DECRETO  6 marzo 2006, n. 172 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 109 del 12 maggio 2006)

Regolamento concernente  modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina

 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300,;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l’art. 17, commi 3 e 4;

VISTO il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e in particolare l’art. 36, comma 1;

VISTO il D.M. 25 febbraio 2003, n. 99 recante “Regolamento concernente le modalità per  l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina”.

CONSIDERATA la necessità di rideterminare in modo organico le modalità per l’ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici; sostituendo integralmente il regolamento di cui sopra;  

VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale in data 25/7/2005,

VISTO il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari in data 28/7/2005;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;

VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,  così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi con nota  con nota del 30 gennaio 2006, n. DAGL14.3.4/2006/1;

 

EMANA

Il seguente regolamento

 

Art. 1
Ambito di applicabilità e definizioni

 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso dei medici alle scuole di specializzazione  in medicina e chirurgia di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Restano ferme le disposizioni che consentono l’accesso ai laureati non medici ad alcune delle predette scuole.

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a)  per università, gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;

b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione  per le professioni dell’area medica, di cui agli articoli  34 - 46 del decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

c) per Ministro il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

d) per MIUR, il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della  Ricerca;

e) per CUN, il Consiglio Universitario Nazionale;

f) per CNSU, il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.

 

 

Art. 2
Ammissione alla scuola

 

1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami, indetto con decreto del Rettore dell’Università, per il numero di posti determinati con decreto del Ministro, di cui all’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.  Al concorso possono partecipare i  laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso,  con obbligo di superare l’esame di Stato  prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo. Nel bando sono altresì indicate la sede e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative.

2. Le prove di ammissione si svolgono a livello locale presso le singole Università, nella  medesima data  per ogni singola tipologia. Il calendario delle prove, per ogni singola tipologia,  è predisposto  dal  MIUR  entro il 31 luglio di ciascun anno,  in modo da poter  adeguatamente pubblicizzare, con congruo anticipo, la data, nonché il numero dei posti di specializzazione assegnati a ciascun ateneo,  e in modo che le Università possano pubblicare il relativo bando  almeno   60 giorni prima   della prova.

3.  La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, è presentata all’Università con apposizione di numero di protocollo e data, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno,  non   meno di  30 giorni   prima della prova stessa. 

 

Art. 3

Commissione giudicatrice

 

1. Presso ogni università è costituita, con decreto rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta dal direttore della scuola e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori afferenti alla scuola;   con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza  se  il  numero  dei  candidati  è  superiore  a  50 e sempreché le prove di esame si svolgano in più locali tra loro distanti che non consentono la presenza di commissari. Il comitato è composto da cinque componenti scelti tra professori e ricercatori della scuola o fra personale amministrativo dell’ateneo con qualifica dirigenziale o appartenente all’area C. Il comitato ha compiti di controllo circa la regolarità dell’espletamento delle prove e segnala eventuali irregolarità alla commissione che assume le relative decisioni. Nel  caso di  più  scuole della stessa  tipologia l’esame è unico; se il numero delle scuole è inferiore a quattro la commissione è integrata con un unico componente rappresentante delle scuole; se il numero delle scuole è superiore a quattro   la commissione è integrata da un  rappresentante per ciascuna scuola.

 

2.  E' nominato presidente della commissione giudicatrice il direttore della scuola.  Nel caso di più scuole della stessa tipologia è nominato presidente della commissione giudicatrice uno dei direttori a rotazione.

 

 

Art. 4

Prove d’esame

 

1. Le prove di esame consistono in una prova scritta e in una successiva prova pratica. La prova scritta consiste nella soluzione di sessanta   quesiti a risposta multipla  di cui 40  su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia  e 20 su argomenti caratterizzanti la tipologia della scuola.

 

2. Per la predisposizione dei quesiti è nominata una apposita commissione di  esperti individuati dal Ministero, sentito il CUN e il CNSU, tra i professori di ruolo e/o i ricercatori di ruolo delle università. La commissione predispone un archivio nazionale con almeno cinquemila quesiti sugli argomenti di cui al comma 1, suddivisi in due distinti gruppi, rispettivamente di carattere generale e speciale, e provvede ad aggiornarli annualmente, sempre che motivi di necessità non inducano a revisioni anticipate. Il MIUR cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicità entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. Entro la medesima data è reso pubblico ogni anno l'archivio aggiornato.

3. Per quanto riguarda la prova con quesiti a risposta multipla, le commissioni giudicatrici estraggono a sorte dall’archivio nazionale, per ciascuna scuola,  il giorno prima della data della prova, tre serie di quesiti di cui al comma 1 per ciascuna tipologia e li chiudono in tre buste  suggellate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura  dai componenti la commissione. Le buste sono consegnate, nelle date stabilite dal bando, al responsabile del procedimento concorsuale. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. Il giorno e l’orario della prova d’esame, identico per ciascuna tipologia di scuola, uno dei candidati sceglie  tra le tre buste quella che  viene utilizzata come prova d’esame. La durata della prova è di 90 minuti.

4. La valutazione della prova scritta di quesiti a risposta multipla consistenti in n. 5 risposte, determina l’attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta  non data e di  –0,25  per ogni risposta errata.

5. La prova pratica  consiste nella valutazione da parte del candidato  di un referto o di un dato clinico, diagnostico, analitico, da effettuarsi mediante relazione scritta sintetica. La stessa è sostenuta dai candidati che hanno superato la prova con quesiti a risposta multipla, riportando non meno di  48   punti. Il risultato è  portato a conoscenza dei candidati entro i dieci giorni successivi all’espletamento delle prove scritte. Le singole commissioni di concorso predeterminano un numero di prove  pratiche  in numero maggiore di  1 agli ammessi alla prova stessa. Ciascun candidato sorteggia la propria busta (sigillata, numerata e firmata sui lembi dalla commissione), prima dell’inizio   della  prova, in modo che ciascuna busta sia abbinata ad un singolo concorrente. La prova pratica  si intende superata se il candidato  relaziona in modo corretto e analitico il caso. Il superamento della prova comporta l’assegnazione  fino ad un massimo di n. 15 punti, secondo la qualità e la completezza   della relazione. La durata della prova pratica è di 60 minuti.

6. Non è ammessa, durante ambedue le prove del concorso, la consultazione di  qualsiasi testo, pena l’esclusione dal concorso.

 

 


 

Art. 5

Valutazione titoli

 

1. La commissione ha a disposizione 100 punti, dei quali 60 per la valutazione della prova scritta, 15  per la prova pratica, 7  per il voto di laurea e  18  per il curriculum degli studi universitari . La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in conformità ai seguenti criteri:

 

a]  voto di laurea – max 7 punti

       -    per voto di laurea inferiore a 100                                                                   punti    0

-         per ciascun punto da 100 a 109                                                                    punti    0,45   

-         per i pieni voti assoluti                                                                       punti    6

-         per la lode                                                                                                    punti    7

 

b] curriculum – max  18 punti

b.1)  esami – max 5 punti

Gli esami utili per la valutazione,  in numero di  7, sono   scelti  dal  Consiglio della scuola  tra  i  corsi  integrati  in   statuto  e indicati nel bando, con punteggio così attribuibile:

        - per ogni esame superato con  voti  da 27 a 29/30                          punti 0,25

               - per ogni esame superato con la votazione  di 30/30                                   punti 0,50

        - per ogni esame superato con  lode                                                punti 0,75 

b.2)  qualità e attinenza della tesi alla tipologia di specializzazione – max   7 punti

       - nessuna/scarsa attinenza (in base alla qualità)                                           fino  a  punti  3

  - attinenza medio/alta (in base alla qualità)                                                  fino  a  punti  7

b.3)  attività  elettive, o equipollenti certificate secondo le modalità previste dai singoli Atenei/Strutture didattiche, attinenti la tipologia di specializzazione svolte all’interno del percorso formativo del corso di laurea -   max  3 punti  

         - per ogni   attività elettiva                                          fino  a    punti  1

 

b.4)   pubblicazioni a stampa, o lavori in extenso che risultano accettati da riviste scientifiche   attinenti la specializzazione – max   3 punti           

    -ogni pubblicazione o lavoro in extenso                                                   fino  a  punti  0,50

 

2. Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora accettati da riviste scientifiche. Il giudizio relativo ai punti b2 e b3  deve essere motivato. Le frazioni di punto non previste nel presente regolamento non sono ammesse.

 

3. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La scuola garantisce la comunicazione dei risultati entro i 15 giorni successivi alle prove stesse. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato  con la media di voti riportati, nei corsi integrati, più elevata (fino alla seconda cifra decimale), in caso di ulteriore parità viene preso in esame il voto di  laurea.

4. Con il decreto ministeriale di assegnazione delle borse di studio è altresì indicata la data di inizio  delle attività didattiche delle scuole di specializzazione.

 

 


Art. 6

Disposizioni transitorie

 

1. Limitatamente all’anno accademico 2005/2006, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, possono partecipare al concorso  i  laureati in medicina e chirurgia  che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale in data anteriore a quella indicata dal MIUR per l’effettivo inizio dei corsi. 

2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 febbraio 2003, n. 99.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, li   6 marzo 2006

 

Il Ministro

Firmato: Moratti