PROGETTO DI UNA UNITÀ DI RICERCA DI MILANO POLITECNICO - MODELLO B
Anno 2005 - prot. 2005127580_004
Accordi istituzionali multilivello: convenzioni e contratti tripartiti
Descrizione del programma e dei compiti dell'Unità di Ricerca - Resp.: Prof. Maria Agostina Cabiddu

a) Nel quadro istituzionale delineato è necessario che l'unità di ricerca muova dalla individuazione dei principi che a livello
comunitario e quindi nazionale reggono la creazione della rete di rapporti istituzionali tra centri autonomi di decisione e di
responsabilità.
Tra questi può certamente collocarsi il principio di leale collaborazione, il quale, affrancato dal presupposto della supremazia
amministrativa statale, può e deve trovare applicazione nei modi tipici di un sistema policentrico, di una rete di autonomie e
responsabilità condivise, secondo moduli che privilegiano il confronto e il dialogo paritario fra livelli di governo, destinati a
sfociare nella stipulazione di intese, accordi e convenzioni, rimanendo impregiudicata la possibilità di prevedere che, in caso di
mancata intesa o accordo, possa essere assunta da parte dell'ente principalmente competente o in altra sede una determinazione
finale in grado di evitare lo stallo del sistema.
In questa prospettiva debbono, del resto, essere lette le modifiche introdotte dalla recentissima legge 11 febbraio 2005, n. 15 (art.
11) alla disciplina della conferenza di servizi, quando sono interessati distinti livelli di governo.
Vi è, poi, il principio di sussidiarietà, il quale rileva in ordine all'individuazione del livello istituzionale cui assegnare il ruolo di
motore degli strumenti di coordinamento, ovvero di chiusura del sistema in caso di mancato raggiungimento degli accordi
istituzionali. L'unità di ricerca dovrà, in particolare, approfondire le potenzialità del principio di sussidiarietà nella sua accezione
verticale, coordinandosi con la ricerca e le conclusioni delle altre unità impegnate a diverso titolo sulla tematica. In tal senso, è
necessario capire se del principio di sussidiarietà possa parlarsi in generale e se tale principio si riferisca solo alla fase di
allocazione delle funzioni o si estenda invece anche al loro esercizio. Questa seconda lettura, meno restrittiva, appare decisamente
preferibile, in quanto tiene conto del fatto che, anche dal punto di vista concettuale, titolarità ed esercizio sono spesso tra loro così
intrecciati da risultare inseparabili, oltreché più proficua in relazione agli sviluppi che essa può avere per il tema proprio dell'unità
di ricerca.
Infine, nell'ottica dello sviluppo e del potenziamento di un complesso sistema di accordi e convenzioni istituzionali, dovrà tenersi
conto del principio di differenziazione, attorno cui costruire la variabilità intrinseca ad ogni sistema plurale (vedi, in questo senso,
la Comunicazione della Commissione sulle convenzioni e i contratti tripartiti). Le convenzioni e gli accordi istituzionali si delineano,
infatti, come naturali fattori di diversificazione e differenziazione, atti, però, a garantire l'efficienza e l'efficacia delle funzioni svolte
ai diversi livelli, anche dal punto di vista dell'ottimizzazione dei tempi di decisione politica e amministrativa.
A tal proposito possono menzionarsi gli accordi Stato-Regione a fini di coordinamento, previsti in materia di immigrazione (art.
116), di istruzione e di beni culturali, nonché gli accordi interregionali (art. 117 u.c.) i quali, per ragioni istituzionali e nella
prospettiva di un potenziamento del sistema politico bipolare, potrebbero avere in futuro un rilievo oggi impensabile.
b) Il secondo obiettivo dell'unità di ricerca sarà quello di delineare le tipologie di convenzioni e accordi esistenti e, dunque, già
operanti a livello istituzionale nazionale e comunitario, chiarendo, in particolare quando essi operino tra livelli di governo ovvero
tra amministrazioni e livelli di governo, dal momento che larga parte delle questioni riferibili alla flessibilità e alla diversificazione
e (quasi) tutto il terreno della collaborazione verticale e orizzontale tra soggetti pubblici è appunto affidata a forme negoziali come
accordi, intese o altro.
c) La terza fase in cui l'unità di ricerca sarà impegnata, è quella della individuazione delle carenze dell'attuale sistema normativo di
riferimento, sia dal punto di vista delle tipologie di accordi e convenzioni, che dei principi procedimentali atti a garantirne
l'efficienza e l'efficacia e, quindi, in definitiva, la tenuta e l'unità dell'ordinamento plurale nel quale lo stato nazionale si trova oggi
inserito.
In una prospettiva del genere, ove l'ampiezza delle applicazioni e il rilievo istituzionale degli strumenti in oggetto è assai maggiore
di quanto fino ad oggi sperimentato, perché riguarda tutti i livelli di governo e può andare dalla determinazione di un regime
particolare di autonomia regionale (art. 116 u.c.; Comunicazione COM (2002) 709) alla allocazione delle funzioni e alle relative
modalità di esercizio - come emerge anche dalle prime applicazioni giurisprudenziali del nuovo Titolo V della Costituzione e, in particolare, dalla sent. Corte cost. n. 303/2003 -, diventa infatti urgente la messa a punto di principi chiari e comuni cui riferire il
regime del procedimento, del contenuto e degli effetti di tali atti. Questi principi potranno essere desunti a partire dall'analisi delle
tipologie di accordi e modelli procedimentali esistenti, per valutarne la possibile estensione oltre gli ambiti in cui sono oggi utilizzati
e la loro valenza più o meno generale. Di particolare interesse, da questo punto di vista, il modello delle convenzioni e dei contratti
tripartiti di cui alla Comunicazione COM (2002) 709, recentemente attuato nella convenzione tripartita su obiettivi specifici,
stipulata tra Commissione europea, Governo italiano e Regione Lombardia nell'ottobre del 2004.
d) La quarta fase del programma di ricerca sarà dedicata al coordinamento dei risultati raggiunti con quelli delle altre unità di
ricerca, in particolare, sotto il profilo della funzionalità delle diverse tipologie di accordi e convenzioni alle esigenze della
governance economica.