Il dottorato di ricerca è stato introdotto nel sistema universitario italiano da non moltissimo tempo: la sua istituzione risale infatti a 25 anni fa (DPR 382/80) (e la sua effettiva partenza è avvenuta circa 5 anni dopo). Dopo un periodo iniziale di pressoché totale accentramento della gestione dei Dottorati da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, a partire dall’anno 1989 il quadro normativo che regola la gestione dei dottorati di ricerca si è andato gradatamente modificando a vantaggio dell’autonomia delle sedi, che sono oggi sostanzialmente libere di strutturare il proprio sistema dottorato nel modo che esse considerano più adeguato e “competitivo”; al livello centrale è rimasta in pratica la sola leva finanziaria per orientare le scelte degli atenei, utilizzando una politica di incentivi/disincentivi.
Con la nuova normativa sull’autonomia didattica degli Atenei, il dottorato assume il carattere di “terzo livello” dell’offerta didattica: esso diventa, ancora più che in passato, il canale privilegiato di formazione dei ricercatori, e costituisce pertanto il serbatoio naturale per il reclutamento della futura docenza universitaria. Questo punto merita una sottolineatura particolare: buona parte del futuro stesso delle università è legato all’accuratezza e alla lungimiranza con cui esse sapranno impostare il proprio sistema di dottorato. Senza naturalmente trascurare la ricaduta che le scelte delle università potranno avere sull’intero Sistema ricerca del Paese e sullo sviluppo di altissime professionalità spendibili comunque nel mondo della produzione e delle professioni. Non è perciò improbabile che proprio sul terzo livello la competizione (ma - per altri versi - anche la cooperazione) tra gli atenei diventerà più evidente.
Per questi motivi, l’offerta formativa delle diverse aree scientifiche di ciascun Ateneo dovrà essere accreditata nei confronti degli studenti sulla base della qualità dei corsi e del livello di formazione scientifica conseguito dagli studenti. A questo scopo, ciascun ateneo dovrebbe presentare quella composizione di offerta dei corsi di dottorato che gli consenta di mantenere la quota di utenza programmata e che – soprattutto – gli consenta di attrarre gli studenti potenzialmente migliori, identificando i settori da proporre in base ad un accertato vantaggio competitivo e in relazione alle potenzialità scientifiche che si vanno sviluppando e consolidando.
Proprio al fine di garantire la qualità dei corsi di dottorato, il “Regolamento in materia di dottorato di ricerca”, emanato dal MURST nell’aprile dell’anno 1999 (D.M. 30/04/1999, n. 224) definisce i criteri generali e i requisiti d’idoneità delle sedi ai fini dell’istituzione di corsi di dottorato. In particolare, l’art.3 del regolamento assegna, inoltre, ai Nuclei di Valutazione il non facile compito di monitorare l’intero processo di attivazione e gestione dei dottorati di ricerca predisponendo una relazione sui risultati dell’attività di valutazione dei requisiti di idoneità di ciascuna sede. Tale relazione, integrata dalle osservazioni in merito del Senato Accademico, sarà considerata ai fini dell’emanazione dei decreti del Ministro concernenti i criteri di ripartizione tra gli Atenei delle risorse disponibili per l’assegnazione delle borse di studio relative ai corsi di dottorato. |