DECRETO 21 dicembre 1999 n. 537
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del
31 gennaio 2000)
REGOLAMENTO
RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI.
Il
Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto
con Il Ministro della Giustizia
Visto
il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,approvato con regio decreto
31 agosto 1933, n. 1592;
Visto
il decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382;
Visto
il decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vista
la legge 9
maggio 1989, n. 168;
Vista
la legge 19
novembre 1990, n. 341;
Vista
la legge 15
maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, commi 113 e
114;
Visto
il decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'articolo
16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e
norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali;
Visto
l'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti
il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori delle
università italiane;
Sentiti
il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale del notariato;
Sentito
il Consiglio superiore della magistratura;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti
normativi nell'adunanza del 14 gennaio 1999;
Vista
la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 71-bis del 2 febbraio 1999);
Viste
le osservazioni della Corte dei conti espresse con nota n. 8/6 in data 9 aprile
1999 e ritenuto di dover modificare il testo del regolamento in adesione alle
predette osservazioni;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;
Vista
la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. n. 2287/III.6/99
del 17 dicembre 1999);
Adotta
il seguente regolamento:
CAPO
I
Istituzione delle scuole
Art. 1.
(nota
)
Definizioni
1.
Ai sensi del presente regolamento si
intendono:
a.
per università,
gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali
che rilasciano titoli di studio con valore legale;
b.
per scuola o
scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni legali di
cui al capo II, articolo
16, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
c.
per decreto
legislativo, il decreto 17 novembre 1997, n. 398;
d.
per MURST, il
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 2. (note)
Istituzione
delle scuole
1.
A decorrere dall'anno accademico 2000/2001 e per le
finalità di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo, le scuole,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono istituite dalle università sedi
di facoltà di giurisprudenza, previa modifica dei regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19
novembre 1990, n. 341, su proposta delle medesime facoltà e anche sulla base di
accordi e convenzioni con altre università.
2.
In sede di prima applicazione del presente decreto, nonché di emanazione del decreto di cui all'articolo
2, comma 3, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nell'ambito delle procedure di programmazione del sistema
universitario, condiziona l'erogazione di risorse finanziarie a sostegno delle
scuole alla loro attivazione contestuale in più atenei, in vista di un'uniforme
distribuzione su tutto il territorio nazionale.
Art. 3. (note)
Programmazione
degli accessi
1.
Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza
da ammettere alle scuole di specializzazione è
determinato annualmente con decreto ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del
decreto legislativo.
2.
Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione
alla scuola sono determinati dal consiglio di amministrazione
dell'ateneo, sede amministrativa della scuola stessa.
3.
Le università e il MURST assicurano adeguati sostegni
economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi, mediante gli
esoneri dalle tasse di iscrizione e dai contributi
universitari, nonché la concessione di borse di studio, in applicazione
dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, della legge 30 novembre 1989,
n. 398, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come integrata dall'articolo 6 del
decreto legislativo.
Art. 4.
Ammissione
alla scuola
1.
Alle scuole si accede
mediante concorso annuale per titoli ed esame, per il numero di posti di cui
all'articolo 3, comma 1, indetto con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della
giustizia con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al concorso
possono partecipare coloro i quali si sono laureati in giurisprudenza in data
anteriore alla prova di esame. Nel bando sono altresì
indicate le sedi e la data della prova di esame, i
posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni
organizzative.
2.
La prova di esame consiste
nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico
sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale,
diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale.
3.
Per la predisposizione dei quesiti é nominata, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro della giustizia, una apposita
commissione di nove esperti. La commissione predispone tre elaborati costituiti
da cinquanta quesiti ciascuno, volti a verificare la conoscenza dei principi,
degli istituti e delle tecniche giuridiche nelle materie di cui al comma 2, nonché le capacità logiche dei candidati. I tre elaborati
sono segreti e ne é vietata la divulgazione. I tre
elaborati appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati firmati
esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la
commissione e consegnati al responsabile del procedimento presso il Ministero.
Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei
pieghi é sorteggiato l'elaborato per la prova da parte
di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a
tutte le sedi.
4.
( soppresso )
5.
Non è ammessa nelle prove del concorso la
consultazione di testi e di codici commentati o annotati con la giurisprudenza.
6.
Presso ogni ateneo è costituita, con decreto rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta da due professori universitari di
ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio; con lo stesso
decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza.
7.
E' nominato presidente della commissione giudicatrice
il componente avente maggiore anzianità di ruolo,
ovvero a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età.
8.
La commissione ha a disposizione 60 punti, dei quali
50 per la valutazione della prova di esame; 5 per il
curriculum degli studi universitari e 5 per il voto di laurea. La valutazione
del curriculum e del voto di laurea avviene in conformità a criteri stabiliti
dalla commissione di cui al comma 3.
9.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro
che, in relazione al numero dei posti disponibili, si
siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del
punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il
candidato più giovane di età.
CAPO II
Organizzazione della scuola
Art. 5. (nota)
Consiglio direttivo della scuola
1.
La scuola è struttura didattica dell'università, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati.
L'università o le università convenzionate garantiscono il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di
personale necessarie al funzionamento.
2.
Per ciascuna scuola di specializzazione
è costituito un consiglio direttivo presieduto da un direttore.
3.
Il consiglio direttivo è composto di dodici membri,
di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal consiglio della facoltà di
giurisprudenza; due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal
consiglio della facoltà di giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro
nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della
magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del
notariato.
4.
Il consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale ed è validamente costituito con almeno nove dei
suoi componenti. Esso dura in carica quattro anni. Il
direttore è eletto dal consiglio stesso nel proprio seno tra i professori
universitari di ruolo.
5.
Nel caso di scuole istituite tra i più atenei ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, i relativi accordi e convenzioni disciplinano
le procedure per la designazione dei docenti universitari di cui al comma 3.
6.
Il consiglio direttivo cura la gestione organizzativa
della scuola; definisce la programmazione delle attività didattiche; esercita
le attribuzioni, in quanto compatibili con gli statuti di autonomia
e con i regolamenti didattici di ateneo, previste all'articolo
94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 6. (nota)
Attività
didattica
1.
Per l'attuazione delle attività didattiche
programmate dal consiglio direttivo, provvede l'università ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, secondo i regolamenti didattici e in
relazione a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 19 novembre
1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché con contratti di diritto
privato stipulati ai sensi della normativa vigente con magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, con notai ed avvocati, anche cessati dall'ufficio o
servizio da non più di cinque anni.
2.
Gli incarichi ed i contratti di insegnamento,
su proposta del consiglio direttivo, sono conferiti annualmente. Ove il numero
degli iscritti lo renda necessario può procedersi allo sdoppiamento del corso ed alla nomina di
più docenti per il medesimo insegnamento. Si procede comunque
allo sdoppiamento quando il numero degli iscritti sia pari o superiore a cento.
In tal caso uno dei docenti della medesima disciplina assicura le funzioni di
coordinamento.
3.
Il servizio di tutorato è
affidato, previa stipula di appositi contratti di
diritto privato, anche a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ad
avvocati e notai.
CAPO III
Ordinamento didattico
Art. 7.
Piano degli studi
1.
La scuola ha la durata di due anni non suscettibili di abbreviazioni ed è articolata in un anno comune e negli
indirizzi giudiziario-forense e notarile della durata
di un anno.
2.
L'ordinamento didattico della scuola è definito in
conformità all'allegato 1 contenente l'indicazione dell'obiettivo formativo e
l'individuazione dei contenuti minimi qualificanti comuni ai due indirizzi e
quelli specifici degli indirizzi stessi.
3.
Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e
l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati al
giudizio favorevole del consiglio direttivo sulla base della valutazione
complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse
attività didattiche. Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potrà
ripetere l'anno di corso una sola volta.
4.
La frequenza alle attività didattiche della scuola è
obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore di
attività didattiche comportano l'esclusione dalla scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o
malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo
valutazione del consiglio direttivo della scuola, il consiglio medesimo qualora
l'assenza non superi le 130 ore, dispone le modalità e i tempi per assicurare
il completamento della formazione nell'ambito dei due anni di cui al comma 1,
ovvero altrimenti la ripetizione di un anno.
5.
Le attività didattiche della scuola si svolgono in
conformità all'ordinamento didattico e sulla base di
un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio
direttivo, nel periodo ricompreso fra il mese di
ottobre e il mese di aprile dell'anno successivo, per un totale di almeno 500
ore di attività didattiche, di cui almeno il 50 per cento dedicato alle
attività pratiche di cui al comma 6, con un limite massimo di cento ore per stages e tirocini. A partire dal
mese di aprile sono programmati e attuati fino alla fine dell'anno accademico
ulteriori attività di stages e tirocinio per un
minimo di 50 ore.
6.
L'attività didattica consiste in appositi
moduli orari dedicati rispettivamente all'approfondimento teorico e
giurisprudenziale e ad attività pratiche quali esercitazioni, discussione e
simulazioni di casi, stages e tirocini, discussione
pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili sentenze e pareri redatti
dagli allievi, ed implica l'adozione di ogni metodologia didattica che
favorisca il coinvolgimento dello studente e che consenta di sviluppare
concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici. Le scuole
programmano lo svolgimento di attività didattiche
presso studi professionali, scuole del notariato riconosciute dal Consiglio
nazionale del notariato e sedi giudiziarie, previ
accordi o convenzioni tra l'università sede amministrativa delle scuole, gli
ordini professionali, le scuole del notariato, gli uffici competenti
dell'amministrazione giudiziaria.
Art. 8.
Esame
finale
1.
Il diploma di specializzazione
è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una
dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in
settantesimi.
2.
A tale fine con delibera del consiglio direttivo è
costituita apposita commissione composta di sette
membri di cui quattro professori universitari, un magistrato ordinario, un
avvocato e un notaio.
Art. 9. (nota)
Disposizioni
transitorie e finali
1.
Per quanto non previsto dal presente decreto si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive
modificazioni e integrazioni.
2.
( soppresso )
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
ALLEGATO 1
(Art. 7, comma 2)
OBIETTIVO FORMATIVO E CONTENUTI MINIMI QUALIFICANTI DELLA SCUOLA
La
scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la
professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con
riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei
sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti.
Sono contenuti minimi qualificanti, finalizzati al
conseguimento dell'obiettivo formativo, attività didattiche e relativi crediti
formativi afferenti alle seguenti aree e connessi settori
scientifico-disciplinari:
Area A: 1° anno.
Approfondimenti
teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto civile,
diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto penale, diritto
commerciale, diritto amministrativo, fondamenti del diritto europeo, diritto
dell'Unione europea, diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonché elementi di informatica giuridica, di contabilità di
Stato e degli enti pubblici, di economia e contabilità industriale.
Area B: 2° anno - indirizzo giudiziario -
forense.
Approfondimenti
disciplinari e attività pratiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali
per uditore giudiziario e dell'esame di accesso
all'avvocatura secondo la normativa vigente, tenuto conto del percorso
formativo e del livello di preparazione degli studenti, nelle altre materie di
cui all'area A, nel diritto ecclesiastico, nonché nel campo della deontologia
giudiziaria e forense, dell'ordinamento giudiziario e forense, della tecnica
della comunicazione e della argomentazione.
Area C: 2° anno - indirizzo notarile.
Approfondimenti
teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto delle
persone, del diritto di famiglia, del diritto delle
successioni, del diritto della proprietà e dei diritti reali, del diritto della
pubblicità immobiliare, del diritto delle obbligazioni e dei contratti, del
diritto dei titoli di credito, del diritto delle imprese e delle società, della
volontaria giurisdizione, del diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale
pubblica, del diritto tributario, della legislazione e deontologia notarile.
NOTE
Avvertenza: Il testo
delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note
alle premesse:
·
Il regio decreto
31 agosto 1933, n. 1592, prevede: "Approvazione del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore".
·
Il decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riguarda:
"Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica".
·
Il decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concerne:
"Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di
perfezionamento".
·
La legge 9
maggio 1989, n. 168, reca: "Istituzione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".
·
La legge 19
novembre 1990, n. 341, prevede: "Riforma degli ordinamenti
didattici universitari".
·
I commi 113 e
114 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Riforma degli
ordinamenti didattici universitari), così recitano:
113.
"Il Governo è delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla
magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti princìpi
e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso
e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso,
dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente presso scuole di
specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di
giurisprudenza.
114.
Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio,
il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che
saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di
pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i
competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la
istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al
comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a
contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati".
·
L'art. 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, (Modifica alla disciplina
del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione
per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge
15 maggio 1997, n. 127) è il seguente:
"Art. 16.
113.
Le scuole biennali di specializzazione
per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente
articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
114.
Le scuole biennali di specializzazione per le
professioni legali, sulla base di modelli didattici
omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma 114,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della
autonomia didattica di cui all'art. 17, comma 95, della predetta legge,
provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso
l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato
all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle
professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune
dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai.
Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso
sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico
apporto di magistrati, avvocati e notai.
115.
Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i
criteri indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15
maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche
sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari,
estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.
116.
Nel consiglio delle scuole di
specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato
ordinario, un avvocato ed un notaio.
117.
Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è
determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i
laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo
conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque
titolo nell'anno precedente aumentato del venti per
cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo
periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del
medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna
scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole.
L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La
composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove
d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel
decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni
esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.
118.
Le prove di esame di cui al
comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in
tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in
sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del
punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un
massimo di dieci punti.
119.
Il rilascio del diploma di specializzazione è
subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al
superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.
120.
Il decreto di cui all'art. 17,
comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il
Consiglio superiore della magistratura".
·
Il comma 3
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza
del Ministro o di autorità sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati
con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione".
Nota all'art. 1:
·
Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398, si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 2:
·
Il comma 1 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, prevede:
1.
"L'ordinamento degli studi dei corsi di cui
all'art. 1, nonché dei corsi e delle attività
formative di cui all'art. 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un
regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico
di ateneo". Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per
l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva
il regolamento entro centottanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza
che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende
approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore".
·
Si riporta il testo del comma 3, lettera e),
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi
allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché
ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere
a) e b), della legge
15 marzo 1997, n. 59):
3.
"La programmazione si attua mediante:
a.
d) (omissis);
e.
l'emanazione di
un successivo decreto ministeriale che, tenendo conto degli obiettivi
determinati con il decreto di cui alla lettera a), individua, sulla base delle
proposte, dei pareri e della relazione di cui rispettivamente alle lettere b,
c) e d), le iniziative da realizzare nel triennio, gli strumenti e le modalità
di cui al comma 2 da attivare, nonché i criteri di ripartizione delle relative
risorse finanziarie. Decorsi sei mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui alla lettera a), il decreto di cui alla presente
lettera è comunque emanato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 3:
·
Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398, si veda nelle note alle premesse.
·
L'art. 4, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 (Regolamento recante
disciplina in materia di contributi universitari), prevede:
2.
"Le università determinano autonomamente la
disciplina degli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari di cui al
presente articolo, con particolare attenzione per i capaci e meritevoli privi
di mezzi, in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio concesse
dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390".
·
La legge 30 novembre 1989, n. 398, prevede
"Norme in materia di borse di studio universitarie".
·
La legge 2 dicembre 1991, n. 390, prevede:
"Norme sul diritto agli studi universitari".
·
L'art.
6 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è il seguente:
"Art. 6.
2.
Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza
in possesso, relativamente agli iscritti al relativo
corso di laurea a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, del diploma di
specializzazione rilasciato da una delle scuole di cui all'art. 17, comma 114,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, alla data della pubblicazione del
bando di concorso, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non
superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'art. 8 del
presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
3.
Il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, con le disposizioni attuative
della programmazione universitaria e del diritto allo studio, assicura
l'uniforme distribuzione sul territorio nazionale delle scuole di cui al primo
comma e la previsione di adeguati sostegni economici
agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi.
4.
Se le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati di cui al secondo comma sono
inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso è bandito,
sono altresì ammessi, previo superamento della prova preliminare di cui
all'art. 123-bis ed in misura pari al numero
necessario per raggiungere il rapporto anzidetto, anche i candidati in possesso
della sola laurea in giurisprudenza.
5.
Il limite di età di cui al
primo comma per la partecipazione al concorso è elevato di cinque anni in
favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di
procuratore legale entro il quarantesimo anno di età.
6.
L'elevamento di cui al secondo comma
non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni vigenti.
7.
Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento
del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle
disposizioni stesse.
8.
Il Consiglio superiore della magistratura non ammette
al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte non risultano di condotta incensurabile ed i cui parenti, in
linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo,
hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione
è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento
della prova scritta".
Nota all'art. 5:
·
L'art.
94 del citato decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, prevede:
"Art. 94. - Nelle facoltà comprendenti più corsi
o indirizzi di laurea, in corrispondenza dei predetti corsi e indirizzi, sono
istituiti i consigli di corso di laurea e di indirizzo
di laurea di cui al decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con
modifiche, dalla legge
30 novembre 1973, n. 766.
Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo di
laurea:
1.
coordina le attività
di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea e dei diplomi
previsti nello statuto;
2.
esamina e approva i
piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea o
del diploma;
3.
formula proposte e
pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di laurea o di
indirizzo o ai corsi di diploma interessati;
4.
propone al consiglio
di facoltà l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto;
5.
propone,
eventualmente d'intesa con gli altri consigli di corso di laurea e di indirizzo
di laurea afferenti agli organi dei dipartimenti, l'impiego dei mezzi, delle
attrezzature e del personale non docente dei dipartimenti stessi al fine di
organizzare nella maniera più efficace le attività di insegnamento e il loro
coordinamento con le attività di ricerca;
6.
adotta nuove modalità
didattiche, anche mediante l'impiego di docenti per corsi d'insegnamento
diversi da quelli di cui sono titolari, secondo le disposizioni del presente
decreto.
Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo è
costituito da tutti i professori di ruolo afferenti al corso o indirizzo, ivi
compresi i professori a contratto, da una rappresentanza dei ricercatori e
degli assistenti del ruolo ad esaurimento, non superiore ad un quinto dei
docenti, da un rappresentante del personale non docente e da una rappresentanza
di tre studenti elevabile a cinque, qualora gli studenti iscritti al corso
superino il numero di duemila. La partecipazione delle diverse componenti avviene nei limiti delle disposizioni che
seguono.
Ogni consiglio di corso di laurea o di indirizzo
elegge nel suo seno, tra i professori ordinari del corso medesimo, un
presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a
maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il
presidente sovrintende o coordina le attività del rispettivo corso o indirizzo.
Dura in carica tre anni accademici.
Gli atti dei consigli di corso di laurea o di indirizzo
sono pubblici.
Partecipano altresì al consiglio di corso di laurea e indirizzo, fino alla
cessazione degli incarichi di insegnamento, tutti gli
incarichi stabilizzati nonché i rappresentanti degli incaricati non
stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le modalità e le percentuali
previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 1973, n. 766.
I professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di corso di
laurea o di indirizzo per tutte le questioni ad
eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di ruolo di professore
ordinario ed alle persone dei professori ordinari.
I rappresentanti dei ricercatori universitari e degli studenti partecipano a
tutte le sedute dei consigli di corso di laurea o di indirizzo,
ad eccezione di quelle relative a questioni concernenti la destinazione dei
posti di ruolo e le persone dei professori ordinari ed associati e, qualora
esistano, dei professori incaricati e degli assistenti ordinari.
I rappresentanti di cui al precedente comma durano in carica due anni".
Nota all'art. 6:
·
L'art. 12 della citata legge 19 novembre 1990, n.
341, e successive modificazioni, è il seguente:
"Art. 12.
1.
I professori di ruolo, a
integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni, e dall'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi
di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I
ricercatori, a integrazione di quanto previsto dagli
articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio
previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e
7 del presente articolo.
2.
E altresì compito istituzionale dei
professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello
studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'art. 13.
3.
Ferma restando per i professori la responsabilità
didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche
secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori
e ai ricercatori, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato,
l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o
moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei
concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e
dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme
di stato giuridico.
4.
I ricercatori possono essere componenti
delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di
laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.
5.
Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a
ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di
settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata
deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori di altra facoltà della
stessa università ovvero di altra università. [Nell'attribuzione
delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori
confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data
preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai
professori].
6.
Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma
sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli
esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli
iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250.
Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai
ricercatori per supplenza o per affidamento. 7
7.
La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo,
che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i
professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo
gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino
i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico
degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la
possibilità di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
8.
L'istituto del contratto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende
ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate
le incompatibilità di cui all'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni".
Nota all'art. 9:
·
Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si veda nelle note
alle premesse.
Aggiornamenti
Il decreto
10 marzo 2004, n. 120 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7
maggio 2004) ha modificato l'articolo 4, e l'articolo
9.