Università di Siena
Centro interdipartimentale di studi Università di Siena
       
     

    Il Regolamento

    Il Regolamento è un atto costitutivo, formalmente concordato tra i promotori al momento della fondazione del Centro, che stabilisce i principi fondamentali per l'ordinamento e l'organizzazione di questa struttura di ricerca. Esso è composto da 10 articoli, elencati di seguito:

    Art. 1
    Costituzione e articolazione del Centro

    Presso l'Università degli Studi di Siena è costituito il Centro interdipartimentale di Studi antropologici sulla cultura antica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 382 dell' 11 luglio 1980. Sono promotori del suddetto Centro i professori Maurizio Bettini e Roberto Guerrini (Dipartimento di Studi Classici), Mauro Moggi (Dipartimento di Storia), Giuseppe Pucci (Dipartimento di Archeologia e Storia dell'arte). Il Centro può articolarsi in unità operative.

    Art. 2
    Obiettivi e finalità del Centro

    Il Centro:

    a) coordina in prospettiva antropologica studi storici, archeologici, filologico-letterari sul mondo antico:sviluppando o mettendo in connessione ricerche sulla cultura materiale e sull'organizzazione sociale con studi sui modelli culturali, quali si ricavano dai testi e dalla documentazione letteraria.
    b) coordina in prospettiva antropologica studi sulla sopravvivenza e la riutilizzazione della classicità nella cultura successiva: promuovendo ricerche di carattere iconografico, storico-letterario ed erudito sul permanere di temi e soggetti classici nella cultura medievale, umanistica, rinascimentale, moderna.
    Allo scopo di favorire la circolazione di conoscenze ed esperienze di ricerca, il Centro promuove anche attività di collaborazione su temi ed argomenti conformi alle finalità del Centro. Sul tipo di:

    • cooperazione scientifica e didattica con le Facoltà, i Corsi di Laurea, i Dipartimenti e gli Istituti dell'Università di Siena e di altre Università, nonché con istituzioni scientifiche italiane o straniere
    • promozione di convegni e seminari scientifici, di corsi di formazione e di aggiornamento, o di progetti di ricerca affidati a singoli ricercatori
    • elaborazione di testi scientifici, divulgativi, e di sussidi didattici.

    In ordine allo svolgimento di queste attività il Centro -sulla base di quanto previsto dall'art. 01 del D.P.R. n. 382/80- può aderire a (o promuovere) Centri di ricerca interuniversitari con finalità affini o complementari, impegnarsi nei progetti di interesse nazionale (art. 65 del D.P.R. n. 382/80), prendere parte ai progetti finalizzati promossi dal C.N.R., etc. 

    Art. 3
    Finanziamento del Centro

    Al finanziamento del Centro si provvede mediante l'utilizzazione di fondi specificamente assegnati al Centro , o ai docenti che vi partecipano mediante assegnazioni o contratti da parte di Enti pubblici o privati, nonché di quelli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (previsti dall'art. 65 del D.P.R. 382/80) e dal Consiglio nazionale delle Ricerche. Le risorse reperite sono gestite dagli organi direttivi del Centro; il Direttore è responsabile della gestione finanziaria e contabile del Centro. In particolare i Centri possono disporre dei seguenti fondi:

    • contributi per il funzionamento erogati dalle strutture interessate
    • assegnazioni per attrezzature scientifiche
    • assegnazioni per la ricerca
    • contributi di Enti e di privati versati anche a titolo di liberalità
    • finanziamenti derivati da prestazioni a pagamento o da altro legittimo titolo
    • ogni altro contributo specificamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione all’attività del Centro

    Art. 4
    Gestione amministrativo-contabile

    La estione amministrativo-contabile dei fondi è affidata al Dipartimento sede amministrativa del Centro (qui Dipartimento Studi classici dell’Università di Siena), ai sensi del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Siena. I fondi a disposizione del Centro, contabilizzati nel bilancio del Dipartimento, sono gestiti dallo stesso in apposite partite contabili intestate a ciascun Centro.

    Art. 5
    Adesioni al Centro

    Fanno parte del Centro i docenti e i ricercatori dell'Università di Siena, e di altre Università italiane, i quali aderiscono ad uno dei progetti di ricerca del Centro, o che all'atto della costituzione siano compresi tra i promotori di cui all'art. 1, nonché i docenti e ricercatori esterni cooptati ai sensi dell'art. 4.

    Art. 6
    Organi

    Sono organi necessari dei Centri Interdipartimentali con sede amministrativa a Siena: il Consiglio Direttivo e il Direttore

    • Il Consiglio Direttivo svolge funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento dell’attività del Centro oltre che di verifica dell’attività svolta dal medesimo; all’interno di esso deve essere assicurata la rappresentanza di tutte le componenti operanti nei Centri, compresi eventuali soggetti esterni all’Ateneo; per questo devono essere di norma composti da un numero di membri non superiore al  numero dei Dipartimenti che hanno aderito al Centro, designati dai rispettivi consigli
    • Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed è nominato con Decreto Rettorale. Dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto.
      Il Direttore:
      1. rappresenta il Centro
      2. convoca e presiede il Consiglio Direttivo
      3. svolge funzioni propositive
      4. dà attuazione alle delibere del Consiglio medesimo
      5. è responsabile della gestione amministrativo contabile del Centro
      6. provvede all’adozione degli atti di ordinaria amministrazione
      7. è consegnatario dei beni mobili del Centro e ne risponde ai sensi delle disposizioni vigenti

    In caso di assenza o temporaneo impedimento, il Direttore può essere sostituito da un membro del Consiglio Direttivo da lui stesso designato.
    Il Direttore del Centro ha la rappresentanza del Centro stesso, ed assume, nell'ambito del medesimo, le funzioni attribuite dalla legge al Direttore del Dipartimento.

    Art. 7
    Relazione annuale

    Al termine di ogni anno il Direttore presenta al Consiglio Direttivo una relazione sull’attività svolta dal Centro, sull’utilizzo delle risorse umane e strumentali, sulle iniziative adottate ed ogni altra informazione utile alla valutazione dell’attività svolta. Tale relazione viene trasmessa al Rettore che, per il monitoraggio dell’attività del Centro, la pone all’attenzione del Senato Accademico che, qualora accerti il venir meno delle finalità o delle risorse del Centro medesimo, ne può deliberare la disattivazione.

    Art. 8
    Ospiti, personale didattico e comandato, cooptazione di studiosi

    Presso il Centro si può usufruire di borse di studio e di contratti di formazione e di addestramento erogati da Enti pubblici o privati, italiani e stranieri; nonché di comandi e di distacchi concessi dal Ministero della Pubblica Istruzione a personale docente della scuola di ogni ordine e grado, al personale tecnico o ricercatore dell'Università di Siena o proveniente da altre Università o Amministrazioni, secondo le normative in vigore. Il Centro può cooptare, per attività di studio o di ricerca su argomenti congruenti con le finalità del Centro, studiosi italiani e stranieri, ricercatori ed esperti esterni.

    Art. 9
    Personale

    Il Centro può proporre la stipula di contratti a tempo determinato con personale dotato di professionalità necessarie per la realizzazione di specifici progetti, con l’indicazione delle proprie risorse a tale fine destinate. Inoltre il Centro può utilizzare il personale tecnico-amministrativo delle strutture didattiche e scientifiche interessate, previo accordo con i relativi Direttori.

    Art. 10
    Norme finali e transitorie

    Per quanto non previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto dell’Università di Siena, dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Siena ed ogni altra disposizione di carattere generale in materia.

    Siena, giugno 2003