EDITORIALE
– Approvata la nuova Costituzione ungherese
Lunedì
19 aprile 2011 il Parlamento ungherese ha approvato una nuova
Costituzione
contando su duecentosessantadue voti a favore,
quarantaquattro contrari e un astenuto; settantanove deputati
dell’opposizione hanno invece scelto di non partecipare alle
votazioni restando fuori dall’aula. Il nuovo testo, sottoscritto il
25 aprile dal Capo di Stato magiaro, Pál Schmitt, entrerà in vigore
a partire dal 1° gennaio 2012 sostituendo la carta
costituzionale precedente,
approvata nel 1949 e modificata nel 1989, antecedentemente alle prime
elezioni democratiche tenutesi nel 1990.
L’approvazione
della nuova Costituzione, da tempo preannunciata dal premier
Viktor Orbán, è stata possibile grazie all’ampia maggioranza di
cui gode la coalizione formata da Fidesz (Alleanza dei giovani
democratici) e KDNP (partito di orientamento cristiano democratico),
ma ha destato numerose polemiche in ambito nazionale e
internazionale.
La
bozza della nuova Costituzione è stata elaborata da una commissione
composta esclusivamente da esponenti della coalizione di maggioranza.
L’opposizione ha partecipato alle discussioni del testo in sede
parlamentare, ma, mentre tutti i novantanove emendamenti proposti dai
membri di Fidesz e KDNP sono stati accolti, solo uno di quelli
avanzati dall’opposizione è stato approvato.
Il
nuovo testo costituzionale è composto da centocinque articoli che
seguono una numerazione peculiare: le disposizioni della prima parte,
sui principi fondamentali, sono segnate da lettere (da A a T), quelle
della seconda, su diritti e doveri, sono individuate con numeri
romani (da I a XXXI), infine gli articoli della terza parte,
sull’organizzazione dello Stato, seguono i numeri arabi (da 1 a
54).
Uno
degli elementi che emerge con chiarezza è il riferimento ai valori
cristiani: si pensi al preambolo (dove ci si riferisce al
cristianesimo come fondamentale per la preservazione della nazione) o
all’art. II, che tutela la vita del feto al momento del
concepimento. A tal proposito va rilevato che in Ungheria l’aborto
è stato reso lecito da una legge del 1953 che l'attuale premier
Orbán ha dichiarato di non voler abrogare, ma tale dichiarazione
appare poco credibile alla luce del contenuto del nuovo art. II. Non
diverso è l'approccio in materia di unioni omosessuali: l’art. L
definisce il matrimonio come l’unione fra uomo e donna ponendo così
un limite espresso al riconoscimento del coniugio fra persone dello
stesso sesso.
La
sovranità è sempre attribuita al popolo (art. B) e non sono state
oggetto di modifica né la forma di stato (repubblicana), né quella
di governo (parlamentare).
Altre
novità degne di nota sono la previsione del cd. ergastolo effettivo
– cioè senza possibilità di riduzioni di pena – comminato per i
reati dolosi più gravi (art. IV), o ancora il diritto al
risarcimento del danno riconosciuto in capo a coloro che sono stati
privati della propria libertà personale illegittimamente (art. V).
Particolare tutela viene poi data ai soggetti deboli, quali anziani,
bambini, donne o disabili. Nell’art. XIX si fa inoltre espresso
riferimento al sistema pensionistico statale, la cui introduzione,
avvenuta nel corso del 2010, è stata accompagnata da molte
polemiche.
Numerosi
sono anche i cambiamenti introdotti nel funzionamento della giustizia
costituzionale. I giudici, la cui nomina spetta al Parlamento,
passano da undici (in carica per nove anni) a quindici (in carica per
dodici anni). Per quel che riguarda le modalità di accesso, viene
eliminata l'actio
popularis,
tramite cui qualsiasi persona, anche senza un interesse diretto,
poteva adire la Corte per sindacare ogni atto legislativo che
ritenesse contrario a Costituzione. Il controllo astratto successivo
potrà essere richiesto dal governo, da un quarto dei membri del
Parlamento o dal Difensore civico (Ombudsman);
quello preventivo potrà essere richiesto, oltre che dal Presidente
della Repubblica (unico soggetto legittimato fino ad ora), anche dal
Parlamento. Particolare è il contenuto dell’art. 37 che, fintanto
che il debito pubblico nazionale sarà superiore al 50% del PIL,
limita il sindacato della Corte costituzionale in materia di leggi
finanziarie e tributarie alla sola valutazione legata alla violazione
di alcuni diritti, quali dignità umana, libertà di pensiero,
diritto alla vita e protezione dei dati personali. Quest’ultimo
aspetto conferma una tendenza già manifestatasi pochi mesi fa quando
il Parlamento magiaro aveva modificato la Costituzione proprio
riducendo le competenze della Corte in materia di tassazione e fondi
pubblici (v. Palomar n.
44).
Uno
degli elementi più problematici, secondo alcuni commentatori,
riguarda la possibilità che la nuova Costituzione darà all'attuale
maggioranza di controllare alcune istituzioni pubbliche di centrale
importanza ben oltre il termine della legislatura in corso (2014). È
il caso, ad esempio, del Consiglio fiscale, all’interno del quale
alcune figure cardine, di nomina governativa, termineranno il mandato
nel 2022.
Forse
non è quindi un caso che, in seguito all’approvazione della nuova
Costituzione, il consenso nei confronti del Governo Orbán è
diminuito, ma continua ad essere notevole. A prescindere da questo,
la nuova Costituzione non sarà sottoposta a referendum popolare
anche se molti cittadini avrebbero auspicato tale soluzione.
Sulla
nuova Costituzione e sul procedimento seguito per la sua adozione
hanno avuto occasione di pronunciarsi anche organismi sovranazionali.
Il
28 marzo la Commissione di Venezia, adita dal premier
Orbán e dal Ministro della pubblica amministrazione e della
giustizia, Tibor Navracsics, ha emesso un parere
in merito al progetto del nuovo testo costituzionale
concentrandosi in particolar modo su tre questioni: il primo quesito
riguardava la misura in cui l'introduzione nella Costituzione di
diritti previsti nella Carta dei diritti fondamentali avrebbe potuto
rafforzare la tutela dei diritti in Ungheria e contribuire a
rafforzare la protezione comune europea dei diritti stessi; il
secondo quesito concerneva il ricorso preventivo presso la Corte
costituzionale e in particolare i soggetti titolari dell'azione e gli
effetti della pronuncia rispetto all’attività legislativa del
Parlamento; infine, l’ultimo quesito concerneva la portata della
actio
popularis
(ricorso fatto ex
post
presso il giudice costituzionale, che, come si è detto, la
precedente Costituzione permetteva ad ogni cittadino).
La
Commissione, in via preliminare, ha fatto presente che ogni forma di
tutela dei diritti, in linea con gli standard
comunitari e
internazionali, era da ritenersi auspicabile. Ha però anche fatto
notare di essere stata chiamata a emettere il proprio parere senza
che le fosse stato tempestivamente inviato il progetto della nuova
Costituzione (reso pubblico solo a metà marzo) e che, in generale,
il procedimento seguito per elaborarla e approvarla denotava una
sostanziale mancanza di trasparenza e un insufficiente dibattito
pubblico. Ha poi visto con sfavore la conservazione3 delle
limitazioni alle competenze della Corte costituzionale introdotte nel
novembre del 2010.
Entrando
poi nello specifico delle questioni sollevate, la Commissione di
Venezia ha dichiarato di non ritenere opportuno che il nuovo testo
costituzionale recepisse integralmente la Carta dei diritti europea
perché questo avrebbe potuto dare luogo a possibili problemi e
divergenze di carattere interpretativo; ha invece auspicato che la
Carta fosse utilizzata come fonte di ispirazione per la nuova
Costituzione. Per quanto concerne il ricorso in via preventiva, la
Commissione ha suggerito, da un lato, che questa facoltà fosse
attribuita solo al Capo dello Stato, a un gruppo di parlamentari e a
determinati organi indipendenti, in modo tale da evitare un’eccessiva
politicizzazione dello strumento giuridico, dall’altro che il
ricorso potesse essere sollevato solo nel periodo temporale che
intercorre fra l’approvazione di una legge e la sua entrata in
vigore. Infine, rispetto alla actio
popularis,
la Commissione di Venezia ha affermato che, considerando la mole di
lavoro che questo ricorso ha sempre comportato per il giudice
costituzionale, era ammissibile espungerla dalla nuova Costituzione,
ma che sarebbe stato comunque preferibile conservare l’istituto pur
circoscrivendone la portata.
Più
di recente, in occasione della seduta plenaria del 5 luglio, il
Parlamento europeo ha votato una
risoluzione relativa al testo della nuova Costituzione magiara.
I dibattiti preliminari hanno mostrato una forte contrapposizione fra
coloro che ritenevano che le istituzioni comunitarie non potessero
limitare in alcun modo la sovranità degli Stati membri in materia
costituzionale e coloro che invece sostenevano che fosse necessario
l’intervento dell’Unione europea laddove i Paesi che la
compongono ne disattendano i valori e principi cardine.
Nella
risoluzione si fa in primo luogo riferimento all’adesione
dell'Ungheria all'Unione europea, alla Convenzione europea dei
diritti dell'uomo e ad altri documenti internazionali che impongono
allo Stato di promuovere la democrazia e i diritti umani, nonché di
attuare i principi cardine di separazione dei poteri e di equilibrio
fra le istituzioni; viene poi ricordato che, a livello comunitario, è
fondamentale che i Paesi membri rispettino, nelle proprie
Costituzioni, i valori e i principi fondanti dell’Unione, tanto che
ad alcuni Stati è stato imposto di modificare le proprie carte
fondamentali per poter accedere all’Unione.
Si
osserva altresì che il nuovo testo costituzionale non solo è stato
elaborato in tempi eccezionalmente brevi, senza coinvolgere
l’opposizione e senza adottare un procedimento trasparente, ma è
stato anche approvato solo grazie ai voti della maggioranza, segno
del fatto che la Carta adottata non gode di un consenso ampio e
trasversale. Sono inoltre richiamati i pareri negativi espressi da
organizzazioni non governative, da altri Paesi del’Unione, nonché
dalla Commissione di Venezia.
Entrando
nel merito del contenuto della Costituzione, la risoluzione evidenzia
alcuni aspetti problematici, come il rischio che le norme introdotte
in materia giudiziaria possano ledere il principio di indipendenza
dei giudici e danneggiare il sistema di controllo dei poteri, o la
mancata inclusione di alcune norme fondamentali che l’Ungheria deve
rispettare (fra gli altri vengono richiamati il divieto di pena di
morte, il divieto di discriminazione in base all’orientamento
sessuale o il divieto di sospendere o limitare l’esercizio dei
diritti in base a ordinanze speciali); oggetto di critica sono anche
alcune disposizioni, quali quelle relative alla nozione di famiglia o
alla tutela del feto, che si ritiene possano dare luogo a
discriminazioni nei confronti di alcune categorie di soggetti come le
donne, le minoranze religiose, etniche o sessuali, le famiglie
monoparentali o le coppie di fatto.
La
risoluzione del Parlamento interviene anche sul preambolo della
Costituzione magiara; in primo luogo, rileva che il valore vincolante
attribuitogli potrebbe dare luogo a problemi in materia di
interpretazione e certezza giuridica, in secondo luogo sottilinea
come alcuni impegni assunti dallo Stato, specie in materia di tutela
dei propri cittadini residenti all’estero, potrebbero essere visti
da altri Paesi come un’ingerenza nella propria sovranità.
La
risoluzione fa riferimento anche all’inserimento di un espresso
riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, sostenendo, come già aveva fatto la Commissione di Venezia,
che questo potrebbe dare luogo a notevoli problemi in materia di
attribuzione di competenze fra organi e istituzioni nazionali e
comunitari.
La
risoluzione si chiude con l'auspicio che l’Ungheria proceda quanto
prima a modificare la propria Costituzione o a introdurre leggi
costituzionali che ne integrino le carenze, facendo particolare
attenzione ai problemi oggetto della risoluzione stessa. Viene
altresì assegnato alle commissioni competenti l’incarico di
seguire l’evoluzione della questione, collaborando con il
Consiglio d’Europa e con la Commissione di Venezia, al fine di
valutare se e come lo Stato magiaro interverrà sulle problematiche
oggetto della risoluzione. (Elena Sorda)
BAHRAIN – Il
sovrano interrompe lo stato di emergenza
Il
sovrano del Bahrain, che lo scorso marzo aveva decretato lo stato di
emergenza del paese per superare gli scontri civili che coinvolgevano
lo Stato arabo (v. Palomar n. 45),
ha deciso di revocarlo poche settimane prima del suo termine.
Lo
stato di emergenza, come disposto dagli artt. 36 e 102 della
Costituzione,
permette l’applicazione della legge militare e attribuisce
all’esercito la facoltà di esercitare poteri straordinari per
garantire il ripristino dell’ordine pubblico e della stabilità.
Esso può essere instaurato per decisione unilaterale del sovrano e
ha una durata massima di tre mesi al termine dei quali può essere
rinnovato tramite il voto favorevole dell’Assemblea nazionale.
(Elena
Sorda)
BANGLADESH
– La
Corte suprema dichiara incostituzionale il regime istituito con la
legge marziale
La
Corte suprema, confermando la decisione di una corte inferiore, ha
dichiarato incostituzionale il settimo emendamento alla Costituzione
del Bangladesh, che istituiva la legge marziale e legittimava il
regime di Ershad.
Ershad,
giunto al potere nel 1982 con un colpo di Stato militare che aveva
rovesciato il Presidente eletto, aveva dapprima sospeso la
Costituzione e sciolto il Parlamento, dichiarandosi responsabile
in capo della legge marziale. Quindi,
nel 1986, divenuto
ufficialmente Presidente della Repubblica a seguito di una regolare
consultazione elettorale, aveva fatto approvare il settimo
emendamento, che dava riconoscimento costituzionale alla legge
marziale e agli atti compiuti dal regime del colpo di Stato.
Durante
il
suo regime, il Bangladesh fu suddiviso in cinque zone, ciascuna sotto
il controllo di un ufficiale dell’esercito, e vennero istituite 24
corti marziali competenti a giudicare sulle violazioni della legge
marziale. Sebbene gli organi di giurisdizione ordinaria fossero
rimasti formalmente in funzione, erano di fatto le corti marziali ad
avere il monopolio della giustizia, che esercitavano soprattutto a
seguito di accuse mosse dagli amministratori militari, che
denunciavano l’esercizio illegittimo di quelle libertà limitate
dalla legge marziale, quali la libertà d’espressione, di stampa,
di riunione. Ershad si dimise dalla carica di Presidente della
Repubblica nel 1990 e, sebbene il suo Governo si fosse distinto nella
lotta alla corruzione con l’arresto di molti politici, egli stesso
fu in seguito condannato per corruzione.
Con
la
pronuncia della Corte e il conseguente annullamento del settimo
emendamento, perdono validità tutti gli atti compiuti da quel
regime. La sentenza fa però salvi i trattati internazionali conclusi
da quel Governo. (Anna Maria
Lecis)
BOLIVIA –
Approvata una legge che vieta ai mezzi di comunicazione di svolgere
dibattiti e diffondere informazioni sui candidati alle elezioni per
le supreme magistrature dello Stato
Lo
scorso 20 maggio
è stata approvata una novella alla ley
de régimen electoral
che prevede il divieto per la stampa di «generar espacios de
opinión» di qualunque indole, sui candidati alle cariche di giudice
del Tribunale costituzionale, del Tribunale supremo di giustizia, del
Tribunale agro-ambientale e del Consiglio della magistratura. La
legge vieta altresì ai mezzi di comunicazione di concedere ai
candidati «espacios
de opinión»,
di direzione o di partecipazione nei programmi.
I
candidati a tali
magistrature, previa preselezione da parte dell’Assemblea
legislativa plurinazionale, saranno eletti a suffragio universale
diretto.
In
base alla
normativa vigente, il Tribunale supremo elettorale rimane dunque
l’unica autorità autorizzata a diffondere indicazioni sui
candidati.
La
nuova legge è
stata duramente contestata, anche in relazione a profili di
legittimità costituzionale, dalle organizzazioni rappresentative dei
mezzi d’informazione. (Renato
Ibrido)
BOSNIA
– Indetto e
poi annullato il referendum sulla giustizia e sui poteri dell’Alto
rappresentante della comunità internazionale
Il
Parlamento della
Repubblica Srpska, l’entità a maggioranza serba della
Bosnia-Erzegovina, aveva approvato lo scorso aprile una proposta di
referendum contro il sistema giurisdizionale bosniaco e i poteri
legislativi dell’Alto rappresentante della comunità internazionale
in Bosnia.
Il
referendum,
proposto dal Presidente Dodik, è solo l’ultimo degli atti di
contestazione da parte della comunità serba nei confronti del
sistema giudiziario bosniaco così come previsto dalle decisioni
dell’Alto rappresentante, in quanto da essi ritenuto non imparziale
nel perseguimento dei crimini di guerra commessi tra il 1992 e il
1995.
Scopo
del
referendum, avente ad oggetto il riconoscimento nel territorio della
Repubblica di tale sistema giudiziario e dell’autorità dell’Alto
rappresentante della comunità internazionale in Bosnia, era quello
di obbligare la comunità internazionale ad accelerare i tempi di
risoluzione del contenzioso sulla giustizia bosniaca e a mettere in
discussione il ruolo e i poteri dell’Alto rappresentante istituito
con gli accordi di Dayton nel 1995, che ancora conserva larghi poteri
nel Paese a discapito delle autorità locali.
Tuttavia
a giugno,
prima che fosse stabilita la data della consultazione referendaria,
lo stesso Parlamento è tornato sui suoi passi, grazie all’attività
di mediazione della responsabile per la politica estera dell’UE,
Catherine Ashton, che ha assicurato l’impegno dell’Unione europea
a promuovere un dialogo sul problema. Il Presidente Dodik ha
dichiarato che la cancellazione del referendum non è una sconfitta,
in quanto la presa di posizione dell’UE sulla questione segna già
un risultato importante per la Repubblica Srpska. (Anna
Maria Lecis)
BRASILE
– La Corte
suprema federale ha dichiarato legittime le unioni omosessuali
Il
5 maggio 2011
Supremo
Tribunal Federal ha
dichiarato legittime le unioni omosessuali equiparandole a quelle
eterosessuali riconosciute dall'ordinamento brasiliano.
Il
giudice ha
affermato che alle coppie stabili di persone dello stesso sesso vada
riconosciuto il diritto di avere la comunione dei beni, gli alimenti,
l’assicurazione sanitaria condivisa, benefici a livello fiscale,
nonché la possibilità di adottare e di essere inseriti nell’asse
ereditario.
La
Corte ha decretato che l’art.
1.723 del codice civile brasiliano,
che riconosce quali entità familiari le unioni di fatto fra uomo e
donna caratterizzate da continuità e stabilità (união
estável),
andasse interpretato alla luce dell’art.
3, c. IV della Costituzione federale
che tutela l’uguaglianza e il benessere di tutti, prescindendo da
origine, razza, sesso, colore, età e altre forme di discriminazione.
Sebbene
lo status
giuridico riconosciuto alle coppie omosessuali conviventi sia
assimilato a quello proprio dei coniugi eterosessuali, nella sentenza
si è ricordata la distinzione fra unioni civili e matrimonio
(affermando che quest’ultimo resta una prerogativa delle sole
coppie eterosessuali).
Il
Supremo
Tribunal Federal
è stato chiamato a pronunciarsi sul punto con due diversi ricorsi:
uno di azione diretta di incostituzionalità (ação
direta de incostitucionalidade
– ADI 4277), l’altro attraverso una allegazione per violazione di
precetto fondamentale (arguição
de descumprimiento de preceito fundamental
– ADPF132).
Nel
primo ricorso (poi riqualificato come ADPF
178),
il ricorrente chiedeva che il giudice brasiliano riconoscesse alle
coppie di fatto omosessuali lo status
di famiglia e che estendesse loro i diritti e i doveri che
corrispondono ai coniugi. Nel secondo ricorso, promosso dal
Governatore statale di Rio de Janeiro, si sosteneva che il mancato
riconoscimento delle unioni fra persone dello stesso sesso
comportasse una violazione di principi fondamentali quali quelli di
uguaglianza, non discriminazione, libertà e rispetto della dignità
umana. (Elena
Sorda)
BULGARIA
– La
Corte costituzionale dichiara l’illegittimità del requisito della
residenza come previsto dal nuovo codice elettorale
Con
una decisione del 4 maggio la Corte costituzionale bulgara ha
dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione del nuovo
codice elettorale che riconosce l’elettorato attivo nelle elezioni
locali solo a coloro che hanno mantenuto la residenza nel comune
interessato per i 12 mesi che precedono le votazioni. La
disposizione, introdotta nel nuovo
codice elettorale
approvato dal Parlamento il 22 dicembre 2010, aveva aumentato il
termine di dieci mesi previsto in precedenza per combattere il
problema del c.d. turismo elettorale, ossia la “migrazione” degli
elettori volta a moltiplicare nelle elezioni locali i voti in favore
dell’uno o dell’altro partito nazionale. Difatti in occasione
delle elezioni locali, che normalmente avvengono in periodi
differenti per diverse circoscrizioni, coloro che avevano votato per
altre amministrazioni locali, attraverso il trasferimento della
residenza ed una permanenza di almeno dieci mesi sul territorio
interessato da nuove elezioni, potevano esprimere un ulteriore voto.
La Corte costituzionale ha tuttavia censurato la disposizione che ha
prolungato a dodici mesi il periodo richiesto per maturare il diritto
al voto, ed implicitamente anche quello di dieci mesi contenuto nella
precedente legislazione elettorale. A parere della Corte, difatti, il
termine in uso nel panorama internazionale è di sei mesi, non
dodici. La materia nell’Unione europea è regolata dalle direttive
93/109/EC
e 94/80/CE
che consentono agli Stati membri di determinare un periodo minimo di
residenza nel comune interessato dalle elezioni quale requisito
necessario per l’esercizio del diritto di voto.
Il Parlamento è attualmente a lavoro per introdurre modifiche al
codice elettorale in base alla decisione della Corte. La proposta di
legge elaborata dal Parlamento per apportare modifiche al codice
elettorale in seguito alla decisione del giudice costituzionale è
stata oggetto di opinione della Commissione di Venezia (Opinion
No. 607/2011)
che il 21 giugno ha espresso parere positivo rispetto alle modifiche
proposte con il nuovo provvedimento legislativo e, in particolare,
alla fissazione del periodo minimo di residenza in sei mesi.
(Luca
Marfoli)
CANADA
– La Corte suprema conferma la costituzionalità delle disposizioni
dell’Agricultural
Employees Protection Act
Con
la sentenza Ontario
(Attorney General) c. Fraser
[2011 SCC 20],
del 29 aprile 2011, la Corte suprema, con una maggioranza di otto
giudici e solo un voto contrario, ha confermato la costituzionalità
dell’Agricultural
Employees Protection Act
(AEPA)
dell’Ontario, dichiarandone la conformità con la Charter
of Rights and Freedoms
del 1982. La normativa impugnata nega ai lavoratori del settore
agricolo la possibilità di riunirsi in associazioni per finalità
legate alla contrattazione collettiva. Storicamente, tale categoria
di lavoratori era esclusa dall’applicazione delle disposizioni
previste dal Labour
Relations Act
(LRA)
del 1995, il quale prevede in via generale, oltre ad altri diritti,
anche quello della contrattazione collettiva. Il Governo provinciale,
nel 1994, aveva approvato una prima normativa, l’Agricultural
Labour Relations Act,
che stabiliva un regime speciale per i lavoratori del settore
agricolo. Tale disciplina è stata però abrogata l’anno successivo
in seguito ad un cambio di maggioranza alla guida del Governo
provinciale, lasciando cosi ancora una volta i lavoratori agricoli
privi di una apposita disciplina.
Nel
2001, la Corte suprema si era pronunciata sul ricorso presentato da
un gruppo di lavoratori e dall’associazione United
Food and Commercial Workers Union Canada,
i quali lamentavano l’incostituzionalità delle disposizioni del
LRA nella misura in cui non poteca essere estesa anche ai lavoratori
agricoli, che rimanevano quindi privi di protezione in seguito
all’abrogazione dell’
Agricultural Labour Relations Act del
1994. Cosi nella decisione Dunmore
c. Ontario (Attorney General) [2001]
3 S.C.R. 1016,
il giudice costituzionale aveva concluso nel senso che l’esclusione
dei lavoratori agricoli dall’applicazione del LRA violava la
section
2(d) della Carta canadese. Per dare seguito alla decisione della
Corte, il legislatore provinciale aveva approvato nel 2002
l’Agricultural
Employees’ Protection Act,
il quale estendeva alcuni dei diritti, già riconosciuti dal LRA,
anche ai lavoratori agricoli. Tra questi vi era il diritto di formare
associazioni di lavoratori e di partecipare alle loro attività, il
diritto di presentare delle istanze ai datori di lavoro mediante le
associazioni e quello di ricevere protezione contro eventuali
interferenze, coercizioni e discriminazioni in ambito lavorativo. Le
section
5(6) e 7 riconoscevano la possibilità che tali istanze fossero
presentate oralmente o per iscritto. Rimaneva però escluso il
diritto alla contrattazione collettiva.
La
normativa è stata impugnata da diverse associazioni di lavoratori
agricoli, dando vita al caso giudiziale deciso ora dal giudice
supremo. Nel giudizio di primo grado, la Superior
Court of Justice
dell’Ontario si era pronunciata riconoscendo la costituzionalità
dell’AEPA, in quanto conforme alla disposizione costituzionale
della section
2(d)
della Charter,
cosi come ai principi riconosciuti nella decisione della Corte
suprema nel caso Dunmore
v. Ontario.
La decisione del giudice di primo grado è stata impugnata davanti
alla Corte d’appello provinciale, la cui pronuncia è stata però
preceduta dalla sentenza della Corte suprema Health
Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c.
British Columbia [2007] 2 S.C.R. 391,
nella quale il giudice supremo ha affermato che la libertà di
associazione include anche il diritto alla contrattazione collettiva.
La pronuncia della Corte suprema nel caso Health
Service,
che rappresenta un overruling
del
proprio precedente orientamento, riconosce tale diritto in termini
molto ampi come diritto dei lavoratori di associarsi per «advancing
workplace goals through a process of collective bargaining».
Per il raggiungimento di tale obiettivo si è riconosciuto a carico
dei datori di lavoro l’obbligo di prendere in considerazione le
richieste dei lavoratori. In quella occasione, la Corte non ha
stabilito uno specifico procedimento da seguire, ma ha affermato solo
che le parti si devono comportare secondo buona fede. Il giudice
d’appello dell’Ontario, facendo leva sui principi elaborati nella
decisione Health
Services,
ha sottolineato la necessità, per garantire l’effettività del
diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva, che la
contrattazione si svolga secondo buona fede e che sia necessaria la
previsione di meccanismi che prevedano la risoluzione di eventuali
impasse
o controversie.
La
Corte suprema, nel caso Fraser,
richiama
la necessità di procedere ad una interpretazione costituzionalmente
orientata delle disposizioni impugnate, dovendo ritenere implicito
l’obbligo per i datori di lavoro di considerare in modo effettivo
le richieste presentate dai lavoratori, ad esempio mediante la
discussione con i lavoratori stessi, anche se la normativa richiede
esplicitamente solo che ascoltino o leggano le istanze pervenutegli.
Ciò sarebbe richiesto dal principio di buona fede il quale, anche se
non è stato esplicitamente positivizzato dal legislatore,
costituisce un requisito di elaborazione giurisprudenziale. La Corte
conclude sottolineando come qualunque tipo di intervento legislativo
o governativo che possa interferire in modo sostanziale sulla
dinamica sopra descritta anziché un’attuazione, rappresenta una
limitazione del diritto riconosciuto dalla section
2(d)
della Charter.
(Irene
Spigno)
CANADA
– Entrata in vigore una normativa che amplia i diritti delle
popolazioni aborigene
1l
18 giugno 2011 l’abrogazione della section
67 del Canadian
Human Rights Act (CHRA),
approvata dal Parlamento federale nel 2008, è finalmente entrata
pienamente in vigore. Le disposizioni del CHRA – approvato nel 1977
per garantire l’eguaglianza di opportunità e vietare le pratiche
discriminatorie che si possono realizzare in diversi settori, basate
sulla differenza di genere, religione o disabilità – si applicano
solo nei confronti della legislazione federale (ogni provincia ha la
propria normativa anti-discriminatoria) o comunque nei confronti di
azioni commesse dagli organi governativi del livello federale e da
altri organi e/o istituzioni collegati comunque con il Governo
centrale. La section
67 escludeva l’applicabilità delle disposizioni del CHRA alle
istituzioni governative delle First
Nations
e al Governo federale per eventuali violazioni dell’Indian
Act.
Pertanto, eventuali ricorsi nei quali si lamentavano discriminazioni
collegate o comunque derivanti dall’applicazione delle disposizioni
contenute nell’Indian
Act
non rientravano nel campo di applicazione del CHRA.
La
vigenza di tale disposizione era considerata come provvisoria,
limitata nel tempo per consentire la modifica di quelle disposizioni
dell’Indian
Act
che sarebbero potute essere oggetto dei ricorsi contro le autorità
governative delle First
Nations
e contro il Governo federale. Nonostante i numerosi tentativi,
all'abrogazione della section
67
si è giunti solo il 18 giugno del 2008, quando il Bill
-21 (An
Act to Amend the Canadian Human Rights Act)
è stato approvato. Tale atto ha prodotto immediatamente i suoi
effetti nei confronti del Governo federale, mentre la sua
applicazione nei confronti delle autorità governative delle First
Nations è
stata posticipata di tre anni, per consentire a tali autorità di
adottare tutti gli atti necessari per prepararsi a garantire il
rispetto delle disposizioni del CHRA, ad esempio per quando concerne
le caratteristiche degli edifici pubblici e delle abitazioni private
con riguardo alle barriere architettoniche. In seguito
all’abrogazione della section
67
qualunque decisione adottata o azione compiuta dai consigli aborigeni
e dal Governo federale in applicazione dell’Indian
Act
saranno soggetti alle previsioni del Canadian
Human Rights Act,
consentendo cosi alle popolazioni aborigene di ricevere la stessa
protezione garantita agli altri cittadini canadesi. (Irene
Spigno)
CILE
– Modificata la Costituzione in materia di supervisione e controllo
delle armi
Con
la legge
n. 20.503,
pubblicata il 27 aprile 2011, il Parlamento cileno ha adottato una
riforma costituzionale in materia di supervisione e controllo delle
armi, con la quale è stato modificato l’art. 193, c. 2 della
Costituzione.
Il primo comma prevede che nessuna persona, gruppo o organizzazione
possa detenere, senza una preventiva autorizzazione, armi e oggetti
similari determinati per legge. Il secondo comma, il quale prima
assegnava al Ministero della difesa o agli organi alle sue dipendenze
il controllo delle armi e la supervisione su tale controllo, ora
demanda invece al legislatore il compito di stabilire quali debbano
essere gli organi pubblici incaricati del controllo delle armi ed il
ministero a cui affidare la supervisione. (Elisa
Ciardelli)
CINA
– Entrato in vigore un emendamento del codice penale che riduce il
ricorso alla pena di morte
Durante
la sessione bimestrale di febbraio, la Commissione permanente del
Congresso nazionale del popolo cinese ha approvato un emendamento del
codice penale che esclude tredici reati da quelli per i quali è
prevista l’irrogazione della pena di morte. La nuova disciplina,
entrata in vigore il primo maggio, riduce per la prima volta i reati
per i quali è prevista la pena capitale dall’entrata in vigore del
codice penale nel 1979, portandoli a cinquantacinque.
I
tredici crimini in questione, rientranti tra quelli non violenti e di
matrice economica, comprendono il contrabbando di reperti culturali,
metalli preziosi ed animali rari, la frode fiscale, l’insegnamento
di metodi finalizzati a commettere reati ed il furto di reperti
storici.
Il
recente emendamento, inoltre, stabilisce che la pena capitale non può
essere irrogata a coloro che abbiano superato i settantacinque anni
di età al momento del processo, a meno che non abbiano commesso un
omicidio con eccezionale crudeltà. Questa categoria di imputati si
aggiunge a quelle dei minori di diciotto anni e delle donne in
gravidanza per le quali era già esclusa la pena capitale.
Questa
riforma rappresenta un nuovo passo della politica di riduzione del
ricorso alla pena di morte, avviato in Cina nel 2008, in seguito alle
pressioni della comunità internazionale (v. Palomar
n. 34),
che si aggiunge all’emanazione da parte della Corte suprema
popolare, nel 2010, delle linee guida per le Corti della Repubblica
popolare sui criteri che devono essere seguiti nell’irrogare la
pena capitale ai fini di limitarne il ricorso (v. Palomar
n. 41).
(Gabriella
Angiulli)
COLOMBIA
– Approvata una legge che tutela le vittime di genocidi e azioni
perpetrate da guerriglieri, narcotrafficanti e dallo Stato stesso
Dopo
un lungo iter
iniziato nel settembre del 2010, il 10 giugno è stata promulgata la
legge n. 1448/2011, anche nota come ley
de victimas y de tierras,
che prevede che venga comminato un risarcimento ai soggetti –
singoli individui o collettività – che a partire dal 1° gennaio
1985 abbiano subito una violazione dei diritti umani o del diritto
internazionale umanitario in quanto vittime della violenza esercitata
tanto da guerriglieri o narcotrafficanti, quanto da rappresentanti
dello Stato. Secondo una valutazione delle istituzioni sono circa
quattro milioni le persone danneggiate che verranno tutelate dalla
presente legge.
Lo
status
di vittima si acquista a prescindere tanto dalla condanna dell’autore
dell’illecito, quanto da eventuali rapporti di parentela con il
reo. Non vi rientrano né coloro che hanno subito atti di delinquenza
comune, né i membri di gruppi paramilitari, a meno che non si tratti
di bambini.
Il
trattamento giuridico delle vittime varia a seconda del momento in
cui sono stati perpetrati i crimini: coloro che affermano di essere
stati danneggiati prima del 1985 possono intraprendere delle azioni
legali per accertare la verità tramite un provvedimento ufficiale e
per avere accesso a forme di riparazione del danno simboliche, ma non
otterranno risarcimento economico da parte dello Stato; chi ha subito
delle violazioni dei propri diritti a partire dal 1° gennaio 1985
verrà invece risarcito economicamente dalle istituzioni; infine,
coloro che sono stati vittime di violenze a partire dal 1991 potranno
godere, oltre che del risarcimento economico, anche della
restituzione delle terre di cui siano stati eventualmente
espropriati. Il termine per ricorrere è di dieci anni che decorrono
dall’entrata in vigore della legge.
Particolari
tutele saranno altresì garantite ai soggetti deboli danneggiati,
quali bambini e adolescenti, così come si assicurerà l’educazione
superiore alle madri di famiglia vittime di violenza. Un’altra
peculiarità della legge in esame è che essa permetterà agli
interessati di ricorrere tanto in via amministrativa, quanto in via
giurisdizionale senza preclusioni.
Si
osservi, infine, che per l’attuazione della legge è prevista
l’istituzione di magistrati speciali e di iter
processuali peculiari.
La
ley
de víctimas
y
de tierras è
stata firmata dal Presidente Santos, segnando
così
l’ultima tappa dell’iter
legis,
durante una cerimonia ufficiale a cui ha partecipato anche il
segretario generale dell’ONU, Ban Ki-Moon. Quest’ultimo ha
sottolineato l’importanza della legge, ricordando che la sua
portata non investe solo gli eventi del passato, ma auspica
l’introduzione di solide basi per porre fine al conflitto armato
che tuttora investe la Colombia.
La
normativa in esame si colloca all’interno del progetto noto come
Política
Integral de Tierras,
volto a introdurre norme e provvedimenti finalizzati a indennizzare i
cittadini colombiani che sono stati danneggiati dagli scontri che
hanno coinvolto lo Stato sudamericano nell’ultimo ventennio.
Uno
dei provvedimenti più recenti è stato adottato lo scorso febbraio,
quando a un gruppo di 95 famiglie di contadini è stata restituita
parte delle terre nella zona di María la Baja che erano state loro
espropriate nel 2000 ad opera di un gruppo di paramilitari
appartenenti al movimento Autodefensas
Unidas de Colombia
(AUC). La restituzione dei terreni ha rappresentato un evento di
notevole rilevanza simbolica per la società colombiana, tanto da
aver subito suscitato la reazione violenta dei gruppi paramilitari
che, a distanza di pochi giorni, hanno ucciso tre dei responsabili di
progetti di sviluppo economico legati alle aree interessate. (Elena
Sorda)
COREA
DEL SUD – La Corte costituzionale riconosce la legittimità della
legge che vieta i rapporti omosessuali nelle forze armate
Lo
scorso 31 marzo la Corte costituzionale ha dichiarato che la legge
che vieta i rapporti omosessuali nelle forze armate coreane non
costituisce una violazione della Costituzione. La questione era stata
sollevata da un tribunale militare che aveva rilevato il possibile
contrasto con la Costituzione dell’art. 92 del codice penale
militare del 1962. Quest’ultima norma difatti vieta i rapporti
omosessuali all’interno delle forze armate e ne punisce i colpevoli
con la reclusione fino ad un anno ed il congedo forzato. A parere
della Commissione nazionale per i diritti umani – organo
istituzionale indipendente – la norma, applicata 176 volte tra il
2004 e il 2007, viola il diritto dei militari all’eguaglianza e
alla libertà della preferenza sessuale. Il giudice costituzionale
tuttavia ha ritenuto legittima la norma, il cui obiettivo sarebbe
quello di mantenere l’ordine e la disciplina nel corpo militare.
(Luca
Marfoli)
CORTE
AFRICANA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEI POPOLI – Adottate delle
misure cautelari in relazione al conflitto armato in atto in Libia
Il
25 marzo 2011, la Corte africana dei diritti dell’uomo e dei
popoli, con una ordinanza adottata all’unanimità, ha ingiunto alla
Libia di porre fine a qualsiasi azione che comporti l’uccisione di
persone, o leda la loro integrità fisica, in violazione della Carta
africana dei diritti.
La Corte ha altresì ordinato alle autorità nazionali di riferire
entro due settimane in merito alle misure intraprese per conformarsi
alla decisione dello scorso 25 marzo.
La
Corte era stata adita dalla Commissione africana dei diritti
dell’uomo e dei popoli, alla quale erano state segnalate numerose
violazioni dei diritti sanciti dalla Carta. (Renato
Ibrido)
CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte condanna la Polonia in
materia di aborto
Il
26 maggio 2011, la Corte europea dei diritti dell’uomo, decidendo
il caso
R.R.
c. Poland,
ha
accolto il ricorso promosso da una donna contro le autorità
polacche avente ad oggetto il diniego di accesso alle pratiche
abortive e a test
genetici sul feto. La ricorrente, rivolgendosi alla Corte europea,
lamentava che nonostante i seri rischi di malformazione del feto
emersi a seguito di ecografie le fu negata la possibilità di
eseguire una amniocentesi e di procedere con l’interruzione della
gravidanza. Quando, dopo numerosi tentativi, riuscì ad eseguire
l’amniocentesi scoprì che il feto presentava delle malformazioni
ma, poiché aveva superato la ventiquattresima settimana, non le fu
consentito di abortire. Secondo la Corte, a causa del comportamento
delle autorità polacche, la ricorrente ha subito un trattamento
disumano in violazione dell’art. 3 (divieto di trattamenti inumani
e degradanti) e dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata
e familiare) della Convenzione.
Infatti, la scelta di portare avanti o interrompere una gravidanza
rientra nella sfera della vita privata della donna, in considerazione
degli effetti dirompenti che ha sulla salute fisica e psichica della
gestante. Dunque risulta violata la vita privata di una donna quando
lo Stato interferisce sulla possibilità di abortire, ma altresì
quando è limitato l’accesso alle procedure mediche necessarie per
prendere la decisione di continuare o meno la gravidanza. Inoltre,
anche con riferimento agli strumenti internazionali volti alla tutela
del diritto alla salute della donna soprattutto con riguardo alle
cure riproduttive, la Corte ha sottolineato la necessità di tutelare
in modo particolare la gravidanza e per farlo è sempre necessario
garantire l’autonomia di scelta della donna. (Marta
Cerroni)
CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – È entrato in vigore l’art. 61 del
Regolamento della Corte sulle cause pilota
Il
1° aprile 2011 è entrato in vigore il nuovo art.
61 del
regolamento della Corte europea finalizzato a indicare le possibilità
entro le quali la Corte può rendere una sentenza pilota. L’articolo
61 codifica uno strumento i cui principi erano stati già elaborati
dalla giurisprudenza della Corte. Il fine della sentenza pilota è
quello di ridurre il contenzioso dinanzi ai giudici europei e di
eliminare le violazioni sistematiche e strutturali della Convenzione;
infatti la Corte potrà emettere una sentenza pilota ogni volta che
dai fatti di causa emerge la possibilità che la fattispecie possa
generare numerosi ricorsi simili. Nel rispetto delle procedure, la
Corte ha discrezionalità nel decidere quando usare questo strumento
e le parti del giudizio possono far richiesta affinché la Corte
ricorra a questo tipo di sentenza.
Per
quanto concerne la procedura alla base delle sentenze pilota, la
Corte è tenuta ad assumere tutte le informazioni utili a riguardo e,
oltre ad analizzare il caso, deve individuare le possibili misure che
lo Stato dovrebbe prendere per porre fine alla carenza del sistema.
Per
quanto riguarda gli effetti della sentenza pilota, la Corte può
indicare un periodo entro il quale lo Stato è tenuto ad adeguarsi al
dispositivo, può rinviare le udienze concernenti casi analoghi, può
sospendere la decisione sull’equo indennizzo differendo la
decisione a un momento successivo all’adozione della misura da
parte dello Stato. L’adozione di una sentenza pilota, il cui
procedimento segue una via prioritaria (secondo l’art. 41 del
regolamento),
gode di particolare pubblicità in considerazione del fatto che il
Comitato dei ministri e l’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa, nonché il Segretario generale del Consiglio d’Europa e
il Commissario per i diritti umani, vengono informati dell’adozione
di una sentenza pilota. Inoltre, tutte le informazioni riguardanti
l’instaurazione e la chiusura di una causa pilota, l’adozione di
una sentenza pilota e la sua esecuzione debbono essere pubblicizzati
in modo congruo per via telematica. (Marta
Cerroni)
CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte decide il caso
Gluhakovic c. Croazia utilizzando per la prima volta l’art. 46 della
Convenzione
Il
12 aprile del 2011 la Corte di Strasburgo ha accolto il ricorso
promosso dal sig. Gluhakovic contro la Croazia, in materia di diritti
al rapporto con i figli da parte del genitore separato. Il sig.
Gluhakovic, rivolgendosi alla Corte, ha denunciato il comportamento
delle autorità croate che, a partire dal 2000, non gli hanno
garantito i permessi necessari e gli adeguati contatti con la figlia.
Inoltre, gli incontri avvenivano nei locali di un centro di ascolto.
Infine, dal 2007 il ricorrente non aveva potuto più vedere la figlia
subendo la violazione del diritto al rispetto della vita familiare e
del domicilio tutelati dall’art. 8 (diritto al rispetto nella vita
privata e familiare) della Convenzione.
Il caso presenta profili di particolare interesse sul terreno
processuale considerato che, in relazione dell’eccezionalità del
caso e all’urgenza di porre fine alle violazioni del diritto al
rispetto della vita familiare del ricorrente, la Corte per la prima
volta ha ordinato allo Stato di garantire una tutela effettiva, vale
a dire di assicurare contatti con la figlia secondo orari compatibili
con il lavoro oltre che in locali idonei. (Marta
Cerroni)
CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte accoglie il ricorso
promosso dal partito repubblicano russo
Il
12 aprile 2011, la Corte europea dei diritti dell’uomo, decidendo
il caso partito
repubblicano russo c. Russia,
ha accolto il ricorso avente ad oggetto il comportamento del
Ministero della giustizia che, nel 2006, si era rifiutato di
modificare alcune delle informazioni contenute nel registro statale
delle persone giuridiche. Secondo il ricorrente il rifiuto
ministeriale ha prodotto l’interruzione dell’attività politica
del partito, fondato nel 1990 e registrato nel 2000, che nel 2007 si
è sciolto per il mancato rispetto dei requisiti minimi di
partecipazione e di rappresentanza regionale, dal momento che non
aveva un numero sufficiente di sportelli regionali con almeno 500
adesioni ciascuno. Dinnanzi alla Corte, il ricorrente ha denunciato
il comportamento del Ministero perché lesivo della libertà di
riunione e associazione, come tutelati dall’art. 11 della
Convenzione.
La Corte ha interpretato la mancata registrazione del partito
repubblicano come una interferenza rispetto all’attività politica
e ha rigettato la posizione del Ministero secondo cui l’interferenza
era legittimata dalla legge stessa. Per la Corte, inoltre, non è
accettabile la posizione dello Stato secondo cui il partito, una
volta sciolto, poteva organizzarsi in un’altra forma giuridica
perché ciò non corrisponde alla volontà dei suoi membri e va
comunque intesa come un'imposizione; inoltre lo status
di partito politico è la condizione necessaria per poter partecipare
alle elezioni. A giudizio della Corte, non è condivisibile la
posizione dello Stato secondo cui la limitazione del numero dei
partiti è necessaria per limitare le spese di finanziamenti ai
partiti o per evitare l’eccessiva frammentazione parlamentare. La
Corte ricorda che negli ultimi anni sono avvenute continue modifiche
alla legge elettorale e ai requisiti necessari per la partecipazione
alle elezioni a cui si aggiungono controlli frequenti sulla gestione
dei partiti. Secondo la Corte, questa situazione ha creato oneri
eccessivi a carico dei partiti ed è interpretabile come un tentativo
di manipolare il contesto elettorale e politico a vantaggio del
partito politico detentore del potere. La Corte non ha accolto
neanche la posizione governativa secondo cui è necessaria la
diffusione del partito su tutto il territorio regionale per evitare
la diffusione di partiti che possano essere una minaccia
all’integrità del territorio. Nella sentenza si osserva che il
partito repubblicano non aveva mai portato avanti campagne a tutela
di interessi regionali o separatisti ma solo politiche nazionali di
promozione dell’unità del paese. Risultava dunque violato da parte
della Russia l’art. 11 della Convenzione. (Marta
Cerroni)
CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte condanna l’Italia per
l’intervento del legislatore che ha modificato retroattivamente una
disciplina oggetto di una controversia giurisdizionale
Con
una sentenza del 31 maggio 2011, la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha deciso il caso Maggio
e altri c. Italia
dichiarando all’unanimità la violazione da parte dell’Italia
dell’art. 6 c. 1 (diritto a un processo equo) della Convenzione.
Il caso concerne un gruppo di cittadini italiani che, durante un
periodo di migrazione, lavorarono in Svizzera; da ciò la necessità
di far riferimento anche a tale periodo, che per alcuni ricorrenti è
maggiore di trent’anni, al momento del calcolo della pensione di
vecchiaia. In sede di calcolo pensionistico l’INPS prese come
riferimento i contributi versati mentre lavoravano in Svizzera (pari
all’8% del loro salario) anziché prendere come riferimento il
tasso di contributi (pari al 32,7% del salario) versato se avessero
lavorato in Italia. Il sig. Maggio fece ricorso alla giustizia
italiana lamentando il metodo di calcolo della pensione, ma le sue
richieste non furono accolte dalla giurisdizione ordinaria. La Corte
di Cassazione, in particolare, aveva ritenuto legittima la legge 296
del dicembre 2006, nel frattempo entrata in vigore e che aveva
modificato il calcolo del trattamento pensionistico retroattivamente,
anche in ragione del fatto che essa aveva superato un vaglio di
costituzionalità. Il sig. Maggio, adita la Corte europea, ha
denunciato l’intervento del legislatore avvenuto ad opera della l.
296/2006, finalizzato a portare vantaggio alla posizione dello Stato
in sede giudiziaria perché avvenuto quando il ricorso del sig.
Maggio era già iscritto e il procedimento giudiziario già iniziato.
Secondo la Corte l’intervento del legislatore ha modificato
retroattivamente una disciplina oggetto di una controversia già
instaurata dinanzi ai tribunali e tale interferenza non è
giustificabile. Infatti, nonostante l’importanza finanziaria della
materia, il legislatore non può sostituirsi ai giudici per dirimere
la controversia. Da qui la violazione dell’art. 6, c. 1. La Corte
non ha ritenuto necessario esaminare le doglianza relative all’art.
13 (diritto a un ricorso effettivo), invece per quanto riguarda la
violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 (protezione della
proprietà) e dell’art. 14 (divieto di discriminazione), letto
congiuntamente all’art. 6, c. 1, non ha ravvisato la violazione in
relazione alla discrezionalità del legislatore a regolare il sistema
pensionistico. (Marta
Cerroni)
ECUADOR
– Introdotte con referendum importanti modifiche costituzionali
Con
un referendum svoltosi il 7 maggio 2011, gli ecuadoriani si sono
pronunciati a favore delle riforme proposte dal Presidente della
Repubblica Correa e ritenute imprescindibili dal Governo.
La
consultazione popolare aveva ad oggetto dieci quesiti, di cui cinque
riguardanti la modifica di disposizioni della Carta costituzionale
approvata nel 2008. Su alcuni aspetti, quelli inerenti le modifiche
del sistema giudiziario e dei mezzi di comunicazione, le forze
politiche si sono divise. In particolare,
contro il referendum si sono apertamente schierati i rappresentanti
delle popolazioni indigene.
A seguito del referendum, il Consejo
de la judicatura,
organo chiamato, tra l’altro, a nominare i magistrati delle supreme
magistrature, viene temporaneamente sostituito da una commissione
tecnica composta da tre membri – designati, fra gli altri, dal
potere esecutivo e legislativo – chiamata, nel termine di diciotto
mesi, a riscrivere le funzioni del Consejo
de la judicatura stesso;
per quel che riguarda i mezzi di comunicazione, viene introdotto un
Comitato di vigilanza con il compito di controllare i contenuti delle
notizie prima della loro diffusione. Altri cambiamenti riguardano
l’aumento della durata della carcerazione preventiva, la
limitazione delle misure sostitutive al carcere per i reati meno
gravi, la qualifica di reato per la condotta omissiva della mancata
iscrizione al sistema di previdenza sociale, l’accoglimento di
modifiche nella composizione del Consejo
de judicatura, l’introduzione
del conflitto di interessi in ambito finanziario e del reato di
arricchimento senza causa e, infine, i divieti di istituire sale per
il gioco di azzardo e di realizzare spettacoli pubblici in cui si
uccidano animali. (Elisa
Ciardelli)
EGITTO
– Dissolto giudizialmente il Partito Nazionale Democratico e
dichiarata legale la formazione politica dei Fratelli musulmani
Il
16 aprile 2011 l’Alta corte amministrativa egiziana ha dichiarato
dissolto il Partito Nazionale Democratico,
ossia la formazione politica facente capo al presidente Hosni
Mubarak,
imponendo
il trasferimento di tutti i suoi beni al patrimonio dello Stato. Il
Partito Nazionale Democratico è accusato di corruzione e molti dei
membri di primo piano sono in carcere per appropriazione indebita. La
decisione ha un ruolo importante nella costruzione di un sistema
multipartitico assente in Egitto da più di trent’anni.
Quasi
in contemporanea la Commissione egiziana per i partiti politici ha
dichiarato legale il partito Giustizia e libertà, affiliato ai
Fratelli musulmani. Quest'ultima organizzazione fu fondata nel 1928
ma, a partire dal 1954, è stata considerata illegale anche se
maggiore tolleranza si era avuta durante la presidenza Mubarak.
L’organizzazione ha annunciato di partecipare alle elezioni di
settembre presentando candidati che vadano a coprire il 50% dei
seggi. (Marta
Cerroni)
FRANCIA
– Il Conseil
constitutionnel
afferma che il mancato insegnamento delle lingue regionali non viola
diritti e libertà garantiti dalla Costituzione
Con la decisione n.
2011-130 QPC
del 20 maggio 2011, il Conseil
constitutionnel
ha
rigettato una question
prioritaire de constitutionnalité
avente ad oggetto la presunta incostituzionalità dell’art.
L. 312-10
del
Codice dell’istruzione, che disciplina l’insegnamento delle
lingue e culture regionali.
Secondo la
ricorrente la suddetta
norma, non garantendo efficacemente tali insegnamenti, la cui
previsione è rimessa all’eventuale sottoscrizione di apposite
convenzioni tra le collettività territoriali e lo Stato,
rappresenterebbe una violazione dell’art.
75-1 Cost.,
che riconosce le lingue regionali come patrimonio nazionale.
La
decisione è particolarmente interessante sotto due punti di
vista, l’uno processuale, concernente i presupposti della questione
prioritaria di costituzionalità, e l’altro, di diritto
costituzionale sostanziale, concernente la natura del riconoscimento
delle lingue regionali e l’eventuale configurabilità di una
garanzia del loro insegnamento.
Per quanto
riguarda il primo
profilo, il Conseil,
respingendo la questione, ha innanzitutto affermato che il
riconoscimento costituzionale accordato alle lingue regionali non
comporta alcun diritto o libertà in capo ai singoli individui e che
dunque non può essere invocato come parametro in una questione
incidentale ai sensi dell’art.
61-1 della Costituzione.
Infatti
il sistema francese di giudizio incidentale, introdotto con
la legge organica n. 2009-1523 che ha dato attuazione al nuovo art.
61-1, prevede che una questione di costituzionalità possa essere
sollevata su richiesta di una parte solo per violazione dei diritti e
delle libertà costituzionali, e non per qualunque violazione della
Costituzione.
Il
riconoscimento costituzionale delle lingue regionali entra così a
far parte dell’elenco delle norme costituzionali che non possono
integrare il parametro di una question
prioritaire de
constitutionnalité
perché non
contemplanti diritti e libertà rivendicabili dai singoli.
Tale
elenco, che
il Conseil va delineando in via giurisprudenziale
sin dall’introduzione della
QPC, ad oggi annovera l’obbligo di trasposizione delle direttive
derivante dall’art. 88-1 Cost. (Dec. n. 2010-605 DC del 12 maggio
2010, cons. n. 19), il terzo comma dell’art. 72-1 Cost. (Dec. n.
2010-12 QPC del 2 luglio 2010, cons. n. 3), le norme costituzionali
sul procedimento legislativo (Dec. n. 2010-4/17 QPC del 22 luglio
2010, cons. n. 7), l’art. 14 della Déclaration
des
droits de l’homme et du citoyen (Dec.
n. 2010-19/27 QPC del 30 luglio 2010, cons. n. 16)
e
l’ultimo
comma dell’art.
72-2 Cost. (Dec. n. 2010-29/37 QPC del 22 settembre 2010, cons. n.
5).
Venendo
al secondo profilo concernente la natura e il contenuto del
riconoscimento costituzionale delle lingue regionali, i giudici
costituzionali hanno affermato che la disposizione censurata, la
quale non prevede un efficace meccanismo a garanzia della
predisposizione da parte delle scuole pubbliche di corsi aventi ad
oggetto l’insegnamento di una lingua regionale, non viola diritti
costituzionalmente garantiti.
Come
ricordato nel commento
alla decisione contenuto nei Cahiers,
il Conseil ha sempre adottato una concezione
restrittiva degli obblighi
derivanti dal riconoscimento costituzionale delle lingue regionali,
in applicazione dell’art. 2 Cost., il quale sancisce che il
francese è la lingua ufficiale della Repubblica. Da ciò deriva che
nella scuola pubblica, se è senz’altro conforme a Costituzione
l’insegnamento facoltativo di una lingua regionale, non è invece
ammissibile il carattere obbligatorio di tale insegnamento, né
l’utilizzo della lingua regionale nella vita dell’istituto e al
di fuori delle ore ad essa esplicitamente dedicate. Per questo l'art.
L. 312-10, che si limita a prevedere la facoltà di predisporre
insegnamenti linguistici regionali, il cui esercizio è rimesso ad
accordi tra lo Stato e le collettività territoriali, non si pone in
contrasto con alcuna norma costituzionale. I giudici costituzionali
hanno così stabilito inequivocabilmente che in Francia non esiste un
diritto costituzionale all’insegnamento delle lingue
regionali. (Anna
Maria Lecis)
FRANCIA
– Entrata in vigore la nuova legge sull’immigrazione, con
una sola censura e una riserva interpretativa da parte del Conseil
Lo scorso 11
maggio è stata
approvata la nuova legge
sull’immigrazione, l’integrazione e la nazionalità,
che introduce numerose modifiche a vari testi normativi e, in
particolare, al codice
dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto
d’asilo.
La
riforma non cambia nella sostanza la disciplina in materia di
immigrazione, ma incide su taluni aspetti procedurali, quali i tempi
e le modalità di tutela degli stranieri colpiti da un provvedimento
di allontanamento o espulsione, limitando in maniera considerevole le
garanzie di questi ultimi. Proprio in ordine a tali garanzie si è
pronunciato il Conseil
constitutionnel, chiamato
al
controllo
preventivo sulla costituzionalità della legge su richiesta di più
di 60 deputati e 60 senatori.
Con la decisione n.
2011-631 DC
dello scorso 9 giugno, i giudici hanno salvato il complesso della
legge, fatta eccezione per l’art. 56, c. 4, che prevedeva la
possibilità di prolungamento della detenzione amministrativa dello
straniero da 6 a 18 mesi. Tale disposizione avrebbe comportato
infatti una violazione della libertà personale garantita dall’art.
66 Cost.
Inoltre,
l’organo di garanzia costituzionale ha formulato una
riserva d’interpretazione per quanto concerne gli
artt. 44 e 51 che prevedono, in caso di fermo amministrativo della
durata di 5 giorni nei confronti degli stranieri colpiti da
provvedimento di espulsione, che il juge des
libertès et de
la
détention (JLD)
possa essere adito solo dopo l’eventuale
pronuncia sulla legittimità del fermo da parte del giudice
amministrativo. Il Conseil ha
ritenuto la
disposizione
conforme a Costituzione nella parte in cui ritarda di 3 giorni la
possibilità di ricorso all’organo giurisdizionale competente sulle
detenzioni provvisorie, bilanciando il pubblico interesse al
controllo della legalità dei provvedimenti amministrativi e al
corretto funzionamento dell’amministrazione con la tutela dei
diritti e delle libertà del singolo. Tuttavia, il Conseil
ha
proseguito affermando che, nel caso in cui il fermo amministrativo di
5 giorni segua ad un fermo giudiziario di 48 ore, anche queste ultime
devono essere tenute in conto per il calcolo del termine oltre il
quale deve essere assicurata la possibilità di adire il JLD. Nel
rispetto di questa riserva interpretativa, gli artt. 44 e 51 della
legge contestata sono stati dichiarati conformi a Costituzione.
Il
Conseil, infine,
ha rilevato la conformità alla
Costituzione di tutte le altre disposizioni impugnate. (Anna
Maria
Lecis)
FRANCIA
– Il Conseil
constitutionnel
dichiara
che
le
modalità di motivazione delle decisioni della Corte d’assise non
violano il principio dell’obbligo di motivazione delle decisioni
giudiziarie
Con la decisione n.
2011-113/115 QPC
il Conseil
constitutionnel
ha
rigettato due questioni di costituzionalità aventi ad oggetto gli
artt.
349, 350, 353 e 357
del codice di procedura penale, che disciplinano le modalità di
decisione della Corte d’assise.
I ricorrenti
sostenevano che le
modalità di motivazione previste violassero gli artt. 7, 8, 9 e 16
della Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen,
nonché i principi dell’uguaglianza davanti alla legge e del giusto
processo, in particolare l’obbligo di motivazione delle decisioni e
la garanzia dei diritti della difesa.
Secondo
la giurisprudenza della Corte di cassazione, cui fa
riferimento il Conseil per
l’interpretazione delle
disposizioni impugnate, le decisioni della Corte d’assise non
comportano nessun obbligo di enunciazione dei motivi al di fuori
dell’intima convinzione dei magistrati e dei giurati sulla
colpevolezza e le altre circostanze riportate nel dispositivo.
Quanto
alla costituzionalità delle disposizioni così interpretate,
il Conseil rileva che
l’obbligo di motivazione
rappresenta
una garanzia legale volta all’attuazione del principio
costituzionale che vieta qualsiasi forma di giustizia arbitraria, ma
non è previsto dalla Costituzione in maniera assoluta. Pertanto,
laddove la legge non imponga obblighi rigidi di motivazione, il
difetto di una motivazione specifica della singola decisione è
ammissibile laddove permangano le garanzie idonee a escludere il
rischio di giustizia arbitraria. È questo il caso del processo
dinanzi alla Corte d’assise, nella quale la previsione delle
garanzie del contraddittorio e degli altri diritti della difesa
garantiscono l’attuazione del giusto processo. Per questi motivi,
il Conseil giudica le
disposizioni impugnate
conformi alla
Costituzione. (Anna Maria
Lecis)
GERMANIA
– Il Bundesverfassungsgericht
supera un proprio precedente in materia di libertà personale
interpretando il diritto alla luce della giurisprudenza CEDU
Il
4 maggio 2011, il Tribunale costituzionale tedesco ha emanato una
sentenza che rappresenta un altro importante sviluppo dei rapporti
tra Bundesverfassungsgericht
e Corte europea dei diritti dell'uomo (BVerfG,
2 BvR 2365/09).
In passato, in particolare con il c.d. Gorgülü-Beschluß
(BVerfG
2
BvR 1481/04,
del 14 ottobre 2004) e, in seguito, con il Caroline-Urteil
(BVerfG
1
BvR 1602/07,
del 26 febbraio 2008), il Tribunale costituzionale aveva già
tracciato le linee guida dei rapporti intercorrenti tra l’ordinamento
tedesco e la CEDU. In particolare, nel primo caso, in materia di vita
familiare, il Tribunale costituzionale tedesco aveva precisato il
rango riconosciuto nell’ordinamento tedesco alla Convenzione
stabilendo che tutti i giudici sono obbligati a interpretare il
diritto interno alla luce del diritto convenzionale. Con questa
decisione il Tribunale aveva anche stabilito che, nonostante il
diritto CEDU non possa essere considerato di rango costituzionale,
nell’interpretare i diritti fondamentali costituzionali se ne deve
tener conto e che in ogni caso si deve cercare di dare
un’interpretazione del diritto interno che non sia confliggente con
il diritto convenzionale. Nel secondo caso, invece, il BVerfG
ha
operato un bilanciamento tra libertà di informazione e diritto alla
riservatezza, anche alla luce del diritto CEDU, che ha visto il
secondo cedere in favore del primo.
La
decisione in commento si inserisce a pieno titolo in questo filone
giurisprudenziale. Nel caso di specie, il Bundesverfassungsgericht
è tornato a pronunciarsi sul tema della c.d. “detenzione o
custodia di sicurezza” (Sicherungsverwahrung)
su cui si era già espresso nel 2004. Successivamente alla prima
pronuncia del Tribunale costituzionale erano intervenute alcune
sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che avevano
ritenuto che la disciplina tedesca violasse gli artt.
5 e 7 della Convenzione
i quali, rispettivamente, stabiliscono il diritto alla libertà e
alla sicurezza e il principio generale del nulla
poena sine lege.
In particolare, con la prima delle decisioni sul punto (M.
c. Germania
– ric. n. 19359/04), poi confermata anche da altre di poco
successive, la Corte europea ha stabilito che l’applicazione
retroattiva della norma che eliminava il limite massimo della durata
della detenzione di sicurezza e la stessa durata illimitata fossero
incompatibili con la Convenzione.
Con
la sua pronuncia del 2004, BVerfG,
2 BvR 2029/01,
al contrario, il Tribunale costituzionale tedesco aveva ritenuto che
l'applicazione retroattiva della nuova normativa non fosse in
contrasto con il principio della Menschewürde
(dignità
umana) sancito all’art. 1 della Legge fondamentale.
Con
la sentenza del 4 maggio 2011, il Bundesverfassungsgericht
ha
rivisto il proprio orientamento iniziale ed è nuovamente intervenuto
sul punto. In primo luogo, il Tribunale, confrontandosi con il
problema del proprio precedente che avrebbe potuto rappresentare un
impedimento procedurale ad un eventuale nuovo ricorso, ha affermato
che le sentenze della Corte europea, contenenti elementi capaci di
far leggere in una nuova luce i diritti fondamentali, possono
permettere, attraverso l’interpretazione, di superare la forza di
una pronuncia precedente del giudice costituzionale stesso. In questo
fondamentale passaggio (82), il Tribunale non si è sottratto al
confronto con la sua giurisprudenza pregressa e, nell’affrontarla,
ha assimilato gli effetti delle pronunce della Corte europea a
mutamenti del diritto interno sostanziali o di fatto. Le pronunce
della Corte europea vengono considerate, dunque, capaci di incidere
sull’interpretazione dei diritti fondamentali e, nella misura in
cui lasciano la possibilità a più interpretazioni
costituzionalmente compatibili (soweit
verfassungsrechtlich entsprechende Auslegungsspielräume eröffnet
sind),
impongono al Tribunale costituzionale federale di interpretare il
diritto interno in modo compatibile con gli impegni internazionali
assunti e quindi garantendo la Völkerrechtsfreundlichkeit
(interpretazione
favorevolmente orientata verso il diritto internazionale).
Non
c’è, tuttavia, hanno affermato i giudici, una semplice
sovrapposizione tra i diritti tutelati dalla Convenzione e i
Grundrechte
protetti
nella Legge fondamentale. I primi, infatti, possono essere utili solo
come ausilio interpretativo (Auslegungshilfe)
dei secondi. In tal modo, ammette il Tribunale, la Convenzione e la
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo assumono
un significato costituzionale (verfassungsrechtliche
Bedeutung)
anche se ciò non implica uno schematico parallelismo tra i principi
della Legge fondamentale e quelli della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo (keine
schematische Parallelisierung der Aussagen des Grundgesetzes mit
denen der Europäischen Menschenrechtskonvention)
(85-89).
La
Convenzione, infatti, conserva il suo rango meramente legislativo e
di trattato internazionale e, pertanto, un singolo non potrà
invocarne la tutela diretta davanti al Tribunale costituzionale. Ciò
non toglie, tuttavia, che l’interpretazione di questo documento
possa ben influenzare la lettura che si dà dei diritti all’interno
dell’ordinamento tedesco. In questo modo, il Tribunale ha
riconosciuto esplicitamente alla Corte europea, nella sua funzione di
interprete della Convenzione e nella misura in cui questa non porti
ad un restringimento della tutela riconosciuta a livello interno
(88), un ruolo, che sembra scavalcare il singolo caso, di
orientamento e di guida effettiva (faktischen
Orientierungs- und Leitfunktion)
(89), capace di incidere anche sull’ordinamento interno su un
duplice piano. In primo luogo, operando sull’efficacia vincolante
di un precedente del Tribunale e ottenendo una sorta di equiparazione
con gli altri mutamenti considerati dalla giurisprudenza
costituzionale significativi a questo fine (Änderungen
der Sach- und Rechtslage).
In secondo luogo, sul piano dell’interpretazione: non permettendo
all’interprete di sovrapporre integralmente diritto convenzionale e
diritto interno, ma consentendogli di ampliare, attraverso il ricorso
alla Auslegung
(interpretazione),
le
tutele presenti nell’ordinamento tedesco.
Infine,
il Bundesverfassungsgericht
è
entrato nel merito e ha giudicato la disciplina incompatibile con
l’art. 2, c. 2, periodo 2, in combinato disposto con gli artt. 104,
c. 1, periodo 1 e 20, c. 3 GG.
Il
Tribunale, nello specifico, ha ritenuto non proporzionali tali
disposizioni, perché l’eccessiva durata della custodia impedisce
di distinguere tra la pena vera e propria e una semplice
Sicherungsverwahrung.
In particolare, nella misura in cui l’eliminazione del limite di
dieci anni alla custodia di sicurezza si applica retroattivamente
anche a quei soggetti che già erano sottoposti al precedente regime,
tale norma viola anche il principio del legittimo affidamento e
pertanto l’art. 2, c. 2, periodo 2 in combinato disposto con l’art.
20, c. 3 GG.
Gli
effetti della decisione, sia pur con alcuni distinguo, vengono
comunque differiti nel tempo fino al momento in cui entrerà in
vigore una nuova legislazione, ma comunque non oltre il 31 maggio
2013. Ponendosi in una sostanziale continuità con i suoi precedenti
in materia di interpretazione del diritto interno alla luce del
diritto convenzionale, il Tribunale costituzionale non teme il
confronto con la sua recente giurisprudenza e, nel superare il suo
ingombrante precedente, rafforza, estentendolo anche al piano della
libertà personale, un’apertura verso la CEDU che, nonostante le
sottolineate cautele, appare senz’altro virtuosa e ricca di
potenzialità. (Francesco
Saitto)
GUATEMALA – La
Corte costituzionale interviene sull’elusione, attraverso un
divorzio simulato, della norma costituzionale che vieta l’elezione
del coniuge del Presidente uscente
In
base all’art. 186, c. 1 lett. d) della Costituzione
del Guatemala,
non sono eleggibili alla carica di Presidente della Repubblica i
parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo del
Presidente o del Vicepresidente uscente. Allo scopo di eludere questa
disposizione costituzionale, nel passato mese di aprile Álvaro Colom
e la moglie Sandra Torres avevano depositato istanza di divorzio,
così consentendo alla coniuge del Presidente uscente di procedere
alla presentazione della propria candidatura per le elezioni
presidenziali del settembre 2011.
Contro
la decisione
del tribunale di famiglia con la quale si autorizzava il divorzio fra
i due coniugi aveva presentato tuttavia ricorso un’associazione di
avvocati. Ad avviso dei ricorrenti, la simulazione del divorzio
integrava una frode alla legge. In parziale accoglimento delle
richieste dei ricorrenti, il giudice civile di Santa Lucía
Cotzumalguapa ha sospeso il provvedimento in precedenza emanato dal
giudice ordinario. Tuttavia, ribaltando tale decisione e lasciandola
priva di effetti, la Corte costituzionale, all’unanimità, ha
revocato la sospensione, negando la legittimazione processuale
dell’associazione ricorrente. In base alla sentenza della Corte
costituzionale, il
Registro de ciudadanos del Tribunal supremo electoral
potrà dunque procedere all’iscrizione di Sandra Torres fra i
candidati delle prossime elezioni presidenziali. (Renato
Ibrido)
HONDURAS
– Con
l’accordo di Cartagena si conclude positivamente il processo di
riconciliazione nazionale
Con
la firma dell’accordo di Cartagena, siglato dal Presidente Porfirio
Lobo e dal suo predecessore Manual Zelaya – quest’ultimo deposto
da un colpo di Stato nel giugno del 2009 (su tali vicende, v.
Palomar n. 39
e n.
40)
– si conclude positivamente il processo di riconciliazione
nazionale in Honduras.
L’accordo
prevede
la possibilità per Zelaya, dopo sedici mesi di esilio, di rientrare
in patria con la garanzia che non potrà essere oggetto di
procedimenti penali da parte delle autorità giudiziarie per i reati
contestatigli al momento in cui fu deposto. Inoltre, in base
all’intesa, il Governo si è impegnato ad aprire un processo che
porterà all’approvazione di una nuova Costituzione. (Renato
Ibrido)
IRAN
– Il
Presidente Ahmadinejad, in violazione della Costituzione, somma due
cariche governative e il Parlamento vota per investire della
questione l'autorità giudiziaria
Lo
scorso 1° giugno
il Parlamento iraniano ha votato per sottoporre ad giudizio il
Presidente Ahmadinejad. Quest’ultimo, infatti, dopo aver revocato
il precedente Ministro del petrolio e aver assunto l’incarico ad
interim,
si è poi ufficialmente insediato a capo del ministero, ricoprendo
così due distinti incarichi.
Il
Parlamento ha
ritenuto che tale comportamento fosse in violazione della
Costituzione e ha votato affinché il Presidente rispondesse davanti
ad un giudice del suo operato. La votazione ha registrato 165
deputati favorevoli, 1 contrario e 13 astensioni.
Secondo
il combinato
dell’art. 135 e dell’art. 141 della Costituzione, infatti, il
Presidente non può nominare se stesso Ministro ad
interim ma
deve nominare una terza persona che, comunque, non può durare in
carica per più di tre mesi senza ottenere un voto parlamentare.
Nessuno, infatti, può, secondo la Costituzione, ricoprire più di
una carica all’interno del Governo.
Sul
punto si era
espresso, prima del voto parlamentare, anche il Consiglio dei
guardiani – organo costituzionale (art. 91 Cost.) di grande
rilevanza che ha la responsabilità di valutare la compatibilità
delle leggi con il credo islamico e con la Costituzione e al cui
vaglio devono essere sottoposte tutte le leggi votate dal Parlamento
(art. 94 Cost.) – ritenendo che il cumulo delle cariche non fosse
costituzionalmente legittimo. (Francesco
Saitto)
LIECHTENSTEIN
– Un
referendum conferma la legge sulle unioni civili per persone dello
stesso sesso
Con
referendum, i
cittadini del Liechtenstein sono stati chiamati a pronunciarsi sulla
recente legge approvata dal Parlamento che, il 16 marzo, ha dato
anche alle persone del medesimo sesso la possibilità di contrarre
un’unione civile. La popolazione ha confermato, a grande
maggioranza, la legge appena approvata, all’unanimità, dal
Landtag.
La
legge estende
molti diritti previsti per le coppie sposate alle coppie che
contraggono un’unione civile, escludendone altri, come per esempio
la possibilità di adottare bambini. La legge entrerà in vigore il
1° settembre. (Francesco
Saitto)
MALTA
– Approvato
il referendum consultivo sulla introduzione del divorzio
Nel
referendum consultivo svoltosi il 28 maggio scorso gli elettori
maltesi si sono espressi a favore del divorzio. Il referendum era
stato indetto in seguito alla presentazione in Parlamento di un
private
member’s bill
(motion
no. 206/2010)
per introdurre l'istituto del divorzio nell'unico Stato dell'UE che
non lo prevede ancora. Il referendum consultivo, regolato dal
Referenda
Act
del 1973 (art. 3, c. 1, lett. a), prevede la consultazione
dell’elettorato nei casi in cui, come quello riguardante il
divorzio, si senta l'esigenza di consultare il popolo su una proposta
di legge controversa. La partecipazione al referendum è stata del
52% circa ed ha permesso di raggiungere il quorum
necessario per la validità della consultazione (50% più uno degli
aventi diritto al voto) e i voti favorevoli all’introduzione
dell’istituto del divorzio sono stati circa il 72%. Tale risultato
costituirà un'importante elemento di valutazione per il legislatore
che non è comunque vincolato dal referendum a introdurre l’istituto,
né, tanto meno, è vincolato dalla disciplina contenuta nella
proposta di legge. (Luca
Marfoli)
MESSICO – La
Suprema corte di giustizia afferma che non si può sollevare un
ricorso di amparo
contro una legge di riforma costituzionale
La
Corte suprema del Messico si è pronunciata sull’amparo 2021/2009,
noto anche come “amparo
degli intellettuali”, dichiarandolo inammissibile.
L'amparo
riguardava la legge di riforma costituzionale (decreto
55, del 13 novembre 2007)
che modifica gli artt. 41, 85, 97, 99, 108, 116, 122 e 134 Cost.
Nello specifico i ricorrenti avevano impugnato l’art.
41.III
che ha conferito all’Instituto
Federal Electoral
(IFE) il monopolio per l’attribuzione e la gestione degli spazi
lasciati ai partiti per lo svolgimento dei dibattiti elettorali e per
la diffusione di notizie e informazioni, introducendo così il
divieto per qualsiasi persona (fisica o giuridica) di acquistare
spazi pubblicitari all’interno di radio e televisioni per
diffondere messaggi elettorali o informazioni legati a partiti o
esponenti di gruppi politici.
Il ricorso, promosso
da un gruppo di quindici intellettuali, è stato avanzato nel
novembre del 2007 presso il Districto
in Materia Administrativa,
che lo ha rigettato. Il Primer
Tribunal Colegiado
– anch'esso giudice amministrativo – lo ha invece reputato
ammissibile e la questione, nell’ottobre 2009, è stata sottoposta
al giudizio della Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
Svariati dubbi sono stati sollevati circa la sua procedibilità, in
particolare sotto due profili: ci si è chiesti, da un lato, se fosse
possibile ricorrere contro una legge di riforma della Costituzione
federale e, dall’altro, se l’amparo
fosse uno strumento idoneo a tal fine.
In
via preliminare è stato rigettato l’argomento usato dal giudice
del distretto in materia amministrativa: secondo questi il ricorso
non poteva essere ammesso poiché la ley
de amparo
(modificata il 17 giugno 2009), non disciplinava in maniera espressa
la possibilità di sollevare un ricorso contro una legge di riforma
costituzionale. Bisogna infatti brevemente ricordare che, in base
all’art. 1 della suddetta legge, è possibile ricorrere contro
leggi o atti delle autorità che violino le garanzie individuali,
leggi o atti federali che violino o limitino la sovranità degli
Stati membri e infine contro leggi o atti statali che invadano la
sfera delle competenze federali.
Molto difficile è
stato per la Corte suprema decidere in merito al ricorso. Il giudice
costituzionale si era infatti riunito già a gennaio per deliberare
sulla questione, ma non è stato possibile emettere una sentenza
poiché il collegio giudicante, allora composto da dieci giudici, si
era espresso con la parità. Si è quindi dovuto attendere che fosse
nominato il giudice mancante, l’undicesimo.
In ultima istanza,
grazie a una maggioranza di sette giudici contro quattro, è prevalsa
la posizione assunta da coloro che reputavano inammissibile
l’amparo.
Decisiva è stata l’opinione espressa da Jorge Mario Pardo
Rebolledo (nominato a gennaio) secondo cui è corretto ipotizzare che
si possa ricorrere contro una legge di riforma della Costituzione
alla luce del fatto che il potere del Congreso
de la Unión,
il Parlamento messicano, non è illimitato; tuttavia siffatto
sindacato non può svolgersi utilizzando l’amparo
giacché, qualora questo fosse accolto, la sentenza produrrebbe i
suoi effetti solo nei confronti dei ricorrenti; sarebbe quindi
incompatibile con il principio di supremazia della Costituzione
ipotizzare che la Corte possa dichiarare l’incostituzionalità di
una legge di riforma della Costituzione medesima e che gli effetti di
siffatta pronuncia non si producano erga
omnes.
(Elena
Sorda)
OLANDA – Un
tribunale olandese conferma il divieto di indossare il velo islamico
introdotto in una scuola cattolica
La Corte olandese
del distretto di Haarlem (Amsterdam) ad aprile ha dichiarato
legittimo il divieto di indossare il velo che è stato introdotto in
una scuola cattolica di Volendam. Il giudice ha affermato che la
norma in esame non pone in essere alcun tipo di discriminazione su
base religiosa considerando che l’istituto scolastico impone
altresì di non indossare cappelli o indumenti analoghi. Ha inoltre
dichiarato che l’obbligo di non indossare il velo è coerente con
gli interessi della scuola a mantenere intatta la propria identità
cattolica.
La
sentenza ha quindi rigettato quanto sostenuto dal ricorrente, la
Commissione per l’uguaglianza di trattamento (Commissie
Gelijke Behandeling)
la quale, in seguito alle segnalazioni di uno studente, ha citato in
giudizio la scuola sostenendo che il divieto di indossare il velo
corrispondesse a una discriminazione su base religiosa. La
Commissione è un’organizzazione indipendente costituita nel 1994
per vegliare sulla corretta attuazione delle disposizioni normative e
per fornire pareri e informazioni in merito; può altresì fare
raccomandazioni, intraprendere ricerche specifiche e, come nel caso
di specie, agire in giudizio. (Elena
Sorda)
OLANDA – Approvata
una legge che impone la neutralità della rete vietando agli
operatori di porre limitazioni a determinati servizi internet
L’Olanda è il
primo Stato europeo ad approvare una legge che impone la neutralità
del web.
La normativa
costituisce la risposta alla scelta degli operatori telefonici
olandesi di bloccare o sottoporre a pagamento l’uso di alcuni
servizi come il VoIP
(che permette l’uso di programmi quali Skype, finalizzati a
telefonare via internet) o altri che rendono possibile l’invio di
sms
usando la rete.
Le limitazioni poste
dagli operatori sono finalizzate a mantenere alti (o comunque a
preservare) gli introiti derivanti dalla telefonia, ma le autorità
olandesi hanno ritenuto che l’imposizione di tariffe ulteriori per
accedere a determinati servizi del web
corrispondesse a una limitazione della libera utilizzazione della
rete e all’introduzione di una forma di discriminazione fra gli
utenti.
Gli operatori del
settore hanno manifestato il proprio disappunto in materia,
sostenendo che questo di fatto limiti la possibilità di investire
nella ricerca e nella creazione di nuovi programmi che possano
accrescere le potenzialità di internet e i suoi impieghi. Anche le
imprese legate alla telefonia che operano in altri Paesi dell’Unione
europea stanno guardando con timore alla recente legge entrata in
vigore in Olanda: si teme infatti che altri Stati vogliano seguire
l’esempio dei Paesi Bassi introducendo norme analoghe.
Intanto,
il 25 maggio scorso è divenuta vincolante la direttiva
2009/140/CE
che, disciplinando le telecomunicazioni, tutela la «neutralità
della tecnologia e dei servizi» e per la prima volta riconosce un
generico principio di «neutralità della rete», definito come la
capacità degli utenti di internet di scegliere e accedere
liberamente ai servizi offerti. La Commissione europea al momento ha
dichiarato di non voler disciplinare in modo più puntuale la
materia; ha tuttavia affidato al Berec
(Body
of European Regulators for Electronic Communitations
– Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni
elettroniche) il compito di analizzare i contratti di
somministrazione di servizi internet adottati dagli operatori
telefonici per valutarne il contenuto. (Elena
Sorda)
ONU – La Corte
internazionale di giustizia si dichiara incompetente a giudicare del
ricorso della Georgia contro la Russia per il conflitto dell’agosto
2008
Con
una decisione
del 1° aprile 2011,
la Corte internazionale di giustizia si è dichiarata incompetente a
giudicare del ricorso che la Georgia aveva sollevato contro la Russia
per i fatti relativi al conflitto scoppiato tra i due Stati
nell’estate del 2008 sulle sorti dell’Ossezia del Sud e
dell’Abcasia. La Georgia lamentava il mancato rispetto da parte
della Federazione russa degli obblighi contratti con l’adesione
alla Convenzione
internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di
discriminazione razziale
durante l’occupazione del territorio georgiano.
La Corte
internazionale di giustizia, con una maggioranza di dieci contro sei,
ha accolto una delle obiezioni sollevate dalla Federazione russa in
base alla quale non si sarebbero verificate due delle condizioni cui
l’art. 22 della Convenzione sottopone la possibilità di adire la
Corte internazionale, ossia quella di aver tentato una soluzione
negoziata della controversia e quella di aver posto in atto le
procedure espressamente previste dalla Convenzione allo stesso fine.
Quanto alla prima condizione – l’avvio di negoziati – la Corte,
prima di valutarne la sussistenza nel caso in giudizio, propone una
interpretazione del concetto di negoziato nell’art. 22.
Preliminarmente i negoziati vanno distinti dalle mere proteste e
dalle dispute, andando oltre l'opposizione di interessi tra due parti
che sfocia in accuse e rivendicazioni. Il concetto di negoziato
presuppone quanto meno un tentativo sincero di una delle parti di
intavolare una discussione con l’altra al fine di risolvere la
disputa, anche se terminato in un fallimento o in una fase di stallo,
non essendo necessario, l’effettivo raggiungimento di un accordo.
Conclude la Corte che si tratta di una questione da valutare caso per
caso e, nella disputa in questione tra Georgia e Federazione russa,
ritiene non ci siano stati tentativi di negoziare da parte della
Georgia tra l’8 agosto, giorno di inizio delle ostilità, e il 12
agosto, giorno in cui è stato presentato il ricorso alla Corte
internazionale di giustizia. (Gabriella
Angiulli)
PAKISTAN
– La
Lahore
High Court
stabilisce che il ruolo di Presidente è incompatibile con cariche
partitiche
La
Lahore
High Court,
in una decisione
del 13 maggio, ha affermato che il Presidente della Federazione
Zardari non può ricoprire cariche partitiche. Il caso era stato
sollevato da parte del Pakistan
Lawyers’ Forum
che affermava l’impossibilità per Zardari, sulla base del dettato
costituzionale, di mantenere la carica di co-chairman
del Pakistan
Peoples Party.
I
giudici, dopo aver rigettato l’istanza del Presidente Zardari che
invocava l’immunità presidenziale, hanno accolto il petitum
ritenendo che l’art. 41, c. 1 della Costituzione
pachistana,
designando il Presidente della Repubblica quale capo dello Stato e
simbolo dell’unità della Repubblica, esige che questo sia neutrale
ed imparziale rispetto ai partiti politici. Nell’affermare ciò, la
Lahore
High Court
richiama, quale precedente vincolante, la sentenza della Corte
Suprema Mian
Muhammad Nawaz Sharif c. President of Pakistan and others
(PLD 1993 SC 473) che aveva affermato la necessità che
l’imparzialità e la neutralità caratterizzassero il ruolo del
Presidente. (Gabriella
Angiulli)
PERÙ
– Il Tribunale costituzionale, valorizzando l’argomento
culturale, nega la violazione del principio di laicità per mezzo
dell’esposizione del crocifisso nelle aule di tribunale
Il
26 novembre 2008, a seguito del rigetto dell’istanza con la quale
si chiedeva di ritirare il crocifisso e la Bibbia dalle aule di
tribunale nel quale il ricorrente svolgeva la propria attività
professionale in qualità di avvocato, don Jorge Manuel Linares
Bustamante ha presentato un amparo
contro il presidente della Corte suprema di giustizia della
Repubblica, nella sua qualità di massimo rappresentato del potere
giudiziario.
Ad
avviso del ricorrente, la presenza di questi simboli negli spazi
pubblici violava in particolare i principi di laicità e di libertà
religiosa.
In
questo senso, veniva in particolare lamentata la violazione dell’art.
2 della Costituzione,
in base a cui «tutte le persone hanno diritto», secondo il c. 2,
«all’eguaglianza davanti alla legge. Nessuno può essere
discriminato per motivi di origine, razza, sesso, lingua, religione,
opinione, condizione economica o di qualsiasi altra indole»; e,
secondo il c. 3, «alla libertà di coscienza e di religione, in
forma individuale o associata. Non possono esservi discriminazioni
per ragioni di idee e credenze. Non può esservi delitto di opinione.
L’esercizio pubblico di tutte le confessioni è libero, sempre che
non offenda la morale né alteri l’ordine pubblico».
Il
24 marzo 2011, il Tribunale costituzionale ha rigettato tuttavia le
tesi del ricorrente, affermando che «la presenza di simboli
religiosi come il crocifisso o la Bibbia i quali storicamente e
tradizionalmente hanno trovato spazio nell’ambito pubblico, come
negli uffici e nei tribunali del potere giudiziario, non viola la
libertà religiosa né il principio di laicità dello Stato» (exp.
N.° 06111-2009).
Nella
propria decisione, il Tribunale costituzionale ha in particolare
valorizzato il c.d. “argomento culturale”, in base al quale il
crocifisso non costituisce solamente un simbolo di una confessione
religiosa, ma un patrimonio della cultura del paese. Per di più,
questo argomento troverebbe, secondo l’alta corte, un aggancio
testuale nell’art. 50 della Costituzione, in base al quale
«nell’ambito di un regime d’indipendenza ed autonomia, lo Stato
riconosce la Chiesa cattolica come elemento importante nella
formazione storica, culturale e morale del Perù, e le presta la
propria collaborazione» (c. 1), ma altresì «rispetta le altre
confessioni e può stabilire forme di collaborazione con esse» (c.
2).
Il
Tribunale costituzionale ha tuttavia accolto il secondo motivo di
ricorso, con il quale si chiedeva l’esclusione nel processo di
qualsiasi domanda vertente sulla religione del dichiarante, salvo i
casi in cui questo sia strettamente necessario ai fini processuali.
La consuetudine dei giudici peruviani di chiedere agli imputati ed ai
testimoni di dichiarare le proprie credenze religiose, è apparso
infatti lesivo del principio di libertà religiosa.
Occorre
osservare che la decisione in esame è stata pronunciata nello stesso
periodo in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo interveniva
sul caso Lautzi (v. l’editoriale Palomar
n. 45).
Il
20 dicembre 2010, invece, il Presidente della Repubblica aveva
promulgata la ley
de libertad religiosa,
la quale istituendo un apposito registro delle entità religiose e
riconoscendo alle confessioni iscritte in tale registro l’accesso
in condizioni parità ad una serie di benefici fiscali, dava
attuazione e sviluppo agli artt. 2, c. 3 e 50 della Costituzione (v.
Palomar
n. 44).
(Renato
Ibrido)
PERÙ
– Il Tribunale costituzionale rigetta il ricorso contro le norme
che eliminano i benefici penitenziari a favore dei condannati per
motivi di terrorismo
Lo
scorso 12 maggio, il Tribunale costituzionale ha dichiarato
inammissibile la domanda di hábeas
corpus
contenuta nel ricorso
n. 04166-2010-PHC/TC,
con la quale tre cittadini sollecitavano la dichiarazione
d’incostituzionale della ley
n. 29423 (v. comunicato
stampa).
Ad avviso dei ricorrenti, tale legge, eliminando i benefici
penitenziari ai condannati per terrorismo, violava il principio di
non discriminazione e di uguaglianza.
Il
Tribunale costituzionale ha affermato che le norme in esame devono
essere oggetto di un controllo astratto di costituzionalità e non di
un procedimento di hábeas
corpus.
Tuttavia in un obiter
dictum
della decisione, il Tribunale costituzionale ha avuto modo di
evidenziare che la gravità del delitto può costituire oggetto di
differenziazioni in materia di benefici penitenziari. (Renato
Ibrido)
REGNO
UNITO – L’High
Court ha
confermato la compatibilità di una contestata legge sul diritto
d’autore con il diritto comunitario e con il diritto CEDU
Con
una recente decisione ([2011]
EWHC 1021),
l’High
Court
si è pronunciata sulla compatibilità del Digital
Economy Act 2010
con
il diritto comunitario e quello della Convenzione
europea sui diritti dell'uomo.
Chiamata di fatto a svolgere una vera e propria funzione di judicial
review of legislation,
la Corte ha ritenuto che la legge, il cui primario obiettivo era
quello di garantire e tutelare la proprietà intellettuale in rete,
non violasse il diritto comunitario e quello convenzionale. Il punto
più controverso è costituito dalla parte della legge che, al fine
di impedire atti di pirateria informatica, vieta l’accesso ad
internet a chi violi le norme sul diritto d’autore. I ricorrenti
denunciavano, sul punto, la violazione da parte della norma della
Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione
nonché
dell’art. 8 della CEDU, sostenendo che gli effetti di questa legge
fossero sproporzionati rispetto al fine perseguito.
I
ricorrenti, inoltre, denunciavano irregolarità procedurali in quanto
la legge, nonostante introducesse una regolazione tecnica di norme
contenute in direttive comunitarie, non era stata notificata alla
Comunità. Inoltre, denunciavano che fosse in contrasto con la
Electronic
Commerce Directive
(Direttiva 2000/31/EC), con la Privacy
and Electronic Communications
Directive
(Direttiva 2002/58/EC) e con la Authorisation
Directive (Direttiva 2002/20/EC).
Dopo
aver esaminato la giurisprudenza e la legislazione comunitaria sul
punto, tuttavia, in una lunga sentenza, la Corte ha ritenuto che non
si fosse consumata alcuna violazione e che la legge fosse pienamente
legittima. (Francesco
Saitto)
REGNO
UNITO – La Corte suprema procede all’overruling
di
un proprio precedente a seguito di una sentenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo in materia di detenzione di dati da parte della
polizia
Con
la sentenza R
c. The Commissioner of Police of the Metropolis
[2011] UKSC 21,
la Corte suprema, superando un precedente contrario della House
of Lords (R
(S) c. Chief Constable of the South Yorkshire Police and R (Marper)
c. Chief Constable of South Yorkshire Police [2004] 1 WLR 2196),
ha ritenuto che la facoltà per la polizia di continuare a conservare
informazioni, come le impronte digitali, di soggetti ritenuti del
tutto estranei rispetto alle indagini svolte, fosse incompatibile con
la Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
in seguito alla pronuncia della Corte europea (S
and Marper c. United Kindom
(2008)
48 EHRR 50). In questa sentenza (su cui v. Palomar
n. 36),
il giudice europeo ha ritenuto violato l’art.
8
della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e
familiare) e, in particolare, il secondo comma che prevede che «non
può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di
tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e
costituisca una misura che, in una società democratica, è
necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al
benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla
prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o
alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». Non ritenendo
proporzionata la legislazione del Regno Unito, rispetto al fine
perseguito, la CEDU ha, dunque, condannato il Paese.
Nella
sentenza R
c. The Commissioner of Police of the Metropolis
[2011] UKSC 21
la Corte suprema è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione.
La
disposizione di cui si discute la legittimità è l’art.
82
del Criminal
Justice and Police Act 2001
che ha modificato l’art.
64
del più risalente Police
and Criminal Evidence Act 1984.
La legge del 1984, infatti, prevedeva l’obbligo di distruggere
impronte digitali o altri dati di chi fosse stato dichiarato estraneo
ad un fatto di reato. Questo obbligo di distruzione è stato poi
modificato nel 2001, introducendo, al suo posto, un potere
discrezionale.
Il
ricorrente procedeva per ottenere la distruzione delle prove raccolte
su di lui dopo essere stato informato della sua estraneità alla
vicenda per cui inizialmente era stato indagato.
La
Corte è molto chiara nell’affermare che il precedente della House
of Lords
deve essere oggetto di overruling
perché,
alla luce della giurisprudenza CEDU, ormai la normativa che prevede
un potere discrezionale è incompatibile con l’art. 8 della
Convezione. È l’art.
3
dello Human
Rights Act 1998,
afferma la Corte, che impone ai giudici di interpretare il diritto
interno, nella misura in cui ciò è possibile, in modo conforme al
diritto convenzionale.
In
seguito, i giudici sono entrati nel merito, tentando di interpretare
il diritto interno in modo conforme al diritto CEDU. La Corte,
infatti, afferma che il potere discrezionale previsto dalla legge non
impone l’obbligo di conservare i dati e che questo potere, dunque,
deve essere usato in modo ragionevole dalle autorità preposte che
non possono conservare per un tempo indefinito i dati delle persone
indagate solo al fine di allargare i database
e facilitare eventualmente indagini successive.
Con
questa sentenza, dunque, la Corte interviene sul significato da
attribuire al verbo «may» e sulle intenzione del Parlamento su
quale sia il «natural meaning» che il Parlamento voleva intendere
utilizzando tale espressione: un potere discrezionale, non un
obbligo. Per questo motivo, secondo i giudici, è possibile
un’interpretazione del diritto interno conforme al diritto
convenzionale e non è necessario intervenire legislativamente a
modificare tale normativa i cui effetti possono essere temperati con
un semplice atto (che deve essere emanato dalla Association
of Chief Police Officers)
che deve intervenire per modificare le attuali linee guida emanate e
attualmente in vigore che prevedono che i dati possano essere
distrutti solo in casi eccezionali.
Hanno
espresso un’opinione dissenziente due giudici, i Lord
Rodger e Brown, che hanno dichiarato che, invece, intento del
legislatore fosse proprio quello di rendere conservabili per un tempo
indefinito i dati raccolti dalla polizia e che, pertanto, non potendo
in alcun modo offrire un’interpretazione conforme ai sensi
dell’art. 3 dello Human
Rights Act
1998, si sarebbe dovuta dichiarare, in base dell’art.
4
della stessa legge, l’incompatibilità del diritto interno con la
Convenzione. (Francesco
Saitto)
REPUBBLICA
CECA – Dichiarata costituzionalmente illegittima una legge sulla
conservazione dei dati da parte di società di telecomunicazione e
sul loro uso
La
Corte costituzionale della Repubblica Ceca, con la sentenza Pl. US
24/10, ha dichiarato incostituzionale l’Atto sulle comunicazioni
elettroniche, risalente al 2005, che imponeva alle compagnie che
operano nel settore delle telecomunicazioni di registrare e-mail,
attività informatica e telefonate dei clienti che utilizzavano i
loro servizi. Scopo della legge doveva essere l’attuazione della
direttiva 2002/58/EC
(poi modificata dalla direttiva 2006/24/EC)
finalizzata a prevenire e combattere attacchi terroristici.
Uno
degli elementi maggiormente criticati dai ricorrenti concerneva la
circostanza che oggetto della registrazione fossero non tanto i
contenuti delle comunicazioni (cosa che poteva essere funzionale
all’individuazione di quelle che presentavano un indice di pericolo
rilevante), bensì l’indicazione di tutti i soggetti che entravano
in contatto fra loro e del momento in cui ciò veniva fatto,
limitando così notevolmente il diritto alla privacy.
La
disciplina relativa ai dati raccolti, dal contenuto poco dettagliato,
permetteva inoltre alla polizia di richiedere informazioni per lo
svolgimento di tutti i tipi di indagini: anche questo aspetto è
stato oggetto di contestazione visto i pubblici ufficiali le
richiedevano sistematicamente anche per le indagini più semplici.
La
sentenza della Corte ceca segue una pronuncia simile del giudice
delle leggi tedesco che nel 2010 ha dichiarato incostituzionale una
legge relativa alla gestione dei dati sensibili, anche in quel caso
entrata in vigore per attuare la direttiva comunitaria sopra citata (v. Palomar n. 41).
(Elena
Sorda)
REPUBBLICA
DEMOCRATICA DEL CONGO – In vista delle elezioni presidenziali, è
stata modificata la Costituzione con l’abolizione del doppio turno
In
vista delle elezioni presidenziali, che si terranno a novembre
contestualmente alle elezioni del Parlamento, l’Assemblea nazionale
ha modificato la Costituzione sopprimendo il doppio turno ed
introducendo il turno unico. Il Presidente della Repubblica, che ha
fortemente voluto questa modifica della Costituzione, ha giustificato
il passaggio al turno unico con l’impossibilità finanziaria per il
Paese di organizzare un voto a due turni e con la volontà di evitare
le possibili violenze tra le due tornate elettorali, come avvenuto in
altri Paesi africani negli ultimi mesi. Anche se la riforma
costituzionale è stata approvata da una larghissima maggioranza
parlamentare (su 504 parlamentari presenti solo 8 hanno votato contro
e 11 si sono astenuti), da più parti la modifica costituzionale è
stata criticata per esser stata approvata in pochi giorni, al termine
di una sessione straordinaria in cui la revisione non era nel
calendario dei lavori e per il fatto che il voto a turno unico e a
maggioranza semplice potrebbe consentire a Kabila, attuale
Presidente, la cui politica è stata fortemente criticata negli
ultimi mesi, di essere nuovamente eletto anche contro la volontà
della maggioranza degli elettori. (Elisa
Ciardelli)
SAN
MARINO – Il Collegio garante della costituzionalità delle norme
dichiara l’illegittimità di una norma relativa alla disciplina
legislativa dell’istituto della ricusazione
Il
Collegio garante della costituzionalità delle norme con decisione n.
7 del 31 maggio 2011 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art.
23 L. Q. n. 55/2003 che, nel regolamentare il procedimento di
ricusazione dei giudici, non si preoccupa in alcun modo di conciliare
il principio dell’indipendenza e imparzialità del giudice,
tutelato dall’art. 15 della Dichiarazione
dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali
dell’ordinamento sammarinese
e dall’art. 6, c. 1, della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo,
alla base della normativa in materia di astensione e ricusazione, con
il principio della speditezza dei processi, anch’esso espressamente
tutelato dall’art. 6 CEDU. L’illegittimità della norma riguarda
un profilo attinente l’economia processuale del giudizio nel quale
è stata presentata l’istanza di ricusazione. La disciplina
dell’istituto prevedeva infatti che, nel caso in cui fosse stata
presentata un’istanza di ricusazione, il giudice non poteva
svolgere attività processuale fino a quando non fosse stata respinta
o dichiarata inammissibile l’istanza stessa. La Corte ha ritenuto
la norma illegittima nella parte in cui non prevede che il giudice di
cui è stata chiesta la ricusazione possa continuare l’attività
processuale con esclusione della sola pronuncia della sentenza. La
Corte ha inoltre aggiunto che tale ultimo limite, cioè quello di non
poter pronunciare sentenza, non opera qualora venga proposta una
istanza di ricusazione fondata sugli stessi motivi di altra in
precedenza già respinta. Una norma analoga è peraltro prevista
nell’art. 37, c. 2 del codice di procedura penale italiano così
come interpretato dalla sentenza n. 10 del 1997 della Corte
Costituzionale con l'intento di evitare i possibili abusi da parte
della difesa.
(Luca
Marfoli)
SIRIA
– Dichiarata la fine dello stato di emergenza durato circa 48 anni
In
aprile il Presidente siriano, nell'intento (rivelatosi vano) di
fermare le proteste popolari, ha promulgato un pacchetto legislativo
approvato dal Parlamento con il quale viene sancita la fine dello
stato di emergenza nel paese. Il provvedimento prevede altresì
l’abolizione della Corte suprema per la sicurezza statale, organo
giudiziario cui era demandato il potere di decidere sui reati
commessi contro la sicurezza dello Stato e l’espansione della
libertà di manifestazione, fortemente limitata dal 1963.
(Luca
Marfoli)
SPAGNA
– Il Tribunale costituzionale definisce una nuova tecnica
d’interpretazione dei regolamenti parlamentari: l’interpretazione
“pro-deputato”
Con
la sentenza
n. 57/2011
dello scorso 3 maggio, il Tribunale costituzionale ha affermato che
gli organi parlamentari, in caso di dubbio circa la corretta
interpretazione del catalogo di diritti del deputato definito dai
regolamenti delle assemblee legislative, devono optare per il
significato più favorevole al contenuto del diritto.
Tale
indicazione costituisce lo sviluppo e la precisazione di un indirizzo
che aveva cominciato a manifestarsi nella giurisprudenza
costituzionale più recente, a partire dalla sentenza
n. 141/2007.
Il carattere inedito di questo filone giurisprudenziale può essere
ravvisato nell’estensione all’ambito dei regolamenti delle
assemblee del principio dell’interpretazione più favorevole al
contenuto dei diritti fondamentali, dando così un significativo
contributo al processo di progressiva assimilazione fra i criteri e
le tecniche di interpretazione dei regolamenti parlamentari e quelli
utilizzati in altri rami del diritto pubblico.
Occorre
ricordare che nell’ordinamento spagnolo, alla luce delle
indicazioni giurisprudenziali elaborate dal Tribunale costituzionale,
i regolamenti parlamentari e la legge costituiscono le due “fonti”
abilitate a definire il catalogo di diritti del deputato tutelati ai
sensi dell’art.
23, c. 2 CE
(diritto di accesso, in condizioni di uguaglianza, ad incarichi e
funzioni pubbliche secondo i requisiti previsti dalla legge). La
violazione dei diritti contenuti nel regolamento parlamentare può
dunque essere oggetto di ricorso de
amparo
costituzionale.
Nel
caso di specie, il ricorrente aveva lamentato la violazione dell’art.
7 del regolamento
del Congresso,
il quale recita: «per il migliore assolvimento delle proprie
funzioni parlamentari, i deputati, informandone preventivamente il
rispettivo gruppo parlamentare, avranno la facoltà di ottenere dalle
amministrazioni pubbliche i dati, relazioni o documenti in possesso
di queste» e, al secondo comma, aggiunge «la richiesta verrà
inoltrata, in ogni caso, tramite la presidenza del Congresso e la
amministrazione destinataria dovrà fornire la documentazione
richiesta o dichiarare al Presidente del Congresso, non oltre il
termine di trenta giorni, e al richiedente attraverso la forma di
comunicazione che ritenga più appropriata, le ragioni fondate in
diritto che lo impediscono».
Nello
specifico, la Mesa
del
Congresso aveva respinto una istanza ex
art. 7 del regolamento avente oggetto la richiesta alla
Confederazione idrografica di Guadalquivir di un informe
d’impatto ambientale in relazione alla biodiversità del fiume
Guadalquivir. Ad avviso della Mesa,
la domanda, pur essendo stata trasmessa via fax
al gruppo politico al quale apparteneva il deputato, non presentava
in calce la firma del portavoce del gruppo, così come invece
richiesto da una prassi parlamentare costante.
Benché
sostenuta da un argomento di ordine storico-casistico, il Tribunale
costituzionale ha ravvisato in tale lettura dell’inciso contenuto
nell’art. 7, c. 1 – «informandone preventivamente il rispettivo
gruppo parlamentare» – una violazione del «principio di
interpretazione più favorevole all’efficacia dei diritti
fondamentali». (Renato
Ibrido)
SPAGNA
– Il Tribunale costituzionale ribalta la sentenza del Tribunale
supremo con la quale si annullavano le candidature della coalizione
Bildu per le elezioni locali
La
“Sala
Especial
del
artículo 61
de
la
Ley
Orgánica del Poder Judicial”
del Tribunale supremo, con la sentenza
del 2 maggio 2011
ha dichiarato nulle le candidature presentate dalla coalizione
Bildu-Eusko
Alkartasuna (EA)/Alternatiba Eraikitzen.
Il Tribunale supremo ha infatti ritenuto esistente la relazione fra
tale coalizione ed il partito Batasuna, formazione già disciolta in
via giudiziaria a causa dei suoi legami con il gruppo terroristico
ETA.
Il
5 maggio, il Tribunale costituzionale,
con la sentenza
n. 62/2011,
ha annullato la pronuncia del Tribunale supremo, ritenendo non
sufficientemente provata la relazione fra Bildu ed Eta/Batasuna. Da
qui la violazione del diritto di partecipazione politica e di accesso
alle cariche pubbliche in condizioni di uguaglianza sancito
dall’articolo 23 della Costituzione
spagnola.
Successivamente,
il Tribunale supremo ha rigettato la domanda presentata dal sindacato
Manos
Limpias
contro il Tribunale costituzionale, e nello specifico contro i
magistrati costituzionali che avevano votato a favore della STC
62/2011. (Rosario
Tur Ausina - Francisco Sanjuán Andrés)
SPAGNA
– Il Tribunale costituzionale rigetta il ricorso contro la legge
andalusa che introduce l’obbligatorietà dell’alternanza fra i
due sessi nelle elezioni autonomiche
Con
la sentenza
n. 40/2011,
il Tribunale costituzionale ha rigettato il ricorso
d’incostituzionalità presentato dal Partito popolare contro le
modifiche introdotte dalla ley
electoral del Parlamento de Andalucía 5/2008, de 8 de abril,
la quale modifica l’art. 23 della ley
electoral de Andalucía 1/1986, de 2 de enero,
con riferimento all’obbligatorietà dell’alternarsi di uomini e
donne nelle candidature alle elezioni autonomiche. Ad avviso del
Tribunale costituzionale, tale meccanismo favorisce il conseguimento
di una «eguaglianza reale e effettiva fra uomini e donne» nella
partecipazione politica, vale a dire un'esigenza legittima alla luce
dei principi costituzionali. (Francisco
Sanjuán Andrés)
SPAGNA
– Il Tribunale costituzionale si pronuncia a favore di una
insegnante di religione licenziata dopo aver contratto matrimonio con
un uomo divorziato
Con
la sentenza
n. 51/2011,
resa in un giudizio di amparo,
il Tribunale costituzionale ha annullato due sentenze del Juzgado
de lo Social
e del Tribunale superiore d’Andalusia, riconoscendo il diritto di
un docente a «non subire discriminazioni per ragioni legate a
circostanze personali, alla libertà ideologica (art. 16 della
Costituzione
spagnola),
in connessione con il diritto a contrarre matrimonio nella forma
stabilita dalla legge e dall’intimità personale e familiare».
L’istituto scolastico aveva escluso la ricorrente dalle sue
attività di insegnamento dopo che era stato contratto un matrimonio
civile con un uomo divorziato. (Francisco
Sanjuán Andrés)
SPAGNA
– Approvato il Regolamento attuativo della Ley
de extranjería
Il
20 aprile scorso è stato adottato il real
decreto n. 557/2011,
con il quale in via regolamentare si dà applicazione e sviluppo alla
disciplina contenuta nella ley
orgánica
2/2009,
relativa ai diritti e libertà degli stranieri in Spagna,
conosciuta anche come ley
de extranjería.
Il regolamento n. 557 costituisce un elemento fondamentale della
politica di immigrazione condotta dal Governo spagnolo e stabilisce
un modello di immigrazione regolare, ordinato e vincolato al mercato
del lavoro. Il regolamento traspone la normativa comunitaria in
materia, garantendo altresì una maggiore trasparenza ed obiettività
dei procedimenti amministrativi. Infine, il regolamento n. 557
rafforza i meccanismi di mobilità.
(Francisco
Sanjuán Andrés)
SPAGNA
– La Giunta elettorale centrale ed il Tribunale supremo
intervengono sul divieto di organizzare manifestazioni nel giorno di
riflessione elettorale
La
Giunta elettorale centrale (JEC) ha affermato che le concentrazioni,
riunioni e manifestazioni promosse per sostenere l’astensione o il
voto in bianco durante la giornata di riflessione elettorale
costituiscono atti incidenti sul processo elettorale. La JEC si è
pronunciata sulla base della legislazione elettorale che proibisce la
realizzazione di qualsiasi atto di propaganda o di campagna
elettorale durante la giornata di riflessione elettorale (artt. 53 e
144.1.a della ley
orgánica del régimen electoral general).
Il diritto di manifestazione e di riunione sanciti dall’art. 21
della Costituzione
spagnola
non possono dunque interferire con l’esigenza di un adeguato
sviluppo del processo elettorale.
Successivamente,
il Tribunale supremo, all’unanimità, ha dichiarato inammissibile
il ricorso promosso da Izquierda
Unida
contro la decisione della JEC, affermando che essa non costituisce
«un pronunciamento proibitivo» rispetto al movimento 15-M e che si
limita a «formulare un criterio di applicazione o interpretazione»
della ley
orgánica del régimen electoral general.
(Francisco
Sanjuán Andrés)
SPAGNA
– Il Presidente del Tribunale costituzionale ha rigettato le
dimissioni di tre giudici costituzionali
Il
Presidente del Tribunale Costituzionale, Pascual Sala, ha rigettato
le dimissioni dei magistrati
Javier Delgado, Elisa Pérez e del vicepresidente Eugeni Gay. I tra
magistrati, i quali fecero il loro ingresso nel Tribunale
costituzionale nel 2001, hanno presentato le proprie dimissioni per
sbloccare la situazione di stallo venutasi a creare dopo la morte nel
2008 del giudice Roberto
García-Calvo. Il Partito popolare ed il Partito socialista non hanno
ancora infatti trovato un accordo per l’elezione del sostituto. Il
Presidente del Tribunale costituzionale ha motivato la propria
decisione in base all’ingente numero di casi pendenti oltreché in
base alla necessità di assicurare la stabilità dell’organo.
(Francisco
Sanjuán Andrés)
SPAGNA
– Il Tribunale costituzionale riconosce il diritto di
partecipazione politica dei consiglieri municipali non iscritti ad
alcun gruppo politico
In
quattordici sentenze pronunciate nel primo semestre del 2011 (STCC
77/2011,
76/2001,
72/2011,
71/2011,
70/2011,
56/2011,
55/2011,
54/2011,
53/2011,
52/2011,
49/2011,
48/2011,
43/2011,
20/2011) il
Tribunale costituzionale è intervenuto sul tema dei consiglieri
municipali non appartenenti ad alcun gruppo politico. Il Tribunale
costituzionale, in virtù dell’art. 23 della Costituzione
ha
affermato il pieno diritto di questi soggetti a partecipare agli
affari pubblici in condizioni di uguaglianza rispetto agli altri
consiglieri.
(Francisco
Sanjuán Andrés)
SPAGNA
– Il Tribunale costituzionale revoca la sospensione della legge
catalana sulle “consultas
populares”
Il
Tribunale costituzionale, mediante l’auto
del 9 giugno 2011
ha revocato la sospensione dell'efficacia della ley
de Cataluña 4/2010, de consultas populares por vía de referéndum
inizialmente accordata su richiesta del Governo. Il Tribunale
costituzionale ha motivato la propria decisione sulla base del fatto
che l’istituto della consulta
può essere esercitato solamente previa autorizzazione del Governo
centrale. (Francisco
Sanjuán Andrés)
STATI
UNITI – Importanti sviluppi nel riconoscimento legale delle unioni
omosessuali negli Stati del Delaware, New York, Rhode Island,
Washington e Wyoming
Con
la firma apposta il 5 aprile 2011 dal Governatore dello Stato, Chris
Gregoire, al disegno di legge precedentemente approvato dai due rami
del Congresso statale (dalla Camera dei Rappresentanti il 5 marzo
2011; dal Senato il 30), si è concluso il procedimento di
approvazione della legge
che porterà lo Stato di Washington a riconoscere ufficialmente i
matrimoni tra partners
omosessuali celebrati in uno Stato diverso della federazione. La
legge entrerà in vigore 90 giorni dopo la chiusura della sessione
legislativa corrente.
Con
riferimento, invece, allo Stato del Delaware, la firma di ratifica
posta in essere l’11 maggio 2011 dal Governatore dello Stato Jack
Markell, ha consentito l’entrata in vigore della legge
che consente il riconoscimento legale delle unioni di fatto tra
omosessuali all’interno dello Stato. In base alla legge, i soggetti
che stipuleranno un’unione di fatto godranno dei medesimi diritti,
benefici e saranno soggetti agli stessi doveri di coloro che sono
sposati in base alla legge dello Stato del Delaware, inclusi i
diritti di adozione. Il disegno di legge era stato precedentemente
approvato dal Senato statale a maggioranza di 13 voti contro 6 in
data 6 aprile 2011 e dalla Camera dei Rappresentanti a maggioranza di
26 voti contro 15 in data 14 aprile 2011. La legge entrerà in vigore
a partire dal 1° gennaio 2012.
Un’analoga
legge,
volta a riconoscere il valore giuridico delle unioni omosessuali come
unioni civili, è stata ratificata dal governatore del Rhode Island,
Lincoln Chafee, il 2 luglio 2011, dopo l’approvazione da parte dei
due rami dell’organo legislativo il 19 maggio (alla Camera dei
Rappresentanti, 62 voti favorevoli contro 11) ed il 30 giugno (al
Senato, 21 voti a favore contro 16). La legge prevede tuttavia la
possibilità per alcune associazioni religiose di negare il
riconoscimento a questo tipo di unioni, creando disparità di
trattamento nel riconoscimento delle unioni affettive tra coppie
eterosessuali ed omosessuali.
Il
24 giugno 2011 il Governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo,
ha apposto la propria firma di ratifica al disegno di legge che
riconosce alle coppie omosessuali il diritto di poter contrarre
matrimonio, approvato lo stesso giorno dal Senato statale con una
maggioranza di 33 voti favorevoli contro 29. La legge è il risultato
di uno sforzo legislativo durato cinque anni ed iniziato all’indomani
della decisione
Hernandez
c. Robles (2006
NY Slip Op. 05239) della Court
of Appeals
dello Stato di New York, nella quale la Corte suprema dello Stato
aveva affermato l’inesistenza di un diritto costituzionale a
contrarre matrimonio per persone dello stesso sesso. A seguito della
decisione, la Camera bassa dello Stato aveva approvato per ben due
volte (nel 2007 e nel 2009) un disegno di legge che concedesse a
coppie dello stesso sesso il diritto a contrarre matrimonio.
Tuttavia, il Senato statale aveva sempre rigettato il disegno,
l’ultima volta nel 2009 con una maggioranza di 38 voti contrari
contro 24. L’assenso prestato dal Senato statale il 24 giugno è
dovuto all’incessante attività di negoziazione posta in essere dal
Governatore Cuomo con i membri più conservatori dell’organo. La
legge è entrata in vigore il 24 luglio 2011.
Con
riferimento, invece, al riconoscimento legale di vicende c.d.
“patologiche” del vincolo matrimoniale, è da segnalare la
decisione della Corte suprema dello Stato del Wyoming nel caso Paula
Christiansen c. Victoria Lee Christiansen,
che, il 7 giugno 2011, ha riconosciuto la possibilità per una coppia
omosessuale sposata in Canada di divorziare nello Stato del Wyoming.
I fatti alla base della decisione risalgono al 2008, quando la
coppia, residente nello Stato del Wyoming, aveva contratto matrimonio
in Canada. Nel febbraio 2010, Mrs. Paula Christensen aveva iniziato
la procedura di divorzio di fronte alla corte distrettuale statale,
la quale, tuttavia, aveva dichiarato la propria carenza di
giurisdizione sull’oggetto del contendere sulla base del fatto che
la legge dello Stato riconosceva il matrimonio come un’unione
possibile solo tra soggetti di sesso diverso. La definizione di
matrimonio, nell’ottica della corte, aveva pertanto effetti anche
sulla possibilità di sciogliere il vincolo matrimoniale. In riforma
della decisione della corte distrettuale, la Corte suprema statale ha
invece affermato la giurisdizione in questo ambito delle corti
statali, in quanto, sulla base di una legge in vigore in Wyoming
«tutti i matrimoni che risultino validi in base alla legge dello
Stato in cui siano stati contratti, risultano validi anche in questo
Stato». Su di un piano diverso, la Corte suprema ha altresì
affermato che la riconosciuta validità di un matrimonio tra persone
dello stesso sesso celebrato fuori dalla Stato, ai limitati fini
dello scioglimento dello stesso, non ha come conseguenza il
riconoscimento della possibilità per coppie omosessuali di contrarre
matrimonio in Wyoming. (Gianluca
Gentili)
STATI
UNITI – Incostituzionale in Arkansas il divieto di adozione per
coppie omosessuali
Con
la decisione Arkansas
Department of Human Services c. Sheila Cole,
presa il 7 aprile 2011, la Corte suprema dell’Arkansas ha
dichiarato l’incostituzionalità del così detto Act
1,
una legge statale che faceva divieto a tutte le coppie non sposate di
adottare bambini nel territorio dello Stato, in base ad una
violazione del diritto alla privacy
elaborato in via giurisprudenziale e considerato protetto dalla
Costituzione
dell’Arkansas
(anche se testualmente non previsto). La Corte ha affermato infatti
che «i diritti fondamentali di privacy,
impliciti nella Costituzione dell’Arkansas, sono direttamente e
materialmente violati dal divieto posto in essere dall’Act
1
nei confronti di coppie omosessuali che coabitino di adottare dei
bambini». La causa originava dalla discriminazione di fatto a cui le
coppie omosessuali erano sottoposte in base al Act
1,
in quanto uniche coppie a cui lo stato dell’Arkansas non consentiva
di contrarre matrimonio, in base ad un divieto contenuto direttamente
nel testo della costituzione statale (LXXXIII Emendamento). (Gianluca
Gentili)
STATI
UNITI – Estesa sino al 2015 l’efficacia del Patriot
Act
tra crescenti critiche circa la possibile violazione di diritti
fondamentali garantiti dalla Costituzione
Il
26 maggio 2011, il Presidente degli Stati Uniti Barak Obama ha
apposto la propria firma di ratifica al provvedimento di estensione
del controverso USA
Patriot
Act,
la legge federale strumento primario di lotta al terrorismo,
approvata nel suo impianto originario dall’Amministrazione Bush il
26 ottobre 2001, all’indomani degli attacchi terroristici dell’11
settembre.
Il
disegno di legge recentemente approvato estende sino al 1° giugno
2015 l’efficacia delle controverse disposizioni contenute nel
Titolo II del Patriot
Act
(Enhanced
Surveillance Procedure)
ed in una legge collegata (il Foreign
Intelligence Surveillance Act
(FISA)
del 1978),
le uniche soggette a possibile decadenza all’interno dell’Act.
La firma di ratifica conclude un procedimento che ha visto il partito
repubblicano e quello democratico divisi, anche al proprio interno,
sull’opportunità di rinnovo e sulla costituzionalità degli ampi
poteri inquirenti concessi all’Esecutivo dalle disposizioni in
oggetto. In particolare, le correnti liberali all’interno dei due
partiti hanno posto in essere un’insolita coalizione volta ad
impedire il rinnovo delle disposizioni la cui decadenza era prevista
proprio per il 26 maggio 2011.
Le
concitate sessioni finali di voto del Congresso, che hanno portato
all’approvazione dell’estensione temporale, hanno avuto luogo
nella stessa giornata del 26 maggio, a distanza di un’ora
dall’altra, quando, prima il Senato e poi la Camera dei
rappresentanti, hanno dato il via libera al rinnovo. In entrambi i
casi, decisivi per l’approvazione del Patriot
Sunsets Extension Act of 2011
sono stati i voti dei membri del Congresso espressione dell’ala
conservatrice del Partito Repubblicano, avversari politici
dell’attuale Amministrazione Obama. In particolare, l’approvazione
al Senato federale è avvenuta con 72 voti favorevoli (di cui 30
democratici e 41 repubblicani) e 23 contrari (18 democratici e 5
repubblicani); mentre l’approvazione
alla Camera dei rappresentati è stata raggiunta con una maggioranza
di 250 voti favorevoli (di cui solo 54 democratici e ben 196
repubblicani) e 153 contrari (di cui 122 democratici e 31
repubblicani).
Successivamente
allo Statement
of Administration Policy,
emanato dall’Amministrazione Obama agli inizi di febbraio 2011, in
cui si raccomandava l’estensione delle disposizioni transitorie del
Patriot
Act
per un periodo di tre anni, il 19 maggio 2011 un accordo in tal senso
era stato raggiunto tra il leader
del partito di maggioranza al Senato – il senatore democratico
Harry Reid –, quello della minoranza – il senatore repubblicano
Mitch McConnell –, ed il Presidente della Camera bassa – il
deputato repubblicano John Boehner –, anche in considerazione della
lettera inviata al Congresso dai Direttori dell’FBI e della CIA, in
cui questi avevano sottolineato i pericoli per la sicurezza nazionale
insiti in un’eventuale mancato rinnovo delle disposizioni in
scadenza. L’accordo, tuttavia, si è dovuto confrontare con la
pervicace ostruzione parlamentare posta in essere da un singolo
senatore repubblicano, Rand Paul, tramite la pratica del c.d.
filibuster,
che ha ritardato la votazione sul disegno di legge di estensione sino
all’ultimo giorno utile. Scopo del senatore Paul, rimasto tuttavia
inascoltato, era quello di ottenere l’esclusione dei registri dei
possessori di armi da fuoco dalla lista dei documenti a cui la
polizia federale può accedere in base alla sezione 215 del Patriot
Act.
La
stessa modalità con cui si è svolta la necessaria fase finale di
ratifica del disegno di legge, presenta caratteri di originalità
rispetto alla prassi invalsa in passato per analoghi provvedimenti.
Trovandosi in Francia per partecipare alle riunioni del G-8 al
momento dell’approvazione del provvedimento di estensione da parte
del Congresso, il Presidente Obama ha infatti concesso il proprio
viatico alla ratifica nelle primissime ore del mattino di venerdì 27
maggio (orario francese), prima che le suddette disposizioni
perdessero di efficacia allo scoccare della mezzanotte di giovedì 26
maggio, orario della costa orientale statunitense. Inedito, nella
pratica presidenziale statunitense relativa ad atti di tale
rilevanza, anche lo strumento utilizzato per la ratifica: una
“autopen”,
che ha consentito l’apposizione della firma di ratifica tramite un
dispositivo meccanico sito a Washington, DC, una volta ricevuto
l’assenso dal Presidente Obama dalla cittadina di Deauville,
Francia, ove questi si trovava.
Entrato
in vigore il 26 ottobre 2001, con la ratifica da parte del Presidente
George W. Bush Jr., il Patriot
Act rappresenta,
storicamente, la risposta giuridica all’attacco terroristico
avvenuto il 9 settembre 2001. Nonostante alcune limitate modifiche,
l’impianto originario dello USA
Patriot
– un acronimo di dieci lettere dell’espressione «Uniting
and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to
Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001»
– è rimasto sostanzialmente invariato nel corso dei quasi dieci
anni di vigenza.
Come
anticipato, il testo dell’Act
risulta costituito sia da disposizioni ad efficacia permanente
(quelle contenute nei Titoli I e dal III al X, circa
l’intensificazione delle attività di sicurezza nazionale, la lotta
al riciclaggio di denaro, la protezione delle frontiere, la tutela
delle vittime del terrorismo e l’introduzione di nuove figure di
reato connesse ad atti di terrorismo), che da disposizioni le quali,
per l’accentuato grado di invasività nella sfera privata dei
cittadini e per la possibilità di abuso da parte del Governo che le
caratterizza, si è preferito sottoporre ad un regime di vigenza
temporanea, con possibilità di estensione periodica, previa
valutazione di opportunità da parte del Parlamento. Sempre al
Congresso, in sede di voto, spetta inoltre decidere anche la durata
dell’eventuale estensione temporale. Queste ultime disposizioni,
contenute nel Titolo II (Enhanced
Surveillance Procedure)
ed in una legge collegata al Patriot
Act (il
Foreign
Intelligence Surveillance Act
(FISA) del 1978), costituiscono appunto le misure la cui validità è
stata estesa dal Congresso nella sessione del 26 maggio 2011. In
precedenza, l’efficacia di queste stesse disposizioni, senza alcuna
sostanziale modifica, era già stata estesa nel 2005, 2006, 2010 e,
infine, nel febbraio 2011. Nell’ottica del legislatore
statunitense, l’ultima, breve estensione concessa (dal 17 febbraio
al 26 maggio 2011), avrebbe dovuto essere preordinata
all’introduzione di emendamenti in senso garantista a parziale
modifica delle problematiche disposizioni del Titolo II, recependo
così le istanze in tal senso provenienti dalle associazioni a difesa
dei diritti civili.
Tra
le disposizioni transitorie del Titolo II, tre sono le sezioni che
risultano più controverse e di problematica ricostruzione, a causa
delle possibilità che offrono di abuso dei poteri inquirenti
conferiti all’F.B.I. e di possibili violazioni del divieto di
«unreasonable
searches and seizures»
(ingiustificate perquisizioni e confische) di cui al IV Emendamento:
a)
La sezione 206 del Patriot
Act
sulla c.d. intercettazione mobile (roving
wiretap),
che prevede la possibilità per la polizia federale di porre in
essere attività di intercettazione che “seguono” il sospetto
terrorista qualora questi cambi apparecchio telefonico (fisso o
mobile). Mentre negli ordinari casi di intercettazione è infatti
necessaria una autorizzazione ex
novo
per ogni nuovo apparecchio telefonico utilizzato dal sospettato, nei
casi di cui la sezione 206, agli agenti federali è concesso
richiedere un’unica autorizzazione che “segue” il soggetto
indagato, e che prescinde dal numero di apparecchi telefonici da
questi utilizzati.
b)
La sezione 215 del Patriot
Act,
c.d. library
records provision,
in base alla quale gli agenti federali possono ottenere l’accesso e
procedere a sequestro di archivi, registri commerciali, cartelle
cliniche, dichiarazioni dei redditi, richieste di porto d’armi ed
in generale banche dati di proprietà di attività commerciali,
ospedali, istituti di credito, internet
providers
ed analoghe organizzazioni, con riferimento a soggetti sospettati di
attività terroristiche. In questo caso, l’aspetto controverso è
costituito dal fatto che gli inquirenti non sono tenuti a dimostrare
che i materiali richiesti siano collegati ad un’indagine
antiterroristica. Inoltre, questo tipo di richieste sono solitamente
accompagnate da c.d. gag
orders
(letteralmente “ordini bavaglio”), che fanno divieto al
destinatario dell’ordine di fare menzione con alcuno della
richiesta stessa, ovvero di proporne impugnazione.
c)
La sezione 6001 dell’Intelligence
Reform and Terrorism Prevention Act,
che ha parzialmente modificato
il Foreign
Intelligence Surveillance Act
(FISA) del 1978 al fine di consentire la sorveglianza di stranieri
sospettati di attività estremistiche che agiscano in modo
indipendente rispetto a gruppi terroristici (i c.d. lone
wolves,
lupi solitari). Nonostante l’ampia formulazione testuale faccia
propendere per l’incostituzionalità, la disposizione non è mai
stata utilizzata, sollevando dubbi circa la reale necessità del suo
rinnovo.
Ulteriori
critiche si sono concentrate anche sulle garanzie giurisdizionali che
si accompagnano a queste disposizioni. Infatti, seppure all’esercizio
di questi poteri inquirenti si accompagni una riserva di
giurisdizione, questa assume caratteri così peculiari da incidere –
di fatto – sull’effettività di tale garanzia. L’analisi della
richiesta e l’eventuale autorizzazione all’applicazione di queste
misure sono infatti di esclusiva competenza della c.d. FISA
Court,
un organo giurisdizionale costituito da undici giudici, nominati dal
Presidente della Corte suprema degli Stati Uniti per un periodo, non
rinnovabile, di sette anni, i quali siedono come giudici
monocratici. In particolare, la FISA
Court
è una corte “segreta”, le cui udienze si svolgono a porte
chiuse, ed i cui verbali di udienza, seppure esistenti, sono
segretati. Inoltre, i procedimenti sono solo ex
parte,
senza contraddittorio, potendo la Corte valutare solo prove
introdotte dal Dipartimento della Giustizia. Contro tale Corte è
ammesso appello soltanto presso la Corte FISA di appello, le cui
regole di procedura presentano analoghi caratteri di segretezza ed
assenza di contraddittorio.
Inoltre,
in numerose circostanze (fonti governative parlano di circa 50.000
casi l’anno), la garanzia della riserva di giurisdizione viene a
mancare nella sua interezza, come nei casi in cui la polizia federale
emana c.d. National
Security Letters,
ordini amministrativi (administrative
subpoenas)
che consentono agli agenti federali, nei casi di applicazione della
sezione 215, di porre sotto sequestro archivi privati senza necessità
di preventiva (o successiva) autorizzazione da parte di un organo
giurisdizionale. Anche questi ordini sono accompagnati dai gag
orders
di cui sopra.
Nonostante
le intenzioni e gli auspici manifestati dal Congresso statunitense
nel febbraio 2011, ogni tentativo di modifica in senso garantista
delle disposizioni del Titolo II del Patriot
Act
nei mesi che hanno preceduto il voto del 26 maggio è risultato
inefficace. Le disposizioni sono state pertanto riapprovate nella
loro versione originale.
Nell’anno
in cui ricorre il decimo anniversario dell’attentato alle Torri
Gemelle dell’11 settembre, il dibattito pubblico sul Patriot
Act
negli Stati Uniti si caratterizza per una forte polarizzazione e per
un atteggiamento ambivalente tenuto della stessa Amministrazione
Obama. Nel corso del tempo, il Patriot
Act,
da emblema legale della lotta al terrorismo è divenuto anche il
simbolo della possibile progressiva erosione delle libertà civili
contenute nel Bill
of Rights
statunitense. Su di esso si confrontano opposte visioni che vedono,
da una parte, i democratici richiedere non solo un’estensione
temporalmente limitata delle più controverse disposizioni
transitorie, ma anche un maggiore controllo da parte del Congresso
sull’uso che di queste viene fatto; dall’altra, i repubblicani,
che si dichiarano invece a favore di una codificazione permanente di
queste disposizioni senza alcun vincolo temporale. Un atteggiamento
polarizzato che rispecchia il sentire dei cittadini americani.
Secondo un sondaggio
svolto dal Pew Research Center nel febbraio 2011, infatti, ben il 34%
dei cittadini statunitensi considera il provvedimento «eccessivo e
[…] una minaccia alle libertà civili» («it
goes too far and poses threat to civil liberty»),
mentre il 42% del campione lo considera «uno strumento necessario di
ausilio al governo nella ricerca dei terroristi» («a
necessary tool that helps the government find terrorists»)
(nel 2006, le percentuali erano addirittura, rispettivamente, al 38%
e 39%). Lo stesso Presidente Obama, dopo aver duramente criticato il
Patriot
Act
durante la campagna elettorale, una volta insediatosi, ne ha
progressivamente sostenuto l’estensione dell’efficacia a fini di
salvaguardia della continuità e dell’efficacia nell’azione di
prevenzione al terrorismo svolta dall’Esecutivo.
A
destare ulteriori critiche e preoccupazioni è infine la recente
affermazione, posta in essere durante il dibattito che ha preceduto
la votazione parlamentare del 26 maggio 2011 da parte dei senatori
democratici Ron Wyden e Mark Udall, entrambi membri della Commissione
parlamentare sui servizi segreti, di una possibile, invalsa,
interpretazione (ed applicazione) alternativa e segreta delle più
controverse disposizioni del Patriot
Act
(in particolare della sezione 215) da parte delle Amministrazioni
succedutesi sin dall’approvazione del testo nel 2001.
Un’interpretazione che, secondo i due senatori, divergerebbe dal
senso letterale del testo e andrebbe nella direzione di restringere
ulteriormente le libertà civili dei cittadini americani, attribuendo
ulteriori e più pervasivi poteri di sorveglianza al Federal
Bureau of Investigation.
Come
anticipato, ad essere sottoposto a tensione è soprattutto il divieto
contenuto nel IV Emendamento nei confronti delle «unreasonable
searches and seizures»,
manifestazione di uno dei più fondamentali diritti della tradizione
anglo-americana. I cittadini americani si interrogano sui possibili
effetti di una riautorizzazione tralatizia del Patriot
Act
sul sistema generale di garanzie costituzionali, anche alla luce
della consapevolezza che, nella storia costituzionale degli Stati
Uniti, eccezioni ai diritti fondamentali introdotte in modo
temporaneo a disciplina di casi speciali, sono occasionalmente
divenute, nel tempo, diritto applicabile alla generalità dei
cittadini. A memento di questa accidentale involuzione del sistema di
garanzie, alla vigilia di questo importante voto di
riautorizzazione, numerosi mass media statunitensi hanno riportato il
monito pronunciato dal giudice federale Robert H. Jackson nel 1949,
al tempo Procuratore generale per gli Stati Uniti al processo di
Norimberga: «le perquisizioni e confische che non siano soggette a
controllo alcuno, rappresentano una delle armi più efficaci
nell’arsenale di ogni governo arbitrario. Tra le possibili
privazioni dei diritti, nessuna è così efficace nell’intimidire
la popolazione, abbattere lo spirito dell’individuo ed instillare
terrore in ogni cuore» («Uncontrolled
search and seizure is one of the first and most effective weapons in
the arsenal of every arbitrary government. Among
deprivations of rights, none is so effective in cowing a population,
crushing the spirit of the individual and putting terror in every
heart»).
(Gianluca
Gentili)
STATI
UNITI – L’Alabama adotta una controversa legge per combattere
l’immigrazione clandestina
Con
la firma di ratifica apposta il 9 giugno 2011 dal Governatore Robert
Bentley, si è perfezionato il procedimento legislativo che ha
portato all’adozione in Alabama di una controversa legge
volta a contrastare l’immigrazione clandestina, analoga nel
contenuto a quella adottata nello Stato dell’Arizona il 23 aprile
2010 (si veda Palomar
n. 42).
Il provvedimento legislativo appena adottato in Alabama consentirà
agli agenti di polizia di sottoporre a custodia cautelare soggetti
fermati per violazioni al codice della strada in tutti quei casi in
cui l’ufficiale abbia un “ragionevole sospetto” che l’individuo
in stato di fermo si trovi illegalmente sul territorio statunitense.
Inoltre, la legge impone ad ogni impresa operante sul territorio
statale di ricorrere, in sede di assunzione, al sistema di schedatura
elettronica “E-Verify”
al fine di determinare se un candidato all’assunzione risulti
immigrato legalmente negli Stati Uniti o meno, pena la perdita della
licenza di esercizio dell’attività. Sanzioni penali e
amministrative sono altresì previste per i soggetti immigrati
illegalmente che facciano domanda di lavoro e per tutti coloro che
ospitino ovvero aiutino gli spostamenti di un immigrato clandestino.
La legge entrerà in vigore il 1° settembre 2011. (Gianluca
Gentili)
STATI
UNITI – La funzione rieducativa della pena non può giustificare
l’estensione del periodo di detenzione
Con
la decisione Tapia
v. United States,
presa in data 16 giugno 2011, la Corte suprema degli Stati Uniti ha
affermato il principio secondo cui la partecipazione ed il
completamento di un programma di reinserimento sociale non può
costituire motivo di estensione del periodo di detenzione. La
controversia aveva la sua origine nella condanna di Alejandra Tapia
per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, un reato per cui
si prevede una pena variabile da 41 a 51 mesi. Il giudice
distrettuale per il distretto della California meridionale aveva
condannato la Tapia al massimo edittale, motivando la comminazione
dei 51 mesi di detenzione con l’intento, in tal modo, di consentire
così alla condannata la conclusione di un programma di recupero e di
reinserimento sociale che, in caso di comminazione di una pena
inferiore, sarebbe rimasto incompiuto. Il giudice Elena Kagan,
redattrice dell’opinione della Corte ha sottolineato
l’impossibilità, per la componente rieducativa della pena, di
esercitare effetti estensivi sul periodo di detenzione, in quanto
«la detenzione non può essere considerata un metodo adeguato di
recupero e correzione del detenuto». (Gianluca
Gentili)
STATI
UNITI – Class
actions
antidiscriminatorie più difficili dopo una storica sentenza contro
il colosso Wal-Mart
In
uno dei casi più importanti decisi dal supremo giudice statunitense
nella sessione appena conclusasi,
Wal-Mart
c. Dukes,
la Corte suprema statunitense il 20 giugno 2011 ha affermato
l’improcedibilità della class
action
promossa da un gruppo di lavoratrici dipendenti di Wal-Mart, volta ad
ottenere un risarcimento danni per la presunta politica
discriminatoria posta in essere dal colosso internazionale della
grande distribuzione nei confronti delle lavoratrici di genere
femminile. La causa, il cui esito si stima avrà effetti nei
confronti delle situazioni giuridiche di almeno un milione e messo di
lavoratrici dipendenti di Wal-Mart, era iniziata nel 2001, dopo il
ricorso promosso da alcune dipendenti che avevano sostenuto
l’esistenza di una precisa politica aziendale nazionale volta a
penalizzare le dipendenti di genere femminile con riferimento alle
progressioni di carriera ed al salario percepito a parità di lavoro
rispetto ai colleghi di genere maschile. La decisione della Corte
suprema affronta un importante nodo procedurale, e cioè se per le
dipendenti costituenti parte attrice fossero configurabile una
«comune questione di diritto o di fatto», requisito necessario in
base all’art.
23(a)(2)
delle regole federali di procedura civile
per avere legittimità ad agire in giudizio tramite azione collettiva
(class
action).
Nella propria decisione, la Corte suprema ha distinto la posizione di
un singolo dipendente che invochi un trattamento discriminatorio
specifico, da quella di un gruppo di dipendenti che cerchi invece il
riconoscimento giurisdizionale dell’esistenza di una politica
discriminatoria aziendale, caratteristico di una class
action.
Nelle parole della Corte «la mera esistenza di doglianze simili tra
dipendenti della stessa azienda [per sottoposizione a trattamenti
discriminatori, NdR]
non costituisce una base sufficiente per poter affermare che tutte
queste doglianze possano essere promosse in giudizio in modo
congiunto. Ciò risulta possibile solo quando i ricorsi siano basati
su di una circostanza comune, la cui verifica di sussistenza (o meno)
risolva un punto centrale nella determinazione della validità o meno
di ciascuno dei ricorsi presentati». Gli attori di causa, secondo la
Corte, non sono riusciti a dimostrare che l’attribuzione di ampia
discrezionalità ai direttori dei punti vendita nella gestione del
personale, tradottasi in generalizzate supposte penalizzazioni dei
dipendenti di genere femminile negli avanzamenti di carriera e nel
trattamento economico, costituisse di fatto un’unica politica
discriminatoria sistematica posta in essere nel corso degli anni
dall’intera società Wal-Mart. (Gianluca
Gentili)
STATI
UNITI – Incostituzionale la legge californiana che vieta la vendita
di videogiochi violenti a minori di diciassette anni
Con
la decisione Brown
c. Entertainment Merchants Association,
presa a maggioranza di sette giudici contro due, il 27 giugno 2011 la
Corte suprema degli Stati Uniti ha dichiarato incostituzionale per
violazione del diritto alla libertà di espressione contenuto
all’interno del Primo emendamento alla Costituzione degli Stati
Uniti una legge
entrata in vigore nello Stato della California nel 2005 che vietava
la vendita ai minori di diciassette anni di videogiochi ritenuti
violenti ed imponeva un obbligo a carico dei rivenditori di
segnalazione – attraverso apposite etichette adesive – del
contenuto violento dei videogiochi. In particolare, la legge imponeva
un divieto di vendita di quei videogiochi il cui contenuto fosse
ragionevole ritenere carente di qualsiasi valore letterario,
artistico, politico o scientifico e fosse stato contrario
all’opinione comune di ciò che possa risultare adatto ad un minore
di diciassette anni.
L’opinione
di maggioranza, redatta dal giudice Scalia, afferma che la legge in
oggetto risulta avere un’efficacia ultronea rispetto al fine
perseguito di protezione dei minori e che risulta pertanto
incostituzionale a seguito dell’applicazione dello «strict
scrutiny», il test impiegato in tutti quei casi in cui si ponga in
essere una limitazione alla libertà di espressione. Scalia,
supportato direttamente nella propria opinione dai giudici Kennedy,
Ginsburg, Sotomayor e Kagan, afferma che il possibile contenuto
violento dei videogiochi è chiaramente protetto dal Primo
emendamento, in questo assumendo un’opinione contraria a quella del
Governatore della California. Il giudice Alito ed il Presidente
Roberts, autori di un’opinione concorrente, pur concordando
sull’incostituzionalità della legge, la fanno risalire ad una
supposta eccessiva indeterminatezza di questa, auspicando allo stesso
tempo una risposta legislativa tempestiva da parte del Congresso
riaffermi un divieto di acquisto da parte di minori di videogiochi
violenti. Due le opinioni dissenzienti: la prima, posta in essere dal
giudice Thomas, afferma la mancata titolarità di diritti di libertà
di espressione da parte di soggetti minori in ossequio ad una
supposta interpretazione originalista della Costituzione e del Primo
emendamento; la seconda, redatta dal giudice Breyer, volta, invece, a
dichiarare infondata la questione di costituzionalità sul
presupposto che la legge risponda ad un rilevante interesse pubblico
(quello della protezione dei minori da influenze negative e di
ausilio ai genitori nell’attività educativa) e che l’applicazione
della legge non risulti ultronea. La decisione della Corte suprema
sembra confermare l’orientamento assunto anche da alcune corti
statali che hanno affrontato il tema negli anni precedenti,
propendendo sempre per l’incostituzionalità del divieto per
violazione del Primo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti.
(Gianluca
Gentili)
SVIZZERA
– Il Tribunale amministrativo federale afferma che Google
street view
viola la privacy
Adito
dall’Incaricato federale della protezione dei dati e della
trasparenza, il Tribunale amministrativo federale, con la sentenza
A-7040/2009
del 6 aprile si è espresso sull’ipotesi che il servizio di Google
street view
costituisca una violazione dei dati personali. La Corte ha imposto a
Google di rendere irriconoscibili i volti e i numeri civici prima che
le immagini siano pubblicate su internet ed ha posto particolare
enfasi sulla necessità che l’anonimato degli individui sia
assicurato in prossimità di servizi sensibili. Il giudice giunge a
questa conclusione ritenendo che l’interesse del pubblico a
visualizzare le immagini e quello commerciale del convenuto non
possano prevalere in alcun modo sui diritti degli individui sulla
propria immagine.
La
sentenza potrà essere impugnata dinanzi alla Suprema corte federale.
La materia in questione, infatti, rientra tra quelle individuate
dagli artt. 72 e ss. e 82 e ss. della Legge
sul Tribunale federale
(diritto civile e diritto pubblico) per le quali è possibile
ricorrere al Tribunale supremo federale. In altri ambiti giuridici,
quali il diritto d’asilo o l’assistenza amministrativa
internazionale, invece il Tribunale amministrativo federale agisce
quale giudice di ultima istanza. (Gabriella
Angiulli)
TURKMENISTAN
– Approvata una riforma della legge che regola l’elezione del
Presidente
Il
Parlamento ha approvato una nuova legge volta a regolare l’elezione
del Presidente. La nuova legge modifica i requisiti necessari per
potersi candidare, richiedendo o che il potenziale candidato sia
espressione di un partito politico o che abbia raccolto perlomeno
cinquantamila firme a sostegno della sua candidatura. La riforma è
apparsa un passo significativo verso un’apertura democratica del
Paese, andando ad abolire il precedente sistema che, di fatto,
affidava ad un apposito organo consultivo nominato dal Presidente il
potere di valutare la “candidabilità” di un cittadino. Dopo la
riforma costituzionale del 2008 (v. Palomar
n. 35),
questa legge sembra proseguire un percorso di democratizzazione
avviato, di fatto, dopo la morte del Presidente Saparmurat Niyazov
che ha governato ininterrottamente dall’indipendenza dall’URSS
avvenuta nel 1991 fino alla sua morte nel 2006. Va aggiunto che,
anche alla luce del fatto che in Turkmenistan esiste attualmente un
solo partito, il percorso verso una piena democratizzazione appare
ancora lungo. (Francesco
Saitto)
UNIONE
EUROPEA – La Croazia nel 2013 entrerà ufficialmente a far parte
dell’UE
Il
24 giugno il Consiglio europeo ha dato il proprio consenso
all’ingresso della Croazia nell’Unione. Nel documento si
riconoscono gli sforzi fatti dallo Stato per rispondere ai requisiti
indicati dalle istituzioni comunitarie e si auspica che il suo
ingresso possa costituire un esempio e un incentivo per gli altri
Stati dell’area balcanica affinché questi effettuino tutti i
cambiamenti necessari per poter a loro volta accedere all’Unione
Europea.
La
decisione segue la raccomandazione, emessa pochi giorni prima dalla
Commissione europea, con cui veniva auspicata la chiusura degli
ultimi quattro capitoli (su un totale di trentacinque) lasciati in
sospeso per la conclusione dei negoziati relativi all’ingresso
della Croazia; nello specifico si trattava di competitività, pesca,
ordinamento giudiziario e diritti fondamentali, altre questioni.
Il
Trattato di adesione dovrebbe essere ufficialmente firmato entro la
fine del 2011 e l’ingresso ufficiale dello Stato nell’UE è
previsto per il 2013. Il perfezionamento della procedura dipenderà
anche dal risultato del referendum con cui il Trattato di adesione
verrà sottoposto all’approvazione dell’elettorato nei 30 giorni
successivi alla firma.
La
Croazia, la cui candidatura è stata accettata nel 2004, ha aperto
sei anni fa i negoziati con le istituzioni comunitarie per poter
divenire il ventottesimo Paese membro dell’Unione.
Molti
sono stati i cambiamenti introdotti dallo Stato per allinearsi ai
principi comunitari cardine, tra cui si segnalano la riforma del
sistema giudiziario e la lotta alla corruzione, oggetto dell’accordo
di partenariato del 2005, e la riforma costituzionale del 2010, che
ha introdotto importanti modifiche quali il riconoscimento delle
minoranze, l’imparzialità del potere giudiziario, la previsione
del referendum per l’adesione all’UE. Fra le attività compiute
dalla Croazia per ottenere l’approvazione del Consiglio vanno
inoltre ricordati gli sforzi fatti per sanzionare i crimini di guerra
perpetrati durante gli scontri che hanno investito i Balcani negli
anni Novanta. Un punto essenziale del negoziato concernente la tutela
dei diritti fondamentali era, infatti, la collaborazione col
Tribunale internazionale per la ex-Jugoslavia, fortemente sollecitata
dall’Unione europea. Davanti all’inerzia dello Stato croato, nel
marzo del 2005 l’UE aveva sospeso la procedura di adesione, per la
mancanza di tale collaborazione. Dopo pochi mesi, tuttavia, la
procedura si riaprì, grazie agli sforzi di cooperazione da parte
delle istituzioni croate riscontrate dal Tribunale internazionale.
Dopo
essersi pronunciato favorevolmente sull’adesione della Croazia, il
Consiglio europeo sta attualmente vagliando la situazione di altri
Paesi (Islanda, Macedonia, Montenegro e Turchia) per valutarne
l’accesso nell’area euro. La Serbia è invece candidata a entrare
nell’Unione l’anno prossimo. (Elena
Sorda - Anna Maria Lecis)
UNIONE
EUROPEA – Illegittimo sanzionare penalmente un cittadino di uno
Stato terzo che permanga sul suolo di un Paese europeo senza un
giustificato motivo
Con
la sentenza del 28 aprile scorso, relativa alla causa C-61/11,
la Corte di giustizia ha dichiarato illegittime le normative di
rimpatrio di cittadini di Paesi terzi all’UE che prevedono la
detenzione di questi ultimi qualora disattendano l’ordine di
abbandonare lo Stato membro.
La
pronuncia in particolare riguarda la normativa introdotta in Italia
con il così detto “pacchetto sicurezza” del 2009 (l.
n. 94/2009,
del 15 luglio) che modifica il d.lgs.
n. 286/1998, del 25 luglio,
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Il
caso di specie riguarda il sig. El Dridi, cittadino di un Paese terzo
entrato in Italia senza permesso di soggiorno. Nei confronti di
questi il prefetto di Torino aveva emanato un decreto di espulsione
in data 8 maggio 2004, cui faceva seguito – il 21 maggio 2010 –
un ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal
questore di Udine. Nell’arco di pochi mesi, in occasione di un
controllo, è emerso che il sig. El Dridi, disattendendo quanto gli
era stato intimato, permaneva sul suolo italiano senza giustificato
motivo. Il Tribunale monocratico di Trento lo ha riconosciuto
colpevole del reato di cui all’art. 14, c. 5-ter del
d.lgs. n. 286/1998, condannandolo a un anno di detenzione; in
occasione del giudizio di secondo grado, tuttavia, la Corte d’appello
di Trento ha deciso di investire con un rinvio pregiudiziale la Corte
di giustizia.
Il
giudice di appello si chiede se alla luce dei principi di leale
collaborazione, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza,
nonché in base agli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115, sia
legittimo sanzionare penalmente la violazione di un passaggio
intermedio della procedura amministrativa di rimpatrio e se sia
opportuno prevedere per detta violazione la reclusione fino a quattro
anni.
La
Corte di giustizia analizza la direttiva
2008/115
per valutare la legittimità della disciplina italiana. In primo
luogo il giudice evidenzia che la direttiva detta le norme e le
procedure comuni che tutti gli Stati membri devono applicare (art.
1), potendovi derogare solo introducendo disposizioni più favorevoli
– purché compatibili con la direttiva – essendo, invece, vietata
l’adozione di norme più severe (art. 4). La direttiva inoltre
dispone che qualora il cittadino extracomunitario non adempia
all’obbligo di rimpatrio entro il termine assegnato, il Paese
membro deve procedere all’allontanamento di questi prendendo tutte
le misure necessarie, ma rispettando sempre il principio di
proporzionalità (art. 8). Infine si richiama l’art. 15, in base al
quale la privazione della libertà deve avere la durata minore
possibile e deve essere finalizzata solo all’espletamento dell’iter
necessario per il rimpatrio; la restrizione della libertà personale
potrà durare al massimo diciotto mesi e gli interessati dovranno
essere collocati in un luogo apposito, separato dai detenuti comuni.
La
Corte di giustizia osserva che, mentre la direttiva 2008/115
prescrive che sia concesso un termine che va dai sette ai trenta
giorni perché lo straniero possa lasciare volontariamente, senza
misure coercitive, lo Stato membro, questo non è previsto dal d.lgs.
286/1998.
Si
afferma anche che è contrario al principio di proporzionalità che
gli Stati membri introducano delle sanzioni penali detentive per
sopperire alla mancata applicazione delle misure coercitive previste
per attuare un ordine di rimpatrio: compito delle istituzioni è
adoperarsi per l’allontanamento dello straniero dal proprio
territorio, favorendone il ritorno nel proprio Stato di provenienza,
restando però sempre nell’alveo dei principi e delle linee guida
previste dalla direttiva comunitaria. Insomma, la previsione di
sanzioni detentive è legittima solo qualora queste entrino in gioco
una volta che sono state attuate tutte le misure coercitive
intermedie introdotte per permettere il rimpatrio del cittadino
extracomunitario senza permesso di soggiorno.
Onere
del giudice del rinvio sarà dunque disapplicare tutte le
disposizioni del d.lgs. 286/1998 che contrastino con la direttiva
2008/115. (Elena
Sorda)
UNIONE
EUROPEA – La Corte di giustizia restringe l’applicazione della
direttiva 2004/38 che disciplina il diritto di libera circolazione e
soggiorno negli Stati dell’UE
Con
la sentenza del 5 maggio 2011, relativa alla causa C-434/09,
la Corte di giustizia ha dichiarato che la direttiva
2004/38/CE
si applica solamente ai soggetti (e ai parenti di questi) che,
cittadini di uno Stato europeo, vogliano esercitare il proprio
diritto di circolare e soggiornare all’interno di un Paese membro
diverso da quello di cui abbiano la cittadinanza e in cui abbiano
sempre risieduto, senza mai abbandonarlo.
Nel
2002 la signora McCarthy, cittadina tanto del Regno Unito (in cui ha
sempre risieduto, senza mai lasciarlo) quanto dell’Irlanda, ha
sposato un uomo avente cittadinanza giamaicana. Il marito non era
però legittimato a risiedere nel Regno Unito poiché le autorità
locali gli avevano negato il rilascio dello specifico permesso
previsto dalla normativa nazionale in materia di immigrazione per
autorizzare i cittadini di Paesi terzi, anche se coniugati con
cittadini britannici, a permanere nello Stato.
La
signora McCarthy ha dunque deciso per la prima volta in vita sua di
avvalersi della sua cittadinanza irlandese per chiedere al Ministro
degli interni un’autorizzazione e un titolo di soggiorno per sé e
il marito: la donna ha infatti richiesto di poter esercitare il
proprio diritto di circolazione e soggiorno che permette ai cittadini
dei Paesi membri e ai loro coniugi di risiedere liberamente negli
Stati dell’Unione. L’istanza è però stata respinta giacché la
richiedente non risultava essere lavoratore autonomo o subordinato o
comunque di essere in grado di provvedere al proprio sostentamento,
cosa richiesta dalla normativa britannica per autorizzare i cittadini
di altri Paesi comunitari a risiedere legittimamente nel Regno Unito.
In seguito a vari ricorsi la controversia è giunta nelle mani della
Corte suprema del Regno Unito (Supreme
Court of United Kingdom),
che ha adito la Corte di giustizia con un rinvio pregiudiziale.
Parametro
del rinvio sono la direttiva
2004/38/CE,
relativa al diritto dei cittadini di Paesi membri e dei loro
familiari di circolare liberamente e soggiornare negli Stati
dell’Unione europea, e l’art.
21 TFUE,
anch’esso relativo al riconoscimento della libertà di circolazione
e soggiorno nell’UE.
La
Corte ha in primo luogo affermato che la direttiva in esame non può
essere applicata alla ricorrente. L’art. 3, c. 1 della norma
comunitaria, infatti, dispone che essa si applichi ai cittadini di
Paesi dell’Unione che si rechino o soggiornino in Stati differenti
da quelli di cui hanno la cittadinanza; va poi considerato che scopo
della disciplina è regolamentare l’esercizio del diritto di libera
circolazione, strettamente correlato al soggiorno. Nel caso di specie
la ricorrente ha invece fatto istanza di poter soggiornare in un
Paese del quale già aveva la cittadinanza e da cui non si era
comunque mai spostata (ovvero il Regno Unito): nella pratica non
aveva quindi mai esercitato alcun diritto di circolazione, né in
quanto cittadina inglese, né in quanto cittadina irlandese; in tale
frangente non rileva pertanto che la richiedente sia cittadina anche
di un altro Stato europeo. Conseguenza di quanto appena richiamato è
che nemmeno al coniuge della signora McCarthy si applica la direttiva
2004/38.
La
seconda parte del rinvio, come ricordato sopra, riguardava invece
l’applicazione dell’art. 21 TFUE alla ricorrente. Anche in questo
caso la Corte di giustizia ha sostenuto che non fosse possibile
applicare alla ricorrente l’articolo in esame: nulla infatti
portava a pensare che alla donna fosse stata preclusa o limitata la
possibilità di circolare liberamente all’interno dei confini
dell’Unione giacché questa non si era mai allontanata dal Regno
Unito. Viene poi aggiunto che, contrariamente a quanto accaduto nel
caso del sig. Ruiz Zambrano (causa
C-34/09 su cui v. Palomar
n. 45),
la misura nazionale contestata dalla ricorrente non ha come
conseguenza quella di allontanare la signora McCarthy dal Regno Unito
dato che, essendo lei cittadina dello Stato, gode del diritto
incondizionato di risiedervi. Il giudice europeo ha quindi rilevato
che nessuna creazione di seri inconvenienti e disagi per la fruizione
del nucleo essenziale dei suoi diritti poteva essere dedotta dalla
ricorrente come ragione per disapplicare la misura nazionale
contestata. (Elena
Sorda)
URUGUAY
– Fallisce il tentativo di parziale abrogazione della legge
sull’amnistia
Lo
scorso maggio è fallito il tentativo di abrogare la ley
de caducidad de la pretensión punitiva del Estado
che, entrata in vigore nel 1986, riconosce l’amnistia a tutti i
membri delle forze armate e della polizia che abbiano commesso reati
per motivi politici durante la dittatura che dal 1973 al 1985 ha
governato l’Uruguay.
La
legge di amnistia è stata recentemente oggetto di una sentenza della
Corte Interamericana (v. Palomar
n. 45),
che ha dichiarato la disciplina uruguaiana incompatibile con la
Convenzione interamericana dei diritti dell’uomo e ha imposto alle
autorità dello Stato latinoamericano di svolgere tutte le indagini e
i procedimenti necessari per verificare le violazioni dei diritti
umani intervenute durante la dittatura e perseguire i sospettati dei
crimini.
In
seguito alla pronuncia della Corte interamericana il Governo
uruguaiano ha deciso di sottoporre la ley
de caducidad al vaglio del Parlamento con il fine di abrogare
gli artt. 1, 3 e 4.
Questo tuttavia non è stato possibile perché, sebbene il Senato
abbia espresso il proprio consenso, il provvedimento non è invece
stato approvato dalla Camera dei deputati.
La
mancata abrogazione, seppur parziale, rappresenta l’ultimo capitolo
di una vicenda giuridica e politica che da anni sta coinvolgendo
l’Uruguay. In tale contesto va altresì considerata la sentenza
della Corte suprema del Paese che nel novembre del 2010 ha dichiarato
la legge incostituzionale; va però osservato che detta pronuncia ha
prodotto i suoi effetti solo in concreto, rispetto alla controversa
all’interno della quale la Corte medesima è stata adita,
permettendo così di procedere con le indagini relative all’omicidio
di venti persone avvenuto durante la dittatura, senza applicare la
legge di amnistia, ma impedendo di estendere la portata della
sentenza all’intero ordinamento uruguaiano. (Elena
Sorda)
VENEZUELA
– Il Parlamento consente al Presidente della Repubblica di
esercitare le proprie funzioni anche all’estero
Il
Parlamento venezuelano ha emanato un decreto d’urgenza per
permettere al Presidente della Repubblica di mantenere pieni poteri
anche all’estero, senza trasferirli al suo vice Elías
Jaua, come richiedeva l’opposizione. Sulla base del dettato
costituzionale, che impone al Presidente di chiedere
un’autorizzazione al Parlamento ogniqualvolta intenda assentarsi
dal Paese per più di cinque giorni, Chávez
aveva informato l’organo legislativo dell’intenzione di recarsi a
Cuba per qualche giorno. Dopo dieci giorni, il Capo di Stato veniva
ricoverato d'urgenza. Visto che cambiavano le motivazioni iniziali
del viaggio e dato che la permanenza all’estero perdeva il
carattere della temporaneità, i partiti dell’opposizione
chiedevano una delega di funzioni al Vicepresidente Elías Jaua,
secondo quanto previsto dall’art. 234 della Costituzione per le
ipotesi di impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni
presidenziali. Tuttavia, la maggioranza parlamentare ha deciso di
consentire al Presidente di esercitare le proprie funzioni anche
trovandosi all’estero, motivando la propria decisione con l’intento
di voler evitare un vuoto di potere che potrebbe facilitare un colpo
di Stato. (Elisa
Ciardelli)