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Vittorio Teotonico
Abstract
In materia di bilancio dello Stato, si ha l'impressione che
accanto al necessario raccordo esecutivo-legislativo ed agli specifici compiti
costituzionalmente assegnati ad ognuno dei due poteri statali, complessivamente
intesi, si muovono una serie di altri attori, istituzionali e non, interni
ma, più spesso, anche esterni agli stessi poteri, che di diritto o
di fatto, sembrano riuscire, talvolta, se non proprio a determinare, almeno
a condizionare alcune scelte politiche di carattere economico-finanziario.
I casi di esercizio di competenze o di attività legate, intrecciate,
sovrapposte oppure anche soltanto indirettamente influenti sulle leggi di
bilancio e finanziaria o, comunque, su di importanti leggi di spesa, sono
davvero tanti, alcuni di non immediata evidenza, ma non per questo meno condizionanti
tali scelte politiche. Si pensi, ad es., ai vincoli finanziari imposti da
organismi transnazionali; al ruolo di controllo e di consulenza svolto costantemente
dalla Corte dei conti sul bilancio statale; alla funzione preparatoria, informativa
e di coordinamento (tra le diverse amministrazioni pubbliche) svolta dalla
Ragioneria generale dello Stato in occasione della formazione dei più
importanti documenti inerenti il bilancio; all'effettivo peso delle Regioni
(rectius: di alcune Regioni) sulle politiche economico-finanziarie centrali;
alle pronunce additive di prestazione della Corte costituzionale; al potere
presidenziale di rinvio delle leggi per mancata copertura finanziaria; all'ammissibilità,
seppur limitata, del referendum abrogativo su leggi di spesa, ecc. Ma, al
di là di questo, si ha l'impressione che le decisioni in subiecta materia,
in ambito interno, possano essere spesso determinate, tra l'altro, da alcuni
rapporti e qualità personali di singoli esponenti di Governo o di qualche
parlamentare o, persino, da variabili assolutamente imprevedibili, come la
situazione contingente del mercato, l'appoggio dei gruppi sociali o economici
al momento più forti, il potere di veto delle segreterie dei partiti,
e via dicendo.
Insomma, per tentare di spiegare meglio le problematiche attinenti al tema
prescelto, pur dovendosi necessariamente prendere le mosse dai dati letterali
delle fonti normative di riferimento (Costituzione in primis), potrebbe, nel
corso dell'indagine, risultatre necessario rivedere impostazione dommatiche
e ripensare a categorie giuridiche classiche, anche al fine di evitare di
proporre schemi e modelli giuridici che non possono più (o forse che
non lo sono mai stati) specchio della concreta realtà socio-economica.