n. 43
ottobre
2010


Presentazione

Condizioni d'uso

Ultimo numero

 
Palomar Italy (in english)

 Archivio

 DIPEC

Università di Siena

E-mail

Palomar non rappresenta una testata giornalistica, viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base della disponibilità del materiale e delle news ; non è, pertanto, un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, c. 3, l. n. 62 del 7 marzo 2001 .
Editoriale – Apportate numerose modifiche alla Costituzione turca in seguito all’approvazione del referendum costituzionale
ARGENTINA – Con l’approvazione della legge sul «matrimonio igualitario», l’Argentina diviene il primo paese latino americano ad introdurre in via legislativa il same sex-marriage
ARGENTINA – Mentre prosegue la battaglia giudiziaria fra Governo e grandi gruppi editoriali, il Presidente della Repubblica emana due importanti provvedimenti in materia di media
AUSTRALIA – La Corte distrettuale di Perth vieta ad una donna musulmana di testimoniare in un processo con il volto coperto dal velo
AUSTRIA – Il Verfassungsgerichthof rigetta l’istanza di dichiarare incostituzionale la legge di ratifica del Trattato di Lisbona
BANGLADESH – La Corte suprema dichiara incostituzionali alcuni emendamenti alla Costituzione
BELGIO – Dichiarata incostituzionale la procedura di attribuzione del cognome ai bambini adottati dal coniuge o convivente dello stesso sesso del genitore
BELGIO – La Cour Constitutionnelle si esprime nuovamente sulle norme che regolano l’uso delle lingue in sede giurisdizionale
BELIZE – La Corte suprema riconosce i diritti precoloniali delle comunità maya ed afferma il principio della "continuità intergenerazionale"
BOLIVIA – Con l’approvazione della legge elettorale e della legge sul Tribunale costituzionale, la Bolivia completa l’attuazione della Costituzione del 2009
CANADA – La Corte suprema fissa i principi cardine per la quantificazione del danno derivante dalla violazione della Carta dei diritti
CIAD – Approvata una nuova legge sulla libertà di stampa
CINA – Adottata un’ordinanza che vieta di esporre i sospetti e i detenuti al pubblico ludibrio
CINA – Approvati alcuni emendamenti alla Legge fondamentale di Hong Kong
COLOMBIA – Incostituzionale la norma che limitava l’intervento dell’imputato nell’udienza di discussione della richiesta di archiviazione
COLOMBIA – La Corte costituzionale annulla la concessione delle basi militari agli Stati Uniti
COLOMBIA – Incostituzionale il progetto di legge dichiarativa di una «Ciudad Santuario»
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – Con una sentenza storica la Corte condanna la Slovenia in relazione alla vicenda dei c.d. “cancellati”
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – Le partnership omosessuali integrano il concetto di “vita familiare” ai sensi della Convenzione
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte interviene sulle organizzazioni di tendenza e sui presupposti per un bilanciamento con l’art. 8  della Convenzione
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – Il sequestro di fonti di stampa riservate è coperto da riserva di giurisdizione e non può essere autorizzato dal pubblico ministero
COSTARICA – Bloccato il referendum sulle unioni tra persone dello stesso sesso
CUBA – Primi provvedimenti a favore del libero mercato
DANIMARCA – Approvata la legge che consente le adozioni anche da parte delle coppie omosessuali
ECUADOR – Dichiarato lo stato di eccezione in seguito ad un fallito colpo di stato
FRANCIA – Approvata la legge per adeguare l’ordinamento interno alla Convenzione di Roma del 1998
FRANCIA – Il Conseil constitutionnel si pronuncia sulla “legge sul burqa
GERMANIA – Il Bundesverfassungsgericht dichiara l’incostituzionalità della legge che stabiliva un'imposta di successione maggiore per il partner superstite di una coppia omosessuale
GERMANIA – Nuova storica decisione del Bundesverfassungsgericht in applicazione dei principi del Lissabon Urteil: la Corte torna sul potere di controllo ultra vires
INDIA – La Corte suprema limita l’uso dell’esame del DNA per l’accertamento della paternità
IRLANDA – Approvata la legge per il riconoscimento delle unioni omosessuali
ISRAELE – La Corte suprema ingiunge al Governo di spiegare i contenuti della legge sulla amnistia
ISRAELE – La Knesset proroga l’efficacia della legge sulla cittadinanza che limita il diritto al ricongiungimento familiare per gli “arabo-israeliani”
LETTONIA – Creata un’istanza di appello per le sanzioni disciplinari ai magistrati
LETTONIA – Introdotti nuovi limiti all’uso della lingua nelle telecomunicazioni
MADAGASCAR – Approvata la Costituzione della IV Repubblica
MALDIVE – Dopo un periodo di stallo e crisi istituzionale, il Parlamento approva la legge che trasforma la Corte suprema da organo temporaneo in permanente
MESSICO – La Corte suprema respinge i ricorsi di illegittimità sui matrimoni tra coppie omosessuali
NIGERIA – Emendata per la prima volta la Costituzione nigeriana del 1999
ONU – La Corte internazionale di giustizia si esprime sulla dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo
PERÙ – In applicazione dell’art. 48 della Costituzione, il legislatore istituisce nuove lingue ufficiali ed introduce apposite misure per la tutela degli idiomi precoloniali
PERÙ– Abrogato il decreto legislativo che istituiva il processo “breve” in materia di violazioni dei diritti umani commesse da militari e forze dell’ordine
PERÙ – Approvate nuove misure volte ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi pubblici nonché un codice ad hoc
REGNO UNITO – La High Court sospende l’efficacia di un regolamento fino a quando sulla sua interpretazione non si pronuncerà (di nuovo) la Corte di giustizia dell’Unione europea
REGNO UNITO – Il Governo, in ottemperanza ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, emana le linee guida volte a reinterpretare l’art. 44 del Terrorism Act  2000
REGNO UNITO – La Corte suprema ha affermato che lo Human Rights Act 1998 non si applica ai militari all’estero
REGNO UNITO – La Corte suprema elabora un nuovo vademecum per le politiche di asilo per gli omosessuali che rischiano persecuzioni nel Paese di origine
ROMANIA – Dichiarata incostituzionale la legge “lustraţiei
ROMANIA – La Corte costituzionale interviene in tema di procedimento legislativo e sui limiti dell’attività del Parlamento
RUSSIA – Promulgata una legge per l’ampliamento dei poteri investigativi dell’intelligence
SIRIA – Vietato l’uso del velo integrale nelle università
SPAGNA – A poche settimane dalla sentenza sullo statuto catalano, il Tribunale costituzionale torna nuovamente a pronunciarsi sullo statuto
SRI LANKA – Approvata la modifica costituzionale che rafforza i poteri del Capo di Stato e rimuove il limite del duplice mandato nell’esercizio della carica presidenziale
STATI UNITI – Incostituzionale la Proposition 8 californiana per violazione del XIV emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti
SUDAFRICA – La Corte costituzionale giustifica la limitazione del diritto di accesso al giudice per ragioni di efficienza ed economicità
SUDAFRICA – La Corte costituzionale sanziona come immotivata una limitazione della libertà personale
UCRAINA – La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della riforma costituzionale del 2004
UCRAINA – Il Parlamento ha approvato e poi modificato la nuova legge sulle elezioni locali
UNGHERIA – La Corte suprema permette la diffusione di proclami elettorali discriminatori
UNGHERIA – La Corte costituzionale ha respinto la questione di costituzionalità sulla ratifica del trattato di Lisbona
UNGHERIA – Promulgata la nuova legge sui media
UNIONE EUROPEA – La Corte di giustizia si esprime sull’interpretazione degli artt. 43 e 49 del TCE in tema di monopoli pubblici sul gioco d’azzardo
UNIONE EUROPEA – La Corte di giustizia decide sulla opportunità di un periodo transitorio per l’applicazione del primato del diritto comunitario
VENEZUELA – Pubblicata una nuova legge organica sul Tribunale supremo di giustizia che aumenta i poteri della Sala Constitucional







Editoriale – Apportate numerose modifiche alla Costituzione turca in seguito all’approvazione del referendum costituzionale

Il 12 settembre si è svolto il referendum costituzionale, approvato dal 58% degli aventi diritto al voto,  ultimo atto di una tormentata vicenda di revisione costituzionale che aveva visto, tra le altre cose, la Corte costituzionale dichiarare l’incostituzionalità della legge n. 5982 di iniziativa governativa (v. Palomar n. 42). Con il consenso popolare è stata quindi abrogata la disposizione transitoria n. 15 così limitando ulteriormente la presenza dei militari nella vita politica del paese e rendendo possibile sottoporre a giudizio di corti civili gli autori del colpo di Stato militare del 1980.
La riforma costituzionale interviene, inoltre, anche sul catalogo dei diritti, introducendo il diritto alla privacy (art. 20 Cost.), nonché abrogando le disposizioni restrittive del diritto allo sciopero (art. 54 Cost.). In materia di lavoro, infine, si istituisce il Consiglio arbitrale per gli impiegati pubblici, incaricato di giudicare le controversie tra gli impiegati pubblici e l’amministrazione. Relativamente ai diritti degli impiegati nella pubblica amministrazione, si è anche prevista la possibilità, precedentemente vietata, che essi siano iscritti ai sindacati (art. 53 Cost.) e si è aperta loro la possibilità di ricorrere in giudizio contro le sanzioni emesse nei propri confronti (art. 129 Cost.).
Ad ampliare la tutela dei diritti dei cittadini interviene anche l’istituzione dell’ombudsman (art. 74 Cost.), quale organo dipendente dal legislativo e competente ad accertare le violazioni dei diritti dei cittadini commesse dall’amministrazione. Si introducono, inoltre, specifiche disposizioni volte a favorire il rispetto del principio di uguaglianza di genere, i diritti dell’infanzia, degli anziani e dei disabili (artt. 10 e 41 Cost.).
La riforma è intervenuta anche sulla formazione degli organi modificando la composizione della Corte costituzionale. Il numero dei giudici costituzionali è stato esteso a diciassette, di cui tre direttamente nominati da parte della Grande assemblea nazionale e quattordici nominati dal Presidente della Repubblica (art. 146 Cost.); riformando il testo dell’art. 147 si è inoltre stabilita in dodici anni la durata massima della carica dei giudici costituzionali, mantenendo tuttavia inalterata la disposizione che predispone il loro pensionamento raggiunti i sessantacinque anni. Per ciò che concerne le competenze della Corte, invece, la riforma è intervenuta in particolar modo sulle disposizioni relative allo scioglimento dei partiti, prevedendo che lo scioglimento debba essere approvato dai tre quinti della Corte – contrariamente ai due terzi precedentemente necessari – e stabilendo che i parlamentari appartenenti a partiti disciolti mantengano la propria carica sino alla fine della legislatura (art. 84 Cost.), differentemente dall’espulsione immediata precedentemente prevista. Ai sensi del nuovo art. 148 Cost, infine, è stata prevista l’introduzione del ricorso individuale diretto alla Corte per violazione dei diritti.
Alcune modifiche sono state apportate anche al Consiglio supremo dei giudici e dei magistrati, aumentando il numero dei componenti da 7 a 22 e prevedendo che 11 di essi siano eletti direttamente dai giudici ordinari (art. 159 Cost.). Da ultimo, l’art. 166 contempla un nuovo organo costituzionale, il Consiglio economico e sociale, a cui sono attribuite funzioni consultive nei confronti del Governo in materia di politiche economiche e sociali.
La notizia dell’approvazione del referendum è stata accolta con favore dall’Unione europea, che guarda con interesse al processo di riforme turco anche in vista di una futura adesione. Non manca tuttavia chi ha visto nella distribuzione dei voti contrari al referendum, che sono stati prevalentemente espressi nelle province costiere, un rischio di polarizzazione della società turca.
Il forte coinvolgimento della società civile turca mostra con evidenza il risvolto politico di questo referendum che, con un valore altamente simbolico, si è svolto lo stesso giorno del colpo di Stato del 1980 e del referendum per l’approvazione della Costituzione del 1982. L’esito positivo della consultazione popolare, infatti, conferma, ancora una volta, il sostegno della popolazione al partito di ispirazione islamica Adalet ve Kalkınma Partisi (partito della giustizia e dello sviluppo – AKP), che, quasi ignorando i precedenti 15 interventi emendativi del testo costituzionale del 1982 fino ad allora susseguitisi, ha presentato la modifica approvata il 12 settembre come il più decisivo passo verso la democratizzazione del paese, nonostante neppure in questa circostanza non siano stati affrontati nodi essenziali per il concreto rispetto della democrazia interna, come la questione delle minoranze. La modifica della Costituzione, inoltre, ha inciso anche sulle dinamiche tra l’AKP e alcuni segmenti della società civile che l’avevano precedentemente sostenuta. In particolare, è opportuno segnalare la posizione dell’Associazione degli industriali e degli uomini d’affari turchi, la TÜSİAD, che ha ricordato la necessità di procedere ad una rifondazione della Costituzione piuttosto che a ulteriori modifiche del testo emerso dalla volontà dei militari all’indomani del colpo di Stato del 1980, con una particolare attenzione a tre elementi, che non rappresentano il precipuo oggetto di questo referendum: libertà di coscienza e di religione, diritti delle minoranze e separazione dei poteri. L’obiezione della TÜSİAD, in effetti, mette l’accento su una delle principali criticità della Costituzione attualmente vigente, nata originariamente come testo fortemente restrittivo delle libertà dei cittadini e finalizzato a risolvere una situazione di forte instabilità politica. Le sue ripetute modifiche non sono ancora riuscite a ribaltare l’approccio originario che sembrava proteggere lo Stato dai cittadini e non, invece, i cittadini stessi contro possibili abusi da parte dei pubblici poteri. A ciò si aggiunga che in occasione delle elezioni del 2001 e del 2007 il programma elettorale dell’AKP era stato incentrato sulla volontà di procedere ad una nuova fase costituente. Anche l’ambasciatore del Belgio, che attualmente esprime la Presidenza dell’Unione europea, ha sottolineato la necessità di una completa democratizzazione dell’ordinamento, e soprattutto della più volte paventata nuova fase costituente. Sul punto vale la pena di ricordare che un primo progetto di nuova Costituzione era già stato elaborato da alcuni docenti universitari vicini al partito di governo, ma la sua ufficializzazione è stata lungamente rimandata in ragione delle complessità politiche intervenute nell’ultima legislatura, cominciata, come si ricorderà, con la travagliata elezione del Presidente della Repubblica (v. Palomar n. 30 e n. 32). (Valentina Rita Scotti)


ARGENTINA – Con l’approvazione della legge sul «matrimonio igualitario», l’Argentina diviene il primo paese latino americano ad introdurre in via legislativa il same sex-marriage


Con 33 voti a favore e 27 contrari, il Senato ha approvato lo scorso 14 luglio il disegno di legge concernente l’introduzione del matrimonio fra persone dello stesso (ley 26618). Il provvedimento, sostenuto dalla compagine di Governo, aveva già completato positivamente il proprio iter parlamentare presso la Camera dei deputati ed è stato quindi promulgato dal Presidente Cristina Fernández de Kirchner.

La riforma varata dal Congresso argentino apporta alcune importanti modifiche al codice civile. In particolare, la formula «marito e moglie» è stata sostituita con l’espressione “i contraenti”. È stata poi estesa ai coniugi omosessuali la possibilità di adottare bambini e di avere accesso ai congedi familiari già previsti per le coppie eterosessuali.

Come si legge nel preambolo della legge, fra le proprie finalità il provvedimento persegue l’obiettivo di dare una piena attuazione al principio sancito dall’art. 16 della Costituzione, in base al quale «tutti gli abitanti sono uguali dinanzi alla legge». Secondo gli estensori della riforma, infatti, la disciplina precedentemente vigente introduceva una inaccettabile discriminazione basata sull’orientamento sessuale.

La normativa approvata lo scorso 14 luglio fa seguito al duro conflitto giudiziario innescato negli ultimi mesi da alcune decisioni di giudici amministrativi di prima istanza con le quali si autorizzava la celebrazione a livello locale di matrimoni fra coppie omosessuali (v. Palomar n. 41). Un primo provvedimento di questo tipo era stato emanato il 13 novembre 2009 dal giudice amministrativo Gabriela Seijas, la quale aveva acconsentito alla celebrazione delle nozze fra i signori Alex Freyre e José María di Bello. Benché l’esecuzione di quella sentenza fosse stata sospesa provvisoriamente dal giudice Martha Gomez Alsin il successivo 1° dicembre, la sospensiva fu di fatto “aggirata” attraverso un decreto del Governatore della Tierra del Fuego, Fabiana Rios, con la quale si autorizzava lo svolgimento delle nozze dei due uomini nel territorio della propria Provincia. Il Governatore precisò tuttavia che l’applicazione del decreto era limitato al caso di specie e che ulteriori richieste di matrimonio fra persone dello stesso sesso sarebbero state rigettate, salvo una previa autorizzazione giudiziaria.

Un secondo provvedimento giudiziario si è poi avuto il 23 febbraio 2010, allorché un giudice amministrativo della capitale, Elena Liberatori, autorizzò due uomini a fissare la data del matrimonio presso il registro civile, riconoscendo altresì al municipio di Buenos Aires il potere di celebrare un matrimonio fra persone dello stesso sesso.

La legge sul «matrimonio igualitario» chiude in ogni caso la vicenda giudiziaria anche se non si sono ancora placate le polemiche soprattutto da parte dell’area più cattolica e conservatrice dell’opinione pubblica argentina. Rimanendo in ogni caso su un piano strettamente giuridico, alcuni commentatori hanno avanzato l’ipotesi di una possibile incostituzionalità della ley 26618, sulla base di una determinata lettura di alcune disposizioni di trattati internazionali aventi nell’ordinamento interno rango costituzionale, quali l’art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti umani, l’art. 23 del Patto internazionale dei diritti civili e politici e l’art. 17 della Convenzione americana dei diritti umani.

L’istituto del matrimonio dello stesso sesso è già previsto a livello nazionale nei Paesi Bassi, in Belgio, Spagna, Portogallo, Canada, Sudafrica, Svezia, Norvegia, Islanda. L’Argentina è quindi il decimo paese – il primo latinoamericano – ad adottare una legislazione in materia. (Renato Ibrido)


ARGENTINA – Mentre prosegue la battaglia giudiziaria fra Governo e grandi gruppi editoriali, il Presidente della Repubblica emana due importanti provvedimenti in materia di media

Nei primi giorni di settembre, il Governo ha varato due provvedimenti che hanno suscitato la dura opposizione di alcuni grandi gruppi editoriali argentini.

Il primo è il decreto emanato il 2 settembre scorso dal Presidente della Repubblica Cristina Fernández de Kirchner con il quale si consente l’entrata in vigore della ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (sull’approvazione di tale provvedimento v. Palomar n. 40), malgrado l’atto legislativo sia stato sospeso a seguito di alcuni ricorsi d’amparo. Secondo il capo dell’Autorità federale dei servizi di comunicazione audiovisivi, con la pubblicazione del decreto la totalità delle disposizioni contenute nella legge sono diventate operative. Tali interpretazione non è stata accolta da alcuni costituzionalisti, secondo i quali il decreto consente l’entrata in vigore soltanto delle norme che non sono state sospese dagli organi giudiziari.

Oggetto di impugnazione sono in particolare le norme che provvedono alla riorganizzazione del sistema delle concessioni radiotelevisive, sancendo l’obbligo per i gruppi editoriali che possiedono più di quattordici frequenze in chiaro di dismettere entro un anno le frequenze in eccedenza. I gruppi che possiedono una frequenza in chiaro non potranno inoltre, nella medesima zona, possederne un’altra via cavo.

Con un secondo provvedimento, il Presidente della Repubblica ha promulgato lo scorso 8 settembre la regolamentazione che rende operativo il decreto 1693/09 relativo alla distribuzione di quotidiani e riviste. Le nuove norme istituiscono un registro dei venditori di giornali e riconoscono i c.d. canillitas (“strilloni”) come gli unici lavoratori autorizzati alla distribuzione di giornali al di fuori degli appositi chioschi. In questa maniera, si impedisce ai gruppi editoriali di usare canali alternativi di distribuzione, quali ad esempio i supermercati o le stazioni di servizio.
L’avvocatura dello Stato ha intanto presentato una denuncia di carattere penale contro gli editori dei due principali quotidiani del Paese, Clarin e La Nacion, per presunti illeciti commessi nell’acquisizione di Papel Prensa, l’impresa che produce la carta per la stampa dei quotidiani argentini. In questo contesto, il Presidente Kirchner ha presentato al Congresso un progetto di legge che mira a «dichiarare di interesse pubblico la produzione della pasta di cellulosa e della carta utilizzata dai quotidiani, oltre che della sua distribuzione e commercializzazione» con l’obiettivo di «garantire a tutte le testate del Paese lo stesso trattamento a livello di prezzo, condizioni e qualità». (Renato Ibrido)


AUSTRALIA – La Corte distrettuale di Perth vieta ad una donna musulmana di testimoniare in un processo con il volto coperto dal velo

Il giudice Duane della corte distrettuale di Perth ha emesso una sentenza in base alla quale la testimone di un processo, di religione islamica, non può testimoniare indossando un velo che copre integralmente il volto, lasciando scoperti solamente gli occhi. Nel caso di specie, una donna si era presentata nell’aula del tribunale per testimoniare in una causa per frode nei confronti del dirigente di una scuola islamica. Gli avvocati delle parti sostenevano tesi opposte: da un lato, che la giuria non avrebbe potuto disporre dell’espressione del volto per valutare la credibilità del testimone; dall’altro, che la donna, trentacinquenne, indossando tale tipo di velo dall’età di 17 anni e togliendolo solo in presenza del marito e dei familiari, avrebbe subito un trauma tale da alterare il suo stato d’animo se le fosse stato imposto di testimoniare a viso scoperto. Il giudice ha dato ragione alla difesa dell’imputato, stabilendo che la testimone non avrebbe potuto indossare il velo integrale durante la testimonianza poiché altrimenti avrebbe impedito alla giuria di valutare l’espressione del suo volto. La giudice Duane, tuttavia, specifica che la sua decisione non costituisce precedente perché si fonda su peculiarità riguardanti il caso specifico. (Gabriella Angiulli)


AUSTRIA – Il Verfassungsgerichthof rigetta l’istanza di dichiarare incostituzionale la legge di ratifica del Trattato di Lisbona

Con un’ordinanza il Verfassungsgerichthof ha rigettato la questione di costituzionalità della legge che ha autorizzato la ratifica il Trattato di Lisbona. In questa decisione, il Tribunale ha ribadito la propria competenza, in conformità con la Costituzione, a giudicare la legittimità di una legge di ratifica dei trattati internazionali in applicazione dell’art. 140, comma 1, che prevede il procedimento per impugnare gli atti legislativi e che dispone che possa essere sollevata questione di costituzionalità su proposta di un terzo dei membri del Consiglio nazionale o del Consiglio federale o su istanza di un singolo direttamente leso da una disposizione di legge. Per gli altri trattati, per i quali non è richiesto un intervento parlamentare nella procedura di ratifica, il procedimento è regolato, invece, all’art. 139 Cost.
Nonostante ciò, il Tribunale ha anche rilevato che, nel caso di specie, nessuna di queste alternative è stata soddisfatta e, quindi, ha rigettato la questione. Non solo, infatti, non si è raggiunto il numero minimo di parlamentari necessari per impugnare la legge, ma il Tribunale ha anche valutato che la questione non fosse ammissibile perché nessun soggetto era stato direttamente leso nei propri diritti. Richiamando la sua giurisprudenza (VfSlg. 8009/1977), il Tribunale ha affermato, infatti, che, perché possa procedersi a sindacare la costituzionalità di una legge per violazione dei diritti individuali di una persona, questa deve essere direttamente lesa dall’atto impugnato. I ricorrenti denunciavano una lesione del loro diritto in qualità di membri del Consiglio nazionale e per il loro ruolo, ma il Tribunale ha negato questa eventualità. Infatti, secondo i giudici, i parlamentari nell’impugnazione non hanno fatto riferimento alla loro sfera giuridica di singoli soggetti, ma solo all’organo di appartenenza (
Organstellung Bezug), per la tutela del quale occorre però far ricorso alle specifiche norme che tutelano i membri del Consiglio e il loro status particolare (ad esempio, gli artt. 56 e 57 Cost.), cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Per questi motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il giudice non ne ha discusso nel merito. (Francesco Saitto)


BANGLADESH – La Corte suprema dichiara incostituzionali alcuni emendamenti alla Costituzione

Il 28 luglio la Corte suprema ha dichiarato incostituzionale il V emendamento alla Costituzione, invero assai risalente, giacché fu approvato nel 1979 dopo uno dei numerosi colpi di stato militari che hanno interessato il paese. Infatti, la storia costituzionale del Bangladesh negli ultimi quaranta anni è stata assai tormentata: a partire dal 1975 si sono susseguiti una serie di colpi di Stato militari, con conseguente proclamazione dello stato di emergenza e sospensione della Costituzione. Quelli che sono stati definiti – come il V emendamento – emendamenti alla Costituzione non erano altro che decreti del Capo dello Stato (insediatosi mediante golpe) che si sostituivano alla Costituzione sospesa, senza che questa fosse modificata secondo la procedura di revisione costituzionale. Attualmente, invece, la situazione si è normalizzata. La Costituzione è stata ripristinata ed è stata avviata anche la procedura per la redazione di un nuovo testo costituzionale: a luglio 2010 una commissione parlamentare è stata incaricata di formulare delle prime proposte.
La decisione della Corte suprema origina da un’azione popolare diretta ad ottenere una declaratoria di incostituzionalità con riferimento al V emendamento del 1979 giacché – si sosteneva – l’atto era stato adottato da un’autorità illegittima e, pertanto, doveva essere considerato come privo di efficacia.
Il V emendamento
è stato ritenuto dalla Corte in contrasto con la Costituzione, in particolare con il preambolo e con i principi di laicità e di democrazia rappresentativa (art. 8 Cost.), in quanto, da una parte, consente ai partiti aventi una chiara matrice religiosa (principalmente islamica) di partecipare alla competizione politica e, dall’altra, legittima il governo dei militari. Contro di essi, peraltro, la Corte suprema ha invitato il Parlamento ad adottare le opportune misure. (Cristina Fasone)


BELGIO – Dichiarata incostituzionale la procedura di attribuzione del cognome ai bambini adottati dal coniuge o convivente dello stesso sesso del genitore

Dinanzi alla Corte costituzionale belga è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale relativa all’articolo 353-2, par. 2 del codice civile che dispone che se una persona adotta il figlio – naturale o adottivo – del coniuge (o del convivente) dello stesso sesso, quest’ultimo e l’adottante dichiarano davanti al tribunale, di comune accordo, quale dei due conferirà il suo cognome all’adottato. Secondo il tribunale remittente, tale norma violerebbe il principio di eguaglianza tutelato dagli articoli 10 e 11 della Costituzione belga, letti distintamente o in combinato disposto con gli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in quanto non darebbe la possibilità all’adottato di mantenere il suo cognome, al quale aggiungere quello di uno degli adottanti, come previsto dalla normativa relativa all’adozione in tutti gli altri casi, compreso quello di adozione simultanea da parte di coppie omosessuali. La disposizione in oggetto è stata introdotta dalla loi du 18 mai 2006 modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de permettre l’adoption par des personnes de même sexe nella quale mancano eventuali giustificazioni della scelta del legislatore, lasciando intendere che non vi sia stata da parte di quest’ultimo una scelta consapevole in tal senso. La Corte, dunque, nella sentenza n. 104 del 16 settembre, alla luce anche di una ricostruzione storica e sistematica dell’istituto dell’adozione, dichiara che la norma oggetto della questione di costituzionalità viola gli articoli 10 e 11 della Costituzione in quanto non permette all’adottato di mantenere il suo cognome originario, ritenendo tuttavia che la lacuna possa essere colmata dal giudice a quo in fase di interpretazione. (Gabriella Angiulli)


BELGIO – La Cour Constitutionnelle si esprime nuovamente sulle norme che regolano l’uso delle lingue in sede giurisdizionale

Con la sentenza n. 98 del 16 settembre 2010 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di costituzionalità sollevata in via pregiudiziale sulle norme della loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire e successive modificazioni, relative alla scelta della lingua nel processo del lavoro. In particolare, è stato fatto oggetto del giudizio di costituzionalità l’art. 4 della suddetta legge che prevede che l’istanza di avvio di un procedimento sia redatta dall’attore nella lingua usata nella regione in cui è domiciliato il convenuto e che solo quest’ultimo possa richiedere la modifica della lingua da utilizzare durante il processo. Secondo il giudice a quo, la suddetta norma violerebbe gli articoli 10 e 11 della Costituzione belga, letti distintamente o in combinato disposto con l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in primo luogo, in quanto, secondo l’interpretazione costante del codice giudiziario fornita dalla Corte di Cassazione, per domicilio della società avente personalità di diritto privato si intende la sede sociale e non quella dove si svolge l'attività lavorativa; in secondo luogo, perché concede al solo convenuto la possibilità di derogare al criterio di scelta della lingua disposto dalla legge. La questione era venuta in rilievo in quanto, con un’istanza scritta in lingua francese, una lavoratrice aveva adito il tribunale del lavoro avverso il suo precedente datore di lavoro, ossia una società avente la sede sociale nella regione fiamminga e le strutture ed i luoghi di lavoro nella regione di lingua francese, ed aveva visto il convenuto richiedere la nullità dell’istanza in ragione della violazione dell’art. 4 della loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, nonostante per le relazioni sociali interne all’impresa venisse usata la lingua francese, nel rispetto delle lois coordonné du 18 juillet 1966 sur l’empoi des langues en matière administrative, in base alle quali nella scelta della lingua rileva la localizzazione dei luoghi di lavoro.
Il giudice costituzionale, nella sentenza in commento, rigetta la seconda questione relativa alla disparità di trattamento tra l’attore e il convenuto in giudizio. La prima questione viene invece dichiarata fondata in quanto la disciplina vigente non sarebbe conforme al diritto di difesa del lavoratore, il quale deve poter avviare una procedura giudiziaria nella lingua correntemente usata sul posto di lavoro, allorché, peraltro, il datore di lavoro avrà già necessariamente dimostrato la sua capacità di comunicare con i lavoratori nella loro lingua. La Corte, dunque, dispone che l’art. 4 della loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire debba essere interpretata nel senso che il criterio per la scelta della lingua sia costituito dalla lingua ufficiale della regione in cui si trova la sede di lavoro, come avviene per le relazioni tra lavoratore e datore di lavoro. (Gabriella Angiulli)


BELIZE – La Corte suprema riconosce i diritti precoloniali delle comunità maya ed afferma il principio della "continuità intergenerazionale"


Con la sentenza dello scorso 28 giugno, la Corte suprema di giustizia ha riconosciuto i diritti di proprietà delle comunità maya rispetto alle terre abitate da queste popolazioni nel sud del Belize. Adite dall’associazione dei sindaci maya e dall’alleanza dei leader maya, la Corte ha affermato che i vari cambiamenti di sovranità che si sono succeduti nel paese – dalla colonizzazione spagnola a quella britannica fino all’attuale sovranità del Belize – non hanno inciso su i titoli di proprietà che trovano fondamento nel diritto consuetudinario maya.

Come si legge nella sentenza redatta dal giudice Abdulai Conteh, «la titolarità territoriale indigena esiste in tutte le comunità maya del Distretto di Toledo e, dove esiste, conferisce diritti di proprietà collettivi e individuali conformi al significato degli artt. 3d e 17 della Costituzione».
La Corte ha peraltro precisato che il riconoscimento dei diritti di proprietà delle comunità maya è comunque subordinato al requisito della “continuità intergenerazionale” nel possesso e nell’occupazione effettiva dei territori. Se per una qualsiasi ragione, anche sotto la pressione della colonializzazione, la popolazione indigena ha abbandonato le proprie terre ha perso su di esse i diritti consuetudinari. (Renato Ibrido)


BOLIVIA – Con l’approvazione della legge elettorale e della legge sul Tribunale costituzionale, la Bolivia completa l’attuazione della Costituzione del 2009

Ai sensi della II disposizione transitoria della Costituzione del 2009, l’Assemblea legislativa plurinazionale – l’organo parlamentare bicamerale che in determinati casi si riunisce in seduta comune dei propri membri – era tenuto ad approvare entro il termine di centottanta giorni (quindi entro il 23 luglio 2010) dal proprio insediamento un blocco di cinque grandi leggi con le quali dare attuazione ad alcuni punti nevralgici del nuovo documento costituzionale.
Dopo tre provvedimenti, relativi alle norme di attuazione dell’organo elettorale plurinazionale, del potere giudiziario ed alla ley Marco de Autonomías y Descentralización (su queste le leggi v. Palomar n. 42), il 30 giugno scorso il Presidente Evo Morales ha promulgato la legge n. 26 sul regime elettorale, la quale fissa la normativa relativa alla elezione dei principali organi statali (Presidente, Parlamento, giudici, ecc.) e periferici. La formula per l’elezione dei due rami del Parlamento è in ogni caso determinata direttamente dalla Costituzione: la Camera dei deputati è eletta per metà con voto uninominale e per l’altra metà con sistema proporzionale su base dipartimentale. Interamente proporzionale è invece il sistema di elezione della Cámara de Senadores.
La legge sul regime elettorale disciplina poi i principali strumenti di democrazia diretta e partecipativa (referendum, consulte, iniziativa legislativa popolare, ecc.). Ai sensi dell’art. 14 della legge, non potranno comunque sottoporsi a referendum le norme o affari vertenti sulle seguenti materie: a) unità e integrità dello Stato plurinazionale; b) imposte;  c) sicurezza interna e esterna; d) leggi organiche e leggi quadro; e) diritti umani; f) sede degli organi e delle istituzioni incaricate di funzioni di controllo, difesa della società e dello Stato; g) “basi” fondamentali dello Stato; h) competenze esclusive, concorrenti e condivise stabilite dalla Costituzione per il livello centrale dello Stato e le entità territoriali autonome.
Un quinto provvedimento è poi costituito dalla legge sul Tribunale costituzionale (Ley 027), approvata dall’Assemblea legislativa plurinazionale il 2 luglio scorso e costituita da 163 articoli, 9 disposizioni transitorie ed una disposizione finale abrogativa. Relativamente a tale organo, l’aspetto più inedito è certamente rappresentato dalla modalità di elezione dei giudici costituzionali, i quali il prossimo 5 dicembre saranno scelti direttamente dal corpo elettorale, previa preselezione da parte del Parlamento dei candidati a tale carica.
Relativamente alla composizione dell’organo, la Ley 027 prevede la presenza di sette magistrati titolari e sette magistrati supplenti. Almeno due magistrati dovranno provenire dal sistema giudiziario indigeno-originario-campesino. Quest’ultima disposizione costituisce un corollario diretto dei principi di plurinazionalità, pluralismo giuridico e interculturalità sanciti dall’art. 3 della legge.
Particolarmente significative sono poi le norme in materia di interpretazione costituzionale. Ai sensi dell’art. 4 «il Tribunale costituzionale plurinazionale nel suo lavoro di guardiano della Costituzione politica dello Stato è l’interprete supremo della Legge fondamentale senza pregiudizio delle facoltà interpretative dell’Assemblea legislativa plurinazionale quale organo depositario della sovranità popolare. Quando una norma giuridica ammette più di una interpretazione, il Tribunale costituzionale plurinazionale, in base al principio di conservazione della norma, adotterà l’interpretazione che concorda con il testo costituzionale». Dopo aver ribadito nell’art. 5 il principio di “presunzione di costituzionalità”, la legge fissa nel successivo art. 6 due ulteriori criteri di interpretazione: per prima cosa, il Tribunale costituzionale «applicherà, con preferenza, la volontà del costituente in accordo con i documenti, atti e risoluzione dell’Assemblea costituente»; in secondo luogo, «in tutti i casi, le norme si interpretano in conformità con il contesto generale della Costituzione politica dello Stato, mediante una lettura sistematica di questa, orientata al conseguimento delle finalità che essa persegue». (Renato Ibrido)


CANADA – La Corte suprema fissa i principi cardine per la quantificazione del danno derivante dalla violazione della Carta dei diritti

Il 23 luglio la Corte suprema ha giudicato sul caso Vancouver (City) v. Ward, 2010 SCC 27, apparentemente soltanto un bizzarro caso di cronaca, rivelatosi invece assai significativo per le questioni di principio affrontate dalle Corte.
La vicenda trae origine dall’arresto nel 2002 di un avvocato, cittadino canadese, a Vancouver, dove l’allora Primo ministro, Jean Chrétien, stava per tenere un discorso. L’arrestato era sospettato, a torto, di voler tirare una torta contro il Primo ministro, mentre invece era solo di passaggio sul luogo del comizio. Detenuto per quasi cinque ore, gli fu sequestrata e smontata la macchina al fine di verificare se i sospetti fossero fondati. Accertato l’errore, la vittima fu rilasciata, ma decise di presentare ricorso per risarcimento dei danni avverso le autorità cittadina e provinciale per violazione dell’art. 8 della Carta canadese dei diritti e delle libertà, che tutela contro le perquisizioni e i sequestri ingiustificati.
La Corte di appello della British Columbia confermò la decisione del giudice di primo grado di condannare l’autorità locale e quella provinciale al risarcimento di 5000 dollari canadesi per il danneggiamento della macchina più 100 dollari per il sequestro del mezzo. La Corte suprema, invece, si è limitata a riconoscere il risarcimento (sempre di 5000 dollari) soltanto per i danni arrecati attraverso la perquisizione della vettura.
La decisione è importante in quanto chiarisce per la prima volta attraverso quale iter si procede alla quantificazione di un danno derivante direttamente dalla violazione della Carta dei diritti. L’art. 24 (1) della Carta attribuisce ai giudici – senza alcuna espressa limitazione – il potere di adottare qualsiasi rimedio ritenuto appropriato e giusto contro le violazioni dei diritti e delle libertà sanciti dalla Carta. Tuttavia, tale tipo di danni ha ricevuto finora una scarsa considerazione e sono mancate decisioni chiarificatrici sul punto.
La Corte stessa, infatti, ha riconosciuto che il compito a cui è chiamata, giudicando su questo caso, è nuovo e che «la giurisprudenza in materia si svilupperà gradualmente». Il giudice costituzionale identifica un procedimento articolato per gradi, al fine di determinare il “danno costituzionale”. In primo luogo, occorre accertare che la Carta sia stata effettivamente violata; in secondo luogo, occorre rendere evidente se ed in che modo il risarcimento del danno assolva almeno una delle tre seguenti funzioni: compensativa, punitiva (nei confronti della pubblica autorità che si è resa responsabile del danno) o deterrente. In terzo luogo, vi devono essere solide ragioni per garantire tale risarcimento, come la gravità del danno o il fatto che non ci siano controindicazioni all’ordinario funzionamento delle istituzioni. Infine, con riferimento alla quantificazione, bisogna considerare che il risarcimento per “danno costituzionale” implica comunque il “dirottamento” di risorse pubbliche dallo scopo al quale erano state originariamente assegnate verso la soddisfazione di un interesse individuale. (Cristina Fasone)


CIAD – Approvata una nuova legge sulla libertà di stampa

Ad agosto il Parlamento del Ciad ha approvato una legge sulla libertà di stampa che abroga un decreto presidenziale adottato nel 2008 dal Presidente Idriss Deby in materia e ritenuto dall’opinione pubblica internazionale molto restrittivo. La legge, in particolare, depenalizza reati precedentemente previsti quali la diffamazione e l’oltraggio del capo di Stato, mentre impone pesanti pene pecuniarie e la reclusione fino ad un anno per i giornalisti e le testate colpevoli di incitazione all’odio razziale ed etnico e di giustificazione dell’uso della violenza. La legge in questione è stata criticata da Reporters sans Frontières in quanto non escludebbe il rischio per i giornalisti di essere incarcerati e non disciplinerebbe in maniera sufficientemente precisa la fattispecie riconducibili ai reati previsti, lasciando spazio ad eventuali abusi. (Gabriella Angiulli)


CINA – Adottata un’ordinanza che vieta di esporre i sospetti e i detenuti al pubblico ludibrio

A luglio il Ministro della pubblica sicurezza cinese ha adottato un’ordinanza diretta alle forze di polizia su tutto il territorio che vieta la sottoposizione al pubblico ludibrio dei sospetti e dei detenuti. Questa pratica è molto diffusa in Cina come strumento per il mantenimento dell’ordine pubblico e, insieme al ricorso alla violenza, è una delle ragioni per cui l’azione della polizia cinese è costantemente oggetto dell’attenzione delle organizzazioni internazionali che si occupano di diritti umani. Una possibile ragione del “cambio di rotta” imposto da Pechino potrebbe essere l'eco internazionale che ha avuto un caso di esposizione al pubblico ludibrio di alcune sospette prostitute delle quali sono state pubblicate le foto su internet. (Gabriella Angiulli)


CINA – Approvati alcuni emendamenti alla Legge fondamentale di Hong Kong

Il Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo ha approvato in agosto alcuni emendamenti alla Legge fondamentale di Hong Kong, ed in particolare al suo Allegato I, relativo agli organi di governo della regione amministrativa speciale. La Legge fondamentale, approvata dal Congresso nazionale del popolo nel 1990 ed entrata in vigore nel 1997, garantisce l’autonomia di Hong Kong per 50 anni, eccetto che per le materie della difesa e della politica estera, e ne definisce gli organi di governo, tra i quali hanno particolare rilevanza il Capo dell’esecutivo, il Consiglio esecutivo e il Consiglio legislativo. Il primo è eletto da un Comitato elettorale rappresentativo della popolazione ed è posto a capo del Consiglio esecutivo, di cui nomina tutti i membri; il Consiglio legislativo è composto da 60 membri eletti per metà in circoscrizioni territoriali e per la restante metà in circoscrizioni funzionali basate sul criterio corporativo, ossia ripartendo la popolazione in relazione al settore produttivo nel quale presta la sua opera.
Gli emendamenti alla Legge fondamentale approvati dal Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo cinese e precedentemente approvati dal Consiglio legislativo della regione autonoma e firmati dal Capo dell’esecutivo riguardano appunto le modalità di designazione dei componenti di questi organi che saranno applicate a partire dal 2012. Gli emendamenti approvati innalzano il numero dei membri del Comitato elettorale del Capo dell’esecutivo da 800 a 1200 e del Consiglio legislativo da 60 ad 70. (Gabriella Angiulli)


COLOMBIA – Incostituzionale la norma che limitava l’intervento dell’imputato nell’udienza di discussione della richiesta di archiviazione

La Corte costituzionale con la sentenza C-648 del 24 agosto 2010 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 333 del codice di procedura penale (Ley n. 906 del 2004) per violazione del diritto di difesa dell’imputato. Tale norma, infatti, limitava la possibilità per l’imputato e il suo difensore di intervenire nell’udienza di petición de preclusión (richiesta di archiviazione del procedimento), consentendola solamente per opporsi alle richieste avanzate dal pubblico ministero, senza prevedere la presentazione di richieste autonome da parte della difesa. Il giudice costituzionale, dopo aver ripercorso le principali linee giurisprudenziali in materia di diritto di difesa nel sistema penale accusatorio colombiano, ha affermato che una delle principali garanzie del processo penale è rappresentata proprio da tale diritto, da intendersi come la più ampia opportunità riconosciuta a chiunque e nel corso di qualunque processo di essere ascoltato e di far valere le argomentazioni che ritiene necessarie per la propria difesa. Tra queste vi sono anche il contradditorio per contestare le prove a carico e la richiesta dell’ammissione e della valutazione di quelle a discarico. Inoltre, il diritto di difesa è riconosciuto come generale e universale all’interno dell’ordinamento colombiano e, in quanto tale, non può essere limitato da un punto di vista temporale ad una sola fase processuale, in quanto un limite di questo tipo non è previsto né dalla Costituzione né dai trattati internazionali in materia di tutela dei diritti umani. Trattandosi di un diritto costituzionale fondamentale, il diritto di difesa dell’imputato può essere esercitato, almeno prima facie, direttamente dall’imputato e la sua funzione è da ricollegare alla necessità che si evitino condanne ingiuste. Difatti, anche se il legislatore gode comunque di un certo margine di discrezionalità per delineare le differenze a seconda dei diversi giudizi, deve comunque tenere in considerazione che il diritto di difesa deve essere garantito durante tutte le fasi che compongono il procedimento penale. Con riferimento al caso di specie, la Corte ha sottolineato che, secondo quanto previsto dalla norma impugnata, il difensore dell’imputato non poteva intervenire durante l’udienza di discussione della richiesta di archiviazione del procedimento, in quanto tale intervento era previsto soltanto come opposizione alla richiesta presentata dal pubblico ministero, il quale è l’unico organo competente, in base all’art. 250.5 della Costituzione, a presentare al giudice la richiesta di archiviazione con riferimento ai casi nei quali non è possibile sostenere l’accusa in giudizio. Di conseguenza, la mancata previsione della possibilità che anche la difesa dell’accusato possa intervenire autonomamente nella discussione sulla richiesta di archiviazione difetta di ragionevolezza e costituisce una misura sproporzionata, non essendo volta al perseguimento di alcun fine costituzionalmente ammissibile. Infatti, negare tale possibilità alla difesa dell’imputato non ha come obiettivo quello di razionalizzare il processo penale e non ne costituisce nemmeno un elemento fondamentale: in realtà, a giudizio della Corte, esso rappresenta un attentato nei confronti dei diritti e delle garanzie di coloro che intervengono nel processo. Al contrario, secondo l’argomentazione avanzata dal giudice costituzionale, consentire all’imputato di sostenere la richiesta presentata dalla Fiscalía, allegando eventualmente anche cause di archiviazione distinte rispetto a quelle presentate dall’organo inquirente, o contestare gli argomenti presentati dagli altri intervenienti permetterebbe al giudice di cognizione di avere a disposizione un maggior numero di elementi da utilizzare nel giudizio per decidere sulla procedibilità o sull’esito della richiesta stessa di archiviazione. (Irene Spigno)


COLOMBIA – La Corte costituzionale annulla la concessione delle basi militari agli Stati Uniti

Con decisione del 17 agosto 2010 n. 288 la Corte costituzionale ha annullato l’«Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América», concluso a Bogotà il 30 ottobre 2009. La decisione della Corte, che si fonda su motivazioni aventi carattere meramente formale non entrando nel merito dei contenuti dell’accordo stesso, è stata raggiunta con una maggioranza di sei voti favorevoli e tre contrari. L’art. 241, ai numeri 4 e 10, della Costituzione colombiana stabilisce che il giudice costituzionale compia il controllo di costituzionalità sia dei trattati internazionali, che delle leggi che ne autorizzano la ratifica. Nel caso di specie, la decisione della Corte deriva da un ricorso popolare presentato dai cittadini nei confronti dell’Acuerdo complementario. Esaminando l’accordo impugnato, la Corte ha rilevato come non si trattava di un accordo semplificato per la conclusione del quale era sufficiente la firma del Presidente della Repubblica, ma di un vero e proprio trattato internazionale che implicava l’assunzione di nuove obbligazioni per lo Stato colombiano, così come una estensione di quelle acquisite anteriormente. Tra i nuovi obblighi che l’accordo poneva a carico dello Stato vi era l’autorizzazione per l’accesso e l’utilizzo di strutture militari da parte del personale militare e civile straniero, la facoltà della libera circolazione di navi, aeromobili o altri veicoli stranieri all’interno del territorio nazionale, l’estensione di uno statuto personale di immunità e privilegi di carattere diplomatico per i militari statunitensi e coloro che lavorano ad altro titolo per l’esercito degli Stati Uniti, ecc. Secondo la qualificazione quale nuovo trattato internazionale data dalla Corte, tale atto avrebbe dovuto seguire la procedura prevista dall’ordinamento colombiano per l’adozione dei trattati internazionali, che prevede l’approvazione da parte del Congresso e il successivo controllo della Corte costituzionale. Difettando il rispetto di tale procedura, la Corte ha disposto il rinvio dell’accordo al Presidente della Repubblica affinché venga riapprovato secondo quanto previsto dalla normativa vigente entro il termine di un anno. Fino a quando tale procedimento non sarà completato, l’accordo non produrrà effetti giuridici all’interno dell’ordinamento colombiano essendo esclusiva facoltà del Parlamento quella di autorizzare la ratifica di nuovi trattati con Paesi stranieri. La decisione della Corte produrrà effetti immediati, imponendo così ai militari statunitensi già presenti di abbandonare il territorio colombiano (Irene Spigno)


COLOMBIA – Incostituzionale il progetto di legge dichiarativa di una «Ciudad Santuario»

La Corte costituzionale con sentenza C-766 del 22 settembre 2010 ha dichiarato l’incostituzionalità del progetto di legge (contraddistinto con il n. 195 del 2008 al Senato e n. 369 del 2009 alla Camera dei rappresentanti) attraverso il quale si dichiarava «Ciudad Santuario» il municipio di La Estrella, nel comune di Antioquia. La Corte, nell’esercizio della competenza prevista dall’art. 241, n. 8 della Costituzione colombiana, in virtù della quale decide sulla costituzionalità dei progetti di legge impugnati dal Governo per motivi di merito e di procedura, ha affermato che il carattere pluralista dello Stato colombiano impone un modello laico e neutrale idoneo a garantire la libertà religiosa e di culto. Il giudice costituzionale ha infatti sottolineato come il carattere laico dello Stato derivi dall’affermazione di un regime costituzionale democratico e pluralista, che implica il rispetto e la garanzia delle libertà fondamentali e tra queste, in particolare, della libertà religiosa e di culto. Allo stesso modo, il costituente colombiano ha voluto escludere qualunque forma di confessionalismo, prevedendo il trattamento egualitario di tutte le chiese e la separazione tra lo Stato e le diverse confessioni religiose, imponendo così che il primo si mantenga neutrale. In particolare, gli artt. 18 e 19 della Costituzione (che tutelano rispettivamente la libertà di coscienza e di culto) sono stati interpretati in modo ampio dalla giurisprudenza costituzionale, sottolineando così l’autonomia riconosciuta alle credenze religiose che comprende anche il rispetto degli atei, dei gruppi religiosi eterodossi o delle associazioni che, al confine con quelle religiose, si dedicano a tali attività. In particolare, nel caso di specie, la Corte ha affermato che la dichiarazione contenuta nel progetto di legge impugnato secondo il quale il municipio de La Estrella veniva qualificato come «Ciudad Santuario», evidenziava l’esistenza di una relazione profonda con la chiesa cattolica. Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 1230 del codice di diritto canonico con il nome di santuario si indica «una chiesa, o altro luogo sacro, il quale per motivi di pietà religiosa sia meta di pellegrinaggio da parte di numerosi fedeli». Secondo l’argomentazione della Corte, tale dichiarazione del legislatore e le sue conseguenze avrebbero creato una evidente situazione di promozione e di rafforzamento della Chiesa cattolica da parte dello Stato, contrarie al principio di neutralità che disciplina le relazioni Chiesa-Stato all’interno di un ordinamento laico. Allo stesso modo, risulterebbe contrario al carattere laico dello Stato l’autorizzazione o l’ordine da parte delle istituzioni pubbliche della realizzazione di programmi o progetti relativi alla diffusione, patrocinio o promozione di confessioni religiose o di manifestazioni dirette di queste, come ad esempio il riconoscimento della devozione e la fede religiosa dei fedeli di una chiesa (artt. 3 e 5). Il giudice costituzionale, inoltre, ha respinto l’argomento secondo il quale il fondamento giustificativo di tale riconoscimento sarebbe da rinvenire nel fatto che la religione cattolica è attualmente quella maggioritaria e che quando un’altra religione otterrà lo stesso consenso potrebbe ricevere, a sua volta, un riconoscimento equivalente: si tratterebbe, infatti, di un’affermazione in contrasto con il principio di secolarità che deve ispirare il comportamento dei pubblici poteri all’interno di uno Stato laico nei confronti di qualunque fede religiosa. Nemmeno si può argomentare, secondo quanto sottolineato dalla Corte, che la dichiarazione di Ciudad Santuario ha un senso distinto dal mero significato religioso, acquisendo un carattere eminentemente culturale, da intendersi come il riconoscimento della tradizione di una determinata parte della popolazione colombiana. Infatti, la denominazione di “santuario” ha un senso prevalentemente religioso che si sovrappone ad altri significati che, nel contesto culturale e in quello storico, possono essere attribuiti a tale denominazione. (Irene Spigno)


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – Con una sentenza storica la Corte condanna la Slovenia in relazione alla vicenda dei c.d. “cancellati”

Il 26 febbraio 1992, a pochi mesi dalla dichiarazione d’indipendenza, le autorità slovene hanno cancellato dagli elenchi del registro dei residenti permanenti più di diciottomila cittadini delle altre Repubbliche jugoslave i quali non avevano chiesto o non avevano ottenuto la cittadinanza slovena oppure che non si erano registrati nell’apposito elenco degli “stranieri”. La “cancellazione” non solo privava tali soggetti dei diritti sociali, civili e politici ma impediva altresì di conseguire in futuro la cittadinanza slovena, possibilità che invece era riconosciuta agli stranieri residenti.
Benché la Corte costituzionale fosse intervenuta in più occasioni per censurare la “cancellazione” delle suddette persone, le divisioni politiche registrate su tale vicenda all’interno del Parlamento sloveno, avevano impedito di emanare una legge che regolasse in maniera organica lo status dei “cancellati”. Solamente il 12 marzo 2010, il Parlamento ha varato una legge che consentiva a circa 13.000 “cancellati” di avanzare entro tre anni la richiesta di residenza in Slovenia (su tale provvedimento v. Palomar n. 41).
Adita da undici ricorrenti, il 13 luglio 2010 la III sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo (Kuric and others v. Slovenia) ha stabilito che il rifiuto reiterato della Slovenia di disciplinare la situazione giuridica di tali persone, soprattutto laddove il vuoto normativo aveva provocato casi di apolidia, viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’art. 8 della Convenzione. I giudici di Strasburgo hanno poi condannato la Slovenia in relazione all’art. 13 CEDU, ritenendo che le vittime di tali violazioni fossero state private del diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un’istanza nazionale. (Renato Ibrido)


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – Le partnership omosessuali integrano il concetto di “vita familiare” ai sensi della Convenzione

Il 22 luglio 2010, la I sezione della Corte europea dei diritti umani (caso P.B e J.S. v. Austria) ha condannato lo Stato austriaco per la violazione dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 8 della Convenzione.
Ai sensi dell’art. 14 «il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione». In base invece all’art. 8, primo comma «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza».
Secondo la Corte, la legislazione austriaca in vigore fino al 2007, impedendo di estendere la copertura assicurativa per i casi di malattia al partner di un omosessuale, configurava una discriminazione rispetto alla posizione assicurativa delle coppie eterosessuali, violando così le norme anzidette.
In particolare, i giudici di Strasburgo hanno sottolineato che «gli Stati godono di un margine di giudizio ristretto allorché introducono differenti trattamenti basati sul sesso o l’orientamento sessuale» e che ad essi «viene richiesto di dimostrare che tale differenziazione è necessaria a realizzare uno scopo legittimo».
In occasione di tale decisione, la Corte europea ha avuto modo di soffermarsi sulla nozione di «vita familiare» menzionata dall’art. 8 della Convenzione. Le profonde trasformazioni sociali registrate nell’ultimo decennio – si osserva nella sentenza – hanno condotto ad una diversa considerazione delle relazioni omosessuali, sicché non è possibile non estendere anche a tali partnership il suddetto concetto di «vita familiare».
Hanno espresso una opinione dissenziente i giudici Vajić e Malinverni, secondo i quali la scelta del legislatore austriaco, non solo appariva comprensibile, ma soprattutto era stata adottata nell’ambito di quei margini di discrezionalità che spettano ai singoli ordinamenti nazionali. All’epoca dei fatti – si sottolinea nell’opinione dissenziente – solo pochissimi Stati europei (ad esempio la Francia con i PACS) avevano adottato infatti una apposita normativa sulle c.d. “registered partnerships”.
Il 1° luglio 2007 sono in ogni caso entrate in vigore alcune modifiche alla precedente normativa le quali hanno allineato la legislazione austriaca in materia di copertura assicurativa per i casi di malattia ed infortunio alle norme della Convenzione così come interpretate dalla sentenza del 22 luglio.
La pronuncia segue di un mese circa la sentenza della I sezione della Corte di Strasburgo, con la quale, si affermava che in nessun modo la Convenzione obbliga gli Stati membri a riconoscere il diritto al matrimonio fra persone dello stesso sesso (sul caso Schalk and Kopf v. Austria, v. Palomar n. 42). Una coppia omosessuale aveva lamentato la violazione degli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 12 (diritto al matrimonio) e 14 (divieto di discriminazione) da parte della legislazione austriaca, la quale, anche dopo l’entrata in vigore il 1° gennaio scorso della legge sulle unioni civili, continua ad escludere il matrimonio fra persone dello stesso sesso. Secondo la Corte, «le autorità nazionali sono preposte a soddisfare i bisogni sociali (...) e il matrimonio racchiude connotazioni sociali e culturali profondamente radicate, le quali differiscono largamente da un Paese ad un altro (...) I differenti Stati membri non devono quindi conferire forzatamente alle coppie omosessuali uno statuto analogo a quello previsto per il matrimonio». (Renato Ibrido)


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – La Corte interviene sulle organizzazioni di tendenza e sui presupposti per un bilanciamento con l’art. 8  della Convenzione

Con due sentenze dello scorso 23 settembre, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata in materia di organizzazioni di tendenza e sui presupposti che giustificano una compressione da parte di queste formazioni del diritto alla vita privata e familiare sancito dall’art. 8 della Convenzione.
Nell’affaire Obst c. Allemagne, la V sezione ha giudicato non in contrasto con la CEDU il licenziamento della responsabile delle pubbliche relazioni di una organizzazione mormone la quale era stata allontana dal proprio posto di lavoro per aver intrattenuto una relazione extraconiugale. Secondo la Corte, la particolare importanza attribuita dalla confessione religiosa alla fedeltà matrimoniale e la peculiarità delle mansioni esercitate giustificavano un bilanciamento fra l’art. 8 della CEDU e l’esigenza di lealtà all’organizzazione di tendenza.
Nello stesso giorno, la Corte si è pronunciata sul licenziamento del musicista di una parrocchia cattolica. Il musicista aveva violato una clausola contrattuale con la quale si assumeva l’impegno di non intrattenere più rapporti sessuali in caso di separazione o divorzio. In questo caso (affaire Schüth c. Allemagne), peraltro, i giudici di Strasburgo, pur ritenendo possibili delle limitazioni contrattuali al diritto alla vita privata e familiare motivate dal dovere di lealtà nei confronti dell’organizzazione di tendenza, hanno affermato che nel caso di specie le limitazioni apparivano eccessivamente stringenti. A differenza dell’affaire Obst, inoltre le particolari mansioni ricoperte dal dipendente non giustificano un bilanciamento con l’art. 8. (Renato Ibrido)


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – Il sequestro di fonti di stampa riservate è coperto da riserva di giurisdizione e non può essere autorizzato dal pubblico ministero

Lo scorso 14 settembre, la Grande camera ha condannato i Paesi Bassi per la violazione della libertà d’espressione sancita dall’art. 10 della Convenzione (caso Sanoma Uitgevers B.V. v. the Netherlands).
Il caso trae origine da una perquisizione della sede della rivista Autoweek e dal sequestro d’urgenza di alcuni materiali che documentavano lo svolgimento di una corsa d’auto clandestina.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che le forze di polizia degli Stati membri non possono sequestrare materiale che costituisce fonte riservata di organi di stampa, a meno che non vi sia la preventiva autorizzazione di un giudice che certifichi l’urgenza del provvedimento.
La Corte ha altresì precisato che nel concetto di giudice, ai fini della suddetta autorizzazione, non rientra il pubblico ministero, come invece previsto dalla legislazione dei Paesi Bassi. Il pubblico ministero, in quanto “parte” del processo, difetta infatti dei necessari requisiti di imparzialità e obiettività. (Renato Ibrido)


COSTARICA – Bloccato il referendum sulle unioni tra persone dello stesso sesso

La Corte suprema ha bloccato il referendum sulle unioni civili tra gli omosessuali, promosso da una serie di soggetti tra cui la Chiesa cattolica, che si sarebbe dovuto tenere il 5 dicembre.
Con due leggi di revisione costituzionale, rispettivamente, del 2002 (n. 8281) e del 2003 (n. 8364), si è stabilito che il popolo possa avocare a sé, mediante referendum, l’esercizio della potestà legislativa e che il governo della Repubblica è di tipo «partecipativo» ed è esercitato dal popolo e dai tre poteri dello Stato. Un referendum di questo tipo deve essere richiesto da almeno il 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
Nel 2008 era stato presentato in Parlamento un progetto di legge, non ancora discusso, per garantire alle coppie omosessuali diritti simili a quelli delle coppie eterosessuali (tra cui quelli ereditari e l’assicurazione sanitaria). Così, per contrastare la possibile approvazione del progetto di legge, le confessioni religiose e i partiti conservatori hanno quindi raccolto circa 150.000 firme (superando la soglia del 5%) per promuovere il referendum e bloccare qualsiasi estensione dei diritti alle coppie omosessuali. Il Tribunale supremo elettorale del Costa Rica aveva deciso che era legittimo realizzare un referendum nel quale la popolazione fosse chiamata ad esprimersi sul grado di estensione dei diritti ad alcuni gruppi di cittadini.
Secondo la Corte suprema, invece, non si può decidere sui diritti di una minoranza tramite referendum, che presuppone il voto a maggioranza. Piuttosto, sarebbe opportuna una legge del Parlamento. A parere della Corte, infatti, coloro che sono coinvolti in una relazione con una persona dello stesso sesso si trovano già in una posizione svantaggiata e sono più facilmente soggetti a discriminazioni. Per tutelarli è necessario un intervento dei pubblici poteri, mentre lo strumento del referendum popolare potrebbe ulteriormente pregiudicare la condizione di questa minoranza. (Luis Amezcua)


CUBA – Primi provvedimenti a favore del libero mercato

A fine agosto sono stati adottati dal Governo due decreti diretti a ridurre gradualmente il controllo dello Stato sulle risorse economiche del Paese. I provvedimenti sono volti, da un lato, a favorire gli investimenti stranieri sull’isola, dando in concessione alcuni terreni ed edifici di proprietà dello Stato per un periodo massimo di 99 anni; dall’altro, a consentire, seppur con alcune restrizioni, la vendita di prodotti agricoli da parte dei contadini, creando una prima forma di commercio tra privati. (Cristina Fasone)


DANIMARCA – Approvata la legge che consente le adozioni anche da parte delle coppie omosessuali

Dopo oltre un anno dalla sua presentazione, il 4 maggio il Parlamento ha approvato in terza lettura la proposta di legge che consente anche alle coppie omosessuali, la cui unione civile sia stata previamente registrata, di adottare minori alle stesse condizioni e con i medesimi diritti delle coppie sposate. L’iter legislativo era stato avviato nei primi mesi del 2009 e, in base a quanto previsto dalla section 41 della Costituzione, si è concluso soltanto dopo lo svolgimento di tre letture  - delle quali, la prima ha natura meramente formale, la seconda segue lo svolgimento dell’istruttoria legislativa in commissione e consiste nell’approvazione di eventuali emendamenti al testo e del testo nel suo complesso e la terza ha luogo al fine di confermare il testo già approvato – da parte del Parlamento monocamerale, il Folketing.
La legge, che è entrata in vigore il 1° luglio, è stata approvata contro la volontà dell’Esecutivo, con l’appoggio dell’opposizione e dei parlamentari fuoriusciti dal partito liberale, partito facente parte della coalizione di governo insieme ai conservatori.
La Danimarca, il primo Paese europeo ad aver riconosciuto, nel 1989, le unioni civili tra omosessuali, segue l’esempio di altri paesi nordeuropei, come l’Islanda, la Norvegia e la Svezia nel garantire le adozioni anche da parte di tali coppie. (Cristina Fasone)


ECUADOR – Dichiarato lo stato di eccezione in seguito ad un fallito colpo di stato

Il 30 settembre 2010, dopo l’approvazione della ley orgánica de servicio público che ha riequilibrato i salari dei dipendenti pubblici e rimosso alcuni benefici economici alle forze di polizia, un gruppo di militari e poliziotti ha occupato l’Assemblea nazionale e l’aeroporto della capitale Quito. Il Presidente della Repubblica è stato ferito da alcuni manifestanti ed è stato trasportato in un ospedale, dove è stato prima sequestrato dai ribelli ed infine liberato dalle forze dell’ordine. Nei disordini due poliziotti sono morti ed una novantina di persone sono rimaste ferite. Fallito il tentativo di colpo di Stato, il Presidente Correa ha dichiarato lo stato di eccezione, chiamando l’esercito a garantire la sicurezza interna ed esterna del Paese, prevedendo la chiusura dell’aeroporto della capitale e limitando la libertà di stampa. Lo stato di eccezione è disciplinato dagli art. 164-166 Cost. e prevede che, in presenza di alcuni avvenimenti potenzialmente idonei a compromettere la stabilità del Paese (si fa riferimento a «aggressioni, conflitti armati internazionali o interni, gravi agitazioni interne, calamità pubbliche o disastri naturali»), il Presidente della Repubblica possa emanare un decreto, di validità temporalmente limitata (mai superiore ai novanta giorni) ed applicabile in tutto il territorio nazionale o solo in una parte di esso, con il quale non sono compromesse le funzioni dello Stato, ma vengono sospesi o limitati alcuni diritti fondamentali. In particolare, la Costituzione dell’Ecuador prevede che possano essere sospesi o limitati i principi dell’inviolabilità del domicilio e della corrispondenza, la libertà di circolazione, i diritti di informazione, di associazione e di riunione. (Elisa Ciardelli)


FRANCIA – Approvata la legge per adeguare l’ordinamento interno alla Convenzione di Roma del 1998

Il 9 agosto 2010 è entrata in vigore la legge n. 2010-930 per l’adattamento del diritto penale nazionale all’istituzione della Corte penale internazionale, mediante cui si recepiscono nel diritto penale francese le principali previsioni della Convenzione di Roma del 1998, senza tuttavia procedere ad una trasposizione integrale delle disposizioni in essa contenute. In particolare, la legge introduce nel codice penale un nuovo capitolo dedicato ai crimini di guerra, in cui si definiscono le pene per l’incitazione al genocidio e si definisce la nozione di crimine contro l’umanità. Inoltre, è prevista un’autonoma figura di reato sia per i civili che per i militari in caso il crimine contro l’umanità o un crimine di guerra sia commesso da un soggetto loro subordinato. Da ultimo, il nuovo capitolo del codice penale estende dai dieci ai trent’anni i termini per la prescrizione dei crimini di guerra e sancisce l’imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità. (Valentina Rita Scotti)


FRANCIA – Il Conseil constitutionnel si pronuncia sulla “legge sul burqa

Il 7 ottobre i giudici costituzionali francesi si sono espressi, mediante la decisione n. 2010-613 DC, sulla loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.
La legge in questione prevede la possibilità di punire con una ammenda fino a 150 euro coloro che “coprono” il proprio volto negli spazi pubblici, giacché ciò rappresenterebbe un pericolo per la sicurezza pubblica e sarebbe contrario alle esigenze minime del vivere civile. La legge sanziona anche le donne che, volontariamente o meno, “coprono” il proprio volto, ritenendo che da tale comportamento derivi una situazione di inferiorità non compatibile con i principi costituzionali di libertà e uguaglianza.
Il Conseil, chiamato a pronunciarsi in seguito al ricorso avanzato, ai sensi dell’art. 61 Cost., dai presidenti dell’Assemblea nazionale e del Senato, ha dichiarato la conformità costituzionale del testo pur introducendo una riserva di interpretazione. In particolare, i giudici costituzionali hanno ritenuto il divieto proporzionato allo scopo di tutelare la sicurezza pubblica, anche tenuto conto dell’ammontare ridotto dell’ammenda prevista in caso di violazione. Quanto alla riserva di interpretazione del Conseil, essa concerne la definizione prevista dalla legge di “spazio pubblico”, quale insieme «des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public». Il Conseil ha chiarito che, a meno di non incorrere in una violazione dell’art. 10 della Dichiarazione del 1789 relativo alla libertà religiosa, non possano considerarsi come spazi pubblici coperti dal divieto i luoghi aperti al pubblico in cui avviene la pratica dei culti. (Valentina Rita Scotti)


GERMANIA – Il Bundesverfassungsgericht dichiara l’incostituzionalità della legge che stabiliva un'imposta di successione maggiore per il partner superstite di una coppia omosessuale

In Germania, sin dal 2001, le unioni civili tra persone dello stesso sesso sono riconosciute a livello legislativo. La disciplina fiscale che regolava i diritti ereditari in caso di decesso di uno dei due partner prevedeva, tuttavia, una discriminazione in favore dei coniugi delle coppie eterosessuali a cui era applicata un'imposta di successione inferiore. Ciò era dovuto al fatto che i partner di coppie omosessuali erano assimilati non ai coniugi, ma a parenti alla lontana con l’applicazione della corrispondente disciplina molto meno favorevole.
Nonostante nel 2008 sia stata introdotta una legislazione che ha ridotto alcune delle differenziazioni previste nel sistema originario, non è stata eliminata l’equiparazione tra partner registrato e parente alla lontana (per i quali e prevista un'imposta variabile tra il 17 e il 50%, mentre quella per le coppie eterosessuali varia tra il 7 e il 30%). Nel giugno del 2010 è stato presentato, comunque, un disegno di legge con il fine di eliminare del tutto questa differenziazione.
Con una sentenza del 21 luglio (1 BvR 611/07, tuttavia, la Corte costituzionale federale ha dichiarato l’incostituzionalità della legge che prevede questa distinzione per incompatibilità con l’art. 3, c. 1 GG, che sancisce il principio di uguaglianza. Nel fare ciò la Corte ha negato che la possibilità per le coppie eterosessuali di avere figli potesse giustificare la differenziazione e che l’equiparazione intervenuta con la sentenza potesse avere effetti su una ipotetica volontà del legislatore di favorire il matrimonio tra persone di sesso diverso. Né, per la Corte, ha rilievo il fatto che il matrimonio possegga un particolare posizione all’interno della Legge fondamentale.
Con la decisione la Corte ha anche imposto al Governo di risarcire i cittadini danneggiati dall’applicazione della disciplina illegittima e ha dato tempo al legislatore fino a dicembre per adempiere a questo obbligo ed eliminare totalmente ogni differenziazione. (Francesco Saitto)


GERMANIA – Nuova storica decisione del Bundesverfassungsgericht in applicazione dei principi del Lissabon Urteil: la Corte torna sul potere di controllo ultra vires

Con un’importante ordinanza del 6 luglio (BVerfG, 2 BvR 2661/06) il Bundesverfassungsgericht ha sancito il principio per cui i precedenti giurisprudenziali della Corte di giustizia europea devono essere seguiti a meno che la Corte non abbia agito in violazione grave dei propri poteri.
La Corte costituzionale torna, così, sul tema del controllo ultra vires al fine di autolimitare il proprio margine di intervento, ammettendo e tollerando, in concreto, che la Corte di giustizia possa persino aver commesso un errore (par. 66).
Nello specifico, la Corte costituzionale, con questa pronuncia, ha confermato un giudizio della Corte di giustizia europea (sentenza Mangold) del 2005 affermando che il ricorso era infondato e che «il controllo ultra vires può essere esercitato solo con un senso di apertura all’Europa (europarechtsfreundlich)» (par. 58) e «con spirito collaborativo».
In quella pronuncia, la Corte di giustizia aveva sancito l’esistenza a livello comunitario di un principio generale implicito in base al quale vi sarebbe un divieto di effettuare discriminazioni in base all’età, cosa che era stata considerata in violazione del principio di attribuzione.
Con un atto di sostanziale self-restraint, i giudici tedeschi, dunque, hanno limitato i loro poteri e specificato meglio l’ambito di operatività del controllo ultra vires, in particolare ridisegnando i confini di quel potere, in armonia con quella lettura della sentenza sul Trattato di Lisbona (Lissabon Urteil) per la quale un sindacato di questo tipo può offrire un potenziale e formidabile strumento di integrazione in senso dinamico (Integrationsverantwortung). Per questa via, infatti, l’identità nazionale partecipa del processo di integrazione, contribuendo attivamente e non in maniera meramente oppositiva e difensiva propria della logica dei controlimiti alla creazione di una tavola di valori comuni a livello sovrastatuale.
Con questa ordinanza, in particolare, i giudici hanno affermato che non è importante se la decisione della Corte di giustizia presenti degli errori o sia sbagliata, ma, perché sia possibile effettuare un controllo ultra vires sugli atti di un’istituzione comunitaria, è necessario riscontrare una violazione particolarmente seria delle competenze proprie di un organo dell’Unione e che questa violazione deve essere evidente e incidere in maniera notevole sugli ambiti di competenza statali andandoli a limitare in maniera eccessiva.
Il giudice delle leggi, nel motivare la sua decisione, ha ribadito le ragioni del primato del diritto comunitario, richiamando l’art. 23 del Grundgesetz, ha sottolineato il principio per cui questo primato ha senso solo se il diritto nazionale si mantiene al di là delle competenze comunitarie e ha affermato che la Legge fondamentale ammette dei trasferimenti di sovranità (par. 53). Tuttavia, la Corte costituzionale ha anche richiamato il proprio dovere/potere di controllo sugli atti comunitari (par. 55), visto che tale supremazia, a differenza di quella prevista dall’art. 31 GG tra diritto federale e diritto statale, non è assoluta dato che comunque gli Stati restano pur sempre i «signori dei Trattati».
Nonostante ciò, il giudice delle leggi ha anche affermato che i rapporti di eventuale tensione tra Unione e Stati devono essere risolti, da ambo i lati, favorendo un bilanciamento finalizzato a garantire l’integrazione comunitaria (par. 57), guidati da una certa apertura, moderazione e “disponibilità” verso l’Europa e che a queste linee di condotta deve attenersi anche il Tribunale nel valutare gli atti comunitari (par. 59).
Un atto ultra vires, insomma, può essere valutato dal giudice federale, ma solo nei limiti suddetti (par. 60) affinché non ne riceva danno il processo di integrazione sovranazionale (par. 66).
Ciò comporta che, sempre secondo la Corte tedesca, essa non possa dichiarare costituzionalmente illegittimo un atto comunitario senza prima aver sollevato questione pregiudiziale (par. 60), al fine di ottenere una interpretazione conforme. Inoltre, prima della sanzione di incostituzionalità, dovrà anche valutare se l’interpretazione conforme superi, al di là di una certa soglia di tolleranza, le competenze attribuite all’Unione stessa, ledendo gli ambiti di sovranità statale.
Nel caso in esame, applicando i principi espressi, il giudice delle leggi non ha rinvenuto le condizioni per procedere con una sentenza di incostituzionalità anche in ragione del fatto che non si era verificato uno «spostamento strutturale» di competenze (par. 64) dovuto alla pronuncia Mangold.
Vi è stata un’opinione dissenziente del giudice Landau che, riscontrando un vizio di eccesso di potere da parte della Corte di giustizia e negando che ci si dovesse ritenere vincolati al diritto giurisprudenziale, ha affermato che considerare le decisioni dell’organo di giustizia comunitario come un precedente vincolante comporta comunque una modificazione in modo significativo dell’attuale equilibrio di poteri. (Francesco Saitto)


INDIA – La Corte suprema limita l’uso dell’esame del DNA per l’accertamento della paternità

Il 4 agosto la Corte suprema indiana si è espressa su quello che ha ritenuto un abuso del test del DNA per la determinazione della paternità dei figli. Il test del DNA secondo la Corte deve essere utilizzato solo in casi eccezionali poiché «in un caso ove la paternità del bambino è in gioco davanti all’autorità giudiziaria, l’uso del DNA è un aspetto estremamente delicato e sensibile». L’esame del DNA infatti potrebbe rappresentare una violazione della privacy della persona. La tutela della riservatezza è ricondotta dalla Corte suprema all’art. 21 della Costituzione – protezione della vita e della libertà personale – ma non ha carattere assoluto come ricordato dal giudice supremo nel richiamo ad un precedente del 2003 – (2003) 4 SCC 493. La compressione del diritto alla privacy nel caso di specie tuttavia, a parere della Corte, può avvenire solo nel caso in cui si riveli necessaria per la determinazione della paternità dell’infante, dal momento che tutti gli altri strumenti a disposizione non hanno dato gli esiti sperati. Infatti la Corte suprema ha affermato che il giudice prima di ordinare un test del DNA deve aver fatto ricorso ad altri strumenti per decidere il caso, quale anche la presunzione di paternità prevista dall’art. 112 della legge sulle prove. (Luca Marfoli)


IRLANDA – Approvata la legge per il riconoscimento delle unioni omosessuali

Il 9 luglio 2010 è stato definitivamente approvato dal Parlamento irlandese il The Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010, poi firmato dal Presidente della Repubblica il successivo 19 luglio.
La legge garantisce alle coppie omosessuali registrate un trattamento sostanzialmente equiparabile a quello assicurato alle coppie sposate in materia di proprietà, welfare, diritti di successione, diritti e doveri di assistenza reciproca, pensioni e imposte. Sono previste altresì particolari tutele per le coppie conviventi in caso di scioglimento dell’unione.
Sebbene la legge sia già in vigore, essa inizierà a dispiegare concretamente i suoi effetti soltanto dall’inizio del 2011, quando sarà possibile registrare le prime unioni, nonché a seguito dei necessari adeguamenti delle leggi in tema di finanza pubblica e di sicurezza sociale.
L’approvazione della legge sulle unioni omosessuali con un ampio supporto di tutte le forze parlamentari è sintomo anche una significativa evoluzione nei rapporti tra istituzioni politiche, società civile e Chiesa cattolica, tradizionalmente molto radicata nel Paese. Basti pensare che, anche se con la riforma costituzionale del 1972 il riconoscimento nel testo costituzionale di una speciale condizione di protezione e tutela della Chiesa cattolica è venuta meno, cionondimeno persiste nel Preambolo della Costituzione il riferimento a «la santissima trinità, dalla quale deriva tutta l’autorità e alla quale, come nostro fine ultimo, tutte le azioni degli uomini e degli Stati devono fare riferimento». (Cristina Fasone)


ISRAELE – La Corte suprema ingiunge al Governo di spiegare i contenuti della legge sulla amnistia

Nel gennaio 2010 la Knesset ha approvato una discussa legge di amnistia a favore di circa quattrocento, delle quasi cinquecento, persone arrestate nel 2005 a Gaza nelle manifestazioni contro il disimpegno e il ritiro dei coloni da quella zona ordinati dal Governo (v. Palomar n. 41).
Su questa legge si è recentemente pronunciata la Corte suprema su istanza di altre persone arrestate per diverse manifestazioni di protesta a cui però l’amnistia non si applica e che sono perciò ancora sotto processo.
Con la decisione in oggetto, la Corte, per ora, non si è pronunciata sull’illegittimità della legge, ma ha chiesto al Governo di intervenire per spiegarne la ratio. Secondo i giudici, infatti, la legge apparentemente è in contraddizione con il principio di uguaglianza e di non discriminazione. (Francesco Saitto)


ISRAELE – La Knesset proroga l’efficacia della legge sulla cittadinanza che limita il diritto al ricongiungimento familiare per gli “arabo-israeliani”

Il 19 luglio la Knesset ha approvato, con una maggioranza di 53 voti contro 13, la proroga dell’efficacia della The Citizenship and Entry into Israel Law (temporary provision) che limita la possibilità per gli immigrati palestinesi regolari o per chi, pur di origine araba, ha nel tempo acquisito la cittadinanza israeliana, di ricongiungersi con le proprie famiglie, facendole entrare legalmente nel territorio israeliano.
La legge, originariamente approvata nel 2002 e, poi, ogni anno prorogata, dispone, infatti, che solo le donne che hanno più di venticinque anni di età o gli uomini con più di trentacinque anni possano usufruire del ricongiungimento familiare ed essere legalmente ammessi nel territorio israeliano.
Nel 2006, la Corte suprema israeliana, interrogata sulla costituzionalità di questa legge, ha ritenuto, con un voto a maggioranza di sei contro cinque, che fosse legittima o che, in ogni caso, la lesione fosse ragionevole. Nelle opinioni dissenzienti, invece, i giudici di minoranza, avevano rilevato come la legge fosse in violazione della Basic Law on Human Dignity and Liberty in quanto in violazione del diritto alla vita familiare (v. Palomar n. 26).
La nuova proroga ha sollevato ulteriori aspre polemiche. (Francesco Saitto)


LETTONIA – Creata un’istanza di appello per le sanzioni disciplinari ai magistrati

Il 30 agosto, per la prima volta nella storia della Repubblica della Lettonia, è stata creata una Corte disciplinare per la valutazione delle decisioni assunte dalla Commissione disciplinare giudiziaria. Il sistema giudiziario lettone è basato su tre gradi di giudizio. La Costituzione della Repubblica di Lettonia prevede la formazione di tribunali (municipali) distrettuali, di tribunali regionali e di una Corte suprema (e, in caso di guerra o in situazioni di emergenza, anche di tribunali militari). I giudici appartenenti a questo sistema sono sottoposti al controllo della Commissione disciplinare giudiziaria indicata all’art. 84 della Costituzione e disciplinata nella legge sulla responsabilità disciplinare giudiziale del 1994. Questo organo non deve essere tuttavia confuso con la Conferenza dei giudici (art. 91 della legge sul potere giudiziario), a cui sono attribuiti compiti riguardanti il governo della magistratura, ma con esclusione del potere disciplinare.
La Commissione disciplinare giudiziaria è presieduta dal Presidente della Corte suprema ed è composta altresì da tre giudici della Corte suprema, da due Presidenti delle corti regionali e distrettuali e da due membri non togati. I provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati vengono presi da questo organo per le violazioni indicate all’art. 1 della legge sulla responsabilità disciplinare giudiziale. La novità introdotta a fine agosto riguarda la creazione di una sezione competente a sindacare la legittimità delle decisioni assunte dalla Commissione disciplinare nel caso in cui vi faccia appello il giudice oggetto di un provvedimento disciplinare. La Corte disciplinare è stata creata all’interno della Corte suprema. Quest’ultima è composta da un Senato e dalle Camere. Il Senato è l’organo giudiziario di ultima istanza dell’ordinamento lettone; è composto da tre dipartimenti: quello civile, quello penale e quello amministrativo. Le Camere (civile e penale) invece svolgono la funzione di giudice d’appello per i casi decisi in primo grado dai tribunali regionali. La Corte disciplinare è stata creata nel Senato della Corte suprema e la sua istituzione ha comportato la modifica delle leggi sul potere giudiziario e sulla responsabilità disciplinare dei giudici. (Luca Marfoli)


LETTONIA – Introdotti nuovi limiti all’uso della lingua nelle telecomunicazioni

Con atto del Presidente della Repubblica lettone, Valtis Zatlers, è stata promulgata il 21 luglio la legge sulle restrizioni nell’uso delle lingue nelle trasmissioni radiotelevisive. La legge era stata rinviata al Saeima, il Parlamento monocamerale lettone, dal Presidente della Repubblica in base all’art. 71 della Costituzione. Il Presidente aveva suggerito di apportare delle modifiche all’atto in conformità con il dettato costituzionale. Il provvedimento è stato modificato e approvato nuovamente dal Parlamento e quindi promulgato dal Presidente della Repubblica. La legge introduce nuove previsioni sull’uso della lingua nell’ambito delle comunicazioni radiofoniche e televisive. Difatti è imposto agli emittenti l’uso della lingua lettone per il 65% della programmazione ed una quota pari al 40% della stessa deve essere trasmesso negli orari di maggior ascolto, tra le ore 18 e le 23. Le nuove restrizioni sono finalizzate ad imporre la lingua lettone nel paese a scapito dell’idioma russo, attualmente più diffuso. Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo anno, ha anche ridotto la percentuale della programmazione che può essere dedicata alla pubblicità. La legge del 21 luglio sulla programmazione radiotelevisiva non costituisce una assoluta novità nella storia dell’ordinamento lettone. Un provvedimento simile era stato varato infatti dal Saeima negli anni Novanta e fissava un limite alle emittenti radiotelevisive pari al 25% della programmazione per le trasmissioni in lingua straniera. Il provvedimento era stato dichiarato poi costituzionalmente illegittimo dal giudice costituzionale nel 2003 (v. Palomar n. 14) per contrasto con la Carta costituzionale, con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e con il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966. (Luca Marfoli)


MADAGASCAR – Approvata la Costituzione della IV Repubblica

Al termine di una lunga e tormentata transizione costituzionale, il 17 novembre scorso è stata approvata definitivamente la nuova Costituzione del Madagascar.
Dopo il rinvio del referendum costituzionale che si sarebbe dovuto tenere ad agosto (v. Palomar n. 42), l’Alta autorità per la transizione – il governo civile insediato dai militari dopo il colpo di Stato del marzo 2009 (v. Palomar n. 37 e n. 40) – ha convocato per il 17 novembre un nuovo referendum. La consultazione si è tenuta in un clima di forti tensioni, a causa soprattutto dell’insurrezione di alcuni reparti dell’esercito malgascio. Il principio di golpe è stato tuttavia immediatamente sventato dalle forze fedeli al Presidente Rajoelina.
Il progetto di Costituzione ha ottenuto un’ampia maggioranza, ma occorre rilevare che solamente il 48% dei cittadini malgasci ha preso parte alle votazioni. Tale percentuale si spiega, almeno in parte, con l’invito dell’opposizione guidata dal Presidente deposto Marc Ravalomana a boicottatare il referendum.
Il testo approvato dal corpo elettorale è stato predisposto da un apposito Comité Consultatif Constitutionnel, sia pure nel rispetto delle direttive impartite con risoluzione da una apposita Conferenza nazionale, la quale ha riunito nel mese di settembre tutte le forze politiche che avevano dato la propria disponibilità a partecipare al processo costituente. In particolare, la Conferenza ha indicato la propria opzione per una forma di Stato unitaria, ma a forte decentralizzazione.
L’iter seguito nell’elaborazione della nuova Costituzione è stato fissato direttamente dall’Alta autorità per la transizione in seguito ad un accordo fra le attuali forze di governo ed un raggruppamento di 99 partiti ed associazioni, accordo siglato lo scorso 13 agosto ad Ivato.
La Costituzione della IV Repubblica conferma la scelta per una forma di governo semipresidenziale, con un capo dello Stato eletto direttamente dal corpo elettorale ed un Primo ministro proposto dal Parlamento. Il Presidente della Repubblica durerà in carica cinque anni e potrà essere riconfermato per un solo mandato. Il potere di scioglimento delle camere sarà esercitato dal Presidente, previa consultazione con il Cercle de prévention du Fihavanana, un inedito organo composto da autorità ancestrali al quale spetterà altresì il diritto di proporre l’approvazione delle leggi d’amnistia. Va segnalata altresì la riduzione da quaranta a trentacinque anni dell’età richiesta per poter essere eletto Presidente, che quindi consentirà a Rajoelina di potersi candidare alle prossime consultazioni presidenziali.
Relativamente all’organizzazione regionale, il nuovo testo costituzionale reintroduce le province autonome, che erano state soppresse dalla revisione costituzionale del 2007. Il governo di tali province sarà affidato da Presidenti eletti a suffragio universale diretto.
Il testo prevede infine il divieto di modifiche costituzionali nei primi dieci anni dall’entrata in vigore della Costituzione.
Fino all’approvazione in via referendaria del testo, il Madagascar ha continuato ad essere retto dalla Carta della transizione, un documento che all’art. 42 si definiva come «legge costituzionale provvisoria del Madagascar» e dalla ordinanza n. 2009-012 di riorganizzazione del regime di transizione alla IV Repubblica.
Contestualmente alla convocazione del referendum, l’Alta autorità per la transizione ha differito al prossimo 4 maggio la data delle elezioni presidenziali, prorogando così di sei mesi i poteri dell’attuale capo di Stato provvisorio. Le elezioni legislative si terranno invece il 16 marzo; mentre nel mese di dicembre si svolgeranno invece le elezioni comunali. (Renato Ibrido)


MALDIVE – Dopo un periodo di stallo e crisi istituzionale, il Parlamento approva la legge che trasforma la Corte suprema da organo temporaneo in permanente

A seguito di un lungo stallo istituzionale che ha portato anche alle dimissioni dell’ Attorney General Husnu Al-Suood  in segno di protesta contro il fatto che la Camera People’s Maljis non aveva approvato nei tempi la legge che avrebbe dovuto trasformare la Corte suprema – organo transitorio regolato nel capitolo XIV (Transitional Matters), scaduto il 7 agosto – in un organo stabile sempre denominato Corte suprema (art. 145), così come previsto nella recente Costituzione approvata solo nel 2008 (v. Palomar n. 35), il Parlamento ha approvato una legge che istituisce una Corte suprema permanente.
Il Presidente, Mohamed Nasheed, in un primo momento aveva emanato un decreto con cui, per ridimensionare il rischio di vedere il Paese totalmente privo del suo supremo organo di giurisdizione, ne aveva prorogato i poteri, sebbene limitatamente a quelli amministrativi. La High Court, parallelamente, si era pronunciata per dire che, fino all’approvazione della legge che avrebbe dovuto regolare il nuovo organo, la vecchia Corte suprema non poteva essere disciolta.
Per risolvere la complessa questione istituzionale, la Camera Maljis, infine, ha comunque approvato la legge finalizzata a rendere permanente la Corte suprema.
Con questa legge, sono state determinate competenze e funzioni del nuovo organo, le regole di nomina e revoca dei giudici, il loro trattamento economico e gli standard etici che devono essere rispettati. A stretto giro, il Parlamento ha anche approvato le nomine dei nuovi giudici effettuate dal Presidente.
La data è considerata storica visto che, per la giovane democrazia, questo atto rappresenta un importante punto di snodo nel processo di attuazione della Costituzione che ha incontrato nel tempo molteplici difficoltà, tra cui, da ultimo, una complessa crisi istituzionale iniziata a giugno che ha lasciato di fatto il paese senza un Governo per un lungo periodo di tempo. (Francesco Saitto)


MESSICO – La Corte suprema respinge i ricorsi di illegittimità sui matrimoni tra coppie omosessuali

La Corte suprema del Messico ha respinto il ricorso presentato da tre Stati federati (Morelos, Guanajuato e Tlaxcala) e ha dichiarato la legittimità costituzionale dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, disciplinati nel dicembre scorso dal Congresso del Distretto federale (v.
Palomar n. 41). La Corte ha anche confermato, con nove voti favorevoli e due contrari, la legittimità della norma che permette alle coppie omosessuali di adottare bambini, respingendo l’appello presentato dalla Procura federale, secondo la quale la legge non proteggerebbe i bambini adottati contro le discriminazioni o i possibili abusi. I giudici della Corte suprema hanno pure stabilito che tutti i 31 Stati della Federazione messicana devono riconoscere i matrimoni omosessuali celebrati nel Distretto federale, l’unico Stato dove sono ammessi.
Secondo la Corte, la legge che permette i matrimoni omosessuali non viola la Costituzione e, sebbene i singoli Stati messicani possano compiere scelte legislative diverse, devono comunque rispettare le leggi approvate negli altri Stati della federazione. (Luis Amezcua)


NIGERIA – Emendata per la prima volta la Costituzione nigeriana del 1999

Il Parlamento nigeriano, con il consenso dei due terzi degli Stati membri della Federazione, ha introdotto alcuni importanti emendamenti alla
Costituzione del 1999.
Due innovazioni meritano particolare attenzione. Innanzitutto, il legislatore costituzionale ha istituito la figura del Presidente della Repubblica pro tempore, codificando di fatto la controversa procedura di trasferimento dei poteri di capo dello Stato seguita nello scorso febbraio (su cui, v. Palomar
n. 41 e n. 42). Sulla base delle nuove disposizioni, qualora per una qualsiasi causa il capo dello Stato non possa esercitare le proprie funzioni, questi dovrà conferire i propri poteri al Vicepresidente mediante dichiarazione scritta da trasmettere ai Presidenti dei due rami dell’Assemblea nazionale. Nell’ipotesi in cui, peraltro, il capo dello Stato non sia nelle condizioni di sottoscrivere tale dichiarazione, il trasferimento dei poteri sarà autorizzato dalla Camera dei rappresentanti e dal Senato mediante una risoluzione approvata a maggioranza semplice da ciascuna assemblea.
La seconda innovazione concerne poi le elezioni legislative e presidenziali, le quali dovranno tenersi in un periodo di tempo compreso fra i centocinquanta ed i centoventi giorni dalla scadenza dei rispettivi mandati. Tale disposizione – la quale ha comportato una rimodulazione del calendario elettorale previsto per il 2011 e l’anticipazione di tre mesi delle consultazioni per il rinnovo del Presidente della Repubblica – era finalizzata ad evitare una ripetizione dello scenario registrato nel 2007, allorché le commissioni elettorali non riuscirono a pronunciarsi sui ricorsi prima dell’assunzione dell’ufficio da parte dei candidati eletti.
La rimodulazione del calendario elettorale è stata tuttavia oggetto di critiche da parte della commissione elettorale nazionale (di seguito INEC), la quale il 21 settembre scorso ha chiesto di posticipare ad aprile le elezioni presidenziali in maniera da poter ricompilare interamente le liste elettorali, evitando così il pericolo di frodi e imprecisioni. A seguito dell’intervento dell’INEC, il 27 settembre l’Assemblea nazionale è tornata sui propri passi, autorizzando la commissione a fissare una nuova data per le elezioni presidenziali nel mese di aprile. Tutte le principali forze politiche del Paese, ed in particolare il People’s Democratic Party del Presidente Jonathan, hanno appoggiato il nuovo slittamento. I partiti politici hanno di conseguenza sospeso le primarie per la scelta dei candidati. Consultazioni, queste ultime, che in origine si sarebbero dovute tenere lo scorso ottobre.
La Costituzione nigeriana prevede differenti procedure di emendamento. In ogni caso, la procedura di base, la quale ha trovato applicazione per gli emendamenti in esame, richiede una maggioranza dei due terzi dei membri di ciascuna Camera dell’Assemblea nazionale, nonché il consenso dei due terzi degli organi legislativi degli Stati membri.
Depositando un ricorso presso l’Alta corte federale, l’ordine nigeriano degli avvocati ha denunciato alcuni presunti vizi procedimentali relativamente all’approvazione delFirst Constitutional Amendment Bill 2010. Secondo la Nigerian Bar Association (NBA), precisamente, gli emendamenti costituzionali sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale senza essere stati preventivamente firmati dal capo dello Stato. Secondo i Presidenti delle due Camere, peraltro, nel caso delle leggi di emendamento costituzionale la firma presidenziale non è necessaria, in quanto tale ulteriore passaggio non è esplicitamente contemplato dalla norme in materia di revisione costituzionale. (Renato Ibrido)



ONU – La Corte internazionale di giustizia si esprime sulla dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo

Il 22 luglio la Corte internazionale di giustizia ha espresso un parere sulla compatibilità con il diritto internazionale, ed in particolare con alcune risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, della dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo proclamata il 17 febbraio 2008, concludendo che questa è conforme al diritto internazionale.
La Corte de L’Aia si è espressa su richiesta dell’Assemblea generale, come previsto dall’art. 65 dello
Statuto della Corte che autorizza il Collegio ad emettere pareri su ogni questione legale su richiesta degli organi autorizzati a farlo dalla Carta delle Nazioni Unite. Come specificato nella prima parte della motivazione della decisione dedicata all’ammissibilità della questione posta, nel caso di specie si applica l’art. 96 della Carta che autorizza l’Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza a richiedere pareri legali alla Corte. Peraltro i giudici hanno escluso che la richiesta dell’Assemblea generale sia stata resa inammissibile dall’applicazione dell’art. 12, impedendo a tale organo di adottare raccomandazioni su questioni contemporaneamente sottoposte all’attenzione del Consiglio di sicurezza, se non su richiesta di quest’ultimo. Richiamando un precedente del 2004, infatti, la Corte ha affermato che la richiesta di un parere non è assimilabile ad una risoluzione. Il secondo profilo affrontato nel parere è la verifica del carattere giuridico ed internazionalistico della questione, in relazione al quale la Corte ha affermato che il rilievo anche politico o costituzionale del caso non esclude che si possano prendere in considerazione i soli aspetti relativi al diritto internazionale.
La Corte ha ricostruito poi le fasi attraverso le quali il Consiglio di sicurezza, per un verso, e l’Assemblea generale, per l’altro, si sono occupati della situazione del Kosovo, adottando varie risoluzioni tra il 1998 e il 2001. Venendo al merito della questione, la Corte ha richiamato le circostanze che hanno fatto da sfondo alla dichiarazione di indipendenza e ha poi valutato le stesse alla luce, in primo luogo, delle norme generali del diritto internazionale e, in secondo luogo, della risoluzione del Consiglio di sicurezza
n. 1244 del 1999. Tale risoluzione, infatti, imponeva la fine della repressione jugoslava a fronte della cessazione delle offensive militari kosovare così come la costituzione di un contingente internazionale a scopi civili sul territorio balcanico e lo sviluppo di istituzioni per l’amministrazione temporanea autonoma.
Sul primo versante, la Corte ha cominciato col definire il principio dell’integrità territoriale come sviluppatosi negli ultimi decenni caratterizzati dall’emersione del diritto all’autodeterminazione, affermando che esso deve essere riferito esclusivamente ai rapporti fra Stati. Da ciò ha fatto quindi discendere l’affermazione secondo cui nel diritto internazionale generale non è opposto alcun divieto alle dichiarazioni di indipendenza. Sull’altro versante, dopo aver specificato che la risoluzione in oggetto non può essere interpretata alla stregua dei trattati internazionali, secondo i principi codificati nel Trattato di Vienna, la Corte individua tre aspetti rilevanti della risoluzione che definiscono le funzioni ed i limiti dei provvedimenti delle Nazioni Unite per il Kosovo: a) la presenza di forze internazionali militari e civili rappresentava una misura eccezionale finalizzata alla soluzione della crisi in atto nel 1999; b) l’obiettivo della missione era quello di costituire un sostegno per la creazione di istituzioni locali di autogoverno con la garanzia della presenza internazionale; c) le istituzioni create dovevano rappresentare una soluzione provvisoria. La Corte de L’Aia si è concentrata dunque sulla dichiarazione di indipendenza per stabilire se questa fosse sottoposta ad un preciso divieto ai sensi della risoluzione n. 1224, concludendo che la dichiarazione di indipendenza del 17 febbraio 2008 non può essere considerata in contrasto con l’ordinamento giuridico formato a seguito della risoluzione in quanto ad esso estranea; non si può infatti ritenere che sia stata l’Assemblea del Kosovo, organo facente parte di tale ordinamento, ad adottare il documento. I giudici giungono a questa conclusione in virtù di varie considerazioni: un’analisi dei termini con i quali i sottoscrittori si definiscono, ossia i «leader del nostro popolo democraticamente eletti»; il fatto che tra i sottoscrittori vi fosse il Presidente del Kosovo che non era membro dell’organo assembleare; la procedura di adozione estranea al regolamento dell’Assemblea, consistente nella sottoscrizione del documento; l’inerzia della Rappresentanza del Segretario generale delle Nazioni Unite a cui la risoluzione conferiva il potere di supervisionare, e all’occorrenza annullare, gli atti delle istituzioni provvisorie, potere peraltro precedentemente attivato in diverse circostanze. Infine, altre due ragioni hanno portato la Corte a ritenere che la dichiarazione non contrastasse con la risoluzione. In primo luogo, la mancanza nel provvedimento del Consiglio di sicurezza di un espresso riferimento allo status definitivo del Kosovo, accompagnato dalle modalità per realizzarlo, aspetto che è invece stato specificato in altri casi come quello di Cipro. In secondo luogo, il fatto che le risoluzioni del Consiglio di sicurezza vincolano i membri e gli organi dell’ONU oltre ai soggetti espressamente previsti come, nel caso di specie, le organizzazioni militari kosovare, rimanendo escluso ogni altro soggetto, al contrario di quanto era avvenuto con la risoluzione n. 1160 del 1998 che includeva tra i soggetti vincolati anche la leadership albanese del Kosovo.
Il parere della Corte internazionale di giustizia è stato seguito da una
risoluzione adottata nell’ambito della Sessantaquattresima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la quale, oltre a prendere atto di quanto affermato dalla Corte de L’Aia, si accetta al proposta dell’Unione europea di agevolare il dialogo fra Belgrado e Pristina. (Gabriella Angiulli e Valentina Rita Scotti)


PERÙ – In applicazione dell’art. 48 della Costituzione, il legislatore istituisce nuove lingue ufficiali ed introduce apposite misure per la tutela degli idiomi precoloniali

Il Congresso della Repubblica, il parlamento monocamerale peruviano, ha approvato lo scorso 26 giugno la
ley que regula el uso, preservación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú.
Il provvedimento definisce come lingue “originarie” tutti quegli idiomi che, sorti anteriormente alla diffusione del castigliano, continuano ad essere impiegati all’interno del territorio nazionale.
La legge costituisce applicazione dell’art. 48 della
Costituzione che qualifica come idiomi ufficiali dello Stato il castigliano e, nelle zone dove prevalgono, anche il quechua, l’aimara e le ulteriori lingue aborigene previste dalla legge.
In particolare, la nuova legge provvede a dare una interpretazione della formula «zone dove prevalgono» prevista dalla citata norma costituzionale. Secondo l’art. 7, vanno considerate come zone di prevalenza, il distretto - quale unità minima - nonché la provincia o la regione. Per gli idiomi che presentano i requisiti richiesti per il riconoscimento della loro ufficialità è poi previsto l’inserimento in un apposito registro.
In virtù della legge approvata dal Congresso, l’ufficialità in un distretto, una provincia o una regione comporta l’obbligo di implementarne progressivamente l’utilizzo in tutte le sfere dell’amministrazione pubblica, riconoscendole il medesimo valore giuridico e le medesime prerogative del castigliano. (Renato Ibrido)



PERÙ– Abrogato il decreto legislativo che istituiva il processo “breve” in materia di violazioni dei diritti umani commesse da militari e forze dell’ordine

Il 15 settembre, il Congresso peruviano ha abrogato il
decreto legislativo n. 1097 concernente l’applicazione delle norme processuali per i reati che comportano la violazione di diritti umani. Il decreto era stato varato appena due settimane prima dal Governo del Presidente Alan García sulla base della delega contenuta nella legge n. 29548, la quale attribuiva all’Esecutivo la facoltà di legiferare, tra le altre cose, «sulla emanazione di norme processuali e penitenziarie riguardanti esclusivamente il personale militare e di polizia processato o condannato per reati di violazione dei diritti umani».
Sulla base del decreto trascorsi trentasei mesi dall’apertura dell’istruttoria, qualora non si fosse giunti ad una sentenza, i processi per crimini contro i diritti umani commessi da militari e forze dell’ordine sarebbero stati archiviati. Il decreto si applicava peraltro solamente per le violazioni dei diritti umani commessi prima del 9 novembre 2003, ossia dalla data di entrata in vigore della
Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.
Il provvedimento aveva suscitato una dura reazione da parte dell’opposizione, la quale ha accusato il Governo di aver approvato, di fatto, una amnistia “mascherata”. (Renato Ibrido)



PERÙ – Approvate nuove misure volte ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi pubblici nonché un codice ad hoc

Lo scorso 12 agosto, il Congresso peruviano ha approvato all’unanimità il Código de Protección y Defensa del Consumidor, una normativa che si propone di tutelare i diritti dei cittadini rispetto agli abusi nella prestazione di beni e servizi. Il codice è stato poi promulgato dal Presidente della Repubblica, Alan García, il 1° settembre.
Fra le principali innovazioni previste dalla legge, meritano di essere segnalate il divieto di pubblicità ingannevole, l’obbligo da parte dei locali pubblici e privati di mettere a disposizione dei consumatori un apposito “libro dei reclami”, l’inserimento di una norma che vieta le clausole contrattuali che consentono di sospendere, prorogare e rinnovare il contratto in forma unilaterale. Il codice attribuisce poi ad una apposita Autorità nazionale di protezione del consumatore il compito di vigilare sul rispetto della nuova normativa.
A questo primo provvedimento ha fatto seguito il 17 settembre una legge con la quale si modificavano vari articoli del codice penale allo scopo di reprimere gli atti volti ad interferire con il regolare funzionamento dei servizi pubblici.
In particolare, il provvedimento prevede una pena tra quattro e sei anni di detenzione per quanti impediscano o ostacolino il normale funzionamento dei servizi pubblici di trasporto. Le modifiche al codice penale sanzionano poi con pene comprese tra i quattro e gli otto anni di detenzione il furto aggravato di beni che formano parte delle infrastrutture o delle installazioni di uso pubblico. Infine, la legge prevede pene detentive comprese tra i sei ed i dieci anni per coloro che attentino alla «sicurezza comune», compiendo atti contro fabbriche, infrastrutture, opere pubbliche, installazioni destinate alla produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità, gas o telecomunicazioni. (Renato Ibrido)


REGNO UNITO – La High Court sospende l’efficacia di un regolamento fino a quando sulla sua interpretazione non si pronuncerà (di nuovo) la Corte di giustizia dell’Unione europea

Il 17 agosto la High Court, con una decisione molto discussa, ha sospeso l’efficacia di un regolamento dell’Unione europea fino a quando non vi sarà un nuovo pronunciamento della Corte di giustizia a cui ha rinviato la questione. Questa ha ad oggetto, peraltro, un precedente giudizio della stessa Corte di giustizia.
In novembre, la Corte di giustizia, infatti, si era
pronunciata su una questione di interpretazione di un regolamento in materia di risarcimenti per i passeggeri di aerei affermando che coloro che subivano un ritardo di almeno tre ore avevano diritto ad un risarcimento pari a quello di chi si vedeva il proprio volo cancellato definitivamente (c.d. “Sturgeon” ruling). La pronuncia di novembre si fondava sul regolamento del 2004 che regola, in generale, il diritto al risarcimento e all’assistenza dei passeggeri di aerolinee, ma che è stata ritenuta scorretta dalle compagnie britanniche in ragione del fatto che la Corte di giustizia avrebbe operato al di là delle proprie competenze effettuando un’estensione per analogia che non le era concessa. Fino a questa decisione, infatti, i passeggeri venivano risarciti solo se il volo fosse stato cancellato; in caso di ritardo, invece, avevano diritto a vedersi offrire il pranzo, due telefonate e il pernottamento in albergo. Con quella sentenza, quindi, la Corte di giustizia europea è sembrata aver riscritto il regolamento.
Le compagnie aeree, dunque, hanno chiesto un nuovo pronunciamento sulla questione annunciando, peraltro, che non avrebbero eseguito il principio di diritto enunciato in quella sentenza. La High Court con la decisione in esame ha, dunque, sospeso l’efficacia del regolamento, di fatto, neutralizzando la decisione della Corte europea. (Francesco Saitto)


REGNO UNITO – Il Governo, in ottemperanza ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, emana le linee guida volte a reinterpretare l’art. 44 del Terrorism Act  2000

Gli
artt. 44-47 del Terrorism Act 2000 regolano il c.d. power to stop and search. In particolare, questo potere è previsto dall’art. 44 che disciplina il potere di autorizzare qualsiasi poliziotto in uniforme a “fermare” a) un veicolo in una determinata area e a effettuare controlli sul veicolo stesso, sull’autista, su eventuali passeggeri e su qualunque oggetto portato nel o sul veicolo o indosso ai passeggeri e b) un pedone controllando anche ciò che porta con sé. Questo potere, recita il comma 3 dell’art. 44, può essere esercitato solo se il soggetto che autorizza il ricorso a tale strumento ritiene sia utile (expedient) per prevenire un atto di terrorismo. L’art. 45 specifica, poi, che questo potere, così invasivo, può essere utilizzato solo per la ricerca di oggetti (articles) che potrebbero essere utilizzati in connessione (in connection) con attività terroristiche, ma a prescindere dal fatto che vi siano motivi per sospettare la presenza di tali oggetti, mentre l’art. 46 regola il periodo di efficacia dell’autorizzazione che non può durare per più di ventotto giorni e deve essere confermata dal Segretario di Stato in un periodo di tempo non superiore alle quarantotto ore. L’art. 47, infine, disciplina eventuali reati che possano essere commessi, per esempio, da chi si rifiuta di fermare il veicolo e sottoporsi al controllo autorizzato.
In gennaio, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che queste disposizioni violano l’art. 8 della Convenzione, che regola il diritto alla riservatezza (right to respect for private and family life), nella parte in cui permettono, per quanto all’aperto, anche in assenza di qualsiasi legittimo sospetto, di poter procedere al potere di stop and search.
Proprio in ottemperanza a questa decisione, a luglio il Governo ha emanato delle linee guida volte a restringere la discrezionalità nell’esercizio di questo potere. Nel documento, il Governo ha chiesto di interpretare l’attuale espressione «expedient» di cui all’art. 44, che era condizione sufficiente per il soggetto autorizzante per esercitare il potere, congiuntamente con il termine «necessary», aggiungendo anche che un’operazione di stop and search può essere effettuata solo se vi siano motivi per sospettare che la persona abbia collegamenti con attività terroristiche. Inoltre, in futuro, questo potere potrà essere utilizzato solo per le perquisizioni di veicoli e non più anche per quelle di persone, per le quali sarà ancora possibile richiamare, tuttavia, l’art.
43 che però richiede che chi procede abbia un ragionevole sospetto che il soggetto controllato sia effettivamente un terrorista (reasonable suspicion). (Francesco Saitto)


REGNO UNITO – La Corte suprema ha affermato che lo Human Rights Act 1998 non si applica ai militari all’estero

Con la decisione
R v. Secretary of State for Defence and another del 30 giugno, la Corte suprema ha sancito che ai militari all’estero non si applica lo Human Rights Act 1998 che ha recepito nell’ordinamento britannico la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Nel caso in esame, la madre di un soldato ucciso chiedeva, in applicazione dell’art.
2 della Convenzione che fosse avviata immediatamente un’indagine sulle cause della sua morte. Jason Smith, infatti, aveva più volte lamentato un certo malessere ai suoi superiori dovuto al caldo eccessivo ed era morto poco tempo dopo per un colpo di calore mentre veniva utilizzato in alcune missioni.
La madre del soldato ha denunciato, dunque, che il Governo britannico avesse violato il diritto alla vita di suo figlio, chiedendo, per questo motivo, una inchiesta sulla sua morte seguendo le procedure previste e finalizzate a valutare eventuali lesioni di tale diritto.
In un primo tempo la High Court e la Corte d’appello (v.
Palomar. n. 38) hanno riconosciuto questo diritto alla famiglia della vittima, ma ora la Corte suprema ha ribaltato questi giudizi con la sentenza in oggetto affermando che i soldati all’estero non sono protetti dalla legge che tutela i diritti dell’uomo sul suolo britannico e che, quindi, non c’è un diritto automatico ad un’indagine per appurare le cause delle morte.
Le questioni affrontate dai giudici sono state due. In primo luogo, quella sulla giurisdizione, sollevata dal Segretario di Stato il quale negava che i giudici britannici avessero potestà di giudicare utilizzando l’Human Rights Act 1998 e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in quanto carenti di tale potere ai sensi dell’art.
1 della Convenzione stessa che sancisce il principio per cui gli Stati contraenti sono tenuti a rispettare i diritti sanciti nella Carta solo nell’ambito delle rispettive giurisdizioni. In secondo luogo, su istanza della madre del soldato morto, il diritto a vedere applicato l’art. 2 dello Human Rights Act 1998.
Per quel che riguarda la prima questione, la Corte ha ritenuto – con tre opinioni dissenzienti – che le tesi sostenute dal Segretario di Stato sono corrette, anche in virtù della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. A parere della Corte, non si può sostenersi che esista giurisdizione per il solo fatto che il Regno Unito esercita un potere di controllo sui suoi soldati.
In merito alla seconda questione, invece, i giudici, all’unanimità, hanno stabilito che il diritto ad un’indagine non sussistesse. (Francesco Saitto)


REGNO UNITO – La Corte suprema elabora un nuovo vademecum per le politiche di asilo per gli omosessuali che rischiano persecuzioni nel Paese di origine

Con la sentenza
HJ and HT v. Secretary of State for the Home Department, la Corte suprema ha dichiarato che violano la Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951, così come resa esecutiva dal Protocollo del 1967, quelle misure che negano il diritto di asilo a chi lo richiede perché omosessuale e, per questo motivo, a rischio nel proprio Paese di origine, con la giustificazione che il richiedente avrebbe così potuto nascondere le proprie inclinazioni. Questo approccio permetteva di negare, infatti, che sussistesse in casi come questi una «well-founded fear of persecution» e, quindi, di negare il diritto di asilo, in applicazione di un test – giudicato anch’esso illegittimo – sulla base del quale valutare la tollerabilità ragionevole (reasonable tolerability) delle restrizioni che il richiedente asilo avrebbe potuto tollerare.
In secondo grado, la Corte di appello aveva applicato questo test e negato il diritto di asilo per due persone – un iraniano ed un camerunense – che nei propri Paesi rischiavano persecuzioni per il loro orientamento sessuale.
Rielaborando i confini di questo test (par. 35), la Corte suprema ha affermato, tuttavia, che, per poter negare il diritto di asilo, è necessario procedere per fasi: nella prima, occorre valutare che l’appellante sia realmente omosessuale; poi, bisogna effettuare una valutazione prognostica volta a valutare le reali conseguenze del ritorno in patria, considerando se il soggetto tema a ragion veduta di essere perseguitato e che questo timore sia fondato (nessun rilievo, invece ha, secondo i giudici, a questo proposito, una valutazione sulla tollerabilità ragionevole di una situazione di questo tipo); il giudizio, poi, non deve mai essere di tipo comparativo e valutare quanto il richiedente asilo sarebbe libero nel nuovo Paese rispetto a quello di origine poiché la valutazione deve riguardare esclusivamente nei confronti del Paese di origine. Una quarta fase, consiste nel valutare la concretezza del pericolo: non è sufficiente che venga inteso come un semplice disvalore o che esista una pressione sociale, ma è necessario un rischio concreto di persecuzione; infine, bisogna passare dal livello astratto a quello concreto e valutare se il soggetto corra effettivamente questo rischio. Se le risposte a questi quesiti sono positive, allora il soggetto avrà diritto ad ottenere asilo.
I giudici hanno così stilato, ribadendolo poi nell’opinione di Lord Phillips al paragrafo 82, un vero e proprio vademecum che deve essere seguito prima dal Governo e poi dai tribunali. (Francesco Saitto)



ROMANIA – Dichiarata incostituzionale la legge “lustraţiei

Su richiesta di minoranze parlamentari (29 senatori e 58 deputati), nell’ambito del controllo preventivo di costituzionalità (
art. 146a Cost.), la Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la conformità a Costituzione della c.d. “legge di lustrazione” (Legii lustraţiei), riguardante la limitazione temporanea dell’accesso ad alcuni funzioni ed incarichi pubblici per coloro che hanno fatto parte di strutture di potere e dell’apparato repressivo del regime comunista tra il 6 marzo del 1945 e il 22 dicembre del 1989.
Con
decisione n. 820 del 7 giugno 2010, la Corte si è pronunciata per l’incostituzionalità della legge, che quindi, in base all’art. 147 Cost., deve essere riesaminata dalle due Camere e modificata in modo da renderla conforme a quanto stabilito dal giudice delle leggi.
La Corte ha innanzitutto messo in evidenza qual è la finalità di questo tipo di leggi, adottate nella gran parte dei paesi ex-comunisti (v.
Palomar n. 30). Essa può servire come riparazione morale per le vittime di quel regime, senza configurare alcuna forma di epurazione o di vendetta motivata da una precisa opzione ideologica. Piuttosto, un tale provvedimento è finalizzato al recupero della fiducia nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dell’autorevolezza delle istituzioni fondamentali dello Stato.
Tuttavia, la Corte ha affermato che la legge rumena viola il principio di non retroattività (art. 15 Cost.) e il principio di proporzionalità, giacché non può giustificarsi l’adozione di una simile misura restrittiva oggi, ventuno anni dopo la fine del precedente regime, né essa rientra nelle deroghe previste dall’art. 53 Cost. La legge, inoltre, sembra violare anche l’art. 23 Cost. sullo Stato di diritto e la presunzione di innocenza: nell’articolato, infatti, non si chiarisce in base a quali parametri possono essere individuati i soggetti destinatari delle limitazioni. Si introducono così una responsabilità e una presunzione di colpevolezza collettive, di tipo generico e globale, e soprattutto fondate su criteri meramente politici. La legge poi, secondo la Corte, non prevede delle garanzie sufficienti per lo svolgimento di un controllo da parte dei giudici sull’applicazione di queste restrizioni.
Infine, la Corte ha richiamato numerosi precedenti della Corte europea dei diritti dell’uomo su leggi simili adottate in altri Stati dell’Europa dell’est e ha concluso anche per la violazione degli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e famigliare), 10 (libertà di espressione), 11 (libertà di riunione e di associazione) e 14 (divieto di discriminazioni) della CEDU e della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici. (Cristina Fasone)


ROMANIA – La Corte costituzionale interviene in tema di procedimento legislativo e sui limiti dell’attività del Parlamento

In una
decisione del 19 luglio 2010, nell’ambito del controllo preventivo di costituzionalità su istanza del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale interviene su una pluralità di profili riguardanti il procedimento legislativo.
In primo luogo, esamina, su richiesta del capo dello Stato, la questione della presunta violazione dell’art. 75 Cost. che regola i rapporti tra le due Camere durante il procedimento legislativo, anche a seguito del rinvio presidenziale del disegno di legge in Parlamento per una nuova deliberazione. La Corte chiarisce che l’art. 75 Cost. deve essere interpretato in senso letterale: i due rami del Parlamento – Camera dei deputati e Senato – si dividono i compiti durante l’iter legislativo, assumendo, ora l’uno ora l’altro, la funzione di camera di riflessione, che effettua l’istruttoria legislativa sul progetto, o la funzione di camera di decisione, che delibera sul progetto di legge in via definitiva. I casi nei quali la Camera dei deputati si configura come camera di riflessione sono tassativamente previsti all’art. 75, comma 1 Cost. (in caso di testi disomogenei per contenuto si applica il criterio di prevalenza). La stessa suddivisione di funzioni si applica anche quando un disegno di legge è stato rinviato al Parlamento dal capo dello Stato. In caso di contrasto tra le due Camere, si attiva una procedura peculiare, che consiste nell’approvazione di due testi differenti da parte dei due rami del Parlamento: ciascuna Camera delibera in via definitiva sulle disposizioni di propria competenza.
La Corte costituzionale, tuttavia, non è giunta a pronunciarsi sul rispetto di questa procedura nel caso di specie, giacché ha riscontrato preliminarmente una violazione del suo giudicato. La legge censurata, infatti, riguardava anche la modifica e l’integrazione della legge n. 144 del 2007, sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’integrità, dichiarata incostituzionale in più parti con decisione della Corte del 14 aprile 2010 (v.
Palomar n. 42). Ebbene, il Parlamento ha riapprovato molte delle previsioni giudicate incostituzionali.
Infine, la Corte ha sottolineato come la legge in esame non si conforma affatto alla legge n. 24 del 2004, contenente le regole di tecnica legislativa per la redazione dei testi normativi: le leggi devono essere chiare e comprensibili, senza difficoltà sintattiche e passaggi oscuri e ambigui. Tali regole, secondo la Corte, devono essere obbligatoriamente rispettate dal Governo e dal Parlamento durante il procedimento di elaborazione dei disegni e delle proposte di legge. (Cristina Fasone)


RUSSIA – Promulgata una legge per l’ampliamento dei poteri investigativi dell’intelligence

Il 29 luglio il Presidente russo Dmitry Medvedev ha promulgato la legge approvata dal Parlamento russo per l’ampliamento dei poteri del Federal Security Service (FSB), l’intelligence federale russa. Il provvedimento era stato approvato il 16 luglio dalla Duma, la camera bassa del Parlamento russo, con una maggioranza di 354 voti contro 96. Quindi, passato alla camera alta, il Consiglio federale, era stato approvato con una maggioranza ancora più ampia, di 121 ad 1. La legge promulgata a fine luglio garantisce all’intelligence federale russa la possibilità di sottoporre a interrogatorio i cittadini nel corso delle proprie indagini, in vista del potenziale compimento, da parte di questi o di un terzo, di futuri crimini. In caso di reticenza o mancanza di collaborazione è prevista persino una punizione fino a 15 giorni di carcere. Il provvedimento ha acceso un forte dibattito nell’opinione pubblica in ragione della evidente somiglianza tra i nuovi poteri attribuiti al Federal Security Service e quelli esercitati dal KGB in epoca sovietica. Parte dell’opinione pubblica teme infatti che questi poteri possano essere utilizzati in modo intimidatorio contro i dissidenti politici. (Luca Marfoli)


SIRIA – Vietato l’uso del velo integrale nelle università

Con direttiva del Ministro dell’istruzione, il 19 luglio, in Siria è stato vietato l’uso del velo integrale alle studentesse universitarie poiché «in contraddizione con i valori accademici e la morale ed etica tradizionale della società siriana». Il provvedimento adottato potrebbe essere considerato in contrasto con talune disposizioni costituzionali previste dalla Carta del 1973. In particolare la Siria garantisce la libertà di culto ed il rispetto per tutte le religioni presenti sul territorio entro i limiti dell’ordine pubblico (
art. 35 della Costituzione). Tuttavia la nuova direttiva potrebbe incidere anche sulla libertà personale, sul principio di eguaglianza e sulla libertà di espressione garantite dagli artt. 25 e 38 della Costituzione siriana. Le disposizioni richiamate difatti, da un lato, garantiscono a ciascun cittadino la libertà di esprimersi liberamente con ogni mezzo ed in modo eguale rispetto a tutti gli altri e, dall’altro lato, prevedono che lo Stato debba garantire tali diritti e rispettare la dignità degli individui. Il provvedimento inoltre si pone in un contesto politico-sociale peculiare. La Siria dal 1963 è governata dal partito non confessionale Ba'ath, fondato negli anni quaranta da persone di differente origine religiosa, e presenta una popolazione prevalentemente costituita da musulmani (sunniti). Il conflitto tra libertà religiosa ed l’evidente tradizione arabo-musulmana è riscontrabile persino all’interno della Costituzione del 1973 in cui, accanto alla garanzia della libertà di culto, è anche previsto che il Presidente della Repubblica presidenziale araba siriana sia musulmano. Il provvedimento è stato preceduto da un’altra decisione riconducibile allo stesso Ministro dell’istruzione Ghiath Barakat. Qualche tempo prima, difatti, per ordine di questi era stato proibito il rapporto con il pubblico (studentesco) alle donne dipendenti dell’università che indossavano il velo integrale. Queste sono state spostate, quindi, in uffici non aperti al pubblico. (Luca Marfoli)


SPAGNA – A poche settimane dalla sentenza sullo statuto catalano, il Tribunale costituzionale torna nuovamente a pronunciarsi sullo statuto

Dopo essersi pronunciato lo scorso 28 giugno sul ricorso promosso dai deputati del gruppo parlamentare del Partito popolare (v.
Palomar n. 42), nelle ultime settimane il Tribunale costituzionale ha risolto altri quattro ricorsi presentati contro lo statuto di autonomia della Catalogna.
Il 9 settembre, innanzitutto, l’alto tribunale ha rigettato i ricorsi dei Governi di Aragona (
STC 46/2010), Isole Baleari (STC 47/2010) e Comunità valenziana (STC 48/2010). Le prime due Comunità autonome avevano impugnato la tredicesima disposizione integrativa dello statuto catalano in cui si stabilisce che i fondi della Catalogna conservati nell’Archivio della Corona di Aragona vengono integrati nel sistema di archivi della Catalogna.
La Comunità valenziana aveva invece impugnato diverse disposizioni in materia di competenze finanziarie, fra le quali la settima disposizione integrativa relativa al regime dei tributi ceduti dallo Stato alla Catalogna.
I ricorsi di Aragona e Isole Baleari sono stati rigettati con la unica opposizione del giudice di area conservatrice Jorge Rodríguez-Zapata, mentre sulla sentenza relativa al ricorso della Comunità valenziana hanno formulato un voto particolare anche i giudici Vicente Conde, Javier Delgado e Ramón Rodríguez Arribas.
Con la
sentenza del 1° ottobre, il Tribunale costituzionale ha poi rigettato il ricorso promosso dal Governo di Murcia, il quale aveva impugnato alcuni profili dell’art. 117 dello Statuto relativi all’acqua ed alle opere idriche.
Ad oggi, rimangono pendenti due soli ricorsi sullo statuto catalano, ossia quelli del Difensore del popolo e quello della Comunità autonoma di La Rioja. (Renato Ibrido)



SRI LANKA – Approvata la modifica costituzionale che rafforza i poteri del Capo di Stato e rimuove il limite del duplice mandato nell’esercizio della carica presidenziale

L’8 settembre 2010, il Parlamento unicamerale della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka ha approvato, con una maggioranza di centosessantuno a diciassette, una modifica costituzionale volta a rafforzare i poteri del Capo di Stato all’interno del quadro costituzionale vigente e a rimuovere il limite di due mandati per l’esercizio della carica presidenziale previsto dall’art. 31, c. 2, della Costituzione. La modifica, introdotta in
Costituzione come XVIII emendamento, consentirà all’attuale Presidente Mahinda Rajapaksa di ricandidarsi alla carica nel 2016, dopo la scadenza del proprio secondo mandato sessennale appena iniziato nel novembre 2010, sulla base dei risultati delle elezioni presidenziali tenutesi nel gennaio dello stesso anno. Oltre a rimuovere il limite del doppio mandato, la riforma ha altresì affidato in modo esclusivo al Capo di Stato la nomina dei componenti di alcuni organi costituzionali di rilievo nel quadro del sistema di garanzie previsto dall’attuale Costituzione singalese, entrata in vigore il 7 settembre 1978.
Il nuovo XVIII emendamento di fatto cancella, infatti, le modifiche costituzionali in senso garantista introdotte nel 2001 con il precedente XVII emendamento, il quale affidava ad un Consiglio costituzionale di nuova istituzione la nomina dei componenti di numerosi organi di garanzia ed il potere di esprimere pareri vincolanti in merito alla loro rimozione. Per espressa disposizione del XVII emendamento, i membri non di diritto del Consiglio costituzionale dovevano essere scelti tra individui «autorevoli e dotati di integrità, distintisi nella vita pubblica del paese e non legati ad alcun partito politico», almeno tre dei quali in rappresentanza degli interessi delle minoranze etniche e linguistiche esistenti sul territorio (prima tra tutte quella Tamil), nominati per tre anni dal Presidente su indicazione del Primo Ministro e del Leader dell’opposizione parlamentare, questi ultimi membri di diritto dell’organo, assieme al Presidente dell’unica Camera parlamentare.
Il XVIII emendamento appena entrato in vigore ratifica una situazione di fatto creatasi a partire dal 2005, quando, alla scadenza del primo mandato dei componenti del Consiglio costituzionale, il Presidente non aveva proceduto alle nuove nomine, provvedendo invece alla nomina diretta dei componenti delle commissioni e degli organi nei confronti dei quali il Consiglio esercitava le proprie competenze.
Al posto del Consiglio costituzionale, adesso abolito, il XVIII emendamento ha istituito un Consiglio parlamentare, che svolge mere funzioni consultive non vincolanti nei confronti del Presidente. Il Capo di Stato è così adesso espressamente investito in modo esclusivo di quel potere di nomina dei componenti di organi giurisdizionali di primaria rilevanza costituzionale e di commissioni parlamentari, di cui aveva già fatto uso in modo informale nel lustro appena trascorso. Tra i primi si può citare il Presidente ed i giudici della Corte suprema e della Corte di appello, il Procuratore generale e l’Ombudsman. Con riferimento invece alle commissioni parlamentari, il Capo di Stato adesso nomina i componenti della Commissione elettorale, della Commissione per i diritti umani, della Commissione di polizia nazionale e della Commissione finanze.
Il voto finale sull’emendamento in Parlamento, che, sulla base del disposto dell’art. 82, c. 5 della Costituzione, ha richiesto una maggioranza qualificata di due terzi dei membri dell’unica Camera (centocinquanta sui duecentoventicinque totali), ha rappresentato solo l’ultimo capitolo di un lungo iter caratterizzato dal coinvolgimento costituzionalmente necessario di altri organi istituzionali, così da porre in essere un emendamento istituzionalmente condiviso e sgombrare il campo da dubbi sulla legittimità costituzionale di esso.
L’iter era iniziato il 30 agosto 2010, quando il disegno di legge di modifica della Costituzione aveva ricevuto il voto favorevole del Gabinetto, organo esecutivo presieduto dallo stesso Capo di Stato – che è anche Capo del Governo –, e costituito dal Primo ministro – e Vice-capo del Governo – e dai ministri nominati dal Presidente e da questo revocabili ad nutum.
Il disegno di legge di modifica costituzionale era stato qualificato come urgente dallo stesso Gabinetto e sottoposto al vaglio preventivo di costituzionalità della Corte suprema, reso obbligatorio dal dettato dell’articolo 122, c. 1, lett. b) della Costituzione singalese. La disposizione in oggetto prevede infatti che ogni disegno di legge – di modifica costituzionale o meno – qualificato dal Gabinetto come urgente nell’interesse nazionale, debba essere inviato dal Capo di Stato al Presidente della Corte suprema, così che questa possa esprimersi sulla compatibilità del disegno con il dettato della Costituzione (o dei principi fondamentali di questa, qualora si tratti di un emendamento costituzionale).
In questo caso, la Corte era stata altresì investita del compito di determinare se la modifica in oggetto rientrasse nell’ambito di applicazione dell’art. 83 della Costituzione: in questa disposizione si prevede che, al fine di perfezionare il procedimento di revisione costituzionale, in aggiunta alla necessaria maggioranza qualificata di due terzi, la modifica debba anche essere approvata tramite consultazione referendaria ogni qualvolta essa investa gli articoli 1-3 e 6-11 della Costituzione («il Popolo, lo Stato e la sovranità», «Buddhismo», «Diritti fondamentali»), oppure tenti di estendere la durata del singolo mandato oltre il sessennio previsto dall’art. 30, c. 2. A far data dal ricevimento della lettera ufficiale e del disegno di legge, la Corte dispone di un massimo di tre giorni di tempo per  pronunciarsi sulla questione.
La certificazione emessa il 7 settembre 2010 dal supremo organo costituzionale dello Sri Lanka è degna d’interesse. In essa, oltre ad affermare la non incompatibilità a Costituzione del progetto di revisione, la Corte suprema ha altresì determinato la non necessarietà della consultazione referendaria per la validità dell’emendamento. La Corte ha infatti ritenuto dovesse essere rigettata la tesi per cui la modifica proposta, con riferimento sia alla rimozione del limite del doppio mandato che all’aumento dei poteri presidenziali, avrebbe inciso in modo sostanziale sull’esercizio della sovranità popolare e sul bilanciamento dei poteri come delineati negli articoli 3 e 4 della Costituzione (due degli articoli che, come visto, richiedono l’espressa approvazione popolare per la modifica). Per giurisprudenza costante della Corte in altri procedimenti di certificazione (certificazioni n. 5/1980, 1/1982, 2/1983, 1/1984, 7/1987 e 12/2002 ), gli articoli 3 e 4 della Costituzione dello Sri Lanka risultano strettamente connessi e devono essere letti in combinato nel giudizio di costituzionalità. In particolare, l’art. 3 pone in essere una generale affermazione di sovranità popolare: «Nella Repubblica dello Sri Lanka, la sovranità spetta al popolo ed è inalienabile. La sovranità deve essere intesa come implicante i poteri di governo, i diritti fondamentali ed il diritto di voto». L’art. 4 cala questa affermazione nell’esercizio concreto dei poteri dei tre diversi rami di governo – legislativo, esecutivo, giudiziario (cui si fa riferimento, rispettivamente, al primo, secondo e terzo comma della disposizione) –, nel necessario rispetto dei diritti fondamentali e, infine, nelle forme in cui la sovranità popolare si esercita con riferimento al diritto di voto per le consultazioni elettorali presidenziali, parlamentari e referendarie.
In relazione alla presunta lesione del principio di sovranità popolare – così come questa si manifesta nelle elezioni presidenziali di cui all’art. 4, lett. e) – derivante dall’abolizione del limite del doppio mandato, la Corte ha affermato che questa non è riscontrabile in quando l’emendamento avrebbe consentito ai cittadini – anche dopo la scadenza del secondo mandato – di poter scegliere il nuovo Capo di Stato tra una rosa di candidati più ampia, che avrebbe incluso, oltre a tutti gli altri candidati, anche il Presidente uscente, da essi già eletto due volte.
Con riferimento all’abolizione del Consiglio costituzionale e all’aumento dei poteri di nomina del Presidente, in special modo nei confronti del potere giudiziario di cui all’art. 4, lett. c), la Corte ha rigettato ogni prospettazione di attenuazione della garanzia di indipendenza, in quanto l’abolizione del Consiglio costituzionale avrebbe ristabilito una situazione quo ante rispetto all’attuazione del XVII emendamento, lasciando comunque intatte tutte le garanzie già presenti nella Costituzione del 1978, il cui testo originale prevedeva già la nomina da parte del Presidente dei giudici delle giurisdizione più elevate.
Non avendo riscontrato alcun effetto sulle disposizioni degli art. 3 e 4 della Costituzione, né un tentativo di estendere la durata sessennale del singolo mandato presidenziale, la Corte ha quindi stabilito che la modifica costituzionale richiedesse per il proprio perfezionamento la maggioranza qualificata in Parlamento, ma non una consultazione referendaria.
Come accennato, l’8 settembre 2010 il disegno di legge di modifica della Costituzione riceveva infine il voto favorevole della maggioranza qualificata richiesta.
Sin dalla sua entrata in vigore, la Costituzione dello Sri Lanka – la seconda Costituzione repubblicana adottata da questo Stato, dopo quella del 22 maggio 1972 – è stata sottoposta a numerose ed estese modifiche costituzionali. I poteri e le caratteristiche del mandato presidenziale sono stati oggetto privilegiato delle attenzioni dei riformatori, volte, per quanto possibile, a favorire l’accentramento dei poteri nelle mani del Capo di Stato ed un’estensione generale del periodo di permanenza in carica. La prima Costituzione repubblicana del 1972 – che sostituiva la c.d. “Soulbury Constitution” del 1946 – prevedeva originariamente una durata del mandato presidenziale di quattro anni. L’attuale Costituzione del 1978 stabilì invece una durata del mandato pari a sei anni, equiparandola a quella dell’unica Camera legislativa. Nel 1982, il III emendamento modificò gli articoli 31, 38 e 160 della Costituzione al fine di consentire al Presidente della Repubblica di candidarsi per un secondo mandato già dopo quattro anni di permanenza in carica, riducendo inoltre da un mese a due settimane l’arco di tempo all’interno del quale sarebbe dovuta avvenire la transizione da un’amministrazione all’altra al termine di un mandato.
Mentre nel caso del XVIII emendamento la Corte suprema ha escluso di trovarsi di fronte ad una modifica che incida sul bilanciamento complessivo dei poteri e sulla forma di stato, voci dissenzienti si sono levate sia a livello interno che internazionale. Le critiche interne si sono concentrate sul fatto che l’emendamento appena approvato rimuova uno dei più importanti limiti imposti dalla Costituzione all’esercizio della carica presidenziale, iniziando una deriva verso un governo dittatoriale di stampo dinastico. In particolare, i critici della riforma hanno sostenuto che il limite del doppio mandato contenuto in Costituzione avrebbe costituito un elemento essenziale della forma di governo presidenziale singalese, ed un freno necessario ai poteri del Capo dello Stato alla luce della già ampia durata temporale del singolo mandato (quest’ultima però, come visto, espressamente tutelata dall’art. 83 che richiede un procedimento di revisione costituzionale ancora più aggravato per la sua modifica). Sul versante internazionale, in una dichiarazione posta in essere l’11 settembre 2010, il Bureau of Public Affairs statunitense ha
manifestato preoccupazione nei confronti dell’attuazione del XVIII emendamento, in quanto esso «weakens checks and balances and thus undermines the principles of constitutional democracy».
La riforma, tuttavia, ha incontrato il favore di gran parte della cittadinanza. L’attuale Presidente Rajapaksa gode infatti di notevole popolarità, soprattutto alla luce dei consistenti sforzi da questo posti in essere per debellare il c.d. Esercito di liberazione delle Tigri Tamil, sforzi che hanno contribuito significativamente alla sua rielezione nel gennaio 2010. (Gianluca Gentili)


STATI UNITI – Incostituzionale la Proposition 8 californiana per violazione del XIV emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti

Con una
decisione presa il 5 agosto 2010, il giudice Vaughn Walker della corte distrettuale federale del distretto settentrionale della California nel caso Perry v. Schwarzenegger ha dichiarato l’incostituzionalità della Proposition 8, un’iniziativa costituzionale di origine popolare che nel novembre 2008 aveva modificato il testo della Costituzione della California inserendovi una disposizione che definiva il matrimonio come unione esclusiva tra un uomo ed una donna (v. Palomar n. 36). Tale modifica costituzionale aveva di fatto operato un ribaltamento della decisione della Corte suprema della California del maggio 2008 che aveva riconosciuto protezione costituzionale alle unioni omosessuali sulla base del principio di eguaglianza contenuto all’interno della Costituzione statale (v. Palomar n. 34). La decisione del giudice Walker chiude il primo grado di giudizio di fronte ad una giurisdizione federale, dopo che la costituzionalità della Proposition 8 era stata oggetto di impugnazione a livello statale conclusasi nel maggio 2009 con una declaratoria di costituzionalità da parte della stessa Corte suprema della California chiamata a pronunciarsi sul tema (vedi Palomar n. 38). La Proposition 8 è stata ritenuta in violazione dei principi del giusto processo (due process) e di eguaglianza (Equal protection clause) contenuti all’interno del XIV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Nell’emettere la declaratoria di incostituzionalità, la Corte ha qualificato come irrilevante il fatto che l’iniziativa costituzionale avesse trovato il supporto della maggioranza dei cittadini votanti californiani poiché «fundamental rights may not be submitted to [a] vote». Con riferimento alla tutela del diritto al due process, il riconoscimento costituzionale del matrimonio omosessuale secondo il giudice Walker sarebbe imposto dalla qualificazione del matrimonio come diritto fondamentale posta in essere dalla Corte suprema degli Stati Uniti nel caso Loving v. Virginia. Al fine di limitare la fruizione di tale diritto fondamentale per alcune categorie di soggetti, lo Stato avrebbe dovuto dimostrare un interesse di natura prioritaria («compelling interest») nel porre in essere la limitazione e che l’ambito di azione dell’emendamento fosse stato reso il più circoscritto possibile («tailored»). La modifica costituzionale in oggetto, infatti, secondo il giudice Walker, deve essere sottoposta al livello di scrutinio più elevato dagli organi giurisdizionali, il c.d. strict scrutiny. Il giudice monocratico ha altresì affermato che lo schema di unione civile delineato dal legislativo statale non poteva dirsi tutelare il diritto degli attori al matrimonio omosessuale in quanto posto in essere con l’esclusivo scopo di escludere le coppie omosessuali dall’istituto matrimoniale definito dal giudice come «culturally superior».
Con riferimento invece al principio di eguaglianza, il giudice ha affermato che ogni tipo di discriminazione basata sull’orientamento sessuale deve essere sottoposta al livello di scrutinio più alto («strict scrutiny»), ma che, nel caso di specie, non si sarebbe potuta salvare la Proposition 8 da una dichiarazione di incostituzionalità neppure tramite la sottoposizione di questa al livello di scrutinio più basso («rational basis test»). Citando la decisione
Romer v. Evans, il giudice ha affermato che la «la riprovazione morale nei confronti dell’omosessualità, il malanimo nei confronti di gay e lesbiche o semplicemente la convinzione che la relazione tra un uomo ed una donna sia di per sé migliore della relazione esistente tra due uomini o due donne […] non rappresenta una base legittima per poter legiferare» e che «da qualsiasi punto di vista, le coppie eterosessuali non sono migliori delle coppie omosessuali; al contrario, considerati nella loro veste di partners, genitori e cittadini, coppie eterosessuali ed omosessuali si situano su di un piano di eguaglianza. La Proposition 8 viola il principio di eguaglianza perché pone in essere un trattamento differenziato tra questi due tipi di unioni». Un appello è già stato proposto nei confronti della decisione in oggetto presso la Corte di appello federale per il Nono Circuito, la quale in data 16 agosto 2010 ha emanato un’ordinanza di sospensione dell’efficacia della decisione di primo grado in attesa del giudizio della Corte di appello stessa. L’ordinanza di fatto impedisce la emissione di nuove licenze matrimoniali per coppie dello stesso sesso sino a che la Corte di appello federale non si sia pronunciata sul ricorso. (Gianluca Gentili)


SUDAFRICA – La Corte costituzionale giustifica la limitazione del diritto di accesso al giudice per ragioni di efficienza ed economicità

Il 30 settembre la Corte costituzionale, con una maggioranza di otto giudici a tre, ha fornito un’interpretazione restrittiva del diritto di accesso al giudice (
art. 34 Cost.), modificando l’orientamento precedentemente espresso in materia e riformando la decisione della High Court di Eastern Cape.
La
decisione (Road Accident Fund and Another v Mdeyide, CCT 10/10 [2010] ZACC 18) è stata adottata al termine di una complessa vicenda giudiziaria. Il signor Mdeyide, cittadino sudafricano non vedente e analfabeta, era stato vittima di un incidente stradale e aveva presentato un’istanza, ai sensi del Road Accident Fund Act, per ottenere un risarcimento attraverso il fondo federale per le vittime della strada tre anni e tre giorni dopo l’accaduto. Tuttavia, la domanda era stata proposta quando ormai il termine fissato dalla legge in tre anni si era prescritto. Infatti, a causa delle condizioni di salute e dell’analfabetismo, la vittima era venuta a conoscenza della possibilità di ricorrere a tale fondo con grande ritardo. Pertanto gli era stato precluso l’accesso al fondo.
Nel 2007, in un precedente giudizio dinanzi alla Corte costituzionale con riferimento alla stessa vicenda, il giudice costituzionale aveva rinviato la questione alla High Court di Eastern Cape, che in un primo momento aveva respinto il ricorso di Mdeyide contro la possibilità di accedere al fondo. A parere della Corte costituzionale, la High Court non aveva tenuto sufficientemente in conto lo stato di salute e le capacità mentali del ricorrente. La High Court  si è quindi pronunciata per l’incostituzionalità del Road Accident Fund Act nella misura in cui non prevedeva alcuna deroga al termine di tre anni, neppure in ragione di circostanze eccezionali e delle peculiari condizioni dei richiedenti.
La decisione della High Court, impugnata dal Ministro per i trasporti e dall’ente di gestione del fondo per le vittime della strada, è stata ribaltata dalla Corte costituzionale. Quest’ultima, pur riscontrando una violazione del diritto di accesso al giudice, ha affermato che tale limitazione è giustificabile in base all’
art. 36 Cost. La previsione per legge di un periodo di tempo limitato entro il quale richiedere i benefici del fondo, è collegata, secondo la Corte, alla legittima esigenza del Governo di assicurare la continuità e la massima efficienza nella gestione del fondo a vantaggio delle numerose vittime di incidenti stradali. Inoltre, secondo il giudice costituzionale, il termine di tre anni è congruo e comunque abbastanza ampio da garantire una certa flessibilità nella scelta di ricorrere o meno al fondo.
Secondo il giudice Froneman, che ha redatto l’opinione dissenziente, invece, il Road Accident Fund Act è incostituzionale giacché il termine prescritto è ingiustificatamente rigido e si risolve in un danno potenziale alle categorie più svantaggiate da un punto di vista socio-economico (tra cui i disabili), che hanno minori possibilità e capacità di documentarsi sulla normativa vigente. (Cristina Fasone)


SUDAFRICA – La Corte costituzionale sanziona come immotivata una limitazione della libertà personale

Con decisione unanime del 24 agosto – sul caso
Malachi v Cape Dance Academy International (Pty) Ltd and Others, CCT 05/10 [2010 ZACC 13)] – la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 30, c. 1 e 3 del Magistrates’ Courts Act del 1944, che, su richiesta di un creditore (di più di 40 rand, equivalenti a poco più di 4 euro), conferisce ad un magistrato la facoltà di adottare un provvedimento di arresto nei confronti del debitore sospettato di voler lasciare il Paese.
Nel caso di specie, in attuazione del Magistrates’ Courts Act, la debitrice, una cittadina ucraina che aveva manifestato la propria volontà di tornare nel suo paese di origine, era stata detenuta per 16 giorni presso il penitenziario di Pollsmoor. Quindi, aveva impugnato le citate disposizioni dinanzi alla High Court invocandone l’incostituzionalità per violazione della libertà personale. La vicenda è quindi giunta dinanzi alla Corte costituzionale che ha confermato quanto stabilito dall’alta corte: L’art. 30 del Magistrates’ Courts Act è incostituzionale in assenza di una «giusta causa» che possa dar ragione della limitazione imposta ai diritti dei cittadini. Innanzitutto, l’arresto non rende più agevole il recupero del credito rispetto all’ipotesi di fuga all’estero del debitore, che nel periodo di reclusione non è messo nelle condizioni di procacciarsi i mezzi necessari a saldare il suo debito. In secondo luogo, quella subita dalla debitrice è una gravissima violazione della libertà personale; in terzo luogo, la cifra di almeno 40 rand quale danno minimo arrecato al creditore per l’adozione di un provvedimento di arresto appare sproporzionato rispetto alla limitazione inflitta alla libertà del debitore; infine, è inconcepibile che una persona sia detenuta senza che la sua responsabilità e i sospetti di fuga siano stati accuratamente vagliati. (Cristina Fasone)


UCRAINA – La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della riforma costituzionale del 2004

Il 1° ottobre, con
decisione n. 20-rp/2010, la Corte costituzionale ucraina ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della riforma costituzionale del 2004 adottata con la legge n. 2222-IV «sulla introduzione di emendamenti alla Costituzione dell’Ucraina». Il principale effetto della pronuncia della Corte è quello di una restituzione al Presidente della Repubblica dei poteri assegnati al Parlamento attraverso la riforma, con ampi riflessi sulla forma di governo del paese. In Ucraina la Corte costituzionale può sindacare la legittimità degli atti del Parlamento in base all’art. 150 della Costituzione. La stessa disposizione inoltre prevede che la questione di costituzionalità possa essere sollevata da «almeno 45 deputati nazionali dell’Ucraina». La questione di costituzionalità della legge n. 2222-IV dell’8 dicembre 2004 è stata sollevata da 252 deputati nazionali che hanno rilevato la violazione della procedura stabilita in Costituzione per la modifica della stessa (cap. XIII, artt. 154 ss. della Costituzione). A parere dei ricorrenti, sarebbe stato violato l’art. 159 della Costituzione, che prevede che la Corte costituzionale si esprima con proprio parere sulla conformità del disegno di legge (in specie il n. 4180 del 19 settembre 2003) ai requisiti previsti nelle due precedenti disposizioni costituzionali (artt. 157 e 158). La Corte costituzionale ha affermato che la norma posta dall’art. 159 della Costituzione e, pertanto, il parere del giudice costituzionale stesso, è essenziale nella procedura di revisione della Costituzione. Il disegno di legge n. 4180 nel 2003 è stato per la prima volta sottoposto all’esame del giudice costituzionale, che si è espresso con parere n. 3-v/2004, il 10 dicembre 2003. Nel giugno 2003 l’atto è stato modificato dal Parlamento ucraino (Verkhovna Rada) e sottoposto a nuovo esame della Corte costituzionale che si è espressa il 12 ottobre 2004 con parere n. 2-v/2004. Successivamente il provvedimento è stato sottoposto a nuova modifica da parte del Parlamento ucraino: tuttavia, questa volta non è stato sottoposto all’esame della Corte costituzionale per la valutazione dei requisiti di cui agli artt. 157 e 158 della Costituzione, ma è stato adottato con legge n. 2222-IV dell’8 dicembre 2004. Da un’analisi comparativa tra il disegno di legge n. 4180, sottoposto all’esame di cui all’art. 159 della Costituzione, e la legge n. 2222-IV, il giudice costituzionale ha rilevato forti elementi di differenza, sia sotto il profilo delle norme sottoposte a modifica (è stato modificato un numero minore di norme rispetto al disegno di legge), sia dal punto di vista redazionale. Il Tribunale costituzionale ha quindi dichiarato l’illegittimità della legge n. 2222-IV, per violazione degli artt. 19, c. 2 (obbligo degli organi statali ad agire in conformità alla Costituzione) e 159 Cost. con effetti a partire dalla data della decisione. La legge dichiarata costituzionalmente illegittima aveva introdotto modifiche agli artt. 76, 78, 81-83, 85, 87, 89, 90, 93, 98, 112-115. Di particolare rilievo erano le modifiche apportate alla durata della legislatura, elevata da quattro a cinque anni, e alla designazione del Primo ministro e di alcuni Ministri chiave del Gabinetto (art. 114). Prima della riforma del 2004, il Presidente della Repubblica aveva il potere di designare il Primo ministro, con il consenso di oltre la metà dei membri del Parlamento, e il Gabinetto dei ministri, su proposta del Primo ministro. In sostanza, il Presidente aveva un potere molto penetrante nella determinazione del Governo ucraino. Dopo il 2004 (anche se la riforma è entrata in vigore nel 2006) il Presidente ha perso parte delle proprie prerogative in ordine alla formazione del Governo, in favore del Parlamento. Infatti è il Parlamento che ottiene la possibilità di nominare il Primo ministro su proposta del Presidente della Repubblica, il quale deve indicare quale candidato il soggetto prescelto dalla coalizione parlamentare formatasi ai sensi dell’art. 83 della Costituzione (anch’esso modificato), o da una maggioranza parlamentare i cui deputati rappresentano un numero superiore alla metà dei componenti della Verkhovna Rada. Il Parlamento nel 2004 ha acquisito anche il potere di nominare il Ministro degli esteri e il Ministro della difesa, che ricoprono un ruolo chiave nella compagine governativa. (Luca Marfoli)


UCRAINA – Il Parlamento ha approvato e poi modificato la nuova legge sulle elezioni locali

Il Parlamento della Repubblica semipresidenziale ucraina ha approvato il 10 luglio la nuova legge sulle elezioni locali che riguarda l’elezione dei componenti della assemblea legislativa della Repubblica autonoma di Crimea e dei consigli degli enti locali e regionali. La nuova legge è stata approvata con una maggioranza di 259 deputati su 285 componenti del Parlamento (
Verkhovna Rada) e non si applica a taluni casi, quali ad esempio l’elezione del sindaco di Kiev o del presidente del consiglio comunale di Ternopyl. Il sistema elettorale adottato con il nuovo provvedimento è di tipo misto: la metà dei seggi è assegnata secondo un sistema di tipo maggioritario in collegi uninominali, mentre l’altra metà è attribuita attraverso un sistema proporzionale.
Diverse sono le novità introdotte dal provvedimento promulgato dal Presidente Yanukovych il 27 luglio. In primis è stata esclusa la candidatura per gli esponenti di quei partiti politici che non sono stati registrati almeno 365 giorni prima delle elezioni, impedendo così, a pochi mesi dalla competizione elettorale, la partecipazione alle elezioni di molte liste locali.
Sempre a scapito delle liste locali è poi il divieto espresso di presentare alle elezioni coalizioni di partiti.
Altro profilo di novità riguarda la composizione delle commissioni elettorali territoriali i cui membri saranno nominati dalle componenti locali dei partiti politici effettivamente rappresentati in Parlamento, a differenza del sistema precedente in cui non era prevista la necessità della presenza del partito nel Parlamento nazionale. Inoltre, sono stati incrementati i poteri della Commissione elettorale centrale le cui decisioni risultano vincolanti per tutti i soggetti coinvolti, ivi comprese le commissioni territoriali i cui provvedimenti potranno essere annullati a livello centrale. La Commissione elettorale centrale potrà inoltre decidere sulla validità dei risultati delle elezioni locali, a differenza di quanto accadeva nel precedente sistema.
Con il nuovo sistema elettorale locale è stata anche resa obbligatoria per i candidati a sindaco la loro presentazione alle elezione per il tramite delle articolazioni locali dei partiti nazionali. Il sindaco è eletto a maggioranza dei voti espressi, anche se ha ottenuto una percentuale di voti esigua rispetto al totale, essendo stata scartata la proposta di adottare un sistema basato sul raggiungimento del cinquanta per cento più uno dei voti.
La nuova legge ha inoltre ridotto il termine per lo svolgimento della campagna elettorale la cui durata è fissata in 50 giorni (in precedenza erano 90); il termine, in realtà, appare molto più breve (circa tre settimane) se si considera che nei 50 giorni indicati sono ricomprese le procedure di nomina e registrazione dei candidati. Ulteriore abbreviazione dei termini è stata introdotta con riferimento alla proponibilità dei ricorsi circa il regolare svolgimento delle elezioni.
Infine, è stato eliminato il requisito della sottoscrizione del programma politico presso la commissione elettorale durante la campagna elettorale, al momento della registrazione dei candidati, diminuendo così la quantità di informazioni che dovevano essere necessariamente fornite agli elettori.
In risposta ai dubbi sollevati sulla nuova legge sulle elezioni locali, nell’ambito di una sessione parlamentare straordinaria, il 30 agosto, il Parlamento ucraino ha infine approvato delle modifiche alla nuova legge. Un primo intervento – volto a superare i dubbi di conformità all’
art. 36 della Costituzione che garantisce eguali diritti a tutte le organizzazioni di cittadini – ha garantito la partecipazione alla competizione elettorale anche ai partiti costituiti nell’anno che precede la data delle nuove elezioni. Le ulteriori modifiche apportate riguardano invece la composizione delle commissioni elettorali locali, in cui sono stati introdotti ulteriori tre componenti (quindi da 15 a 18) la cui nomina spetta ai partiti politici locali. (Luca Marfoli)


UNGHERIA – La Corte suprema permette la diffusione di proclami elettorali discriminatori

La Corte suprema ungherese, il 30 settembre, ha confermato una decisione presa dalla Commissione elettorale nazionale sulla diffusione radiotelevisiva di uno slogan politico del partito di estrema destra Jobbik. Lo slogan elettorale era stato censurato dalle emittenti televisive e radiofoniche perché ritenuto discriminatorio nei confronti delle minoranze gitane nel paese. Nel messaggio una giovane donna che ha paura di uscire di casa si chiede: «i criminali gitani possono fare tutto quello che vogliono?». La commissione elettorale nazionale ha affermato che le emittenti nazionali devono trasmetterne il contenuto. La Corte suprema, chiamata a sindacare sulla decisione della commissione elettorale, ha affermato che le emittenti devono garantire un eguale trattamento a tutte le parti politiche durante una campagna elettorale e non sono responsabili del contenuto dei proclami elettorali. Il provvedimento adottato dalla Corte suprema coinvolge diversi principi e libertà costituzionalmente garantite. Esso si pone difatti quale risultato di un attento bilanciamento tra la libertà di opinione (
art. 61 della Costituzione), il principio di eguaglianza (art. 66), la tutela dei diritti politici (art. 71), e il principio di non discriminazione (art. 70/A). (Luca Marfoli)


UNGHERIA – La Corte costituzionale ha respinto la questione di costituzionalità sulla ratifica del trattato di Lisbona

Il 12 luglio la Corte costituzionale ungherese ha rigettato il ricorso sulla illegittimità costituzionale della ratifica del Trattato di Lisbona. Il ricorso era stato presentato da un privato cittadino in conformità a quanto previsto dall’
art. 32/A della Costituzione ungherese che prevede, al comma terzo, «che ognuno ha il diritto di avviare un procedimento davanti alla Corte costituzionale nei casi specificati dalla legge». La Corte costituzionale, in base all’articolo richiamato, ha il potere di vagliare la legittimità, rispetto alla Carta costituzionale, delle leggi e annullarle se incostituzionali. Nel ricorso presentato al giudice costituzionale è stato affermato che il Trattato di Lisbona metterebbe a repentaglio l’indipendenza e la sovranità della Repubblica ungherese. Prima della ratifica di un trattato internazionale, in base all’art. 36 della legge sulla Corte costituzionale il presidente della Repubblica e il Governo possono chiedere l’esame della costituzionalità del Trattato o di alcune sue disposizioni. Tuttavia questo esame di costituzionalità a priori nel 2007, al momento della ratifica del Trattato di Lisbona, non è stato effettuato. Il giudice costituzionale, dopo aver giustificato la propria competenza a decidere sul ricorso a posteriori, in base alla normativa costituzionale, ha rilevato che alla luce degli stessi cambiamenti introdotti dal Trattato di Lisbona i pericoli prospettati dal ricorrente sono privi di fondamento. Inoltre, per la decisione del ricorso, la Corte costituzionale ha richiamato le disposizioni di cui agli artt. 2 e 2/A della Costituzione: il primo, sulla sovranità, l’indipendenza e il principio dello Stato di diritto su cui si basa il sistema ungherese; il secondo, sulla c.d. clausola europea che assicura un riconoscimento in Costituzione alla partecipazione del paese all’Unione europea. Queste due disposizioni non sono state lese dalla ratifica del Trattato di Lisbona, la quale è avvenuta anche in conformità alle procedure costituzionalmente previste. Pertanto la Corte ha rigettato il ricorso dichiarando che l’Ungheria mantiene la sua indipendenza e sovranità ed il suo carattere di stato di diritto. (Luca Marfoli)


UNGHERIA – Promulgata la nuova legge sui media

Il Presidente della Repubblica ungherese, Pal Schmitt, ha promulgato il 10 agosto la nuova legge sui media. Il provvedimento è stato oggetto di un vivace dibattito in Parlamento circa la costituzionalità delle disposizioni in esso contenute. La novità principale introdotta dalla legge è rappresentata dalla fusione della Autorità per la supervisione dei media (ORTT) con l’Autorità per le telecomunicazioni (NHH) nel Consiglio dei media. Questo organo esercita un controllo sulle emittenti pubbliche e private ed è presieduto da un incaricato del Primo ministro (al momento, Viktor Orban) che rimane in carica nove anni senza possibilità di essere rimosso se non in caso di rifiuto di svolgere i propri compiti. I membri del Consiglio saranno nominati dal Parlamento in modo proporzionale rispetto alla sua composizione e ai rapporti di forza al suo interno. La nuova legge è stata oggetto di forti critiche da parte dell’opinione pubblica dell’ufficio sulla libertà dei media dell’OCSE. Inoltre, la riforma introdotta è stata ritenuta dalla federazione europea dei giornalisti una misura restrittiva della libertà di opinione e di parola che viola gli standard europei. (Luca Marfoli)


UNIONE EUROPEA – La Corte di giustizia si esprime sull’interpretazione degli artt. 43 e 49 del TCE in tema di monopoli pubblici sul gioco d’azzardo

L’8 settembre la Grande camera della Corte di giustizia si è espressa su una serie di rinvii pregiudiziali proposti da alcuni tribunali amministrativi tedeschi in cause differenti, poi riunite (C‑316/07, da C‑358/07 a C‑360/07, C‑409/07 e C‑410/07). Il rinvio pregiudiziale riguardava interpretazione degli artt. 43 e 49 del TCE sulla libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, per valutare la conformità della normativa nazionale e delle normative regionali sulla regolamentazione del gioco d’azzardo alla normativa europea. La questione sollevata dai giudici amministrativi riguardava in particolare l’assoggettamento a monopolio pubblico della organizzazione di scommesse su competizioni sportive a livello di un Land. Alla Corte di giustizia è stato richiesto di valutare se, alla luce del Trattato, tale monopolio e le restrizioni al mercato che ne derivano possano essere giustificati in termini di prevenzione e di lotta contro la dipendenza dal gioco. La Corte ha affermato che l’introduzione di un monopolio pubblico o l’assoggettamento a pubblica autorizzazione per l’esercizio di attività connesse al gioco d’azzardo nelle competizioni sportive per finalità di pubblico interesse non lede le disposizioni richiamate del Trattato purché sia rispettato il principio di proporzionalità. L’esame di proporzionalità rispetto al raggiungimento dell’obiettivo presupposto dalle restrizioni è rimesso al vaglio del giudice nazionale. Inoltre la Corte ha affermato che «la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo non osta a che un altro Stato membro subordini, nel rispetto dei requisiti posti dal diritto dell’Unione, la possibilità per tale operatore di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle sue autorità». (Luca Marfoli)


UNIONE EUROPEA – La Corte di giustizia decide sulla opportunità di un periodo transitorio per l’applicazione del primato del diritto comunitario

Nel
procedimento C‑409/06, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 234 TCE, da un tribunale amministrativo tedesco, con decisione del 21 settembre 2006, la suprema Corte europea si è espressa sul primato del diritto europeo rispetto al diritto nazionale. Con decisione dell’8 settembre, la Grande Camera della Corte di giustizia ha dichiarato l’illegittimità di una normativa interna per contrasto con gli artt. 43 e 49 del TCE, ritenendo peraltro in contrasto con il diritto comunitario e, in particolare,  con l’art. 10 del TCE, una decisione del Tribunale costituzionale federale tedesco sul medesimo caso. L’origine della controversia è da attribuirsi ad una normativa del Land della Nord Reno-Westfalia attuativa dell’accordo tra i Länder sulla predisposizione di un quadro normativo uniforme per l’organizzazione, l’esercizio e l’intermediazione, a titolo commerciale, dei giochi d’azzardo, ad eccezione dei casinò. La disposizione incriminata prevedeva la predisposizione di un monopolio pubblico dei giochi di azzardo in favore del Land, che ne gestiva le autorizzazioni per l’esercizio. La normativa è stata impugnata davanti al Tribunale costituzionale tedesco che ne ha rilevato l’incompatibilità con l’art. 12, comma 1 della Legge fondamentale, sulla la libertà di esercizio dell’attività economica. Il giudice costituzionale, il 28 marzo 2006, ha tuttavia ritenuto di non dover procedere ad annullare la normativa ma di mantenerne gli effetti fino al 31 dicembre 2007 così da consentire al legislatore di adottare misure sostitutive idonee per la prevenzione della dipendenza dal gioco d’azzardo, a cui la norma era improntata. Il tribunale di Verwaltungsgericht Köln ha tuttavia sollevato dubbi circa la conformità al diritto comunitario della decisione presa dal giudice costituzionale ritenendo che qualora la normativa interna entri in contrasto con le norme del Trattato, segnatamente con gli artt. 43 e 49 TCE, essa dovrebbe essere disapplicata senza alcuno spazio per un periodo “transitorio” come quello concesso al legislatore. La Corte di giustizia ha ricordato anzitutto che «come risulta da una giurisprudenza costante, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, le disposizioni del Trattato e gli atti delle istituzioni direttamente applicabili hanno l’effetto, nei loro rapporti con il diritto interno degli Stati membri, di rendere ipso iure inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale». Quindi, nell’esame della vicenda, ha ricordato che in una situazione come quella decisa dal Bundesverfassungsgericht una sorta di breve sospensione degli effetti della normativa comunitaria rispetto a quella interna lesiva poteva essere giustificata solo alla luce di una situazione di vuoto normativo che avrebbe creato disordini di carattere sociale e in specie avrebbe creato dei rischi sotto il profilo della dipendenza del gioco d’azzardo. Tuttavia, il caso sottoposto all’esame del giudice comunitario non assume tale forma e pertanto non può dirsi giustificato il periodo di sospensione stabilito «in considerazione dell’assenza di esigenze imperative di certezza del diritto». Il provvedimento assunto dal Bundesverfassungsgericht deve dirsi quindi incompatibile con l’art. 10 del TCE sul principio di cooperazione. E «per effetto del primato del diritto dell’Unione direttamente applicabile, una normativa nazionale relativa a un monopolio pubblico sulle scommesse sportive che, secondo quanto accertato da un giudice nazionale, comporti restrizioni incompatibili con la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, non contribuendo dette restrizioni a limitare l’attività di scommesse in maniera coerente e sistematica, non può continuare ad applicarsi per un periodo transitorio». (Luca Marfoli)


VENEZUELA – Pubblicata una nuova legge organica sul Tribunale supremo di giustizia che aumenta i poteri della Sala Constitucional

Il 29 luglio 2010 è stata pubblicata la
legge organica del Tribunale supremo di giustizia, che era stata approvata dal Parlamento l’11 maggio dello stesso anno. Tale legge va a sostituirsi alla precedente del 2004. Diversamente dal testo previgente – che constava di 23 articoli, suddivisi in molteplici e spesso prolissi commi, e di una disposizione ad un tempo derogatoria, transitoria e finale – la nuova legge si compone di 192 sintetici articoli (molti dei quali derivanti da una nuova suddivisione, in articoli, di quelli che prima erano commi), una disposizione derogatoria ed una disposizione finale. Nei Titoli I e II sono per lo più contenute previsioni relative al funzionamento ed alla composizione del Tribunale supremo, che continua a giudicare talvolta in sede plenaria, talaltra nella composizione ridotta di una delle cinque Sale (ognuna con specifiche competenze) e che, ora come prima, è definito come il più alto organo giurisdizionale della Repubblica: un organo contro le cui decisioni non sono in genere ammessi appelli, né ricorsi, salvo quanto è disposto nella legge stessa; questo è ciò che prevede l’attuale art. 3, mentre il previgente terzo comma dell’art. 1, rinviando ad una successiva disposizione, consentiva di ricorrere avverso sentenze definitive, emesse nei confronti di decisioni prese dai Tribunali ordinari in sede di amparo costituzionale o di controllo diffuso di costituzionalità, così come ammetteva il ricorso al plenum dell’organo contro le decisioni di una Sala nell’ipotesi di supposta violazione dei principi giuridici fondamentali contenuti nella Costituzione oppure in atti internazionali ratificati dal Venezuela.
Nel successivo Titolo III, che contiene le novità di maggiore portata, vengono descritte, in maniera analitica, le competenze di ciascuna Sala ed elencate le funzioni di carattere amministrativo del Tribunale supremo (fra cui sono comprese l’approvazione del regolamento e la scelta di svariate cariche). In particolare, si può osservare come siano aumentate le attribuzioni della Sala costituzionale, disciplinate all’art. 25. Tale Sala assume, per la prima volta, la competenza a dichiarare la nullità, totale o parziale, delle leggi nazionali e degli atti aventi forza di legge approvati dall’Asamblea nacional, ossia dal Parlamento monocamerale (e non più solo, come in passato, delle Costituzioni e leggi statali, nonché degli atti emanati dalle assemblee legislative degli Stati e dei municipi); un’altra novità è contenuta ai punti 10 e 11 dell’art. 25, che assegna alla Sala costituzionale il controllo sulle sentenze definitive, dei Tribunali della Repubblica e delle altre Sale, che non tengano conto dei precedenti pronunciati dalla Sala medesima, che applichino in maniera inadeguata una norma o un principio costituzionale o che commettano un errore grave nella loro interpretazione o, ancora, che non applichino alcun principio o norma costituzionale. Per quanto riguarda le decisioni prese dalle altre Sale, il giudizio potrà estendersi alla violazione dei diritti costituzionali, ma anche dei principi fondamentali contenuti nella Costituzione oppure in trattati, patti e convenzioni firmati e ratificati dal Venezuela; la supremazia della Sala costituzionale rispetto alle altre Sale emerge altresì dal punto 12 dell’art. 25, che modifica il punto 16 dell’art. 5 della precedente legge: con tale disposizione si prevede che la Sala costituzionale eserciti un controllo, che prima non era definitivo e non si specificava a quale Sala fosse affidato, sulle sentenze rese dai Tribunali ordinari nei giudizi di costituzionalità, estendendo tale controllo anche alle sentenze emanate dalle altre Sale del Tribunale supremo di giustizia; rispetto al passato, scompare il riferimento alle decisioni definitive prese in amparo costituzionale.
Per quanto attiene alle competenze della Sala costituzionale, oltre a quelle elencate nell’art. 25 della legge, altre sono contenute negli articoli 32 (attinente al controllo accentrato di costituzionalità), 33 (relativo al controllo diffuso di costituzionalità), 130 (riguardante la richiesta e la concessione di misure cautelari) e negli articoli 146 e 165 (disciplinanti la “domanda di protezione” per i diritti e gli interessi collettivi e diffusi).
I successivi Titoli IV e V si occupano dei criteri per la nomina (che, come in passato, compete al Parlamento a maggioranza qualificata e può riguardare solo cittadini che siano tecnici del diritto, di condotta ineccepibile e di riconosciuta fama), la rimozione e la durata (dodecennale) del mandato dei magistrati, ordinari e supplenti. Nel Titolo VI sono contenute le regole relative al funzionamento dell’organo di governo della magistratura. Il Titolo VII disciplina lo svolgimento dei processi davanti al Tribunale supremo di giustizia, guidati dai principi di oralità, immediatezza e concentrazione. Il Titolo VIII descrive le possibilità di partecipazione (anche se indiretta) dei cittadini rispetto all’operato del Tribunale supremo di giustizia ed il Titolo IX le sanzioni disciplinari che il Tribunale può comminare ai funzionari ed ai ricorrenti. Gli ultimi tre Titoli (X, XI, XII) contengono, rispettivamente, numerose disposizioni transitorie (art. 127-192), una disposizione derogatoria ed una finale. (Elisa Ciardelli)