L’analisi che segue si riferisce ai dati relativi al Conto consuntivo dell’esercizio 2004, riclassificato secondo le regole dettate dal D.M. 5-12-2000.
La preferenza accordata a questa particolare struttura di bilancio deriva dal fatto che il Conto consuntivo 2004, nella configurazione oggi adottata dall’Università di Siena seguendo i dettami del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, già da alcuni mesi è stato fatto oggetto di analisi puntuale da parte del Responsabile del Sistema contabile, verificato dal Collegio dei revisori dei conti e, infine, discusso ed approvato dal Consiglio di amministrazione. Riparlarne ora significherebbe probabilmente riproporre analisi già note da tempo alla comunità e agli organi dell’Ateneo .
Ma non solo e non soprattutto.
I temi di particolare interesse per il Nucleo di valutazione e la previsione normativa secondo la quale le analisi che esso conduce debbano essere di tipo “comparativo” , impongono il confronto - quando possibile - con le altre realtà universitarie, ed in particolare con quelle “prossime” (per dimensione, composizione e/o localizzazione). Orbene, per procedere in questa direzione non si può fare riferimento ai conti consuntivi nella configurazione formalmente approvata dagli organi delle università, ma bisogna riferirsi alla struttura dettata dal Miur, che deriva da una riclassificazione di quelle stesse poste contabili secondo uno schema-tipo omogeneo, uguale per tutte le Università.
Infatti, come si ricorderà, la Legge 9 maggio 1989 n. 168 (nota come la legge dell’“Autonomia delle Università”) aveva previsto che le università potessero “adottare un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi” (art. 7, comma 7). Non esisteva perciò in capo ai singoli Atenei alcun obbligo di adeguamento ad una struttura di bilancio predeterminata ed omogenea. L’assenza di obblighi ed il particolare “fervore creativo” che contrassegnava quell’epoca fecero sì che ciascuna Università desse libero sfogo alla propria fantasia: il risultato è che oggi esistono tante strutture di bilancio per quanti sono gli Atenei italiani. Con un sistema siffatto è evidentemente impossibile qualsiasi tentativo di comparazione diretta fra le varie realtà. Fortunatamente, il Legislatore dell’epoca, conscio di quanto sarebbe potuto accadere, pose un vincolo alle Università: e curiosamente lo pose sequenzialmente immediatamente prima di concedere l’autonomia contabile. Il comma 6 dell’art. 7 recita infatti così: “Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle università”.
In sostanza il messaggio per le Università fu: adottate pure il sistema di contabilità che preferite, il piano dei conti che più vi aggrada, ma tenete comunque conto che poi - a posteriori - dovrete rendicontare entrate e uscite (di carattere finanziario) secondo modalità predeterminate ed uguali per tutte.
Legge 19 ottobre 1999 n. 370, Art. 1, comma 1: “ Le università adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa”.
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