Editoriale –
L’esposizione del crocifisso nelle
scuole: l’ultima parola alla Grande
Chambre della Corte
europea
La
Grande camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza
del 18
marzo 2011, si è pronunciata in via definitiva sul caso Lautsi
c. Italie che, nel novembre del 2009, aveva visto il Governo
italiano condannato
all’unanimità dalla seconda sezione della Corte europea dei diritti
dell’uomo
per violazione dell’art. 9 della CEDU
(libertà di pensiero, di coscienza e di religione) e dell’art. 2 del
Protocollo
aggiuntivo alla Convenzione (diritto all’istruzione) a motivo della
esposizione
del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche (v. Palomar n.
40).
Nel
rispetto delle regole procedurali sancite dalla Convenzione (art. 43),
il
Governo italiano aveva promosso ricorso avverso la decisione emessa
dalla
seconda sezione che, qualora fosse stata confermata dalla Grande
Chambre, avrebbe comportato l’obbligo per le istituzioni
scolastiche pubbliche di rimuovere i crocifissi dalle aule, in
conformità a
quanto stabilito nella sentenza del 3 novembre 2009. Tale ultima
decisione
aveva sostanzialmente rovesciato i giudizi espressi dai Tribunali
italiani in
merito alla vicenda nata a seguito della richiesta della signora Lautsi
alla
direzione scolastica dell’istituto comprensivo statale Vittorino
da Feltre – frequentato dai propri figli negli anni
2001-2002 – volta alla rimozione del crocifisso dai muri delle aule.
Il
rifiuto espresso dai dirigenti del richiamato istituto ha spinto la
ricorrente
ad adire il Tribunale amministrativo regionale del Veneto dinanzi al
quale ha
lamentato la lesione degli artt. 3 (principio di eguaglianza) e 19
(diritto
alla libertà religiosa) della Costituzione
italiana.
Con
decisione del 17 marzo 2005, il TAR del Veneto aveva rigettato la
questione,
affermando che l’art. 119 del regio decreto del 26 aprile 1928, n. 1297
e l’art.
118 del regio decreto del 30 aprile 1924, n. 965 – disciplinanti
l’obbligo di
ostensione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche – devono
considerarsi in vigore e, pertanto, vincolanti le scelte delle
istituzioni
scolastiche.
Il
Consiglio di Stato, adito in appello, sulla scorta di quanto affermato
nel
corso del giudizio di primo grado, ha sottolineato la «funzione
simbolica
altamente educativa» del crocifisso che, pur dovendo essere considerato
in primis alla stregua di un simbolo
religioso, evoca, a detta del supremo giudice amministrativo, una serie
di
principi e valori del tutto compatibili con il principio di laicità
(tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona umana,
dei suoi
diritti e della sua libertà, solidarietà, rifiuto di ogni forma di
discriminazione) e consustanziali alla storia e alle radici culturali
dell’Italia.
A
fronte di tali decisioni, nell’ambito del ricorso presentato dinanzi al
giudice
europeo, la ricorrente ha contestato la legittimità della citata
normativa
invocando la lesione del diritto a educare i propri figli secondo le
sue
convinzioni filosofiche e religiose (art. 2 del Protocollo aggiuntivo)
e della
libertà di religione (art. 9 CEDU), sostenendo peraltro che
l’esposizione del
crocifisso nelle aule scolastiche debba considerarsi alla stregua di
una
violazione del principio di laicità che richiederebbe un comportamento
neutrale
delle istituzioni statali nei confronti del fattore religioso.
Com’è
noto, le tesi della ricorrente sono state accolte in toto
dalla seconda sezione della Corte di Strasburgo che, con una
sentenza oltremodo contestata, ha condannato l’Italia per violazione
degli
obblighi convenzionali, suscitando aspre critiche e riaccendendo un
dibattito
tuttora aperto in dottrina che vede contrapposti i sostenitori di un
modello di laicité alla francese, fondato sulla
totale assenza del fattore religioso nello spazio pubblico e i fautori
di un
modello di laicità c.d. “positiva”, secondo i quali la valorizzazione
del
fattore religioso nella sfera pubblica, attuata mediante la
legittimazione
della ostensione dei simboli religiosi, risulta l’unico modello idoneo
a preservare
la “pace religiosa” – nelle parole dello stesso giudice europeo nel
caso Otto
Preminger Institut c. Austria – fra i popoli e a salvaguardare
il
“pluralismo religioso”.
Non
solo. Come evidenziato da una parte della dottrina nazionale ed
internazionale,
la pronuncia del 3 novembre 2009 presentava delle evidenti lacune
soprattutto
con riferimento alla debolezza delle motivazioni poste a fondamento
della
condanna dello Stato italiano e del mancato rispetto dell’obbligo di
motivazione che i giudici europei, nell’operare un decisivo overruling
dei precedenti
giurisprudenziali in materia.
La
delicatezza della tematica affrontata dalla Corte ha condotto 10 Stati
membri
del Consiglio d’Europa (Armenia, Bulgaria, Cipro, Grecia, Lituania,
Malta,
Monaco, Romania, Russia e San Marino), alcune organizzazioni
non-governative e 33
eurodeputati ad intervenire in giudizio a sostegno dell’Italia. Tale
partecipazione è da considerarsi, per la sua ampiezza, come fatto del
tutto
inedito capace di esercitare una notevole influenza sulla decisione
finale dei
giudici europei. A sostegno delle tesi opposte sono invece intervenute
in
giudizio alcune organizzazioni non governative.
Nella
pronuncia del 18 marzo 2011 la Grande
Chambre della Corte europea ha preliminarmente circoscritto
l’ambito di
applicazione dei principi convenzionali al caso in esame, affermando la
sua
legittimazione a vagliare la legittimità della normativa italiana che
prevede
l’obbligo di esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole
pubbliche
rispetto al solo profilo della eventuale lesione del diritto dei
genitori al
rispetto delle proprie convinzioni religiose e filosofiche ex
art. 2, par. 2 del Protocollo aggiuntivo, senza doversi
pronunciare sulla compatibilità di tale ostensione con il principio di
laicità,
risolvendo così uno dei principali nodi problematici sollevati dalla
decisione del
3 novembre 2009, in cui la seconda sezione non aveva effettuato alcuna
distinzione di sorta fra i diversi ambiti applicativi, operando una
forzatura
interpretativa non surrogata dal suo precedente orientamento
giurisprudenziale.
La
Grande camera ha così incentrato la propria analisi sulle
caratteristiche
proprie dell’ambiente scolastico italiano, evidenziando come
nell’esercizio
della funzione educativa le autorità statali siano effettivamente
tenute a
rispettare il diritto sancito dall’art. 2 PA.
Ciononostante,
la Corte ha stabilito, con 15 voti favorevoli e 2 contrari, che
l’esposizione
del crocifisso non può essere considerata alla stregua di una
violazione degli
obblighi convenzionali, accogliendo le tesi espresse nella memoria
difensiva
presentata dal Governo italiano e fondando la propria decisione
essenzialmente
su tre argomentazioni.
La
prima riguarda il c.d. onere della prova che rappresenta una costante
nella
giurisprudenza della Corte di Strasburgo e che non era stata
debitamente
approfondita nella pronuncia del 3 novembre 2009.
Il
giudice europeo, dopo aver rimarcato il carattere prettamente religioso
del
crocifisso, ha evidenziato come la signora Lautsi avesse mancato di
provare il
modo attraverso il quale l’esposizione del simbolo sia stato in grado
di
sortire effetti negativi sugli scolari e sulla sua capacità di educare
i propri
figli in ossequio alle proprie convinzioni filosofiche e religiose. Sul
punto,
la Corte ha dissentito apertamente da quanto stabilito dalla seconda
sezione
che aveva considerato il crocifisso come un «segno esteriore forte»,
capace di
provocare un sentimento di disagio nei confronti dei non credenti e dei
diversamente credenti, qualificandolo invece alla stregua di un
«simbolo
passivo» – come sostenuto dal Governo italiano – la cui ostensione non
è quindi
configurabile come una pratica di proselitismo, posta in essere dalle
istituzioni scolastiche, allo scopo di indottrinare gli alunni (Folgero
c. Norvege). Sulla base di tale ulteriore argomentazione,
strettamente
connessa alla prima ma che specifica ulteriormente il carattere ed il
significato del crocifisso in qualità di simbolo religioso, da una
parte, e
l’assenza di effetti negativi provocati nei confronti degli scolari,
dall’altro, i giudici europei hanno stabilito che il dovere di
“neutralità
confessionale” cui sono tenute le istituzioni statali non risulta in
alcun modo
compromesso dalla esposizione del crocifisso.
La
terza e ultima argomentazione, utilizzata dalla Corte nella sua
decisione, risulta
infine strettamente interconnessa ad un ulteriore nodo problematico
sollevato
nel corso della decisione del 2009: essa attiene al ruolo di
giurisdizione
sussidiaria che la Corte europea riveste rispetto ai tribunali
nazionali e che
si sostanzia nel riconoscimento di un ampio margine di apprezzamento
alle
istituzioni degli Stati membri della Convenzione (Leyla
Sahin c. Turkey) in materie avvertite come particolarmente
sensibili e
per le quali non sia rinvenibile un ampio consenso fra gli Stati.
A
differenza di quanto avvenuto nella decisione del 2009, in cui la
seconda sezione
della Corte aveva deciso di abbandonare completamente la dottrina del
margine
di apprezzamento per adempiere al suo “naturale” ruolo
“contro-maggioritario”,
non osservando il connesso obbligo di motivazione, la Grande
Chambre ha affermato espressamente che la scelta relativa
alla presenza o meno del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche
debba
essere rimessa alle istituzioni di ciascuno Stato, stante l’obbligo,
per queste
ultime, di agire nel rispetto dei limiti sanciti dalla Convenzione. Nel
caso di
specie, ad avviso dei supremi giudici, l’ostensione del crocifisso
rientra
nell’esercizio legittimo del margine di apprezzamento riconosciuto alle
istituzioni statali, non comportando una violazione dei limiti imposti
dalle
disposizioni ex art. 2 del Protocollo
aggiuntivo.
Inoltre,
secondo quanto evidenziato dalla Corte di Strasburgo, l’ambiente
scolastico
italiano si caratterizza proprio per una particolare attitudine alla
conciliazione fra la scolarizzazione e le pratiche religiose delle più
svariate
minoranze, non vietando l’ostensione di simboli quali il velo islamico
o la
kippah (come avviene, ad esempio, negli ordinamenti di Francia e
Turchia) e non
potendosi ravvisare un obbligo per i non credenti e i diversamente
credenti di
partecipare al corso di religione.
La decisione in
parola, pur non avendo affrontato la problematica
relativa al rapporto fra laicità statale e diritto alla libertà
religiosa, ha
risolto una complessa vicenda giudiziaria in ossequio al principio di
ragionevolezza e al necessario bilanciamento fra diritti e principi,
nel quadro
di un ordinamento giuridico – quello italiano – ritenuto dai giudici
aperto e
rispettoso delle diverse istanze minoritarie, siano esse di carattere
religioso, etnico, culturale, che non risultano in alcun modo scalfite
dalla
presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche. (Angela
Scerbo)
AFGANISTAN
– Il Presidente Karzai istituisce un tribunale speciale per indagare su
presunte
irregolarità nelle ultime elezioni
Lo
scorso dicembre, il Presidente Karzai ha autorizzato la Corte suprema
ad
istituire al proprio interno un Tribunale composto da cinque giudici
con
l’incarico di indagare sulle presunte irregolarità registratesi nelle
elezioni
del settembre 2010. Tale decisione disattende la posizione della
Commissione
elettorale indipendente, secondo la quale nessun soggetto è abilitato a
modificare il risultato elettorale una volta che questo sia stato
proclamato.
Anche
il Parlamento non condivide la scelta presidenziale ed ha chiesto a
Karzai di
ritornare sui suoi passi considerando il tribunale speciale in
contrasto con l’art.
127, c. 2 della Costituzione
che in merito agli organi giudiziari e alle procedure prevede una
riserva di legge.
Su
richiesta del nuovo organo, il quale necessitava di ulteriore tempo per
completare le proprie indagini, il Presidente Karzai aveva inizialmente
differito di un mese la prima seduta del nuovo Parlamento attirando su
di sé
molte critiche.
In
pochi giorni, tuttavia, l’ordine presidenziale di posporre la prima
seduta è
stato disatteso dallo stesso Presidente che ha convocato la prima
riunione per
il 26 gennaio. (Francesco Saitto)
ALGERIA
– Abolito lo stato d’emergenza dopo 19 anni.
Emanati tuttavia nuovi provvedimenti per la repressione del terrorismo
e delle
attività sovversive
Il
22 febbraio scorso il Consiglio dei ministri, con un’ordonnance entrata in vigore il 24
febbraio, ha
abrogato il decreto legislativo del 6 febbraio 1993 che prorogava
indeterminatamente lo stato d’emergenza istituito l’anno precedente,
con
decreto presidenziale del 9 febbraio 1992.
Tale
misura d’urgenza era stata adottata durante la guerra civile
(1991-2002) per
conferire alle autorità di polizia maggiori poteri nella repressione
della
ribellione islamista e del terrorismo di matrice estremista, attraverso
la
sospensione di alcuni diritti costituzionali quali le libertà di
espressione,
riunione e associazione.
Sebbene
l’emergenza terroristica si fosse notevolmente attenuata al termine
della
guerra civile, il Governo aveva mantenuto in vigore il regime
eccezionale, con
l’obiettivo principale – secondo gli oppositori e i critici del Governo
del
Presidente Bouteflika – di reprimere le libertà politiche piuttosto che
di
combattere il terrorismo. Le critiche in tal senso non avevano sortito
fino ad
ora alcun effetto.
La
stagione di proteste che sta infiammando il mondo arabo ha spinto
tuttavia il
Presidente Bouteflika ad accogliere le pressanti rivendicazioni di
maggiori
libertà politiche provenienti sia dagli oppositori politici che
dall’opinione
pubblica. Dall’altro lato, però, questo storico provvedimento rischia
di vedere
i propri effetti drasticamente limitati a causa della contemporanea
emanazione
di una nuova legislazione per la repressione del terrorismo e delle
attività
sovversive al di fuori dei casi d’urgenza.
Infatti,
con una seconda ordinanza adottata nel corso dello stesso Consiglio dei
ministri
del 22 febbraio, è stata modificata
la
«legge n°
91-23 del 6 dicembre 1991 relativa alla partecipazione dell’Armée
Nationale
Populaire alle attività di salvaguardia dell’ordine pubblico al di
fuori
delle situazioni di eccezione», per consentire l’impiego di tale corpo
speciale
nella lotta al terrorismo e, dato che più preoccupa nell’ottica della
tutela
delle libertà politiche, alle attività
ritenute sovversive.
Inoltre, con decreto presidenziale, è previsto che «l’esercizio e
la coordinazione delle operazioni di lotta al terrorismo e alla
sovversione
sono di competenza dello Stato Maggiore dell’Armée Nationale
Populaire»,
che le svolgerà secondo le modalità da definire «con decisione
congiunta del
Ministro della difesa e del Ministro dell’interno e delle Collettività
locali»,
dunque senza alcun coinvolgimento del Parlamento.
Nel comunicato
ufficiale del Consiglio dei ministri,
il
Presidente ha tenuto a precisare che i due interventi normativi
sopradescritti
non istituiscono un nuovo regime di repressione del terrorismo, ma
semplicemente «sostituiscono un nuovo fondamento legislativo e
regolamentare a
quello previsto nel testo legislativo del 1993 che prorogava lo stato
d’emergenza». Pertanto, prosegue il Presidente, questi due testi non
stabiliranno una nuova disciplina, ma «permetteranno, al contrario, la
prosecuzione della partecipazione dell’Armée Nationale Populaire
alla
lotta contro il terrorismo». L’abolizione dello stato d’emergenza
risulta
dunque fortemente mortificati nei suoi effetti. (Anna
Maria Lecis)
ARGENTINA
– La Corte suprema riconduce alla libertà d’espressione alcuni principi
di par condicio nel funzionamento del
mercato pubblicitario
Lo
scorso 2 marzo la Corte suprema argentina ha confermato la decisione di
un
giudice del contenzioso amministrativo con la quale si accoglieva il
ricorso d’amparo presentato dalla società Perfil.
La ricorrente aveva contestato dinnanzi al giudice amministrativo
l’arbitraria
e discriminatoria esclusione delle proprie testate editoriali dai
canali di
distribuzione della pubblicità assegnata dallo Stato (Fallo
E. 80 y 84. XLV).
Il
principio della libertà d’espressione – ha affermato la Corte – esige
che gli
spazi a pagamento acquistati dallo Stato sui mezzi di informazione
siano
distribuiti secondo un equilibrio ragionevole fra i vari operatori del
mercato
della comunicazione. Solo in questo modo è possibile evitare infatti
che lo
strumento pubblicitario sia utilizzato dallo Stato per condizionare
l’autonomia
editoriale dei media, ad esempio
favorendo quei soli mezzi di informazione promotori di un indirizzo
editoriale
gradito al governo.
La
sentenza della Corte suprema si inserisce in un
contesto di già forti tensioni fra il Governo ed i gruppi editoriali,
soprattutto a seguito dell’emanazione nel 2009 di una riforma
legislativa
organica del settore della comunicazione (su tali vicende, v. Palomar
n. 43). (Renato
Ibrido)
AUSTRALIA
– La High
Court si
pronuncia sulla
costituzionalità dei supression orders
Con
la decisione Hogan
v. Hinch [2011] HCA 4,
la High
Court ha
confermato la
costituzionalità della section 42 del Serious
Sex Offenders Monitoring Act
del 2005, come modificato dal Serious Sex
Offenders (Detention and Supervision) Act del 2009 dello Stato
di Victoria.
Tale norma prevede che i tribunali possano emettere i c.d. suppression orders, disposizioni
giudiziali che proibiscono la pubblicazione
di qualunque informazione potenzialmente idonea ad identificare gli
autori di
reati a carattere sessuale che siano stati rilasciati. La norma
autorizzava i
tribunali ad emettere tali ordini nel caso in cui vi fossero state
esigenze di
tutela di pubblico interesse. Il terzo comma di tale norma, inoltre,
considerava reato la pubblicazione di materiale in violazione di tali
disposizioni giudiziali. Il caso all’attenzione della Corte nasce nel
2008,
quando il ricorrente, il signor Hinch, era stato accusato di avere
violato gli orders
disposti dalla Victorian
County Court in
applicazione
della section 42. Il ricorrente
aveva
pubblicato informazioni coperte dai suppression
order sul
sito internet “HINCH.net” e li aveva diffusi in occasione di un
incontro di protesta tenutosi a Melbourne. Il ricorso di
costituzionalità si
basava sul presunto contrasto tra la norma impugnata e il Capitolo III
della Costituzione,
in quanto quella avrebbe inciso sul potere che la Costituzione
riconosce agli
organi giudiziari, ampliandolo eccessivamente. Inoltre, gli ordini
emessi dai
giudici ai sensi della section 42
sarebbero stati contrari al principio secondo il quale tutti i
procedimenti
giudiziali, sia a livello federale che a livello statale, devono essere
condotti in pubblico. Infine, si assumeva l’incostituzionalità della section 42 per violazione
della libertà
di comunicazione politica, riconosciuta all’interno dell’ordinamento
costituzionale australiano solamente in via implicita.
La
Corte ha però rigettato il ricorso di Hinch, concludendo per la
costituzionalità della norma impugnata, affermando che il requisito
secondo il
quale la giustizia deve essere amministrata in modo pubblico non
costituirebbe
una regola assoluta: infatti, il requisito del pubblico interesse per
l’emanazione di un suppression order
assicurerebbe che i giudici non esercitino un potere che va oltre
quello di
loro competenza costituzionalmente previsto. Infine, con riferimento
alla
libertà di comunicazione politica, la Corte ha riconosciuto che la
norma
impugnata limita tale libertà, ma si tratta di una limitazione
giustificata, in
quanto volta alla protezione della collettività mediante il
monitoraggio
effettivo degli autori di reati sessuali. La ratio della section 42,
ha sottolineato la Corte, è da rinvenire nella procedura descritta
nell’atto
stesso: così, per valutare se la pubblicazione di informazioni che
potrebbero
consentire di identificare l’imputato o anche un’altra persona che in
un modo o
in un altro ha avuto un ruolo nel processo (come, ad esempio, un
testimone)
rientri nel divieto posto dalla section 42,
è necessario valutare la situazione nel suo complesso, piuttosto che
fare
riferimento a singoli episodi. (Irene
Spigno)
BAHRAIN
– Il sovrano dichiara lo stato di emergenza in seguito a violenti
scontri
popolari
Il
sovrano del Bahrain ha dichiarato lo stato di emergenza alla luce
dell’impossibilità di placare le manifestazioni di protesta che da
circa un mese
scuotono il paese.
A
metà febbraio in Bahrain la popolazione è scesa in piazza a manifestare
contro
il sovrano Hamad bin Isa Al Khalifa, seguendo i moti di protesta già
intrapresi
in altri Stati quali Tunisia, Egitto, Algeria, Iran e Libia. La
violenza delle
proteste e gli scontri con le forze armate hanno condotto alla morte di
svariati manifestanti.
Gli
oppositori, che in una fase iniziale non avevano chiesto l’abdicazione
del
sovrano, con il crescere delle proteste e del clima di tensione hanno
invocato
la fine della monarchia e l’approvazione di una nuova Costituzione che,
fra le
altre cose, garantisca agli sciiti un maggiore rappresentanza politica,
eliminando le differenze esistenti rispetto agli appartenenti al gruppo
etnico
sunnita.
Il
sovrano, in un primo momento, aveva cercato di seguire una linea
conciliante promettendo
a tal fine l’introduzione di varie riforme, quali la fine del controllo
su
internet e sui media.
Tuttavia
a metà marzo il Re, dopo essere stato esortato in tal senso da un
gruppo di
giuristi vicini al Primo ministro, ha dichiarato lo stato di emergenza
per i
prossimi tre mesi: così facendo sarà possibile applicare la legge
militare,
come previsto dagli artt. 36 e 102 della Costituzione, e
l’esercito potrà avvalersi dei poteri necessari per mantenere e
tutelare
l’integrità dell’assetto istituzionale nazionale. Secondo quanto
previsto dal
testo costituzionale, la legge marziale, che in caso di urgenza può
essere instaurata
con un provvedimento del sovrano, deve durare al massimo tre mesi e può
essere
prorogata più volte per un periodo di tempo non superiore a quello
precedente.
Il rinnovo dovrà però essere approvato dalla maggioranza dei membri
dell’Assemblea nazionale.
La
maggioranza della popolazione, di religione sciita (circa il 70%),
contesta le
discriminazioni che la minoranza sunnita (cui appartengono il sovrano
stesso e
la classe dirigente) attua nei suoi confronti in particolar modo in
ambito
lavorativo, denunciando altresì le torture frequentemente inflitte
dalle forze
dell’ordine. Gli oppositori sostengono altresì che il Governo abbia
intrapreso
un programma politico volto a garantire l’acquisizione della
cittadinanza alle
persone di etnia sunnita che da altri territori decidano di trasferirsi
in
Bahrain al fine di modificare gli equilibri demografici del Paese e
dare
maggior forza all’etnia politicamente dominante. Sono inoltre richiesti
il
rilascio dei detenuti politici, una maggiore disponibilità di posti di
lavoro e
abitazioni e la nomina di un nuovo Governo non più presieduto
dall’attuale
Primo ministro Sheik Khalifa bin Salman Al Khalifa.
Nel
frattempo il Gulf
Cooperation Council
(di cui fanno parte Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman,
Bahrain e
Kuwait) ha autorizzato l’invio di truppe da parte degli Stati membri al
fine di
proteggere le installazioni petrolifere dalle manifestazioni violente
della
popolazione. I confini del Paese sono quindi stati varcati da soldati
inviati
da Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, anche se l’operazione non
cessa di
generare perplessità poiché, in base agli accordi precedentemente
stipulati dai
paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, l’intervento armato da
parte di
altri Stati è legittimo solo nel caso in cui uno dei membri sia
minacciato
dall’esterno. Parrebbe quindi che il fine effettivo dell’operazione
militare in
esame sia quello di proteggere la minoranza sunnita per evitare che, in
caso di
prevalenza del gruppo sciita, lo Stato possa porre fine all’alleanza
con gli altri
paesi del Consiglio per accordarsi invece con l’Iran. (Elena Sorda)
BOLIVIA
– Istituita una avvocatura dello Stato con natura e poteri di rilevanza
costituzionale
Lo
scorso 5 febbraio, il Presidente Morales ha emanato il decreto supremo
n. 788
il quale, in attuazione della Costituzione
del 2009
e della legge 64
del 5
dicembre 2010,
istituisce per la prima volta nella storia della
Bolivia
un’apposita avvocatura generale incaricata di assumere la difesa
giudiziale ed
extra-giudiziale dello Stato.
Il
nuovo organo – denominato Procuraduría General
del Estado
– è
coordinato da un apposito Procuratore nominato per sei anni dal
Presidente
della Repubblica, senza possibilità di rinnovo dell’incarico. La
designazione
presidenziale potrà essere oggetto di opposizione dell’Assemblea
legislativa
plurinazionale, a maggioranza dei due terzi, entro sessanta giorni
dalla
nomina.
Prima
dell’entrata in vigore del decreto n. 788, le funzioni di
rappresentanza
giudiziale ed extra-giudiziale dello Stato erano esercitate da un
apposito
componente del potere esecutivo – il Ministro per la difesa legale – la
cui
struttura amministrativa tuttavia non godeva dell’autonomia, anche
contabile,
riconosciuta invece alla nuova istituzione.
Alla Procuraduría
sono poi riconosciute altre importanti attribuzioni, quali ad esempio
la
formulazione di pareri e raccomandazioni e soprattutto un potere di
iniziativa
legislativa nelle materie di propria competenza. (Renato
Ibrido)
BOTSWANA
– La Corte d’appello, attraverso il principio della legittima
occupazione,
riconosce “il diritto all’acqua” della popolazione boscimane
Con
una decisione
del 27 gennaio 2011 (Matsipane
Mosetlhnyane and Others v. The Attorney General), che ha ribaltato
una
precedente sentenza di un Tribunale di grado inferiore del 2010, una
Corte
d’appello del Botswana ha affermato il principio per il quale una
popolazione
che sia legittimamente residente su un territorio – in questo caso si
tratta
dei boscimani stanziati
nella riserva Central Kalahari Game,
che rappresenta una parte molto estesa di territorio dello Stato – ha
diritto
ad utilizzare le risorse idriche in esso contenute a fini di uso
domestico.
La
questione aveva avuto origine dalla richiesta di una coppia sposata,
appartenente alla minoranza boscimane,
di poter utilizzare, a fini domestici, come pozzo un vecchio scavo
originariamente effettuato sulla «terra ancestrale» dei boscimani per
raccogliere diamanti da parte di una società europea.
In
primo grado, i giudici avevano negato questo diritto, affermando che i
boscimani avrebbero dovuto
indicare le
esatte quantità d’acqua che volevano pompare, onde non trasgredire le
norme
generali che regolano la materia e negando, di conseguenza, un loro
astratto
diritto all’acqua.
Nella
decisione di appello, invece, i giudici hanno ribaltato questa
sentenza. In
primo luogo, la Corte ha ricostruito la storia di sofferenze e
privazioni che
ha caratterizzato la vita di questa popolazione sin dalla fondazione
della
riserva nel 1961. Questa è stata istituita ad opera del Governo
coloniale con
il fine specifico di garantire che in quell’area vivesse il popolo
boscimane e che quelle zone fossero
conservate allo stato naturale. Ciò è accaduto sino agli sviluppi più
recenti
quando il Governo, nel 2002, è intervenuto per spostare i boscimani da quella che essi
consideravano la loro terra. Le ragioni
ufficiali alla base di questa decisione – hanno affermato i giudici –
erano
quelle di destinare l’area della riserva alla sola protezione della
fauna e
della vita selvatica, fine questo ritenuto incompatibile con qualunque
insediamento umano. Quando nel 2002 fu deciso lo spostamento della
popolazione,
le pompe per l’acqua furono smontate e rimosse. La Corte ha
sottolineato come
questa decisione servisse a rendere la vita dei boscimani nell’area
particolarmente difficile e quindi ad incentivare
il loro trasferimento. In questo contesto, la popolazione rimasta sul
territorio ha sofferto (e soffre) di una cronica carenza d’acqua.
L’acqua a
disposizione, infatti, non è sufficiente per soddisfare neppure i
bisogni
essenziali e questo, come ha sottolineato la Corte, ha comportato serie
conseguenze anche sulla condizione sanitaria di molti membri del popolo
boscimane.
Dopo
aver ricostruito le obiezioni della controparte volte a veder negato il
diritto
di utilizzare quel pozzo abbandonato e fondate, in particolare, sul
fatto che
l’uso di un pozzo avrebbe danneggiato seriamente la riserva naturale,
che gli
insediamenti umani comprometterebbero la sicurezza e la vita della
fauna e
della flora nella zona, che la finalità originaria di quello scavo non
era di
fornire acqua, ma mineraria e, infine, che la legge che regola
l’utilizzo delle
riserve di acqua non conferisce alla popolazione boscimane alcun
diritto astratto all’acqua, la Corte d’appello ha
ritenuto che il ricorso andasse accolto. I giudici hanno fatto leva
sulla
circostanza che, in precedenza, la High
Court, con
una decisione non impugnata, avesse riconosciuto il diritto
della popolazione a risiedere legalmente nell’area protetta (decisione Sesana and Others v.
The Attorney General del
2006) e che sempre la stessa Corte aveva anche riconosciuto il diritto
a
continuare l’occupazione del territorio da cui il governo voleva
spostare i boscimani, considerando illegittimi quegli
atti con cui si disponeva la loro “relocation” e qualificando i
boscimani come
«lawful
occupiers».
Stabilito
ciò, la Corte è entrata nel merito della configurabilità di un diritto
all’acqua da parte della popolazione. I giudici hanno affermato che,
contrariamente a quanto sostenuto dal Governo e dallo stesso Tribunale
di primo
grado, anche indipendentemente dalla indicazione delle esatte quantità
di acqua
utilizzate, la legge sull’acqua riconosce un diritto all’uso per fini
domestici
per chiunque risieda legittimamente su un territorio. Essendo questa la
condizione della popolazione boscimane, ha affermato la Corte, i suoi
componenti sono titolari del diritto di
utilizzare le riserve idriche che siano necessarie per il loro
sostentamento,
senza ulteriori autorizzazioni. In Botswana, infatti, – si legge
nella sentenza – «water is a premium» e, se non si desse la
possibilità a chi è legittimamente risiedente su un territorio di
utilizzare le
riserve idriche in esso contenute, si svuoterebbe anche il diritto di
occupazione. (Francesco
Saitto)
CANADA
– Confermata
la costituzionalità delle norme
che garantiscono la prevalenza delle esigenze di sicurezza nazionale
sul
diritto al giusto processo dell’imputato
La
Corte suprema del Canada, con la sentenza R. c.
Ahmad, 2011
SCC 6
del 10 febbraio 2011 ha confermato la costituzionalità di
alcune
norme del Canada Evidence Act
del 1985, che si applica solamente ai casi di competenza federale,
affermando
che esigenze di sicurezza nazionale prevalgono sul diritto al giusto
processo
dell’imputato. La norma sottoposta all’attenzione della Corte conferiva
alla Federal Court la competenza,
prima attribuita ai giudici di merito, di
individuare i casi nei quali questioni legate alla sicurezza nazionale
imponevano che fosse disposto il segreto su determinate informazioni
che
avrebbero potuto essere utilizzate come prove all’interno di un
processo. Più
nello specifico, la section 38 del Canada
Evidence Act
prevede che lo Stato
possa apporre il segreto sulle prove che costituiscono materiale
sensibile, nel
caso in cui si riconosca la possibilità di una minaccia per la
sicurezza
nazionale, altrimenti il loro utilizzo può essere autorizzato solo
quando c’è
un interesse pubblico, superiore rispetto a quello che giustificava il
segreto.
La normativa impugnata inoltre prevede la possibilità che siano apposte
delle
condizioni e il giudice, nel caso in cui la divulgazione sia
necessaria, ha il
potere di adottare qualunque atto necessario per garantire
il diritto al giusto processo
dell’imputato.
Il
caso nasce dal processo nei confronti di un gruppo terroristico,
conosciuto con
il nome “Toronto 18”, composto da diciotto persone arrestate nel 2006
con
l’accusa di aver progettato diversi attacchi terroristici contro
obiettivi
sensibili a Toronto e ad Ottawa per protesta contro l’impegno militare
canadese
in Afghanistan. Durante il processo nei loro confronti, il Governo
notificò
all’Attorney
General che
potenzialmente si sarebbero potute rivelare delle informazioni
sensibili. Di
conseguenza, in applicazione di quanto previsto dalla section
38 del Canadian
Evidence Act,
l’Attorney
General
si rivolse alla Federal Court per gli
opportuni provvedimenti. I tribunali dell’Ontario, condannarono sette
dei
diciotto sospettati, quattro furono riconosciuti colpevoli sulla base
di altre
prove, mentre le accuse nei confronti degli altri caddero. Uno dei
condannati
si rivolse alla Corte suprema contestando la costituzionalità della section 38 per presunta
violazione sia
della section 96 del Constitution Act del
1867, in quanto
invadeva il nucleo centrale del potere giurisdizione delle corti
superiori, che
della section
7
della Canadian
Charter
of Rights and Freedoms
la quale riconosce il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza
della
persona, in particolare per quanto riguarda il diritto dell’imputato
alla
rivelazione delle prove a carico entro un termine ragionevole.
La
Corte ha in particolare osservato come la norma in
questione consente ai giudici di merito di disporre qualunque rimedio
in
applicazione della Charter per
proteggere il diritto dell’accusato ad un giusto processo, anche
qualora
consista in un rimedio drastico come l’abbandono delle prove e la
conseguente
archiviazione del procedimento. Prevenire la rivelazione di
informazioni
sensibili non può essere equiparata alla negazione del diritto
dell’accusato di
avere una completa difesa (come risulterebbe dalla violazione della
regola del
giusto processo). Il giudice supremo ha, quindi, concluso sottolineando
come
ogni volta che l’utilizzo di determinate prove coinvolge tematiche
legate alla
sicurezza nazionale, può essere dichiarata la loro inutilizzabilità e
il
processo può essere archiviato.
(Irene
Spigno)
CILE –
Approvata una legge che garantisce la libertà
di associazione, incentivando la partecipazione dei cittadini
nell’attività
degli enti pubblici
Con
la legge n. 20.500, approvata all’unanimità da entrambe le Camere e
pubblicata
il 16 febbraio 2011 al termine di un lungo iter
parlamentare durato quasi cinque anni, l’ordinamento cileno dà
finalmente
attuazione all’art. 19, c. 15 della Costituzione
in materia di libertà di associazione, introducendo una normativa che
riconosce
l’importanza del fenomeno, inteso come strumento di integrazione nella
società
e di partecipazione diretta nelle decisioni pubbliche.
La
legge stabilisce, anzitutto, che lo Stato debba promuovere la nascita
delle
associazioni, purché queste perseguano fini leciti e svolgano attività
non
contrastanti con la morale, l’ordine pubblico, la sicurezza dello
Stato, la
dignità umana ed il «benessere generale della società». Inoltre,
la legge introduce nell'ordinamento
una particolare fattispecie di associazione – l’organizzazione di
interesse
pubblico – che viene concepita come persona giuridica a carattere non
lucrativo, impegnata nell’implementazione e nella tutela dei diritti
sociali.
Si prevede che le organizzazioni di interesse pubblico debbano essere
iscritte
in un apposito registro delle persone giuridiche senza fine di lucro,
contenente una serie di informazioni tra cui i nominativi di coloro che
ne sono
responsabili; viene, altresì, creato un apposito fondo statale per
consentire
alle associazioni di ottenere finanziamenti pubblici, della cui
gestione deve
esser dato conto annualmente. Infine, allo scopo di incentivare la
partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche, la legge prevede
che ogni
organo dell’amministrazione dello Stato debba stabilire le modalità più
opportune per consentire la partecipazione delle persone e delle
associazioni
alle decisioni che le riguardino; in particolare, dovranno essere
indicate le materie di
interesse per la collettività, nell’ambito delle quali si procederà
sempre a
preventive consultazioni popolari, i cui esiti dovranno essere presi in
considerazione dall’organo decidente. (Elisa
Ciardelli)
CIPRO
– La Corte suprema dichiara l’incostituzionalità parziale della legge
sulla
conservazione dei dati sulle telecomunicazioni
Il
1° febbraio la Corte suprema cipriota ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n.
183(I)/2007 sulla conservazione dei dati sulle telecomunicazioni. Tale
legge,
che impone la conservazione dei dati sulle telecomunicazioni a fini
investigativi
per gravi reati, è stata adottata a fine dicembre 2007 in attuazione
della direttiva
2006/24/CE del 15 marzo 2006 –
modificativa della direttiva
2002/58/CE – riguardante la
conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura
di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti
pubbliche di comunicazione. Nel caso esaminato dalla Corte suprema sono
stati
sollevati dubbi sulla legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5
della legge,
che consentono alle forze di polizia di accedere ai dati conservati. La
Corte
suprema ha valutato la legittimità di tali disposizioni, che si pongono
al di
fuori della direttiva europea, rispetto agli artt. 15 e 17
della Costituzione
della Repubblica di Cipro, che disciplinano rispettivamente il diritto
al
rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla riservatezza
delle
comunicazioni. Nella decisione la Corte ha anche fatto riferimento alla
Convenzione europea sui diritti umani, affermando che tanto la
Costituzione
cipriota quanto la Convenzione (art.
8) tutelano la privacy delle
comunicazioni e la giurisprudenza ha stabilito che qualsiasi
interferenza nelle
suddette comunicazioni private ne costituisce una violazione. Inoltre
la Corte
suprema ha ritenuto che costituisca una violazione del diritto anche
l’accesso
ai dati delle comunicazioni telefoniche da parte della polizia senza
che vi sia
la conoscenza o il consenso delle persone colpite. L’accesso ai dati
telefonici
non rappresenta una limitazione legittima dei diritti della persona
salvo
quanto stabilito all’art. 17, c. 2, della Costituzione, che prevede che
in
determinate condizioni il diritto alla riservatezza possa essere
compresso. Nel
caso concreto la Corte ha dichiarato la nullità degli ordini di
divulgazione
emanati da alcuni tribunali distrettuali relativi all’accesso alle
comunicazioni di alcuni soggetti indagati dalla polizia giudiziaria,
poiché
tali soggetti non si trovavano in una delle condizioni previste
dall’art. 17,
c. 2 Cost.(Luca
Marfoli)
CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte condanna il Belgio e la Grecia
in
applicazione del regolamento Dublino II
Il
21 gennaio 2011, la Grande camera con la sentenza M.S.S
c. Belgium and Greece ha ravvisato una
violazione, da parte della Grecia
e del Belgio, degli artt. 3 (divieto di tortura) e 13 (diritto ad un
ricorso
effettivo) della Convenzione.
Il
caso ha ad oggetto il comportamento che i due Stati hanno posto in
essere nei
confronti di un cittadino afgano entrato in Unione europea nel 2008: il
ricorrente (M.S.S.) era arrivato nel 2008 in Grecia e nel 2009 aveva
raggiunto
il Belgio dove, nonostante la richiesta di asilo, era stato respinto
nel paese
di primo ingresso, ossia la Grecia. La Grande camera, ha ritenuto il
comportamento tenuto dallo Stato greco in contrasto con l’art. 3, a
causa della
detenzione di M.S.S in condizioni degradanti, perdurate anche dopo il
rilascio;
tant’è che egli fu costretto a vivere per strada senza alcuna
assistenza da
parte delle istituzione greche. Inoltre, la Grecia è stata condannata
anche per
la violazione dell’articolo 13, a causa della mancata previsione di un
sistema
di asilo che rendesse effettive le garanzie previste dalla normativa
sui
richiedenti asilo. Per quanto riguarda il Belgio, la condanna è legata
all’avvenuto trasferimento del ricorrente verso la Grecia, avvenuto in
assenza
di un effettivo e rigoroso esame del sistema greco in materia di asilo
ed
espulsioni. Il Belgio, ad avviso della Corte, non ha verificato
l’effettività
delle garanzie, offerte al soggetto richiedente asilo, da parte della
Grecia,
così violando gli artt. 3 e 13. Il Belgio ha violato il divieto di
rinvio di
una persona verso un paese in cui vi è il rischio che siano commesse
gravi
violazioni dei diritti umani, ovvero il principio di non-refoulement. La
sentenza in esame è la prima relativa all’applicazione del regolamento
Dublino II
che stabilisce la necessità che ogni Stato verifichi l’effettivo
rispetto delle garanzie previste dalla normativa sull’asilo da parte
dello
Stato membro verso cui vuole trasferire un soggetto richiedente asilo.
Il
controllo deve avere ad oggetto l’esistenza di procedure che
garantiscano
l’accesso alle procedure di asilo e la loro effettività, oltre che la
presenza
di adeguate condizioni di accoglienza. Se tali condizioni dovessero
mancare,
non si può procedere al trasferimento.
(Marta Cerroni)
CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La
Corte si pronuncia in materia di suicidio assistito
Il
20 gennaio 2011, la Corte si è espressa in materia di suicidio
assistito con la
sentenza Affaire
Haas c. Suisse.
Il
ricorrente, un cittadino svizzero gravemente malato, si è rivolto alla
Corte
lamentando la violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita
privata e
familiare) della Convenzione
da parte della normativa svizzera che lo obbligava a doversi munire di
una
ricetta medica per ottenere una dose letale di farmaco. Questa
procedura, ad
avviso del ricorrente, non garantisce il suo diritto a porre fine alla
vita in
modo rapido e indolore.
In
particolare il ricorrente, non riuscendo ad ottenere da alcun medico la
prescrizione di una quota di farmaco tale da porre fine in modo
dignitoso alla
sua vita, avrebbe dovuto procedere al suicido per mezzo di tecniche
dolorose
che possono anche fallire.
La
Corte ha sottolineato il diritto di ogni individuo di decidere le
modalità con
cui morire perché ciò rappresenta un aspetto della vita familiare e
privata
tutelato dall’art. 8, che opera quando la decisione è presa in modo
libero e
può essere realizzata in modo autonomo. Tuttavia, la Corte ha
riconosciuto un
ampio margine di discrezionalità in capo allo Stato in materia di
suicidio
assistito e, all’unanimità, ha escluso la violazione da parte della
Svizzera
dell’art. 8. Per la Corte, la previsione di un obbligo di munirsi di
ricetta
medica rappresenta una misura diretta a tutelare il diritto alla vita,
diritto
che merita una tutela ulteriore specie in uno Stato, come la Svizzera,
la cui normativa
considera lecito anche l’aiuto al suicidio, purché per ragioni
umanitarie.
Inoltre, ad avviso della Corte, il ricorrente non si trovava in una
situazione
di impossibilità di rivolgersi a un medico per ottenere la prescrizione
necessaria.
(Marta Cerroni)
CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte dichiara illegittimo l’obbligo
di
sottoporsi al test dell’HIV al fine di ottenere il permesso di soggiorno
Il
10 marzo 2011, la Corte ha emesso la sentenza sul caso Kiyutin c. Russia ravvisando
la violazione da parte della Russia della Convenzione
per aver negato il permesso di soggiorno ad un soggetto in quanto
sieropositivo. La normativa russa sui permessi di soggiorno prevede
infatti un
obbligo di sottoporsi al test
dell’HIV al fine di ottenere il permesso che, di fronte all’esito
positivo del test, viene negato.
La
Corte ha dichiarato, all’unanimità, la lesione degli artt. 8 (diritto
al
rispetto della vita privata e familiare) e 14 (divieto di
discriminazione)
della Convenzione da parte della normativa russa.
Per
quanto attiene alla violazione dell’art. 14, la Corte ha dichiarato che
un
trattamento diverso a causa delle proprie condizioni di salute, tra cui
rientra
la sieropositività, rientra tra le fattispecie vietate dall’art. 14.
Nel caso
di specie, la Corte ritiene che il ricorrente ha subito un trattamento
discriminatorio dal momento che la negazione del permesso di soggiorno
è legata
alla sua condizione di salute.
La
Corte ricorda come l’essere affetti dal virus dell’HIV-AIDS è stata
causa di
forti pregiudizi, discriminazioni ed esclusioni negli ultimi
trent’anni. Questi
pregiudizi esistono anche oggigiorno, nonostante la forte evoluzione
nella cura
dell’infezione, e hanno effetti lesivi per la vita del soggetto
portatore oltre
che per la sua famiglia. Di fronte a questa difficile situazione, dove
i
soggetti sieropositivi sono un gruppo vulnerabile, la Corte afferma la
necessità di un restringimento del margine di apprezzamento in capo
allo Stato.
Ecco perché la Corte è chiamata ad un controllo maggiore per porre fine
alla
stigmatizzazione dei soggetti sieropositivi. Inoltre, la Corte ricorda
come non
c’è comunanza di vedute, tra i paesi membri del Consiglio d’Europa,
sulla
connessione tra negazione del permesso di soggiorno e status
di sieropositività; tant’è che la maggior parte dei paesi
non prevede alcuna forma di esclusione.
La Corte si sofferma anche sulla natura della misura
oggetto di esame che mira a tutelare la salute pubblica. Ad avviso
della Corte
tale misura non è efficace giacché nessun controllo in tal senso è
imposto a
turisti, visitatori o ai russi stessi a seguito di un viaggio. Anzi, la
Corte
evidenzia come la misura può essere controproducente; essa può favorire
la migrazione
irregolare da parte di tutti i soggetti che non intendono sottoporsi al
test per timore di esito positivo e
successiva negazione del permesso. Inoltre, la norma crea una sorta di
“illusione” in base alla quale il problema della sieropositività
proviene solo
dall’esterno. (Marta Cerroni)
CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte dichiara illegittima la
detenzione di
un esponente politico per ingiuria al Re di Spagna
Il
15 marzo 2011, la Corte ha condannato la Spagna per l’illegittima
detenzione del leader basco Otegi accusato
di «gravi
insulti alla figura del Re», comportamento punito dalla legge penale
spagnola.
La Corte ha condannato la Spagna a risarcire Otegi per l’illegittima
detenzione
e per le limitazioni alla libertà di espressione.
La
Corte, pronunciandosi sul caso Otegi
Mondragon c. Espagne, all’unanimità ha
ravvisato nel comportamento dello
Stato spagnolo la violazione dell’articolo 10 (libertà di espressione)
della Convenzione.
Inoltre, le accuse mosse al Re, secondo la Corte, vanno
contestualizzate. Infatti,
nel febbraio 2003 la polizia spagnola aveva proceduto alla chiusura del
giornale basco
Egunkaria e
l’editore
del giornale e altri dirigenti lamentarono di aver subito torture. Poco
dopo la
chiusura del giornale, il Re visitò i Paesi Baschi e, in tale contesto,
Otegi
lo accusò di proteggere la tortura, considerata la sua qualità di capo
supremo
delle forze di polizia.
Secondo
la Corte, le accuse mosse al Re vanno lette anche alla luce del rancore
che il
ricorrente provava per la chiusura del giornale e, benché le accuse al
sovrano
non risultino provate, ad avviso della Corte non può essere limitata la
libertà
di espressione, tutelata dall’art. 10 della Convenzione, soprattutto
considerata la posizione del ricorrente, che ha mosso le accuse in
qualità di
membro eletto e portavoce di un gruppo parlamentare oltre che nel
contesto
della allora recente chiusura del quotidiano e delle torture lamentate.
(Marta Cerroni)
CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte condanna l'Italia per
l’espulsione di
un cittadino tunisino verso un paese nel quale rischiava di essere
sottoposto a
tortura
Il 5 aprile del 2011,
la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha deciso il caso Toumi
c. Italia
condannando lo Stato italiano per l’espulsione di un
cittadino tunisino nonostante il timore che, nel paese di provenienza,
vi fosse
il rischio di sottoposizione a tortura.
In
particolare, il cittadino tunisino era stato condannato a sei anni di
reclusione con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo
internazionale. A seguito della sentenza, le autorità italiane avevano
proceduto a dare esecutività al provvedimento di espulsione, emesso dal
Prefetto di Crotone, nonostante la Corte europea, attraverso la
procedura
prevista dall’art. 39 del regolamento della Corte invocata dal
ricorrente,
avesse chiesto di sospendere la procedura e aspettare che la Corte
stessa si
pronunciasse sulla legittimità dell’espulsione rispetto alle norme
contenute
nella Convenzione.
Nonostante ciò, l’Italia aveva proceduto all’espulsione, avvenuta il 2
agosto
del 2009. Secondo la difesa delle autorità nazionali, prima di
procedere con
l’espulsione lo Stato aveva ricevuto adeguate garanzie, da parte delle
autorità
tunisine, in base alle quali nessuna forma di maltrattamento o tortura
sarebbe
stata posta in essere a danno del sig. Toumi. Inoltre, l’Italia ha
affermato
che nei confronti del ricorrente è stato garantito un giusto processo,
un
trattamento rispettoso della dignità oltre che il diritto di ricevere
visite e
trattamenti medici.
Il
ricorrente lamenta invece la violazione degli artt. 3 (divieto di
tortura e
trattamenti disumani), 8 (diritto al rispetto della vita privata e
familiare) e
34 (diritto a un ricorso individuale) della Convenzione per
essere stato arrestato, torturato
oltre che
minacciato dalla polizia tunisina successivamente al proprio rimpatrio.
Ad
avviso della Corte, alla luce della scarsa collaborazione della Tunisia
con le
organizzazioni preposte alla difesa dei diritti umani, nonché in
considerazione
dei numerosi elementi che testimoniano le perduranti violazioni dei
diritti
umani nel paese nordafricano, deve essere respinta la tesi che
giustifica la
legittimità dell’espulsione sulla base delle garanzie ricevute dalle
autorità
tunisine. A questi aspetti si aggiungono poi ulteriori elementi, come
il
rifiuto ricevuto dall'avvocato del sig. Toumi di poter incontrare il
proprio cliente.
Né, come affermato in altri precedenti giurisprudenziali richiamati
dalla
Corte, la presunta pericolosità sociale di un individuo può
giustificare la sua
espulsione verso paesi nei quali vi è un rischio apprezzabile che egli
subisca
tortura o trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione.
Per
quanto riguarda la violazione dell’art 34, questa è legata al mancato
rispetto
da parte delle autorità italiane della misura ad interim presa dalla
Corte, in base alla procedura prevista dall’art. 39.
La
Corte, all’unanimità, ha ravvisato la violazione da parte dell’Italia
dell’art.
3 (divieto di tortura e trattamenti disumani) e dell’art. 34 (diritto a
un
ricorso individuale) della Convenzione.
La
Corte ha anche ricordato che vi erano state altre sentenze di condanna
dell’Italia
per fattispecie analoghe, ne sono esempio il caso Saadi
c. Italia (Grande camera del 28 febbraio 2008) e Ben
Khemais c. Italia (del 24 febbraio
2009). (Marta
Cerroni)
CORTE
INTERAMERICANA – La Corte accerta l’incompatibilità con la Convenzione
della
legge d’amnistia per i reati politici commessi in Uruguay durante la
dittatura,
dichiarandone altresì l’inefficacia
Lo
scorso 24 febbraio la Corte interamericana dei diritti dell’uomo ha
affermato
l’incompatibilità con la Convenzione
americana
della ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado,
ossia il provvedimento d’amnistia approvato all’indomani della caduta
della
dittatura che ha governato l’Uruguay dal 1973 al 1985 (c.d. “periodo de facto”). Attraverso la ley de caducidad, lo Stato uruguayano
rinunciò a procedere penalmente per i delitti commessi da componenti
delle
forze armate o della polizia per motivi politici negli anni della
dittatura.
La
Corte interamericana ha affermato che «data la manifesta
incompatibilità con la
Convenzione americana, le disposizioni della ley de caducidad che impediscono le
investigazioni e il
perseguimento delle gravi violazioni dei diritti umani sono carenti
d’effetti giuridici
e, di conseguenza, non possono continuare a rappresentare un ostacolo
nelle
indagini […] e nell’identificazione e punizione dei responsabili».
La
Corte interamericana ha così condannato l’Uruguay per la sparizione di
Maria
Claudia García, nuora del poeta argentino Juan Gelman, nonché per
l’eliminazione
dell’identità e nazionalità di sua figlia, Macarena Gelman. La sentenza,
giunta al termine di un procedimento che si era aperto nel 2007 a
seguito del
ricorso di Juan Gelman, obbliga le autorità statali a compiere una
indagine
completa dei fatti allo scopo di accertare le responsabilità penali ed
amministrative nei casi sottoposti all’esame della Corte. (Renato Ibrido)
DANIMARCA
– Riconosciuto il diritto dei cittadini danesi di esprimersi sulla
ratifica dei
Trattati europei
In
una decisione dell’11 gennaio 2011 la Corte suprema ha riconosciuto ad
un
gruppo di cittadini il diritto di intentare una causa contro il Primo
ministro
per aver proceduto alla ratifica del Trattato di Lisbona senza
convocare un
referendum popolare. Essi, pertanto, possono presentare ricorso dinanzi
ad una
delle Alte corti.
La
Corte suprema, all’unanimità, ha ritenuto fondate le argomentazioni
addotte dai
35 ricorrenti a proposito dell’esistenza di un loro diretto interesse
ad agire
in giudizio in materia, ribaltando così la decisione dell’Alta corte
orientale
che nell’ottobre del 2009 aveva negato un tale diritto e contro la
quale era
stato proposto l’appello.
L’Alta
corte orientale, nel decidere sul caso, aveva fatto riferimento ad un
precedente della Corte suprema del 1996. Allora un analogo ricorso era
stato
presentato da alcuni cittadini danesi contro il Primo ministro a
seguito della
mancata indizione, da parte di questo, di un referendum popolare
preliminare
rispetto alla ratifica del Trattato di Maastricht. In quell’occasione
il
ricorso fu respinto.
La
Costituzione danese, che non contiene una clausola specificamente
dedicata ai
rapporti con l’Unione europea, prevede che per la ratifica di qualsiasi
trattato internazionale da parte del Re sia sempre necessaria la previa
autorizzazione parlamentare (art. 19, c. 1 Cost.). L’art. 20, c. 1
della
Costituzione, che regola il conferimento di poteri da parte della
Danimarca ad
autorità internazionali istituite d’accordo con altri Stati per la
promozione
dei principi dello Stato di diritto e della cooperazione reciproca,
costituisce, però, la base giuridica per la partecipazione del Paese
all’Unione
europea. L’art. 20, c. 2 Cost. stabilisce che i disegni di legge
attraverso i
quali si attribuiscono competenze ad organizzazioni internazionali
devono
essere approvati a maggioranza dei cinque sesti dei componenti del
Parlamento
(quindi con il consenso di almeno 149 membri su 179). Qualora non si
raggiunga
una tale maggioranza, ma l’approvazione avvenga comunque a maggioranza
semplice, e se il Governo sostiene il disegno di legge, quest’ultimo è
sottoposto a referendum popolare, che ne determina l’approvazione o il
rigetto.
Nell’ambito
del processo di ratifica del Trattato di Lisbona si è proceduto in modo
diverso. L’11 dicembre 2007, due giorni prima che il Trattato di
Lisbona fosse
firmato dai Capi di stato e di governo, il Parlamento danese si è
espresso a
maggioranza (semplice) contro la convocazione di un referendum sul
Trattato. Il
24 aprile 2008, infine, è stata approvata la legge di autorizzazione
alla
ratifica con 90 voti favorevoli, quindi con una maggioranza
notevolmente
inferiore a quella dei cinque sesti, legge che è stata successivamente
promulgata senza che si procedesse a referendum.
Naturalmente,
intervenendo dopo la ratifica e l’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona, la
pronuncia della Corte ha effetti pro
futuro, in
vista di successive revisioni dei Trattati europei, e
costituisce un monito per il legislatore a seguire la procedura
prevista in
Costituzione, sebbene non espressamente riferita al processo di
integrazione
europea.
La
Danimarca, pertanto, può essere ricompresa tra quegli Stati membri
dell’Unione
europea – come la Francia, ad esempio (mentre per altri, come per
l’Irlanda, il
referendum sui Trattati di revisione è costituzionalmente obbligatorio,
dovendosi procedere a modifiche della Costituzione) – che contemplano
la
possibilità di indire un referendum sui Trattati europei, al ricorrere
di
specifiche condizioni. La violazione di queste ultime, secondo la Corte
suprema, assicura ai cittadini danesi la
giustiziabilità del diritto al referendum. (Cristina
Fasone)
DANIMARCA
– La Corte suprema stabilisce che la città di Christiania deve tornare
sotto il
controllo delle autorità danesi
Con
una decisione del 18 febbraio 2011, la Corte suprema ha stabilito che
la città
di Christiania, dal 1971 ad oggi una delle enclave
hippie
d’Europa, fino a qualche anno fa sottoposta a condizioni particolari
di autogoverno, deve tornare definitivamente sotto il controllo delle
autorità
danesi, sebbene possa essere negoziata tra il Governo e la comunità di
residenti la concessione di alcune forme di autonomia.
Lo status di autonomia
originariamente
garantito alla città libera di Christiania (freetown),
che, sebbene sorga su una parte del territorio della capitale danese,
Copenaghen, non è sottoposta alla giurisdizione di quest’ultima, è
tutelato sin
dal 1989 da una legge apposita. La peculiare protezione riservata a
Christiania
discende dal fatto che è stata costruita da volontari dopo la
demilitarizzazione dell’area – in precedenza vi sorgeva infatti una
base
militare – con l’obiettivo, sancito nello statuto della città libera,
di
promuovere la pace e di creare una comune economicamente
autosufficiente, i cui
membri sono reciprocamente solidali e condividono redditi e spese.
Nel
2004, tuttavia, a causa dei problemi di criminalità che si erano
registrati
nella città, il governo danese aveva deciso di avviare un processo di
“normalizzazione” di Christiania, imponendo la riqualificazione di
alcune aree
e limitandone le possibilità di autogoverno. A tali imposizioni aveva
fatto
seguito nel 2006 il ricorso dei residenti alle autorità giudiziarie
contro la
revoca della concessione dell’autonomia e la violazione della CEDU.
La
Corte suprema ha sancito invece l’appartenenza della città allo Stato
danese.
Il governo nazionale costituisce l’unica autorità legittima sul
territorio di
Christiania e nessuna violazione della CEDU è stata commessa. (Cristina
Fasone)
EGITTO –
Approvati alcuni emendamenti alla Costituzione
Dopo
le dimissioni del Presidente Hosni Mubarak, avvenute l’11 febbraio
2011, i
cittadini egiziani sono stati chiamati alle urne il 19 marzo per
pronunciarsi
su una serie di emendamenti alla Costituzione
egiziana del
1971.
Sia
le dimissioni di Mubarak, annunciate dal Vicepresidente Omar Suleiman
(capo dei
servizi segreti, chiamato a ricoprire la carica di Vicepresidente solo
a fine
gennaio), sia il referendum costituzionale sono conseguenze delle
proteste
popolari iniziate il 25 gennaio 2011 che hanno visto come protagonisti
decine
di migliaia di persone al Cairo e in numerose altre città egiziane.
Dopo le
dimissioni del Presidente Mubarak i poteri sono passati al Consiglio
supremo
egiziano delle forze armate che, il 13 febbraio 2011, ha sciolto il
Parlamento
e sospeso la Costituzione dichiarando che avrebbe mantenuto il potere
per 6
mesi o, comunque, fino allo svolgimento di nuove elezioni.
Il
progetto di riforma della Costituzione, sul quale gli egiziani sono
stati
chiamati ad esprimersi, è stato elaborato da un comitato composto da
otto
giuristi, di differente provenienza ideologica, tra cui anche tre
membri della
Corte costituzionale.
Il
referendum ha riguardato 9 articoli della Costituzione. A favore si
sono
espressi oltre 14 milioni di cittadini (77,2% dei voti validi), mentre
i
contrari sono stati circa 4 milioni (22,8% dei voti validi).
L’affluenza è
stata pari al 41%, equivalente a circa 18,5 milioni di elettori.
Il
mondo politico, unanime nel ritenere le modifiche un passo avanti
rispetto allo status quo, si è diviso tra i favorevoli al
referendum e
chi invece si è
dichiarato contrario, ritenendo necessaria una riforma più radicale.
Si
sono schierati contro il progetto di riforma la coalizione dei giovani
della
rivoluzione e più in generale i partiti a sostegno della rivoluzione
(tra cui
il Wafd, il Partito nazionale unionista progressista, il el-Ghad e il
Partito
socialista arabo egiziano); anche Amr Moussa, segretario generale della
lega
araba e futuro candidato alla presidenza egiziana, il 16 marzo ha
dichiarato la
ferma opposizione alla revisione costituzionale perché prematura e
insufficiente rispetto alle attese del popolo egiziano. Tra coloro che
hanno
avversato il referendum, vi sono anche le forze politiche nate durante
le
proteste che ritengono che lo svolgimento delle elezioni presidenziali
e
parlamentari – previste, a seguito delle sito positivo del referendum,
per
settembre – costituisca un grande svantaggio a confronto dei partiti
tradizionali dotati di una consolidata struttura organizzativa.
Venendo
al contenuto della riforma, essa ha inciso in modo notevole sulla
figura del
Presidente. Da una parte sono stati previsti ulteriori requisiti per
chi
intenda candidarsi a tale carica – l’attuale art. 75 prevede che il
Presidente
dovrà essere un cittadino egiziano, di almeno 40 anni di età, con
genitori
egiziani, non sposato con cittadini
stranieri, in possesso di tutti i diritti civili e politici e né lui né
i
genitori dovranno avere doppia cittadinanza – dall'altra parte, con la
modifica
dell’art. 76, è stata semplificata la procedura per l'individuazione
del
candidato alla presidenza. L'attuale Costituzione prevede tre modalità
per
poter concorrere alla carica di Capo dello Stato: sarà necessario
raccogliere
30.000 firme, almeno in 15 provincie diverse con un minimo di 1.000
firme per
provincia, oppure essere appoggiato da 30 parlamentari o, ancora,
appartenere a
un partito con almeno un seggio nell’Assemblea del popolo (Majlis
al-Sha’b) o
nel Senato (Majlis
al-Shura).
In
passato era
prevista una procedura molto più complessa che incideva sul pluralismo
elettorale. Con la modifica dell'art. 77 sono state previste delle
limitazioni
alla carica di Presidente che sarà eletto per 4 anni e per un massimo
di due
mandati consecutivi. In precedenza, il mandato presidenziale durava 6
anni e
non c’era alcun limite alla possibilità di rielezione. Un'altra
modifica,
finalizzata alla riduzione del potere del Presidente, ha riguardato
l'art. 139
Cost. il quale prevede che il Presidente deve nominare uno o più
Vicepresidenti
entro 60 giorni dalla sua elezione. L'emendamento all'art. 139 è
finalizzato a
rendere obbligatoria la figura del Vicepresidente che, per i trent'anni
di
governo di Mubarak, era sempre mancata a causa del rifiuto di procedere
alla
sua nomina. Sempre al fine di ridurre i poteri del Presidente, il nuovo
art.
148 limita la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza oggi
possibile
solo dietro consenso della maggioranza dei membri dell’Assemblea
popolare. È
previsto che l'Assemblea debba esaminare la decisione entro 7 giorni
dalla
dichiarazione dello stato di emergenza; a tal fine, se l'Assemblea non
è
riunita, il Presidente deve immediatamente convocarla, se invece è
sciolta la
dichiarazione deve essere esaminata nella prima seduta della nuova
Assemblea.
Inoltre, lo stato di emergenza può essere dichiarato per un periodo
massimo di
sei mesi e un eventuale rinnovo necessita di un voto referendario. Il
fine
evidente è impedire il ripetersi delle vicende passate dove lo stato di
emergenza, dichiarato da Mubarak, è durato trent'anni.
La
modifica ha riguardato anche il procedimento elettorale a cui, ai sensi
del
nuovo art. 88 Cost., sovrintenderà una
Commissione elettorale le cui decisioni saranno inappellabili; in
passato la
legge determinava le condizioni che i membri dell’Assemblea dovevano
soddisfare
ai fine dell'elezione, le regole di elezione e le procedure
referendarie, oltre
alla supervisione dei membri di un organo giudiziario. Anche l'art. 93,
riguardante le questioni attinenti l'eleggibilità e i relativi ricorsi,
è stato
modificato e in materia è ora competente la Corte costituzionale
anziché del
Parlamento; il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dal voto
e deciso
entro 90 giorni con sentenza definitiva.
A
seguito del referendum è stato poi abrogato l’art. 179 che regolava la
c.d.
Procura socialista e, in casi particolari (ad es. di fronte ad accuse
di
terrorismo), autorizzava il processo militare contro i civili. Infine,
è stato
modificato l’art. 189 allo scopo di consentire la redazione di una
nuova
Costituzione su iniziativa del Presidente della Repubblica, della
maggioranza
dell’Assemblea o del Senato. In particolare, l’Assemblea e il Senato,
entro sei
mesi dall’elezione, devono nominare i cento membri dell’Assemblea
costituente
che avrà il compito di redigere, entro 6 mesi, un progetto di
Costituzione che
dovrà essere approvato con referendum confermativo indetto dal
Presidente entro
15 giorni dalla elaborazione della bozza di Costituzione.
Il
30 marzo del 2011, il Consiglio supremo egiziano
delle forze armate ha adottato una Costituzione ad interim, anche detta
Dichiarazione costituzionale, che si
compone di 63 articoli, tra cui i 9 che hanno superato il voto
referendario. La
nuova legge fondamentale egiziana resterà in vigore fino
all'approvazione della
Costituzione definitiva. In questo periodo di transizione, la
Costituzione ad
interim,
prevede che il Consiglio supremo continui a svolgere le sue
funzioni fino all’elezione del Presidente. (Marta
Cerroni)
FRANCIA –
Il Conseil
Constitutionnel torna a
pronunciarsi sui limiti al recepimento delle direttive e sul rapporto
tra
controllo di convenzionalità e di costituzionalità
Con
la decisione n.
2010-79 QPC
del 17 dicembre 2010 il Conseil
Constitutionnel
ha
dichiarato inammissibile una questione rinviatagli dal Conseil
d’État
avente ad oggetto la costituzionalità della disposizione di cui all’art.L712-2
del Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’articolo
contestato detta le cause di esclusione della protezione sussidiaria
accordata
dall’art.
L712-1 a quegli immigrati che, non soddisfando le condizioni per lo
status di rifugiato, risultino
meritevoli di protezione internazionale per ragioni umanitarie per il
fatto che
nel paese d’origine sarebbero sottoposti al rischio di trattamenti
contrari
alla tutela della dignità umana. Tale disposizione, ad avviso del
ricorrente,
nel prevedere il mancato riconoscimento della protezione internazionale
agli
autori di crimini gravi nonché alle persone che rappresentino una
minaccia
all’ordine pubblico e alla sicurezza della Repubblica, autorizzando
così il loro
respingimento verso paesi in cui rischiano trattamenti inumani e
degradanti,
ivi compresa la privazione della vita, violerebbe il principio della
dignità
umana e l’art. 66, c. 1 della Costituzione,
che vieta la pena di morte.
Il Conseil ritiene che, trattandosi di una
disposizione
attuativa di una
direttiva comunitaria, il suo controllo non può andare oltre la
valutazione di
conformità alle regole e ai principi inerenti all’identità
costituzionale della
Francia e che pertanto, verificato che non sussiste un’ipotesi di
violazione di
suddette norme e principi, la questione va dichiarata inammissibile (Considerant
n. 3).
I
giudici costituzionali non si limitano però a rilevare la propria
incompetenza
a sindacare il rispetto, da parte delle norme di diritto derivato
presenti
nell’ordinamento interno, dei diritti e delle libertà garantiti in
Costituzione, ma indicano il soggetto cui è demandata tale funzione: la
Corte
di giustizia, che può essere all’uopo adita a titolo pregiudiziale e
procedere
a tale verifica sulla base dell’art.
6 TUE (Considerant n. 3).
La
decisione si colloca, da un lato, nel solco della giurisprudenza
costituzionale
sui controlimiti, ribadendo l’oramai consolidato limite all’attuazione
delle
direttive europee rappresentato dall’identità costituzionale;
dall’altro, pone
un ulteriore mattone sulla giurisprudenza in materia di rapporto tra
controllo
di costituzionalità e di convenzionalità, che trova le sue fondamenta
nelle
decisioni n.
2009-595 DC del 3 dicembre 2009 (v. Palomar
n. 40)
e n.
2010-605 DC del 12 maggio 2010 (v. Palomar
n. 42).
Sulla
prima questione, quella dei controlimiti, il Conseil Constitutionnel
francese dal 2004 afferma che dall’art. 88, c. 1 Cost. deriva un «exigence constitutionnelle de transposition
(…) des directives» (decisione n.
2004-496 DC del 10 giugno 2004) cui può fare da ostacolo soltanto
una
disposizione costituzionale espressamente contraria. Nella successiva
giurisprudenza la dottrina dei controlimiti viene raffinata, fino a
consolidarsi
nell’individuazione di due soli limiti sulla base dei quali i giudici
costituzionali possono dichiarare incostituzionale l’atto di
recepimento di una
direttiva: il primo consiste nella violazione di norme o principi «inhérents à l’identité constitutionnelle
française», salvo che il potere costituente vi abbia
acconsentito (con
un’apposita revisione della Costituzione); il secondo consiste nella
necessità,
ai sensi dell’art. 88-1, che l’atto rispetti il contenuto, la ratio
e
gli obiettivi della direttiva cui si propone di dare attuazione.
Quanto
a quest’ultimo punto, il Conseil aveva innanzitutto specificato
che,
davanti ai limiti temporali del giudizio costituzionale preventivo,
tali da non
consentire il rinvio pregiudiziale, una pronuncia d’incostituzionalità
per
violazione dell’art. 88-1 può aversi solo in caso di manifesta
incompatibilità
con gli obiettivi della direttiva, che non possa essere esclusa nemmeno
alla
luce dell’interpretazione data all’atto comunitario dalla Corte di
giustizia
(decisione n. 2010-605 DC del 12 maggio 2010, Considerant n.
18).
Inoltre, sebbene ancora nessun atto di attuazione di una direttiva
fosse stato
sottoposto al controllo successivo ai sensi dell’art. 61, c. 1 Cost.,
nella
decisione del 12 maggio sopracitata il Conseil aveva affermato
che
l’esigenza costituzionale di recepimento delle direttive, e di rispetto
degli
obiettivi delle stesse, non può essere invocata in sede di tutela delle
libertà
e dei diritti fondamentali, secondo la procedura della questione
prioritaria di
costituzionalità.
Da
ciò deriva, e lo conferma la decisione dello scorso 17 dicembre, che il
controllo successivo sulle disposizioni attuative di una direttiva
potrà
assumere come parametro solo le norme e i principi inerenti
all’identità
costituzionale francese, e non estendersi alla verifica del rispetto
dei
principi della direttiva e del diritto dell’Unione.
Viene
così ribadita la differenza tra controllo di costituzionalità,
spettante al Conseil
Constitutionnel, e controllo di convenzionalità, che compete alle
giurisdizioni civile e amministrativa.
Quanto
poi al rapporto tra questione prioritaire (sulla
costituzionalità) e préjudicielle (sulla convenzionalità), la
giurisprudenza del Conseil
ha subito
un’importante evoluzione rispetto alla decisione del 3 dicembre 2009
(n.
2009-595 DC), a seguito di diverse pronunce della Cour de cassation
e
della Corte di giustizia sulla compatibilità della nuova procedura di
controllo
costituzionale francese con il principio di primauté del
diritto
dell’Unione.
I giudici
costituzionali francesi sono arrivati a mitigare fortemente quel
carattere di
“priorità” voluto dal legislatore
costituente (art. 23, c. 2 della legge
organica sul Conseil Constitutionnel) che, se non pone alcun
problema in
merito al controllo sul rispetto degli altri obblighi internazionali
assunti
dalla Francia, mal si concilia con l’obbligo ex art.
267 TFUE in base al quale i giudici nazionali possono (e in ultima
istanza devono)
rivolgersi alla Corte di giustizia in via pregiudiziale nel caso in cui
debbano
decidere sull’interpretazione o la validità di un atto di diritto
derivato.
La
Corte di giustizia aveva avuto modo di pronunciarsi sul punto (v. Palomar
n.
42), a seguito di rinvio pregiudiziale da parte della Cassazione,
nella
celebre sentenza Melki (Corte
di giustizia, sent. 22 giugno 2010, cause riunite Aziz Melki C-188/10 e
Sélim
Abdeli C-189/10), affermando che «l’art. 267 TFUE osta ad una
legislazione
nazionale che introduce una procedura incidentale per il controllo di
costituzionalità delle leggi, laddove il carattere prioritario di tale
procedura ha l’effetto di impedire (…) a tutti gli altri organi
giurisdizionali
nazionali di esercitare la loro facoltà o di adempiere il loro obbligo
di
sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte». La Corte
ha però proseguito
osservando che la
conformità al diritto dell’Unione rimane impregiudicata qualora gli
altri
organi giurisdizionali nazionali «restino liberi di sottoporre in
qualunque
fase del procedimento (…) qualsiasi questione pregiudiziale, di
adottare
qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale
provvisoria
dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione e di
disapplicare,
al termine di siffatto procedimento incidentale, la disposizione
legislativa
nazionale in questione ove la ritengano contraria al diritto
dell’Unione».
Anticipando
la sentenza in questione, i giudici costituzionali francesi avevano
cercato la
via del compromesso, introducendo in via ermeneutica una clausola di
salvaguardia della primauté del diritto europeo, con la
decisione n.
2010-605 DC sopra richiamata, che consente ai giudici a quo di
adempiere
gli obblighi comunitari, nella maniera indicata poi dalla Corte nella
decisione Melki.
La
Corte di giustizia, pur accogliendo la posizione del Conseil
Constitutionnel
sostenuta a Lussemburgo dal Governo francese, non si è pronunciata in
concreto
sulla disciplina francese, ma ha affermato che spetta al giudice del
rinvio
verificare se essa consenta un’interpretazione conforme al diritto
comunitario,
secondo quanto prospettato dal giudice costituzionale francese nella
decisone
di maggio.
Nel caso
in oggetto, però, il Consiglio di Stato non ha ritenuto di dover
procedere ad
un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in quanto la questione
oggetto
di censura, ovvero la possibilità che lo Stato respinga un richiedente
asilo
cui venga negata la protezione sussidiaria verso un Paese nel quale sia
esposto
al rischio di trattamenti contrari al principio della dignità umana,
non
avrebbe imposto un’interpretazione della direttiva in via
pregiudiziale, ma
piuttosto un controllo di costituzionalità (Considerant n. 4 e
5 della decisione
di rinvio).
Il Conseil
Constitutionnel, con la decisione n.
2010-79 QPC, intende dunque
ricordare
ai giudici di merito che la sua competenza a sindacare, in sede di
controllo
successivo, la costituzionalità delle disposizioni attuative di
direttive
europee non si estende oltre il controllo sul rispetto delle norme e
dei
principi inerenti all’identità costituzionale francese. In tutti gli
altri casi
l’unico giudice competente, anche in materia di tutela dei diritti e
delle
libertà costituzionalmente garantiti, è la Corte di giustizia. (Anna
Maria Lecis)
FRANCIA –
Dichiarate conformi dal Conseil
Constitutionnel le
modifiche al regolamento del Senato in adeguamento al Trattato di
Lisbona e agli articoli 88, c. 6 e 7 della Costituzione
Il
13 gennaio 2011, con la decisione
n. 2010-621 DC,
il Conseil
Constitutionnel si è pronunciato
sulla
costituzionalità della “résolution
tendant à adapter le chapitre XI bis du Règlement du Sénat aux
stipulations du
traité de Lisbonne concernant les parlements nationaux” del 20 dicembre
2010, con cui il Senato approvava una modifica del proprio regolamento,
in
attuazione degli articoli 88, c. 6 e 7 della Costituzione che prevedono
il
coinvolgimento del Parlamento nel procedimento normativo comunitario,
nonché la
possibilità di ricorso alla Corte di giustizia da parte delle camere
per
violazione del principio di sussidiarietà e contro la modifica delle
regole di
adozione degli atti dell’UE.
Tali
disposizioni costituzionali erano state introdotte con la loi
constitutionnelle n. 2008-103 del 4
febbraio 2008, approvata dal Parlamento
per ottemperare alla decisione del Conseil
Constitutionnel sulla ratifica
del Trattato di Lisbona n. 2007/560 DC (Palomar
n. 32).
In quella circostanza, infatti, i giudici costituzionali avevano
affermato la
necessità di modificare la Costituzione in funzione dell’entrata in
vigore del
nuovo Trattato, per adeguare il testo costituzionale francese alle
disposizioni
europee in materia di principio di sussidiarietà.
È
stata, perciò, prevista all’art.
88, c. 6 la
possibilità per l’Assemblée nationale e per il Sénat
di inviare ai presidenti del Parlamento, del Consiglio e della
Commissione
dell’UE, degli avvisi motivati sulla conformità al principio di
sussidiarietà
del progetto di un atto normativo europeo, nonché di sollevare un
ricorso
dinanzi alla Corte di giustizia per violazione del suddetto principio
da parte
di un atto normativo europeo. All’art.
88, c. 7,
poi, è stata introdotta la facoltà in capo al Parlamento di
opporsi, mediante mozione votata da entrambe le camere, alla modifica
delle
regole di adozione di atti europei, in alcuni casi previsti dal
Trattato.
Mentre
l’Assemblée
nationale
aveva provveduto a modificare il proprio
regolamento per dare attuazione alle procedure sopradescritte già prima
dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della stessa revisione
costituzionale, con la risoluzione
n.
292/2009
(dichiarata conforme a Costituzione nella decisione n.
2009-581 DC
del 25 giugno 2009), ad un anno e mezzo di distanza il Senato
ancora non si era dotato di norme analoghe.
Lo
scorso 20 dicembre anche la seconda camera ha finalmente approvato la
modifica
del proprio regolamento, attraverso la risoluzione n. 34/2010.
In
particolare, si andranno ad aggiungere al capitolo XI del regolamento
tre
articoli. Il primo, l’art. 73 octies, detta la procedura
per la
proposizione, mediante risoluzione approvata da una delle camere, di
avvisi
motivati ai Presidenti delle istituzioni dell’UE o di ricorsi alla
Corte di
giustizia, aventi ad oggetto il rispetto del principio di
sussidiarietà, entro
il termine di otto settimane a decorrere rispettivamente dalla
trasmissione di
un progetto di atto normativo o dalla pubblicazione dello stesso.
L’art. 73 nonies,
poi, sancisce l’obbligo per il Governo di sollevare un ricorso dinanzi
alla
Corte di giustizia contro un atto comunitario per violazione del
principio di
sussidiarietà, qualora esso sia proposto da almeno sessanta senatori.
Infine,
l’art. 73 decies dà attuazione
all’art. 88, c. 7 della Costituzione,
dettando le modalità di adozione di una mozione diretta a contrastare
la
modifica delle regole di approvazione di atti dell’UE, nelle due
ipotesi
previste all’art. 48 TUE
e all’art. 81 TFUE.
Poiché la Costituzione prevede che tale mozione debba essere approvata
da
entrambe le camere, l’art. 73 decies disciplina sia
l’ipotesi di
iniziativa senatoriale, che può essere proposta da qualunque senatore e
che, se
approvata, deve essere trasmessa all’Assemblée Nationale, sia l’ipotesi
di trasmissione al Senato di una mozione approvata da quest’ultima.
Ai sensi
dell’art.
61 Cost.,
che impone per l’applicazione dei regolamenti parlamentari la
previa valutazione di conformità da parte del Conseil
Constitutionnel,
il 21 dicembre la “résolution tendant à
adapter le chapitre XI bis du
Règlement du Sénat aux stipulations du traité de Lisbonne concernant
les
parlements nationaux” è stata trasmessa
all’organo di controllo
costituzionale, che l’ha giudicata conforme a Costituzione. (Anna
Maria Lecis)
FRANCIA
– Approvata la legge per
promuovere una maggiore presenza delle donne negli organi delle società
Lo scorso 27 gennaio è stata promulgata la legge
n. 2011-103 «relativa alla rappresentanza equilibrata di donne e
uomini nei
consigli d’amministrazione e di sorveglianza e all’uguaglianza
professionale».
L’obiettivo della normativa è quello di raggiungere entro sei anni
una presenza minima femminile pari al 40% dei membri nei consigli
d’amministrazione e di sorveglianza delle società quotate e di quelle
con
almeno cinquecento dipendenti e un bilancio annuale pari o superiore a
50
milioni di euro.
La legge, composta da soli otto articoli ma che introduce numerose
modifiche al codice del commercio in conformità all’obiettivo fissato,
prevede
infatti che, nelle società anonime espressamente indicate, il rapporto
tra i
membri dei due sessi che compongono i consigli d’amministrazione e di
sorveglianza non possa essere superiore al 40%. Inoltre, nel caso in
cui i
suddetti organi siano composti da più di otto membri, la differenza tra
i
componenti dei due sessi non può essere superiore a due. Tuttavia, è
fissato un
termine di sei anni per il raggiungimento di tale obiettivo, con delle
tappe
intermedie. Infatti, l’art. 5 prevede un’entrata in vigore differita di
sei
anni per gli articoli relativi alla fissazione della percentuale del
40%,
accompagnata dalla previsione di un termine di tre anni per il
raggiungimento
della soglia minima del 20% per i membri del sesso meno rappresentato,
nonché
l’obbligo, qualora negli organi indicati uno dei sessi risulti
completamente
assente alla data di entrata in vigore della legge, di nominare almeno
un
membro del sesso non rappresentato in occasione della prima assemblea
utile.
La legge per l’equilibrata rappresentanza dei due sessi è l’ultima
tappa di una serie di politiche per le pari opportunità e l’uguaglianza
professionale tra uomini e
donne avviate in
Francia negli ultimi anni. Una proposta in tal senso era già stata
avanzata in
occasione dell’approvazione della legge del 23 marzo 2006
sull’uguaglianza
salariale, ma era stata bocciata dal Conseil Constitutionnel in
sede di
controllo preventivo con la decisione
n. 2006-533 DC del 16 marzo 2006. Il Conseil aveva
rilevato, infatti, come una legislazione che imponesse
parametri per
la composizione di organi di persone giuridiche sulla base del sesso
fosse
contraria al principio d’uguaglianza. Le cosiddette discriminations
positives
per favorire la parità di opportunità tra uomini e donne potevano
essere
ammesse, sulla base dell’art. 3, c. 5 della Costituzione
(«La loi favorise l’égal accès des
femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives»),
soltanto per le elezioni e le funzioni politiche, non essendo possibile
– ad
avviso dei giudici costituzionali – un’applicazione del principio di
parità di
accesso ad ambiti diversi da quelli per i quali i costituenti l’avevano
introdotto.
È
stato quindi necessario attendere una revisione costituzionale che
introducesse
un principio generale di parità di accesso affinché potessero essere
formulate
nuove proposte di previsione di “quote rosa” al di fuori dell’ambito
elettorale. È in occasione dell’ampia e profonda revisione
costituzionale del
2008, avvenuta mediante la legge
costituzionale n. 2008-724 del 23 luglio 2008 (v. Palomar
n. 34),
che tale principio è stato introdotto, peraltro non all’art. 3 che
prima
ospitava il principio della parità di accesso alle cariche elettive,
bensì –
insieme con quest’ultimo – all’art. 1 della Costituzione, che ora
dispone
all’ultimo comma che «La loi favorise l'égal accès des femmes et des
hommes
aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux
responsabilités
professionnelles et sociales».
In
virtù di questa modificazione, la disciplina
prevista dalla legge in questione non appare suscettibile di censure
costituzionali,
ma anzi risulta volta ad attuare un principio oramai esplicitamente
enucleato
dai costituenti. (Anna
Maria Lecis)
GERMANIA
– La Corte costituzionale del Nordreno-Westphalia dichiara
incostituzionale il
bilancio correttivo del Land
La
Corte costituzionale del Nordreno-Westphalia ha dichiarato
incostituzionale il
bilancio correttivo del Land.
La
Costituzione del Land prevede, all’art. 83,
c. 2, che nel bilancio dello Stato il ricorso all’indebitamento non
possa
comunque superare le spese per gli investimenti, con l’obiettivo di
garantire
l’equilibrio economico generale (gesamtwirtschaftliches
Gleichgewicht).
Proprio
facendo leva su questa norma, alcuni rappresentanti dei partiti di
opposizione
hanno chiesto che la legge di bilancio correttivo (Nachtragshaushaltsgesetz)
del Land fosse dichiarata incostituzionale perché
prevedeva la
possibilità per il
Governo di contrarre ulteriori debiti rispetto a quelli già programmati
nella
legge di bilancio per un ammontare complessivo superiore a quello degli
investimenti e dunque incompatibile con la Legge fondamentale dello
Stato e la
Corte costituzionale del Land, in
marzo, gli ha dato ragione.
Appare
importante sottolineare, a questo proposito, come l’equilibrio
economico
generale, introdotto con una riforma costituzionale nel 1967 anche nel Grundgesetz,
rappresenti senza dubbio un principio costituzionale molto
significativo
della cultura giuridica tedesca e che ha rivestito un ruolo centrale,
anche se
in fondo recessivo, nel dibattito sul modello di “Costituzione
economica”, in
particolare in occasione della nota Euro-Beschluß (BVerfGE
97, 350) con cui il Bundesverfassungsgericht lasciò,
di
fatto, alla discrezionalità e alla responsabilità politica del
Parlamento il compito
di valutare la scelta di entrare nel sistema della moneta unica e le
sue
conseguenze, negando che si potesse individuare nella Legge
fondamentale un
diritto alla «stabilità economica». Il tema appare ancor più
significativo se
si presta attenzione al fatto che, nel 2009, con la c.d. Föderalismusnovelle
II, il legislatore costituzionale è nuovamente
intervenuto sugli articoli della Costituzione che regolano il bilancio.
In
particolare, gli artt. 109 e 115 GG,
consentiranno di introdurre, nei prossimi anni, un vero e proprio
“freno
all’indebitamento” (c.d. Schuldenbremse)
fondamentalmente (grundsätzlich) volto
ad ancorare a
rigide percentuali il tetto massimo dell’indebitamento consentito a Bund e Länder. Queste norme, che ancora
non sono del tutto operanti, non
sono state oggetto del giudizio, ma hanno senz’altro aumentato
l’attenzione
della pubblica opinione, non sempre convinta che norme finalizzate a
porre
limiti e lacci alla discrezionalità politica-economica del legislatore
e che
contemporaneamente affidano un’enorme responsabilità politica ai
giudici
costituzionali, possano realmente rappresentare una soluzione.
La
vicenda si è sostanzialmente svolta in due fasi. Nella prima, la Corte
costituzionale del Nordreno-Westfalia (o Verfassungsgerichtshof)
ha deciso su
una richiesta di provvedimento cautelare (einstweilige
Anordnung) di cui i ricorrenti avevano fatto istanza. Nella
seconda,
decidendo nel merito del ricorso, ha dichiarato, con sentenza, che la
legge di
bilancio correttivo, che superava effettivamente il limite
dell’indebitamento
consentito, violava l’art. 83, c. 2
della Costituzione del Land.
In
particolare, il 18 gennaio, la Corte costituzionale regionale
ha accolto la richiesta di un
provvedimento cautelare e ha così sospeso, fino alla decisione nel
merito, il
bilancio correttivo del Land che
prevedeva un aumento delle spese di indebitamento. La legge correttiva
impugnata, infatti, aumentava il potere del governo di ricorrere a
risorse di
indebitamento, dalla somma originariamente prevista nella legge di
bilancio di
sei miliardi e settecentotre milioni di Euro a otto miliardi e
cinquecentotrentacinque milioni di euro. Nell’accogliere con ordinanza
(VerfGH 19/10) la richiesta di sospensione dei ricorrenti, il Verfassungsgerichtshof ha respinto le
argomentazioni del Governo affermando che, né il fatto che il bilancio
fosse
già stato completato, né il pericolo per la capacità di agire del
Governo,
erano motivi che impedivano alla Corte di decidere sulla sospensione.
Più nello
specifico, i giudici, nell’effettuare le necessarie operazioni di
bilanciamento
che devono essere compiute quando si decide in via cautelare, hanno
ritenuto
che le conseguenze dannose di un intervento limitante la competenza del
Governo
con un provvedimento sospensivo provvisorio, comunque, erano inferiori
rispetto
alle ripercussioni che avrebbe avuto un indebitamento eccessivo che
avrebbe
pesato sui bilanci futuri. Con l’accoglimento della richiesta di
sospensione,
di fatto, al Governo del Land è stato
impedito di contrarre nuovi debiti in base alla nuova legge di bilancio
fino
alla pronuncia nel merito.
Con
la sentenza
(VerfGH 20/10) del 15 marzo, il Tribunale costituzionale si è infine
pronunciato nel merito affermando che la legge di bilancio
supplementare era
effettivamente in contrasto con l’art. 83, c.
2. La Corte, infatti, ha stabilito che il legislatore è vincolato al
rispetto
di un vincolo di economicità (Wirtschaftlichkeitgebot)
e che, in particolare, questo si manifesta nell’obbligo di motivare le
circostanze in cui e per le quali è necessario operare un ricorso
straordinario
all’indebitamento. Quest’ultimo è consentito solo a determinate
condizioni che
devono essere esplicitate nel procedimento di approvazione della legge.
Secondo
la sua giurisprudenza costante – ha affermato la Corte – ci si può
discostare
dalla regola generale per cui le voci di bilancio che rappresentano un
indebitamento non possono comunque superare quelle di investimento,
solo se ciò
è necessario per contrastare una instabilità (Störung)
dell’equilibrio economico generale e che questa
instabilità deve essere seria e durevole oppure essere una minaccia in
sé. In
questo senso, i giudici hanno affermato che deve senz’altro essere
riconosciuta
un’ampia discrezionalità al legislatore in questo campo, ma che
tuttavia egli è
tenuto a spiegare in modo comprensibile le sue scelte e le premesse che
lo
obbligano a superare i limiti normalmente consentiti. I passaggi logici
devono,
secondo la Corte, essere esplicitati dal legislatore nel corso del
procedimento
legislativo (Gesetzgebungsverfahren).
Invece, nel caso in esame, nel corso dell’approvazione del bilancio
correttivo,
il legislatore avrebbe mancato di spiegare per quali motivi,
congiunturali o di
piano finanziario, le norme previste fino a quel momento dalla legge di
bilancio non erano più sufficienti a rispondere alle esigenze di
governo del Land.
Non avendo
ritenuto soddisfatte queste condizioni e
non entrando dunque nel merito del limite massimo dell’indebitamento a
cui
sarebbe vincolato il legislatore, a cui viene anzi riconosciuta
amplissima
discrezionalità in materia, il Verfassungsgerichtshof
ha ritenuto che la legge correttiva di modifica al bilancio fosse da
considerarsi incostituzionale in quanto mancante delle necessarie
motivazioni.
Inoltre, i giudici hanno rilevato che mancava anche la spiegazione di
come
l’aumento dell’indebitamento avrebbe consentito un miglioramento del
mercato
del lavoro e dell’economia in generale. (Francesco
Saitto)
GERMANIA
– Il Bundesverfassungsgericht
permette anche ad un transessuale non operato di contrarre un’unione
civile
L’art.
1 della legge in materia di unioni civili che, sin dal 2001 (cfr. Palomar
n. 7)
permette a persone dello stesso sesso di registrare il loro rapporto
civilmente, sancisce che solo persone dello stesso sesso possono
beneficiare di
questo istituto. Ciò è dovuto al fatto che il matrimonio, ai sensi
dell’art. 6
del Grundgesetz, almeno così come
interpretato sin dagli anni Cinquanta dal Tribunale costituzionale
tedesco
(sentt. BVerfGE 6, 55 e 10, 59), è e può essere solo l’unione tra uomo
e donna,
mentre le Lebenspartenrschaft
(unioni
civili) sono solo le unioni tra persone dello stesso sesso. Nella
sentenza in
commento, la BVerfG,
1 BvR 3295/07,
il Tribunale costituzionale, tuttavia, pur non intervenendo
direttamente sulla legge che regola le unioni civili, ha, in modo
significativo, posto in discussione questo principio.
Il Transexuellengesetz, infatti, prevede
che un uomo che senta che il suo sesso esteriore non corrispondere alla
sua
reale identità psicologica ha due diverse strade: la «piccola
soluzione» o la
«grande soluzione». Con la prima via, il soggetto, senza intervenire
chirurgicamente e in seguito ad alcuni accertamenti di carattere
psicologico,
ha la possibilità di cambiare il proprio nome di battesimo. Con la
seconda,
invece, la persona cambia definitivamente sesso anche fenotipicamente
con
un’operazione chirurgica che deve avere come conseguenza la sterilità.
Nel caso
in esame, i giudici di Karlsuhe si
sono trovati a dover decidere un caso piuttosto problematico. Un uomo
che si
sentiva una donna omosessuale, optando per la «piccola soluzione»,
aveva
cambiato il proprio nome senza operazione chirurgica. La donna (il
Tribunale
utilizza il femminile per riferirsi il ricorrente) era, come detto,
omosessuale
e, dunque, attratta da altre donne. Volendo unirsi in un’unione civile
con la
propria compagna si era vista, tuttavia, rifiutare la domanda perché,
ai sensi
della legge in materia di transessualismo, può contrarre solo il
matrimonio
tradizionale non avendo optato per la «grande soluzione». Per questo
rifiuto,
la ricorrente aveva ritenuto lesi i propri diritti tra cui quello
all’integrità
fisica e quello al libero sviluppo della
personalità (art. 2, Abs. 1 e 2 GG) in connessione con
la sua dignità o Menschenwürde (art. 1 GG). La donna, infatti,
contraendo un
normale matrimonio, avrebbe da un lato dovuto svelare la propria reale
identità, dall’altro sarebbe stata trattata dalla legge come un uomo,
pur
essendo donna.
Il
Tribunale costituzionale, nella sua decisione, ha affermato che,
effettivamente, i requisiti richiesti dalla legge sul transessualismo
per poter
contrarre un’unione civile violavano quei diritti della ricorrente,
chiamando
così il legislatore a regolare nuovamente la materia, ed ha, in questo
modo, di
fatto aperto alla possibilità che due persone, sia pur solo
fenotipicamente, di
sesso diverso possano registrare la propria unione, nonostante, nella
sentenza
del 2002 (BVerfG,
1 BvF 1/01)
che rappresenta tuttora il principale precedente in materia di Lenenspartnerschaftsgesetz, il principio
opposto fosse stato uno dei principali motivi su cui il Bundesverfassungsgericht
aveva
valutato la legge compatibile con
l’art. 6, Abs.
1 GG. (Francesco Saitto)
GERMANIA
– Il Bundesverfassungsgericht, a
tutela del diritto di riunione,
stabilisce i limiti a cui è soggetta l’impresa a partecipazione mista
con più
della metà delle azioni in mano pubblica
Con
una importante decisione, il Bundesverfasungsgericht
è
recentemente intervenuto in materia di libertà di pensiero
e di riunione,
andando a definire i confini entro i quali è possibile limitare i due Grundrechte in ragione del luogo
in cui
questi vengono esercitati. Con la sentenza 1
BvR 699/06,
tuttavia, il BVerfG
ha
dovuto affrontare una questione piuttosto problematica che ha investito
non
solo gli artt. 5 Abs. 1 GG e 8 Abs. 1 GG, ma anche la natura della
proprietà
pubblica e, allo stesso tempo, le basi stesse della vita democratica e
l’evoluzione del concetto di “luogo aperto”, che nel Grundgesetz
è definito come «unter freiem Himmel», dove la libertà
di riunione può essere limitata solo con legge o in base ad un legge
(Art. 8, Abs.
2, GG).
La
pronuncia ha avuto origine dalla Verfassungsbeschwerde
di una
cittadina a cui era stato interdetto, insieme ad altri
con cui si
riuniva per questo fine, di protestare nei locali dell’aeroporto. Data
la
speciale qualità del luogo i tribunali di grado inferiore, fino al Bundesverfassungsgerichtshof hanno tutti
confermato la decisione e limitato quindi la libertà di riunione e di
manifestazione del pensiero della ricorrente.
I
giudici di Karlsruhe, invece,
accogliendo il ricorso, le hanno dato ragione e hanno stabilito che gli
aeroporti, essendo anche dei Marktplätze,
non possono essere soggetti ad un divieto generico di questo tipo
perché
altrimenti verrebbero compromesse le fondamenta di un sistema
democratico che
trovano le loro radici nella possibilità di discutere e di esprimere il
proprio
pensiero. In particolare, i giudici hanno sostenuto che il concetto di
ciò che
deve essere inteso come “piazza”, come luogo aperto, in definitiva,
quindi,
come «unter freiem Himmel» si è ormai evoluto. Per quanto, infatti,
idealmente
le riunioni sotto il cielo siano quelle sulle strade e sulle piazze,
oggi il
concetto deve necessariamente essere esteso anche a quei luoghi che
svolgono la
medesima funzione di comunicazione in coerenza con lo spirito del tempo
come,
per esempio, centri commerciali e altri luoghi di incontro.
Ma
particolarmente interessante appare anche la giustificazione che il
Tribunale
pone a fondamento della diretta applicazione delle norme
costituzionali. Nel
motivare la sua decisione, il Tribunale ha affermato, infatti, in primo
luogo,
che alla società che gestisce l’aeroporto, per quanto in parte privata,
si
applica direttamente l’art. 1, Abs. 3
GG e ciò perché questa è posseduta per più del 50% dal Land
Hessen e dalla città di Francoforte. A questa società può
essere opposto, dunque, indipendentemente dalla Drittwirkung,
l’art. 1, Abs. 3 che sancisce che per il potere
legislativo, esecutivo e giudiziario i Grundrechte sono immediatamente
vincolanti. Ciò perché, affermano i
giudici, c’è una
distinzione fondamentale tra il cittadino e lo Stato in ragione della
quale il
primo è in linea di principio libero, mentre lo Stato è tendenzialmente
vincolato. Lo Stato svolge senza dubbio, affermano i giudici, un
compito di
bilanciamento (Ausgleich) tra i
diversi soggetti titolari di diritti fondamentali, garantendo in questo
modo
che i Grundrechte
siano
effettivamente
rispettati per tutti, ma in ogni caso il pubblico non può venir meno ai
suoi
compiti e ai suoi doveri grazie ad una «fuga nel diritto privato». Una
prima
importante novità, che emerge dalla lettura della decisione, è, quindi,
rappresentata dall’affermazione con cui il Tribunale ha stabilito che
una
società partecipata con una percentuale maggiore al 50% dalla “mano
pubblica” è
soggetta direttamente ai limiti di cui all’art. 1, Abs.
3 GG. Se è normale,
infatti, che questi principi si applichino alle imprese pubbliche, per
quanto
di diritto privato, il BVerfG ha cura
di precisare che non possono non trovare applicazione anche per quanto
riguarda
il gemischtwirtschaftliches
Unternehmen
(impresa di tipo misto) e che questa circostanza comunque non lede il
diritto
degli altri privati soci che sono comunque liberi di aderire o meno ad
una
società di questo tipo.
I
giudici, tuttavia, riconoscono che i diritti dei singoli possano, in
alcune
circostanze, essere soggetti a delle limitazioni purché proporzionate
distinguendo,
nel caso di specie, tra la funzione cui sono destinate le diverse aree
dell’aeroporto. Se vi sono di fatto delle vere e proprie zone
commerciali (i Marktplätze), dove diritti in
questione
devono essere ampiamente tutelati e, affermano i giudici, il diritto di
riunione non può essere limitato se non per valide ragioni, ve ne sono
altre
dove, al contrario, per motivi di sicurezza, è ragionevole prevedere
dei limiti
generali all’esercizio dei Grundrechte.
Particolari limitazioni al diritto di riunione e di manifestazione, per
esempio, sono ammissibili al di là del check-in.
Fatte
salve queste eccezioni, l’ampia garanzia e la riserva di legge in
materia di
diritti di riunione e di manifestazione del pensiero, però, deve valere
anche
nei locali dell’aeroporto perché questi rappresentano ormai un luogo di
comunicazione e, quindi, di formazione della coscienza democratica di
un Paese.
Su
queste basi, il Bundesverfassungsgericht
ha ritenuto che il diritto di riunione e quello di espressione della
ricorrente
fossero state lesi e l’intervento in limitazione del diritto di
riunione è
stato giudicato sproporzionato (unverhältnismäßig).
La circostanza, inoltre, che la riunione si svolga in aeroporto nulla
toglie al
fatto che un eventuale pericolo in base al quale si volesse limitare il
diritto
di riunione, debba comunque essere considerato in concreto. Il Gefahrenpotential (la potenzialità del
pericolo) può, poi, certamente giustificare una limitazione di tale
diritto, ma
l’intervento limitativo deve essere proporzionato. Poiché il divieto ai
danni
della denunciante non prendeva in considerazione alcuna minaccia
effettiva (konkrete
Gefahrenprognose), il
provvedimento adottato nei suoi confronti è stato ritenuto
incompatibile con
l’art. 8 GG.
Per
quanto concerne, poi, la libertà di espressione il BVerfG
è molto chiaro nell’affermare che anche in questo caso vi è
stata una chiara violazione di un diritto fondamentale. L’art. 5 Abs. 1
infatti
afferma il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni. Questo
è un
diritto individuale ed è in linea di massima esercitabile ovunque. Il
Tribunale
quindi ha ritenuto che la ricorrente, il cui diritto a distribuire
volantini
era stato limitato, avesse subito, anche in questo caso, una
limitazione
sproporzionata del proprio diritto.
Al
centro della significativa decisione si può
sottolineare, da un lato, la volontà di garantire i “luoghi” del
processo di
formazione del pensiero democratico e, quindi, il pluralismo stesso
inteso come
processo di costruzione della volontà democratica (demokratischen
Willensbildung),
dall’altra, un’importante
identificazione tra luoghi del pluralismo e “mercato”, inteso come
luogo di
libero scambio e di confronto, che rappresenta un concetto in continua
evoluzione e che deve necessariamente adattarsi al mutare delle
condizioni di
vita delle moderne società democratiche. Sullo sfondo, tuttavia, non
può non
vedersi la grande rilevanza che questa decisione ha anche per la
definizione di
ciò che deve essere considerato in “mano pubblica”. (Francesco
Saitto)
GIAMAICA
– Modificata la Costituzione con l’introduzione della Carta dei diritti
Con
l’approvazione da parte del Senato, il 31 marzo 2011, della Carta dei
diritti
si è conclusa la procedura di revisione costituzionale, avviata oltre
diciassette anni fa. Tale Carta sostituisce il titolo terzo della
Costituzione
del 1962, dedicato ai diritti fondamentali.
A
causa dell’ampia maggioranza richiesta per l’approvazione di
emendamenti alla
Costituzione giamaicana – ciascuna Camera deve esprimersi a maggioranza
dei due
terzi dei propri componenti nella votazione finale sul disegno di legge
di
revisione della Costituzione (parte II, sez. 9 Cost.) e in caso di
mancato
raggiungimento di questo quorum la
riforma deve essere approvata dal sessanta per cento degli aventi
diritto al
voto – da diversi anni non si registrava un accordo tale tra le forze
politiche
da consentire di ottenere un tale risultato. La Carta dei diritti è
stata
invece frutto di un lavoro comune tra la maggioranza e l’opposizione
parlamentare.
Sebbene
il titolo terzo della Costituzione già contenesse un limitato catalogo
di
diritti, come il diritto alla vita e la libertà di riunione e di
associazione,
la Carta dei diritti contribuisce alla sua estensione, attraverso una
maggiore
protezione contro le espropriazioni e contro le perquisizioni, contro
qualsiasi
tipo di discriminazione, riconoscendo il diritto alla privacy
nella vita familiare e nelle comunicazioni e il diritto di
ogni bambino accedere all’istruzione pubblica e gratuita, almeno a
livello di
scuole primarie e secondarie. Inoltre, si assicura il diritto di voto e
di
partecipazione ad elezioni libere ad ogni cittadino registrato nelle
liste
elettorali, diritto che sinora non trovava espresso riconoscimento nel
testo
costituzionale.
Tuttavia,
nonostante l’introduzione della Carta, la pena di morte nel Paese – che
non viene
applicata dal 1988 – non è stata eliminata. Sebbene essa sia stata
sottoposta
ad una serie di restrizioni introdotte in via giurisprudenziale (si
veda, ad
esempio la decisione n. 10 del 1993 del Privy
Council sul caso Pratt and Morgan v.
Attorney General, secondo cui qualora trascorrano più di cinque
anni tra le
sentenza di condanna e l’esecuzione, la pena capitale si commuta in
ergastolo),
resta il fatto che la pena di morte è ancora prevista in Costituzione
(art. 91
Cost.).
Gli emendamenti alla
Costituzione approvati a marzo
rappresentano comunque solo una parte dell’ampio programma di riforma
della
Costituzione prospettato dal Primo ministro Bruce Golding.
Innanzitutto, dopo
che il Privy
Council ha
terminato di
svolgere il ruolo di corte di ultima istanza, tra gli altri, anche per
la
Giamaica, e dopo essere stato sostituito dalla Corte di giustizia dei
Caraibi,
una sorta di corte “regionale” di ultimo grado, si discute da anni
della
possibilità di chiamarsi fuori dalla giurisdizione di tale corte,
assegnandone le
funzioni ad un giudice nazionale. In secondo luogo, a giudizio del
Primo
ministro, occorre regolare lo statuto della Commissione elettorale e
chiarire
che le decisioni del Procuratore generale devono essere sottoposte ad
un
controllo di tipo giurisdizionale. (Cristina
Fasone)
GUATEMALA
– Il Governo ricorre ai poteri di emergenza costituzionale per
ristabilire la
presenza dello Stato nei territori controllati dalla criminalità
organizzata
Lo
scorso 19 dicembre il Presidente della Repubblica Álvaro Colom, allo
scopo di
ristabilire la presenza dello Stato nei territori controllati dalla
criminalità
organizzata ed in particolare dai cartelli del narcotraffico, ha
dichiarato lo
stato d’assedio nel dipartimento di Alta Verapaz, nel nord del paese.
Il 18
gennaio, il decreto 23-2010 sullo stato d’assedio è stato poi prorogato
per
ulteriori trenta giorni.
L’art.
139 della Costituzione
prevede cinque diversi istituti d’emergenza costituzionale: lo stato di
prevenzione,
lo stato d’allarme, lo stato di calamità pubblica, lo stato di guerra e
lo
stato di assedio. Quest’ultima misura, concretamente adottata nel caso
in
esame, è seconda per gravità solamente allo stato di guerra.
Ai
sensi dell’art. 16 della legge
d’ordine pubblico, alla quale l’art.
139 rimette la concreta
regolamentazione degli istituti di emergenza costituzionale, lo stato
d’assedio
può essere decretato dal Governo nazionale dinnanzi ad attività
terroristiche o
di ribellione che si propongano di interferire con la violenza sul
funzionamento delle istituzioni pubbliche ovvero di mettere in pericolo
la
sicurezza nazionale e l’ordine costituzionale. I presupposti enumerati
dall’art. 16 sono considerati da questa stessa disposizione quali
elementi
costitutivi della guerra civile.
Durante
lo stato d’assedio, le autorità militari sono abilitate a limitare
numerosi
diritti costituzionali, ed in particolare a sciogliere qualsiasi
associazione o
organizzazione ed a provvedere all’arresto di individui sospettati di
cospirare
contro il governo costituito o di alterare l’ordine pubblico, senza che
il
provvedimento di detenzione necessiti di alcuna autorizzazione
giudiziaria. La
detenzione non può peraltro prolungarsi oltre il tempo indispensabile
al
chiarimento dei fatti e non può in ogni caso eccedere le ventiquattro
ore dalla
cessazione degli effetti del decreto di restrizione delle garanzie
costituzionali. (Renato Ibrido)
INDIA –
La Corte
suprema si esprime in tema di
eutanasia
La
Corte
suprema indiana, con una decisione del 7 marzo 2011 (caso
Aruna Shanbaug),
ha affermato la legittimità dell’eutanasia passiva – e pertanto il
diritto di rifiutare cure mediche – respingendo però l’ipotesi di un
diritto
alla eutanasia attiva. La Corte suprema, come già accaduto in molti
altri casi
nel panorama comparato, si è trovata a decidere sul tema dell’eutanasia
in
totale assenza di una legislazione statale di disciplina della materia.
Il
ricorso al giudice supremo è stato presentato attraverso lo strumento
previsto
dall’art. 32 della Costituzione
indiana che prevede il diritto di adire la Corte suprema per
l’attuazione e la
garanzia dei diritti fondamentali previsti in Costituzione. Nella
propria
decisione la Corte ha ricordato anche che «il diritto alla vita
garantito
dall’art. 21 della Costituzione non ricomprende il diritto a morire» ed
in ciò
ha richiamato il precedente caso Gian Kaur c. State of
Punjab
(1996, parr. 22 e 23). Tuttavia il giudice supremo ha ritenuto
legittima la
sospensione dei trattamenti medici e della somministrazione del cibo
che
permettono al paziente in stato vegetativo permanente di sopravvivere,
delineando inoltre delle linee guida in tema di eutanasia passiva.
Ad oggi nella
quasi totalità degli Stati l’eutanasia attiva è proibita e fanno
eccezione la Svizzera,
il Belgio, l’Olanda e alcuni stati americani (come Oregon o
Washington);
l’eutanasia passiva è invece ammessa in un numero sempre più ampio di
ordinamenti. (Luca Marfoli)
INDIA
– La Corte suprema riconosce il diritto costituzionale alla difesa nel
processo
penale
La
Corte suprema indiana, il 28 febbraio, interpretando l’art. 22, c. 1
della Costituzione
ha
riconosciuto agli imputati nei processi penali il diritto ad un legale.
La
Corte suprema indiana ha affermato che in tutti i giudizi penali
l’autorità
giudiziaria non può decidere sulla colpevolezza di un imputato o
incidere sulla
sua libertà se questi non è rappresentato da un legale. Agli imputati
non
abbienti deve essere, di conseguenza, assicurato il diritto alla nomina
d’ufficio di un legale.
La
decisione è stata adottata dal giudice supremo indiano facendo
riferimento
anche alla giurisprudenza statunitense, ed in particolare ai casi Powell
c. Alabama, Gideon
c. Wainwright e Brewer
c. William. La Corte, a sostegno della
propria
interpretazione, ha rilevato come anche nei casi dei reati gravissimi
sottoposti
al giudizio del Tribunale di Norimberga sia stato garantito il diritto
ad una
difesa legale effettiva. (Luca Marfoli)
IRAQ
– La Corte suprema federale afferma che rientrano sotto la
“supervisione” del
Governo le c.d. “commissioni indipendenti”
La
Corte suprema federale irachena, che svolge anche funzioni di controllo
di
costituzionalità delle leggi, si è recentemente pronunciata sul tema
delle c.d.
“commissioni indipendenti”, come, per esempio, la Banca centrale,
l’Alta
commissione per i diritti umani o la Commissione per l’indipendenza dei
mezzi
di informazione. Questi organi svolgono funzioni amministrative di
garanzia e
di controllo in autonomia e indipendenza rispetto al potere esecutivo.
A
regolare questi organismi sono gli artt. 102 e seguenti della Costituzione,
in base ai quali l’unico organo che può monitorare il loro operato è la
Camera
dei rappresentanti al fine di tutelare la loro indipendenza
amministrativa e
finanziaria e, quindi, la loro imparzialità.
Tuttavia,
nella decisione resa a gennaio, la Corte suprema federale ha sancito
che la
Banca centrale e l’Ufficio centrale elettorale rientrano sotto la
supervisione
del Governo che avrebbe dunque il potere di intervenire nelle politiche
di
questi organismi indipendenti. La
sentenza è stata fortemente criticata, da un lato, perché considerata
pericolosa nella misura in cui affida al Governo un potere su organi
che
dovrebbero essere da esso totalmente indipendenti, dall’altro, perché
non erano
chiari i limiti di questo potere di “supervisione” e ciò avrebbe potuto
permettere proprio all’esecutivo di intervenire con grande
discrezionalità.
La
Corte federale, pur non specificando questi limiti, in marzo, in
risposta alle
molte critiche che erano seguite alla pronuncia, è tornata sul tema. I
giudici,
con un atto di interpretazione autentica indirizzato al Parlamento,
hanno
spiegato la propria decisione affermando che la pronuncia non può
comportare in
nessun modo una diminuzione dell’indipendenza di queste organismi
perché, in
nessun caso, la “supervisione” può spingersi fino al punto di incidere
sui
requisiti che garantiscono la loro imparzialità. (Francesco Saitto)
KAZAKISTAN
– Approvata una legge costituzionale che consente al Presidente di
indire
elezioni presidenziali anticipate
Con
un’apposita legge costituzionale, approvata con molta rapidità dalle
due Camere
del Parlamento kazako il 2 febbraio, si è data la possibilità al
Presidente
Nursultan Nazarbayev di indire, con proprio decreto, elezioni
anticipate. Il
Presidente ha subito utilizzato questo potere e le consultazioni per
l’elezioni
del nuovo Presidente, invece di svolgersi come previsto nel 2012, si
sono
tenute nell’aprile del 2011.
Il
27 dicembre la Commissione elettorale centrale aveva ricevuto una
richiesta
finalizzata ad ottenere un voto popolare sul prolungamento del termine
presidenziale e proprio sulla base di questa mozione, il Parlamento
kazako, il
29 dicembre, aveva approvato un piano finalizzato ad indire un
referendum volto
a prolungare il mandato del Presidente fino al 2020, tramite un
emendamento
costituzionale.
In
questo modo, non si sarebbero tenuti due appuntamenti elettorali
previsti nel
2012 e nel 2016, garantendo una particolare longevità politica al
Presidente
Nazarbayev che è stato eletto per la prima volta in un Kazakistan
indipendente
nel 1991. In seguito, grazie ad un altro referendum, nel 1995 il suo
mandato fu
prolungato ed è stato poi sempre rieletto. Dopo la riforma del 2007,
che ha
ridotto il mandato da sette a cinque anni, ma che ha eliminato ogni
limite alla
possibilità di ricandidarsi (v. Palomar
n. 31),
e il nuovo recente ampliamento dei poteri presidenziali, avvenuto tra
le
polemiche nel giugno scorso (v. Palomar
n. 42),
il prolungamento del mandato in corso, a livello internazionale,
avrebbe potuto
rappresentare un sintomo di un ennesimo sviluppo in senso autoritario
della
democrazia kazaka tanto che lo stesso Presidente aveva annunciato la
sua
contrarietà.
Con
l’approvazione della legge costituzionale in
commento, invece, si è data la possibilità al Presidente di indire con
decreto
elezioni anticipate, e si è permesso al Presidente uscente, ormai
settantenne,
di ottenere all’inizio del mese di aprile un nuovo mandato
quinquennale. (Francesco
Saitto)
KOSOVO –
La Corte costituzionale dichiara illegittima
l’elezione presidenziale
Con
sentenza resa pubblica il 30 marzo 2011, la Corte costituzionale ha
deciso sul
caso KO
29/11
“Sabri Hamiti and other Deputies” e ha dichiarato
l’incostituzionalità
del procedimento che ha portato all’elezione del Presidente della
Repubblica,
Behgjet Pacolli, lo scorso 22 febbraio.
La
Corte con una maggioranza di 7 giudici a 2, ha ravvisato
l’illegittimità
costituzionale della decisione dell’Assemblea della Repubblica, n.
04-V-04,
relativa all’elezione del Presidente. La dichiarazione di
incostituzionalità
deriva dal contrasto con l’art. 86 della Costituzione
e con i principi democratici sanciti in essa.
Nello
specifico, la decisione verte sui commi 5 e 6
della suddetta disposizione, i quali prevedono la necessità che ci
siano almeno
due candidati per la carica di Presidente mentre Behgjet Pacolli è
stato
l’unico candidato. Inoltre, è stata ravvisata la violazione dell’art.
86, c. 4,
che prescrive il quorum dei 2/3 dei
parlamentari, ovvero 81 su 120, al fine della validità delle procedure
elettorali. Invece, il Presidente è stato eletto con soli 67 voti su 81
dei
parlamentari presenti. (Marta
Cerroni)
MALAWI –
Approvata una legge che permette al Governo
di limitare l’informazione vietando l’attività di alcuni media
Il
27 gennaio del 2011, è stata approvata una legge che pone forti
limitazioni alla
libertà d’informazione in Malawi giacché permette al Governo di vietare
l’attività di alcuni media, dichiarandoli
contrari all’interesse
pubblico.
L’approvazione
del disegno di legge ha suscitato aspre critiche soprattutto da
parte
del Consiglio dei Media del Malawi (MCM) e
dell’Istituto nazionale dei media del Sudafrica in Malawi (NAMISA). Il
NAMISA
ha lamentato l’incostituzionalità di questa legge rispetto all’art. 36
della Costituzione,
il quale garantisce la libertà di stampa e favorisce l’accesso alle
informazioni pubbliche.
Giova
ricordare che il Presidente del Malawi, Bingu wa Mutharika, firmatario
della
legge, si era scontrato duramente con gli organi di stampa a seguito
della
pubblicazione di notizie attinenti a presunti scandali sessuali che
coinvolgono
noti personaggi del paese. Inoltre, il Governo era già intervenuto con
diverse
azioni limitative la libertà di stampa, ad esempio di fronte alla
diffusione di
informazioni che denunciavano la crisi alimentare che investe il
Malawi. (Marta
Cerroni)
NAMIBIA –
Respinto
dalla High
Court il
ricorso contro i risultati delle elezioni
presidenziali e dell’Assemblea nazionale del 2009
La High Court
della Namibia con decisione del 14 febbraio 2011 (Rally
for Democracy and Progress and Others c. Electoral Commission of
Namibia and Others, NAHC 26) ha
respinto
il ricorso presentato da nove partiti dell’opposizione di governo, che
contestavano i risultati delle elezioni dell’Assemblea nazionale e del
Presidente della Repubblica avvenute nel mese di novembre 2009 per
diverse
irregolarità, tra le quali la concessione di documenti falsi a
stranieri per
consentire loro l’esercizio del diritto di voto in Namibia.
Tale pronuncia chiude una lunga contesa giudiziaria,
con riferimento alla quale si era pronunciata anche la Corte suprema,
che
all’unanimità, il 6 settembre 2010 (Rally for Democracy and Progress and Others
v Electoral Commission of Namibia and Others, SA 6/2010),
aveva ribaltato una precedente decisione dalla High Court,
che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso
presentato per contestare i risultati delle elezioni. La
giustificazione
dell’inammissibilità risiedeva nel fatto che il ricorso era stato
presentato
tardivamente, in quanto depositato con novanta minuti di ritardo
rispetto
ai termini previsti dal regolamento di procedura della High
Court stessa. Secondo il giudice supremo, invece, quanto
affermato dal giudice inferiore si fondava su un presupposto erroneo:
infatti,
nonostante l’Electoral
Act
del 1992
stabilisca che i risultati delle elezioni possono essere impugnati
entro il
termine di 30 giorni decorrente dalla proclamazione degli stessi e il
regolamento della High Court indichi
gli orari di attività dell’ufficio del Registrar,
competente a ricevere i ricorsi, fissandone alle 15 la chiusura, è
comunque
prevista la possibilità che tale ufficio possa, in casi eccezionali,
accettare
il deposito di determinati atti anche oltre tale orario. Nel caso di
specie, il
ricorso era stato presentato allo scadere del termine previsto e oltre
l’orario
sopra indicato (per l’esattezza era stato depositato alle ore 16 e 30
del
giorno della scadenza), e mentre la High
Court aveva interpretato tali norme in modo restrittivo,
concludendo per
l’inammissibilità del ricorso per non essere stato presentato
correttamente, la
Corte suprema ha
sottolineato invece come il termine
previsto dalla norma con riferimento agli orari dell’ufficio per la
presentazione dei ricorsi ha carattere ordinatorio e non perentorio,
indicando
così che l’ufficio del Registrar è
espressamente autorizzato a ricevere depositi anche dopo le 15.
Infatti, la
circostanza secondo la quale il ricorso contro i risultati delle
elezioni sia
stato accettato dall’ufficio stesso è indicativo del fatto che nel caso
di
specie ricorrevano quelle circostanze eccezionali in presenza delle
quali si
doveva consentire il deposito del ricorso oltre l’orario stabilito.
Tali
circostanze eccezionali possono essere dedotte dalla stessa natura del
caso
all’attenzione della Corte, trattandosi di una materia, quella
elettorale, che
secondo quanto affermato dal giudice, è di importanza fondamentale in
quanto
l’elezione dei rappresentanti del popolo alle più alte cariche
pubbliche
costituisce uno dei più rilevanti strumenti mediante i quali proteggere
la
democrazia costituzionale namibiana e il diritto fondamentale dei
cittadini a
partecipare in modo egualitario all’attività politica.
Il
giudice supremo aveva quindi dichiarato ammissibile
il ricorso, rinviando alla High Court
la decisione nel merito, ossia se procedere a nuove elezioni,
annullando quelle
precedentemente svolte, o se ricalcolare i voti assegnati. La High Court si è quindi finalmente
pronunciata nel merito della controversia, respingendo il ricorso
presentato
dai nove partiti dell’opposizione di governo, motivando tale decisione
con l’evidente mancanza di prove a sostegno della
domanda dei ricorrenti. Ciononostante la Corte ha rilevato come il
comportamento dell’Electoral Commission
of Namibia (ECN) – l’organo incaricato delle questioni relative ai
risultati elettorali – fosse stato tale da renderla colpevole di
«reprehensible
or discreditable conduct», in quanto non aveva chiarito le motivazioni
per le
quali si era creata tanta confusione circa le procedure di
registrazione degli
elettori per le elezioni del 2009. La Corte ha inoltre sottolineato
come le
presunte irregolarità che si erano verificate si basavano su
disposizioni
legislative non più vigenti in Namibia. Anche se il ricorso presentato
dai
partiti dell’opposizione contro i risultati delle elezioni non è
sufficiente
per il loro annullamento, la questione solleva comunque importanti
questioni
per la democrazia namibiana. (Irene
Spigno)
ONU
– Mentre in Libia si costituiscono i primi organi costituzionali per il
governo
dei territori liberati dalla rivoluzione, il Consiglio di sicurezza
approva la
risoluzione 1973
A
seguito dell’insurrezione di una coalizione di tribù e di altre forze
ostili al
regime del colonnello Gheddafi, i gruppi che hanno dato vita alla
“rivoluzione
del 17 febbraio” hanno costituito il Consiglio nazionale ad interim di transizione.
Composto da 31 membri, il Consiglio di
transizione si è proclamato come unico legittimo rappresentante della
Repubblica libica, assumendo i poteri legislativi nei territori
liberati.
Le
funzioni esecutive sono invece state assunte dal “Governo di crisi”
costituito
per il momento da quattro ministri (il
primo ministro ad interim, il
ministro degli affari militari, il ministro degli esteri, il ministro
delle
finanze) ma la cui composizione sarà integrata nelle prossime
settimane. Il
governo di crisi è affiancato da un’apposita giunta militare formata da
15 alti
ufficiali dell’esercito libico passati dalla parte dei gruppi
rivoluzionari.
Lo
scorso 17 marzo, intanto, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
ha
approvato la risoluzione
1973, la
quale autorizza gli Stati membri ad usare ogni misura necessaria
per proteggere i civili oggetto di attacco nella guerra civile in
Libia. In
particolare, la risoluzione consente l’uso della forza allo scopo di
instituire
una zona di non volo per i velivoli militari (c.d. “no fly zone”).
Questo
provvedimento si aggiunge alle misure già
adottate nelle settimane precedenti dal Consiglio di sicurezza, il
quale aveva
stabilito il blocco dei beni di Gheddafi, capo di Stato de facto della Grande
Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, nonché
l’embargo alla vendita d’armi. Il Tribunale penale internazionale ha
inoltre
aperto una inchiesta sulle gravi violazioni dei diritti umani
perpetrate in
Libia. (Renato
Ibrido)
PALAU
– La Corte suprema interviene sul diritto dei cittadini ad assistere
alle
deliberazioni delle «agenzie del governo»
Con
decisione del 18 febbraio 2011, la Corte suprema ha negato che l’art.
IV, sez.
12 della Costituzione
possa essere interpretato nel senso di considerare il Parlamento come
un’«agenzia del governo» (l’espressione utilizzata dalla Costituzione,
invero,
è quella di «agency
of government»,
che tradizionalmente fa riferimento a tutto l’apparato di governo e non
solo
all’Esecutivo in senso stretto). Tale articolo, la cui applicazione è
facilitata dall’esigua popolazione del paese (circa 20.000 abitanti) e
dalla
sua dispersione su 8 delle oltre 200 isole che costituiscono
l’arcipelago,
stabilisce che i cittadini hanno il diritto di assistere alle
deliberazioni di
qualsiasi agenzia del governo e assicura quindi la massima trasparenza
possibile dei processi decisionali posti in essere da tali organi.
Invero,
nel caso in esame, Asanuma c. Senate, et
al., il
ricorrente, all’epoca dei fatti, era un senatore al quale era stato
impedito di assistere ad una seduta della commissione per gli affari
esteri del
Senato di cui non era componente. In
particolare, nella seduta in questione si era svolta l’audizione del
Presidente
della Banca nazionale per lo sviluppo di Palau. A causa di un accordo
preventivo e rimasto fino a quel momento segreto tra il Senato e la
Banca
nazionale, veniva precluso a qualsiasi persona, ai giornalisti e al
pubblico in
generale di avere accesso al resoconto di quella specifica seduta di
commissione nonché di assistere ai suoi lavori, riunendosi tale organo
a porte
chiuse.
La
Corte suprema ha stabilito che da parte del Senato non vi è stata
alcuna
violazione della Costituzione: né le due Camere, né gli organi facenti
parti
del sistema giudiziario possono essere ritenuti agenzie del governo e
possono
pertanto regolare la materia come meglio ritengono. È stata fornita
quindi
un’interpretazione restrittiva del diritto regolato dall’art. 12 Cost.
e del
termine «government», con cui, di
norma, nei Paesi anglosassoni si fa riferimento al sistema di governo
nel suo
complesso e non esclusivamente all’Esecutivo. (Cristina Fasone)
POLONIA – Il Tribunale costituzionale polacco
ha dichiarato incostituzionale la legge marziale del 1981
Il
16
marzo il Tribunale costituzionale ha sancito l’incostituzionalità della
c.d.
legge marziale, la normativa d’eccezione che ha consentito al governo
militare
del generale Jaruzelsk di imporre tra il 13 dicembre 1981 ed il 22
luglio 1983
forti limitazioni alle libertà fondamentali dei cittadini, dei
lavoratori
coinvolti nelle attività sindacali ed in particolare degli oppositori
del
movimento Solidarnosc.
Con la
locuzione “legge marziale” ci si riferisce alla decretazione
d’eccezione varata
durante lo stato di guerra del 1981-1983 nell’ambito
dell’autoconferimento da
parte del Governo militare di poteri speciali per la repressione dei
disordini
sociali e la prevenzione della minaccia di un’eventuale invasione
sovietica.
Fino ad oggi si erano avute pronunce d’incostituzionalità su singole
disposizioni, ma non era mai stato sindacato l’intero complesso
normativo, né
l’istituzione del regime della decretazione eccezionale. Con la
pronuncia del
16 marzo, avente ad oggetto due decreti diretti ad introdurre lo stato
di
guerra, l’intera produzione normativa che ne è derivata viene privata
del suo
fondamento legale.
Si stima
siano morte decine di persone nei mesi in cui è stato in vigore lo
stato di
guerra e che migliaia siano state arrestate per violazione del
coprifuoco o di
altri divieti connessi con l’esercizio delle libertà di riunione e
associazione. Sebbene la legge marziale sia stata sospesa nel 1983,
molti dei
detenuti non sono stati rilasciati fino all’amnistia del 1986.
Il
Parlamento si era già espresso sull’incostituzionalità delle norme
repressive
introdotte e applicate sotto il vigore della legge marziale, sia pure
con una
risoluzione di valenza esclusivamente politica, ma nondimeno dal forte
impatto
sulla vita pubblica del paese. Ora è la volta del Tribunale
costituzionale che,
dichiarando la non conformità all’allora vigente Costituzione di due
decreti
connessi con l’introduzione dello stato di guerra, delegittima il
complesso
delle attività del Governo di quegli anni, compiute in violazione delle
libertà
dei cittadini, agevolando così i processi di risarcimento per le
vittime di
privazioni che ancora non abbiano avuto alcuna riparazione. La
pronuncia non
avrà un grande effetto pratico, in quanto per migliaia di vittime era
già stato
possibile ottenere un risarcimento, sulla base di processi nei quali
era stata
rilevata l’incostituzionalità di singole norme, nonché a seguito di una
legge
del 1991 che aveva previsto un procedimento risarcitorio per alcune
categorie
di violazioni. È comunque estremamente importante il significato
simbolico
della decisione, con cui si condanna definitivamente quella pagina di
storia
politica del paese. La decisione non potrà incidere sul processo che
vede
imputato il generale Jaruzelski per crimini di natura militare.
Tuttavia, con
tutta probabilità, metterà l’ex Capo
di Stato, in pensione dall’esercito ma ancora attivo nella vita
pubblica
polacca, nella posizione di doversi difendere agli occhi dell’opinione
pubblica, fino ad ora prevalentemente schierata dalla sua parte. (Anna Maria Lecis)
REGNO
UNITO – Il referendum
respinge
l’alternative
vote system e,
dunque, il Parliamentary
Voting System and
Constituencies Act 2011 riduce
il
solo numero di MPs
Il
14 febbraio 2011 è stato approvato il Parliamentary Voting System and
Constituencies Act 2011 che ha ricevuto il Royal Assent il 16 febbraio. Si
tratta una legge che avrebbe potuto
segnare una svolta fondamentale nella storia del costituzionalismo
britannico.
La legge, infatti, come era previsto dall’accordo programmatico siglato
dai due
partiti oggi al governo (cfr. Palomar
n.
42), puntava
da un lato, con un referendum, ad abbandonare il sistema
elettorale del c.d. first past the post,
in base al quale chi tra i candidati, al primo turno, ottiene il
maggior numero
di voti viene eletto immediatamente, e, dall’altro, riduceva il numero
di
parlamentari dagli attuali 650 a 600. Dopo il voto tenutosi il 5 maggio
che ha respinto,
con quasi il 70% di voti contrari, il quesito referendario, la legge
produrrà i
suoi effetti solo operando una riduzione del numero di membri del
Parlamento.
La
legge si suddivide in tre parti e vi sono
allegate dodici schede. La prima parte, “Voting system for
parliamentary elections”, disciplinava le
procedure da seguire per lo svolgimento del
referendum che ha deciso sul
sistema
elettorale; la seconda, titolata “Parliamentary
constituencies”,
affronta il tema delle circoscrizioni elettorali e di come
modificarle al fine di ridurre il numero di deputati; mentre la terza, “Miscellaneous and
general”, ha
un
carattere generale.
In
particolare, la prima parte era costituita da nove articoli. L’art. 1
sanciva
che il referendum sul sistema elettorale avrebbe dovuto tenersi il 5
maggio,
peraltro in concomitanza, nonostante il parere contrario dell’House of Lords, con le
consultazioni
elettorali per il Parlamento scozzese, l’Assemblea nazionale del Galles
e
l’Assemblea dell’Irlanda del Nord, e che la domanda sarebbe stata così
formulata: «At present, the UK uses the “first past the post” system to
elect
MPs to the House of Commons. Should the “alternative vote” system be
used
instead?». È stato, di fatto, dunque, un referendum “istituzionale”
quello che si è tenuto in Gran Bretagna e che ha
posto una chiara alternativa all’elettore: da un lato, mantenere
l’attuale
sistema, dall’altro, passare al c.d. alternative
vote.
L’art. 9, in particolare,
avrebbe rappresentato
il cuore del nuovo sistema elettorale e prevedeva delle modifiche alla scheda
1
del Representation of the People Act
1983, che ha come titolo “Parliamentary
elections rules”, andando ad
incidere sia sul modo in cui i voti avrebbero
dovuto essere espressi, sia su come questi avrebbero dovuto essere
contati. In
particolare, con l’introduzione degli articoli 37-A e 45-A si prevedeva
che
l’elettore potesse esprimere il proprio voto ordinando i canditati
secondo la
propria preferenza (i.e. a=1, b=2, c=3, …). Chiunque fosse riuscito ad
ottenere
un voto in più di tutti gli altri candidati messi insieme sarebbe stato
eletto
immediatamente («if one candidate has more votes than the other
candidates put
together, that candidate is elected»). Nel caso in questo non fosse
accaduto e
nessuno in un determinato collegio avesse ottenuto questo numero di
voti, il
candidato che avesse ricevuto il minor numero di voti sarebbe stato
eliminato.
A questo punto, le preferenze, che gli elettori, che avevano indicato
come
prima preferenza un candidato eliminato, avevano espresso in favore
delle
seconde scelte, sarebbero state riconteggiate in favore del candidato
indicato
e sommate ai voti già attribuitigli. Nuovamente, se uno dei candidati
ancora in
competizione, dopo l’eliminazione dell’ultimo e la nuova assegnazione,
avesse
ottenuto un voto in più dei voti ricevuti da tutti gli altri posti
insieme,
questo sarebbe stato eletto. Se ciò non fosse accaduto, il suddetto
procedimento avrebbe dovuto essere ripetuto.
Il
nuovo sistema elettorale, anche se nessun elettore sarebbe stato
vincolato a
dare più di una preferenza, avrebbe dato la possibilità di indicare una
sorta
di “classifica” dei candidati, dando così vita a quello che era stato
definito
un «optional multi-preference system».
Nella
seconda parte, che comprende gli artt. 10-13 e che sarà effettivo,
invece, già
dalle prossime elezioni previste per il maggio 2015, il Parliamentary Voting
System and Constituencies Act 2011 prevede una
nuova risistemazione dei collegi elettorali e va, dunque, ad emendare
il Parliamentary
Constituencies Act 1986.
Inizialmente la riduzione del numero dei parlamentari proposta dai
conservatori, prevedeva un taglio di sessantacinque deputati. Il
partito
liberale, invece, in un primo momento, aveva avanzato l’idea di ridurre
di
centocinquanta elementi il numero complessivo dei rappresentanti della
Camera
dei comuni. La legge, tuttavia, così come approvata, prevede che il
numero dei
deputati venga ridotto solo di cinquanta elementi. In particolare,
l’art. 11 dispone la
sostituzione della Schedule 2 della legge del 1986
stabilendo che il numero dei parlamentari deve essere 600 e individua
una serie
di regole tecniche in base alle quali dovranno essere suddivisi i nuovi
collegi: le loro dimensioni, il loro numero e i loro confini.
Nel
dettaglio, l’art. 10 prevede che le Boundary Commissions di Inghilterra,
Scozia, Galles e Irlanda del Nord debbano effettuare un censimento
volto ad
individuare le nuove circoscrizioni entro ottobre 2013. Queste non
potranno in
nessun caso superare la dimensione di 13.000 chilometri quadrati e,
inoltre,
dovranno essere calcolate in base ad un principio di equalizzazione. In
base a
questo principio, si prevede che i nuovi collegi debbano essere
calcolati con
riferimento alla popolazione residente facendo in modo che l’elettorato
di ogni
collegio non sia inferiore al 95% della quota elettorale del Regno
Unito, né
superiore al 105% di questa quota che va calcolata dividendo
l’elettorato di
tutto il Regno meno l’elettorato dei collegi delle isole escluse dal
nuovo
sistema di ricalcolo per 596. La legge prevede, tuttavia, alcune
eccezioni a
questo principio. Se, infatti, da un lato la circoscrizione supera la
dimensione di 12.000 kilometri quadrati o dall’altro, se la Boundary Commission, a cui sono indicati
dei fattori di flessibilità di cui tener conto, ritiene impossibile
che un determinato collegio possa
ragionevolmente corrispondere al suddetto principio, una circoscrizione
potrebbe anche non dover necessariamente soddisfare i suddetti
requisiti.
Inoltre, la legge fa salve le
circoscrizioni delle isole di Orkney, Shetland e di Na h-Eileanan an
Iar, che
resteranno comunque invariate, garantisce due collegi per le Isole di
Whigt e,
infine, prevede delle norme volte ad adattare la nuova disciplina
all’Irlanda del
Nord.
Nella
terza non c’è un corpo omogeneo di norme, quanto piuttosto una serie di
disposizioni volte a regolare, per esempio, cosa debba intendersi con
“ordine”,
che è lo strumento con cui il Lord
President of the Council deve dare seguito al
risultato referendario, e di
come questo debba essere esercitato («A power under this Act to make an
order
is exercisable by statutory instrument»), delle disposizioni in materia
finanziaria o la data a partire dalla quale hanno effetto le norme
contenute
nella legge in commento.
Le
dodici schede hanno ad oggetto materie tra loro molto diverse e molte,
dato il
risultato del voto, rimarranno prive di effetti. La prima, la seconda,
la terza
e la quarta scheda, infatti, regolavano
e disciplinavano il lato pratico e più strettamente amministrativo del referendum prevedendo anche le
formalità
finali in materia di dichiarazione dei risultati finali.
Le
schede da cinque ad otto erano dedicate più nel dettaglio ad agevolare
la
consultazione popolare referendaria in concomitanza con le elezioni
politiche
che si sono tenute contestualmente.
La
scheda nove concerne norme in materia elettorale, in particolare sul
controllo
dei prestiti e dei finanziamenti, la decima conteneva ulteriori
modifiche che
sarebbero entrate in vigore se nel referendum avessero prevalso i voti
favorevoli e, quindi, in concreto disciplinava il nuovo sistema
elettorale. Da
ultimo, l’undicesima contiene norme volte a regolare i Public Hearings delle Boundary
Commissions,
mentre la dodicesima prevede disposizioni finali e ulteriori
abrogazioni. (Francesco
Saitto)
REGNO
UNITO – La Corte suprema ha affermato che il potere del sovrano di
introdurre
una sanzione penale con lo strumento dell’Order
in Council non
è soggetta a limiti temporali
Nel
caso R v Forsyth; R v Mabey UKSC 9, la
Corte suprema è intervenuta sui limiti del potere del sovrano, ai sensi
dello United
Nations Act 1946, di dare esecuzione
con un Order
in Council
ad un invito delle Nazioni Unite ai sensi
dell’art. 41 della Carta.
In particolare, la Sec. 1 della legge
prevede che il sovrano possa introdurre quelle disposizioni che ritenga
necessarie e utili al fine di rendere effettivo l’invito delle Nazione
Unite,
prevedendo, se necessario, anche eventuali
sanzioni penali legate al mancato rispetto dell’Order.
Poiché l’Order, tuttavia, è un atto
normativo
adottato formalmente dal sovrano in sede di Privy
Council e
che quindi non ha nessuna legittimazione parlamentare, i
ricorrenti ritenevano che il suo utilizzo dovesse essere sottoposto ad
un
rigido scrutinio da parte della Corte e che la sua efficacia dovesse
essere
limitata nel tempo.
Nel
caso di specie, infatti, i ricorrenti erano imputati, tra altri, anche
per un
reato che trovava la propria fonte nell’Iraq (United Nations Sanctions) Order 2000 e che,
secondo i ricorrenti, era illegittimo e con
effetti ultra vires.
La Corte suprema,
invece, ha affermato che tale potere sostanzialmente governativo non
può essere
soggetto ad un limite temporale. In particolare, la Corte ha sostenuto
che il
Parlamento, qualora avesse voluto limitare temporalmente l’efficacia di
questi Orders, lo avrebbe fatto già nella legge
del 1946, la quale invece è sul punto del tutto silente. Di
conseguenza, i
giudici hanno ritenuto che la sanzione penale prevista dall’atto
normativo
contestato fosse legittima. (Francesco
Saitto)
SAN
MARINO –
Il Parlamento limita con legge qualificata il mandato dei Segretari di
Stato
Con legge
qualificata n. 1 del 24 febbraio 2011 il Consiglio grande
e generale (il
parlamento monocamerale della Repubblica di San Marino) ha modificato
la legge
qualificata – fonte che si inserisce a livello gerarchico tra la legge
costituzionale e quella ordinaria – sul Congresso di Stato (la
n. 184 del 15 dicembre 2005) introducendo il
limite di dieci anni
complessivi alla durata del mandato dei Segretari di Stato. Il
Segretario di
Stato (figura corrispondente in linea di massima a quella del ministro)
è il
membro del Congresso di Stato, organo esecutivo della Repubblica di San
Marino
le cui sedute sono convocate e coordinate dai due Capitani reggenti
(che
esercitano collegialmente l’ufficio di Capo dello Stato). Il Congresso
di Stato
è composto di dieci membri nominati
a maggioranza assoluta dal Consiglio grande
e generale al proprio interno al momento dell’approvazione del
programma di
governo ad inizio legislatura (ossia ogni 5 anni, o a seguito di crisi
di
governo con successiva formazione di un nuovo esecutivo). L’organo
esecutivo
così descritto è stato
istituito con la dichiarazione
dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento
sammarinese (art. 3 della legge
8 luglio 1974, n. 59)
ed i suoi poteri sono disciplinati con legge costituzionale, mentre
l’organizzazione e il funzionamento sono regolati dalla legge
qualificata n.
184 del 15 dicembre 2005.
Le novità introdotte dalla legge approvata in febbraio
dal Parlamento sono due e riguardano il mandato dei Segretari di Stato.
All’art. 1, c. 6, della legge qualificata del 2005 prima della riforma
del 2011
era stabilito che: «l’incarico di Segretario di Stato non può superare
il
massimo di dieci anni consecutivi e la successiva nomina non può
avvenire se
non trascorsi cinque anni dalla conclusione dell’ultimo mandato». Con
legge
qualificata del 2011 è stata modificata la disposizione normativa
citata ed è
stato previsto che «non
possono essere nominati membri del Congresso di Stato coloro che
abbiano
ricoperto tale incarico, dalla loro prima nomina, per un periodo
complessivamente pari o superiore a dieci anni». La prima novità
introdotta da
quella che è stata definita “legge rottama-congressisti” consiste
pertanto nel
garantire il limite dei dieci anni di mandato dei Segretari di Stato in
modo
più stringente: eliminando la parola “consecutivi” e riformulando la
disposizione in termini di «periodo pari o superiore a», i membri del
Congresso
che hanno cumulato complessivamente dieci anni di mandato nel corso
della loro
vita politica non potranno essere nuovamente nominati – ed è questa la
seconda
novità – se non dopo che siano trascorsi dieci anni (mentre in
precedenza erano
cinque). (Luca Marfoli)
SAN
MARINO – Interrotte le procedure referendarie sulla richiesta di
adesione alla UE
Con decreto
reggenziale
del 24 febbraio 2011, n. 47, i
Capitani reggenti della
serenissima Repubblica di San Marino hanno decretato l’interruzione
delle
procedure referendarie sulla richiesta di adesione dello Stato
all’Unione
europea.
Il
referendum
era stato richiesto il 21 luglio 2010 da un gruppo di elettori
costituiti in “comitato promotore” con domanda scritta presentata
alla Reggenza
e depositata presso la Segreteria istituzionale. La
tipologia
scelta per le consultazioni referendarie è stata quella del referendum
“propositivo o d’indirizzo” ed il quesito da sottoporre agli elettori
era il
seguente: “Volete voi che la Repubblica di San Marino chieda di fare
parte
dell’Unione europea?”. Il referendum “propositivo o d’indirizzo” è
disciplinato
nella legge
n. 101 del 28
novembre 1994
(Capo II, artt.
22 e ss.) che regola anche il referendum abrogativo e quello
confermativo. La
tipologia referendaria scelta è volta ad individuare, attraverso una
consultazione popolare, “i principi e i criteri direttivi” che
informeranno
l’eventuale provvedimento legislativo di disciplina della materia
oggetto del
referendum (art.
2).
L’esito positivo della consultazione non vincola il Consiglio grande e
generale (Parlamento), tuttavia l’organo esecutivo
sammarinese (il Congresso di Stato) in tal caso «è
tenuto a redigere un progetto di legge volto a disciplinare, secondo i
principi ed i criteri direttivi approvati dal corpo elettorale, la
materia che
é stata oggetto del referendum» (art. 25) e a sottoporre il
provvedimento
all’approvazione del Parlamento monocamerale sammarinese.
Il
comitato promotore per il
referendum sulla richiesta di adesione della Repubblica di San Marino
all’Ue il
15 ottobre 2010 ha depositato le firme raccolte e la
Reggenza ha provveduto alla
convocazione della riunione del Collegio giudicante sul referendum per
l’esame
della ammissibilità della consultazione. Le funzioni di quest’ultimo
organo sono
esercitate dal Collegio
garante della costituzionalità delle norme
(art. 15, legge
qualificata
n. 55 del 25 aprile 2003) –
istituito con legge
di
revisione costituzionale n. 36 del 26 febbraio 2002 – il
cui art. 7
ha modificato l’art. 16 della dichiarazione
dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento
sammarinese
(Legge fondamentale della
Repubblica). Il Collegio garante, infatti, oltre ad esercitare
il sindacato sui Capitani reggenti e a
verificare
«la
rispondenza delle leggi,
degli atti aventi forza di legge a contenuto normativo, nonché delle
norme
anche consuetudinarie aventi forza di legge, ai principi fondamentali
dell'ordinamento», decide sui conflitti fra organi costituzionali e
sull'ammissibilità dei referendum.
Con sentenza
n. 4
del 15 novembre 2010 il
Collegio garante dopo avere
accertato che sono state «rispettate le
condizioni, i
requisiti, le modalità, gli adempimenti previsti dall’articolo 3 e
seguenti
della legge n. 101/94, per la ricevibilità delle richieste referendarie
in
ordine al numero dei cittadini elettori richiedenti, alla loro
identificazione,
alle modalità di deposito della domanda e della relativa relazione
illustrativa», ha dichiarato
ammissibile il quesito referendario. Nella
decisione citata il
Collegio garante ha offerto una interpretazione innovativa delle
disposizioni
sul referendum “propositivo o d’indirizzo” di cui alla legge n. 101/94,
che ha consentito
una sorta di “sdoppiamento” di questo tipo di referendum. Infatti,
nonostante
ad una prima lettura del testo normativo, sembri che la consultazione
popolare
debba essere finalizzata alla adozione di un testo legislativo, il
Collegio ha
ritenuto che il referendum propositivo o d’indirizzo possa essere
utilizzato
anche per la mera determinazione di un indirizzo politico su
determinate
materie. Il Collegio ha infatti affermato che «tali
tipi di referendum possono avere caratteristiche sia propositive, volte
cioè a
promuovere l’approvazione di una puntuale legge, sia di puro indirizzo
politico, volte cioè a indirizzare l’attività degli organi
costituzionali ad
una complessiva attività politica e legislativa riferita ad un
determinato
obbiettivo». A partire da tale decisione dovrebbe essere
pertanto possibile
da un lato, proporre consultazioni referendarie di carattere
“propositivo”
qualora dirette a promuovere
l’approvazione di una
puntuale legge; dall’altro lato richiedere un referendum di “indirizzo”
politico se volte a indirizzare l’attività degli organi costituzionali.
Inoltre,
nella decisione del 2010 il Collegio ha rilevato che, ove il corpo
elettorale
dovesse approvare un quesito come quello proposto per l’adesione
all’Unione
europea, «non sarebbero richiesti né ai Capitani reggenti né al
Congresso di
Stato né a questo Collegio gli adempimenti previsti da detto articolo
25, che
si riferiscono ai referendum propositivi di specifiche proposte di
leggi, ma si
determinerebbe solo un vincolo per il Congresso di Stato a valutare la
sussistenza delle condizioni politiche ed internazionali necessarie per
avviare
il negoziato per l’ingresso della Repubblica nell’Unione europea. Si
tratterebbe, comunque, di vincoli attinenti alla sfera dell’indirizzo
politico
e rimessi quindi all’apprezzamento responsabile del Congresso di Stato
e del
Consiglio grande e generale». Il quesito proposto è stato quindi
ammesso dal Collegio
garante che dopo averlo definito un «atto di puro indirizzo» espresso
in modo
chiaro, ha escluso che esso riguardi «atti o materie escluse dal
referendum»,
che abbia ad oggetto «la limitazione di diritti fondamentali dello
Stato» e che
possa «ledere i diritti e principi fondamentali dell'ordinamento
sammarinese».
A
seguito della sentenza n. 4/2010 del Collegio
garante
della costituzionalità delle norme la Reggenza ha successivamente
emanato il decreto
reggenziale n. 197 del 28 dicembre 2010 con
cui è stata
fissata al 27 marzo 2010 la data del referendum.
Nelle
more della procedura
referendaria è stato avviato un negoziato con gli organismi comunitari
preposti
per l’ingresso della Repubblica di San Marino all’Unione europea. Il 15
dicembre 2010, infatti, il Consiglio grande e generale ha approvato un ordine
del
giorno con
cui ha conferito mandato al
Congresso di Stato di «aprire un negoziato finalizzato a conseguire una
maggiore e migliore integrazione della Repubblica di San Marino a
livello
europeo» nonché «di assumere tutti gli elementi utili e di valutare la
sussistenza delle condizioni politiche e internazionali necessarie per
avviare
il negoziato per l’ingresso della Repubblica nell’Unione europea». Il
20
gennaio 2011 il Segretario di Stato per gli affari esteri ha quindi
trasmesso
al Presidente del Consiglio europeo e al Presidente della Commissione
europea
una nota con la quale ha chiesto «di potere avviare quanto prima un
negoziato
finalizzato al conseguimento di una migliore integrazione della
Repubblica di
San Marino con l’Unione europea». L’attività così posta in essere dagli
organi
costituzionali sammarinesi ed i documenti ad essa relativi sono stati
oggetto
dell’esame del Collegio garante della costituzionalità delle norme
chiamato a
valutare la possibilità interruzione delle procedure referendarie.
Infatti, in
base all’art. 26 della legge
28
novembre 1994, n. 101, «la
Reggenza, se il Consiglio grande e generale successivamente al giudizio
di ammissibilità di cui all'articolo 22 e prima dello svolgimento del
referendum propositivo o d'indirizzo approva una legge che accolga
nella
sostanza i principi e criteri direttivi richiesti dal comitato
promotore del
referendum, ed il Collegio giudicante convocato per tale giudizio di
conformità
lo accerta, dichiara con decreto reggenziale, adottato su conforme
delibera del
Collegio giudicante, l’interruzione delle procedure per lo svolgimento
del
referendum».
Nel caso di specie il Congresso di Stato con delibera
n. 1
del 1 febbraio 2011 alla
luce dei rapporti
instaurati con gli organismi comunitari preposti per l’ingresso della
Repubblica
nell’Unione europea ha richiesto al Collegio garante l’interruzione
della
procedura referendaria.
Il
Collegio garante con sentenza
n. 4, del 24 febbraio 2011,
interpretando l’art. 26 della legge n. 101/94, ha
dichiarato la sussistenza dei presupposti per l’interruzione della
procedura
referendaria. L’organo di controllo costituzionale, alla luce di quanto
già
espresso con decisione n. 4/2010, ha infatti ritenuto accolti «nella
sostanza i
principi e i criteri direttivi richiesti dal comitato promotore del
referendum»
e cioè ha ritenuto raggiunto lo stesso risultato che sarebbe conseguito
a un
esito positivo della consultazione referendaria. (Luca
Marfoli)
SPAGNA – Modificato lo statuto della Comunità
autonoma di Extremadura
La ley orgánica 1/2011, dello scorso 28
gennaio, ha proceduto alla
riforma dello statuto della Comunità autonoma di Extremadura, contenuto
nella ley orgánica 1/1983, così come
già novellata dalle leggi organiche 5/1991, 8/1994, 12/1999. La riforma dello statuto,
frutto dell’accordo fra le due grandi forze politiche regionali, il
PSOE ed il
PP, porta a compimento il processo di riorganizzazione e riassetto
delle
materie di competenza autonomica, anche se un aggiornamento dello
statuto del
1983 in tal senso era già stato parzialmente operato dalle precedenti
novelle
statutarie.
Non vi è dubbio, peraltro, che i cambiamenti
introdotti dalla riforma del 2011, incentrati sulla necessità di
trasformare lo
statuto in un efficace strumento di coesione politica e sociale, si
caratterizzano per una incidenza ed uno spessore specifico maggiore
rispetto ai
precedenti interventi del legislatore statutario. In questo senso, è
stata
rafforzata l’autonomia degli organi di autogoverno e sono stati
introdotti
nuovi meccanismi di cooperazione verticale e orizzontale, volti ad
assicurare
un miglior rendimento dello Stato autonomico. La riforma presenta
altresì un
certo carattere municipalista, come dimostra il riconoscimento ed il
consolidamento dell’autonomia finanziaria e politica delle entità
locali.
Inoltre, la riforma prevede l’istituzione di nuovi organismi quali il
Consiglio
consultivo di Extremadura e il “Personero del
Común”, l’equivalente
regionale del Difensore del popolo. Dall’altro lato, la l.o. 1/2011,
con la
mancata inclusione al proprio interno di una carta dei diritti, sembra
aver
disatteso la tendenza che ha caratterizzato invece altre riforme
statutarie.
Ancora, lo statuto ha assegnato nuove competenze alla Comunità
autonoma, sia
pure nel rispetto delle indicazioni espresse dalla giurisprudenza del
Tribunale
costituzionale, e dunque collocandole nel quadro costituzionale.
Infine,
risultano rafforzate le garanzie del procedimento di riforma dello
statuto. (Francisco
Sanjuán Andrés)
SPAGNA – Modificata la legislazione elettorale
organica di contorno
Con le l.o. 2/2011 e 3/2011, le Cortes
hanno proceduto alla riforma della legge organica sul regime elettorale
generale
(LOREG) 5/1985.
Da un lato, la l.o. 2/2011 si è limitata ad aggiornare alcuni
profili
specifici della previgente disciplina quali l’entità e la conversione
in euro
delle sanzioni e multe e la ridefinizione delle tipologie di pene per i
delitti
e le infrazioni in materia elettorale.
Dall’altro lato, sono stati precisati i termini per la
risoluzione dei
ricorsi presentati alle giunte elettorali; è stata potenziata la
funzione
nomofilattica della Giunta elettorale generale; vengono delimitate le
funzioni
dei rappresentanti di lista; si disciplinano i termini per la
remissione delle
schede elettorali nonché i requisiti per il conseguimento delle
sovvenzioni
elettorali. Vengono poi affrontati alcuni profili relativi al
procedimento di
costituzione delle deputazioni provinciali. Ulteriori modifiche
concernono
l’informatizzazione dell’anagrafe municipale e del Registro delle
matricole
dell’Ufficio consolare, i quali configurano l’anagrafe degli spagnoli
residenti
all’estero, la chiusura dei registri dell’anagrafe due mesi prima delle
elezioni, periodo che per gli spagnoli residenti all’estero è esteso ad
un anno
allo scopo di garantire la correttezza del processo elettorale. Ancora,
è stato
introdotto un ricorso specifico unificando la giurisdizione
contenziosa-amministrativa
nella revisione degli atti di censimento. Particolare attenzione merita
poi la
riforma del procedimento di votazione per gli spagnoli residenti
all’estero: allo
scopo di favorire la loro partecipazione e senza che ciò comporti il
venir meno
del diritto di votare per posta, tali elettori potranno votare negli
ultimi tre
giorni della campagna elettorale.
Nel testo della legge organica vengono recepite
le
raccomandazioni del Consiglio di Stato relative all’unificazione
dell’esercizio
del diritto di suffragio nelle elezioni municipali, locali e forali. A
tal
fine, l’elettore dovrà risultare iscritto nel Registro degli spagnoli
residenti
in Spagna. Le campagne elettorali sono oggetto della riforma,
nell’ottica di
prevenire interferenze dei poteri pubblici attraverso la realizzazione
di
campagne istituzionali. Viene inoltre proibita qualsiasi inaugurazione
a
partire dal momento della convocazione delle elezioni, e si riduce la
pubblicità e la propaganda elettorale alle attività strettamente
connesse alla
campagna elettorale. In questo contesto, vengono introdotte apposite
misure
relative alle spese della campagna elettorale, limitando i costi della
pubblicità e congelando le sovvenzioni legate al meccanismo
“voto-seggio”.
Ulteriori norme sono poi volte a ridurre il fenomeno del transfughismo
politico
a livello locale.
La
legge organica 3/2011 è intervenuta su alcuni aspetti
della l.o. 5/1985, come l’impugnazione delle
candidature durante la
campagna elettorale, ampliando sia il termine per la presentazione del
ricorso
sia quello per la sua risoluzione da parte del Tribunale
costituzionale. Inoltre,
viene riconosciuta al Governo, per il tramite dell’Avvocatura dello
Stato e
della Procura generale, la possibilità di richiedere alla sala speciale
del
Tribunale supremo la sospensione cautelare
ex art. 61 della ley orgánica del Poder Judicial
della proclamazione degli eletti appartenenti a
partiti contro i quali era stato promosso un procedimento di
scioglimento
giudiziale o un incidente d’esecuzione della sentenza di scioglimento.
Al tempo
stesso, la riforma stabilisce una nuova incompatibilità sopravvenuta
per quei
rappresentanti eletti in liste che furono dichiarate illegali con
sentenza
passata in giudicato, disponendo che in questo caso essi potranno
permanere nel
proprio incarico solo a condizione di rigettare in forma espressa le
questioni
che motivarono lo scioglimento giudiziale della formazione politica per
la
quale avevano concorso. In linea con questa disposizione, la legge
organica
3/2001 preclude altresì ai partiti, federazioni e coalizioni che si
pongano in
continuità con attività di un partito già disciolto giudizialmente di
presentare candidature. (Francisco
Sanjuán Andrés)
SPAGNA
– Il Tribunale
costituzionale annulla le competenze esclusive di due Comunità autonome
in
relazione ai fiumi Duero e Guadalquivir
Il
Tribunale
costituzionale si è pronunciato sul ricorso
di incostituzionalità n.
1710-2008
presentato dal Consiglio di governo della
Giunta di Extramedura contro l’art. 75, c. 1 dello statuto
di autonomia de Castilla
y León che
riconosce la
possibilità per la Comunità autonoma di assumere competenze legislative
ed
esecutive in materia di sfruttamento delle risorse idriche del fiume
Duero. Il plenum del Tribunale
costituzionale ha
dichiarato all’unanimità l’incostituzionalità della suddetta
disposizione (STC
32/2011).
Benché tale fiume non
attraversi altre Comunità autonome, ciò non significa tuttavia che
Castilla y
León possa risultare come la titolare di una competenza su tali
risorse. Al
contrario, si tratta di un bene pubblico essenziale che la Constituzione
spagnola
riconosce alla competenza esclusiva dello
Stato.
Il
Tribunale
costituzionale si è inoltre pronunciato sul ricorso
d’incostituzionalità n.
5120-2007,
presentato dal Consiglio di
governo della Giunta di Extremadura contro gli artt. 43, 50, c. 1 a),
50, c. 2
e 51 della legge
organica 2/2007, di riforma dello
statuto di autonomia di
Andalusia. Secondo
il ricorrente l’art. 51 dello statuto nella parte in cui, disponendo la
competenza esclusiva della Comunità autonoma sull’acqua del fiume
Guadalquivir, impedisce allo Stato di svolgere la propria «funzione di
integrazione». Il Tribunale costituzionale con la STC
30/2011 ha
dichiarato l’illegittimità dell’art. 51 affermando che la
suddetta disposizione presenta «un criterio di frammentazione della
gestione
del bacino idrografico intercomunitario» dal momento che essa assegna
alla
Giunta andalusa competenze di natura statale.
Per il
Tribunale costituzionale, in entrambi casi,
le disposizioni oggetto di ricorso limitano le competenze riservate
allo Stato
dall’art. 149, c. 1, 22 della Costituzione. In base a tale norma,
infatti, «la
legislazione, l’ordinamento e le concessioni relative alle risorse e
utilità
idrauliche quando le acque scorrano attraverso più di una Comunità
autonoma e
l’autorizzazione alle installazioni elettriche quando le relative
utilità
interessino altra Comunità o il trasporto di energia sia diretto
all’esterno
del suo ambiente territoriale» spettano alla competenza esclusiva dello
Stato. (Rosario
Tur
Ausina/Francisco Sanjuán
Andrés)
SPAGNA
– Il plenum
del Congresso dei deputati vara apposite misure in materia di permessi
di
maternità, paternità e malattia dei deputati
Lo
scorso 15 febbraio, il Congresso dei deputati ha approvato una proposta
non legislativa del gruppo
parlamentare catalano Convergència i Unió tendente a conciliare
lo svolgimento delle
funzioni pubbliche rappresentative con lo status
di maternità, paternità e con i casi di malattia dei deputati. La
proposta
contiene al proprio interno le raccomandazioni che la Commissione
costituzionale del Congresso dei deputati aveva segnalato con la relazione
informativa del 30 giugno 2010, rimettendo ad una
norma regolamentare la
disciplina delle misure necessarie per rendere operativo il voto per
via
telematica nei casi di malattia, paternità e maternità. Una volta
approvato il
suddetto regolamento, i rappresentanti pubblici potranno accedere ai
suddetti
permessi potendo proseguire la loro partecipazione ai lavori
parlamentari. La
proposta ha ottenuto 344 voti a favore e un’astensione, risultato che
denota la
volontà dell’arco parlamentare di individuare un punto di equilibrio
fra la
funzione rappresentativa e la vita personale e familiare. Infine, si
sollecita
il Governo all’attuazione della VII Disposizione finale della ley
de igualdad, la quale stabilisce
la necessità di introdurre riforme
legislative per un effettivo svolgimento della carica pubblica con il
permesso
di maternità o paternità. (Francisco
Sanjuán Andrés)
SPAGNA
– Il Tribunale supremo nega alla formazione politica Sortu l’iscrizione
nel
registro dei partiti, impedendo così la partecipazione alle elezioni
locali del
22 maggio
Il
Tribunale supremo ha ammesso la domanda con la quale la Procura e
l’Avvocatura
dello Stato avevano richiesto il diniego di iscrizione di Sortu nel
registro
dei partiti politici. Secondo la difesa statale, Sortu costituiva la
prosecuzione di formazioni politiche illegali o già disciolte
giudizialmente,
ed in particolare appariva legata a Batasuna, il braccio politico del
gruppo
terrorista ETA.
Considerando
Sortu come l’erede di Batasuna, il
Tribunale supremo ha accolto la domanda, sia pure con sette voti
favorevoli e
tre opinioni particolari (
Auto de la Sala Especial del art. 61).
Benché l’ideologia di Sortu non sia di per sé
illegittima, tale formazione non condanna gli atti terroristici
dell’ETA,
sicché non risulta ricevibile la sua domanda di iscrizione nel registro
dei
partiti politici, in base a quanto stabilito dalla l.o.
3/2011. La decisione del Tribunale supremo potrà essere oggetto di
ricorso
dinnanzi al Tribunale costituzionale. Tuttavia, dati i tempi ristretti,
la
pronuncia del Tribunale supremo rende impossibile la presenza di Sortu
alle elezioni
municipali del 22 maggio. (Francisco
Sanjuán Andrés)
SRI
LANKA – La Corte suprema interviene in tema di elettorato
attivo e passivo
Lo scorso 25 gennaio, la Corte suprema dello Sri Lanka
è intervenuta sulla interpretazione degli artt. 89 e 91 della Costituzione
in materia di
elettorato passivo per l’ufficio di deputato. In particolare
l’art. 89 individua taluni impedimenti all’esercizio dell’elettorato
attivo che
sono poi richiamati dall’art. 91 in relazione alla capacità di
ricoprire la
carica di deputato. La lett. d) dell’art. 89 prevede che coloro che
sono stati
condannati a morte, che stanno scontando o che nei sette anni
precedenti hanno
finito di scontare una pena di reclusione non inferiore a sei mesi dopo
una
condanna irrogata da «qualsiasi tribunale» per un reato punibile con la
reclusione per un periodo non inferiore a due anni, o in seguito ad una
condanna a morte commutata in reclusione non possano esercitare il
diritto di
voto per l’elezione del Presidente della Repubblica e del Parlamento e
per qualsiasi
referendum.
L’interpretazione
di quest’ultima disposizione da
parte del giudice supremo dello Sri Lanka ha riguardato in particolare
la
locuzione «qualsiasi tribunale». Il quesito sottoposto alla Corte
consisteva
nel valutare se alla anzidetta locuzione potesse essere
ricondotta anche una decisione presa da una
Corte marziale – disciplinata nell’Army Act
–
e il giudice supremo ha risposto positivamente. L’interpretazione della
norma
costituzionale è stata richiesta da una Corte di appello in base
all’art. 125
Cost. che prevede la competenza esclusiva della Corte suprema
nell’interpretazione della Costituzione e, qualora ciò si renda
necessario nel
corso di un giudizio, l’obbligo per il giudice di rivolgersi
immediatamente
alla Corte suprema. Il caso all’esame della Corte trae origine dalla
vicenda
giudiziaria del generale Sarath Fonseka, il quale era stato condannato
da due
corti marziali per essersi dedicato alla vita politica durante il
periodo in
cui serviva nell’esercito (v. Palomar
n. 41).
A seguito della prima condanna, Fonseka veniva estromesso dal
Parlamento,
perdendo altresì le onorificenze militari, il grado e la pensione. Il
17
settembre 2010 Fonseka è stato poi nuovamente condannato a tre anni di
reclusione per corruzione. La decisione della Corte suprema è
intervenuta nel
corso dell’appello alla prima decisione della corte marziale. In tale
giudizio,
il ricorrente aveva lamentato l’illegittima interpretazione della
Costituzione
proposta dall’Assemblea legislativa nazionale nel procedimento
parlamentare che
aveva condotto alla sua destituzione dalla carica di deputato. (Luca Marfoli)
STATI
UNITI – Il percorso rieducativo del condannato deve essere considerato
in casi
di impugnazione della sentenza
Con
la decisione Pepper
c. United
States,
presa a maggioranza di sei giudici contro tre, la Corte suprema
degli Stati Uniti ha affermato che l’organo giurisdizionale investito
di un
ricorso avverso una sentenza di condanna, nel rivedere la decisione
emessa
dalla corte di grado inferiore deve tenere conto dell’eventuale
percorso
rieducativo iniziato dal condannato, come fattore che deponga a favore
di una
modifica in senso diminutivo della condanna, sulla base di quanto
disposto
dalla sezione
3553(a) del 18 United States Code.
La redattrice dell’opinione di maggioranza, il giudice Sonia Sotomayor,
ha
affermato che le disposizioni contrarie a questa determinazione e
previste
nella sezione 3742(g)(2)
del 18 USC erano infatti da ritenersi abrogate dalla decisione United
States c.
Booker
emessa dalla Corte
suprema nel 2005. (Gianluca Gentili)
STATI
UNITI – Il diritto alla libertà di espressione protegge i manifestanti
ad un
funerale militare
Nella
decisione Snyder c.
Phelps,
presa a maggioranza di otto giudici contro uno, il 2 marzo 2011, la
Corte
suprema degli Stati Uniti ha affermato che la disposizione a tutela
della
libertà di espressione contenuta nel I emendamento alla Costituzione degli
Stati
Uniti,
protegge i manifestanti che protestino durante lo svolgimento di un
funerale militare. Il caso in oggetto originava dalla causa civile
promossa nei
confronti del reverendo Fred Phelps e dei membri della Chiesa battista
di
Westboro dalla famiglia del defunto caporale dei Marines Matthew
Snyder, dopo
che il gruppo di fedeli battisti aveva manifestato durante lo
svolgimento del
funerale del caporale, sottolineando come la morte dei soldati
statunitensi
fosse dovuta, nella loro ottica, al riconoscimento nella società
statunitense
di diritti ai soggetti omosessuali. La Corte, dopo aver posto in essere
un’attenta disamina del contenuto, della forma e del contesto di questo
tipo di
manifestazioni, ha qualificato questo tipo di espressione come «public
speech»,
come tale protetto dal I emendamento. Con riferimento al contenuto, la
Corte ha
affermato che questo risultava chiaramente connesso a temi di ampio
interesse
per la società, tra cui, appunto, la «condotta politica e morale degli
Stati
Uniti e dei suoi cittadini». Nell’analizzare la forma ed il contesto in
cui si
sono sostanziate le proteste, la Corte ha teso a sottolineare come esse
qualifichino la manifestazione come «public speech» in quanto questa si
è
svolta su suolo pubblico, i manifestanti hanno rispettato le ordinanze
locali
che disciplinano le manifestazioni e non vi era alcuna relazione
personale
preesistente tra la famiglia del defunto e la chiesa che potesse far
pensare ad
una protesta a carattere privato. Mentre l’opinione di maggioranza del Chief Justice Roberts ha teso a
confermare
la significativa tutela che la libertà di espressione riceve nel
sistema
statunitense, anche e soprattutto con riferimento ad espressioni che la
società
stessa trovi offensive o non condivisibili, il giudice Samuel Alito,
redattore
dell’unica opinione dissenziente, ha sottolineato come la protezione
offerta
dal I emendamento non escluda la responsabilità civile in quei casi in
cui
l’espressione in oggetto sia causa volontaria di una sofferenza emotiva
(«intentional infliction of emoziona distress»). (Gianluca Gentili)
STATI
UNITI – Abolita la pena di morte nello Stato dell’Illinois
Con
la firma di ratifica apposta il 9 marzo 2011 dal Governatore dello
Stato
dell’Illinois Pat Quinn al disegno
di legge 3539
approvato dal Senato statale l’11 gennaio, entra
ufficialmente in vigore la legge che abolisce la pena di morte nello
Stato.
Contemporaneamente alla firma della legge, il Governatore, in un comunicato
ufficiale,
ha voluto esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto,
affermando che «poiché, anche sulla base dell’esperienza maturata, non
esiste
alcuna possibilità di prevedere un sistema penale perfetto ed esente da
errori
che conducano a condanne ingiustificate, ho concluso che la migliore
decisione
sia quella di abolire tale pena». Il Governatore ha altresì
sottolineato come
non esistano prove evidenti dell’efficacia deterrente della pena
capitale e
come ritenga che le ingenti risorse economiche impiegate per
l’esecuzione della
pena capitale possano essere meglio impiegate in iniziative di
prevenzione del
crimine e di assistenza alle famiglie di vittime di un crimine. I
tentativi di
abolizione della pena capitale in Illinois si erano intensificati negli
ultimi
dieci anni anche a seguito della moratoria per questo tipo di pena
posta in
essere nel 2000 dall’allora Governatore George Ryan. La legge in
oggetto
entrerà ufficialmente in vigore il 1° luglio 2011, ma il Governatore in
carica
Quinn ha già disposto la commutazione della pena capitale in ergastolo
senza
libertà condizionata per tutti i 15 condannati alla pena di morte,
attualmente
detenuti in attesa di esecuzione nelle carceri statali. L’Illinois è il
quarto
Stato statunitense dal 2007 ad abolire la pena di morte
(precedentemente ciò
era avvenuto in Nuovo Messico, New Jersey e New York), mentre i
legislativi di
altri quattro Stati stanno considerando l’adozione di un’analoga legge
(Connecticut, Kansas, Maryland e Montana). (Gianluca
Gentili)
STATI
UNITI – Costituzionale in Georgia la legge che richiede un documento di
riconoscimento per poter votare
Con
la decisione Democratic Party
of
Georgia c. Perdue et al. la Corte suprema
della Georgia ha respinto la
questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla
legge
statale che richiede ai cittadini dello Stato l’ostensione di un
documento di
riconoscimento personale (comprensivo di foto) rilasciato dalle
autorità, al
fine di poter esercitare il proprio diritto di voto durante le
consultazioni
elettorali. La questione di legittimità costituzionale era stata
sollevata dal
Partito democratico della Georgia nella causa intentata contro il
Governatore
dello Stato Sonny Perdue, il Segretario di Stato Karen Handel e la
Commissione
elettorale statale con riferimento al 2006 Photo ID ACT. In particolare, il
Partito democratico sosteneva che il requisito in oggetto, imponeva ai
cittadini un ostacolo all’esercizio dei diritti di elettorato attivo da
ritenersi incostituzionale, in quanto in violazione delle disposizioni
a tutela
del diritto di voto e del principio di eguaglianza previste nella
Costituzione
statale. La Corte suprema, tuttavia, non ha accolto questa
prospettazione
affermando, al contrario, che la legge in oggetto non impedisce in
alcun modo
ai cittadini di esercitare il diritto di voto. Infatti, un cittadino
che, per
qualunque motivo, non sia in possesso di un documento di identità e
voglia
recarsi alle urne per votare, potrà ottenere il documento in tempi
brevissimi
presso l’ufficio elettorale della contea di residenza. Inoltre, la
legge
prevede altresì la possibilità per il cittadino di esprimere comunque
il
proprio voto (e di vederlo incluso provvisoriamente nel conteggio
finale dei
voti) anche in assenza del documento, purché questo venga presentato
entro le
successive 48 ore ai funzionari del seggio presso il quale il soggetto
ha
votato. Infine, la legge in oggetto mantiene comunque in vigore la
possibilità
per un cittadino georgiano di inviare il proprio voto per posta, non
risultando
in questi casi soggetto all’obbligo di ostensione del documento. Nel
dichiarare
infondata la questione di costituzionalità, la Corte suprema statale si
è
basata, in parte, sulla precedente decisione della Corte suprema degli
Stati
Uniti nel caso Crawford c.
Marion County
Election Board risalente al 2008, in cui il supremo giudice
federale
aveva respinto la questione di costituzionalità sollevata con
riferimento ad
una legge dell’Indiana («Voter
ID Act,
SEA 483»)
che imponeva un’analoga condizione per poter esercitare il
diritto di voto. In Crawford, la
Corte suprema aveva ritenuto l’obbligo imposto dalla legge come non
eccessivo e
pertanto non in violazione del diritto di voto protetto dalla Costituzione degli
Stati
Uniti. (Gianluca Gentili)
STATI
UNITI – Approvata in Sud Dakota la legge che impone un periodo di
attesa di tre
giorni prima dell’aborto
Con
la firma di ratifica apposta dal Governatore Dennis Daugaard il 22
marzo 2011,
è entrata in vigore nello Stato del Sud Dakota la legge che
impone ad una donna in gravidanza che voglia porre in essere un aborto,
un
necessario periodo di attesa di 72 ore, prima di poter porre termine
alla
gravidanza. In particolare, la legge, oltre al necessario periodo di
attesa,
prevede che la paziente debba rivolgersi, durante le 72 ore che
precedono
l’aborto, ad un centro specializzato di sostegno psicologico. Così
disponendo,
la legge stabilisce il più lungo periodo di attesa in vigore negli
Stati Uniti
e prevede espressamente che il sostegno psicologico in oggetto debba
essere
fornito «presso un centro di sostegno per donne in stato di gravidanza,
che
svolga la propria attività in modo continuativo e fornisca supporto
alle
pazienti al fine di sviluppare e mantenere una relazione con il proprio
figlio
non ancora nato». Il centro dovrà altresì rendere edotta la paziente in
stato
di gravidanza sulle forme di sostegno materiale e psicologico
disponibili al
fine di portare a termine la gravidanza e prendersi cura del bambino.
Il medico
della paziente, prima di procedere all’eventuale aborto, dovrà
verificare
l’effettivo svolgimento di queste attività di sostegno, chiedendo alla
donna di
fornire il nome del centro di assistenza e del medico che abbia posto
in essere
il sostegno psicologico, oltre ai rispettivi indirizzi e numeri di
telefono. (Gianluca
Gentili)
SUDAFRICA
– La Corte costituzionale si pronuncia in materia di libertà di
espressione
Con
la decisione Le Roux and
Others c.
Dey (CCT 45/10) [2011] ZACC 4
dell’8 marzo 2011, la Corte costituzionale sudafricana ha confermato la
condanna di alcuni studenti i quali, nel presunto esercizio della loro
libertà
di espressione, in realtà avevano leso la dignità umana di uno dei loro
professori. Il caso all’attenzione della Corte nasce dal ricorso
presentato da
Hendrick Pieter Le Roux, Burgert Christiaan Gildenhuys e Reinardt Janse
van
Rensburg contro la decisione della Supreme
Court of Appeal che aveva confermato
la loro condanna al
risarcimento dei
danni nei confronti del Dr. Louis Dey, decisa dalla High
Court del
North Gauteng, di Pretoria. Al centro della
questione vi era la pubblicazione da parte dei ricorrenti, all’epoca
dei fatti
studenti, di un’immagine creata al computer di Dey, direttore della
loro
scuola, ritratto unitamente al preside. Nell’immagine vi erano due
uomini nudi
in un atteggiamento allusivo di carattere sessuale. Il simbolo della
scuola
copriva gli organi genitali dei due uomini.
Dey
si rivolse alla Corte d’appello per il risarcimento dei danni basando
la
propria richiesta sia sul carattere diffamatorio ed offensivo
dell’immagine,
che sul pregiudizio di carattere psicologico che quella gli aveva
causato. La High
Court aveva
accolto entrambe le
richieste, disponendo un risarcimento danni di 45.000 rand
(equivalente a circa 5.000 euro). Ma la Supreme Court of
Appeal
affermò che l’accoglimento di entrambe le
richieste rappresentava un non ammissibile accumulo di azioni legali,
accogliendo così solo la richiesta basata sul carattere diffamatorio
dell’immagine, respingendo quella basata sulla lesione della dignità,
in quanto
fondata su presupposti errati. Ciononostante la Supreme
Court of Appeal confermò l’ammontare
del risarcimento del
danno riconosciuto dal tribunale di merito.
Davanti
al giudice costituzionale, i ricorrenti contestavano la correttezza
delle
conclusioni sia della High Court che
della Supreme
Court of Appeal,
basandosi principalmente sulla tutela della libertà di espressione.
Inoltre, le
loro argomentazioni sono state supportate da due amici
curiae (il Freedom of
Expression Institute, il quale sottolineò
i diritti dei ragazzi
alla
libertà di espressione e in particolare alla satira, e il Restorative
Justice Centre,
che invece si concentrò sull’importanza
dell’accordo e della transizione come meccanismi di risoluzione di
controversie
di tale tipo). La Corte costituzionale ha condiviso l’affermazione
secondo la
quale l’immagine di Dey era da considerarsi diffamatoria. In
particolare,
secondo lo standard di un osservatore medio, l’immagine nella quale il
resistente era ritratto in una situazione indecente, era da considerasi
come
profondamente offensive e, in ogni caso, idonea ad arrecare un danno
morale e
una lesione della dignità personale. Ciononostante la Corte ha
annullato le
decisioni precedenti, ricalcolando l’ammontare del risarcimento in
25.000 rand (circa 2.700 euro).
Inoltre, ai
ricorrenti è stato ordinato di formulare delle scuse incondizionate per
il danno
provocato.
I
giudici Cameron e Froneman, nelle loro opinioni dissenzienti, hanno
affermato
l’immagine non era da considerarsi diffamatoria, anche se idonea a
provocare un
danno alla dignità personale delle persone ritratte. Al contrario, il
giudice
Yacoob ha sostenuto che l’immagine non era né diffamatoria, né idonea a
danneggiare la dignità di Dey, in virtù del riconoscimento
costituzionale alla
libertà di espressione e ai diritti ed interessi dei giovani. Una
persona
media, infatti, sapendo che l’immagine era stata elaborata nel contesto
scolastico, l’avrebbe considerata più come un tentativo immaturo di
derisione
dell’autorità esercitata da Dey, piuttosto che un attacco reale alla
sua
persona. (Irene
Spigno)
SUDAFRICA
– Dichiarata l’incostituzionalità della norma istitutiva dell’unità
anticorruzione in quanto inidonea a garantirne l’indipendenza
Con
la decisione Glenister c.
President
of the Republic of South Africa and Others (CCT 48/10) [2011] ZACC 6
del 17 marzo 2011, la Corte costituzionale del Sudafrica si è espressa
sulla
costituzionalità del Capitolo 6A del South
African
Police Service Amendment Act num. 57 del 2008, il
quale prevedeva
l’istituzione del Directorate for
Priority Crime Investigation (DPCI), rilevandone
la non conformità con il
testo costituzionale, in quanto non idoneo a garantire un adeguato
grado di
indipendenza di tale organo.
Più
nel dettaglio, il DPCI costituiva un ufficio della Polizia sudafricana
specializzato nell’attività di prevenzione e indagine su reati di
“priorità
nazionale”, tra i quali vi erano quelli collegati alla criminalità
organizzata.
Secondo
il giudice costituzionale rientrerebbe tra le obbligazioni dello Stato
previste
sia dalle Costituzione
che dagli accordi internazionali di cui il Sudafrica è firmatario,
quella di
stabilire e mantenere un organismo indipendente per combattere la
corruzione e
il crimine organizzato. La Corte ha, inoltre, sottolineato come la
corruzione
mette in pericolo i diritti fondamentali riconosciuti nel Bill of Rights e mina le fondamenta
stessa della democrazia. In
particolare, la section 7 (2) della
Costituzione impone allo Stato il compito di rispettare, proteggere,
promuovere
e dare attuazione ai diritti fondamentali. Tale norma deve essere letta
in
combinato disposto con la section 8
(12), secondo la quale i diritti riconosciuti nel Bill of Rights vincolano tutte le
istituzioni, con la section 39 (1) (b), in virtù
della quale
i giudici, nella loro attività interpretativa devono considerare il
diritto
internazionale, e con la section 231,
che prevede l’obbligatorietà degli accordi internazionali approvati dal
Parlamento per tutto lo Stato. Dall’interpretazione congiunta di tali
norme,
deriverebbe, secondo il giudice costituzionale, l’obbligo a carico
dello Stato
di creare un’unità anticorruzione indipendente.
Le
motivazioni che rendono il DPCI non adeguatamente indipendente
sarebbero da
rinvenire nel fatto che si tratta di un organo facilmente influenzabile
dal
potere politico, in quanto le sue attività sono coordinate dal Governo:
infatti, la normativa impugnata prevede che un comitato ministeriale
possa
determinare le linee guida in materia di funzionamento dell’organo,
cosi come
la selezione delle priorità nazionali. Inoltre, vi sono numerosi altri
elementi
che, secondo la maggioranza della Corte, evidenzierebbero una carenza
di
indipendenza: così, ad esempio, la nomina dei suoi componenti, non
sufficientemente immune da influenze politiche, e la previsione di
livelli
remunerativi non eccessivamente flessibili e garantiti. Per questi
motivi la
Corte ha dichiarato l’invalidità costituzionale della normativa
impugnata,
dando al Parlamento un termine di 18 mesi per modificare la normativa
vigente
secondo le indicazioni del giudice costituzionale.
Nella concurring
opinion, il
Chief
Justice Ngcobo
e i giudici Brand, Mogoeng e Yacoob hanno affermato che la section 7 (2) della
Costituzione, mentre prevedrebbe un obbligo
positivo a carico dello Stato per combattere la corruzione e il crimine
organizzato, analogo obbligo non sussisterebbe con riferimento
all’istituzione
di una specifica ed indipendente unità anticorruzione. Essi, inoltre,
hanno
sottolineato che in realtà l’autonomia strutturale e operativa della
DPCI
sarebbe assicurata tramite meccanismi normativi ed istituzionali che
sono
adeguatamente previsti per evitare illegittime interferenze e per
salvaguardare
l’indipendenza dell’organo. (Irene
Spigno)
SVIZZERA
– Approvata la legge per la restituzione ai paesi d’origine dei beni
depositati
nelle banche svizzere da «personalità politicamente esposte»
Lo
scorso 1° febbraio è entrata in vigore la c.d. lex Duvalier, un provvedimento
legislativo che prevede la
possibilità di bloccare, confiscare e restituire gli averi illeciti di
«persone
politicamente esposte» nel caso in cui una domanda d’assistenza
giudiziaria
internazionale non possa avere esito a causa della situazione di
dissesto del
sistema giudiziario dello Stato richiedente.
Finalità
principale della legge è quella di consentire la restituzione ai paesi
d’origine dei beni illeciti depositati nelle banche svizzere da
dittatori
stranieri successivamente alla loro deposizione. (Renato Ibrido)
TUNISIA
– Prosegue il processo di transizione verso la prima Costituzione del
dopo-Ben
Ali
Dopo
la rivoluzione del “gelsomino” e la cessazione dall’incarico del
Presidente Ben
Ali per opera di una decisione del Consiglio costituzionale, la Tunisia
prosegue il proprio processo di transizione istituzionale, in
particolare
attraverso la convocazione di un’assemblea costituente e l’attribuzione
al Capo
dello Stato provvisorio di poteri eccezionali.
Il
14 gennaio, in seguito all’abbandono del territorio nazionale da parte
di Ben
Ali, il Primo ministro Ghannouci aveva assunto le funzioni di
Presidente ad
interim,
affermando che il Capo dello
Stato non era nelle condizioni di adempiere le proprie funzioni e che,
ai sensi
dell’art. 56 della Costituzione,
avrebbe garantito la supplenza fino allo svolgimento delle elezioni.
Secondo il
Consiglio costituzionale, peraltro, la fattispecie di cui all’art. 56
si
riferisce esclusivamente all’ipotesi di impedimento temporaneo del
Presidente.
Dovendosi considerare permanente l’impedimento di Ben Ali, era
necessario fare
applicazione dell’art. 57 della Costituzione, il quale prevede che in
caso di
vacanza della massima carica dello Stato, le funzioni presidenziali, in
attesa
di nuove elezioni, siano esercitate dal Presidente della Camera dei
deputati.
Conformemente alla decisione del Consiglio costituzionale, il 15
gennaio il
Presidente della Camera, Fouad el-Mabzaa, ha prestato giuramento e si è
insediato alla presidenza, rilevando i poteri già assunti alcune ore
prima dal
Primo ministro.
Il
7 febbraio, la Camera dei deputati ha approvato un progetto di legge
che
abilita il Presidente della Repubblica ad
interim a
riformare per decreto larghi settori della legislazione
ordinaria. In particolare, il Capo dello Stato provvisorio potrà
adottare con
decreto-legge un nuovo codice elettorale, una legge sui partiti
politici, un
provvedimento di amnistia generale. Ulteriori norme potranno essere
emanate in
materia di diritti dell’uomo, lotta al terrorismo, riciclaggio di
denaro,
sviluppo economico e sociale, finanze, fisco, proprietà, cultura ed
educazione,
protezione del territorio nei casi di catastrofi naturali.
L’istituto
del decreto-legge è disciplinato dall’art. 28, c. 2 della Costituzione
nei
seguenti termini: «la Camera dei deputati può abilitare il Presidente
della
Repubblica per un periodo limitato ed un oggetto determinato ad emanare
decreti-legge che devono essere sottoposti alla ratifica della Camera
alla
scadenza di tale periodo».
La
legge di abilitazione è stata approvata allo scopo di accelerare il
processo di
transizione costituzionale avviato a seguito della deposizione di Ben
Ali,
consentendo soprattutto alla nuova compagine di unità nazionale di
organizzare
le elezioni politiche in condizioni di trasparenza e democraticità.
I
poteri eccezionali dovranno tuttavia esaurirsi in concomitanza con
l’inizio
della nuova legislatura.
Il
15 febbraio il Ministero dell’interno ha comunicato intanto il
prolungamento
dello stato di emergenza decretato da Ben Ali il 14 gennaio, allo scopo
di
garantire la sicurezza dei cittadini e la protezione dei beni pubblici
e
privati.
A
seguito delle proteste popolari, peraltro, il Primo ministro Ghannouchi
ha
rassegnato le dimissioni ed è stato sostituito da Béji Caid Essebsi, il
quale
ha formato un Governo privo di personalità politiche legate al
precedente
regime. Fra le prime decisioni di Essebsi si segnala l’abolizione del
Dipartimento di sicurezza nazionale, vale a dire la struttura
governativa alla
quale facevano capo i corpi di polizia segreta che erano stati
utilizzati da
Ben Ali allo scopo di reprimere il dissenso dei gruppi di opposizione.
Il
3 marzo, il Presidente della Repubblica ad
interim,
Fouad el-Mabzaa, ha infine
annunciato la convocazione di un’assemblea costituente che sarà eletta
il 24
luglio prossimo. Fouad el-Mabzaa ha inoltre aggiunto che rimarrà in
carica fino
al 15 marzo 2012 per guidare la transizione. (Renato Ibrido)
UCRAINA
– La Corte costituzionale si esprime sulla legittimità della legge sul
Consiglio superiore della magistratura
Con decisione
n. 2-rp/2011
dell’11 marzo, la Corte costituzionale ucraina si è espressa sulla
legittimità
costituzionale di alcune disposizioni della legge sul Consiglio
superiore della
magistratura (legge n.
22/98-VR del 15 gennaio 1998) stabilendo che tale
organo non può chiedere
ai giudici dei tribunali copia degli atti dei casi giudiziari pendenti
prima
della conclusione di una qualsiasi controversia (art. 25, c. 3, legge
n.
22/98-VR). Il Consiglio superiore della magistratura, che ha iniziato
la
propria attività il 31 marzo 1998, è un organo collegiale e
indipendente di 20
membri «responsabile della formazione di corpi giudiziari altamente
professionali capaci di una qualificata, onesta ed imparziale gestione
della
giustizia su base professionale, come anche della decisione relativa
alle
violazioni di giudici e pubblici ministeri dei requisiti di
incompatibilità e
(…) della loro responsabilità disciplinare» (art. 1, legge n.
22/98-VR).
L’attività del Consiglio superiore della magistratura incide anche
sulla nomina
e la revoca dei giudici e sui procedimenti disciplinari che riguardano
tanto i
giudici della Corte suprema (il cui presidente è membro del Consiglio)
che
quelli delle Corti superiori specializzate (art. 131
Costituzione).
Il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio sono
regolate tanto dalla Costituzione, quanto dalla legge n. 22/98-VR, e
dalle regole di
procedura del
Consiglio superiore della magistratura. La Corte
costituzionale nella
decisione in esame è stata chiamata a sindacare la legittimità
costituzionale
degli artt. 25, c. 1-3 della legge n. 22/98-VR su ricorso proposto, ex art. 40 della legge
sulla Corte costituzionale ucraina, da parte di 53 deputati del
parlamento monocamerale ucraino (Verkhovna
Rada).
Nel ricorso è stata lamentata la
violazione delle disposizioni
sull’indipendenza degli organi giudiziari di cui agli artt. 126, c. 1-2
e 129, c. 1 del testo costituzionale.
Il giudice delle leggi ucraino ha dichiarato l’illegittimità di una
sola delle
disposizioni incriminate, l’art. 25, c. 3. Questa disposizione
prevedeva che il
Consiglio superiore della magistratura potesse chiedere agli organi
giudiziari
copia degli atti di un giudizio ancora in corso, salvo i casi decisi in
camera
di consiglio. Nel caso in cui il Consiglio avesse formulato tale
richiesta, il
giudice sarebbe stato obbligato entro dieci giorni e senza sospendere
il
giudizio ad inviare il materiale richiesto secondo le procedure
stabilite agli
art. 25, c. 1-2, pena la propria responsabilità disciplinare ai sensi
degli
art. 25, c. 4 della legge n. 22/98-VR e 188 del codice sugli illeciti
amministrativi. Con una decisione
articolata e complessa, la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità
dell’art. 25, c. 3 della legge n. 22/98-VR, ritenendola lesiva
dell’indipendenza degli organi giudiziari. (Luca Marfoli)
UNGHERIA
– La Corte costituzionale
giudica illegittima una legge sul licenziamento arbitrario dei
funzionari
pubblici
La Corte costituzionale
ungherese ha giudicato illegittima una legge, approvata poco dopo
l’insediamento del premier Victor
Orbán, che ha eliminato l’obbligo di motivare con giusta causa il
licenziamento
di funzionari pubblici. La Corte, che si è espressa all’unanimità, ha
affermato
che la disciplina limitava in modo sproporzionato i diritti del
personale
amministrativo.
All’approvazione
della legge ritenuta costituzionalmente illegittima non era estranea la
circostanza che la maggior parte dei funzionari pubblici fosse stata
assunta durante
il precedente governo socialista, rimasto in carica per diversi anni;
va
pertanto probabilmente ricondotta a questo fatto la volontà della forza
politica ora al potere di rinnovare il corpo dei dipendenti, in modo
tale da
allontanare i soggetti che paiono più legati al partito che in passato
godeva
della maggioranza.
La Corte ha
riconosciuto il diritto degli organi e delle istituzioni pubbliche di
dotarsi
di un sistema efficiente, che conti su dipendenti in grado di
conformarsi a standard qualitativi elevati,
presupponendo pertanto anche la possibilità di licenziare i lavoratori
che non
rispondono ai suddetti standard.
Tuttavia il perseguimento di tale obiettivo deve essere armonizzato con
i
diritti dei dipendenti stessi.
Si osservi che
la legge, che – come ha statuito la Corte – resterà in vigore fino al
31 maggio
prossimo, aveva suscitato molte perplessità già al momento della sua
approvazione tanto che il Presidente della Repubblica magiara, Laszlo
Solyom,
aveva in un primo momento rinviato al Parlamento la normativa
sostenendo che
appariva in contrasto con la disciplina comunitaria. Inoltre, subito
dopo la
sua entrata in vigore, varie associazioni si sono mosse per impugnarla,
tanto
che alla Corte costituzionale sono stati presentati sedici diversi
ricorsi in
merito. (Elena Sorda)
UNIONE
EUROPEA – La Corte di giustizia afferma il diritto degli ascendenti di
un
cittadino europeo minorenne di risiedere e lavorare nell’Unione
Con
la sentenza
emessa l’8 marzo 2011, relativa al procedimento C-34/09, la Corte di
giustizia
ha affermato che, qualora un minore sia cittadino di uno Stato membro
dell’Unione, l’ascendente di quest’ultimo – che al tempo stesso risulti
esserne
il responsabile e che abbia cittadinanza in un Paese terzo – ha diritto
tanto
al permesso di risiedere, quanto a quello di lavorare, nello Stato
europeo in
cui il minore risulti residente.
Il
caso di specie sorge dalle vicende che hanno coinvolto il signor
Gerardo Ruiz
Zambrano e la moglie, cittadini colombiani che nel 1999 si sono
trasferiti in
Belgio utilizzando un visto emesso dall’ambasciata belga di Bogotà. I
due, che
avevano lasciato la Colombia con il figlio a causa dei violenti scontri
in atto
nel Paese, hanno subito fatto istanza per ottenere il permesso di
risiedere
nello Stato europeo. Le autorità belghe hanno però negato ripetutamente
il
provvedimento amministrativo.
Il signor
Ruiz Zambrano nel 2001 è stato assunto con un contratto a tempo
determinato
e fra il 2003 e il 2005 ha avuto altri due figli, la cui cittadinanza,
sia in
virtù dello ius
soli –
applicato in
Belgio – sia a causa della mancata istanza dei genitori all’ambasciata
colombiana perché registrassero i neonati, risulta essere belga. Il
ricorrente,
allegando il lavoro stabile che gli permetteva di mantenere la
famiglia, così
come la nascita dei due bambini aventi cittadinanza europea, ha
nuovamente
presentato richiesta di permesso di lavoro e di soggiorno alle autorità
belghe,
che anche in questa occasione lo hanno negato. Nello specifico il
signor Ruiz
chiedeva di vedersi estesi i diritti comunitari, venendo assimilato ad
un
cittadino dell’Unione, alla luce dell’art. 40 della legge 15 dicembre
1980, in
base a cui sono considerati tali i soggetti aventi la cittadinanza di
Stati
terzi che siano però ascendenti di cittadini di paesi membri
dell’Unione.
Come
richiamato dalla sentenza in esame, le autorità belghe avevano
rigettato le
istanze del ricorrente affermando che il signor Ruiz Zambrano avrebbe
strumentalizzato la nascita dei figli e la normativa statale in materia
non
registrando i bambini presso le istituzioni colombiane e facendo
acquisire loro
la cittadinanza belga così da ottenere la regolarizzazione del proprio
soggiorno.
Alle
circostanza appena richiamate si aggiunga che al ricorrente, che aveva
perso il
lavoro a causa della crisi economica, era stato negato il sussidio di
disoccupazione perché aveva reso le proprie prestazioni professionali
in
assenza dello specifico permesso di lavoro previsto per gli stranieri.
In
ultima istanza il Tribunal du travail
di Bruxelles, presso cui il signor Ruiz aveva ricorso per opporsi
contro
l’ultimo provvedimento citato, ha sollevato una questione pregiudiziale
presso
la Corte di giustizia dell’Unione europea.
La
Corte ha basato la propria decisione sull’art.
20 TFUE.
Nello specifico ha affermato che in base a siffatta disposizione
si attribuisce a chiunque abbia la cittadinanza in uno Stato membro
anche lo status di cittadino
dell’Unione europea, status che pertanto non può
essere
negato ai due figli del Signor Ruiz Zambrano, nati in Belgio. Ne
consegue che
sono illegittimi tutti i provvedimenti nazionali che abbiano come
effetto
quello di limitare la fruizione dei diritti garantiti a chi è titolare
della
cittadinanza comunitaria. La Corte afferma altresì che, poiché i
titolari delle
tutele in esame sono minori in tenera età, incapaci di provvedere a se
stessi
autonomamente, nonché posti sotto la tutela e la cura di cittadini di
Stati
terzi, negare a questi ultimi il permesso di lavoro e di soggiorno,
obbligandoli a lasciare il paese in cui i minori vivono, equivarrebbe a
limitare
in modo ingiustificato i diritti legati alla cittadinanza comunitaria
di cui
sono titolari i bambini.
La
Corte pertanto conclude che in base all’art. 20 TFUE uno Stato membro
non può
negare al cittadino di uno Stato terzo – che si faccia carico di figli
in
tenera età che siano al tempo stesso cittadini dell’Unione – il
permesso di
soggiornare e lavorare nel paese europeo in cui i bambini risiedano,
giacché un
diverso comportamento costituirebbe una violazione dei diritti di
questi
ultimi. (Elena
Sorda)
UNIONE
EUROPEA – Il Tribunale annulla un bando EPSO perché non pubblicato in
tutte le
lingue ufficiali dell’Unione
Con
la sentenza
emessa il 3 febbraio 2011 in merito alla causa
T-205/07, il Tribunale ha
annullato un bando EPSO relativo all’assunzione di cittadini comunitari
in
qualità di agenti contrattuali, poiché esso era stato pubblicato solo
in
francese, inglese e tedesco.
Nel
caso di specie il 27 marzo 2007 l’EPSO
(Ufficio Europeo per la Selezione del Personale) aveva pubblicato sul
proprio
sito internet un invito a manifestare interesse (IMI) per la
costituzione di un
elenco di candidati interessati all’assunzione presso le istituzioni e
le
agenzie comunitarie in qualità di agenti contrattuali, per lo
svolgimento di
diverse mansioni (EPSO/CAST/EU/27/07) fra le quali rientravano quattro
diverse
categorie di funzionari; a titolo meramente esemplificativo si possono
richiamare tanto le funzioni di usciere e autista, quanto quelle di
impiegato,
segretario, o ancora mansioni nei settori tecnico-informatico,
amministrativo,
linguistico e ingegneristico.
Il
bando, pubblicato in inglese, francese e tedesco, prevedeva che
avessero
diritto a manifestare interesse tutti i cittadini europei la cui prima
lingua
rientrasse fra quelle ufficialmente riconosciute dall’Unione e che
avessero
altresì una conoscenza soddisfacente di una delle tre lingue sopra
richiamate.
La
Repubblica italiana
ha presentato un ricorso perché l’IMI venisse annullato allegando una
violazione dell’art. 290
CE
relativo all’individuazione del regime linguistico da usare nelle
istituzioni
europee senza dar luogo a discriminazioni, gli artt. 1, 4, 5 e 6 del regolamento
n. 1 che
«stabilisce il regime linguistico della Comunità economica
europea», nonché, più in generale, la violazione dei principi di non
discriminazione, proporzionalità e multilinguismo.
Il giudice
comunitario ha rigettato le prime argomentazioni allegate dall’Italia,
affermando in prima istanza che l’art. 290 CE consente espressamente
alle
istituzioni di determinare le modalità di applicazione del regime
linguistico
nei propri regolamenti interni, da cui consegue che l’EPSO è
autorizzato a
individuarne uno.
In secondo
luogo
è stato dichiarato che non trovavano applicazione nemmeno i citati
articoli del
regolamento n. 1 giacché essi si applicano nei confronti dei rapporti
fra le
istituzioni comunitarie e uno Stato membro o un soggetto che ricada
nella
giurisdizione di quest’ultimo, mentre i funzionari, gli agenti
contrattuali e i
candidati a tali posti sono soggetti alla giurisdizione interna
dell’Unione
europea. A maggior ragione si deve considerare che per svolgere in modo
adeguato le mansioni relative al bando EPSO in esame è imprescindibile
conoscere l’inglese, il francese o il tedesco.
Diverse
sono
però le conclusioni del Tribunale per quanto attiene al rispetto dei
principi
di non discriminazione, proporzionalità e multilinguismo, sanciti
dall’art. 12
CE, dall’art. 22
della Carta di Nizza e dall’art. 6, n. 3
del regolamento n. 1. In primo
luogo occorre ricordare che non esistono disposizioni né principi di
diritto
comunitario che impongano la sistematica pubblicazione degli IMI sul
sito
ufficiale dell’EPSO in tutte le lingue ufficiali dell’Unione; inoltre
non è
nemmeno ipotizzabile che ogni comunicazione che attiene ad attività o
atti
delle istituzioni europee sia sempre pubblicata in tutti gli idiomi
riconosciuti. Tuttavia occorre anche considerare che alla luce
dell’art. 82, n.
3, lett. e) del RAA (regime applicabile agli altri agenti delle
Comunità europee)
in una procedura di assunzione per il ruolo di agente commerciale il
candidato
deve avere la conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali
dell’Unione
e per quanto concerne inglese, francese e tedesco deve disporre – ai
fini
dell’assunzione – delle conoscenze linguistiche minime, salvo poi
lasciare alle
istituzioni la libertà di individuare requisiti tecnici ulteriori in
materia.
Quest’ultimo requisito presuppone che le competenze del candidato in
quest’ambito non debbano essere necessariamente elevate; ne consegue
che quella
che potrebbe essere una competenza idiomatica idonea all’assunzione,
potrebbe
al tempo essere di livello inferiore a quella necessaria per
comprendere
adeguatamente il testo del bando.
Il
Tribunale ha
pertanto annullato l’IMI in esame, poiché ha ravvisato una violazione
del principio
di non discriminazione. Infatti, alla luce delle osservazioni appena
richiamate, la mancata pubblicazione del bando in tutte le lingue
ufficiali sul
sito dell’EPSO, o in alternativa su quello della Commissione, e in ogni
caso
l’assenza di una misura equivalente che avrebbe garantito la conoscenza
trasversale del bando a tutti i cittadini dell’Unione in modo eguale,
hanno
dato luogo a una discriminazione che ha favorito i soggetti aventi come
prima
lingua quella inglese, francese o tedesca. (Elena
Sorda)
YEMEN
– Dichiarato lo stato di emergenza in Yemen
Il
18 marzo 2011, il presidente yemenita Ali Abullah Saleh ha dichiarato
lo stato
di emergenza in tutto il paese. La decisione segue la strage avvenuta a
Sana’a
nella quale si sono registrate numerose vittime fra i manifestanti.
Alla
dichiarazione del presidente Saleh, è seguita
l’approvazione da parte del Parlamento di una legge che detta le misure
vigenti
durante lo stato di emergenza, della durata di 30 giorni.
L’approvazione
parlamentare è avvenuta il 23 marzo del 2011 e prevede il rafforzamento
dei
poteri governativi nei confronti dei manifestanti giacché amplia il
potere di
arresto e detenzione oltre che di censura nei confronti dei media.
(Marta Cerroni)