| n. 47 ottobre 2011 |
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Il Re aveva annunciato l’intenzione di procedere ad una revisione costituzionale il 9 marzo, per rispondere – o per tentare di placare – le proteste della cosiddetta “primavera araba” che si erano estese anche al Marocco, dando vita al c.d. Movimento del 20 febbraio. Tuttavia, mentre la quasi totalità dell’arco politico presente in Parlamento, con l’eccezione di due partiti minori, ha immediatamente appoggiato il testo proposto dal Re, proprio il Movimento del 20 febbraio ha dato avvio alla campagna contro l’approvazione della nuova Costituzione, ritenendo la revisione una mossa per conquistare consenso grazie alle ridondanti affermazioni di principio, ma incapace di modificare realmente l’assetto costituzionale del Regno. Il testo predisposto dalla Commissione Mannouni - la commissione di giuristi e politici incaricata dal Re di redigere il nuovo testo a seguito del discorso del 9 marzo - delude quanti si attendevano una concreta limitazione dei poteri del sovrano e una svolta in senso democratico. Il progetto della nuova Costituzione, infatti, pur definendo quella marocchina una «monarchia costituzionale, democratica, parlamentare e sociale, (…) fondata sulla separazione, l’equilibrio e la collaborazione dei poteri» (art. 1), non ridimensiona di fatto il ruolo del sovrano nelle attività di governo e legislativa. La Costituzione segna nondimeno degli importanti passi avanti riguardo all’affermazione di principi democratici, per quanto si tratti di disposizioni per lo più programmatiche: il preambolo afferma che il Regno si fonda sui principi «della partecipazione, del pluralismo e del buon governo», e riconosce una serie di diritti fondamentali (poi espressamente previsti agli artt. 19-40), nonché l’impegno del Regno a rispettare e promuovere le disposizioni internazionali a tutela dei diritti umani e a combattere ogni forma di discriminazione «in ragione del sesso, del colore della pelle, della religione, della provenienza sociale o regionale, della lingua, di un handicap o di qualunque altra condizione personale»; riconosce poi per la prima volta la diversità storico-culturale della società marocchina, cui consegue, nell’articolato, il riconoscimento della lingua amazigh come idioma ufficiale del regno, dopo l’arabo (art. 5). Sono garantiti i diritti fondamentali, tra i quali: il diritto alla vita, alla sicurezza e all’integrità fisica (artt. 20-22), la libertà personale (art. 23), le libertà d’espressione e di stampa (artt. 25 e 28), nonché di riunione, associazione e manifestazione (art. 29), il diritto di accesso ai dati della pubblica amministrazione (art. 27). Le principali novità concernono il riconoscimento dell’elettorato attivo e passivo per i cittadini residenti all’estero (art. 17) e l’uguaglianza tra uomo e donna, sancita in via di principio, ma anche come obiettivo da realizzare, attraverso l’istituzione di un’Autorità per la parità e la lotta contro ogni discriminazione (art. 19). Esaurita la parte sui diritti, si apre la parte sulle attribuzioni del Re e degli altri organi costituzionali, al centro delle critiche di chi si aspettava una vera e profonda revisione. Gli artt. 41 e 42, infatti, lasciano pressoché immutati i poteri e le funzioni del Re che, in particolare, conserva il potere di decretazione, con l’unico limite, ad eccezione che in certe materie enumerate, dell’obbligo di controfirma da parte del capo di Governo, da lui nominato e da lui revocabile. Inoltre, egli presiede il Consiglio dei ministri (art. 48) e conserva il potere di scioglimento del Parlamento (art. 51), presiede il Consiglio superiore del potere giudiziario (art. 56), può decretare lo stato di emergenza (art. 59), è al vertice degli apparati militari (art. 53) e presiede il Consiglio superiore di sicurezza (art. 54). Ancora, «il Capo dello Stato è suo rappresentante supremo, simbolo dell’unità della nazione, garante della perennità e della continuità dello Stato, arbitro supremo delle sue istituzioni» (art. 42), conserva il ruolo di “suprema guida religiosa” per il quale il monarca è riconosciuto come discendente del profeta Mohammed. In base all’art. 41, il sovrano è Amir al-Mu'minin (Capo dei credenti) e presiede il Consiglio degli ulama. Sopravvive in questo modo il tanto contestato art. 19 della precedente Costituzione, del quale negli anni passati era stato fatto un largo uso politico, in particolare per reprimere le opposizioni attraverso strumenti di decretazione religiosi piuttosto che prettamente legislativi e pertanto sia connotati dalla condanna sociale derivante dal rischio di allontanamento dalla comunità religiosa, sia inappellabili. La stessa Corte suprema (ora Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 130) aveva infatti stabilito in passato che le decisioni del Re, in quanto Amir al-Mu'minin, non potessero essere oggetto di nessun ricorso. Ulteriori cariche e poteri di nomina si accentrano nelle mani del sovrano, anche per quanto riguarda l’amministrazione della giustizia. Il Re, infatti, è «il garante dell’indipendenza del potere giudiziario» (art. 107), presiede, come detto, il Consiglio superiore del potere giudiziario (art. 56), nomina un terzo dei suoi membri elettivi (art. 118) e approva per decreto le nomine dei magistrati effettuate dall’organo (art. 57). Egli nomina inoltre la metà dei giudici della Corte costituzionale, istituita dall’art. 130, potere reso ancora più incisivo dalla previsione che la Corte, nelle more dell’elezione degli altri membri da parte del Parlamento, possa funzionare e rendere decisioni coi soli membri nominati. Quanto alla forma di governo, se l’aspirazione della Carta può sembrare essere quella di istituire una monarchia parlamentare, attraverso la previsione del rapporto di fiducia, la natura e funzione essenziale di tale rapporto, che dovrebbe subordinare la legittimazione del Governo nominato dal Re al gradimento da parte del Parlamento (in questo caso della Camera dei rappresentanti, solo ramo cui compete il voto di fiducia), sembra essere completamente inficiata dal fatto che il Capo del governo può sciogliere la Camera dei rappresentanti. Infatti, sebbene la Costituzione razionalizzi il rapporto di fiducia, in un’ottica propria della forma di governo parlamentare, prevedendo la mozione di fiducia iniziale (art. 88), la questione di fiducia astratta e concreta (art. 103) e la mozione di sfiducia (art. 105), essa prevede poi che il Capo del governo possa sciogliere la Camera dei rappresentanti, mediante decreto del Consiglio dei ministri, previa consultazione del Re, della Corte costituzionale e del Presidente della Camera stessa (art. 104). Le proteste, che hanno riacceso le piazze dall’indomani dell’approvazione del testo costituzionale, non hanno avuto come obiettivo soltanto il contenuto, ma anche il procedimento di approvazione, ritenuto tutt’altro che democratico. La commissione incaricata di redigere il testo è stata tacciata di essere composta da persone vicine al Re, invece che di provenienza politica variegata e allargata agli oppositori che si erano fatti promotori della richiesta di revisione; la “consultazione” delle forze politiche si sarebbe ridotta alla possibilità di segnalare alcune osservazioni solo il giorno precedente la presentazione del nuovo testo; il referendum non sarebbe stato indetto secondo le modalità e i tempi previsti dalla precedente Costituzione; le due settimane a disposizione per analizzare e discutere la nuova Costituzione sono sembrate insufficienti a permettere la consultazione di un elettorato informato; infine, anche la legittimità delle operazioni referendarie è stata messa in discussione da chi lamenta le mancate verifiche sull’identità degli aspiranti elettori ai seggi. Tuttavia, l’organismo deputato alla supervisione delle operazioni di voto, il Consiglio nazionale dei diritti umani (organo di nomina governativa), ha garantito la regolarità del referendum. (Anna Maria Lecis) Dopo le molte critiche e difficoltà seguite fin dalla sua istituzione (cfr. Palomar n. 45), il Presidente Karzai ha sciolto in agosto la Corte speciale istituita allo scopo di indagare e decidere su eventuali brogli elettorali. Dopo aver dichiarato illegittima l’elezione di sessantadue deputati e aver di conseguenza bloccato l’attività del Parlamento, la Corte speciale è stata infine sciolta ed il Presidente ha attributo nuovamente alla Commissione elettorale indipendente, originariamente esautorata, il potere di risolvere tali controversie in via definitiva. (Francesco Saitto) In settembre il re Abdullah bin Abdul Aziz ha emesso un decreto con il quale si concede alle donne l’elettorato attivo e passivo a partire dalle elezioni amministrative previste per il 2015. La riforma, pur molto rilevante sul piano formale, rischia però di essere di scarso rilievo su quello sostanziale. In Arabia Saudita infatti i consigli municipali sono organi solo parzialmente rappresentativi, poiché solo metà dei suoi membri è elettiva, mentre l’altra metà è di nomina regia. L’impressione della scarsa incisività della riforma è poi rafforzata da altri aspetti che paiono indicare la mancanza di un’effettiva volontà di cambiamento. In primo luogo, rileva che il diritto di voto (attivo e passivo) alle donne sia riconosciuto solo per le elezioni amministrative e non per le più rilevanti elezioni politiche. In secondo luogo, occorre sottolineare come gli effetti della riforma saranno posticipati di quattro anni quando sarebbe stato possibile applicarla già nelle elezioni che si sono tenute il 29 settembre scorso. Questi aspetti fanno temere finanche per quel che riguarda l’effettiva applicazione della riforma, soprattutto se si tiene in conto che già nel 2005 il sovrano saudita aveva promesso di riconoscere alle donne l’elettorato attivo, senza però darvi poi seguito. Oltre al diritto di voto per i consigli comunali, le donne potranno, a partire dalla prossima sessione, accedere al Consiglio consultivo della Shura, organo religioso di fondamentale importanza dell’Islam sunnita che però, come è evidente dal nome stesso, ha natura prettamente consultiva e i cui 150 membri vengono nominati dal Sovrano. Si tratta comunque di provvedimenti che si collocano in un contesto ordinamentale in cui l’applicazione della legge islamica della shari’ah impone notevoli restrizioni ai diritti delle donne. Fra le altre è possibile ricordare, a mero titolo esemplificativo, il divieto di uscire di casa senza essere accompagnate da un uomo della famiglia, quello di guidare, di svolgere determinate professioni ritenute di solo appannaggio maschile, di allontanarsi dallo Stato da sole o ancora di sottoporsi a determinati interventi clinici senza il consenso del marito o del padre. Per completare il quadro, occorre aggiungere che il sovrano saudita non è certo noto per essere un Capo di Stato riformatore. Anzi, la sua famiglia appartiene, come è noto, alla corrente islamica wahabita, una delle più conservatrici. Questo insieme di fattori rende lecito supporre che, di fronte ai segnali di scontento che da qualche mese attraversano la popolazione, la concessione del diritto di voto delle donne nelle elezioni amministrative e la loro ammissione al Consiglio consultivo della Shura, non siano frutto di una genuina volontà di ampliamento dei diritti, ma abbiano il solo intento di scongiurare il rischio che lo Stato saudita venga travolto da moti di protesta riconducibili alla così detta “primavera araba”, che ha già coinvolto numerosi Stati, fra cui il Bahrein che con l’Arabia Saudita ha stretti legami di natura politico-economica (v. Palomar nn. 45 e 46). (Elena Sorda) Con la sentenza Plaintiff M70/2011 v. Minister for Immigration and Citizenship; Plaintiff M106 of 2011 v. Minister for Immigration and Citizenship [2011] HCA 32 del 31 agosto, la Suprema corte federale ha dichiarato invalida una dichiarazione del Ministro per l’immigrazione e la cittadinanza in base alla quale la Malesia veniva individuata quale posto in cui trasferire i richiedenti asilo. Una tale dichiarazione è prevista dalla >s. 198A(3) del Migration Act, la quale dispone che le offshore entry person, ossia gli stranieri entrati illegalmente nel territorio australiano attraverso delle aree individuate dalla s. 5 del Migration Act e denominate excised offshore place, possono essere trasferite dall’Australia ad uno Stato indicato in una dichiarazione adottata ai sensi della stessa norma. La s. 198A(3, tuttavia, prevede che il Ministro dichiari la rispondenza dello Stato indicato a determinati criteri e, precisamente, che fornisca l’accesso alle persone che richiedono asilo e garantisca delle procedure efficaci per la valutazione della loro esigenza di protezione; che fornisca loro protezione in attesa della determinazione del loro status di rifugiati, del loro rimpatrio volontario o dell’insediamento in un altro paese; che soddisfi le norme pertinenti sul rispetto dei diritti umani. La questione è giunta all’attenzione della High Court tramite il ricorso di due migranti illegali di origine afgana, uno dei quali minorenne, entrati in Australia attraverso le Christmas Island, territorio rientrante nell’elenco degli excised offshore place, per i quali era stato ordinato il trasferimento in Malesia in virtù della dichiarazione entrata in vigore il 25 luglio 2011 in seguito ad un accordo tra Australia e Malesia raggiunto il 7 maggio 2011. La High Court ha stabilito che ai sensi della s. 198A possono essere dichiarati Stati verso cui inviare i richiedenti asilo per l’evasione del procedimento solo quelli che siano legalmente vincolati a rispondere ai criteri prima elencati. Con ciò si intende che tali Stati devono essere vincolati da strumenti internazionali o dal proprio diritto interno. La Malesia, secondo il supremo giudice federale australiano, non può rientrare in questa categoria in quanto non è parte della Convenzione sui rifugiati né del suo Protocollo, l’accordo stretto con l’Australia è in modo espresso non giuridicamente vincolante e l’ordinamento malese non conosce lo status di rifugiato. La Corte non ha ritenuto rilevante che sul territorio malese operi l’Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni unite che provvede all’accoglienza, la registrazione e la definizione delle istanze dei richiedenti asilo, in quanto i giudici non intendono esprimersi sul fatto che la Malesia rispetti o no i diritti umani in materia di richiedenti asilo e rifugiati, bensì sulla rispondenza dello Stato ai requisiti richiesti dalla s. 198A. (Gabriella Angiulli) La High Court con la sentenza Wainohu v. New South Wales [2011] HCA 24 ha dichiarato l’incostituzionalità del Crimes (Criminal Organisations Control) Act del 2009 del New South Wales. La Parte II di tale atto normativo prevedeva che un giudice, individuato dall’Attorney General, potesse emettere una dichiarazione circa il coinvolgimento dei membri di un’associazione in gravi attività criminali, pericolose per la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico. Inoltre, la section 13(2) della legge non prevedeva alcun obbligo per il giudice di giustificare la propria decisione. Sulla base di tale dichiarazione, era poi previsto che il capo della polizia statale potesse rivolgersi alla Corte suprema del New South Wales, la quale a sua volta poteva emettere dei control order nei confronti dei membri di tale organizzazione. Si trattava di ordinanze restrittive che, oltre a limitare la libertà di associazione di coloro nei confronti dei quali erano rivolte, restringevano anche altre libertà, tra le quali quella di intraprendere determinate attività economiche. Nel caso di specie, il ricorrente, Mr Wainohu membro del Hells Angels Motorcycle Club, ha impugnato davanti alla High Court il control order emesso nei suoi confronti, lamentando l’incostituzionalità della normativa de qua per violazione del principio di indipendenza del potere giudiziale e della libertà di espressione e associazione politica. La High Court ha riconosciuto l’incostituzionalità della norma impugnata in quanto, nel non prevedere la necessità che il giudice fornisse alcuna giustificazione per la dichiarazione di coinvolgimento dei membri di un’associazione in gravi attività criminali – dichiarazione che poi costituiva la base sulla quale la Corte suprema poteva emettere i control orders –, violava il principio di indipendenza del potere giudiziario. Dato che la validità delle altre disposizioni della legge era strettamente collegata al quella della Parte II dell’atto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’intera legge. (Irene Spigno) La Corte costituzionale belga, nella decisione n. 125/2011 del 7 luglio 2011, pronunciata su rinvio pregiudiziale, accoglie un’interpretazione innovativa ed estensiva della legge che ne disciplina competenza, organizzazione e funzionamento (loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle), nella parte in cui stabilisce l’effetto delle pronunce di violazione nell’ambito di un rinvio pregiudiziale. Il quesito cui il giudice costituzionale era chiamato a rispondere riguardava la conformità al principio di eguaglianza, di cui agli artt. 10 e 11 della Costituzione, di alcune disposizioni della legge sui contratti di lavoro (loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail), in particolare di quelle che fissano termini differenti tra operai ed impiegati per il preavviso per la rescissione del contratto di lavoro e per il congedo per malattia (diversa da infortunio sul lavoro). La Corte riscontra una violazione del suddetto parametro costituzionale, confermando una precedente pronuncia (n. 56/93 dell’8 luglio 1993) nella quale aveva affermato l’impossibilità di giustificare in maniera oggettiva e ragionevole la distinzione tra operai manuali e impiegati di concetto. In quella circostanza, tuttavia, la Corte aveva ritenuto che il processo di armonizzazione della disciplina delle due categorie di lavoratori non avrebbe potuto che compiersi progressivamente per evitare costi sociali ed economici eccessivi. Per questo, avendo constatato che il legislatore aveva adottato delle misure adeguate a tal fine, aveva giudicato non manifestamente sproporzionato il mantenimento della violazione in vista di un suo superamento per tappe successive da parte del legislatore. Nella sentenza in commento il giudice costituzionale supera tale posizione ritenendo che il tempo a disposizione del legislatore per eliminare la discriminazione non è illimitato e che, trascorsi ormai diciotto anni dalla pronuncia precedente, il mantenimento della distinzione tra operai e impiegati rappresenta una violazione manifesta della Costituzione. Tuttavia, la Corte ritiene opportuno confermare la scelta, fatta con la precedente pronuncia, di dare la possibilità al legislatore di eliminare la discriminazione in modo progressivo. Il giudice costituzionale però trova un ostacolo nella legge che ne disciplina i poteri. Questa, infatti, dà al collegio la possibilità di modulare nel tempo gli effetti della sentenza solamente nelle sentenze di accoglimento di ricorsi diretti, non prevedendo nulla di simile per le domande pregiudiziali in quanto tra gli effetti di una pronuncia di illegittimità vi è la riapertura dei termini per il ricorso diretto (che può essere presentato dalle persone fisiche e giuridiche portatrici di un interesse, oltre che da diversi soggetti istituzionali). Peraltro, dai lavori preparatori della legge speciale del 2003 di riforma della loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, risulta che l’ipotesi di estendere alla procedura di domanda pregiudiziale la possibilità già prevista per i ricorsi diretti, era stata espressamente esclusa in quanto la procedura relativa alle domande pregiudiziali escludeva la partecipazione di soggetti terzi rispetto alla causa nell’ambito della quale era stata posta la questione pregiudiziale. La Corte costituzionale, tuttavia, nella sentenza n. 125/2011, segnala che su tale profilo è intervenuta la sentenza n. 44/2008 del 4 marzo 2008 che ha riconosciuto a coloro i quali dimostrino che la decisione della Corte avrebbe un effetto diretto sulla loro situazione personale, la possibilità di partecipare al procedimento pregiudiziale. La Corte giunge quindi alla conclusione che, poiché ad essa sola spetta trovare il giusto equilibrio tra l’interesse a rimediare alle violazioni della Costituzione e quello a non compromettere la certezza del diritto, nonostante l’accertamento di incostituzionalità in una sentenza pregiudiziale abbia valore dichiarativo, i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento possono giustificare la limitazione dell’effetto retroattivo. Questa posizione viene argomentata dal giudice costituzionale belga anche con un riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale ha ammesso che, in virtù del principio della certezza del diritto, una corte costituzionale può concedere al legislatore del tempo per sanare la violazione della Costituzione, lasciando che sia applicata transitoriamente la norma illegittima (CEDU, Walden v. Liechtenstein (dec.), n. 33916/96, 16 marzo 2000). Il continuare ad applicare una norma incostituzionale, dunque, deve essere considerata come un’eccezione alla natura dichiarativa delle sentenze rese nel procedimento pregiudiziale, quindi, prima di disporla, la Corte deve constatare che l’effetto sull’ordinamento di una sentenza di incostituzionalità non modulata nel tempo sarebbe sproporzionato. Per quanto concerne il caso oggetto della pronuncia, la Corte ritiene che la dichiarazione di incostituzionalità non modulata avrebbe tre effetti non desiderabili. In primo luogo porrebbe in una situazione di incertezza giuridica considerevole in numerosi rapporti in essere e futuri; in secondo luogo causerebbe gravi difficoltà finanziarie a numerosi datori di lavoro; infine ostacolerebbe gli sforzi di armonizzazione della disciplina che la Corte aveva incoraggiato il legislatore a sostenere nella sentenza del 1993. Di conseguenza il giudice costituzionale afferma che le norme della legge sul contratto di lavoro oggetto delle domande pregiudiziali violano la Costituzione ma che le stesse disposizioni rimangono efficaci, al massimo, fino all’8 luglio 2013, in quanto il legislatore fino ad allora avrà avuto il tempo sufficiente a realizzare un’armonizzazione progressiva dello status degli operai e degli impiegati. (Gabriella Angiulli) Il 23 luglio è entrata in vigore la loi visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage pubblicata il 13 luglio 2011. La legge aggiunge al codice penale un articolo (il 563-bis) che proibisce di coprire completamente il volto in modo da renderlo irriconoscibile nei luoghi aperti al pubblico. Le sanzioni previste sono un’ammenda da 15 a 25 euro e la detenzione da uno a sette giorni. La legge in commento è stata approvata dopo un iter parlamentare durato quasi un anno, iniziato il 28 settembre 2010 e conclusosi, a causa della complessa situazione politica in Belgio, solo il 1° giugno 2011. Leggi di simile tenore, investite dalle critiche di coloro che ritengono che violino la libertà individuale e soprattutto la libertà religiosa, sono al centro del dibattito politico anche in altri Paesi europei. Tra questi, la Francia si è già dotata di una simile disposizione, successivamente dichiarata conforme alla Costituzione dal Conseil constitutionnel (v. Palomar n. 43), mentre l’ipotesi è in discussione nei Paesi Bassi, in Austria e in Spagna. Il moltiplicarsi di proposte in tal senso ha spinto il Commissario del Consiglio d’Europa preposto alla tutela dei diritti umani, Thomas Hammarberg, a stigmatizzare la criminalizzazione dell’uso del burqa e del niqab. Il Commissario, il 21 luglio 2011, ha infatti dichiarato che tali normative potrebbero essere in contrasto con la CEDU e valori quali la tutela della vita privata e dell’identità personale, in considerazione del grave disagio prodotto alle donne che le subiscono e del rischio che degenerino in ulteriori discriminazioni. (Gabriella Angiulli) La Corte suprema con la decisione Alberta (Aboriginal Affairs and Northern Development) v. Cunningham, 2011 SCC 37 del 21 luglio 2011 ha sottolineato l’importanza e l’unicità della cultura e della storia dei Métis all’interno dell’ordinamento costituzionale canadese. Il giudice supremo ha respinto, all’unanimità, la questione di costituzionalità presentata da un gruppo di Métis nei confronti del Métis Settlements Act (MSA). Tale atto normativo, la cui ratio è la tutela della cultura Métis mediante il riconoscimento del diritto all’autogoverno e allo sfruttamento delle proprie terre, esclude la possibilità per coloro che si sono registrati come Indians o Inuit (gli altri due gruppi aborigeni che, insieme ai Métis, sono riconosciuti dalla section 35 del Constitution Act, 1982, di presentare domanda di adesione ad un insediamento Métis. Più nello specifico il ricorso era stato presentato da alcuni membri del Peavine Métis Settlement, i quali dopo essersi registrati come Indians, potendo così usufruire dei benefici sanitari previsti dall’Indian Act, si erano visti revocare la loro appartenenza alla comunità Métis, secondo quanto previsto dal MSA. I ricorrenti, stante l’impossibilità di mantenere entrambi gli status, avevano impugnato le relative disposizioni del MSA, lamentando la violazione del principio d’eguaglianza previsto dalla section 15 della Charter of Rights and Freedoms del 1982. Essi, infatti, identificandosi allo stesso tempo Indians e Métis, consideravano la normativa impugnata discriminatoria in quanto creava una differenza di trattamento tra due situazioni sostanzialmente analoghe. Secondo le loro argomentazioni, infatti, sarebbe stato discriminatorio escludere un gruppo culturale (gli Indians) da determinati benefici, riconosciuti invece ai Métis, gruppo la cui cultura discende anche da quella degli Indians. La Corte ha respinto il ricorso, non rilevando la violazione del principio di eguaglianza. Le argomentazioni del giudice costituzionale si basano proprio sulla specificità della cultura e identità Métis, la quale sarebbe profondamente distinta dalle altre culture aborigene. Come sottolineato dal Chief Justice McLachlin, l’individuazione dell’identità Métis costituisce il cuore della decisione della Corte, in quanto la normativa impugnata non è volta solamente a migliorare le condizioni di vita dei Métis, quanto piuttosto a preservare la loro identità, che si contraddistingue come unica nel contesto culturale canadese, discendendo sia da quella europea che degli Indians. Per questi motivi, la Corte, ritiene giustificato mantenere un trattamento differenziato tra Métis e Indians, posto che la conservazione dell’unicità storica della cultura Métis, costituisce un obiettivo costituzionalmente legittimo. (Irene Spigno) Con la legge n. 20.516 dell’11 luglio 2011 è stato modificato l’art. 19 della Costituzione cilena, in materia di diritto di difesa giudiziale in ambito penale. L’art. 19, c. 3, nel nuovo testo, continua a prevedere che le vittime di delitti possano accedere alla difesa legale gratuita al fine di esercitare l’azione penale. Rispetto al testo previgente, peraltro, viene demandato ad una apposita legge il compito di stabilire i casi e le forme attraverso i quali garantire a tali persone il diritto in questione. L’art. 19, c. 4 introduce invece il diritto, per l’imputato, ad essere assistito da un difensore nominato dallo Stato nel caso in cui non ne scelga uno di fiducia; anche in questo caso, si rimanda l’attuazione ad un posteriore intervento legislativo. (Elisa Ciardelli) Con la legge n. 20.515, pubblicata il 4 luglio 2011, il Parlamento cileno ha modificato gli artt. 25, 26 e 27 della Costituzione, con riferimento ai periodi in cui devono svolgersi le elezioni presidenziali ed all'attività del Presidente eletto. Fra gli altri aspetti, si prevede che le elezioni debbano svolgersi novanta giorni dopo la convocazione alle urne, nel novembre dell’anno precedente la cessazione del mandato del Presidente della Repubblica e che, nel caso di ballottaggio, la successiva consultazione popolare debba realizzarsi dopo quattro settimane. (Elisa Ciardelli) Il Congresso nazionale del popolo cinese ha fornito un’interpretazione della Basic Law, l’atto approvato dal Congresso nazionale del popolo cinese ed entrato in vigore nel 1997, che garantisce l’autonomia della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, eccetto che per le materie della difesa e della politica estera, e ne definisce gli organi di governo (v. Palomar n. 43). L’interpretazione, che esclude la possibilità di rivolgere azioni legali contro Stati sovrani, è stata richiesta dalla Corte di ultimo appello di Hong Kong chiamata a dirimere una causa nella quale una delle parti era la Repubblica democratica del Congo. Il giudice ha emesso una decisione provvisoria nel giugno 2011 che garantisce l’immunità al Congo in ossequio della politica del Governo centrale di Pechino. La Corte di Hong Kong, tuttavia, ha ritenuto che l’ultima decisione spetti all’Assemblea legislativa di Pechino in quanto la materia verte su questioni di politica estera. La conferma dell’interpretazione della Corte della Regione amministrativa autonoma è giunta dalla Commissione affari legislativi del Comitato stabile del Congresso nazionale del popolo cinese. (Gabriella Angiulli) Il 26 luglio 2011 la Corte costituzionale, all’unanimità, con una sentenza monitoria (decisione C-577/11), ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 113 del codice civile nella parte in cui limitava il matrimonio civile all’unione tra un uomo e una donna. La decisione della Corte giunge a chiusura di una lunga querelle di pronunce in materia di diritti delle coppie omosessuali (v. Palomar n. 37), nelle quali il giudice delle leggi, nel garantire loro un progressivo riconoscimento, si era però sempre rifiutato di interpretare il concetto di famiglia come inclusivo anche delle coppie formate da persone dello stesso sesso. La sentenza C-577 reinterpreta il testo dell’art. 42 della Costituzione, il quale riconosce come famiglia solo quella formata da un uomo e una donna. La Corte non rinnega la volontà del costituente di distinguere tra la famiglia intesa come istituzione precedente allo Stato, dalla quale deriva solo il riconoscimento giuridico, e il matrimonio, al quale consegue un vincolo che trova il proprio fondamento nel consenso espresso dai coniugi che in maniera libera e volontaria si obbligano a dare vita ad una famiglia. Richiamando un modello di Stato pluralista e partecipativo (secondo quanto stabilito dall’art. 1 della Costituzione) al quale la Colombia è ispirata, il giudice sottolinea l’evidente contrasto generato dall’imposizione di un unico tipo di famiglia (quella fondata sul matrimonio) e dalla conseguente esclusione di eventuali altre forme di convivenza. La Corte, in aperto overruling con la propria precedente giurisprudenza, ha affermato che la protezione delle coppie omosessuali non può più essere limitata solamente agli aspetti patrimoniali, in quanto vi è una forte componente affettiva ed emotiva che alimenta la loro convivenza e che si traduce in solidarietà, manifestazioni di affetto e di sostegno reciproco. Elementi questi che a parere della Corte sono fondamentali per qualificare un’unione come famiglia indipendentemente dall’eterosessualità dei suoi componenti. Nonostante venga ancora una volta sottolineata la distinzione tra le unioni omosessuali e il matrimonio, l’art. 42 della Costituzione lascerebbe comunque al legislatore la possibilità di disciplinare mediante altre formalità le unioni tra persone dello stesso sesso. In seguito alla declaratoria di incostituzionalità, il Congreso dovrà, entro il 20 giugno 2013, adottare una disciplina che regolamenti in modo organico i diritti delle coppie omosessuali con l’obiettivo di eliminare il deficit di protezione. Nel caso in cui il Parlamento non rispetti quanto deciso dalla Corte, le coppie omosessuali potranno comunque recarsi direttamente da un notaio o dal giudice competente per formalizzare la loro unione. (Irene Spigno) È entrata in vigore il 24 luglio la legge sull’uso della castrazione chimica per combattere la pedofilia. La legge era stata approvata dalla Assemblea nazionale – il parlamento unicamerale coreano – già nel giugno 2010 con 137 voti favorevoli, 13 contrari sui 299 membri dell’Assemblea. La decisione del Parlamento sud-coreano di introdurre la castrazione chimica è stata determinata da un caso di pedofilia che nel 2008 ha scosso l’opinione pubblica, nel quale un uomo di 58 anni ha rapito e “aggredito” una bambina di 8 anni. La nuova legge prevede che i giudici coreani possano condannare coloro che si sono macchiati del reato della pedofilia con minori di sedici anni all’iniezione di sostanze chimiche che bloccano il testosterone. Il condannato sarà soggetto anche ad una terapia comportamentale e psicologica. La Corea del Sud con l’approvazione di questa legge e la sua entrata in vigore è divenuto il primo paese dell’Asia ad avere introdotto la castrazione chimica per la lotta contro la pedofilia. Questo tipo di “pena” tuttavia non è nuovo al mondo occidentale, che vede affermata da tempo la somministrazione di sostanze chimiche per la repressione di impulsi sessuali in alcuni stati federati USA e in alcuni paesi europei. In particolare la castrazione chimica è stata introdotta nel 1996 in California, l’anno successivo in Florida, seguita dallo Iowa (sperimentata anche in Louisiana, Georgia, Montana, Oregon, Texas e Wisconsin). Peculiare è stato invece il caso della Louisiana, in cui l’introduzione della chimical castration è stata segnata dalla decisione della Corte Suprema statunitense del 25 giugno 2008, nel landmark case Kennedy v. Louisiana (554 U.S. 407 2008). Qui la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima – secondo la Cruel and Unusual Punishment Clause dell’ottavo emendamento – la condanna a morte di coloro che hanno rapito bambini. Quale reazione alla decisione del giudice supremo il Governatore della Louisiana Bobby Jindal ha immediatamente proposto a livello statale il Bill 144 sulla castrazione chimica, attualmente all’esame del Senato. In Europa la castrazione chimica è è prevista da una legge polacca del settembre del 2008 entrata in vigore nel giugno 2010 (su cui v. Palomar n. 42). (Luca Marfoli) Con sentenza del 28 giugno 2011, la Corte europea si è pronunciata sul caso Sufi and Elmi c. The United Kingdom ravvisando la violazione dell’art. 3 CEDU, da parte della Gran Bretagna per aver emesso un ordine di espulsione nei confronti di due cittadini somali residenti in Inghilterra. Appartenente ad un clan minoritario (Reer Hamar), il Sig. Sufi già da bambino era stato vittima di violenze e persecuzioni; il Sig. Elmi, invece, era arrivato in Gran Bretagna all'età di 19 anni e, seppur membro di un clan maggioritario, in caso di rimpatrio avrebbe rischiato di subire persecuzioni per essersi “occidentalizzato”. I due cittadini somali, colpiti da provvedimenti di espulsione, si erano quindi rivolti alle autorità giudiziarie britanniche affinché sospendessero le procedure volte al loro rimpatrio e, dopo aver ricevuto una risposta negativa, avevano presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando la violazione degli artt. 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 8 (diritto al rispetto della vita familiare e personale) della Convenzione. Soffermandosi in particolare sull’analisi dell’art. 3, la Corte ha sottolineato come la protezione offerta da tale norma abbia carattere assoluto e quindi non sia derogabile neanche per ragioni di ordine pubblico e sicurezza che, nel caso di specie, erano state poste alla base del provvedimento di espulsione. Punto centrale della sentenza concerne l’individuazione dei parametri in base ai quali individuare quella soglia minima di gravità che, se oltrepassata, rappresenta una violazione dell’art. 3, rendendo di conseguenza impossibile procedere al rimpatrio della persona. In questo caso, ad avviso dei giudici di Strasburgo, un notevole numero di report sui diritti umani mostra chiaramente che nella città di Mogadiscio la violenza è talmente diffusa ed elevata che ogni persona può subire un trattamento che oltrepassa la soglia minima di gravità producendo, pertanto, la violazione dell'art. 3 CEDU. Il Governo britannico, a sostegno della legittimità del rimpatrio, aveva presentato un report dal quale risultava che l'eventuale rimpatrio non avrebbe messo in pericolo la vita e la salute dei due ricorrenti. A tal proposito, la Corte ha evidenziato come si trattasse di un report che si basava su fonti anonime e vaghe; ad avviso dei giudici, infatti, anche se è possibile utilizzare i report derivanti da fonti anonime, tuttavia, al fine di valutare la possibile violazione dell’art. 3 in caso di rimpatrio, è necessario che ci siano adeguati riscontri fattuali che ne garantiscono la provenienza. La Corte ha inoltre ritenuto opportuno chiarire il rapporto tra l’art. 3 CEDU e l’art. 15 lett. c) della direttiva 2004/83/CE (recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), stabilendo che l’art. 3 CEDU offre una protezione equivalente a quella garantita dall’art. 15 lett. c) della direttiva. Ulteriore elemento al quale la Corte ha fatto riferimento per individuare i parametri in base ai quali valutare il livello di intensità delle violazioni dell’art. 3 è rappresentato dai principi affermati dalla giurisprudenza dell’Asylum and Immigration Tribunal, il tribunale britannico che si esprime sui ricorsi contro le decisioni prese dal ministero dell'interno in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza La Corte, infine, richiamando i principi affermati nel caso M. S. S. c. Belgium and Greece (su cui v. Palomar n. 45), ha respinto le affermazioni avanzata dalla difesa dello Stato britannico secondo cui una volta che i ricorrenti fossero stati rimpatriati sarebbero stati accolti in un campo di rifugiati; ad avviso della Corte, infatti, i campi di accoglimento si trovavano in condizioni precarie non idonee a escludere la violazione dell’art. 3 CEDU. (Marta Cerroni) Con la sentenza Sneersone and Kampanella v. Italia del 12 luglio 2011, la Corte europea ha condannato l’Italia per la violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita familiare e personale) della Convenzione. Oggetto della controversia era l'affidamento di un minore che, dopo una serie di vicende processuali in Italia, era stato affidato alla madre di origine lettone la quale, a causa di problemi di natura economica aggravati dal mancato pagamento dell’assegno di mantenimento da parte del padre, nell’aprile del 2006 era stata costretta a tornare in Lettonia portando con se il figlio. Ciò aveva indotto il padre ad agire dinanzi al Tribunale per i minorenni di Roma, proponendo un'istanza per ottenere l’affidamento esclusivo temporaneo del figlio e per disporre il suo rimpatrio in Italia. Il 5 giugno 2006 il Tribunale romano aveva accolto tale richiesta e, pur riconoscendo di non essere competente a disporre il rimpatrio del minore in Italia, aveva disposto che dovesse risiedere con il padre. Successivamente, il 16 gennaio 2007, il ministero della giustizia italiano (agendo in qualità di Autorità centrale sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione dell’Aja, aveva chiesto alle autorità lettoni che il minore fosse rimpatriato in Italia. L'11 aprile 2007, il Tribunale Distrettuale di Vidzeme aveva emesso una sentenza con cui rigettava la richiesta di rimpatrio in Italia. Il giudice lettone aveva fondato la sua decisione sulla Convenzione dell’Aja e sul Regolamento (CE) n. 2201/2203 del 27 novembre 2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale). Ad avviso del giudice, visti i forti legami tra la madre e il figlio e in considerazione del fatto che il minore si era ormai integrato in Lettonia, la sua permanenza in quello Stato era da considerarsi come elemento essenziale per il suo sviluppo. Tuttavia, il 7 agosto 2007, il padre aveva presentato una nuova istanza al Tribunale per i minorenni di Roma per ottenere il rimpatrio del giovane in Italia; l’istanza era stata accolta e il relativo decreto comunicato dall’Autorità centrale italiana a quella lettone. Per queste ragioni, la madre del minore si era rivolta alla Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando la violazione dell'art. 8 della Convenzione da parte dei giudici italiani le cui decisioni sarebbero state contrarie all'interesse superiore del minore. La Corte di Strasburgo, in primo luogo, ha precisato che non rientra tra le sue competenze esaminare se sussistono i gravi rischi di un danno psicologico o fisico che impediscono il rimpatrio in quanto, ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione dell’Aja, ciò spetta alle autorità nazionali; tuttavia, la Corte è competente a valutare se i tribunali italiani, nell'attuare quanto previsto dalla Convenzione dell'Aja e dal Regolamento 2201/03, rispettino le previsioni dell'art. 8 della CEDU e, in particolare, che sia sempre tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore. Anche perché, precisa la Corte, «la Convenzione dell’Aja è essenzialmente uno strumento di natura procedurale e non un trattato sui diritti umani che protegge le persone su base oggettiva». La Corte ha quindi concluso nel senso di ritenere le decisioni adottate dai tribunali italiani, con cui era stato disposto il rimpatrio del minore, inadeguate perché non hanno tenuto conto dell'interesse superiore del minore stesso. Infatti, l’adozione di un provvedimento avente ad oggetto il ritorno di un minore illecitamente sottratto da un genitore, deve sempre tener conto della situazione effettiva e dell’interesse attuale del bambino. Ad avviso della Corte, nel caso in esame, è mancata tale valutazione da parte delle autorità italiane che, inoltre, non hanno offerto nessuna soluzione alternativa, meno lesiva degli interessi del minore, che potesse conciliare gli interessi del padre con quelli del figlio. (Marta Cerroni) La Grande camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza del 7 luglio 2011, si è pronunciata in via definitiva sul caso Al-Skeini and others v. the United Kingdom ed ha esteso l’ambito di applicazione della Convenzione anche ai comportamenti degli Stati aderenti nei territori da loro occupati. I ricorrenti erano parenti di sei civili iracheni uccisi dai militari britannici nel territorio di Bassora che, da maggio 2003 a giugno 2004, era sotto il controllo e la piena giurisdizione delle autorità britanniche. Infatti, come ricordato anche dalla Corte di Strasburgo in sede di ricostruzione dei fatti oggetto del giudizio, il Regno Unito (insieme agli Stati Uniti) deteneva il ruolo di “potenza occupante” dei suddetti territori, come previsto anche dalla Risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu n. 1483 del 22 maggio 2003. Tuttavia, il 26 marzo 2004, il Segretario di Stato per la difesa si era rifiutato di procedere alle indagini volte ad accertare le ragioni delle uccisioni avvenute nel territorio sud-est dell’Iraq. I ricorrenti, dapprima dinanzi ai giudici britannici, hanno lamentato il rifiuto del Regno Unito di condurre adeguate indagini per accertare le circostanze della morte dei loro familiari e le eventuali responsabilità. A loro avviso, il comportamento posto in essere dalle autorità britanniche era in contrasto con l’art. 2 (diritto alla vita) della Convenzione perché i loro parenti erano stati uccisi in territorio iracheno sottoposto al totale controllo britannico e, pertanto, spettava alle autorità del Regno Unito accertare le responsabilità. Solo uno dei sei ricorrenti lamentava anche la violazione dell’art. 3 della Convenzione poiché il proprio congiunto, Baha Mousa, era deceduto in una prigione militare britannica, situata in territorio iracheno, dopo avere, a detta del ricorrente, subito trattamenti inumani e degradanti. Il 14 dicembre 2004, tuttavia, la Divisional Court aveva statuito che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo produce effetti solo all’interno del territorio dello Stato aderente alla Convenzione stessa, respingendo così i diversi ricorsi presentati, eccetto quello proposto dai parenti di Baha Mousa. Quest’ultimo caso, essendo la vittima deceduta all’interno di una prigione britannica a cui il diritto internazionale riconosce uno status speciale simile a quella di un’ambasciata, rientrava nell’ambito di applicazione della Convenzione e nei suoi confronti era stata rilevata la violazione degli artt. 2 e 3 perché, nonostante fossero decorsi 10 mesi dall’uccisione, le indagini erano state inconcludenti. I parenti degli iracheni uccisi avevano quindi proposto ricorso, ma con sentenza del 21 dicembre 2005 la Corte d’appello aveva confermato quanto statuito in primo grado. Anche la House of Lords, chiamata a esprimersi sul caso, con sentenza emessa il 13 giugno 2007 aveva escluso, in primo luogo, l’applicazione extraterritoriale dello Human Rights Act e, poi, che le vittime irachene, ad eccezione di Baha Mousa, ricadessero nella giurisdizione del Regno Unito. Ad avviso della House of Lords la portata della Convenzione non si estende al di fuori del territorio degli Stati membri e, nel caso di specie, la Gran Bretagna non aveva giurisdizione sui casi in oggetto in quanto non aveva il pieno controllo sul territorio di Bassora, a causa dei forti movimenti insurrezionali. Queste decisioni hanno spinto i ricorrenti ad adire la Corte europea che, nel valutare se i casi in questione ricadevano entro la giurisdizione del Regno Unito ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione, ha richiamato i propri precedenti giurisprudenziali (tra cui Soering v. The United Kingdom e Bankovic and others v. Belgium and others), confermando i principi per cui gli Stati contraenti sono tenuti di norma ad applicare la Convenzione solo all’interno del proprio territorio e, di conseguenza, un’applicazione extraterritoriale della Convenzione è da configurarsi come eccezione. Tuttavia, aggiungono i giudici di Strasburgo, l’applicazione extraterritoriale della Convezione è giustificata quando lo Stato membro esercita “pubblici poteri” sul territorio di un altro Stato e, nel caso di specie, il Regno Unito (nel periodo tra maggio 2003 e giugno 2004) aveva esercitato un controllo analogo a quello tipico di uno Stato sovrano, nel territorio del sud dell’Iraq. Perciò, la Corte ha ravvisato, all’unanimità, la violazione dell’art. 1 della Convenzione dal momento che, considerata la posizione di responsabilità e controllo della sicurezza che il Regno Unito ha esercitato sul territorio iracheno, sorge un obbligo per le autorità britanniche di applicare la Convenzione. La Grande camera ha anche riconosciuto, sempre all’unanimità, la violazione dell’articolo 2 della Convenzione. Infatti, i giudici di Strasburgo, richiamando propri precedenti (tra cui McCann and others v. The United Kingdom e Nachova and others v. Bulgaria), ricordano che l’obbligo di proteggere il bene vita (ex art. 2 CEDU) impone agli Stati contraenti di svolgere effettive e adeguate indagini per accertare la responsabilità di chi attenta alla vita degli individui che sono sotto il controllo statale; invece, nel caso di specie, la Gran Bretagna ha omesso di portare avanti tali indagini, non affidandole a una struttura indipendente rispetto ai poteri militari. La Corte, comunque, ha sottolineato le oggettive difficoltà di adempiere agli obblighi imposti dall’art. 2 da parte di uno Stato al di fuori del proprio territorio; inoltre, la situazione di specie era aggravata dal fatto che la Gran Bretagna era una potenza occupante su un territorio ostile. Perciò, secondo la Corte, gli obblighi procedurali previsti dall’art. 2 devono essere interpretati in modo “realistico”, ovvero tenendo in considerazione le difficoltà pratiche che si pongono allo svolgimento delle indagini. Tuttavia, nonostante queste premesse, la Corte (rifacendosi ad alcuni precedenti tra cui Kaya v. Turkey e Ergi v. Turkey) ha ritenuto che la Gran Bretagna abbia comunque violato l’art. 2 della Convenzione perché, in qualità di potenza occupante, avrebbe dovuto condurre le indagini attraverso autorità indipendenti. La Corte ha ravvisato l’assenza del requisito dell'indipendenza nello svolgimento delle indagini – considerato essenziale – con riferimento alla situazione dei primi tre ricorrenti, in quanto le indagini erano state condotte all'interno della stessa struttura di comando coinvolta negli incidenti denunciati; per quanto riguarda gli altri due ricorrenti, nonostante un’indagine fosse stata avviata dalla SIB (polizia investigativa militare britannica), essa non aveva rispettato l’art. 2 CEDU, perché la polizia investigativa non aveva agito in modo indipendente rispetto al potere militare. La Corte, infine, ha respinto solo il ricorso proposto dai parenti di Baha Mousa in considerazione del fatto che un’indagine rispettosa dei requisiti elaborati dalla Corte era in corso di completamento. La sentenza Al-Skeini, secondo la dottrina, è destinata a diventare il leading case in materia di applicazione extraterritoriale della Convenzione, argomento che, nonostante la particolare rilevanza, non è stato mai affrontato in maniera esaustiva. Inoltre, la decisione in questione, riconoscendo l’applicazione extraterritoriale della CEDU, si discosta dalla precedente giurisprudenza, rappresentata dal caso Bankovic, che offriva un’interpretazione restrittiva del concetto di giurisdizione adottando un criterio in base al quale la Convenzione non avrebbe prodotto effetti al di fuori dei confini degli Stati contraenti. Tuttavia, la Corte non ha delineato le linee guida in materia di ambito di applicazione extraterritoriale della CEDU perdendo, come ha sottolineato nell’opinione concorrente il giudice Bonello, una importante occasione per chiarire definitivamente la questione. (Marta Cerroni) Lo scorso 23 giugno, con l’approvazione da parte del Senato che ha fatto seguito a quella dell’Assemblée Nationale, si è concluso il lungo procedimento di riforma della legge sulla bioetica, che ha portato alla promulgazione della loi n. 2011-814 del 7 luglio 2011. La nuova legge rappresenta l’attuazione della clausola di revisione prevista dalla precedente legge sulla bioetica, la n. 2004-800 del 6 agosto 2004, nella quale il legislatore aveva previsto che la materia fosse oggetto di un aggiornamento della disciplina entro 5 anni. L’inserimento di un vincolo temporale per la riforma della materia, dal significato evidentemente più politico che giuridico, non essendo prevista l’abrogazione della precedente legge nelle more dell’adozione della legge di revisione, testimonia la presa di coscienza da parte del legislatore francese della necessità di non imbrigliare una materia in continua evoluzione nelle maglie di una legislazione suscettibile di divenire troppo in fretta obsoleta. L’iter che ha portato alla redazione del nuovo testo, iniziato nel 2009, è stato lungo e diversificato, grazie anche al coinvolgimento dell’opinione pubblica e degli addetti ai lavori, attraverso quelli che sono stati definiti gli États generaux de la bioethique, gruppi di studio e di dibattito pubblico incaricati di redigere un rapporto finale. Il dibattito è stato acceso, soprattutto intorno ai temi della ricerca sugli embrioni, dell’accesso alla procreazione assistita, dell’anonimato dei donatori e della diagnosi prenatale, ma sono poche le novità che hanno trovato spazio nel testo definitivo. È rimasta la regola del divieto alle ricerche sull’embrione, seppur con alcune deroghe a seconda del contenuto e del valore della ricerca, e con un limite ai tempi dell’esecuzione. Ha resistito anche la regola del mantenimento dell’anonimato dei donatori di gameti. In materia di procreazione assistita (Assistance médicale à la procréation, anche detta AMP), la nuova legge conferma la possibilità di accesso al trattamento alle sole persone sterili. È consentita la crioconservazione “rapida” degli ovociti (o vitrificazione), così come la cosiddetta fecondazione post-mortem, ovvero il trasferimento dell’embrione nell’utero dopo la morte del padre, purché col consenso di quest’ultimo e in presenza di un “progetto familiare”. Non hanno invece trovato spazio le gravidanze surrogate, mediante il cosiddetto “utero in affitto”. Un altro punto della legge che ha suscitato un acceso dibattito è stato quello concernente la diagnosi prenatale (DPN). Il nuovo testo sancisce l’obbligo per i medici di informare ogni donna incinta «in maniera chiara, leale e adatta alla sua situazione» sulla possibilità di ricorrere ad esami biologici di diagnosi prenatale. Quest’obbligo per i medici è stato da alcuni visto come un incentivo all’aborto terapeutico. La legge, come le precedenti in materia, contiene una clausola di revisione che detta un termine massimo di sette anni dalla sua entrata in vigore. (Anna Maria Lecis) Il 10 agosto è entrata in vigore la legge n. 2011-939 sulla partecipazione dei cittadini al funzionamento della giustizia e il giudizio sui minori, approvata dal Parlamento il 6 luglio e rimessa al vaglio del Conseil constitutionnel, che si è pronunciato con la decisione n. 2011-635 DC del 4 agosto 2011. La legge istituisce, per alcuni delitti ritenuti di particolare gravità per la coesione sociale, il Tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne (TCFC), presso il quale due citoyens assesseurs affiancheranno i tre magistrati di professione. Questa disposizione, oggetto del rinvio al Conseil da parte di deputati e senatori per la presunta violazione del diritto ad un giudice imparziale, è stata fatta salva dai giudici costituzionali che hanno osservato, riprendendo quanto affermato nella decisione n. 92-305 DC, che «la Constitution ne fait pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n’entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire». Tuttavia il Conseil prosegue affermando che la proporzione dei giudici popolari deve restare inferiore a quello dei giudici togati e che devono essere assicurate le opportune garanzie di rispetto dei principi di indipendenza e imparzialità. Inoltre i giudici costituzionali hanno pronunciato una riserva interpretativa per quanto riguarda la partecipazione dei citoyens assesseurs alla valutazione delle condizioni che determinano l’applicazione delle pene, affermando che la complessità giuridica del regime di applicazione delle pene non permette che tali citoyens assesseurs possano pronunciarsi sulle «conditions de recevabilité des demandes ou l’examen des incidents de procédure». Infine, per quel che concerne l’entrata in vigore dilazionata nel tempo di questa nuova giurisdizione, il Conseil ammette il ricorso alla sperimentazione operato dal legislatore, che ha previsto l’introduzione del nuovo assetto giurisdizionale in almeno due Corti d’appello a partire dal 1° gennaio 2012. Questa norma, rimessa al vaglio del Conseil per violazione del principio di legalità, è stata ritenuta conforma a Costituzione, in particolare all’art. 37-1 che ammette il ricorso a «des dispositions à caractère expérimental». Inoltre nella legge è contenuto il nuovo art. 365-1 del Codice di procedura penale, la cui entrata in vigore è differita al 1° gennaio 2012, che impone l’obbligo di motivazione dei verdetti della Corte d’assise. Il legislatore ha voluto introdurre questa novità, colmando così una lacuna del sistema giudiziario penale francese da sempre oggetto di critiche, nonostante di recente il Conseil constitutionnel avesse fatto salva la tecnica di motivazione prevista rispetto alle esigenze costituzionali (Cons. const., dec. n. 2011-113/115 QPC, su cui v. Palomar n. 46), così come in passato aveva fatto la Corte europea dei diritti dell’uomo rispetto agli obblighi dettati dalla Convenzione (CEDH, 13 gennaio 2009, Taxquet c. Belgique, n. 926/05 e CEDH, gr. c., 16 novembre 2010, Taxquet c. Belgique, n. 926/05). Tale riforma è stata oggetto del rinvio al Conseil constitutionnel nella parte in cui prevede un’eccezione alla redazione immediata della motivazione «en raison de la particulière complexité de l’affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés». In quest’ipotesi, è previsto che la motivazione possa essere depositata entro tre giorni dalla pronuncia della decisione. Sebbene, secondo i ricorrenti, la possibilità di rinvio della motivazione comporterebbe il rischio di rendere la procedura arbitraria, il Conseil respinge tale allegazione affermando che, da un lato, il rinvio non inficia l’obbligo di indicare gli elementi che hanno convinto la Corte e, dall’altro, non lede il diritto delle parti di disporre della motivazione entro i termini per la proposizione del ricorso. La legge introduce infine importanti novità in tema di giudizio sui minori, modificando numerose disposizioni dell’ordonnance 2 février 1945 sur l’enfance délinquante. In particolare, è da segnalare l’istituzione di un Tribunal correctionnel pour mineurs (TCM), competente a giudicare i minori ultrasedicenni perseguiti, in qualità di recidivi, per reati puniti con una pena detentiva uguale o superiore a tre anni. Tale tribunale, concepito dal legislatore come giurisdizione specializzata, è presieduto da un juge des enfants e composto da due magistrati ordinari nonché, per i delitti di competenza del neo-istituito TCFC, dai due cittadini assessori. Il Conseil ha tuttavia negato al TCM, così come previsto, la natura di giurisdizione specializzata per la presenza di un solo giudice specializzato, e ha quindi censurato le disposizioni relative alla sua organizzazione nella parte in cui non prevedono delle «procedure appropriate» per il giudizio del minore: i principi fondamentali riconosciuti dalle leggi repubblicane, assunti come parametro dal giudice costituzionale, impongono infatti, in materia di giudizio penale dei minori, che questi siano giudicati o da una «juridiction spécialisée» o secondo delle «procédures appropriées à la recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs». (Anna Maria Lecis) Dopo aver respinto nel 2010 le richieste di provvedimenti cautelari (cfr. Palomar n. 42), il Bundesverfassungsgericht si è pronunciato il 9 settembre 2011 sul merito della questione sollevata in sede di ricorso individuale contro le leggi approvate dal Bundestag tedesco volte a dare attuazione agli impegni assunti in sede europea dalla Germania, con il fine di procedere al salvataggio economico della Grecia e di istituire un fondo di stabilità monetaria nell’area Euro. La controversia verteva, in particolare, su quell’interpretazione dell’art. 38 GG posta, sin dal Maastricht Urteil, a tutela del principio democratico. Questo viene inteso, nella sua dimensione di difesa, come connesso al diritto dei singoli di partecipare, attraverso le opportune sedi della rappresentanza, al procedimento di assunzione delle decisioni, mediante il quale si concretizza la volontà politica dei cittadini (punto 102). Solo in questa prospettiva, tra l’altro, sarebbe ammissibile, secondo i giudici, tutelare attraverso lo strumento della Verfassungsbeschwerde il principio democratico. La possibilità di ricorso diretto a tutela di questo diritto rappresenta, infatti, un’eccezione al principio generale (100) per cui questo, che si realizza attraverso il principio maggioritario, non sarebbe tutelabile per via giudiziale. Il Tribunale (per l’oggetto della questione nel dettaglio cfr. il comunicato stampa del 9 giugno) ha, in primo luogo e in linea generale, ammesso che l’art. 38 GG – che prima facie tutela non un diritto fondamentale, bensì il principio per cui tutti i rappresentanti del Bundestag sono eletti dal popolo in modo libero e segreto, non sono vincolati da alcun mandato e rappresentano tutto il popolo – possa essere posto a fondamento di una Verfassungsbeschwerde. In particolare, il Tribunale costituzionale ha rinvenuto la dimensione difensiva («Die abwehrrechtliche Dimension») di questo diritto e, di fatto, il suo contenuto essenziale, nella concreta possibilità che il diritto elettorale del singolo venga sostanzialmente svuotato («entleert») (102) e ha ravvisato nelle politiche di bilancio uno dei campi in cui questo principio trova particolare tutela e protezione attraverso la mediazione dei Parlamenti. Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale, pur considerando astrattamente azionabile la tutela attraverso il sistema della Verfassungsbeschwerde, non ha riconosciuto il diritto violato e ha considerato, pertanto, sotto tale profilo, le leggi impugnate non incompatibili con la Legge fondamentale. Nel giungere a questa conclusione, tuttavia, il Bundesverfassugnsgericht ha ribadito la centralità del Parlamento e, imponendo, attraverso un’interpretazione conforme, un voto favorevole della Commissione bilancio su ogni legge volta ad autorizzare i procedimenti previsti nelle due leggi impugnate, ha sostanzialmente riscritto un articolo della legge sulla stabilità monetaria. Nel far ciò, in primo luogo, i giudici hanno sottolineato come le decisioni in materia di bilancio, definendo tale ambito «un settore del potere di autogoverno democratico» (122) dello Stato costituzionale, rappresentino «un elemento centrale del processo decisionale democratico» («ein zentrales Element der demokratischen Willensbildung») e rientrino pertanto nella discrezionalità politica del Bundestag. In questa prospettiva, hanno pertanto affermato come i rappresentanti del Bundestag, anche in un sistema inter-governamentale («System intergouvernementales») come l’Unione europea, abbiano il compito di controllare le politiche di bilancio (124). Tale forma di controllo, peraltro – afferma il Tribunale – appare del tutto compatibile con il diritto dell’Unione europea e con i Trattati, che trovano parte della propria legittimazione democratica proprio nelle procedure di decisione democratica dei singoli Stati membri che ne sono presupposto (129). La procedura di bilancio rappresenta, in ultima analisi, alla luce di queste premesse, una competenza non esternalizzabile («entäußerbaren Kompetenz»). Il Tribunale ha dunque riconosciuto, in linea con la più risalente giurisprudenza in materia di “costituzione economica”, un’ampia discrezionalità in campo economico al Governo e al Parlamento e ha anche ribadito quel self-restraint che, in tale ambito, già aveva enunciato nelle richiamate decisioni sulle richieste di ingiunzione, affermando che, nel settore delle politiche di bilancio, il Bundesverfassungsgericht non può sostituirsi al legislatore e alle sue prerogative e che il suo compito consiste, per l’appunto, solo nel vigilare su un eventuale illegittima esternalizzazione di queste procedure tanto grave da comportare una violazione del principio democratico (130). Come detto, tuttavia, per arrivare a queste conclusioni di compatibilità con il Grundgesetz, i giudici hanno ritenuto che il § 1.4 della legge che introduce il meccanismo di stabilità, che imponeva in origine al Governo un semplice obbligo di ricercare l’assenso della Commissione bilancio, vada interpretato in modo conforme a Costituzione. Il passaggio in Commissione dovrà pertanto essere interpretato come se prevedesse la necessità di un voto favorevole della medesima Commissione (149). La sentenza, che appare di grande rilevanza per gli equilibri dell’Unione e che avrebbe potuto avere conseguenze sulla sua stessa sopravvivenza, rappresenta senz’altro il risultato della ricerca di un difficile equilibrio tra il rispetto di decisioni puramente politiche in materia di ordine economico e la tutela del principio democratico, declinato in una realtà multilivello. Per quanto non vada sottovalutata la dimensione contingente della decisione, il Tribunale cerca di individuare in modo più preciso i confini del suo ruolo di custode del principio democratico e del principio di identità, nel rapportarsi dello Stato con le entità sovranazionali. Davanti ad un Parlamento che, forse, appare privo di strumenti concreti per auto-difendersi, la legittimazione del Tribunale costituzionale tedesco sembra passare anche dall’utilizzo accorto di quegli strumenti che, nel rappresentare senza dubbio un’extrema ratio, possono svolgere una funzione di propulsione del processo di integrazione e hanno, come obiettivo, quello di riportare l’attenzione sull’importanza che hanno nello Stato di diritto le procedure democratiche. A più riprese, traspare dalla decisione una certa freddezza nei confronti di quei mezzi predisposti a livello europeo dalle leggi impugnate e che vengono visti con diffidenza e preoccupazione per il pericolo che, in materia di bilancio e tassazione, si crei un pericoloso iato tra chi prende le decisioni e chi le subisce, a scapito, in ultima analisi, del risalente principio del «no taxation, without representation». L’Unione europea, descritta come un intergouvernementales System, infatti, necessita di un continuo processo di legittimazione anche indiretta. Se con le ultime pronunce Honeywell (cfr. Palomar n. 43) e in materia di CEDU (cfr. Palomar n. 46), il Tribunale costituzionale aveva mostrato un atteggiamento di notevole apertura verso l’Europa e le diverse manifestazioni del suo diritto, in questa decisione il Bundesverfassungsgericht si diffonde, invece, a sottolineare i limiti dell’azione comunitaria, lasciando solo sullo sfondo e ampiamente inesplorate le questioni inerenti il processo di integrazione. In conclusione, ammettendo che con una Verfassungsbeschwerde si possa agire a tutela del principio democratico, di fatto, il Tribunale si è investito di un potere capace di estendere notevolmente la sua capacità di intervento. Pur restando al di qua di quelle che potrebbero definirsi political questions europee, infatti, lo strumento dell’interpretazione conforme appare un mezzo potente ed efficace per aggravare procedimenti e procedure regolanti la partecipazione parlamentare. In questo modo, il Tribunale si è costruito uno spazio di intervento concreto, che gli concede la possibilità di ribadire con nettezza i limiti dei Trattati europei (129) senza doversi spingere fino a sindacare la validità della legge di ratifica del Trattati stessi. Resta certo aperta la possibilità di una declaratoria di incostituzionalità della legge di ratifica e di sindacato di quei mutamenti anche di fatto del quadro normativo europeo, capaci di alterare in modo non democraticamente legittimato l’equilibrio normativo introdotto con la legge di ratifica stessa (137), ma questa sembra delinearsi sempre più come extrema ratio. Come già emergeva dal Lissabon Urteil (cfr. Palomar n. 39), il Bundesverfassungsgericht si conferma così custode del principio democratico di cui si fa interprete e garante a vantaggio del Parlamento e l’interpretazione conforme si eleva, nei fatti, a nuovo strumento di integrazione. Proprio l’interpretazione conforme potrà, nel futuro, rappresentare un mezzo virtuoso attraverso il quale introdurre, in maniera meno invasiva e probabilmente più efficace di quanto possibile con gli strumenti teorizzati fino ad ora, quelle esigenze di democraticità che non appaiono del tutto soddisfatte, in un rapportarsi continuo con le istituzioni europee. La questione del deficit democratico appare, così, ben lontana dal chiudersi. (Francesco Saitto) Nel corso del mese di agosto, il Parlamento iracheno ha approvato una legge volta a regolare e tutelare l’attività giornalistica e il cui fine, recita l’art. 2, è di «promuovere i diritti dei giornalisti e proteggerli sul territorio iracheno». Dopo una lunga fase di discussione iniziata sin dal 2009, il Parlamento ha infine stabilito che i giornalisti non potranno essere più interrogati o indagati per un’attività connessa con la loro professione se non a seguito di un provvedimento della magistratura. Allo stesso modo, viene introdotta una riserva di giurisdizione, prima non necessario, per la disposizione di eventuali censure o sequestri. Nonostante alcune critiche mosse alla legge, essa è stata salutata come un grande risultato dalle associazioni di categoria. Inoltre, la legge tutela non solo i giornalisti iracheni, come prevedeva una versione originaria del provvedimento, ma tutti coloro che svolgano tale attività sul territorio, anche se la protezione non copre l’attività svolta in internet. (Francesco Saitto) Lo scorso 31 agosto la Commissione elettorale nazionale ha comunicato che le quattro proposte di emendamento alla Costituzione sottoposte a referendum il 23 agosto non hanno conseguito la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, necessaria, ai sensi dell’art. 91 della Costituzione. Il primo emendamento, che ha conseguito il 47,4% dei consensi, si proponeva di ridurre da dieci a cinque anni il requisito della residenza in Liberia richiesto per concorrere all’elezioni presidenziali (art. 52 Cost.). La seconda proposta, con la quale si aumentava da 70 a 75 anni il limite di età per i giudici della Corte suprema (art. 72 Cost.), ha conseguito il 35,9% dei suffragi. Il terzo emendamento (art. 83 Cost.), che differiva dal secondo martedì di ottobre al secondo martedì di novembre la data delle elezioni presidenziali ha ottenuto il 49,9% dei consensi. Infine, l’ultima proposta di modifica della Costituzione, relativa all’introduzione del turno unico nel sistema elettorale maggioritario uninominale (art. 83 Cost.), ha ottenuto un consenso maggiore delle altre (59,2% dei suffragi), ma comunque inferiore al quorum previsto dall’art. 91. (Renato Ibrido) Dopo la mancata approvazione da parte del Parlamento di una legge volta a depenalizzare l’aborto in giugno, è stato proposto un referendum approvativo allo scopo di conseguire un analogo risultato per mezzo di una consultazione popolare. In risposta a tale iniziativa, il Granduca, all’inizio di settembre, ha avvertito che si sarebbe riservato la possibilità di esercitare il potere di veto nel caso in cui l’esito del referendum fosse risultato positivo. I cittadini del Liechtenstein, tuttavia, per quanto con una stretta maggioranza, hanno votato contro la depenalizzazione dell’aborto. Con il referendum tenutosi domenica 18 settembre, infatti, si è votato contro la modifica della legge che prevede attualmente una pena detentiva fino ad un anno sia per le madri che interrompono la gravidanza, che per il medico. La novella, invece, avrebbe depenalizzato l’interruzione di gravidanza nel caso in cui il feto fosse stato malato o se l’atto posto in essere fosse stato compiuto nei primi tre mesi. Resta quindi consentito al medico di procedere all’intervento interruttivo della gravidanza solo nel caso in cui sia in pericolo la vita della madre. (Francesco Saitto) L’8 settembre 2011, la Corte federale malese ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, c. 3 e 4 – Native Customary Rights – del Sarawak Land Code (1958). Alcune popolazioni indigene dello Stato federato del Sarawak (in Malesia orientale), quale ultimo atto di una battaglia legale iniziata sin dal 1997, avevano presentato ricorso alla Corte federale lamentando l’illegittimità costituzionale delle espropriazioni, da parte del Governo del Sarawak, di terre da loro abitate. L’espropriazione era finalizzata alla costruzione della diga di Bakun che si inquadra in un più ampio piano energetico predisposto dal Governo per rispondere, attraverso fonti rinnovabili, alla domanda di energia del paese, volta anche ad alimentare l’industria straniera insediatasi sul territorio. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, c. 3 e 4, del Codice della terra del Sarawak, è stata sollevata rispetto agli artt. 5 e 13 della Costituzione federale. In base al primo «nessuna persona può essere privata della vita o della libertà personale se non in base alla legge», mentre il secondo prevede che «nessuno può essere privato della proprietà se non in base alla legge … [né si può] provvedere all’esproprio o l’uso della proprietà senza una adeguata compensazione». L’art. 5 del Codice della terra del Sarawak disciplina i diritti dei nativi in relazione al territorio statale e prevede, ai commi 3 e 4, una procedura che sottrae terreni e diritti alle popolazioni indigene («and on the date specified in the direction, the native customary rights shall be extinguished and the land held under such rights shall revert to the Government»). La Corte ha ritenuto costituzionalmente legittime le norme indicate e pertanto rigettato la questione, di fatto riconoscendo la legittimità anche delle espropriazioni iniziate nel 1997. Analizzando nello specifico la decisione, è interessante osservare che due dei tre giudici hanno sottolineato la non corretta formulazione della domanda relativa alla indennità per l’espropriazione (a cui consegue il rifiuto di pronunciarsi sul punto), mentre uno solo dei giudici ha palesato la propria convinzione relativa alla legittimità dell’espropriazione. (Luca Marfoli - Marta Cerroni) In luglio il Parlamento unicamerale maltese ha approvato il Civil Code Amendment Act 2011 che modifica il Codice civile introducendo l’istituto del divorzio. La Camera dei rappresentanti ha approvato in terza lettura il private member’s bill (motion no. 206/2010) con 53 voti favorevoli ed 11 contrari. Il procedimento legislativo maltese è disciplinato agli artt. 90 e ss. degli Standing orders, che prevedono appunto un sistema articolato in tre letture. La proposta di legge è avanzata alla Kamra tad-Deputati presso la cancelleria (Office of the clerk to the house) quindi inserita nella parliamentary agenda dopo tre giorni dalla sua presentazione, votata in prima lettura senza alcun dibattito e pubblicata. In pratica, questa prima lettura si configura come una deliberazione sull’ammissibilità della proposta. Al momento della pubblicazione la proposta di legge è inserita nell’ordine del giorno della Camera dei rappresentanti per la seconda lettura, in cui è svolto un dibattito sull’opportunità del provvedimento nel suo complesso, senza esaminarne il testo nel dettaglio. In seguito all’approvazione in seconda lettura, il testo è assegnato all’esame della commissione competente. Prima di tale assegnazione il Ministro dell’economia e delle finanze deve verificare la copertura finanziaria (generalmente proveniente dal Consolidated Fund, art. 105, Costituzione). In commissione il testo è votato articolo per articolo (compresi gli eventuali emendamenti) e quindi torna alla camera per la terza lettura. Il provvedimento legislativo sul divorzio, presentato nel 2010 e sottoposto a referendum consultivo il 28 maggio 2011 (su cui v. Palomar n. 46), ha introdotto nel codice civile maltese un nuovo titolo per la disciplina del c.d. no-fault divorce, che consente lo scioglimento del matrimonio a prescindere dal comportamento tenuto dai coniugi durante il loro rapporto ed in seguito ad un periodo di separazione di quattro anni. Le modifiche al codice civile hanno riguardato anche temi quali l’assegno di mantenimento e l’affidamento e la cura dei figli. Malta era l’ultimo paese dell’Unione Europea in cui non era previsto il divorzio. (Luca Marfoli) Tra giugno e agosto scorsi il Congreso de l’Unión ha proceduto all’approvazione di importanti riforme costituzionali in materia di ricorso di amparo, diritti umani e abolizione del c.d. veto de bolsillo. La prima riforma, pubblicata il 6 giugno, prevede il rafforzamento dell’istituto del ricorso di amparo, in particolare stabilendo la sua estensione alla protezione dei diritti fondamentali contenuti nei trattati internazionali ratificati dallo Stato messicano. Inoltre, viene introdotta la nuova figura dell’amparo adhesivo, la quale consente, alla parte di un processo che abbia ottenuto una pronuncia favorevole, di promuovere un ricorso di amparo allo scopo di conseguire un miglioramento della sentenza. La riforma costituzionale introduce poi un correttivo al principio di relatividad delle sentenze di amparo: fino ad oggi se il giudice rilevava nel corso di un giudizio di amparo l’incostituzionalità di una legge, solo la parte che aveva promosso il ricorso poteva beneficiare di tale pronuncia. Con la nuova normativa, invece, la Corte suprema di giustizia, a maggioranza qualificata di otto voti, ed in presenza di alcune particolari condizioni, potrà emettere una declaratoria general de incostitucionalidad allo scopo di estendere gli effetti della propria pronuncia. Le nuove modifiche richiederanno in ogni caso un intervento in sede di attuazione da parte del legislatore ordinario. La seconda riforma, pubblicata il 10 giugno, ha proceduto ad una codificazione del principio giurisprudenziale “pro persona” nell’interpretazione e applicazione dei diritti umani: in base al nuovo art. 1, c. 2 «las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia». Inoltre i diritti umani contenuti in trattati internazionali ratificati dallo Stato messicano vengono equiparati a quelli previsti espressamente dalla Costituzione. Occorre ricordare che già prima di tale innovazione, l’art. 133 della Costituzione («Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados») riconosceva ai trattati internazionali una posizione privilegiata all’interno del sistema delle fonti. La novella all’art. 29 della Costituzione introduce poi limitazioni all’istituto della sospensione delle garanzie fondamentali, il quale non potrà trovare applicazione con riferimento alla sospensione di alcuni diritti fondamentali (integrità personale, protezione della famiglia, riconoscimento della personalità giuridica, diritto di non discriminazione, diritto alla vita, al nome e alla nazionalità, diritti dei bambini, diritti politici, libertà di pensiero, religione e coscienza, principio di legalità, proibizione della pena di morte, della tortura e della schiavitù). La sospensione delle garanzie fondamentali costituisce uno strumento di emergenza costituzionale che consente al Presidente federale, d’intesa con i Ministri, la Procura generale della Repubblica ed il Congresso, di sospendere provvisoriamente alcune garanzie costituzionali in caso di invasione o perturbazione grave della pace pubblica. Il 13 luglio, il Presidente Felipe Calderón ha promulgato una ulteriore riforma costituzionale che punisce la tratta di persone, un delitto che potrà essere perseguito d’ufficio. Infine, con la riforma del 16 agosto sono stati modificati gli artt. 71, 72 e 78 della Costituzione, eliminando il c.d. veto de bolsillo, equivalente messicano dell’istituto statunitense del pocket veto. In base alla precedente disciplina, in virtù dell’assenza di un termine espresso per la promulgazione delle leggi o l’esercizio del potere di veto, il Presidente federale poteva ignorare i provvedimenti approvati dal Congresso, paralizzandone di fatto l’entrata in vigore. La riforma costituzionale introduce invece un termine di 30 giorni per la promulgazione della legge o l’esercizio del potere di rinvio, decorso inutilmente il quale la legge sarà pubblicata sul giornale ufficiale. (Renato Ibrido) Con la legge n. 1.378, pubblicata il 3 giugno 2011, il Parlamento ha abrogato diciannove articoli del codice di procedura civile del 1896, intervenendo su un diritto non contenuto nella Carta fondamentale ma riconosciuto da oltre un secolo dalla legislazione ordinaria, ossia il diritto all’assistenza giuridica gratuita per le persone che ritengano di esser state lese nei loro diritti e siano, al contempo, prive dei mezzi economici necessari per il patrocinio legale. La legge, che disciplina le procedure per l’accesso all’assistenza gratuita, si applica solo alle controversie di natura civilistica ed alla parte civile nei procedimenti penali. (Elisa Ciardelli) Il governo del Niger ha annunciato lo scorso luglio l’istituzione dell’Alta autorità per la lotta alla corruzione, un’agenzia incaricata di monitorare il livello di corruzione nelle istituzioni pubbliche e studiarne strategie e condotte, al fine di implementare gli strumenti della lotta al fenomeno. Il governo ha annunciato che l’istituzione del nuovo organo rappresenta l’attuazione di alcuni degli obblighi imposti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, nonché un’azione necessaria per promuovere la crescita economica de Paese e ridurre l’ineguaglianza economica e sociale di suoi abitanti. (Anna Maria Lecis) Il 3 settembre 2011 il Parlamento monocamerale di Panama ha approvato una legge che richiede, per l’elezione del Presidente della Repubblica al primo turno, il raggiungimento di almeno il 50% dei voti validi. In alternativa si prevede la convocazione di un secondo turno dove risulterà eletto il candidato più votato. L’art. 177 della Costituzione panamense si limita a stabilire che il Capo dello Stato è eletto a suffragio universale e diretto a maggioranza dei voti. Invero, finora la norma è stata interpretata nel senso di dichiarare eletto il candidato che ha ottenuto più voti. Con la legge appena approvata, invece, si innalza il requisito per l’elezione al primo turno e, qualora nessuno dei candidati abbia raggiunto la percentuale di voti richiesta, si introduce la possibilità del secondo turno elettorale. Il disegno di legge è stato sostenuto dal Presidente in carica, Claudio Martinelli, eletto nel 2009 a larghissima maggioranza (ottenendo oltre il 60 per cento dei voti) in una competizione elettorale considerata libera e svolta nel rispetto delle regole, secondo gli osservatori internazionali. Le opposizioni accusano però il Presidente, che sembra godere, al momento, di un ampio consenso popolare, di voler rendere l’elezione presidenziale un plebiscito nei suoi confronti per poi porre in essere una serie di riforme radicali, potendo contare su una forte legittimazione da parte della cittadinanza. (Cristina Fasone) Con la resolución n. 02446-2011-PC/TC del 16 agosto 2011, il Tribunale costituzionale è intervenuto sui meccanismi processuali a tutela della vincolatività dei propri precedenti. Ad avviso del Tribunale costituzionale, allorché una sentenza di secondo grado adottata in un processo di controllo concreto (ossia l’hábeas corpus, l’amparo, l’hábeas data ed il cumplimiento) contravvenga ad un precedente vincolante stabilito dal medesimo Tribunale costituzionale, la violazione del precedente deve essere fatta valere attraverso l’apertura di un nuovo processo costituzionale di controllo concreto. Con tale pronuncia, il Tribunale costituzionale ha dunque rigettato la tesi sostenuta dalla parte attrice, secondo la quale, in presenza della violazione di un precedente vincolante è possibile promuovere un recurso de agravio constitucional (RAC), ossia il mezzo di impugnazione che viene esperito dinnanzi al giudice costituzionale contro sentenze di secondo grado che negano diritti costituzionali della persona. L’unica eccezione al criterio generale riguarda i processi costituzionali collegati ai delitti di traffico illecito di droga e di riciclaggio nei quali si sia prodotta una vulnerazione dell’ordine costituzionale, ed in particolare dell’art. 8 della Costituzione. In questi casi può essere esperito direttamente il recurso de agravio constitucional. (Renato Ibrido) Con la sentenza n. 02657-2011-PHC/TC del 4 luglio 2011, il Tribunale costituzionale ha dichiarato infondata la domanda di hábeas corpus promossa da un funzionario pubblico contro la risoluzione della Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia di Huánuco. Il ricorrente aveva lamentato la violazione del proprio diritto ad una corretta motivazione. Ad avviso del Tribunale costituzionale l’obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie «risponde ad un principio che informa l’esercizio della funzione giurisdizionale e che, al medesimo tempo, costituisce un diritto costituzionale giustiziabile. Mediante la motivazione, da un lato, si garantisce che l’amministrazione della giustizia si svolga in conformità con la Costituzione e le leggi, e dall’altro, che le parti possano esercitare in maniera effettiva il proprio diritto di difesa». Per altro verso, «la Costituzione non garantisce una determinata estensione della motivazione, sicché il suo contenuto essenziale risulta rispettato allorché sia presente una base giuridica, congruente tra il chiesto ed il pronunciato e sempreché essa contenga una sufficiente giustificazione della decisione adottata, sebbene essa sia breve o coincisa, o si presenti nelle forme di una motivazione ob relationem». (Renato Ibrido) Con la risoluzione n. 00024-2009-PI/TC del 14 luglio 2011, il Tribunale costituzionale ha affermato che le commissioni d’inchiesta istituite dal Congreso de la República possono accedere a qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni, anche qualora l’esercizio del potere d’inchiesta implichi la rimozione del segreto bancario, e sempreché tali informazioni non violino l’intimità personale del cittadino. Sulla base di tale principio, il Tribunale costituzionale ha dunque dichiarato improcedibile la domanda di amparo promossa contro il Congresso dal presidente della Federazione peruviana di calcio (FPF). (Renato Ibrido) Il 15 settembre è stata promulgato dalla Regina il Fixed-term Parliaments Act 2011, un provvedimento di grande rilevanza costituzionale che fissa il termine di durata di ogni legislatura, il modo in cui calcolare la data per procedere a nuove elezioni (artt. 1 e 3), disciplina la sfiducia ed eventuali casi di elezioni anticipate (art. 2) e la procedura normale in cui avviene lo scioglimento della Camera dei comuni (art. 3), scardinando così, in gran parte, la concezione tradizionale che rimetteva alla problematica categoria delle Conventions of the Constitution queste regole e incidendo, in particolare, sulle c.d. Royal Prerogatives. Come noto, in precedenza, due atti erano già stati approvati per regolare la durata della Camera dei comuni, il Septennial Act 1715, che fissava la durata del Parlamento in sette anni, e il Parliamentary Act 1911, che la riduceva a cinque, ma con questa nuova legge si irrigidisce senza dubbio il procedimento per procedere a nuove votazioni che viene in gran parte calendarizzato. Non avevano invece una disciplina legislativa né i casi in cui si poteva o doveva sciogliere anticipatamente la Camera dei comuni – finora vi si poteva procedere semplicemente mediante royal proclamation –, né il rapporto di fiducia. L’art. 1 stabilisce che, in linea generale, il giorno delle elezioni – rinviabile su richiesta del Primo ministro, ma non oltre due mesi – è fissato nel primo martedì del mese di maggio dell’ultimo anno della legislatura, la cui durata è prevista in cinque anni. L’art. 2, rubricato «early general elections», regola poi la questione di fiducia e i due unici casi in cui è possibile tenere elezioni anticipate. Ciò può avvenire in seguito ad un voto di due terzi della Camera dei comuni oppure come conseguenza di un esplicito voto di sfiducia nei confronti del Governo. Nel primo caso, una sorta di auto-scioglimento, è sufficiente che la House of Commons voti una mozione con cui afferma: «there shall be an early parliamentary general election». Nel secondo, invece, laHouse of Commons deve votare una mozione di sfiducia con cui sancisce che «this House has no confidence in Her Majesty’s Government». Si prevede, in quest’ultima eventualità, che la Camera dei comuni possa, entro quattordici giorni, approvare una mozione di fiducia nei confronti di un nuovo esecutivo; in tal caso non si potrà procedere allo scioglimento. Il voto, speculare al precedente, deve così suonare: «This House has confidence in Her Majesty’s Government». Questo istituto mitiga, in parte, la legge che altrimenti imporrebbe necessariamente il ritorno al voto, introducendo la possibilità per la Camera dei comuni di legarsi con un rapporto di fiducia ad un nuovo esecutivo, prevedendo, tuttavia, un meccanismo emblematico di razionalizzazione della forma di governo cui finora, per molta parte, il Regno Unito era rimasto estraneo. Interessante notare come, in tal caso, il voto di fiducia è espresso e preventivo all’instaurazione del nuovo esecutivo e non, dunque, meramente implicito e presupposto. L’art. 3 della legge stabilisce invece che il Parlamento è sciolto di diritto diciassette giorni prima delle elezioni così come determinato ai sensi dell’art. 1. La legge prevede anche che in nessun altro caso si possa procedere allo scioglimento del Parlamento (art. 3.2). Prima di questo provvedimento, il potere di scioglimento rientrava nelle c.d. prerogative regie. La legge regola anche brevemente (artt. 4 e 5) le elezioni in Scozia e in Irlanda del Nord. Gli artt. 6 e 7, infine, sono rubricati rispettivamente «supplementary provisions» e «final provisions». Il primo precisa e limita alcuni degli effetti della nuova legge stabilendo, per esempio, che la disciplina in commento non pregiudica il potere del Sovrano di prorogare il Parlamento, andando così ad introdurre una possibile deroga alla durata fissa, e neppure modifica il modo in cui viene posto il sigillo di convocazione di un nuovo Parlamento. La seconda disposizione, invece, contiene norme finali quali il giorno dell’entrata in vigore dell’atto. Con questa legge, si può osservare come il Regno Unito prosegua il suo itinerario iniziato nel 2005, con il Constitutional Reform Act 2005 e con l’istituzione della Corte suprema (Cfr. Palomar n. 22), e poi proseguito e accelerato in virtù dell’accordo di coalizione che ha portato al Governo i liberali e i conservatori (Cfr. Palomar. n. 42). Dopo il Constitutional and Reform Act 2010 (Cfr. Palomar n. 42), la riduzione del numero dei parlamentari e il tentativo, sia pur fallito, di riforma della legge elettorale, che prospettava con referendum l’introduzione di un contestato sistema di voto alternativo e, in tal modo, il superamento del c.d. first past the post (Cfr. Palomar n. 45), infatti, anche questa legge appare pienamente in linea con un processo che evidenzia come nel Regno Unito sia in atto una tendenza capace di mettere in crisi gran parte di quella concezione tradizionale che vede nel caso anglosassone un’esperienza paradigmatica in cui gli istituti tipici del “costituzionalismo continentale” e, su tutti, della razionalizzazione parlamentare non avevano trovato spazio, traendo piuttosto le regole origine nell’accordo continuato e leale delle parti. Per i motivi esposti, dunque, tale legge, che si pone a pieno diritto come esempio emblematico dello sviluppo richiamato, non può essere sottovalutata. (Francesco Saitto) Con l’approvazione del Police Reform and Social Responsibility Act, che il 15 settembre ha ricevuto il Royal Assent, sarà più difficile nel Regno Unito spiccare mandati arresto nei confronti di presunti criminali di guerra. L’intervento legislativo limita, infatti, soggettivamente i casi in cui è possibile esercitare la giurisdizione per i crimini di guerra e contro l’umanità commessi al di fuori del territorio del Regno Unito. In origine, era possibile per un giudice di spiccare un mandato d’arresto nei confronti di chi fosse sospettato di aver commesso tali crimini, indipendentemente dal fatto che l’accusa provenisse o meno dall’ufficio pubblico del procuratore. Con la riforma, nel caso in cui la denuncia per torture o altri crimini di guerra provenga da un c.d. private prosecutors, si prevede che sia invece sempre necessario che l’accusa privata abbia ricevuto un previo assenso da parte del Director of Public Prosecutions, chiamato a valutare che sussistano effettivamente le basi per poter procedere. (Francesco Saitto) Nel caso Al Rawi and others v. The Security Service and others, la Corte suprema è stata chiamata a decidere preliminarmente sulla possibilità per le corti di impedire l’utilizzazione di prove e materiali nel corso di una causa per risarcimento dei danni in sede civile ordinando una «closed material procedure». Con questo ordine si può evitare di produrre nel corso del dibattimento materiale la cui pubblicazione potrebbe essere contraria al pubblico interesse. L’appellante lamentava la violazione dei propri diritti da parte di autorità straniere che lo avevano trattenuto illegittimamente, anche a Guantanamo, e da cui aveva subito maltrattamenti. Veniva chiesto pertanto un risarcimento. I servizi segreti, invece, chiedevano in via preliminare il riconoscimento dell’interesse pubblico a non produrre il materiale richiesto e necessario per iniziare il procedimento civile sulla base, però, non di una legge specifica, ma di un principio generale rinvenibile nella tradizione di common law. In questa decisione, la Corte suprema, confermando la decisione di appello, ha negato che esista nella common law un potere generale per le Corti di disporre una «closed material procedure» e che pertanto tale potere deve necessariamente essere regolato dal Parlamento con legge. Infatti, principio fondamentale del trial di common law è la pubblicità e in quali casi a tale principio possa essere derogato è il legislatore che deve stabilirlo. (Francesco Saitto) Nonostante la questione del processo all’ex dittatore del Ciad Hissene Habré sembrasse oramai in via di risoluzione (v. Palomar n. 44), il Senegal ha deciso ancora una volta di cambiare strategia, preferendo all’allestimento del processo da parte di una corte senegalese integrata, la via dell’estradizione verso il Ciad, fino ad oggi sempre negata. Agli inizi di luglio, il governo senegalese ha annunciato che Habré sarebbe stato estradato l’11 luglio, affinché fosse processato nel proprio Paese per crimini di guerra. Tuttavia, il giorno precedente alla data prevista per l’estradizione, lo stesso governo senegalese ne ha annunciato la sospensione, in ottemperanza all’invito espresso dall’alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani, Navi Pillay. Quest’ultima, tramite un comunicato, aveva avvisato il governo senegalese del rischio di incorrere in una violazione del diritto internazionale qualora avesse estradato Habré senza le opportune garanzie da parte del Ciad sul fatto che l’estradato non sarebbe stato sottoposto a torture e avrebbe subito un giusto processo. Al seguito del suddetto comunicato, il governo senegalese ha deciso di sospendere l’estradizione fino a data da destinarsi e non è chiaro se questa preluda allo svolgimento del processo nella propria giurisdizione o se sia solo una pausa di riflessione per decidere sul da farsi con questo detenuto “sgradito”. (Anna Maria Lecis) Alla fine di settembre il Parlamento serbo, a larghissima maggioranza, ha approvato la legge sulla restituzione dei beni confiscati dal regime comunista dopo la seconda guerra mondiale. La legge prevede che i proprietari dei beni confiscati, o i loro eredi, potranno ottenerne la restituzione e, ove ciò non sia possibile, venga loro concesso un risarcimento per un massimo di mezzo milione di euro in obbligazioni statali. La legge si colloca tra le riforme chieste dall’Unione europea per l'adesione della Serbia. (Marta Cerroni) In particolare, la possibilità di inserire nelle Costituzioni dei paesi dell’“euro-zona” apposite regole di equilibrio nei bilanci pubblici era stata suggerita dal Presidente francese Nicolas Sarkozy e dal Cancelliere tedesco Angela Merkel nell’ambito dell’incontro bilaterale dello scorso 16 agosto. Tale soluzione, d’altronde, era stata già stata adottata dalla Legge fondamentale tedesca a seguito della riforma del 2009 nonché dalla Costituzione polacca e da quella austriaca. A livello comparativo, un limite costituzionale di questo tipo esiste altresì in Canada. A differenza della soluzione tedesca, peraltro, la riforma dell’art. 135 della Costituzione spagnola non determina direttamente i limiti al deficit e all’indebitamento pubblico, ma affida tale compito ad una apposita legge organica, pur prevedendo che le spese per il pagamento del debito pubblico abbiano una preferenza rispetto ad altre tipologie di spese. I limiti al deficit e all’indebitamento che verranno introdotti sulla base delle modifiche all’art. 135 della Costituzione avranno effetti vincolanti per tutte le amministrazioni pubbliche, mirando così a garantire la stabilità finanziaria nel medio e lungo periodo. La riforma è stata proposta dal Presidente del Governo e ha ricevuto il sostegno delle due principali forze politiche spagnole – il Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ed il Partido Popular (PP) – ma non dell’intero arco parlamentare, determinando così la rottura del consenso costituzionale fra i gruppi parlamentari. Per la sua approvazione è stato seguito il procedimento previsto dall’art. 167 della Costituzione, il quale stabilisce che i progetti di riforma costituzionale debbano ottenere il consenso dei tre quinti di ciascuna Camera. Una volta che le Cortes Generales abbiano approvato la riforma, questa può essere sottoposta a referendum allorché ne faccia richiesta, entro quindici giorni, un decimo dei membri di ciascun ramo del Parlamento, ossia 35 deputati e 27 senatori. Richiesta peraltro non avanzata nel caso della riforma dell’art. 135. La proposta di riforma ha seguito un iter parlamentare rapido con lettura unica, sulla base dell’art. 150 del Regolamento del Congresso. Il testo della riforma ha conseguito l’appoggio di 316 deputati ed il voto contrario di 5. In Senato, invece, la proposta è stata approvata con 233 voti, su un totale di 261 senatori. Emendamenti al disegno di legge sono stati presentati in entrambe le camere, ma sono stati tutti respinti. La rapidità del processo decisionale che ha condotto alla riforma dell’art. 135 ha impedito di ampliare il raggio del consenso parlamentare, incidendo negativamente sul piano politico e su quello sociale. Inoltre, nell’opinione pubblica spagnola si sono registrati dissensi per la decisione di non procedere in via referendaria alla ratifica della riforma. Tale scelta era stata d’altronde motivata sulla base di argomenti politico-giuridici estremamente deboli, quali ad esempio l’urgenza di concludere l’iter della riforma prima delle elezioni anticipate del 20 novembre 2011. La questione si ricollega a un dibattito dottrinale che ha registrato posizioni differenziate e divergenti in ordine alla necessità di ratificare per via referendaria la riforma dell’art. 135. Sebbene la Costituzione non contempli una consultazione popolare obbligatoria, il dissenso di alcuni raggruppamenti politici e le pressioni popolari che hanno fatto seguito al movimento del 15-M (che deriva il suo nome dalla data – 15 maggio – in cui ha fatto la sua comparsa) avrebbero probabilmente suggerito di ricorrere allo strumento referendario. Relativamente al contenuto della riforma, le nuove norme costituzionali vincolano le amministrazioni pubbliche al rispetto del principio di stabilità finanziaria, senza possibilità di superare il deficit strutturale definito dall’Unione europea per gli Stati membri, e affidano a una legge organica il compito di individuare il “tetto” del suddetto deficit in relazione al prodotto interno lordo dello Stato e delle Comunità autonome. Limiti che, peraltro, entreranno in vigore solo a partire dal 2020, secondo quanto stabilito dalla Disposizione aggiuntiva unica. Al tempo stesso, il nuovo art. 135, c. 3 stabilisce che «el Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito». Inoltre, «los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión». Il volume del debito pubblico non potrà superare il valore di riferimento previsto dal Trattato di funzionamento dell’Unione europea. Tuttavia, i limiti al deficit strutturale ed al volume del debito pubblico potranno subire dei correttivi nell’ipotesi di catastrofi naturali, recessione economica o situazioni di emergenza straordinaria che sfuggano al controllo dello Stato e che pregiudichino la situazione finanziaria o la sostenibilità economica o sociale dello Stato. L’apprezzamento circa la sussistenza di tali presupposti spetterà al Congresso dei deputati, a maggioranza assoluta. Il quinto comma assegna ad una legge organica il compito di attuare i principi stabiliti dall’art. 135, così come di disciplinare la partecipazione degli organi di coordinamento istituzionale fra le amministrazioni pubbliche in materia di politica fiscale e finanziaria. In base alla Disposizione aggiuntiva, tale legge organica dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2012 e dovrà individuare i limiti del debito e del deficit delle amministrazioni, le situazioni eccezionali che consentono di derogare a tali vincoli, la forma ed i termini per rientrare dal disavanzo così prodotto, la metodologia ed il procedimento per il calcolo del deficit strutturale, nonché la responsabilità dell’amministrazione in caso di inosservanza degli obiettivi di stabilità finanziaria. La riforma, infine, stabilisce un obbligo delle Comunità autonome di adottare le disposizioni specifiche per l’applicazione del principio di stabilità. Quest’ultimo profilo chiama in causa il problema delle forme di responsabilità di quelle amministrazioni che disattendano i vincoli di deficit, soprattutto sul versante di un possibile intervento del Tribunale costituzionale, così come previsto in altri ordinamenti. (Rosario Tur Ausina - Francisco Sanjuán Andrés) Con la sentenza n. 119/2011, il Tribunale costituzionale ha affermato che l’ammissibilità da parte dell’Ufficio di presidenza (Mesa) del Senato di emendamenti totalmente disomogenei rispetto al contenuto di una legge organica determina la lesione del diritto dei senatori ricorrenti di realizzare la propria attività parlamentare in condizioni di uguaglianza, nei termini stabiliti dall’art. 23, c. 2 della Costituzione spagnola. Il Tribunale costituzionale ha così dichiarato la nullità della decisione adottata dalla Mesa nel dicembre del 2003, con la quale venivano ammessi gli emendamenti proposti dal Partito Popolare alla legge organica sull’arbitrato commerciale. Tali emendamenti erano finalizzati ad introdurre nel codice penale il delitto di convocazione illegale di consultazioni elettorali o referendarie, cercando così di frenare il c.d. plan Ibarretxe volto ad ottenere un pronunciamento referendario del corpo elettorale basco sui temi connessi allo status della Comunità autonoma. In ogni caso, con la sentenza n. 103/2008, il Tribunale costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della convocazione di una consulta popular nei Paesi Baschi. (Francisco Sanjuán Andrés) Il Congresso dei deputati ha approvato la riforma degli artt. 79 e 82 del proprio Regolamento introducendo la possibilità di partecipare alle votazioni per mezzo di un procedimento telematico. La riforma mira a conciliare le funzioni parlamentari con le condizioni personali eccezionali legate ad un stato di maternità, paternità o malattia dei deputati. In ogni caso, la disciplina delle votazioni che potranno essere oggetto del nuovo procedimento telematico sarà approvata dalla Mesa del Congresso. (Francisco Sanjuán Andrés) La risoluzione ha in particolare dichiarato la nullità del Real Decreto 1666/2008, del 17 ottobre 2008, relativo al trasferimento di funzioni e servizi dall’amministrazione generale dello Stato alla Comunità autonoma di Andalusia, in materia di impiego e sfruttamento delle risorse idriche della parte andalusa del bacino del fiume Guadalquivir. (Francisco Sanjuán Andrés) Tale intervento introduce l’obbligo di pubblicazione dei dati concernenti il patrimonio ed i redditi dei deputati e senatori, mirando così ad implementare le garanzie di trasparenza relative all’operato ed all’attività dei membri delle Camere. (Francisco Sanjuán Andrés) La Corte suprema, nell’opinione di maggioranza redatta dal giudice Kennedy, ha concentrato la propria attenzione sul profilo della tutela della salute dei detenuti, rilevando come la situazione di sovrappopolazione carceraria caratterizzante le prigioni californiane, determinasse l’assenza di un adeguato trattamento sanitario dei detenuti, in violazione del disposto dell’ottavo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti. Facendo espresso richiamo al necessario rispetto della dignità umana anche in condizioni di detenzione, il giudice supremo ha pertanto confermato l’ordine emesso nel 2009 dal collegio speciale. Nelle parole del giudice Kennedy: «un istituto di detenzione che privi i detenuti del minimo supporto, tra cui un livello minimo di trattamento sanitario, è incompatibile con il concetto basilare di dignità umana e non può trovare accoglimento in una società civilizzata». (Gianluca Gentili) Il trimestre appena trascorso ha segnato negli Stati Uniti il momento della definitiva abolizione della politica «Don’t Ask, Don’t Tell» («non chiedere, non dire», di seguito, DADT) nell’esercito a stelle e strisce. Con la certificazione ufficiale firmata dal Presidente degli Barack Obama il 22 luglio 2011, assieme al Segretario della difesa Leon Panetta ed al capo dei vertici congiunti dei corpi dell’esercito, Ammiraglio Mike Mullen, si è infatti conclusa la fase transitoria iniziata il 22 dicembre 2010. In quella data, dopo un lungo iter legislativo, era stato ratificato il Don’t Ask, Don’t Tell Repeal Act 2010 (si veda, anche per un inquadramento storico-giuridico della politica in oggetto, Palomar n. 44). In particolare, l’atto firmato dal Presidente il 22 luglio certifica ufficialmente che l’esercito statunitense è pronto ad abolire la politica DADT – transitoriamente mantenuta in vigore in regime di semi-effettività – con modalità compatibili con i necessari caratteri di efficienza, prontezza e coesione dell’esercito ed i principi che informano l’arruolamento ed l’addestramento delle truppe. La legge di abrogazione firmata dal Presidente il 22 dicembre scorso, non aveva infatti determinato l’immediata caducazione della politica DADT, ma aveva definito l’inizio di un percorso di adeguamento dell’esercito, caratterizzato da corsi di formazione e sensibilizzazione che hanno interessato circa due milioni di soldati americani (il 97% degli appartenenti all’esercito), e dalla redazione di linee guida di comportamento per gli alti ufficiali. Un percorso che la certificazione del 22 luglio 2011 ha dichiarato concluso, individuando altresì la data di effettiva abolizione della politica nel 20 settembre 2011. In quella data, con un comunicato ufficiale, i vertici dell’esercito americano hanno reso noto ai generali dislocati tutto il mondo la fine della politica in oggetto. Da quel momento, nessun individuo potrà più essere legittimamente soggetto a politiche discriminatorie da parte dell’esercito, sia in fase di reclutamento, sia durante il periodo di servizio. Il procedimento di abolizione era stato volutamente articolato in più fasi al fine di consentire un graduale aggiornamento delle procedure e del personale militari. Proprio per questo motivo, da parte dell’amministrazione Obama, si era preferita un’abrogazione in via legislativa della legge istitutiva della DADT, così da favorire una transizione guidata sulla base di un sforzo congiunto del Congresso e del Dipartimento della difesa, piuttosto che una transizione imposta – nei tempi e nelle modalità – da un’eventuale e repentina dichiarazione di incostituzionalità in via giudiziaria. Al momento sono due, le prime, tangibili, conseguenze della caducazione della DADT. La prima concerne le linee guida promulgate il 21 settembre dal Dipartimento della Difesa americano, che impongono un uso ed una pianificazione delle strutture militari secondo criteri di neutralità rispetto all’orientamento sessuale (“sexual-orientation neutral”). Di poco successivo alle citate linee guida, il memorandum rilasciato dal Dipartimento della Difesa americano del 30 settembre 2011, ha infine affermato la possibilità per i cappellani militari di poter partecipare e/o celebrare nozze tra persone dello stesso sesso. Con specifico riferimento alla celebrazione dei matrimoni, il documento afferma che i religiosi potranno porla in essere sia su territorio militare che su quello civile, purché in osservanza delle disposizioni di legge statali in materia. Infine, il memorandum garantisce comunque ai cappellani la possibilità di rifiutare la celebrazione del matrimonio loro richiesto, qualora risultasse in contrasto con i principi fondamentali della propria religione ovvero con il proprio credo personale. (Gianluca Gentili) Il dibattito sulle modalità ed i limiti di accesso alle pratiche abortive che ha caratterizzato alcuni degli Stati membri della federazione statunitense (tra i quali Alabama, Missouri, Indiana, Idaho, Kansas, Ohio, Oklahoma e Sud Dakota, sul quale si veda Palomar n. 45), sino dalle ultime elezioni del novembre 2011, ha registrato, nel passato trimestre, ulteriori, significativi, sviluppi. Si tratta, per la precisione, di un dibattito caratterizzato da toni fortemente conservatori, e che si è tradotto nel proliferare di disposizioni legislative ovvero emendamenti alle costituzioni statali caratterizzati dal comune intento di limitare il ricorso alle pratiche abortive – mediante l’introduzione di precisi obblighi procedurali a carico del personale sanitario e di rigidi requisiti di accesso – ovvero volti ad escludere completamente il ricorso a questa pratica medica. In particolare, si segnalano recenti sviluppi in cinque diversi Stati. Il 20 maggio 2011, il Governatore dello Stato del Texas, Rick Perry, ha apposto la propria firma di ratifica, a perfezionamento del procedimento legislativo, al disegno di legge approvato precedentemente sia dal Senato (il 17 febbraio) che dalla Camera dei Rappresentanti statale (il 7 marzo) e che introduce una serie di obblighi a carico del personale sanitario cui sia fatta richiesta di intervento abortivo. In base alla legge appena approvata, il medico dovrà sottoporre la paziente ad ecografia e mostrare alla donna un’immagine del feto almeno 24 ore prima di poter procedere all’intervento. La legge impone altresì al dottore un preciso obbligo di informazione, che deve sostanziarsi in una «descrizione in tempo reale delle immagini dell’ecografia, compresa un’illustrazione delle dimensioni dell’embrione o del feto e della presenza di attività cardiaca, così come la precisa indicazione dell’esistenza di braccia, gambe ed organi interni ed esterni». La legge introduce alcune, limitate, eccezioni a questa procedura, nei casi in cui la gravidanza sia il risultato di violenza, incesto ovvero siano presenti malformazioni del feto. Una legge di tenore analogo a quella approvata in Texas è stata ratificata dal Governatore della Florida, Rick Scott, il 24 giugno 2011. Le differenze più significative rispetto alla legislazione texana riguardano la possibilità data alla paziente di rifiutarsi di ricevere le informazioni relative all’ecografia e l’ampliamento dei casi in cui l’aborto può essere posto in essere senza obblighi di informazione, che in Florida comprendono anche casi di violenza domestica e traffico di schiavi. In Ohio, il 20 luglio 2011, il Governatore John Kasich ha apposto la propria firma di ratifica alla legge che stabilisce un divieto di ricorso all’aborto dopo le venti settimane di gestazione, ad eccezione di quei casi in cui la donna in stato di gravidanza si trovi «in pericolo di vita o di un danno irreversibile ad uno degli organi principali del corpo umano». La scelta del periodo di 20 settimane, comune a molti altri disegni di legge all’esame di varie assemblee legislative statali (in particolare quelle di Alabama, Kansas, Idaho, Indiana, Missouri, Ohio ed Oklahoma), è conseguenza della recente pubblicazione, negli Stati Uniti, di controverse ricerche scientifiche che avrebbero identificato questo termine temporale come quello in cui il feto inizierebbe a provare dolore. È opportuno sottolineare come tale termine temporale si ponga in contrasto con quanto stabilito dalla Corte suprema degli Stati Uniti nelle famose sentenze Roe v. Wade (1973) e Planned Parenthood v. Casey (1992), in cui si individua come limite temporale ultimo per poter ricorrere alla pratica abortiva, salvo i casi eccezionali di cui sopra, quello corrispondente alla c.d. “viability” – ossia la possibilità per il feto di sopravvivere se separato dalla madre –, un momento che si colloca intorno alle 24 settimane. Proseguendo nell’analisi dei recenti sviluppi, risale al 28 luglio 2011 il voto favorevole espresso dal Senato della Carolina del Nord sul disegno di legge statale intitolato “Women’s Right to Know Act” che impone un periodo di attesa di almeno 24 ore dalla richiesta di aborto, prima di poter procedere all’intervento sulla paziente. Il voto del Senato si è reso necessario al fine di superare il veto posto dal Governatore dello Stato Beverly Perdue nei confronti della legge, in precedenza approvata da entrambi i rami del legislativo statale. Il voto favorevole del Senato del 28 luglio, successivamente a quello, anch’esso favorevole, già espresso dalla Camera dei Rappresentanti il 26 luglio 2011, determina quindi l’entrata in vigore della legge, superando il veto del Governatore. La legge impone altresì al medico, cui la donna in stato di gravidanza si sia rivolta, di fornire alla paziente informazioni generali sull’evoluzione della gravidanza, sui rischi connessi alle procedure abortive e sulle possibili procedure alternative disponibili. Infine, in analogia a quanto previsto nello Stato del Texas, la legge fa obbligo a tutte le pazienti che facciano richiesta di aborto, di prendere visione di una scansione ad ultrasuoni del feto prima di poter essere sottoposte all’intervento. La nuova legge è entrata in vigore 90 giorni dopo l’approvazione. Lo strumento legislativo non è però l’unico attraverso il quale, in numerosi Stati, si cerca di limitare od escludere il ricorso all’aborto. Con la decisione presa l’8 settembre 2011, la Corte suprema del Mississippi ha dichiarato ammissibile un’iniziativa popolare di modifica della costituzione (c.d. costitutional initiative) volta ad includere nell’articolo III della costituzione statale del 1890 – contenente la Dichiarazione dei diritti fondamentali – una nuova sezione 33 che ridefinisca il significato legale del termine “persona”, così come utilizzato all’interno della Dichiarazione stessa. Qualora approvata dai cittadini dello Stato, l'Initiative no. 26 – e l’emendamento costituzionale risultante – avrebbe imposto un obbligo di interpretazione del termine “persona”, così come utilizzato all’interno delle disposizioni di cui all’articolo III, nel senso di intendere con esso «ogni essere umano, a partire dal momento della fecondazione, clonazione, o di qualsiasi altro procedimento ad esso equivalente». Lo scopo dichiarato della proposta è quello di attribuire diritti fondamentali costituzionalmente garantiti – tra cui il divieto di pene crudeli e inusuali, il principio di eguaglianza e la garanzia del due process, inclusa la tutela nei confronti della life, liberty, or property che quest’ultima implica – non solo ad un essere umano pienamente sviluppato o ad un feto, ma anche ad un embrione dal momento della fecondazione. Oltre a produrre rilevanti effetti sistemici per l’intero ordinamento giuridico in settori quali quello del diritto delle successioni, del diritto penale, di famiglia, e tributario, l’effetto principale dell’emendamento, perseguito dai suoi fautori, sarebbe stato quello di determinare l’incostituzionalità di ogni pratica abortiva, per violazione dei diritti costituzionali citati. Tuttavia, nella votazione tenutasi l’8 novembre 2011, il 55% dei cittadini votanti del Mississippi ha espresso la propria contrarietà all’emendamento costituzionale, che pertanto è risultato respinto. Un’analoga iniziativa costituzionale di modifica della costituzione del Colorado era stata dichiarata ammissibile dalla Corte suprema di quello Stato, ma era stata anch’essa successivamente respinta dal corpo elettorale nel novembre 2010. (Gianluca Gentili) Il fervente dibattito sul riconoscimento legale dei matrimoni tra persone omosessuali negli Stati Uniti si è arricchito di un interessante contributo lo scorso 1° agosto 2011, quando il Consiglio della tribù indiana Suquamish, residente nell’area di Seattle, all’interno dello Stato di Washington, ha votato all’unanimità a favore di una modifica dell’esistente Marriage and Divorce Ordinance nel senso dell’estensione di diritti matrimoniali alle coppie omosessuali che facciano parte della tribù. Come conseguenza della novella, gli organi di autogoverno della tribù – che conta circa 1000 unità – potranno rilasciare licenze matrimoniali: unico requisito, la maggiore età di entrambi i richiedenti (18 anni in questo caso) ed il fatto che almeno uno dei due sia un membro della tribù. Seppure lo Stato di Washington non preveda la possibilità per le coppie omosessuali residenti nello Stato di contrarre matrimonio, lo stesso Stato ha approvato il 5 aprile 2011 una legge che consente il riconoscimento di matrimoni tra partners omosessuali celebrati in uno Stato diverso della federazione (si veda Palomar n. 46). Al momento, risulta tuttavia controverso se la legge statale approvata lo scorso 5 aprile consentirà il riconoscimento anche dei matrimoni celebrati sulla base delle nuove disposizioni Suquamish. Fino a questo momento, la tribù indiana Coquille residente nello Stato dell’Oregon era l’unica tribù indiana ad aver riconosciuto nel 2008 la possibilità per coppie omosessuali di poter contrarre matrimonio. Nel 2005, un analogo tentativo posto in essere dalla più grande tribù indiana degli Stati Uniti, i Navajo, non aveva incontrato analoga fortuna. (Gianluca Gentili) Con la sentenza Justice Alliance of South Africa and Others v. President of Republic of South Africa and Others [2011] ZACC del 29 luglio 2011, la Corte costituzionale si è pronunciata dichiarando l’illegittimità della norma in base alla quale il Presidente della Repubblica, Jacob Zuma, nel mese di giugno 2011 aveva disposto l’estensione del mandato del Presidente della Corte costituzionale – che sarebbe terminato il l4 agosto 2011 – per un ulteriore periodo di 5 anni. La decisione di Zuma era stata assunta in applicazione di quanto previsto nellasection 8 (a) delJudges’ Remuneration and Conditions of Employment Act (num. 47 del 2001), che consentiva al Presidente di chiedere al Chief Justice della Corte costituzionale, il cui mandato stava per terminare, di continuare nella carica per un ulteriore periodo la cui durata era rimessa alla libera determinazione dello stesso Presidente della Repubblica. L’estensione del mandato, per poter essere valida, doveva essere accettata dal Chief Justice. La normativa de qua rappresentava una deroga alla section 176 (1) della Costituzione, secondo la quale i giudici costituzionali rimangono in carica per un periodo massimo di dodici anni, non rinnovabile, o fino a quando non compiono i 70 anni d’età, se ancora i dodici anni non sono trascorsi. La disposizione costituzionale prevede la possibilità che eventuali eccezioni siano disposte per legge. Nel caso di specie, il Chief Justice aveva accettato la richiesta di Zuma, ritirando però il suo consenso due giorni prima della decisione della Corte costituzionale (alla quale peraltro non ha partecipato). Riunendo i ricorsi presentati da diverse associazioni (che a vario titolo si occupano della protezione dei diritti e della giustizia in Sudafrica) contro la decisione del Presidente della Repubblica, il giudice costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della section 8 (a) per violazione della section 176 (1) della Costituzione. La Corte all’unanimità ha affermato che la disposizione costituzionale deve essere interpretata avendo riguardo ai principi in materia di rule of law, separazione dei poteri e indipendenza del potere giudiziario. Il divieto del rinnovo del mandato disposto per i giudici costituzionali sarebbe quindi espressione di tali principi, la cui deroga è ammessa solo mediante una legge del Parlamento. Al contrario, una legge che conferisce tale potere al Presidente rappresenta una delega illegittima del potere legislativo ed è pertanto contraria alla Costituzione. Infine, la Corte ha concluso sottolineando come la possibilità di estendere solo il mandato del Chief Justice costituirebbe un trattamento differenziato e discriminatorio rispetto agli altri giudici. (Irene Spigno) Il 9 luglio 2011 il Sudan del Sud è divenuto ufficialmente uno Stato sovrano, a seguito del referendum per l’autodeterminazione tenutosi lo scorso gennaio (v. Palomar n. 44) e del riconoscimento del risultato elettorale da parte del governo del Sudan. Nella capitale Juba è stato nominato Presidente del nuovo Stato Salva Kiir Mayardit, già Presidente del Governo provvisorio del Sudan del Sud, che ricoprirà l’incarico per un mandato di 4 anni, secondo quanto stabilito dal Comprehensive Peace Agreement (CPA) e dalla Costituzione provvisoria del Sudan del Sud. Una nuova nomina formale ha interessato anche il Parlamento, costituitosi a seguito delle elezioni dell’aprile 2010. Infatti il 1° agosto, con il decreto presidenziale n. 10/2011, è stata ricostituita ufficialmente l’Assemblea legislativa della Repubblica del Sudan del Sud, che si compone di tutti i membri del precedente organo parlamentare del Sudan del Sud, nonché dei membri dell’Assemblea nazionale legislativa del Sudan eletti nel Sud e dei membri nominati ai sensi dell’articolo 94(2)(b) della Transitional Constitution of South Sudan. I dieci Stati che compongono la neonata Repubblica del Sudan del Sud sono: Equatoria centrale, Equatoria orientale, Equatoria occidentale, Bahr el Ghazal settentrionale, Bahr el Ghazal occidentale, Lakes, Warrap, Jonglei, Unity e Alto Nilo. È rimasta invece insoluta la questione concernente lo Stato del Kordofan del Sud e della confinante regione di Abyei, territorio che godeva di uno speciale status amministrativo oggi abolito. Gli accordi del CPA prevedevano infatti che anche i cittadini di tali territori fossero consultati circa la possibilità di confluire nello Stato di nuova formazione o di rimanere parte del Sudan. Mentre per il distretto di Abyei il CPA prevedeva l’indizione di un referendum contestuale a quello per l’autodeterminazione dei cittadini del Sudan del Sud, poi rinviato per ragioni di ordine pubblico attinenti all’individuazione degli aventi diritto, per i cittadini del Kordofan era prevista solo una “consultazione” non meglio definita, la cui generica previsione ha consentito al Governatore Ahmed Haroun di evitare qualunque consultazione elettorale. Tali territori sono oggetto di disputa tra Sudan e Sudan del Sud, non solo per quanto riguarda la loro attribuzione, ma soprattutto per quanto riguarda lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi presenti al confine, per disciplinare il quale erano state avviate negoziati che finora non hanno portato a nessun accordo. Alle problematiche insolute si aggiunge quella che è forse la più preoccupante, concernente le violenze che ancora vengono perpetrate soprattutto nelle regioni di confine. (Anna Maria Lecis) Il 20 luglio è divenuta operativa la nuova Agenzia che si occupa della lotta alla corruzione nei pubblici uffici. L’Agenzia era stata creata con legge approvata il 1° aprile 2011 dallo Yüan legislativo – il Parlamento monocamerale della Repubblica di Cina – a seguito di un progetto di legge proposto dal Ministro della giustizia. Il provvedimento legislativo, composto di nove articoli, prevede che l’Agenzia sia sottoposta alla direzione e responsabilità del Ministro della giustizia, che ha il compito di promuovere e coordinare le politiche contro la corruzione, svolgere indagini e perseguire i casi di corruzione. Composta di circa 200 membri, l’Agenzia presenta al suo interno anche un “comitato di revisione” composto da un minimo di undici e un massimo di quindici membri, scelti tra accademici, professionisti e funzionari governativi, che hanno il compito di fornire all’amministrazione una consulenza su diversi temi (es. diritto, finanza, edilizia). La legge prevede inoltre la formazione di un elevato numero di investigatori con il compito di svolgere indagini interne sui casi di corruzione negli uffici pubblici. Il provvedimento legislativo si è reso necessario per l’alto tasso di corruzione che affligge la vita pubblica del Paese. (Luca Marfoli) Lo scorso 12 luglio il Parlamento ungherese ha approvato una legge che riconosce ufficialmente solo alcune organizzazioni religiose su un totale di circa trecentosessanta presenti nel territorio magiaro. Il testo, approvato con 254 voti a favore e 43 contrari, riconosce solo quattordici confessioni religiose, fra cui i Riformati e le Chiese cattolica, luterana e ortodossa, oltre ad alcune confessioni riconducibili alla religione ebraica. A partire dall’inizio del 2012 le organizzazioni non riconosciute ufficialmente perderanno sussidi, sgravi fiscali e finanziamenti. A beneficiare economicamente della riduzione del numero delle confessioni riconosciute sarà in primo luogo lo Stato; la legge ungherese infatti prevede che i contribuenti possano indicare nella dichiarazione dei redditi un’organizzazione religiosa cui assegnare l’1% delle imposte e che, in caso di mancata dichiarazione, la quota spetti allo Stato. Le organizzazioni escluse possono comunque chiedere il riconoscimento, ma per ottenerlo dovranno dimostrare di essere attive in Ungheria da almeno vent’anni. Intanto alcune organizzazioni religiose non riconosciute hanno adito la Corte costituzionale magiara affinché dichiari illegittima la legge in quanto in contrasto con il principio di separazione fra Stato e confessioni religiose. Altre associazioni, come la Freedom House, invece sostengono che la legge in esame violi l’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. (Elena Sorda) Con la sentenza del 6 settembre, relativa al procedimento C-163/10, la Corte di giustizia adita dal Tribunale di Isernia ha emesso una sentenza interpretativa in merito al Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea. Nel 2007 il sig. Praticello, parlamentare europeo, ha avuto una discussione con un agente della polizia municipale in un parcheggio sito nei pressi di un nosocomio. In tale occasione l’eurodeputato ha accusato il pubblico ufficiale di aver falsificato gli orari riportati nei verbali delle contravvenzioni e pertanto di aver realizzato un falso in atto pubblico. In conseguenza di ciò è stato citato in giudizio dall’agente per calunnia aggravata. Nel maggio del 2009, però, il Parlamento europeo, deliberando su richiesta dello stesso Praticello, ha deciso di far valere l’immunità dell’imputato ritenendo che questi si fosse «limitato a commentare fatti di dominio pubblico, ovvero i diritti dei cittadini di poter accedere agevolmente agli ospedali e alle cure sanitarie, fatti che hanno un impatto importante sulla vita quotidiana dei suoi elettori». Il Tribunale di Isernia, nel valutare la portata dell’immunità del parlamentare europeo, ha esaminato in particolare due norme: l’art. 9, c.1, lett. a) del citato Protocollo, in base a cui i deputati europei godono, per i fatti commessi nel territorio nazionale, dell’immunità e dei privilegi riconosciuti ai parlamentari nazionali. Nel caso di specie, pertanto, andrebbe applicato quanto statuito dall’art. 68 della Costituzione italiana, che riconosce l’insindacabilità delle opinioni espresse anche in sede extraparlamentare solo quando queste risultino strettamente connesse ad atti e fini propri del mandato parlamentare. La seconda norma è l’art. 8 dello stesso Protocollo: anch’esso riconosce l’immunità dei deputati del Parlamento europeo, ma, a differenza di quanto previsto dall’articolo prima menzionato, non fa alcun riferimento alla normativa nazionale. Nel quesito posto alla Corte di giustizia si chiedeva pertanto se, considerando che l’art. 8 del Protocollo deve essere applicato solo alla luce della normativa comunitaria, il comportamento tenuto dal parlamentare europeo poteva essere ricondotto nell’alveo delle funzioni tipiche degli eurodeputati. La Corte ha in primo luogo ricordato che spetta al giudice del rinvio valutare se, in concreto, i comportamenti tenuti da un parlamentare comunitario siano riconducibili alla disciplina dell’art. 8. La norma in esame è finalizzata a tutelare l’indipendenza e, ancor di più, la libertà di espressione degli europarlamentari (a sua volta garantita dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 10 della CEDU). Alla luce di ciò la nozione di “opinione” contenuta nell’art. 8 del Protocollo «deve essere intesa in senso ampio, includente cioè i discorsi o le dichiarazioni che, per il loro contenuto, corrispondono ad asserzioni costituenti valutazioni soggettive». Al tempo stesso però la Corte precisa che deve esistere un nesso diretto ed evidente fra l’opinione espressa e le funzioni parlamentari. Viene altresì aggiunto che è giuridicamente irrilevante la decisione emessa dal Parlamento europeo di riconoscere l’immunità all’eurodeputato, giacché essa corrisponde a un semplice parere ed è priva di forza vincolante nei confronti dei giudici nazionali. In sintesi, la Corte di giustizia afferma che, perché ai deputati comunitari sia riconosciuta l’immunità, è necessario che esista una connessione forte, diretta ed evidente fra l’atto compiuto o l’opinione espressa e l’esercizio delle loro funzioni. Compito dei giudici nazionali sarà quello di verificare in concreto la presenza di tale nesso. (Elena Sorda) Con una decisione del 23 agosto sul caso Kilman v. Korman [2011] VUSC 227 (questione di costituzionalità n. 7 del 2010) la Corte suprema ha annullato la decisione dello Speaker, Presidente del Parlamento monocamerale, del 19 agosto 2011 di dichiarare terminata la sesta sessione straordinaria della legislatura, sospendendo così i lavori parlamentari. La decisione è stata impugnata dal Primo ministro (peraltro, la forma di governo prevista in Costituzione è di tipo parlamentare) e da 27 parlamentari. In particolare i ricorrenti contestavano la violazione dell’art. 21, c. 3 Cost., che rappresenta il fondamento della garanzia per il Parlamento di decidere a maggioranza e pubblicamente sulle questioni che gli vengono sottoposte: dichiarando chiusa la sessione lo Speaker aveva impedito ai parlamentari di pronunciarsi su tre importanti provvedimenti del Governo pendenti – che avevano costituito la ragione della convocazione del Parlamento in sessione straordinaria, la quale può essere richiesta dal Primo ministro, dalla maggioranza dei parlamentari o su iniziativa dello Speaker medesimo (art. 21, c. 2 Cost.) – nonché su una mozione che ne richiedeva la rimozione dall’incarico e l’elezione di un nuovo Presidente. In Costituzione non è ravvisabile infatti una previsione che conferisca allo Speaker il potere di dichiarare unilateralmente conclusa la sessione, la cui durata è invece fissata nell’atto di convocazione. La Corte suprema ha ritenuto quindi che la sessione straordinaria dovesse proseguire e che lo Speaker avesse agito violando l’art. 21, c. 3 Cost. Peraltro, una volta accolta la richiesta del Primo ministro di convocare il Parlamento ai sensi dell’art. 21, c. 2 Cost., tale decisione non può essere revocata. (Cristina Fasone) |