Editoriale
– La Corte di
Strasburgo si pronuncia sulla normativa irlandese in materia di aborto
La Corte europea dei diritti
dell’uomo, con la sentenza A,
B, and C v. Ireland del 16 dicembre 2010, è
intervenuta in
materia di
pratiche abortive, dichiarando l’incompatibilità della normativa
irlandese con
l’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
La sentenza decide i ricorsi
presentati da tre donne, le quali, per motivi diversi erano state
costrette a
recarsi all’estero per procedere all’interruzione volontaria della
gravidanza
affrontando una procedura economicamente costosa oltre che
psicologicamente
faticosa.
I forti limiti della normativa
irlandese, oltre a determinare la “migrazione” in Gran Bretagna e il
venir meno
dell’assistenza sanitaria irlandese, avevano causato una interferenza
sproporzionata nella loro vita privata. Per questo, tutte e tre le
ricorrenti,
lamentavano una violazione dell’art 8 della CEDU, anche se sulla base
di
motivazioni differenti. Infatti, due ricorrenti ritenevano che la
lesione fosse
dovuta alle restrizioni nell’accesso alle pratiche abortive, permesso
solo di
fronte ad un reale pericolo per la vita della gestante e non anche di
pericolo
per la salute fisica e psichica della donna; invece, la terza
ricorrente
ravvisava la lesione dell’art. 8 nell’assenza di adeguate strutture
sanitarie e
sociali che permettessero un pieno diritto ad accedere alle pratiche
abortive,
nel caso di pericolo per la vita della donna. Accanto alla violazione
dell’art
8, le prime due ricorrenti lamentavano anche la violazione degli
articoli 3
(proibizione della tortura), 13 (diritto a un ricorso effettivo), 14
(divieto
di discriminazione) della CEDU; la terza, oltre che la violazione dei
precedenti tre articoli, lamentava anche quella dell’art. 2 (diritto
alla
vita).
In Irlanda, la materia riceve
diretta regolamentazione in Costituzione; l’art. 40, c. 3 della Costituzione
irlandese dispone che lo Stato riconosce il diritto alla vita
del
feto e,
avendo riguardo anche al diritto alla vita della madre, si impegna ad
adottare
delle normative che rispettino tale diritto e per quanto possibile, lo
tutelino. Da tale disposizione è possibile ricavare il principio in
virtù del
quale al feto è riconosciuta una tutela quasi assoluta, il cui unico
limite è
rappresentato da un rischio reale per la vita della donna, accertato da
apposita dichiarazione medica.
La formulazione attuale della
disposizione costituzionale è il risultato di alcune modifiche avvenute
mediante referendum. La prima, nel 1983, ammetteva la deroga al divieto
assoluto di aborto nel caso in cui la vita della madre fosse in
pericolo; la
seconda, nel 1992, consentiva la possibilità di recarsi all’estero per
abortire
e di ricevere e diffondere informazioni al riguardo. Nel 2002, invece, fu indetto un referendum,
sul Twenty-fifth
Amendment of the Constitution
(Protection of Human Life in Pregnancy) Bill 2001 (su cui v. Palomar
n. 9).
La proposta di origine governativa, la cui approvazione avrebbe
riservato la
disciplina della materia ad una legge costituzionale modificabile solo
mediante
referendum, fu invece bocciata dagli elettori. La riforma, pur
lasciando
invariata la possibilità di recarsi all’estero e ricevere-diffondere
informazioni al riguardo, avrebbe reso molto più severa e restrittiva
la
disciplina.
La Corte di Strasburgo, prima
di entrare nel merito della questione e accertare l’esistenza della
violazione della
Convenzione, ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale
irlandese.
In particolare, il Regulation of
Information (Services outside the State for Termination of Pregnancies)
Act del 1995, regolamenta la
diffusione delle informazioni sulla possibilità di accesso alle
pratiche
abortive in uno Stato terzo, libertà prevista, come si è detto, dallo
stesso
articolo 40 della Costituzione. Inoltre, la section
59 dell’Offences
Against the Person Act del 1861, vieta l’aborto e
prevede la
pena della
detenzione fino a 12 anni per chi viola tale disposizione.
La giurisprudenza irlandese
si è espressa numerose volte sia per quanto riguarda la legittimità della diffusione di informazioni sulla
possibilità di recarsi all’estero per praticare l’interruzione
volontaria della
gravidanza (si vedano ad esempio Attorney
General v. X and Others del 1992, Ireland
v. Grogan and Others del
1991, Open
Door and Dublin Well Woman v. Ireland del
1992), ma anche su quella di
interrompere volontariamente la gravidanza solo nel caso in cui vi
fosse un
rischio reale per la vita della gestante, superabile solamente
attraverso
l’aborto (in questo senso Attorney
general v. X and Others del 1992, A
and B v.
Eastern
Health Board, Judge Mary Faky and C, and the Attorney General del
1998; MR
v. TR and Others del 2006).
Inoltre, la Corte di Strasburgo richiama l’orientamento della
giurisprudenza irlandese
secondo la quale il diritto alla vita del nascituro e il divieto totale
di
pratiche abortive, discenderebbero direttamente dall’interpretazione
dell’art.
40, c. 3 e di altre norme della Costituzione (così in McGee
v.
Attorney General del 1974).
La Corte riconduce il
problema dell’aborto sotto la fattispecie dell’art 8 della CEDU, come
già fatto
nella sentenza Tysiąc
v. Poland,
del 20 marzo
2007, ravvisando la violazione di tale norma da parte della
legislazione
irlandese solamente per quanto concerne la mancanza di procedure celeri
che
garantiscano la piena tutela del diritto di aborto. Inoltre, la Corte
rileva la
mancata attuazione, tramite legge ordinaria, del comma 3 dell’art. 40
della
Costituzione irlandese, in quanto non è stata indicata la procedura da
seguire
per accertare l’esistenza dei presupposti che permettono di procedere
all’interruzione volontaria della gravidanza all’interno del territorio
irlandese. Si tratta quindi della mancanza di una tutela effettiva
legata al
fatto che i medici sono restii a dichiarare la necessità di ricorrere
all’aborto, a causa del timore di essere successivamente contraddetti
da un
altro medico, con il rischio di incorrere in sanzioni penali.
Nonostante il tema
dell’aborto sia stato oggetto di analisi della Corte di Strasburgo in
numerose
occasioni (tra le pronunce più importanti ricordiamo Open Door
e
Dublin Well
Woman v. Ireland del 1992; Woman on Waves v.
Portugal del
2010; Vo
c. Francia del 2004; Boso c. Italia del
2002), tuttavia, la sentenza A, B, and C v
Ireland affronta
in modo molto specifico, rispetto ad altre, il tema del bilanciamento
di
interessi. Con riferimento a tutti gli altri profili sollevati dalle
ricorrenti, il giudice europeo ha sottolineato come la materia
dell’aborto
debba essere considerata come una di quelle nelle quali il margine di
apprezzamento
degli Stati è ancora piuttosto forte. Il limite è rappresentato dalla
tutela
della vita della donna che deve essere sempre garantita rispetto alla
tutela
della vita pre-natale (principio affermato nella decisione Open
Door and Dublin Well Woman v. Ireland del 1992);
perciò la protezione della
vita
pre-natale può essere assicurata solo se bilanciata con gli interessi
della
vita della donna (Vo
v. France del 2004 e Tysiac
v.
Poland del 2007). Inoltre, l’assenza nei paesi membri del
Consiglio
d’Europa di un’univoca opinione sulla definizione del momento iniziale
della
vita (principio affermato nelle
sentenze Vo
v. France ed Evans
v. the United Kingdom) amplia il margine di
discrezionalità dello Stato. La Corte ha inoltre sottolineato che il
diritto
alla vita privata e familiare include anche il diritto di scegliere se
diventare o meno genitori, diritto che subisce inevitabilmente una
restrizione
di fronte alle norme che limitano l’accesso all’interruzione volontaria
della
gravidanza. Tuttavia, non ogni normativa che incide sulla possibilità
di
abortire rappresenta una violazione del diritto alla riservatezza della
vita
privata: compito del legislatore è quello di bilanciare tra le diverse
esigenze, garantendo la prevalenza del diritto alla vita della donna su
quella
del feto. Perciò, da questo punto di vista, la disciplina irlandese è
conforme
all’art 8 della CEDU, anche se non è ammessa una deroga al divieto di
aborto
nel caso di rischio per la salute della donna.
Il giudice europeo ha inoltre
affermato come non sia possibile ravvisare la violazione dell’art. 2,
in quanto
nonostante la normativa irlandese impedisca l’interruzione volontaria
della
gravidanza, ammettendola solo in casi specifici, la ricorrente non
aveva alcun
impedimento per spostarsi all’estero e non ha dato prova dell’avvenuta
lesione
del diritto alla vita connesso all’impossibilità di procedere
all’interruzione
della gravidanza in Irlanda (in relazione a quest’ultimo punto la Corte
fa
riferimento ai precedenti L.C.B.
v. the
United
Kingdom, 9 giugno 1998; Osman
v. the
United
Kingdom, 28 ottobre 1998). Inoltre, la Corte ha
escluso che nel
caso di
specie ci sia stata la violazione dell’art. 3, che, secondo le
ricorrenti,
risultava violato dalla situazione discriminatoria e lesiva della
dignità della
donna costretta a subire spostamenti per abortire, ad un aggravamento
della
procedura, ecc. Secondo la Corte, la lesione psico-fisica della salute
della
gestante e della sua dignità, causata dalla vigente normativa
irlandese, non
produce una lesione dell’art. 3 perché mancherebbe il superamento della
soglia
minima di gravità necessaria per dichiararne la violazione, per la cui
quantificazione
la Corte richiama alcuni casi giurisprudenziali come Ireland
v. the United Kingdom del
18 gennaio 1978 e Lotarev
v. Ukraine dell’8 aprile 2010.
Nell’opinione parzialmente
dissenziente, sei giudici hanno ritenuto non correttezza la
ricostruzione
giuridica proposta dalla sentenza, in quanto la Corte ha rinvenuto la
compatibilità con la CEDU della normativa nazionale sulla base degli
specifici
valori radicati nella comunità irlandese, senza tenere conto del fatto
che la
maggior parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa hanno accolto
un
orientamento diverso nella propria legislazione.
La decisione della Grande
Camera va contestualizzata rispetta all’attuale fase storico-politica
irlandese, con particolare riguardo alle vicende che hanno interessato
la
ratifica del Trattato di Lisbona. Uno studio all’University
College di Dublino commissionato dal Governo irlandese
per analizzare le cause che avevano condotto al risultato negativo del
referendum del 2008, con il quale era stata respinta la ratifica del
trattato
di Lisbona, evidenziò il timore degli irlandesi di un intervento sulla
questione dell’aborto. Pertanto, il Governo irlandese, prima della
ratifica del
Trattato avvenuta con referendum nel 2009, aveva chiesto l’adozione di
una
decisione da parte dei capi di Stato e di Governo dei ventisette paesi
membri
dell’Unione europea con cui si impegnavano a garantire ai cittadini
irlandesi
che non sarebbe stato necessario modificare l’art. 40 c. 3 Cost.
Infatti, nella
decisione si può leggere che «Nothing in the Treaty of Lisbon
attributing legal
status to the Charter of Fundamental Rights of the European Union, or
in the
provisions of that Treaty and the area of freedom, security and
justice,
affects in any way the scope and applicability of the protection of the
right
to life in Article 40.3.1, 40.3.4 and 40.3.3 (...) provided by the
Constitution
of Ireland». (Marta
Cerroni)
AUSTRALIA –
Dichiarata l’incostituzionalità della norma che limitava la libertà
personale
indipendentemente dalla commissione di un reato
Con la sentenza State
of South Australia v. Totani & Another [2010] HCA 39,
la
High Court ha
dichiarato l’incostituzionalità della section 14(1)
del
Serious
and Organised Crime (Control) Act
del
2008 e di
un control order adottato in
applicazione di questa.
Nel dicembre del 2008,
la South Australian Commissioner of
Police, organo di polizia alle dirette dipendenze del Minister
for Police, aveva richiesto all’Attorney-General del
South Australia di dichiarare, secondo quanto
previsto dalla section 10 del Serious
and Organised Crime (Control) Act,
la Finks Motorcycle Club Inc.
un’organizzazione pericolosa per la sicurezza pubblica, in quanto il
suo scopo
sarebbe stato quello di organizzare, progettare, supportare – o
comunque di
essere coinvolta in – «serious criminal activity», da intendersi come
la
commissione di delitti o contravvenzioni puniti dalla legge. Il 14
maggio 2009
l’Attorney-General accolse la
richiesta del Commissioner, il
quale
alcuni giorni dopo ricorse alla Court
del South Australia per ottenere un control
order nei confronti di Hudson e Totani, membri
dell’organizzazione
stessa,
in applicazione della section 14(1)
del medesimo atto normativo. Tale norma prescrive che i giudici, in
seguito
alla richiesta del Commissioner,
possano emettere un control order
nei
confronti di una persona quando vi è la prova che quella persona sia
membro
dell’organizzazione dichiarata pericolosa, indipendentemente dal suo
effettivo
coinvolgimento nell’attività criminosa dell’organizzazione o dalla
commissione
di reati. Inoltre, la section 35
prevede che ogni persona coinvolta, anche se in modo marginale, nelle
attività
dell’organizzazione o nei confronti della quale era stato emesso un control order ai sensi della section 14(1),
è considerata colpevole di
un reato punito con la pena della reclusione fino a cinque anni. In
seguito
alla richiesta del Commissioner, il
tribunale aveva emesso un control order nei
confronti dei ricorrenti, stabilendo il divieto di associarsi con altre
persone
dichiarate membri della stessa organizzazione e di possedere oggetti
considerati pericolosi e armi vietate. Sia Hudson che Totani hanno
fatto
ricorso alla Corte suprema del South Australia chiedendo che fosse
dichiarata
l’invalidità costituzionale della section 14(1).
La
Corte ha accolto il ricorso e la sua decisione è
stata impugnata
dallo Stato del South Australia davanti alla High
Court
federale, la quale ha confermato la decisione del
giudice statale. Secondo la Corte, infatti, una norma che prevede che
un
tribunale dia attuazione alle richieste di un organo espressione del
potere
esecutivo, quale il Commissioner,
in
modo quasi automatico e senza garanzie per la libertà personale dei
soggetti
coinvolti, è da considerarsi incompatibile con il principio
costituzionale
dell’indipendenza del potere giudiziario. Inoltre, la Corte ha rilevato
la
violazione del principio costituzionale della presunzione di innocenza,
posto
che per adottare le determinazioni previste dalla section 10(1)
con riferimento alle organizzazioni coinvolte in
attività criminali, l’Attorney-General
non doveva dimostrare che uno o più membri avesse commesso un reato o
che nei
loro confronti il Commissioner of Police
avesse richiesto l’emissione di un control
order. Di conseguenza la section
14(1) imponeva delle limitazioni severe sulla libertà personale
indipendentemente dal fatto che una persona avesse commesso un reato. (Irene Spigno)
AUSTRALIA – La High
Court estende le
garanzie previste
dal Migration Act anche ai detenuti
nella Christmas Island
La High Court
australiana, con la decisione dell’11
novembre 2010
Plaintiff
M61/2010E v Commonwealth of Australia; Plaintiff M69 of 2010 v
Commonwealth of
Australia [2010]
HCA 41, ha
affermato che coloro che richiedono l’asilo politico nel territorio
australiano
e si trovano in detenzione nella Christmas Island, fino a questo
momento
considerata come un «excised offshore place», hanno il diritto di
ricorrere ai
rimedi giurisdizionali e alla stessa protezione legale riconosciuti ai
richiedenti asilo che si trovano nel continente australiano. La
decisione,
raggiunta dalla Corte all’unanimità dei suoi 7 componenti, ha
sottolineato che
il procedimento al quale erano stati sottoposti due cittadini tamil
provenienti
dallo Sri Lanka, durante il quale non erano state loro riconosciute le
clausole
di protezione previste dalla normativa australiana, doveva considerarsi
come
illegittimo, in quanto adottato in assenza di alcuna base legale e in
violazione
di quanto previsto dal Migration
Act 1958
e dalla giurisprudenza australiana in materia che impone il rispetto di
determinate garanzie procedurali. I due ricorrenti erano arrivati nella
Christmas Island e avevano richiesto lo status
di rifugiati, ma nel procedimento di valutazione delle loro richieste
non erano
state rispettate le regole previste dalla normativa vigente. Il Commonwealth e il Minister
for
Immigration and Citizenship hanno
affermato che
il
processo di valutazione della domanda dei ricorrenti era stato condotto
come
esercizio di un potere non previsto normativamente e con riferimento al
quale
peraltro non sussisteva l’obbligo per gli organi competenti di seguire
determinate regole procedurali previste dalla legge. Secondo i
ricorrenti, invece,
tale procedura rientrava tra le competenze del Minister
for
Immigration and Citizenship secondo
quanto
previsto
dallo stesso Migration
Act,
ciò
comportando l’applicazione delle garanzie ivi previste anche nei
confronti di
richiedenti asilo politico che si trovano in stato di detenzione in un
luogo “offshore”.
La Corte,
accogliendo il ricorso, ha quindi
sottolineato che anche nel caso di una «offshore entry person» devono
comunque
essere riconosciuti tutti gli obblighi di protezione previsti dalla
normativa
vigente (e quindi il Migration
Act),
e deve essere applicata la giurisprudenza sul punto. E ciò, in
particolare, in
considerazione del fatto che si tratta di procedure la cui tempistica
inevitabilmente prolunga la detenzione dei ricorrenti, provocando un
impatto
diretto sui diritti costituzionali e in particolare sulla libertà
personale. (Irene
Spigno)
AUSTRALIA
– Dichiarate
incostituzionali le disposizioni che limitavano l’iscrizione nelle
liste
elettorali
La High Court, con la decisione Rowe
v.
Electoral Commissioner [2010] HCA 46,
pubblicata il 15 dicembre 2010, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale di
alcune norme che limitavano la possibilità di iscrizione nelle liste
elettorali. La pronuncia deriva dal ricorso presentato da due cittadini
australiani avverso la decisione dell’Electoral
Commissioner, il quale si
era
rifiutato di procedere alla valutazione delle loro richieste di essere
inseriti
nelle liste elettorali per le elezioni del Parlamento australiano che
si
sarebbero svolte il 21 agosto 2010. Le disposizioni impugnate erano
state
introdotte nel Commonwealth Electoral Act
del 1918 dall’Electoral and Referendum
Amendment (Electoral Integrity
and Other Measures) Act del
2006. In
particolare, le sections 102(4) e
102 (4AA)
impedivano
che la Electoral
Commissioner
prendesse in considerazione le richieste di iscrizione nelle liste
elettorali o
quelle di modifiche dei dati già inseriti presentate dopo le ore 20 del
giorno
in cui venivano indette le elezioni per la House
of Representatives
o per il Senate
e fino a dopo la chiusura delle urne. La Corte ha sottolineato come
l’imposizione di limitazioni temporali per l’iscrizione nella lista
elettorale
o l’aggiornamento di dati viola il principio costituzionale della
democrazia
rappresentativa, tutelata in particolare dalle sections 7 e 24
della
Costituzione e in particolare
dall’espressione «directly chosen by the people» riferito alle modalità
di
scelta dei rappresentanti del popolo. La Corte ha richiamato il test elaborato
nella
decisione del 2007 Roach
v. Electoral Commissioner [2007] HCA
43,
nella quale si sottolineava la necessità di considerare alcuni elementi
per
valutare la legittimità di un’eventuale sospensione o restrizione del
diritto
di voto, tra i quali, in primo luogo, l’idoneità della legislazione a
limitare
effettivamente il diritto stesso. In secondo luogo, il test elaborato
dalla
Corte prevedeva la valutazione del motivo
posto alla base della sospensione o limitazione del diritto di voto,
considerato legittimo nel caso in cui fosse ragionevolmente idoneo a
raggiungere un risultato fondamentale per il mantenimento del sistema
costituzionalmente prescritto di governo rappresentativo. Al contrario,
nel
caso di specie la Corte ha affermato che la legislazione impugnata
rappresentava una restrizione ingiustificata del diritto di voto che
non poteva
considerarsi ragionevolmente idonea al raggiungimento di un «legitimate
electoral purpose». (Irene
Spigno)
AUSTRIA
– Il Verfassungsgerichtshof
dichiara
l’espulsione di un immigrato con figli minorenni in contrato con
l’art. 8 della CEDU
Nella
sentenza B
950 -B 954/10, la Corte
costituzionale
austriaca (Verfassungsgerichtshof)
ha dichiarato che, con alcuni provvedimenti di espulsione di cittadini
turchi
emessi in base al par. 8 Abs. 1 AsylG 1997,
conseguenti al
rifiuto di
accogliere la domanda di asilo, è stato violato il diritto dei due
attori al
rispetto della loro vita privata e familiare garantito dall’art. 8
della CEDU. Nella
pronuncia, la
Corte
costituzionale ha stabilito, richiamando la propria giurisprudenza sul
punto,
che nel caso di specie è necessario per l’autorità procedere ad
un’operazione
di bilanciamento seguendo alcuni criteri predeterminati che nei casi
esaminati
non appaiono essere stati rispettati. In particolare, infatti, nel caso
di
specie, confrontando l’interesse all’ordine pubblico e, dall’altra
parte, la
situazione personale del denunciante, l’amministrazione ha conseguito
un
risultato incostituzionale perché avrebbe dovuto tener conto dell’alto
grado di
integrazione raggiunto dal denunciante, della sua residenza fissa,
della buona
conoscenza della lingua tedesca di tutta la famiglia e del fatto che i
figli
hanno a lungo frequentato le scuole
austriache. Per effetto delle espulsioni, invece, la pubblica autorità
ha inciso «in modo notevole» e, quindi
illegittimo sulla vita privata e familiare dei denuncianti. I giudici
hanno anche
tenuto conto del fatto che le procedure per
la domanda di asilo sono durate per un periodo complessivo di sette
anni e che
solo per arrivare al primo rifiuto son trascorsi ben tre anni, creando
così una
aspettativa legittima di accoglimento, ma soprattutto hanno valorizzato
il
fatto che i figli dei denuncianti avessero trascorso gran parte della
loro vita
in Austria. Per i motivi esposti, dunque, il Verfassungsgerichtshof ha
ritenuto che la
decisione
dell’amministrazione fosse sbilanciata in favore degli interessi
pubblici, a
scapito dell’interesse dei privati al mantenimento della vita familiare
tutelato dalla CEDU. (Francesco
Saitto)
AZERBAIGIAN
– La
Corte
suprema, nell’applicare una
sentenza della CEDU, ottempera, ma solo in parte, ai suoi obblighi
internazionali
In
ottobre, la Corte europea
dei diritti dell’uomo ha confermato una condanna contro
l’Azerbaigian,
negando l’appello alla Grande Camera di una sentenza di primo grado
emanata in
aprile, per la violazione dei diritti di un cittadino azero
affermando che
l’arresto di Eynulla Fatullayev, un giornalista condannato per
diffamazione e
per istigazione al terrorismo e alla violenza interetnica, era
illegittimo
perché in contrasto con gli art. 10 (libertà di parola e di
informazione) e 6
(giusto processo) della CEDU,
condannando il Paese, contestualmente, al rilascio immediato del
giornalista.
La
Corte
suprema azera, che
aveva in precedenza confermato il giudizio di condanna emesso nei gradi
inferiori, ha, tuttavia, solo parzialmente dato esecuzione a questa
pronuncia
della CEDU. Infatti, con una sentenza dell’11 novembre ha annullato la
sentenza
di condanna, ma, nonostante ciò, ha mantenuto il giovane giornalista,
in stato
di detenzione dal 2007, in carcere per possesso di droga, reato
commesso quando
era già illegittimamente in carcere.
La
Corte
suprema azera, che
aveva in precedenza confermato il giudizio di condanna emesso nei gradi
inferiori, ha, tuttavia, solo parzialmente dato esecuzione a questa
pronuncia.
Infatti, per quanto con una sentenza dell’11 novembre abbia annullato
la precedente
sentenza oggetto della decisione della CEDU, ha mantenuto il giovane
giornalista,
in stato di detenzione dal 2007, in carcere. In un primo tempo, ha
sanato il
periodo già trascorso in prigione dichiarando che questo aveva
soddisfatto la
condanna per il capo di imputazione in materia di evasione fiscale.
Poi, per
giustificare il perdurare dello stato di detenzione, i giudici hanno
affermato,
che questo sarebbe dovuto al fatto che il giornalista è stato
condannato per possesso droga ad una ulteriore pena
detentiva successivamente alla pronuncia della CEDU e che la sua
attuale
permanenza in carcere dipende da questa ulteriore condanna.
Agendo
nel
modo descritto, tuttavia,
l’Azerbaigian sembra non aver del tutto ottemperato all’obbligo posto
dall’art.
46, par. 1 della CEDU tanto che è stato invocato l’intervento del
Comitato dei
ministri del Consiglio d’Europa perché sanzioni l’inadempimento
sostanziale
dell’Azerbaigian. (Francesco
Saitto)
BOLIVIA
– Approvata una legge
in materia di razzismo e discursos
del
odio
Al termine di un serrato
dibattito parlamentare, l’8 ottobre scorso il Presidente Evo Morales ha
promulgato la ley
contra el racismo y toda forma de discriminación.
Il provvedimento introduce
una apposita fattispecie di reato. Ai sensi dell’art. 281bis
della legge, le persone che arbitrariamente e illegalmente
interferiranno nell’esercizio di diritti individuali o collettivi per
motivi di
razza, origine nazionale o etnica, appartenenza ad una popolazione
indigena
saranno punibili con una pena detentiva da tre a sette anni.
La sospensione delle
trasmissioni o delle pubblicazioni, la revoca della licenza ovvero
ulteriori
sanzioni di carattere economico sono poi previste per
i mezzi di comunicazione responsabili della
diffusione di idee razziste o discriminatorie. Secondo le opposizioni,
la
sanzione consistente nella revoca della licenza appare come una misura
sproporzionata rispetto al diritto costituzionalmente garantito di
manifestazione del pensiero.
La legge introduce una apposita ed inedita
definizione di razzismo. Ai sensi dell’art. 5 si considera tale
qualsiasi
teoria tendente a valorizzare differenze biologiche e/o culturali,
reali o
immaginarie a vantaggio di un gruppo e a pregiudizio di un altro, con
il fine
di giustificare una aggressione e un sistema di dominazione che presume
la
superiorità di un gruppo su un altro. (Renato
Ibrido)
BOLIVIA
–
Approvata
una legge
che introduce il principio della responsabilità verso le generazioni
future
Lo
scorso
8 dicembre, il
Parlamento boliviano ha approvato una legge
quadro che,
sia pure attraverso la singolare formula del riconoscimento dei
diritti della «Madre Tierra», ha
introdotto
nell’ordinamento legislativo boliviano quello che in dottrina è stato
denominato come il principio della responsabilità verso le generazioni
future.
La
legge
stabilisce alcuni
doveri dello Stato – nell’ambito di tutti i suoi livelli di governo –
verso le
generazioni presenti e future. In particolare, ai poteri pubblici è
richiesto
di sviluppare politiche e azioni di prevenzione, protezione e
precauzione allo
scopo di evitare che le attività umane possano condurre all’estinzione
di tutte
le popolazioni della «Madre Tierra».
Il
provvedimento istituisce
inoltre una apposita autorità amministrativa indipendente – la Defensoría
de la
Madre Tierra
– il cui
compito sarà quello di vigilare sull’attuazione ed il rispetto dei
diritti e
doveri sanciti dalla legge.
Inedita
è
altresì la
definizione di «Madre Tierra», ossia il «sacro (…) sistema vivente
dinamico
conformato dalla comunità indivisibile di tutti i sistemi di vita e di
tutti
gli esseri viventi, interrelazionati, interdipendenti e complementari,
che
condividano un destino comune». La legge enumera poi i “diritti” della Madre Tierra, quali la
vita, la
diversità,
l’acqua, l’aria pulita ed il vivere liberi da contaminazioni.
Fra
le
clausole contenute nel
testo legislativo, è previsto che il Presidente della Repubblica debba
presentare tale legge al vertice sul cambio climatico di Cancun. Essa
impone
altresì al Governo boliviano di agire in sede internazionale per
conseguire il
finanziamento di tecnologie pulite, effettive e compatibili con i
diritti della
terra, evidenziando la necessità che i sistemi di vita non siano
concepiti
secondo logiche di mercato né che possano essere trasferiti a patrimoni
privati. (Renato
Ibrido)
BULGARIA
– Approvate modifiche alla legge che
regola
l’Ufficio di revisione nazionale
Il 24 novembre l’Assemblea nazionale bulgara ha
approvato modifiche alla legge sulla disciplina dell’Ufficio di
revisione
nazionale. Questo ente è stato previsto direttamente nella Costituzione (art. 91)
per
svolgere
un controllo sulle tematiche di bilancio statale. Secondo quanto
previsto
dall’art. 91, c. 2 della Costituzione «l’organizzazione, l’autorità e
le
procedure con cui l’Ufficio nazionale di vigilanza agisce» devono
essere
stabilite con legge. Il provvedimento
legislativo
con cui è stato creato e regolato l’Ufficio da parte dell’Assemblea
nazionale
risale al 2001 (SG 109, 18 dicembre 2001) e
questo disciplina «l’autorità, la
struttura, l’organizzazione e le operazioni» (art.
1,
legge sull’Ufficio nazionale di revisione) dell’Ufficio.
L’autorità
così creata è incaricata del controllo
sul bilancio pubblico e altre risorse pubbliche secondo quanto previsto
nella
legge che lo disciplina. L’Ufficio è stato disciplinato in modo da
assicurarne
l’indipendenza, specialmente rispetto all’Assemblea nazionale, organo
con il
quale deve intrattenere rapporti improntati a principi di lealtà e
trasparenza.
All’Assemblea, l’Ufficio deve presentare una apposita relazione. Lo
scopo
principale è quello di contribuire ad una sana gestione del bilancio e
di altri
fondi pubblici. L’istituto si preoccupa anche di vigilare sul corretto
uso
delle risorse provenienti dall’Unione europea (annualmente è stilato un
memorandum inviato
alla
Commissione).
L’organo individuato dalla Costituzione e disciplinato con legge ha
carattere
collegiale ed è composto da dieci membri più un Presidente. Il progetto
di
modifica approvato dal Parlamento tende ad accentrare i poteri nella
figura del
Presidente e per tale motivo il Capo dello Stato Parvanov il 1°
dicembre ha
posto il veto sulla legge. Tuttavia, l’8 dicembre l’Assemblea nazionale
ha
riapprovato il progetto con le maggioranze richieste dall’art. 101
Cost. e il
Presidente ha promulgato la legge. (Luca
Marfoli)
BULGARIA
– L’Assemblea
nazionale interviene per assicurare maggiore trasparenza nel settore
della
carta stampata
Un provvedimento legislativo approvato dal
Parlamento bulgaro lo scorso 21 ottobre ha imposto ad editori di
periodici e
quotidiani di rendere pubblica la proprietà delle testate
giornalistiche. Con
una modifica alla legge sull’obbligo di deposito di copie di stampa e
altri
lavori, il Parlamento bulgaro ha stabilito che gli editori dovranno
pubblicare
dettagliate informazioni circa la proprietà della società editoriale
nel primo
numero della pubblicazione di ogni anno solare. Tali informazioni
saranno
inoltre pubblicate dal Ministero della cultura sul proprio sito
internet.
Eventuali violazioni saranno punite attraverso sanzioni pecuniarie.
L’obiettivo
principale è quello di garantire la trasparenza a tutela sia del
cittadino
lettore che degli altri editori. La novità è particolarmente importante
in
quanto in Bulgaria, dove la libertà di stampa è tutelata all’art. 40 della
Costituzione,
non
esiste una legge che disciplina direttamente la stampa o che istituisce
un’autorità di vigilanza su di essa. (Luca
Marfoli)
CANADA
– La Corte suprema si pronuncia sull’obbligo di consultare le
popolazioni aborigene
Con
due recenti sentenze la Corte suprema del Canada si è pronunciata
sull’obbligo di consultare le popolazioni aborigene. In
particolare, con la sentenza del 28 ottobre 2010 Rio
Tinto Alcan Inc. v. Carrier Sekani Tribal Council, 2010 SCC 43, il
giudice supremo ha analizzato il ruolo svolto dai tribunali
con riferimento a tale obbligo, secondo quanto previsto dalla section
35 del Canadian
Constitution Act
del 1867, e in particolare la loro competenza a valutare le ipotesi
in cui l'obbligo sussiste. Il caso nasce da una decisione della Utilities
Commission
della British Columbia nella quale si affermava che nell'eventualità
della vendita di energia in eccesso prodotta da una diga non
sussisteva l’obbligo di consultazione previsto dalla Costituzione,
in quanto in alcun modo venivano coinvolti gli interessi delle
popolazioni aborigene. Negli anni Cinquanta il governo della British
Columbia aveva autorizzato la costruzione di una diga che alterava il
percorso del fiume Nechako senza consultare il Carrier
Sekani Tribal Council,
secondo cui su quel terreno vi erano degli aboriginal
rights.
La decisione della Corte d’appello della British Columbia, che
ribaltava quanto stabilito dalla Utilities
Commission, è stata impugnata davanti
alla Corte suprema, la quale ha affermato
che la Commissione correttamente aveva determinato l'insussistenza di
un dovere di consultazione. All’unanimità la Corte ha concluso nel
senso di ritenere sussistente il dovere di consultare le popolazioni
aborigene solo nel momento in cui la decisione da assumere può
incidere sui loro diritti o interessi: più in particolare,
richiamando i principi elaborati nella decisione Haida
Nation v. British Columbia (Minister of Forests), 2004 SCC 73,
il giudice supremo ha sottolineato che il Governo ha tale obbligo
solo quando è a conoscenza dell’esistenza di un diritto o di una
richiesta proveniente dai gruppi aborigeni ed è consapevole che la
sua azione è potenzialmente idonea ad interferire con essi, anche
nel caso di condotte che non abbiano un impatto immediato sulla terra
o sulle risorse naturali. La Corte ha quindi sottolineato la
necessità che vi sia un rapporto causale tra la condotta governativa
e l’impatto sui diritti degli aborigeni, essendo totalmente
irrilevante la mancata consultazione in precedenti occasioni.
Nella
seconda decisione, adottata il 19 novembre 2010 – Beckman
v. Little Salmon/Carmacks First Nation (“Little Salmon”)
– la
Corte suprema si è occupata dell’obbligo
di consultazione delle popolazioni aborigene con riferimento ai c.d. modern
treaties.
Il caso all’attenzione della Corte nasce da una decisione del
Governo dello Yukon Territory dell’ottobre 2004 con la quale era
stata approvata la concessione di sessantacinque ettari di terreno
originariamente appartenenti alla Corona a un residente nello Yukon,
Larry Paulsen. Tale appezzamento di terreno era confinante con i
territori occupati da un gruppo di First
Nation,
i Little
Salmon/Carmacks, ed
era parte di un territorio che storicamente apparteneva alle
popolazioni aborigene sul quale queste avevano il diritto di pescare
e di cacciare. Nel 1997 era stato ratificato il Little
Salmon/Carmacks First Nation Final
Agreement
nel quale non si faceva menzione alcuna di un presunto obbligo per il
governo dello Yukon Territory di consultare le First
Nation.
Tale trattato era considerato dal Governo come una normativa completa
che esauriva i suoi obblighi nei confronti delle First
Nations.
La Corte suprema, anche in questo caso all’unanimità, ha affermato
che il trattato concluso nel 1997 non può essere considerato come un
«complete code» e che l’obbligo di consultare le popolazioni
aborigene esiste indipendentemente da quanto previsto nel trattato.
La Corte ha però rilevato come nel caso di specie tale obbligo era
comunque stato adempiuto da parte del Governo, in quanto nel corso
della valutazione della domanda di Paulsen, i rappresentanti delle First
Nations
erano stati invitati a partecipare e volontariamente avevano deciso
di non presentarsi. La decisione della Corte trova il suo fondamento
nell’interpretazione della section 35
del Constitution
Act
del 1867 secondo la quale è necessario tutelare non solo i diritti
delle popolazioni aborigene, ma anche quelli dei canadesi non
aborigeni. Si tratta di un atto di bilanciamento che emerge
dall’interpretazione costante della section 35.
Infine, con tale decisione si conferma il ruolo svolto dal “diritto
aborigeno”nell’ambito del sistema legale canadese. (Irene
Spigno)
CANADA
– La Corte suprema si pronuncia sulla ripartizione delle competenze
fra federazione e province in materia giuslavoristica
Con
decisione del 4 novembre 2011, NIL/TU,O
Child and Family Services Society v. B.C. Government and Service
Employees’ Union 2010 SCC 45, la
Corte suprema del Canada si è pronunciata all’unanimità sul
riparto di competenze tra la federazione e le province con
riferimento alle relazioni giuslavoristiche, riconducendole
nell’ambito delle competenze provinciali. Il caso all’attenzione
della Corte ha origine nel 2005, quando la British
Columbia Government and Service Employees’ Union
(BCGSEU) richiese al British
Columbia Labour Relations Board
di essere riconosciuta come organo competente ad occuparsi anche
delle questioni giuslavoristiche relative agli impiegati del NIL/TU,O
Child and Family Services Society,
ritenendo che tale tipo di relazioni dovesse rientrare nella
competenza delle Province. La NIL/TU,O,
società costituita da sette gruppi nativi in applicazione del Society
Act del
1996 della British
Columbia,
impegnata nell’assistenza infantile, si oppose a tale richiesta
sulla base del fatto che le relazioni giuslavoristiche che la
riguardavano rientravano nella competenza giurisdizionale federale e
non in quella delle Province, in quanto, considerata la natura del
servizio che forniva e in particolare il suo legame con le famiglie
aborigene, tali rapporti dovevano essere considerati come rientranti
nella competenza federale, secondo quanto previsto dalla section
91(24) del Constitution
Act
del 1867. Tale
norma attribuisce al governo federale la giurisdizione esclusiva
sulle materie che riguardano gli indiani e le loro terre. La
richiesta della BCGSEU fu accolta dal British
Columbia Labour Relations Board,
per essere poi respinta sia dalla Corte d’appello, che dalla Corte
suprema della British
Columbia,
che si espressero a favore del NIL/TU,O.
Tale decisione è stata quindi impugnata dalla BCGSEU davanti alla
Corte suprema federale la quale ha affermato che la principale
funzione del NIL/TU,O
era quella di garantire i servizi di assistenza all’infanzia come
previsto dal Child,
Family and Community Service Act della British
Columbia:
essa era quindi disciplinata interamente dalla normativa provinciale,
nonostante avesse ricevuto finanziamenti federali. Il giudice supremo
ha anche sottolineato che, nonostante si tratti di tematiche che
coinvolgono le esigenze delle famiglie aborigene, tale elemento non
sarebbe sufficiente per farle rientrare nella competenza federale.
Per determinare se le relazioni giuslavoristiche rientrano nella
competenza della federazione o delle province la Corte ha posto
l’accento sul cd. “functional
test”,
i cui elementi fondamentali sono la natura delle operazioni e
dell’attività abitualmente svolte dalla società, affermando come
tale test
si applichi anche con riferimento a materie che riguardano le
popolazioni aborigene, nei confronti delle quali l’impatto sulla
cultura e identità aborigena è minimo, concentrandosi maggiormente
sull’assistenza infantile che è una materia che rientra nella
competenza delle province. (Irene
Spigno)
CANADA
– La Corte suprema afferma che non esiste il diritto alla presenza
del difensore durante l’interrogatorio in custodia cautelare
La
Corte suprema del Canada con la decisione Trent
Terrence Sinclair v. Her Majesty the Queen dell’8
ottobre 2010, raggiunta con il voto favorevole di cinque giudici e
quello contrario di altri quattro, ha negato il diritto alla presenza
del difensore durante un interrogatorio in custodia cautelare. La
Corte ha infatti affermato che la section
10(b) della Charter
of Rights and Freedoms,
secondo la quale coloro che si trovano in stato di arresto hanno
diritto ad avere un difensore, a conferire con lui senza ritardo e ad
essere informati di tale diritto, è da ritenersi soddisfatto quando
l’arrestato o il fermato è avvisato di tale diritto. Inoltre, nel
caso in cui egli lo richieda, la presenza del difensore è consentita
solo quando è agevolmente possibile. Il caso sottoposto
all’attenzione della Corte deriva dal ricorso presentato contro la
decisione della Corte d’appello della British Columbia da T. T.
Sinclair, condannato per il reato di omicidio commesso nel novembre
del 2002, per il quale era stato arrestato soltanto il mese
successivo. In seguito all’arresto, l’indagato era stato avvisato
del diritto a consultarsi con un legale: prima dell’interrogatorio
comunicò con un avvocato per due volte attraverso il mezzo
telefonico, ma in seguito alle domande poste dalla polizia chiese di
poter conferire con lui una terza volta. La polizia rifiutò,
avvisandolo del diritto a rimanere in silenzio. Sinclair però rese
dichiarazioni autoaccusatorie e acconsentì a partecipare nella
ricostruzione del crimine commesso.
Il
giudice supremo ha, quindi, sottolineato come la Charter
non estenda il diritto in modo da implicare la necessità che il
difensore sia fisicamente presente durante l’interrogatorio. La
maggioranza della Corte si è rifiutata di adottare
un’interpretazione analoga a quella della Corte suprema USA in Miranda
v. Arizona 384 U.S. 436 (1966)
secondo la quale coloro che sono sottoposti a fermo o ad arresto
godono del diritto effettivo ad interrompere in ogni momento
l’interrogatorio nel caso in cui richiedano l’assistenza di un
legale. Tale distinzione è stata giustificata dai giudici canadesi
sulla base dell’affermazione che anche se la polizia deve
rispettare i diritti degli individui riconosciuti dalla Charter,
una disposizione che ammette la possibilità di interrompere
l’interrogatorio in seguito alla richiesta – spesso dilatoria –
dell’intervento del difensore da parte di un detenuto, non
costituirebbe il giusto bilanciamento tra l’interesse pubblico
all’accertamento dei reati e il diritto di difesa dell’indagato.
La
Corte ha riconosciuto che coloro che si trovano in stato di arresto o
di fermo possono invocare il diritto riconosciutogli dalla section
10(b) della Charter
e richiedere quindi la presenza del legale nel caso in cui
dalle indagini emergano circostanze nuove, per le quali deve essere
comunque garantita un nuovo colloquio con il proprio difensore. Tra
le eccezioni vi è anche l’emersione di nuovi elementi di prova, la
formulazione di nuove accuse o la necessità di concordare una
differente linea difensiva. (Irene
Spigno)
CANADA
– La Corte suprema si pronuncia sul diritto dei giornalisti a
mantenere riservata l’identità delle proprie fonti di informazione
La
Corte suprema con la decisione Globe
and Mail v. Canada (Attorney General), 2010 SCC 41
si è pronunciata sulla protezione delle fonti di informazione dei
giornalisti e, più in particolare, sul rapporto tra i principi di common
law in
materia e la normativa del Quebec. Il
giudice supremo ha escluso che il diritto dei giornalisti a mantenere
il segreto sulle fonti, da intendersi come situazione giuridica
soggettiva riconosciuta all’intera categoria, abbia fondamento
costituzionale o quasi costituzionale. Il caso all’attenzione della
Corte derivava dalla pubblicazione nel quotidiano canadese The
Globe & Mail
di alcuni articoli relativi al c.d. Sponsorship
Scandal,
nell’ambito del quale tra il 1995 e il 2007 nella provincia del
Quebec il Liberal
Party,
all’epoca al governo, era stato protagonista dell’appropriazione
indebita di denaro pubblico. Il ricorso alla Corte suprema è la
conseguenza del tentativo compiuto dal Le
Groupe Polygone Éditeurs Inc.,
associazione coinvolta nello scandalo, quale parte della propria
strategia difensiva, di rivelare l’identità delle fonti
confidenziali che avevano trasmesso le informazioni ai giornalisti
del The
Globe & Mail.
Secondo il giudice supremo, il diritto dei giornalisti a non rivelare
l’identità delle proprie fonti sarebbe un privilegio non
rinvenibile né nella Charter
of Rights and Freedoms
canadese né nella Quebec
Charter.
La Corte ha sottolineato le difficoltà, peraltro già evidenziate
nella sentenza R.
v. National Post, 2010 SCC 16,
che incontrerebbe un tentativo definitorio della categoria dei
giornalisti, definizione fondamentale per la determinazione
dell’estensione e delle caratteristiche di tale diritto. Inoltre,
la libertà di espressione così come garantita sia dalla Canadian
Charter
che
dalla Quebec
Charter
non può costituire la base giuridica per il riconoscimento di tale
tipo di privilegio. In realtà, la Corte ha affermato il dovere del
giornalista a rivelare l’identità della fonte confidenziale
solamente nel caso in cui durante un processo la parte richiedente
dimostri la rilevanza delle domande e purché l’interesse nel
proteggere l’identità di colui che fornisce le informazioni non
sia superiore all’interesse pubblico ad ottenere la verità,
sviluppando così un approccio di tipo casistico, ed escludendo il
ricorrere di tali circostanze nel caso di specie. Nonostante tale
approccio venga applicato nell’ambito di un giudizio civile, la
Corte, pur facendo i conti con le specificità della tradizione
giuridica di civil
law del
Quebec, ha comunque sottolineato come tale sistema giuridico non sia
totalmente slegato da quello di common
law,
al quale bisogna comunque fare riferimento nel caso in cui non sia
possibile trovare una soluzione in applicazione della legge. (Irene
Spigno)
CANADA
– La Corte d’appello del Saskatchewan dichiara illegittimo il
rifiuto di un ufficiale di stato civile di celebrare il matrimonio
tra persone dello stesso sesso
Con
la decisione Marriage
Commissioners Reference, 2011 SKCA 3
del 10 gennaio 2011 la Corte d’appello del Saskatchewan ha
affermato che il rifiuto da parte di un ufficiale di stato civile di
celebrare un matrimonio tra persone dello stesso sesso viola la section 15
della Canadian
Charter of Rights and Freedoms. La
decisione è stata assunta con riferimento alla costituzionalità
della proposta di un emendamento avanzata nei confronti del Marriage
Act del
Saskatchewan del 1995, che avrebbe consentito agli ufficiali di stato
civile di rifiutarsi di celebrare i matrimoni tra persone dello
stesso sesso in attuazione delle loro convinzioni religiose. La
Corte, sottolineando il proprio convincimento nel proteggere le
coppie omosessuali, ha affermato che tale emendamento, se approvato,
avrebbe creato una condizione nella quale le coppie omosessuali nel
momento in cui si rivolgevano all’organo competente a celebrare il
matrimonio avrebbero potuto ricevere da questo un rifiuto
ingiustificato all’ottenimento di un servizio dovuto, sulla base di
una discriminazione illegittima basata sull’orientamento sessuale. (Irene
Spigno)
CILE
– Introdotto il reato di femicidio
come
fattispecie di omicidio qualificato
Con
la legge
n. 20.480
sono state introdotte modifiche al codice penale in materia di
violenza sulle donne in ambito intrafamiliare. Con la legge, emanata
a seguito di un’inchiesta ministeriale dalla quale è emerso che un
terzo delle donne cilene è stata vittima, nel corso della vita, di
violenze fisiche e psicologiche perpetrate dal compagno o ex
compagno, viene tipizzato il reato di femicidio.
Si prevede che il marito o compagno, o ex
marito o ex
compagno, vengano puniti con la pena comminata per il delitto di
parricidio, che viene peraltro aumentata rispetto alla previsione
precedente e che va da quindici anni e un giorno di reclusione fino
all’ergastolo. L’uxoricidio, che sino ad ora era disciplinato
nell’ambito del reato di omicidio tout
court inteso,
sarà così punito con le stesse pene previste per l’omicidio
commesso dalla moglie ai danni del marito. Prima che venisse
approvata la legge si assisteva, infatti, ad una diversa applicazione
delle pene a seconda che l’omicida fosse la moglie o il marito, in
quanto solo l’omicidio commesso dalla moglie o dalla ex compagna
era ricompreso nell’ambito dei delitti consumati in ambito
intrafamiliare, che nell’ordinamento cileno configurano fattispecie
di omicidio qualificato e soggiaciono a pene più severe rispetto a
quelle applicate per l’omicidio commesso al di fuori delle
relazioni di tipo familiare.
Inoltre
la legge consente ai tribunali di famiglia di adottare tutte le
misure cautelari necessarie per proteggere le presunte vittime di
violenze intrafamiliari, anche prima che il pubblico ministero
conosca del caso ed apporta modifiche alle condizioni richieste per
la configurabilità dei delitti sessuali, agevolando le indagini
investigative; in particolare, vengono aumentate le pene per le
ipotesi di concorso di persone nei reati sessuali e, nell’ambito
della violenza coniugale, non si richiede più che la vittima abbia
opposto resistenza. (Elisa
Ciardelli)
CITTÀ DEL VATICANO – Varate
nuove leggi per la lotta al riciclaggio e al terrorismo
Il 30 dicembre lo Stato vaticano ha pubblicato
quattro provvedimenti di carattere legislativo in tema di finanza e lotta al
terrorismo. Nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo la
comunità internazionale ha predisposto alcuni appositi strumenti giuridici (la Convenzione
sulla prevenzione del terrorismo del 2005, la Convenzione
sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato
del 1990) ed il Vaticano stesso, il 17 dicembre 2009, ha sottoscritto con
l’Unione europea una Convenzione
monetaria (2010/C 28/05) per l’adeguamento agli standard europei.
L’impegno assunto dal Vaticano con l’Unione europea imponeva alla Santa Sede,
entro il 31 dicembre 2010, di «adottare tutte le misure appropriate, mediante
il recepimento diretto o azioni equivalenti, per attuare gli atti giuridici e
le norme UE elencati nell’allegato alla (…) convenzione, in materia di:
banconote e monete in euro; prevenzione del riciclaggio di denaro, della
frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal
contante, medaglie e gettoni e i requisiti in materia di comunicazione
statistica» (art. 8). Proprio in attuazione di tale impegno lo Stato vaticano
ha adottato alcuni provvedimenti legislativi, il più importante dei quali è
stato promosso con «lettera
apostolica in forma di “motu proprio”
di Benedetto XVI per la prevenzione e il contrasto delle attività illegali in
campo finanziario e monetario». Il “motu
proprio” – dal latino “di propria iniziativa” – è un documento (qualsiasi
decisione) del Papa, che non è stato proposto da alcun organismo della Curia
Romana. «Con questo documento il pontefice pone in essere
una finzione giuridica, mostrando di muoversi di propria iniziativa (motu proprio) e per precisa conoscenza (ex certa scientia)
di quanto desidera concedere o stabilire» (asv.vatican.va). La
legge
n. CXXVII «concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei
proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo» individua le fattispecie criminose, commina le
sanzioni pecuniarie e detentive ad esse relative, e prevede obblighi a carico
di qualsiasi operatore. In particolare si fa riferimento da un lato,
all’obbligo di «ogni soggetto, persona fisica o giuridica, ente ed organismo
di qualsivoglia natura, incluse le filiali e le succursali di soggetti
esteri, che svolge professionalmente un’attività [economica o finanziaria
legata alla Santa Sede] (…) di adeguata verifica, di
registrazione dei rapporti e delle operazioni, di conservazione delle
informazioni ad essi inerenti e di segnalazione delle operazioni sospette,
(…) di predisporre adeguati assetti organizzativi e procedure, nonché
assicurare un’adeguata formazione del personale». Dall’altro lato sono stati
introdotti i reati di riciclaggio, autoriciclaggio e i c.d. reati presupposto
(i comportamenti delittuosi all’origine dei proventi poi oggetto di
riciclaggio) ed è stata prevista la pena della reclusione per il riciclaggio
(fino a 12 anni), per i reati legati al terrorismo e all’eversione (fino a 15
anni), per la malversazione ai danni dello Stato (da sei mesi a quattro
anni), per la truffa (da uno a sei anni) e per l’abuso di informazioni
privilegiate (da uno a sei anni). Oltre ad una sempre maggiore cooperazione a
livello internazionale per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del
terrorismo, sono stati previsti maggiori controlli all’entrata e all’uscita
del denaro dalle casse dello Stato ed il congelamento dei fondi di soggetti
legati al terrorismo. Con il “motu proprio” è stata inoltre istituita
l’Autorità
di informazione finanziaria (AIF), «organismo autonomo ed indipendente
con incisivi compiti di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo nei confronti di ogni soggetto, persona fisica o
giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura dello Stato della Città
del Vaticano, dei dicasteri della curia romana e di tutti gli organismi ed
enti dipendenti dalla Santa Sede». Le leggi in materia di banconote e monete
in euro (nn. CXXVIII,
CXXIX,
CXXX)
prevedono invece, per le stesse banconote e monete, disposizioni relative
alla protezione del diritto d’autore sui disegni e regole in ordine ai tagli,
alle caratteristiche tecniche, alla circolazione e alla sostituzione, nonché
la previsione dell’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso
di violazione di talune regole in esse previste. La nuova normativa entrerà
in vigore a partire dal 1° aprile 2011, secondo quanto previsto dalla comunicazione
della segreteria di stato del 30 dicembre. (Luca Marfoli)
COLOMBIA
– La Corte costituzionale dichiara illegittima la legge n.
1312/2009 volta a favorire il processo di pace attraverso lo
scioglimento delle bande armate
Nel
2009 in Colombia è stata approvata una legge (ley
1312/2009 del 9 luglio)
che, nel solco della ley
de justicia y paz
del 2005, regola il procedimento di scioglimento dei gruppi
paramilitari colombiani, garantendo altresì l’indulto e forme di
reintegrazione nella società a quanti avessero accettato di
costituirsi abbandonando le bande armate, senza tornare a delinquere.
A
tale scopo, la legge ha introdotto il c.d. “beneficio di
opportunità”, uno strumento giuridico che consente ai pubblici
ministeri di non intraprendere un processo contro determinati
soggetti qualora ritengano che il mancato avvio di un procedimento
penale possa determinare un maggiore beneficio per la collettività.
La Corte costituzionale, con la sentenza
C-936/2010
dello scorso novembre, ha tuttavia affermato l’illegittimità del
“beneficio di opportunità”, in quanto tale strumento viola i
principi di verità, giustizia e il diritto al risarcimento da parte
delle vittime. Inoltre, per il giudice costituzionale, il “beneficio
di opportunità” non può essere applicato ai gruppi armati che si
sono macchiati di reati contro l’umanità, ma solo nel caso di
crimini comuni.
La
decisione della Corte ha aperto uno scenario di incertezza per circa
diciottomila persone che, abbandonando i gruppi paramilitari, si
erano avvalsi dei benefici previsti dalla legge 1312.
Il
Primo ministro colombiano, Juan Manuel Santos, ha pertanto convocato
il Consiglio per la politica criminale e ha presentato un progetto di
legge il cui scopo è mitigare gli effetti della sentenza, senza però
contraddirla. Nel caso di specie si cercherà di incriminare gli ex
membri di gruppi paramilitari, condannandoli in base al reato
commesso, ma individuando delle sanzioni più miti attraverso dei
sistemi di transazione e in ogni caso cercando di evitare di privarli
della libertà. (Elena
Sorda)
CONSIGLIO
D’EUROPA – Approvate tre importanti risoluzioni in materia di
giustizia e protezione dei dati personali
Il
26 novembre 2010, al termine della trentesima conferenza dei Ministri
della giustizia del Consiglio d’Europa tenutasi a Istanbul, sono
state approvate tre risoluzioni: Data
protection and privacy in the third millennium, Prison
policy in today’s Europe, Modern,
transparent and effective justice.
Il fine comune che collega questi tre documenti è di implementare,
in tutti i quarantasette Paesi membri, l’uso delle nuove tecnologie
al fine di promuovere l’efficienza e la trasparenza del sistema
giudiziario. La conferenza, dedicata alla modernizzazione della
giustizia nel terzo millennio, si pone l’obiettivo di analizzare e
risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri e promuovere
l’adesione, da parte degli Stati non membri del Consiglio d’Europa,
alla Convenzione
sulla protezione dei dati.
La
grande novità di questa conferenza, che trova espressione
principalmente nella prima risoluzione sopra citata, è la
consapevolezza della necessità di limitare e proteggere l’utilizzo
dei dati personali al fine di garantire un pieno esercizio delle
libertà e dei diritti fondamentali.
È
riconosciuto altresì il ruolo delle nuove tecnologie, pur attraverso
la sottolineatura dell’esigenza di limitare alcuni impieghi
distorsivi della libertà individuale. (Marta
Cerroni)
CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte si pronuncia
sull’interdizione permanente dal proprio ufficio dell’ex
Presidente della Repubblica lituano
Il
6 gennaio 2011, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è
espressa sul caso Paksas
v. Lithuania
ravvisando la violazione dell’art. 3 del Protocollo
n. 1
(diritto di libere elezioni). Il caso riguarda la destituzione e
l’interdizione permanente ed irreversibile dal proprio ufficio
dell’ex
Presidente Lituano, Rolandas Paksas, avvenuta a seguito di un
procedimento di impeachment.
La Corte ha dichiarato sproporzionata la misura dell’interdizione,
avendo questa causato l’impossibilità di una ricandidatura di
Paksas. Quest’ultimo era stato eletto il 5 gennaio 2003 ed era
stato rimosso il 6 aprile 2004 con l’accusa di aver violato la
Costituzione e il giuramento effettuato su di essa. La questione
all’attenzione della Corte presenta profili di elevata complessità,
in quanto al momento della rimozione dall’incarico presidenziale di
Paksas non vi era alcuna norma che impedisse la ricandidatura. Il 4
maggio 2004, tuttavia, il Parlamento (Seimas)
modificò la legge elettorale introducendo la clausola di
incompatibilità tra la candidatura e la rimozione per causa di impeachment.
La questione venne portata all’attenzione della Corte
costituzionale che, il 25 maggio, dichiarò l’interdizione
compatibile con la Costituzione. Investita della questione, la Corte
europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata a favore del
ricorrente ravvisando una violazione del diritto di libere elezioni.
In particolare, la Corte ha evidenziato la non imparzialità della
clausola introdotta nel maggio 2004. Essa infatti impedisce la
ricandidatura in relazione alla peculiarità dei fatti concernenti
Pasksas. (Marta
Cerroni)
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La
Corte
avalla l’indirizzo del Tribunale costituzionale spagnolo in merito
all’annullamento delle candidature di ANV
La
Corte europea dei diritti dell’uomo ha avallato la decisione degli
organi giurisdizionali spagnoli di annullare la candidatura di Eusko
Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista Vasca
(EAE-ANV) per le elezioni del 27 maggio 2007. La Corte ha giudicato
sufficienti le prove addotte dai tribunali spagnoli in merito alla
continuità fra le formazioni già dichiarate illegali di Batasuna
e Herri
Batasuna
(su tale vicenda giudiziaria v. Palomar
n. 30).
ANV aveva addotto la violazione di tre disposizioni della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo
da parte delle autorità giudiziarie spagnole: l’art 10, relativo
alla libertà d’espressione; l’art. 11, relativo alla libertà
d’associazione; l’art. 13 relativo al diritto ad un ricorso
effettivo; così come la violazione dell’art. 3 del Protocollo n. 1
sulle elezioni libere. A maggioranza, la Corte ha affermato che la
risoluzione del Tribunale supremo è stata «proporzionata al fine
legittimo perseguito» e che «in assenza di atti arbitrari, non lede
la libertà d’espressione dell’opinione del popolo». Per sei
voti contro uno si è giudicata la condotta dello Stato spagnolo
rispettosa del diritto di elezioni libere, malgrado l’annullamento
delle candidature di ANV. Per altro verso, cinque dei sette giudici
hanno affermato che non vi è stata violazione della libertà
d’espressione, di riunione e di associazione. Infine,
all’unanimità, il Tribunale ha segnalato che la Spagna non ha
violato l’articolo 13 CEDU (diritto ad un ricorso effettivo). (Francisco
Sanjuán Andrés)
CORTE
INTERAMERICANA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte impone al Messico
la riforma del Codice militare di giustizia ma non quella della
Costituzione
Con
una sentenza pubblicata lo scorso 1° ottobre, il Messico è stato
condannato dalla Corte interamericana dei diritti dell’uomo in
relazione al caso
Inés Fernández Ortega e Valentina Rosendo Cantú.
Il procedimento era stato aperto in seguito al ricorso di due donne
che avevano sostenuto di essere rimaste vittime nel 2002 di abusi
sessuali perpetrati da componenti delle forze armate presso il
municipio di Ayutla nello Stato del Guerrero.
La
Corte, oltre a censurare le inadempienze delle autorità messicane,
le quali non avevano riconosciuto la violenza subita dalle due donne,
ha predisposto altresì diverse misure obbligatorie allo scopo di
riaprire il procedimento giudiziario e assicurare alle vittime un
adeguamento risarcimento.
In
particolare, la Corte ha stabilito che il Messico dovrà entro un
termine ragionevole procedere alla modifica dell’art. 57, c. 2 del
codice militare di giustizia (C.J.M.),
in maniera tale da rendere compatibile il sistema giudiziario
militare messicano agli standard
internazionali in materia e alla Convenzione
interamericana dei diritti umani.
Ad
avviso della Corte, l’art. 57, c. 2 del codice, estendendo la
giurisdizione speciale anche ai delitti comuni commessi da membri
delle forze armate in servizio, trasforma il giudice militare nel
giudice dei militari. Da qui l’incompatibilità con i principi del
giusto processo sanciti dagli art. 8 e 25 della Convenzione.
L’art.
8, rubricato con il titolo «garanzie giudiziarie», stabilisce
infatti che «tutte le persone hanno diritto ad essere ascoltate, con
le dovute garanzie ed entro un termine ragionevole, da un giudice o
un tribunale competente, indipendente e imparziale, individuato
preventivamene dalla legge». L’art. 25 («protezione giudiziaria»)
afferma poi il diritto ad un ricorso effettivo e rapido.
Le
ricorrenti avevano altresì lamentato la contrarietà alla
Convenzione dell’art. 13 della Costituzione
messicana,
chiedendo alla Corte di riconoscere il dovere dello Stato messicano
di procedere ad una revisione costituzionale nella quale si
stabilisse in maniera chiara, precisa e senza ambiguità, che la
giustizia militare deve astenersi, in qualsiasi caso, dal conoscere
di violazioni a diritti umani attribuite a membri delle Forze armate,
a prescindere dalla circostanza che questi si trovino in stato di
servizio attivo.
Ai
sensi dell’art. 13, nessuno può essere giudicato «da tribunali
speciali (…) Sussiste la giurisdizione di guerra per i delitti e le
violazioni della disciplina militare. Tuttavia i tribunali militare
in nessun caso e per nessun motivo potranno estendere la propria
giurisdizione su persone che non appartengano all’esercito.
Allorché in un delitto o in una violazione dell’ordinamento
militare fosse implicato un cittadino, del caso sarà investita
l’autorità civile competente».
La
sentenza in questione non ha peraltro accolto questa parte delle
censure dei ricorrenti. Ad avviso della Corte, infatti, la riforma
del codice militare appare misura sufficiente per adeguare il diritto
interno ai doveri sanciti dalla Convenzione. Inoltre, appare
possibile un'interpretazione dell’art. 13 della Costituzione
conforme ai principi convenzionali sul giusto processo così come
declinati dalla giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti
dell’uomo.
La
decisione è accompagnata da una sola opinione concorrente, redatta
dal giudice Alejandro Carlos Espinosa, il quale si è comunque
dichiarato d’accordo con «la logica della motivazione e
dell’argomentazione» della sentenza, e dunque con i suoi contenuti
fondamentali. (Renato
Ibrido)
COSTA
D’AVORIO –
Contrapposizione fra il Capo dello Stato proclamato dalla Commissione
elettorale e quello riconosciuto dalla Corte costituzionale
A seguito delle
elezioni presidenziali, tenutesi il 28 novembre 2010, la Costa
d’Avorio sta vivendo una situazione di forti tensioni. Vi sono,
infatti, due candidati che sostengono di essere legittimati a
rivestire la carica di Capo dello Stato; per di più, essendo la
Costa d'Avorio una Repubblica semi-presidenziale, entrambi hanno
nominato un primo ministro alla guida del potere esecutivo. L’ex
Capo di Stato Gbagbo, già Presidente della Repubblica dal 2000, non
è in alcun modo intenzionato a cedere il posto allo sfidante, l’ex
Primo ministro Ouattara.
Stando ai
risultati del ballottaggio svoltosi il 28 novembre 2010 fra i due
politici – il primo cristiano e appoggiato soprattutto nel sud del
Paese, il secondo musulmano e favorito nelle regioni del nord – e
pubblicati dalla Commissione elettorale ivoriana, il vincitore delle
elezioni presidenziali, con il 54% dei voti, sarebbe Ouattara: ossia
quello, fra i due, che nel primo turno aveva ottenuto un numero di
preferenze inferiori. Tale risultato è stato riconosciuto anche a
livello internazionale, in particolare dalle Nazioni Unite,
dall’Unione europea e dagli Stati Uniti. Tuttavia, la Corte
costituzionale, controllata da un alleato di Gbagbo e adita da
quest’ultimo per verificare i risultati di alcune regioni del nord
per presunti brogli, ha ritenuto che le elezioni non siano state
trasparenti ed ha inoltre stabilito che l’annuncio dei risultati
definitivi, essendo giunto in ritardo rispetto alla scadenza fissata,
avesse fatto venire meno il diritto, per la Commissione elettorale,
di proclamare il vincitore. Secondo la Corte costituzionale, Gbagbo
sarebbe quindi legittimato a restare in carica.
Durante lo
svolgimento dei due turni elettorali, niente aveva fatto presagire la
situazione di grave crisi istituzionale che sta attraversando un
Paese che non si era ancora totalmente ripreso dalla guerra civile,
durata dal 2002 al 2004 e scoppiata contro il regime dittatoriale
instaurato dal Presidente Gbagbo. Le elezioni presidenziali, che
erano previste per il 2005 e sono state rinviate per sei volte, si
sono infatti svolte, sotto il controllo di un cospicuo numero di
caschi blu delle Nazioni unite, in un clima di tendenziale
tranquillità ed hanno visto la partecipazione di un elevato numero
di elettori (l’80% degli aventi diritto al primo turno ed il 75% al
ballottaggio). Solo in un momento successivo alla proclamazione dei
risultati elettorali, fra i sostenitori dei due schieramenti politici
è iniziata la guerra civile, nella quale sono state coinvolte anche
le forze armate che appoggiano il Capo di Stato uscente. Tutti i
tentativi di mediazione attivati sia a livello interno dallo stesso
Outtara, sia a livello internazionale, non hanno prodotto alcun
risultato. L’alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti
umani si è detto preoccupato per le gravi violazioni dei diritti
umani, dovute al ricorso alla tortura o a maltrattamenti, nonché ad
arresti e detenzioni arbitrarie; mentre Soro, il Primo ministro
nominato da Outtara, ha chiesto l’intervento della Corte penale
internazionale.
Secondo i dati
forniti dall’Unhcr (agenzia dell’ONU per i rifugiati), sarebbero
oltre ventimila, dall’inizio della crisi, gli ivoriani fuggiti nei
Paesi vicini, per lo più in Liberia. La Francia, prendendo atto
della situazione critica, ha invitato i propri cittadini che si
trovavano nella ex
colonia a lasciarla quanto prima. (Elisa
Ciardelli)
ECOWAS
– L’avvio del processo all’ex
dittatore del Ciad Hissene Habré rischia di essere compromesso a
seguito di una pronuncia della Corte dell’ECOWAS
La
Corte dell’Economic
Community of West
African States
(ECOWAS), accogliendo il
ricorso dell’ex dittatore del Ciad Hissene Habré che denunciava il
difetto di giurisdizione delle autorità senegalesi nei suoi
confronti, ha affermato che, conformemente alle norme di diritto
internazionale che in casi di crimini contro l’umanità prevedono
la costituzione di tribunali ad
hoc,
Habré dovrà essere processato da una corte africana appositamente
costituita. La Corte avalla, così, anche la posizione dell’avvocato
del Governo senegalese, il quale aveva affermato che il carattere di
“africanità” dei crimini richiede una giurisdizione “africana”.
L’odissea
cui ha dato luogo la vicenda giudiziaria dell’ex dittatore, anche a
seguito delle pressanti sollecitazioni della comunità
internazionale, non sembra essere destinata ad un epilogo in tempi
brevi.
Habré,
in esilio in Senegal dal 1990, fu incriminato per la prima volta per
crimini contro l’umanità da un tribunale senegalese nel 2000 e
posto agli arresti domiciliari, ma nello stesso anno fu poi
prosciolto per la mancata previsione dei crimini contro l’umanità
da parte della legge penale senegalese.
Nel
2005, davanti a un mandato d’arresto internazionale emanato dal
Belgio, il Presidente del Senegal Wade si rivolse all’Unione
africana che, nel 2006, adottò una risoluzione con cui conferiva al
Senegal un mandato a processare Habré «in nome dell’Africa»
davanti ad un tribunale senegalese competente che assicurasse un
giusto processo, e invitava Wade a promuovere le riforme legislative
necessarie al perseguimento dell’obiettivo.
Malgrado
le ampie rassicurazioni del Presidente senegalese, e nonostante la
Costituzione del Senegal sia stata effettivamente modificata con la
previsione della competenza delle giurisdizioni nazionali a giudicare
i crimini contro l’umanità anche in deroga al principio
dell’irretroattività della legge penale (art.
9),
il processo, a novembre del 2010, non aveva ancora avuto inizio per
carenza di fondi.
Nel
frattempo, però, la difesa di Habré aveva presentato ricorso alla
Corte di giustizia della Comunità economica degli Stati dell’Africa
occidentale, lamentando la carenza di giurisdizione delle autorità
senegalesi e denunciando la violazione del diritto fondamentale al
giusto processo e del principio di legalità. In particolare, veniva
contestata l’introduzione di alcune nuove fattispecie penali,
create appositamente per il processo nei confronti di Habré, in
violazione del principio dell’irretroattività della legge penale
che, nell’opinione della Corte di giustizia dell’ECOWAS, può
essere derogato da giurisdizioni internazionali ma non da quelle
nazionali. La deroga al principio di legalità inserita nella
Costituzione senegalese, secondo i giudici della Comunità, potrebbe
legittimare l’istituzione di un tribunale ad
hoc,
ma non il processo da parte della
giurisdizione ordinaria per crimini non precedentemente previsti
dalla legge senegalese. La Corte di giustizia dell’ECOWAS si è
pronunciata in questo senso sulla base di una non meglio individuata
norma di diritto internazionale, che non sembra riscontrabile in
nessun testo né nel diritto consuetudinario, ma sembra anzi essere
smentita dalla prassi in materia di giurisdizione universale per
crimini contro l’umanità.
La
pronuncia della Corte della Comunità economica dell’Africa
occidentale potrebbe provocare una battuta d’arresto delle attività
propedeutiche all’avvio del processo nei confronti dell’ex
dittatore. È questo il rischio contro il quale si è pronunciata
l’Unione africana, mediante un comunicato
ufficiale
rilasciato il 24 novembre in occasione della tavola rotonda
internazionale per la raccolta dei fondi per il processo, nel quale
ha invitato il Senegal a portare avanti l’azione giudiziaria, a
prescindere dall’autorità giurisdizionale alla quale sarà poi
effettivamente riconosciuta la competenza. Dello stesso parere è
sembrato il Ministro della giustizia senegalese, il quale ha ribadito
l’impossibilità di ignorare l’obbligo per la giustizia
senegalese di processare Habré e ha fatto sapere che il governo
senegalese avrebbe lavorato, di concerto con l’Unione Africana, per
trovare una soluzione giurisdizionale che permetta al Senegal di
adempiere alla propria obbligazione nel rispetto della sentenza
dell’ECOWAS. Tuttavia, lo scorso dicembre il Presidente Wade ha
affermato di volersi liberare del caso Habré, rimettendolo
all’Unione africana, per non rischiare sanzioni da parte
dell’ECOWAS. Il 12 gennaio una delegazione dell’Unione africana
ha però proposto al governo senegalese una soluzione che gli
consentirebbe di adempiere al proprio obbligo di processare Habré,
nel rispetto della decisione della Corte della Comunità economica.
Oggetto della proposta è l’istituzione di un tribunale speciale
senegalese, integrato da due giudici nominati dall’Unione africana.
Questa soluzione toglierebbe al tribunale incaricato di processare
Habré quel carattere di giurisdizione nazionale ordinaria oggetto di
censura da parte dell’ECOWAS. (Anna
Maria Lecis)
FILIPPINE
– Data piena attuazione alla normativa in materia di tortura
Il
Presidente della
Repubblica delle Filippine Benigno
Aquino III ha varato il 10 dicembre la normativa per l’attuazione
del legge
n. 9745 contro la tortura
promulgata dal suo predecessore Gloria
Macapagal-Arroyo nel 2009.
Tale atto dichiara illegali «la tortura e altri trattamenti o
punizioni crudeli, inumani e degradanti». Sulla base dell’art. 24
è stato poi emanato l’implementing
rules and regulations (IRR) of Republic Act n. 9745
con il fine di garantire un’efficace attuazione della legge.
Nella
legge n. 9745 la tortura è presentata come qualsiasi atto volto a
provocare forte sofferenza o dolore, fisico o mentale, inflitto ad
una persona per ottenere informazioni, o per intimidazione o altro.
In tale definizione rientrano le percosse sistematiche, la privazione
di cibo, l’elettroshock, lo stupro ed ogni azione volta a confondere o
influenzare la mente di una persona, a maggior ragione
quando il reato è commesso da pubblici ufficiali. La legge impone
poi alle forze militari e di polizia di collaborare con la
commissione dei diritti umani. La legge del 2009, attuata nel 2010,
introduce forme di maggiore tutela ed attuazione dei principi e
diritti garantiti dal Bill
of Rights
della Costituzione
filippina
(art. 3),
con particolare riferimento al paragrafo 12 che tutela la persona
contro «la tortura, la forza, la violenza, la minaccia,
l’intimidazione o qualsiasi altro mezzo che vizia o corrompe la
libera volontà». (Luca
Marfoli)
FILIPPINE
– La Corte suprema dichiara incostituzionale l'istituzione della
Commissione della verità
Con
decisione del 7 dicembre (G.R.
n. 192935 & G.R. n. 193036)
la Corte suprema della Repubblica delle Filippine ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo l’ordine
esecutivo n. 1
emanato il 30 luglio dal neoeletto Presidente Benigno Aquino III. Con
tale atto il capo dell’esecutivo della Repubblica delle Filippine
aveva istituito una commissione dotata di poteri investigativi per
verificare se e quali illeciti fossero stati commessi dalla
precedente amministrazione che faceva capo all’ex
Presidente Arroyo. Il provvedimento con cui è stata istituita la
Commissione è stato sottoposto al vaglio di costituzionalità della
Corte suprema ai sensi dell’art.
8 della Costituzione
[???]. La Corte ha affermato che il provvedimento è
costituzionalmente illegittimo in quanto viola l’equal
protection clause
(art. 3 Cost.) poiché diretto esclusivamente ad indagare su
determinati soggetti politici accusati di corruzione. (Luca
Marfoli)
FRANCIA
– Il Conseil
constitutionnel
dichiara conforme a Costituzione il divieto di matrimonio tra persone
dello stesso sesso
Il
28 gennaio 2011, con la decisione
2010-92 QPC,
il Conseil
constitutionnel
si è pronunciato sulla question
prioritaire de constitutionnalité
avente ad oggetto il divieto di matrimonio tra persone dello stesso
sesso.
Oggetto
del rinvio da parte della Cour
de Cassation
(decisione
Civ. 1Ère, n° 1088 del 16 novembre 2010)
sono gli artt.
75
e 144
del code
civil,
i quali – disciplinando rispettivamente le formalità procedurali e
l’età per contrarre matrimonio – impedirebbero il matrimonio tra
persone dello stesso sesso, nella parte in cui si riferiscono a
«l’homme et la femme» e a «mari et femme», in violazione della
libertà personale (art. 66 Cost.
del 1958)
e della libertà di matrimonio (preamboli della Costituzione del 1946
e del 1958).
A
questi profili di sospetta incostituzionalità si aggiungono quelli
sollevati da due associazioni per i diritti degli omosessuali,
intervenute come terzi nel giudizio di costituzionalità, concernenti
la violazione del diritto ad una vita familiare normale e del
principio di uguaglianza.
Il Conseil
ha
innanzitutto rigettato la questione sotto il profilo della violazione
dell’art. 66, avente ad oggetto la tutela della libertà personale
garantita mediante riserva giurisdizionale, ricordando che la libertà
di contrarre matrimonio rientra tra i diritti e le libertà della
persona garantiti dagli artt. 2 e 4 della Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen
e non è
ricompresa nell’ambito della libertà personale di cui all’art.
66. In effetti, sebbene quest’ultima fosse l’interpretazione
costituzionale adottata dal Conseil
fino alla fine degli anni Novanta, tale orientamento è ormai mutato
a partire dal 1999, quando – adottando una concezione più
restrittiva della libertà personale ex
art. 66 – il Conseil
ha ricondotto le altre libertà della persona sotto la tutela degli
art. 2 e 4 della Déclaration.
La
violazione della libertà di matrimonio merita comunque di essere
valutata nel merito, ma solo in quanto garantita dai due articoli
citati del documento del 1789. Tuttavia, il Conseil
sulla base della propria giurisprudenza in materia, ritiene la
trattazione di tale profilo successiva e consequenziale rispetto agli
altri due in quanto, ai sensi dell’art. 34 della Costituzione, è
lasciata al legislatore la disciplina del matrimonio, nel rispetto
dei diritti e delle libertà garantiti dalla Costituzione. Le
limitazioni legislative alla libertà di matrimonio saranno dunque
incostituzionali soltanto in quanto esse violino altri diritti o
libertà costituzionalmente protetti.
È
per questo che, nella decisione in commento, il Conseil
rileva che non vi sia violazione della libertà di matrimonio, non
riscontrando né violazione del diritto alla conduzione di una
normale vita familiare, né del principio di uguaglianza.
Quanto
alla violazione del diritto ad una normale vita familiare, il Conseil
ha confermato, infatti, la sua precedente posizione (si veda la decisione
2010-39 del 6 ottobre 2010),
secondo la quale il matrimonio non è elemento necessario e
qualificante di una normale vita familiare, essendo questa
sufficientemente garantita dalla possibilità di convivere in unioni
di fatto e nuclei familiari anche non formalmente riconosciuti.
Anche
in relazione al principio di uguaglianza, il Conseil
ribadisce la propria giurisprudenza secondo la quale esso, da un
lato, non impedisce di trattare in maniera diversa situazioni diverse
e, dall’altro, non osta nemmeno a che il legislatore deroghi alla
parità di trattamento di situazioni analoghe per ragioni di pubblico
interesse. Con particolare riferimento, poi, alla disparità di
trattamento tra coppie omosessuali e non, il Conseil
sottolinea che «la diversità della situazione delle coppie
omosessuali rispetto a quella delle coppie composte da un uomo e una
donna può giustificare una diversità di trattamento nell’ambito
della disciplina del diritto di famiglia» e che in ogni caso «non
sta al Conseil
constitutionnel
sostituire la propria discrezionalità a quella del legislatore» in
merito all’opportunità di parificare o meno le coppie omosessuali
a quelle eterosessuali.
Come
si legge nel commento
alla sentenza 2010-39 QPC nei Cahiers
du Conseil constitutionnel reperibili
su sito web dell'organo, il giudice delle leggi ha ritenuto in quella
circostanza «che si trattasse dell’homoparentalité,
così come si trattava nel gennaio del 1975 dell’interruzione
volontaria della gravidanza e, nel luglio del 1994, della selezione
degli embrioni», questioni topiche della società alle quali «la
risposta, in Francia, spetta al legislatore». Sulla questione del
matrimonio tra persone dello stesso sesso, i giudici costituzionali
assumono questa stessa posizione. (Anna
Maria Lecis)
FRANCIA
– Il Conseil
constitutionnel, confermando
la costituzionalità di una disposizione in materia di adozione,
ribadisce la legittimità del diverso trattamento di coppie sposate e
non
Con
la decisione
n. 2010-39 QPC
del 6 ottobre 2010, resa a seguito di una question
prioritaire de constitutionnalité
sollevata dalla Cassazione, il Conseil
constitutionnel
ha dichiarato legittimo l’art.
365 del codice civile
che prevede, in caso di “adozione semplice” da parte di persona
sola, che l’adottante sia il solo titolare della potestà
genitoriale, a meno che egli non sia il coniuge del genitore
naturale, nel qual caso tale potestà si trova in capo sia
all’adottante che al coniuge, e può essere esercitata
congiuntamente.
Con
il ricorso presentato mediante l’arrêt
n. 12143
dell’8 luglio 2010, la Cour
de cassation
sosteneva che la disposizione in questione operasse
un’ingiustificata disparità di trattamento tra il minore adottato
dal coniuge del proprio genitore e quello adottato dal partner
non sposato del proprio genitore biologico. Al primo, infatti,
sarebbe consentito di crescere sotto la potestà genitoriale di due
genitori (uno biologico, l’altro adottivo) legati da un rapporto
familiare, mentre al secondo non sarebbe data la stessa possibilità,
essendo egli assoggettato solo all’autorité
del genitore adottivo. In questo modo, sosteneva il rimettente,
sarebbe violato il diritto del minore «ad un vita familiare
normale», tutelato nell’ordinamento dal Preambolo della
Costituzione del 1946.
Il Conseil constitutionnel,
nel
respingere il ricorso, non valuta però la disposizione sotto il
profilo della violazione del principio d’uguaglianza nella
circostanza prospettata dal remittente, in quanto afferma che
l’applicazione della disposizione nel diritto vivente non è
diretta a portare quella condizione di disparità di trattamento tra
minori, bensì – per costante interpretazione – a evitarla,
impedendo l’adozione da parte del partner
del genitore biologico.
I
giudici costituzionali fondano, infatti, il proprio ragionamento
sulla giurisprudenza della Cour
de cassation,
secondo la quale tale disposizione va interpretata nel senso di
impedire l’adoption
simple
da parte del partner
del genitore naturale nei casi in cui il legame di filiazione tra il
figlio e il genitore stesso convivente ne verrebbe pregiudicato. La
Corte di cassazione, infatti, in alcune decisioni del 2007 afferma e
ribadisce che, allorquando il genitore biologico voglia continuare a
esercitare i propri diritti e doveri sul figlio, l’adozione da
parte del proprio partner,
per quanto egli vi acconsenta, comporterebbe la cessazione
dell’autoritè
parentale
in capo al genitore stesso (in quanto, ai sensi dell’art. 365
citato, l’autorité
parentale
è nella titolarità del solo adottante, a meno che questi non sia
sposato col genitore biologico), arrecando così un danno
all’interesse del minore, che si vedrebbe privato della potestà
del proprio genitore naturale a vantaggio del partner
di questi. La Cassazione, nei casi di specie, ha negato infatti che
si potesse configurare una pretesa “delega di potestà”, tale da
consentire l’esercizio congiunto della potestà genitoriale da
parte di genitore biologico e genitore adottivo, non sposati tra
loro.
L’interpretazione
data dalla Cassazione è, dunque, volta ad evitare che, attraverso la
via dell’adoption
simple
da parte di persona sola, esercitata dal partner
del genitore naturale, si potesse di fatto instaurare
nell’ordinamento l’adozione da parte di coppie di fatto, etero o
omosessuali, esplicitamente esclusa dall’art.
346
(applicabile tanto all’adoption
plénaire
quanto all’adoption
simple),
che consente l’adozione da parte di due persone solo se queste
siano unite in matrimonio, non essendo a tal fine equiparato al
matrimonio il patto civile di solidarietà.
Ora,
solo se non vi fosse questa costante giurisprudenza, afferma il Conseil constitutionnel,
si
potrebbe valutare la costituzionalità della disposizione in
relazione al principio d’uguaglianza (art. 6 della Déclaration),
considerando la disparità di trattamento tra minore adottato dal
coniuge del proprio genitore e minore adottato dal partner
non sposato dello stesso. Ma dal momento che, osserva il Conseil,
nel controllo di costituzionalità successivo l’oggetto del
sindacato è «la
constitutionnalité de la
portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle
constante confèrre à cette disposition»,
la
norma non va considerata astrattamente, ma nella sua applicazione
effettiva.
Se,
dunque, nell’applicazione data alla disposizione dalla massima
giurisdizione civile, l’obiettivo della norma non è quello di
creare situazioni diverse, ma proprio quello di «impedire che, per
la via dell’adozione semplice, un minore possa veder stabilire un
secondo legame di filiazione nei confronti del concubino o del partner
del proprio
padre o della propria madre», è relativamente a questo profilo che
deve essere valutata la costituzionalità della norma, considerando
quindi la disparità di trattamento tra coppie sposate e non sposate
nell’accesso all’adozione.
Sotto
questo profilo il Conseil
sostiene che il differente regime riservato a coppie sposate e non,
relativamente alla facoltà di adottare un minore, rientri nella
discrezionalità conferita al legislatore dall’art. 34 della Costituzione,
e che non competa al Conseil «de
substituer son appréciation à celle du législateur sur les
conséquences qu’il convient de tirer, en l’espèce, de la
situation particulière des enfants élevés par deux personnes de
même sexe».
I
giudici costituzionali, con questa sentenza interpretativa di
rigetto, lungi dal sancire l’incostituzionalità dell’adozione da
parte di coppie di fatto, si limitano a confermare la conformità a
Costituzione della diversità di trattamento accordata
dall’ordinamento alle coppie non sposate rispetto a quelle unite in
matrimonio. (Anna
Maria Lecis)
FRANCIA
– La riforma delle pensioni supera il controllo di costituzionalità
Il
9 novembre 2010 il Conseil
constitutionnel,
con la decisione
2010-617 DC,
si è pronunciato in via preventiva, a seguito di ricorso promosso da
60 deputati e 60 senatori, sulla conformità a Costituzione della
legge di riforma delle pensioni (loi
portant réforme des retraites, n. 2010-1330).
Il
giudice delle leggi ha salvato nel suo complesso la riforma,
rigettando il ricorso sotto tutti i profili e limitandosi a
dichiarare incostituzionali, d’ufficio e non a seguito del ricorso,
alcune disposizioni (artt. 63-75) ritenute “estranee” al corpo
della riforma perché riguardanti la c.d. medecine
du travail,
e perciò illegittimamente inserite nella forma di emendamenti in
sede di discussione del progetto di legge. L’articolo 45 della Costituzione
dispone, infatti, che in sede di prima lettura siano ricevibili solo
quegli emendamenti che abbiano un legame, seppur indiretto, col testo
depositato. Nessuna pronuncia d’incostituzionalità ha invece
colpito le disposizioni denunciate nel ricorso, e in particolare
l’art. 18, fulcro della riforma, che eleva l’età minima
pensionabile a 62 anni e gli artt. 20, 21, 28 e 29 che analogamente
innalzano l’età per la maturazione della pensione non contributiva
(sans
décote)
a 67 anni.
In
particolare, il Conseil
ha rigettato la denuncia d’incostituzionalità inerente
l’innalzamento dell’età pensionabile a 62 anni sotto il profilo
dell’inidoneità ad attuare l’undicesimo alinea del Preambolo del
1946 e sotto il profilo della presunta violazione del principio di
uguaglianza.
Sotto
il primo profilo, i giudici hanno ritenuto che la riforma sia
appropriata al raggiungimento degli obiettivi di tutela e protezione
sociale dei soggetti che si trovino nell’incapacità di lavorare,
poggiando su una politica di solidarietà nazionale, che punta a far
fronte all’aumento dei costi derivati dall’allungamento della
speranza di vita, mantenendo un sistema pensionistico par
répartition,
che sia in
grado cioè di
finanziare le pensioni attraverso i contributi versati in quel
momento dalla popolazione attiva.
Quanto
alle denunce di violazione del principio d’uguaglianza per il fatto
che, con riferimento al versamento dei contributi fino all’età
pensionabile, persone in situazioni diverse sarebbero trattate dalla
legge in modo uguale (i ricorrenti invitano a considerare il caso di
una persona che abbia maturato il periodo di contribuzione massimo
prima dei 62 anni e debba continuare a versare contributi), il Conseil,
oltre a
ricordare che ci sono disposizioni che consentono in alcuni casi la
pensionabilità anticipata, respinge il ricorso affermando che il
principio d’uguaglianza dettato dall’articolo 6 della Déclaration
del 1789 «[non] obbliga (…) a trattare in maniera differente
persone che si trovino in situazioni differenti», e che comunque il
legislatore ha facoltà di derogare all’uguaglianza per ragioni di
interesse generale. (Anna
Maria Lecis)
GEORGIA
– Il Parlamento approva un’ampia riforma della Costituzione che
incide, in particolare, sulla forma di governo
A
grande maggioranza, il 15 ottobre, il Parlamento georgiano ha
approvato, in via definitiva, una serie di importanti emendamenti al testo
costituzionale,
destinati ad entrare in vigore a partire dal 2013. La riforma, su cui
si è espressa con un parere
anche la Commissione di Venezia, prevede una serie di interventi
particolarmente significativi volti a trasferire maggiori
responsabilità dal Presidente al Primo ministro.
Le
modifiche costituzionali, ad ogni modo, non incidono solo sulla forma
di governo. In primo luogo, infatti, viene modificato l’art. 21
Cost. che regola la proprietà, stabilendo il diritto, in caso di
espropriazione, ad un «pieno ed equo indennizzo». Tale formula
sostituisce quella attuale che fa riferimento solamente ad un
«appropriato indennizzo». In questo modo, la Georgia sembra volersi
adeguare alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo secondo cui, in applicazione dell’art. 1 del Primo
Protocollo addizionale, l’indennizzo dovrebbe tener conto, come
punto di riferimento, del valore di mercato. Ove ciò non fosse
possibile, comunque, l’indennizzo deve essere calcolato
ragionevolmente in applicazione del principio di proporzionalità, in
seguito ad una giusta ponderazione tra le esigenze di pubblica
utilità e i diritti individuali del privato. Solo in casi
particolari, infatti, per esempio per motivi di giustizia sociale o
quando vengano perseguite riforme economiche, politico-sociali e
costituzionali, si può derogare in modo significativo alla regola
generale del rimborso totale del valore di mercato del bene (sul
punto, ex
multis,
v.
Scordino v. Italia e De Sciscio v. Italia).
All’art.
29 Cost., poi, viene aggiunto il paragrafo 1.1, il quale pone un
generale divieto per chi detiene una doppia cittadinanza di diventare
Presidente della Repubblica, Primo ministro o Presidente della
Camera. Al momento, comunque, l’unico caso ammesso di doppia
cittadinanza è previsto all’art. 12 Cost., disposizione che
assegna al Presidente la possibilità di conferire la cittadinanza
georgiana per fini di interesse nazionale o a personalità che
vantano particolari meriti nei confronti del Paese.
Per
quanto riguarda la forma di governo e i poteri del Parlamento, le
innovazioni sono particolarmente significative e incidono
notevolmente sulle funzioni del Presidente, ridimensionandole. L’art.
56, par. 2 Cost. prevede, al momento, la possibilità per un quarto
dei deputati di chiedere l’istituzione di una commissione di
inchiesta; questa percentuale scenderà ad un quinto a seguito
dell’entrata in vigore della riforma. Il nuovo art. 60, par. 3
Cost. prevede, poi, accorpando gli attuali parr. 3 e 4, che le
deroghe al principio generale di pubblicità delle sedute del
Parlamento possano essere previste solo con legge o dalla stessa
Costituzione, mentre il nuovo art. 61, par. 2 Cost., nell’eliminare
il Presidente tra gli organi che hanno il potere di convocare una
sessione straordinaria del Parlamento, aggiunge il Gabinetto.
Molto
importanti appaiono ad una prima lettura anche le modifiche degli
articoli in materia di impeachment,
procedimento legislativo (poteri di iniziativa e di veto) e quelle
concernenti il ruolo e i poteri del Presidente della Repubblica. Per
quanto riguarda le ipotesi di rimozione del Presidente tramite impeachment,
infatti,
i nuovi art. 63 e 75 Cost. dovrebbero semplificare le procedure: sarà
possibile agire per eventuali incriminazioni penali e per violazione
della Costituzione, senza più l’obbligo di coinvolgere la Corte
suprema. Il Presidente, inoltre, ai sensi del nuovo art. 67 Cost.,
viene privato del potere di iniziativa legislativa e l’art. 68
Cost., par. 4 Cost. ridimensiona le conseguenze dell’esercizio del
suo potere di veto sulle leggi organiche: un eventuale veto
sospensivo su una legge organica, infatti, necessiterà – perché
il Parlamento possa non tener conto dei rilievi presidenziali – di
un voto favorevole della maggioranza assoluta dei parlamentari, a
differenza di quanto oggi previsto dall’attuale art. 68 Cost. che
richiede i tre quinti.
Inoltre,
il Presidente vede ridotti anche un’altra serie di poteri e di
prerogative: per esempio, il nuovo art. 69 Cost. prevede che non
dirigerà più la politica estera statale; il nuovo art. 72 Cost.
ribadisce un’incompatibilità totale con qualsiasi altro incarico o
funzione per chi ricopre la carica di Presidente, compresa la leadership
di un
partito politico; il nuovo art. 73 Cost., infine, stabilisce in
concreto i nuovi poteri del Presidente che perde quello di
autorizzare il Primo ministro a nominare i Ministri, quello revocare
il mandato al Governo o chiedere le dimissioni dei Ministri della
difesa e dell’interno e, ancora, quello di autorizzare il Governo a
presentare la legge di bilancio al Parlamento. All’art. 73, lett. a)
Cost.,
tuttavia,
gli lascia – non senza qualche incertezza nei rapporti con il
Governo, che ai sensi dell’art. 78 Cost., come detto, guiderà la
politica estera – il potere di concludere trattati internazionali.
La riforma elimina anche l’art. 73, par. 3 Cost. che autorizzava il
Presidente, in alcune circostanze, a sospendere leggi o altri atti
dell’esecutivo ed anche l’art. 72, par. 6 Cost. che permetteva al
Parlamento con legge di conferire al Presidente ulteriori poteri
oltre quelli già previsti in Costituzione. Infine, il Presidente
perde il potere, attualmente previsto dall’art. 74 Cost., di indire
referendum di propria autonoma iniziativa e inoltre, come si darà
conto in seguito, l’abrogazione dell’art. 81, par. 1 Cost. gli
sottrae il potere di valutare in seguito alla mozione di sfiducia se
procedere alla revoca del Governo o meno.
Particolarmente
significativa appare poi l’introduzione dell’art. 73, par. 1
Cost. che prevede l’obbligo di controfirma, che comunque non sarà
necessaria in caso di stato di guerra o per alcuni tipi di atti
prettamente presidenziali. Il Primo ministro, in ogni caso, sarà
l’unico membro del Governo che potrà controfirmare gli atti
presidenziali.
Se
dal quadro tratteggiato appare evidente come il Presidente della
Repubblica sembri uscire fortemente ridimensionato, le nuove norme
concernenti il Governo, evidenziano come ad avvantaggiarsi di ciò
sia, in particolar modo, l’asse Parlamento-Governo. Ciò emerge con
chiarezza già dal nuovo art. 78 Cost. che prevede che il Governo sia
il principale organo del potere esecutivo. Il Presidente non ha più
il potere di presiedere i Consigli dei ministri, ma può chiedere che
vengano analizzate determinate questioni ed eventualmente di
partecipare ad alcune discussioni. L’attuale art. 79, par. 2 Cost.
prevede, poi, che il Governo sia responsabile davanti al Presidente e
al Parlamento. Con il nuovo regime, però, questo articolo viene
modificato con l’eliminazione di quella parte che prevede la
responsabilità davanti al Presidente. Resta, invece, la
responsabilità davanti al Parlamento a cui il Governo è legato da
un rapporto fiduciario.
Il
nuovo art. 80 Cost. regola, poi, la procedura per la formazione del
Governo: il Presidente deve indicare come candidato Primo ministro il
vincitore delle elezioni politiche. Il candidato designato,
individuati entro sette giorni i Ministri, deve presentarsi in
Parlamento per ottenere un voto di fiducia; conseguita la fiducia il
Presidente nomina il Primo ministro il quale poi, a sua volta, nomina
i Ministri. La riforma interviene anche a regolare l’istituto delle
mozioni di sfiducia prevedendo, al nuovo art. 81 Cost., che queste
debbano essere richieste da almeno due quinti dei parlamentari e
discusse non prima di 30 giorni e non oltre 35. Inoltre, la riforma
razionalizza l’istituto introducendo una sorta di sfiducia
costruttiva: se il voto viene accolto, infatti, ha inizio una
complessa procedura che impone ai parlamentari di presentare al
Presidente un nuovo candidato affinché ricopra la carica di Primo
ministro. Il Presidente può o meno accettare la proposta: in caso
positivo, si segue la normale procedura prevista all’art. 80 Cost.,
altrimenti il Parlamento può decidere di riproporgli la medesima
candidatura, ma solo con una maggioranza di tre quinti. Solo nel caso
in cui, infine, il Parlamento non riesca a raggiungere un accordo su
una candidatura, il Presidente ha il potere di sciogliere le Camere.
Il Primo ministro, ai sensi del nuovo art. 81, par. 1, poi, ha il
potere di porre una questione di fiducia su un progetto o un disegno
di legge. Il Governo, infine, appare ulteriormente rafforzato dal
fatto che il Parlamento non potrà, senza il suo consenso, modificare
la legge di bilancio (art. 93, par. 5 Cost.) e dall’abrogazione dei
parr. 2 e 6 dell’art. 93, che davano al Presidente il potere di
imporre le dimissioni al Governo e sciogliere il Parlamento nel caso
in cui non si fosse riusciti ad approvare la legge di bilancio nei
termini e con le procedure previste.
La
riforma investe, inoltre, anche il potere giudiziario, andando a
modificare l’art. 86 Cost. e prevedendo la nomina a vita dei
giudici, eccetto per quelli della Corte suprema che, per il dettato
dell’art. 90 Cost., continuano ad essere nominati «per non meno di
dieci anni».
Da
ultimo, la riforma prevede all’art. 102 Cost. anche un nuovo
procedimento per modificare la Costituzione per il quale saranno
necessarie due approvazioni a distanza di tre mesi con una
maggioranza di due terzi degli aventi diritto.
Come
più volte accennato, questa riforma appare segnare un punto di
svolta nella forma di governo georgiana e, nel nuovo equilibrio
costituzionale, sarà il Governo l’organo che più di ogni altro
vedrà aumentati poteri e responsabilità. Nonostante ciò, il
Presidente, che assumerà le vesti di «garante dell’indipendenza
nazionale dell’unità del paese», svolgendo così una funzione che
appare sempre più neutrale, resterà titolare di una serie di
importanti prerogative. Inoltre, il mantenimento dell’elezione a
suffragio universale diretto continuerà senz’altro a garantirgli,
in virtù di una forte legittimazione popolare, una certa
autorevolezza. (Francesco
Saitto)
GERMANIA
– Il Bundesverfassungsgericht
interviene
sul tema degli organismi geneticamente modificati, ammettendo le
restrizioni previste al loro utilizzo
Nel
2008, il legislatore federale è intervenuto, fondando la propria
competenza sull’art. 74, n. 26 GG,
a modificare la legge che regola l’ingegneria genetica
(Gentechnikgesetz),
al
fine di disciplinare in modo uniforme nel territorio federale la
materia di organismi geneticamente modificati.
In
Germania, tuttavia, ai sensi dell’art. 70 GG sono
competenti a legiferare, nelle materie
non espressamente attribuite al Bund,
i singoli Länder.
Oltre che con le sue competenze esclusive (art. 73), il Bund
può, però,
intervenire utilizzando anche il titolo abilitativo
della competenza concorrente (artt. 72 e 74 GG),
che, dopo la modifiche apportate con la Föderalismusnovelle
I del 2006, con la quale è stata anche abrogata la legislazione
cornice (art. 75 GG),
risulta articolata in tre diverse fattispecie. In linea di principio,
nelle materie di competenza concorrente, elencate all’art. 74,
hanno potere di intervenire in via legislativa, in primo luogo, i Länder
a meno che
non
sia intervenuto a regolare la materia in modo unitario lo Stato
federale. Per alcuni titoli competenziali, oggi, il Bund per
intervenire non deve però dimostrare più
nessuna particolare esigenza. Per altri, invece, la legislazione del Bund non
entra in
vigore prima di sei mesi ed è derogabile da parte dei Länder.
Per una terza categoria di materie, infine, regolate all’art. 72,
c.
2,
invece, il Bund può
intervenire in alcune delle materie
elencate e i Länder
non possono
derogarvi, solo se e nella misura in cui lo esigano la
creazione di condizioni di vita equivalenti nel territorio federale o
la tutela, nell’interesse complessivo dello Stato, dell’unità
giuridica o economica. A tutela del rispetto dei requisiti richiesti
per l’esercizio di questo specifico titolo competenziale, l’art.
93, c. 2, prevede un apposito motivo di ricorso al Bundesverfassungsgericht.
Per
intervenire a modificare la materia oggetto della legge, il Bund
ha dovuto utilizzare come titolo competenziale proprio l’art. 72,
c. 2 GG,
dato che
la
competenza concorrente, su cui ha fondato il proprio potere, è la
numero 26 dell’elenco di cui all’art. 74 GG.
Il legislatore, tuttavia, ha fatto perno su un’interpretazione
piuttosto estensiva del titolo competenziale richiamato che, prima
facie,
non legittima espressamente un
intervento federale in materia di organismi geneticamente modificati,
ammettendo, invece, l’intervento del Bund in materia di procreazione geneticamente
assistita, ma solo
di vita
umana, di studio e di modifica di informazioni genetiche e di norme
concernenti trapianti di organi, tessuti e cellule.
Proprio
facendo leva, in primo luogo, su una presunta incompetenza del
legislatore federale ad intervenire, il Land
Sassonia-Anhalt, che rivendicava la propria competenza legislativa in
materia, ha impugnato la legge perché ne venisse dichiarata
l’incostituzionalità.
Con sentenza
del 24 novembre, però, il Tribunale costituzionale federale ha
giudicato non illegittimi i limiti posti dalla legge all’utilizzo
di colture geneticamente introdotte con le modifiche alla legge
sull’ingegneria genetica nel 2008 e corretto l’utilizzo da parte
del Bund
della
competenza concorrente di cui al n. 26 dell’art. 74 GG.
La
legge prevede che siano necessarie delle zone non coltivate di 150
metri tra le coltivazioni normali e quelle geneticamente modificate e
di 300 tra le seconde e le coltivazioni organiche e impone anche un
obbligo di risarcimento in capo a quei coltivatori i cui vicini si
trovino il campo contaminato da una coltivazione geneticamente
modificata. Inoltre, per garantire che queste norme siano rispettate,
la legge ha anche previsto un onere di registrazione per questo tipo
di coltivazioni, anch’esso considerato legittimamente compatibile
con il fine di perseguire il benessere pubblico.
Il
Tribunale, nel motivare la decisione, ha affermato che il legislatore
federale abbia agito a tutela del pubblico interesse e nel rispetto
del «principio di necessità» (Erforderlichkeit)
e ha anche, contrariamente a quanto prospettato dal Land
ricorrente, riconosciuto una «competenza totale» (umfassende
Zuständigkeit) del Bund
a regolare la disciplina dell’ingegneria genetica ai sensi
dell’art. 74, c. 1, n. 26 GG,
in combinato con l’art. 72, c. 2 GG. Nell’affermare la competenza federale, il
Tribunale ha
espressamente stabilito, così, che la lettera della Costituzione
deve essere interpretata in senso estensivo in questo caso (Der
Kompetenztitel ist weit zu verstehen).
I
giudici, poi – ancora a sostegno della legittimità della norma –
hanno anche rilevato l’esistenza sul legislatore, in un momento
storico in cui sono ancora scarse le conoscenze scientifiche sui
possibili effetti collaterali di organismi geneticamente modificati,
di un particolare onere di diligenza (Sorgfaltspflicht),
una responsabilità che lo impegna in particolare verso le
generazioni future, così come prevede l’art. 20a GG.
Da
ultimo, nella decisione, si legge come l’onere di risarcire i
vicini venga considerato dai giudici di Karlsruhe
una
«ragionevole ed equilibrata
compensazione» (angemessenen
und ausgewogenen Ausgleich). (Francesco
Saitto)
IRAQ
– Il
Parlamento,
obbligato a riunirsi dalla Corte suprema, chiude la crisi istituzionale
e
formalizza un accordo politico per un Governo di unità nazionale
In
seguito
alle elezioni
tenutesi il 7 marzo 2010 che non hanno consentito di individuare con
chiarezza
un unico vincitore, si è aperta in Iraq una lunga crisi istituzionale
che solo
nel mese di dicembre si è – almeno provvisoriamente – chiusa. Da marzo,
infatti, si susseguivano continui tentativi di trovare un accordo
politico
volto a garantire la possibilità di governare al nuovo esecutivo. Tanto
era
stato confuso ed incerto il risultato elettorale, che vi è stato anche
chi ha
proposto un referendum, senza nessun valore giuridico, finalizzato ad
individuare il nuovo premier. La
disfida vedeva su fronti opposti Iyad Allawi, che era riuscito a
conseguire il
risultato elettorale migliore e Maliki,
che aveva
ottenuto solo due seggi in meno.
Nel
sistema costituzionale
iracheno, spetta al Presidente, dopo la convalida dell’autorità
giudiziaria dei
voti espressi, nominare il Primo ministro che deve essere espressione
della
maggioranza dell’assemblea eletta in quanto legato al Parlamento da un
rapporto
di fiducia.
I
primi di
giugno, tuttavia,
la Corte suprema ha confermato i risultati del voto, ufficializzandoli
e
ribadendo la vittoria del partito nazionalista Iraqiya che esprimeva
come
candidato, per l’appunto, Iyad Allawi. Il Presidente, a quel punto,
avrebbe
dovuto procedere alla nomina del Primo ministro, ma, poiché l’accordo
tra le
forze politiche sembrava ancora molto lontano, qualsiasi atto di nomina
è stato
rinviato. Nel corso dei mesi successivi, tuttavia, constatando che le
difficoltà a formare un nuovo Governo sembravano insormontabili, Allawi
ha
chiesto al Presidente, in un primo tempo, la nomina di un Governo ad interim e, poi, ha
persino
espresso
il desiderio di svolgere nuove elezioni.
Proprio
a
causa di questa
instabilità, il Parlamento, a più di tre mesi dalla sua elezione, si
era
riunito per la prima volta solo il 14 giugno e proprio in
quell’occasione
avrebbe dovuto eleggere, come prevedono gli artt.
54
e 55
della Costituzione, lo speaker, ma il
Presidente della Camera ad interim
Fuad Mas’um, lasciando aperta la seduta, ha di fatto rinviato la
questione a
data da destinarsi, sospendendo i lavori parlamentari sine die. Infatti,
anche la
carica del presidente della Camera
rientrava nel complesso accordo politico complessivo che si stava
cercando e
che comprendeva non solo l’indicazione del nuovo Governo, ma anche
quella del
nuovo Presidente. Avverso questa sospensione, che è durata fino a
novembre
2010, alcune organizzazione della società civile hanno promosso
un’azione
davanti alla Corte suprema che, il 24 ottobre, ha dichiarato
illegittima la
sospensione dei lavori operata lasciando la seduta aperta, e quindi ha
obbligato il Presidente della Camera a riaprire i lavori parlamentari e
riconvocare il Parlamento perché nominasse lo speaker.
L’11
novembre, da ultimo, un
voto parlamentare ha formalizzato l’accordo politico per un Governo di
unità
nazionale che ha portato Osama al Najeifi a venir nominato Presidente
del
Parlamento e Talabani ad essere nuovamente eletto a Presidente della
Repubblica. Proprio Talabani, poi, il 25 novembre, ha conferito a Nuri
al
Maliki l’incarico di formare il nuovo Governo. La fiducia è stata
infine
conseguita il 22 dicembre. L’accordo, inoltre, istituisce anche un
nuovo organo
che prende il nome di Consiglio nazionale per le politiche strategiche
e che
sarà presieduto da Allawi.
L’accordo
politico, tuttavia,
è debole e occorrerà valutare in concreto se riuscirà a tenere alle
fortissime
pressioni cui verrà sottoposto il nuovo esecutivo composto da oltre
quaranta
diverse forze politiche. (Francesco
Saitto)
ISRAELE
–
Introdotto nell'ordinamento
l’istituto giuridico del referendum: una legge aggrava la procedura di
ratifica
dei trattati di pace
Il
23
novembre, la Knesset
ha
approvato, con una
maggioranza di 65 a 33, una proposta di legge in ragione della quale,
per poter
ratificare trattati di pace che prevedano la cessione di territori su
cui
Israele eserciti la propria sovranità, dovrà essere ottemperato un
importante
aggravio procedimentale. I territori che più degli altri rappresentano
l’obiettivo di questo testo, in particolare, per quanto non
espressamente
indicati, sono Gerusalemme Est, che potrebbe un domani essere ceduta ai
Palestinesi, e le Alture del Golan, che potrebbero formare parte di un
accordo
con la Siria, entrambi occupati nel 1967, a seguito della c.d. guerra
dei sei
giorni e poi annessi ad Israele rispettivamente con la legge
Gerusalemme
del 1980, che è una delle Basic
Laws,
e con
la legge sulle alture del Golan del 1981, con cui si estese
l’ordinamento giuridico israeliano a questa parte di territorio.
La
legge
impone che sia
raggiunta una maggioranza qualificata dei due terzi dei voti dei
parlamentari
(ottanta su centoventi) per poter ratificare un trattato di questo
tipo. Nel
caso in cui, invece, la legge fosse approvata, ma con una maggiorana
inferiore,
è previsto che sia indetto un referendum popolare da tenersi entro
novanta
giorni dal voto parlamentare. Se poi nello stesso periodo, vi fossero
anche le
elezioni politiche, la legge prevede che il voto si tenga
simultaneamente.
Bisogna
notare che finora in
Israele era assente qualunque strumento referendario e quindi la legge
interviene anche per disciplinare aspetti legati allo svolgimento del
voto
come, ad esempio, nella parte in cui afferma che, al contrario di
quanto
avviene per le elezioni politiche, nel caso del referendum il giorno
del voto
non è considerato festivo.
Questa
legge ha suscitato
molte perplessità sia dal punto di vista giuridico sia politico.
Giuridicamente, infatti, la legge, introducendo una maggioranza
qualificata, e,
dunque, un nuovo procedimento legislativo, e un istituto di democrazia
diretta
capace di ostacolare la volontà della Knesset,
i cui poteri sono regolati dalla Basic
Law
Knesset,
avrebbe dovuto avere la qualità di una Basic Law, il cui
procedimento
di approvazione, tuttavia, non
differisce da quello di qualsiasi altra legge. Per questo motivo,
comunque,
secondo molti commentatori, il provvedimento legislativo potrebbe
essere
giudicato illegittimo da parte della Corte suprema.
Sotto
il
profilo politico,
infine, molte sono state le voci critiche contro questo provvedimento
legislativo che, rendendo ancor più difficile la cessione di alcuni
territori,
di fatto segnerebbe un ulteriore passo indietro nel processo di pace. (Francesco
Saitto)
KOSOVO – La Corte
costituzionale dichiara l’incompatibilità tra la carica di Capo dello
Stato e
quella di segretario di partito determinando le dimissioni del
Presidente Sejdiu
Il
27 settembre, il Presidente della Repubblica Fatmir Sejdiu ha
presentato le
dimissioni a seguito di una sentenza
con
la quale la Corte costituzionale ha ravvisato una
sua violazione della Costituzione poiché, oltre alla carica
istituzionale,
rivestiva anche quella di segretario di partito, anche se tale ultima
carica
non era esercitata in concreto. Tale situazione ha comportato una
violazione
dell’art. 88 c. 2 Cost., in base alla quale «il Presidente non può
esercitare
alcun’altra funzione politica se non quella di capo dello Stato». Il
Presidente
aveva ritenuto che il mancato esercizio della carica non comportasse
una
violazione della Costituzione, entrata in vigore nel 2008 (v. Palomar n. 34), tuttavia i giudici (7
su 9) hanno ravvisato il contrasto.
Di
fronte alla sentenza, il Presidente ha ritenuto
opportuno presentare le sue dimissioni per evitare un voto di
impeachment da
parte del Parlamento. Le dimissioni del Presidente hanno aperto una
crisi
politica forte che ha portato alle elezioni anticipate del 12 dicembre
e, con
il 33,5% dei voti, alla vittoria del Partito democratico (Pdk) al quale
appartiene il premier uscente Hashim Thaci. Si tratta delle prime
elezioni
dalla proclamazione d’indipendenza del 2008. (Marta
Cerroni)
NAMIBIA
–
La Corte
suprema si
pronuncia sull’art. 81 della Costituzione e sull’efficacia del
precedente
Con
la
sentenza Kamwi
v. Law
Society of
Namibia (SCA 3/2009) [2010] NASC 16 del 1°
dicembre 2010
la Corte suprema
della Namibia ha avuto modo di
pronunciarsi sull’art. 81 della Costituzione, rubricato «Natura
vincolante delle decisioni della Corte suprema», il quale prevede che
«A
decision of the Supreme Court shall be binding on all other Courts of
Namibia
and all persons in Namibia, unless it is reversed by the Supreme Court
itself,
or is contradicted by an Act of Parliament lawfully enacted». A.M.
Kamwl si era rivolto alla Corte affinché questa ribaltasse una
precedente
decisione del 20 ottobre 2009 con la quale erano stati respinti due
suoi
precedenti ricorsi contro le decisioni della High Court con le
quali gli era
stata negata l’autorizzazione ad
esercitare professioni paralegali. Secondo il ricorrente l’art. 81
della
Costituzione doveva essere interpretato nel senso di ritenere che, nel
caso in
cui si fosse rilevata la nullità delle decisioni del giudice supremo,
questi
aveva il potere di sottoporre a revisione la propria decisione. Egli,
inoltre,
affermava che la section 17 del Supreme
Court Act
num. 15
del 1990,
nonostante stabilisca che non è ammesso appello o alcuna forma di
revisione nei
confronti delle decisioni della Corte suprema, contemplava la
possibilità di
alcune eccezioni. A supporto delle proprie ragioni, il ricorrente ha
citato due
precedenti britannici: il primo è R v.
Medical Appeal Tribunal ex parte Gilmore,
(1957) 1 QB 574 (CA), nel quale la Corte d’appello interpretò la
disposizione normativa secondo la quale le decisioni del Medical
Appeal
Tribunal
dovevano considerarsi «final» come non
preclusiva della possibilità che queste potessero essere impugnate per
ragioni
di diritto. Il secondo caso citato, Anisminic
v. Foreign Compensation Commission,
[1969] 1 All ER 208 (CA), si basava sull’interpretazione di una
normativa analoga contenuta nel Foreign
Compensation Act del 1950.
La section
4(4) stabiliva che le determinazioni della Foreign
Compensation Commission non
potevano essere
impugnate. In quella occasione,
la House
of
Lords
precisò però che
tale norma escludeva la sua applicazione con riferimento a quelle
determinazioni affette da nullità, nel caso in cui cioè la Commissione
avesse
esercitato poteri estranei alla propria giurisdizione, avesse agito in
cattiva
fede, ecc. Secondo il ricorrente anche la decisione della Corte suprema
della
Namibia si doveva considerare affetta da nullità, in quanto nel corso
del
giudizio non erano state prese in considerazione in modo adeguato le
sue
richieste e non era stato dato dovuto riconoscimento ai suoi diritti
costituzionali. Secondo il resistente, la Law
Society of Namibia, l’art. 81
della
Costituzione namibiana, che
costituirebbe la base giuridica fondante la dottrina del precedente
nell’ordinamento giuridico namibiano, ammetterebbe la possibilità di
una
revisione di una precedente decisione del giudice supremo solo se
questa è «no
longer legally tenable», escludendo così la possibilità che l’art. 81
possa
essere considerato come uno strumento ordinario per ricorrere avverso
le
decisioni della Corte suprema, concetto peraltro già sottolineato anche
nella
sentenza Schroeder
and Another v. Solomon and Others (SCA 1/2007) [2010] NASC 11.
La
Corte
ha
sottolineato la non pertinenza dei
precedenti britannici citati dal ricorrente, in quanto in entrambi i
casi si
trattava di decisioni assunte da organismi non giurisdizionali. Nel
merito, la
Corte ha concluso affermando che se anche nel processo non era stata
data
adeguata considerazione ai diritti costituzionali del ricorrente,
questo non
poteva costituire un motivo sufficiente per dichiarare la nullità della
pronuncia. E ciò in quanto vi è una profonda differenza tra il caso nel
quale
si vuole appellare la decisione di un giudice inferiore in quanto
errata in
punto di diritto, ipotesi peraltro ammessa dall’ordinamento namibiano,
e quello
nel quale per gli stessi motivi si voglia impugnare una decisione della
Corte
suprema. Possibilità esclusa dalla section
17 del Supreme
Court Act. (Irene
Spigno)
NAMIBIA – Approvato lo
«Special Advisors and Regional Governors Appointment Amendment Act» che
consente al Presidente di nominare discrezionalmente i governatori
regionali
Con l’Act n.
15 del 2010, rubricato «Special
Advisors and Regional Governors Appointment Amendment Act», il
Parlamento
namibiano ha modificato lo Special
Advisor and
Regional Representatives
Act
del
1990, prevedendo la nomina dei governatori regionali da parte del
Presidente namibiano, secondo procedure e modalità del tutto
discrezionali. L’Act del 1990
era stato
approvato in una
condizione di vacuum
legislativo e si
occupava in particolare di regolamentare il funzionamento dei governi
regionali al momento dell’indipendenza.
Era stato poi sostituito dal Regional
Councils Act
del 1992, il quale aveva previsto che il Presidente del
comitato di gestione dei consigli regionali, eletto dagli stessi
consiglieri,
ricoprisse anche l’incarico di governatore delle rispettive regioni. In
base
alla modifica appena apportata, il Presidente namibiano, oltre a
nominare i
governatori, avrà anche il potere di decidere le condizioni e le
modalità con
le quali questi daranno attuazione al loro mandato. In seguito alla
modifica, i
governatori sono considerati come rappresentanti del governo centrale
nelle
regioni e costituiscono inoltre il principale punto di contatto tra il
governo
centrale, i consigli regionali e locali e le autorità tribali. Tra le
loro
funzioni è prevista anche l’attività di indagine su materie relative al
territorio governato, sui risultati delle quali devono riferire al
Presidente
namibiano. Essi inoltre hanno la competenza di decidere dell’esito di
eventuali
controversie che possono sorgere nella regione. Il Presidente inoltre
ha il
potere di nominare assistenti che coadiuvino il governatore nella sua
attività.
L’approvazione di tale emendamento è stata accompagnata da critiche e
polemiche, provenienti principalmente dal vice presidente del partito Democratic
Turnhalle
Alliance,
Philemon
Moongo secondo il quale esso avrebbe influito sul processo di
decentralizzazione causando divisioni tra la popolazione, che avrebbe
percepito
come imposti i nuovi governatori regionali. Anche il Presidente dell’All
People’s Party,
Ignatius
Shixwameni,
ha criticato l’atto considerandolo profondamente antidemocratico.
(Irene
Spigno)
NAURU
–
Terminata la lunga
crisi istituzionale iniziata ad aprile
Il
1°
novembre 2010, con l’elezione
dello Speaker e del
Presidente
della
Repubblica, ha avuto fine la lunga crisi istituzionale iniziata dopo le
elezioni di aprile 2010. I primi segnali di una crisi, invero, si erano
registrati sin da febbraio 2010, dopo che il disegno di legge di
modifica della
Costituzione – Constitution
of Nauru (Parliamentary Amendments) Act 2009 – era stato
respinto
in occasione del referendum costituzionale, il
primo della storia di Nauru. Tale disegno di legge, che proponeva, tra
gli
altri, il passaggio dall’elezione parlamentare a quella popolare
diretta del
Capo dello Stato, il riconoscimento del diritto all’informazione e
all’educazione
e dei diritti dei minori, faceva parte di un ampio disegno riformatore,
sostanzialmente fallito in quell’occasione. Infatti, per la modifica
delle
norme indicate nella sezione V della Costituzione è necessaria tanto
l’approvazione parlamentare quanto quella popolare a maggioranza dei
due terzi
degli aventi diritto. Invece, per l’entrata in vigore del secondo
disegno di
legge di revisione costituzionale, coevo rispetto al primo e
concernente, ad
esempio, la costituzionalizzazione del codice di condotta dei
parlamentari e di
coloro che ricoprono incarichi istituzionali nonché l’istituzione dell’ombudsman, è stato
sufficiente
attendere, dopo l’approvazione parlamentare, la convocazione del nuovo
Parlamento a seguito delle elezioni di aprile 2010.
L’ipotesi
di indire un
secondo referendum costituzionale è tramontata dopo che le elezioni
politiche
non hanno consentito la formazione di una chiara maggioranza in
Parlamento e
l’elezione del Capo dello Stato. Così il Parlamento appena eletto è
stato sciolto
e sono state indette nuove elezioni, che si sono svolte a giugno 2010.
Rimanendo sostanzialmente invariate la situazione politica e la
composizione
del Parlamento, il Presidente della Repubblica Stephen (il cui mandato
era
scaduto, ma del quale non esistevano i presupposti politici per una
nuova
designazione parlamentare, a causa dei risultati elettorali) l’11
giugno 2010
ha dichiarato lo stato di emergenza.
Ciò,
tuttavia, non ha
consentito di superare la crisi. Il nuovo Speaker,
Aloysius Amwano, dalle fila dell’opposizione, infatti, ha accettato
l’incarico
a patto che il Presidente Stephen si dimettesse e revocasse lo stato
d’emergenza. In assenza di tale iniziativa e alla presentazione di una
mozione
per la conferma del Presidente Stephen alla carica, lo Speaker ha
dichiarato
l’improcedibilità della mozione a cui ha
fatto seguito la rimozione dall’incarico mediante ordinanza di urgenza
dello
stesso Capo dello Stato. Contro tale ordinanza e contro quella con cui
era
stato dichiarato lo stato di emergenza, l’11 giugno 2010 alcuni
esponenti
dell’opposizione hanno presentato un ricorso alla Corte suprema,
contestando
l’incostituzionalità della condotta presidenziale.
Il
20
ottobre 2010 la Corte
si è espressa facendo salva la posizione governativa, a prescindere
dall’applicazione dell’art. 77 della Costituzione (sullo stato di
emergenza),
giacché il rifiuto opposto da Amwano pregiudicava il normale
svolgimento della
vita istituzionale del Paese non consentendo l’elezione della più alta
carica
dello Stato. Dopo la decisione della Corte suprema si è quindi
proceduto,
prima, alla nomina del nuovo Speaker
(dalle fila della maggioranza) e, poi, alla conferma in carica di
Stephen. (Cristina
Fasone)
NIGER –
Approvata la nuova Costituzione
Il 31 ottobre
2010 è stata
approvata mediante referendum la nuova Costituzione
del Niger.
La carta
costituzionale – la settima da quando il Paese ha ottenuto
l’indipendenza nel
1960 – mette fine al periodo di vacanza costituzionale venutosi a
creare a
seguito della sospensione della precedente Costituzione, ordinata dal Conseil
supreme pour la restauration de la démocratie (CSRD)
all’indomani
del colpo
di Stato del 18 febbraio 2010 con cui i militari, sotto la guida di
Salou
Djibo, avevano destituito il Presidente Tandja (v. Palomar
n. 41).
In quella
circostanza,
infatti, la giunta militare costituitasi nel CSRD aveva disposto la
sospensione
della Costituzione e lo scioglimento di tutte le istituzioni da essa
previste,
instaurando un governo di transizione presieduto dal generale Djibo,
con
l’incarico di guidare il Paese nel delicato passaggio alla democrazia,
fino
all’adozione di una nuova Costituzione e alle successive elezioni.
Nel
frattempo, però, la vita
istituzionale del Paese sarebbe stata nuovamente turbata, stando ad un
comunicato ufficiale del CSRD, da un tentativo di colpo di Stato,
sventato due
settimane prima della consultazione referendaria, che avrebbe portato
all’arresto di quattro ufficiali della giunta, tra cui il più alto in
grado
dopo lo stesso Djibo.
Tale
avvenimento non sembra,
tuttavia, aver compromesso la fiducia dei cittadini nella transizione
democratica, testimoniata dall’ampia affluenza al referendum
costituzionale e dal largo consenso accordato alla nuova Costituzione.
La Carta
costituzionale del
31 ottobre, composta da 187 articoli, è stata, infatti, approvata con
oltre il
novanta per cento dei consensi, secondo i dati resi noti dalla
commissione
elettorale. Essa prevede, tra le altre cose, il limite di due mandati
per la
carica di Presidente – limite che aveva costituito la causa del
conflitto
istituzionale che aveva portato alla destituzione del Presidente Tandja
– nonché
una limitazione d’età per l’eleggibilità dei futuri Presidenti, i quali
dovranno avere un’età compresa tra i 35 e i 70 anni. Il documento,
inoltre,
accorda l’immunità ai militari che hanno preso parte al colpo di Stato
di
febbraio.
Il generale Djibo,
in qualità di Presidente del CSRD e pertanto Capo di Stato e di Governo
pro
tempore, ha auspicato che la Costituzione appena approvata
possa
essere il
primo passo verso la restaurazione della democrazia, destinata a
trovare piena
realizzazione a seguito delle elezioni.
Lo scorso 31
gennaio,
infatti, i cittadini del Niger sono stati chiamati alle urne per il
primo turno
delle elezioni presidenziali e, contestualmente, per le elezioni
parlamentari a
turno unico. Alle elezioni non hanno potuto partecipare i membri della
giunta
militare e di tutte le forze dell’ordine, per effetto di un’ordinanza
di
ineleggibilità emanata dal CSRD l’11 marzo 2010 (ordonnance
2010/003).
Non sono
ancora disponibili
risultati, ma gli osservatori sono concordi nel sottolineare la
regolarità
delle consultazioni elettorali.
Il
CSRD dovrebbe rimanere al potere fino al 6
aprile, data in cui le funzioni di governo dovrebbero essere
definitivamente
trasferite dalla giunta militare al Presidente democraticamente eletto.
(Anna
Maria Lecis)
NIGERIA
– Dichiarati
incostituzionali alcuni emendamenti alla Costituzione nigeriana
Lo
scorso 8
novembre, l’alta
Corte federale ha rilevato alcuni vizi procedimentali nel First
Constitutional Amendment Bill 2010,
dichiarandone pertanto la nullità (sulla revisione
costituzionale del 2010 v. Palomar
n. 43).
La
legge in
esame, dopo aver
conseguito l’approvazione dei due terzi dei componenti di ciascun ramo
del
Parlamento nazionale, nonché il consenso dei due terzi degli Stati
della
Federazione, era stato pubblicato nella gazzetta ufficiale senza essere
stato
preventivamente firmato dal Capo dello Stato. Ad avviso dei presidenti
delle
Camere, infatti, nel caso delle leggi di revisione costituzionale la
firma
presidenziale non era necessaria, in quanto tale ulteriore passaggio
non era
esplicitamente contemplato dalla norme in materia di revisione
costituzionale.
Pronunciandosi
sul ricorso
presentato dalla Nigerian
Bar Association
(NBA), l’alta Corte federale ha invece statuito che la mancanza della
firma
presidenziale comporta, ai sensi della sezione 54 della Costituzione,
l’invalidità del procedimento di formazione della legge, anche se di
rango
costituzionale.
A
seguito di
tale decisione
rimane privo di effetto il nuovo calendario elettorale fissato dal
legislatore
costituzionale. La Commissione elettorale indipendente, in conformità
con le
precedenti disposizioni costituzionali, ha pertanto fissato al 9 aprile
le
consultazioni presidenziali. (Renato
Ibrido)
NORVEGIA
– La Corte suprema
si pronuncia sulla retroattività della legge contro i crimini di guerra
Il
4 dicembre 2010 la Corte
suprema norvegese, con una maggioranza di 11 giudici su 17, ha
annullato la
decisione della corte distrettuale che aveva condannato un cittadino
avente
doppia nazionalità, bosniaca e norvegese, per crimini contro l’umanità,
in base
alla legge sui crimini di guerra del marzo 2008. Si è trattato del
primo caso
sui crimini di guerra deciso in Norvegia dopo la seconda guerra
mondiale.
L’imputato
era accusato di
aver sterminato centinaia di serbi nel campo di Dretelj durante la
guerra
civile in Bosnia nel 1992. Tuttavia, a parere della Corte suprema,
l’applicazione di una legge del 2008 a fatti accaduti più quindici anni
prima
costituirebbe una violazione dell’art. 97 della Costituzione,
per il quale l’applicazione retroattiva delle leggi è vietata.
Pertanto, in
casi come questo le uniche norme nazionali applicabili sono quelle del
codice
penale del 1902, che disciplinano reati “ordinari” come l’omicidio, lo
stupro e
l’abuso.
La
reazione dell’opinione
pubblica nazionale e straniera a tale decisione è stata di forte
sdegno, tanto
è vero che la stessa Croce Rossa norvegese ha denunciato la sostanziale
impunità
di cui godrebbero imputati di questo tipo in Norvegia, tendenzialmente
assoggettati allo stesso trattamento dei criminali comuni. Il problema,
peraltro, è destinato a riproporsi nel breve periodo a causa dei
numerosi
procedimenti pendenti contro cittadini ruandesi residenti in Norvegia e
accusati di genocidio. (Cristina
Fasone)
PERÙ
– Approvata la legge
sulla libertà religiosa
Il
Presidente della
Repubblica, Alan García, ha promulgato lo scorso 20 dicembre la ley de
libertad religiosa,
provvedimento
che dà attuazione e sviluppo agli artt. 2, c. 3 e 50 della Costituzione del
1993. In particolare, quest’ultima disposizione stabilisce che
«all’interno di
un regime di indipendenza e autonomia, lo Stato riconosce la Chiesa
cattolica
come elemento importante nella formazione storica, culturale e morale
del Perù
e le offre la propria collaborazione. Lo Stato rispetta le altre
confessioni e
può stabilire forme di collaborazione con queste».
La
legge approvata lo scorso
dicembre afferma che l’esercizio pubblico o privato della libertà
religiosa
incontra come unico limite la protezione del diritto altrui
all’esercizio delle
libertà pubbliche e dei diritti fondamentali, quali la difesa
dell’ordine, della
salute e della moralità pubblica.
Il
provvedimento istituisce
poi un apposito Registro delle entità religiose e riconosce alle
confessioni
iscritte in tale registro l’accesso in condizioni di parità a benefici,
donazioni e sgravi fiscali, sempre che l’azione di tali formazioni si
svolga
nel rispetto delle disposizioni di legge.
Le
scuole e università, a
tutti i livelli di istruzione, dovranno rispettare il diritto degli
studenti ad
essere esonerati dai corsi di religione per motivi di coscienza o in
ragione
delle proprie convinzioni, senza che ciò possa incidere sul percorso
accademico
o scolastico dello studente. Per i minori di età, tale diritto dovrà
essere
tuttavia esercitata dai familiari. (Renato
Ibrido)
PERÙ
– Intervenendo sul
diritto delle comunità indigene ad essere consultate, il Tribunale
costituzionale innova la propria giurisprudenza sul diritto
internazionale dei
trattati
Con
una sentenza oggetto di
forti polemiche (exp. n. 06316-2008),
il Tribunale costituzionale ha affermato che il diritto delle
popolazioni e
delle comunità indigene ad essere consultate, benché sia sancito da una
apposita convenzione internazionale ratificata dal Perù nel 1993, può
considerarsi
esigibile solamente a partire dal giugno del 2010.
Secondo
i giudici
costituzionali, infatti, in mancanza di una disciplina legislativa o
regolamentare atta a rendere effettiva tale tutela, i diritti sanciti
da la Convenio
de
la Organización Internacional
del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes
(più semplicemente denominata Convenio
169)
non possono essere garantiti in maniera piena.
La
decisione è stata
fortemente criticata da una parte della dottrina, la quale ha
evidenziato come
il riconoscimento di un carattere meramente programmatico alle norme di
un
trattato internazionale costituisce una singolare e opinabile
innovazione in
materia di diritto internazionale dei trattati. (Renato
Ibrido)
POLONIA
– Il Tribunale costituzionale dichiara conformi a Costituzione alcuni
articoli
del trattato di Lisbona
Il
24 novembre 2010 il
Tribunale costituzionale polacco, nel procedimento K
32/09,
si è pronunciato sulla costituzionalità degli artt. 1 e 2 del
trattato di Lisbona, a seguito delle questioni di legittimità
costituzionale
sollevate rispettivamente da un gruppo di deputati e di senatori, i
quali ne
contestavano la legittimità rispetto, tra gli altri, agli artt. 8 e 90
della Costituzione.
Il
Tribunale si è pronunciato
nel merito solo sulle questioni sollevate dai senatori, dichiarando
conformi
agli artt. 8, c. 1 e 90, c. 1 della Costituzione l’art. 1, c. 56 del
Trattato,
nella parte in cui modifica l’art. 48 del trattato
sull’Unione Europea, e l’art.
2 nella parte in cui modifica gli artt. 2, 3,
7 e 352 del trattato
sul funzionamento dell’Unione Europea.
Sono
state invece dichiarate
inammissibili le questioni sollevate dai deputati, i quali, avendo
abbandonato
l’aula a seguito del rigetto di un’istanza di rinvio da essi proposta,
hanno
impedito la prosecuzione dell’analisi delle questioni da loro
sollevate, in
quanto la legge sul Tribunale costituzionale prevede l’obbligatorietà
della
presenza del ricorrente nel corso del giudizio (art. 60 della legge sul
Tribunale costituzionale).
Nel
merito, la Corte ha
ritenuto che le disposizioni contestate non violino i principi di
supremazia
della Costituzione (art. 8) e di sovranità dello Stato, implicitamente
sancito
dall’art. 90, c. 1 secondo cui la Repubblica polacca può «delegare
determinate
competenze» degli organi dello Stato ad organizzazioni internazionali.
I
dubbi sulla
costituzionalità delle norme contestate concernevano essenzialmente le
nuove
procedure per la modifica dei trattati. I ricorrenti denunciavano,
infatti,
l’incostituzionalità delle disposizioni relative a tali procedure in
assenza di
una norma che preveda la possibilità di veto da parte di un
rappresentante del
Governo nell’ipotesi in cui l’emendamento oggetto di approvazione sia
contrario
all’ordinamento costituzionale polacco. Solo in questo modo,
sostenevano i
ricorrenti, può essere garantita la primauté
della Costituzione e
tutelata la sovranità nazionale.
I
giudici costituzionali
hanno tuttavia ritenuto che la sovranità dello Stato e la supremazia
della
Costituzione non risultino compromessi dal modello di Unione europea
delineato
dal trattato di Lisbona e che, in particolare, le procedure di
revisione,
ordinaria e semplificata, dei trattati e la clausola di flessibilità
rispondano
all’evoluzione dell’integrazione europea e costituiscano una premessa
per
l’effettivo funzionamento dell’Unione, ferme restando le garanzie
previste
dall’ordinamento comunitario in relazione al rispetto delle sovranità
nazionali
degli Stati membri e i limiti al conferimento di nuove competenze. Sta
poi al
legislatore nazionale, e non a quello comunitario, prevedere eventuali
meccanismi interni di cooperazione nelle questioni comunitarie, non
potendosi
imputare al trattato una tale mancanza e non essendo dunque rilevabile
come
profilo di non conformità del trattato stesso.
Nell’interpretazione
della
Corte, il trattato di Lisbona coniuga il rispetto delle sovranità
nazionali nel
processo di integrazione con il rispetto del principio del favor verso
il diritto comunitario e verso una sempre maggiore integrazione europea.
I
giudici costituzionali ribadiscono
comunque l’esistenza di limiti al conferimento di competenze previsto
dall’art.
90, limiti che risiedono nei principi fondamentali della Repubblica e
nell’identità della nazione. Il conferimento di competenze all’Unione è
dunque
perfettamente ammissibile e conforme a Costituzione, fintanto che non
minaccia
i suddetti principi fondamentali, il cui rispetto è comunque garantito
dai
trattati stessi e tutelato, nell’ordinamento interno, dalle procedure
previste
per il conferimento delle competenze, le quali includono il controllo
di
costituzionalità degli atti idonei al conferimento delle stesse nonché
la
partecipazione del Parlamento nell’attuazione e nell’effettiva
esecuzione del
diritto comunitario nell’ordinamento polacco.
Quanto
alla partecipazione
del legislatore, il Tribunale sottolinea come essa sia stata
incrementata sia dal trattato di Lisbona che dalla riforma
della legislazione nazionale in materia di cooperazione tra Governo e
Parlamento nell’attuazione del diritto comunitario e nella
partecipazione ai
procedimenti normativi comunitari.
Inoltre,
i giudici hanno
fatto riferimento alla recente giurisprudenza delle Corti
costituzionali
europee pronunciatesi sul trattato di Lisbona, individuando una
posizione
comune nell’apertura all’integrazione europea, da una parte, e la
difesa delle
identità costituzionali nazionali, dall’altra. È opinione diffusa che
l’Unione
europea, anche dopo il trattato di Lisbona, rimane un’organizzazione
internazionale dove gli Stati membri restano “sovrani dei trattati”. I
giudici
polacchi si allineano quindi con la sostanza della giurisprudenza delle
altre
Corti europee nel dichiarare la conformità a Costituzione del trattato,
interpretato però nel senso che esso non può compromettere la
supremazia della
Costituzione e che nessun successivo conferimento di competenze o
esercizio
delle competenze dell’Unione potrà sottrarsi al controllo di
costituzionalità:
in questo – sottolineano i giudici – «la giustizia costituzionale gioca
un
ruolo fondamentale per la protezione delle identità costituzionali
degli Stati
membri, allo stesso tempo determinando l’identità dell’Unione europea
risultante dai trattati». È sempre qui, dunque, che si gioca la partita
tra
integrazione europea e identità nazionali, con le Corti costituzionali
nel
difficile ma quanto mai essenziale ruolo di arbitri. (Anna Maria
Lecis)
REGNO UNITO – Oltre gli interna corporis. La
Corte suprema nega
l’invocabilità dell’art. 9 del Bill
of
Rights e la
giurisdizione esclusiva della House of Commons
Con la sentenza R
v. Chaytor and others la Corte suprema ha avuto la
possibilità di
confrontarsi con un tema fondamentale nella storia del
costituzionalismo,
aggiungendo un ulteriore capitolo al superamento della dottrina degli interna corporis. I giudici sono stati,
infatti, chiamati a valutare la possibilità per un tribunale ordinario
di
giudicare dei parlamentari per atti compiuti nell’esercizio delle loro
funzioni
e la sussistenza o meno della giurisdizione esclusiva della House
of Commons.
Nella sentenza in commento,
tre ex-parlamentari avevano adito la Corte suprema lamentando il
difetto di
giurisdizione della Crown court a
giudicarli per un reato commesso (false
accounting contrario alla sezione 17(1)(b) del Theft Act
1968) al tempo
in cui erano membri del Parlamento. Richiamando l’art. 9 del Bill
of Rights
del 1689, per il quale «the Freedome of Speech and Debates or
Proceedings in
Parlyament ought not to be impeached or questioned in any Court or
Place out of
Parlyament», e il principio della «exclusive cognisance of Parliament»,
anche
noto come «exclusive jurisdiction», «che ha la sua origine – afferma la
Corte
– in un momento
precedente al 1689 e che
è più ampio, e comprende, l’art. 9», infatti, gli appellanti
sostenevano che
fosse la House of Commons l’unico
organo competente a giudicare il loro comportamento.
La Corte, però, ha deciso,
con la sentenza in commento, di non accogliere questa ricostruzione,
negando
l’appello contro la decisione impugnata. Ha sviluppato le proprie
argomentazioni in due fasi: dapprima negando l’invocabilità nel caso di
specie
dei privilegi parlamentari e, poi, riconoscendo la giurisdizione del
tribunale
penale.
In primo luogo, in merito
all’interpretazione dell’art. 9 del Bill
of Rights, la sentenza ha ricostruito il contrasto tra la House of Commons e il potere giudiziario,
che ebbe luogo nel XVII e nel XVIII secolo, e ha ricordato la sentenza Stockdale
v Hansard,
nella quale, nel 1839, la House of Lords
affermò, chiudendo così la diatriba, che la House
of Commons avesse una giurisdizione separata e fosse l’unico
organo
competente a decidere sull’estensione dei propri privilegi. Le corti,
tuttavia,
– si legge nella
sentenza – non sono
vincolate da quel che viene affermato dalle Commissioni parlamentari,
dallo Speaker o dalla stessa House of
Commons, perché, come è anche
stato recentemente riconosciuto dalla Camera dei comuni, il potere di
giudicare
su ciò che possa essere considerato un «proceeding in Parliament»
spetta, in
ultima istanza, alle corti stesse. Di questo potere, però, le corti non
devono
abusare e, infatti, la Corte suprema ha tenuto a precisare che, pur
avendo
giurisdizione in materia, essa si senta vincolata a tenere in
particolare
considerazione («careful regard») le ragioni del Parlamento, quando
viene
chiamata a sindacare questioni concernenti l’applicazione dell’art. 9
del Bill of Rights.
Dopo aver ricostruito i primi
due gradi di giudizio, la sua precedente giurisprudenza in materia e
aver
richiamato anche delle sentenze delle Corti supreme dello stato
dell’Ontario,
degli Stati Uniti e dell’Unione Indiana, la Corte ha affermato, però,
che
questo caso differiva da quei precedenti in cui il privilegio istituito
dall’art. 9 aveva trovato applicazione. Dalla giurisprudenza
richiamata,
infatti, emergeva che «il fine
principale, a cui è diretto l’articolo 9, è la tutela della libertà di
parola e
di dibattito in Parlamento e nelle Commissioni parlamentari»,
elementi
in cui – secondo la Corte – risiede il «cuore» dell’attività del
Parlamento.
Nel valutare le azioni commesse da parlamentari al di fuori di queste
sedi,
invece, la Corte ha sostenuto chiaramente che, affinché siano protette
dal
privilegio di cui all’art. 9, è necessario che ricorrano due requisiti:
in
primo luogo, occorre rilevare la natura della connessione con
l’attività svolta
in Parlamento; in secondo luogo, in una sorta di bilanciamento, è
necessario
verificare se la mancata riconduzione dell’attività del parlamentare al
privilegio potrebbe comportare un danno notevole per il «core business»
del
Parlamento.
Sulla base di queste
argomentazioni, la Corte ha negato che i fatti addebitati ai tre
appellanti
possano essere considerati meritevoli di protezione ai sensi dell’art.
9 del Bill of Rights. In nessun
modo, la
questione prospettata poteva incidere, infatti, sulla libertà di parola
dei
parlamentari e su nessun’altra delle loro funzioni. La Corte inoltre ha
sottolineato, tra l’ironico e il morale, che le uniche cose che
potrebbe
inibire il riconoscere la giurisdizione del potere giudiziario nel caso
di
specie sono «dishonest claims». Interpretando, poi, anche alla luce di
molteplici atti parlamentari, la garanzia del privilegio di cui all’9
del Bill of Rights, la Corte ha
trovato
conferma che nel caso di specie mancasse qualsiasi «closer nexus»
capace di
giustificare un collegamento con «proceedings in Parliament». A
sostegno della
sua decisione, in conclusione, la Corte ha anche affermato che esistono
«buone
ragioni per dare dell’art. 9 un’interpretazione restrittiva» con il
fine di limitarne
l’applicazione per i soli fini per cui fu effettivamente emanato, ma
che,
quando questi ricorrano, la protezione dell’art. 9 debba essere
assoluta.
Sul secondo motivo di
ricorso, poi, ovvero la invocata violazione della giurisdizione
esclusiva della House of Commons, la Corte
suprema ha
ricordato, richiamando di nuovo il precedente
Stockdale v Hansard,
che da
tempo le due Camere hanno rinunciato ad una giurisdizione esclusiva in
materia
amministrativa. In questo ambito, se la Camera si avvede che un suo
membro, in
circostanze che non ricadano nel privilegio di cui all’art. 9 del Bill of Rights, possa aver commesso un
reato, può iniziare una procedura di collaborazione con l’autorità di
polizia e
con quella giudiziaria. Nel caso di specie, secondo la Corte, la House of Commons ha seguito questa
procedura e i fatti addebitati ricadono senza dubbio nel c.d.
«administrative
business». Inoltre, la Camera, pur avendo invocato una giurisdizione
disciplinare, non ha invocato la sussistenza di una giurisdizione
esclusiva.
Su queste basi, la Corte
suprema ha valutato che nel caso di specie non sussistessero limiti
alla
possibilità per le corti ordinarie di processare i tre ex-parlamentari,
intervenendo così a delineare con maggiore chiarezza i limiti in cui
l’azione
dei parlamentari può davvero considerarsi insindacabile, ma
sottolineando anche
che, per quanto i margini di applicabilità delle prerogative
parlamentari
debbano essere interpretate in senso restrittivo, queste debbano essere
sempre
lette in senso forte se poste in relazione al «core business» delle
attività
del Parlamento. (Francesco
Saitto)
REGNO
UNITO – La Corte
suprema rivede un precedente orientamento e dichiara incompatibile con
la CEDU
una norma della procedura penale scozzese
La
Corte suprema, con la
sentenza Cadder
v. Her Majesty’s Advocate (Scotland) [2010] UKSC 43, ha
affrontato il tema
della compatibilità delle sezioni 14 e 15 del Criminal
Procedure (Scotland) Act 1995, che
autorizzano la polizia
a tenere in custodia per un periodo di sei ore un sospetto ponendogli
domande,
a cui egli non è obbligato a rispondere, senza l’obbligo di chiamare un
avvocato, con l’art. 6 c. 1 e 3 della CEDU,
che sanciscono il diritto ad un equo processo.
Nel
richiamare la
giurisprudenza della Grande Camera, ed in particolare, Salduz
v Turkey (2008) 49 EHRR 421, in cui la
Corte di Strasburgo ha sostenuto che
vi fosse stata una violazione dei diritti del detenuto, trattenuto
senza che
avesse chiamato un avvocato, la Corte suprema ha ribaltato il giudizio
di primo
grado in cui la High Court (in Her
Majesty’s
Advocate v. McLean [2009] HCJAC 97) aveva di
fatto dichiarato compatibili
la disciplina scozzese e la Convenzione, in virtù dell’ampio sistema di
garanzie comunque concesse in Scozia. La Corte ha, infatti, stabilito
che
l’unico caso in cui può essere ammessa una deroga al principio per cui
si ha
sempre diritto ad essere assistito da un avvocato è quando vi siano
eccezionali
esigenze indilazionabili.
Nel leading
judgement di
Lord
Hope, la Corte ha inoltre sostenuto che l’interpretazione della High Court delle
norme scozzesi, sebbene
assolutamente compatibile con il sistema in vigore prima dell’adozione
della
CEDU, oggi è assolutamente illegittima, proprio alla luce del caso
Salduz che
ha affermato con chiarezza che un detenuto ha diritto ad un avvocato
sin dal
primo interrogatorio a cui viene sottoposto.
I
giudici, inoltre, si sono
spinti anche oltre, ribadendo di sentirsi vincolati ad una «clear and
consistent jurisprudence of the Strasbourg court» attraverso la quale
devono
interpretare il diritto interno. (Francesco
Saitto)
SPAGNA
– Per la prima volta nella storia della democrazia spagnola, il
Governo dichiara lo “stato di allarme” esercitando i poteri
costituzionali previsti dall’art. 116 della Costituzione
Il
4 dicembre 2010, il
Consiglio dei ministri ha decretato lo stato di allarme allo scopo di
ristabilire il normale funzionamento del servizio pubblico essenziale
di trasporto aereo (real
decreto n. 1673/2010).
Obiettivo del decreto era quello di consentire il recupero della
normalità nella prestazione di tale servizio dopo che il 3 ed il 4
dicembre lo spazio aereo spagnolo era stato chiuso a causa
dell’abbandono del proprio posto di lavoro da parte dei controllori
di volo. A tale scopo e sulla base dei poteri previsti dall’art.
116 della Costituzione
e dall’art. 6, c. 2 della ley
orgánica n. 4/1981
sullo stato d’allarme, d’eccezione e d’assedio, la durata dello
stato di allarme è stata fissata in quindici giorni, a decorrere
dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dello Stato, ossia dalle
12,30 del 4 dicembre 2010. Il provvedimento ha comportato la
reintegrazione dei controllori nel proprio servizio anche se sotto la
direzione dell’aereonautica militare, sicché i controllori hanno
assunto durante tutto il periodo dello stato d’assedio lo status di
componenti delle forze armate ai sensi dell’art. 10, c. 1 della
citata legge organica. Da qui la sottoposizione dei controllori agli
ordini diretti delle autorità designate dal decreto – ed in
particolare del capo di Stato maggiore dell’aeronautica – e
l’estensione del codice penale militare, in conformità a quanto
disposto dall’art. 8, c. 5 della legge organica 13/1985.
Trascorsi
i quindici
giorni, il real
decreto n.
1717/2010,
il quale necessitava dell’autorizzazione espressa del Congresso, ha
prorogato lo stato di allarme fino alla mezzanotte del 15 di gennaio
2011, confermando le medesime condizioni stabilite dal decreto
1673/2010. Come si legge nel provvedimento di proroga, «ancora oggi
non si può affermare che il funzionamento del sistema aeroportuale
sia identico alla situazione di normalità precedente. La complessità
dell’organizzazione dello spazio aereo, tanto in ambito nazionale
come in ambito europeo, è stato così radicalmente alterato dai
fatti accaduti la settimana passata che questa esige e esigerà
ancora uno sforzo considerevole per le settimane successive»
considerando in definitiva che non si può ritenere «già superata
la crisi apertasi nei giorni precedenti».
Tanto
il primo decreto che la successiva proroga hanno suscitato una vivace
polemica dottrinale in relazione a diversi profili controversi, come
ad esempio la pertinenza del fatti accaduti rispetto ai presupposti
richiesti nella legge organica n. 4/1981 (la quale fa riferimento
all’ipotesi di carenza di prodotti di prima necessità,
crisi sanitarie, catastrofi naturali e paralisi dei servizi
pubblici); alla militarizzazione del personale civile; alla
possibilità di misure alternativa; all’applicazione del codice
penale militare anziché del codice penale e processuale di
navigazione aerea. (Rosario
Tur Ausina)
SPAGNA
– Il Tribunale costituzionale risolve gli ultimi ricorsi pendenti
sullo Statuto catalano
Lo
scorso 16 dicembre, il Tribunale costituzionale si è pronunciato con sentenza
sul ricorso d’incostituzionalità n. 8675/2006 promosso dal
Difensore del popolo contro diverse disposizioni dello Statuto
di autonomia della Catalogna
contenuto nella legge organica n. 6/2006 (sull’approvazione e
impugnazione dello statuto catalano su cui v. anche Palomar n. 26
e 27).
La
sentenza non dichiara l’incostituzionalità di norme ulteriori
rispetto a quelle già censurate dalla sentenza
n. 31/2010
(su tale pronuncia, v. Palomar
n. 42).
L’alto Tribunale ha dichiarato invece la carenza sopravvenuta
dell’oggetto del ricorso in quanto le questioni sollevate dal
Difensore del popolo che erano già state risolte con la precedente
pronuncia del 28 di giugno. Così, in particolare, in relazione al
termine «nazione» o «realtà nazionale», la sentenza in esame non
apporta nulla di nuovo, ribadendo la carenza di efficacia giuridica
interpretativa di entrambe le espressioni. Quanto al concetto di
«popolo di Catalogna», il Tribunale conferma che non si tratta di
un soggetto giuridico e che dunque non va confuso con la formula
«popolo spagnolo» utilizzata dalla Costituzione
per indicare l’unico soggetto titolare della sovranità. In merito
alla questione linguistica, la sentenza insiste sul ruolo dello Stato
nel vigilare sul rispetto dei diritti linguistici, specialmente con
riferimento all’insegnamento della lingua ufficiale dello Stato. In
tale questione, il Tribunale ha sostenuto lo status
di lingua veicolare e di apprendimento nell’insegnamento di
entrambe le lingue co-ufficiali, attuando il dovere costituzionale di
conoscere il castigliano. Altra questione affrontata dalla decisione
è quella relativa al Difensore del popolo di Catalogna (Síndic
de Greuges).
Il Tribunale costituzionale menziona qui il passaggio della sentenza
n. 31/2010 nella quale si dichiara nulla la disposizione che
affermava l’esclusività di questa istituzione in Catalogna, sicché
il Difensore del popolo può operare in forma piena su tutto il
territorio dello Stato spagnolo. Il Tribunale costituzionale ha poi
evidenziato l’esigenza di una collaborazione tra il Difensore del
popolo ed il Síndic
nello svolgimento delle rispettive funzioni. Tuttavia, vengono
affrontati alcuni interessanti aspetti come ad esempio quello della
legittimazione a proporre il ricorso da parte del Difensore del
popolo «in virtù della sua elevata qualificazione politica la quale
interferisce nella sua responsabilità costituzionale».
Nello
stesso modo il Tribunale costituzionale ha pronunciato una sentenza
anche in relazione al ricorso d’incostituzionalità n. 93330/2006
promosso dal Consiglio di governo della Comunità autonoma de la
Rioja, rigettando il ricorso per la sopravvenuta carenza dell’oggetto
in seguito alla decisione del 28 giugno. Sia in questa che nella
sentenza sul ricorso n. 8675/2006, il Tribunale costituzionale si
rimette dunque a quanto affermato nella sentenza n. 31/2010, dalla
quale
vengono tratte le interpretazioni fondamentali ai fini della
decisione. Per altro verso, possono osservarsi alcuni aspetti
ulteriori fra i quali l’inesistenza di voti dissenzienti nella
sentenza relativa al ricorso presentato dal Difensore del popolo.
Tale evenienza è stata evitata attraverso un accordo raggiunto in
seno al collegio che ha consentito di procedere alla votazione per
blocchi (sul punto, v. in particolare gli antecedentes
n. 22 e 23). (Francisco
Sanjuán Andrés)
SPAGNA
– Modificate le leggi organiche del Tribunale costituzionale e
quella del regime elettorale generale
La ley
orgánica n. 8/2010
dello scorso 4 novembre ha modificato la legge organica sul regime
elettorale (LO
n. 5/1985)
e quella sul Tribunale costituzionale (LO
n. 2/1979).
In particolare, vengono modificati gli articoli 171, c. 2 e 172, c. 3
della legge organica n. 5/1985, semplificando la scheda per
l’elezione del Senato allo scopo di ridurre il numero assai elevato
di voti nulli. La nuova scheda è di dimensioni ridotte rispetto a
quella utilizzata fino ad oggi e colloca i partiti politici o
coalizioni elettorali in un ordine definito sulla base dei risultati
delle precedenti elezioni per il rinnovo della camera alta. Al tempo
stesso, viene soppresso l’obbligo di inserire i candidati
nell’ordine alfabetico determinato sulla base del primo cognome ed
è eliminata l’indicazione dei supplenti.
Per
quanto concerne la legge organica sul Tribunale costituzionale, sono
state introdotte alcune modifiche che si propongono di facilitare
l’elezione dei membri dell’organo nell’ipotesi di vacanza o
rinnovo di alcuni componenti del Tribunale. (Francisco
Sanjuán Andrés)
SPAGNA
– Il Tribunale costituzionale annulla la risoluzione di una giunta
elettorale con la quale si vietata una manifestazione pubblica nel
giorno di riflessione elettorale
Nella sentenza
n. 96/2010
del 15 novembre, resa in relazione al ricorso d’amparo n.
2392/2009 promosso da Plataforma
8 de marzo,
la seconda sala del Tribunale costituzionale ha annullato la
pronuncia del Tribunale superiore di Andalusia e la decisione della
Giunta elettorale provinciale di Siviglia, con le quali veniva negata
l’autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione pubblica
per commemorare l’8 marzo la giornata internazionale della donna.
La manifestazione era stata vietata perché avrebbe dovuto svolgersi
il giorno di riflessione elettorale, essendo fissate per il giorno
successivo le elezioni politiche nazionali e autonomiche. Il
Tribunale costituzionale ha giudicato insufficienti le ragioni alla
base del divieto, evidenziando l’inesistenza di motivi che
consentissero di prevedere tensioni o incidenti nella giornata di
riflessione elettorale. Di conseguenza, il Tribunale ha affermato la
violazione dell’art. 21 della Costituzione
spagnola relativo al diritto di riunione, dichiarando nulla la
risoluzione dell’amministrazione elettorale per aver violato il
diritto di riunione, censurando altresì la condotta
dell’amministrazione giudiziaria la quale non ha riparato la
lesione costituzionale. Il dispositivo ha una portata meramente
dichiarativa, vista l’impossibilità di realizzare la
manifestazione nella data prevista. Il risultato di questa
interpretazione del Tribunale costituzionale consolida in ogni caso
la dottrina secondo la quale non possono essere vietate le
manifestazioni che si celebrano il giorno antecedente ai comizi
elettorali generali e autonomici. (Francisco
Sanjuán Andrés)
SPAGNA
– Il Tribunale supremo giudica «inesistente» il diritto
all’obiezione di coscienza rispetto ai corsi di «educazione per la
cittadinanza»
Il
Tribunale supremo nella sentenza n. 133 del 2 dicembre 2010,
confermando l’orientamento emerso nelle precedenti decisioni in
materia (v. Palomar
n. 37)
ha stabilito l’inefficacia di una pronuncia del Tribunale superiore
di Andalusia, definendo «inesistente» il diritto all’obiezione
dai corsi di «educazione per la cittadinanza e i diritti umani». Il
Tribunale ha così affermato la validità della risoluzione del
consigliere per l’educazione della Giunta andalusa, che negava ad
una madre la possibilità di esercitare per il proprio figlio
l’obiezione di coscienza in relazione al suddetto insegnamento.
Dall’altro lato, il Tribunale superiore ha evidenziato che
l’insegnamento di educazione per la cittadinanza «non autorizza
l’amministrazione educativa, né i centri docenti né i singoli
professori a svolgere un’opera di indottrinamento, neppure in
maniera indiretta, imponendo punti di vista determinati su questioni
morali ancora controverse nella società spagnola». (Francisco
Sanjuán Andrés)
SPAGNA
– Il Tribunale costituzionale nega il diritto dei genitori ad
educare i propri figli in casa
Con
la sentenza
n. 133/2010 del
2 dicembre 2010, il Tribunale costituzionale spagnolo ha negato il
diritto dei genitori ad educare i propri figli in casa. Nel silenzio
del testo costituzionale – si sostiene nella pronuncia – spetta
al legislatore la possibilità di configurare un sistema di
insegnamento obbligatorio di base. La previsione a livello
legislativo di un siffatto sistema esclude in questo senso il diritto
dei genitori di scegliere per i figli un’educazione nel proprio
domicilio. Il Tribunale ha infatti evidenziato come già nella ley
orgánica de calidad de la educación n. 10/2002 fosse
previsto un periodo di obbligatorietà scolastica gratuita nella
fascia di età che va dai sei ad i sedici anni. Il pubblico
ministero, sulla base della ley
de protección del menor (ley
orgánica
n. 1/1996) e al fine di tutelarne la corretta crescita, aveva
richiesto nella prima istanza di giudizio l’immediata
scolarizzazione dei bambini di quelle famiglie che avrebbero poi
successivamente promosso il ricorso d’amparo
dinnanzi al Tribunale costituzionale. La richiesta del pubblico
ministero è stata accolta in considerazione del fatto che la
Costituzione spagnola non consente ai genitori di negare ai propri
figli il diritto all’istruzione. La pretesa dei genitori è stata
dunque rigettata in tutti i gradi di giudizio. Né, secondo questa
decisione del Tribunale costituzionale, le richieste dei genitori
possono trovare fondamento nell’art. 14, c. 2 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
disposizione che sancisce il diritto dei genitori di provvedere
all’educazione dei figli secondo le proprie convinzioni religiose,
filosofiche e pedagogiche. In relazione alle ragioni di carattere
pedagogico alle quali hanno fatto riferimento i genitori ricorrenti,
l’alto Tribunale ha precisato che tali motivi non sono ricompresi
in alcuna delle libertà costituzionali in materia educativa (art. 27
C.E.). Il Tribunale ha sostenuto poi il ruolo fondamentale dello
Stato nella protezione dell’infanzia e nel processo educativo dei
bambini e delle bambine. Infine, il Tribunale ha affermato che i
genitori hanno la facoltà di insegnare liberamente ai propri figli
fuori dall’orario scolastico, senza pregiudizio della loro
scolarizzazione, ed ha ribadito inoltre che la Costituzione
tutela la facoltà di creare appositi centri nei quali sviluppare
progetti educativi informati a specifiche preferenze pedagogiche o di
altro tipo. (Francisco
Sanjuán Andrés)
SPAGNA
– Intervenendo nel procedimento di elezione dei propri giudici, il Tribunal
Constitucional nega
la legittimazione dei parlamenti
autonomici a ricorrere in amparo
Con
due ordinanze del 1° dicembre 2010 (Auto n.
7115/2010
e n.
7335/2010),
il Tribunale costituzionale ha giudicato inammissibili per carenza di
legittimazione i ricorsi in amparo promossi
dai parlamenti delle Comunità autonome de La Rioja e di Madrid
contro l’accordo dell’ufficio di presidenza del Senato (Mesa)
che respingeva le candidature proposte dai parlamenti delle due
Comunità per la carica di giudice costituzionale.
Ai
sensi dell’art. 16 della ley
orgánica del Tribunal Constitucional,
come di recente modificata dalla riforma del 2007 (v. Palomar
n. 30),
«i giudici proposti dal Senato sono eletti tra i candidati
presentati dalle assemblee legislative delle Comunità autonome nei
termini previsti dal regolamento parlamentare».
L’ufficio
di presidenza del Senato, con una decisione contestata nel merito
dalle due assemblee, ha ritenuto tuttavia non sussistenti i requisiti
professionali richiesti per la nomina a giudice costituzionale del
candidato designato a livello autonomico. Da qui il ricorso in amparo
costituzionale, nel quale si è evidenziato in particolare una
lesione del diritto all’accesso in condizioni di eguaglianza agli
incarichi pubblici, secondo i requisiti previsti dalla legge (art.
23, c. 2 della Costituzione).
Con
queste due ordinanze di inammissibilità, il Tribunal
Constitucional ha tuttavia affermato che le assemblee
legislative, «foro di confluenza delle distinte opzioni politiche
rappresentative della diversità di interessi», non sono titolari
degli interessi legittimi spettanti ai propri componenti, sia che si
considerino i deputati nella loro globalità, sia che si circoscriva
tale titolarità ai soli deputati che hanno votato a favore della
proposta respinta dal Senato.
In
nessun modo – si legge nelle due ordinanze – è possibile
equiparare le assemblee legislative, organi «titolari di potestà
pubbliche», con i gruppi parlamentari, i quali non sono altro che
raggruppamenti temporanei di deputati con lo scopo di assicurare una
più ordinata organizzazione e svolgimento delle attività
parlamentari. In definitiva, per l’esercizio della funzione dei
quali sono titolari i propri componenti». Ai gruppi parlamentari è
quindi riconosciuta una legittimazione in sede di ricorso in amparo
costituzionale che invece non spetta all’assemblea legislativa.
La
legittimazione dei gruppi parlamentari a ricorrere in amparo
costituzionale
era già stata affermata da alcune precedenti, seppur controverse,
decisioni dell’alto Tribunale spagnolo. In particolare, a seguito
all’approvazione del bilancio del Parlamento basco il 28 dicembre
2004, il gruppo socialista lamentò dinnanzi agli organi parlamentari
competenti, e specialmente la presidenza d’assemblea, un
malfunzionamento del sistema di voto elettronico che aveva impedito
ad una deputata del gruppo di esprimersi sulla proposta di legge.
Tale errore si era rivelato decisivo ai fini dell’approvazione del
bilancio. Rigettata la richiesta dell’opposizione di ripetere la
votazione, il portavoce del gruppo socialista presentò ricorso in amparo
costituzionale, denunciando la violazione dell’art. 23 della
Costituzione (diritto
a svolgere in condizioni di uguaglianza l’incarico rappresentativo
del parlamentare). In quell’occasione, il Tribunale costituzionale,
malgrado il forte dissenso del giudice Conde Martin de Hijas, affermò
che «non può opporsi alcun dubbio» alla legittimazione del
portavoce per lamentare la violazione del diritto fondamentale di uno
dei membri del gruppo e del gruppo stesso (sentenza
n.
361/2006).
Secondo l’opinione di maggioranza, infatti, la lesione del diritto
di voto del deputato si riflette su quella del gruppo parlamentare.
Questa giurisprudenza del Tribunale costituzionale è stata oggetto
di critiche sia in sede dottrinaria che in alcune opinioni
dissenzienti. Tali critiche evidenziano in particolare la necessità
di inquadrare il diritto di voto all’interno del nucleo intangibile
dello statuto di diritti del parlamentare. Trattandosi di un diritto
individuale, non sarebbe chiara, secondo questi commentatori, la
ragione che avrebbe condotto l’alto Tribunale a riconoscere al
gruppo politico la legittimazione a far valere la lesione nel
giudizio costituzionale, tanto più alla luce delle recenti ordinanze
7115/2010 e 7335/2010 che invece negano alle assemblee una medesima
tutela in
amparo. (Renato
Ibrido)
STATI
UNITI – Approvato e poi sospeso in Oklahoma l’emendamento
costituzionale che proibisce alle corti statali l’uso del diritto
internazionale e della sharia
Le
recenti votazioni di medio termine statunitensi hanno visto
l’approvazione, da parte dei cittadini dello stato dell’Oklahoma,
di uno dei più peculiari emendamenti costituzionali posti in essere
sin dall’11 settembre 2001. Il 2 novembre 2010, il 70% dei
cittadini partecipanti al voto nello Stato dell’Oklahoma si è
infatti espresso in favore di una modifica della Costituzione
statale
significativamente ribattezzata «Save
our State Amendment»
volta ad introdurre un espresso divieto agli organi giurisdizionali
statali di considerare, nell’esercizio delle proprie funzioni, il
diritto di altre nazioni o culture e specificamente, il diritto
internazionale ed il diritto di origine sharaitica. Più in
particolare, il testo dell’emendamento (State
Question 755)
prevede che: «le corti [dell’Oklahoma] nell’esercizio delle
proprie funzioni giudiziarie ed aggiudicative, dovranno fare
applicazione e riferimento al diritto così come stabilito dalla
Costituzione degli Stati Uniti, dalla Costituzione dell’Oklahoma,
dalle leggi federali poste in essere in applicazione di queste, dalla common
law,
dalle leggi dell’Oklahoma, e, se necessario, dal diritto di un
altro Stato degli Stati Uniti purché tale diritto non includa il
diritto sharaitico. Alle corti, in particolare, è fatto divieto di
far riferimento ai precetti giuridici di altre nazioni o culture. Più
specificamente, le corti non dovranno far riferimento al diritto
internazionale e a quello sharaitico».
Secondo
il procedimento previsto dall’articolo XXIV della Costituzione
dell’Oklahoma,
l’emendamento era stato precedentemente approvato dalla maggioranza
dei membri della Camera dei Rappresentanti (91 voti a favore e 2
contrari) e del Senato statali (41 voti a favore, 2 contrari e 5
astenuti) rispettivamente il 18 e 24 maggio 2010 e solo
successivamente sottoposto al necessario voto dei cittadini, al fine
di completare il procedimento di revisione costituzionale.
Alla
vigilia del voto, al fine di rispondere alle critiche mosse circa la
polisemia del testo dell’emendamento, il procuratore generale
dell’Oklahoma era intervenuto per fornire un ausilio
interpretativo, affermando che «per diritto internazionale si
intende il diritto delle nazioni. Questo concerne la disciplina e le
attività delle organizzazioni internazionali e delle nazioni
indipendenti quali nazioni, stati e tribù. […] All’interno delle
fonti di diritto internazionale si ricomprendono gli accordi
internazionali e i trattati. Il diritto sharaitico è diritto
islamico. Esso è basato su due principali fonti: il Corano e gli
insegnamenti di Maometto».
L’emendamento,
che avrebbe dovuto modificare l’art. 7, sez. 1 della Costituzione
statale, è stato tuttavia impugnato il 4 novembre 2010 di fronte
alla corte federale per il distretto occidentale dell’Oklahoma da
Mr. Muneer Awad, avvocato di religione islamica residente in
Oklahoma, per supposta violazione della c.d. Establishment
Clause, la clausola posta a salvaguardia della libertà di
religione e della necessaria separazione tra Stato e confessioni
religiose codificata nel I emendamento alla Costituzione degli Stati
Uniti. Tra i vari motivi di ricorso, Mr. Awad ha sostenuto che,
qualora il divieto costituzionale trovasse applicazione, esso
potrebbe giungere teoricamente anche a vietare ad ogni organo
giurisdizionale in Oklahoma l’omologazione di un testamento che
contenga disposizioni testamentarie che facciano riferimento a doveri
religiosi di origine islamica. La stessa esistenza della disposizione
in Costituzione, inoltre, equivarrebbe alla cristallizzazione nel
testo costituzionale di una patente di inferiorità nei confronti dei
cittadini di religione islamica.
Se
il divieto di uso della sharia
pone perplessità, anche il divieto di citazione e applicazione del
diritto internazionale appare problematico. Seppure sia possibile
interpretare la prima parte della disposizione come rivolta alla
citazione del diritto straniero, e come tale forse di per sé non
incostituzionale, la seconda parte del testo dell’emendamento fa
chiaro riferimento al diritto internazionale. Orbene, in questo caso,
l’emendamento sembra contraddire espressamente il disposto
dell’articolo VI della Costituzione
degli Stati Uniti. Sulla base di questa disposizione, infatti, i
trattati internazionali ratificati dagli Stati Uniti costituiscono
«la legge suprema del Paese» (supreme
Law of the Land),
con la conseguenza che – sempre secondo il testo dell’articolo VI
– «i giudici di ogni Stato saranno tenuti a conformarsi ad essi,
quali che possano essere le disposizioni in contrario nella
Costituzione o nella legislazione di qualsiasi singolo Stato».
L’emendamento
sembra anche porsi in stridente contrasto con la necessità da parte
degli organi giurisdizionali statali di considerare il diritto
straniero in tutte le numerosissime controversie contrattuali che
vedano come contraenti soggetti di nazionalità diversa, in
quell’area del diritto denominata «diritto internazionale privato»
o, negli USA, «conflicts of law». Anche la possibilità di dare
esecuzione a decisioni di organi giurisdizionali stranieri in
Oklahoma risulterebbe ricadere sotto l’ambito di applicazione
dell’emendamento.
Durante
l’udienza tenutasi il 22 novembre 2010 di fronte al giudice
Miles-LaGrange – chiamata a decidere della costituzionalità
dell’emendamento – l’assistente procuratore generale Mr. Scott
Boughton ha ammesso come una questione di applicazione del diritto
islamico non si sia mai concretamente posta di fronte ai tribunali
dell’Oklahoma, Stato in cui vivono circa 30.000 cittadini di
religione islamica a fronte di una popolazione di circa 3.700.000
persone. In realtà, il diritto sharaitico ha trovato applicazione
solo all’interno della relativa comunità religiosa, in analogia a
quanto avviene con riferimento al diritto canonico per le comunità
cattoliche ed il diritto alachico per quelle ebraiche. Il promotore
dell’emendamento, il parlamentare repubblicano Rex Duncan, pur
riconoscendo l’inesistenza di casi di applicazione del diritto
sharaitico da parte di tribunali statali, ha tuttavia affermato che
l’emendamento ha principalmente una funzione preventiva
(costituirebbe un «pre-emptive strike», nelle parole del
parlamentare) ed è rivolto ad evitare che una simile eventualità si
concretizzi in futuro.
Per i
motivi esposti, più che una ponderata operazione di modifica della
Costituzione, l’emendamento in oggetto è stato definito – e
criticato – come un maldestro tentativo di capitalizzare
politicamente sul dibattito esistente negli Stati Uniti circa la
legittimità e opportunità di citare diritto straniero (ed in
particolar modo sentenze di corti straniere) come «persuasive
authority» al fine di interpretare disposizioni costituzionali
nazionali (appartengano esse alle Costituzioni statali ovvero a
quella federale).
L’entrata
in vigore dell’emendamento, è stata sospesa prima tramite
provvedimento d’urgenza emesso il 9 novembre 2010 dal giudice
Miles-LaGrange e poi tramite un’inibitoria
preliminare
(preliminary
injunction)
adottata dal giudice in data 30 novembre 2010, che hanno impedito
alla commissione elettorale statale di certificare l’emendamento
come approvato fino alla sentenza nel merito della questione che ne
deciderà la compatibilità con la Costituzione federale. In
particolare, nell’emettere l’inibitoria preliminare, il giudice
ha sostanzialmente riconosciuto l’alta probabilità di successo
della questione di costituzionalità promossa dal ricorrente Mr.
Awad, soprattutto con riferimento alla presunta violazione del I
emendamento.
La
decisione nel merito è attesa soprattutto in quegli Stati
statunitensi che hanno già introdotto analoghi disegni di legge di
modifica costituzionale nei rispettivi organi legislativi, quali Arizona, Carolina
del Sud, Louisiana
e Tennessee. In questi ultimi due Stati, in particolare, i disegni di
legge sono stati redatti sulla base del modello di emendamento
pubblicato dall’associazione American
Public Policy Alliance,
nell’ambito del progetto «American
Laws for American Courts». (Gianluca
Gentili)
STATI
UNITI – Incostituzionali in New Jersey le disposizioni della
Costituzione statale che prevedono la rimozione del senatore eletto
al Congresso federale
Il
18 novembre 2010 la Corte suprema del New Jersey in The
Committee to Recall Robert Menendez v. Wells con
una votazione di 4 a 2 ha
dichiarato incostituzionali le disposizioni legislative e
costituzionali statali che avrebbero consentito ad un comitato di
cittadini elettori del New Jersey di rimuovere il senatore eletto nel
2006 nelle fila del partito democratico al Congresso federale per lo
Stato del New Jersey, Robert
Menendez. Nei confronti del senatore, il cui mandato sarebbe
fisiologicamente terminato nel 2012, un comitato di cittadini
affiliati al neonato Tea
Party
aveva attivato nel settembre 2010 la procedura di rimozione
(recall)
prevista sia nella Uniform
Recall Election Law
in vigore in New Jersey,
sia nella sezione 2(b) dell’articolo I della Costituzione
del New Jersey,
quest’ultima introdotta tramite procedura di iniziativa popolare di
modifica costituzionale (constitutional
iniziative)
e successivo voto popolare favorevole nel 1993. Negli Stati Uniti
quasi tutte le costituzioni statali prevedono forme di responsabilità
giuridica dei pubblici ufficiali eletti tra le quali spicca quella
del c.d. recall.
Questa procedura può essere definita come il potere degli elettori di
rimuovere un pubblico ufficiale elettivo prima della
scadenza naturale del suo mandato, sia esso un funzionario della
pubblica amministrazione, un giudice od un rappresentante in un
organo legislativo. L’istituto trova la propria radice teorica
nella teoria dell’imperatività del mandato elettorale e nella
revocabilità in qualsiasi momento degli eletti che essa sottende.
Nel caso in oggetto si faceva questione, tuttavia, della rimozione
del senatore eletto al Congresso federale in rappresentanza dello
Stato e non di un rappresentato al legislativo statale. Dopo il
rifiuto del Segretario di Stato del New Jersey di procedere
all’attivazione della procedura di rimozione, ritenuta da questi,
se applicata al senatore federale, in violazione della Costituzione
degli Stati Uniti,
il comitato di elettori aveva proposto ricorso alla Corte d’appello
dello Stato del New Jersey la quale aveva affermato invece la
costituzionalità della procedura. Nel riformare la decisione della
Corte d’appello, la Corte suprema del New Jersey ha affermato che
poiché la Costituzione degli Stati Uniti prevede espressamente i
requisiti di elettorato passivo per l’elezione a senatore al
Congresso federale, la durata del relativo mandato e le modalità di
rimozione, queste sono da ritenersi tassative e agli Stati è fatto
divieto di procedere all’attuazione di leggi o di disposizioni
costituzionali che prevedano l’istituto del recall
nei confronti delle cariche elette al Congresso federale. La Corte
suprema ha tuttavia confermato l’importanza dell’istituto del recall
nel panorama costituzionale statale statunitense e l’applicabilità
di questo nei confronti dei pubblici ufficiali elettivi del New
Jersey, in qualunque dei tre rami di governo a livello statale essi
risultino incardinati. I membri del comitato promotore della
rimozione hanno annunciato ricorso alla Corte suprema degli Stati
Uniti, anche se le probabilità che questa conceda il certiorari risultano
minime dato che la Corte suprema ha già dichiarato in passato
l’incostituzionalità di iniziative statali volte a modificare i
requisiti e limiti di eleggibilità dei rappresentanti previsti dalla
Costituzione federale (si veda le decisioni Cook
v. Granlike
del 2001 e US
Term limits v. Thorton
del 1995). (Gianluca
Gentili)
STATI
UNITI – L’obbligo di copertura assicurativa imposto dalla riforma
sanitaria dell’amministrazione Obama è dichiarato incostituzionale
in due tribunali federali
La
reazione all’estesa riforma
del sistema sanitario statunitense,
promossa dall’amministrazione Obama ed approvata lo scorso 27 marzo
2010 dopo un lungo iter
parlamentare (si veda l’editoriale di Palomar
n. 41),
sembra aver ottenuto un significativo risultato nelle due
dichiarazioni di incostituzionalità che la corte
distrettuale federale
del distretto orientale della Virginia, prima, e successivamente, la corte
distrettuale federale
per il distretto settentrionale della Florida hanno posto in essere,
rispettivamente, il 13 dicembre 2010 ed il 31 gennaio 2011.
La
prima dichiarazione di incostituzionalità (parziale) si è concentra
proprio su quell’aspetto della riforma che è risultato più
controverso sino dall’entrata in vigore della legge: l’obbligo
che essa impone ai cittadini statunitensi di provvedere alla stipula
di una assicurazione sanitaria. Nella propria decisione, il giudice
Henry Hudson della Virginia ha infatti affermato che la scelta
personale di procedere o meno alla stipula di un’assicurazione
sanitaria non può essere legittimamente coartata dal governo
federale in alcun modo, afferendo ad una sfera di autonomia
individuale che si colloca al di là dell’area di intervento dei
poteri federali attribuiti al Congresso in base alla Commerce
clause,
alla Necessary
and Proper clause,
alla General
Welfare clause
e alla Taxation
clause
della Costituzione.
La dichiarazione di incostituzionalità si concentra però sulla sola
parte che impone l’obbligo di stipula dell’assicurazione
sanitaria, lasciando in vigore le restanti disposizioni della legge.
Il 19 gennaio 2011 il Dipartimento di giustizia americano ha
presentato ricorso contro questa decisione. Il ricorso sarà deciso
dalla Corte di Appello federale per il Quarto Circuito.
La
seconda dichiarazione di illegittimità costituzionale (totale, in
questo caso) è invece arrivata al termine di un complesso iter
processuale iniziato nel marzo 2010, che aveva visto eccepire
l’incostituzionalità dell’obbligo di stipula da parte di ben 26
Stati. Il giudice Roger Vinson ha rilevato come l’imposizione di
tale obbligo si ponga al di là della sfera di competenza attribuita
al governo federale dalla Commerce clause. La
particolarità
della decisione risiede nel fatto che il giudice, in questo caso, ha
ritenuto la disposizione impugnata strettamente connessa alle altre
disposizioni della citata legge; per questo motivo, ha ritenuto di
non poter procedere ad una dichiarazione di incostituzionalità
parziale, ma di dover dichiarare l’incostituzionalità dell’intera
legge.
Nonostante
le numerose impugnazioni promosse – alcune delle quali dichiarate
inammissibili (New
Jersey
e Virginia)
ovvero dichiarate infondate nel merito (Michigan)
– le declaratorie di incostituzionalità del giudice Hudson e del
giudice Vinson sono le prime a colpire la legge di riforma sin dalla
sua entrata in vigore.
L’opposizione
alla legge si era mossa, in realtà, su una duplice linea di azione,
sin dall’approvazione di questa nel marzo 2010: alle impugnazioni
poste in essere dai numerosi Attorney
Generals
di Stati guidati da un’amministrazione repubblicana, si erano
aggiunti numerosi tentativi di modifica delle costituzioni statali –
tramite lo strumento della iniziativa popolare di modifica della
costituzione, c.d. constitutional
initiative
– al fine di inserire nei testi di queste, disposizioni che
rendessero inapplicabile l’obbligo di copertura assicurativa nei
confronti dei cittadini dei singoli Stati. Il 2 novembre 2010, sono
stati così i cittadini dell’Arizona ad approvare, con una
maggioranza del 55% dei partecipanti al voto, la c.d. Proposition
106,
un emendamento il cui scopo dichiarato è quello di «preserve the
freedom of Arizonans to provide for their health care», vietando la
partecipazione obbligatoria a qualsiasi sistema di servizio
sanitario. Lo stesso giorno, il 65% dei cittadini dell’Oklahoma
partecipanti al voto ha approvato la c.d. Question
756,
che introduce un divieto espresso di imposizione a qualsiasi
cittadino di obblighi di partecipazione a sistemi di trattamento
sanitario. Un analogo tentativo di modifica della Costituzione
statale, denominato Amendment
63, non ha trovato il necessario
supporto popolare al voto nello Stato
del Colorado, non essendo approvato dalla maggioranza dei cittadini
votanti. L’efficacia di tali modifiche risulta però dubbia, in
base al disposto dell’articolo VI della Costituzione
degli Stati Uniti
(c.d. Supremacy
clause). (Gianluca
Gentili)
STATI
UNITI – Il Congresso americano ripudia la politica «Don’t
Ask, Don’t Tell» e promuove un regime di maggiore trasparenza
ed eguaglianza nell’esercito statunitense
Il
22 dicembre 2010 segna un’altra significativa data nell’agenda
riformista dell’amministrazione Obama. Con la firma del Don’t
Ask, Don’t Tell Repeal Act 2010
il Presidente Obama abolisce ufficialmente la politica «Don’t
Ask, Don’t Tell»
(non
chiedere, non dire; di seguito, DADT)
e pone fine ad un surrettizio regime discriminatorio che ha
caratterizzato l’esercito americano sin dall’adozione della
politica in oggetto nel 1993. La politica DADT fu infatti
originariamente introdotta nel 1993 dall’allora amministrazione
Clinton, al fine di mitigare gli effetti delle disposizioni dello Uniform
Code of Military Justice
adottato nel 1950 sotto l’amministrazione Truman. La sezione 654
del Capitolo 37, Titolo 10 del Code del 1950 (10
USC § 654),
imponeva infatti il congedo immediato di tutti i membri dell’esercito
di cui si fosse accertata l’omo- o bisessualità, poiché, secondo
essa «la presenza nelle forze armate di persone che dimostrano una
propensione o l’intento ad ingaggiare in condotte omosessuali
creerebbero un rischio inaccettabile di mantenimento degli standards
elevati di buona condotta, disciplina e coesione che costituiscono la
base per il corretto funzionamento delle risorse militari». La DADT
venne così introdotta al fine di tutelare i soggetti omosessuali o
bisessuali sia in fase di domanda di arruolamento – vietando che ad
essi venissero poste domande circa il proprio orientamento sessuale –
sia durante lo svolgimento della propria carriera – vietando a
superiori di indagare in merito all’orientamento sessuale di un
membro dell’esercito in assenza di atteggiamenti ritenuti vietati:
solo una credibile e articolata evidenza di omosessualità avrebbe
potuto portare legittimamente ad indagini. Dalla sua formulazione
originaria, il DADT ha finito poi per abbracciare un ambito di
comportamenti più ampio, che ricomprende anche il divieto di
molestie e persecuzioni, venendo ribattezzato come «Don’t
Ask, Don’t Tell, Don’t Persue, Don’t Harass»
(non
chiedere, non dire, non molestare, non perseguitare).
La DADT imponeva tuttavia ai membri dell’esercito di mantenere il
segreto sul proprio orientamento sessuale, contribuendo a creare una
situazione di discriminazione che a più attori istituzionali
statunitensi appariva ormai a sospetto di incostituzionalità.
La
firma del Presidente arriva al termine di un lungo iter
legislativo, politico e giudiziario che ha visto l’amministrazione
Obama – in ciò appoggiata anche dal Dipartimento della difesa –
esprimersi a favore di un’abrogazione in via legislativa piuttosto
che in forma di dichiarazione di incostituzionalità da parte di
organi giurisdizionali federali, anche alla luce dell’esperienza
anglosassone sul punto, svoltasi alla fine degli anni Novanta del
secolo scorso. Il Regno Unito ha infatti aperto l’arruolamento a
reclute omosessuali abbandonando una politica del tutto analoga al
DADT statunitense, come conseguenza di due decisioni della Corte
europea dei diritti dell’uomo (Smith
and Grady v. UK
e Lustig-Prean
and Beckett v. UK)
che nel 1999 avevano dichiarato che le investigazioni condotte
sull’orientamento sessuale di quattro esponenti omosessuali della Royal
Air Force
ed il successivo congedo forzato violavano gli articoli 8 (diritto
al rispetto della vita privata e familiare)
e 13 (diritto
a un ricorso effettivo)
della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo.
Ciò aveva determinato l’immediata abolizione della politica
discriminatrice nei confronti degli omosessuali, ma aveva anche
creato pressioni temporali sul Ministro della difesa britannico per
l’implementazione di decisioni che richiedevano cambiamenti
radicali in un settore da sempre particolarmente conservatore.
L’amministrazione Obama ha quindi preferito una transizione guidata
attraverso uno sforzo congiunto del Congresso e del Dipartimento
della difesa, piuttosto che una transizione imposta – nei tempi e
nelle modalità – da organi giurisdizionali. La firma del
Presidente arriva così dopo le votazioni a sostegno dell’abolizione
svoltesi il 15 dicembre 2010 alla House
of Representatives
(250
voti a favore e 175 contrari)
ed il 18 dicembre al Senato (65
voti a favore e 31 contrari,
con 8 esponenti repubblicani a favore dell’abolizione), ma anche
dopo la recente pubblicazione del rapporto
del Dipartimento della difesa («Report of the Comprehensive Review
of the Issues Associated with a Repeal of “Don’t Ask, Don’t
Tell”») che ha testimoniato delle limitate conseguenze che
l’abolizione della politica avrebbe comportato sul piano
dell’effettività e della coesione dell’esercito statunitense. Il
rapporto afferma significativamente che «l’insegnamento generale
che traiamo dalle esperienze in momenti storici di transizione e
trasformazione, è che per ciò che riguarda cambiamenti che
riguardino il personale militare, previsioni e indagini tendono a
sopravvalutare le conseguenze negative del cambiamento, e
sottovalutare la capacità dell’esercito statunitense di adattarsi
e fare propria la diversità sociale che caratterizza la società
americana nel suo complesso».
Tuttavia,
è necessario sottolineare come, nonostante le intenzioni politiche
(l’abolizione del DADT faceva parte del programma elettorale del
candidato presidenziale Obama), un significativo impulso al processo
di abolizione sia stato dato proprio dal ramo giudiziario
statunitense. Il 9 settembre 2010, la corte distrettuale federale per
il distretto centrale della California nel caso Log
Cabin Republicans v. United States of America
dichiarò incostituzionale la DADT perché in violazione del I e V
emendamento della Costituzione
statunitense.
Seppure il successivo 20 ottobre la Corte d’appello federale per il
Nono Circuito sospese
temporaneamente l’efficacia della decisione (confermando
l’estensione il 1° novembre 2010), e la Corte suprema confermò
il provvedimento di sospensione il successivo 12 novembre 2010,
l’amministrazione Obama comprese che era necessaria
un’accelerazione del processo di abolizione.
La
legge di abrogazione appena firmata dal Presidente Obama, in realtà,
non pone immediatamente nel nulla la politica in oggetto, ma segna
più propriamente l’inizio di un percorso di adeguamento
dell’esercito caratterizzato da iniziative e corsi di
sensibilizzazione al tema e redazione di linee guida di comportamento
per ufficiali che si concluderà solo nel momento in cui il
Dipartimento della difesa certificherà al Congresso che l’esercito
ha raggiunto una condizione ideale per l’abolizione completa della
DADT e che quest’ultima non avrà effetti sull’efficienza,
prontezza e coesione delle truppe. Il Presidente ha dunque ammonito
che sino a quel momento la politica resterà transitoriamente in
vigore, sollecitando comunque le alte gerarchie militari a porre in
essere un’attuazione della riforma la più veloce ed efficiente
possibile. Al momento risulta difficile, anche per le alte gerarchie
militari, individuare un orizzonte temporale in cui ciò avverrà.
Quello che è chiaro, è che un eccessivo prolungamento dei tempi di
implementazione della riforma non sarebbe accolto con favore, neppure
all’interno dell’esercito. Si calcola che dall’entrata in
vigore della DADT, almeno quattordicimila soldati americani siano
stati congedati in conseguenza dell’applicazione della legge. (Gianluca
Gentili)
STATI
UNITI – Sarà la Corte suprema della California a decidere sulla
legittimazione ad agire nella controversia sulla Proposition 8
Il
4 gennaio 2011, la Corte d’appello federale per il nono Circuito di
fronte alla quale è tutt’ora pendente l’appello nei confronti
della sentenza Perry
v. Schwarzenegger,
che il 5 agosto 2010 ha dichiarato incostituzionale l’emendamento
alla Costituzione della California conosciuto come Proposition
8
(si veda Palomar
n. 43),
ha attivato la c.d. procedura
di «certification»,
chiedendo alla Corte suprema della California di interpretare l’art.
II, sez. 8 della Costituzione
statale
al fine di determinare la sussistenza o meno della legittimazione ad
agire in giudizio dei promotori della Proposition
8.
La procedura di certification,
prevista espressamente a livello legislativo o costituzionale in
quarantotto dei cinquanta Stati statunitensi, consiste nella
possibilità per un organo giurisdizionale federale, che si trovi a
far applicazione di una disposizione legislativa ovvero
costituzionale statale in una controversia federale, di richiedere
alla Corte suprema dello Stato interessato, un’interpretazione
(vincolante) della disposizione al fine di poterne far applicazione
per risolvere la controversia di cui è investito. Nel caso di
specie, la Corte d’appello del nono circuito ha richiesto alla
Corte suprema della California, in base alla disposizione
8.548
delle regole di procedura della Corte suprema (California
Rules of the Court),
di interpretare l’articolo II, sezione 8 della Costituzione
californiana al fine di stabilire se gli originari promotori della Proposition
8
siano portatori di un interesse qualificato che attribuisca loro
un’autonoma legittimazione ad agire, dopo che il Governatore dello
Stato e l’Attorney
General
hanno deciso di non proporre appello nei confronti della decisione di
primo grado che ha dichiarato l’incostituzionalità della Proposition.
Alla Corte suprema californiana è lasciata piena discrezionalità se
rispondere o meno alla richiesta della Corte d’appello federale e
non è stabilito alcun termine temporale. Nel caso in cui la Corte
suprema della California dovesse riscontrare una mancanza di
legittimazione, la Corte d’appello potrebbe molto probabilmente
archiviare la causa e confermare la sentenza di primo grado. L’esito
della controversia sulla legittimità costituzionale della Proposition
8 si
lega da vicino ad un’altra vicenda giudiziaria che si sta
sviluppando parallelamente e che concerne anch’essa il
riconoscimento della possibilità per coppie dello stesso sesso di
contrarre legittimante matrimonio. Il 10 luglio 2010, infatti, il
giudice Joseph Tauro della corte distrettuale federale per il
distretto del Massachusetts ha dichiarato incostituzionale la
definizione di matrimonio come esclusiva unione di un uomo e di una
donna codificata all’interno della sezione 3 del Defense
of Marriage Act
(DOMA), in quanto posta in essere dal Congresso federale in
violazione di una sfera di competenza – quella relativo alla
definizione di matrimonio – riservato agli Stati. La
sezione 3 del DOMA, in particolare, afferma che «[i]n determining
the meaning of any Act of Congress, or of any ruling, regulation, or
interpretation of the various administrative bureaus and agencies of
the United States, the word “marriage” means only a legal union
between one man and one woman as husband and wife, and the word
“spouse” refers only to a person of the opposite sex who is a
husband or a wife». Il
giudice Tauro, lo stesso 10 luglio, ha, in realtà, emesso due
decisioni in risposta ad altrettante impugnazioni nei confronti del
DOMA. In Gill
v. Office of Personal Management,
il giudice ha affermato che la sezione 3 del DOMA viola il principio
di eguaglianza codificato all’interno del V emendamento della Costituzione
degli Stati Uniti
in quanto esclude da numerosi benefici fiscali i coniugi dello stesso
sesso; nell’ottica del giudice, in particolare, l’orientamento
sessuale rappresenterebbe l’unico elemento di differenziazione tra
una coppia di coniugi eterosessuale ammessa al godimento dei benefici
federali ed una omosessuale da questi esclusa. Tauro ha concluso, in
particolare, che una differenziazione basata sul diverso orientamento
sessuale trova la propria ragione giustificatrice in un «irrazionale
pregiudizio» che non può mai costituire un «legittimo interesse
pubblico». Nel secondo caso, Massachusetts
v. United States Department of Health and Human Services,
lo stesso giudice ha determinato che la definizione di matrimonio in
termini esclusivi di unione di un uomo e di una donna di cui alla
sezione 3 del DOMA viola la sfera di competenza esclusiva riservata
agli Stati di definire l’unione matrimoniale e quindi il disposto
del decimo emendamento. Sino dal proprio insediamento, nel gennaio
del 2010, l’amministrazione Obama ha esteso progressivamente i
benefici fiscali e di altro tipo concessi ai coniugi eterosessuali
anche alle coppie omosessuali – tra cui la possibilità, per uno
dei partner
conviventi, di essere inserito nel programma assicurativo del
coniuge. L’amministrazione Obama ha inoltre ripetutamente affermato
di riconoscere il carattere discriminatorio del DOMA, ma, tuttavia,
di considerare la legge costituzionale. Il dipartimento della
giustizia americano, il 12 ottobre scorso, ha presentato appello
avverso la decisione. L’appello sarà deciso dalla Corte federale
d’appello per il primo circuito. (Gianluca
Gentili)
STATI
UNITI – La Corte suprema conferma la legittimità costituzionale
delle indagini sulla storia personale dei dipendenti NASA
Con
una decisione presa all’unanimità (ma il giudice Kegan non ha
partecipato alla decisione) il 19 gennaio 2011, nel caso NASA
v. Nelson,
la Corte suprema degli Stati Uniti ha confermato la legittimità
costituzionale delle indagini investigative sulla storia personale
dei dipendenti (c.d. background
check)
condotte dalla National
Aeronautics and Space Administration
(NASA) nei confronti dei dipendenti di società fornitrici di servizi
allo stesso ente spaziale americano sulla base di un rapporto
contrattuale. La decisione della Corte cassa la sentenza emessa nel
2008 dalla Corte di Appello federale per il Nono Circuito che aveva
riscontrato una violazione del diritto costituzionale alla privacy
in due condotte specifiche adottate nei confronti di 28 dipendenti:
la richiesta ai dipendenti di società fornitrici di servizi –
durante lo svolgimento di un background
check
– se questi fossero mai ricorsi a terapie o consulenza psichiatrica
per uso illegale di droga; le richieste rivolte a soggetti indicati
come referenti da un candidato all’assunzione, circa la conoscenza
di motivi che rendessero il candidato inidoneo ad un lavoro alle
dipendenze di una struttura federale.
La
NASA ha condotto questo tipo di indagini sui propri dipendenti sin
dalla propria creazione nel 1958. Soltanto a seguito della revisione
del Security
Program Procedural Requirements nel 2006,
tuttavia, l’ente spaziale ha iniziato a svolgere background
cheks
anche nei confronti di dipendenti di società esterne a contratto e
fornitrici di servizi.
Il
giudice Alito, redattore dell’opinione della Corte, ha affermato
che il governo federale è portatore di un interesse rilevante e
costituzionalmente legittimo all’assunzione di soggetti che
risultino competenti ed affidabili e, più in generale, al
mantenimento della sicurezza nei propri ambienti e strutture di
lavoro. (Gianluca Gentili)
SUDAFRICA
– La Corte costituzionale attribuisce nuovamente alle municipalità
la competenza in materia di programmazione urbanistica
La
Corte costituzionale sudafricana, con la sentenza City
of Johannesburg Metropolitan Municipality v Gauteng Development
Tribunal and Others (CCT89/09) [2010] ZACC 11,
del 18 giugno
2010, ha dichiarato l’incostituzionalità dei capitoli V e VI del Development
Facilitation Act
(DFA) del 1995, confermando la precedente decisione della Corte
d’appello del Gauteng. Mediante tale pronuncia si riafferma la
giurisdizione esclusiva dei governi locali con riferimento alla
zonizzazione e alla pianificazione urbanistica. Il DFA è stato il
primo – e forse il più importante – strumento normativo adottato
in seguito alle elezioni democratiche del 1994, per porre un rimedio
alle conseguenze delle politiche razziste dell’apartheid
che si erano riflesse anche sullo sviluppo di alcune zone urbane,
mediante l’attuazione di politiche per lo sviluppo delle zone
residenziali destinate alle comunità a basso reddito.
Il
caso all’attenzione della Corte nasce da un contrasto tra la City
of Johannesburg Metro Municipality (CJMM) e il Gauteng
Development Tribunal quale autorità preposta, secondo quanto
previsto dallo stesso DFA, a ricoprire competenze simili a quelle
previste dalle varie Provincial Ordinances nei
confronti delle
autorità locali e, più nello specifico, alla regolamentazione e al
controllo dell’uso della terra. Tra i vari provvedimenti la Corte
richiama, a titolo di esempio,la Town Planning and Townships
Ordinance del 1986 riconosceva la competenza a regolamentare
l’uso della terra nell’area municipale. Inoltre, la normativa in
materia di governo locale e più in particolare il Municipalities
Systems Act, dispone che spetti alla municipalità adottare un
piano per lo sviluppo del suo territorio, comunemente conosciuto come Integrated
Development Plan (IDP).
Nonostante
la competenza in materia di land
use
sia generalmente attribuita alle municipalità, anche il Development
Tribunal
poteva assumere le determinazioni previste dal DFA, spesso
accogliendo le richieste riguardanti l'esercizio dei diritti di
proprietà e allo sviluppo, precedentemente negate dalle autorità
municipali, le quali peraltro disconoscevano le decisioni assunte dal Tribunal.
Nel caso di specie la municipalità di Johannesburg ha affermato che
le competenze attribuite ai Provincial
Development Tribunals dal Development
Act
sono in realtà riservate dalla Costituzione alle municipalità. In
particolare, la schedule
4 della Costituzione
indica l’ambito di competenza legislativa concorrente degli
esecutivi provinciali e nazionali e, in combinato disposto con la section
156(1), individua le aree funzionali dove è invece prevista la
giurisdizione esclusiva delle municipalità. Secondo la City
of Johannesburg Metro Municipality
la competenza esercitata dalle municipalità nell’ambito di tale
ordinanza, e in particolare la funzione di programmazione municipale,
rientrava nell’ambito di una delle competenze esclusive delle
municipalità. Al contrario il Gauteng
Development Tribunal affermava che si trattava di materie che
rientranti nello «urban
development» e quindi nella competenza concorrente nazionale e
provinciale.
Secondo
il giudice costituzionale sudafricano, attività quali
l’introduzione, l’amministrazione e l’implementazione di schemi
di programmazione urbanistica, così come la determinazione dei casi
nei quali la terra deve oppure non deve essere utilizzata per
insediamenti urbani rientrerebbero nella definizione di «municipal
planning». La Corte, concentrandosi sul concetto di planning,
ha individuato un’attività che include il controllo e la
regolamentazione dell’utilizzo della terra, facendola così
ricadere nell’ambito di competenza esclusiva del «municipal
planning», che può essere esercitato solamente dalle municipalità.
Il
giudice costituzionale, riconoscendo che la dichiarazione di
incostituzionalità dell’intero atto normativo avrebbe creato un
vuoto legislativo, ha sospeso l’efficacia della propria decisione
per ventiquattro mesi, consentendo così al Parlamento di modificare
la normativa dichiarata illegittima o di approvare nuove
disposizioni. (Irene
Spigno)
SUDAFRICA
– Intervenendo in materia di risarcimenti da incidenti stradali, la
Corte costituzionale ritorna sul test
di razionalità
La
Corte costituzionale sudafricana con la sentenza Law
Society of South Africa and Others v Minister for Transport and
Another [2010] ZACC 25
del 25 novembre 2010, ha respinto la questione di costituzionalità
di alcune norme del Road
Accident Fund Amendment Act
del 2005.
Più
nello specifico, la Law
Society of
South Africa,
la South
African Association of Personal Injury Lawyers,
la QuadPara
Association of South
Africa, il National
Council for Persons with Physical Disabilities,
unitamente a numerosi altri ricorrenti titolari di pretese
risarcitorie sulle quali l’emendamento aveva inciso in modo
negativo, avevano proposto questione di costituzionalità impugnando
alcune disposizioni dell’atto: in particolare, tra le norme
impugnate vi era la disposizione che aboliva il diritto previsto
dalla common
law
di richiedere i danni da parte delle vittime di incidenti stradali in
casi che, secondo le previsioni dell’Act,
non sarebbero invece stati più risarcibili. L’emendamento inoltre
limitava l’ammontare del risarcimento che la Road
Accident Fund
sarebbe stata tenuta a
pagare per le richieste di risarcimento da lucro cessante e fissava
le tariffe mediche per i servizi sanitari, prescritte dal Ministero
dei trasporti, che avrebbero dovuto essere versate alle vittime degli
incidenti stradali da parte delle strutture sanitarie pubbliche. La
questione di costituzionalità si fondava sulla considerazione che le
previsioni impugnate non rispettavano il principio costituzionale di
razionalità e che ciascuna limitava in modo ingiustificato uno o più
diritti fondamentali e in particolare il diritto alla sicurezza della
persona, il diritto a non essere privati della proprietà in modo
arbitrario, il diritto all’accesso al sistema sanitario e quello ad
ottenere un giusto rimedio processuale alle proprie pretese. Secondo
i ricorrenti, l’applicazione da parte della Corte di un «true
rationality test» avrebbe reso incostituzionale una misura
legislativa idonea a privare le persone della protezione
costituzionale. La Corte si è però rifiutata di adattare lo standard
di razionalità elaborato dalla sua stessa giurisprudenza,
considerando l’abolizione della possibilità per il ricorrente di
presentare richiesta di risarcimento come prevista dalla common
law come
parte necessaria e
ragionevole di uno schema legislativo il cui obiettivo primario era
quello di raggiungere una maggiore produttività economica. In tal
modo si escludeva qualunque contrasto con il diritto di proprietà o
con il diritto alla sicurezza delle persone. Al contrario, la Corte
ha rilevato come la questione di costituzionalità sollevata con
riferimento alle tariffe mediche per il servizio sanitario prescritte
dal Ministero fosse fondata: in particolare, il giudice
costituzionale ha considerato la tariffa come totalmente inadeguata
per pagare i risarcimenti per i trattamenti medici per le vittime di
incidenti stradali presso strutture private. Secondo la Corte, le
tariffe erano da considerare irrazionali in quanto non idonee a
raggiungere l’obiettivo che il ministero cercava di raggiungere,
ossia consentire alle vittime di incidenti stradali di godere di un
adeguato servizio sanitario. La Corte ha pertanto dichiarato
l’incostituzionalità di tali tariffe disponendo che il ministero
assuma nuove e differenti determinazioni: nel frattempo il Road
Accident Fund
è obbligato a
provvedere ai risarcimenti. (Irene Spigno)
SUDAN
– Il Southern Sudan verso l’indipendenza: i cittadini si sono
pronunciati tramite referendum
con
oltre il 98% dei consensi
Tra
il 9 e il 15 gennaio i cittadini del Sudan meridionale si sono
pronunciati, con oltre il 98% dei consensi, in favore
dell'indipendenza della propria regione. Nonostante lo spoglio in
alcuni seggi abbia fatto emergere alcune irregolarità, si
tratterebbe comunque di casi limitati a pochi seggi, in quanto gli
osservatori internazionali incaricati di supervisionare le operazione
referendarie, dall’Arab League al Carter
Center,
hanno espresso la loro soddisfazione per la trasparenza e
l’adeguatezza delle consultazioni e delle attività di spoglio agli standard
internazionali.
Destinatari
della consultazione sono stati non solo i residenti dei dieci Stati
che compongono il Southern Sudan, ma anche i “Southeners”
residenti negli Stati del Nord e oltre i confini del Paese.
Contestualmente
si sarebbe dovuto tenere un referendum nella
regione di Abyei,
territorio ricco di petrolio al confine tra Northern e Southern Sudan
che gode di uno speciale status
amministrativo autonomo,
tramite il quale gli abitanti della regione avrebbero potuto
scegliere se rimanere parte della Repubblica del Sudan o entrare a
far parte del Southern Sudan, ma tale consultazione è stata rinviata
per ragioni di ordine pubblico.
Il referendum
sull’autodeterminazione del Sudan del Sud rappresenta il momento
finale nell’attuazione del Comprehensive
Peace Agreement (CPA),
firmato a Naivasha (Kenya) il 9 gennaio 2005 dal Governo del Sudan e
dal Sudan
People’s Liberation Movement
(SPLM), per mettere fine alla seconda guerra civile sudanese e
segnare le tappe per la ricostruzione del nuovo Sudan, secondo un
calendario di sei anni.
I
diversi accordi, confluiti nell’accordo comprensivo finale,
prevedevano, tra le altre cose, la progressiva smilitarizzazione
delle regioni del Sud del Paese, la ripartizione delle risorse
petrolifere e il riconoscimento di uno status
autonomo al
Southern Sudan, con l’istituzione di un governo provvisorio in
carica per una durata di sei anni, fino al referendum
per
l’autodeterminazione della regione stessa.
Dal
momento della firma di Naivasha, il governo di Karthoum non è stato
ligio nell’ottemperanza all’accordo, non rispettando talvolta le
scadenze dettate dallo stesso e rischiando di comprometterne
l’attuazione e di far slittare così la data del referendum.
La
firma dell’accordo non ha nemmeno segnato la fine delle violenze,
che hanno continuato ad essere perpetrate nel sud del Paese (oltre
che nella regione occidentale del Darfur) causando centinaia di
migliaia di morti e milioni di sfollati.
Tutto
ciò non ha fatto che rendere l’unità del Sudan un’opzione
sempre meno attraente per i cittadini del Southern Sudan, che sono
sempre apparsi in maggioranza favorevoli all’indipendenza, come
testimoniato già dalla massiccia partecipazione alle operazioni di
registrazione per il referendum, iniziate il 14
novembre e
conclusesi il 4 dicembre, che ha visto l’intervento di quasi
quattro milioni di cittadini, di cui 3,7 milioni residenti negli
Stati del Southern Sudan e circa 200.000 nel resto del Paese e oltre
i confini.
Tale
previsione è stata poi ampiamente confermata dal voto di gennaio,
col quale gli abitanti del Sudan meridionale hanno finalmente
esercitato il proprio diritto all’autodeterminazione dopo decenni
di rivendicazioni sin dall’indipendenza dell’Old Sudan nel 1956.
Si
dovrà attendere luglio per la definitiva proclamazione del nuovo
Stato del Southern Sudan, ma probabilmente ci sarà ancora molto da
fare perché sia ricostruito un nuovo Sudan, con una pacifica
convivenza e collaborazione tra Nord e Sud, nel rispetto dei diritti
umani. (Anna Maria Lecis)
SVEZIA
– Il Parlamento approva la più ampia revisione costituzionale dal
1974
Il
24
novembre 2010, con l’appoggio di tutti i gruppi parlamentari ad
eccezione di venti deputati democratici, il Parlamento monocamerale
svedese ha approvato in via definitiva tre disegni di legge di
revisione costituzionale, che modificano, rispettivamente, la legge
fondamentale sulla forma di Stato e di governo, la legge fondamentale
sulla libertà di espressione e quella sulla libertà di stampa. Come
è noto, infatti, quella svedese non è una Costituzione
unidocumentale, ma consta di più leggi fondamentali: oltre alle
leggi già segnalate – sull’architettura istituzionale, sulla
manifestazione del pensiero e sulla stampa – vi è anche l’Atto
di successione, che però non è stato riformato in questa occasione
(la legge sul funzionamento del Parlamento, contenente anche le norme
di procedura e la cui modifica è prevista nel corso del 2011,
occupa, invece, una posizione intermedia nella gerarchia delle fonti,
tra legge ordinaria e legge fondamentale).
La
procedura di revisione delle leggi fondamentali, che non ha subito
variazioni dopo il voto di novembre 2010, prevede due successive
deliberazioni parlamentari sul medesimo testo, ma da parte di due
collegi diversi: la prima, da parte del Parlamento convocato all’atto
della presentazione del disegno di legge, la seconda, a seguito di
elezioni, da parte del nuovo Parlamento. Non sono previsti quorum aggravati,
ma una minoranza parlamentare può richiedere che sia
indetto un referendum confermativo sul disegno di legge, circostanza
non verificatasi per l’ultima revisione in ragione del consenso
trasversale alle forze politiche. Le modifiche alle leggi
fondamentali, entrate in vigore il 1 gennaio 2011, ad ogni modo, sono
state precedute da una lunga fase istruttoria, che è stata avviata
nel 2004 e che ha avuto il suo baricentro nella Commissione
parlamentare permanente sulla Costituzione.
Tra
le numerose novità introdotte attraverso la revisione costituzionale
appare come particolarmente significativa la costituzionalizzazione
dell’appartenenza della Svezia all’Unione europea e la sua
partecipazione ad un sistema di cooperazione internazionale nel
quadro dell’ONU e del Consiglio d’Europa. In particolare, in
ragione dell’introduzione di tale clausola europea e del
riconoscimento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea dello stesso valore giuridico dei Trattati, numerose
disposizioni delle leggi fondamentali sui diritti sono state
emendate. Sono state introdotte nuove forme di protezione contro i
casi più seri di violazione del diritto alla privacy; nei
casi di espropriazione viene garantita una compensazione equivalente
al valore del bene sottratto; la tutela contro le discriminazioni è
espressamente estesa anche ai casi che originano dal diverso
orientamento sessuale del soggetto leso; si assicura la protezione
della liberà di ricerca e si introduce il principio del giusto
processo, che deve anche concludersi entro un ragionevole lasso di
tempo; la minoranza sami viene costituzionalmente riconosciuta e, in
generale, si garantisce la promozione del diritto delle minoranze
nazionali a conservare e sviluppare i propri costumi e tradizioni; si
rafforza la protezione delle autonomie locali stabilendo che ogni
restrizione all’autogoverno locale deve essere proporzionata al
fine perseguito e deve essere ragionevole; è rimosso il requisito
della cittadinanza per la nomina ad alcune alte cariche pubbliche,
come quella di procuratore generale.
Per
quanto concerne la forma di governo, si prevede che dopo ogni
elezione il Primo ministro dovrà essere confermato attraverso una
votazione fiduciaria, mentre sinora, sulla base del modello
Westminster, la fiducia era presunta e il Governo rimaneva in carica,
a meno che non fosse presentata e approvata una mozione di sfiducia.
Inoltre, la data delle elezioni generali, a settembre, è leggermente
anticipata in modo da garantire al nuovo Governo un lasso di tempo
maggiore per lo svolgimento delle procedure per l’approvazione del
bilancio annuale. Viene anche facilitata l’elezione di candidati
indipendenti, dato che la soglia di sbarramento è stata ridotta
dall’8 al 5 per cento per i candidati non collegati ad alcuna
lista.
Anche
il sistema giudiziario è stato significativamente interessato dalla
riforma al fine di accrescerne l’indipendenza dall’esecutivo. Se
sinora tutte le nomine alla carica di giudice, anche quella delle
Corti supreme, ordinaria e amministrativa, erano stabilite unicamente
dal Governo, con la revisione costituzionale, questo potrà delegare
alla Commissione giudiziaria – la cui composizione è stata rivista
in modo da rendere l’organo più autonomo dal Governo – la
decisione. Inoltre sarà possibile presentare candidature individuali
anche per ricoprire la carica di giudice di una delle Supreme
magistrature (candidature sinora ammesse solo per giudici delle corti
inferiori). Infine, la denominazione della Suprema magistratura
amministrativa è stata modificata da Corte del Governo
(letteralmente) a Corte suprema amministrativa.
Quanto
al controllo di costituzionalità, poi, viene estesa la possibilità
per le corti di dichiarare l’incostituzionalità di una norma anche
all’ipotesi in cui il contrasto con la Costituzione non sia
manifesto, ma risulti da una particolare interpretazione della norma
parametro o di quelle oggetto del controllo.
Infine,
per quanto concerne il governo locale, con la revisione si assicura
alle assemblee locali di poter indire elezioni straordinarie qualora
si crei una situazione di impasse politico
tale da non
consentire il prosieguo dell’ordinaria attività di governo, mentre
sinora occorreva in ogni caso osservare il termine della
“legislatura”. Anche la possibilità di indire referendum a
livello locale è agevolata: se vi è una proposta sottoscritta da
almeno un decimo degli elettori residenti nel municipio, questa non
deve più essere sostenuta dalla maggioranza dei componenti
dell’assemblea locale, ma da un terzo di essi. (Cristina
Fasone)
SVIZZERA
– Approvata in via referendaria una revisione costituzionale in
materia di immigrazione
Lo
scorso 28 novembre gli elettori elvetici hanno approvato con il 52,9%
dei voti validi l’iniziativa popolare “Per l’espulsione degli
stranieri che commettono reati” presentata dal partito Unione
democratica di centro (UDC/SVP). L’iniziativa introduce nella Costituzione
federale
una apposita disposizione che stabilisce la revoca automatica del
diritto di soggiorno a tutti gli stranieri condannati, con sentenza
passata in giudicato, per reati di omicidio, rapina, traffico di
essere umani, stupro, effrazioni ed altri reati violenti. Il
provvedimento di espulsione è poi previsto anche per gli stranieri
che hanno percepito abusivamente prestazioni di assistenza sociale.
Alla revoca del permesso di soggiorno viene accompagnato altresì il
divieto di ingresso in Svizzera per un periodo che può variare dai
cinque ai quindici anni (e fino a venti per i recidivi).
La
revisione costituzionale sull’espulsione degli stranieri che
commettono reati ha seguito l’iter previsto
dall’art. 139
della Costituzione del 18 aprile 1999. Quest’ultima disposizione
riconosce a centomila cittadini la possibilità di richiedere la
revisione parziale della Costituzione. L’iniziativa può essere
formulata come «proposta generica» ovvero come «progetto
elaborato». In quest’ultimo caso, l’iniziativa è sottoposta al
pronunciamento del corpo elettorale e dei Cantoni. L’Assemblea
federale deve tuttavia raccomandarne l’accettazione o il rifiuto e
può eventualmente contrapporre un proprio controprogetto. Per la
revisione totale della Costituzione si fa invece applicazione della
diversa disciplina contenuta nell’art. 138.
Occorre
ricordare che nell’ordinamento elvetico ogni riforma costituzionale
necessita dell’approvazione del corpo elettorale. Si tratta infatti
di un referendum obbligatorio nel quale la proposta di revisione deve
conseguire la c.d. “doppia maggioranza”, vale a dire il consenso
della maggioranza dei Cantoni (il voto di ogni Cantone equivale in
questo caso all’esito della votazione popolare nel Cantone) e di
quella del corpo elettorale federale nel suo complesso. Oltre ai
referendum obbligatori con “doppia maggioranza”, il diritto
costituzionale svizzero conosce altre due tipologie di referendum: il
referendum obbligatorio senza “doppia maggioranza” ed il
referendum facoltativo. Gli istituti di democrazia diretta sono poi
ampiamente valorizzati dalle Costituzioni cantonali.
Nel
caso di specie, l’iniziativa popolare è stata approvata, oltre che
dalla maggioranza degli elettori federali, anche dalla maggioranza
dei Cantoni. Il Parlamento elvetico dovrà in ogni caso approvare una
legge di attuazione della nuova disciplina introdotta nel testo
costituzionale.
Per
tentare di contrastare l’iniziativa dell’UDC/SVP, le forze di
governo avevano presentato un controprogetto più moderato, il quale
prevedeva di legare la revoca del permesso di soggiorno all’entità
della pena riconoscendo in ogni caso una certa discrezionalità al
giudice nel valutare caso per caso la necessità dell’espulsione.
La proposta è stata tuttavia rigettata dal 54,2% degli elettori e da
tutti i Cantoni.
È
da segnalare che l’UDC/SVP di Blocher è stata la principale forza
politica a promuovere il referendum con il quale lo scorso anno gli
svizzeri vietarono la costruzione di nuovi minareti sul loro
territorio (v. Palomar
n. 40).
Sempre
il 28 novembre, è stata respinta l’iniziativa del Partito
socialista in materia di equità fiscale, che proponeva
l’introduzione di una aliquota minima nazionale per redditi e
patrimoni elevati e di conseguenza una maggiore tassazione per questi
ultimi. Il progetto referendario si proponeva inoltre di ridurre la
concorrenza fiscale tra Cantoni, principio che continua a costituire
un caposaldo del sistema fiscale della Confederazione. (Renato
Ibrido)
TUNISIA
– Dopo ventitré anni di presidenza di Ben Ali, la “rivoluzione
del gelsomino” apre la crisi costituzionale
Lo
scorso 14 gennaio, dopo settimane di sommosse popolari e sanguinosi
scontri di piazza causati dell’innalzamento dei prezzi dei generi
alimentari e dalla crisi economica – la c.d. “rivoluzione del
gelsomino” – il Presidente della Repubblica Ben Ali ha decretato
lo stato di emergenza, rimuovendo altresì il Governo e convocando
elezioni anticipate. Il decreto sullo stato di emergenza autorizzava
l’esercito ad aprire il fuoco su qualunque persona non avesse
obbedito agli ordini delle autorità militari, istituiva il
coprifuoco dalle 17 alle 7 del mattino e vietava gli assembramenti di
più di tre persone. Poche ore più tardi, forse per il pericolo di
un intervento diretto degli stessi militari, Ben Ali ha abbandonato
il paese per rifugiarsi in Arabia Saudita.
In
un
primo momento, il Primo ministro uscente, Mohammad Ghannouchi, ha
comunicato di aver ricevuto da Ben Ali il reincarico per la
formazione dell’esecutivo. Tuttavia, con il precipitare degli
eventi e la fuga di Ben Ali all’estero, il Primo ministro ha
assunto le funzioni di Presidente della Repubblica ad interim.
In un discorso televisivo al paese, Ghannouchi, accompagnato dai
presidenti dei due rami del Parlamento, ha annunciato che il capo
dello Stato non era nelle condizioni di adempiere le proprie
responsabilità e che, ai sensi dell’art. 56 della Costituzione,
avrebbe garantito la supplenza fino allo svolgimento delle elezioni,
da tenere fra circa sei mesi.
Il
richiamo di Ghannouchi all’art. 56 della Costituzione appare
particolarmente significativo, in quanto tale disposizione disciplina
l’interim per
l’ipotesi di impedimento meramente
provvisorio del Presidente della Repubblica, evocando quindi la
possibilità di un ritorno di Ben Ali al proprio incarico. Ghannouchi
non ha invece fatto menzione al successivo art. 57 secondo cui
nell’ipotesi di «vacanza della presidenza della Repubblica per
morte, dimissioni o impedimento assoluto», il Consiglio
costituzionale deve dichiarare la vacanza e nominare capo dello Stato
provvisorio il Presidente della Camera dei deputati.
Il
15
gennaio, tuttavia, il Consiglio costituzionale ha affermato che Ben
Ali aveva lasciato in via definitiva il potere, dichiarando “vacante”
la massima carica dello Stato e stabilendo che, a norma della
Costituzione, le nuove elezioni dovranno tenersi tra i quarantacinque
ed i sessanta giorni dal passaggio delle funzioni. In virtù
dell’art. 57 della Costituzione, il Presidente della Camera dei
deputati, Fouad el-Mabzaa, ha prestato giuramento e si è insediato
alla presidenza, rilevando i poteri già assunti alcune ore prima dal
Primo ministro. Fouad el-Mabzaa ha poi convocato i rappresentanti di
tutte le forze politiche con l’obiettivo di costituire un nuovo
governo sotto la direzione di Ghannouchi, accogliendo la richiesta
delle opposizioni legalizzate di dare vita ad una compagine di unità
nazionale. Fra i primi atti del capo dello Stato ad interim vi
è stata la reintegrazione al vertice dello stato maggiore del
generale Rashid Ammar, il quale pochi giorni prima era stato
destituito da Ben Ali per essersi rifiutato di aprire il fuoco sui
manifestanti. È stata inoltre istituita una commissione d’indagine
per individuare le responsabilità dei gravi disordini che avevano
travolto le principali città tunisine, portando anche al saccheggio
di numerose abitazioni e negozi.
Il
13
gennaio, un giorno prima dell’apertura formale della crisi
istituzionale, in un estremo tentativo di salvare il proprio regime,
Ben Ali si era rivolto in un discorso televisivo al paese,
promettendo la fine della repressione delle proteste, maggiore
libertà di stampa e l’intenzione di non volersi ricandidare per un
sesto mandato in occasione delle consultazioni del 2014. Aveva
altresì annunciato l’istituzione di una commissione nazionale
indipendente incaricata di rivedere la legge elettorale ed abolire
nell’ordinamento costituzionale tunisino la necessaria
contestualità fra le elezioni presidenziali e quelle legislative. (Renato
Ibrido)
UCRAINA
– Modificata la Costituzione con il parere favorevole della Corte
costituzionale
Il
1° febbraio 2011
il Parlamento ucraino (Verkhovna
Rada)
ha apportato, con il provvedimento legislativo n.
7265,
alcune modifiche al testo costituzionale e, per l'esattezza, ai
titoli IV (Parlamento), V (Presidente dell’Ucraina), X (Repubblica
autonoma di Crimea), XI (autonomie locali) e XV (disposizioni
transitorie). Il disegno di legge presentato in Parlamento concerneva
«l’introduzione di emendamenti alla Costituzione dell’Ucraina
inerenti lo svolgimento di elezioni regolari» dei parlamentari e del
Presidente ucraino, dei componenti dell’assemblea legislativa della
Repubblica autonoma di Crimea e di consigli locali e sindaci e, da un
lato modifica alcune disposizioni costituzionali (art. 76, par. 1,
77, par. 1, 103 par. 5, 136 par. 1, 141 par. 1-2), dall’altro ne
introduce di nuove ai titoli X, XI e XV (un nuovo paragrafo agli
artt. 141 e 136, e due nuove disposizioni transitorie). Uno dei
principali obiettivi della riforma è stato quello di modificare la
durata del mandato parlamentare (anche con riferimento alla
Repubblica autonoma di Crimea) e dei componenti delle assemblee delle
autonomie locali portandolo da quattro a cinque anni sì da
uniformarla a quella del Presidente – nonostante l’elezione
avvenga comunque in momenti differenti.
L’intervento
di riforma si è reso necessario in seguito alla pronuncia della
Corte costituzionale decisione
n. 20-rp/2010
(v. Palomar
n. 43)
che ha dichiarato l’illegittimità della riforma costituzionale del
2004 ripristinando il regime vigente con la Costituzione del 1996. La
riforma approvata nel 2004 e poi dichiarata illegittima dal Giudice
costituzionale ucraino, aveva infatti già provveduto ad elevare la
durata del mandato del Parlamento e delle assemblee legislative
locali da quattro a cinque anni. La riforma del 2011 ha inoltre
rimodulato il calendario elettorale fissando il termine per la
elezione del Presidente ucraino alla fine di marzo 2015 e per la
elezione del Parlamento nell’ultima domenica di ottobre del 2012.
Nel caso in cui il mandato presidenziale dovesse terminare prima
della sua naturale scadenza, le elezioni si dovranno tenere entro 90
giorni. Il provvedimento di riforma della Costituzione prima di
essere sottoposto alla approvazione del Parlamento è stato trasmesso
alla Corte costituzionale nel rispetto dell’art.
159 della Costituzione,
in base al quale il giudice costituzionale deve esprimersi sulla
conformità del disegno di legge rispetto ai requisiti previsti dagli
artt. 157 e 158 della Costituzione. L’art. 157 in particolare
stabilisce che la Costituzione non possa essere modificata se gli
emendamenti comportano una abolizione o una restrizione dei diritti e
delle libertà dell’uomo e del cittadino o possano intaccare
l’indipendenza o l’indivisibilità territoriale del paese. Nella
stessa disposizione inoltre è affermato che la Costituzione non
possa essere modificata durante la vigenza della legge marziale o
dello stato di emergenza. Anche l’art. 158 prevede limiti alla
revisione costituzionale. Un primo limite ha carattere temporale e
prevede che uno stesso disegno di legge di modifica della
Costituzione non possa essere ripresentato prima che sia trascorso un
anno dal giorno in cui il Parlamento non ha respinto il primo
tentativo di riforma. Un secondo limite, sempre di carattere
temporale, vieta al Parlamento di modificare nella stessa legislatura
per più di una volta le singole disposizioni costituzionali. La
Corte costituzionale, con l’opinione 3-v/2010
del 18 novembre 2010, ha ritenuto che i limiti previsti in
Costituzione fossero stati rispettati. Nella sessione ordinaria del
febbraio 2011 il Verkhovna
Rada
ha approvato il disegno di legge costituzionale con 310 voti
favorevoli su 450 componenti, superando quindi il quorum dei due
terzi dei componenti richiesto dall'art. 155 Cost. Va rilevato che,
anche grazie ad una recente modifica di alcune disposizioni del
regolamento parlamentare (artt. 37, 47 e 149) intervenute il 18
novembre 2010, il Verkhovna
Rada ha
potuto approvare la legge con il voto elettronico. (Luca
Marfoli)
UGANDA
– La Corte suprema vieta la pubblicazione di liste di cittadini
omosessuali, qualificandola un’istigazione alla violenza
Con
un ordine provvisorio emanato lo scorso novembre su istanza di tre
cittadini ugandesi omosessuali, un giudice dell’High Court
ha intimato all’editore della rivista Rolling
Stones
(periodico ugandese senza alcun legame con l’omonima rivista
americana) di non pubblicare nuovamente liste di nomi di persone
omosessuali.
Lo
scorso 2 ottobre la rivista aveva pubblicato una lista di cento nomi,
corredata di fotografie, indirizzi e altri dati personali, avvertendo
altresì del rischio di adescamento e plagio di minori da parte di
questi soggetti.
La
Corte suprema, adita da alcune delle vittime della campagna di
istigazione alla violenza, ha emanato nei confronti della rivista Rolling
Stones un
ordine
di astenersi da qualunque
pubblicazione che identifichi con nomi o foto persone riconosciute
come gay. Il
provvedimento, accolto con soddisfazione dai
ricorrenti e dagli attivisti del Paese, rappresenta un passo
importante per la tutela dei diritti degli omosessuali in Uganda.
L’omosessualità
è infatti reato in Uganda, e una proposta di legge dello scorso
anno, fino ad oggi mai messa all’ordine del giorno, puntava a
elevare la pena per il reato di omosessualità, introducendo finanche
l’ergastolo e la pena di morte. (Anna Maria
Lecis)
UNASUR
– Con l’entrata in vigore del trattato istitutivo dell’Unione
delle nazioni sudamericane prende avvio il più ambizioso progetto di
integrazione politica del continente latinoamericano
Lo
scorso 1° dicembre il Parlamento uruguayano ha ratificato il trattato
istitutivo dell’Unione delle nazioni sudamericane
(UNASUR), consentendo così il raggiungimento del numero minimo di
ratifiche necessarie per l’entrata in vigore del trattato stesso.
Ispirata
al modello dell’Unione europea, l’UNASUR si propone di creare uno
spazio comune di integrazione politica, economica, sociale e
culturale fra i dodici paesi aderenti nonché fra le due grandi
organizzazioni regionali latinoamericane, il MERCOSUR e la Comunità
andina. Fra gli obiettivi più ambiziosi dell’Unione vi è inoltre
quello di dotare il continente latinoamericano di una moneta comune
entro il 2019.
Dopo
due anni di funzionamento provvisorio, l’UNASUR prende il posto
della precedente Comunità delle nazioni del Sudamerica (CSN),
assumendo fra l’altro lo status di soggetto di
diritto
internazionale. Ai sensi dell’art. 1, infatti, «gli Stati parte
del presente trattato decidono di costituire l’Unione delle nazioni
sudamericane come organizzazione dotata di personalità giuridica
internazionale».
Quanto
alla struttura istituzionale, oltre al Segretario generale ed al
Consiglio dei capi di Stato e di Governo, l’art. 17 del trattato
prevede l’istituzione di un Parlamento sudamericano con sede nella
città di Cochabamba, in Bolivia. Ulteriori organi sono poi il
Consiglio dei ministri degli affari esteri e la Banca sudamericana.
Il
trattato istitutivo, firmato a Brasilia il 23 maggio 2008, è stato
per il momento ratificato da nove paesi (Argentina, Uruguay, Cile,
Perù, Venezuela, Ecuador, Guyana, Suriname, Bolivia). Devono ancora
ratificare il trattato tre Stati (Brasile, Colombia e Paraguay). In
attesa delle ultime ratifiche, il trattato è entrato in vigore il 1°
gennaio 2011. (Renato Ibrido)
UNGHERIA
– Approvato un emendamento alla Costituzione per limitare i poteri
della Corte costituzionale in materia di tassazione e fondi pubblici
Il
Parlamento ungherese ha approvato un emendamento di modifica alla
Costituzione tramite cui sono state ridotte notevolmente le
competenze della Corte costituzionale in materia di tassazione e
fondi pubblici. Nello specifico gli undici membri della Corte non
potranno pronunciarsi sulle leggi aventi ad oggetto il bilancio
nazionale e il suo incremento, l’introduzione di imposte a livello
nazionale e locale, nonché l’istituzione di nuovi fondi, a meno
che esse non intacchino i diritti umani.
La
modifica costituzionale è stata approvata con estrema facilità,
giacché il Governo magiaro – frutto dall’alleanza fra Fidesz e
Cristiano democratici – detiene più di due terzi dei seggi del
Parlamento.
La
decisione di ridurre i poteri della Corte va probabilmente ricondotta
al desiderio delle forze politiche al potere di realizzare i propri
obiettivi incontrando il minor numero di ostacoli possibili; la
riforma elimina il rischio che possa ripetersi quel che era successo
poche settimane prima dell’introduzione della modifica
costituzionale, allorquando la Corte ha dichiarato l’illegittimità
di una legge che prevedeva l’introduzione di imposte con efficacia
retroattiva all’inizio del 2010.
Il
Governo ungherese, facilitato non solo dalla maggioranza di cui gode,
ma anche dalla riduzione dei poteri del giudice costituzionale, sta
combattendo contro la crisi economica che ha colpito il Paese
emanando dei provvedimenti di dubbia legittimità.
A
titolo esemplificativo si può ricordare la recente introduzione di
nuove, ingenti tasse atte a colpire prevalentemente gli istituti
bancari, nonché le compagnie che forniscono servizi nel settore
delle telecomunicazioni e in quello energetico. Lo scopo di detta
legge va individuato nell’obiettivo dello Stato di mantenersi nei
rigorosi margini indicati dal Fondo monetario internazionale per i
bilanci nazionali, va però altresì riscontrato che essa colpisce in
modo particolare le società a capitale straniero che operano in
Ungheria, prevedendo a loro carico un’imposta viene calcolata sul
fatturato lordo senza però tenere conto dell’ammontare degli utili
prodotti.
Un’ulteriore
riforma approvata di recente riguarda i fondi pensionistici privati.
Il funzionamento di questi ultimi è stato modificato in modo tale da
indurre i lavoratori ad aderire al nuovo sistema pensionistico
pubblico recentemente istituito. La sottoscrizione di quest’ultimo
risulta infatti più vantaggiosa giacché, alla luce dei cambiamenti
introdotti, è stato decretato che tutti i contribuenti debbano
versare parte dei loro contributi nelle casse previdenziali
pubbliche, ma è stato altresì disposto che detta somma sarà
reinvestita solo a vantaggio di chi ha aderito al fondo pubblico,
mentre verrà “persa” da chi ha scelto il sistema privato. Si
osservi infine che i contribuenti magiari, tenuti per legge ad
aderire a un fondo pensione, confluiranno automaticamente all’interno
del sistema pubblico recentemente creato, a meno che – entro l’1
febbraio – i singoli non facciano espressa richiesta di continuare
ad aderire al fondo privato. (Elena
Sorda)
UNGHERIA
– Entra in vigore una legge che limita fortemente la libertà di
stampa
Dal
1° gennaio 2011 in Ungheria è entrata in vigore la legge sui media
approvata in prima lettura nell’agosto 2010 e in via definitiva lo
scorso dicembre, tramite la quale è stata istituita l’Autorità
nazionale per i media e le
comunicazioni (NMHH).
Tale
organo (i cui membri, nominati dal Governo, attualmente risultano
essere legati al partito di maggioranza, Fidesz) è
competente
per valutare tanto le notizie pubblicate su periodici cartacei e
portali informatici, quanto quelle trasmesse tramite radio o
televisione. Può comminare ingenti sanzioni pecuniarie qualora
ritenga che le informazioni date siano parziali o contrarie alla
dignità umana e alla moralità.
I
parametri forniti si collocano fra l’altro nel solco della tutela
contro l’“hate
speech”, ma
i
loro margini sono talmente
vasti da includere tanto i riferimenti a qualsiasi comunità
(pertanto non solo a minoranze o gruppi etnici), quanto le offese
involontarie. Si consideri poi che oggetto della sanzione possono
essere anche notizie pubblicate all’estero e accessibili da siti
ungheresi.
La
disciplina prevede altresì che ogni mezzo di comunicazione, per
poter trasmettere o pubblicare una qualsiasi informazione, venga
registrato e ottenga una specifica autorizzazione – in ogni caso
revocabile – dalla NMHH. Va poi osservato che in determinati casi i
giornalisti possono essere obbligati a rivelare le fonti e a fornire
i documenti da cui hanno tratto le notizie.
Appare
anche particolarmente rilevante che le valutazioni espresse
dall’authority ungherese
siano sottratte al sindacato della
Corte di giustizia dell’Unione europea.
La
legge in esame sta suscitando notevoli critiche poiché si teme che
possa ridurre la libertà di stampa, la capacità critica dei media
e il dibattito politico nel Paese, anche nella forma
dell’auto-censura: giacché i criteri di legittimità individuati
dalla norma sono particolarmente vaghi e le sanzioni pecuniarie
ingenti, si ipotizza che i giornalisti stessi siano indotti a
limitarsi notevolmente nel loro operato. A livello nazionale
l’approvazione della disciplina sui media ha dato
luogo a
numerose proteste popolari, mentre a livello internazionale le
critiche arrivano tanto da capi di Governo, quanto da organizzazioni
quali l’OCSE.
La
norma desta notevoli perplessità non solo perché pare contravvenire
a numerosi principi e regole sanciti dai trattati comunitari, ma
anche perché è entrata in vigore in concomitanza con l’inizio del
semestre di presidenza dell’Unione europea del Primo ministro
ungherese, Orban Forgets.
Dopo
che la Commissione europea ha mostrato il proprio interessamento nei
confronti della legge in esame, il testo della stessa le è stato
inviato dal Governo ungherese affiché l’organo comunitario
emettesse il proprio parere in merito alla legge in esame in modo da
verificare se essa effettivamente violi o meno la disciplina
comunitaria. Recentemente il Primo ministro ungherese, in occasione
di una visita ufficiale del Presidente della Commissione Barroso, ha
manifestato la propria disponibilità a modificare la disciplina sui media qualora la
Commissione stessa motivasse in modo
sufficientemente convincente il proprio parere in tal senso. (Elena
Sorda)
UNIONE
EUROPEA – La Corte di giustizia si esprime sull’opportunità di
riconoscere il diritto al gratuito patrocino anche alle persone
giuridiche
La
sentenza della Corte di Giustizia, del 22 dicembre 2010, causa
C-279/09,
riguarda la pronuncia su un rinvio pregiudiziale sollevato da una
corte tedesca (Kammergericht)
e relativo alla portata del dovere di estendere il diritto al
patrocinio gratuito anche alle persone giuridiche – oltre che a
quelle fisiche – considerando che in Germania detta tutela è
riconosciuta, ma è altresì soggetta a varie limitazioni (quali il
previo pagamento di una tassa generale di procedura, nonché
l’esistenza di un interesse collettivo rilevante).
Il Kammergericht ha pertanto chiesto alla Corte
se le norme in
esame violassero il principio di effettività, in particolare per
quanto attiene al profilo dell’accesso alla giustizia e quindi
della tutela giurisdizionale effettiva, come sancito dagli art. 6 e
13 della CEDU, nonché dall’art. 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea.
La
Corte ha affermato che la normativa comunitaria prevede che il
gratuito patrocinio vada accordato qualora sia necessario per
garantire effettivo accesso alla giustizia, che in sua assenza
verrebbe altrimenti vanificato (così anche la sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, del 9 ottobre 1979, causa serie A n.
32, Airey contro Irlanda). Viene altresì osservato
che,
sebbene l’art. 47 della Carta dei diritti non faccia riferimento
alle persone giuridiche (utilizzando semplicemente il termine
“persona”), la nozione estensiva del termine sia in ogni caso da
accogliere giacché facendo un’interpretazione sistematica delle
altre disposizioni contenute nel titolo VI – in cui è collocato
anche l’articolo in esame – si evince che esse vadano applicate
tanto alle persone fisiche, quanto a quelle giuridiche.
La
Corte di giustizia osserva anche che il diritto di accesso alla
giustizia non va concepito come «aiuto sociale» e che pertanto la
sua tutela debba prescindere dalla realizzazione di un interesse
concreto della collettività, facendo piuttosto perno sulle esigenze
del ricorrente.
Il
giudice conclude la propria inferenza affermando che – come sopra
osservato – il principio di tutela giurisdizionale effettiva
sancito sia dalla Carta dei diritti fondamentali che dalla
Convenzione europea dei diritti umani si applica tanto alle persone
fisiche, quanto a quelle giuridiche; inoltre la sua attuazione piena
nello specifico include sia l’assistenza legale, che l’esonero
dal pagamento anticipato delle spese giudiziali. Spetterà poi in
concreto al singolo Stato l’elaborazione dei criteri per valutare
se il richiedente abbia effettivamente diritto di accedere al
patrocinio gratuito alla luce di parametri che vertano sulla
legittimità dello scopo perseguito dall’istante e sulla
proporzionalità fra i mezzi impiegati e il fine perseguito. Per
quanto attiene le persone giuridiche è poi possibile tenere conto
anche di elementi quali la forma (associazione, società, ecc.) e lo
scopo (di lucro o meno) considerando altresì le effettive capacità
finanziarie del soggetto coinvolto. (Elena Sorda)
VENEZUELA – Approvata
una legge che conferisce pieni poteri al Presidente Chávez
Il Parlamento venezuelano ha concesso pieni
poteri al Presidente Chávez, che per diciotto mesi dall’approvazione
della ley
habilitante
potrà emanare decreti con valore
di legge sostituendosi all’Asamblea Nacional. La
legge, che per la quarta volta in dodici anni di
presidenza concede pieni poteri a Chávez, nasce dall'esigenza
di fronteggiare l’emergenza
causata dalle inondazioni dovute al
maltempo che hanno colpito duramente il Paese, lasciando senza casa un
altissimo numero di persone. L’atto legislativo, approvato in
conformità con il
dettato costituzionale, consentirà a Chávez di emanare decreti in molti
delicati ambiti, fra cui quello fiscale e tributario, delle
telecomunicazioni,
della cooperazione internazionale e della sicurezza nazionale. Il Capo
di Stato
aveva chiesto pieni poteri per un anno ma, nonostante l’opposizione di
molti,
gli è stato addirittura consentito di intervenire senza controlli
parlamentari
per un periodo superiore, vale a dire sino alla vigilia delle prossime
elezioni
presidenziali, previste per la metà del 2012. (Elisa
Ciardelli)
VENEZUELA
– Sancito il divieto per i deputati di cambiare partito una volta
eletti in
Parlamento
Il 21 dicembre 2010, l’Asamblea
Nacional ha approvato un emendamento alla ley
de partidos políticos,
reuniones pública y manifestaciones
che
impedisce ai deputati di cambiare
partito una volta insediati, contrastando così una diffusa pratica
secondo cui
i parlamentari, durante la legislatura, transitavano dalla maggioranza
di
governo all’opposizione; in base
alla nuova disposizione
legislativa, coloro che attueranno tale condotta – definita
«fraudolenta» – non
potranno ricoprire incarichi politici per un periodo di tempo che può
arrivare
sino ad otto anni. L’intervento del Parlamento è stato aspramente
criticato da
più parti e giudicato incostituzionale per violazione della libertà di
coscienza. (Elisa Ciardelli)