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a) Nel quadro
istituzionale delineato è necessario che l'unità di ricerca
muova dalla individuazione dei principi che a livello
comunitario e quindi nazionale reggono la creazione della rete di rapporti
istituzionali tra centri autonomi di decisione e di
responsabilità.
Tra questi può certamente collocarsi il principio di leale collaborazione,
il quale, affrancato dal presupposto della supremazia
amministrativa statale, può e deve trovare applicazione nei modi
tipici di un sistema policentrico, di una rete di autonomie e
responsabilità condivise, secondo moduli che privilegiano il confronto
e il dialogo paritario fra livelli di governo, destinati a
sfociare nella stipulazione di intese, accordi e convenzioni, rimanendo
impregiudicata la possibilità di prevedere che, in caso di
mancata intesa o accordo, possa essere assunta da parte dell'ente principalmente
competente o in altra sede una determinazione
finale in grado di evitare lo stallo del sistema.
In questa prospettiva debbono, del resto, essere lette le modifiche introdotte
dalla recentissima legge 11 febbraio 2005, n. 15 (art.
11) alla disciplina della conferenza di servizi, quando sono interessati
distinti livelli di governo.
Vi è, poi, il principio di sussidiarietà, il quale rileva
in ordine all'individuazione del livello istituzionale cui assegnare il
ruolo di
motore degli strumenti di coordinamento, ovvero di chiusura del sistema
in caso di mancato raggiungimento degli accordi
istituzionali. L'unità di ricerca dovrà, in particolare,
approfondire le potenzialità del principio di sussidiarietà
nella sua accezione
verticale, coordinandosi con la ricerca e le conclusioni delle altre unità
impegnate a diverso titolo sulla tematica. In tal senso, è
necessario capire se del principio di sussidiarietà possa parlarsi
in generale e se tale principio si riferisca solo alla fase di
allocazione delle funzioni o si estenda invece anche al loro esercizio.
Questa seconda lettura, meno restrittiva, appare decisamente
preferibile, in quanto tiene conto del fatto che, anche dal punto di vista
concettuale, titolarità ed esercizio sono spesso tra loro così
intrecciati da risultare inseparabili, oltreché più proficua
in relazione agli sviluppi che essa può avere per il tema proprio
dell'unità
di ricerca.
Infine, nell'ottica dello sviluppo e del potenziamento di un complesso
sistema di accordi e convenzioni istituzionali, dovrà tenersi
conto del principio di differenziazione, attorno cui costruire la variabilità
intrinseca ad ogni sistema plurale (vedi, in questo senso,
la Comunicazione della Commissione sulle convenzioni e i contratti tripartiti).
Le convenzioni e gli accordi istituzionali si delineano,
infatti, come naturali fattori di diversificazione e differenziazione,
atti, però, a garantire l'efficienza e l'efficacia delle funzioni
svolte
ai diversi livelli, anche dal punto di vista dell'ottimizzazione dei tempi
di decisione politica e amministrativa.
A tal proposito possono menzionarsi gli accordi Stato-Regione a fini di
coordinamento, previsti in materia di immigrazione (art.
116), di istruzione e di beni culturali, nonché gli accordi interregionali
(art. 117 u.c.) i quali, per ragioni istituzionali e nella
prospettiva di un potenziamento del sistema politico bipolare, potrebbero
avere in futuro un rilievo oggi impensabile.
b) Il secondo obiettivo dell'unità di ricerca sarà quello
di delineare le tipologie di convenzioni e accordi esistenti e, dunque,
già
operanti a livello istituzionale nazionale e comunitario, chiarendo, in
particolare quando essi operino tra livelli di governo ovvero
tra amministrazioni e livelli di governo, dal momento che larga parte
delle questioni riferibili alla flessibilità e alla diversificazione
e (quasi) tutto il terreno della collaborazione verticale e orizzontale
tra soggetti pubblici è appunto affidata a forme negoziali come
accordi, intese o altro.
c) La terza fase in cui l'unità di ricerca sarà impegnata,
è quella della individuazione delle carenze dell'attuale sistema
normativo di
riferimento, sia dal punto di vista delle tipologie di accordi e convenzioni,
che dei principi procedimentali atti a garantirne
l'efficienza e l'efficacia e, quindi, in definitiva, la tenuta e l'unità
dell'ordinamento plurale nel quale lo stato nazionale si trova oggi
inserito.
In una prospettiva del genere, ove l'ampiezza delle applicazioni e il
rilievo istituzionale degli strumenti in oggetto è assai maggiore
di quanto fino ad oggi sperimentato, perché riguarda tutti i livelli
di governo e può andare dalla determinazione di un regime
particolare di autonomia regionale (art. 116 u.c.; Comunicazione COM (2002)
709) alla allocazione delle funzioni e alle relative
modalità di esercizio - come emerge anche dalle prime applicazioni
giurisprudenziali del nuovo Titolo V della Costituzione e, in particolare,
dalla sent. Corte cost. n. 303/2003 -, diventa infatti urgente la messa
a punto di principi chiari e comuni cui riferire il
regime del procedimento, del contenuto e degli effetti di tali atti. Questi
principi potranno essere desunti a partire dall'analisi delle
tipologie di accordi e modelli procedimentali esistenti, per valutarne
la possibile estensione oltre gli ambiti in cui sono oggi utilizzati
e la loro valenza più o meno generale. Di particolare interesse,
da questo punto di vista, il modello delle convenzioni e dei contratti
tripartiti di cui alla Comunicazione COM (2002) 709, recentemente attuato
nella convenzione tripartita su obiettivi specifici,
stipulata tra Commissione europea, Governo italiano e Regione Lombardia
nell'ottobre del 2004.
d) La quarta fase del programma di ricerca sarà dedicata al coordinamento
dei risultati raggiunti con quelli delle altre unità di
ricerca, in particolare, sotto il profilo della funzionalità delle
diverse tipologie di accordi e convenzioni alle esigenze della
governance economica.
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