Il Regolamento
Il Regolamento è un atto costitutivo, formalmente
concordato tra i promotori al momento della fondazione del Centro, che
stabilisce i principi fondamentali per l'ordinamento e l'organizzazione
di questa struttura di ricerca. Esso è composto da 10 articoli,
elencati di seguito:
Art. 1
Costituzione e articolazione del Centro
Presso l'Università degli Studi di Siena è
costituito il Centro interdipartimentale di Studi antropologici sulla
cultura antica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 382 dell' 11 luglio
1980. Sono promotori del suddetto Centro i professori Maurizio Bettini
e Roberto Guerrini (Dipartimento di Studi Classici), Mauro Moggi
(Dipartimento di Storia), Giuseppe Pucci (Dipartimento di Archeologia e
Storia dell'arte). Il Centro può articolarsi in unità
operative.
Art. 2
Obiettivi e finalità del Centro
Il Centro:
a) coordina in
prospettiva antropologica studi storici, archeologici,
filologico-letterari sul mondo antico:sviluppando o mettendo in
connessione ricerche sulla cultura materiale e sull'organizzazione
sociale con studi sui modelli culturali, quali si ricavano dai testi e
dalla documentazione letteraria.
b) coordina in
prospettiva antropologica studi sulla sopravvivenza e la
riutilizzazione della classicità nella cultura successiva:
promuovendo ricerche di carattere iconografico, storico-letterario ed
erudito sul permanere di temi e soggetti classici nella cultura
medievale, umanistica, rinascimentale, moderna.
Allo scopo di favorire la circolazione di conoscenze ed esperienze di
ricerca, il Centro promuove anche attività di collaborazione su
temi ed argomenti conformi alle finalità del Centro. Sul tipo di:
- cooperazione scientifica e didattica con le Facoltà,
i Corsi di Laurea, i Dipartimenti e gli Istituti dell'Università
di Siena e di altre Università, nonché con istituzioni
scientifiche italiane o straniere
- promozione di convegni e seminari scientifici, di corsi di
formazione e di aggiornamento, o di progetti di ricerca affidati a
singoli ricercatori
- elaborazione di testi scientifici, divulgativi, e di
sussidi didattici.
In ordine allo svolgimento di queste attività il Centro
-sulla base di quanto previsto dall'art. 01 del D.P.R. n. 382/80-
può aderire a (o promuovere) Centri di ricerca interuniversitari
con finalità affini o complementari, impegnarsi nei progetti di
interesse nazionale (art. 65 del D.P.R. n. 382/80), prendere parte ai
progetti finalizzati promossi dal C.N.R., etc.
Art. 3
Finanziamento del Centro
Al finanziamento del Centro si provvede mediante
l'utilizzazione di fondi specificamente assegnati al Centro , o ai
docenti che vi partecipano mediante assegnazioni o contratti da parte
di Enti pubblici o privati, nonché di quelli del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (previsti
dall'art. 65 del D.P.R. 382/80) e dal Consiglio nazionale delle
Ricerche. Le risorse reperite sono gestite dagli organi direttivi del
Centro; il Direttore è responsabile della gestione finanziaria e
contabile del Centro. In particolare i Centri possono disporre dei
seguenti fondi:
- contributi per il funzionamento erogati dalle strutture
interessate
- assegnazioni per attrezzature scientifiche
- assegnazioni per la ricerca
- contributi di Enti e di privati versati anche a titolo di
liberalità
- finanziamenti derivati da prestazioni a pagamento o da
altro legittimo titolo
- ogni altro contributo specificamente destinato per legge o
per disposizione del Consiglio di Amministrazione all’attività
del Centro
Art. 4
Gestione amministrativo-contabile
La estione amministrativo-contabile dei fondi è
affidata al Dipartimento sede amministrativa del Centro (qui
Dipartimento Studi classici dell’Università di Siena), ai sensi
del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità dell’Università degli Studi di Siena. I fondi
a disposizione del Centro, contabilizzati nel bilancio del
Dipartimento, sono gestiti dallo stesso in apposite partite contabili
intestate a ciascun Centro.
Art. 5
Adesioni al Centro
Fanno parte del Centro i docenti e i ricercatori
dell'Università di Siena, e di altre Università italiane,
i quali aderiscono ad uno dei progetti di ricerca del Centro, o che
all'atto della costituzione siano compresi tra i promotori di cui
all'art. 1, nonché i docenti e ricercatori esterni cooptati ai
sensi dell'art. 4.
Art. 6
Organi
Sono organi necessari dei Centri Interdipartimentali con sede
amministrativa a Siena: il Consiglio Direttivo e il Direttore
- Il Consiglio Direttivo svolge funzioni di indirizzo,
programmazione e coordinamento dell’attività del Centro oltre
che di verifica dell’attività svolta dal medesimo; all’interno
di esso deve essere assicurata la rappresentanza di tutte le componenti
operanti nei Centri, compresi eventuali soggetti esterni all’Ateneo;
per questo devono essere di norma composti da un numero di membri non
superiore al numero dei Dipartimenti che hanno aderito al Centro,
designati dai rispettivi consigli
- Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo fra i
suoi membri ed è nominato con Decreto Rettorale. Dura in carica
tre anni accademici e può essere rieletto.
Il Direttore:
- rappresenta il Centro
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo
- svolge funzioni propositive
- dà attuazione alle delibere del Consiglio
medesimo
- è responsabile della gestione amministrativo
contabile del Centro
- provvede all’adozione degli atti di ordinaria
amministrazione
- è consegnatario dei beni mobili del Centro e ne
risponde ai sensi delle disposizioni vigenti
In caso di assenza o temporaneo impedimento, il Direttore
può essere sostituito da un membro del Consiglio Direttivo da
lui stesso designato.
Il Direttore del Centro ha la rappresentanza del Centro stesso, ed
assume, nell'ambito del medesimo, le funzioni attribuite dalla legge al
Direttore del Dipartimento.
Art. 7
Relazione annuale
Al termine di ogni anno il Direttore presenta al Consiglio
Direttivo una relazione sull’attività svolta dal Centro,
sull’utilizzo delle risorse umane e strumentali, sulle iniziative
adottate ed ogni altra informazione utile alla valutazione
dell’attività svolta. Tale relazione viene trasmessa al Rettore
che, per il monitoraggio dell’attività del Centro, la pone
all’attenzione del Senato Accademico che, qualora accerti il venir meno
delle finalità o delle risorse del Centro medesimo, ne
può deliberare la disattivazione.
Art. 8
Ospiti, personale didattico e comandato, cooptazione di studiosi
Presso il Centro si può usufruire di borse di studio e
di contratti di formazione e di addestramento erogati da Enti pubblici
o privati, italiani e stranieri; nonché di comandi e di
distacchi concessi dal Ministero della Pubblica Istruzione a personale
docente della scuola di ogni ordine e grado, al personale tecnico o
ricercatore dell'Università di Siena o proveniente da altre
Università o Amministrazioni, secondo le normative in vigore. Il
Centro può cooptare, per attività di studio o di ricerca
su argomenti congruenti con le finalità del Centro, studiosi
italiani e stranieri, ricercatori ed esperti esterni.
Art. 9
Personale
Il Centro può proporre la stipula di contratti a tempo
determinato con personale dotato di professionalità necessarie
per la realizzazione di specifici progetti, con l’indicazione delle
proprie risorse a tale fine destinate. Inoltre il Centro può
utilizzare il personale tecnico-amministrativo delle strutture
didattiche e scientifiche interessate, previo accordo con i relativi
Direttori.
Art. 10
Norme finali e transitorie
Per quanto non previsto dal presente Regolamento vale quanto
disposto dallo Statuto dell’Università di Siena, dal Regolamento
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi di Siena ed ogni altra disposizione
di carattere generale in materia.
Siena, giugno 2003
|