|
D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 (1). Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento (2). |
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 12, ultimo
comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28; Sentite le competenti
commissioni permanenti delle due Camere; Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1982; Sulla proposta del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e
della funzione pubblica; Emana il seguente
decreto: Capo I - Principi
sull'assetto nell'ordinamento universitario delle scuole dirette a fini
speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento 1. Finalità. Ä Le scuole
dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di
perfezionamento fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a
realizzare i fini istituzionali delle Università. Presso le Università
possono essere costituite: a) scuole dirette a fini
speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di
uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma
sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito
universitario; b) scuole di
specializzazione per il conseguimento, successivamente alla laurea, di
diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione
della qualifica di specialista; c) corsi di
perfezionamento per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in
determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o
riqualificazione professionale e di educazione permanente. 2. Determinazione
dei posti. Ä Il numero complessivo degli studenti da ammettere alle scuole
dirette a fini speciali e di specializzazione è determinato nello statuto
delle Università in relazione alla disponibilità, acquisita anche a seguito
di convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, di
idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente
necessari all'efficace svolgimento dei corsi. Tale numero può essere
modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su richiesta
del rettore, previa motivata proposta del consiglio della scuola, da
presentare non oltre il 30 novembre dell'anno accademico cui è limitata la
modifica. Per esigenze di
programmazione connesse allo sviluppo economico e sociale del Paese, con
decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri,
può essere determinato, per ciascun anno accademico, il numero globale sul
piano nazionale delle iscrizioni degli studenti alle scuole dirette a fini
speciali e di specializzazione inerenti al settore cui si riferisce la
programmazione. Il Ministro della
pubblica istruzione, in relazione alle previsioni del piano di sviluppo delle
Università di cui all'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (3), e per il
settore sanitario, tenuto conto anche delle indicazioni del piano sanitario
nazionale, provvede a determinare, per ciascuna scuola, i posti relativi,
sentito il Ministro interessato. Le Università nel caso di
convenzione con enti pubblici per l'utilizzazione di strutture extra
universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative,
nonché, di quelle previste dall'art. 39 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 (4), possono prevedere un numero di posti, in
aggiunta a quelli ordinari, comunque non superiore al 30% degli stessi,
riservati al personale appartenente ai predetti enti pubbici che già operi
nel settore cui afferisce la scuola diretta a fini speciali o di
specializzazione, fermi restando i requisiti e le modalità per l'ammissione.
Nel caso di determinazione del numero programmato ai sensi del precedente
terzo comma si terrà conto anche dei predetti posti riservati. 3. Uniformità di
ordinamento delle scuole appartenenti alla stessa tipologia. Ä Il Ministro
della pubblica istruzione, sentito, il parere del Consiglio universitario
nazionale, provvede, con propri decreti, a stabilire per i singoli tipi di
diplomi la denominazione, i requisiti di ammissione, la durata e la frequenza
dei corsi, l'indicazione del numero complessivo degli esami di profitto e
delle discipline obbligatorie con le connesse attività pratiche da
ricomprendere nell'ordinamento degli studi, le modalità di svolgimento degli esami
e del tirocinio pratico nonché le attività valutabili ai sensi del quarto
comma del successivo art. 12, nei seguenti casi: a) per i diplomi delle
scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione allorché
sia necessario adeguare il nostro ordinamento alle direttive C.E.E. in
materia; b) per i diplomi delle
scuole dirette a fini speciali che ai sensi del successivo art. 9 hanno
valore abilitante per l'esercizio professionale. Per le scuole di
specializzazione e per le scuole dirette a fini speciali in settori
riguardanti il servizio sanitario nazionale, il decreto del Ministro della
pubblica istruzione sarà adottato di concerto con quello della sanità,
sentito anche il Consiglio superiore di sanità. Con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri interessati, possono essere previsti
corsi di diploma di scuole dirette a fini speciali o di specializzazione, la
cui attività emerga in relazione all'attuazione di piani di sviluppo
economico e sociale approvati con legge e per la cui realizzazione
nell'ordinamento universitario non siano previste le corrispondenti
qualificazioni professionali. Sarà agevolata
l'istituzione presso le Università dei predetti corsi. 4. Organizzazione
didattica. Ä Fino a quando non interverrà la legge prevista dall'ultimo comma
dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 (5), in ordine al definitivo assetto delle strutture universitarie a
seguito della sperimentazione dipartimentale, per l'attuazione delle attività
didattiche programmate dai consigli delle scuole dirette a fini speciali e
delle scuole di specializzazione, provvede ciascuna facoltà per la parte di
propria competenza in relazione a quanto previsto dallo statuto, ai sensi
degli articoli 7, 9 e 32, comma terzo, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (5). L'attività didattica dei
professori straordinari, ordinari ed associati nei corsi delle scuole dirette
a fini speciali e nelle scuole di specializzazione costituisce adempimento
dei propri doveri didattici. L'impegno didattico dei
professori ordinari e straordinari nei corsi di laurea e nelle scuole di
specializzazione non può comunque essere inferiore ai due terzi del loro
complessivo impegno orario. La ripartizione di tali attività e compiti è
determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra il consiglio di
facoltà e il consiglio della scuola, ai sensi dell'art. 10, comma terzo, del
citato decreto 11 luglio 1980, n. 382 (5). L'attività didattica dei
ricercatori nelle scuole dirette a fini speciali costituisce adempimento dei
propri doveri didattici nell'ambito dell'impegno orario previsto dal quarto
comma dell'art. 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e secondo le
modalità di cui al terzo comma dello stesso art. 32. Alle scuole dirette a
fini speciali ed alle scuole di specializzazione si applica il disposto
dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 lugl0io 1980, n.
382 (5), oltre quanto previsto dall'art. 39 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 (6). Nelle predette scuole,
eventuali attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse
a specifici insegnamenti professionali sono conferite con contratto di
diritto privato a tempo determinato secondo le modalità di cui all'art. 25
del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La durata e la
misura potranno superare il limite ivi previsto in caso di comprovata
necessità e previo nulla osta del rettore che ne dà comunicazione al
Ministero della pubblica istruzione. Capo II - Scuole dirette
a fini speciali 5. Ordinamento
degli studi. Ä I corsi di studio delle scuole dirette a fini speciali sono
corsi ufficiali universitari, hanno durata biennale o triennale e si
concludono con il rilascio di un diploma previo superamento di un esame di
Stato. La frequenza dei corsi è obbligatoria. L'ordinamento degli studi
comprende attività didattica e scientifica e un tirocinio obbligatorio,
necessario per il completamento della formazione professionale. I corsi possono essere
costituiti sia con insegnamenti ad essi particolari sia con opportuni
raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti di altri corsi di diploma o di
laurea. L'attività scientifica
connessa ai corsi della scuola fa capo ai dipartimenti o, in mancanza di
questi, agli istituti delle Università e si svolge nelle strutture proprie o
in quelle convenzionate. Il tirocinio si svolge,
sotto la guida di un docente, presso strutture dell'Università o con esse
convenzionate, anche ai sensi dell'art. 92 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (5), previa
proposta del consiglio della scuola, e deve essere sottoposto a verifiche e
valutazioni. 6. Ammissione. Ä
Per i requisiti relativi all'ammissione ai corsi di diploma delle scuole
dirette a fini speciali si applicano le disposizioni previste per
l'ammissione ai corsi di laurea. Per particolari tipi di
diploma lo statuto dell'Università può richiedere, quale ulteriore requisito
di ammissione, il possesso della quafifica professionale di base, fatto salvo
quanto previsto nel precedente art. 3. Qualora il numero degli
aspiranti sia superiore a quello determinato per le iscrizioni, è richiesto
il superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà
svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un
colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio
complessivo a disposizioni della commissione, del titolo di studio posseduto
dagli aspiranti. Sono ammessi ai corsi i
candidati che, in relazione al numero delle iscrizioni disponibili, si siano
collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del
punteggio complessivo riportato. 7. Istituzione
delle scuole dirette a fini speciali. Ä L'istituzione delle scuole dirette a
fini speciali è disposta nello statuto dell'Università. Le Università possono istituire
scuole dirette a fini speciali nei limiti delle disponibilità di personale
docente e non docente, nonché di idonee strutture e attrezzature, acquisite
anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento
universitario, necessari all'efficace svolgimento dei corsi. Gli statuti delle
Università stabiliscono l'ordinamento degli studi, i requisiti di ammissione
e le modalità di svolgimento degli esami e del tirocinio pratico, nel
rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3. 8. Consiglio della
scuola. Ä Per ciascuna scuola diretta a fini speciali, anche se comprendente
più corsi o indirizzi di diploma, è costituito un unico consiglio presieduto
dal direttore. Per la composizione e le
attribuzioni del consiglio di direzione e i compiti del direttore si
applicano le disposizioni di cui all'art. 94 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (7), relativo ai
consigli di corso di laurea ed al presidente, nonché i commi secondo e terzo
dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 (7). 9. Diplomi aventi
valore abilitante all'esercizio di professioni o di titolo per l'accesso ai
pubblici impieghi. I decreti di cui al
precedente comma, attinenti al settore sanitario, sono adottati sentito il
Consiglio sanitario nazionale (7/a). 10. Studenti. Ä Agli
studenti dei corsi delle scuole contemplate nel presente capo si applicano le
disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari
comprese quelle relative alle tasse e contributi, alla partecipazione e
all'elezione degli organi universitari, alle norme disciplinari vigenti per
gli iscritti ai corsi di laurea e, ove competa, alla fruizione dell'assegno
di studio e degli altri servizi, ad esclusione di quelle che disciplinano il
passaggio da un corso di laurea ad un altro. Ai diplomati delle scuole
dirette a fini speciali che si iscrivono a corsi di laurea si applicano le
disposizioni che disciplinano le iscrizioni ai corsi di laurea di coloro che
sono già forniti di una laurea o di un diploma, con il limite, in ogni caso,
di abbreviazione del corso non superiore ad un anno. Capo III - Scuole
di specializzazione 11. Ordinamento degli
studi. Ä I corsi di studio delle scuole di specializzazione sono corsi
ufficiali universitari. La frequenza ai corsi è
obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve
sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso
successivo. La commissione d'esame,
di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie
relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di
preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività
pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame
potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Superato l'esame
teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di
specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella
discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano
superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. 12. Istituzione
delle scuole di specializzazione. Ä L'istituzione delle scuole di
specializzazione è disposta nello statuto dell'Università. Le Università e gli
Istituti universitari possono istituire scuole di specializzazione
rispondenti ad esigenze di specificità professionale, nei limiti delle
disponibilità di personale docente e non docente, nonché di idonee strutture
e attrezzature, acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in
conformità dell'ordinamento universitario, necessari all'efficace svolgimento
dei corsi. Gli statuti delle
Università stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art.
3 per ciascuna scuola di specializzazione, la durata del corso di studio,
l'elenco delle materie obbligatorie di insegnamento, la loro distribuzione e
la propedeuticità nei diversi anni del corso, l'eventuale indicazione delle
materie opzionali, le attività pratiche da svolgere, le modalità di frequenza
delle attività didattiche e pratiche, stabilendo la frequenza necessaria per
sostenere gli esami annuali e finali, la determinazione del diploma di laurea
richiesto per l'ammissione, le modalità di svolgimento degli esami. Ai fini della frequenza e
delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea
documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di
servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o
nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 (8), in
materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Fermo restando quanto
previsto dalle vigenti disposizioni per le tasse erariali, i contributi a
carico degli specializzandi sono stabiliti con deliberazione del consiglio di
amministrazione dell'Università. 13. Ammissione. Ä Per
l'ammissione alle scuole di specializzazione è richiesto il superamento di un
esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a
risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione,
in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della
commissione, dei titoli di cui al penultimo comma del presente articolo. Possono partecipare
all'esamedi ammissione coloro che siano in possesso del diploma di laurea
richiesto dallo statuto dell'Università e, qualora prescritto, anche dal
diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Sono ammessi alla scuola
di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili,
si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base
del punteggio complessivo riportato. Sono titoli valutabili la
tesi nella disciplina attinente alla specializzazione, il voto di laurea, il
voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti
la specializzazione e le pubblicazioni nelle predette materie. La ripartizione del
punteggio tra i titoli indicati nel precedente comma sarà determinata con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
universitario nazionale. 14. Consiglio della
scuola. Ä Per ciascuna scuola di specializzazione anche se comprendente più
indirizzi è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto
dai professori di ruolo e dai professori a contratto, previsti nel precedente
art. 4, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola nonché da una
rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui
all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 (9). Il consiglio esercita le
competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (9), al consiglio
di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti. Si applicano le
disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (9). 15. Scuole di
specializzazione e dottorato di ricerca. Ä Fermo restando nella prima
attuazione del presente decreto, per coloro che alla data della sua entrata
in vigore siano già iscritti ad una scuola di specializzazione, il disposto
del quinto comma dell'art. 74 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (9), non è
consentita la contemporanea iscrizione ai corsi delle scuole di
specializzazione ed a quelli per il conseguimento del dottorato di ricerca. Il consiglio delle scuole
di specializzazione, in relazione ad eventuali domande di ammissione di
candidati che abbiano conseguito il titolo di dottorato di ricerca, delibera
specificatamente, considerato il processo formativo e la produzione
scientifica dell'aspirante, un apposito piano di studi e di attività
professionalizzanti, rispettando le eventuali direttive CEE in materia. Capo IV - Corsi di
perfezionamento 16. Istituzione. Ä
Le Università, per le finalità indicate nel precedente art. 1, lettera c),
possono attivare corsi di perfezionamento di durata non superiore ad un anno
anche a seguito di convenzioni, ivi comprese quelle previste dall'art. 92,
secondo e terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (9) oltre che con
lo Stato, la regione e gli altri enti territoriali, con enti pubblici o con
privati, utilizzando eventualmente strutture ausiliarie decentrate e mezzi
radiotelevisivi. Ai predetti corsi possono
iscriversi coloro che sono in possesso di titoli di studio di livello
universitario. Il corso è attivato con
decreto del rettore, su conforme parere o su proposta delle facoltà
interessate e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Il decreto del rettore
determina i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento del corso e
la sua durata, anche in relazione alle esigenze di coloro che già operano nel
mondo della produzione e dei servizi sociali, l'ammontare degli eventuali
contributi di iscrizione e ogni altra utile prescrizione. 17. Organizzazione dei
corsi. Ä Le facoltà interessate, nell'ambito dei compiti di programmazione
didattica di cui all'art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (9), e di
utilizzazione dei professori e dei ricercatori rispettivamente ai sensi
dell'art. 9 e dell'art. 32, terzo comma, dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica, designano i professori ed i ricercatori addetti al corso. Al coordinamento delle
attività didattiche e pratiche provvede il consiglio di corso, composto da
tutti i docenti interessati al corso stesso. Il consiglio elegge il direttore
tenuto conto del disposto di cui al secondo e terzo comma dell'art. 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (9). A conclusione dei corsi
di perfezionamento, agli iscritti che a giudizio del consiglio hanno svolto
le attività e adempiuto agli obblighi previsti, è rilasciato dal direttore
del corso un attestato di frequenza non valutabile nell'esercizio degli
uffici e delle professioni o nell'ambito della ricerca scientifica. L'attività svolta dai
professori e dai ricercatori nei corsi di perfezionamento costituisce
adempimento dei propri doveri didattici nell'ambito e comunque nel limite
massimo di un terzo dell'impegno orario previsto rispettivamente negli
articoli 10 e 32, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (9). Capo V Ä Norme
transitorie e finali 18. Adeguamento al
nuovo ordinamento. Ä Entro un triennio accademico dalla data di entrata in
vigore del presente decreto i corsi delle scuole dirette a fini speciali o di
specializzazione o di perfezionamento previsti nel precedente ordinamento, a
conclusione dei quali si conseguono diplomi universitari, quale ne sia la
denominazione, ove possano rientrare in una delle tipologie del capo II e III
del presente decreto devono essere adeguati alle disposizioni dello stesso. Decorso detto termine
tutte le scuole e i corsi, che non risultino corrispondenti alle previste
tipologie, sono soppressi con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
adottato sentita l'Università interessata. Restano fermi gli
ordinamenti di scuole o istituti disciplinati da particolari disposizioni
legislative, ivi comprese quelle relative alle scuole di ostetricia e per
infermieri, la cui disciplina sarà riconsiderata nell'ambito della riforma
degli studi di medicina. Restano altresì ferme le
disposizioni degli statuti delle Università e degli Istituti universitari che
prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole
che, nella loro unitaria costituzione, sono articolate in più corsi anche autonomi
di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali;
restano altresì ferme le disposizioni concernenti gli Istituti superiori ad
ordinamento speciale. 19. Convalida dei
titoli conseguiti nel precedente ordinamento. Ä I decreti presidenziali di
cui al precedente art. 9 devono contenere disposizioni transitorie per
disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento e le condizioni
e le modalità per ammettere all'esercizio delle corrispondenti attività
professionali coloro che hanno conseguito il titolo in base al precedente
ordinamento. 20. [Borse di
studio. Ä Le borse di studio, fermo restando quanto previsto per il dottorato
di ricerca, anche in relazione a quanto disposto nell'art. 74 nonché
nell'ultimo comma dell'articolo 75 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (10), sono
attribuite agli iscritti alle scuole di specializzazione con le modalità e
alle condizioni previste nell'art. 75 e seguenti del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 (10). Per gli iscritti alle
scuole di specializzazione di medicina, la disciplina delle borse di studio
di cui al precedente comma, sarà riconsiderata nel contesto della riforma
degli studi medici anche al fine del completo adeguamento alle direttive CEE
in materia di tempo pieno] (11). 21. Norme di
abrogazione. Ä Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di legge e di
regolamento relative alle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione
e di perfezionamento che siano in contrasto con il presente decreto. Per quanto non previsto
dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme
sull'istruzione universitaria. (2) Si ritiene opportuno
riportare anche la premessa del presente decreto. (3) Riportato al n.
A/LXXXI. (4) Riportata alla voce
Sanità pubblica. (5) Riportato al n.
A/LXXXI. (6) Riportata alla voce
Sanità pubblica. (7) Riportato al n.
A/LXXXI. (7/a) Vedi il D.P.R. 15
gennaio 1987, n. 14, riportato al n. C/XXXI. (8) Riportata alla voce
Ministero degli affari esteri. (9) Riportato al n.
A/LXXXI. (10) Riportato al n.
A/LXXXI. (11) Articolo abrogato
dall'art. 8, L. 30 novembre 1989, n. 398, riportata al n. A/CXVIII. |