GU n. 274 del 23-11-1990
note:
Entrata in vigore della legge: 7/12/1990
- La L. 15 maggio 1997,
n. 127 (in S.O. n. 98/L relativo alla G.U. 17/5/1997 n. 113) ha (con l'art. 17)
modificato l'art. 9, abrogato l'art. 14, abrogato parzialmente gli artt. 3, 4 e
10.
2 - La L. 03 agosto 1998, n. 315 (in G.U. 31/08/1998 n. 202) ha introdotto (con
l'articolo 1), all'articolo 4, il comma 2-bis.
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Titoli universitari
1. Le università
rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario
(DU);
b) diploma di laurea (DL);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR).
Art. 2.
Diploma universitario
1. Il corso di diploma si
svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a
tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme
della Comunità economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed
ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti
culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo
richiesto da specifiche aree professionali.
2. Le facoltà riconoscono
totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei curricula
previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini
del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle
lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalità dettati
con i decreti di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando in ogni caso
l'obbligo di tale riconoscimento.
Art. 3.
Diploma di laurea
1. Il corso di laurea si
svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non
superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di
metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.
2. Uno specifico corso di
laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e
professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della
scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il
diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo
seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella
scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo
per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola
elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai
concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni
educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi
del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il
funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro
consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le
necessarie competenze sono disponibili.
3. Entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su
parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione (CNPI), acquisito il parere del Consiglio di Stato, viene
definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalità e
contenuti, comprese le attività di tirocinio didattico. I Ministri
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione si avvalgono della commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della
legge 9 maggio 1989, n. 168, integrata, a tal fine, da esperti nelle
problematiche del corso di laurea stesso e della scuola di specializzazione di
cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge.
4. Il decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 3 contiene altresì norme per la
formazione degli insegnanti della regione Valle d'Aosta ai fini di adeguarla
alle particolari situazioni di bilinguismo di cui agli articoli 38, 39 e 40
dello statuto speciale. Apposite convenzioni possono essere stipulate dalla
regione Valle d'Aosta, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università
italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese.
5. Convenzioni per gli
insegnanti delle scuole in lingua tedesca, delle scuole in lingua slovena e di
quelle delle località ladine possono essere stipulate dalle province autonome
di Trento e di Bolzano e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con i
Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della
pubblica istruzione, con le università italiane, con quelle dei Paesi dell'area
linguistica tedesca e con quelle slovene.
6. Con lo stesso decreto
del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato
con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e
giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono
individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune
integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 è titolo valido per
l'esercizio delle corrispondenti attività, nonchè le qualifiche funzionali del
pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per
l'accesso.
7. I corsi di laurea di cui
al comma 2 sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di
emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3.
8. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale
passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli
insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio.
Art. 4.
Diploma di
specializzazione
1. Il diploma di
specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un
corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione
di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di
specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162.
2. Con una specifica
scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le
facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di
magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività
di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista
dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento
del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree
disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi
rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione
ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
3. Con decreto del
Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalità di cui
all'articolo 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione
all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi
da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di
studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione
professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e
all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari
interessate nonchè attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato
di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri
di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di
svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 7 e 8.
4. Con lo stesso decreto
del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato
con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e
giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di
specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili
professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per
l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso
alla dirigenza nel pubblico impiego.
Art. 5.
Dottorato di ricerca
1. I corsi di dottorato
di ricerca sono regolati da specifiche disposizioni di legge.
Art. 6.
Formazione finalizzata e
servizi didattici integrativi
1. Gli statuti delle
università debbono prevedere:
a) corsi di orientamento
degli studenti, gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole
secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse
ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione
agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonchè per
l'iscrizione ai corsi post-laurea;
b) corsi di aggiornamento
del proprio personale tecnico e amministrativo;
c) attività formative
autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali,
dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite
disposizioni legislative in materia.
2. Le università possono
inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio
bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio
dello Stato:
a) corsi di preparazione
agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai
concorsi pubblici;
b) corsi di educazione ed
attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento
culturale degi adulti, nonchè quelli per la formazione permanente, ricorrente e
per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
c) corsi di
perfezionamento e aggiornamento professionale.
3. Le università
rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo.
4. I criteri e le
modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative, ad eccezione di
quelle previste dalla lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture
didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui
all'articolo 11.
Art. 7.
Disposizioni per le
scuole dirette a fini speciali
1. Entro un anno dalla
pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 9, le università deliberano la
soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello
statuto:
a) la trasformazione in
corsi di diploma universitario;
b) la conferma secondo il
loro specifico ordinamento.
2. Trascorso il predetto
termine qualora l'università non abbia provveduto a quanto previsto dal comma
1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.
3. L'attivazione di nuove
scuole dirette a fini speciali è limitata alle tipologie esistenti e a quelle
già previste nel piano di sviluppo dell'università 1986-1990.
4. Le scuole dirette a
fini speciali confermate ai sensi del comma 1, lettera b), o attivate ai sensi
del comma 3, rimangono in funzione secondo le norme del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, fino alla data di entrata in vigore
della legge sull'ordinamento dell'istruzione post-secondaria.
5. Lo statuto dovrà
dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo
ordinamento e per consentire il completamento degli studi da parte degli
studenti già iscritti.
Art. 8.
Collaborazioni esterne
1. Per la realizzazione
dei corsi di studio nonchè delle attività culturali e formative di cui
all'articolo 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite
dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con
facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la
stipulazione di apposite convenzioni.
2. Le università possono
partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e
formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di
formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di
istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di
diritto privato.
3. I consigli delle
strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicità dei
corsi e dei progetti, nonchè delle forme di collaborazione e partecipazione.
Art. 9.
Ordinamento dei corsi di
diploma universitario, di laurea e di specializzazione
1. Entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del
Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli
ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e
delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle.
2. I decreti di cui al
comma 1 sono emanati su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i
comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti, per le rispettive materie, i
rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei
seguenti criteri:
a) devono rispettare la
normativa comunitaria in materia;
b) devono realizzare una
riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la ricomposizione o la
riconversione innovativa degli insegnamenti secondo criteri di omogeneità
disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche
e professionali;
c) devono determinare le
facoltà e la collocazione dei corsi nelle facoltà, secondo criteri di
omogeneità disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei
corsi stessi, e dettare norme per il passaggio degli studenti dal precedente al
nuovo ordinamento;
d) devono individuare le
aree disciplinari, intese come insiemi di discipline scientificamente affini
raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, da
includere necessariamente nei curricula didattici, che devono essere adottati
dalle università, al fine di consentire la partecipazione agli esami di abilitazione
per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche
funzionali del pubblico impiego;
e) devono precisare le
affinità al fine della valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di
altro diploma dello stesso o diverso livello;
f) devono tenere conto
delle previsioni occupazionali.
3. Con la medesima
procedura si provvede alle successive modifiche ed integrazioni di quanto
disciplinato dai commi 1 e 2.
4. Il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su
conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione
dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia
prevista una limitazione nelle iscrizioni.
5. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 4, comma 4, con decreti del
Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri
interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico
impiego e le attività professionali per accedere ai quali sono richiesti i
titoli di studio previsti dalla presente legge.
6. Con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le
equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al
fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il
possesso.
Art. 10.
Consiglio universitario
nazionale
1. Il Consiglio
universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle
università italiane.
2. Il CUN svolge funzioni
consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in
ordine:
a) al coordinamento tra
le sedi universitarie;
b) al reclutamento, ivi compresa
la definizione dei raggruppamenti discilinari, e allo stato giuridico dei
professori e ricercatori universitari;
c) alla ripartizione tra
le università dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica;
d) alla definizione e
all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti
didattici;
e) al piano triennale di
sviluppo dell'università.
3. Per le materie di cui
alle lettere c) e d) del comma 2, il CUN si avvale dei comitati consultivi di
cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla
ricerca scientifica di cui all'articolo 65 dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante.
4. Il CUN è composto da:
a) trenta membri eletti
in rappresentanza delle aree di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
b) otto rettori designati
dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;
c) otto studenti eletti
dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;
d) cinque membri eletti
dal personale tecnico ed amministrativo delle università;
e) due membri, non
appartenenti al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo
delle università, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL);
f) un membro, non
appartenente al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo
delle università, designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
5. I rappresentanti degli
studenti e del personale tecnico e amministrativo nel CUN e nei comitati
consultivi non partecipano alle deliberazioni relative alle lettere b) e c) del
comma 2.
6. Le modalità di
elezione e di designazione dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d)
del comma 4, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree
proporzionale alla loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse
componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio, nonchè l'organizzazione
interna e il funzionamento del CUN sono disciplinati con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'elettorato attivo e
passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera a) è comunque attribuito
ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo schema di
regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, esprimono
parere le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
7. I componenti del CUN
sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti.
8. A modifica di quanto
previsto dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una
rappresentanza dei ricercatori e degli studenti, eletta dai ricercatori e dagli
studenti appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e
corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella
composizione del CUN. La corrispondenza dei gruppi di discipline e dei corsi ai
comitati e le modalità di elezione sono determinate con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN.
9. Per i provvedimenti
disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo
seno una corte di disciplina, composta dal presidente, che la presiede, da due
professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori. Per
ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che
sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in
caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal professore piu' anziano in
ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il piu' anziano di età. La corte
si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si
proceda nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione dei
professori ordinari ed associati se si procede nei confronti di professori
associati; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati e dei
ricercatori se si procede nei confronti dei ricercatori. Nel caso di concorso
nella stessa infrazione di appartenenti a categoria diverse, il collegio
giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il
giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di
relatore sono assolte da un rappresentante dell'università interessata
designato dal rettore. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, è
abrogato.
Art. 11.
Autonomia didattica
1. L'ordinamento degli
studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonchè dei corsi e delle attività
formative di cui all'articolo 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo,
da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento
didattico di ateneo".
Il regolamento è
deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è
inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro
180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia
pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con
decreto del rettore.
2. I consigli delle
strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al
regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento,
l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di
specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi
insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle
forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di
tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la
composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di
frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i
limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione
dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento
di diplomi, nonchè la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di
laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti
didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo,
ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2,
lettera d).
3. Nell'ambito del piano
di sviluppo dell'università, tenuto anche conto delle proposte delle
università, deliberate dagli organi competenti, può essere previsto il sostegno
finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle
università anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e
privati, nonchè a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al
medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro del tesoro.
Art. 12.
Attività di docenza
1. I professori di ruolo,
a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni,
e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei
corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente
legge. I ricercatori confermati, a integrazione di quanto previsto dagli
articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti
dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del
presente articolo.
2. E' altresì compito
istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di
formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di
tutorato di cui all'articolo 13.
3. Ferma restando per i
professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento,
le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica,
attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalità di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il
consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o
moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei
concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione
nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento
degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.
4. I ricercatori
confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei
corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di
tesi di laurea.
5. Il primo comma
dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, già sostituito dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, è
sostituito dal seguente:
"Gli affidamenti e
le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a
ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di
settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata
deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra
facoltà della stessa università ovvero di altra università.
Nell'attribuzione delle
supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori
confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data
preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai
professori".
6. Gli insegnamenti nei
corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero
degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra
gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250.
Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai
ricercatori confermati per supplenza o per affidamento.
7. La supplenza o
l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno
orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle
rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli
affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti
esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di
previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, fatta salva la possibilità di quanto previsto dal quinto comma
dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382.
8. L'istituto del
contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si
estende ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono
rispettate le incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Art. 13.
Tutorato
1. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge ciascuna università provvede ad
istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità dei consigli
delle strutture didattiche.
2. Il tutorato è
finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli
studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli
ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative
rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. I servizi di tutorato
collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze
degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale
degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.
Art. 14.
Settori
scientifico-disciplinari
1. Entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del
Presidente della Repubblica, adottati previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati
consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, gli insegnamenti sono raggruppati in settori
scientifico-disciplinari in base a criteri di omogeneità scientifica e didattica.
Sulle proposte del Ministro esprimono il proprio parere, nel termine perentorio
di novanta giorni, le facoltà interessate.
2. Il decreto o i decreti
di cui al comma 1 stabiliscono la pertinenza delle titolarità ai settori
scientifico-disciplinari, individuati ai sensi dello stesso comma 1, che
costituiranno i raggruppamenti concorsuali.
Art. 15.
Inquadramento dei
professori di ruolo e dei ricercatori
1. I professori di ruolo
e i ricercatori vengono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei
settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 14.
2. L'attribuzione dei
compiti didattici avviene, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro
libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche.
3. I professori di ruolo
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la
responsabilità didattica del corso di cui sono titolari, ovvero, con il loro
consenso, assumono la responsabilità di altro corso loro attribuito dal
consiglio di facoltà.
Art. 16.
Norme finali
1. Nella presente legge,
nelle dizioni "ricercatori" o "ricercatori confermati" si
intendono comprese anche quelle di "assistenti di ruolo ad
esaurimento" e di "tecnici laureati in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto"; nella
dizione "corsi di diploma" si intende compresa anche quella di
"corsi delle scuole dirette a fini speciali" fino alla loro trasformazione
o soppressione.
2. L'istituzione e
l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di laurea, di
specializzazione e di dottorato di ricerca, saranno attuate in conformità alle
disposizioni che regolano le procedure inerenti al piano di sviluppo
dell'università, nei limiti del finanziamento di parte corrente del piano
stesso, previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245,
e tenuto conto altresì del concorso di ulteriori forme di finanziamento, quali
i fondi derivanti da: convenzioni con enti pubblici, con particolare
riferimento alle regioni nell'ambito delle competenze per la formazione
professionale; convenzioni con soggetti privati; eventuali variazioni dei
contributi degli iscritti;
trasferimenti del fondo
sociale europeo, nonchè risparmi conseguiti con una piu' flessibile ed intensa
utilizzazione dei docenti e con una utilizzazione finalizzata alle nuove
esigenze dei posti di ruolo vacanti già previsti nella pianta organica alla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nella prima
applicazione della presente legge, le università che attivino un corso di
diploma, oltre a dare inizio ai corsi del primo anno, provvedono ai
riconoscimenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, di esami sostenuti in un
corso di laurea per studenti aspiranti al diploma; qualora ciò risulti
necessario per consentire il conseguimento del titolo, le università possono
altresì attivare anche insegnamenti previsti per gli ulteriori anni del corso.
4. Le disposizioni degli
statuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono
scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella
loro unitaria costituzione sono articolate in piu' corsi, anche autonomi, di
diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali,
possono essere confermate dalle università con atto ricognitivo adottato dagli
organi competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, da comunicare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
restano ferme le
disposizioni concernenti gli istituti superiori ad ordinamento speciale.
Art. 17.
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate tutte le
norme in contrasto con la presente legge.
La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19
novembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli:
VASSALLI
LAVORI PREPARATORI Camera
dei deputati (atto n. 80):
Presentato dall'on.
FIANDROTTI ed altri il 2 luglio 1987.
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 21 gennaio 1988,
con pareri delle commissioni I, II, V, VI e XI.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 2, 3, 9 marzo 1988; 25
gennaio 1989; 1 , 8, 15, 16 febbraio 1989; 11, 26 ottobre 1989.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 20 febbraio
1990.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 21, 22, 27, 28
febbraio 1990; 1 , 2, 14, 15, 21, 22, 28 marzo 1990; 11, 12, 18 aprile 1990, e
approvato il 19 aprile 1990, in un testo unificato con atti numeri 581
(ZANGHERI ed altri), 1484 (POLI BORTONE ed altri), 1781 (TESINI ed altri) e
3507 (GUERZONI ed altri).
Senato della Repubblica
(atto n. 2266):
Assegnato alla 7a
commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 15 maggio 1990, con
pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 10a, 11a e della commissione per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 7a commissione il 15, 28 giugno 1990; 3, 10, 18, 19, 24, 25, 31
luglio 1990; 1 , 2 agosto 1990; 20 settembre 1990; 4 ottobre 1990 e approvato,
con modificazioni, l'11 ottobre 1990.
Camera dei deputati (atti numeri 80, 581, 1484, 1781, 3507/ B):
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 18 ottobre
1990, con pareri delle commissioni I, V e XI.
Esaminato dalla VII commissione e approvato il 30 ottobre 1990.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui
pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo
dell'intero art. 4 della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è il seguente:
"Art. 4
(Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di
istruzione). - 1. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nelle materie di
rispettiva competenza che importino problematiche interessanti i due settori di
istruzione, attuano ogni opportuna forma di intesa e di collaborazione, al fine
di realizzare un idoneo coordinamento tra l'istruzione universitaria e
l'istruzione di ogni altro ordine e grado.
2. In particolare il
Ministro della pubblica istruzione sente il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica:
a) sulle iniziative di
aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e
docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le
università ed eventualmente con gli Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), i cui oneri fanno carico al
bilancio del Ministero della pubblica istruzione;
b) sulle iniziative per
la revisione dei programmi della scuola secondaria superiore ai fini della
prosecuzione della formazione in ambito universitario.
3. Il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sente il Ministro
della pubblica istruzione per tutti i problemi inerenti alla formazione, anche
sotto l'aspetto pedagogico, di coloro che seguono corsi di studio universitari
che prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonchè per il rilascio dei relativi titoli di studio.
4. Il Ministro favorisce,
anche mediante lo stanziamento di appositi fondi, le iniziative delle
università rivolte, nei diversi ambiti disciplinari ed eventualmente anche
d'intesa con gli IRRSAE, alla preparazione all'insegnamento, allo sviluppo
della ricerca ed alla sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado. Favorisce altresì le iniziative assunte
dalle università, d'intesa con organismi dell'amministrazione scolastica, per
promuovere l'interscambio culturale tra università e scuola.
5. Per lo svolgimento
delle attività previste dal presente articolo i Ministri si avvalgono di una
commissione di esperti composta da:
a) tre membri designati
dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI);
b) tre membri designati
dal CUN;
c) due membri designati
dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza
delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro;
d) un rappresentante
designato dal CNST;
e) un rappresentante
degli IRRSAE designato dalla Conferenza dei presidenti;
f) tre esperti designati
dal Ministro della pubblica istruzione;
g) tre esperti designati
dal Ministro, con esperienza in campo formativo.
6. Le disposizioni
attuative del comma 5 sono dettate con decreto interministeriale".
- Il testo degli articoli
38, 39 e 40 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è il seguente:
"Art. 38. - Nella
Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana.
Gli atti pubblici possono
essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti
dell'autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.
Le amministrazioni
statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari
della regione o che conoscano la lingua francese.
Art. 39. - Nelle scuole
di ogni ordine e grado, dipendenti dalla regione, all'insegnamento della lingua
francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua
italiana.
L'insegnamento di alcune
materie può essere impartito in lingua francese.
Art. 40. - L'insegnamento
delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello
Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali.
Tali adattamenti, nonchè
le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e
resi esecutivi, sentite commissioni miste composte di rappresentanti del
Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della
Valle e di rappresentanti degli insegnanti"
Nota all'art. 4:
- Il D.P.R. n. 162/1982
reca: "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di
specializzazione e dei corsi di perfezionamento".
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art.
4 della legge n. 168/1989 si veda nelle note all'art. 3.
Nota all'art. 7:
- Per il titolo del
D.P.R. n. 162/1982 si veda la precedente nota all'art. 4.
Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 67
del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica) è il
seguente:
"Art. 67
(Composizione dei comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale). -
Per l'esame dei progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante
interesse per lo sviluppo della scienza, sono costituiti comitati consultivi
del Consiglio universitario nazionale.
Entro il 31 dicembre 1980
il Ministro della pubblica istruzione determinerà, su conforme parere del
Consiglio universitario nazionale con proprio decreto, il numero dei comitati,
in ogni caso non superiore a quindici, nei quali raggruppare le discipline per
grandi aree omogenee. Di ogni comitato fa parte inoltre un ricercatore
designato dal Consiglio universitario nazionale.
Ogni comitato consultivo
è composto da un professore ordinario o straordinario designato dal Consiglio
universitario nazionale che lo presiede e da dieci professori eletti dai
docenti dei corrispondenti gruppi di discipline.
Le modalità di elezione
sono determinate con il decreto di cui al primo comma".
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art.
67 del D.P.R. n. 382/1980 si veda la precedente nota all'art. 9.
- Il testo dell'art. 17
della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 17
(Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle
leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e
l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di
principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui
manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre
che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il
funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del
lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
2. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina
delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio
della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza
del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle
dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui
al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono
recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del
Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei
conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- La legge n. 31/1979
reca: "Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario
nazionale, nonchè nuove norme sui concorsi per posti di professore
universitario di ruolo".
Note all'art. 12:
- Il testo degli articoli
1, 9 (così come modificato dall'art. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 477), 10,
13 (come modificato dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705), 30, 31,
32 e 114 (come modificato dall'art. 3 della legge n. 477/1984 e come
ulteriormente modificato dalla presente legge) del D.P.R. n. 382/1980 (per il
titolo si veda la nota all'art. 9) è il seguente:
"Art. 1 (Ruolo dei
professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori). - Il ruolo
dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
a) professori
straordinari e ordinari;
b) professori associati.
Le norme di cui ai
successivi articoli assicurano, nell'unitarietà della funzione docente, la
distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari e di
quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con
uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.
I professori universitari
di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di
diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di
perfezionamento.
Possono essere chiamati a
cooperare alle attività di docenza professori a contratto, ai sensi del
successivo art. 25.
E' istituito il ruolo dei
ricercatori universitari.
Non è consentito il
conferimento di incarichi di insegnamento".
"Art. 9
(Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da quello di titolarità). -
Il professore ordinario, nella salvaguardia della libertà di insegnamento e di
ricerca e con il suo consenso, può essere temporaneamente utilizzato
nell'ambito della stessa facoltà o scuola o dipartimento per lo svolgimento
delle attività didattiche previste nei successivi commi.
In base ai programmi
determinati ai sensi del precedente art. 7, al professore ordinario può essere
affidato con il suo consenso lo svolgimento, in sostituzione dell'insegnamento
di cui è titolare, di un corso di insegnamento in materia diversa purchè
compresa nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti
riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale.
Al termine del corso il
professore ha diritto di riassumere l'insegnamento di cui è titolare. I
professori ordinari titolari di corsi non seguiti sono tenuti a svolgere un
secondo insegnamento.
Al professore ordinario
può altresì essere affidato con il suo consenso lo svolgimento di attività
didattiche aggiuntive rispetto a quello dei corsi di insegnamento previsti per
il conseguimento del diploma di laurea, incluse le attività relative ai corsi
nelle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento
e le attività relative agli studi per il conseguimento del dottorato di
ricerca, ove istituito. Il consiglio di facoltà, sempre nell'ambito della
programmazione didattica annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le
predette attività didattiche tra i professori interessati e con il loro
consenso, in modo da distribuire uniformemente il carico didattico.
In ogni caso l'impegno
didattico complessivamente considerato del professore non può essere inferiore
all'impegno orario per l'attività didattica previsto dal successivo art. 10.
I consigli delle facoltà
o scuole possono altresì affidare a titolo gratuito ai professori ordinari, con
il loro consenso ovvero su loro richiesta e nell'ambito della stessa facoltà,
lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine.
In caso di
indisponibilità dei titolari, e sempre che sia necessaria la conservazione
dell'insegnamento e non sia possibile provvedere diversamente, i consigli delle
facoltà possono per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili
conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla
stessa facoltà della stessa materia o di materie che, sulla base dei
raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia
da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione
alla effettiva necessità, previo nulla osta del Ministro della pubblica
istruzione, a professori di altra facoltà della stessa università o a
professori di altra università. La supplenza svolta nei limiti dell'impegno
orario complessivo di cui al successivo art. 10 è affidata a titolo
gratuito".
"Art. 10 (Doveri
didattici dei professori). - Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti
dalle vigenti disposizioni, i professori ordinari per le attività didattiche,
compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e alle commissioni di
laurea, devono assicurare la loro presenza per non meno di 250 ore annuali
distribuite in forma e secondo modalità da definire ai sensi del secondo comma
del precedente art. 7.
Sono altresì tenuti ad
assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi collegiali e di
governo dell'Ateneo secondo i compiti previsti per ciascuna fascia.
I professori a tempo
pieno sono tenuti anche a garantire la loro presenza per non meno di altre 100
ore annuali per le attività di cui al successivo comma quarto e per
l'assolvimento di compiti organizzativi interni.
La ripartizione di tali
attività e compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa
tra i consigli di facoltà e di corso di laurea, con il consenso del professore
interessato.
Le attività didattiche
comprendono sia lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste,
sia lo svolgimento, nell'ambito di appositi servizi predisposti dalle facoltà,
di compiti di orientamento per gli studenti, con particolare riferimento alla
predisposizione dei piani di studio, ai fini anche delle opportune modifiche ed
integrazioni sulla base dei risultati conseguiti dagli studenti stessi e delle
loro meglio individuate attitudini e sopravvenute esigenze".
"Art. 13
(Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità). - Ferme restando
le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di
professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è
collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o
dell'ufficio nei seguenti casi:
1) elezione al Parlamento
nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di
Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di
Stato;
3) nomina a componente
delle istituzioni delle comunità europee;
4) (soppresso);
5) nomina a presidente o
vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
6) (soppresso);
7) nomina a presidente o
componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente
della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del
comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche
di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere
nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a
partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le
cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o
scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di
pubblicazioni a carattere scientifico;
11) nomina a direttore,
condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione
corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o
segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi
dirigenziali di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti
da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche
amministrazioni o enti pubblici economici.
Hanno diritto a
richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo, che
ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di
dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del
Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento
del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere
il corso ufficiale.
Il professore che venga a
trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi
deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il
provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del
mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il
trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili
dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. E'
fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni.
Il periodo
dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini
della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza secondo le norme vigenti, nonchè della maturazione dello
straordinariato ai sensi del precedente art. 6.
Qualora l'incarico per il
quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente,
istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano,
a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le
disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
Qualora si tratti degli
incarichi previsti ai numeri 10), 11), e 12) del presente articolo, gli oneri
di cui al n. 3), dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono
a carico dell'ente, istituto o società.
I professori collocati in
aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui
appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma,
della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo
per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche
accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di
svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso
di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle
scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività
seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con
il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. E'
garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche
applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il
consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove
istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di
concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino
successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si
applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età".
"Art. 30 (Dotazione
organica del ruolo dei ricercatori). - La dotazione organica del ruolo dei
ricercatori universitari è di 16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per
concorsi liberi. Di questi ultimi 2.000 saranno messi a concorso entro l'anno
accademico 1980-81; i restanti 2.000 entro gli anni accademici 1981-82 e
1982-83.
I posti destinati a
concorso libero sono ripartiti fra le facoltà delle varie università secondo
criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi
di laurea delle facoltà stesse, nonchè dei posti assegnati in seguito ai
giudizi di idoneità ove espletati. La ripartizione è effettuata con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario
nazionale.
Nella prima tornata
concorsuale, in sede di ripartizione dei posti di ricercatori da mettere a
concorso libero per facoltà e per gruppi di discipline, si terrà conto,
nell'ambito dei criteri generali anche del numero degli appartenenti alle
categorie di cui all'art. 58 per i quali le facoltà attestino la continuazione
dell'attività di ricerca e che non abbiano, per anzianità, titolo a partecipare
ai giudizi di idoneità".
"Art. 31 (Conferma
dei ricercatori universitari). - I ricercatori universitari dopo tre anni
dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte
di una commissione nazionale composta per ogni raggruppamento di discipline, da
tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte
su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale,
tra i docenti del gruppo di discipline.
La commissione valuta
l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel
triennio sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà o del
dipartimento.
Se il giudizio è
favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati
che è compresa nella dotazione organica di cui al precedente articolo 30.
Se il giudizio è
sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il
secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.
Coloro che non superano
il secondo giudizio di conferma possono avvalersi, a domanda, della facoltà di
passaggio ad altra amministrazione, disciplinata dal successivo art.120".
"Art. 32 (Compiti
dei ricercatori universitari). - I ricercatori universitari contribuiscono allo
sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti
didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali.
Tra tali compiti sono
comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche
attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove
modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali.
I ricercatori confermati
possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a
livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca
scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di
ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresì
svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di
lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario secondo modalità
definite dal consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari
degli insegnamenti ufficiali. Possono altresì partecipare alle commissioni
d'esame di profitto come cultori della materia.
I consigli delle facoltà
dalle quali i ricercatori dipendono determinano, ogni anno accademico, gli
impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle
didattiche.
Per le funzioni
didattiche il ricercatore è tenuto ad un impegno per non piu' di 250 ore annue
annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore è
inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali negli
Atenei, ove investito della relativa rappresentanza.
Le predette modalità sono
definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di
laurea, per quanto concerne le attività didattiche, e, per quanto concerne la
ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal dipartimento, se
costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il ricercatore è inserito
per la ricerca".
"Art. 114
(Conferimento di supplenze). - Gli affidamenti e le supplenze possono essere
conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del
medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti
alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di
ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università
ovvero di altra università. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di
domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al
medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del
consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori.
Le supplenze, di cui al
precedente comma, sono conferite con deliberazione del consiglio di facoltà,
che le adotterà a maggioranza assoluta. La deliberazione darà ragione delle
valutazioni comparative in base alle quali è stata operata la scelta tra coloro
che hanno presentato domanda per il conferimento della supplenza.
Per il periodo di
effettivo svolgimento della supplenza è dovuto un compenso, ragguagliato a
mese, pari alla metà dello stipendio lordo spettante al professore associato
alla classe iniziale del livello retributivo.
Fino all'adozione delle
norme delegate che provvedono a rivedere gli ordinamenti delle scuole a fini
speciali e delle scuole di specializzazione e perfezionamento, nulla è
innovato, per l'attribuzione degli insegnamenti in dette scuole, negli
ordinamenti vigenti, oltre a quanto disposto nel presente decreto. Per gli
insegnamenti eventualmente attribuiti ai professori di ruolo valgono le norme
previste dal precedente art. 9, anche se a tempo pieno".
- Il testo dell'art. 4
del D.P.R. n. 162/1982 (per il titolo si veda la nota all'art. 4) è il seguente:
"Art. 4
(Organizzazione didattica). - Fino a quando non interverrà la legge prevista
dall'ultimo comma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, in ordine al definitivo assetto delle strutture
universitarie a seguito della sperimentazione dipartimentale, per l'attuazione
delle attività didattiche programmate dai consigli delle scuole dirette a fini
speciali e delle scuole di specializzazione, provvede ciascuna facoltà per la
parte di propria competenza in relazione a quanto previsto dallo statuto, ai
sensi degli articoli 7, 9 e 32, comma terzo, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
L'attività didattica dei
professori straordinari, ordinari ed associati nei corsi delle scuole dirette a
fini speciali e nelle scuole di specializzazione costituisce adempimento dei
propri doveri didattici.
L'impegno didattico dei
professori ordinari e straordinari nei corsi di laurea e nelle scuole di
specializzazione non può comunque essere inferiore ai due terzi del loro
complessivo impegno orario.
La ripartizione di tali
attività e compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa
tra il consiglio di facoltà e il consiglio della scuola, ai sensi dell'art. 10,
comma terzo, del citato decreto 11 luglio 1980, n. 382.
L'attività didattica dei
ricercatori nelle scuole dirette a fini speciali costituisce adempimento dei
propri doveri didattici nell'ambito dell'impegno orario previsto dal quarto
comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e secondo le modalità di cui al terzo comma dello stesso art. 32.
Alle scuole dirette a
fini speciali ed alle scuole di specializzazione si applica il disposto
dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382,
oltre quanto previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Nelle predette scuole,
eventuali attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a
specifici insegnamenti professionali sono conferite con contratto di diritto
privato a tempo determinato secondo le modalità di cui all'art. 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La durata e la misura
potranno superare il limite ivi previsto in caso di comprovata necessità e
previo nulla osta del rettore che ne dà comunicazione al Ministero della
pubblica istruzione".
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art.
67 del D.P.R. n. 382/1980 si veda la precedente nota all'art. 9.
- Il testo dell'art. 17
della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 17
(Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle
leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e
l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di
principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui
manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre
che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il
funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del
lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
2. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina
delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio
della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o
di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle
dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui
al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono
recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del
Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei
conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- La legge n. 31/1979
reca: "Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario
nazionale, nonchè nuove norme sui concorsi per posti di professore
universitario di ruolo"
Nota all'art. 14:
- Per il testo dell'art.
67 del D.P.R. n. 382/1980 si veda la precedente nota all'art. 9.
Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 50
del D.P.R. n. 382/1980 (per il titolo si veda la nota all'art. 9) è il
seguente:
"Art. 50
(Inquadramento nella fascia dei professori associati). Nella prima applicazione
del presente decreto possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di
idoneità, nel ruolo dei professori associati:
1) i professori
incaricati stabilizzati di cui all'art.4 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e
successive modificazioni e integrazioni: nonchè quelli che completano il
triennio di cui al D.L. 23 dicembre 1978, n.817, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, al termine dell'anno
accademico 1979-80.
I professori incaricati
che non hanno completato il triennio di cui al D.L. 23 dicembre 1978, n. 817,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54,
maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati
all'atto del compimento del triennio medesimo. Per i professori incaricati a
titolo gratuito è titolo il compimento del periodo necessario alla
stabilizzazione, di cui all'art. 4 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato
dall'articolo unico del D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n.54, certificato dal rettore
dell'Università o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore con
documentazione degli atti ufficiali della facoltà con i quali l'incarico è
stato conferito;
2) gli assistenti
universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del D.L. 1 ottobre
1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1973, n. 766;
3) i tecnici laureati,
gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i
curatori degli orti botanici, i conservatori dei musei, in servizio all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli,
che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica
e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da
atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.
A tal fine il preside della facoltà rilascia sulla base della documentazione in
possesso della facoltà attestazione che l'avente titolo ha effettivamente
prestato attività didattica e scientifica (*)".
(*) La Corte
costituzionale, con sentenza 9 aprile 1986, n. 89 (Gazzetta Ufficiale 23 aprile
1986, n. 16 - serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 50, n. 3, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da
ammettere ai giudizi di idoneità gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle
cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, che, entro l'anno
accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attività didattica e
scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal
preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle
attività medesime. La Corte costituzionale, con sentenza 5-13 luglio 1989, n.
397 (Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1989, n. 29 - serie speciale) ha dichiarato
l'illegittimità dell'art.50, n. 3, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella
parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di
idoneità i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia,
nominati in base a concorso, svolgenti attività di assistenza e cura oltre i
limiti d'impegno del contratto, e che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano
posto in essere per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima
comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base
ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.
- Il comma 1 dell'art. 17
della legge n. 245/1990 (Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università
e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990) prevede che:
"Per l'attuazione
dei piani di sviluppo dell'università è autorizzata, per gli anni dal 1990 al
1995, la spesa complessiva di L. 1.900.000 milioni, di cui L. 950.000 milioni
di parte corrente e L. 950.000 milioni di parte capitale"