governi dimissionari sono stati invitati dal Presidente della repubblica a                                                                                                                   

presentarsi alle Camere per riferire i motivi della crisi e aprire un dibattito in Parlamento.

 

Ultimo comma art.94 C. “……”mozione di sfiducia; un procedimento  per evitare colpi di mano, cioè votazioni a sorpresa, magari nell’assenza di molti parlamentari ignari   della circostanza.

 

CONSIGLIO   DEI  MINISTRI   E   MINISTRI.

Il Consiglio dei ministri è, dunque, costituito dal presidente del Consiglio che lo presiede e lo convoca e che ne fissa l’ordine del giorno,   e dai ministri.   Le sedute sono sempre segrete: si ritiene che non vi sia   alcun numero legale.

      Solo  il 10 novembre ’93 è stato emanato, con decreto del Presidente del Consiglio, il REGOLAMENTO  INTERNO  del Consiglio dei ministri, previa deliberazione dello stesso Consiglio:  è stata così attuata la previsione dell’art.4 della legge n.400 del 1988, allo scopo di garantire e rafforzare l’unità di indirizzo politico e amministrativo,  nonché l’azione collegiale del Governo.

   Il regolamento interno del Consiglio dei ministri disciplina minuziosamente tutta l’attività del Governo.

Il numero dei ministri  non è fisso; può corrispondere o meno ai vari ministeri; può essere INFERIORE quando un ministro ha la responsabilità di più di un ministero (anche se ciò accade in via provvisoria, ad interim); o SUPERIORE, quando ci sono ministri detti senza portafoglio, cioè che non hanno la responsabilità politica di un ministero (ma che partecipano all’organo collegiale politico  Governo).

Legittimità costituzionale dei ministri senza portafoglio? Ma l’art.95, secondo comma C.: legittimità, nel senso che l’articolo non esclude che esistano anche ministri senza portafoglio.  La legge n. 400 del 1988 prevede, ora, la facoltà del Presidente  del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, di nominare ministri senza portafoglio.  ( I  ministri previsti dalle leggi vigenti sono 22).

 

SOTTOSEGRETARI  DI   STATO.      (I ministri=segretari)

La Costituzione non   ne parla: sono organi ausiliari dei ministri nell’esercizio  delle loro funzioni, sulla base di specifiche deleghe.  La                                                                                                             legge n 400 del  1988 precisa che i sottosegretari di stato sono nominati con decreto dal presidente della repubblica, su proposta  del Presidente del Consiglio, di concerto con il ministro cui spetterà il sottosegretario di stato   Sono organi permanenti, dei quali la legge sulla organizzazione di ciascun ministero deve indicare il numero e le attribuzioni. 

    I sottosegretari possono intervenire in Parlamento in sostituzione  (e secondo le direttive) del Ministro.

  Anche presso la Presidenza del Consiglio possono essere nominati altri sottosegretari, oltre al Sottosegretario di Stato  che svolge le funzioni  di Segretario del Consiglio dei Ministri.

L’art.11 della leggen.400 del 1988 prevede la nomina di “Commissari straordinari  del Governo” per realizzare “specifici obbiettivi”o per “particolari esigenze di coordinamento operativo”.   L’incarico è a termine: sull’opera dei commissari straordinari, il  Governo è tenuto a riferire al Parlamento.

    Altra natura   riviste l’Alto  Commissario  per il coordinamento della prevenzione e della lotta contro la delinquenza  mafiosa, che è un prefetto delegato a tal fine dal Ministro dell’Interno.

 

COMITATI  INTERMINISTERIALI.

All’interno dell’organo Consiglio dei ministri esistono, poi, organi collegiali più ristretti, composti da più ministri; comitati non previsti dalla Costituzione, ma con funzioni di grande importanza. Il primo fu il Consiglio di Gabinetto, introdotto nel 1983 dal primo governo Craxi, con funzioni non deliberanti; oggi previsto, (come facoltativo) dall’art.6 della legge n.800 del 1988.  Poi, i Comitati interministeriali: ci sono alcuni atti complessi che sono emanati d’accordo   tra più ministri; oppure, su proposta di un ministro e di concerto con gli altri ministri. Ora, quando questo CONCERTO  E’ ISTITUZIONALE   (cioè quando la legge prevede che, periodicamente, atti complessi vengano emanati sulla base di un accordi tra determinati ministri)  questi ministri insieme formano COMITATI  INTERMINISTERIALI  di carattere permanente.

 Il più importante   è il CIPE  che svolge le principali funzioni di indirizzo politici economico del Governo:  Assai importanti  sono anche le funzioni del CICR: esso ha la direzione politica in materia di credito, risparmio e valuta, in collegamento con la Banca d’Italia.

                                                                                                              

La legge n.537 del  ’93 ha previsto la soppressione di molti comitati interministeriali  (come il CIP e il CIR ricostruzione industriale) e le rispettive funzioni sono state affidate al CIPE.

 

POTERI   DISCREZIONALI   DEL   PRESIDENTE   DEL  CONSIGLIO

Il Presidente del Consiglio è in posizione diversa e superiore da  quella degli altri ministri:  egli dopo avere   esercitato la proposta delle nomine dei ministri  al Capo dello Stato (art.92, secondo comma C) , “dirige la politica generale  del Governo e ne è responsabile” (art.95 C.); cioè, il Presidente del Consiglio ha una funzione di direzione  nei riguardi di tutti gli altri membri del Governo; difatti, (art.95 C.)  egli  “mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei ministri”.   Egli è, dunque, il centro propulsore del Governo, in armonia con la scelta del Presidente della Repubblica che cade sul primo ministro, e, solo indirettamente, sui singoli ministri; quello che caratterizza il Governo è solo il suo timoniere.

 L’art.5 della legge n:400 del 1988  precisa i suoi poteri: il Presidente del Consiglio, a nome   del Governo:

1)Tiene i rapporti col Parlamento.

2) E’ l’unico legittimato a presentare alle Camere  i disegni di legge di  iniziativa  governativa.

3)Coordina il seguito delle sentenze della Corte Costituzionale.

A nome proprio:  (art.95, primo comma C.):

1)Indirizza ai ministri le direttive politico-amministrative.

2)Coordina e promuove la loro attività.

3)Controlla i loro atti.

4)Concorda le loro dichiarazioni pubbliche che possano  impegnare la politica generale del Governo.

5)Direttamente o per delega  promuove e coordina le politiche comunitarie  e i rapporti con le Regioni.

Il Presidente del Consiglio è il Capo di una struttura chiamata  “Presidenza del Consiglio dei Ministri”  (art.95, terzo comma C.).  La legge sulla Presidenza del Consiglio, dopo una lunga serie  di rinvii, è stata approvata all’inizio della X  legislatura; si tratta della legge n:400 del 1988: disciplina dettagliata:

1)della struttura e delle funzioni dei vari organi del Governo.

2)della organizzazione burocratica della Presidenza del Consiglio.

                                                                                                               

Vice presidenti del Consiglio… la legge n.4oo del 1988 prevede

la possibilità  che il Presidente del Consiglio proponga al Consiglio  l’attribuzione delle funzioni di Vicepresidente a uno o più ministri.

 

La stessa legge prevede la istituzione , presso la Presidenza del Consiglio  di DIPARTIMENTI  (di regola sotto la responsabilità si un Ministro  senza portafoglio) che attuano il coordinamento  di importanti settori (es., turismo, politiche comunitarie, affari regionali).

 

LA  RESPONSABILITA’  MINISTERIALE

Art 95 , secondo comma  C.”…….”; la responsabilità di cui si parla è anzitutto, POLITICA davanti al Parlamento.

Poi, tesi dubbia, perché i ministri non sono impiegati pubblici, una responsabilità  AMMINISTRATIVA;  poi, una responsabilità CIVILE, comune a tutti i funzionari, art.28 C. , relativi ai casi in cui compiano atti in violazione di diritti.

In più, i ministri  sono responsabili anche nei casi  dei DECRETI  LEGGE  CHE   LE  CAMERE  SI RIFIUTINO  DI CONVERTIRE  IN  LEGGE, perché l’art.77 C. dispone che , quando, in casi di necessità e urgenza  , il Governo adotta provvedimenti provvisori con forza di legge , li adotta  “sotto la sua responsabilità”:  non solo POLITICA, ma certo , anche, CIVILE.

La responsabilità  PENALE: art.96 C.”…….”; completato dalle leggi costituzionali n.1  e n219 dell’89.  Tali leggi  prescrivono che l’autorizzazione prevista  spetta a quel ramo del Parlamento cui appartengono le persone  nei cui confronti si deve procedere: spetta al  Senato, se si deve procedere nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.      Per i reati commessi nell’esercizio   delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio o dai ministri, la pena è aumentata fino a 1/3 in presenza di circostanze  che rivelino l’eccezionale   gravità del reato.

     I reato di cui parla l’art96 C.  sono REATI   COMUNI, che hanno , però, una particolare colorazione politica; cioè, sono reati comuni  commessi (più che nell’esercizio delle pubbliche funzioni), GRAZIE  alla presenza di quelle  funzioni . In somma, sono reati comuni che potevano essere commessi soltanto  da persone  che fossero ministri; perché, se fossero stati  privati cittadini, in pratica, non avrebbero potuto commetterli.

                                                                                                             

Per i reati ministeriali, la notitia  criminis  viene raccolta dal Procuratore della Repubblica   e trasmessa , immediatamente, omessa ogni indagine

a un COLLEGIO  SPECIALE , istituito presso il Tribunale del capoluogo del distretto  di Corte di Appello competente  per territorio.     Tale collegio, entro 90 giorni, compiute indagini preliminari, e sentito il p.m., dispone l’ARCHIVIAZIONE, oppure, TRASMETTE  gli atti, con relazione motivata, al Procuratore della  Repubblica, per l’immediata  rimessione al PRESIDENTE  DELLA  CAMERA  COMPETENTE;  il Presidente  invia alla Giunta per le autorizzazioni; la giunta riferisce all’Assemblea, con relazione scritta.  L’Assemblea può,a maggioranza assoluta dei suoi membri, negare  l’autorizzazione a procedere….. oppure  concederla; in tal caso, il processo penale fa il suo  corso dinanzi a quello che è stato chiamato  “Il tribunale dei ministri”

 

 

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