n. 46
luglio
2011


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Palomar non rappresenta una testata giornalistica, viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base della disponibilità del materiale e delle news ; non è, pertanto, un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, c. 3, l. n. 62 del 7 marzo 2001 .
EDITORIALE – Approvata la nuova Costituzione ungherese
BAHRAIN – Il sovrano interrompe lo stato di emergenza
BANGLADESH – La Corte suprema dichiara incostituzionale il regime istituito con la legge marziale
BOLIVIA – Approvata una legge che vieta ai mezzi di comunicazione di svolgere dibattiti e diffondere informazioni sui candidati alle elezioni per le supreme magistrature dello Stato
BOSNIA – Indetto e poi annullato il referendum sulla giustizia e sui poteri dell’Alto rappresentante della comunità internazionale
BRASILE – La Corte suprema federale ha dichiarato legittime le unioni omosessuali
BULGARIA – La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità del requisito della residenza come previsto dal nuovo codice elettorale
CANADA – La Corte suprema conferma la costituzionalità delle disposizioni dell’Agricultural Employees Protection Act
CANADA – Entrata in vigore una normativa che amplia i diritti delle popolazioni aborigene
CILE – Modificata la Costituzione in materia di supervisione e controllo delle armi
CINA – Entrato in vigore un emendamento del codice penale che riduce il ricorso alla pena di morte
COLOMBIA – Approvata una legge che tutela le vittime di genocidi e azioni perpetrate da guerriglieri, narcotrafficanti e dallo Stato stesso
COREA DEL SUD – La Corte costituzionale riconosce la legittimità della legge che vieta i rapporti omosessuali nelle forze armate
CORTE AFRICANA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEI POPOLI – Adottate delle misure cautelari in relazione al conflitto armato in atto in Libia
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte condanna la Polonia in materia di aborto
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – È entrato in vigore l’art. 61 del Regolamento della Corte sulle cause pilota
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte decide il caso Gluhakovic c. Croazia utilizzando per la prima volta l’art. 46 della Convenzione
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte accoglie il ricorso promosso dal partito repubblicano russo
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte condanna l’Italia per l’intervento del legislatore che ha modificato retroattivamente una disciplina oggetto di una controversia giurisdizionale
ECUADOR – Introdotte con referendum importanti modifiche costituzionali
EGITTO – Dissolto giudizialmente il Partito Nazionale Democratico e dichiarata legale la formazione politica dei Fratelli musulmani
FRANCIA – Il Conseil constitutionnel afferma che il mancato insegnamento delle lingue regionali non viola diritti e libertà garantiti dalla Costituzione
FRANCIA – Entrata in vigore la nuova legge sull’immigrazione, con una sola censura e una riserva interpretativa da parte del Conseil
FRANCIA – Il Conseil constitutionnel dichiara che le modalità di motivazione delle decisioni della Corte d’assise non violano il principio dell’obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie
GERMANIA – Il Bundesverfassungsgericht supera un proprio precedente in materia di libertà personale interpretando il diritto alla luce della giurisprudenza CEDU
GUATEMALA – La Corte costituzionale interviene sull’elusione, attraverso un divorzio simulato, della norma costituzionale che vieta l’elezione del coniuge del Presidente uscente
HONDURAS – Con l’accordo di Cartagena si conclude positivamente il processo di riconciliazione nazionale
IRAN – Il Presidente Ahmadinejad, in violazione della Costituzione, somma due cariche governative e il Parlamento vota per investire della questione l'autorità giudiziaria
LIECHTENSTEIN – Un referendum conferma la legge sulle unioni civili per persone dello stesso sesso
MALTA – Approvato il referendum consultivo sulla introduzione del divorzio
MESSICO – La Suprema corte di giustizia afferma che non si può sollevare un ricorso di amparo contro una legge di riforma costituzionale
OLANDA – Un tribunale olandese conferma il divieto di indossare il velo islamico introdotto in una scuola cattolica
OLANDA – Approvata una legge che impone la neutralità della rete vietando agli operatori di porre limitazioni a determinati servizi internet
ONU – La Corte internazionale di giustizia si dichiara incompetente a giudicare del ricorso della Georgia contro la Russia per il conflitto dell’agosto 2008
PAKISTAN – La Lahore High Court stabilisce che il ruolo di Presidente è incompatibile con cariche partitiche
PERÙ – Il Tribunale costituzionale, valorizzando l’argomento culturale, nega la violazione del principio di laicità per mezzo dell’esposizione del crocifisso nelle aule di tribunale
PERÙ – Il Tribunale costituzionale rigetta il ricorso contro le norme che eliminano i benefici penitenziari a favore dei condannati per motivi di terrorismo
REGNO UNITO – L’High Court ha confermato la compatibilità di una contestata legge sul diritto d’autore con il diritto comunitario e con il diritto CEDU
REGNO UNITO – La Corte suprema procede all’overruling di un proprio precedente a seguito di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di detenzione di dati da parte della polizia
REPUBBLICA CECA – Dichiarata costituzionalmente illegittima una legge sulla conservazione dei dati da parte di società di telecomunicazione e sul loro uso
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO – In vista delle elezioni presidenziali, è stata modificata la Costituzione con l’abolizione del doppio turno
SAN MARINO – Il Collegio garante della costituzionalità delle norme dichiara l’illegittimità di una norma relativa alla disciplina legislativa dell’istituto della ricusazione
SIRIA – Dichiarata la fine dello stato di emergenza durato circa 48 anni
SPAGNA – Il Tribunale costituzionale definisce una nuova tecnica d’interpretazione dei regolamenti parlamentari: l’interpretazione “pro-deputato”
SPAGNA – Il Tribunale costituzionale ribalta la sentenza del Tribunale supremo con la quale si annullavano le candidature della coalizione Bildu per le elezioni locali
SPAGNA – Il Tribunale costituzionale rigetta il ricorso contro la legge andalusa che introduce l’obbligatorietà dell’alternanza fra i due sessi nelle elezioni autonomiche
SPAGNA – Il Tribunale costituzionale si pronuncia a favore di una insegnante di religione licenziata dopo aver contratto matrimonio con un uomo divorziato
SPAGNA – Approvato il Regolamento attuativo della Ley de extranjería
SPAGNA – La Giunta elettorale centrale ed il Tribunale supremo intervengono sul divieto di organizzare manifestazioni nel giorno di riflessione elettorale
SPAGNA – Il Presidente del Tribunale costituzionale ha rigettato le dimissioni di tre giudici costituzionali
SPAGNA – Il Tribunale costituzionale riconosce il diritto di partecipazione politica dei consiglieri municipali non iscritti ad alcun gruppo politico
SPAGNA – Il Tribunale costituzionale revoca la sospensione della legge catalana sulle “consultas populares
STATI UNITI – Importanti sviluppi nel riconoscimento legale delle unioni omosessuali negli Stati del Delaware, New York, Rhode Island, Washington e Wyoming
STATI UNITI – Incostituzionale in Arkansas il divieto di adozione per coppie omosessuali
STATI UNITI – Estesa sino al 2015 l’efficacia del Patriot Act tra crescenti critiche circa la possibile violazione di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione
STATI UNITI – L’Alabama adotta una controversa legge per combattere l’immigrazione clandestina
STATI UNITI – La funzione rieducativa della pena non può giustificare l’estensione del periodo di detenzione
STATI UNITI – Class actions antidiscriminatorie più difficili dopo una storica sentenza contro il colosso Wal-Mart
STATI UNITI – Incostituzionale la legge californiana che vieta la vendita di videogiochi violenti a minori di diciassette anni
SVIZZERA – Il Tribunale amministrativo federale afferma che Google street view viola la privacy
TURKMENISTAN – Approvata una riforma della legge che regola l’elezione del Presidente
UNIONE EUROPEA – La Croazia nel 2013 entrerà ufficialmente a far parte dell’UE
UNIONE EUROPEA – Illegittimo sanzionare penalmente un cittadino di uno Stato terzo che permanga sul suolo di un Paese europeo senza un giustificato motivo
UNIONE EUROPEA – La Corte di giustizia restringe l’applicazione della direttiva 2004/38 che disciplina il diritto di libera circolazione e soggiorno negli Stati dell’UE
URUGUAY – Fallisce il tentativo di parziale abrogazione della legge sull’amnistia
VENEZUELA – Il Parlamento consente al Presidente della Repubblica di esercitare le proprie funzioni anche all’estero









EDITORIALE – Approvata la nuova Costituzione ungherese

Lunedì 19 aprile 2011 il Parlamento ungherese ha approvato una nuova Costituzione contando su duecentosessantadue voti a favore, quarantaquattro contrari e un astenuto; settantanove deputati dell’opposizione hanno invece scelto di non partecipare alle votazioni restando fuori dall’aula. Il nuovo testo, sottoscritto il 25 aprile dal Capo di Stato magiaro, Pál Schmitt, entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2012 sostituendo la
carta costituzionale precedente, approvata nel 1949 e modificata nel 1989, antecedentemente alle prime elezioni democratiche tenutesi nel 1990.
L’approvazione della nuova Costituzione, da tempo preannunciata dal
premier Viktor Orbán, è stata possibile grazie all’ampia maggioranza di cui gode la coalizione formata da Fidesz (Alleanza dei giovani democratici) e KDNP (partito di orientamento cristiano democratico), ma ha destato numerose polemiche in ambito nazionale e internazionale.

La bozza della nuova Costituzione è stata elaborata da una commissione composta esclusivamente da esponenti della coalizione di maggioranza. L’opposizione ha partecipato alle discussioni del testo in sede parlamentare, ma, mentre tutti i novantanove emendamenti proposti dai membri di Fidesz e KDNP sono stati accolti, solo uno di quelli avanzati dall’opposizione è stato approvato.
Il nuovo testo costituzionale è composto da centocinque articoli che seguono una numerazione peculiare: le disposizioni della prima parte, sui principi fondamentali, sono segnate da lettere (da A a T), quelle della seconda, su diritti e doveri, sono individuate con numeri romani (da I a XXXI), infine gli articoli della terza parte, sull’organizzazione dello Stato, seguono i numeri arabi (da 1 a 54).

Uno degli elementi che emerge con chiarezza è il riferimento ai valori cristiani: si pensi al preambolo (dove ci si riferisce al cristianesimo come fondamentale per la preservazione della nazione) o all’art. II, che tutela la vita del feto al momento del concepimento. A tal proposito va rilevato che in Ungheria l’aborto è stato reso lecito da una legge del 1953 che l'attuale
premier Orbán ha dichiarato di non voler abrogare, ma tale dichiarazione appare poco credibile alla luce del contenuto del nuovo art. II. Non diverso è l'approccio in materia di unioni omosessuali: l’art. L definisce il matrimonio come l’unione fra uomo e donna ponendo così un limite espresso al riconoscimento del coniugio fra persone dello stesso sesso.

La sovranità è sempre attribuita al popolo (art. B) e non sono state oggetto di modifica né la forma di stato (repubblicana), né quella di governo (parlamentare).
Altre novità degne di nota sono la previsione del cd. ergastolo effettivo – cioè senza possibilità di riduzioni di pena – comminato per i reati dolosi più gravi (art. IV), o ancora il diritto al risarcimento del danno riconosciuto in capo a coloro che sono stati privati della propria libertà personale illegittimamente (art. V). Particolare tutela viene poi data ai soggetti deboli, quali anziani, bambini, donne o disabili. Nell’art. XIX si fa inoltre espresso riferimento al sistema pensionistico statale, la cui introduzione, avvenuta nel corso del 2010, è stata accompagnata da molte polemiche.

Numerosi sono anche i cambiamenti introdotti nel funzionamento della giustizia costituzionale. I giudici, la cui nomina spetta al Parlamento, passano da undici (in carica per nove anni) a quindici (in carica per dodici anni). Per quel che riguarda le modalità di accesso, viene eliminata l'
actio popularis, tramite cui qualsiasi persona, anche senza un interesse diretto, poteva adire la Corte per sindacare ogni atto legislativo che ritenesse contrario a Costituzione. Il controllo astratto successivo potrà essere richiesto dal governo, da un quarto dei membri del Parlamento o dal Difensore civico (Ombudsman); quello preventivo potrà essere richiesto, oltre che dal Presidente della Repubblica (unico soggetto legittimato fino ad ora), anche dal Parlamento. Particolare è il contenuto dell’art. 37 che, fintanto che il debito pubblico nazionale sarà superiore al 50% del PIL, limita il sindacato della Corte costituzionale in materia di leggi finanziarie e tributarie alla sola valutazione legata alla violazione di alcuni diritti, quali dignità umana, libertà di pensiero, diritto alla vita e protezione dei dati personali. Quest’ultimo aspetto conferma una tendenza già manifestatasi pochi mesi fa quando il Parlamento magiaro aveva modificato la Costituzione proprio riducendo le competenze della Corte in materia di tassazione e fondi pubblici (v. Palomar n. 44).
Uno degli elementi più problematici, secondo alcuni commentatori, riguarda la possibilità che la nuova Costituzione darà all'attuale maggioranza di controllare alcune istituzioni pubbliche di centrale importanza ben oltre il termine della legislatura in corso (2014). È il caso, ad esempio, del Consiglio fiscale, all’interno del quale alcune figure cardine, di nomina governativa, termineranno il mandato nel 2022.

Forse non è quindi un caso che, in seguito all’approvazione della nuova Costituzione, il consenso nei confronti del Governo Orbán è diminuito, ma continua ad essere notevole. A prescindere da questo, la nuova Costituzione non sarà sottoposta a referendum popolare anche se molti cittadini avrebbero auspicato tale soluzione.
Sulla nuova Costituzione e sul procedimento seguito per la sua adozione hanno avuto occasione di pronunciarsi anche organismi sovranazionali.

Il 28 marzo la Commissione di Venezia, adita dal
premier Orbán e dal Ministro della pubblica amministrazione e della giustizia, Tibor Navracsics, ha emesso un parere in merito al progetto del nuovo testo costituzionale concentrandosi in particolar modo su tre questioni: il primo quesito riguardava la misura in cui l'introduzione nella Costituzione di diritti previsti nella Carta dei diritti fondamentali avrebbe potuto rafforzare la tutela dei diritti in Ungheria e contribuire a rafforzare la protezione comune europea dei diritti stessi; il secondo quesito concerneva il ricorso preventivo presso la Corte costituzionale e in particolare i soggetti titolari dell'azione e gli effetti della pronuncia rispetto all’attività legislativa del Parlamento; infine, l’ultimo quesito concerneva la portata della actio popularis (ricorso fatto ex post presso il giudice costituzionale, che, come si è detto, la precedente Costituzione permetteva ad ogni cittadino).
La Commissione, in via preliminare, ha fatto presente che ogni forma di tutela dei diritti, in linea con gli standard comunitari e internazionali, era da ritenersi auspicabile. Ha però anche fatto notare di essere stata chiamata a emettere il proprio parere senza che le fosse stato tempestivamente inviato il progetto della nuova Costituzione (reso pubblico solo a metà marzo) e che, in generale, il procedimento seguito per elaborarla e approvarla denotava una sostanziale mancanza di trasparenza e un insufficiente dibattito pubblico. Ha poi visto con sfavore la conservazione3 delle limitazioni alle competenze della Corte costituzionale introdotte nel novembre del 2010.

Entrando poi nello specifico delle questioni sollevate, la Commissione di Venezia ha dichiarato di non ritenere opportuno che il nuovo testo costituzionale recepisse integralmente la Carta dei diritti europea perché questo avrebbe potuto dare luogo a possibili problemi e divergenze di carattere interpretativo; ha invece auspicato che la Carta fosse utilizzata come fonte di ispirazione per la nuova Costituzione. Per quanto concerne il ricorso in via preventiva, la Commissione ha suggerito, da un lato, che questa facoltà fosse attribuita solo al Capo dello Stato, a un gruppo di parlamentari e a determinati organi indipendenti, in modo tale da evitare un’eccessiva politicizzazione dello strumento giuridico, dall’altro che il ricorso potesse essere sollevato solo nel periodo temporale che intercorre fra l’approvazione di una legge e la sua entrata in vigore. Infine, rispetto alla
actio popularis, la Commissione di Venezia ha affermato che, considerando la mole di lavoro che questo ricorso ha sempre comportato per il giudice costituzionale, era ammissibile espungerla dalla nuova Costituzione, ma che sarebbe stato comunque preferibile conservare l’istituto pur circoscrivendone la portata.

Più di recente, in occasione della seduta plenaria del 5 luglio, il Parlamento europeo ha votato
una risoluzione relativa al testo della nuova Costituzione magiara. I dibattiti preliminari hanno mostrato una forte contrapposizione fra coloro che ritenevano che le istituzioni comunitarie non potessero limitare in alcun modo la sovranità degli Stati membri in materia costituzionale e coloro che invece sostenevano che fosse necessario l’intervento dell’Unione europea laddove i Paesi che la compongono ne disattendano i valori e principi cardine.
Nella risoluzione si fa in primo luogo riferimento all’adesione dell'Ungheria all'Unione europea, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ad altri documenti internazionali che impongono allo Stato di promuovere la democrazia e i diritti umani, nonché di attuare i principi cardine di separazione dei poteri e di equilibrio fra le istituzioni; viene poi ricordato che, a livello comunitario, è fondamentale che i Paesi membri rispettino, nelle proprie Costituzioni, i valori e i principi fondanti dell’Unione, tanto che ad alcuni Stati è stato imposto di modificare le proprie carte fondamentali per poter accedere all’Unione.

Si osserva altresì che il nuovo testo costituzionale non solo è stato elaborato in tempi eccezionalmente brevi, senza coinvolgere l’opposizione e senza adottare un procedimento trasparente, ma è stato anche approvato solo grazie ai voti della maggioranza, segno del fatto che la Carta adottata non gode di un consenso ampio e trasversale. Sono inoltre richiamati i pareri negativi espressi da organizzazioni non governative, da altri Paesi del’Unione, nonché dalla Commissione di Venezia.
Entrando nel merito del contenuto della Costituzione, la risoluzione evidenzia alcuni aspetti problematici, come il rischio che le norme introdotte in materia giudiziaria possano ledere il principio di indipendenza dei giudici e danneggiare il sistema di controllo dei poteri, o la mancata inclusione di alcune norme fondamentali che l’Ungheria deve rispettare (fra gli altri vengono richiamati il divieto di pena di morte, il divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale o il divieto di sospendere o limitare l’esercizio dei diritti in base a ordinanze speciali); oggetto di critica sono anche alcune disposizioni, quali quelle relative alla nozione di famiglia o alla tutela del feto, che si ritiene possano dare luogo a discriminazioni nei confronti di alcune categorie di soggetti come le donne, le minoranze religiose, etniche o sessuali, le famiglie monoparentali o le coppie di fatto.

La risoluzione del Parlamento interviene anche sul preambolo della Costituzione magiara; in primo luogo, rileva che il valore vincolante attribuitogli potrebbe dare luogo a problemi in materia di interpretazione e certezza giuridica, in secondo luogo sottilinea come alcuni impegni assunti dallo Stato, specie in materia di tutela dei propri cittadini residenti all’estero, potrebbero essere visti da altri Paesi come un’ingerenza nella propria sovranità.
La risoluzione fa riferimento anche all’inserimento di un espresso riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sostenendo, come già aveva fatto la Commissione di Venezia, che questo potrebbe dare luogo a notevoli problemi in materia di attribuzione di competenze fra organi e istituzioni nazionali e comunitari.
La risoluzione si chiude con l'auspicio che l’Ungheria proceda quanto prima a modificare la propria Costituzione o a introdurre leggi costituzionali che ne integrino le carenze, facendo particolare attenzione ai problemi oggetto della risoluzione stessa. Viene altresì assegnato alle commissioni competenti l’incarico di seguire l’evoluzione della questione, collaborando con il Consiglio d’Europa e con la Commissione di Venezia, al fine di valutare se e come lo Stato magiaro interverrà sulle problematiche oggetto della risoluzione.
(Elena Sorda)


BAHRAIN – Il sovrano interrompe lo stato di emergenza

Il sovrano del Bahrain, che lo scorso marzo aveva decretato lo stato di emergenza del paese per superare gli scontri civili che coinvolgevano lo Stato arabo (v. 
Palomar n. 45), ha deciso di revocarlo poche settimane prima del suo termine.
Lo stato di emergenza, come disposto dagli artt. 36 e 102 della
Costituzione, permette l’applicazione della legge militare e attribuisce all’esercito la facoltà di esercitare poteri straordinari per garantire il ripristino dell’ordine pubblico e della stabilità. Esso può essere instaurato per decisione unilaterale del sovrano e ha una durata massima di tre mesi al termine dei quali può essere rinnovato tramite il voto favorevole dell’Assemblea nazionale. (Elena Sorda)


BANGLADESH – La Corte suprema dichiara incostituzionale il regime istituito con la legge marziale

La Corte suprema, confermando la decisione di una corte inferiore, ha dichiarato incostituzionale il settimo emendamento alla
Costituzione del Bangladesh, che istituiva la legge marziale e legittimava il regime di Ershad.
Ershad, giunto al potere nel 1982 con un colpo di Stato militare che aveva rovesciato il Presidente eletto, aveva dapprima sospeso la Costituzione e sciolto il Parlamento, dichiarandosi responsabile in capo della legge marziale. Quindi, nel 1986, divenuto ufficialmente Presidente della Repubblica a seguito di una regolare consultazione elettorale, aveva fatto approvare il settimo emendamento, che dava riconoscimento costituzionale alla legge marziale e agli atti compiuti dal regime del colpo di Stato.
Durante il suo regime, il Bangladesh fu suddiviso in cinque zone, ciascuna sotto il controllo di un ufficiale dell’esercito, e vennero istituite 24 corti marziali competenti a giudicare sulle violazioni della legge marziale. Sebbene gli organi di giurisdizione ordinaria fossero rimasti formalmente in funzione, erano di fatto le corti marziali ad avere il monopolio della giustizia, che esercitavano soprattutto a seguito di accuse mosse dagli amministratori militari, che denunciavano l’esercizio illegittimo di quelle libertà limitate dalla legge marziale, quali la libertà d’espressione, di stampa, di riunione. Ershad si dimise dalla carica di Presidente della Repubblica nel 1990 e, sebbene il suo Governo si fosse distinto nella lotta alla corruzione con l’arresto di molti politici, egli stesso fu in seguito condannato per corruzione.
Con la pronuncia della Corte e il conseguente annullamento del settimo emendamento, perdono validità tutti gli atti compiuti da quel regime. La sentenza fa però salvi i trattati internazionali conclusi da quel Governo. (Anna Maria Lecis)


BOLIVIA – Approvata una legge che vieta ai mezzi di comunicazione di svolgere dibattiti e diffondere informazioni sui candidati alle elezioni per le supreme magistrature dello Stato

Lo scorso 20 maggio è stata approvata una novella alla
ley de régimen electoral che prevede il divieto per la stampa di «generar espacios de opinión» di qualunque indole, sui candidati alle cariche di giudice del Tribunale costituzionale, del Tribunale supremo di giustizia, del Tribunale agro-ambientale e del Consiglio della magistratura. La legge vieta altresì ai mezzi di comunicazione di concedere ai candidati «espacios de opinión», di direzione o di partecipazione nei programmi.
I candidati a tali magistrature, previa preselezione da parte dell’Assemblea legislativa plurinazionale, saranno eletti a suffragio universale diretto.
In base alla normativa vigente, il Tribunale supremo elettorale rimane dunque l’unica autorità autorizzata a diffondere indicazioni sui candidati.
La nuova legge è stata duramente contestata, anche in relazione a profili di legittimità costituzionale, dalle organizzazioni rappresentative dei mezzi d’informazione.
(Renato Ibrido)


BOSNIA – Indetto e poi annullato il referendum sulla giustizia e sui poteri dell’Alto rappresentante della comunità internazionale

Il Parlamento della Repubblica Srpska, l’entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina, aveva approvato lo scorso aprile una proposta di referendum contro il sistema giurisdizionale bosniaco e i poteri legislativi dell’Alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia.
Il referendum, proposto dal Presidente Dodik, è solo l’ultimo degli atti di contestazione da parte della comunità serba nei confronti del sistema giudiziario bosniaco così come previsto dalle decisioni dell’Alto rappresentante, in quanto da essi ritenuto non imparziale nel perseguimento dei crimini di guerra commessi tra il 1992 e il 1995.
Scopo del referendum, avente ad oggetto il riconoscimento nel territorio della Repubblica di tale sistema giudiziario e dell’autorità dell’Alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia, era quello di obbligare la comunità internazionale ad accelerare i tempi di risoluzione del contenzioso sulla giustizia bosniaca e a mettere in discussione il ruolo e i poteri dell’Alto rappresentante istituito con gli accordi di Dayton nel 1995, che ancora conserva larghi poteri nel Paese a discapito delle autorità locali.
Tuttavia a giugno, prima che fosse stabilita la data della consultazione referendaria, lo stesso Parlamento è tornato sui suoi passi, grazie all’attività di mediazione della responsabile per la politica estera dell’UE, Catherine Ashton, che ha assicurato l’impegno dell’Unione europea a promuovere un dialogo sul problema. Il Presidente Dodik ha dichiarato che la cancellazione del referendum non è una sconfitta, in quanto la presa di posizione dell’UE sulla questione segna già un risultato importante per la Repubblica Srpska.
(Anna Maria Lecis)


BRASILE – La Corte suprema federale ha dichiarato legittime le unioni omosessuali

Il 5 maggio 2011
Supremo Tribunal Federal ha dichiarato legittime le unioni omosessuali equiparandole a quelle eterosessuali riconosciute dall'ordinamento brasiliano.
Il giudice ha affermato che alle coppie stabili di persone dello stesso sesso vada riconosciuto il diritto di avere la comunione dei beni, gli alimenti, l’assicurazione sanitaria condivisa, benefici a livello fiscale, nonché la possibilità di adottare e di essere inseriti nell’asse ereditario.
La Corte ha decretato che
l’art. 1.723 del codice civile brasiliano, che riconosce quali entità familiari le unioni di fatto fra uomo e donna caratterizzate da continuità e stabilità (união estável), andasse interpretato alla luce dell’art. 3, c. IV della Costituzione federale che tutela l’uguaglianza e il benessere di tutti, prescindendo da origine, razza, sesso, colore, età e altre forme di discriminazione.
Sebbene lo
status giuridico riconosciuto alle coppie omosessuali conviventi sia assimilato a quello proprio dei coniugi eterosessuali, nella sentenza si è ricordata la distinzione fra unioni civili e matrimonio (affermando che quest’ultimo resta una prerogativa delle sole coppie eterosessuali).
Il
Supremo Tribunal Federal è stato chiamato a pronunciarsi sul punto con due diversi ricorsi: uno di azione diretta di incostituzionalità (ação direta de incostitucionalidade – ADI 4277), l’altro attraverso una allegazione per violazione di precetto fondamentale (arguição de descumprimiento de preceito fundamentalADPF132).
Nel primo ricorso (poi riqualificato come
ADPF 178), il ricorrente chiedeva che il giudice brasiliano riconoscesse alle coppie di fatto omosessuali lo status di famiglia e che estendesse loro i diritti e i doveri che corrispondono ai coniugi. Nel secondo ricorso, promosso dal Governatore statale di Rio de Janeiro, si sosteneva che il mancato riconoscimento delle unioni fra persone dello stesso sesso comportasse una violazione di principi fondamentali quali quelli di uguaglianza, non discriminazione, libertà e rispetto della dignità umana. (Elena Sorda)


BULGARIA – La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità del requisito della residenza come previsto dal nuovo codice elettorale

Con una decisione del 4 maggio la Corte costituzionale bulgara ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione del nuovo codice elettorale che riconosce l’elettorato attivo nelle elezioni locali solo a coloro che hanno mantenuto la residenza nel comune interessato per i 12 mesi che precedono le votazioni. La disposizione, introdotta nel
nuovo codice elettorale approvato dal Parlamento il 22 dicembre 2010, aveva aumentato il termine di dieci mesi previsto in precedenza per combattere il problema del c.d. turismo elettorale, ossia la “migrazione” degli elettori volta a moltiplicare nelle elezioni locali i voti in favore dell’uno o dell’altro partito nazionale. Difatti in occasione delle elezioni locali, che normalmente avvengono in periodi differenti per diverse circoscrizioni, coloro che avevano votato per altre amministrazioni locali, attraverso il trasferimento della residenza ed una permanenza di almeno dieci mesi sul territorio interessato da nuove elezioni, potevano esprimere un ulteriore voto. La Corte costituzionale ha tuttavia censurato la disposizione che ha prolungato a dodici mesi il periodo richiesto per maturare il diritto al voto, ed implicitamente anche quello di dieci mesi contenuto nella precedente legislazione elettorale. A parere della Corte, difatti, il termine in uso nel panorama internazionale è di sei mesi, non dodici. La materia nell’Unione europea è regolata dalle direttive 93/109/EC e 94/80/CE che consentono agli Stati membri di determinare un periodo minimo di residenza nel comune interessato dalle elezioni quale requisito necessario per l’esercizio del diritto di voto. Il Parlamento è attualmente a lavoro per introdurre modifiche al codice elettorale in base alla decisione della Corte. La proposta di legge elaborata dal Parlamento per apportare modifiche al codice elettorale in seguito alla decisione del giudice costituzionale è stata oggetto di opinione della Commissione di Venezia (Opinion No. 607/2011) che il 21 giugno ha espresso parere positivo rispetto alle modifiche proposte con il nuovo provvedimento legislativo e, in particolare, alla fissazione del periodo minimo di residenza in sei mesi. (Luca Marfoli)


CANADA – La Corte suprema conferma la costituzionalità delle disposizioni dell’Agricultural Employees Protection Act

Con la sentenza
Ontario (Attorney General) c. Fraser [2011 SCC 20], del 29 aprile 2011, la Corte suprema, con una maggioranza di otto giudici e solo un voto contrario, ha confermato la costituzionalità dell’Agricultural Employees Protection Act (AEPA) dell’Ontario, dichiarandone la conformità con la Charter of Rights and Freedoms del 1982. La normativa impugnata nega ai lavoratori del settore agricolo la possibilità di riunirsi in associazioni per finalità legate alla contrattazione collettiva. Storicamente, tale categoria di lavoratori era esclusa dall’applicazione delle disposizioni previste dal Labour Relations Act (LRA) del 1995, il quale prevede in via generale, oltre ad altri diritti, anche quello della contrattazione collettiva. Il Governo provinciale, nel 1994, aveva approvato una prima normativa, l’Agricultural Labour Relations Act, che stabiliva un regime speciale per i lavoratori del settore agricolo. Tale disciplina è stata però abrogata l’anno successivo in seguito ad un cambio di maggioranza alla guida del Governo provinciale, lasciando cosi ancora una volta i lavoratori agricoli privi di una apposita disciplina.
Nel 2001, la Corte suprema si era pronunciata sul ricorso presentato da un gruppo di lavoratori e dall’associazione
United Food and Commercial Workers Union Canada, i quali lamentavano l’incostituzionalità delle disposizioni del LRA nella misura in cui non poteca essere estesa anche ai lavoratori agricoli, che rimanevano quindi privi di protezione in seguito all’abrogazione dell’ Agricultural Labour Relations Act del 1994. Cosi nella decisione Dunmore c. Ontario (Attorney General) [2001] 3 S.C.R. 1016, il giudice costituzionale aveva concluso nel senso che l’esclusione dei lavoratori agricoli dall’applicazione del LRA violava la section 2(d) della Carta canadese. Per dare seguito alla decisione della Corte, il legislatore provinciale aveva approvato nel 2002 l’Agricultural Employees’ Protection Act, il quale estendeva alcuni dei diritti, già riconosciuti dal LRA, anche ai lavoratori agricoli. Tra questi vi era il diritto di formare associazioni di lavoratori e di partecipare alle loro attività, il diritto di presentare delle istanze ai datori di lavoro mediante le associazioni e quello di ricevere protezione contro eventuali interferenze, coercizioni e discriminazioni in ambito lavorativo. Le section 5(6) e 7 riconoscevano la possibilità che tali istanze fossero presentate oralmente o per iscritto. Rimaneva però escluso il diritto alla contrattazione collettiva.
La normativa è stata impugnata da diverse associazioni di lavoratori agricoli, dando vita al caso giudiziale deciso ora dal giudice supremo. Nel giudizio di primo grado, la
Superior Court of Justice dell’Ontario si era pronunciata riconoscendo la costituzionalità dell’AEPA, in quanto conforme alla disposizione costituzionale della section 2(d) della Charter, cosi come ai principi riconosciuti nella decisione della Corte suprema nel caso Dunmore v. Ontario. La decisione del giudice di primo grado è stata impugnata davanti alla Corte d’appello provinciale, la cui pronuncia è stata però preceduta dalla sentenza della Corte suprema Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. British Columbia [2007] 2 S.C.R. 391, nella quale il giudice supremo ha affermato che la libertà di associazione include anche il diritto alla contrattazione collettiva. La pronuncia della Corte suprema nel caso Health Service, che rappresenta un overruling del proprio precedente orientamento, riconosce tale diritto in termini molto ampi come diritto dei lavoratori di associarsi per «advancing workplace goals through a process of collective bargaining». Per il raggiungimento di tale obiettivo si è riconosciuto a carico dei datori di lavoro l’obbligo di prendere in considerazione le richieste dei lavoratori. In quella occasione, la Corte non ha stabilito uno specifico procedimento da seguire, ma ha affermato solo che le parti si devono comportare secondo buona fede. Il giudice d’appello dell’Ontario, facendo leva sui principi elaborati nella decisione Health Services, ha sottolineato la necessità, per garantire l’effettività del diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva, che la contrattazione si svolga secondo buona fede e che sia necessaria la previsione di meccanismi che prevedano la risoluzione di eventuali impasse o controversie.
La Corte suprema, nel caso
Fraser, richiama la necessità di procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni impugnate, dovendo ritenere implicito l’obbligo per i datori di lavoro di considerare in modo effettivo le richieste presentate dai lavoratori, ad esempio mediante la discussione con i lavoratori stessi, anche se la normativa richiede esplicitamente solo che ascoltino o leggano le istanze pervenutegli. Ciò sarebbe richiesto dal principio di buona fede il quale, anche se non è stato esplicitamente positivizzato dal legislatore, costituisce un requisito di elaborazione giurisprudenziale. La Corte conclude sottolineando come qualunque tipo di intervento legislativo o governativo che possa interferire in modo sostanziale sulla dinamica sopra descritta anziché un’attuazione, rappresenta una limitazione del diritto riconosciuto dalla section 2(d) della Charter. (Irene Spigno)



CANADA – Entrata in vigore una normativa che amplia i diritti delle popolazioni aborigene

1l 18 giugno 2011 l’abrogazione della
section 67 del Canadian Human Rights Act (CHRA), approvata dal Parlamento federale nel 2008, è finalmente entrata pienamente in vigore. Le disposizioni del CHRA – approvato nel 1977 per garantire l’eguaglianza di opportunità e vietare le pratiche discriminatorie che si possono realizzare in diversi settori, basate sulla differenza di genere, religione o disabilità – si applicano solo nei confronti della legislazione federale (ogni provincia ha la propria normativa anti-discriminatoria) o comunque nei confronti di azioni commesse dagli organi governativi del livello federale e da altri organi e/o istituzioni collegati comunque con il Governo centrale. La section 67 escludeva l’applicabilità delle disposizioni del CHRA alle istituzioni governative delle First Nations e al Governo federale per eventuali violazioni dell’Indian Act. Pertanto, eventuali ricorsi nei quali si lamentavano discriminazioni collegate o comunque derivanti dall’applicazione delle disposizioni contenute nell’Indian Act non rientravano nel campo di applicazione del CHRA. La vigenza di tale disposizione era considerata come provvisoria, limitata nel tempo per consentire la modifica di quelle disposizioni dell’Indian Act che sarebbero potute essere oggetto dei ricorsi contro le autorità governative delle First Nations e contro il Governo federale. Nonostante i numerosi tentativi, all'abrogazione della section 67 si è giunti solo il 18 giugno del 2008, quando il Bill -21 (An Act to Amend the Canadian Human Rights Act) è stato approvato. Tale atto ha prodotto immediatamente i suoi effetti nei confronti del Governo federale, mentre la sua applicazione nei confronti delle autorità governative delle First Nations è stata posticipata di tre anni, per consentire a tali autorità di adottare tutti gli atti necessari per prepararsi a garantire il rispetto delle disposizioni del CHRA, ad esempio per quando concerne le caratteristiche degli edifici pubblici e delle abitazioni private con riguardo alle barriere architettoniche. In seguito all’abrogazione della section 67 qualunque decisione adottata o azione compiuta dai consigli aborigeni e dal Governo federale in applicazione dell’Indian Act saranno soggetti alle previsioni del Canadian Human Rights Act, consentendo cosi alle popolazioni aborigene di ricevere la stessa protezione garantita agli altri cittadini canadesi. (Irene Spigno)


CILE – Modificata la Costituzione in materia di supervisione e controllo delle armi

Con la
legge n. 20.503, pubblicata il 27 aprile 2011, il Parlamento cileno ha adottato una riforma costituzionale in materia di supervisione e controllo delle armi, con la quale è stato modificato l’art. 193, c. 2 della Costituzione. Il primo comma prevede che nessuna persona, gruppo o organizzazione possa detenere, senza una preventiva autorizzazione, armi e oggetti similari determinati per legge. Il secondo comma, il quale prima assegnava al Ministero della difesa o agli organi alle sue dipendenze il controllo delle armi e la supervisione su tale controllo, ora demanda invece al legislatore il compito di stabilire quali debbano essere gli organi pubblici incaricati del controllo delle armi ed il ministero a cui affidare la supervisione. (Elisa Ciardelli)


CINA – Entrato in vigore un emendamento del codice penale che riduce il ricorso alla pena di morte

Durante la sessione bimestrale di febbraio, la Commissione permanente del Congresso nazionale del popolo cinese ha approvato un emendamento del codice penale che esclude tredici reati da quelli per i quali è prevista l’irrogazione della pena di morte. La nuova disciplina, entrata in vigore il primo maggio, riduce per la prima volta i reati per i quali è prevista la pena capitale dall’entrata in vigore del codice penale nel 1979, portandoli a cinquantacinque.
I tredici crimini in questione, rientranti tra quelli non violenti e di matrice economica, comprendono il contrabbando di reperti culturali, metalli preziosi ed animali rari, la frode fiscale, l’insegnamento di metodi finalizzati a commettere reati ed il furto di reperti storici.
Il recente emendamento, inoltre, stabilisce che la pena capitale non può essere irrogata a coloro che abbiano superato i settantacinque anni di età al momento del processo, a meno che non abbiano commesso un omicidio con eccezionale crudeltà. Questa categoria di imputati si aggiunge a quelle dei minori di diciotto anni e delle donne in gravidanza per le quali era già esclusa la pena capitale.

Questa riforma rappresenta un nuovo passo della politica di riduzione del ricorso alla pena di morte, avviato in Cina nel 2008, in seguito alle pressioni della comunità internazionale (v.
Palomar n. 34), che si aggiunge all’emanazione da parte della Corte suprema popolare, nel 2010, delle linee guida per le Corti della Repubblica popolare sui criteri che devono essere seguiti nell’irrogare la pena capitale ai fini di limitarne il ricorso (v. Palomar n. 41). (Gabriella Angiulli)


COLOMBIA – Approvata una legge che tutela le vittime di genocidi e azioni perpetrate da guerriglieri, narcotrafficanti e dallo Stato stesso

Dopo un lungo
iter iniziato nel settembre del 2010, il 10 giugno è stata promulgata la legge n. 1448/2011, anche nota come ley de victimas y de tierras, che prevede che venga comminato un risarcimento ai soggetti – singoli individui o collettività – che a partire dal 1° gennaio 1985 abbiano subito una violazione dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario in quanto vittime della violenza esercitata tanto da guerriglieri o narcotrafficanti, quanto da rappresentanti dello Stato. Secondo una valutazione delle istituzioni sono circa quattro milioni le persone danneggiate che verranno tutelate dalla presente legge.
Lo
status di vittima si acquista a prescindere tanto dalla condanna dell’autore dell’illecito, quanto da eventuali rapporti di parentela con il reo. Non vi rientrano né coloro che hanno subito atti di delinquenza comune, né i membri di gruppi paramilitari, a meno che non si tratti di bambini.

Il trattamento giuridico delle vittime varia a seconda del momento in cui sono stati perpetrati i crimini: coloro che affermano di essere stati danneggiati prima del 1985 possono intraprendere delle azioni legali per accertare la verità tramite un provvedimento ufficiale e per avere accesso a forme di riparazione del danno simboliche, ma non otterranno risarcimento economico da parte dello Stato; chi ha subito delle violazioni dei propri diritti a partire dal 1° gennaio 1985 verrà invece risarcito economicamente dalle istituzioni; infine, coloro che sono stati vittime di violenze a partire dal 1991 potranno godere, oltre che del risarcimento economico, anche della restituzione delle terre di cui siano stati eventualmente espropriati. Il termine per ricorrere è di dieci anni che decorrono dall’entrata in vigore della legge.
Particolari tutele saranno altresì garantite ai soggetti deboli danneggiati, quali bambini e adolescenti, così come si assicurerà l’educazione superiore alle madri di famiglia vittime di violenza. Un’altra peculiarità della legge in esame è che essa permetterà agli interessati di ricorrere tanto in via amministrativa, quanto in via giurisdizionale senza preclusioni.

Si osservi, infine, che per l’attuazione della legge è prevista l’istituzione di magistrati speciali e di
iter processuali peculiari.
La
ley de víctimas y de tierras è stata firmata dal Presidente Santos, segnando così l’ultima tappa dell’iter legis, durante una cerimonia ufficiale a cui ha partecipato anche il segretario generale dell’ONU, Ban Ki-Moon. Quest’ultimo ha sottolineato l’importanza della legge, ricordando che la sua portata non investe solo gli eventi del passato, ma auspica l’introduzione di solide basi per porre fine al conflitto armato che tuttora investe la Colombia.
La normativa in esame si colloca all’interno del progetto noto come
Política Integral de Tierras, volto a introdurre norme e provvedimenti finalizzati a indennizzare i cittadini colombiani che sono stati danneggiati dagli scontri che hanno coinvolto lo Stato sudamericano nell’ultimo ventennio.
Uno dei provvedimenti più recenti è stato adottato lo scorso febbraio, quando a un gruppo di 95 famiglie di contadini è stata restituita parte delle terre nella zona di María la Baja che erano state loro espropriate nel 2000 ad opera di un gruppo di paramilitari appartenenti al movimento
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La restituzione dei terreni ha rappresentato un evento di notevole rilevanza simbolica per la società colombiana, tanto da aver subito suscitato la reazione violenta dei gruppi paramilitari che, a distanza di pochi giorni, hanno ucciso tre dei responsabili di progetti di sviluppo economico legati alle aree interessate. (Elena Sorda)


COREA DEL SUD – La Corte costituzionale riconosce la legittimità della legge che vieta i rapporti omosessuali nelle forze armate

Lo scorso 31 marzo la Corte costituzionale ha dichiarato che la legge che vieta i rapporti omosessuali nelle forze armate coreane non costituisce una violazione della Costituzione. La questione era stata sollevata da un tribunale militare che aveva rilevato il possibile contrasto con la Costituzione dell’art. 92 del codice penale militare del 1962. Quest’ultima norma difatti vieta i rapporti omosessuali all’interno delle forze armate e ne punisce i colpevoli con la reclusione fino ad un anno ed il congedo forzato. A parere della Commissione nazionale per i diritti umani – organo istituzionale indipendente – la norma, applicata 176 volte tra il 2004 e il 2007, viola il diritto dei militari all’eguaglianza e alla libertà della preferenza sessuale. Il giudice costituzionale tuttavia ha ritenuto legittima la norma, il cui obiettivo sarebbe quello di mantenere l’ordine e la disciplina nel corpo militare.
(Luca Marfoli)



CORTE AFRICANA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEI POPOLI – Adottate delle misure cautelari in relazione al conflitto armato in atto in Libia

Il 25 marzo 2011, la Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, con una ordinanza adottata all’unanimità, ha ingiunto alla Libia di porre fine a qualsiasi azione che comporti l’uccisione di persone, o leda la loro integrità fisica, in violazione della
Carta africana dei diritti. La Corte ha altresì ordinato alle autorità nazionali di riferire entro due settimane in merito alle misure intraprese per conformarsi alla decisione dello scorso 25 marzo.
La Corte era stata adita dalla Commissione africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, alla quale erano state segnalate numerose violazioni dei diritti sanciti dalla Carta.
(Renato Ibrido)



CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte condanna la Polonia in materia di aborto

Il 26 maggio 2011, la Corte europea dei diritti dell’uomo, decidendo il caso
R.R. c. Poland, ha accolto il ricorso promosso da una donna contro le autorità polacche avente ad oggetto il diniego di accesso alle pratiche abortive e a test genetici sul feto. La ricorrente, rivolgendosi alla Corte europea, lamentava che nonostante i seri rischi di malformazione del feto emersi a seguito di ecografie le fu negata la possibilità di eseguire una amniocentesi e di procedere con l’interruzione della gravidanza. Quando, dopo numerosi tentativi, riuscì ad eseguire l’amniocentesi scoprì che il feto presentava delle malformazioni ma, poiché aveva superato la ventiquattresima settimana, non le fu consentito di abortire. Secondo la Corte, a causa del comportamento delle autorità polacche, la ricorrente ha subito un trattamento disumano in violazione dell’art. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione. Infatti, la scelta di portare avanti o interrompere una gravidanza rientra nella sfera della vita privata della donna, in considerazione degli effetti dirompenti che ha sulla salute fisica e psichica della gestante. Dunque risulta violata la vita privata di una donna quando lo Stato interferisce sulla possibilità di abortire, ma altresì quando è limitato l’accesso alle procedure mediche necessarie per prendere la decisione di continuare o meno la gravidanza. Inoltre, anche con riferimento agli strumenti internazionali volti alla tutela del diritto alla salute della donna soprattutto con riguardo alle cure riproduttive, la Corte ha sottolineato la necessità di tutelare in modo particolare la gravidanza e per farlo è sempre necessario garantire l’autonomia di scelta della donna. (Marta Cerroni)


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – È entrato in vigore l’art. 61 del Regolamento della Corte sulle cause pilota

Il 1° aprile 2011 è entrato in vigore il nuovo
art. 61 del regolamento della Corte europea finalizzato a indicare le possibilità entro le quali la Corte può rendere una sentenza pilota. L’articolo 61 codifica uno strumento i cui principi erano stati già elaborati dalla giurisprudenza della Corte. Il fine della sentenza pilota è quello di ridurre il contenzioso dinanzi ai giudici europei e di eliminare le violazioni sistematiche e strutturali della Convenzione; infatti la Corte potrà emettere una sentenza pilota ogni volta che dai fatti di causa emerge la possibilità che la fattispecie possa generare numerosi ricorsi simili. Nel rispetto delle procedure, la Corte ha discrezionalità nel decidere quando usare questo strumento e le parti del giudizio possono far richiesta affinché la Corte ricorra a questo tipo di sentenza.
Per quanto concerne la procedura alla base delle sentenze pilota, la Corte è tenuta ad assumere tutte le informazioni utili a riguardo e, oltre ad analizzare il caso, deve individuare le possibili misure che lo Stato dovrebbe prendere per porre fine alla carenza del sistema.

Per quanto riguarda gli effetti della sentenza pilota, la Corte può indicare un periodo entro il quale lo Stato è tenuto ad adeguarsi al dispositivo, può rinviare le udienze concernenti casi analoghi, può sospendere la decisione sull’equo indennizzo differendo la decisione a un momento successivo all’adozione della misura da parte dello Stato. L’adozione di una sentenza pilota, il cui procedimento segue una via prioritaria (secondo l’art. 41 del
regolamento), gode di particolare pubblicità in considerazione del fatto che il Comitato dei ministri e l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, nonché il Segretario generale del Consiglio d’Europa e il Commissario per i diritti umani, vengono informati dell’adozione di una sentenza pilota. Inoltre, tutte le informazioni riguardanti l’instaurazione e la chiusura di una causa pilota, l’adozione di una sentenza pilota e la sua esecuzione debbono essere pubblicizzati in modo congruo per via telematica. (Marta Cerroni)


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte decide il caso Gluhakovic c. Croazia utilizzando per la prima volta l’art. 46 della Convenzione

Il 12 aprile del 2011 la Corte di Strasburgo ha accolto il
ricorso promosso dal sig. Gluhakovic contro la Croazia, in materia di diritti al rapporto con i figli da parte del genitore separato. Il sig. Gluhakovic, rivolgendosi alla Corte, ha denunciato il comportamento delle autorità croate che, a partire dal 2000, non gli hanno garantito i permessi necessari e gli adeguati contatti con la figlia. Inoltre, gli incontri avvenivano nei locali di un centro di ascolto. Infine, dal 2007 il ricorrente non aveva potuto più vedere la figlia subendo la violazione del diritto al rispetto della vita familiare e del domicilio tutelati dall’art. 8 (diritto al rispetto nella vita privata e familiare) della Convenzione. Il caso presenta profili di particolare interesse sul terreno processuale considerato che, in relazione dell’eccezionalità del caso e all’urgenza di porre fine alle violazioni del diritto al rispetto della vita familiare del ricorrente, la Corte per la prima volta ha ordinato allo Stato di garantire una tutela effettiva, vale a dire di assicurare contatti con la figlia secondo orari compatibili con il lavoro oltre che in locali idonei. (Marta Cerroni)


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte accoglie il ricorso promosso dal partito repubblicano russo

Il 12 aprile 2011, la Corte europea dei diritti dell’uomo, decidendo il caso
partito repubblicano russo c. Russia, ha accolto il ricorso avente ad oggetto il comportamento del Ministero della giustizia che, nel 2006, si era rifiutato di modificare alcune delle informazioni contenute nel registro statale delle persone giuridiche. Secondo il ricorrente il rifiuto ministeriale ha prodotto l’interruzione dell’attività politica del partito, fondato nel 1990 e registrato nel 2000, che nel 2007 si è sciolto per il mancato rispetto dei requisiti minimi di partecipazione e di rappresentanza regionale, dal momento che non aveva un numero sufficiente di sportelli regionali con almeno 500 adesioni ciascuno. Dinnanzi alla Corte, il ricorrente ha denunciato il comportamento del Ministero perché lesivo della libertà di riunione e associazione, come tutelati dall’art. 11 della Convenzione. La Corte ha interpretato la mancata registrazione del partito repubblicano come una interferenza rispetto all’attività politica e ha rigettato la posizione del Ministero secondo cui l’interferenza era legittimata dalla legge stessa. Per la Corte, inoltre, non è accettabile la posizione dello Stato secondo cui il partito, una volta sciolto, poteva organizzarsi in un’altra forma giuridica perché ciò non corrisponde alla volontà dei suoi membri e va comunque intesa come un'imposizione; inoltre lo status di partito politico è la condizione necessaria per poter partecipare alle elezioni. A giudizio della Corte, non è condivisibile la posizione dello Stato secondo cui la limitazione del numero dei partiti è necessaria per limitare le spese di finanziamenti ai partiti o per evitare l’eccessiva frammentazione parlamentare. La Corte ricorda che negli ultimi anni sono avvenute continue modifiche alla legge elettorale e ai requisiti necessari per la partecipazione alle elezioni a cui si aggiungono controlli frequenti sulla gestione dei partiti. Secondo la Corte, questa situazione ha creato oneri eccessivi a carico dei partiti ed è interpretabile come un tentativo di manipolare il contesto elettorale e politico a vantaggio del partito politico detentore del potere. La Corte non ha accolto neanche la posizione governativa secondo cui è necessaria la diffusione del partito su tutto il territorio regionale per evitare la diffusione di partiti che possano essere una minaccia all’integrità del territorio. Nella sentenza si osserva che il partito repubblicano non aveva mai portato avanti campagne a tutela di interessi regionali o separatisti ma solo politiche nazionali di promozione dell’unità del paese. Risultava dunque violato da parte della Russia l’art. 11 della Convenzione. (Marta Cerroni)


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte condanna l’Italia per l’intervento del legislatore che ha modificato retroattivamente una disciplina oggetto di una controversia giurisdizionale

Con una sentenza del 31 maggio 2011, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso il caso
Maggio e altri c. Italia dichiarando all’unanimità la violazione da parte dell’Italia dell’art. 6 c. 1 (diritto a un processo equo) della Convenzione. Il caso concerne un gruppo di cittadini italiani che, durante un periodo di migrazione, lavorarono in Svizzera; da ciò la necessità di far riferimento anche a tale periodo, che per alcuni ricorrenti è maggiore di trent’anni, al momento del calcolo della pensione di vecchiaia. In sede di calcolo pensionistico l’INPS prese come riferimento i contributi versati mentre lavoravano in Svizzera (pari all’8% del loro salario) anziché prendere come riferimento il tasso di contributi (pari al 32,7% del salario) versato se avessero lavorato in Italia. Il sig. Maggio fece ricorso alla giustizia italiana lamentando il metodo di calcolo della pensione, ma le sue richieste non furono accolte dalla giurisdizione ordinaria. La Corte di Cassazione, in particolare, aveva ritenuto legittima la legge 296 del dicembre 2006, nel frattempo entrata in vigore e che aveva modificato il calcolo del trattamento pensionistico retroattivamente, anche in ragione del fatto che essa aveva superato un vaglio di costituzionalità. Il sig. Maggio, adita la Corte europea, ha denunciato l’intervento del legislatore avvenuto ad opera della l. 296/2006, finalizzato a portare vantaggio alla posizione dello Stato in sede giudiziaria perché avvenuto quando il ricorso del sig. Maggio era già iscritto e il procedimento giudiziario già iniziato. Secondo la Corte l’intervento del legislatore ha modificato retroattivamente una disciplina oggetto di una controversia già instaurata dinanzi ai tribunali e tale interferenza non è giustificabile. Infatti, nonostante l’importanza finanziaria della materia, il legislatore non può sostituirsi ai giudici per dirimere la controversia. Da qui la violazione dell’art. 6, c. 1. La Corte non ha ritenuto necessario esaminare le doglianza relative all’art. 13 (diritto a un ricorso effettivo), invece per quanto riguarda la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) e dell’art. 14 (divieto di discriminazione), letto congiuntamente all’art. 6, c. 1, non ha ravvisato la violazione in relazione alla discrezionalità del legislatore a regolare il sistema pensionistico. (Marta Cerroni)


ECUADOR – Introdotte con referendum importanti modifiche costituzionali

Con un referendum svoltosi il 7 maggio 2011, gli ecuadoriani si sono pronunciati a favore delle riforme proposte dal Presidente della Repubblica Correa e ritenute imprescindibili dal Governo.

La consultazione popolare aveva ad oggetto dieci quesiti, di cui cinque riguardanti la modifica di disposizioni della Carta costituzionale approvata nel 2008. Su alcuni aspetti, quelli inerenti le modifiche del sistema giudiziario e dei mezzi di comunicazione, le forze politiche si sono divise. In particolare,
contro il referendum si sono apertamente schierati i rappresentanti delle popolazioni indigene. A seguito del referendum, il Consejo de la judicatura, organo chiamato, tra l’altro, a nominare i magistrati delle supreme magistrature, viene temporaneamente sostituito da una commissione tecnica composta da tre membri – designati, fra gli altri, dal potere esecutivo e legislativo – chiamata, nel termine di diciotto mesi, a riscrivere le funzioni del Consejo de la judicatura stesso; per quel che riguarda i mezzi di comunicazione, viene introdotto un Comitato di vigilanza con il compito di controllare i contenuti delle notizie prima della loro diffusione. Altri cambiamenti riguardano l’aumento della durata della carcerazione preventiva, la limitazione delle misure sostitutive al carcere per i reati meno gravi, la qualifica di reato per la condotta omissiva della mancata iscrizione al sistema di previdenza sociale, l’accoglimento di modifiche nella composizione del Consejo de judicatura, l’introduzione del conflitto di interessi in ambito finanziario e del reato di arricchimento senza causa e, infine, i divieti di istituire sale per il gioco di azzardo e di realizzare spettacoli pubblici in cui si uccidano animali. (Elisa Ciardelli)



EGITTO – Dissolto giudizialmente il Partito Nazionale Democratico e dichiarata legale la formazione politica dei Fratelli musulmani

Il 16 aprile 2011 l’Alta corte amministrativa egiziana ha dichiarato dissolto il Partito Nazionale Democratico
, ossia la formazione politica facente capo al presidente Hosni Mubarak, imponendo il trasferimento di tutti i suoi beni al patrimonio dello Stato. Il Partito Nazionale Democratico è accusato di corruzione e molti dei membri di primo piano sono in carcere per appropriazione indebita. La decisione ha un ruolo importante nella costruzione di un sistema multipartitico assente in Egitto da più di trent’anni.
Quasi in contemporanea la Commissione egiziana per i partiti politici ha dichiarato legale il partito Giustizia e libertà, affiliato ai Fratelli musulmani. Quest'ultima organizzazione fu fondata nel 1928 ma, a partire dal 1954, è stata considerata illegale anche se maggiore tolleranza si era avuta durante la presidenza Mubarak. L’organizzazione ha annunciato di partecipare alle elezioni di settembre presentando candidati che vadano a coprire il 50% dei seggi.
(Marta Cerroni)


FRANCIA – Il Conseil constitutionnel afferma che il mancato insegnamento delle lingue regionali non viola diritti e libertà garantiti dalla Costituzione

Con la decisione
n. 2011-130 QPC del 20 maggio 2011, il Conseil constitutionnel ha rigettato una question prioritaire de constitutionnalité avente ad oggetto la presunta incostituzionalità dell’art. L. 312-10 del Codice dell’istruzione, che disciplina l’insegnamento delle lingue e culture regionali.
Secondo la ricorrente la suddetta norma, non garantendo efficacemente tali insegnamenti, la cui previsione è rimessa all’eventuale sottoscrizione di apposite convenzioni tra le collettività territoriali e lo Stato, rappresenterebbe una violazione dell’
art. 75-1 Cost., che riconosce le lingue regionali come patrimonio nazionale.
La decisione è particolarmente interessante sotto due punti di vista, l’uno processuale, concernente i presupposti della questione prioritaria di costituzionalità, e l’altro, di diritto costituzionale sostanziale, concernente la natura del riconoscimento delle lingue regionali e l’eventuale configurabilità di una garanzia del loro insegnamento.
Per quanto riguarda il primo profilo, il
Conseil, respingendo la questione, ha innanzitutto affermato che il riconoscimento costituzionale accordato alle lingue regionali non comporta alcun diritto o libertà in capo ai singoli individui e che dunque non può essere invocato come parametro in una questione incidentale ai sensi dell’art. 61-1 della Costituzione.
Infatti il sistema francese di giudizio incidentale, introdotto con la legge organica n. 2009-1523 che ha dato attuazione al nuovo art. 61-1, prevede che una questione di costituzionalità possa essere sollevata su richiesta di una parte solo per violazione dei diritti e delle libertà costituzionali, e non per qualunque violazione della Costituzione.
Il riconoscimento costituzionale delle lingue regionali entra così a far parte dell’elenco delle norme costituzionali che non possono integrare il parametro di una question prioritaire de constitutionnalité perché non contemplanti diritti e libertà rivendicabili dai singoli.
Tale elenco, che il Conseil va delineando in via giurisprudenziale sin dall’introduzione della QPC, ad oggi annovera l’obbligo di trasposizione delle direttive derivante dall’art. 88-1 Cost. (Dec. n. 2010-605 DC del 12 maggio 2010, cons. n. 19), il terzo comma dell’art. 72-1 Cost. (Dec. n. 2010-12 QPC del 2 luglio 2010, cons. n. 3), le norme costituzionali sul procedimento legislativo (Dec. n. 2010-4/17 QPC del 22 luglio 2010, cons. n. 7), l’art. 14 della
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Dec. n. 2010-19/27 QPC del 30 luglio 2010, cons. n. 16) e l’ultimo comma dell’art. 72-2 Cost. (Dec. n. 2010-29/37 QPC del 22 settembre 2010, cons. n. 5).
Venendo al secondo profilo concernente la natura e il contenuto del riconoscimento costituzionale delle lingue regionali, i giudici costituzionali hanno affermato che la disposizione censurata, la quale non prevede un efficace meccanismo a garanzia della predisposizione da parte delle scuole pubbliche di corsi aventi ad oggetto l’insegnamento di una lingua regionale, non viola diritti costituzionalmente garantiti.
Come ricordato nel commento alla decisione contenuto nei Cahiers, il Conseil ha sempre adottato una concezione restrittiva degli obblighi derivanti dal riconoscimento costituzionale delle lingue regionali, in applicazione dell’art. 2 Cost., il quale sancisce che il francese è la lingua ufficiale della Repubblica. Da ciò deriva che nella scuola pubblica, se è senz’altro conforme a Costituzione l’insegnamento facoltativo di una lingua regionale, non è invece ammissibile il carattere obbligatorio di tale insegnamento, né l’utilizzo della lingua regionale nella vita dell’istituto e al di fuori delle ore ad essa esplicitamente dedicate. Per questo l'art. L. 312-10, che si limita a prevedere la facoltà di predisporre insegnamenti linguistici regionali, il cui esercizio è rimesso ad accordi tra lo Stato e le collettività territoriali, non si pone in contrasto con alcuna norma costituzionale. I giudici costituzionali hanno così stabilito inequivocabilmente che in Francia non esiste un diritto costituzionale all’insegnamento delle lingue regionali. (Anna Maria Lecis)


FRANCIA – Entrata in vigore la nuova legge sull’immigrazione, con una sola censura e una riserva interpretativa da parte del Conseil

Lo scorso 11 maggio è stata approvata la nuova
legge sull’immigrazione, l’integrazione e la nazionalità, che introduce numerose modifiche a vari testi normativi e, in particolare, al codice dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto d’asilo.
La riforma non cambia nella sostanza la disciplina in materia di immigrazione, ma incide su taluni aspetti procedurali, quali i tempi e le modalità di tutela degli stranieri colpiti da un provvedimento di allontanamento o espulsione, limitando in maniera considerevole le garanzie di questi ultimi. Proprio in ordine a tali garanzie si è pronunciato il Conseil constitutionnel, chiamato al controllo preventivo sulla costituzionalità della legge su richiesta di più di 60 deputati e 60 senatori.
Con la decisione
n. 2011-631 DC dello scorso 9 giugno, i giudici hanno salvato il complesso della legge, fatta eccezione per l’art. 56, c. 4, che prevedeva la possibilità di prolungamento della detenzione amministrativa dello straniero da 6 a 18 mesi. Tale disposizione avrebbe comportato infatti una violazione della libertà personale garantita dall’art. 66 Cost.
Inoltre, l’organo di garanzia costituzionale ha formulato una riserva d’interpretazione per quanto concerne gli artt. 44 e 51 che prevedono, in caso di fermo amministrativo della durata di 5 giorni nei confronti degli stranieri colpiti da provvedimento di espulsione, che il juge des libertès et de la détention (JLD) possa essere adito solo dopo l’eventuale pronuncia sulla legittimità del fermo da parte del giudice amministrativo. Il Conseil ha ritenuto la disposizione conforme a Costituzione nella parte in cui ritarda di 3 giorni la possibilità di ricorso all’organo giurisdizionale competente sulle detenzioni provvisorie, bilanciando il pubblico interesse al controllo della legalità dei provvedimenti amministrativi e al corretto funzionamento dell’amministrazione con la tutela dei diritti e delle libertà del singolo. Tuttavia, il Conseil ha proseguito affermando che, nel caso in cui il fermo amministrativo di 5 giorni segua ad un fermo giudiziario di 48 ore, anche queste ultime devono essere tenute in conto per il calcolo del termine oltre il quale deve essere assicurata la possibilità di adire il JLD. Nel rispetto di questa riserva interpretativa, gli artt. 44 e 51 della legge contestata sono stati dichiarati conformi a Costituzione.
Il Conseil, infine, ha rilevato la conformità alla Costituzione di tutte le altre disposizioni impugnate. (Anna Maria Lecis)


FRANCIA – Il Conseil constitutionnel dichiara che le modalità di motivazione delle decisioni della Corte d’assise non violano il principio dell’obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie

Con la decisione
n. 2011-113/115 QPC il Conseil constitutionnel ha rigettato due questioni di costituzionalità aventi ad oggetto gli artt. 349, 350, 353 e 357 del codice di procedura penale, che disciplinano le modalità di decisione della Corte d’assise.
I ricorrenti sostenevano che le modalità di motivazione previste violassero gli artt. 7, 8, 9 e 16 della
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, nonché i principi dell’uguaglianza davanti alla legge e del giusto processo, in particolare l’obbligo di motivazione delle decisioni e la garanzia dei diritti della difesa.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, cui fa riferimento il Conseil per l’interpretazione delle disposizioni impugnate, le decisioni della Corte d’assise non comportano nessun obbligo di enunciazione dei motivi al di fuori dell’intima convinzione dei magistrati e dei giurati sulla colpevolezza e le altre circostanze riportate nel dispositivo.
Quanto alla costituzionalità delle disposizioni così interpretate, il Conseil rileva che l’obbligo di motivazione rappresenta una garanzia legale volta all’attuazione del principio costituzionale che vieta qualsiasi forma di giustizia arbitraria, ma non è previsto dalla Costituzione in maniera assoluta. Pertanto, laddove la legge non imponga obblighi rigidi di motivazione, il difetto di una motivazione specifica della singola decisione è ammissibile laddove permangano le garanzie idonee a escludere il rischio di giustizia arbitraria. È questo il caso del processo dinanzi alla Corte d’assise, nella quale la previsione delle garanzie del contraddittorio e degli altri diritti della difesa garantiscono l’attuazione del giusto processo. Per questi motivi, il Conseil giudica le disposizioni impugnate conformi alla Costituzione. (Anna Maria Lecis)


GERMANIA – Il Bundesverfassungsgericht supera un proprio precedente in materia di libertà personale interpretando il diritto alla luce della giurisprudenza CEDU

Il 4 maggio 2011, il Tribunale costituzionale tedesco ha emanato una sentenza che rappresenta un altro importante sviluppo dei rapporti tra Bundesverfassungsgericht e Corte europea dei diritti dell'uomo (BVerfG, 2 BvR 2365/09). In passato, in particolare con il c.d. Gorgülü-Beschluß (BVerfG 2 BvR 1481/04, del 14 ottobre 2004) e, in seguito, con il Caroline-Urteil (BVerfG 1 BvR 1602/07, del 26 febbraio 2008), il Tribunale costituzionale aveva già tracciato le linee guida dei rapporti intercorrenti tra l’ordinamento tedesco e la CEDU. In particolare, nel primo caso, in materia di vita familiare, il Tribunale costituzionale tedesco aveva precisato il rango riconosciuto nell’ordinamento tedesco alla Convenzione stabilendo che tutti i giudici sono obbligati a interpretare il diritto interno alla luce del diritto convenzionale. Con questa decisione il Tribunale aveva anche stabilito che, nonostante il diritto CEDU non possa essere considerato di rango costituzionale, nell’interpretare i diritti fondamentali costituzionali se ne deve tener conto e che in ogni caso si deve cercare di dare un’interpretazione del diritto interno che non sia confliggente con il diritto convenzionale. Nel secondo caso, invece, il BVerfG ha operato un bilanciamento tra libertà di informazione e diritto alla riservatezza, anche alla luce del diritto CEDU, che ha visto il secondo cedere in favore del primo.
La decisione in commento si inserisce a pieno titolo in questo filone giurisprudenziale. Nel caso di specie, il
Bundesverfassungsgericht è tornato a pronunciarsi sul tema della c.d. “detenzione o custodia di sicurezza” (Sicherungsverwahrung) su cui si era già espresso nel 2004. Successivamente alla prima pronuncia del Tribunale costituzionale erano intervenute alcune sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che avevano ritenuto che la disciplina tedesca violasse gli artt. 5 e 7 della Convenzione i quali, rispettivamente, stabiliscono il diritto alla libertà e alla sicurezza e il principio generale del nulla poena sine lege. In particolare, con la prima delle decisioni sul punto (M. c. Germania – ric. n. 19359/04), poi confermata anche da altre di poco successive, la Corte europea ha stabilito che l’applicazione retroattiva della norma che eliminava il limite massimo della durata della detenzione di sicurezza e la stessa durata illimitata fossero incompatibili con la Convenzione.
Con la sua pronuncia del 2004,
BVerfG, 2 BvR 2029/01, al contrario, il Tribunale costituzionale tedesco aveva ritenuto che l'applicazione retroattiva della nuova normativa non fosse in contrasto con il principio della Menschewürde (dignità umana) sancito all’art. 1 della Legge fondamentale.
Con la sentenza del 4 maggio 2011, il
Bundesverfassungsgericht ha rivisto il proprio orientamento iniziale ed è nuovamente intervenuto sul punto. In primo luogo, il Tribunale, confrontandosi con il problema del proprio precedente che avrebbe potuto rappresentare un impedimento procedurale ad un eventuale nuovo ricorso, ha affermato che le sentenze della Corte europea, contenenti elementi capaci di far leggere in una nuova luce i diritti fondamentali, possono permettere, attraverso l’interpretazione, di superare la forza di una pronuncia precedente del giudice costituzionale stesso. In questo fondamentale passaggio (82), il Tribunale non si è sottratto al confronto con la sua giurisprudenza pregressa e, nell’affrontarla, ha assimilato gli effetti delle pronunce della Corte europea a mutamenti del diritto interno sostanziali o di fatto. Le pronunce della Corte europea vengono considerate, dunque, capaci di incidere sull’interpretazione dei diritti fondamentali e, nella misura in cui lasciano la possibilità a più interpretazioni costituzionalmente compatibili (soweit verfassungsrechtlich entsprechende Auslegungsspielräume eröffnet sind), impongono al Tribunale costituzionale federale di interpretare il diritto interno in modo compatibile con gli impegni internazionali assunti e quindi garantendo la Völkerrechtsfreundlichkeit (interpretazione favorevolmente orientata verso il diritto internazionale).
Non c’è, tuttavia, hanno affermato i giudici, una semplice sovrapposizione tra i diritti tutelati dalla Convenzione e i
Grundrechte protetti nella Legge fondamentale. I primi, infatti, possono essere utili solo come ausilio interpretativo (Auslegungshilfe) dei secondi. In tal modo, ammette il Tribunale, la Convenzione e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo assumono un significato costituzionale (verfassungsrechtliche Bedeutung) anche se ciò non implica uno schematico parallelismo tra i principi della Legge fondamentale e quelli della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (keine schematische Parallelisierung der Aussagen des Grundgesetzes mit denen der Europäischen Menschenrechtskonvention) (85-89).
La Convenzione, infatti, conserva il suo rango meramente legislativo e di trattato internazionale e, pertanto, un singolo non potrà invocarne la tutela diretta davanti al Tribunale costituzionale. Ciò non toglie, tuttavia, che l’interpretazione di questo documento possa ben influenzare la lettura che si dà dei diritti all’interno dell’ordinamento tedesco. In questo modo, il Tribunale ha riconosciuto esplicitamente alla Corte europea, nella sua funzione di interprete della Convenzione e nella misura in cui questa non porti ad un restringimento della tutela riconosciuta a livello interno (88), un ruolo, che sembra scavalcare il singolo caso, di orientamento e di guida effettiva (
faktischen Orientierungs- und Leitfunktion) (89), capace di incidere anche sull’ordinamento interno su un duplice piano. In primo luogo, operando sull’efficacia vincolante di un precedente del Tribunale e ottenendo una sorta di equiparazione con gli altri mutamenti considerati dalla giurisprudenza costituzionale significativi a questo fine (Änderungen der Sach- und Rechtslage). In secondo luogo, sul piano dell’interpretazione: non permettendo all’interprete di sovrapporre integralmente diritto convenzionale e diritto interno, ma consentendogli di ampliare, attraverso il ricorso alla Auslegung (interpretazione), le tutele presenti nell’ordinamento tedesco.
Infine, il
Bundesverfassungsgericht è entrato nel merito e ha giudicato la disciplina incompatibile con l’art. 2, c. 2, periodo 2, in combinato disposto con gli artt. 104, c. 1, periodo 1 e 20, c. 3 GG.
Il Tribunale, nello specifico, ha ritenuto non proporzionali tali disposizioni, perché l’eccessiva durata della custodia impedisce di distinguere tra la pena vera e propria e una semplice
Sicherungsverwahrung. In particolare, nella misura in cui l’eliminazione del limite di dieci anni alla custodia di sicurezza si applica retroattivamente anche a quei soggetti che già erano sottoposti al precedente regime, tale norma viola anche il principio del legittimo affidamento e pertanto l’art. 2, c. 2, periodo 2 in combinato disposto con l’art. 20, c. 3 GG.
Gli effetti della decisione, sia pur con alcuni distinguo, vengono comunque differiti nel tempo fino al momento in cui entrerà in vigore una nuova legislazione, ma comunque non oltre il 31 maggio 2013. Ponendosi in una sostanziale continuità con i suoi precedenti in materia di interpretazione del diritto interno alla luce del diritto convenzionale, il Tribunale costituzionale non teme il confronto con la sua recente giurisprudenza e, nel superare il suo ingombrante precedente, rafforza, estentendolo anche al piano della libertà personale, un’apertura verso la CEDU che, nonostante le sottolineate cautele, appare senz’altro virtuosa e ricca di potenzialità.
(Francesco Saitto)


GUATEMALA – La Corte costituzionale interviene sull’elusione, attraverso un divorzio simulato, della norma costituzionale che vieta l’elezione del coniuge del Presidente uscente

In base all’art. 186, c. 1 lett. d) della
Costituzione del Guatemala, non sono eleggibili alla carica di Presidente della Repubblica i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo del Presidente o del Vicepresidente uscente. Allo scopo di eludere questa disposizione costituzionale, nel passato mese di aprile Álvaro Colom e la moglie Sandra Torres avevano depositato istanza di divorzio, così consentendo alla coniuge del Presidente uscente di procedere alla presentazione della propria candidatura per le elezioni presidenziali del settembre 2011.
Contro la decisione del tribunale di famiglia con la quale si autorizzava il divorzio fra i due coniugi aveva presentato tuttavia ricorso un’associazione di avvocati. Ad avviso dei ricorrenti, la simulazione del divorzio integrava una frode alla legge. In parziale accoglimento delle richieste dei ricorrenti, il giudice civile di Santa Lucía Cotzumalguapa ha sospeso il provvedimento in precedenza emanato dal giudice ordinario. Tuttavia, ribaltando tale decisione e lasciandola priva di effetti, la Corte costituzionale, all’unanimità, ha revocato la sospensione, negando la legittimazione processuale dell’associazione ricorrente. In base alla sentenza della Corte costituzionale, il
Registro de ciudadanos del Tribunal supremo electoral potrà dunque procedere all’iscrizione di Sandra Torres fra i candidati delle prossime elezioni presidenziali. (Renato Ibrido)


HONDURAS – Con l’accordo di Cartagena si conclude positivamente il processo di riconciliazione nazionale

Con la firma dell’accordo di Cartagena, siglato dal Presidente Porfirio Lobo e dal suo predecessore Manual Zelaya – quest’ultimo deposto da un colpo di Stato nel giugno del 2009 (su tali vicende, v.
Palomar n. 39 e n. 40) – si conclude positivamente il processo di riconciliazione nazionale in Honduras.
L’accordo prevede la possibilità per Zelaya, dopo sedici mesi di esilio, di rientrare in patria con la garanzia che non potrà essere oggetto di procedimenti penali da parte delle autorità giudiziarie per i reati contestatigli al momento in cui fu deposto. Inoltre, in base all’intesa, il Governo si è impegnato ad aprire un processo che porterà all’approvazione di una nuova Costituzione.
(Renato Ibrido)


IRAN – Il Presidente Ahmadinejad, in violazione della Costituzione, somma due cariche governative e il Parlamento vota per investire della questione l'autorità giudiziaria

Lo scorso 1° giugno il Parlamento iraniano ha votato per sottoporre ad giudizio il Presidente Ahmadinejad. Quest’ultimo, infatti, dopo aver revocato il precedente Ministro del petrolio e aver assunto l’incarico
ad interim, si è poi ufficialmente insediato a capo del ministero, ricoprendo così due distinti incarichi.
Il Parlamento ha ritenuto che tale comportamento fosse in violazione della Costituzione e ha votato affinché il Presidente rispondesse davanti ad un giudice del suo operato. La votazione ha registrato 165 deputati favorevoli, 1 contrario e 13 astensioni.
Secondo il combinato dell’art. 135 e dell’art. 141 della Costituzione, infatti, il Presidente non può nominare se stesso Ministro
ad interim ma deve nominare una terza persona che, comunque, non può durare in carica per più di tre mesi senza ottenere un voto parlamentare. Nessuno, infatti, può, secondo la Costituzione, ricoprire più di una carica all’interno del Governo.
Sul punto si era espresso, prima del voto parlamentare, anche il Consiglio dei guardiani – organo costituzionale (art. 91 Cost.) di grande rilevanza che ha la responsabilità di valutare la compatibilità delle leggi con il credo islamico e con la Costituzione e al cui vaglio devono essere sottoposte tutte le leggi votate dal Parlamento (art. 94 Cost.) – ritenendo che il cumulo delle cariche non fosse costituzionalmente legittimo.
(Francesco Saitto)


LIECHTENSTEIN – Un referendum conferma la legge sulle unioni civili per persone dello stesso sesso

Con referendum, i cittadini del Liechtenstein sono stati chiamati a pronunciarsi sulla recente legge approvata dal Parlamento che, il 16 marzo, ha dato anche alle persone del medesimo sesso la possibilità di contrarre un’unione civile. La popolazione ha confermato, a grande maggioranza, la legge appena approvata, all’unanimità, dal
Landtag.
La legge estende molti diritti previsti per le coppie sposate alle coppie che contraggono un’unione civile, escludendone altri, come per esempio la possibilità di adottare bambini. La legge entrerà in vigore il 1° settembre.
(Francesco Saitto)


MALTA – Approvato il referendum consultivo sulla introduzione del divorzio

Nel referendum consultivo svoltosi il 28 maggio scorso gli elettori maltesi si sono espressi a favore del divorzio. Il referendum era stato indetto in seguito alla presentazione in Parlamento di un
private member’s bill (motion no. 206/2010) per introdurre l'istituto del divorzio nell'unico Stato dell'UE che non lo prevede ancora. Il referendum consultivo, regolato dal Referenda Act del 1973 (art. 3, c. 1, lett. a), prevede la consultazione dell’elettorato nei casi in cui, come quello riguardante il divorzio, si senta l'esigenza di consultare il popolo su una proposta di legge controversa. La partecipazione al referendum è stata del 52% circa ed ha permesso di raggiungere il quorum necessario per la validità della consultazione (50% più uno degli aventi diritto al voto) e i voti favorevoli all’introduzione dell’istituto del divorzio sono stati circa il 72%. Tale risultato costituirà un'importante elemento di valutazione per il legislatore che non è comunque vincolato dal referendum a introdurre l’istituto, né, tanto meno, è vincolato dalla disciplina contenuta nella proposta di legge. (Luca Marfoli)


MESSICO – La Suprema corte di giustizia afferma che non si può sollevare un ricorso di amparo contro una legge di riforma costituzionale

La Corte suprema del Messico si è pronunciata sull’
amparo 2021/2009, noto anche come “amparo degli intellettuali”, dichiarandolo inammissibile.
L'
amparo riguardava la legge di riforma costituzionale (decreto 55, del 13 novembre 2007) che modifica gli artt. 41, 85, 97, 99, 108, 116, 122 e 134 Cost. Nello specifico i ricorrenti avevano impugnato l’art. 41.III che ha conferito all’Instituto Federal Electoral (IFE) il monopolio per l’attribuzione e la gestione degli spazi lasciati ai partiti per lo svolgimento dei dibattiti elettorali e per la diffusione di notizie e informazioni, introducendo così il divieto per qualsiasi persona (fisica o giuridica) di acquistare spazi pubblicitari all’interno di radio e televisioni per diffondere messaggi elettorali o informazioni legati a partiti o esponenti di gruppi politici.
Il ricorso, promosso da un gruppo di quindici intellettuali, è stato avanzato nel novembre del 2007 presso il
Districto in Materia Administrativa, che lo ha rigettato. Il Primer Tribunal Colegiado – anch'esso giudice amministrativo – lo ha invece reputato ammissibile e la questione, nell’ottobre 2009, è stata sottoposta al giudizio della Suprema Corte de Justicia de la Nación. Svariati dubbi sono stati sollevati circa la sua procedibilità, in particolare sotto due profili: ci si è chiesti, da un lato, se fosse possibile ricorrere contro una legge di riforma della Costituzione federale e, dall’altro, se l’amparo fosse uno strumento idoneo a tal fine.
In via preliminare è stato rigettato l’argomento usato dal giudice del distretto in materia amministrativa: secondo questi il ricorso non poteva essere ammesso poiché la
ley de amparo (modificata il 17 giugno 2009), non disciplinava in maniera espressa la possibilità di sollevare un ricorso contro una legge di riforma costituzionale. Bisogna infatti brevemente ricordare che, in base all’art. 1 della suddetta legge, è possibile ricorrere contro leggi o atti delle autorità che violino le garanzie individuali, leggi o atti federali che violino o limitino la sovranità degli Stati membri e infine contro leggi o atti statali che invadano la sfera delle competenze federali.
Molto difficile è stato per la Corte suprema decidere in merito al ricorso. Il giudice costituzionale si era infatti riunito già a gennaio per deliberare sulla questione, ma non è stato possibile emettere una sentenza poiché il collegio giudicante, allora composto da dieci giudici, si era espresso con la parità. Si è quindi dovuto attendere che fosse nominato il giudice mancante, l’undicesimo.
In ultima istanza, grazie a una maggioranza di sette giudici contro quattro, è prevalsa la posizione assunta da coloro che reputavano inammissibile l’
amparo. Decisiva è stata l’opinione espressa da Jorge Mario Pardo Rebolledo (nominato a gennaio) secondo cui è corretto ipotizzare che si possa ricorrere contro una legge di riforma della Costituzione alla luce del fatto che il potere del Congreso de la Unión, il Parlamento messicano, non è illimitato; tuttavia siffatto sindacato non può svolgersi utilizzando l’amparo giacché, qualora questo fosse accolto, la sentenza produrrebbe i suoi effetti solo nei confronti dei ricorrenti; sarebbe quindi incompatibile con il principio di supremazia della Costituzione ipotizzare che la Corte possa dichiarare l’incostituzionalità di una legge di riforma della Costituzione medesima e che gli effetti di siffatta pronuncia non si producano erga omnes. (Elena Sorda)


OLANDA – Un tribunale olandese conferma il divieto di indossare il velo islamico introdotto in una scuola cattolica

La Corte olandese del distretto di Haarlem (Amsterdam) ad aprile ha dichiarato legittimo il divieto di indossare il velo che è stato introdotto in una scuola cattolica di Volendam. Il giudice ha affermato che la norma in esame non pone in essere alcun tipo di discriminazione su base religiosa considerando che l’istituto scolastico impone altresì di non indossare cappelli o indumenti analoghi. Ha inoltre dichiarato che l’obbligo di non indossare il velo è coerente con gli interessi della scuola a mantenere intatta la propria identità cattolica.
La sentenza ha quindi rigettato quanto sostenuto dal ricorrente, la Commissione per l’uguaglianza di trattamento (
Commissie Gelijke Behandeling) la quale, in seguito alle segnalazioni di uno studente, ha citato in giudizio la scuola sostenendo che il divieto di indossare il velo corrispondesse a una discriminazione su base religiosa. La Commissione è un’organizzazione indipendente costituita nel 1994 per vegliare sulla corretta attuazione delle disposizioni normative e per fornire pareri e informazioni in merito; può altresì fare raccomandazioni, intraprendere ricerche specifiche e, come nel caso di specie, agire in giudizio. (Elena Sorda)


OLANDA – Approvata una legge che impone la neutralità della rete vietando agli operatori di porre limitazioni a determinati servizi internet

L’Olanda è il primo Stato europeo ad approvare una legge che impone la neutralità del
web.
La normativa costituisce la risposta alla scelta degli operatori telefonici olandesi di bloccare o sottoporre a pagamento l’uso di alcuni servizi come il
VoIP (che permette l’uso di programmi quali Skype, finalizzati a telefonare via internet) o altri che rendono possibile l’invio di sms usando la rete.
Le limitazioni poste dagli operatori sono finalizzate a mantenere alti (o comunque a preservare) gli introiti derivanti dalla telefonia, ma le autorità olandesi hanno ritenuto che l’imposizione di tariffe ulteriori per accedere a determinati servizi del
web corrispondesse a una limitazione della libera utilizzazione della rete e all’introduzione di una forma di discriminazione fra gli utenti.
Gli operatori del settore hanno manifestato il proprio disappunto in materia, sostenendo che questo di fatto limiti la possibilità di investire nella ricerca e nella creazione di nuovi programmi che possano accrescere le potenzialità di internet e i suoi impieghi. Anche le imprese legate alla telefonia che operano in altri Paesi dell’Unione europea stanno guardando con timore alla recente legge entrata in vigore in Olanda: si teme infatti che altri Stati vogliano seguire l’esempio dei Paesi Bassi introducendo norme analoghe.
Intanto, il 25 maggio scorso è divenuta vincolante la
direttiva 2009/140/CE che, disciplinando le telecomunicazioni, tutela la «neutralità della tecnologia e dei servizi» e per la prima volta riconosce un generico principio di «neutralità della rete», definito come la capacità degli utenti di internet di scegliere e accedere liberamente ai servizi offerti. La Commissione europea al momento ha dichiarato di non voler disciplinare in modo più puntuale la materia; ha tuttavia affidato al Berec (Body of European Regulators for Electronic Communitations – Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche) il compito di analizzare i contratti di somministrazione di servizi internet adottati dagli operatori telefonici per valutarne il contenuto. (Elena Sorda)


ONU – La Corte internazionale di giustizia si dichiara incompetente a giudicare del ricorso della Georgia contro la Russia per il conflitto dell’agosto 2008

Con una
decisione del 1° aprile 2011, la Corte internazionale di giustizia si è dichiarata incompetente a giudicare del ricorso che la Georgia aveva sollevato contro la Russia per i fatti relativi al conflitto scoppiato tra i due Stati nell’estate del 2008 sulle sorti dell’Ossezia del Sud e dell’Abcasia. La Georgia lamentava il mancato rispetto da parte della Federazione russa degli obblighi contratti con l’adesione alla Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale durante l’occupazione del territorio georgiano.
La Corte internazionale di giustizia, con una maggioranza di dieci contro sei, ha accolto una delle obiezioni sollevate dalla Federazione russa in base alla quale non si sarebbero verificate due delle condizioni cui l’art. 22 della Convenzione sottopone la possibilità di adire la Corte internazionale, ossia quella di aver tentato una soluzione negoziata della controversia e quella di aver posto in atto le procedure espressamente previste dalla Convenzione allo stesso fine. Quanto alla prima condizione – l’avvio di negoziati – la Corte, prima di valutarne la sussistenza nel caso in giudizio, propone una interpretazione del concetto di negoziato nell’art. 22. Preliminarmente i negoziati vanno distinti dalle mere proteste e dalle dispute, andando oltre l'opposizione di interessi tra due parti che sfocia in accuse e rivendicazioni. Il concetto di negoziato presuppone quanto meno un tentativo sincero di una delle parti di intavolare una discussione con l’altra al fine di risolvere la disputa, anche se terminato in un fallimento o in una fase di stallo, non essendo necessario, l’effettivo raggiungimento di un accordo. Conclude la Corte che si tratta di una questione da valutare caso per caso e, nella disputa in questione tra Georgia e Federazione russa, ritiene non ci siano stati tentativi di negoziare da parte della Georgia tra l’8 agosto, giorno di inizio delle ostilità, e il 12 agosto, giorno in cui è stato presentato il ricorso alla Corte internazionale di giustizia.
(Gabriella Angiulli)


PAKISTAN – La Lahore High Court stabilisce che il ruolo di Presidente è incompatibile con cariche partitiche

La
Lahore High Court, in una decisione del 13 maggio, ha affermato che il Presidente della Federazione Zardari non può ricoprire cariche partitiche. Il caso era stato sollevato da parte del Pakistan Lawyers’ Forum che affermava l’impossibilità per Zardari, sulla base del dettato costituzionale, di mantenere la carica di co-chairman del Pakistan Peoples Party.
I giudici, dopo aver rigettato l’istanza del Presidente Zardari che invocava l’immunità presidenziale, hanno accolto il
petitum ritenendo che l’art. 41, c. 1 della Costituzione pachistana, designando il Presidente della Repubblica quale capo dello Stato e simbolo dell’unità della Repubblica, esige che questo sia neutrale ed imparziale rispetto ai partiti politici. Nell’affermare ciò, la Lahore High Court richiama, quale precedente vincolante, la sentenza della Corte Suprema Mian Muhammad Nawaz Sharif c. President of Pakistan and others (PLD 1993 SC 473) che aveva affermato la necessità che l’imparzialità e la neutralità caratterizzassero il ruolo del Presidente. (Gabriella Angiulli)


PERÙ – Il Tribunale costituzionale, valorizzando l’argomento culturale, nega la violazione del principio di laicità per mezzo dell’esposizione del crocifisso nelle aule di tribunale

Il 26 novembre 2008, a seguito del rigetto dell’istanza con la quale si chiedeva di ritirare il crocifisso e la Bibbia dalle aule di tribunale nel quale il ricorrente svolgeva la propria attività professionale in qualità di avvocato, don Jorge Manuel Linares Bustamante ha presentato un
amparo contro il presidente della Corte suprema di giustizia della Repubblica, nella sua qualità di massimo rappresentato del potere giudiziario.

Ad avviso del ricorrente, la presenza di questi simboli negli spazi pubblici violava in particolare i principi di laicità e di libertà religiosa.

In questo senso, veniva in particolare lamentata la violazione dell’art. 2 della
Costituzione, in base a cui «tutte le persone hanno diritto», secondo il c. 2, «all’eguaglianza davanti alla legge. Nessuno può essere discriminato per motivi di origine, razza, sesso, lingua, religione, opinione, condizione economica o di qualsiasi altra indole»; e, secondo il c. 3, «alla libertà di coscienza e di religione, in forma individuale o associata. Non possono esservi discriminazioni per ragioni di idee e credenze. Non può esservi delitto di opinione. L’esercizio pubblico di tutte le confessioni è libero, sempre che non offenda la morale né alteri l’ordine pubblico».
Il 24 marzo 2011, il Tribunale costituzionale ha rigettato tuttavia le tesi del ricorrente, affermando che «la presenza di simboli religiosi come il crocifisso o la Bibbia i quali storicamente e tradizionalmente hanno trovato spazio nell’ambito pubblico, come negli uffici e nei tribunali del potere giudiziario, non viola la libertà religiosa né il principio di laicità dello Stato» (
exp. N.° 06111-2009).
Nella propria decisione, il Tribunale costituzionale ha in particolare valorizzato il c.d. “argomento culturale”, in base al quale il crocifisso non costituisce solamente un simbolo di una confessione religiosa, ma un patrimonio della cultura del paese. Per di più, questo argomento troverebbe, secondo l’alta corte, un aggancio testuale nell’art. 50 della Costituzione, in base al quale «nell’ambito di un regime d’indipendenza ed autonomia, lo Stato riconosce la Chiesa cattolica come elemento importante nella formazione storica, culturale e morale del Perù, e le presta la propria collaborazione» (c. 1), ma altresì «rispetta le altre confessioni e può stabilire forme di collaborazione con esse» (c. 2).

Il Tribunale costituzionale ha tuttavia accolto il secondo motivo di ricorso, con il quale si chiedeva l’esclusione nel processo di qualsiasi domanda vertente sulla religione del dichiarante, salvo i casi in cui questo sia strettamente necessario ai fini processuali. La consuetudine dei giudici peruviani di chiedere agli imputati ed ai testimoni di dichiarare le proprie credenze religiose, è apparso infatti lesivo del principio di libertà religiosa.

Occorre osservare che la decisione in esame è stata pronunciata nello stesso periodo in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo interveniva sul caso Lautzi (v. l’editoriale
Palomar n. 45).
Il 20 dicembre 2010, invece, il Presidente della Repubblica aveva promulgata la
ley de libertad religiosa, la quale istituendo un apposito registro delle entità religiose e riconoscendo alle confessioni iscritte in tale registro l’accesso in condizioni parità ad una serie di benefici fiscali, dava attuazione e sviluppo agli artt. 2, c. 3 e 50 della Costituzione (v. Palomar n. 44). (Renato Ibrido)


PERÙ – Il Tribunale costituzionale rigetta il ricorso contro le norme che eliminano i benefici penitenziari a favore dei condannati per motivi di terrorismo

Lo scorso 12 maggio, il Tribunale costituzionale ha dichiarato inammissibile la domanda di
hábeas corpus contenuta nel ricorso n. 04166-2010-PHC/TC, con la quale tre cittadini sollecitavano la dichiarazione d’incostituzionale della ley n. 29423 (v. comunicato stampa). Ad avviso dei ricorrenti, tale legge, eliminando i benefici penitenziari ai condannati per terrorismo, violava il principio di non discriminazione e di uguaglianza.
Il Tribunale costituzionale ha affermato che le norme in esame devono essere oggetto di un controllo astratto di costituzionalità e non di un procedimento di
hábeas corpus. Tuttavia in un obiter dictum della decisione, il Tribunale costituzionale ha avuto modo di evidenziare che la gravità del delitto può costituire oggetto di differenziazioni in materia di benefici penitenziari. (Renato Ibrido)


REGNO UNITO – L’High Court ha confermato la compatibilità di una contestata legge sul diritto d’autore con il diritto comunitario e con il diritto CEDU

Con una recente decisione (
[2011] EWHC 1021), l’High Court si è pronunciata sulla compatibilità del Digital Economy Act 2010 con il diritto comunitario e quello della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Chiamata di fatto a svolgere una vera e propria funzione di judicial review of legislation, la Corte ha ritenuto che la legge, il cui primario obiettivo era quello di garantire e tutelare la proprietà intellettuale in rete, non violasse il diritto comunitario e quello convenzionale. Il punto più controverso è costituito dalla parte della legge che, al fine di impedire atti di pirateria informatica, vieta l’accesso ad internet a chi violi le norme sul diritto d’autore. I ricorrenti denunciavano, sul punto, la violazione da parte della norma della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione nonché dell’art. 8 della CEDU, sostenendo che gli effetti di questa legge fossero sproporzionati rispetto al fine perseguito.
I ricorrenti, inoltre, denunciavano irregolarità procedurali in quanto la legge, nonostante introducesse una regolazione tecnica di norme contenute in direttive comunitarie, non era stata notificata alla Comunità. Inoltre, denunciavano che fosse in contrasto con la
Electronic Commerce Directive (Direttiva 2000/31/EC), con la Privacy and Electronic Communications Directive (Direttiva 2002/58/EC) e con la Authorisation Directive (Direttiva 2002/20/EC).
Dopo aver esaminato la giurisprudenza e la legislazione comunitaria sul punto, tuttavia, in una lunga sentenza, la Corte ha ritenuto che non si fosse consumata alcuna violazione e che la legge fosse pienamente legittima.
(Francesco Saitto)


REGNO UNITO – La Corte suprema procede all’overruling di un proprio precedente a seguito di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di detenzione di dati da parte della polizia

Con la sentenza
R c. The Commissioner of Police of the Metropolis [2011] UKSC 21, la Corte suprema, superando un precedente contrario della House of Lords (R (S) c. Chief Constable of the South Yorkshire Police and R (Marper) c. Chief Constable of South Yorkshire Police [2004] 1 WLR 2196), ha ritenuto che la facoltà per la polizia di continuare a conservare informazioni, come le impronte digitali, di soggetti ritenuti del tutto estranei rispetto alle indagini svolte, fosse incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo in seguito alla pronuncia della Corte europea (S and Marper c. United Kindom (2008) 48 EHRR 50). In questa sentenza (su cui v. Palomar n. 36), il giudice europeo ha ritenuto violato l’art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e, in particolare, il secondo comma che prevede che «non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». Non ritenendo proporzionata la legislazione del Regno Unito, rispetto al fine perseguito, la CEDU ha, dunque, condannato il Paese.
Nella sentenza
R c. The Commissioner of Police of the Metropolis [2011] UKSC 21 la Corte suprema è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione.
La disposizione di cui si discute la legittimità è l’
art. 82 del Criminal Justice and Police Act 2001 che ha modificato l’art. 64 del più risalente Police and Criminal Evidence Act 1984. La legge del 1984, infatti, prevedeva l’obbligo di distruggere impronte digitali o altri dati di chi fosse stato dichiarato estraneo ad un fatto di reato. Questo obbligo di distruzione è stato poi modificato nel 2001, introducendo, al suo posto, un potere discrezionale.
Il ricorrente procedeva per ottenere la distruzione delle prove raccolte su di lui dopo essere stato informato della sua estraneità alla vicenda per cui inizialmente era stato indagato.

La Corte è molto chiara nell’affermare che il precedente della
House of Lords deve essere oggetto di overruling perché, alla luce della giurisprudenza CEDU, ormai la normativa che prevede un potere discrezionale è incompatibile con l’art. 8 della Convezione. È l’art. 3 dello Human Rights Act 1998, afferma la Corte, che impone ai giudici di interpretare il diritto interno, nella misura in cui ciò è possibile, in modo conforme al diritto convenzionale.
In seguito, i giudici sono entrati nel merito, tentando di interpretare il diritto interno in modo conforme al diritto CEDU. La Corte, infatti, afferma che il potere discrezionale previsto dalla legge non impone l’obbligo di conservare i dati e che questo potere, dunque, deve essere usato in modo ragionevole dalle autorità preposte che non possono conservare per un tempo indefinito i dati delle persone indagate solo al fine di allargare i
database e facilitare eventualmente indagini successive.
Con questa sentenza, dunque, la Corte interviene sul significato da attribuire al verbo «may» e sulle intenzione del Parlamento su quale sia il «natural meaning» che il Parlamento voleva intendere utilizzando tale espressione: un potere discrezionale, non un obbligo. Per questo motivo, secondo i giudici, è possibile un’interpretazione del diritto interno conforme al diritto convenzionale e non è necessario intervenire legislativamente a modificare tale normativa i cui effetti possono essere temperati con un semplice atto (che deve essere emanato dalla
Association of Chief Police Officers) che deve intervenire per modificare le attuali linee guida emanate e attualmente in vigore che prevedono che i dati possano essere distrutti solo in casi eccezionali.

Hanno espresso un’opinione dissenziente due giudici, i
Lord Rodger e Brown, che hanno dichiarato che, invece, intento del legislatore fosse proprio quello di rendere conservabili per un tempo indefinito i dati raccolti dalla polizia e che, pertanto, non potendo in alcun modo offrire un’interpretazione conforme ai sensi dell’art. 3 dello Human Rights Act 1998, si sarebbe dovuta dichiarare, in base dell’art. 4 della stessa legge, l’incompatibilità del diritto interno con la Convenzione. (Francesco Saitto)


REPUBBLICA CECA – Dichiarata costituzionalmente illegittima una legge sulla conservazione dei dati da parte di società di telecomunicazione e sul loro uso

La Corte costituzionale della Repubblica Ceca, con la sentenza Pl. US 24/10, ha dichiarato incostituzionale l’Atto sulle comunicazioni elettroniche, risalente al 2005, che imponeva alle compagnie che operano nel settore delle telecomunicazioni di registrare e-mail, attività informatica e telefonate dei clienti che utilizzavano i loro servizi. Scopo della legge doveva essere l’attuazione della direttiva
2002/58/EC (poi modificata dalla direttiva 2006/24/EC) finalizzata a prevenire e combattere attacchi terroristici.
Uno degli elementi maggiormente criticati dai ricorrenti concerneva la circostanza che oggetto della registrazione fossero non tanto i contenuti delle comunicazioni (cosa che poteva essere funzionale all’individuazione di quelle che presentavano un indice di pericolo rilevante), bensì l’indicazione di tutti i soggetti che entravano in contatto fra loro e del momento in cui ciò veniva fatto, limitando così notevolmente il diritto alla
privacy.

La disciplina relativa ai dati raccolti, dal contenuto poco dettagliato, permetteva inoltre alla polizia di richiedere informazioni per lo svolgimento di tutti i tipi di indagini: anche questo aspetto è stato oggetto di contestazione visto i pubblici ufficiali le richiedevano sistematicamente anche per le indagini più semplici.

La sentenza della Corte ceca segue una pronuncia simile del giudice delle leggi tedesco che nel 2010 ha dichiarato incostituzionale una legge relativa alla gestione dei dati sensibili, anche in quel caso entrata in vigore per attuare la direttiva comunitaria sopra citata (v. 
Palomar n. 41). (Elena Sorda)


REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO – In vista delle elezioni presidenziali, è stata modificata la Costituzione con l’abolizione del doppio turno

In vista delle elezioni presidenziali, che si terranno a novembre contestualmente alle elezioni del Parlamento, l’Assemblea nazionale ha modificato la Costituzione sopprimendo il doppio turno ed introducendo il turno unico. Il Presidente della Repubblica, che ha fortemente voluto questa modifica della Costituzione, ha giustificato il passaggio al turno unico con l’impossibilità finanziaria per il Paese di organizzare un voto a due turni e con la volontà di evitare le possibili violenze tra le due tornate elettorali, come avvenuto in altri Paesi africani negli ultimi mesi. Anche se la riforma costituzionale è stata approvata da una larghissima maggioranza parlamentare (su 504 parlamentari presenti solo 8 hanno votato contro e 11 si sono astenuti), da più parti la modifica costituzionale è stata criticata per esser stata approvata in pochi giorni, al termine di una sessione straordinaria in cui la revisione non era nel calendario dei lavori e per il fatto che il voto a turno unico e a maggioranza semplice potrebbe consentire a Kabila, attuale Presidente, la cui politica è stata fortemente criticata negli ultimi mesi, di essere nuovamente eletto anche contro la volontà della maggioranza degli elettori.
(Elisa Ciardelli)


SAN MARINO – Il Collegio garante della costituzionalità delle norme dichiara l’illegittimità di una norma relativa alla disciplina legislativa dell’istituto della ricusazione

Il Collegio garante della costituzionalità delle norme con decisione n. 7 del 31 maggio 2011 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 23 L. Q. n. 55/2003 che, nel regolamentare il procedimento di ricusazione dei giudici, non si preoccupa in alcun modo di conciliare il principio dell’indipendenza e imparzialità del giudice, tutelato dall’art. 15 della
Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese e dall’art. 6, c. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, alla base della normativa in materia di astensione e ricusazione, con il principio della speditezza dei processi, anch’esso espressamente tutelato dall’art. 6 CEDU. L’illegittimità della norma riguarda un profilo attinente l’economia processuale del giudizio nel quale è stata presentata l’istanza di ricusazione. La disciplina dell’istituto prevedeva infatti che, nel caso in cui fosse stata presentata un’istanza di ricusazione, il giudice non poteva svolgere attività processuale fino a quando non fosse stata respinta o dichiarata inammissibile l’istanza stessa. La Corte ha ritenuto la norma illegittima nella parte in cui non prevede che il giudice di cui è stata chiesta la ricusazione possa continuare l’attività processuale con esclusione della sola pronuncia della sentenza. La Corte ha inoltre aggiunto che tale ultimo limite, cioè quello di non poter pronunciare sentenza, non opera qualora venga proposta una istanza di ricusazione fondata sugli stessi motivi di altra in precedenza già respinta. Una norma analoga è peraltro prevista nell’art. 37, c. 2 del codice di procedura penale italiano così come interpretato dalla sentenza n. 10 del 1997 della Corte Costituzionale con l'intento di evitare i possibili abusi da parte della difesa. (Luca Marfoli)


SIRIA – Dichiarata la fine dello stato di emergenza durato circa 48 anni

In aprile il Presidente siriano, nell'intento (rivelatosi vano) di fermare le proteste popolari, ha promulgato un pacchetto legislativo approvato dal Parlamento con il quale viene sancita la fine dello stato di emergenza nel paese. Il provvedimento prevede altresì l’abolizione della Corte suprema per la sicurezza statale, organo giudiziario cui era demandato il potere di decidere sui reati commessi contro la sicurezza dello Stato e l’espansione della libertà di manifestazione, fortemente limitata dal 1963. (Luca Marfoli)


SPAGNA – Il Tribunale costituzionale definisce una nuova tecnica d’interpretazione dei regolamenti parlamentari: l’interpretazione “pro-deputato”

Con la
sentenza n. 57/2011 dello scorso 3 maggio, il Tribunale costituzionale ha affermato che gli organi parlamentari, in caso di dubbio circa la corretta interpretazione del catalogo di diritti del deputato definito dai regolamenti delle assemblee legislative, devono optare per il significato più favorevole al contenuto del diritto.
Tale indicazione costituisce lo sviluppo e la precisazione di un indirizzo che aveva cominciato a manifestarsi nella giurisprudenza costituzionale più recente, a partire dalla
sentenza n. 141/2007. Il carattere inedito di questo filone giurisprudenziale può essere ravvisato nell’estensione all’ambito dei regolamenti delle assemblee del principio dell’interpretazione più favorevole al contenuto dei diritti fondamentali, dando così un significativo contributo al processo di progressiva assimilazione fra i criteri e le tecniche di interpretazione dei regolamenti parlamentari e quelli utilizzati in altri rami del diritto pubblico.
Occorre ricordare che nell’ordinamento spagnolo, alla luce delle indicazioni giurisprudenziali elaborate dal Tribunale costituzionale, i regolamenti parlamentari e la legge costituiscono le due “fonti” abilitate a definire il catalogo di diritti del deputato tutelati ai sensi dell’
art. 23, c. 2 CE (diritto di accesso, in condizioni di uguaglianza, ad incarichi e funzioni pubbliche secondo i requisiti previsti dalla legge). La violazione dei diritti contenuti nel regolamento parlamentare può dunque essere oggetto di ricorso de amparo costituzionale.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva lamentato la violazione dell’art. 7 del
regolamento del Congresso, il quale recita: «per il migliore assolvimento delle proprie funzioni parlamentari, i deputati, informandone preventivamente il rispettivo gruppo parlamentare, avranno la facoltà di ottenere dalle amministrazioni pubbliche i dati, relazioni o documenti in possesso di queste» e, al secondo comma, aggiunge «la richiesta verrà inoltrata, in ogni caso, tramite la presidenza del Congresso e la amministrazione destinataria dovrà fornire la documentazione richiesta o dichiarare al Presidente del Congresso, non oltre il termine di trenta giorni, e al richiedente attraverso la forma di comunicazione che ritenga più appropriata, le ragioni fondate in diritto che lo impediscono».
Nello specifico, la
Mesa del Congresso aveva respinto una istanza ex art. 7 del regolamento avente oggetto la richiesta alla Confederazione idrografica di Guadalquivir di un informe d’impatto ambientale in relazione alla biodiversità del fiume Guadalquivir. Ad avviso della Mesa, la domanda, pur essendo stata trasmessa via fax al gruppo politico al quale apparteneva il deputato, non presentava in calce la firma del portavoce del gruppo, così come invece richiesto da una prassi parlamentare costante.
Benché sostenuta da un argomento di ordine storico-casistico, il Tribunale costituzionale ha ravvisato in tale lettura dell’inciso contenuto nell’art. 7, c. 1 – «informandone preventivamente il rispettivo gruppo parlamentare» – una violazione del «principio di interpretazione più favorevole all’efficacia dei diritti fondamentali».
(Renato Ibrido)



SPAGNA – Il Tribunale costituzionale ribalta la sentenza del Tribunale supremo con la quale si annullavano le candidature della coalizione Bildu per le elezioni locali

La “
Sala Especial del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial” del Tribunale supremo, con la sentenza del 2 maggio 2011 ha dichiarato nulle le candidature presentate dalla coalizione Bildu-Eusko Alkartasuna (EA)/Alternatiba Eraikitzen. Il Tribunale supremo ha infatti ritenuto esistente la relazione fra tale coalizione ed il partito Batasuna, formazione già disciolta in via giudiziaria a causa dei suoi legami con il gruppo terroristico ETA.
Il 5 maggio, il Tribunale costituzionale,
con la sentenza n. 62/2011, ha annullato la pronuncia del Tribunale supremo, ritenendo non sufficientemente provata la relazione fra Bildu ed Eta/Batasuna. Da qui la violazione del diritto di partecipazione politica e di accesso alle cariche pubbliche in condizioni di uguaglianza sancito dall’articolo 23 della Costituzione spagnola.
Successivamente, il Tribunale supremo ha rigettato la domanda presentata dal sindacato
Manos Limpias contro il Tribunale costituzionale, e nello specifico contro i magistrati costituzionali che avevano votato a favore della STC 62/2011. (Rosario Tur Ausina - Francisco Sanjuán Andrés)



SPAGNA – Il Tribunale costituzionale rigetta il ricorso contro la legge andalusa che introduce l’obbligatorietà dell’alternanza fra i due sessi nelle elezioni autonomiche

Con la
sentenza n. 40/2011, il Tribunale costituzionale ha rigettato il ricorso d’incostituzionalità presentato dal Partito popolare contro le modifiche introdotte dalla ley electoral del Parlamento de Andalucía 5/2008, de 8 de abril, la quale modifica l’art. 23 della ley electoral de Andalucía 1/1986, de 2 de enero, con riferimento all’obbligatorietà dell’alternarsi di uomini e donne nelle candidature alle elezioni autonomiche. Ad avviso del Tribunale costituzionale, tale meccanismo favorisce il conseguimento di una «eguaglianza reale e effettiva fra uomini e donne» nella partecipazione politica, vale a dire un'esigenza legittima alla luce dei principi costituzionali. (Francisco Sanjuán Andrés)


SPAGNA – Il Tribunale costituzionale si pronuncia a favore di una insegnante di religione licenziata dopo aver contratto matrimonio con un uomo divorziato

Con la
sentenza n. 51/2011, resa in un giudizio di amparo, il Tribunale costituzionale ha annullato due sentenze del Juzgado de lo Social e del Tribunale superiore d’Andalusia, riconoscendo il diritto di un docente a «non subire discriminazioni per ragioni legate a circostanze personali, alla libertà ideologica (art. 16 della Costituzione spagnola), in connessione con il diritto a contrarre matrimonio nella forma stabilita dalla legge e dall’intimità personale e familiare». L’istituto scolastico aveva escluso la ricorrente dalle sue attività di insegnamento dopo che era stato contratto un matrimonio civile con un uomo divorziato. (Francisco Sanjuán Andrés)


SPAGNA – Approvato il Regolamento attuativo della Ley de extranjería

Il 20 aprile scorso è stato adottato il
real decreto n. 557/2011, con il quale in via regolamentare si dà applicazione e sviluppo alla disciplina contenuta nella ley orgánica 2/2009, relativa ai diritti e libertà degli stranieri in Spagna, conosciuta anche come ley de extranjería. Il regolamento n. 557 costituisce un elemento fondamentale della politica di immigrazione condotta dal Governo spagnolo e stabilisce un modello di immigrazione regolare, ordinato e vincolato al mercato del lavoro. Il regolamento traspone la normativa comunitaria in materia, garantendo altresì una maggiore trasparenza ed obiettività dei procedimenti amministrativi. Infine, il regolamento n. 557 rafforza i meccanismi di mobilità. (Francisco Sanjuán Andrés)


SPAGNA – La Giunta elettorale centrale ed il Tribunale supremo intervengono sul divieto di organizzare manifestazioni nel giorno di riflessione elettorale

La Giunta elettorale centrale (JEC) ha affermato che le concentrazioni, riunioni e manifestazioni promosse per sostenere l’astensione o il voto in bianco durante la giornata di riflessione elettorale costituiscono atti incidenti sul processo elettorale. La JEC si è pronunciata sulla base della legislazione elettorale che proibisce la realizzazione di qualsiasi atto di propaganda o di campagna elettorale durante la giornata di riflessione elettorale (artt. 53 e 144.1.a della
ley orgánica del régimen electoral general). Il diritto di manifestazione e di riunione sanciti dall’art. 21 della Costituzione spagnola non possono dunque interferire con l’esigenza di un adeguato sviluppo del processo elettorale.
Successivamente, il Tribunale supremo, all’unanimità, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso da
Izquierda Unida contro la decisione della JEC, affermando che essa non costituisce «un pronunciamento proibitivo» rispetto al movimento 15-M e che si limita a «formulare un criterio di applicazione o interpretazione» della ley orgánica del régimen electoral general. (Francisco Sanjuán Andrés)



SPAGNA – Il Presidente del Tribunale costituzionale ha rigettato le dimissioni di tre giudici costituzionali

Il Presidente del Tribunale Costituzionale, Pascual Sala, ha rigettato le dimissioni dei magistrati
Javier Delgado, Elisa Pérez e del vicepresidente Eugeni Gay. I tra magistrati, i quali fecero il loro ingresso nel Tribunale costituzionale nel 2001, hanno presentato le proprie dimissioni per sbloccare la situazione di stallo venutasi a creare dopo la morte nel 2008 del giudice Roberto García-Calvo. Il Partito popolare ed il Partito socialista non hanno ancora infatti trovato un accordo per l’elezione del sostituto. Il Presidente del Tribunale costituzionale ha motivato la propria decisione in base all’ingente numero di casi pendenti oltreché in base alla necessità di assicurare la stabilità dell’organo. (Francisco Sanjuán Andrés)



SPAGNA – Il Tribunale costituzionale riconosce il diritto di partecipazione politica dei consiglieri municipali non iscritti ad alcun gruppo politico

In quattordici sentenze pronunciate nel primo semestre del 2011 (STCC
77/2011, 76/2001, 72/2011, 71/2011, 70/2011, 56/2011, 55/2011, 54/2011, 53/2011, 52/2011, 49/2011, 48/2011, 43/2011, 20/2011il Tribunale costituzionale è intervenuto sul tema dei consiglieri municipali non appartenenti ad alcun gruppo politico. Il Tribunale costituzionale, in virtù dell’art. 23 della Costituzione ha affermato il pieno diritto di questi soggetti a partecipare agli affari pubblici in condizioni di uguaglianza rispetto agli altri consiglieri. (Francisco Sanjuán Andrés)


SPAGNA – Il Tribunale costituzionale revoca la sospensione della legge catalana sulle “consultas populares

Il Tribunale costituzionale, mediante l’
auto del 9 giugno 2011 ha revocato la sospensione dell'efficacia della ley de Cataluña 4/2010, de consultas populares por vía de referéndum inizialmente accordata su richiesta del Governo. Il Tribunale costituzionale ha motivato la propria decisione sulla base del fatto che l’istituto della consulta può essere esercitato solamente previa autorizzazione del Governo centrale. (Francisco Sanjuán Andrés)


STATI UNITI – Importanti sviluppi nel riconoscimento legale delle unioni omosessuali negli Stati del Delaware, New York, Rhode Island, Washington e Wyoming

Con la firma apposta il 5 aprile 2011 dal Governatore dello Stato, Chris Gregoire, al disegno di legge precedentemente approvato dai due rami del Congresso statale (dalla Camera dei Rappresentanti il 5 marzo 2011; dal Senato il 30), si è concluso il procedimento di approvazione della
legge che porterà lo Stato di Washington a riconoscere ufficialmente i matrimoni tra partners omosessuali celebrati in uno Stato diverso della federazione. La legge entrerà in vigore 90 giorni dopo la chiusura della sessione legislativa corrente.
Con riferimento, invece, allo Stato del Delaware, la firma di ratifica posta in essere l’11 maggio 2011 dal Governatore dello Stato Jack Markell, ha consentito l’entrata in vigore della
legge che consente il riconoscimento legale delle unioni di fatto tra omosessuali all’interno dello Stato. In base alla legge, i soggetti che stipuleranno un’unione di fatto godranno dei medesimi diritti, benefici e saranno soggetti agli stessi doveri di coloro che sono sposati in base alla legge dello Stato del Delaware, inclusi i diritti di adozione. Il disegno di legge era stato precedentemente approvato dal Senato statale a maggioranza di 13 voti contro 6 in data 6 aprile 2011 e dalla Camera dei Rappresentanti a maggioranza di 26 voti contro 15 in data 14 aprile 2011. La legge entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2012.
Un’analoga
legge, volta a riconoscere il valore giuridico delle unioni omosessuali come unioni civili, è stata ratificata dal governatore del Rhode Island, Lincoln Chafee, il 2 luglio 2011, dopo l’approvazione da parte dei due rami dell’organo legislativo il 19 maggio (alla Camera dei Rappresentanti, 62 voti favorevoli contro 11) ed il 30 giugno (al Senato, 21 voti a favore contro 16). La legge prevede tuttavia la possibilità per alcune associazioni religiose di negare il riconoscimento a questo tipo di unioni, creando disparità di trattamento nel riconoscimento delle unioni affettive tra coppie eterosessuali ed omosessuali.
Il 24 giugno 2011 il Governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha apposto la propria firma di ratifica al disegno di legge che riconosce alle coppie omosessuali il diritto di poter contrarre matrimonio, approvato lo stesso giorno dal Senato statale con una maggioranza di 33 voti favorevoli contro 29. La legge è il risultato di uno sforzo legislativo durato cinque anni ed iniziato all’indomani della
decisione Hernandez c. Robles (2006 NY Slip Op. 05239) della Court of Appeals dello Stato di New York, nella quale la Corte suprema dello Stato aveva affermato l’inesistenza di un diritto costituzionale a contrarre matrimonio per persone dello stesso sesso. A seguito della decisione, la Camera bassa dello Stato aveva approvato per ben due volte (nel 2007 e nel 2009) un disegno di legge che concedesse a coppie dello stesso sesso il diritto a contrarre matrimonio. Tuttavia, il Senato statale aveva sempre rigettato il disegno, l’ultima volta nel 2009 con una maggioranza di 38 voti contrari contro 24. L’assenso prestato dal Senato statale il 24 giugno è dovuto all’incessante attività di negoziazione posta in essere dal Governatore Cuomo con i membri più conservatori dell’organo. La legge è entrata in vigore il 24 luglio 2011.
Con riferimento, invece, al riconoscimento legale di vicende c.d. “patologiche” del vincolo matrimoniale, è da segnalare la decisione della Corte suprema dello Stato del Wyoming nel caso
Paula Christiansen c. Victoria Lee Christiansen, che, il 7 giugno 2011, ha riconosciuto la possibilità per una coppia omosessuale sposata in Canada di divorziare nello Stato del Wyoming. I fatti alla base della decisione risalgono al 2008, quando la coppia, residente nello Stato del Wyoming, aveva contratto matrimonio in Canada. Nel febbraio 2010, Mrs. Paula Christensen aveva iniziato la procedura di divorzio di fronte alla corte distrettuale statale, la quale, tuttavia, aveva dichiarato la propria carenza di giurisdizione sull’oggetto del contendere sulla base del fatto che la legge dello Stato riconosceva il matrimonio come un’unione possibile solo tra soggetti di sesso diverso. La definizione di matrimonio, nell’ottica della corte, aveva pertanto effetti anche sulla possibilità di sciogliere il vincolo matrimoniale. In riforma della decisione della corte distrettuale, la Corte suprema statale ha invece affermato la giurisdizione in questo ambito delle corti statali, in quanto, sulla base di una legge in vigore in Wyoming «tutti i matrimoni che risultino validi in base alla legge dello Stato in cui siano stati contratti, risultano validi anche in questo Stato». Su di un piano diverso, la Corte suprema ha altresì affermato che la riconosciuta validità di un matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato fuori dalla Stato, ai limitati fini dello scioglimento dello stesso, non ha come conseguenza il riconoscimento della possibilità per coppie omosessuali di contrarre matrimonio in Wyoming. (Gianluca Gentili)


STATI UNITI – Incostituzionale in Arkansas il divieto di adozione per coppie omosessuali

Con la decisione
Arkansas Department of Human Services c. Sheila Cole, presa il 7 aprile 2011, la Corte suprema dell’Arkansas ha dichiarato l’incostituzionalità del così detto Act 1, una legge statale che faceva divieto a tutte le coppie non sposate di adottare bambini nel territorio dello Stato, in base ad una violazione del diritto alla privacy elaborato in via giurisprudenziale e considerato protetto dalla Costituzione dell’Arkansas (anche se testualmente non previsto). La Corte ha affermato infatti che «i diritti fondamentali di privacy, impliciti nella Costituzione dell’Arkansas, sono direttamente e materialmente violati dal divieto posto in essere dall’Act 1 nei confronti di coppie omosessuali che coabitino di adottare dei bambini». La causa originava dalla discriminazione di fatto a cui le coppie omosessuali erano sottoposte in base al Act 1, in quanto uniche coppie a cui lo stato dell’Arkansas non consentiva di contrarre matrimonio, in base ad un divieto contenuto direttamente nel testo della costituzione statale (LXXXIII Emendamento). (Gianluca Gentili)


STATI UNITI – Estesa sino al 2015 l’efficacia del Patriot Act tra crescenti critiche circa la possibile violazione di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione

Il 26 maggio 2011, il Presidente degli Stati Uniti Barak Obama ha apposto la propria firma di ratifica al provvedimento di estensione del controverso
USA Patriot Act, la legge federale strumento primario di lotta al terrorismo, approvata nel suo impianto originario dall’Amministrazione Bush il 26 ottobre 2001, all’indomani degli attacchi terroristici dell’11 settembre.
Il disegno di legge recentemente approvato estende sino al 1° giugno 2015 l’efficacia delle controverse disposizioni contenute nel Titolo II del
Patriot Act (Enhanced Surveillance Procedure) ed in una legge collegata (il Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) del 1978), le uniche soggette a possibile decadenza all’interno dell’Act. La firma di ratifica conclude un procedimento che ha visto il partito repubblicano e quello democratico divisi, anche al proprio interno, sull’opportunità di rinnovo e sulla costituzionalità degli ampi poteri inquirenti concessi all’Esecutivo dalle disposizioni in oggetto. In particolare, le correnti liberali all’interno dei due partiti hanno posto in essere un’insolita coalizione volta ad impedire il rinnovo delle disposizioni la cui decadenza era prevista proprio per il 26 maggio 2011.
Le concitate sessioni finali di voto del Congresso, che hanno portato all’approvazione dell’estensione temporale, hanno avuto luogo nella stessa giornata del 26 maggio, a distanza di un’ora dall’altra, quando, prima il Senato e poi la Camera dei rappresentanti, hanno dato il via libera al rinnovo. In entrambi i casi, decisivi per l’approvazione del
Patriot Sunsets Extension Act of 2011 sono stati i voti dei membri del Congresso espressione dell’ala conservatrice del Partito Repubblicano, avversari politici dell’attuale Amministrazione Obama. In particolare, l’approvazione al Senato federale è avvenuta con 72 voti favorevoli (di cui 30 democratici e 41 repubblicani) e 23 contrari (18 democratici e 5 repubblicani); mentre l’approvazione alla Camera dei rappresentati è stata raggiunta con una maggioranza di 250 voti favorevoli (di cui solo 54 democratici e ben 196 repubblicani) e 153 contrari (di cui 122 democratici e 31 repubblicani).
Successivamente allo
Statement of Administration Policy, emanato dall’Amministrazione Obama agli inizi di febbraio 2011, in cui si raccomandava l’estensione delle disposizioni transitorie del Patriot Act per un periodo di tre anni, il 19 maggio 2011 un accordo in tal senso era stato raggiunto tra il leader del partito di maggioranza al Senato – il senatore democratico Harry Reid –, quello della minoranza – il senatore repubblicano Mitch McConnell –, ed il Presidente della Camera bassa – il deputato repubblicano John Boehner –, anche in considerazione della lettera inviata al Congresso dai Direttori dell’FBI e della CIA, in cui questi avevano sottolineato i pericoli per la sicurezza nazionale insiti in un’eventuale mancato rinnovo delle disposizioni in scadenza. L’accordo, tuttavia, si è dovuto confrontare con la pervicace ostruzione parlamentare posta in essere da un singolo senatore repubblicano, Rand Paul, tramite la pratica del c.d. filibuster, che ha ritardato la votazione sul disegno di legge di estensione sino all’ultimo giorno utile. Scopo del senatore Paul, rimasto tuttavia inascoltato, era quello di ottenere l’esclusione dei registri dei possessori di armi da fuoco dalla lista dei documenti a cui la polizia federale può accedere in base alla sezione 215 del Patriot Act.
La stessa modalità con cui si è svolta la necessaria fase finale di ratifica del disegno di legge, presenta caratteri di originalità rispetto alla prassi invalsa in passato per analoghi provvedimenti. Trovandosi in Francia per partecipare alle riunioni del G-8 al momento dell’approvazione del provvedimento di estensione da parte del Congresso, il Presidente Obama ha infatti concesso il proprio viatico alla ratifica nelle primissime ore del mattino di venerdì 27 maggio (orario francese), prima che le suddette disposizioni perdessero di efficacia allo scoccare della mezzanotte di giovedì 26 maggio, orario della costa orientale statunitense. Inedito, nella pratica presidenziale statunitense relativa ad atti di tale rilevanza, anche lo strumento utilizzato per la ratifica: una “
autopen”, che ha consentito l’apposizione della firma di ratifica tramite un dispositivo meccanico sito a Washington, DC, una volta ricevuto l’assenso dal Presidente Obama dalla cittadina di Deauville, Francia, ove questi si trovava.
Entrato in vigore il 26 ottobre 2001, con la ratifica da parte del Presidente George W. Bush Jr., il
Patriot Act rappresenta, storicamente, la risposta giuridica all’attacco terroristico avvenuto il 9 settembre 2001. Nonostante alcune limitate modifiche, l’impianto originario dello USA Patriot – un acronimo di dieci lettere dell’espressione «Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001» – è rimasto sostanzialmente invariato nel corso dei quasi dieci anni di vigenza.
Come anticipato, il testo dell’
Act risulta costituito sia da disposizioni ad efficacia permanente (quelle contenute nei Titoli I e dal III al X, circa l’intensificazione delle attività di sicurezza nazionale, la lotta al riciclaggio di denaro, la protezione delle frontiere, la tutela delle vittime del terrorismo e l’introduzione di nuove figure di reato connesse ad atti di terrorismo), che da disposizioni le quali, per l’accentuato grado di invasività nella sfera privata dei cittadini e per la possibilità di abuso da parte del Governo che le caratterizza, si è preferito sottoporre ad un regime di vigenza temporanea, con possibilità di estensione periodica, previa valutazione di opportunità da parte del Parlamento. Sempre al Congresso, in sede di voto, spetta inoltre decidere anche la durata dell’eventuale estensione temporale. Queste ultime disposizioni, contenute nel Titolo II (Enhanced Surveillance Procedure) ed in una legge collegata al Patriot Act (il Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) del 1978), costituiscono appunto le misure la cui validità è stata estesa dal Congresso nella sessione del 26 maggio 2011. In precedenza, l’efficacia di queste stesse disposizioni, senza alcuna sostanziale modifica, era già stata estesa nel 2005, 2006, 2010 e, infine, nel febbraio 2011. Nell’ottica del legislatore statunitense, l’ultima, breve estensione concessa (dal 17 febbraio al 26 maggio 2011), avrebbe dovuto essere preordinata all’introduzione di emendamenti in senso garantista a parziale modifica delle problematiche disposizioni del Titolo II, recependo così le istanze in tal senso provenienti dalle associazioni a difesa dei diritti civili.
Tra le disposizioni transitorie del Titolo II, tre sono le sezioni che risultano più controverse e di problematica ricostruzione, a causa delle possibilità che offrono di abuso dei poteri inquirenti conferiti all’F.B.I. e di possibili violazioni del divieto di «
unreasonable searches and seizures» (ingiustificate perquisizioni e confische) di cui al IV Emendamento:
a) La sezione 206 del
Patriot Act sulla c.d. intercettazione mobile (roving wiretap), che prevede la possibilità per la polizia federale di porre in essere attività di intercettazione che “seguono” il sospetto terrorista qualora questi cambi apparecchio telefonico (fisso o mobile). Mentre negli ordinari casi di intercettazione è infatti necessaria una autorizzazione ex novo per ogni nuovo apparecchio telefonico utilizzato dal sospettato, nei casi di cui la sezione 206, agli agenti federali è concesso richiedere un’unica autorizzazione che “segue” il soggetto indagato, e che prescinde dal numero di apparecchi telefonici da questi utilizzati.
b) La sezione 215 del
Patriot Act, c.d. library records provision, in base alla quale gli agenti federali possono ottenere l’accesso e procedere a sequestro di archivi, registri commerciali, cartelle cliniche, dichiarazioni dei redditi, richieste di porto d’armi ed in generale banche dati di proprietà di attività commerciali, ospedali, istituti di credito, internet providers ed analoghe organizzazioni, con riferimento a soggetti sospettati di attività terroristiche. In questo caso, l’aspetto controverso è costituito dal fatto che gli inquirenti non sono tenuti a dimostrare che i materiali richiesti siano collegati ad un’indagine antiterroristica. Inoltre, questo tipo di richieste sono solitamente accompagnate da c.d. gag orders (letteralmente “ordini bavaglio”), che fanno divieto al destinatario dell’ordine di fare menzione con alcuno della richiesta stessa, ovvero di proporne impugnazione.

c) La sezione 6001 dell’
Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act, che ha parzialmente modificato il Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) del 1978 al fine di consentire la sorveglianza di stranieri sospettati di attività estremistiche che agiscano in modo indipendente rispetto a gruppi terroristici (i c.d. lone wolves, lupi solitari). Nonostante l’ampia formulazione testuale faccia propendere per l’incostituzionalità, la disposizione non è mai stata utilizzata, sollevando dubbi circa la reale necessità del suo rinnovo.
Ulteriori critiche si sono concentrate anche sulle garanzie giurisdizionali che si accompagnano a queste disposizioni. Infatti, seppure all’esercizio di questi poteri inquirenti si accompagni una riserva di giurisdizione, questa assume caratteri così peculiari da incidere – di fatto – sull’effettività di tale garanzia. L’analisi della richiesta e l’eventuale autorizzazione all’applicazione di queste misure sono infatti di esclusiva competenza della c.d.
FISA Court, un organo giurisdizionale costituito da undici giudici, nominati dal Presidente della Corte suprema degli Stati Uniti per un periodo, non rinnovabile, di sette anni, i quali siedono come giudici monocratici. In particolare, la FISA Court è una corte “segreta”, le cui udienze si svolgono a porte chiuse, ed i cui verbali di udienza, seppure esistenti, sono segretati. Inoltre, i procedimenti sono solo ex parte, senza contraddittorio, potendo la Corte valutare solo prove introdotte dal Dipartimento della Giustizia. Contro tale Corte è ammesso appello soltanto presso la Corte FISA di appello, le cui regole di procedura presentano analoghi caratteri di segretezza ed assenza di contraddittorio.
Inoltre, in numerose circostanze (fonti governative parlano di circa 50.000 casi l’anno), la garanzia della riserva di giurisdizione viene a mancare nella sua interezza, come nei casi in cui la polizia federale emana c.d.
National Security Letters, ordini amministrativi (administrative subpoenas) che consentono agli agenti federali, nei casi di applicazione della sezione 215, di porre sotto sequestro archivi privati senza necessità di preventiva (o successiva) autorizzazione da parte di un organo giurisdizionale. Anche questi ordini sono accompagnati dai gag orders di cui sopra.
Nonostante le intenzioni e gli auspici manifestati dal Congresso statunitense nel febbraio 2011, ogni tentativo di modifica in senso garantista delle disposizioni del Titolo II del
Patriot Act nei mesi che hanno preceduto il voto del 26 maggio è risultato inefficace. Le disposizioni sono state pertanto riapprovate nella loro versione originale.

Nell’anno in cui ricorre il decimo anniversario dell’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre, il dibattito pubblico sul
Patriot Act negli Stati Uniti si caratterizza per una forte polarizzazione e per un atteggiamento ambivalente tenuto della stessa Amministrazione Obama. Nel corso del tempo, il Patriot Act, da emblema legale della lotta al terrorismo è divenuto anche il simbolo della possibile progressiva erosione delle libertà civili contenute nel Bill of Rights statunitense. Su di esso si confrontano opposte visioni che vedono, da una parte, i democratici richiedere non solo un’estensione temporalmente limitata delle più controverse disposizioni transitorie, ma anche un maggiore controllo da parte del Congresso sull’uso che di queste viene fatto; dall’altra, i repubblicani, che si dichiarano invece a favore di una codificazione permanente di queste disposizioni senza alcun vincolo temporale. Un atteggiamento polarizzato che rispecchia il sentire dei cittadini americani. Secondo un sondaggio svolto dal Pew Research Center nel febbraio 2011, infatti, ben il 34% dei cittadini statunitensi considera il provvedimento «eccessivo e […] una minaccia alle libertà civili» («it goes too far and poses threat to civil liberty»), mentre il 42% del campione lo considera «uno strumento necessario di ausilio al governo nella ricerca dei terroristi» («a necessary tool that helps the government find terrorists») (nel 2006, le percentuali erano addirittura, rispettivamente, al 38% e 39%). Lo stesso Presidente Obama, dopo aver duramente criticato il Patriot Act durante la campagna elettorale, una volta insediatosi, ne ha progressivamente sostenuto l’estensione dell’efficacia a fini di salvaguardia della continuità e dell’efficacia nell’azione di prevenzione al terrorismo svolta dall’Esecutivo.
A destare ulteriori critiche e preoccupazioni è infine la recente affermazione, posta in essere durante il dibattito che ha preceduto la votazione parlamentare del 26 maggio 2011 da parte dei senatori democratici Ron Wyden e Mark Udall, entrambi membri della Commissione parlamentare sui servizi segreti, di una possibile, invalsa, interpretazione (ed applicazione) alternativa e segreta delle più controverse disposizioni del
Patriot Act (in particolare della sezione 215) da parte delle Amministrazioni succedutesi sin dall’approvazione del testo nel 2001. Un’interpretazione che, secondo i due senatori, divergerebbe dal senso letterale del testo e andrebbe nella direzione di restringere ulteriormente le libertà civili dei cittadini americani, attribuendo ulteriori e più pervasivi poteri di sorveglianza al Federal Bureau of Investigation.
Come anticipato, ad essere sottoposto a tensione è soprattutto il divieto contenuto nel IV Emendamento nei confronti delle «
unreasonable searches and seizures», manifestazione di uno dei più fondamentali diritti della tradizione anglo-americana. I cittadini americani si interrogano sui possibili effetti di una riautorizzazione tralatizia del Patriot Act sul sistema generale di garanzie costituzionali, anche alla luce della consapevolezza che, nella storia costituzionale degli Stati Uniti, eccezioni ai diritti fondamentali introdotte in modo temporaneo a disciplina di casi speciali, sono occasionalmente divenute, nel tempo, diritto applicabile alla generalità dei cittadini. A memento di questa accidentale involuzione del sistema di garanzie, alla vigilia di questo importante voto di riautorizzazione, numerosi mass media statunitensi hanno riportato il monito pronunciato dal giudice federale Robert H. Jackson nel 1949, al tempo Procuratore generale per gli Stati Uniti al processo di Norimberga: «le perquisizioni e confische che non siano soggette a controllo alcuno, rappresentano una delle armi più efficaci nell’arsenale di ogni governo arbitrario. Tra le possibili privazioni dei diritti, nessuna è così efficace nell’intimidire la popolazione, abbattere lo spirito dell’individuo ed instillare terrore in ogni cuore» («Uncontrolled search and seizure is one of the first and most effective weapons in the arsenal of every arbitrary government. Among deprivations of rights, none is so effective in cowing a population, crushing the spirit of the individual and putting terror in every heart»). (Gianluca Gentili)



STATI UNITI – L’Alabama adotta una controversa legge per combattere l’immigrazione clandestina

Con la firma di ratifica apposta il 9 giugno 2011 dal Governatore Robert Bentley, si è perfezionato il procedimento legislativo che ha portato all’adozione in Alabama di una controversa
legge volta a contrastare l’immigrazione clandestina, analoga nel contenuto a quella adottata nello Stato dell’Arizona il 23 aprile 2010 (si veda Palomar n. 42). Il provvedimento legislativo appena adottato in Alabama consentirà agli agenti di polizia di sottoporre a custodia cautelare soggetti fermati per violazioni al codice della strada in tutti quei casi in cui l’ufficiale abbia un “ragionevole sospetto” che l’individuo in stato di fermo si trovi illegalmente sul territorio statunitense. Inoltre, la legge impone ad ogni impresa operante sul territorio statale di ricorrere, in sede di assunzione, al sistema di schedatura elettronica “E-Verify” al fine di determinare se un candidato all’assunzione risulti immigrato legalmente negli Stati Uniti o meno, pena la perdita della licenza di esercizio dell’attività. Sanzioni penali e amministrative sono altresì previste per i soggetti immigrati illegalmente che facciano domanda di lavoro e per tutti coloro che ospitino ovvero aiutino gli spostamenti di un immigrato clandestino. La legge entrerà in vigore il 1° settembre 2011. (Gianluca Gentili)


STATI UNITI – La funzione rieducativa della pena non può giustificare l’estensione del periodo di detenzione

Con la decisione
Tapia v. United States, presa in data 16 giugno 2011, la Corte suprema degli Stati Uniti ha affermato il principio secondo cui la partecipazione ed il completamento di un programma di reinserimento sociale non può costituire motivo di estensione del periodo di detenzione. La controversia aveva la sua origine nella condanna di Alejandra Tapia per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, un reato per cui si prevede una pena variabile da 41 a 51 mesi. Il giudice distrettuale per il distretto della California meridionale aveva condannato la Tapia al massimo edittale, motivando la comminazione dei 51 mesi di detenzione con l’intento, in tal modo, di consentire così alla condannata la conclusione di un programma di recupero e di reinserimento sociale che, in caso di comminazione di una pena inferiore, sarebbe rimasto incompiuto. Il giudice Elena Kagan, redattrice dell’opinione della Corte ha sottolineato l’impossibilità, per la componente rieducativa della pena, di esercitare effetti estensivi sul periodo di detenzione, in quanto «la detenzione non può essere considerata un metodo adeguato di recupero e correzione del detenuto». (Gianluca Gentili)


STATI UNITI – Class actions antidiscriminatorie più difficili dopo una storica sentenza contro il colosso Wal-Mart

In uno dei casi più importanti decisi dal supremo giudice statunitense nella sessione appena conclusasi
, Wal-Mart c. Dukes, la Corte suprema statunitense il 20 giugno 2011 ha affermato l’improcedibilità della class action promossa da un gruppo di lavoratrici dipendenti di Wal-Mart, volta ad ottenere un risarcimento danni per la presunta politica discriminatoria posta in essere dal colosso internazionale della grande distribuzione nei confronti delle lavoratrici di genere femminile. La causa, il cui esito si stima avrà effetti nei confronti delle situazioni giuridiche di almeno un milione e messo di lavoratrici dipendenti di Wal-Mart, era iniziata nel 2001, dopo il ricorso promosso da alcune dipendenti che avevano sostenuto l’esistenza di una precisa politica aziendale nazionale volta a penalizzare le dipendenti di genere femminile con riferimento alle progressioni di carriera ed al salario percepito a parità di lavoro rispetto ai colleghi di genere maschile. La decisione della Corte suprema affronta un importante nodo procedurale, e cioè se per le dipendenti costituenti parte attrice fossero configurabile una «comune questione di diritto o di fatto», requisito necessario in base all’art. 23(a)(2) delle regole federali di procedura civile per avere legittimità ad agire in giudizio tramite azione collettiva (class action). Nella propria decisione, la Corte suprema ha distinto la posizione di un singolo dipendente che invochi un trattamento discriminatorio specifico, da quella di un gruppo di dipendenti che cerchi invece il riconoscimento giurisdizionale dell’esistenza di una politica discriminatoria aziendale, caratteristico di una class action. Nelle parole della Corte «la mera esistenza di doglianze simili tra dipendenti della stessa azienda [per sottoposizione a trattamenti discriminatori, NdR] non costituisce una base sufficiente per poter affermare che tutte queste doglianze possano essere promosse in giudizio in modo congiunto. Ciò risulta possibile solo quando i ricorsi siano basati su di una circostanza comune, la cui verifica di sussistenza (o meno) risolva un punto centrale nella determinazione della validità o meno di ciascuno dei ricorsi presentati». Gli attori di causa, secondo la Corte, non sono riusciti a dimostrare che l’attribuzione di ampia discrezionalità ai direttori dei punti vendita nella gestione del personale, tradottasi in generalizzate supposte penalizzazioni dei dipendenti di genere femminile negli avanzamenti di carriera e nel trattamento economico, costituisse di fatto un’unica politica discriminatoria sistematica posta in essere nel corso degli anni dall’intera società Wal-Mart. (Gianluca Gentili)


STATI UNITI – Incostituzionale la legge californiana che vieta la vendita di videogiochi violenti a minori di diciassette anni

Con la decisione
Brown c. Entertainment Merchants Association, presa a maggioranza di sette giudici contro due, il 27 giugno 2011 la Corte suprema degli Stati Uniti ha dichiarato incostituzionale per violazione del diritto alla libertà di espressione contenuto all’interno del Primo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti una legge entrata in vigore nello Stato della California nel 2005 che vietava la vendita ai minori di diciassette anni di videogiochi ritenuti violenti ed imponeva un obbligo a carico dei rivenditori di segnalazione – attraverso apposite etichette adesive – del contenuto violento dei videogiochi. In particolare, la legge imponeva un divieto di vendita di quei videogiochi il cui contenuto fosse ragionevole ritenere carente di qualsiasi valore letterario, artistico, politico o scientifico e fosse stato contrario all’opinione comune di ciò che possa risultare adatto ad un minore di diciassette anni.

L’opinione di maggioranza, redatta dal giudice Scalia, afferma che la legge in oggetto risulta avere un’efficacia ultronea rispetto al fine perseguito di protezione dei minori e che risulta pertanto incostituzionale a seguito dell’applicazione dello «strict scrutiny», il test impiegato in tutti quei casi in cui si ponga in essere una limitazione alla libertà di espressione. Scalia, supportato direttamente nella propria opinione dai giudici Kennedy, Ginsburg, Sotomayor e Kagan, afferma che il possibile contenuto violento dei videogiochi è chiaramente protetto dal Primo emendamento, in questo assumendo un’opinione contraria a quella del Governatore della California. Il giudice Alito ed il Presidente Roberts, autori di un’opinione concorrente, pur concordando sull’incostituzionalità della legge, la fanno risalire ad una supposta eccessiva indeterminatezza di questa, auspicando allo stesso tempo una risposta legislativa tempestiva da parte del Congresso riaffermi un divieto di acquisto da parte di minori di videogiochi violenti. Due le opinioni dissenzienti: la prima, posta in essere dal giudice Thomas, afferma la mancata titolarità di diritti di libertà di espressione da parte di soggetti minori in ossequio ad una supposta interpretazione originalista della Costituzione e del Primo emendamento; la seconda, redatta dal giudice Breyer, volta, invece, a dichiarare infondata la questione di costituzionalità sul presupposto che la legge risponda ad un rilevante interesse pubblico (quello della protezione dei minori da influenze negative e di ausilio ai genitori nell’attività educativa) e che l’applicazione della legge non risulti ultronea. La decisione della Corte suprema sembra confermare l’orientamento assunto anche da alcune corti statali che hanno affrontato il tema negli anni precedenti, propendendo sempre per l’incostituzionalità del divieto per violazione del Primo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti.
(Gianluca Gentili)


SVIZZERA – Il Tribunale amministrativo federale afferma che Google street view viola la privacy

Adito dall’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, il Tribunale amministrativo federale, con la
sentenza A-7040/2009 del 6 aprile si è espresso sull’ipotesi che il servizio di Google street view costituisca una violazione dei dati personali. La Corte ha imposto a Google di rendere irriconoscibili i volti e i numeri civici prima che le immagini siano pubblicate su internet ed ha posto particolare enfasi sulla necessità che l’anonimato degli individui sia assicurato in prossimità di servizi sensibili. Il giudice giunge a questa conclusione ritenendo che l’interesse del pubblico a visualizzare le immagini e quello commerciale del convenuto non possano prevalere in alcun modo sui diritti degli individui sulla propria immagine.
La sentenza potrà essere impugnata dinanzi alla Suprema corte federale. La materia in questione, infatti, rientra tra quelle individuate dagli artt. 72 e ss. e 82 e ss. della
Legge sul Tribunale federale (diritto civile e diritto pubblico) per le quali è possibile ricorrere al Tribunale supremo federale. In altri ambiti giuridici, quali il diritto d’asilo o l’assistenza amministrativa internazionale, invece il Tribunale amministrativo federale agisce quale giudice di ultima istanza. (Gabriella Angiulli)


TURKMENISTAN – Approvata una riforma della legge che regola l’elezione del Presidente

Il Parlamento ha approvato una nuova legge volta a regolare l’elezione del Presidente. La nuova legge modifica i requisiti necessari per potersi candidare, richiedendo o che il potenziale candidato sia espressione di un partito politico o che abbia raccolto perlomeno cinquantamila firme a sostegno della sua candidatura. La riforma è apparsa un passo significativo verso un’apertura democratica del Paese, andando ad abolire il precedente sistema che, di fatto, affidava ad un apposito organo consultivo nominato dal Presidente il potere di valutare la “candidabilità” di un cittadino. Dopo la riforma costituzionale del 2008 (v. Palomar n. 35), questa legge sembra proseguire un percorso di democratizzazione avviato, di fatto, dopo la morte del Presidente Saparmurat Niyazov che ha governato ininterrottamente dall’indipendenza dall’URSS avvenuta nel 1991 fino alla sua morte nel 2006. Va aggiunto che, anche alla luce del fatto che in Turkmenistan esiste attualmente un solo partito, il percorso verso una piena democratizzazione appare ancora lungo. (Francesco Saitto)


UNIONE EUROPEA – La Croazia nel 2013 entrerà ufficialmente a far parte dell’UE

Il 24 giugno il Consiglio europeo ha dato il proprio consenso all’ingresso della Croazia nell’Unione. Nel documento si riconoscono gli sforzi fatti dallo Stato per rispondere ai requisiti indicati dalle istituzioni comunitarie e si auspica che il suo ingresso possa costituire un esempio e un incentivo per gli altri Stati dell’area balcanica affinché questi effettuino tutti i cambiamenti necessari per poter a loro volta accedere all’Unione Europea.
La decisione segue la raccomandazione, emessa pochi giorni prima dalla Commissione europea, con cui veniva auspicata la chiusura degli ultimi quattro capitoli (su un totale di trentacinque) lasciati in sospeso per la conclusione dei negoziati relativi all’ingresso della Croazia; nello specifico si trattava di competitività, pesca, ordinamento giudiziario e diritti fondamentali, altre questioni.
Il Trattato di adesione dovrebbe essere ufficialmente firmato entro la fine del 2011 e l’ingresso ufficiale dello Stato nell’UE è previsto per il 2013. Il perfezionamento della procedura dipenderà anche dal risultato del referendum con cui il Trattato di adesione verrà sottoposto all’approvazione dell’elettorato nei 30 giorni successivi alla firma.
La Croazia, la cui candidatura è stata accettata nel 2004, ha aperto sei anni fa i negoziati con le istituzioni comunitarie per poter divenire il ventottesimo Paese membro dell’Unione.
Molti sono stati i cambiamenti introdotti dallo Stato per allinearsi ai principi comunitari cardine, tra cui si segnalano la riforma del sistema giudiziario e la lotta alla corruzione, oggetto dell’accordo di partenariato del 2005, e la riforma costituzionale del 2010, che ha introdotto importanti modifiche quali il riconoscimento delle minoranze, l’imparzialità del potere giudiziario, la previsione del referendum per l’adesione all’UE. Fra le attività compiute dalla Croazia per ottenere l’approvazione del Consiglio vanno inoltre ricordati gli sforzi fatti per sanzionare i crimini di guerra perpetrati durante gli scontri che hanno investito i Balcani negli anni Novanta. Un punto essenziale del negoziato concernente la tutela dei diritti fondamentali era, infatti, la collaborazione col Tribunale internazionale per la ex-Jugoslavia, fortemente sollecitata dall’Unione europea. Davanti all’inerzia dello Stato croato, nel marzo del 2005 l’UE aveva sospeso la procedura di adesione, per la mancanza di tale collaborazione. Dopo pochi mesi, tuttavia, la procedura si riaprì, grazie agli sforzi di cooperazione da parte delle istituzioni croate riscontrate dal Tribunale internazionale.
Dopo essersi pronunciato favorevolmente sull’adesione della Croazia, il Consiglio europeo sta attualmente vagliando la situazione di altri Paesi (Islanda, Macedonia, Montenegro e Turchia) per valutarne l’accesso nell’area euro. La Serbia è invece candidata a entrare nell’Unione l’anno prossimo. (Elena Sorda - Anna Maria Lecis)


UNIONE EUROPEA – Illegittimo sanzionare penalmente un cittadino di uno Stato terzo che permanga sul suolo di un Paese europeo senza un giustificato motivo

Con la sentenza del 28 aprile scorso, relativa alla causa C-61/11, la Corte di giustizia ha dichiarato illegittime le normative di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi all’UE che prevedono la detenzione di questi ultimi qualora disattendano l’ordine di abbandonare lo Stato membro.
La pronuncia in particolare riguarda la normativa introdotta in Italia con il così detto “pacchetto sicurezza” del 2009 (l. n. 94/2009, del 15 luglio) che modifica il d.lgs. n. 286/1998, del 25 luglio, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Il caso di specie riguarda il sig. El Dridi, cittadino di un Paese terzo entrato in Italia senza permesso di soggiorno. Nei confronti di questi il prefetto di Torino aveva emanato un decreto di espulsione in data 8 maggio 2004, cui faceva seguito – il 21 maggio 2010 – un ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal questore di Udine. Nell’arco di pochi mesi, in occasione di un controllo, è emerso che il sig. El Dridi, disattendendo quanto gli era stato intimato, permaneva sul suolo italiano senza giustificato motivo. Il Tribunale monocratico di Trento lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 14, c. 5-ter del d.lgs. n. 286/1998, condannandolo a un anno di detenzione; in occasione del giudizio di secondo grado, tuttavia, la Corte d’appello di Trento ha deciso di investire con un rinvio pregiudiziale la Corte di giustizia.
Il giudice di appello si chiede se alla luce dei principi di leale collaborazione, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, nonché in base agli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115, sia legittimo sanzionare penalmente la violazione di un passaggio intermedio della procedura amministrativa di rimpatrio e se sia opportuno prevedere per detta violazione la reclusione fino a quattro anni.
La Corte di giustizia analizza la direttiva 2008/115 per valutare la legittimità della disciplina italiana. In primo luogo il giudice evidenzia che la direttiva detta le norme e le procedure comuni che tutti gli Stati membri devono applicare (art. 1), potendovi derogare solo introducendo disposizioni più favorevoli – purché compatibili con la direttiva – essendo, invece, vietata l’adozione di norme più severe (art. 4). La direttiva inoltre dispone che qualora il cittadino extracomunitario non adempia all’obbligo di rimpatrio entro il termine assegnato, il Paese membro deve procedere all’allontanamento di questi prendendo tutte le misure necessarie, ma rispettando sempre il principio di proporzionalità (art. 8). Infine si richiama l’art. 15, in base al quale la privazione della libertà deve avere la durata minore possibile e deve essere finalizzata solo all’espletamento dell’iter necessario per il rimpatrio; la restrizione della libertà personale potrà durare al massimo diciotto mesi e gli interessati dovranno essere collocati in un luogo apposito, separato dai detenuti comuni.
La Corte di giustizia osserva che, mentre la direttiva 2008/115 prescrive che sia concesso un termine che va dai sette ai trenta giorni perché lo straniero possa lasciare volontariamente, senza misure coercitive, lo Stato membro, questo non è previsto dal d.lgs. 286/1998.
Si afferma anche che è contrario al principio di proporzionalità che gli Stati membri introducano delle sanzioni penali detentive per sopperire alla mancata applicazione delle misure coercitive previste per attuare un ordine di rimpatrio: compito delle istituzioni è adoperarsi per l’allontanamento dello straniero dal proprio territorio, favorendone il ritorno nel proprio Stato di provenienza, restando però sempre nell’alveo dei principi e delle linee guida previste dalla direttiva comunitaria. Insomma, la previsione di sanzioni detentive è legittima solo qualora queste entrino in gioco una volta che sono state attuate tutte le misure coercitive intermedie introdotte per permettere il rimpatrio del cittadino extracomunitario senza permesso di soggiorno.
Onere del giudice del rinvio sarà dunque disapplicare tutte le disposizioni del d.lgs. 286/1998 che contrastino con la direttiva 2008/115. (Elena Sorda)


UNIONE EUROPEA – La Corte di giustizia restringe l’applicazione della direttiva 2004/38 che disciplina il diritto di libera circolazione e soggiorno negli Stati dell’UE

Con la sentenza del 5 maggio 2011, relativa alla causa C-434/09, la Corte di giustizia ha dichiarato che la direttiva 2004/38/CE si applica solamente ai soggetti (e ai parenti di questi) che, cittadini di uno Stato europeo, vogliano esercitare il proprio diritto di circolare e soggiornare all’interno di un Paese membro diverso da quello di cui abbiano la cittadinanza e in cui abbiano sempre risieduto, senza mai abbandonarlo.
Nel 2002 la signora McCarthy, cittadina tanto del Regno Unito (in cui ha sempre risieduto, senza mai lasciarlo) quanto dell’Irlanda, ha sposato un uomo avente cittadinanza giamaicana. Il marito non era però legittimato a risiedere nel Regno Unito poiché le autorità locali gli avevano negato il rilascio dello specifico permesso previsto dalla normativa nazionale in materia di immigrazione per autorizzare i cittadini di Paesi terzi, anche se coniugati con cittadini britannici, a permanere nello Stato.
La signora McCarthy ha dunque deciso per la prima volta in vita sua di avvalersi della sua cittadinanza irlandese per chiedere al Ministro degli interni un’autorizzazione e un titolo di soggiorno per sé e il marito: la donna ha infatti richiesto di poter esercitare il proprio diritto di circolazione e soggiorno che permette ai cittadini dei Paesi membri e ai loro coniugi di risiedere liberamente negli Stati dell’Unione. L’istanza è però stata respinta giacché la richiedente non risultava essere lavoratore autonomo o subordinato o comunque di essere in grado di provvedere al proprio sostentamento, cosa richiesta dalla normativa britannica per autorizzare i cittadini di altri Paesi comunitari a risiedere legittimamente nel Regno Unito. In seguito a vari ricorsi la controversia è giunta nelle mani della Corte suprema del Regno Unito (Supreme Court of United Kingdom), che ha adito la Corte di giustizia con un rinvio pregiudiziale.
Parametro del rinvio sono la direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini di Paesi membri e dei loro familiari di circolare liberamente e soggiornare negli Stati dell’Unione europea, e l’art. 21 TFUE, anch’esso relativo al riconoscimento della libertà di circolazione e soggiorno nell’UE.
La Corte ha in primo luogo affermato che la direttiva in esame non può essere applicata alla ricorrente. L’art. 3, c. 1 della norma comunitaria, infatti, dispone che essa si applichi ai cittadini di Paesi dell’Unione che si rechino o soggiornino in Stati differenti da quelli di cui hanno la cittadinanza; va poi considerato che scopo della disciplina è regolamentare l’esercizio del diritto di libera circolazione, strettamente correlato al soggiorno. Nel caso di specie la ricorrente ha invece fatto istanza di poter soggiornare in un Paese del quale già aveva la cittadinanza e da cui non si era comunque mai spostata (ovvero il Regno Unito): nella pratica non aveva quindi mai esercitato alcun diritto di circolazione, né in quanto cittadina inglese, né in quanto cittadina irlandese; in tale frangente non rileva pertanto che la richiedente sia cittadina anche di un altro Stato europeo. Conseguenza di quanto appena richiamato è che nemmeno al coniuge della signora McCarthy si applica la direttiva 2004/38.
La seconda parte del rinvio, come ricordato sopra, riguardava invece l’applicazione dell’art. 21 TFUE alla ricorrente. Anche in questo caso la Corte di giustizia ha sostenuto che non fosse possibile applicare alla ricorrente l’articolo in esame: nulla infatti portava a pensare che alla donna fosse stata preclusa o limitata la possibilità di circolare liberamente all’interno dei confini dell’Unione giacché questa non si era mai allontanata dal Regno Unito. Viene poi aggiunto che, contrariamente a quanto accaduto nel caso del sig. Ruiz Zambrano (causa C-34/09 su cui v. Palomar n. 45), la misura nazionale contestata dalla ricorrente non ha come conseguenza quella di allontanare la signora McCarthy dal Regno Unito dato che, essendo lei cittadina dello Stato, gode del diritto incondizionato di risiedervi. Il giudice europeo ha quindi rilevato che nessuna creazione di seri inconvenienti e disagi per la fruizione del nucleo essenziale dei suoi diritti poteva essere dedotta dalla ricorrente come ragione per disapplicare la misura nazionale contestata. (Elena Sorda)


URUGUAY – Fallisce il tentativo di parziale abrogazione della legge sull’amnistia

Lo scorso maggio è fallito il tentativo di abrogare la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado che, entrata in vigore nel 1986, riconosce l’amnistia a tutti i membri delle forze armate e della polizia che abbiano commesso reati per motivi politici durante la dittatura che dal 1973 al 1985 ha governato l’Uruguay.
La legge di amnistia è stata recentemente oggetto di una sentenza della Corte Interamericana (v. Palomar n. 45), che ha dichiarato la disciplina uruguaiana incompatibile con la Convenzione interamericana dei diritti dell’uomo e ha imposto alle autorità dello Stato latinoamericano di svolgere tutte le indagini e i procedimenti necessari per verificare le violazioni dei diritti umani intervenute durante la dittatura e perseguire i sospettati dei crimini.
In seguito alla pronuncia della Corte interamericana il Governo uruguaiano ha deciso di sottoporre la ley de caducidad al vaglio del Parlamento con il fine di abrogare gli artt. 1, 3 e 4. Questo tuttavia non è stato possibile perché, sebbene il Senato abbia espresso il proprio consenso, il provvedimento non è invece stato approvato dalla Camera dei deputati.
La mancata abrogazione, seppur parziale, rappresenta l’ultimo capitolo di una vicenda giuridica e politica che da anni sta coinvolgendo l’Uruguay. In tale contesto va altresì considerata la sentenza della Corte suprema del Paese che nel novembre del 2010 ha dichiarato la legge incostituzionale; va però osservato che detta pronuncia ha prodotto i suoi effetti solo in concreto, rispetto alla controversa all’interno della quale la Corte medesima è stata adita, permettendo così di procedere con le indagini relative all’omicidio di venti persone avvenuto durante la dittatura, senza applicare la legge di amnistia, ma impedendo di estendere la portata della sentenza all’intero ordinamento uruguaiano. (Elena Sorda)


VENEZUELA – Il Parlamento consente al Presidente della Repubblica di esercitare le proprie funzioni anche all’estero

Il Parlamento venezuelano ha emanato un decreto d’urgenza per permettere al Presidente della Repubblica di mantenere pieni poteri anche all’estero, senza trasferirli al suo vice
Elías Jaua, come richiedeva l’opposizione. Sulla base del dettato costituzionale, che impone al Presidente di chiedere un’autorizzazione al Parlamento ogniqualvolta intenda assentarsi dal Paese per più di cinque giorni, Chávez aveva informato l’organo legislativo dell’intenzione di recarsi a Cuba per qualche giorno. Dopo dieci giorni, il Capo di Stato veniva ricoverato d'urgenza. Visto che cambiavano le motivazioni iniziali del viaggio e dato che la permanenza all’estero perdeva il carattere della temporaneità, i partiti dell’opposizione chiedevano una delega di funzioni al Vicepresidente Elías Jaua, secondo quanto previsto dall’art. 234 della Costituzione per le ipotesi di impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni presidenziali. Tuttavia, la maggioranza parlamentare ha deciso di consentire al Presidente di esercitare le proprie funzioni anche trovandosi all’estero, motivando la propria decisione con l’intento di voler evitare un vuoto di potere che potrebbe facilitare un colpo di Stato. (Elisa Ciardelli)