L’amministrazione consensuale

Abstract

Barbara Boschetti

 

L’amministrazione agente attraverso strumenti non autoritativi ma, appunto, consensuali.

Fino ad oggi i principi di unità e differenziazione sono stati accostati al tema dell’amministrazione per accordi unicamente in relazione al momento genetico degli stessi: il principio di unità offre infatti legittimità agli accordi in quanto questi consentono la semplificazione sul piano giuridico della pluralità di soggetti coinvolti, nell’ottica della sussidiarietà sia verticale che orizzontale; il principio di differenziazione, invece, è stato approfondito solo come criterio di allocazione delle competenze, capace, ancora una volta, di valorizzare i diversi volti di un ordinamento pluralista.

La ricerca intende invece applicare tali principi, valutandone le conseguenze, al momento funzionale degli accordi. Nell’attuale contesto istituzionale è infatti indispensabile capire se l’amministrazione per accordi possa legittimarsi in base ai suddetti principi anche sotto il profilo del tipo della produzione di effetti giuridici, ossia della modifica dell’ordinamento che ad essi consegue.

In prima battuta sembra che, intendendo l’unità come stabilità di effetti giuridici, l’utilizzo di strumenti consensuali possa tradire la volontà non tanto di dare unità all’ordinamento, ma di utilizzare mezzi atti a seguire la mutevolezza della realtà sociale. Ciò tanto più allorchè lo strumento consensuale è utilizzato come strumento di governance, ossia per funzioni di indirizzo, programmazione, più lontane alla logica dell’atto amministrativo puntuale.

Dal punto di vista del principio di differenziazione, invece, l’amministrazione per accordi trova legittimazione anche nel momento funzionale, in quanto una diversità di contenuti giuridici sembra appunto rispondere alle necessità dell’odierno modello di federalismo istituzionale. Preliminarmente, però, occorrerà indagare i limiti della costituzionalizzazione del principio di differenziazione, per valutare se appunto tale principio possa essere utilizzato anche con riferimento al momento funzionale.