n. 45
aprile
2011


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Palomar non rappresenta una testata giornalistica, viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base della disponibilità del materiale e delle news ; non è, pertanto, un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, c. 3, l. n. 62 del 7 marzo 2001 .
Editoriale – L’esposizione del crocifisso nelle scuole: l’ultima parola alla Grande Chambre della Corte europea
AFGANISTAN – Il Presidente Karzai istituisce un tribunale speciale per indagare su presunte irregolarità nelle ultime elezioni
ALGERIA – Abolito lo stato d’emergenza dopo 19 anni. Emanati tuttavia nuovi provvedimenti per la repressione del terrorismo e delle attività sovversive
ARGENTINA – La Corte suprema riconduce alla libertà d’espressione alcuni principi di par condicio nel funzionamento del mercato pubblicitario
AUSTRALIA – La High Court si pronuncia sulla costituzionalità dei supression orders
BAHRAIN – Il sovrano dichiara lo stato di emergenza in seguito a violenti scontri popolari
BOLIVIA – Istituita una avvocatura dello Stato con natura e poteri di rilevanza costituzionale
BOTSWANA – La Corte d’appello, attraverso il principio della legittima occupazione, riconosce “il diritto all’acqua” della popolazione boscimane
CANADA – Confermata la costituzionalità delle norme che garantiscono la prevalenza delle esigenze di sicurezza nazionale sul diritto al giusto processo dell’imputato
CILE – Approvata una legge che garantisce la libertà di associazione, incentivando la partecipazione dei cittadini nell’attività degli enti pubblici
CIPRO – La Corte suprema dichiara l’incostituzionalità parziale della legge sulla conservazione dei dati sulle telecomunicazioni
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte condanna il Belgio e la Grecia in applicazione del regolamento Dublino II
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte si pronuncia in materia di suicidio assistito
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte dichiara illegittimo l’obbligo di sottoporsi al test dell’HIV al fine di ottenere il permesso di soggiorno
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte dichiara illegittima la detenzione di un esponente politico per ingiuria al Re di Spagna
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte condanna l'Italia per l’espulsione di un cittadino tunisino verso un paese nel quale rischiava di essere sottoposto a tortura
CORTE INTERAMERICANA – La Corte accerta l’incompatibilità con la Convenzione della legge d’amnistia per i reati politici commessi in Uruguay durante la dittatura, dichiarandone altresì l’inefficacia
DANIMARCA – Riconosciuto il diritto dei cittadini danesi di esprimersi sulla ratifica dei Trattati europei
DANIMARCA – La Corte suprema stabilisce che la città di Christiania deve tornare sotto il controllo delle autorità danesi
EGITTO – Approvati alcuni emendamenti alla Costituzione
FRANCIA – Il Conseil Constitutionnel torna a pronunciarsi sui limiti al recepimento delle direttive e sul rapporto tra controllo di convenzionalità e di costituzionalità
FRANCIA – Dichiarate conformi dal Conseil Constitutionnel le modifiche al regolamento del Senato in adeguamento al Trattato di Lisbona e agli articoli 88, c. 6 e 7 della Costituzione
FRANCIA – Approvata la legge per promuovere una maggiore presenza delle donne negli organi delle società
GERMANIA – La Corte costituzionale del Nordreno-Westphalia dichiara incostituzionale il bilancio correttivo del Land
GERMANIA – Il Bundesverfassungsgericht permette anche ad un transessuale non operato di contrarre un’unione civile
GERMANIA – Il Bundesverfassungsgericht, a tutela del diritto di riunione, stabilisce i limiti a cui è soggetta l’impresa a partecipazione mista con più della metà delle azioni in mano pubblica
GIAMAICA – Modificata la Costituzione con l’introduzione della Carta dei diritti
GUATEMALA – Il Governo ricorre ai poteri di emergenza costituzionale per ristabilire la presenza dello Stato nei territori controllati dalla criminalità organizzata
INDIA – La Corte suprema si esprime in tema di eutanasia
INDIA – La Corte suprema riconosce il diritto costituzionale alla difesa nel processo penale
IRAQ – La Corte suprema federale afferma che rientrano sotto la “supervisione” del Governo le c.d. “commissioni indipendenti”
KAZAKISTAN – Approvata una legge costituzionale che consente al Presidente di indire elezioni presidenziali anticipate
KOSOVO – La Corte costituzionale dichiara illegittima l’elezione presidenziale
MALAWI – Approvata una legge che permette al Governo di limitare l’informazione vietando l’attività di alcuni media
NAMIBIA – Respinto dalla High Court il ricorso contro i risultati delle elezioni presidenziali e dell’Assemblea nazionale del 2009
ONU – Mentre in Libia si costituiscono i primi organi costituzionali per il governo dei territori liberati dalla rivoluzione, il Consiglio di sicurezza approva la risoluzione 1973
PALAU – La Corte suprema interviene sul diritto dei cittadini ad assistere alle deliberazioni delle «agenzie del governo»
POLONIA – Il Tribunale costituzionale polacco ha dichiarato incostituzionale la legge marziale del 1981
REGNO UNITO – Il referendum respinge l’alternative vote system e, dunque, il Parliamentary Voting System and Constituencies Act 2011  riduce il solo numero di MPs
REGNO UNITO – La Corte suprema ha affermato che il potere del sovrano di introdurre una sanzione penale con lo strumento dell’Order in Council non è soggetta a limiti temporali
SAN MARINO – Il Parlamento limita con legge qualificata il mandato dei Segretari di Stato
SAN MARINO – Interrotte le procedure referendarie sulla richiesta di adesione alla UE
SPAGNA – Modificato lo statuto della Comunità autonoma di Extremadura
SPAGNA – Modificata la legislazione elettorale organica di contorno
SPAGNA – Il Tribunale costituzionale annulla le competenze esclusive di due Comunità autonome in relazione ai fiumi Duero e Guadalquivir
SPAGNA – Il plenum del Congresso dei deputati vara apposite misure in materia di permessi di maternità, paternità e malattia dei deputati
SPAGNA – Il Tribunale supremo nega alla formazione politica Sortu l’iscrizione nel registro dei partiti, impedendo così la partecipazione alle elezioni locali del 22 maggio
SRI LANKA – La Corte suprema interviene in tema di elettorato attivo e passivo
STATI UNITI – Il percorso rieducativo del condannato deve essere considerato in casi di impugnazione della sentenza
STATI UNITI – Il diritto alla libertà di espressione protegge i manifestanti ad un funerale militare
STATI UNITI – Abolita la pena di morte nello Stato dell’Illinois
STATI UNITI – Costituzionale in Georgia la legge che richiede un documento di riconoscimento per poter votare
STATI UNITI – Approvata in Sud Dakota la legge che impone un periodo di attesa di tre giorni prima dell’aborto
SUDAFRICA – La Corte costituzionale si pronuncia in materia di libertà di espressione
SUDAFRICA – Dichiarata l’incostituzionalità della norma istitutiva dell’unità anticorruzione in quanto inidonea a garantirne l’indipendenza
SVIZZERA – Approvata la legge per la restituzione ai paesi d’origine dei beni depositati nelle banche svizzere da «personalità politicamente esposte»
TUNISIA – Prosegue il processo di transizione verso la prima Costituzione del dopo-Ben Ali
UCRAINA – La Corte costituzionale si esprime sulla legittimità della legge sul Consiglio superiore della magistratura
UNGHERIA – La Corte costituzionale giudica illegittima una legge sul licenziamento arbitrario dei funzionari pubblici
UNIONE EUROPEA – La Corte di giustizia afferma il diritto degli ascendenti di un cittadino europeo minorenne di risiedere e lavorare nell’Unione
UNIONE EUROPEA – Il Tribunale annulla un bando EPSO perché non pubblicato in tutte le lingue ufficiali dell’Unione
YEMEN – Dichiarato lo stato di emergenza in Yemen









Editoriale – L’esposizione del crocifisso nelle scuole: l’ultima parola alla Grande Chambre della Corte europea

La Grande camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza del 18 marzo 2011, si è pronunciata in via definitiva sul caso Lautsi c. Italie che, nel novembre del 2009, aveva visto il Governo italiano condannato all’unanimità dalla seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione dell’art. 9 della CEDU (libertà di pensiero, di coscienza e di religione) e dell’art. 2 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione (diritto all’istruzione) a motivo della esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche (v. Palomar n. 40).
Nel rispetto delle regole procedurali sancite dalla Convenzione (art. 43), il Governo italiano aveva promosso ricorso avverso la decisione emessa dalla seconda sezione che, qualora fosse stata confermata dalla Grande Chambre, avrebbe comportato l’obbligo per le istituzioni scolastiche pubbliche di rimuovere i crocifissi dalle aule, in conformità a quanto stabilito nella sentenza del 3 novembre 2009. Tale ultima decisione aveva sostanzialmente rovesciato i giudizi espressi dai Tribunali italiani in merito alla vicenda nata a seguito della richiesta della signora Lautsi alla direzione scolastica dell’istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre – frequentato dai propri figli negli anni 2001-2002 – volta alla rimozione del crocifisso dai muri delle aule.
Il rifiuto espresso dai dirigenti del richiamato istituto ha spinto la ricorrente ad adire il Tribunale amministrativo regionale del Veneto dinanzi al quale ha lamentato la lesione degli artt. 3 (principio di eguaglianza) e 19 (diritto alla libertà religiosa) della Costituzione italiana.
Con decisione del 17 marzo 2005, il TAR del Veneto aveva rigettato la questione, affermando che l’art. 119 del regio decreto del 26 aprile 1928, n. 1297 e l’art. 118 del regio decreto del 30 aprile 1924, n. 965 – disciplinanti l’obbligo di ostensione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche – devono considerarsi in vigore e, pertanto, vincolanti le scelte delle istituzioni scolastiche.
Il Consiglio di Stato, adito in appello, sulla scorta di quanto affermato nel corso del giudizio di primo grado, ha sottolineato la «funzione simbolica altamente educativa» del crocifisso che, pur dovendo essere considerato in primis alla stregua di un simbolo religioso, evoca, a detta del supremo giudice amministrativo, una serie di principi e valori del tutto compatibili con il principio di laicità (tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona umana, dei suoi diritti e della sua libertà, solidarietà, rifiuto di ogni forma di discriminazione) e consustanziali alla storia e alle radici culturali dell’Italia.
A fronte di tali decisioni, nell’ambito del ricorso presentato dinanzi al giudice europeo, la ricorrente ha contestato la legittimità della citata normativa invocando la lesione del diritto a educare i propri figli secondo le sue convinzioni filosofiche e religiose (art. 2 del Protocollo aggiuntivo) e della libertà di religione (art. 9 CEDU), sostenendo peraltro che l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche debba considerarsi alla stregua di una violazione del principio di laicità che richiederebbe un comportamento neutrale delle istituzioni statali nei confronti del fattore religioso.
Com’è noto, le tesi della ricorrente sono state accolte in toto dalla seconda sezione della Corte di Strasburgo che, con una sentenza oltremodo contestata, ha condannato l’Italia per violazione degli obblighi convenzionali, suscitando aspre critiche e riaccendendo un dibattito tuttora aperto in dottrina che vede contrapposti i sostenitori di un modello di laicité alla francese, fondato sulla totale assenza del fattore religioso nello spazio pubblico e i fautori di un modello di laicità c.d. “positiva”, secondo i quali la valorizzazione del fattore religioso nella sfera pubblica, attuata mediante la legittimazione della ostensione dei simboli religiosi, risulta l’unico modello idoneo a preservare la “pace religiosa” – nelle parole dello stesso giudice europeo nel caso Otto Preminger Institut c. Austria – fra i popoli e a salvaguardare il “pluralismo religioso”.
Non solo. Come evidenziato da una parte della dottrina nazionale ed internazionale, la pronuncia del 3 novembre 2009 presentava delle evidenti lacune soprattutto con riferimento alla debolezza delle motivazioni poste a fondamento della condanna dello Stato italiano e del mancato rispetto dell’obbligo di motivazione che i giudici europei, nell’operare un decisivo overruling dei precedenti giurisprudenziali in materia.
La delicatezza della tematica affrontata dalla Corte ha condotto 10 Stati membri del Consiglio d’Europa (Armenia, Bulgaria, Cipro, Grecia, Lituania, Malta, Monaco, Romania, Russia e San Marino), alcune organizzazioni non-governative e 33 eurodeputati ad intervenire in giudizio a sostegno dell’Italia. Tale partecipazione è da considerarsi, per la sua ampiezza, come fatto del tutto inedito capace di esercitare una notevole influenza sulla decisione finale dei giudici europei. A sostegno delle tesi opposte sono invece intervenute in giudizio alcune organizzazioni non governative.
Nella pronuncia del 18 marzo 2011 la Grande Chambre della Corte europea ha preliminarmente circoscritto l’ambito di applicazione dei principi convenzionali al caso in esame, affermando la sua legittimazione a vagliare la legittimità della normativa italiana che prevede l’obbligo di esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche rispetto al solo profilo della eventuale lesione del diritto dei genitori al rispetto delle proprie convinzioni religiose e filosofiche ex art. 2, par. 2 del Protocollo aggiuntivo, senza doversi pronunciare sulla compatibilità di tale ostensione con il principio di laicità, risolvendo così uno dei principali nodi problematici sollevati dalla decisione del 3 novembre 2009, in cui la seconda sezione non aveva effettuato alcuna distinzione di sorta fra i diversi ambiti applicativi, operando una forzatura interpretativa non surrogata dal suo precedente orientamento giurisprudenziale.
La Grande camera ha così incentrato la propria analisi sulle caratteristiche proprie dell’ambiente scolastico italiano, evidenziando come nell’esercizio della funzione educativa le autorità statali siano effettivamente tenute a rispettare il diritto sancito dall’art. 2 PA.
Ciononostante, la Corte ha stabilito, con 15 voti favorevoli e 2 contrari, che l’esposizione del crocifisso non può essere considerata alla stregua di una violazione degli obblighi convenzionali, accogliendo le tesi espresse nella memoria difensiva presentata dal Governo italiano e fondando la propria decisione essenzialmente su tre argomentazioni.
La prima riguarda il c.d. onere della prova che rappresenta una costante nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo e che non era stata debitamente approfondita nella pronuncia del 3 novembre 2009.
Il giudice europeo, dopo aver rimarcato il carattere prettamente religioso del crocifisso, ha evidenziato come la signora Lautsi avesse mancato di provare il modo attraverso il quale l’esposizione del simbolo sia stato in grado di sortire effetti negativi sugli scolari e sulla sua capacità di educare i propri figli in ossequio alle proprie convinzioni filosofiche e religiose. Sul punto, la Corte ha dissentito apertamente da quanto stabilito dalla seconda sezione che aveva considerato il crocifisso come un «segno esteriore forte», capace di provocare un sentimento di disagio nei confronti dei non credenti e dei diversamente credenti, qualificandolo invece alla stregua di un «simbolo passivo» – come sostenuto dal Governo italiano – la cui ostensione non è quindi configurabile come una pratica di proselitismo, posta in essere dalle istituzioni scolastiche, allo scopo di indottrinare gli alunni (Folgero c. Norvege). Sulla base di tale ulteriore argomentazione, strettamente connessa alla prima ma che specifica ulteriormente il carattere ed il significato del crocifisso in qualità di simbolo religioso, da una parte, e l’assenza di effetti negativi provocati nei confronti degli scolari, dall’altro, i giudici europei hanno stabilito che il dovere di “neutralità confessionale” cui sono tenute le istituzioni statali non risulta in alcun modo compromesso dalla esposizione del crocifisso.
La terza e ultima argomentazione, utilizzata dalla Corte nella sua decisione, risulta infine strettamente interconnessa ad un ulteriore nodo problematico sollevato nel corso della decisione del 2009: essa attiene al ruolo di giurisdizione sussidiaria che la Corte europea riveste rispetto ai tribunali nazionali e che si sostanzia nel riconoscimento di un ampio margine di apprezzamento alle istituzioni degli Stati membri della Convenzione (Leyla Sahin c. Turkey) in materie avvertite come particolarmente sensibili e per le quali non sia rinvenibile un ampio consenso fra gli Stati.
A differenza di quanto avvenuto nella decisione del 2009, in cui la seconda sezione della Corte aveva deciso di abbandonare completamente la dottrina del margine di apprezzamento per adempiere al suo “naturale” ruolo “contro-maggioritario”, non osservando il connesso obbligo di motivazione, la Grande Chambre ha affermato espressamente che la scelta relativa alla presenza o meno del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche debba essere rimessa alle istituzioni di ciascuno Stato, stante l’obbligo, per queste ultime, di agire nel rispetto dei limiti sanciti dalla Convenzione. Nel caso di specie, ad avviso dei supremi giudici, l’ostensione del crocifisso rientra nell’esercizio legittimo del margine di apprezzamento riconosciuto alle istituzioni statali, non comportando una violazione dei limiti imposti dalle disposizioni ex art. 2 del Protocollo aggiuntivo.
Inoltre, secondo quanto evidenziato dalla Corte di Strasburgo, l’ambiente scolastico italiano si caratterizza proprio per una particolare attitudine alla conciliazione fra la scolarizzazione e le pratiche religiose delle più svariate minoranze, non vietando l’ostensione di simboli quali il velo islamico o la kippah (come avviene, ad esempio, negli ordinamenti di Francia e Turchia) e non potendosi ravvisare un obbligo per i non credenti e i diversamente credenti di partecipare al corso di religione.
La decisione in parola, pur non avendo affrontato la problematica relativa al rapporto fra laicità statale e diritto alla libertà religiosa, ha risolto una complessa vicenda giudiziaria in ossequio al principio di ragionevolezza e al necessario bilanciamento fra diritti e principi, nel quadro di un ordinamento giuridico – quello italiano – ritenuto dai giudici aperto e rispettoso delle diverse istanze minoritarie, siano esse di carattere religioso, etnico, culturale, che non risultano in alcun modo scalfite dalla presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche. (Angela Scerbo)


AFGANISTAN – Il Presidente Karzai istituisce un tribunale speciale per indagare su presunte irregolarità nelle ultime elezioni

Lo scorso dicembre, il Presidente Karzai ha autorizzato la Corte suprema ad istituire al proprio interno un Tribunale composto da cinque giudici con l’incarico di indagare sulle presunte irregolarità registratesi nelle elezioni del settembre 2010. Tale decisione disattende la posizione della Commissione elettorale indipendente, secondo la quale nessun soggetto è abilitato a modificare il risultato elettorale una volta che questo sia stato proclamato.
Anche il Parlamento non condivide la scelta presidenziale ed ha chiesto a Karzai di ritornare sui suoi passi considerando il tribunale speciale in contrasto con l’art. 127, c. 2 della Costituzione che in merito agli organi giudiziari e alle procedure prevede una riserva di legge.
Su richiesta del nuovo organo, il quale necessitava di ulteriore tempo per completare le proprie indagini, il Presidente Karzai aveva inizialmente differito di un mese la prima seduta del nuovo Parlamento attirando su di sé molte critiche.
In pochi giorni, tuttavia, l’ordine presidenziale di posporre la prima seduta è stato disatteso dallo stesso Presidente che ha convocato la prima riunione per il 26 gennaio. (Francesco Saitto)


ALGERIA – Abolito lo stato d’emergenza dopo 19 anni. Emanati tuttavia nuovi provvedimenti per la repressione del terrorismo e delle attività sovversive

Il 22 febbraio scorso il Consiglio dei ministri, con un’ordonnance entrata in vigore il 24 febbraio, ha abrogato il decreto legislativo del 6 febbraio 1993 che prorogava indeterminatamente lo stato d’emergenza istituito l’anno precedente, con decreto presidenziale del 9 febbraio 1992.
Tale misura d’urgenza era stata adottata durante la guerra civile (1991-2002) per conferire alle autorità di polizia maggiori poteri nella repressione della ribellione islamista e del terrorismo di matrice estremista, attraverso la sospensione di alcuni diritti costituzionali quali le libertà di espressione, riunione e associazione.
Sebbene l’emergenza terroristica si fosse notevolmente attenuata al termine della guerra civile, il Governo aveva mantenuto in vigore il regime eccezionale, con l’obiettivo principale – secondo gli oppositori e i critici del Governo del Presidente Bouteflika – di reprimere le libertà politiche piuttosto che di combattere il terrorismo. Le critiche in tal senso non avevano sortito fino ad ora alcun effetto.
La stagione di proteste che sta infiammando il mondo arabo ha spinto tuttavia il Presidente Bouteflika ad accogliere le pressanti rivendicazioni di maggiori libertà politiche provenienti sia dagli oppositori politici che dall’opinione pubblica. Dall’altro lato, però, questo storico provvedimento rischia di vedere i propri effetti drasticamente limitati a causa della contemporanea emanazione di una nuova legislazione per la repressione del terrorismo e delle attività sovversive al di fuori dei casi d’urgenza.
Infatti, con una seconda ordinanza adottata nel corso dello stesso Consiglio dei ministri del 22 febbraio, è stata modificat
a la «legge n° 91-23 del 6 dicembre 1991 relativa alla partecipazione dell’Armée Nationale Populaire alle attività di salvaguardia dell’ordine pubblico al di fuori delle situazioni di eccezione», per consentire l’impiego di tale corpo speciale nella lotta al terrorismo e, dato che più preoccupa nell’ottica della tutela delle libertà  politiche, alle attività ritenute sovversive.
Inoltre, con decreto presidenziale, è previsto che «l’esercizio e la coordinazione delle operazioni di lotta al terrorismo e alla sovversione sono di competenza dello Stato Maggiore dell’Armée Nationale Populaire», che le svolgerà secondo le modalità da definire «con decisione congiunta del Ministro della difesa e del Ministro dell’interno e delle Collettività locali», dunque senza alcun coinvolgimento del Parlamento.
Nel comunicato ufficiale del Consiglio dei ministri, il Presidente ha tenuto a precisare che i due interventi normativi sopradescritti non istituiscono un nuovo regime di repressione del terrorismo, ma semplicemente «sostituiscono un nuovo fondamento legislativo e regolamentare a quello previsto nel testo legislativo del 1993 che prorogava lo stato d’emergenza». Pertanto, prosegue il Presidente, questi due testi non stabiliranno una nuova disciplina, ma «permetteranno, al contrario, la prosecuzione della partecipazione dell’Armée Nationale Populaire alla lotta contro il terrorismo». L’abolizione dello stato d’emergenza risulta dunque fortemente mortificati nei suoi effetti. (Anna Maria Lecis)


ARGENTINA – La Corte suprema riconduce alla libertà d’espressione alcuni principi di par condicio nel funzionamento del mercato pubblicitario

Lo scorso 2 marzo la Corte suprema argentina ha confermato la decisione di un giudice del contenzioso amministrativo con la quale si accoglieva il ricorso d’amparo presentato dalla società Perfil. La ricorrente aveva contestato dinnanzi al giudice amministrativo l’arbitraria e discriminatoria esclusione delle proprie testate editoriali dai canali di distribuzione della pubblicità assegnata dallo Stato (Fallo E. 80 y 84. XLV).
Il principio della libertà d’espressione – ha affermato la Corte – esige che gli spazi a pagamento acquistati dallo Stato sui mezzi di informazione siano distribuiti secondo un equilibrio ragionevole fra i vari operatori del mercato della comunicazione. Solo in questo modo è possibile evitare infatti che lo strumento pubblicitario sia utilizzato dallo Stato per condizionare l’autonomia editoriale dei media, ad esempio favorendo quei soli mezzi di informazione promotori di un indirizzo editoriale gradito al governo.
La sentenza della Corte suprema si inserisce in un contesto di già forti tensioni fra il Governo ed i gruppi editoriali, soprattutto a seguito dell’emanazione nel 2009 di una riforma legislativa organica del settore della comunicazione (su tali vicende, v.
Palomar n. 43). (Renato Ibrido)


AUSTRALIA – La High Court si pronuncia sulla costituzionalità dei supression orders

Con la decisione Hogan v. Hinch [2011] HCA 4, la High Court ha confermato la costituzionalità della section 42 del Serious Sex Offenders Monitoring Act del 2005, come modificato dal Serious Sex Offenders (Detention and Supervision) Act del 2009 dello Stato di Victoria. Tale norma prevede che i tribunali possano emettere i c.d. suppression orders, disposizioni giudiziali che proibiscono la pubblicazione di qualunque informazione potenzialmente idonea ad identificare gli autori di reati a carattere sessuale che siano stati rilasciati. La norma autorizzava i tribunali ad emettere tali ordini nel caso in cui vi fossero state esigenze di tutela di pubblico interesse. Il terzo comma di tale norma, inoltre, considerava reato la pubblicazione di materiale in violazione di tali disposizioni giudiziali. Il caso all’attenzione della Corte nasce nel 2008, quando il ricorrente, il signor Hinch, era stato accusato di avere violato gli orders disposti dalla Victorian County Court in applicazione della section 42. Il ricorrente aveva pubblicato informazioni coperte dai suppression order sul sito internet “HINCH.net” e li aveva diffusi in occasione di un incontro di protesta tenutosi a Melbourne. Il ricorso di costituzionalità si basava sul presunto contrasto tra la norma impugnata e il Capitolo III della Costituzione, in quanto quella avrebbe inciso sul potere che la Costituzione riconosce agli organi giudiziari, ampliandolo eccessivamente. Inoltre, gli ordini emessi dai giudici ai sensi della section 42 sarebbero stati contrari al principio secondo il quale tutti i procedimenti giudiziali, sia a livello federale che a livello statale, devono essere condotti in pubblico. Infine, si assumeva l’incostituzionalità della section 42 per violazione della libertà di comunicazione politica, riconosciuta all’interno dell’ordinamento costituzionale australiano solamente in via implicita.
La Corte ha però rigettato il ricorso di Hinch, concludendo per la costituzionalità della norma impugnata, affermando che il requisito secondo il quale la giustizia deve essere amministrata in modo pubblico non costituirebbe una regola assoluta: infatti, il requisito del pubblico interesse per l’emanazione di un suppression order assicurerebbe che i giudici non esercitino un potere che va oltre quello di loro competenza costituzionalmente previsto. Infine, con riferimento alla libertà di comunicazione politica, la Corte ha riconosciuto che la norma impugnata limita tale libertà, ma si tratta di una limitazione giustificata, in quanto volta alla protezione della collettività mediante il monitoraggio effettivo degli autori di reati sessuali. La ratio della section 42, ha sottolineato la Corte, è da rinvenire nella procedura descritta nell’atto stesso: così, per valutare se la pubblicazione di informazioni che potrebbero consentire di identificare l’imputato o anche un’altra persona che in un modo o in un altro ha avuto un ruolo nel processo (come, ad esempio, un testimone) rientri nel divieto posto dalla section 42, è necessario valutare la situazione nel suo complesso, piuttosto che fare riferimento a singoli episodi. (Irene Spigno)


BAHRAIN – Il sovrano dichiara lo stato di emergenza in seguito a violenti scontri popolari

Il sovrano del Bahrain ha dichiarato lo stato di emergenza alla luce dell’impossibilità di placare le manifestazioni di protesta che da circa un mese scuotono il paese.
A metà febbraio in Bahrain la popolazione è scesa in piazza a manifestare contro il sovrano Hamad bin Isa Al Khalifa, seguendo i moti di protesta già intrapresi in altri Stati quali Tunisia, Egitto, Algeria, Iran e Libia. La violenza delle proteste e gli scontri con le forze armate hanno condotto alla morte di svariati manifestanti.
Gli oppositori, che in una fase iniziale non avevano chiesto l’abdicazione del sovrano, con il crescere delle proteste e del clima di tensione hanno invocato la fine della monarchia e l’approvazione di una nuova Costituzione che, fra le altre cose, garantisca agli sciiti un maggiore rappresentanza politica, eliminando le differenze esistenti rispetto agli appartenenti al gruppo etnico sunnita.
Il sovrano, in un primo momento, aveva cercato di seguire una linea conciliante promettendo a tal fine l’introduzione di varie riforme, quali la fine del controllo su internet e sui media.
Tuttavia a metà marzo il Re, dopo essere stato esortato in tal senso da un gruppo di giuristi vicini al Primo ministro, ha dichiarato lo stato di emergenza per i prossimi tre mesi: così facendo sarà possibile applicare la legge militare, come previsto dagli artt. 36 e 102 della Costituzione, e l’esercito potrà avvalersi dei poteri necessari per mantenere e tutelare l’integrità dell’assetto istituzionale nazionale. Secondo quanto previsto dal testo costituzionale, la legge marziale, che in caso di urgenza può essere instaurata con un provvedimento del sovrano, deve durare al massimo tre mesi e può essere prorogata più volte per un periodo di tempo non superiore a quello precedente. Il rinnovo dovrà però essere approvato dalla maggioranza dei membri dell’Assemblea nazionale.
La maggioranza della popolazione, di religione sciita (circa il 70%), contesta le discriminazioni che la minoranza sunnita (cui appartengono il sovrano stesso e la classe dirigente) attua nei suoi confronti in particolar modo in ambito lavorativo, denunciando altresì le torture frequentemente inflitte dalle forze dell’ordine. Gli oppositori sostengono altresì che il Governo abbia intrapreso un programma politico volto a garantire l’acquisizione della cittadinanza alle persone di etnia sunnita che da altri territori decidano di trasferirsi in Bahrain al fine di modificare gli equilibri demografici del Paese e dare maggior forza all’etnia politicamente dominante. Sono inoltre richiesti il rilascio dei detenuti politici, una maggiore disponibilità di posti di lavoro e abitazioni e la nomina di un nuovo Governo non più presieduto dall’attuale Primo ministro Sheik Khalifa bin Salman Al Khalifa.
Nel frattempo il Gulf Cooperation Council (di cui fanno parte Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman, Bahrain e Kuwait) ha autorizzato l’invio di truppe da parte degli Stati membri al fine di proteggere le installazioni petrolifere dalle manifestazioni violente della popolazione. I confini del Paese sono quindi stati varcati da soldati inviati da Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, anche se l’operazione non cessa di generare perplessità poiché, in base agli accordi precedentemente stipulati dai paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, l’intervento armato da parte di altri Stati è legittimo solo nel caso in cui uno dei membri sia minacciato dall’esterno. Parrebbe quindi che il fine effettivo dell’operazione militare in esame sia quello di proteggere la minoranza sunnita per evitare che, in caso di prevalenza del gruppo sciita, lo Stato possa porre fine all’alleanza con gli altri paesi del Consiglio per accordarsi invece con l’Iran. (Elena Sorda)


BOLIVIA – Istituita una avvocatura dello Stato con natura e poteri di rilevanza costituzionale

Lo scorso 5 febbraio, il Presidente Morales ha emanato il decreto supremo n. 788 il quale, in attuazione della Costituzione del 2009 e della legge 64 del 5 dicembre 2010, istituisce per la prima volta nella storia della Bolivia un’apposita avvocatura generale incaricata di assumere la difesa giudiziale ed extra-giudiziale dello Stato.
Il nuovo organo – denominato Procuraduría General del Estado – è coordinato da un apposito Procuratore nominato per sei anni dal Presidente della Repubblica, senza possibilità di rinnovo dell’incarico. La designazione presidenziale potrà essere oggetto di opposizione dell’Assemblea legislativa plurinazionale, a maggioranza dei due terzi, entro sessanta giorni dalla nomina.
Prima dell’entrata in vigore del decreto n. 788, le funzioni di rappresentanza giudiziale ed extra-giudiziale dello Stato erano esercitate da un apposito componente del potere esecutivo – il Ministro per la difesa legale – la cui struttura amministrativa tuttavia non godeva dell’autonomia, anche contabile, riconosciuta invece alla nuova istituzione.
Alla Procuraduría sono poi riconosciute altre importanti attribuzioni, quali ad esempio la formulazione di pareri e raccomandazioni e soprattutto un potere di iniziativa legislativa nelle materie di propria competenza. (Renato Ibrido)


BOTSWANA – La Corte d’appello, attraverso il principio della legittima occupazione, riconosce “il diritto all’acqua” della popolazione boscimane

Con una decisione del 27 gennaio 2011 (Matsipane Mosetlhnyane and Others v. The Attorney General), che ha ribaltato una precedente sentenza di un Tribunale di grado inferiore del 2010, una Corte d’appello del Botswana ha affermato il principio per il quale una popolazione che sia legittimamente residente su un territorio – in questo caso si tratta dei boscimani stanziati nella riserva Central Kalahari Game, che rappresenta una parte molto estesa di territorio dello Stato – ha diritto ad utilizzare le risorse idriche in esso contenute a fini di uso domestico.
La questione aveva avuto origine dalla richiesta di una coppia sposata, appartenente alla minoranza boscimane, di poter utilizzare, a fini domestici, come pozzo un vecchio scavo originariamente effettuato sulla «terra ancestrale» dei boscimani per raccogliere diamanti da parte di una società europea.
In primo grado, i giudici avevano negato questo diritto, affermando che i boscimani avrebbero dovuto indicare le esatte quantità d’acqua che volevano pompare, onde non trasgredire le norme generali che regolano la materia e negando, di conseguenza, un loro astratto diritto all’acqua.
Nella decisione di appello, invece, i giudici hanno ribaltato questa sentenza. In primo luogo, la Corte ha ricostruito la storia di sofferenze e privazioni che ha caratterizzato la vita di questa popolazione sin dalla fondazione della riserva nel 1961. Questa è stata istituita ad opera del Governo coloniale con il fine specifico di garantire che in quell’area vivesse il popolo boscimane e che quelle zone fossero conservate allo stato naturale. Ciò è accaduto sino agli sviluppi più recenti quando il Governo, nel 2002, è intervenuto per spostare i boscimani da quella che essi consideravano la loro terra. Le ragioni ufficiali alla base di questa decisione – hanno affermato i giudici – erano quelle di destinare l’area della riserva alla sola protezione della fauna e della vita selvatica, fine questo ritenuto incompatibile con qualunque insediamento umano. Quando nel 2002 fu deciso lo spostamento della popolazione, le pompe per l’acqua furono smontate e rimosse. La Corte ha sottolineato come questa decisione servisse a rendere la vita dei boscimani nell’area particolarmente difficile e quindi ad incentivare il loro trasferimento. In questo contesto, la popolazione rimasta sul territorio ha sofferto (e soffre) di una cronica carenza d’acqua. L’acqua a disposizione, infatti, non è sufficiente per soddisfare neppure i bisogni essenziali e questo, come ha sottolineato la Corte, ha comportato serie conseguenze anche sulla condizione sanitaria di molti membri del popolo boscimane.
Dopo aver ricostruito le obiezioni della controparte volte a veder negato il diritto di utilizzare quel pozzo abbandonato e fondate, in particolare, sul fatto che l’uso di un pozzo avrebbe danneggiato seriamente la riserva naturale, che gli insediamenti umani comprometterebbero la sicurezza e la vita della fauna e della flora nella zona, che la finalità originaria di quello scavo non era di fornire acqua, ma mineraria e, infine, che la legge che regola l’utilizzo delle riserve di acqua non conferisce alla popolazione boscimane alcun diritto astratto all’acqua, la Corte d’appello ha ritenuto che il ricorso andasse accolto. I giudici hanno fatto leva sulla circostanza che, in precedenza, la High Court, con una decisione non impugnata, avesse riconosciuto il diritto della popolazione a risiedere legalmente nell’area protetta (decisione Sesana and Others v. The Attorney General del 2006) e che sempre la stessa Corte aveva anche riconosciuto il diritto a continuare l’occupazione del territorio da cui il governo voleva spostare i boscimani, considerando illegittimi quegli atti con cui si disponeva la loro “relocation” e qualificando i boscimani come «lawful occupiers».
Stabilito ciò, la Corte è entrata nel merito della configurabilità di un diritto all’acqua da parte della popolazione. I giudici hanno affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo e dallo stesso Tribunale di primo grado, anche indipendentemente dalla indicazione delle esatte quantità di acqua utilizzate, la legge sull’acqua riconosce un diritto all’uso per fini domestici per chiunque risieda legittimamente su un territorio. Essendo questa la condizione della popolazione boscimane, ha affermato la Corte, i suoi componenti sono titolari del diritto di utilizzare le riserve idriche che siano necessarie per il loro sostentamento, senza ulteriori autorizzazioni. In Botswana, infatti,  – si legge nella sentenza –  «water is a premium» e, se non si desse la possibilità a chi è legittimamente risiedente su un territorio di utilizzare le riserve idriche in esso contenute, si svuoterebbe anche il diritto di occupazione. (Francesco Saitto)


CANADA – Confermata la costituzionalità delle norme che garantiscono la prevalenza delle esigenze di sicurezza nazionale sul diritto al giusto processo dell’imputato

La Corte suprema del Canada, con la sentenza R. c. Ahmad, 2011 SCC 6 del 10 febbraio 2011 ha confermato la costituzionalità di alcune norme del Canada Evidence Act del 1985, che si applica solamente ai casi di competenza federale, affermando che esigenze di sicurezza nazionale prevalgono sul diritto al giusto processo dell’imputato. La norma sottoposta all’attenzione della Corte conferiva alla Federal Court la competenza, prima attribuita ai giudici di merito, di individuare i casi nei quali questioni legate alla sicurezza nazionale imponevano che fosse disposto il segreto su determinate informazioni che avrebbero potuto essere utilizzate come prove all’interno di un processo. Più nello specifico, la section 38 del Canada Evidence Act prevede che lo Stato possa apporre il segreto sulle prove che costituiscono materiale sensibile, nel caso in cui si riconosca la possibilità di una minaccia per la sicurezza nazionale, altrimenti il loro utilizzo può essere autorizzato solo quando c’è un interesse pubblico, superiore rispetto a quello che giustificava il segreto. La normativa impugnata inoltre prevede la possibilità che siano apposte delle condizioni e il giudice, nel caso in cui la divulgazione sia necessaria, ha il potere di adottare qualunque atto necessario per  garantire il diritto al giusto processo dell’imputato.
Il caso nasce dal processo nei confronti di un gruppo terroristico, conosciuto con il nome “Toronto 18”, composto da diciotto persone arrestate nel 2006 con l’accusa di aver progettato diversi attacchi terroristici contro obiettivi sensibili a Toronto e ad Ottawa per protesta contro l’impegno militare canadese in Afghanistan. Durante il processo nei loro confronti, il Governo notificò all’Attorney General che potenzialmente si sarebbero potute rivelare delle informazioni sensibili. Di conseguenza, in applicazione di quanto previsto dalla section 38 del Canadian Evidence Act, l’Attorney General si rivolse alla Federal Court per gli opportuni provvedimenti. I tribunali dell’Ontario, condannarono sette dei diciotto sospettati, quattro furono riconosciuti colpevoli sulla base di altre prove, mentre le accuse nei confronti degli altri caddero. Uno dei condannati si rivolse alla Corte suprema contestando la costituzionalità della section 38 per presunta violazione sia della section 96 del Constitution Act del 1867, in quanto invadeva il nucleo centrale del potere giurisdizione delle corti superiori, che della section 7 della Canadian Charter of Rights and Freedoms la quale riconosce il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona, in particolare per quanto riguarda il diritto dell’imputato alla rivelazione delle prove a carico entro un termine ragionevole.
La Corte ha in particolare osservato come la norma in questione consente ai giudici di merito di disporre qualunque rimedio in applicazione della Charter per proteggere il diritto dell’accusato ad un giusto processo, anche qualora consista in un rimedio drastico come l’abbandono delle prove e la conseguente archiviazione del procedimento. Prevenire la rivelazione di informazioni sensibili non può essere equiparata alla negazione del diritto dell’accusato di avere una completa difesa (come risulterebbe dalla violazione della regola del giusto processo). Il giudice supremo ha, quindi, concluso sottolineando come ogni volta che l’utilizzo di determinate prove coinvolge tematiche legate alla sicurezza nazionale, può essere dichiarata la loro inutilizzabilità e il processo può essere archiviato. (Irene Spigno)


CILE – Approvata una legge che garantisce la libertà di associazione, incentivando la partecipazione dei cittadini nell’attività degli enti pubblici

Con la legge n. 20.500, approvata all’unanimità da entrambe le Camere e pubblicata il 16 febbraio 2011 al termine di un lungo iter parlamentare durato quasi cinque anni, l’ordinamento cileno dà finalmente attuazione all’art. 19, c. 15 della Costituzione in materia di libertà di associazione, introducendo una normativa che riconosce l’importanza del fenomeno, inteso come strumento di integrazione nella società e di partecipazione diretta nelle decisioni pubbliche.
La legge stabilisce, anzitutto, che lo Stato debba promuovere la nascita delle associazioni, purché queste perseguano fini leciti e svolgano attività non contrastanti con la morale, l’ordine pubblico, la sicurezza dello Stato, la dignità umana ed il «benessere generale della società».  Inoltre, la legge introduce nell'ordinamento una particolare fattispecie di associazione – l’organizzazione di interesse pubblico – che viene concepita come persona giuridica a carattere non lucrativo, impegnata nell’implementazione e nella tutela dei diritti sociali. Si prevede che le organizzazioni di interesse pubblico debbano essere iscritte in un apposito registro delle persone giuridiche senza fine di lucro, contenente una serie di informazioni tra cui i nominativi di coloro che ne sono responsabili; viene, altresì, creato un apposito fondo statale per consentire alle associazioni di ottenere finanziamenti pubblici, della cui gestione deve esser dato conto annualmente. Infine, allo scopo di incentivare la partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche, la legge prevede che ogni organo dell’amministrazione dello Stato debba stabilire le modalità più opportune per consentire la partecipazione delle persone e delle associazioni alle decisioni che le riguardino; in particolare,  dovranno essere indicate le materie di interesse per la collettività, nell’ambito delle quali si procederà sempre a preventive consultazioni popolari, i cui esiti dovranno essere presi in considerazione dall’organo decidente. (Elisa Ciardelli)


CIPRO – La Corte suprema dichiara l’incostituzionalità parziale della legge sulla conservazione dei dati sulle telecomunicazioni

Il 1° febbraio la Corte suprema cipriota ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 183(I)/2007 sulla conservazione dei dati sulle telecomunicazioni. Tale legge, che impone la conservazione dei dati sulle telecomunicazioni a fini investigativi per gravi reati, è stata adottata a fine dicembre 2007 in attuazione della direttiva 2006/24/CE del 15 marzo 2006 – modificativa della direttiva 2002/58/CE – riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione. Nel caso esaminato dalla Corte suprema sono stati sollevati dubbi sulla legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge, che consentono alle forze di polizia di accedere ai dati conservati. La Corte suprema ha valutato la legittimità di tali disposizioni, che si pongono al di fuori della direttiva europea, rispetto agli artt. 15 e 17 della Costituzione della Repubblica di Cipro, che disciplinano rispettivamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla riservatezza delle comunicazioni. Nella decisione la Corte ha anche fatto riferimento alla Convenzione europea sui diritti umani, affermando che tanto la Costituzione cipriota quanto la Convenzione (art. 8) tutelano la privacy delle comunicazioni e la giurisprudenza ha stabilito che qualsiasi interferenza nelle suddette comunicazioni private ne costituisce una violazione. Inoltre la Corte suprema ha ritenuto che costituisca una violazione del diritto anche l’accesso ai dati delle comunicazioni telefoniche da parte della polizia senza che vi sia la conoscenza o il consenso delle persone colpite. L’accesso ai dati telefonici non rappresenta una limitazione legittima dei diritti della persona salvo quanto stabilito all’art. 17, c. 2, della Costituzione, che prevede che in determinate condizioni il diritto alla riservatezza possa essere compresso. Nel caso concreto la Corte ha dichiarato la nullità degli ordini di divulgazione emanati da alcuni tribunali distrettuali relativi all’accesso alle comunicazioni di alcuni soggetti indagati dalla polizia giudiziaria, poiché tali soggetti non si trovavano in una delle condizioni previste dall’art. 17, c. 2 Cost.(Luca Marfoli)


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte condanna il Belgio e la Grecia in applicazione del regolamento Dublino II

Il 21 gennaio 2011, la Grande camera con la sentenza M.S.S c. Belgium and Greece ha ravvisato una violazione, da parte della Grecia e del Belgio, degli artt. 3 (divieto di tortura) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione.
Il caso ha ad oggetto il comportamento che i due Stati hanno posto in essere nei confronti di un cittadino afgano entrato in Unione europea nel 2008: il ricorrente (M.S.S.) era arrivato nel 2008 in Grecia e nel 2009 aveva raggiunto il Belgio dove, nonostante la richiesta di asilo, era stato respinto nel paese di primo ingresso, ossia la Grecia. La Grande camera, ha ritenuto il comportamento tenuto dallo Stato greco in contrasto con l’art. 3, a causa della detenzione di M.S.S in condizioni degradanti, perdurate anche dopo il rilascio; tant’è che egli fu costretto a vivere per strada senza alcuna assistenza da parte delle istituzione greche. Inoltre, la Grecia è stata condannata anche per la violazione dell’articolo 13, a causa della mancata previsione di un sistema di asilo che rendesse effettive le garanzie previste dalla normativa sui richiedenti asilo. Per quanto riguarda il Belgio, la condanna è legata all’avvenuto trasferimento del ricorrente verso la Grecia, avvenuto in assenza di un effettivo e rigoroso esame del sistema greco in materia di asilo ed espulsioni. Il Belgio, ad avviso della Corte, non ha verificato l’effettività delle garanzie, offerte al soggetto richiedente asilo, da parte della Grecia, così violando gli artt. 3 e 13. Il Belgio ha violato il divieto di rinvio di una persona verso un paese in cui vi è il rischio che siano commesse gravi violazioni dei diritti umani, ovvero il principio di non-refoulement. La sentenza in esame è la prima relativa all’applicazione del regolamento Dublino II che stabilisce la necessità che ogni Stato verifichi l’effettivo rispetto delle garanzie previste dalla normativa sull’asilo da parte dello Stato membro verso cui vuole trasferire un soggetto richiedente asilo. Il controllo deve avere ad oggetto l’esistenza di procedure che garantiscano l’accesso alle procedure di asilo e la loro effettività, oltre che la presenza di adeguate condizioni di accoglienza. Se tali condizioni dovessero mancare, non si può procedere al trasferimento. (Marta Cerroni)


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte si pronuncia in materia di suicidio assistito

Il 20 gennaio 2011, la Corte si è espressa in materia di suicidio assistito con la sentenza Affaire Haas c. Suisse.
Il ricorrente, un cittadino svizzero gravemente malato, si è rivolto alla Corte lamentando la violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione da parte della normativa svizzera che lo obbligava a doversi munire di una ricetta medica per ottenere una dose letale di farmaco. Questa procedura, ad avviso del ricorrente, non garantisce il suo diritto a porre fine alla vita in modo rapido e indolore.
In particolare il ricorrente, non riuscendo ad ottenere da alcun medico la prescrizione di una quota di farmaco tale da porre fine in modo dignitoso alla sua vita, avrebbe dovuto procedere al suicido per mezzo di tecniche dolorose che possono anche fallire.
La Corte ha sottolineato il diritto di ogni individuo di decidere le modalità con cui morire perché ciò rappresenta un aspetto della vita familiare e privata tutelato dall’art. 8, che opera quando la decisione è presa in modo libero e può essere realizzata in modo autonomo. Tuttavia, la Corte ha riconosciuto un ampio margine di discrezionalità in capo allo Stato in materia di suicidio assistito e, all’unanimità, ha escluso la violazione da parte della Svizzera dell’art. 8. Per la Corte, la previsione di un obbligo di munirsi di ricetta medica rappresenta una misura diretta a tutelare il diritto alla vita, diritto che merita una tutela ulteriore specie in uno Stato, come la Svizzera, la cui normativa considera lecito anche l’aiuto al suicidio, purché per ragioni umanitarie. Inoltre, ad avviso della Corte, il ricorrente non si trovava in una situazione di impossibilità di rivolgersi a un medico per ottenere la prescrizione necessaria. (Marta Cerroni)


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte dichiara illegittimo l’obbligo di sottoporsi al test dell’HIV al fine di ottenere il permesso di soggiorno

Il 10 marzo 2011, la Corte ha emesso la sentenza sul caso Kiyutin c. Russia ravvisando la violazione da parte della Russia della Convenzione per aver negato il permesso di soggiorno ad un soggetto in quanto sieropositivo. La normativa russa sui permessi di soggiorno prevede infatti un obbligo di sottoporsi al test dell’HIV al fine di ottenere il permesso che, di fronte all’esito positivo del test, viene negato.
La Corte ha dichiarato, all’unanimità, la lesione degli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione da parte della normativa russa.
Per quanto attiene alla violazione dell’art. 14, la Corte ha dichiarato che un trattamento diverso a causa delle proprie condizioni di salute, tra cui rientra la sieropositività, rientra tra le fattispecie vietate dall’art. 14. Nel caso di specie, la Corte ritiene che il ricorrente ha subito un trattamento discriminatorio dal momento che la negazione del permesso di soggiorno è legata alla sua condizione di salute.
La Corte ricorda come l’essere affetti dal virus dell’HIV-AIDS è stata causa di forti pregiudizi, discriminazioni ed esclusioni negli ultimi trent’anni. Questi pregiudizi esistono anche oggigiorno, nonostante la forte evoluzione nella cura dell’infezione, e hanno effetti lesivi per la vita del soggetto portatore oltre che per la sua famiglia. Di fronte a questa difficile situazione, dove i soggetti sieropositivi sono un gruppo vulnerabile, la Corte afferma la necessità di un restringimento del margine di apprezzamento in capo allo Stato. Ecco perché la Corte è chiamata ad un controllo maggiore per porre fine alla stigmatizzazione dei soggetti sieropositivi. Inoltre, la Corte ricorda come non c’è comunanza di vedute, tra i paesi membri del Consiglio d’Europa, sulla connessione tra negazione del permesso di soggiorno e status di sieropositività; tant’è che la maggior parte dei paesi non prevede alcuna forma di esclusione.
La Corte si sofferma anche sulla natura della misura oggetto di esame che mira a tutelare la salute pubblica. Ad avviso della Corte tale misura non è efficace giacché nessun controllo in tal senso è imposto a turisti, visitatori o ai russi stessi a seguito di un viaggio. Anzi, la Corte evidenzia come la misura può essere controproducente; essa può favorire la migrazione irregolare da parte di tutti i soggetti che non intendono sottoporsi al test per timore di esito positivo e successiva negazione del permesso. Inoltre, la norma crea una sorta di “illusione” in base alla quale il problema della sieropositività proviene solo dall’esterno. (Marta Cerroni)


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte dichiara illegittima la detenzione di un esponente politico per ingiuria al Re di Spagna

Il 15 marzo 2011, la Corte ha condannato la Spagna per l’illegittima detenzione del leader basco Otegi accusato di «gravi insulti alla figura del Re», comportamento punito dalla legge penale spagnola. La Corte ha condannato la Spagna a risarcire Otegi per l’illegittima detenzione e per le limitazioni alla libertà di espressione.
La Corte, pronunciandosi sul caso Otegi Mondragon c. Espagne, all’unanimità ha ravvisato nel comportamento dello Stato spagnolo la violazione dell’articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione. Inoltre, le accuse mosse al Re, secondo la Corte, vanno contestualizzate. Infatti, nel febbraio 2003 la polizia spagnola aveva proceduto alla chiusura del giornale basco Egunkaria e l’editore del giornale e altri dirigenti lamentarono di aver subito torture. Poco dopo la chiusura del giornale, il Re visitò i Paesi Baschi e, in tale contesto, Otegi lo accusò di proteggere la tortura, considerata la sua qualità di capo supremo delle forze di polizia.
Secondo la Corte, le accuse mosse al Re vanno lette anche alla luce del rancore che il ricorrente provava per la chiusura del giornale e, benché le accuse al sovrano non risultino provate, ad avviso della Corte non può essere limitata la libertà di espressione, tutelata dall’art. 10 della Convenzione, soprattutto considerata la posizione del ricorrente, che ha mosso le accuse in qualità di membro eletto e portavoce di un gruppo parlamentare oltre che nel contesto della allora recente chiusura del quotidiano e delle torture lamentate.
 (Marta Cerroni)


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte condanna l'Italia per l’espulsione di un cittadino tunisino verso un paese nel quale rischiava di essere sottoposto a tortura

Il 5 aprile del 2011, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso il caso Toumi c. Italia condannando lo Stato italiano per l’espulsione di un cittadino tunisino nonostante il timore che, nel paese di provenienza, vi fosse il rischio di sottoposizione a tortura.
In particolare, il cittadino tunisino era stato condannato a sei anni di reclusione con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale. A seguito della sentenza, le autorità italiane avevano proceduto a dare esecutività al provvedimento di espulsione, emesso dal Prefetto di Crotone, nonostante la Corte europea, attraverso la procedura prevista dall’art. 39 del regolamento della Corte invocata dal ricorrente, avesse chiesto di sospendere la procedura e aspettare che la Corte stessa si pronunciasse sulla legittimità dell’espulsione rispetto alle norme contenute nella Convenzione. Nonostante ciò, l’Italia aveva proceduto all’espulsione, avvenuta il 2 agosto del 2009. Secondo la difesa delle autorità nazionali, prima di procedere con l’espulsione lo Stato aveva ricevuto adeguate garanzie, da parte delle autorità tunisine, in base alle quali nessuna forma di maltrattamento o tortura sarebbe stata posta in essere a danno del sig. Toumi. Inoltre, l’Italia ha affermato che nei confronti del ricorrente è stato garantito un giusto processo, un trattamento rispettoso della dignità oltre che il diritto di ricevere visite e trattamenti medici.
Il ricorrente lamenta invece la violazione degli artt. 3 (divieto di tortura e trattamenti disumani), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 34 (diritto a un ricorso individuale) della Convenzione per essere stato arrestato, torturato oltre che minacciato dalla polizia tunisina successivamente al proprio rimpatrio.
Ad avviso della Corte, alla luce della scarsa collaborazione della Tunisia con le organizzazioni preposte alla difesa dei diritti umani, nonché in considerazione dei numerosi elementi che testimoniano le perduranti violazioni dei diritti umani nel paese nordafricano, deve essere respinta la tesi che giustifica la legittimità dell’espulsione sulla base delle garanzie ricevute dalle autorità tunisine. A questi aspetti si aggiungono poi ulteriori elementi, come il rifiuto ricevuto dall'avvocato del sig. Toumi di poter incontrare il proprio cliente. Né, come affermato in altri precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte, la presunta pericolosità sociale di un individuo può giustificare la sua espulsione verso paesi nei quali vi è un rischio apprezzabile che egli subisca tortura o trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione.
Per quanto riguarda la violazione dell’art 34, questa è legata al mancato rispetto da parte delle autorità italiane della misura ad interim presa dalla Corte, in base alla procedura prevista dall’art. 39.
La Corte, all’unanimità, ha ravvisato la violazione da parte dell’Italia dell’art. 3 (divieto di tortura e trattamenti disumani) e dell’art. 34 (diritto a un ricorso individuale) della  Convenzione.
La Corte ha anche ricordato che vi erano state altre sentenze di condanna dell’Italia per fattispecie analoghe, ne sono esempio il caso Saadi c. Italia (Grande camera del 28 febbraio 2008) e Ben Khemais c. Italia (del 24 febbraio 2009). (Marta Cerroni)


CORTE INTERAMERICANA – La Corte accerta l’incompatibilità con la Convenzione della legge d’amnistia per i reati politici commessi in Uruguay durante la dittatura, dichiarandone altresì l’inefficacia

Lo scorso 24 febbraio la Corte interamericana dei diritti dell’uomo ha affermato l’incompatibilità con la Convenzione americana della ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, ossia il provvedimento d’amnistia approvato all’indomani della caduta della dittatura che ha governato l’Uruguay dal 1973 al 1985 (c.d. “periodo de facto”). Attraverso la ley de caducidad, lo Stato uruguayano rinunciò a procedere penalmente per i delitti commessi da componenti delle forze armate o della polizia per motivi politici negli anni della dittatura.
La Corte interamericana ha affermato che «data la manifesta incompatibilità con la Convenzione americana, le disposizioni della ley de caducidad che impediscono le investigazioni e il perseguimento delle gravi violazioni dei diritti umani sono carenti d’effetti giuridici e, di conseguenza, non possono continuare a rappresentare un ostacolo nelle indagini […] e nell’identificazione e punizione dei responsabili».
La Corte interamericana ha così condannato l’Uruguay per la sparizione di Maria Claudia García, nuora del poeta argentino Juan Gelman, nonché per l’eliminazione dell’identità e nazionalità di sua figlia, Macarena Gelman. La sentenza, giunta al termine di un procedimento che si era aperto nel 2007 a seguito del ricorso di Juan Gelman, obbliga le autorità statali a compiere una indagine completa dei fatti allo scopo di accertare le responsabilità penali ed amministrative nei casi sottoposti all’esame della Corte. (Renato Ibrido)


DANIMARCA – Riconosciuto il diritto dei cittadini danesi di esprimersi sulla ratifica dei Trattati europei

In una decisione dell’11 gennaio 2011 la Corte suprema ha riconosciuto ad un gruppo di cittadini il diritto di intentare una causa contro il Primo ministro per aver proceduto alla ratifica del Trattato di Lisbona senza convocare un referendum popolare. Essi, pertanto, possono presentare ricorso dinanzi ad una delle Alte corti.
La Corte suprema, all’unanimità, ha ritenuto fondate le argomentazioni addotte dai 35 ricorrenti a proposito dell’esistenza di un loro diretto interesse ad agire in giudizio in materia, ribaltando così la decisione dell’Alta corte orientale che nell’ottobre del 2009 aveva negato un tale diritto e contro la quale era stato proposto l’appello.
L’Alta corte orientale, nel decidere sul caso, aveva fatto riferimento ad un precedente della Corte suprema del 1996. Allora un analogo ricorso era stato presentato da alcuni cittadini danesi contro il Primo ministro a seguito della mancata indizione, da parte di questo, di un referendum popolare preliminare rispetto alla ratifica del Trattato di Maastricht. In quell’occasione il ricorso fu respinto.
La Costituzione danese, che non contiene una clausola specificamente dedicata ai rapporti con l’Unione europea, prevede che per la ratifica di qualsiasi trattato internazionale da parte del Re sia sempre necessaria la previa autorizzazione parlamentare (art. 19, c. 1 Cost.). L’art. 20, c. 1 della Costituzione, che regola il conferimento di poteri da parte della Danimarca ad autorità internazionali istituite d’accordo con altri Stati per la promozione dei principi dello Stato di diritto e della cooperazione reciproca, costituisce, però, la base giuridica per la partecipazione del Paese all’Unione europea. L’art. 20, c. 2 Cost. stabilisce che i disegni di legge attraverso i quali si attribuiscono competenze ad organizzazioni internazionali devono essere approvati a maggioranza dei cinque sesti dei componenti del Parlamento (quindi con il consenso di almeno 149 membri su 179). Qualora non si raggiunga una tale maggioranza, ma l’approvazione avvenga comunque a maggioranza semplice, e se il Governo sostiene il disegno di legge, quest’ultimo è sottoposto a referendum popolare, che ne determina l’approvazione o il rigetto.
Nell’ambito del processo di ratifica del Trattato di Lisbona si è proceduto in modo diverso. L’11 dicembre 2007, due giorni prima che il Trattato di Lisbona fosse firmato dai Capi di stato e di governo, il Parlamento danese si è espresso a maggioranza (semplice) contro la convocazione di un referendum sul Trattato. Il 24 aprile 2008, infine, è stata approvata la legge di autorizzazione alla ratifica con 90 voti favorevoli, quindi con una maggioranza notevolmente inferiore a quella dei cinque sesti, legge che è stata successivamente promulgata senza che si procedesse a referendum.
Naturalmente, intervenendo dopo la ratifica e l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la pronuncia della Corte ha effetti pro futuro, in vista di successive revisioni dei Trattati europei, e costituisce un monito per il legislatore a seguire la procedura prevista in Costituzione, sebbene non espressamente riferita al processo di integrazione europea.
La Danimarca, pertanto, può essere ricompresa tra quegli Stati membri dell’Unione europea – come la Francia, ad esempio (mentre per altri, come per l’Irlanda, il referendum sui Trattati di revisione è costituzionalmente obbligatorio, dovendosi procedere a modifiche della Costituzione) – che contemplano la possibilità di indire un referendum sui Trattati europei, al ricorrere di specifiche condizioni. La violazione di queste ultime, secondo la Corte suprema,  assicura ai cittadini danesi la giustiziabilità del diritto al referendum. (Cristina Fasone)


DANIMARCA – La Corte suprema stabilisce che la città di Christiania deve tornare sotto il controllo delle autorità danesi

Con una decisione del 18 febbraio 2011, la Corte suprema ha stabilito che la città di Christiania, dal 1971 ad oggi una delle enclave hippie d’Europa, fino a qualche anno fa sottoposta a condizioni particolari di autogoverno, deve tornare definitivamente sotto il controllo delle autorità danesi, sebbene possa essere negoziata tra il Governo e la comunità di residenti la concessione di alcune forme di autonomia.
Lo status di autonomia originariamente garantito alla città libera di Christiania (freetown), che, sebbene sorga su una parte del territorio della capitale danese, Copenaghen, non è sottoposta alla giurisdizione di quest’ultima, è tutelato sin dal 1989 da una legge apposita. La peculiare protezione riservata a Christiania discende dal fatto che è stata costruita da volontari dopo la demilitarizzazione dell’area – in precedenza vi sorgeva infatti una base militare – con l’obiettivo, sancito nello statuto della città libera, di promuovere la pace e di creare una comune economicamente autosufficiente, i cui membri sono reciprocamente solidali e condividono redditi e spese.
Nel 2004, tuttavia, a causa dei problemi di criminalità che si erano registrati nella città, il governo danese aveva deciso di avviare un processo di “normalizzazione” di Christiania, imponendo la riqualificazione di alcune aree e limitandone le possibilità di autogoverno. A tali imposizioni aveva fatto seguito nel 2006 il ricorso dei residenti alle autorità giudiziarie contro la revoca della concessione dell’autonomia e la violazione della CEDU.
La Corte suprema ha sancito invece l’appartenenza della città allo Stato danese. Il governo nazionale costituisce l’unica autorità legittima sul territorio di Christiania e nessuna violazione della CEDU è stata commessa.
(Cristina Fasone)


EGITTO – Approvati alcuni emendamenti alla Costituzione

Dopo le dimissioni del Presidente Hosni Mubarak, avvenute l’11 febbraio 2011, i cittadini egiziani sono stati chiamati alle urne il 19 marzo per pronunciarsi su una serie di emendamenti alla Costituzione egiziana del 1971.
Sia le dimissioni di Mubarak, annunciate dal Vicepresidente Omar Suleiman (capo dei servizi segreti, chiamato a ricoprire la carica di Vicepresidente solo a fine gennaio), sia il referendum costituzionale sono conseguenze delle proteste popolari iniziate il 25 gennaio 2011 che hanno visto come protagonisti decine di migliaia di persone al Cairo e in numerose altre città egiziane. Dopo le dimissioni del Presidente Mubarak i poteri sono passati al Consiglio supremo egiziano delle forze armate che, il 13 febbraio 2011, ha sciolto il Parlamento e sospeso la Costituzione dichiarando che avrebbe mantenuto il potere per 6 mesi o, comunque, fino allo svolgimento di nuove elezioni.
Il progetto di riforma della Costituzione, sul quale gli egiziani sono stati chiamati ad esprimersi, è stato elaborato da un comitato composto da otto giuristi, di differente provenienza ideologica, tra cui anche tre membri della Corte costituzionale.
Il referendum ha riguardato 9 articoli della Costituzione. A favore si sono espressi oltre 14 milioni di cittadini (77,2% dei voti validi), mentre i contrari sono stati circa 4 milioni (22,8% dei voti validi). L’affluenza è stata pari al 41%, equivalente a circa 18,5 milioni di elettori.
Il mondo politico, unanime nel ritenere le modifiche un passo avanti rispetto allo status quo, si è diviso tra i favorevoli al referendum e chi invece si è dichiarato contrario, ritenendo necessaria una riforma più radicale.
Si sono schierati contro il progetto di riforma la coalizione dei giovani della rivoluzione e più in generale i partiti a sostegno della rivoluzione (tra cui il Wafd, il Partito nazionale unionista progressista, il el-Ghad e il Partito socialista arabo egiziano); anche Amr Moussa, segretario generale della lega araba e futuro candidato alla presidenza egiziana, il 16 marzo ha dichiarato la ferma opposizione alla revisione costituzionale perché prematura e insufficiente rispetto alle attese del popolo egiziano. Tra coloro che hanno avversato il referendum, vi sono anche le forze politiche nate durante le proteste che ritengono che lo svolgimento delle elezioni presidenziali e parlamentari – previste, a seguito delle sito positivo del referendum, per settembre – costituisca un grande svantaggio a confronto dei partiti tradizionali dotati di una consolidata struttura organizzativa.
Venendo al contenuto della riforma, essa ha inciso in modo notevole sulla figura del Presidente. Da una parte sono stati previsti ulteriori requisiti per chi intenda candidarsi a tale carica – l’attuale art. 75 prevede che il Presidente dovrà essere un cittadino egiziano, di almeno 40 anni di età, con genitori egiziani,  non sposato con cittadini stranieri, in possesso di tutti i diritti civili e politici e né lui né i genitori dovranno avere doppia cittadinanza – dall'altra parte, con la modifica dell’art. 76, è stata semplificata la procedura per l'individuazione del candidato alla presidenza. L'attuale Costituzione prevede tre modalità per poter concorrere alla carica di Capo dello Stato: sarà necessario raccogliere 30.000 firme, almeno in 15 provincie diverse con un minimo di 1.000 firme per provincia, oppure essere appoggiato da 30 parlamentari o, ancora, appartenere a un partito con almeno un seggio nell’Assemblea del popolo (
Majlis al-Sha’b) o nel Senato (Majlis al-Shura). In passato era prevista una procedura molto più complessa che incideva sul pluralismo elettorale. Con la modifica dell'art. 77 sono state previste delle limitazioni alla carica di Presidente che sarà eletto per 4 anni e per un massimo di due mandati consecutivi. In precedenza, il mandato presidenziale durava 6 anni e non c’era alcun limite alla possibilità di rielezione. Un'altra modifica, finalizzata alla riduzione del potere del Presidente, ha riguardato l'art. 139 Cost. il quale prevede che il Presidente deve nominare uno o più Vicepresidenti entro 60 giorni dalla sua elezione. L'emendamento all'art. 139 è finalizzato a rendere obbligatoria la figura del Vicepresidente che, per i trent'anni di governo di Mubarak, era sempre mancata a causa del rifiuto di procedere alla sua nomina. Sempre al fine di ridurre i poteri del Presidente, il nuovo art. 148 limita la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza oggi possibile solo dietro consenso della maggioranza dei membri dell’Assemblea popolare. È previsto che l'Assemblea debba esaminare la decisione entro 7 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza; a tal fine, se l'Assemblea non è riunita, il Presidente deve immediatamente convocarla, se invece è sciolta la dichiarazione deve essere esaminata nella prima seduta della nuova Assemblea. Inoltre, lo stato di emergenza può essere dichiarato per un periodo massimo di sei mesi e un eventuale rinnovo necessita di un voto referendario. Il fine evidente è impedire il ripetersi delle vicende passate dove lo stato di emergenza, dichiarato da Mubarak, è durato trent'anni.
La modifica ha riguardato anche il procedimento elettorale a cui, ai sensi del nuovo art. 88 Cost.,  sovrintenderà una Commissione elettorale le cui decisioni saranno inappellabili; in passato la legge determinava le condizioni che i membri dell’Assemblea dovevano soddisfare ai fine dell'elezione, le regole di elezione e le procedure referendarie, oltre alla supervisione dei membri di un organo giudiziario. Anche l'art. 93, riguardante le questioni attinenti l'eleggibilità e i relativi ricorsi, è stato modificato e in materia è ora competente la Corte costituzionale anziché del Parlamento; il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dal voto e deciso entro 90 giorni con sentenza definitiva.
A seguito del referendum è stato poi abrogato l’art. 179 che regolava la c.d. Procura socialista e, in casi particolari (ad es. di fronte ad accuse di terrorismo), autorizzava il processo militare contro i civili. Infine, è stato modificato l’art. 189 allo scopo di consentire la redazione di una nuova Costituzione su iniziativa del Presidente della Repubblica, della maggioranza dell’Assemblea o del Senato. In particolare, l’Assemblea e il Senato, entro sei mesi dall’elezione, devono nominare i cento membri dell’Assemblea costituente che avrà il compito di redigere, entro 6 mesi, un progetto di Costituzione che dovrà essere approvato con referendum confermativo indetto dal Presidente entro 15 giorni dalla elaborazione della bozza di Costituzione.
Il 30 marzo del 2011, il Consiglio supremo egiziano delle forze armate ha adottato una Costituzione ad interim, anche detta Dichiarazione costituzionale, che si compone di 63 articoli, tra cui i 9 che hanno superato il voto referendario. La nuova legge fondamentale egiziana resterà in vigore fino all'approvazione della Costituzione definitiva. In questo periodo di transizione, la Costituzione ad interim, prevede che il Consiglio supremo continui a svolgere le sue funzioni fino all’elezione del Presidente. (Marta Cerroni)


FRANCIA – Il Conseil Constitutionnel torna a pronunciarsi sui limiti al recepimento delle direttive e sul rapporto tra controllo di convenzionalità e di costituzionalità

Con la decisione n. 2010-79 QPC del 17 dicembre 2010 il Conseil Constitutionnel ha dichiarato inammissibile una questione rinviatagli dal Conseil d’État avente ad oggetto la costituzionalità della disposizione di cui all’art.L712-2 del Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’articolo contestato detta le cause di esclusione della protezione sussidiaria accordata dall’art. L712-1 a quegli immigrati che, non soddisfando le condizioni per lo status di rifugiato, risultino meritevoli di protezione internazionale per ragioni umanitarie per il fatto che nel paese d’origine sarebbero sottoposti al rischio di trattamenti contrari alla tutela della dignità umana. Tale disposizione, ad avviso del ricorrente, nel prevedere il mancato riconoscimento della protezione internazionale agli autori di crimini gravi nonché alle persone che rappresentino una minaccia all’ordine pubblico e alla sicurezza della Repubblica, autorizzando così il loro respingimento verso paesi in cui rischiano trattamenti inumani e degradanti, ivi compresa la privazione della vita, violerebbe il principio della dignità umana e l’art. 66, c. 1 della Costituzione, che vieta la pena di morte.
Il Conseil ritiene che, trattandosi di una disposizione attuativa di una direttiva comunitaria, il suo controllo non può andare oltre la valutazione di conformità alle regole e ai principi inerenti all’identità costituzionale della Francia e che pertanto, verificato che non sussiste un’ipotesi di violazione di suddette norme e principi, la questione va dichiarata inammissibile (Considerant n. 3).
I giudici costituzionali non si limitano però a rilevare la propria incompetenza a sindacare il rispetto, da parte delle norme di diritto derivato presenti nell’ordinamento interno, dei diritti e delle libertà garantiti in Costituzione, ma indicano il soggetto cui è demandata tale funzione: la Corte di giustizia, che può essere all’uopo adita a titolo pregiudiziale e procedere a tale verifica sulla base dell’art. 6 TUE (Considerant n. 3).
La decisione si colloca, da un lato, nel solco della giurisprudenza costituzionale sui controlimiti, ribadendo l’oramai consolidato limite all’attuazione delle direttive europee rappresentato dall’identità costituzionale; dall’altro, pone un ulteriore mattone sulla giurisprudenza in materia di rapporto tra controllo di costituzionalità e di convenzionalità, che trova le sue fondamenta nelle decisioni n. 2009-595 DC del 3 dicembre 2009 (v. Palomar n. 40) e n. 2010-605 DC del 12 maggio 2010 (v. Palomar n. 42).
Sulla prima questione, quella dei controlimiti, il Conseil Constitutionnel francese dal 2004 afferma che dall’art. 88, c. 1 Cost. deriva un «exigence constitutionnelle de transposition (…) des directives» (decisione n. 2004-496 DC del 10 giugno 2004) cui può fare da ostacolo soltanto una disposizione costituzionale espressamente contraria. Nella successiva giurisprudenza la dottrina dei controlimiti viene raffinata, fino a consolidarsi nell’individuazione di due soli limiti sulla base dei quali i giudici costituzionali possono dichiarare incostituzionale l’atto di recepimento di una direttiva: il primo consiste nella violazione di norme o principi «inhérents à l’identité constitutionnelle française», salvo che il potere costituente vi abbia acconsentito (con un’apposita revisione della Costituzione); il secondo consiste nella necessità, ai sensi dell’art. 88-1, che l’atto rispetti il contenuto, la ratio e gli obiettivi della direttiva cui si propone di dare attuazione.
Quanto a quest’ultimo punto, il Conseil aveva innanzitutto specificato che, davanti ai limiti temporali del giudizio costituzionale preventivo, tali da non consentire il rinvio pregiudiziale, una pronuncia d’incostituzionalità per violazione dell’art. 88-1 può aversi solo in caso di manifesta incompatibilità con gli obiettivi della direttiva, che non possa essere esclusa nemmeno alla luce dell’interpretazione data all’atto comunitario dalla Corte di giustizia (decisione n. 2010-605 DC del 12 maggio 2010, Considerant n. 18). Inoltre, sebbene ancora nessun atto di attuazione di una direttiva fosse stato sottoposto al controllo successivo ai sensi dell’art. 61, c. 1 Cost., nella decisione del 12 maggio sopracitata il Conseil aveva affermato che l’esigenza costituzionale di recepimento delle direttive, e di rispetto degli obiettivi delle stesse, non può essere invocata in sede di tutela delle libertà e dei diritti fondamentali, secondo la procedura della questione prioritaria di costituzionalità.
Da ciò deriva, e lo conferma la decisione dello scorso 17 dicembre, che il controllo successivo sulle disposizioni attuative di una direttiva potrà assumere come parametro solo le norme e i principi inerenti all’identità costituzionale francese, e non estendersi alla verifica del rispetto dei principi della direttiva e del diritto dell’Unione.
Viene così ribadita la differenza tra controllo di costituzionalità, spettante al Conseil Constitutionnel, e controllo di convenzionalità, che compete alle giurisdizioni civile e amministrativa.
Quanto poi al rapporto tra questione prioritaire (sulla costituzionalità) e préjudicielle (sulla convenzionalità), la giurisprudenza del Conseil ha subito un’importante evoluzione rispetto alla decisione del 3 dicembre 2009 (n. 2009-595 DC), a seguito di diverse pronunce della Cour de cassation e della Corte di giustizia sulla compatibilità della nuova procedura di controllo costituzionale francese con il principio di primauté del diritto dell’Unione.
I giudici costituzionali francesi sono arrivati a mitigare fortemente quel carattere di “priorità”  voluto dal legislatore costituente (art. 23, c. 2 della legge organica sul Conseil Constitutionnel) che, se non pone alcun problema in merito al controllo sul rispetto degli altri obblighi internazionali assunti dalla Francia, mal si concilia con l’obbligo ex art. 267 TFUE in base al quale i giudici nazionali possono (e in ultima istanza devono) rivolgersi alla Corte di giustizia in via pregiudiziale nel caso in cui debbano decidere sull’interpretazione o la validità di un atto di diritto derivato.
La Corte di giustizia aveva avuto modo di pronunciarsi sul punto (v. Palomar n. 42), a seguito di rinvio pregiudiziale da parte della Cassazione, nella celebre sentenza Melki (Corte di giustizia, sent. 22 giugno 2010, cause riunite Aziz Melki C-188/10 e Sélim Abdeli C-189/10), affermando che «l’art. 267 TFUE osta ad una legislazione nazionale che introduce una procedura incidentale per il controllo di costituzionalità delle leggi, laddove il carattere prioritario di tale procedura ha l’effetto di impedire (…) a tutti gli altri organi giurisdizionali nazionali di esercitare la loro facoltà o di adempiere il loro obbligo di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte». La Corte ha però proseguito osservando che la conformità al diritto dell’Unione rimane impregiudicata qualora gli altri organi giurisdizionali nazionali «restino liberi di sottoporre in qualunque fase del procedimento (…) qualsiasi questione pregiudiziale, di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione e di disapplicare, al termine di siffatto procedimento incidentale, la disposizione legislativa nazionale in questione ove la ritengano contraria al diritto dell’Unione».
Anticipando la sentenza in questione, i giudici costituzionali francesi avevano cercato la via del compromesso, introducendo in via ermeneutica una clausola di salvaguardia della primauté del diritto europeo, con la decisione n. 2010-605 DC sopra richiamata, che consente ai giudici a quo di adempiere gli obblighi comunitari, nella maniera indicata poi dalla Corte nella decisione Melki.
La Corte di giustizia, pur accogliendo la posizione del Conseil Constitutionnel sostenuta a Lussemburgo dal Governo francese, non si è pronunciata in concreto sulla disciplina francese, ma ha affermato che spetta al giudice del rinvio verificare se essa consenta un’interpretazione conforme al diritto comunitario, secondo quanto prospettato dal giudice costituzionale francese nella decisone di maggio.

Nel caso in oggetto, però, il Consiglio di Stato non ha ritenuto di dover procedere ad un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in quanto la questione oggetto di censura, ovvero la possibilità che lo Stato respinga un richiedente asilo cui venga negata la protezione sussidiaria verso un Paese nel quale sia esposto al rischio di trattamenti contrari al principio della dignità umana, non avrebbe imposto un’interpretazione della direttiva in via pregiudiziale, ma piuttosto un controllo di costituzionalità (Considerant n. 4 e 5 della decisione di rinvio).
Il Conseil Constitutionnel, con la decisione n. 2010-79 QPC, intende dunque ricordare ai giudici di merito che la sua competenza a sindacare, in sede di controllo successivo, la costituzionalità delle disposizioni attuative di direttive europee non si estende oltre il controllo sul rispetto delle norme e dei principi inerenti all’identità costituzionale francese. In tutti gli altri casi l’unico giudice competente, anche in materia di tutela dei diritti e delle libertà costituzionalmente garantiti, è la Corte di giustizia. (Anna Maria Lecis)


FRANCIA – Dichiarate conformi dal Conseil Constitutionnel le modifiche al regolamento del Senato in adeguamento al Trattato di Lisbona e agli articoli 88, c. 6 e 7 della Costituzione

Il 13 gennaio 2011, con la decisione n. 2010-621 DC, il Conseil Constitutionnel si è pronunciato sulla costituzionalità della “résolution tendant à adapter le chapitre XI bis du Règlement du Sénat aux stipulations du traité de Lisbonne concernant les parlements nationaux” del 20 dicembre 2010, con cui il Senato approvava una modifica del proprio regolamento, in attuazione degli articoli 88, c. 6 e 7 della Costituzione che prevedono il coinvolgimento del Parlamento nel procedimento normativo comunitario, nonché la possibilità di ricorso alla Corte di giustizia da parte delle camere per violazione del principio di sussidiarietà e contro la modifica delle regole di adozione degli atti dell’UE.
Tali disposizioni costituzionali erano state introdotte con la loi constitutionnelle n. 2008-103 del 4 febbraio 2008, approvata dal Parlamento per ottemperare alla decisione del Conseil Constitutionnel sulla ratifica del Trattato di Lisbona n. 2007/560 DC (Palomar n. 32). In quella circostanza, infatti, i giudici costituzionali avevano affermato la necessità di modificare la Costituzione in funzione dell’entrata in vigore del nuovo Trattato, per adeguare il testo costituzionale francese alle disposizioni europee in materia di principio di sussidiarietà.
È stata, perciò, prevista all’art. 88, c. 6 la possibilità per l’Assemblée nationale e per il Sénat di inviare ai presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione dell’UE, degli avvisi motivati sulla conformità al principio di sussidiarietà del progetto di un atto normativo europeo, nonché di sollevare un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia per violazione del suddetto principio da parte di un atto normativo europeo. All’art. 88, c. 7, poi, è stata introdotta la facoltà in capo al Parlamento di opporsi, mediante mozione votata da entrambe le camere, alla modifica delle regole di adozione di atti europei, in alcuni casi previsti dal Trattato.
Mentre l’Assemblée nationale aveva provveduto a modificare il proprio regolamento per dare attuazione alle procedure sopradescritte già prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della stessa revisione costituzionale, con la risoluzione n. 292/2009 (dichiarata conforme a Costituzione nella decisione n. 2009-581 DC del 25 giugno 2009), ad un anno e mezzo di distanza il Senato ancora non si era dotato di norme analoghe.
Lo scorso 20 dicembre anche la seconda camera ha finalmente approvato la modifica del proprio regolamento, attraverso la risoluzione n. 34/2010.
In particolare, si andranno ad aggiungere al capitolo XI del regolamento tre articoli. Il primo, l’art. 73 octies, detta la procedura per la proposizione, mediante risoluzione approvata da una delle camere, di avvisi motivati ai Presidenti delle istituzioni dell’UE o di ricorsi alla Corte di giustizia, aventi ad oggetto il rispetto del principio di sussidiarietà, entro il termine di otto settimane a decorrere rispettivamente dalla trasmissione di un progetto di atto normativo o dalla pubblicazione dello stesso. L’art. 73 nonies, poi, sancisce l’obbligo per il Governo di sollevare un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia contro un atto comunitario per violazione del principio di sussidiarietà, qualora esso sia proposto da almeno sessanta senatori. Infine, l’art. 73 decies dà attuazione all’art. 88, c. 7 della Costituzione, dettando le modalità di adozione di una mozione diretta a contrastare la modifica delle regole di approvazione di atti dell’UE, nelle due ipotesi previste all’art. 48 TUE e all’art. 81 TFUE. Poiché la Costituzione prevede che tale mozione debba essere approvata da entrambe le camere, l’art. 73 decies disciplina sia l’ipotesi di iniziativa senatoriale, che può essere proposta da qualunque senatore e che, se approvata, deve essere trasmessa all’Assemblée Nationale, sia l’ipotesi di trasmissione al Senato di una mozione approvata da quest’ultima.

Ai sensi dell’art. 61 Cost., che impone per l’applicazione dei regolamenti parlamentari la previa valutazione di conformità da parte del Conseil Constitutionnel, il 21 dicembre la “résolution tendant à adapter le chapitre XI bis du Règlement du Sénat aux stipulations du traité de Lisbonne concernant les parlements nationaux” è stata trasmessa all’organo di controllo costituzionale, che l’ha giudicata conforme a Costituzione. (Anna Maria Lecis)


FRANCIA – Approvata la legge per promuovere una maggiore presenza delle donne negli organi delle società

Lo scorso 27 gennaio è stata promulgata la legge n. 2011-103 «relativa alla rappresentanza equilibrata di donne e uomini nei consigli d’amministrazione e di sorveglianza e all’uguaglianza professionale».
L’obiettivo della normativa è quello di raggiungere entro sei anni una presenza minima femminile pari al 40% dei membri nei consigli d’amministrazione e di sorveglianza delle società quotate e di quelle con almeno cinquecento dipendenti e un bilancio annuale pari o superiore a 50 milioni di euro.
La legge, composta da soli otto articoli ma che introduce numerose modifiche al codice del commercio in conformità all’obiettivo fissato, prevede infatti che, nelle società anonime espressamente indicate, il rapporto tra i membri dei due sessi che compongono i consigli d’amministrazione e di sorveglianza non possa essere superiore al 40%. Inoltre, nel caso in cui i suddetti organi siano composti da più di otto membri, la differenza tra i componenti dei due sessi non può essere superiore a due. Tuttavia, è fissato un termine di sei anni per il raggiungimento di tale obiettivo, con delle tappe intermedie. Infatti, l’art. 5 prevede un’entrata in vigore differita di sei anni per gli articoli relativi alla fissazione della percentuale del 40%, accompagnata dalla previsione di un termine di tre anni per il raggiungimento della soglia minima del 20% per i membri del sesso meno rappresentato, nonché l’obbligo, qualora negli organi indicati uno dei sessi risulti completamente assente alla data di entrata in vigore della legge, di nominare almeno un membro del sesso non rappresentato in occasione della prima assemblea utile.
La legge per l’equilibrata rappresentanza dei due sessi è l’ultima tappa di una serie di politiche per le pari opportunità e l’uguaglianza professionale tra uomini e donne avviate in Francia negli ultimi anni. Una proposta in tal senso era già stata avanzata in occasione dell’approvazione della legge del 23 marzo 2006 sull’uguaglianza salariale, ma era stata bocciata dal Conseil Constitutionnel in sede di controllo preventivo con la decisione n. 2006-533 DC del 16 marzo 2006. Il Conseil aveva rilevato, infatti, come una legislazione che imponesse parametri per la composizione di organi di persone giuridiche sulla base del sesso fosse contraria al principio d’uguaglianza. Le cosiddette discriminations positives per favorire la parità di opportunità tra uomini e donne potevano essere ammesse, sulla base dell’art. 3, c. 5 della Costituzione («La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives»), soltanto per le elezioni e le funzioni politiche, non essendo possibile – ad avviso dei giudici costituzionali – un’applicazione del principio di parità di accesso ad ambiti diversi da quelli per i quali i costituenti l’avevano introdotto.
È stato quindi necessario attendere una revisione costituzionale che introducesse un principio generale di parità di accesso affinché potessero essere formulate nuove proposte di previsione di “quote rosa” al di fuori dell’ambito elettorale. È in occasione dell’ampia e profonda revisione costituzionale del 2008, avvenuta mediante la legge costituzionale n. 2008-724 del 23 luglio 2008 (v. Palomar n. 34), che tale principio è stato introdotto, peraltro non all’art. 3 che prima ospitava il principio della parità di accesso alle cariche elettive, bensì – insieme con quest’ultimo – all’art. 1 della Costituzione, che ora dispone all’ultimo comma che «La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales».
In virtù di questa modificazione, la disciplina prevista dalla legge in questione non appare suscettibile di censure costituzionali, ma anzi risulta volta ad attuare un principio oramai esplicitamente enucleato dai costituenti. (Anna Maria Lecis)


GERMANIA – La Corte costituzionale del Nordreno-Westphalia dichiara incostituzionale il bilancio correttivo del Land

La Corte costituzionale del Nordreno-Westphalia ha dichiarato incostituzionale il bilancio correttivo del Land.
La Costituzione del Land prevede, all’art. 83, c. 2, che nel bilancio dello Stato il ricorso all’indebitamento non possa comunque superare le spese per gli investimenti, con l’obiettivo di garantire l’equilibrio economico generale (gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht).
Proprio facendo leva su questa norma, alcuni rappresentanti dei partiti di opposizione hanno chiesto che la legge di bilancio correttivo (Nachtragshaushaltsgesetz) del Land fosse dichiarata incostituzionale perché prevedeva la possibilità per il Governo di contrarre ulteriori debiti rispetto a quelli già programmati nella legge di bilancio per un ammontare complessivo superiore a quello degli investimenti e dunque incompatibile con la Legge fondamentale dello Stato e la Corte costituzionale del Land, in marzo, gli ha dato ragione.
Appare importante sottolineare, a questo proposito, come l’equilibrio economico generale, introdotto con una riforma costituzionale nel 1967 anche nel Grundgesetz, rappresenti senza dubbio un principio costituzionale molto significativo della cultura giuridica tedesca e che ha rivestito un ruolo centrale, anche se in fondo recessivo, nel dibattito sul modello di “Costituzione economica”, in particolare in occasione della nota Euro-Beschluß (BVerfGE 97, 350) con cui il Bundesverfassungsgericht lasciò, di fatto, alla discrezionalità e alla responsabilità politica del Parlamento il compito di valutare la scelta di entrare nel sistema della moneta unica e le sue conseguenze, negando che si potesse individuare nella Legge fondamentale un diritto alla «stabilità economica». Il tema appare ancor più significativo se si presta attenzione al fatto che, nel 2009, con la c.d. Föderalismusnovelle II, il legislatore costituzionale è nuovamente intervenuto sugli articoli della Costituzione che regolano il bilancio. In particolare, gli artt. 109 e 115 GG, consentiranno di introdurre, nei prossimi anni, un vero e proprio “freno all’indebitamento” (c.d. Schuldenbremse) fondamentalmente (grundsätzlich) volto ad ancorare a rigide percentuali il tetto massimo dell’indebitamento consentito a Bund e Länder. Queste norme, che ancora non sono del tutto operanti, non sono state oggetto del giudizio, ma hanno senz’altro aumentato l’attenzione della pubblica opinione, non sempre convinta che norme finalizzate a porre limiti e lacci alla discrezionalità politica-economica del legislatore e che contemporaneamente affidano un’enorme responsabilità politica ai giudici costituzionali, possano realmente rappresentare una soluzione.
La vicenda si è sostanzialmente svolta in due fasi. Nella prima, la Corte costituzionale del Nordreno-Westfalia (o Verfassungsgerichtshof) ha deciso su una richiesta di provvedimento cautelare (einstweilige Anordnung) di cui i ricorrenti avevano fatto istanza. Nella seconda, decidendo nel merito del ricorso, ha dichiarato, con sentenza, che la legge di bilancio correttivo, che superava effettivamente il limite dell’indebitamento consentito, violava l’art. 83, c. 2 della Costituzione del Land.
In particolare, il 18 gennaio, la Corte costituzionale regionale ha accolto la richiesta di un provvedimento cautelare e ha così sospeso, fino alla decisione nel merito, il bilancio correttivo del Land che prevedeva un aumento delle spese di indebitamento. La legge correttiva impugnata, infatti, aumentava il potere del governo di ricorrere a risorse di indebitamento, dalla somma originariamente prevista nella legge di bilancio di sei miliardi e settecentotre milioni di Euro a otto miliardi e cinquecentotrentacinque milioni di euro. Nell’accogliere con ordinanza (VerfGH 19/10) la richiesta di sospensione dei ricorrenti, il Verfassungsgerichtshof ha respinto le argomentazioni del Governo affermando che, né il fatto che il bilancio fosse già stato completato, né il pericolo per la capacità di agire del Governo, erano motivi che impedivano alla Corte di decidere sulla sospensione. Più nello specifico, i giudici, nell’effettuare le necessarie operazioni di bilanciamento che devono essere compiute quando si decide in via cautelare, hanno ritenuto che le conseguenze dannose di un intervento limitante la competenza del Governo con un provvedimento sospensivo provvisorio, comunque, erano inferiori rispetto alle ripercussioni che avrebbe avuto un indebitamento eccessivo che avrebbe pesato sui bilanci futuri. Con l’accoglimento della richiesta di sospensione, di fatto, al Governo del Land è stato impedito di contrarre nuovi debiti in base alla nuova legge di bilancio fino alla pronuncia nel merito.
Con la sentenza (VerfGH 20/10) del 15 marzo, il Tribunale costituzionale si è infine pronunciato nel merito affermando che la legge di bilancio supplementare era effettivamente in contrasto con l’art. 83, c. 2. La Corte, infatti, ha stabilito che il legislatore è vincolato al rispetto di un vincolo di economicità (Wirtschaftlichkeitgebot) e che, in particolare, questo si manifesta nell’obbligo di motivare le circostanze in cui e per le quali è necessario operare un ricorso straordinario all’indebitamento. Quest’ultimo è consentito solo a determinate condizioni che devono essere esplicitate nel procedimento di approvazione della legge. Secondo la sua giurisprudenza costante – ha affermato la Corte – ci si può discostare dalla regola generale per cui le voci di bilancio che rappresentano un indebitamento non possono comunque superare quelle di investimento, solo se ciò è necessario per contrastare una instabilità (Störung) dell’equilibrio economico generale e che questa instabilità deve essere seria e durevole oppure essere una minaccia in sé. In questo senso, i giudici hanno affermato che deve senz’altro essere riconosciuta un’ampia discrezionalità al legislatore in questo campo, ma che tuttavia egli è tenuto a spiegare in modo comprensibile le sue scelte e le premesse che lo obbligano a superare i limiti normalmente consentiti. I passaggi logici devono, secondo la Corte, essere esplicitati dal legislatore nel corso del procedimento legislativo (Gesetzgebungsverfahren). Invece, nel caso in esame, nel corso dell’approvazione del bilancio correttivo, il legislatore avrebbe mancato di spiegare per quali motivi, congiunturali o di piano finanziario, le norme previste fino a quel momento dalla legge di bilancio non erano più sufficienti a rispondere alle esigenze di governo del Land.
Non avendo ritenuto soddisfatte queste condizioni e non entrando dunque nel merito del limite massimo dell’indebitamento a cui sarebbe vincolato il legislatore, a cui viene anzi riconosciuta amplissima discrezionalità in materia, il Verfassungsgerichtshof ha ritenuto che la legge correttiva di modifica al bilancio fosse da considerarsi incostituzionale in quanto mancante delle necessarie motivazioni. Inoltre, i giudici hanno rilevato che mancava anche la spiegazione di come l’aumento dell’indebitamento avrebbe consentito un miglioramento del mercato del lavoro e dell’economia in generale. (Francesco Saitto)


GERMANIA – Il Bundesverfassungsgericht permette anche ad un transessuale non operato di contrarre un’unione civile

L’art. 1 della legge in materia di unioni civili che, sin dal 2001 (cfr. Palomar n. 7) permette a persone dello stesso sesso di registrare il loro rapporto civilmente, sancisce che solo persone dello stesso sesso possono beneficiare di questo istituto. Ciò è dovuto al fatto che il matrimonio, ai sensi dell’art. 6 del Grundgesetz, almeno così come interpretato sin dagli anni Cinquanta dal Tribunale costituzionale tedesco (sentt. BVerfGE 6, 55 e 10, 59), è e può essere solo l’unione tra uomo e donna, mentre le Lebenspartenrschaft (unioni civili) sono solo le unioni tra persone dello stesso sesso. Nella sentenza in commento, la BVerfG, 1 BvR 3295/07, il Tribunale costituzionale, tuttavia, pur non intervenendo direttamente sulla legge che regola le unioni civili, ha, in modo significativo, posto in discussione questo principio.
Il Transexuellengesetz, infatti, prevede che un uomo che senta che il suo sesso esteriore non corrispondere alla sua reale identità psicologica ha due diverse strade: la «piccola soluzione» o la «grande soluzione». Con la prima via, il soggetto, senza intervenire chirurgicamente e in seguito ad alcuni accertamenti di carattere psicologico, ha la possibilità di cambiare il proprio nome di battesimo. Con la seconda, invece, la persona cambia definitivamente sesso anche fenotipicamente con un’operazione chirurgica che deve avere come conseguenza la sterilità. Nel caso in esame, i giudici di Karlsuhe si sono trovati a dover decidere un caso piuttosto problematico. Un uomo che si sentiva una donna omosessuale, optando per la «piccola soluzione», aveva cambiato il proprio nome senza operazione chirurgica. La donna (il Tribunale utilizza il femminile per riferirsi il ricorrente) era, come detto, omosessuale e, dunque, attratta da altre donne. Volendo unirsi in un’unione civile con la propria compagna si era vista, tuttavia, rifiutare la domanda perché, ai sensi della legge in materia di transessualismo, può contrarre solo il matrimonio tradizionale non avendo optato per la «grande soluzione». Per questo rifiuto, la ricorrente aveva ritenuto lesi i propri diritti tra cui quello all’integrità fisica e  quello al libero sviluppo della personalità (art. 2, Abs. 1 e 2 GG) in connessione con la sua dignità o Menschenwürde (art. 1 GG). La donna, infatti, contraendo un normale matrimonio, avrebbe da un lato dovuto svelare la propria reale identità, dall’altro sarebbe stata trattata dalla legge come un uomo, pur essendo donna.
Il Tribunale costituzionale, nella sua decisione, ha affermato che, effettivamente, i requisiti richiesti dalla legge sul transessualismo per poter contrarre un’unione civile violavano quei diritti della ricorrente, chiamando così il legislatore a regolare nuovamente la materia, ed ha, in questo modo, di fatto aperto alla possibilità che due persone, sia pur solo fenotipicamente, di sesso diverso possano registrare la propria unione, nonostante, nella sentenza del 2002 (BVerfG, 1 BvF 1/01) che rappresenta tuttora il principale precedente in materia di Lenenspartnerschaftsgesetz, il principio opposto fosse stato uno dei principali motivi su cui il Bundesverfassungsgericht aveva valutato la legge compatibile con l’art. 6, Abs. 1 GG.  (Francesco Saitto)


GERMANIA – Il Bundesverfassungsgericht, a tutela del diritto di riunione, stabilisce i limiti a cui è soggetta l’impresa a partecipazione mista con più della metà delle azioni in mano pubblica

Con una importante decisione, il Bundesverfasungsgericht è recentemente intervenuto in materia di libertà di pensiero e di riunione, andando a definire i confini entro i quali è possibile limitare i due Grundrechte in ragione del luogo in cui questi vengono esercitati. Con la sentenza 1 BvR 699/06, tuttavia, il BVerfG ha dovuto affrontare una questione piuttosto problematica che ha investito non solo gli artt. 5 Abs. 1 GG e 8 Abs. 1 GG, ma anche la natura della proprietà pubblica e, allo stesso tempo, le basi stesse della vita democratica e l’evoluzione del concetto di “luogo aperto”, che nel Grundgesetz è definito come «unter freiem Himmel», dove la libertà di riunione può essere limitata solo con legge o in base ad un legge (Art. 8, Abs. 2, GG).
La pronuncia ha avuto origine dalla Verfassungsbeschwerde di una cittadina a cui era stato interdetto, insieme ad altri con cui si riuniva per questo fine, di protestare nei locali dell’aeroporto. Data la speciale qualità del luogo i tribunali di grado inferiore, fino al Bundesverfassungsgerichtshof hanno tutti confermato la decisione e limitato quindi la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero della ricorrente.
I giudici di Karlsruhe, invece, accogliendo il ricorso, le hanno dato ragione e hanno stabilito che gli aeroporti, essendo anche dei Marktplätze, non possono essere soggetti ad un divieto generico di questo tipo perché altrimenti verrebbero compromesse le fondamenta di un sistema democratico che trovano le loro radici nella possibilità di discutere e di esprimere il proprio pensiero. In particolare, i giudici hanno sostenuto che il concetto di ciò che deve essere inteso come “piazza”, come luogo aperto, in definitiva, quindi, come «unter freiem Himmel» si è ormai evoluto. Per quanto, infatti, idealmente le riunioni sotto il cielo siano quelle sulle strade e sulle piazze, oggi il concetto deve necessariamente essere esteso anche a quei luoghi che svolgono la medesima funzione di comunicazione in coerenza con lo spirito del tempo come, per esempio, centri commerciali e altri luoghi di incontro.
Ma particolarmente interessante appare anche la giustificazione che il Tribunale pone a fondamento della diretta applicazione delle norme costituzionali. Nel motivare la sua decisione, il Tribunale ha affermato, infatti, in primo luogo, che alla società che gestisce l’aeroporto, per quanto in parte privata, si applica direttamente l’art. 1, Abs. 3 GG e ciò perché questa è posseduta per più del 50% dal Land Hessen e dalla città di Francoforte. A questa società può essere opposto, dunque, indipendentemente dalla Drittwirkung, l’art. 1, Abs. 3 che sancisce che per il potere legislativo, esecutivo e giudiziario i Grundrechte sono immediatamente vincolanti. Ciò perché, affermano i giudici, c’è una distinzione fondamentale tra il cittadino e lo Stato in ragione della quale il primo è in linea di principio libero, mentre lo Stato è tendenzialmente vincolato. Lo Stato svolge senza dubbio, affermano i giudici, un compito di bilanciamento (Ausgleich) tra i diversi soggetti titolari di diritti fondamentali, garantendo in questo modo che i Grundrechte siano effettivamente rispettati per tutti, ma in ogni caso il pubblico non può venir meno ai suoi compiti e ai suoi doveri grazie ad una «fuga nel diritto privato». Una prima importante novità, che emerge dalla lettura della decisione, è, quindi, rappresentata dall’affermazione con cui il Tribunale ha stabilito che una società partecipata con una percentuale maggiore al 50% dalla “mano pubblica” è soggetta direttamente ai limiti di cui all’art. 1, Abs. 3 GG. Se è normale, infatti, che questi principi si applichino alle imprese pubbliche, per quanto di diritto privato, il BVerfG ha cura di precisare che non possono non trovare applicazione anche per quanto riguarda il gemischtwirtschaftliches Unternehmen (impresa di tipo misto) e che questa circostanza comunque non lede il diritto degli altri privati soci che sono comunque liberi di aderire o meno ad una società di questo tipo.
I giudici, tuttavia, riconoscono che i diritti dei singoli possano, in alcune circostanze, essere soggetti a delle limitazioni purché proporzionate distinguendo, nel caso di specie, tra la funzione cui sono destinate le diverse aree dell’aeroporto. Se vi sono di fatto delle vere e proprie zone commerciali (i Marktplätze), dove diritti in questione devono essere ampiamente tutelati e, affermano i giudici, il diritto di riunione non può essere limitato se non per valide ragioni, ve ne sono altre dove, al contrario, per motivi di sicurezza, è ragionevole prevedere dei limiti generali all’esercizio dei Grundrechte. Particolari limitazioni al diritto di riunione e di manifestazione, per esempio, sono ammissibili al di là del check-in.
Fatte salve queste eccezioni, l’ampia garanzia e la riserva di legge in materia di diritti di riunione e di manifestazione del pensiero, però, deve valere anche nei locali dell’aeroporto perché questi rappresentano ormai un luogo di comunicazione e, quindi, di formazione della coscienza democratica di un Paese.
Su queste basi, il Bundesverfassungsgericht ha ritenuto che il diritto di riunione e quello di espressione della ricorrente fossero state lesi e l’intervento in limitazione del diritto di riunione è stato giudicato sproporzionato (unverhältnismäßig). La circostanza, inoltre, che la riunione si svolga in aeroporto nulla toglie al fatto che un eventuale pericolo in base al quale si volesse limitare il diritto di riunione, debba comunque essere considerato in concreto. Il Gefahrenpotential (la potenzialità del pericolo) può, poi, certamente giustificare una limitazione di tale diritto, ma l’intervento limitativo deve essere proporzionato. Poiché il divieto ai danni della denunciante non prendeva in considerazione alcuna minaccia effettiva (konkrete Gefahrenprognose), il provvedimento adottato nei suoi confronti è stato ritenuto incompatibile con l’art. 8 GG.
Per quanto concerne, poi, la libertà di espressione il BVerfG è molto chiaro nell’affermare che anche in questo caso vi è stata una chiara violazione di un diritto fondamentale. L’art. 5 Abs. 1 infatti afferma il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni. Questo è un diritto individuale ed è in linea di massima esercitabile ovunque. Il Tribunale quindi ha ritenuto che la ricorrente, il cui diritto a distribuire volantini era stato limitato, avesse subito, anche in questo caso, una limitazione sproporzionata del proprio diritto.
Al centro della significativa decisione si può sottolineare, da un lato, la volontà di garantire i “luoghi” del processo di formazione del pensiero democratico e, quindi, il pluralismo stesso inteso come processo di costruzione della volontà democratica (
demokratischen Willensbildung), dall’altra, un’importante identificazione tra luoghi del pluralismo e “mercato”, inteso come luogo di libero scambio e di confronto, che rappresenta un concetto in continua evoluzione e che deve necessariamente adattarsi al mutare delle condizioni di vita delle moderne società democratiche. Sullo sfondo, tuttavia, non può non vedersi la grande rilevanza che questa decisione ha anche per la definizione di ciò che deve essere considerato in “mano pubblica”. (Francesco Saitto)


GIAMAICA – Modificata la Costituzione con l’introduzione della Carta dei diritti

Con l’approvazione da parte del Senato, il 31 marzo 2011, della Carta dei diritti si è conclusa la procedura di revisione costituzionale, avviata oltre diciassette anni fa. Tale Carta sostituisce il titolo terzo della Costituzione del 1962, dedicato ai diritti fondamentali.
A causa dell’ampia maggioranza richiesta per l’approvazione di emendamenti alla Costituzione giamaicana – ciascuna Camera deve esprimersi a maggioranza dei due terzi dei propri componenti nella votazione finale sul disegno di legge di revisione della Costituzione (parte II, sez. 9 Cost.) e in caso di mancato raggiungimento di questo quorum la riforma deve essere approvata dal sessanta per cento degli aventi diritto al voto – da diversi anni non si registrava un accordo tale tra le forze politiche da consentire di ottenere un tale risultato. La Carta dei diritti è stata invece frutto di un lavoro comune tra la maggioranza e l’opposizione parlamentare.
Sebbene il titolo terzo della Costituzione già contenesse un limitato catalogo di diritti, come il diritto alla vita e la libertà di riunione e di associazione, la Carta dei diritti contribuisce alla sua estensione, attraverso una maggiore protezione contro le espropriazioni e contro le perquisizioni, contro qualsiasi tipo di discriminazione, riconoscendo il diritto alla privacy nella vita familiare e nelle comunicazioni e il diritto di ogni bambino accedere all’istruzione pubblica e gratuita, almeno a livello di scuole primarie e secondarie. Inoltre, si assicura il diritto di voto e di partecipazione ad elezioni libere ad ogni cittadino registrato nelle liste elettorali, diritto che sinora non trovava espresso riconoscimento nel testo costituzionale.
Tuttavia, nonostante l’introduzione della Carta, la pena di morte nel Paese – che non viene applicata dal 1988 – non è stata eliminata. Sebbene essa sia stata sottoposta ad una serie di restrizioni introdotte in via giurisprudenziale (si veda, ad esempio la decisione n. 10 del 1993 del Privy Council sul caso Pratt and Morgan v. Attorney General, secondo cui qualora trascorrano più di cinque anni tra le sentenza di condanna e l’esecuzione, la pena capitale si commuta in ergastolo), resta il fatto che la pena di morte è ancora prevista in Costituzione (art. 91 Cost.).
Gli emendamenti alla Costituzione approvati a marzo rappresentano comunque solo una parte dell’ampio programma di riforma della Costituzione prospettato dal Primo ministro Bruce Golding. Innanzitutto, dopo che il Privy Council ha terminato di svolgere il ruolo di corte di ultima istanza, tra gli altri, anche per la Giamaica, e dopo essere stato sostituito dalla Corte di giustizia dei Caraibi, una sorta di corte “regionale” di ultimo grado, si discute da anni della possibilità di chiamarsi fuori dalla giurisdizione di tale corte, assegnandone le funzioni ad un giudice nazionale. In secondo luogo, a giudizio del Primo ministro, occorre regolare lo statuto della Commissione elettorale e chiarire che le decisioni del Procuratore generale devono essere sottoposte ad un controllo di tipo giurisdizionale. (Cristina Fasone)


GUATEMALA – Il Governo ricorre ai poteri di emergenza costituzionale per ristabilire la presenza dello Stato nei territori controllati dalla criminalità organizzata

Lo scorso 19 dicembre il Presidente della Repubblica Álvaro Colom, allo scopo di ristabilire la presenza dello Stato nei territori controllati dalla criminalità organizzata ed in particolare dai cartelli del narcotraffico, ha dichiarato lo stato d’assedio nel dipartimento di Alta Verapaz, nel nord del paese. Il 18 gennaio, il decreto 23-2010 sullo stato d’assedio è stato poi prorogato per ulteriori trenta giorni.
L’art. 139 della Costituzione prevede cinque diversi istituti d’emergenza costituzionale: lo stato di prevenzione, lo stato d’allarme, lo stato di calamità pubblica, lo stato di guerra e lo stato di assedio. Quest’ultima misura, concretamente adottata nel caso in esame, è seconda per gravità solamente allo stato di guerra.
Ai sensi dell’art. 16 della legge d’ordine pubblico, alla quale l’art. 139 rimette la concreta regolamentazione degli istituti di emergenza costituzionale, lo stato d’assedio può essere decretato dal Governo nazionale dinnanzi ad attività terroristiche o di ribellione che si propongano di interferire con la violenza sul funzionamento delle istituzioni pubbliche ovvero di mettere in pericolo la sicurezza nazionale e l’ordine costituzionale. I presupposti enumerati dall’art. 16 sono considerati da questa stessa disposizione quali elementi costitutivi della guerra civile.
Durante lo stato d’assedio, le autorità militari sono abilitate a limitare numerosi diritti costituzionali, ed in particolare a sciogliere qualsiasi associazione o organizzazione ed a provvedere all’arresto di individui sospettati di cospirare contro il governo costituito o di alterare l’ordine pubblico, senza che il provvedimento di detenzione necessiti di alcuna autorizzazione giudiziaria. La detenzione non può peraltro prolungarsi oltre il tempo indispensabile al chiarimento dei fatti e non può in ogni caso eccedere le ventiquattro ore dalla cessazione degli effetti del decreto di restrizione delle garanzie costituzionali. (Renato Ibrido)


INDIA – La Corte suprema si esprime in tema di eutanasia

La Corte suprema indiana, con una decisione del 7 marzo 2011 (caso Aruna Shanbaug), ha affermato la legittimità dell’eutanasia passiva – e pertanto il diritto di rifiutare cure mediche – respingendo però l’ipotesi di un diritto alla eutanasia attiva. La Corte suprema, come già accaduto in molti altri casi nel panorama comparato, si è trovata a decidere sul tema dell’eutanasia in totale assenza di una legislazione statale di disciplina della materia. Il ricorso al giudice supremo è stato presentato attraverso lo strumento previsto dall’art. 32 della Costituzione indiana che prevede il diritto di adire la Corte suprema per l’attuazione e la garanzia dei diritti fondamentali previsti in Costituzione. Nella propria decisione la Corte ha ricordato anche che «il diritto alla vita garantito dall’art. 21 della Costituzione non ricomprende il diritto a morire» ed in ciò ha richiamato il precedente caso Gian Kaur c. State of Punjab (1996, parr. 22 e 23). Tuttavia il giudice supremo ha ritenuto legittima la sospensione dei trattamenti medici e della somministrazione del cibo che permettono al paziente in stato vegetativo permanente di sopravvivere, delineando inoltre delle linee guida in tema di eutanasia passiva.
Ad oggi nella quasi totalità degli Stati l’eutanasia attiva è proibita e fanno eccezione la Svizzera, il Belgio, l’Olanda e alcuni stati americani (come Oregon o Washington); l’eutanasia passiva è invece ammessa in un numero sempre più ampio di ordinamenti. (Luca Marfoli)


INDIA – La Corte suprema riconosce il diritto costituzionale alla difesa nel processo penale

La Corte suprema indiana, il 28 febbraio, interpretando l’art. 22, c. 1 della Costituzione ha riconosciuto agli imputati nei processi penali il diritto ad un legale. La Corte suprema indiana ha affermato che in tutti i giudizi penali l’autorità giudiziaria non può decidere sulla colpevolezza di un imputato o incidere sulla sua libertà se questi non è rappresentato da un legale. Agli imputati non abbienti deve essere, di conseguenza, assicurato il diritto alla nomina d’ufficio di un legale.
La decisione è stata adottata dal giudice supremo indiano facendo riferimento anche alla giurisprudenza statunitense, ed in particolare ai casi Powell c. Alabama, Gideon c. Wainwright e Brewer c. William. La Corte, a sostegno della propria interpretazione, ha rilevato come anche nei casi dei reati gravissimi sottoposti al giudizio del Tribunale di Norimberga sia stato garantito il diritto ad una difesa legale effettiva. (Luca Marfoli)


IRAQ – La Corte suprema federale afferma che rientrano sotto la “supervisione” del Governo le c.d. “commissioni indipendenti”

La Corte suprema federale irachena, che svolge anche funzioni di controllo di costituzionalità delle leggi, si è recentemente pronunciata sul tema delle c.d. “commissioni indipendenti”, come, per esempio, la Banca centrale, l’Alta commissione per i diritti umani o la Commissione per l’indipendenza dei mezzi di informazione. Questi organi svolgono funzioni amministrative di garanzia e di controllo in autonomia e indipendenza rispetto al potere esecutivo.
A regolare questi organismi sono gli artt. 102 e seguenti della Costituzione, in base ai quali l’unico organo che può monitorare il loro operato è la Camera dei rappresentanti al fine di tutelare la loro indipendenza amministrativa e finanziaria e, quindi, la loro imparzialità.
Tuttavia, nella decisione resa a gennaio, la Corte suprema federale ha sancito che la Banca centrale e l’Ufficio centrale elettorale rientrano sotto la supervisione del Governo che avrebbe dunque il potere di intervenire nelle politiche di questi organismi indipendenti.  La sentenza è stata fortemente criticata, da un lato, perché considerata pericolosa nella misura in cui affida al Governo un potere su organi che dovrebbero essere da esso totalmente indipendenti, dall’altro, perché non erano chiari i limiti di questo potere di “supervisione” e ciò avrebbe potuto permettere proprio all’esecutivo di intervenire con grande discrezionalità.
La Corte federale, pur non specificando questi limiti, in marzo, in risposta alle molte critiche che erano seguite alla pronuncia, è tornata sul tema. I giudici, con un atto di interpretazione autentica indirizzato al Parlamento, hanno spiegato la propria decisione affermando che la pronuncia non può comportare in nessun modo una diminuzione dell’indipendenza di queste organismi perché, in nessun caso, la “supervisione” può spingersi fino al punto di incidere sui requisiti che garantiscono la loro imparzialità. (Francesco Saitto)



KAZAKISTAN – Approvata una legge costituzionale che consente al Presidente di indire elezioni presidenziali anticipate

Con un’apposita legge costituzionale, approvata con molta rapidità dalle due Camere del Parlamento kazako il 2 febbraio, si è data la possibilità al Presidente Nursultan Nazarbayev di indire, con proprio decreto, elezioni anticipate. Il Presidente ha subito utilizzato questo potere e le consultazioni per l’elezioni del nuovo Presidente, invece di svolgersi come previsto nel 2012, si sono tenute nell’aprile del 2011.
Il 27 dicembre la Commissione elettorale centrale aveva ricevuto una richiesta finalizzata ad ottenere un voto popolare sul prolungamento del termine presidenziale e proprio sulla base di questa mozione, il Parlamento kazako, il 29 dicembre, aveva approvato un piano finalizzato ad indire un referendum volto a prolungare il mandato del Presidente fino al 2020, tramite un emendamento costituzionale.
In questo modo, non si sarebbero tenuti due appuntamenti elettorali previsti nel 2012 e nel 2016, garantendo una particolare longevità politica al Presidente Nazarbayev che è stato eletto per la prima volta in un Kazakistan indipendente nel 1991. In seguito, grazie ad un altro referendum, nel 1995 il suo mandato fu prolungato ed è stato poi sempre rieletto. Dopo la riforma del 2007, che ha ridotto il mandato da sette a cinque anni, ma che ha eliminato ogni limite alla possibilità di ricandidarsi (v. Palomar n. 31), e il nuovo recente ampliamento dei poteri presidenziali, avvenuto tra le polemiche nel giugno scorso (v. Palomar n. 42), il prolungamento del mandato in corso, a livello internazionale, avrebbe potuto rappresentare un sintomo di un ennesimo sviluppo in senso autoritario della democrazia kazaka tanto che lo stesso Presidente aveva annunciato la sua contrarietà.
Con l’approvazione della legge costituzionale in commento, invece, si è data la possibilità al Presidente di indire con decreto elezioni anticipate, e si è permesso al Presidente uscente, ormai settantenne, di ottenere all’inizio del mese di aprile un nuovo mandato quinquennale. (Francesco Saitto)


KOSOVO – La Corte costituzionale dichiara illegittima l’elezione presidenziale

Con sentenza resa pubblica il 30 marzo 2011, la Corte costituzionale ha deciso sul caso KO 29/11 “Sabri Hamiti and other Deputies” e ha dichiarato l’incostituzionalità del procedimento che ha portato all’elezione del Presidente della Repubblica, Behgjet Pacolli, lo scorso 22 febbraio.
La Corte con una maggioranza di 7 giudici a 2, ha ravvisato l’illegittimità costituzionale della decisione dell’Assemblea della Repubblica, n. 04-V-04, relativa all’elezione del Presidente. La dichiarazione di incostituzionalità deriva dal contrasto con l’art. 86 della Costituzione e con i principi democratici sanciti in essa.

Nello specifico, la decisione verte sui commi 5 e 6 della suddetta disposizione, i quali prevedono la necessità che ci siano almeno due candidati per la carica di Presidente mentre Behgjet Pacolli è stato l’unico candidato. Inoltre, è stata ravvisata la violazione dell’art. 86, c. 4, che prescrive il quorum dei 2/3 dei parlamentari, ovvero 81 su 120, al fine della validità delle procedure elettorali. Invece, il Presidente è stato eletto con soli 67 voti su 81 dei parlamentari presenti. (Marta Cerroni)


MALAWI – Approvata una legge che permette al Governo di limitare l’informazione vietando l’attività di alcuni media

Il 27 gennaio del 2011, è stata approvata una legge che pone forti limitazioni alla libertà d’informazione in Malawi giacché permette al Governo di vietare l’attività di alcuni media, dichiarandoli contrari all’interesse pubblico.
L’approvazione del disegno di legge ha suscitato aspre critiche soprattutto da parte  del Consiglio dei Media del Malawi (MCM) e dell’Istituto nazionale dei media del Sudafrica in Malawi (NAMISA). Il NAMISA ha lamentato l’incostituzionalità di questa legge rispetto all’art. 36 della Costituzione, il quale garantisce la libertà di stampa e favorisce l’accesso alle informazioni pubbliche.
Giova ricordare che il Presidente del Malawi, Bingu wa Mutharika, firmatario della legge, si era scontrato duramente con gli organi di stampa a seguito della pubblicazione di notizie attinenti a presunti scandali sessuali che coinvolgono noti personaggi del paese. Inoltre, il Governo era già intervenuto con diverse azioni limitative la libertà di stampa, ad esempio di fronte alla diffusione di informazioni che denunciavano la crisi alimentare che investe il Malawi.
(Marta Cerroni)


NAMIBIA – Respinto dalla High Court il ricorso contro i risultati delle elezioni presidenziali e dell’Assemblea nazionale del 2009

La High Court della Namibia con decisione del 14 febbraio 2011 (Rally for Democracy and Progress and Others c. Electoral Commission of Namibia and Others, NAHC 26) ha respinto il ricorso presentato da nove partiti dell’opposizione di governo, che contestavano i risultati delle elezioni dell’Assemblea nazionale e del Presidente della Repubblica avvenute nel mese di novembre 2009 per diverse irregolarità, tra le quali la concessione di documenti falsi a stranieri per consentire loro l’esercizio del diritto di voto in Namibia.
Tale pronuncia chiude una lunga contesa giudiziaria, con riferimento alla quale si era pronunciata anche la Corte suprema, che all’unanimità, il 6 settembre 2010 (Rally for Democracy and Progress and Others v Electoral Commission of Namibia and Others, SA 6/2010), aveva ribaltato una precedente decisione dalla High Court, che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato per contestare i risultati delle elezioni. La giustificazione dell’inammissibilità risiedeva nel fatto che il ricorso era stato presentato tardivamente, in quanto depositato con novanta minuti di ritardo rispetto ai termini previsti dal regolamento di procedura della High Court stessa. Secondo il giudice supremo, invece, quanto affermato dal giudice inferiore si fondava su un presupposto erroneo: infatti, nonostante l’Electoral Act del 1992 stabilisca che i risultati delle elezioni possono essere impugnati entro il termine di 30 giorni decorrente dalla proclamazione degli stessi e il regolamento della High Court indichi gli orari di attività dell’ufficio del Registrar, competente a ricevere i ricorsi, fissandone alle 15 la chiusura, è comunque prevista la possibilità che tale ufficio possa, in casi eccezionali, accettare il deposito di determinati atti anche oltre tale orario. Nel caso di specie, il ricorso era stato presentato allo scadere del termine previsto e oltre l’orario sopra indicato (per l’esattezza era stato depositato alle ore 16 e 30 del giorno della scadenza), e mentre la High Court aveva interpretato tali norme in modo restrittivo, concludendo per l’inammissibilità del ricorso per non essere stato presentato correttamente, la Corte suprema  ha sottolineato invece come il termine previsto dalla norma con riferimento agli orari dell’ufficio per la presentazione dei ricorsi ha carattere ordinatorio e non perentorio, indicando così che l’ufficio del Registrar è espressamente autorizzato a ricevere depositi anche dopo le 15. Infatti, la circostanza secondo la quale il ricorso contro i risultati delle elezioni sia stato accettato dall’ufficio stesso è indicativo del fatto che nel caso di specie ricorrevano quelle circostanze eccezionali in presenza delle quali si doveva consentire il deposito del ricorso oltre l’orario stabilito. Tali circostanze eccezionali possono essere dedotte dalla stessa natura del caso all’attenzione della Corte, trattandosi di una materia, quella elettorale, che secondo quanto affermato dal giudice, è di importanza fondamentale in quanto l’elezione dei rappresentanti del popolo alle più alte cariche pubbliche costituisce uno dei più rilevanti strumenti mediante i quali proteggere la democrazia costituzionale namibiana e il diritto fondamentale dei cittadini a partecipare in modo egualitario all’attività politica.
Il giudice supremo aveva quindi dichiarato ammissibile il ricorso, rinviando alla High Court la decisione nel merito, ossia se procedere a nuove elezioni, annullando quelle precedentemente svolte, o se ricalcolare i voti assegnati. La High Court si è quindi finalmente pronunciata nel merito della controversia, respingendo il ricorso presentato dai nove partiti dell’opposizione di governo, motivando tale decisione con l’evidente mancanza di prove a sostegno della domanda dei ricorrenti. Ciononostante la Corte ha rilevato come il comportamento dell’Electoral Commission of Namibia (ECN) – l’organo incaricato delle questioni relative ai risultati elettorali – fosse stato tale da renderla colpevole di «reprehensible or discreditable conduct», in quanto non aveva chiarito le motivazioni per le quali si era creata tanta confusione circa le procedure di registrazione degli elettori per le elezioni del 2009. La Corte ha inoltre sottolineato come le presunte irregolarità che si erano verificate si basavano su disposizioni legislative non più vigenti in Namibia. Anche se il ricorso presentato dai partiti dell’opposizione contro i risultati delle elezioni non è sufficiente per il loro annullamento, la questione solleva comunque importanti questioni per la democrazia namibiana. (Irene Spigno)


ONU – Mentre in Libia si costituiscono i primi organi costituzionali per il governo dei territori liberati dalla rivoluzione, il Consiglio di sicurezza approva la risoluzione 1973

A seguito dell’insurrezione di una coalizione di tribù e di altre forze ostili al regime del colonnello Gheddafi, i gruppi che hanno dato vita alla “rivoluzione del 17 febbraio” hanno costituito il Consiglio nazionale ad interim di transizione. Composto da 31 membri, il Consiglio di transizione si è proclamato come unico legittimo rappresentante della Repubblica libica, assumendo i poteri legislativi nei territori liberati.
Le funzioni esecutive sono invece state assunte dal “Governo di crisi” costituito per il momento da  quattro ministri (il primo ministro ad interim, il ministro degli affari militari, il ministro degli esteri, il ministro delle finanze) ma la cui composizione sarà integrata nelle prossime settimane. Il governo di crisi è affiancato da un’apposita giunta militare formata da 15 alti ufficiali dell’esercito libico passati dalla parte dei gruppi rivoluzionari.
Lo scorso 17 marzo, intanto, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione 1973, la quale autorizza gli Stati membri ad usare ogni misura necessaria per proteggere i civili oggetto di attacco nella guerra civile in Libia. In particolare, la risoluzione consente l’uso della forza allo scopo di instituire una zona di non volo per i velivoli militari (c.d. “no fly zone”).

Questo provvedimento si aggiunge alle misure già adottate nelle settimane precedenti dal Consiglio di sicurezza, il quale aveva stabilito il blocco dei beni di Gheddafi, capo di Stato de facto della Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, nonché l’embargo alla vendita d’armi. Il Tribunale penale internazionale ha inoltre aperto una inchiesta sulle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate in Libia. (Renato Ibrido)


PALAU – La Corte suprema interviene sul diritto dei cittadini ad assistere alle deliberazioni delle «agenzie del governo»

Con decisione del 18 febbraio 2011, la Corte suprema ha negato che l’art. IV, sez. 12 della Costituzione possa essere interpretato nel senso di considerare il Parlamento come un’«agenzia del governo» (l’espressione utilizzata dalla Costituzione, invero, è quella di «agency of government», che tradizionalmente fa riferimento a tutto l’apparato di governo e non solo all’Esecutivo in senso stretto). Tale articolo, la cui applicazione è facilitata dall’esigua popolazione del paese (circa 20.000 abitanti) e dalla sua dispersione su 8 delle oltre 200 isole che costituiscono l’arcipelago, stabilisce che i cittadini hanno il diritto di assistere alle deliberazioni di qualsiasi agenzia del governo e assicura quindi la massima trasparenza possibile dei processi decisionali posti in essere da tali organi.
Invero, nel caso in esame, Asanuma c. Senate, et al., il ricorrente, all’epoca dei fatti, era un senatore al quale era stato impedito di assistere ad una seduta della commissione per gli affari esteri del Senato di  cui non era componente. In particolare, nella seduta in questione si era svolta l’audizione del Presidente della Banca nazionale per lo sviluppo di Palau. A causa di un accordo preventivo e rimasto fino a quel momento segreto tra il Senato e la Banca nazionale, veniva precluso a qualsiasi persona, ai giornalisti e al pubblico in generale di avere accesso al resoconto di quella specifica seduta di commissione nonché di assistere ai suoi lavori, riunendosi tale organo a porte chiuse.
La Corte suprema ha stabilito che da parte del Senato non vi è stata alcuna violazione della Costituzione: né le due Camere, né gli organi facenti parti del sistema giudiziario possono essere ritenuti agenzie del governo e possono pertanto regolare la materia come meglio ritengono. È stata fornita quindi un’interpretazione restrittiva del diritto regolato dall’art. 12 Cost. e del termine «government», con cui, di norma, nei Paesi anglosassoni si fa riferimento al sistema di governo nel suo complesso e non esclusivamente all’Esecutivo. (Cristina Fasone)


POLONIA – Il Tribunale costituzionale polacco ha dichiarato incostituzionale la legge marziale del 1981

Il 16 marzo il Tribunale costituzionale ha sancito l’incostituzionalità della c.d. legge marziale, la normativa d’eccezione che ha consentito al governo militare del generale Jaruzelsk di imporre tra il 13 dicembre 1981 ed il 22 luglio 1983 forti limitazioni alle libertà fondamentali dei cittadini, dei lavoratori coinvolti nelle attività sindacali ed in particolare degli oppositori del movimento Solidarnosc.
Con la locuzione “legge marziale” ci si riferisce alla decretazione d’eccezione varata durante lo stato di guerra del 1981-1983 nell’ambito dell’autoconferimento da parte del Governo militare di poteri speciali per la repressione dei disordini sociali e la prevenzione della minaccia di un’eventuale invasione sovietica. Fino ad oggi si erano avute pronunce d’incostituzionalità su singole disposizioni, ma non era mai stato sindacato l’intero complesso normativo, né l’istituzione del regime della decretazione eccezionale. Con la pronuncia del 16 marzo, avente ad oggetto due decreti diretti ad introdurre lo stato di guerra, l’intera produzione normativa che ne è derivata viene privata del suo fondamento legale.
Si stima siano morte decine di persone nei mesi in cui è stato in vigore lo stato di guerra e che migliaia siano state arrestate per violazione del coprifuoco o di altri divieti connessi con l’esercizio delle libertà di riunione e associazione. Sebbene la legge marziale sia stata sospesa nel 1983, molti dei detenuti non sono stati rilasciati fino all’amnistia del 1986.
Il Parlamento si era già espresso sull’incostituzionalità delle norme repressive introdotte e applicate sotto il vigore della legge marziale, sia pure con una risoluzione di valenza esclusivamente politica, ma nondimeno dal forte impatto sulla vita pubblica del paese. Ora è la volta del Tribunale costituzionale che, dichiarando la non conformità all’allora vigente Costituzione di due decreti connessi con l’introduzione dello stato di guerra, delegittima il complesso delle attività del Governo di quegli anni, compiute in violazione delle libertà dei cittadini, agevolando così i processi di risarcimento per le vittime di privazioni che ancora non abbiano avuto alcuna riparazione. La pronuncia non avrà un grande effetto pratico, in quanto per migliaia di vittime era già stato possibile ottenere un risarcimento, sulla base di processi nei quali era stata rilevata l’incostituzionalità di singole norme, nonché a seguito di una legge del 1991 che aveva previsto un procedimento risarcitorio per alcune categorie di violazioni. È comunque estremamente importante il significato simbolico della decisione, con cui si condanna definitivamente quella pagina di storia politica del paese. La decisione non potrà incidere sul processo che vede imputato il generale Jaruzelski per crimini di natura militare. Tuttavia, con tutta probabilità, metterà l’ex Capo di Stato, in pensione dall’esercito ma ancora attivo nella vita pubblica polacca, nella posizione di doversi difendere agli occhi dell’opinione pubblica, fino ad ora prevalentemente schierata dalla sua parte.
(Anna Maria Lecis)


REGNO UNITO – Il referendum respinge l’alternative vote system e, dunque, il Parliamentary Voting System and Constituencies Act 2011  riduce il solo numero di MPs

Il 14 febbraio 2011 è stato approvato il Parliamentary Voting System and Constituencies Act 2011 che ha ricevuto il Royal Assent il 16 febbraio. Si tratta una legge che avrebbe potuto segnare una svolta fondamentale nella storia del costituzionalismo britannico. La legge, infatti, come era previsto dall’accordo programmatico siglato dai due partiti oggi al governo (cfr. Palomar n. 42), puntava da un lato, con un referendum, ad abbandonare il sistema elettorale del c.d. first past the post, in base al quale chi tra i candidati, al primo turno, ottiene il maggior numero di voti viene eletto immediatamente, e, dall’altro, riduceva il numero di parlamentari dagli attuali 650 a 600. Dopo il voto tenutosi il 5 maggio che ha respinto, con quasi il 70% di voti contrari, il quesito referendario, la legge produrrà i suoi effetti solo operando una riduzione del numero di membri del Parlamento.
La legge si suddivide in tre parti e vi sono  allegate dodici schede. La prima parte, “Voting system for parliamentary elections”, disciplinava le procedure da seguire per lo svolgimento del referendum che ha deciso sul sistema elettorale; la seconda, titolata “Parliamentary constituencies”, affronta il tema delle circoscrizioni elettorali e di come modificarle al fine di ridurre il numero di deputati; mentre la terza, “Miscellaneous and general”, ha un carattere generale.
In particolare, la prima parte era costituita da nove articoli. L’art. 1 sanciva che il referendum sul sistema elettorale avrebbe dovuto tenersi il 5 maggio, peraltro in concomitanza, nonostante il parere contrario dell’House of Lords, con le consultazioni elettorali per il Parlamento scozzese, l’Assemblea nazionale del Galles e l’Assemblea dell’Irlanda del Nord, e che la domanda sarebbe stata così formulata: «At present, the UK uses the “first past the post” system to elect MPs to the House of Commons. Should the “alternative vote” system be used instead?». È stato, di fatto, dunque, un referendum “istituzionale” quello che si è tenuto in Gran Bretagna e che ha posto una chiara alternativa all’elettore: da un lato, mantenere l’attuale sistema, dall’altro, passare al c.d. alternative vote.
L’art. 9, in particolare, avrebbe rappresentato il cuore del nuovo sistema elettorale e prevedeva delle modifiche alla scheda 1 del Representation of the People Act 1983, che ha come titolo “Parliamentary elections rules”, andando ad incidere sia sul modo in cui i voti avrebbero dovuto essere espressi, sia su come questi avrebbero dovuto essere contati. In particolare, con l’introduzione degli articoli 37-A e 45-A si prevedeva che l’elettore potesse esprimere il proprio voto ordinando i canditati secondo la propria preferenza (i.e. a=1, b=2, c=3, …). Chiunque fosse riuscito ad ottenere un voto in più di tutti gli altri candidati messi insieme sarebbe stato eletto immediatamente («if one candidate has more votes than the other candidates put together, that candidate is elected»). Nel caso in questo non fosse accaduto e nessuno in un determinato collegio avesse ottenuto questo numero di voti, il candidato che avesse ricevuto il minor numero di voti sarebbe stato eliminato. A questo punto, le preferenze, che gli elettori, che avevano indicato come prima preferenza un candidato eliminato, avevano espresso in favore delle seconde scelte, sarebbero state riconteggiate in favore del candidato indicato e sommate ai voti già attribuitigli. Nuovamente, se uno dei candidati ancora in competizione, dopo l’eliminazione dell’ultimo e la nuova assegnazione, avesse ottenuto un voto in più dei voti ricevuti da tutti gli altri posti insieme, questo sarebbe stato eletto. Se ciò non fosse accaduto, il suddetto procedimento avrebbe dovuto essere ripetuto.
Il nuovo sistema elettorale, anche se nessun elettore sarebbe stato vincolato a dare più di una preferenza, avrebbe dato la possibilità di indicare una sorta di “classifica” dei candidati, dando così vita a quello che era stato definito un «optional multi-preference system».
Nella seconda parte, che comprende gli artt. 10-13 e che sarà effettivo, invece, già dalle prossime elezioni previste per il maggio 2015, il Parliamentary Voting System and Constituencies Act 2011 prevede una nuova risistemazione dei collegi elettorali e va, dunque, ad emendare il Parliamentary Constituencies Act 1986. Inizialmente la riduzione del numero dei parlamentari proposta dai conservatori, prevedeva un taglio di sessantacinque deputati. Il partito liberale, invece, in un primo momento, aveva avanzato l’idea di ridurre di centocinquanta elementi il numero complessivo dei rappresentanti della Camera dei comuni. La legge, tuttavia, così come approvata, prevede che il numero dei deputati venga ridotto solo di cinquanta elementi. In particolare, l’art. 11 dispone la sostituzione della Schedule 2 della legge del 1986 stabilendo che il numero dei parlamentari deve essere 600 e individua una serie di regole tecniche in base alle quali dovranno essere suddivisi i nuovi collegi: le loro dimensioni, il loro numero e i loro confini.
Nel dettaglio, l’art. 10 prevede che le Boundary Commissions di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord debbano effettuare un censimento volto ad individuare le nuove circoscrizioni entro ottobre 2013. Queste non potranno in nessun caso superare la dimensione di 13.000 chilometri quadrati e, inoltre, dovranno essere calcolate in base ad un principio di equalizzazione. In base a questo principio, si prevede che i nuovi collegi debbano essere calcolati con riferimento alla popolazione residente facendo in modo che l’elettorato di ogni collegio non sia inferiore al 95% della quota elettorale del Regno Unito, né superiore al 105% di questa quota che va calcolata dividendo l’elettorato di tutto il Regno meno l’elettorato dei collegi delle isole escluse dal nuovo sistema di ricalcolo per 596. La legge prevede, tuttavia, alcune eccezioni a questo principio. Se, infatti, da un lato la circoscrizione supera la dimensione di 12.000 kilometri quadrati o dall’altro, se la Boundary Commission, a cui sono indicati dei fattori di flessibilità di cui tener conto, ritiene impossibile che un determinato collegio possa ragionevolmente corrispondere al suddetto principio, una circoscrizione potrebbe anche non dover necessariamente soddisfare i suddetti requisiti. Inoltre, la legge fa salve le circoscrizioni delle isole di Orkney, Shetland e di Na h-Eileanan an Iar, che resteranno comunque invariate, garantisce due collegi per le Isole di Whigt e, infine, prevede delle norme volte ad adattare la nuova disciplina all’Irlanda del Nord.
Nella terza non c’è un corpo omogeneo di norme, quanto piuttosto una serie di disposizioni volte a regolare, per esempio, cosa debba intendersi con “ordine”, che è lo strumento con cui il Lord President of the Council deve dare seguito al risultato referendario, e di come questo debba essere esercitato («A power under this Act to make an order is exercisable by statutory instrument»), delle disposizioni in materia finanziaria o la data a partire dalla quale hanno effetto le norme contenute nella legge in commento.
Le dodici schede hanno ad oggetto materie tra loro molto diverse e molte, dato il risultato del voto, rimarranno prive di effetti. La prima, la seconda, la terza e la quarta scheda, infatti,  regolavano e disciplinavano il lato pratico e più strettamente amministrativo del referendum prevedendo anche le formalità finali in materia di dichiarazione dei risultati finali.
Le schede da cinque ad otto erano dedicate più nel dettaglio ad agevolare la consultazione popolare referendaria in concomitanza con le elezioni politiche che si sono tenute contestualmente.
La scheda nove concerne norme in materia elettorale, in particolare sul controllo dei prestiti e dei finanziamenti, la decima conteneva ulteriori modifiche che sarebbero entrate in vigore se nel referendum avessero prevalso i voti favorevoli e, quindi, in concreto disciplinava il nuovo sistema elettorale. Da ultimo, l’undicesima contiene norme volte a regolare i Public Hearings delle Boundary Commissions, mentre la dodicesima prevede disposizioni finali e ulteriori abrogazioni. (Francesco Saitto)


REGNO UNITO – La Corte suprema ha affermato che il potere del sovrano di introdurre una sanzione penale con lo strumento dell’Order in Council non è soggetta a limiti temporali

Nel caso R v Forsyth; R v Mabey UKSC 9, la Corte suprema è intervenuta sui limiti del potere del sovrano, ai sensi dello United Nations Act 1946, di dare esecuzione con un Order in Council ad un invito delle Nazioni Unite ai sensi dell’art. 41 della Carta. In particolare, la Sec. 1 della legge prevede che il sovrano possa introdurre quelle disposizioni che ritenga necessarie e utili al fine di rendere effettivo l’invito delle Nazione Unite, prevedendo, se necessario, anche  eventuali sanzioni penali legate al mancato rispetto dell’Order. Poiché l’Order, tuttavia, è un atto normativo adottato formalmente dal sovrano in sede di Privy Council e che quindi non ha nessuna legittimazione parlamentare, i ricorrenti ritenevano che il suo utilizzo dovesse essere sottoposto ad un rigido scrutinio da parte della Corte e che la sua efficacia dovesse essere limitata nel tempo.
Nel caso di specie, infatti, i ricorrenti erano imputati, tra altri, anche per un reato che trovava la propria fonte nell’Iraq (United Nations Sanctions) Order 2000 e che, secondo i ricorrenti, era illegittimo e con effetti ultra vires.
La Corte suprema, invece, ha affermato che tale potere sostanzialmente governativo non può essere soggetto ad un limite temporale. In particolare, la Corte ha sostenuto che il Parlamento, qualora avesse voluto limitare temporalmente l’efficacia di questi Orders, lo avrebbe fatto già nella legge del 1946, la quale invece è sul punto del tutto silente. Di conseguenza, i giudici hanno ritenuto che la sanzione penale prevista dall’atto normativo contestato fosse legittima. (Francesco Saitto)


SAN MARINO – Il Parlamento limita con legge qualificata il mandato dei Segretari di Stato

Con legge qualificata n. 1 del 24 febbraio 2011 il Consiglio grande e generale (il parlamento monocamerale della Repubblica di San Marino) ha modificato la legge qualificata – fonte che si inserisce a livello gerarchico tra la legge costituzionale e quella ordinaria – sul Congresso di Stato (la n. 184 del 15 dicembre 2005) introducendo il limite di dieci anni complessivi alla durata del mandato dei Segretari di Stato. Il Segretario di Stato (figura corrispondente in linea di massima a quella del ministro) è il membro del Congresso di Stato, organo esecutivo della Repubblica di San Marino le cui sedute sono convocate e coordinate dai due Capitani reggenti (che esercitano collegialmente l’ufficio di Capo dello Stato). Il Congresso di Stato è composto di dieci membri nominati a maggioranza assoluta dal Consiglio grande e generale al proprio interno al momento dell’approvazione del programma di governo ad inizio legislatura (ossia ogni 5 anni, o a seguito di crisi di governo con successiva formazione di un nuovo esecutivo). L’organo esecutivo così descritto è stato istituito con la dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese (art. 3 della legge 8 luglio 1974, n. 59) ed i suoi poteri sono disciplinati con legge costituzionale, mentre l’organizzazione e il funzionamento sono regolati dalla legge qualificata n. 184 del 15 dicembre 2005.
Le novità introdotte dalla legge approvata in febbraio dal Parlamento sono due e riguardano il mandato dei Segretari di Stato. All’art. 1, c. 6, della legge qualificata del 2005 prima della riforma del 2011 era stabilito che: «l’incarico di Segretario di Stato non può superare il massimo di dieci anni consecutivi e la successiva nomina non può avvenire se non trascorsi cinque anni dalla conclusione dell’ultimo mandato». Con legge qualificata del 2011 è stata modificata la disposizione normativa citata ed è stato previsto che «non possono essere nominati membri del Congresso di Stato coloro che abbiano ricoperto tale incarico, dalla loro prima nomina, per un periodo complessivamente pari o superiore a dieci anni». La prima novità introdotta da quella che è stata definita “legge rottama-congressisti” consiste pertanto nel garantire il limite dei dieci anni di mandato dei Segretari di Stato in modo più stringente: eliminando la parola “consecutivi” e riformulando la disposizione in termini di «periodo pari o superiore a», i membri del Congresso che hanno cumulato complessivamente dieci anni di mandato nel corso della loro vita politica non potranno essere nuovamente nominati – ed è questa la seconda novità – se non dopo che siano trascorsi dieci anni (mentre in precedenza erano cinque). (Luca Marfoli)


SAN MARINO – Interrotte le procedure referendarie sulla richiesta di adesione alla UE

Con decreto reggenziale del 24 febbraio 2011, n. 47, i Capitani reggenti della serenissima Repubblica di San Marino hanno decretato l’interruzione delle procedure referendarie sulla richiesta di adesione dello Stato all’Unione europea.
Il referendum era stato richiesto il 21 luglio 2010 da un gruppo di elettori costituiti in “comitato promotore” con domanda scritta presentata alla Reggenza e depositata presso la Segreteria istituzionale. La tipologia scelta per le consultazioni referendarie è stata quella del referendum “propositivo o d’indirizzo” ed il quesito da sottoporre agli elettori era il seguente: “Volete voi che la Repubblica di San Marino chieda di fare parte dell’Unione europea?”. Il referendum “propositivo o d’indirizzo” è disciplinato nella legge n. 101 del 28 novembre 1994 (Capo II, artt. 22 e ss.) che regola anche il referendum abrogativo e quello confermativo. La tipologia referendaria scelta è volta ad individuare, attraverso una consultazione popolare, “i principi e i criteri direttivi” che informeranno l’eventuale provvedimento legislativo di disciplina della materia oggetto del referendum (art. 2). L’esito positivo della consultazione non vincola il Consiglio grande e generale (Parlamento), tuttavia l’organo esecutivo sammarinese (il Congresso di Stato) in tal caso «è tenuto a redigere un progetto di legge volto a disciplinare, secondo i principi ed i criteri direttivi approvati dal corpo elettorale, la materia che é stata oggetto del referendum» (art. 25) e a sottoporre il provvedimento all’approvazione del Parlamento monocamerale sammarinese.
Il comitato promotore per il referendum sulla richiesta di adesione della Repubblica di San Marino all’Ue il 15 ottobre 2010 ha depositato le firme raccolte e la Reggenza ha provveduto alla convocazione della riunione del Collegio giudicante sul referendum per l’esame della ammissibilità della consultazione. Le funzioni di quest’ultimo organo sono esercitate dal Collegio garante della costituzionalità delle norme (art. 15, legge qualificata n. 55 del 25 aprile 2003) – istituito con legge di revisione costituzionale n. 36 del 26 febbraio 2002 – il cui art. 7 ha modificato l’art. 16 della dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese (Legge fondamentale della Repubblica). Il Collegio garante, infatti, oltre ad esercitare il sindacato sui Capitani reggenti e a verificare «la rispondenza delle leggi, degli atti aventi forza di legge a contenuto normativo, nonché delle norme anche consuetudinarie aventi forza di legge, ai principi fondamentali dell'ordinamento», decide sui conflitti fra organi costituzionali e sull'ammissibilità dei referendum.
Con sentenza n. 4 del 15 novembre 2010 il Collegio garante dopo avere accertato che sono state «rispettate le condizioni, i requisiti, le modalità, gli adempimenti previsti dall’articolo 3 e seguenti della legge n. 101/94, per la ricevibilità delle richieste referendarie in ordine al numero dei cittadini elettori richiedenti, alla loro identificazione, alle modalità di deposito della domanda e della relativa relazione illustrativa», ha dichiarato ammissibile il quesito referendario. Nella decisione citata il Collegio garante ha offerto una interpretazione innovativa delle disposizioni sul referendum “propositivo o d’indirizzo” di cui alla legge n. 101/94, che ha consentito una sorta di “sdoppiamento” di questo tipo di referendum. Infatti, nonostante ad una prima lettura del testo normativo, sembri che la consultazione popolare debba essere finalizzata alla adozione di un testo legislativo, il Collegio ha ritenuto che il referendum propositivo o d’indirizzo possa essere utilizzato anche per la mera determinazione di un indirizzo politico su determinate materie. Il Collegio ha infatti affermato che «tali tipi di referendum possono avere caratteristiche sia propositive, volte cioè a promuovere l’approvazione di una puntuale legge, sia di puro indirizzo politico, volte cioè a indirizzare l’attività degli organi costituzionali ad una complessiva attività politica e legislativa riferita ad un determinato obbiettivo». A partire da tale decisione dovrebbe essere pertanto possibile da un lato, proporre consultazioni referendarie di carattere “propositivo” qualora dirette a promuovere l’approvazione di una puntuale legge; dall’altro lato richiedere un referendum di “indirizzo” politico se volte a indirizzare l’attività degli organi costituzionali. Inoltre, nella decisione del 2010 il Collegio ha rilevato che, ove il corpo elettorale dovesse approvare un quesito come quello proposto per l’adesione all’Unione europea, «non sarebbero richiesti né ai Capitani reggenti né al Congresso di Stato né a questo Collegio gli adempimenti previsti da detto articolo 25, che si riferiscono ai referendum propositivi di specifiche proposte di leggi, ma si determinerebbe solo un vincolo per il Congresso di Stato a valutare la sussistenza delle condizioni politiche ed internazionali necessarie per avviare il negoziato per l’ingresso della Repubblica nell’Unione europea. Si tratterebbe, comunque, di vincoli attinenti alla sfera dell’indirizzo politico e rimessi quindi all’apprezzamento responsabile del Congresso di Stato e del Consiglio grande e generale». Il quesito proposto è stato quindi ammesso dal Collegio garante che dopo averlo definito un «atto di puro indirizzo» espresso in modo chiaro, ha escluso che esso riguardi «atti o materie escluse dal referendum», che abbia ad oggetto «la limitazione di diritti fondamentali dello Stato» e che possa «ledere i diritti e principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese».
A seguito della sentenza n. 4/2010 del Collegio garante della costituzionalità delle norme la Reggenza ha successivamente emanato il decreto reggenziale n. 197 del 28 dicembre 2010 con cui è stata fissata al 27 marzo 2010 la data del referendum.
Nelle more della procedura referendaria è stato avviato un negoziato con gli organismi comunitari preposti per l’ingresso della Repubblica di San Marino all’Unione europea. Il 15 dicembre 2010, infatti, il Consiglio grande e generale ha approvato un ordine del giorno con cui ha conferito mandato al Congresso di Stato di «aprire un negoziato finalizzato a conseguire una maggiore e migliore integrazione della Repubblica di San Marino a livello europeo» nonché «di assumere tutti gli elementi utili e di valutare la sussistenza delle condizioni politiche e internazionali necessarie per avviare il negoziato per l’ingresso della Repubblica nell’Unione europea». Il 20 gennaio 2011 il Segretario di Stato per gli affari esteri ha quindi trasmesso al Presidente del Consiglio europeo e al Presidente della Commissione europea una nota con la quale ha chiesto «di potere avviare quanto prima un negoziato finalizzato al conseguimento di una migliore integrazione della Repubblica di San Marino con l’Unione europea». L’attività così posta in essere dagli organi costituzionali sammarinesi ed i documenti ad essa relativi sono stati oggetto dell’esame del Collegio garante della costituzionalità delle norme chiamato a valutare la possibilità interruzione delle procedure referendarie. Infatti, in base all’art. 26 della legge 28 novembre 1994, n. 101, «la Reggenza, se il Consiglio grande e generale successivamente al giudizio di ammissibilità di cui all'articolo 22 e prima dello svolgimento del referendum propositivo o d'indirizzo approva una legge che accolga nella sostanza i principi e criteri direttivi richiesti dal comitato promotore del referendum, ed il Collegio giudicante convocato per tale giudizio di conformità lo accerta, dichiara con decreto reggenziale, adottato su conforme delibera del Collegio giudicante, l’interruzione delle procedure per lo svolgimento del referendum». Nel caso di specie il Congresso di Stato con delibera n. 1 del 1 febbraio 2011 alla luce dei rapporti instaurati con gli organismi comunitari preposti per l’ingresso della Repubblica nell’Unione europea ha richiesto al Collegio garante l’interruzione della procedura referendaria.
Il Collegio garante con sentenza n. 4, del 24 febbraio 2011, interpretando l’art. 26 della legge n. 101/94, ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per l’interruzione della procedura referendaria. L’organo di controllo costituzionale, alla luce di quanto già espresso con decisione n. 4/2010, ha infatti ritenuto accolti «nella sostanza i principi e i criteri direttivi richiesti dal comitato promotore del referendum» e cioè ha ritenuto raggiunto lo stesso risultato che sarebbe conseguito a un esito positivo della consultazione referendaria. (Luca Marfoli)


SPAGNA – Modificato lo statuto della Comunità autonoma di Extremadura

La
ley orgánica 1/2011, dello scorso 28 gennaio, ha proceduto alla riforma dello statuto della Comunità autonoma di Extremadura, contenuto nella ley orgánica 1/1983, così come già novellata dalle leggi organiche 5/1991, 8/1994, 12/1999. La riforma dello statuto, frutto dell’accordo fra le due grandi forze politiche regionali, il PSOE ed il PP, porta a compimento il processo di riorganizzazione e riassetto delle materie di competenza autonomica, anche se un aggiornamento dello statuto del 1983 in tal senso era già stato parzialmente operato dalle precedenti novelle statutarie.
Non vi è dubbio, peraltro, che i cambiamenti introdotti dalla riforma del 2011, incentrati sulla necessità di trasformare lo statuto in un efficace strumento di coesione politica e sociale, si caratterizzano per una incidenza ed uno spessore specifico maggiore rispetto ai precedenti interventi del legislatore statutario. In questo senso, è stata rafforzata l’autonomia degli organi di autogoverno e sono stati introdotti nuovi meccanismi di cooperazione verticale e orizzontale, volti ad assicurare un miglior rendimento dello Stato autonomico. La riforma presenta altresì un certo carattere municipalista, come dimostra il riconoscimento ed il consolidamento dell’autonomia finanziaria e politica delle entità locali. Inoltre, la riforma prevede l’istituzione di nuovi organismi quali il Consiglio consultivo di Extremadura e il “Personero
del Común
”, l’equivalente regionale del Difensore del popolo. Dall’altro lato, la l.o. 1/2011, con la mancata inclusione al proprio interno di una carta dei diritti, sembra aver disatteso la tendenza che ha caratterizzato invece altre riforme statutarie. Ancora, lo statuto ha assegnato nuove competenze alla Comunità autonoma, sia pure nel rispetto delle indicazioni espresse dalla giurisprudenza del Tribunale costituzionale, e dunque collocandole nel quadro costituzionale. Infine, risultano rafforzate le garanzie del procedimento di riforma dello statuto. (Francisco Sanjuán Andrés)


SPAGNA – Modificata la legislazione elettorale organica di contorno

Con le l.o. 2/2011 e 3/2011, le Cortes hanno proceduto alla riforma della legge organica sul regime elettorale generale (LOREG) 5/1985.

Da un lato, la l.o. 2/2011 si è limitata ad aggiornare alcuni profili specifici della previgente disciplina quali l’entità e la conversione in euro delle sanzioni e multe e la ridefinizione delle tipologie di pene per i delitti e le infrazioni in materia elettorale.

Dall’altro lato, sono stati precisati i termini per la risoluzione dei ricorsi presentati alle giunte elettorali; è stata potenziata la funzione nomofilattica della Giunta elettorale generale; vengono delimitate le funzioni dei rappresentanti di lista; si disciplinano i termini per la remissione delle schede elettorali nonché i requisiti per il conseguimento delle sovvenzioni elettorali. Vengono poi affrontati alcuni profili relativi al procedimento di costituzione delle deputazioni provinciali. Ulteriori modifiche concernono l’informatizzazione dell’anagrafe municipale e del Registro delle matricole dell’Ufficio consolare, i quali configurano l’anagrafe degli spagnoli residenti all’estero, la chiusura dei registri dell’anagrafe due mesi prima delle elezioni, periodo che per gli spagnoli residenti all’estero è esteso ad un anno allo scopo di garantire la correttezza del processo elettorale. Ancora, è stato introdotto un ricorso specifico unificando la giurisdizione contenziosa-amministrativa nella revisione degli atti di censimento. Particolare attenzione merita poi la riforma del procedimento di votazione per gli spagnoli residenti all’estero: allo scopo di favorire la loro partecipazione e senza che ciò comporti il venir meno del diritto di votare per posta, tali elettori potranno votare negli ultimi tre giorni della campagna elettorale.

Nel testo della legge organica vengono recepite le raccomandazioni del Consiglio di Stato relative all’unificazione dell’esercizio del diritto di suffragio nelle elezioni municipali, locali e forali. A tal fine, l’elettore dovrà risultare iscritto nel Registro degli spagnoli residenti in Spagna. Le campagne elettorali sono oggetto della riforma, nell’ottica di prevenire interferenze dei poteri pubblici attraverso la realizzazione di campagne istituzionali. Viene inoltre proibita qualsiasi inaugurazione a partire dal momento della convocazione delle elezioni, e si riduce la pubblicità e la propaganda elettorale alle attività strettamente connesse alla campagna elettorale. In questo contesto, vengono introdotte apposite misure relative alle spese della campagna elettorale, limitando i costi della pubblicità e congelando le sovvenzioni legate al meccanismo “voto-seggio”. Ulteriori norme sono poi volte a ridurre il fenomeno del transfughismo politico a livello locale.

La legge organica 3/2011 è intervenuta su alcuni aspetti della l.o. 5/1985, come l’impugnazione delle candidature durante la campagna elettorale, ampliando sia il termine per la presentazione del ricorso sia quello per la sua risoluzione da parte del Tribunale costituzionale. Inoltre, viene riconosciuta al Governo, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato e della Procura generale, la possibilità di richiedere alla sala speciale del Tribunale supremo la sospensione cautelare ex art. 61 della ley orgánica del Poder Judicial della proclamazione degli eletti appartenenti a partiti contro i quali era stato promosso un procedimento di scioglimento giudiziale o un incidente d’esecuzione della sentenza di scioglimento. Al tempo stesso, la riforma stabilisce una nuova incompatibilità sopravvenuta per quei rappresentanti eletti in liste che furono dichiarate illegali con sentenza passata in giudicato, disponendo che in questo caso essi potranno permanere nel proprio incarico solo a condizione di rigettare in forma espressa le questioni che motivarono lo scioglimento giudiziale della formazione politica per la quale avevano concorso. In linea con questa disposizione, la legge organica 3/2001 preclude altresì ai partiti, federazioni e coalizioni che si pongano in continuità con attività di un partito già disciolto giudizialmente di presentare candidature. (Francisco Sanjuán Andrés)


SPAGNA – Il Tribunale costituzionale annulla le competenze esclusive di due Comunità autonome in relazione ai fiumi Duero e Guadalquivir

Il Tribunale costituzionale si è pronunciato sul ricorso di incostituzionalità n. 1710-2008 presentato dal Consiglio di governo della Giunta di Extramedura contro l’art. 75, c. 1 dello statuto di autonomia de Castilla y León che riconosce la possibilità per la Comunità autonoma di assumere competenze legislative ed esecutive in materia di sfruttamento delle risorse idriche del fiume Duero. Il plenum del Tribunale costituzionale ha dichiarato all’unanimità l’incostituzionalità della suddetta disposizione (STC 32/2011). Benché tale fiume non attraversi altre Comunità autonome, ciò non significa tuttavia che Castilla y León possa risultare come la titolare di una competenza su tali risorse. Al contrario, si tratta di un bene pubblico essenziale che la Constituzione spagnola riconosce alla competenza esclusiva dello Stato.
Il Tribunale costituzionale si è inoltre pronunciato sul ricorso d’incostituzionalità n. 5120-2007, presentato dal Consiglio di governo della Giunta di Extremadura contro gli artt. 43, 50, c. 1 a), 50, c. 2 e 51 della legge organica 2/2007, di riforma dello statuto di autonomia di Andalusia. Secondo il ricorrente l’art. 51 dello statuto nella parte in cui, disponendo la competenza esclusiva della Comunità autonoma sull’acqua del fiume Guadalquivir, impedisce allo Stato di svolgere la propria «funzione di integrazione». Il Tribunale costituzionale con la STC 30/2011 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 51 affermando che la suddetta disposizione presenta «un criterio di frammentazione della gestione del bacino idrografico intercomunitario» dal momento che essa assegna alla Giunta andalusa competenze di natura statale.
Per il Tribunale costituzionale, in entrambi casi, le disposizioni oggetto di ricorso limitano le competenze riservate allo Stato dall’art. 149, c. 1, 22 della Costituzione. In base a tale norma, infatti, «la legislazione, l’ordinamento e le concessioni relative alle risorse e utilità idrauliche quando le acque scorrano attraverso più di una Comunità autonoma e l’autorizzazione alle installazioni elettriche quando le relative utilità interessino altra Comunità o il trasporto di energia sia diretto all’esterno del suo ambiente territoriale» spettano alla competenza esclusiva dello Stato. (Rosario Tur Ausina/Francisco Sanjuán Andrés)


SPAGNA – Il plenum del Congresso dei deputati vara apposite misure in materia di permessi di maternità, paternità e malattia dei deputati

Lo scorso 15 febbraio, il Congresso dei deputati ha approvato una proposta non legislativa del gruppo parlamentare catalano Convergència i Unió tendente a conciliare lo svolgimento delle funzioni pubbliche rappresentative con lo status di maternità, paternità e con i casi di malattia dei deputati. La proposta contiene al proprio interno le raccomandazioni che la Commissione costituzionale del Congresso dei deputati aveva segnalato con la relazione informativa del 30 giugno 2010, rimettendo ad una norma regolamentare la disciplina delle misure necessarie per rendere operativo il voto per via telematica nei casi di malattia, paternità e maternità. Una volta approvato il suddetto regolamento, i rappresentanti pubblici potranno accedere ai suddetti permessi potendo proseguire la loro partecipazione ai lavori parlamentari. La proposta ha ottenuto 344 voti a favore e un’astensione, risultato che denota la volontà dell’arco parlamentare di individuare un punto di equilibrio fra la funzione rappresentativa e la vita personale e familiare. Infine, si sollecita il Governo all’attuazione della VII Disposizione finale della
ley de igualdad, la quale stabilisce la necessità di introdurre riforme legislative per un effettivo svolgimento della carica pubblica con il permesso di maternità o paternità. (Francisco Sanjuán Andrés)


SPAGNA – Il Tribunale supremo nega alla formazione politica Sortu l’iscrizione nel registro dei partiti, impedendo così la partecipazione alle elezioni locali del 22 maggio

Il Tribunale supremo ha ammesso la domanda con la quale la Procura e l’Avvocatura dello Stato avevano richiesto il diniego di iscrizione di Sortu nel registro dei partiti politici. Secondo la difesa statale, Sortu costituiva la prosecuzione di formazioni politiche illegali o già disciolte giudizialmente, ed in particolare appariva legata a Batasuna, il braccio politico del gruppo terrorista ETA.
Considerando Sortu come l’erede di Batasuna, il Tribunale supremo ha accolto la domanda, sia pure con sette voti favorevoli e tre opinioni particolari ( Auto de la Sala Especial del art. 61). Benché l’ideologia di Sortu non sia di per sé illegittima, tale formazione non condanna gli atti terroristici dell’ETA, sicché non risulta ricevibile la sua domanda di iscrizione nel registro dei partiti politici, in base a quanto stabilito dalla l.o. 3/2011. La decisione del Tribunale supremo potrà essere oggetto di ricorso dinnanzi al Tribunale costituzionale. Tuttavia, dati i tempi ristretti, la pronuncia del Tribunale supremo rende impossibile la presenza di Sortu alle elezioni municipali del 22 maggio. (Francisco Sanjuán Andrés)


SRI LANKA – La Corte suprema interviene in tema di elettorato attivo e passivo

Lo scorso 25 gennaio, la Corte suprema dello Sri Lanka è intervenuta sulla interpretazione degli artt. 89 e 91 della Costituzione in materia di elettorato passivo per l’ufficio di deputato. In particolare l’art. 89 individua taluni impedimenti all’esercizio dell’elettorato attivo che sono poi richiamati dall’art. 91 in relazione alla capacità di ricoprire la carica di deputato. La lett. d) dell’art. 89 prevede che coloro che sono stati condannati a morte, che stanno scontando o che nei sette anni precedenti hanno finito di scontare una pena di reclusione non inferiore a sei mesi dopo una condanna irrogata da «qualsiasi tribunale» per un reato punibile con la reclusione per un periodo non inferiore a due anni, o in seguito ad una condanna a morte commutata in reclusione non possano esercitare il diritto di voto per l’elezione del Presidente della Repubblica e del Parlamento e per qualsiasi referendum.
L’interpretazione di quest’ultima disposizione da parte del giudice supremo dello Sri Lanka ha riguardato in particolare la locuzione «qualsiasi tribunale». Il quesito sottoposto alla Corte consisteva nel valutare se alla anzidetta locuzione potesse essere  ricondotta anche una decisione presa da una Corte marziale – disciplinata nell’Army Act – e il giudice supremo ha risposto positivamente. L’interpretazione della norma costituzionale è stata richiesta da una Corte di appello in base all’art. 125 Cost. che prevede la competenza esclusiva della Corte suprema nell’interpretazione della Costituzione e, qualora ciò si renda necessario nel corso di un giudizio, l’obbligo per il giudice di rivolgersi immediatamente alla Corte suprema. Il caso all’esame della Corte trae origine dalla vicenda giudiziaria del generale Sarath Fonseka, il quale era stato condannato da due corti marziali per essersi dedicato alla vita politica durante il periodo in cui serviva nell’esercito (v. Palomar n. 41). A seguito della prima condanna, Fonseka veniva estromesso dal Parlamento, perdendo altresì le onorificenze militari, il grado e la pensione. Il 17 settembre 2010 Fonseka è stato poi nuovamente condannato a tre anni di reclusione per corruzione. La decisione della Corte suprema è intervenuta nel corso dell’appello alla prima decisione della corte marziale. In tale giudizio, il ricorrente aveva lamentato l’illegittima interpretazione della Costituzione proposta dall’Assemblea legislativa nazionale nel procedimento parlamentare che aveva condotto alla sua destituzione dalla carica di deputato. (Luca Marfoli)


STATI UNITI – Il percorso rieducativo del condannato deve essere considerato in casi di impugnazione della sentenza

Con la decisione Pepper c. United States, presa a maggioranza di sei giudici contro tre, la Corte suprema degli Stati Uniti ha affermato che l’organo giurisdizionale investito di un ricorso avverso una sentenza di condanna, nel rivedere la decisione emessa dalla corte di grado inferiore deve tenere conto dell’eventuale percorso rieducativo iniziato dal condannato, come fattore che deponga a favore di una modifica in senso diminutivo della condanna, sulla base di quanto disposto dalla sezione 3553(a) del 18 United States Code. La redattrice dell’opinione di maggioranza, il giudice Sonia Sotomayor, ha affermato che le disposizioni contrarie a questa determinazione e previste nella sezione 3742(g)(2) del 18 USC erano infatti da ritenersi abrogate dalla decisione United States c. Booker  emessa dalla Corte suprema nel 2005. (Gianluca Gentili)


STATI UNITI – Il diritto alla libertà di espressione protegge i manifestanti ad un funerale militare

Nella decisione Snyder c. Phelps, presa a maggioranza di otto giudici contro uno, il 2 marzo 2011, la Corte suprema degli Stati Uniti ha affermato che la disposizione a tutela della libertà di espressione contenuta nel I emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, protegge i manifestanti che protestino durante lo svolgimento di un funerale militare. Il caso in oggetto originava dalla causa civile promossa nei confronti del reverendo Fred Phelps e dei membri della Chiesa battista di Westboro dalla famiglia del defunto caporale dei Marines Matthew Snyder, dopo che il gruppo di fedeli battisti aveva manifestato durante lo svolgimento del funerale del caporale, sottolineando come la morte dei soldati statunitensi fosse dovuta, nella loro ottica, al riconoscimento nella società statunitense di diritti ai soggetti omosessuali. La Corte, dopo aver posto in essere un’attenta disamina del contenuto, della forma e del contesto di questo tipo di manifestazioni, ha qualificato questo tipo di espressione come «public speech», come tale protetto dal I emendamento. Con riferimento al contenuto, la Corte ha affermato che questo risultava chiaramente connesso a temi di ampio interesse per la società, tra cui, appunto, la «condotta politica e morale degli Stati Uniti e dei suoi cittadini». Nell’analizzare la forma ed il contesto in cui si sono sostanziate le proteste, la Corte ha teso a sottolineare come esse qualifichino la manifestazione come «public speech» in quanto questa si è svolta su suolo pubblico, i manifestanti hanno rispettato le ordinanze locali che disciplinano le manifestazioni e non vi era alcuna relazione personale preesistente tra la famiglia del defunto e la chiesa che potesse far pensare ad una protesta a carattere privato. Mentre l’opinione di maggioranza del Chief Justice Roberts ha teso a confermare la significativa tutela che la libertà di espressione riceve nel sistema statunitense, anche e soprattutto con riferimento ad espressioni che la società stessa trovi offensive o non condivisibili, il giudice Samuel Alito, redattore dell’unica opinione dissenziente, ha sottolineato come la protezione offerta dal I emendamento non escluda la responsabilità civile in quei casi in cui l’espressione in oggetto sia causa volontaria di una sofferenza emotiva («intentional infliction of emoziona distress»). (Gianluca Gentili)


STATI UNITI – Abolita la pena di morte nello Stato dell’Illinois

Con la firma di ratifica apposta il 9 marzo 2011 dal Governatore dello Stato dell’Illinois Pat Quinn al disegno di legge 3539 approvato dal Senato statale l’11 gennaio, entra ufficialmente in vigore la legge che abolisce la pena di morte nello Stato. Contemporaneamente alla firma della legge, il Governatore, in un comunicato ufficiale, ha voluto esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto, affermando che «poiché, anche sulla base dell’esperienza maturata, non esiste alcuna possibilità di prevedere un sistema penale perfetto ed esente da errori che conducano a condanne ingiustificate, ho concluso che la migliore decisione sia quella di abolire tale pena». Il Governatore ha altresì sottolineato come non esistano prove evidenti dell’efficacia deterrente della pena capitale e come ritenga che le ingenti risorse economiche impiegate per l’esecuzione della pena capitale possano essere meglio impiegate in iniziative di prevenzione del crimine e di assistenza alle famiglie di vittime di un crimine. I tentativi di abolizione della pena capitale in Illinois si erano intensificati negli ultimi dieci anni anche a seguito della moratoria per questo tipo di pena posta in essere nel 2000 dall’allora Governatore George Ryan. La legge in oggetto entrerà ufficialmente in vigore il 1° luglio 2011, ma il Governatore in carica Quinn ha già disposto la commutazione della pena capitale in ergastolo senza libertà condizionata per tutti i 15 condannati alla pena di morte, attualmente detenuti in attesa di esecuzione nelle carceri statali. L’Illinois è il quarto Stato statunitense dal 2007 ad abolire la pena di morte (precedentemente ciò era avvenuto in Nuovo Messico, New Jersey e New York), mentre i legislativi di altri quattro Stati stanno considerando l’adozione di un’analoga legge (Connecticut, Kansas, Maryland e Montana). (Gianluca Gentili)


STATI UNITI – Costituzionale in Georgia la legge che richiede un documento di riconoscimento per poter votare

Con la decisione Democratic Party of Georgia c. Perdue et al. la Corte suprema della Georgia ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla legge statale che richiede ai cittadini dello Stato l’ostensione di un documento di riconoscimento personale (comprensivo di foto) rilasciato dalle autorità, al fine di poter esercitare il proprio diritto di voto durante le consultazioni elettorali. La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Partito democratico della Georgia nella causa intentata contro il Governatore dello Stato Sonny Perdue, il Segretario di Stato Karen Handel e la Commissione elettorale statale con riferimento al 2006 Photo ID ACT. In particolare, il Partito democratico sosteneva che il requisito in oggetto, imponeva ai cittadini un ostacolo all’esercizio dei diritti di elettorato attivo da ritenersi incostituzionale, in quanto in violazione delle disposizioni a tutela del diritto di voto e del principio di eguaglianza previste nella Costituzione statale. La Corte suprema, tuttavia, non ha accolto questa prospettazione affermando, al contrario, che la legge in oggetto non impedisce in alcun modo ai cittadini di esercitare il diritto di voto. Infatti, un cittadino che, per qualunque motivo, non sia in possesso di un documento di identità e voglia recarsi alle urne per votare, potrà ottenere il documento in tempi brevissimi presso l’ufficio elettorale della contea di residenza. Inoltre, la legge prevede altresì la possibilità per il cittadino di esprimere comunque il proprio voto (e di vederlo incluso provvisoriamente nel conteggio finale dei voti) anche in assenza del documento, purché questo venga presentato entro le successive 48 ore ai funzionari del seggio presso il quale il soggetto ha votato. Infine, la legge in oggetto mantiene comunque in vigore la possibilità per un cittadino georgiano di inviare il proprio voto per posta, non risultando in questi casi soggetto all’obbligo di ostensione del documento. Nel dichiarare infondata la questione di costituzionalità, la Corte suprema statale si è basata, in parte, sulla precedente decisione della Corte suprema degli Stati Uniti nel caso Crawford c. Marion County Election Board risalente al 2008, in cui il supremo giudice federale aveva respinto la questione di costituzionalità sollevata con riferimento ad una legge dell’Indiana («Voter ID Act, SEA 483») che imponeva un’analoga condizione per poter esercitare il diritto di voto. In Crawford, la Corte suprema aveva ritenuto l’obbligo imposto dalla legge come non eccessivo e pertanto non in violazione del diritto di voto protetto dalla Costituzione degli Stati Uniti. (Gianluca Gentili)


STATI UNITI – Approvata in Sud Dakota la legge che impone un periodo di attesa di tre giorni prima dell’aborto

Con la firma di ratifica apposta dal Governatore Dennis Daugaard il 22 marzo 2011, è entrata in vigore nello Stato del Sud Dakota la legge che impone ad una donna in gravidanza che voglia porre in essere un aborto, un necessario periodo di attesa di 72 ore, prima di poter porre termine alla gravidanza. In particolare, la legge, oltre al necessario periodo di attesa, prevede che la paziente debba rivolgersi, durante le 72 ore che precedono l’aborto, ad un centro specializzato di sostegno psicologico. Così disponendo, la legge stabilisce il più lungo periodo di attesa in vigore negli Stati Uniti e prevede espressamente che il sostegno psicologico in oggetto debba essere fornito «presso un centro di sostegno per donne in stato di gravidanza, che svolga la propria attività in modo continuativo e fornisca supporto alle pazienti al fine di sviluppare e mantenere una relazione con il proprio figlio non ancora nato». Il centro dovrà altresì rendere edotta la paziente in stato di gravidanza sulle forme di sostegno materiale e psicologico disponibili al fine di portare a termine la gravidanza e prendersi cura del bambino. Il medico della paziente, prima di procedere all’eventuale aborto, dovrà verificare l’effettivo svolgimento di queste attività di sostegno, chiedendo alla donna di fornire il nome del centro di assistenza e del medico che abbia posto in essere il sostegno psicologico, oltre ai rispettivi indirizzi e numeri di telefono. (Gianluca Gentili)


SUDAFRICA – La Corte costituzionale si pronuncia in materia di libertà di espressione

Con la decisione Le Roux and Others c. Dey (CCT 45/10) [2011] ZACC 4 dell’8 marzo 2011, la Corte costituzionale sudafricana ha confermato la condanna di alcuni studenti i quali, nel presunto esercizio della loro libertà di espressione, in realtà avevano leso la dignità umana di uno dei loro professori. Il caso all’attenzione della Corte nasce dal ricorso presentato da Hendrick Pieter Le Roux, Burgert Christiaan Gildenhuys e Reinardt Janse van Rensburg contro la decisione della Supreme Court of Appeal che aveva confermato la loro condanna al risarcimento dei danni nei confronti del Dr. Louis Dey, decisa dalla High Court del North Gauteng, di Pretoria. Al centro della questione vi era la pubblicazione da parte dei ricorrenti, all’epoca dei fatti studenti, di un’immagine creata al computer di Dey, direttore della loro scuola, ritratto unitamente al preside. Nell’immagine vi erano due uomini nudi in un atteggiamento allusivo di carattere sessuale. Il simbolo della scuola copriva gli organi genitali dei due uomini.
Dey si rivolse alla Corte d’appello per il risarcimento dei danni basando la propria richiesta sia sul carattere diffamatorio ed offensivo dell’immagine, che sul pregiudizio di carattere psicologico che quella gli aveva causato. La High Court aveva accolto entrambe le richieste, disponendo un risarcimento danni di 45.000 rand (equivalente a circa 5.000 euro). Ma la Supreme Court of Appeal affermò che l’accoglimento di entrambe le richieste rappresentava un non ammissibile accumulo di azioni legali, accogliendo così solo la richiesta basata sul carattere diffamatorio dell’immagine, respingendo quella basata sulla lesione della dignità, in quanto fondata su presupposti errati. Ciononostante la Supreme Court of Appeal confermò l’ammontare del risarcimento del danno riconosciuto dal tribunale di merito.
Davanti al giudice costituzionale, i ricorrenti contestavano la correttezza delle conclusioni sia della High Court che della Supreme Court of Appeal, basandosi principalmente sulla tutela della libertà di espressione. Inoltre, le loro argomentazioni sono state supportate da due amici curiae (il Freedom of Expression Institute, il quale sottolineò i diritti dei ragazzi alla libertà di espressione e in particolare alla satira, e il Restorative Justice Centre, che invece si concentrò sull’importanza dell’accordo e della transizione come meccanismi di risoluzione di controversie di tale tipo). La Corte costituzionale ha condiviso l’affermazione secondo la quale l’immagine di Dey era da considerarsi diffamatoria. In particolare, secondo lo standard di un osservatore medio, l’immagine nella quale il resistente era ritratto in una situazione indecente, era da considerasi come profondamente offensive e, in ogni caso, idonea ad arrecare un danno morale e una lesione della dignità personale. Ciononostante la Corte ha annullato le decisioni precedenti, ricalcolando l’ammontare del risarcimento in 25.000 rand (circa 2.700 euro). Inoltre, ai ricorrenti è stato ordinato di formulare delle scuse incondizionate per il danno provocato.
I giudici Cameron e Froneman, nelle loro opinioni dissenzienti, hanno affermato l’immagine non era da considerarsi diffamatoria, anche se idonea a provocare un danno alla dignità personale delle persone ritratte. Al contrario, il giudice Yacoob ha sostenuto che l’immagine non era né diffamatoria, né idonea a danneggiare la dignità di Dey, in virtù del riconoscimento costituzionale alla libertà di espressione e ai diritti ed interessi dei giovani. Una persona media, infatti, sapendo che l’immagine era stata elaborata nel contesto scolastico, l’avrebbe considerata più come un tentativo immaturo di derisione dell’autorità esercitata da Dey, piuttosto che un attacco reale alla sua persona. (Irene Spigno)


SUDAFRICA – Dichiarata l’incostituzionalità della norma istitutiva dell’unità anticorruzione in quanto inidonea a garantirne l’indipendenza

Con la decisione Glenister c. President of the Republic of South Africa and Others (CCT 48/10) [2011] ZACC 6 del 17 marzo 2011, la Corte costituzionale del Sudafrica si è espressa sulla costituzionalità del Capitolo 6A del South African Police Service Amendment Act num. 57 del 2008, il quale prevedeva l’istituzione del Directorate for Priority Crime Investigation (DPCI), rilevandone la non conformità con il testo costituzionale, in quanto non idoneo a garantire un adeguato grado di indipendenza di tale organo.
Più nel dettaglio, il DPCI costituiva un ufficio della Polizia sudafricana specializzato nell’attività di prevenzione e indagine su reati di “priorità nazionale”, tra i quali vi erano quelli collegati alla criminalità organizzata.
Secondo il giudice costituzionale rientrerebbe tra le obbligazioni dello Stato previste sia dalle Costituzione che dagli accordi internazionali di cui il Sudafrica è firmatario, quella di stabilire e mantenere un organismo indipendente per combattere la corruzione e il crimine organizzato. La Corte ha, inoltre, sottolineato come la corruzione mette in pericolo i diritti fondamentali riconosciuti nel Bill of Rights e mina le fondamenta stessa della democrazia. In particolare, la section 7 (2) della Costituzione impone allo Stato il compito di rispettare, proteggere, promuovere e dare attuazione ai diritti fondamentali. Tale norma deve essere letta in combinato disposto con la section 8 (12), secondo la quale i diritti riconosciuti nel Bill of Rights vincolano tutte le istituzioni, con la section 39 (1) (b), in virtù della quale i giudici, nella loro attività interpretativa devono considerare il diritto internazionale, e con la section 231, che prevede l’obbligatorietà degli accordi internazionali approvati dal Parlamento per tutto lo Stato. Dall’interpretazione congiunta di tali norme, deriverebbe, secondo il giudice costituzionale, l’obbligo a carico dello Stato di creare un’unità anticorruzione indipendente.
Le motivazioni che rendono il DPCI non adeguatamente indipendente sarebbero da rinvenire nel fatto che si tratta di un organo facilmente influenzabile dal potere politico, in quanto le sue attività sono coordinate dal Governo: infatti, la normativa impugnata prevede che un comitato ministeriale possa determinare le linee guida in materia di funzionamento dell’organo, cosi come la selezione delle priorità nazionali. Inoltre, vi sono numerosi altri elementi che, secondo la maggioranza della Corte, evidenzierebbero una carenza di indipendenza: così, ad esempio, la nomina dei suoi componenti, non sufficientemente immune da influenze politiche, e la previsione di livelli remunerativi non eccessivamente flessibili e garantiti. Per questi motivi la Corte ha dichiarato l’invalidità costituzionale della normativa impugnata, dando al Parlamento un termine di 18 mesi per modificare la normativa vigente secondo le indicazioni del giudice costituzionale.
Nella concurring opinion, il Chief Justice Ngcobo e i giudici Brand, Mogoeng e Yacoob hanno affermato che la section 7 (2) della Costituzione, mentre prevedrebbe un obbligo positivo a carico dello Stato per combattere la corruzione e il crimine organizzato, analogo obbligo non sussisterebbe con riferimento all’istituzione di una specifica ed indipendente unità anticorruzione. Essi, inoltre, hanno sottolineato che in realtà l’autonomia strutturale e operativa della DPCI sarebbe assicurata tramite meccanismi normativi ed istituzionali che sono adeguatamente previsti per evitare illegittime interferenze e per salvaguardare l’indipendenza dell’organo. (Irene Spigno)


SVIZZERA – Approvata la legge per la restituzione ai paesi d’origine dei beni depositati nelle banche svizzere da «personalità politicamente esposte»

Lo scorso 1° febbraio è entrata in vigore la c.d. lex Duvalier, un provvedimento legislativo che prevede la possibilità di bloccare, confiscare e restituire gli averi illeciti di «persone politicamente esposte» nel caso in cui una domanda d’assistenza giudiziaria internazionale non possa avere esito a causa della situazione di dissesto del sistema giudiziario dello Stato richiedente.
Finalità principale della legge è quella di consentire la restituzione ai paesi d’origine dei beni illeciti depositati nelle banche svizzere da dittatori stranieri successivamente alla loro deposizione. (Renato Ibrido)


TUNISIA – Prosegue il processo di transizione verso la prima Costituzione del dopo-Ben Ali

Dopo la rivoluzione del “gelsomino” e la cessazione dall’incarico del Presidente Ben Ali per opera di una decisione del Consiglio costituzionale, la Tunisia prosegue il proprio processo di transizione istituzionale, in particolare attraverso la convocazione di un’assemblea costituente e l’attribuzione al Capo dello Stato provvisorio di poteri eccezionali.
Il 14 gennaio, in seguito all’abbandono del territorio nazionale da parte di Ben Ali, il Primo ministro Ghannouci aveva assunto le funzioni di Presidente ad interim, affermando che il Capo dello Stato non era nelle condizioni di adempiere le proprie funzioni e che, ai sensi dell’art. 56 della Costituzione, avrebbe garantito la supplenza fino allo svolgimento delle elezioni. Secondo il Consiglio costituzionale, peraltro, la fattispecie di cui all’art. 56 si riferisce esclusivamente all’ipotesi di impedimento temporaneo del Presidente. Dovendosi considerare permanente l’impedimento di Ben Ali, era necessario fare applicazione dell’art. 57 della Costituzione, il quale prevede che in caso di vacanza della massima carica dello Stato, le funzioni presidenziali, in attesa di nuove elezioni, siano esercitate dal Presidente della Camera dei deputati. Conformemente alla decisione del Consiglio costituzionale, il 15 gennaio il Presidente della Camera, Fouad el-Mabzaa, ha prestato giuramento e si è insediato alla presidenza, rilevando i poteri già assunti alcune ore prima dal Primo ministro.
Il 7 febbraio, la Camera dei deputati ha approvato un progetto di legge che abilita il Presidente della Repubblica ad interim a riformare per decreto larghi settori della legislazione ordinaria. In particolare, il Capo dello Stato provvisorio potrà adottare con decreto-legge un nuovo codice elettorale, una legge sui partiti politici, un provvedimento di amnistia generale. Ulteriori norme potranno essere emanate in materia di diritti dell’uomo, lotta al terrorismo, riciclaggio di denaro, sviluppo economico e sociale, finanze, fisco, proprietà, cultura ed educazione, protezione del territorio nei casi di catastrofi naturali.
L’istituto del decreto-legge è disciplinato dall’art. 28, c. 2 della Costituzione nei seguenti termini: «la Camera dei deputati può abilitare il Presidente della Repubblica per un periodo limitato ed un oggetto determinato ad emanare decreti-legge che devono essere sottoposti alla ratifica della Camera alla scadenza di tale periodo».
La legge di abilitazione è stata approvata allo scopo di accelerare il processo di transizione costituzionale avviato a seguito della deposizione di Ben Ali, consentendo soprattutto alla nuova compagine di unità nazionale di organizzare le elezioni politiche in condizioni di trasparenza e democraticità.
I poteri eccezionali dovranno tuttavia esaurirsi in concomitanza con l’inizio della nuova legislatura.
Il 15 febbraio il Ministero dell’interno ha comunicato intanto il prolungamento dello stato di emergenza decretato da Ben Ali il 14 gennaio, allo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini e la protezione dei beni pubblici e privati.
A seguito delle proteste popolari, peraltro, il Primo ministro Ghannouchi ha rassegnato le dimissioni ed è stato sostituito da Béji Caid Essebsi, il quale ha formato un Governo privo di personalità politiche legate al precedente regime. Fra le prime decisioni di Essebsi si segnala l’abolizione del Dipartimento di sicurezza nazionale, vale a dire la struttura governativa alla quale facevano capo i corpi di polizia segreta che erano stati utilizzati da Ben Ali allo scopo di reprimere il dissenso dei gruppi di opposizione.
Il 3 marzo, il Presidente della Repubblica ad interim, Fouad el-Mabzaa, ha infine annunciato la convocazione di un’assemblea costituente che sarà eletta il 24 luglio prossimo. Fouad el-Mabzaa ha inoltre aggiunto che rimarrà in carica fino al 15 marzo 2012 per guidare la transizione. (Renato Ibrido)


UCRAINA – La Corte costituzionale si esprime sulla legittimità della legge sul Consiglio superiore della magistratura

Con decisione n. 2-rp/2011 dell’11 marzo, la Corte costituzionale ucraina si è espressa sulla legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge sul Consiglio superiore della magistratura (legge n. 22/98-VR del 15 gennaio 1998) stabilendo che tale organo non può chiedere ai giudici dei tribunali copia degli atti dei casi giudiziari pendenti prima della conclusione di una qualsiasi controversia (art. 25, c. 3, legge n. 22/98-VR). Il Consiglio superiore della magistratura, che ha iniziato la propria attività il 31 marzo 1998, è un organo collegiale e indipendente di 20 membri «responsabile della formazione di corpi giudiziari altamente professionali capaci di una qualificata, onesta ed imparziale gestione della giustizia su base professionale, come anche della decisione relativa alle violazioni di giudici e pubblici ministeri dei requisiti di incompatibilità e (…) della loro responsabilità disciplinare» (art. 1, legge n. 22/98-VR). L’attività del Consiglio superiore della magistratura incide anche sulla nomina e la revoca dei giudici e sui procedimenti disciplinari che riguardano tanto i giudici della Corte suprema (il cui presidente è membro del Consiglio) che quelli delle Corti superiori specializzate (art. 131 Costituzione). Il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio sono regolate tanto dalla Costituzione, quanto dalla legge n. 22/98-VR, e dalle regole di procedura del Consiglio superiore della magistratura. La Corte costituzionale nella decisione in esame è stata chiamata a sindacare la legittimità costituzionale degli artt. 25, c. 1-3 della legge n. 22/98-VR su ricorso proposto, ex art. 40 della legge sulla Corte costituzionale ucraina, da parte di 53 deputati del parlamento monocamerale ucraino (Verkhovna Rada). Nel ricorso è stata  lamentata la violazione delle disposizioni sull’indipendenza degli organi giudiziari di cui agli artt. 126, c. 1-2 e 129, c. 1 del testo costituzionale. Il giudice delle leggi ucraino ha dichiarato l’illegittimità di una sola delle disposizioni incriminate, l’art. 25, c. 3. Questa disposizione prevedeva che il Consiglio superiore della magistratura potesse chiedere agli organi giudiziari copia degli atti di un giudizio ancora in corso, salvo i casi decisi in camera di consiglio. Nel caso in cui il Consiglio avesse formulato tale richiesta, il giudice sarebbe stato obbligato entro dieci giorni e senza sospendere il giudizio ad inviare il materiale richiesto secondo le procedure stabilite agli art. 25, c. 1-2, pena la propria responsabilità disciplinare ai sensi degli art. 25, c. 4 della legge n. 22/98-VR e 188 del codice sugli illeciti amministrativi. Con una decisione articolata e complessa, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 25, c. 3 della legge n. 22/98-VR, ritenendola lesiva dell’indipendenza degli organi giudiziari. (Luca Marfoli)


UNGHERIA – La Corte costituzionale giudica illegittima una legge sul licenziamento arbitrario dei funzionari pubblici

La Corte costituzionale ungherese ha giudicato illegittima una legge, approvata poco dopo l’insediamento del premier Victor Orbán, che ha eliminato l’obbligo di motivare con giusta causa il licenziamento di funzionari pubblici. La Corte, che si è espressa all’unanimità, ha affermato che la disciplina limitava in modo sproporzionato i diritti del personale amministrativo.
All’approvazione della legge ritenuta costituzionalmente illegittima non era estranea la circostanza che la maggior parte dei funzionari pubblici fosse stata assunta durante il precedente governo socialista, rimasto in carica per diversi anni; va pertanto probabilmente ricondotta a questo fatto la volontà della forza politica ora al potere di rinnovare il corpo dei dipendenti, in modo tale da allontanare i soggetti che paiono più legati al partito che in passato godeva della maggioranza.
La Corte ha riconosciuto il diritto degli organi e delle istituzioni pubbliche di dotarsi di un sistema efficiente, che conti su dipendenti in grado di conformarsi a standard qualitativi elevati, presupponendo pertanto anche la possibilità di licenziare i lavoratori che non rispondono ai suddetti standard. Tuttavia il perseguimento di tale obiettivo deve essere armonizzato con i diritti dei dipendenti stessi.
Si osservi che la legge, che – come ha statuito la Corte – resterà in vigore fino al 31 maggio prossimo, aveva suscitato molte perplessità già al momento della sua approvazione tanto che il Presidente della Repubblica magiara, Laszlo Solyom, aveva in un primo momento rinviato al Parlamento la normativa sostenendo che appariva in contrasto con la disciplina comunitaria. Inoltre, subito dopo la sua entrata in vigore, varie associazioni si sono mosse per impugnarla, tanto che alla Corte costituzionale sono stati presentati sedici diversi ricorsi in merito. (Elena Sorda)


UNIONE EUROPEA – La Corte di giustizia afferma il diritto degli ascendenti di un cittadino europeo minorenne di risiedere e lavorare nell’Unione

Con la sentenza emessa l’8 marzo 2011, relativa al procedimento C-34/09, la Corte di giustizia ha affermato che, qualora un minore sia cittadino di uno Stato membro dell’Unione, l’ascendente di quest’ultimo – che al tempo stesso risulti esserne il responsabile e che abbia cittadinanza in un Paese terzo – ha diritto tanto al permesso di risiedere, quanto a quello di lavorare, nello Stato europeo in cui il minore risulti residente.
Il caso di specie sorge dalle vicende che hanno coinvolto il signor Gerardo Ruiz Zambrano e la moglie, cittadini colombiani che nel 1999 si sono trasferiti in Belgio utilizzando un visto emesso dall’ambasciata belga di Bogotà. I due, che avevano lasciato la Colombia con il figlio a causa dei violenti scontri in atto nel Paese, hanno subito fatto istanza per ottenere il permesso di risiedere nello Stato europeo. Le autorità belghe hanno però negato ripetutamente il provvedimento amministrativo.
Il signor Ruiz Zambrano nel 2001 è stato assunto con un contratto a tempo determinato e fra il 2003 e il 2005 ha avuto altri due figli, la cui cittadinanza, sia in virtù dello ius soli – applicato in Belgio – sia a causa della mancata istanza dei genitori all’ambasciata colombiana perché registrassero i neonati, risulta essere belga. Il ricorrente, allegando il lavoro stabile che gli permetteva di mantenere la famiglia, così come la nascita dei due bambini aventi cittadinanza europea, ha nuovamente presentato richiesta di permesso di lavoro e di soggiorno alle autorità belghe, che anche in questa occasione lo hanno negato. Nello specifico il signor Ruiz chiedeva di vedersi estesi i diritti comunitari, venendo assimilato ad un cittadino dell’Unione, alla luce dell’art. 40 della legge 15 dicembre 1980, in base a cui sono considerati tali i soggetti aventi la cittadinanza di Stati terzi che siano però ascendenti di cittadini di paesi membri dell’Unione.
Come richiamato dalla sentenza in esame, le autorità belghe avevano rigettato le istanze del ricorrente affermando che il signor Ruiz Zambrano avrebbe strumentalizzato la nascita dei figli e la normativa statale in materia non registrando i bambini presso le istituzioni colombiane e facendo acquisire loro la cittadinanza belga così da ottenere la regolarizzazione del proprio soggiorno.
Alle circostanza appena richiamate si aggiunga che al ricorrente, che aveva perso il lavoro a causa della crisi economica, era stato negato il sussidio di disoccupazione perché aveva reso le proprie prestazioni professionali in assenza dello specifico permesso di lavoro previsto per gli stranieri.
In ultima istanza il Tribunal du travail di Bruxelles, presso cui il signor Ruiz aveva ricorso per opporsi contro l’ultimo provvedimento citato, ha sollevato una questione pregiudiziale presso la Corte di giustizia dell’Unione europea.
La Corte ha basato la propria decisione sull’art. 20 TFUE. Nello specifico ha affermato che in base a siffatta disposizione si attribuisce a chiunque abbia la cittadinanza in uno Stato membro anche lo status di cittadino dell’Unione europea, status che pertanto non può essere negato ai due figli del Signor Ruiz Zambrano, nati in Belgio. Ne consegue che sono illegittimi tutti i provvedimenti nazionali che abbiano come effetto quello di limitare la fruizione dei diritti garantiti a chi è titolare della cittadinanza comunitaria. La Corte afferma altresì che, poiché i titolari delle tutele in esame sono minori in tenera età, incapaci di provvedere a se stessi autonomamente, nonché posti sotto la tutela e la cura di cittadini di Stati terzi, negare a questi ultimi il permesso di lavoro e di soggiorno, obbligandoli a lasciare il paese in cui i minori vivono, equivarrebbe a limitare in modo ingiustificato i diritti legati alla cittadinanza comunitaria di cui sono titolari i bambini.
La Corte pertanto conclude che in base all’art. 20 TFUE uno Stato membro non può negare al cittadino di uno Stato terzo – che si faccia carico di figli in tenera età che siano al tempo stesso cittadini dell’Unione – il permesso di soggiornare e lavorare nel paese europeo in cui i bambini risiedano, giacché un diverso comportamento costituirebbe una violazione dei diritti di questi ultimi. (Elena Sorda)


UNIONE EUROPEA – Il Tribunale annulla un bando EPSO perché non pubblicato in tutte le lingue ufficiali dell’Unione

Con la sentenza emessa il 3 febbraio 2011 in merito alla causa T-205/07, il Tribunale ha annullato un bando EPSO relativo all’assunzione di cittadini comunitari in qualità di agenti contrattuali, poiché esso era stato pubblicato solo in francese, inglese e tedesco.
Nel caso di specie il 27 marzo 2007 l’EPSO (Ufficio Europeo per la Selezione del Personale) aveva pubblicato sul proprio sito internet un invito a manifestare interesse (IMI) per la costituzione di un elenco di candidati interessati all’assunzione presso le istituzioni e le agenzie comunitarie in qualità di agenti contrattuali, per lo svolgimento di diverse mansioni (EPSO/CAST/EU/27/07) fra le quali rientravano quattro diverse categorie di funzionari; a titolo meramente esemplificativo si possono richiamare tanto le funzioni di usciere e autista, quanto quelle di impiegato, segretario, o ancora mansioni nei settori tecnico-informatico, amministrativo, linguistico e ingegneristico.
Il bando, pubblicato in inglese, francese e tedesco, prevedeva che avessero diritto a manifestare interesse tutti i cittadini europei la cui prima lingua rientrasse fra quelle ufficialmente riconosciute dall’Unione e che avessero altresì una conoscenza soddisfacente di una delle tre lingue sopra richiamate.
La Repubblica italiana ha presentato un ricorso perché l’IMI venisse annullato allegando una violazione dell’art. 290 CE relativo all’individuazione del regime linguistico da usare nelle istituzioni europee senza dar luogo a discriminazioni, gli artt. 1, 4, 5 e 6 del regolamento n. 1 che «stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea», nonché, più in generale, la violazione dei principi di non discriminazione, proporzionalità e multilinguismo.
Il giudice comunitario ha rigettato le prime argomentazioni allegate dall’Italia, affermando in prima istanza che l’art. 290 CE consente espressamente alle istituzioni di determinare le modalità di applicazione del regime linguistico nei propri regolamenti interni, da cui consegue che l’EPSO è autorizzato a individuarne uno.
In secondo luogo è stato dichiarato che non trovavano applicazione nemmeno i citati articoli del regolamento n. 1 giacché essi si applicano nei confronti dei rapporti fra le istituzioni comunitarie e uno Stato membro o un soggetto che ricada nella giurisdizione di quest’ultimo, mentre i funzionari, gli agenti contrattuali e i candidati a tali posti sono soggetti alla giurisdizione interna dell’Unione europea. A maggior ragione si deve considerare che per svolgere in modo adeguato le mansioni relative al bando EPSO in esame è imprescindibile conoscere l’inglese, il francese o il tedesco.
Diverse sono però le conclusioni del Tribunale per quanto attiene al rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e multilinguismo, sanciti dall’art. 12 CE, dall’art. 22 della Carta di Nizza e dall’art. 6, n. 3 del regolamento n. 1. In primo luogo occorre ricordare che non esistono disposizioni né principi di diritto comunitario che impongano la sistematica pubblicazione degli IMI sul sito ufficiale dell’EPSO in tutte le lingue ufficiali dell’Unione; inoltre non è nemmeno ipotizzabile che ogni comunicazione che attiene ad attività o atti delle istituzioni europee sia sempre pubblicata in tutti gli idiomi riconosciuti. Tuttavia occorre anche considerare che alla luce dell’art. 82, n. 3, lett. e) del RAA (regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee) in una procedura di assunzione per il ruolo di agente commerciale il candidato deve avere la conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione e per quanto concerne inglese, francese e tedesco deve disporre – ai fini dell’assunzione – delle conoscenze linguistiche minime, salvo poi lasciare alle istituzioni la libertà di individuare requisiti tecnici ulteriori in materia. Quest’ultimo requisito presuppone che le competenze del candidato in quest’ambito non debbano essere necessariamente elevate; ne consegue che quella che potrebbe essere una competenza idiomatica idonea all’assunzione, potrebbe al tempo essere di livello inferiore a quella necessaria per comprendere adeguatamente il testo del bando.
Il Tribunale ha pertanto annullato l’IMI in esame, poiché ha ravvisato una violazione del principio di non discriminazione. Infatti, alla luce delle osservazioni appena richiamate, la mancata pubblicazione del bando in tutte le lingue ufficiali sul sito dell’EPSO, o in alternativa su quello della Commissione, e in ogni caso l’assenza di una misura equivalente che avrebbe garantito la conoscenza trasversale del bando a tutti i cittadini dell’Unione in modo eguale, hanno dato luogo a una discriminazione che ha favorito i soggetti aventi come prima lingua quella inglese, francese o tedesca. (Elena Sorda)


YEMEN – Dichiarato lo stato di emergenza in Yemen

Il 18 marzo 2011, il presidente yemenita Ali Abullah Saleh ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il paese. La decisione segue la strage avvenuta a Sana’a nella quale si sono registrate numerose vittime fra i manifestanti.
Alla dichiarazione del presidente Saleh, è seguita l’approvazione da parte del Parlamento di una legge che detta le misure vigenti durante lo stato di emergenza, della durata di 30 giorni. L’approvazione parlamentare è avvenuta il 23 marzo del 2011 e prevede il rafforzamento dei poteri governativi nei confronti dei manifestanti giacché amplia il potere di arresto e detenzione oltre che di censura nei confronti dei media. (Marta Cerroni)