n. 42
luglio
2010


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Palomar non rappresenta una testata giornalistica, viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base della disponibilità del materiale e delle news ; non è, pertanto, un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, c. 3, l. n. 62 del 7 marzo 2001 .
Editoriale – Con una sentenza fortemente contestata dai partiti catalani, il Tribunale costituzionale “riscrive” alcuni importanti passaggi dello statuto di autonomia della Catalogna
ARGENTINA – La Corte suprema interviene contro il fenomeno dell’abuso della decretazione d’urgenza
ARGENTINA – Dichiarata l’incostituzionalità dell’indulto concesso a Videla e Martínez de Hoz
ARMENIA – Sospeso il procedimento di ratifica del “Trattato di riavvicinamento” con la Turchia
AUSTRALIA – Ripristinata la piena vigenza del Racial Discrimination Act nei Northern Territories
BELGIO – La Corte costituzionale si è espressa sulle garanzie procedurali relative alla lingua nei procedimenti giudiziari
BELGIO – La Corte costituzionale si pronuncia sulla garanzia di giustiziabilità delle punizioni inflitte ai militari
BELIZE – Il Belize abbandona il British Privy Council Appeals System e trasferisce alla Corte di giustizia caraibica le funzioni di giudice di ultima istanza
BIELORUSSIA – La Corte costituzionale invita il legislatore ad intervenire sul diritto di accesso all’autorità giudiziaria
BOLIVIA – Con l’attuazione in via legislativa delle norme costituzionali in materia di decentramento territoriale, la Bolivia avvia il primo processo autonomico della propria storia
BOLIVIA – Approvata la legge di attuazione delle norme costituzionali che istituiscono l’organo elettorale plurinazionale
BOLIVIA – Istituita una “autorità indipendente” per la lotta alla corruzione e adottate ulteriori misure legislative finalizzate alla promozione della trasparenza amministrativa
BOLIVIA – La nuova ley del órgan judicial istituisce un autonomo sistema di giustizia per le comunità indigene
BOLIVIA – Il Tribunale costituzionale definisce il contenuto e la portata temporale del diritto all’acqua
BRASILE – Il Tribunale supremo si pronuncia sulla legge sull’amnistia
BRASILE – Il Tribunale superiore di giustizia riconosce il diritto di adottare alle coppie dello stesso sesso
BULGARIA – La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità della legge di bilancio del 2010
BULGARIA – Approvata una nuova disciplina sul trattamento dei dati riguardanti le comunicazioni elettroniche
BURUNDI – La minoranza batwa ottiengono l'iscrizione all'anagrafe e quindi il riconoscimento di alcuni diritti fondamentali
CANADA – La Corte suprema effettua un bilanciamento tra la tutela dei diritti dell’imputato e la libertà di espressione
CANADA – La Corte suprema interviene sulla giurisdizione competente all’applicazione della Carta dei diritti e delle libertà
CILE – Approvata una legge sulla protezione dei rifugiati
CINA – Modificata la legge sul segreto di Stato
COLOMBIA – Dichiarate incostituzionali le norme che favorivano la concentrazione dei mezzi di comunicazione e le pratiche monopolistiche
COLOMBIA – La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità della convocazione del referendum costituzionale per la modifica dell’art. 34 della Costituzione
COLOMBIA – Ritenuta incostituzionale la norma che consentiva il confronto del DNA dell’imputato con altri elementi genetici senza previa autorizzazione giudiziaria
COLOMBIA – Dichiarata l’incostituzionalità del decreto che dispone lo stato di emergenza sociale e di tutti gli atti conseguenti
COMORE – La Corte costituzionale dichiara illegittima la legge che estende di un anno il mandato del Presidente
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – Il divieto di fecondazione eterologa è in contrasto con la CEDU negli ordinamenti nei quali è prevista la fecondazione omologa
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – Entrati in vigore il Protocollo n. 14 ed il nuovo regolamento di procedura della Corte
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – Il divieto di trattamenti contrari all’art. 3 non ammette eccezioni neppure se giustificate dalla necessità di salvare la vita di un minore
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – Non spetta al giudice civile sindacare le tecniche che i giornali adottano per attrarre l’attenzione del propri lettori
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – Nel caso dell’ex imam Trabelsi, condannata l’Italia per la violazione degli artt. 1, 3 e 34 della Convenzione
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – Dopo l’approvazione della legge austriaca sulle unioni civili, la Corte si pronuncia in materia di same sex-marriage
EGITTO Nuova proroga dello stato di emergenza iniziato nel 1981
EGITTO La Corte suprema amministrativa dispone la revoca della cittadinanza agli uomini sposati con donne israeliane di religione ebraica
FILIPPINE – La Corte suprema afferma la possibilità per un’associazione a difesa dei diritti degli omosessuali di presentare candidati alle elezioni politiche
FRANCIA – Pubblicate le prime decisioni del Conseil constitutionnel sulle questions prioritaires de constitutionnalitè
FRANCIA – Il Conseil constitutionnel precisa la propria giurisprudenza relativa al controllo di compatibilità tra legge nazionale e diritto europeo
GEORGIA – La Corte costituzionale dichiara illegittima la legge organica che disciplina il processo costituzionale nella parte in cui alcune categorie di persone erano escluse dal diritto di azione
GERMANIA – Il tribunale del lavoro di Stoccarda ha ritenuto che non costituisce una discriminazione basata su motivi etnici il definire una persona “Ossi”
GERMANIA – Il Tribunale costituzionale respinge due richieste di sospensione di altrettante leggi volte a garantire maggiore stabilità economica nell’area euro
GERMANIA – Il Bundesgerichtshof, annullando la decisione di primo grado, riconosce il diritto a rifiutare l'accanimento terapeutico e, di conseguenza, il “diritto a morire”
GIAPPONE – Abolita la prescrizione per reati di omicidio
GIAPPONE – Entra in vigore la legge che dispone la necessità di un referendum per ogni modifica costituzionale
GRECIA – Approvato dal Parlamento un piano di austerità
HONDURAS – Prosegue fra numerose difficoltà il processo di riconciliazione nazionale
INDIA – La Corte suprema condanna l’uso di tecniche investigative inumane e degradanti
INDIA – La Corte suprema interviene in tema di sesso pre-matrimoniale e libertà di espressione
INDIA – Istituito un tribunale nazionale per le controversie in materia ambientale
INDONESIA – La Corte costituzionale afferma la legittimità costituzionale della legge che punisce i reati di blasfemia
IRAN – Il Parlamento approva una legge con cui limita i suoi poteri di controllo
ISLANDA – Il Parlamento approva una legge che riconosce il matrimonio tra persone dello stesso sesso
ISOLE FIGI – Decriminalizzate l’omosessualità e la sodomia
ISRAELE – La Corte suprema nega il diritto a “smascherare” l’identità di chi si nasconde dietro l’anonimato in internet per tutelare una specifica “libertà di espressione telematica”
ISRAELE – La Corte suprema dichiara incostituzionale la legge che garantiva sussidi economici per gli studenti sposati delle scuole yashiva
KAZAKISTAN – Una legge costituzionale aumenta, con un’approvazione “lampo”, i poteri del Presidente Nursultan Nazarbayev
KENYA – Una corte ha dichiarato che il sistema delle corti islamiche non è conforme alla Costituzione
KENYA – Approvata una nuova Costituzione
KIRGHIZISTAN – Approvata una nuova Costituzione in seguito a un colpo di Stato
LETTONIA – La Corte costituzionale ritiene costituzionalmente legittime le restrizioni alla doppia cittadinanza
MADAGASCAR – Definito un nuovo “calendario” per la transizione costituzionale alla IV Repubblica
NAMIBIA – Dichiarata l’incostituzionalità della section 21 dell’Extradition Act che escludeva la possibilità della liberazione su cauzione per gli estradandi in condizioni di privazione della libertà personale
NIGERIA – Dubbi di legittimità costituzionale circa l’esercizio del potere di nomina e revoca dei Ministri da parte del Vicepresidente nella sua funzione di Capo di Stato supplente
PAKISTAN – Approvata un’ampia revisione costituzionale che incide sulla forma di governo e sull’assetto federale dello Stato
PERÙ – Il legislatore statale introduce una procedura di consultazione delle comunità native relativamente allo sfruttamento delle risorse naturali locali
POLONIA – Entra in vigore la nuova legge sulla castrazione chimica
PORTOGALLO – Promulgata la legge che consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso
REGNO UNITO – Dopo le elezioni, evitato l’“hung” Parliament: due partiti di minoranza danno vita ad un inedito accordo di coalizione che li porta al Governo
REGNO UNITO – Il Parlamento approva il Constitutional Reform and Governance Act 2010
REGNO UNITO – La Corte suprema stabilisce che l’obbligo di notificare variazioni nel nome o nel domicilio imposto a tempo indeterminato per i condannati di reati sessuali è illegittimo
REGNO UNITO – La Corte suprema dichiara illegittimo un control order del Governo che, in assenza di un giudizio, imponeva serie restrizioni alla libertà personale dei sospettati per fatti di terrorismo
ROMANIA – La Corte costituzionale giudica illegittimi i tagli alle pensioni
ROMANIA – Dichiarate incostituzionali alcune disposizioni della legge che istituisce l’Agenzia nazionale per l’integrità
RUSSIA – La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la normativa che esclude le giurie per i processi per reati di terrorismo
SENEGAL – Approvata la legge per la parità di genere nelle liste elettorali
SENEGAL – Approvata la legge che dichiara la schiavitù e la tratta dei neri un crimine contro l’umanità
SERBIA – Il Consiglio dei ministri dell’Unione europea acconsente alla ratifica dell’accordo di associazione
SLOVACCHIA – La Corte costituzionale si pronuncia a favore della libertà di espressione delle testate giornalistiche
SLOVENIA – Si è svolto un referendum che apre la strada all’arbitrato internazionale per la definizione dei confini con la Croazia
SPAGNA – La nuova legge sulla comunicazione radiotelevisiva introduce apposite misure a tutela dei diritti delle donne, dei minori e delle persone diversamente abili
STATI UNITI – La Corte suprema afferma l’obbligo per il difensore di informare il cliente del rischio di espulsione in caso di dichiarazioni di ammissione della responsabilità penale
STATI UNITI – È incostituzionale il divieto di rappresentazione, diffusione e possesso di video o immagini che ritraggano maltrattamenti su animali
STATI UNITI – Entra in vigore una severa legge anti-immigrazione nello Stato dell’Arizona
STATI UNITI – Incostituzionale l’ergastolo per minori comminato per recidiva di reato
STATI UNITI – La Corte suprema conferma la legittimità costituzionale della detenzione a tempo indeterminato per colpevoli di reati sessuali affetti da malattie mentali
STATI UNITI – La Corte suprema federale incorpora il diritto a portare armi e lo rende applicabile anche agli Stati
TURCHIA – La Corte costituzionale dichiara illegittimo un nuovo pacchetto di riforme costituzionali di iniziativa governativa
UGANDA – Approvata un’ampia riforma della legislazione elettorale
UNGHERIA – Ridotto il numero dei deputati in Parlamento
UNGHERIA – Estesa con legge la cittadinanza ai magiari non residenti
UNIONE EUROPEA – La Corte di giustizia si pronuncia sul rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione francese in materia di controlli alle frontiere interne
VENEZUELA – Creato un organismo per controllare l’informazione
ZIMBABWE – Avviata la procedura di consultazione popolare sulla nuova Costituzione








Editoriale – Con una sentenza fortemente contestata dai partiti catalani, il Tribunale costituzionale “riscrive” alcuni importanti passaggi dello statuto di autonomia della Catalogna

Con una sentenza di ottocentottantuno pagine, il 28 giugno scorso il Tribunale costituzionale si è pronunciato sul ricorso d’incostituzionalità promosso dai deputati del partito popolare contro la
legge organica 19 luglio 2006, n. 6, contenente lo statuto di autonomia della Catalogna (EAC sulla cui approvazione e impugnazione v. rispettivamente Palomar n. 26 e 27), il quale è andato integralmente a sostituire il precedente statuto approvato con la legge organica 18 dicembre 1979, n. 4.
La
decisione del Tribunale costituzionale è arrivata al termine di un lunghissimo e tormentato iter processuale nel quale non sono mancati forti momenti di tensione, come testimoniano le polemiche suscitate dalla ricusazione del giudice Pérez Tremps (sull’Auto del 2 febbraio 2007 v. Palomar n. 29). In particolare, alcuni autori hanno evidenziato come quest’ultima decisione abbia finito per configurare un completo e singolare overruling rispetto ai criteri che fino a quel momento avevano informato la dottrina del Tribunale in materia di ricusazione dei giudici costituzionali.
Dopo un lungo periodo di aspre contrapposizioni interne, il 31 maggio il Tribunale costituzionale ha raggiunto una intesa, sia pure a maggioranza, sulla votazione per parti separate della sentenza, sbloccando di fatto una situazione di stallo che si prolungava ormai da molti mesi. Sulla base dell’accordo promosso dalla presidenza del Tribunale, il 28 giugno si è proceduto a votare separatamente quattro diversi blocchi di questioni: mentre il blocco concernente gli enunciati da dichiarare incostituzionali veniva approvato con una maggioranza di otto voti, le altre parti (il preambolo, gli enunciati dichiarati costituzionali e quelli sottoposti ad una interpretazione conforme) venivano rese con una maggioranza di sei. Nel complesso, esprimevano un voto particolare
quattro giudici di area conservatrice (Conde Martín de Hijas, Delgado Barrio, Rodríguez-Zapata Pérez e Rodríguez Arribas) ed il magistrato catalano e progressista Gay Montalvo).
Dichiarando l’incostituzionalità di quattordici disposizioni e subordinando la legittimità di altre ventisette ad una interpretazione conforme, il Tribunale costituzionale ha inciso profondamente su alcuni punti dello statuto catalano, anche se non sono mancate fra i primi commenti opinioni che hanno inteso porre maggiormente l’accento sul rigetto delle censure mosse dal gruppo parlamentare del partito popolare a centoquattordici articoli dello statuto.
Una prima questione ha coinvolto innanzitutto i riferimenti ai termini «nazione» e «realtà nazionale» contenuti nel preambolo. Secondo l’opinione di maggioranza, tali espressioni sono prive non solo di efficacia giuridica normativa – al pari di qualsiasi disposizione contenuta in un preambolo (STC 36/1981, 132/1989, 150/1990) – ma sono altresì prive di efficacia giuridica interpretativa, essendo inidonee pertanto a configurare un criterio ermeneutico utile alla ricostruzione della volontà del legislatore. Il termine «nazione» – afferma la sentenza – può infatti collocarsi su due diversi livelli: un livello culturale, storico, linguistico, sociologico e persino religioso. In questo primo significato, l’auto-rappresentazione di una collettività come realtà nazionale, pur priva di efficacia giuridica, assume piena legittimità in un ordinamento democratico. Un secondo livello individua invece la nazione nella sua dimensione giuridico-costituzionale: «ed in questo specifico significato» – si legge nella sentenza – «la Costituzione non conosce altra Nazione che quella spagnola», così come individuata nel preambolo e nell’art. 2
C.E.
Possiede invece valore giuridico meramente interpretativo il riferimento del preambolo al «diritto inalienabile della Catalogna all’autogoverno» proclamato dallo statuto. Tale diritto, si sostiene nella pronuncia, non è altro che il «diritto all’autonomia delle nazionalità e delle regioni» che integrano la Nazione spagnola sancito dall’art. 2 C.E. Nello stesso senso, la menzione dei «simboli nazionali della Catalogna» contenuta nell’art. 8 EAC deve essere interpretata, d’accordo con la Costituzione, nel significato di «simboli di una nazionalità costituita come Comunità autonoma nell’esercizio del diritto che riconosce e garantisce l’art. 2 C.E.».
Il preambolo dello statuto individua poi nella Costituzione, «così come sui diritti storici del popolo catalano» il fondamento dell’«autogoverno della Catalogna». Tale disposizione trova concreto sviluppo nell’art. 5 dello statuto, in base al quale «l’autogoverno di Catalogna è anche fondato sui diritti storici del popolo catalano, sulle sue istituzioni secolari e sulla tradizione giuridica catalana, che il presente statuto incorpora e attualizza nel quadro dell’articolo 2, disposizione transitoria seconda, e delle altre disposizioni della Costituzione, da cui deriva il riconoscimento di una posizione unica della
Generalitat in relazione al codice civile, alla lingua, alla cultura ed al sistema istituzionale nel quale è organizzata la Generalitat». La formula «diritti storici», coniata nel contesto canadese allo scopo di tutelare alcune prerogative delle popolazioni native dinnanzi alla colonizzazione occidentale, come noto, è stata ripresa dalle disposizioni aggiuntive della Costituzione del 1978, anche se la lettura pacifica di queste norme ha riferito tali diritti ai soli territori basco e navarro. Secondo il Tribunale costituzionale solo impropriamente, rectius, non giuridicamente, è possibile intendere i diritti storici come fondamento dell’autogoverno autonomico. In questo senso, l’art. 5 EAC si riferisce a «diritti storici in un significato ben distinto da quello corrispondente ai diritti dei territori forali» previsti dalla prima disposizione aggiuntiva della Costituzione». In definitiva, la legittimità costituzionale della disposizione in esame è stata fatta salva solo al prezzo di una interpretazione conforme che ha ridimensionato pressoché totalmente il tentativo di fondare sull’art. 5 una clausola aperta per l’acquisto di nuove competenze.
Il Tribunale costituzionale ha invece rigettato le censure mosse all’art. 2.4 EAC in base al quale «i poteri della
Generalitat emanano dal popolo di Catalogna». Secondo i magistrati costituzionali, tale disposizione non intende individuare un soggetto concorrente al «popolo spagnolo», il quale ai sensi dell’art. 1.2 C.E. rimane il solo ed esclusivo titolare della sovranità nazionale. La norma statutaria, infatti, non può che essere letta congiuntamente all’art. 1 EAC, in base al quale «la Catalogna (…) esercita il suo autogoverno (…) conformemente alla Costituzione», sicché è lo stesso statuto a muoversi nell’ordine di idee secondo il quale l’unico titolare della sovranità è il popolo spagnolo. Affermando che i poteri della Generalitat emanano dal popolo di Catalogna, l’art. 2.4 ha inteso piuttosto collocarsi sul terreno del principio democratico: se per popolo catalano deve intendersi quel gruppo di cittadini spagnoli che sono destinatari delle decisioni dei pubblici poteri previsti dallo statuto, una elementare esigenza di legittimazione democratica impone di consentire a questi stessi destinatari di partecipare alla formazione della volontà dei poteri della Generalitat. È solo in questo senso, dunque, che può intendersi la disposizione statutaria oggetto di impugnazione.
Con una operazione interpretativa per certi aspetti analoga, il Tribunale costituzionale ha altresì rigettato le censure mosse agli artt. 3.1 e 7 EAC. In base all’art. 3.1 i rapporti fra la
Generalitat e lo Stato sono retti «dal principio generale secondo il quale la Generalitat è Stato». Tale formula, la quale alludeva più o meno velatamente ad una sorta di natura statuale sub-federale della Comunità autonoma catalana, è apparsa tuttavia ai giudici costituzionali «indiscutibile». Secondo l’interprete supremo della Costituzione, lo Stato spagnolo (Stato in senso ampio) non è costituito infatti solamente dallo Stato centrale (Stato in senso stretto) ma anche dalle Comunità autonome nelle quali quest’ultimo si organizza. In questo senso, non è casuale – si legge nella sentenza - che l’art. 152.1 C.E. attribuisca ai Presidenti delle Comunità autonome la rappresentazione ordinaria dello Stato nel rispettivo territorio regionale.
Quanto al concetto di «cittadini della Catalogna», introdotto dall’art. 7 EAC con riferimento ai «cittadini spagnoli legalmente residenti» nella Comunità autonoma, esso «non è altro che una specie del genere “cittadinanza spagnola”, alla quale non si oppone da un punto di vista ontologico».
Per una dichiarazione di incostituzionalità “secca” ha optato invece il Tribunale con riferimento all’art. 6.1. EAC nella parte in cui dispone che «il catalano (…) è la lingua preferenziale in tutti i corpi dell’amministrazione pubblica catalana e nei mezzi di comunicazione pubblica». Secondo il Tribunale, ben può l’art. 6.1, come effettivamente dispone, stabilire che il catalano è «la lingua d’uso normale». Peraltro, il concetto di «preferenziale», a differenza di quello di normalità, proprio «per il suo tenore, trascende la mera descrizione di una realtà linguistica ed implica il primato di una lingua sull’altra nel territorio della Comunità autonoma», pregiudicando in maniera inammissibile l’equilibrio fra due lingue – il catalano ed il castigliano – «ugualmente ufficiali».
Quanto al dovere dei cittadini della Comunità autonoma di conoscere il catalano (art. 6.2 EAC), secondo la sentenza questa disposizione sarebbe radicalmente incostituzionale se tentasse di imporre un dovere della medesima natura di quello sancito dall’art. 3 C.E. con riferimento al castigliano. Tuttavia, secondo la Corte, è possibile escludere questa interpretazione riconoscendo la diversa natura del dovere imposto dall’art. 6.2. Lungi dal poter essere esteso a tutti i cittadini della Comunità autonoma, il dovere di conoscere il catalano integra esclusivamente un dovere «esigibile individualmente», assumendo un ambito più circoscritto e apparendo funzionale alla realizzazione di due specifici diritti inclusi nel catalogo di cui al titolo I dello statuto. In questo senso, il dovere
ex art. 6.2 si impone innanzitutto nel campo dell’insegnamento e dell’educazione, in quanto «gli allievi hanno il diritto di ricevere l’insegnamento in catalano a livello non universitario. Hanno anche il diritto e l’obbligo di avere una conoscenza sufficiente orale e scritta del catalano e del castigliano alla fine degli studi obbligatori» (art. 35.2 EAC) In secondo luogo, il dovere di conoscere il catalano involge i rapporti con la pubblica amministrazione, dal momento che ciascun cittadino ha diritto di usare la lingua ufficiale di propria scelta nelle sue relazioni con le amministrazioni (art. 33 EAC).
Fra gli indicatori che consentono di distinguere una costituzione
sub-federale da uno statuto regionale, quello dell’esistenza di una disciplina completa ed autonoma di diritti è probabilmente uno dei più importanti. Da questo punto di vista, l’incorporazione nell’EAC di un catalogo di «diritti, doveri, criteri direttivi» si è mossa nella direzione tracciata dalle costituzioni delle Province argentine o dei Länder tedeschi. E tuttavia, non sembra che la “rilettura” proposta dalla sentenza in esame abbia assecondato l’aspirazione alla “costituzionalizzazione” dello statuto catalano.
Ad avviso dei deputati ricorrenti lo statuto è fonte inidonea sia ad includere “diritti fondamentali” sia ad incidere su quelli, che con la medesima qualifica di “fondamentali”, venivano riconosciuti negli artt. da 15 a 29 C.E. Rispetto a tali argomenti, i magistrati costituzionali hanno innanzitutto distinto fra “diritti fondamentali” ed “altri diritti”. Fra i primi rientrano, «in senso stretto, solo quelli che, in garanzia di libertà ed uguaglianza, vincolano tutti i legislatori, siano essi le
Cortes Generales o le Assemblee legislative delle Comunità autonome, senza eccezioni. Questa funzione limitativa può essere realizzata solamente dalla norma comune e superiore a tutti i legislatori, ossia la Costituzione». Disposizioni statutarie concernenti diritti fondamentali – nel senso sopra specificato – appaiono così ammissibili solamente se meramente riproduttive delle norme costituzionali. Quanto ai diritti “non fondamentali”, il T.C., richiamando il proprio precedente sullo statuto valenziano (STC 247/2007), ha affermato che, lungi dall’integrare dei diritti pubblici soggettivi, essi vanno considerati alla stregua di «mandati ai pubblici poteri» rientranti nel contenuto non necessario dello statuto. Evidenti sono i punti di contatto fra la posizione espressa dal Tribunale spagnolo e l’indirizzo della Corte costituzionale italiana (sentt. 2, 372, 378 e 379 del 2004). Con la prima sentenza la Corte aveva riconosciuto l’esistenza di contenuti non necessari dello statuto regionale, anche indicanti aree di prioritario intervento politico e legislativo, dubitando tuttavia della loro efficacia giuridica. Con le sentenze sugli statuti delle Regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna – questi ultimi due aventi ad oggetto in particolare i diritti dei migranti – la Corte ha invece affermato che tali contenuti, anche se inseriti nel testo dell’articolato anziché in un preambolo, esplicano una funzione «di natura culturale o anche politica, ma certamente non normativa» e che per la loro «inidoneità lesiva» sono insuscettibili di essere oggetto di ricorso.
Il Tribunale costituzionale ha escluso inoltre che i diritti fondamentali possano essere attuati da uno statuto di autonomia. Tale funzione spetta invece alla legge organica prevista dall’art. 81 C.E. e in subordine dalla legge ordinaria, anche autonomica, secondo quanto sancito dall’art. 53.1 C.E. «Nel fatto che una semplice legge autonomica (legge ordinaria) possa fare ciò che è precluso ad uno statuto» (legge organica) – si legge nella sentenza – «non può essere ravvisato alcun paradosso. Infatti, non è che la legge autonomica possa fare di più (rispetto ad una legge gerarchicamente sovraordinata); semplicemente si tratta di cosa diversa, come è normale nel gioco delle norme ordinate secondo il criterio di competenza». In questa logica, l’inidoneità dello statuto ad attuare diritti fondamentali emerge non solo sul terreno delle fonti del diritto, ma anche e soprattutto su quello del «principio di uguaglianza degli spagnoli in materia di diritti fondamentali».
Enunciate queste premesse, il Tribunale ha respinto le censure di costituzionalità o, al massimo, ha proceduto ad una interpretazione conforme, con riferimento ai singoli diritti ricompresi nel catalogo statutario. Volendo cercare, pur nella diversità delle problematiche, un filo conduttore nell’
iter logico seguito dalla sentenza in ordine alle disposizioni sui diritti oggetto di impugnazione, esso può essere ravvisato nel peso «determinante» che è stato riconosciuto alla clausola contenuta nell’art. 37.4 EAC ai fini di una corretta comprensione di tutte le norme che integrano il titolo I. Ai sensi dell’art. 37.4, precisamente, «i diritti ed i principi del presente titolo non implicheranno alterazione del sistema di distribuzione delle competenze né la creazione di nuovi titoli di competenza né la modifica di quelli già esistenti. Nessuno dei provvedimenti del presente titolo sarà applicato o interpretato in forma riduttiva o limitativa dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dai trattati e dalle convenzioni internazionali ratificati dalla Spagna».
Con specifico riferimento ad alcuni singoli diritti, il Tribunale ha rigettato in particolare le censure mosse agli artt. 15 (diritti della persona), 20 (diritto ad affrontare con dignità il processo della morte) e 21 EAC (diritto dei genitori a che i loro bambini ricevano la formazione morale e l’educazione religiosa conforme alle proprie convinzioni nelle scuole pubbliche nelle quali l’educazione è laica).
La prima disposizione stabilisce il «diritto di ogni individuo a vivere con dignità, sicurezza e autonomia, libero dallo sfruttamento, dai maltrattamenti e da tutti i tipi di discriminazione, nonché il diritto a sviluppare liberamente la sua personalità e le sue capacità personali». Secondo l’interprete supremo della Costituzione, «una proclamazione tanto generica quanto astratta (…) non fa altro che configurare l’art. 15.2 EAC come un enunciato meramente riproduttivo delle norme contenute nell’art. 10.1 C.E. e delle principali proclamazioni internazionali di diritti». In quanto norma meramente riproduttiva, nonché alla luce dell’art. 37.4 EAC, essa non è incostituzionale.
Pienamente compatibile con il diritto alla vita e all’integrità fisica e morale (art. 15 C.E.) appare poi «il diritto a ricevere un appropriato trattamento del dolore e le cure palliative necessarie per affrontare con dignità il processo della morte» (art. 20.1 EAC), mentre il diritto a un’educazione religiosa e morale scelta dai genitori anche in scuole laiche (art. 21 EAC) viene giudicato «manifestamente innocuo» rispetto allo statuto costituzionale dell’educazione (art. 27 C.E). Anche in questo caso, inoltre, la clausola di cui all’art. 37.4 EAC «elimina definitivamente qualsiasi rischio di interpretazione viziata».
Fin dalla sua approvazione, la dottrina ha messo in luce alcune analogie fra il nuovo statuto catalano e i testi costituzionali. Come già accennato, infatti, per impianto (223 articoli a fronte dei 57 precedenti) e contenuto, i punti di contatto con le Costituzioni, almeno quelle degli enti
sub-federali, appaiono davvero significative. Emblematica è in questo senso la previsione di appositi congegni di protezione del catalogo di diritti, previsione che si inserisce pienamente nella tendenza espressa dalle Costituzioni degli ordinamenti di democrazia pluralista ad assicurare la protezione dei diritti non solo sul piano delle affermazioni di principio.
Nello statuto, il più importante di questi congegni è rappresentato dall’istituzione di un Consiglio delle garanzie statutarie, incaricato di tutelare i diritti riconosciuti dal titolo I EAC e da una apposita Carta da approvare con legge autonomica. Già prima della riforma statutaria la Catalogna, al pari di altre Comunità autonome, aveva conosciuto l’esperienza degli organi consultivi regionali, i quali pur svolgendo una funzione meramente consultiva, avevano giocato un ruolo fondamentale nell’evoluzione del modello autonomico spagnolo. Il nuovo statuto, attribuendo al Consiglio delle garanzie statutarie, in aggiunta alle competenze già in precedenza assegnate al Consiglio consultivo della Generalità catalana, il potere di esprimere un parere vincolante «in relazione ai progetti di legge del Governo ed alle proposte di legge del Parlamento che attuino o comunque incidano sui diritti riconosciuti dal presente statuto», comportava un mutamento parziale della natura dell’organo, il quale assumeva una funzione «quasi giurisdizionale» e per vari aspetti assimilabile a quella del
Conseil constitutionnel francese. Alcuni autori avevano invece collocato il Consiglio a metà strada fra i tribunali costituzionali dei Länder tedeschi ed i consigli di garanzia statutaria presenti nell’esperienza italiana. Questo salto di qualità non era in ogni caso privo di aspetti problematici. Benché parte della dottrina faceva salva la legittimità costituzionale dell’art. 76.4 EAC sulla base del fatto che la legge istitutiva del Consiglio collocava il parere vincolante in una fase molto embrionale del procedimento legislativo (la fase immediatamente successiva all’esercizio dell’iniziativa legislativa), la posizione maggioritaria evidenziava l’inidoneità della fonte statutaria ad introdurre un organo che svolge una funzione codecisoria nell’ambito del procedimento legislativo, con grave pregiudizio delle competenze assegnate dalla Costituzione all’Assemblea autonomica.
Con la sentenza sullo statuto catalano il Tribunale costituzionale ha aderito decisamente a questo secondo indirizzo. L’interprete supremo della Costituzione ha preliminarmente affermato l’assoluta legittimità della previsione di un organo di autocontrollo sulla falsariga del Consiglio delle garanzie statutarie. In questo senso, non può essere invocato come argomento il problema della denominazione dell’organo, la quale è apparsa ai ricorrenti assai similare a quella di altri Tribunali di ordine costituzionale, ed in particolare l’organo di giustizia costituzionale istituito dalla Carta della II Repubblica spagnola. Come si legge nella sentenza, «assume rilievo in questa sede esclusivamente la natura giuridica del Consiglio (…) ed in nessun caso possono invocarsi le reminescenze storiche o di diritto comparato evocate dalla sua denominazione formale». Piuttosto, i magistrati costituzionali hanno osservato l’indeterminatezza del modello di controllo previsto dallo statuto. Da questo punto di vista, due sono le opzioni che può in astratto sviluppare il legislatore autonomico: un controllo da effettuarsi nel momento della presentazione dell’iniziativa legislativa (opzione, come visto, fatta propria dalla legge sul Consiglio delle garanzie statutarie), ovvero un controllo successivo alla conclusione del procedimento legislativo, ma preventivo rispetto alla pubblicazione della legge. Ad avviso del Tribunale, in entrambi i casi, l’art. 76.4 EAC appare incostituzionale: nel primo perché introduce una «inammissibile limitazione dell’autorità e delle competenze parlamentari, con grave pregiudizio dei diritti di partecipazione politica riconosciuti dall’art. 23 C.E.». Nel secondo, perché configura «il controllo esercitato dal Consiglio in termini eccessivamente simili (senz’altro materialmente equivalenti) ad un controllo giurisdizionale sulle norme giuridiche» pregiudicando così il monopolio in materia di giustizia costituzionale riservato dall’art. 161 C.E. al Tribunale costituzionale.
Dopo aver dichiarato l’incostituzionalità dell’inciso «con carattere esclusivo» riferito alle funzioni del Difensore civico (art. 78 EAC), il Tribunale costituzionale ha dichiarato interamente incostituzionale l’art. 97 EAC, il quale istituisce il Consiglio di giustizia della Catalogna come organo di autogoverno del potere giudiziario nella Comunità autonoma ed «organo decentrato del Consiglio generale del potere giudiziario, senza pregiudizio ai poteri di quest’ultimo, in accordo con quanto previsto dalla legge organica del potere giudiziario». Ad avviso dei magistrati costituzionali, la configurazione di questo inedito organo costituisce un «eccesso evidente» rispetto al principio di unità del potere giudiziario sancito dall’art. 117 C.E. Solamente la legge organica del potere giudiziario può, inoltre, determinare la struttura ed il funzionamento dell’organo che detiene il monopolio della funzione di autogoverno dei giudici.
Non è possibile in questa sede analizzare analiticamente i problemi affrontati dalla sentenza con riferimento al riparto delle competenze. Meritano tuttavia un accenno alcuni aspetti fondamentali. Per prima cosa, il Tribunale ha dichiarato illegittima la parte dell’art. 111 EAC con la quale il legislatore statutario intendeva limitare gli interventi dello Stato in materie di «
competencias compartidas» ai soli principi basici disciplinati in via legislativa, con esclusione di interventi di carattere regolamentare. Secondo i giudici costituzionali, infatti, lo statuto non è abilitato ad interpretare il rango delle norme con il quale lo Stato può esercitare la propria competenza concorrente.
In secondo luogo, il Tribunale costituzionale ha sottoposto ad una interpretazione conforme l’art. 122 EAC in base al quale «la
Generalitat ha competenza esclusiva in materia di definizione del regime giuridico, delle modalità, delle procedure, dell’attuazione e della convocazione da parte della Generalitat stessa o degli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, di sondaggi, indagini pubbliche, assemblee partecipative e qualsiasi altro strumento di consultazione popolare, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 149.1.32.a della Costituzione». Secondo i ricorrenti, la disposizione era illegittima in quanto non è possibile distinguere chiaramente fra «altri strumenti di consultazione popolare» e «referendum», istituto quest’ultimo che può essere attivato solo dopo l’autorizzazione statale. Richiamando la fondamentale sentenza 103/2008 (v. Palomar n. 35) sullo svolgimento di consultazioni referendarie nei Paesi Baschi, il Tribunale costituzionale ha ribadito che «il referendum è solo una specie del genere “consulta popolar”» il quale si differenzia da altre forme di democrazia diretta per essere circondato da tutte le garanzie proprie di un processo elettorale. Ad avviso del supremo interprete della Costituzione, l’art. 122 EAC si riferisce esclusivamente a consultazioni popolari non referendarie le quali, in sostanza, costituiscono una manifestazione dello “stato di opinione”.
Ancora, il Tribunale costituzionale, pur avvallando alcune proiezioni esterne della Comunità autonoma, ha ribadito che la materia delle relazioni internazionali (art. 149.1.3 C.E.) spetta esclusivamente allo Stato centrale. Su questo terreno, i giudici costituzionali hanno ad esempio sottoposto ad una interpretazione conforme l’art. 127. 1 d) terzo EAC il quale attribuisce alla
Generalitat «la diffusione a livello internazionale della cultura catalana». Tale competenza non può andare a discapito delle prerogative in materia di politica estera dello Stato, fra le quali rientra anche lo ius contrahendi. Inoltre, l’art. 127.3, nel richiedere il previo accordo fra Stato e Generalitat in relazione agli interventi statali in Catalogna in materia di investimenti in beni e attrezzature culturali, è stato reinterpretato nel senso che il mancato raggiungimento dell’accordo non impedisce allo Stato di assolvere i propri doveri costituzionali.
Infine, la sentenza sullo statuto catalano ha dichiarato incostituzionale l’art. 218.2, in base al quale «la
Generalitat, nel quadro stabilito dalla Costituzione e dalla normativa statale, ha competenze in materia di finanziamenti locali. Questa competenza include anche la capacità legislativa per stabilire e regolare i tributi dei governi locali, nonché la capacità per stabilire i criteri di distribuzione delle partecipazioni a carico del bilancio della Generalitat». Censurando tale disposizione, il Tribunale costituzionale ha affermato che le Comunità autonome non possono interferire nella legislazione sulle imposte locali, la quale spetta alla titolarità esclusiva dello Stato.
Sempre in materia di finanza autonomica, emblematico è il passaggio della pronuncia sull’art. 206 EAC. Come è noto, è connaturata ai modelli di federalismo fiscale l’esistenza di congegni volti a conciliare l’assunzione di impegni di natura solidaristica da parte dalle aree più prospere con l’esigenza di non invertire i livelli reddituali conseguiti dai diversi territori. Proprio in questa logica “federalistica” si muoveva l’art. 206.5, in base al quale «lo Stato garantirà che l’applicazione dei meccanismi di livellamento non alteri in nessun caso la posizione della Catalogna nel
ranking dei redditi pro capite tra le Comunità autonome prima del livellamento». La sentenza ha ribadito che solo allo Stato spetta la funzione di arbitro-garante della solidarietà interterritoriale e che qualsiasi vincolo posto dallo statuto alla discrezionalità statale in tale materia è incostituzionale. Peraltro, secondo il Tribunale, è possibile dare una interpretazione conforme della disposizione statutaria, considerandola come mera riproduzione del dovere sancito dall’art. 138 C.E.: «lo Stato garantisce la effettiva realizzazione del principio di solidarietà consacrato nell’art. 2 C.E., vegliando sullo stabilimento di un adeguato e giusto equilibrio economico fra le diverse parti del territorio spagnolo». Laddove invece lo statuto ha cercato di introdurre un vincolo regionale alle scelte statali, come nel caso dell’art. 206.3, il Tribunale ha proceduto alla dichiarazione di incostituzionalità.
Avvicinandoci ad una conclusione, due elementi meritano di essere segnalati. Per prima cosa, benché il dispositivo indichi solamente ventisette disposizioni statutarie oggetto di una interpretazione conforme, dalla lettura della motivazione emerge un uso assai più esteso di tale tecnica, investendo così almeno un centinaio di articoli. Non è casuale, in questo senso, che proprio il ricorso a quella che potrebbe essere definita come una interpretazione conforme “silenziosa”, ha costituito uno dei passaggi maggiormente approfonditi dalle opinioni particolari dei giudici dissenzienti. Scrive in particolare Rodriguez-Zapata Perez: «le leggi vengono portate dinnanzi a questo Tribunale affinché ne venga controllata la propria conformità costituzionale, non certo perché vengano chiamati con altri nomi principi, diritti, competenze e potestà che il legislatore ha già creato». D’altronde – prosegue l’opinione dissenziente – «solo ad Adamo [Iddio] condusse tutti gli animali della campagna e tutti gli uccelli del cielo per vedere con quale nome li avrebbe chiamati; poiché il nome che egli avrebbe imposto ad ogni animale vivente, quello doveva essere il suo vero nome (
Genesi 2, 19)». Così, «assieme alla “sentenza manifesta”, con la quale si rileva l’inefficacia di alcuni incisi del preambolo, si dichiara l’incostituzionalità di alcuni norme o si giunge, nel dispositivo, ad interpretazioni conformi a Costituzione (…) c’è una sentenza occulta che non figura in questo dispositivo ma che manipola numerosi precetti essenziali dello statuto». Queste interpretazioni – ribadisce Rodriguez-Zapata Perez - «operan como la “sentencia oculta” (“sentenza mascherata” o “sentenza nascosta” en expresión italiana)».
Un secondo elemento riguarda le prospettive del processo autonomico dopo la sentenza sullo statuto catalano. È difficile in questo senso fare delle previsioni sui possibili scenari che potrà aprire la pronuncia del Tribunale costituzionale. A parte, infatti, le sicure ripercussioni sul dibattito politico interno e la necessità di modificare almeno una decina di leggi varate dal Parlamento catalano in attuazione dello statuto, la cifra fondamentale che sembra dominare questo delicato passaggio politico-costituzionale sembra essere quella dell’incertezza. Nel complesso, tuttavia, un dato sembra emergere con chiarezza: se a partire dal 2004 era iniziato un lento e graduale processo di revisione della forma di Stato a costituzione invariata, con le quattordici dichiarazioni d’incostituzionalità ma ancor più con le numerose interpretazioni conformi prospettate dalla sentenza sullo statuto catalano, il Tribunale costituzionale sembra aver individuato le “colonne d’Ercole” al di là delle quali gli statuti di seconda generazione non potranno spingersi.
(Renato Ibrido)

ARGENTINA – La Corte suprema interviene contro il fenomeno dell’abuso della decretazione d’urgenza

Il 19 maggio scorso, con una sentenza resa all’unanimità (
C.923.XLIII), la Corte suprema di giustizia della nazione è intervenuta sul tema dei presupposti della decretazione d’urgenza, fissando limiti più stringenti all’uso dei decreti di necessità ed urgenza (D.N.U.).
Ai sensi dell’art. 99
, c. 3 della Costituzione argentina, «il potere esecutivo non potrà in nessun caso emanare, pena la nullità assoluta e insanabile, disposizioni di carattere legislativo. Solamente qualora circostanze eccezionali rendano impossibile seguire l’iter ordinario previsto dalla Costituzione per l’approvazione delle leggi e sempre che non si tratti di norme che disciplano questioni in materia penale, tributaria, elettorale o il regime dei partiti politici, potrà dettare decreti di necessità ed urgenza». Quanto all’iter procedurale, i decreti devono essere approvati all’unanimità dal Governo e sottoposti entro dieci giorni alla commissione bicamerale permanente, la quale entro i dieci giorni successivi deve trasmettere il proprio parere alle due assemblee. Peraltro, la legge speciale (n. 26.122), alla quale l’art. 99 rinvia, precisa che fino a quando il decreto non venga respinto questo continua ad essere vigente.
Benché da molti anni il tema dei presupposti della decretazione d’urgenza fosse al centro di un serrato dibattito dottrinario, il Governo ha fatto un largo uso dello strumento normativo di cui all’art. 99, c. 3, soprattutto nelle fasi, come quella attuale, di “coabitazione” fra un Presidente ed una maggioranza parlamentare di diverso colore politico.
Annullando un decreto varato nel 2002 dall’allora Presidente Duhalde in materia di emergenza economica e diritti dei consumatori, la Corte suprema, con la sentenza dello scorso 19 maggio, ha precisato che il potere esecutivo non può emanare decreti in forma discrezionale e per convenienza politica. Il massimo organo giurisdizionale ha così censurato una prassi assai disinvolta nell’uso della decretazione d’urgenza, prassi che ha come conseguenza «l’indebolimento del sistema repubblicano democratico (...) Non ci sono dubbi, infatti, che la revisione costituzionale del 1994 ha preteso di attenuare il sistema presidenziale, rafforzando il Congresso e riconoscendo maggiore indipendenza al potere giudiziario».
Secondo i giudici supremi, dunque, la formula «circostanze eccezionali» comprende solamente le situazioni di urgenza che richiedono una soluzione immediata. In questo contesto, spetta al potere giudiziario valutare se le circostanze eccezionali invocate dal decreto siano effettivamente tali. (Renato Ibrido)


ARGENTINA – Dichiarata l’incostituzionalità dell’indulto concesso a Videla e Martínez de Hoz

Lo scorso 27 aprile, la Corte suprema di giustizia della Nazione argentina (sent.
V. 300. XLIV e sent. M. 729. XLIV) ha dichiarato incostituzionali gli indulti concessi a Jorge Rafael Videla e José Alfredo Martínez de Hoz, rispettivamente Capo di Stato de facto e ministro dell’economia tra il 1976 ed il 1981.
Il massimo organo del potere giudiziario ha così confermato le sentenze del giudice di prima istanza e della II Sezione della Camera nazionale di appello di Buenos Aires con le quali si dichiarava l’incostituzionalità del decreto di indulto n. 2741/90 del quale beneficiava il generale Videla. Avverso tali sentenze aveva presentato ricorso dinnanzi alla Corte suprema di giustizia la difesa di Videla, denunciando la violazione di numerose garanzie costituzionali poste a tutela dell’imputato, fra le quali in particolare il principio del
ne bis in idem, l’autorità della cosa giudicata, l’imparzialità del giudice. Il ricorrente rilevava inoltre la violazione dell’art. 99, c. 5 della Costituzione, il quale attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di concedere l'indulto per i delitti soggetti alla giurisdizione federale, e dell’art. 18 Cost.. Ai sensi di quest’ultima disposizione, «nessun abitante della Nazione può essere condannato senza previo processo, condotto in base alla legge vigente prima del fatto di cui si tratta nel processo, né essere giudicato da commissioni speciali, o sottratto al giudizio dei giudici designati in base alla legge in vigore prima del verificarsi del fatto».
Disattendendo gli argomenti proposti dal ricorrente, la Corte suprema ha affermato che i delitti contro l’umanità non possono essere oggetto né di indulto, né di amnistia. I trattati internazionali ratificati dall’Argentina, ai quali l’art. 75, c. 22 Cost. riconosce rango costituzionale, obbligano infatti lo Stato a perseguire e sanzionare tali delitti. La Corte ha in particolare richiamato alcuni propri precedenti nei quali veniva evidenziato il contrasto fra i suddetti provvedimenti di clemenza e gli artt. 1, 8 e 25 della
Convenzione americana sui diritti dell’uomo nonché con l’art. 18 della Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell’uomo.
Quanto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’indulto concesso a Martínez de Hoz, trattandosi della medesima vicenda giudiziaria, la sent. M. 729. XLIV, resa sempre il 27 aprile, ha rinviato alle conclusioni e considerazioni contenute nella sentenza V. 300. XLIV.
I provvedimenti censurati dalla Corte fanno parte di quel complesso di decreti presidenziali che sono stati ribattezzati dai mezzi d’informazione e dagli stessi operatori giuridici come “indulti Menem”, dal nome del Presidente della Repubblica in carica al momento della loro promulgazione. Tali provvedimenti, tutti emanati fra l’ottobre del 1989 ed il dicembre del 1990, sono intervenuti nei procedimenti a carico di oltre duecento membri della dittatura militare che ha governato l’Argentina dalla caduta di Isabel Peron alla sconfitta nel conflitto delle Malvinas.
Già nel 1985, due anni dopo la caduta del regime militare, il generale Videla fu condannato dalla
Cámara Federal di Bunos Aires all’ergastolo, nell’ambito del processo promosso contro i principali esponenti della dittatura (c.d. “Juicio de las Juntas Militares”). Trascorsi cinque anni in carcere, Videla tornò in libertà nel 1990 grazie all’indulto concesso da Carlos Menem, ma fu nuovamente arrestato nel 1998 per la sottrazione illegale di minori durante la c.d. “guerra sporca”. Tali delitti non furono considerati inclusi negli “indulti Menem” né nelle c.d. leyes de impunidad, ossia le leggi “de Punto Final” (1986) e “Obediencia Debida” (1987). Questi ultimi due atti legislativi, come è noto, sono stati abrogati dal Congresso argentino nel 2003 (v. Palomar n. 15). (Renato Ibrido)


ARMENIA – Sospeso il procedimento di ratifica del “Trattato di riavvicinamento” con la Turchia

Le grandi difficoltà incontrate nel procedimento di ratifica del Trattato internazionale volto a sancire un riavvicinamento con la Turchia, legate in particolare al rifiuto da parte delle autorità di quel Paese di riconoscere l’avvenuto genocidio armeno, hanno portato il Presidente Serzh Sargsyan, il 22 aprile, a sospendere il procedimento di ratifica, così come la legge recentemente approvata gli consentiva di fare (cfr.
Palomar n. 41). Il 22 aprile, infatti, il Presidente, convocato il Parlamento, ha comunicato la sua decisione di non proseguire nel procedimento di ratifica, viste non solo le forti resistenze che si erano incontrate all’interno del Paese, ma anche per il sostanziale immobilismo turco, che di fatto non aveva dato alcun segnale di voler concretamente ratificare gli accordi presi. (Francesco Saitto)


AUSTRALIA – Ripristinata la piena vigenza del Racial Discrimination Act nei Northern Territories

In giugno, in virtù dell’entrata in vigore del
Social Security and Other Legislation Amendment (Welfare Reform and Reinstatement of Racial Discrimination Act) Act, è stata ripristinata la piena vigenza del Racial Discrimination Act nei Northern Territories. Questa è una legge del 1975 che vieta la perpetrazione di discriminazioni sulla base della razza in molti ambiti della vita pubblica che comprendono l’ambiente lavorativo, l’acquisto e l’affitto della proprietà, l’erogazione di beni e servizi, l’accesso ai luoghi pubblici; inoltre proibisce comportamenti offensivi basati sull’odio razziale. Nei Territori settentrionali dell’Australia le garanzie previste dal Racial Discrimination Act erano state limitate nel 2007 ad opera del Northern Territory National Emergency Response Act (NTER), che definiva come special measures le norme in contrasto con la legge anti-discriminazione. Tali misure speciali erano finalizzate ad imporre in via automatica alle popolazioni aborigene dei provvedimenti sanzionatori consistenti nella limitazione dell’autonomia nella gestione del reddito o di contributi sociali. (Gabriella Angiulli)


BELGIO – La Corte costituzionale si è espressa sulle garanzie procedurali relative alla lingua nei procedimenti giudiziari

Con la sentenza n. 65 del 27 maggio 2010 la Corte costituzionale belga si è espressa sulla legittimità costituzionale della
loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matiére judiciaire (più volte emendata tra il 1985 e il 2010) limitatamente alle disposizioni che disciplinano la procedura per la richiesta al giudice del cambio della lingua nella quale si svolge il processo nelle giurisdizioni civili e commerciali di prima istanza. Il regime di plurilinguismo che vige in Belgio ha reso necessaria, infatti, una dettagliata e complessa disciplina delle modalità di selezione della lingua nella quale devono svolgersi i procedimenti giudiziari. Questa, nelle giurisdizioni civili e commerciali di prima istanza, si basa su un criterio territoriale in relazione alla sede della giurisdizione nelle Regioni Vallona e delle Fiandre e nel territorio della Comunità tedesca, nelle quali la lingua ufficiale, e dunque la lingua adottata nelle aule dei tribunali, è rispettivamente quella francese, quella fiamminga e quella tedesca. La determinazione della lingua è più complessa invece per le giurisdizioni che hanno sede nella Regione di Bruxelles-capitale (art. 4 della loi du 15 juin 1935), nella quale sono lingue ufficiali sia il francese che il fiammingo: in questo caso la legge in parola dispone che il procedimento sia avviato e condotto nella lingua ufficiale della Regione in cui risiede il convenuto, a meno che questi non risieda nella Regione di Bruxelles-capitale o al di fuori del Belgio, casi in cui l’attore può scegliere se avviare il procedimento in francese o in fiammingo. Nel caso in cui i convenuti siano più d’uno (art. 6 della loi du 15 juin 1935) prevale la lingua relativa alla Regione di residenza della maggioranza di essi e, in caso di parità, la scelta torna nella disponibilità dell’attore. Nelle circostanze disciplinate dagli artt. 4 e 6, il convenuto o la maggioranza dei convenuti possono tuttavia richiedere al giudice che si cambi la lingua in cui si svolge il processo, ed è proprio sulle modalità di decisione del giudice su questo tipo richiesta che il Giudice costituzionale belga è stato chiamato ad esprimersi nella sentenza in oggetto.
La Corte era stata adita in via pregiudiziale dalla Corte di cassazione, chiamata a giudicare dell’ammissibilità di un ricorso contro la decisione del Tribunale di prima istanza di Bruxelles su una richiesta di cambio della lingua del processo. Nella decisione del supremo giudice era venuto in rilievo il problema di definire il momento da cui decorreva il termine per il ricorso per cassazione. Mentre nella procedura civile tale termine decorre, per regola generale, dalla notificazione della decisione alle parti, la legge sull’impiego delle lingue in materia giudiziaria dispone una deroga secondo cui la decisione del giudice sul cambiamento della lingua è immediatamente esecutiva e non necessita di ulteriori formalità, compresa la notifica, facendo sì che il termine per il ricorso decorra dal momento della decisione stessa. Il giudice
a quo dunque ha sollevato una questione di costituzionalità sulla conformità di tale disciplina derogatoria rispetto ai principi di eguaglianza e non discriminazione garantiti dagli artt. 10 e 11 della Costituzione.
Il giudice costituzionale ha dichiarato che tale violazione non sussiste ed ha motivato la sua decisione con il riconoscimento al legislatore di ampia discrezionalità nel definire differenti modalità di conoscibilità delle decisioni giudiziarie e, più in generale, nel disciplinare in modo diverso situazioni differenti, potendosi considerare ciò come una discriminazione solo qualora non venga rispettato il requisito della proporzionalità. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la scelta del legislatore di attribuire alla decisione del giudice il valore di atto notificato sia giustificata dall’esigenza di snellire il procedimento, trattandosi solo di una decisione incidentale e non di merito. La disciplina vigente, peraltro, non limiterebbe i diritti delle parti in maniera sproporzionata in virtù della particolare natura del procedimento previsto dagli artt. 4 e 6, che comprende alcuni elementi che assicurano la conoscibilità della decisione del giudice. Nella motivazione della sentenza si sottolinea, infatti, come in tali disposizioni sia previsto che la richiesta del cambio di lingua durante un processo sia effettuata oralmente dal convenuto, qualora presente, o in forma scritta, negli altri casi, e che il giudice è tenuto a decidere immediatamente. Infine la Corte costituzionale ha segnalato come la disposizione oggetto del giudizio di legittimità non comporti una modifica dei termini per avvalersi del ricorso per cassazione.
(Gabriella Angiulli)


BELGIO – La Corte costituzionale si pronuncia sulla garanzia di giustiziabilità delle punizioni inflitte ai militari

Con la
sentenza n. 76 del 2010 la Corte costituzionale belga si è espressa sulla legittimità dell’art. 14, c. 1 delle leggi coordinate del 12 gennaio 1973 sul Consiglio di Stato il quale disciplina gli atti che possono costituire l’oggetto di un ricorso per annullamento. Il giudice a quo aveva sollevato una questione pregiudiziale ritenendo non conforme agli articoli 10 e 11 della Costituzione, ossia ai principi di eguaglianza e non discriminazione, la norma che scaturirebbe da un’interpretazione di tale disposizione, secondo cui non potrebbero essere annullate le punizioni irrogate ai militari sulla base della legge del 14 gennaio 1975 recante la disciplina delle forze armate. Il diniego per i militari della garanzia di ricorrere al giudice amministrativo per chiedere l’annullamento di punizioni consistenti in limitazioni della libertà personale inflitte dai superiori violerebbe il principio di eguaglianza in quanto comporterebbe una minore tutela per i militari rispetto agli altri dipendenti pubblici.
Il giudice costituzionale ha stabilito che la questione sollevata dalla suprema giurisdizione amministrativa sarebbe ammissibile qualora la disposizione della legge sul Consiglio di Stato si interpretasse nel senso di negare che le punizioni dei militari siano giustiziabili di fronte al giudice amministrativo; al contrario ritiene che non sussista una violazione della Costituzione giacché la disposizione può essere interpretata in modo da far rientrare le punizioni dei militari nella più ampia categoria degli “atti di un’autorità amministrativa”, categoria di atti riconducibili a quelli enumerati nell’art. 14, c. 1 delle leggi coordinate del 12 gennaio 1973 sul Consiglio di Stato. Nel giungere a tale conclusione, la Corte costituzionale rileva che la peculiare organizzazione delle forze armate, motivata dall’esigenza di mantenere una particolare coesione e di salvaguardare la capacità di svolgere azioni militari, peraltro riconosciuta dal Costituente allorché ha introdotto una riserva di legge sulla definizione dei diritti e degli obblighi dei militari ed ha disposto la presenza di tribunali militari, in ogni caso non esonera il legislatore dal disciplinare la materia nel rispetto del principio di eguaglianza.
(Gabriella Angiulli)


BELIZE – Il Belize abbandona il British Privy Council Appeals System e trasferisce alla Corte di giustizia caraibica le funzioni di giudice di ultima istanza

A partire dallo scorso 1° giugno, le funzioni di giudice di ultima istanza in Belize sono state trasferite dal
Judicial Committee of the Privy Council (JCPC) alla Caribbean Court of Justice (CCJ).
Nel contesto di una più generale riforma dell’ordinamento giudiziario (
Supreme Court of Judicature Amendment Act), il piccolo Stato caraibico ha deciso di abbandonare il British Privy Council Appeals System, vale a dire il sistema di appello vigente in diversi ordinamenti associati al Commonwealth britannico il quale è imperniato attorno al ruolo del Privy Council del Regno Unito quale giudice di ultima istanza.
La Corte di giustizia caraibica (
CCJ), con sede a Port of Spain (capitale di Trinidad e Tobago), costituisce un organo ibrido fra un tribunale internazionale regionale ed un giudice di ultima istanza. La CCJ, ai sensi dell’Agreement Establishing the Caribbean Court of Justice stipulato nel 2001, esercita infatti due diverse giurisdizioni.
Nell’ambito della Comunità caraibica (CARICOM) – una organizzazione sovrannazionale istituita con l’obiettivo di promuovere una integrazione economica, politica e giudiziaria fra le
ex colonie britanniche dell’America centrale – la Corte assicura innanzitutto il rispetto e la corretta interpretazione del Treaty Establishing the Caribbean Comunity. Fondamentale, in questo senso, è la funzione nomofilattica svolta dalla Corte: ogni qual volta nel corso di un giudizio presso un tribunale nazionale insorga una questione circa l’interpretazione di una norma del Trattato, sempre che l’applicazione di tale norma appaia rilevante per il proseguimento del procedimento, il giudice nazionale è tenuto in via obbligatoria a rivolgersi per un parere alla CCJ. Sempre nell’ambito di questa original jurisdiction, la Corte di giustizia caraibica si pronuncia sulle controversie insorte tra gli Stati firmatari del Trattato ovvero tra questi e la CARICOM. In alcuni casi specifici, la Corte può essere altresì adita dai privati. Questo primo gruppo di funzioni attribuite alla CCJ pongono in evidenza la convergenza e la sovrapposizione fra istituti che hanno caratterizzato l’esperienza di altri tribunali regionali od internazionali, quali in particolare la Corte internazionale di giustizia, la Corte andina di giustizia, la Corte di giustizia delle Comunità europee (ora dell’Unione europea). L’analogia con quest’ultimo organo è evidente soprattutto per quel che concerne l’istituto del rinvio pregiudiziale, in base al quale un tribunale nazionale di uno Stato membro dell’Unione può, e in alcuni casi deve, chiedere alla Corte di precisare una questione relativa all’interpretazione del diritto comunitario.
In secondo luogo, in aggiunta a questa
original jurisdiction, la Corte di giustizia caraibica costituisce altresì il giudice di ultima istanza (appellate jurisdiction) all’interno di quegli ordinamenti associati alla Comunità caraibica che hanno trasferito alla CCJ le funzioni spettanti in precedenza al Privy Council. Mentre in sede di original jurisdiction viene fatta applicazione del diritto CARICOM e delle altre norme di diritto internazionale, la CCJ quale giudice di ultima istanza è abilitato a decidere secondo la legislazione del singolo Stato membro, sia essa di common law che di civil law. In questo momento, solo tre Stati hanno riconosciuto alla Corte tale funzione: oltre al Belize, le Barbados nel 2003 (Carribbean Court of Justice Act e Consitution Amendment Act) e la Guyana nel 2004 (l. 15/2004 e 16/2004).
Le decisioni della
CCJ, rese sia in relazione alla prima che alla seconda funzione giurisdizionale, sono vincolanti per gli Stati firmatari ed obbligano questi ultimi ad adoperarsi per il loro rispetto. (Renato Ibrido)


BIELORUSSIA – La Corte costituzionale invita il legislatore ad intervenire sul diritto di accesso all’autorità giudiziaria

La Corte costituzionale ha rilevato che le disposizioni del codice di procedura penale bielorusso sono insufficienti a garantire il diritto di appello per coloro che sono sottoposti a determinate restrizioni della propria libertà personale. In particolare, la Corte ha ritenuto che il legislatore abbia lasciato un vuoto in relazione alle procedure per il ricorso all’autorità giurisdizionale per le persone condannate all’arresto, alla reclusione, all’ergastolo, nonché per coloro che sono sottoposti a custodia o a fermo amministrativo.
Il giudice costituzione nella propria pronuncia ha affermato che obiettivo supremo dello Stato deve essere quello di «salvaguardare i diritti e le libertà dei cittadini della Repubblica di Bielorussia (…) che sono previsti in Costituzione e nelle leggi e precisati negli impegni internazionali dello Stato». Inoltre la Costituzione prevede che «a tutti deve essere garantita la tutela dei propri diritti e libertà da una autorità giudiziaria competente, indipendente e imparziale entro i termini precisati dalla legge» (art. 61).
Alla luce delle disposizioni costituzionali richiamate, il Tribunale ha quindi ritenuto che il legislatore debba intervenire per assicurare il diritto di ricorso all’autorità giudiziaria per la categoria di soggetti sopraindicati, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura penale e ha invitato il Consiglio dei ministri a presentare un disegno di legge in tal senso.
(Luca Marfoli)


BOLIVIA – Con l’attuazione in via legislativa delle norme costituzionali in materia di decentramento territoriale, la Bolivia avvia il primo processo autonomico della propria storia

Con l’approvazione lo scorso 17 luglio da parte dell’Assemblea legislativa plurinazionale, la ley marco de autonomías y descentralización (LMAD) ha concluso positivamente il proprio iter parlamentare ed è stata promulgata due giorni più tardi dal Presidente Evo Morales.
La legge dà attuazione alle norme della Costituzione in materia di dipartimenti ed enti locali, sancendo il passaggio da una forma di Stato centralizzata al modello autonomico e «plurinazionale» disegnato dalla revisione costituzionale.
Ai sensi dell’art. 269 della Costituzione del 2009, la Bolivia è composta da dipartimenti, province e territori indigeni. Un livello territoriale non necessario è poi individuato nelle regioni, le quali, con formula non facilmente decifrabile, sono definite dall’art. 280 come «spazi di pianificazione e di gestione» che all’interno del medesimo dipartimento sono formati da municipi o province geograficamente contigue, le quali «condividono cultura, lingua, storia, economia ed ecosistemi» (v. Palomar n. 35).
Secondo quanto stabilisce l’art. 271 della Costituzione, alla ley marco de autonomías y descentralización spetta il compito di disciplinare il procedimento di elaborazione degli statuti autonomici, il regime economico-finanziario ed il trasferimento delle competenze agli enti sub-statali, nonché le forme di coordinamento fra centro e periferia. Per l’approvazione di questa legge la Costituzione richiedeva una maggioranza qualificata corrispondente ai due terzi dei membri presenti dell’Assemblea legislativa plurinazionale (l’organo legislativo bicamerale formato dalla Camera dei deputati e dal Senato che in alcuni determinati casi, come quello in esame, è chiamato a riunirsi in seduta comune).
Quanto al riparto delle competenze, l’art. 297 della Costituzione prevede cinque diversi titoli competenziali: a) le materie che spettano solamente allo Stato centrale e che non possono essere oggetto di trasferimento o delega ad altri enti territoriali (competencia privativa); b) le materie che in via di principio spettano allo Stato centrale ma che possono essere trasferite o delegate al livello sub-statale con riferimento alla sola potestà regolamentare (competencia exclusiva); c) le materie disciplinate con legge statale alle quali gli enti autonomici danno attuazione ed esecuzione a livello sub-legislativo (competencia concurrente); d) le materie soggette alla legislazione basica dello Stato ed alla legislazione di dettaglio degli enti territoriali autonomici (competencia compartida); e) le materie non elencate dalla Costituzione, le quali spettano in via residuale allo Stato salvo delega o trasferimento ad altri enti territoriali.
Nel quadro dell'assetto previsto dall’art. 297, la LMAD ha previsto il trasferimento dal centro al livello autonomico di importanti competenze in materia di salute, trasporto, opere pubbliche, infrastrutture, tutela dell’ambiente e politiche abitative.
L’Assemblea legislativa plurinazionale è riuscita ad approvare il provvedimento entro il termine ultimo fissato dalla Costituzione. Ai sensi della II disposizione transitoria, infatti, la legge doveva completare il proprio iter nel termine massimo di centottanta giorni a partire dall’insediamento delle nuove Camere, vale a dire il 23 luglio 2010.
Il contenuto dell'importante atto legislativo era stato in buona parte anticipato da un provvedimento “ponte” - la ley transitoria para el funcionamiento entidades territoriale autónomas (LTFETA) – il quale era stato approvato con legge ordinaria lo scorso 23 maggio. La legge transitoria, al pari della ley marco de autonomías y descentralización, si proponeva di gestire la transizione dalle antiche prefetture (dipartimentali e municipali) – enti amministrativi i cui vertici erano nominati dal Presidente della Repubblica – ai nuovi governi autonomici (dipartimentali, municipali ed indigeni), eletti direttamente dal corpo elettorale. Veniva inoltre regolamentato il funzionamento degli organi politici della regione del Chaco Tarijeno.
La ley marco de autonomías fa parte di un blocco di cinque grandi leggi alle quali la Costituzione del 2009 affida il compito di rendere operativi alcuni importanti istituti ed organi previsti dal nuovo testo costituzionale (la legge dell’ordinamento giudiziario, la legge sull’organo elettorale plurinazionale, la legge del regime elettorale, la legge del Tribunale costituzionale plurinazionale).
L’opposizione ha annunciato una dura battaglia giudiziaria contro una disposizione della legge transitoria trasfusa nella legge di attuazione prevista dalla ley marco de autonomías. Tale norma (art. 145 LMAD) autorizza il Governo statale a sospendere i governatori autonomici oggetto di azioni giudiziarie avviate dalla magistratura. Ad avviso dell’opposizione, tale clausola, oltre ad essere palesemente incostituzionale, ha come unica finalità quella di consentire al Presidente Evo Morales di rimuovere i governatori autonomici non appartenenti al partito di governo del M.A.S. (Movimiento al Socialismo). Per questa ragione è stato annunciato un ricorso presso il Tribunale costituzionale e, in caso di insuccesso, dinnanzi alla Corte interamericana dei diritti dell’uomo. (Renato Ibrido)


BOLIVIA – Approvata la legge di attuazione delle norme costituzionali che istituiscono l’organo elettorale plurinazionale

Dopo il voto favorevole del Senato, lo scorso 12 giugno anche la Camera dei deputati ha approvato la ley del órgano electoral plurinacional. Il legislatore ordinario ha così dato attuazione alle norme contenute nella nuova Costituzione del 2009 (v. Palomar n. 35), le quali istituiscono un organo indipendente dagli altri poteri dello Stato, incaricato di decidere sul contenzioso elettorale e di supervisionare le varie fasi del procedimento elettorale.
Al vertice del nuovo organismo si colloca il Tribunale supremo elettorale, formato da sette membri, di cui sei nominati dal Parlamento (l’Assemblea legislativa plurinazionale), a maggioranza dei due terzi dei voti e uno nominato direttamente dal Presidente della Repubblica.
A livello periferico, l’organo elettorale plurinazionale si articola in tribunali elettorali dipartimentali e in uffici elettorali.
(Renato Ibrido)


BOLIVIA – Istituita una “autorità indipendente” per la lotta alla corruzione e adottate ulteriori misure legislative finalizzate alla promozione della trasparenza amministrativa

Il 31 marzo il Presidente Evo Morales ha promulgato una legge (
n. 004) che si propone di «prevenire, identificare e sanzionare i casi di corruzione» nonché di «promuovere l’etica e la trasparenza nella gestione pubblica». Il provvedimento è stato denominato ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, in omaggio all’intellettuale e politico boliviano assassinato durante il colpo di Stato del 1980.
Fra le misure previste dalla legge, rileva l'istituzione di un Consiglio nazionale di lotta alla corruzione al quale sono affidate speciali funzioni investigative in relazione ai delitti di corruzione compiuti dalle alte cariche e dai più importanti funzionari dello Stato (Presidente, Vicepresidente, Ministri, Viceministri, deputati, senatori, magistrati, prefetti, membri delle forze armate ecc.). Ferma restando la competenza della magistratura ordinaria a perseguire i suddetti delitti, il Consiglio potrà segnalare al pubblico ministero l’esito delle proprie indagini nonché intervenire nel relativo processo.
Al Consiglio è poi attribuito il potere di approvare il “programma di lotta alla corruzione” predisposto annualmente dal Governo, nonché la facoltà di proporre all’Esecutivo la presentazione di provvedimenti legislativi nelle materie di propria competenza.
Secondo gli estensori del provvedimento, il Consiglio nazionale di lotta alla corruzione è pienamente indipendente dagli altri poteri dello Stato. In particolare, ai membri del nuovo organo, i quali sono eletti dal Congresso sulla base di proposte formulate da organizzazioni appartenenti alla società civile, è stata estesa l’immunità prevista per i parlamentari.
La legge Marcelo Quiroga Santa Cruz ha previsto poi ulteriori misure volte ad assicurare la trasparenza nella pubblica amministrazione. In particolare, viene assicurato il diritto di accesso libero e gratuito ai dati ed ai documenti in possesso delle amministrazioni.
In secondo luogo, sotto il profilo strettamente penale, vengono create otto nuove fattispecie di reato, fra le quali quello di «uso indebito di beni e servizi pubblici», «arricchimento illecito» e «falsa dichiarazione giurata sui beni e redditi». In conformità con l’art. 112 della
Costituzione, l’art. 29bis stabilisce che i delitti commessi da funzionari pubblici i quali attentano al patrimonio dello Stato, causando un grave danno economico, sono imprescrittibili e non ammettono alcun regime di immunità. (Renato Ibrido)


BOLIVIA – La nuova ley del órgan judicial istituisce un autonomo sistema di giustizia per le comunità indigene

Il Presidente Evo Morales ha promulgato lo scorso 24 giugno la
ley del órgan judicial, atto al quale la Costituzione del 2009 affida espressamente il compito di disciplinare la struttura, l’organizzazione e il funzionamento del potere giudiziario.
Composto da 230 articoli, il provvedimento legislativo istituisce quattro diversi ordini di giurisdizione: “ordinaria”, “agro-ambientale”, “indigena-originaria-campesina” (c.d. giustizia comunitaria), “speciale”. Al Tribunale costituzionale plurinazionale spetterà risolvere gli eventuali conflitti di giurisdizione.
Il Tribunale supremo di giustizia, organo di vertice del potere giudiziario, sarà composto da nove membri e da nove supplenti eletti direttamente dal corpo elettorale, previa preselezione dei candidati da parte dell’Assemblea legislativa plurinazionale.
In ossequio al principio del pluralismo interculturale sancito dall’art. 3 della legge, viene riconosciuto il diritto delle popolazioni native ad amministrare la funzione giudiziaria in forma autonoma, conformemente ai valori e costumi locali. Viene così introdotto un inedito sistema di giustizia indipendente per le popolazioni indigene.
Entro 180 giorni dall’approvazione della
ley del órgan judicial le Camere dovranno approvare la ley de deslinde jurisdiccional allo scopo di provvedere al riparto delle competenze fra la giurisdizione indigena e quelle ordinaria. (Renato Ibrido)


BOLIVIA – Il Tribunale costituzionale definisce il contenuto e la portata temporale del diritto all’acqua

Accogliendo il ricorso d’
amparo promosso da alcuni proprietari di terreni agricoli, i quali erano stati esclusi dalla possibilità di accedere alle risorse idriche del fiume Jucumarini, lo scorso 17 maggio il Tribunale costituzionale (0156/2010-R) si è pronunciato sul diritto all’acqua recentemente costituzionalizzato dalla revisione totale del 2009 (v. Palomar n. 35).
La nuova
Costituzione politica riconosce con notevole enfasi il diritto all’acqua (art. 16) ed in particolare all’accesso ai servizi essenziali di acqua potabile (art. 20), includendo un riferimento a tale diritto anche nel preambolo della Costituzione stessa.
La sentenza in esame appare significativa soprattutto in relazione a due profili. Per prima cosa, il Tribunale costituzionale ha precisato la portata operativa temporale del nuovo diritto con riferimento ai ricorsi presentati prima dell’entrata in vigore della Costituzione del 2009. In questo senso, i giudici costituzionali hanno affermato che «l’operatività nel tempo della Costituzione non è la stessa di altre norme ordinarie», sicché essa deve trovare applicazione anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della nuova Carta. Tale orientamento era stato d’altronde già fatto proprio dal legislatore nella legge transitoria sul potere giudiziario, la quale aveva stabilito la primazia della Costituzione vigente nelle controversie insorte prima del 6 febbraio 2009.
In secondo luogo, il Tribunale costituzionale ha definito il contenuto del diritto all’acqua, riconoscendo l’esistenza di tre tipi di obblighi in capo allo Stato: a) rispettare tale diritto, astenendosi dall’assumere qualsiasi misura che può impedire alla popolazione l’accesso alle risorse idriche; b) proteggere le fonti naturali di acqua, in particolare evitando contaminazioni o alterazioni e garantendone la conservazione; c) realizzare misure di politica economica atte a tutelare il diritto all’acqua.
Infine, il Tribunale costituzionale ha fatto proprio un passaggio delle
sentenza T-270/07 della Corte costituzionale della Colombia nella quale si afferma che «l’acqua è una risorsa naturale limitata ed un bene pubblico fondamentale per la vita e la salute. Il diritto dell’uomo all’acqua costituisce fattore indispensabile per una vita dignitosa nonché un presupposto necessario per la realizzazione di altri diritti dell’uomo». (Renato Ibrido)


BRASILE – Il Tribunale supremo si pronuncia sulla legge sull’amnistia

La massima corte del Brasile, il Tribunale supremo federale, giudice di ultima istanza e giudice costituzionale (artt. 102, 103 e 103-A
Cost.), ha deciso di mantenere in vigore la legge sull’amnistia per i militari che governarono il paese tra 1964 e il 1985 e responsabili delle torture ordinate dal regime. Con sette voti favorevoli e due voti contrari, la sentenza del Tribunale supremo federale ha stabilito che i processi contro i torturatori della dittatura militare brasiliana non saranno riaperti o instaurati.
I giudici che si sono pronunciati per mantenere in vigore la legge hanno affermato che essa è stata il risultato di un ampio dibattito nazionale per rendere possibile la transizione dal regime militare al regime democratico attuale. Inoltre, la maggioranza dei giudici ha evidenziato che la legge sull’amnistia ha riscosso il consenso delle parti coinvolte nel processo di transizione pacifica alla democrazia. (Luis Amezcua)


BRASILE – Il Tribunale superiore di giustizia riconosce il diritto di adottare alle coppie dello stesso sesso

Il Tribunale superiore di giustizia del Brasile ha riconosciuto all’unanimità il diritto per le coppie dello stesso sesso di adottare bambini. La sentenza è intervenuta su un ricorso della Fiscalia dello Stato di Rio Grande che chiedeva il ritiro della custodia di due bambine affidate, dal 1998, ad una coppia di donne omosessuali. Una delle donne aveva adottato le due bambine quando erano neonate e la sua compagna, che vive con lei da allora, ha richiesto alla giustizia di figurare anch'essa come madre adottiva con l'intento di garantire un maggiore benessere economico alle bambine. I giudici dell’organo di vertice della giurisdizione ordinaria brasiliana hanno deliberato a favore della coppia, sottolineando come non sia rilevante per i bambini avere due genitori di sesso opposto, bensì che venga rispettata la volontà dei bambini stessi. Secondo il giudice relatore Salomão era incontrovertibile il vincolo affettivo fra le bimbe e la coppia omosessuale, così come lo era la loro motivazione consistente nel benessere delle minori.
Il Superior Tribunal de Justiça ha ritenuto che la motivazione della seconda donna di essere considerata madre adottiva dipende dalla sua buona situazione economica, da cui possono trarre vantaggio le bambine che così potranno accedere a un piano di sanità familiare e, in caso di separazione o di decesso, avranno diritto ad un assegno per gli alimenti.
Il terzo grado di giudizio conferma così i primi due in cui le ragioni della coppia erano state accolte dai giudici. Tali pronunce avevano tenuto conto di vari studi che hanno evidenziato la mancanza di qualunque controindicazione per i minori nel caso in cui crescano in una famiglia omosessuale. Gli studi hanno invece enfatizzato l’importanza svolta dal vincolo affettivo e dall’ambiente familiare. Ciononostante, il pubblico ministero aveva fatto ricorso al Tribunale superiore di giustizia in virtù della legge brasiliana che, per concedere l’adozione, richiede che le coppie siano «legalmente sposate», mentre una coppia omosessuale giuridicamente è da considerarsi solamente «una società di fatto» e quindi carente di un requisito necessario per l’adozione.
La pronuncia si inserisce in un contesto sudamericano sempre più frequenti sono le misure a favore degli omosessuali: di recente l’Argentina ha approvato una legge che permette il matrimonio tra persone dello stesso sesso, consentendo alle coppie omosessuali anche l’adozione di bambini. In Messico invece i matrimoni omosessuali sono riconosciuti solo in alcuni Stati della federazione. Vi sono poi vari paesi sudamericani che riconoscono le unioni di fatto: in Colombia, dove l’omosessualità è stata depenalizzata nel 1980, nel 2009 le coppie omosessuali e quelle eterosessuali sono state equiparate dalla Corte costituzionale; in Uruguay, dal 2008, la legge consente anche alle coppie omosessuali di contrarre un patto civile dopo almeno cinque anni di convivenza; mentre in Ecuador il riconoscimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso è effettuato direttamente dalla nuova Costituzione del 2008.
Nel caso del Brasile, il Presidente Lula Da Silva, si è espresso a favore dell’uguaglianza e dei diritti degli omosessuali e il Ministero della salute brasiliano, con un provvedimento entrato in vigore il 18 agosto 2008, ha disposto che il sistema sanitario nazionale si faccia carico dei costi sostenuti dalle persone transessuali nei procedimenti per la rettificazione del sesso. In questo modo il Ministero intende garantire il diritto alla salute delle persone transessuali, nonché eliminare i casi di violazione dei diritti umani e di discriminazione fondati sull’identità di genere subite in ambito sanitario. Il provvedimento si distingue perché non limita il sostegno economico pubblico all’intervento chirurgico in sé, ma lo estende all’intero percorso medico-psicologico e sanitario di rettificazione del sesso. (Luis Amezcua)


BULGARIA – La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità della legge di bilancio del 2010

Il 6 aprile 2010 il giudice costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di tre delle quattro parti che compongono la legge di bilancio per il 2010. La legge, approvata dal Parlamento nel novembre 2009, è stata ritenuta illegittima dal giudice costituzionale nella parte in cui attribuisce nuovi poteri al Governo in violazione di quanto previsto dalla Costituzione.
Il 14 gennaio 2010 i due maggiori partiti di opposizione avevano adito la Corte costituzionale asserendo l’illegittimità della suddetta legge in quanto avrebbe consentito al Gabinetto di modificare il bilancio senza il consenso del Parlamento. L’articolo 17 del provvedimento prevedeva infatti che, qualora vi fosse stato un peggioramento nell’andamento dell’economia nazionale rispetto al quadro macroeconomico delineato nel bilancio, il Governo avrebbe avuto il diritto di procedere ad effettuare dei tagli alle spese, in deroga a quanto previsto dalla legge approvata a fine 2009. Il ricorso presentato dai parlamentari dell’opposizione era incentrato proprio su questo punto: la Costituzione della Bulgaria riconosce solo al Parlamento il diritto di adottare o modificare il bilancio, mentre il Governo avrebbe solo la funzione di curarne l’attuazione.
La Corte costituzionale ha ritenuto fondato il ricorso e accolto le questioni presentate anche con riferimento ad un ulteriore passaggio della legge che attribuiva al Governo il potere di erogare sussidi in caso di necessità, senza il consenso del Parlamento.
Dopo la pronuncia del giudice costituzionale, per la prima volta dopo venti anni, il 17 giugno è stato approvato dal Parlamento un provvedimento di revisione del bilancio volto a modificare a metà anno la legge di bilancio in ragione del cattivo andamento dell’economia.
(Luca Marfoli)


BULGARIA – Approvata una nuova disciplina sul trattamento dei dati riguardanti le comunicazioni elettroniche

È entrata in vigore il 10 maggio la modifica alla
legge sulle comunicazioni elettroniche approvata dal Parlamento bulgaro in febbraio. L’emendamento è finalizzato ad accelerare le procedure per ottenere dai gestori telefonici i dati relativi al traffico telefonico nei casi di crimini gravi o che coinvolgono l’uso di computer.
Il provvedimento consente agli investigatori di ottenere i dati «il prima possibile» e comunque non oltre le 72 ore ed è finalizzato ad evitare le lungaggini esistenti nelle procedure per la comunicazione di tali dati, anche in presenza di un mandato giudiziario. Un elemento rilevante del provvedimento risulta essere anche il potere attribuito al Ministro dell’interno di determinare in caso di estrema urgenza un termine inferiore rispetto alle 72 ore previste.
La modifica introduce delle novità anche in merito all’eliminazione dei dati relativi al traffico telefonico, che dovranno essere conservati per almeno dodici mesi dagli operatori telefonici mentre gli inquirenti potranno, per lo svolgimento delle indagini, conservarli per un massimo di sei mesi; successivamente i dati dovranno essere distrutti sotto il controllo di una commissione composta da tre membri.
La vigilanza sull’uso dei dati e sul rispetto delle procedure è affidata ad una commissione parlamentare – la Commissione per la regolamentazione delle comunicazioni disciplinata dal titolo quarto, sezione prima della legge – composta da cinque membri che durano in carica cinque anni e sono nominati dal Consiglio dei ministri, dall’Assemblea nazionale e dal Presidente della Repubblica. Un’altra commissione, la Commissione per la tutela dei dati privati, invece, sulla base delle informazioni fornite dal Ministero dell’interno, dovrà redigere un rapporto annuale sul traffico di dati da sottoporre al vaglio della Commissione europea.
(Luca Marfoli)


BURUNDI – La minoranza batwa ottiengono l'iscrizione all'anagrafe e quindi il riconoscimento di alcuni diritti fondamentali

In vista delle elezioni amministrative, presidenziali e politiche che si sono tenute in Burundi fra la primavera e l’estate del 2010, per la prima volta nella storia del Paese oltre 15.000 persone appartenenti alla minoranza
batwa (o pigmea, secondo la lingua del popolazione), corrispondenti all’1% circa della popolazione, sono stati iscritti all'anagrafe e ciò ha consentito loro l’esercizio del diritto di voto, ma anche dei diritti all’assistenza sanitaria e all’istruzione. La decisione di concedere l'iscrizione anagrafica (e quindi il rilascio di un documento di identità) ai batwas, che hanno sempre vissuto nelle foreste senza interessarsi della vita politica del Paese, rappresenta il riconoscimento istituzionale delle rivendicazioni sollevate dai rappresentanti della minoranza a partire dal 2005. Infatti, negli ultimi anni, dopo aver lottato a lungo contro lo Stato per impedire la deforestazione, i batwas hanno accettato l’intervento statale sui territori in cui da sempre vivono, chiedendo in cambio di essere equiparati ai burundesi nella fruizione dei diritti fondamentali alla salute e all’istruzione. (Elisa Ciardelli)


CANADA – La Corte suprema effettua un bilanciamento tra la tutela dei diritti dell’imputato e la libertà di espressione

Il 10 giugno, con una maggioranza di otto giudici ad uno, la Corte suprema ha ritenuto giustificata in base all’
Oakes test (sull’applicazione del principio di proporzionalità quando occorre valutare se la violazione di una previsione costituzionale possa considerarsi giustificata in virtù della garanzia di un principio o di un diritto ugualmente protetto dalla Costituzione) la limitazione della libertà di espressione dei media a tutela dei diritti di imputati per reati di matrice terroristica (caso Toronto Star Newspapers Ltd. v. Canada, 2010 SCC 21). In particolare, la Corte suprema ha ritenuto conforme a Costituzione la section 517 del codice penale secondo cui un imputato ha il diritto di chiedere e di ottenere da un giudice il divieto di pubblicazione di ogni informazione e prova a suo carico. Secondo la Corte – tenendo sempre presenti i “pilastri” su cui si regge l’Oakes test (lo stretto collegamento e la connessione razionale tra l’obiettivo perseguito e lo strumento prescelto nonché il minimo pregiudizio arrecato, a fronte dell’accertata violazione di un diritto) – il divieto di pubblicazione avrebbe persino alcuni effetti benefici, consentendo all’imputato (non distratto dall’eventuale risalto mediatico del caso) di concentrare le sue energie nella difesa personale e di prevenire la formazione di un’opinione pubblica “distorta” sul caso, basandosi solo sugli elementi rivelati dai media. Infine, l’accesso alle informazioni e alle prove non è precluso, ma soltanto differito nel tempo. (Cristina Fasone)


CANADA – La Corte suprema interviene sulla giurisdizione competente all’applicazione della Carta dei diritti e delle libertà

Nella decisione dell’11 giugno 2010 sul caso
R. v. Conway, 2010 SCC 22 la Corte suprema ha affermato che un organo quasi giudiziale, l’Ontario Review Board, è competente a garantire l’applicazione della section 24 della Carta canadese, sul diritto a far valere le violazioni dei diritti e delle libertà dinanzi ad un giudice, sebbene non abbia il potere di garantire l’assoluzione di un imputato.
La Corte si orienta per un’interpretazione estensiva della
section 24, ricomprendendo nella nozione di «giurisdizione» anche i tribunali amministrativi e gli organi quasi-giudiziari, come quello menzionato, che si occupa di giudicare il livello di pericolosità e la necessità della sottoposizione a misure limitative della libertà di soggetti affetti da patologie psichiche che si siano macchiati di crimini violenti.
Tuttavia, l’interpretazione della
section 24 non può estendersi fino al punto di conferire nuove competenze all’Ontario Review Board, che non ha titolo per pronunciarsi sull’assoluzione dell’imputato. (Cristina Fasone)


CILE – Approvata una legge sulla protezione dei rifugiati

Con la
legge n. 20.430, promulgata l’8 aprile 2010, il Parlamento cileno è intervenuto in materia di protezione dei rifugiati. La normativa, pubblicata pochi giorni prima del 20 giugno (data in cui ricorre la “giornata mondiale del rifugiato”), prevede che ai rifugiati ed ai richiedenti il riconoscimento della condizione di rifugiato vengano riconosciuti i diritti e le libertà previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti, nonché quelli garantiti dalle norme di diritto internazionale sui diritti umani, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati del 1951. La legge precisa, altresì, che la tutela dei suddetti soggetti si baserà sulla non punibilità dell’ingresso illegale, sul non respingimento alla frontiera, sul segreto delle informazioni fornite, sull’applicazione del miglior trattamento possibile, sul riconoscimento dell’unità familiare. Ai rifugiati ed ai loro familiari verrano inoltre rilasciati il documento di identità e la carta di soggiorno e verranno assicurati i diritti alla salute, all’educazione, alla casa e al lavoro. L’approvazione della legge da parte del Parlamento cileno colma una lacuna legislativa che continuava a persistere anche dopo la firma, nel 2004, del documento intitolato «Dichiarazione e piano di azione del Messico per aumentare la protezione internazionale dei rifugiati in America latina», al quale hanno aderito venti Stati dell’America centro-meridionale. (Elisa Ciardelli)


CINA – Modificata la legge sul segreto di Stato

Al fine di migliorare la trasparenza sull’attività del Governo, il 29 aprile il comitato stabile del Congresso nazionale del popolo, ossia l’organo legislativo cinese, ha approvato una riforma della legge sul segreto di Stato che ne restringe la definizione. In base alla nuova disciplina, rientrano in questa categoria le informazioni riguardanti la sicurezza e gli interessi dello Stato che, se diffuse, minaccerebbero la sicurezza dello Stato in ambito politico, economico e della difesa. Il legislatore cinese ha anche limitato il numero dei dipartimenti governativi che possono apporre il segreto di Stato, ha introdotto procedure più complesse, ma standardizzate, e ha individuato tre livelli di segretezza per le informazioni riservate, ad ognuno dei quali corrisponde un tempo massimo per la declassificazione che va da dieci a trent’anni. La legge entrerà in vigore a partire dal mese di ottobre.
(Gabriella Angiulli)


COLOMBIA – Dichiarate incostituzionali le norme che favorivano la concentrazione dei mezzi di comunicazione e le pratiche monopolistiche

La Corte costituzionale colombiana con la sentenza C-403/10 ha dichiarato l’incostituzionalità di alcuni articoli della legge n. 1341 del 2009, contenente disposizioni in materia di regolamentazione delle telecomunicazioni e accesso all’utilizzo dello spettro radioelettrico. In particolare, le norme investite dalla declaratoria di incostituzionalità sono relative alla previsione dei casi nei quali il Ministero delle tecnologie, dell’informazione e delle comunicazioni avrebbe potuto concedere l’assegnazione diretta dell’utilizzo dello spettro radioelettrico, la determinazione del livello di occupazione della banda e l’ampliamento della copertura, come stabilito dagli artt. 11 e 72 della legge n. 1341. La Corte ha precisato che, nonostante il legislatore goda di un ampio margine di discrezionalità per stabilire i meccanismi mediante i quali assegnare l’utilizzo di frequenze nello spettro elettromagnetico, questo potere esclude l’utilizzo di quei procedimenti che favoriscano la concentrazione dei mezzi di comunicazione o l’instaurarsi di pratiche monopolistiche. In realtà, i casi previsti dalle norme impugnate nei quali il Ministero poteva ricorrere al meccanismo di assegnazione diretta delle bande nello spettro elettromagnetico, anziché utilizzare il procedimento di selezione basato su criteri oggettivi, non costituivano un’eccezione bensì autorizzavano l’utilizzo generalizzato di tale meccanismo, favorendo in tal modo proprio la concentrazione di mezzi di comunicazione e delle pratiche monopolistiche. Secondo l’opinione della Corte, questo tipo di autorizzazione avrebbe potuto essere considerata come legittima solamente nel caso in cui avesse avuto un carattere temporalmente limitato. Allo stesso modo, la Corte ha rilevato che il meccanismo di assegnazione diretta rappresenta una violazione del diritto alla pari opportunità e alla libera concorrenza, senza che il ricorso a tale procedura sia in qualche modo giustificato da esigenze di carattere eccezionale. Inoltre, la previsione della possibilità che si proceda con tale tipo di assegnazione in casi nei quali questo sia richiesto da un non specificato «interesse generale», favorisce inevitabilmente la concentrazione dei mezzi di comunicazione e l’instaurarsi di monopoli. (Irene Spigno)


COLOMBIA – La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità della convocazione del referendum costituzionale per la modifica dell’art. 34 della Costituzione

La Corte costituzionale colombiana con la sentenza C-397/10 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge 1327 del 2009. Tale normativa, composta di soli due articoli che comprendevano anche il testo del progetto di legge da sottoporre alla votazione popolare, disponeva l'indizione di un
referendum costituzionale per la modifica dell’art. 34 della Costituzione. Dal combinato disposto degli articoli 374 e 378 della Carta fondamentale consegue che il testo della Costituzione può essere modificato dal Congresso, da un’Assemblea costituente appositamente convocata o dal popolo mediante un referendum e che il Congresso può, su iniziativa del Governo o dei cittadini, mediante una legge approvata dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera, sottoporre a referendum un progetto di riforma costituzionale che deve risultare incluso nello stesso testo della legge che convoca il referendum. L’art. 378 inoltre prevede che il quesito referendario debba essere formulato in modo chiaro e preciso affinché i votanti possano scegliere consapevolmente se votare a favore o contro la riforma. L’approvazione delle modifiche alla Costituzione effettuate tramite referendum richiede il voto favorevole di oltre la metà dei votanti che rappresentino più del quarto degli aventi diritto al voto.
La norma oggetto della modifica per la quale si chiedeva il referendum era l’art. 34, norma collocata nel Capitolo I, relativo ai diritti fondamentali, del Titolo II sui diritti, le garanzie e i doveri dei cittadini colombiani. Essa dispone il divieto della comminatoria di alcune pene tra le quali l’esilio, l’ergastolo e la confisca, ammettendo nel secondo comma delle eccezioni, che devono essere disposte con sentenza e che comprendono la possibilità di dichiarare estinta la proprietà di quei beni acquistati mediante illecito arricchimento a danno del pubblico erario o con grave pregiudizio della morale sociale.
Il progetto di modifica del testo dell’art. 34 della Costituzione contenuto nella legge 1327 avrebbe previsto l’introduzione di ulteriori eccezioni al principio generale contenuto nel primo comma in quanto, mediante l’inserimento di un terzo comma, avrebbe consentito, con riferimento ai reati di omicidio doloso, violenza sessuale, lesioni personali aggravate e sequestro di persona commessi nei confronti di minori degli anni 14 e nei confronti di minorenni con disabilità fisiche o mentali, la possibilità per il giudice di applicare la pena dell’ergastolo, secondo quanto stabilito dalla legge. Un ulteriore inciso avrebbe inoltre previsto che «Lo Stato, mediante l’Istituto colombiano del benessere familiare, formulerà e applicherà una politica di prevenzione tendente ad evitare la commissione dei delitti contro i minori di età».
Nell’ambito delle competenze riconosciute dalla Costituzione alla Corte costituzionale, per quanto riguarda la funzione di vigilanza e garanzia dell’integrità e della supremazia della Costituzione stessa, l’art. 241, c. 2 stabilisce che, nel caso di modifica della Costituzione, la Corte si pronunci preliminarmente al voto popolare per valutare la costituzionalità sia della convocazione referendaria che dell’eventuale elezione di una Assemblea costituente. La Costituzione però ha in questo caso limitato la funzione di controllo solamente ai vizi di carattere procedurale verificatisi durante la fase di formazione della stessa iniziativa legislativa.
In particolare, con la sentenza C- 397/10 la Corte ha rilevato la presenza di due vizi formali: il primo è relativo alla mancanza della certificazione del
Registrador Nacional del Estado Civil. Gli articoli 24 e 27 della ley estatutaria de mecanismos de participación ciudadana prevedono, infatti, quale requisito formale indispensabile per la validità del referendum, che tale organismo accerti il compimento di tutti i requisiti costituzionali e legali previsti in materia di consultazioni popolari. La sanzione prevista per la mancanza di tale certificazione è l’inibizione dell’avvio dell’iniziativa legislativa, che di riflesso vizia la costituzionalità di tutto il procedimento nella fase successiva che si svolge davanti al Congreso de la República. Si tratta di un vizio relativo alla validità del procedimento legislativo in quanto costituisce un elemento fondamentale della legittimazione del progetto di iniziativa popolare, il cui fondamento è quello di tutelare la democrazia e la trasparenza dei meccanismi di partecipazione. La Corte ha specificato come in questo caso tale certificazione sia stata presentata in ritardo, in un momento nel quale il procedimento davanti al Congresso era in uno stadio piuttosto avanzato. Infatti, la certificazione è stata consegnata quando il progetto di legge da sottoporre a referendum si trovava già nella fase della conciliazione prevista dall’art. 161 della Costituzione colombiana. La conciliazione è un istituto che si applica nel caso in cui le due Camere non abbiano raggiunto un accordo sul medesimo progetto di legge: tale norma prevede quindi la possibilità di costituire una commissione di conciliazione composta da un eguale numero di rappresentanti di entrambe le Camere, che congiuntamente cercano di raggiungere un consenso il più ampio possibile sul medesimo testo. Trattandosi di una fase temporalmente successiva rispetto alla discussione del progetto di legge in Parlamento, la Corte ha considerato che la presentazione della certificazione del Registrador Nacional del Estado Civil è intervenuta tardivamente, viziando il procedimento legislativo in atto.
Il secondo vizio procedimentale rilevato dalla Corte è costituito dalla modifica del testo originale del progetto di legge, così come presentato dal popolo: infatti, l’espressione «si applicherà la pena dell’ergastolo» presente nella versione originaria del testo è stata poi sostituita dalla frase «si potrà imporre la pena dell’ergastolo». Secondo il giudice costituzionale tale modifica è di tipo sostanziale, in quanto nel primo caso si prevedeva in modo imperativo la comminatoria della pena dell’ergastolo, mentre nella seconda versione tale previsione assumeva carattere facoltativo. La maggioranza della Corte ha quindi considerato i due vizi procedimentali rilevati come sufficienti per dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge 1327 del 2009, senza entrare nel merito di eventuali vizi di competenza. I magistrati Maria Victoria Calle Correa e Mauricio Gonz
ález Cuervo, nelle due opinioni dissenzienti (salvamento de votos) che accompagnano la decisione della Corte, considerano in primo luogo che vi sono dei precedenti nei quali la tardiva presentazione della certificazione da parte del Registrador Nacional è stata considerata come sufficiente per sanare il vizio procedimentale verificatosi. Inoltre, con riguardo al secondo vizio rilevato dalla Corte, i magistrati dissenzienti evidenziano come in realtà non si potrebbe parlare di una vera modifica di tipo sostanziale, in quanto l’espressione contenuta nel progetto di legge originariamente presentato dal popolo – «si applicherà la pena dell’ergastolo» - non deve essere interpretato come proposizione imperativa, in quanto l’inserimento nel testo della Costituzione della pena dell’ergastolo conformemente a quanto disposto dalla legge avrebbe comunque implicato l’ammissibilità costituzionale di tale pena, senza vincolare, né il legislatore, né il giudice, alla sua applicazione in ogni caso di omicidio doloso, violenza sessuale, sequestro o lesioni gravi contro i minori.
Infine, i giudici
Jorge Iván Palacio Palacio e Luis Ernesto Vargas Silva nelle loro aclaraciónes de votos sottolineano come la Corte abbia omesso di fare alcune considerazioni rilevanti sul contenuto della legge 1327 del 2009, la quale viene definita come una «Carta Política esencialmente humanista», che assegna un grande valore alla dignità umana non soltanto dei minori, che con la modifica proposta si volevano tutelare, ma anche dei condannati. In realtà, il perseguimento di un determinato obiettivo, quale quello della protezione dei minori, che costituisce un dovere inevitabile dello Stato non giustificherebbe comunque l'uso di qualunque mezzo. Difatti, la previsione della pena dell’ergastolo per reati la cui gravità e riprovevolezza morale non viene messa in discussione, viene considerata come una forma estrema di controllo sociale e come tale violerebbe principi fondamentali del sistema costituzionale colombiano tra i quali la funzione rieducativa della pena e il principio di proporzionalità nella sua determinazione. (Irene Spigno)


COLOMBIA – Ritenuta incostituzionale la norma che consentiva il confronto del DNA dell’imputato con altri elementi genetici senza previa autorizzazione giudiziaria

Con la sentenza C-334/10 la Corte costituzionale colombiana ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 245 del codice di procedura penale (
legge n. 906 del 2004) nella parte in cui non prevedeva che il carattere preventivo dell’autorizzazione giudiziale al confronto dell’esame del DNA con informazioni genetiche dell’indagato o dell’imputato, mediante l’accesso a determinati laboratori o centri nei quali tali dati erano conservati per altre ragioni. La norma infatti prevedeva che l’intervento dell’autorità giudiziaria avvenisse entro le 36 ore successive alla conclusione di tale esame. La Corte, nel valutare la legittimità della normativa impugnata, ha analizzato il secondo e il terzo comma dell’art. 250 della Costituzione colombiana, che attribuisce alla Fiscalía general de la nación la competenza e i poteri necessari per assicurare il corretto svolgimento delle indagini e la punizione dei reati. In particolare, il secondo comma di tale articolo stabilisce la competenza a predisporre perquisizioni, sequestri o intercettazioni delle comunicazioni senza necessità di una preventiva autorizzazione giudiziale: si tratta infatti di casi nei quali il controllo del giudice interviene entro 36 ore dalla attuazione della specifica attività di indagine. Al contrario, il terzo comma riconosce la possibilità che vengano disposte altre attività di indagine che, in virtù della loro idoneità ad incidere sui diritti fondamentali, devono essere sempre precedute dall’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
Secondo la Corte, la facoltà prevista dalla norma impugnata, secondo la quale la polizia giudiziaria può compiere delle analisi di confronto tra tracce di DNA dell’indagato o dell’imputato precedentemente raccolte con sue informazioni genetiche custodite in laboratori o consultori medici o similari, rappresenta un tipo di intervento che non è compreso tra quelli elencati dal secondo comma dell’art. 250 della Costituzione. L’attività della
Fiscalía rappresenta quindi una lesione dei diritti fondamentali che non trova giustificazione alcuna nelle norme costituzionali in quanto si realizza con riferimento a settori attinenti al diritto all’intimità della persona dell’indagato o imputato, motivo per il quale è necessario che il compimento di tali analisi sia preceduto dall’autorizzazione giudiziaria. Allo stesso modo, la disciplina legislativa non sarebbe giustificata dal fatto che ricorre una situazione eccezionale di urgenza tale da non potere attendere l’autorizzazione giudiziaria, in quanto non si tratta di elementi di prova dei quali si rischia la distruzione o la perdita.
La Corte ha concluso affermando che la previsione di un controllo giudiziario successivo al confronto tra i dati genetici dell’imputato è contrario alla Costituzione, che nell’esercizio dello
ius punendi statale, conferisce alla Fiscalía general la competenza per compiere tutte le attività necessarie per la persecuzione del reato, la punizione del colpevole e la riparazione integrale delle vittime, salvaguardando comunque la tutela dei diritti fondamentali dell’indagato o dell’imputato. (Irene Spigno)


COLOMBIA – Dichiarata l’incostituzionalità del decreto che dispone lo stato di emergenza sociale e di tutti gli atti conseguenti

La Corte costituzionale colombiana, con una serie di pronunce del 16 aprile 2010 (C-252/10, C-253/10 C-254/10 e C-255/10), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del decreto legislativo 4975 del 2009 e dei successivi decreti attuativi. Mediante l’adozione di tale decreto – atto che secondo la Costituzione colombiana può essere adottato dal Governo senza una previa delega legislativa da parte del Parlamento in determinate situazioni di emergenza quali quelle indicate negli artt. 212, 213 e 214 del testo costituzionale – il Presidente della Repubblica, che è anche capo del Governo, aveva dichiarato lo stato di emergenza sociale in tutto il territorio nazionale per un periodo di trenta giorni, durante i quali il Governo poteva esercitare tutte le facoltà conferitegli dall’articolo 215 della Costituzione. Tra queste vi è la possibilità per il Presidente della Repubblica di adottare decreti che hanno forza di legge – per la cui validità è comunque necessaria l’apposizione della firma di tutti i ministri – volti esclusivamente ad affrontare la crisi per la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza e impedire il diffondersi dei suoi effetti.

L’obiettivo che ha giustificato l’adozione del decreto legislativo 4975 era quello di fronteggiare la grave situazione nella quale si trovava il
Sistema General de Seguridad Social en Salud, che minacciava in modo serio la continuità delle prestazioni del servizio pubblico sanitario, così come il godimento effettivo del diritto alla salute da parte dei cittadini colombiani.
Con la prima di queste pronunce, la sentenza C-252/10, conseguente al ricorso proposto avverso il decreto 4975 dal Procuratore generale, la Corte ha affermato che la dichiarazione dello stato di emergenza sociale non aveva rispettato i presupposti di carattere materiale previsti dalla Costituzione, difettando la presenza di fatti sopravvenuti e straordinari, ma trattandosi di una situazione di crisi che si protraeva da tempo. In realtà, come evidenziato nello stesso ricorso e sottolineato anche dalla Corte, per la risoluzione dell’emergenza sociale sarebbe stato sufficiente che il Governo avesse utilizzato i mezzi ordinari a propria disposizione previsti dalla Costituzione e dalle leggi. La Corte ha affermato che dalle stesse disposizioni costituzionali si evince come l’utilizzo smisurato del potere di dichiarare lo stato di eccezione sia da condannare, anche perché tale pratica ha precedenti negativi nella storia colombiana, in quanto il suo abuso aveva già condotto il Paese in una situazione di reale emergenza per decenni. L’utilizzo di tale strumento deve quindi essere limitato solamente ai casi in cui i mezzi ordinari non siano idonei a tenere sotto controllo la crisi e i suoi effetti, e deve essere sottoposto a controlli di carattere politico e giuridico. Con riferimento al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Corte afferma come sia compito del Parlamento, congiuntamente al Governo – mediante l’iniziativa legislativa – e al Presidente della Repubblica – mediante l’esercizio del potere regolamentare e della funzione di ispezione e vigilanza sulla prestazione dei servizi pubblici –, occuparsi della sua organizzazione e sostenibilità finanziaria, in modo tale che vengano garantiti un ampio dibattito e la trasparenza dell’azione governativa.
Al contrario, il decreto che dichiarava lo stato di emergenza, secondo quanto sostenuto dalla Corte, difettava di questo apporto partecipativo, come dimostrato dalla mancanza di studi sul problema e di proposte di soluzione e dall’assenza di una politica permanente, completa e progressiva volta alla tutela del diritto alla salute, idonea a dare attuazione alle disposizioni costituzionali in materia. Anche le situazioni di abuso, di inefficienza amministrativa e di corruzione, che sia il decreto dichiarativo dello stato di emergenza che, più in particolare, il decreto legislativo n. 126 del 2009, istitutivo del
Fondo Anticorrupción del Sector Salud – quest’ultimo decreto dichiarato incostituzionale con la successiva sentenza C-302/2010 –, intendevano fronteggiare, non potevano essere considerati come fatti sopravvenuti o straordinari: essi, infatti, sono risalenti nel tempo, sono noti da tempo e, secondo la Corte, possono e devono essere affrontati mediante l’utilizzo degli strumenti ordinari predisposti dall’ordinamento giuridico, senza la necessità di ricorrere ai poteri di cui il Governo gode durante lo stato di emergenza.
In considerazione della gravità della situazione finanziaria del sistema di sicurezza sociale sanitario che potrebbe porre in serio pericolo l’effettivo godimento del diritto fondamentale alla salute per la maggior parte della popolazione, la Corte costituzionale ha stabilito che gli effetti della declaratoria di incostituzionalità siano differiti nel tempo, secondo quanto previsto dall’art. 45 della legge n. 270 del 1996 (
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia), il quale prevede che la Corte possa modulare, anche temporalmente, gli effetti delle proprie decisioni. Alla sentenza sono stati apposti ben quattro voti dissenzienti (salvamento de votos): due per quanto riguarda il differimento degli effetti della decisione e due con riferimento alle motivazioni che hanno condotto la maggioranza alla decisione di incostituzionalità.
La decisione della Corte dichiarativa dell’incostituzionalità del decreto 4975 implica che anche tutti i decreti e gli atti successivi, che trovavano il loro fondamento giuridico in tale provvedimento, perdano validità. Così, con la sentenza C-253/10, la Corte ha dichiarato l’illegittimità
por consecuencia del decreto legislativo 127/2010, che prevedeva delle modifiche transitorie ad alcune disposizioni tributarie, che avrebbero consentito introiti maggiori da destinare al finanziamento dei servizi sanitari. Anche in questo caso la Corte, considerando che la declaratoria di illegittimità avrebbe potuto produrre effetti negativi immediati sul Sistema de Seguridad Social en Salud, idonei a mettere in serio pericolo il godimento di questo diritto fondamentale per un rilevante numero di persone, presumibilmente quelle comunque più deboli, ha disposto che gli effetti della sua decisione siano differiti al 16 dicembre 2010. Il differimento degli effetti della sentenza permetterà al Congresso di adottare misure idonee per garantire al Sistema de Seguridad Social en Salud fonti di finanziamento adeguate, stabili e sufficienti in modo da consentire ai cittadini colombiani il godimento del loro diritto fondamentale alla salute. Infine, con le sentenze C-254/10 e C-255/10 sono stati dichiarati incostituzionali rispettivamente il decreto legislativo 127/2009 riportante “Misure tributarie per affrontare l’emergenza sociale” e il decreto legislativo 4976/2009 sull’assegnazione delle risorse di bilancio. (Irene Spigno)


COMORE – La Corte costituzionale dichiara illegittima la legge che estende di un anno il mandato del Presidente

In maggio si è conclusa una vicenda che ha messo alla prova le istituzioni democratiche delle Comore. La Corte costituzionale, infatti, con la
sentenza n. 10-05/CC ha annullato la legge n. 10-003/CAUCI, voluta dall’attuale Presidente Sambi e approvata nel marzo 2010, che disponeva che le elezioni presidenziali fossero posticipate da maggio 2010 a novembre 2011. Il fine dichiarato di questa norma era quello di armonizzare le tornate elettorali dei vari livelli di governo nelle Comore per ottenerne un risparmio economico. L’art. 13 della Costituzione, tuttavia, dispone che il mandato del Presidente sia quadriennale e che il Capo dell’Esecutivo sia eletto a turno tra le diverse isole della Federazione. Di conseguenza la Corte costituzionale ha dichiarato la legge incostituzionale ed ha stabilito che dal 26 maggio 2010 a mezzanotte si aprirà un periodo intermedio durante il quale Presidente e Vicepresidente devono esercitare i loro poteri in modo consensuale e non possono esercitare alcuni poteri quali quello di sciogliere il Parlamento e la Corte costituzionale. (Gabriella Angiulli)


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – Il divieto di fecondazione eterologa è in contrasto con la CEDU negli ordinamenti nei quali è prevista la fecondazione omologa

Con una sentenza dello scorso 1° aprile (caso S. H. ed altri c. Austria), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che le norme della legge austriaca che proibiscono il ricorso alla donazione di gameti per la fertilizzazione in vitro comporta una discriminazione fra coppie incompatibile con i principi stabiliti dalla Convenzione.
Alla luce di tale affermazione, la Corte europea ha condannato lo Stato austriaco per la violazione dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 8 della
Convenzione. In base alla prima disposizione «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare» e «non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». Ai sensi invece dell’art. 14, «il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione».
Pur riconoscendo la serietà del c.d. “rischio eugenetico” – argomento, questo, invocato dal Governo austriaco a difesa della propria normativa – i giudici di Strasburgo hanno affermato che la completa messa al bando della fecondazione eterologa appare comunque come una soluzione non proporzionata, in quanto sono possibili interventi da parte del legislatore atti a minimizzare un tale pericolo.
Occorre osservare, peraltro, che nell’affermare la violazione da parte dell’Austria del combinato disposto risultante dagli artt. 14 e 8 CEDU, la Corte non ha affermato né l’esistenza di un diritto delle coppie a procreare, né, tantomeno, ha sancito la contrarietà
tout court alla Convenzione del divieto di fecondazione eterologa. Il percorso argomentativo dei giudici di Strasburgo ha preso le mosse invece dalla irragionevolezza del suddetto divieto allorché la normativa nazionale consenta il ricorso alla fecondazione omologa. Si introdurrebbe infatti una inammissibile discriminazione fra le coppie che possono ricorrere con successo alla fecondazione omologa e quelle per le quali l’unica possibilità di concepire un figlio consiste nelle tecniche di fecondazione eterologa. Dalla pronuncia della I Sezione sembra emergere dunque il principio in base al quale persone che si trovano nella medesima condizione di infertilità non possono essere trattate diversamente solamente in ragione della diversa tecnica di fecondazione utilizzata. Il divieto di fecondazione eterologa sarebbe pertanto ammissibile solamente negli ordinamenti che proibiscono altresì la fecondazione omologa.
La sentenza della Corte, benché abbia esclusivamente efficacia
inter partes, rischia di avere pesanti ripercussioni anche su altri ordinamenti, tra cui quello italiano. La legge n. 40 del 2004, la quale regola la materia della procreazione medicalmente assistita vietando in modo assoluto l’intervento di un donatore esterno alla coppia coniugata o convivente (art. 4, comma 3), presenta infatti numerosi punti di affinità con la normativa austriaca censurata a Strasburgo. A parte il rischio di una condanna dello Stato italiano dinnanzi alla stessa Corte europea, dopo la sentenza in esame sono stati presentati numerosi ricorsi presso alcuni tribunali italiani con l’obiettivo di sollevare una questione di costituzionalità vertente sull’art. 4 della legge 40. Oltre a denunciare la violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, i ricorrenti lamentano altresì la violazione dell’art. 117 Cost. richiamando da un lato la pronuncia della Corte europea e dall’altro le sentenze 348 e 349 del 2007, con la quale è stata affermata per la prima volta la parametricità della CEDU. (Renato Ibrido)


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – Entrati in vigore il Protocollo n. 14 ed il nuovo regolamento di procedura della Corte

A tre mesi dall’ultima ratifica, il 1° giugno 2010 è entrato in vigore il
Protocollo n. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il Protocollo si propone di far fronte al problema dell’eccessivo carico di lavoro della Corte, rafforzando la capacità di selezione rispetto ai ricorsi ritenuti non meritevoli ed individuando apposite misure in grado di trattare in maniera più efficace i c.d. “casi clone”, ossia i ricorsi per i quali esiste già una solida giurisprudenza. Si consideri che, al 1° gennaio 2009, l’arretrato della Corte europea dei diritti dell'uomo veniva stimato attorno alle 97.000 cause. L’aumento esponenziale del contenzioso registrato nell’ultimo decennio è dovuto a due fattori fondamentali: l’adesione di nuovi Stati membri al Consiglio d’Europa e il notevole incremento dei ricorsi individuali, anche a causa della non sempre adeguata conoscenza delle procedure della Corte da parte degli operatori giuridici degli Stati membri.
Gli artt. 7 ed 8 del Protocollo, i quali introducono i nuovi artt. 27 e 28 della Convenzione, attribuiscono ad un giudice unico della Corte europea il potere di dichiarare irricevibile o di cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato in virtù dell’art. 34 CEDU nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame. La decisione del giudice unico è definitiva. Nell’ipotesi in cui il ricorso individuale superi il vaglio preliminare del giudice unico, questi lo trasmette o ad un comitato ovvero, in alternativa, ad una sezione per un ulteriore esame. Nel primo caso, il comitato, ma solo all’unanimità, può: a) dichiarare il ricorso irricevibile o cancellarlo dal ruolo nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame; b) dichiararlo ricevibile e pronunciare nel contempo una sentenza sul merito, se la questione relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all’origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte. Qualora poi nessuna decisione sia presa in virtù dei nuovi artt. 27 e 28, una sezione si pronuncerà sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali.
L’art. 39 CEDU, come modificato dall’art. 15 del Protocollo, disciplina poi una procedura riservata di composizione amichevole delle controversie, stabilendo che «in qualsiasi momento della procedura, la Corte può mettersi a disposizione delle parti interessate al fine di giungere ad una composizione amichevole della causa che si ispiri al rispetto dei diritti dell’uomo riconosciuti dalla Convenzione».
Oltre al problema di assicurare un più efficace funzionamento della Corte, il Protocollo n. 14 ha poi introdotto ulteriori disposizioni tese a valorizzare il ruolo del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa in ordine alla supervisione dell’esecuzione delle pronunce della Corte.
Con l’entrata in vigore del Protocollo n. 14 ha cessato di avere applicazione il
Protocollo n. 14-bis, ossia un apposito strumento “ponte” varato dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa tenutosi a Madrid nel maggio 2009 allo scopo di assicurare un miglior trattamento dei ricorsi in attesa del perfezionamento dell’iter di ratifica del Protocollo n. 14. Tale iter è stato completato il 18 febbraio 2010, allorché il ministro della giustizia della Federazione russa ha consegnato al Segretario generale del Consiglio d’Europa gli strumenti di ratifica del Protocollo in occasione della Conferenza di Interlaken sul futuro della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il completamento dell’
iter di ratifica del Protocollo n. 14 ha reso necessaria l’introduzione di alcuni emendamenti al regolamento di procedura della Corte. La revisione del regolamento, approvata il 29 marzo 2010 dai giudici di Strasburgo, è entrata in vigore contestualmente al Protocollo n. 14.
Fra le nuove norme contenute nel regolamento interno, particolare rilievo assumono soprattutto le modifiche al sistema di incompatibilità dei membri della Corte. Ai sensi del nuovo art. 4, c. 2 un ex giudice non potrà rappresentare a qualunque titolo una parte o un terzo in relazione ai ricorsi presentati prima della data di cessazione del proprio mandato e nei due anni successivi.
(Renato Ibrido)


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – Il divieto di trattamenti contrari all’art. 3 non ammette eccezioni neppure se giustificate dalla necessità di salvare la vita di un minore

Con una decisione del 1° giugno 2010 (caso Gäfgen v. Germany), la Grand Chambre ha condannato lo Stato tedesco per la violazione dell’art. 3 della Convenzione (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti), ribaltando in parte il giudizio della V Sezione della Corte.
Nel 2003, il signor Gäfgen, sospettato del rapimento di un bambino, fu oggetto al momento dell’arresto e del successivo interrogatorio di gravi atti di coercizione fisica, giustificati dalle autorità di polizia sulla base della necessità di individuare il prima possibile il luogo di detenzione del minore, ritenendo che il pericolo per la vita del bambino fosse imminente.
Il 30 giugno del 2008, la V sezione della Corte europea (
application n. 22978/05), pur riconoscendo la violazione dell’art. 3, ha respinto la richiesta di condanna dello Stato tedesco. Secondo i giudici, infatti, l’ordinamento nazionale aveva già accordato, mediante i propri rimedi interni, una riparazione alle violazioni di cui all’art. 3, provvedendo in particolare a punire i funzionari di polizia colpevoli delle coercizioni. La decisione è stata assunta malgrado l’opinione dissenziente di uno dei componenti della Corte, il quale ha rilevato che le sanzioni irrogate ai funzionari di polizia non hanno eliminato la violazione della Convenzione.
A due anni di distanza, la Corte europea dei diritti dell’uomo è tornata a pronunciarsi sul caso Gäfgen. La
Grand Chambre, pur rilevando che la condotta della polizia era stata motivata dalla necessità di salvare la vita di un bambino, ha affermato che il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti opera a prescindere dalla motivazione delle autorità o dalla natura della vittima, non ammettendo mai eccezioni, neppure nel caso di grave rischio per la vita di un individuo.
A differenza della decisione della V sezione, la sentenza in esame non si è limitata ad affermare la violazione della Convenzione, ma ha altresì condannato lo Stato tedesco, ritenendo modeste ed insufficienti le sanzioni irrogate nei confronti dei poliziotti. In particolare, i tribunali interni, riconoscendo una gamma assai ampia di attenuanti, fra le quali quella legata alla necessità di salvare la vita del bambino, hanno irrogato una sanzione priva di efficacia deterrente rispetto a future violazioni dell’art. 3. Inoltre, ad avviso della Corte di Strasburgo, la promozione di uno dei poliziotti condannati alla guida di un organo di polizia pone seri dubbi circa l’adeguatezza della reazione delle autorità nazionali.
(Renato Ibrido)


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – Non spetta al giudice civile sindacare le tecniche che i giornali adottano per attrarre l’attenzione del propri lettori

Il 1° giugno 2010, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato lo Stato spagnolo (caso Gutiérrez Suárez c. Espagne) per la violazione dell’art. 10 della CEDU (libertà di informazione). Secondo la Corte, non spetta ai tribunali nazionali sindacare le tecniche che i giornali e gli organi di stampa adottano per attrarre l’attenzione dei propri lettori.
Il caso trae origine dalla condanna in sede civile del direttore ed editore del periodico
Diario 16, Gutiérrez Suárez, il quale, ponendo in relazione la famiglia reale del Marocco con una vicenda di cronaca legata al traffico di droga, aveva deliberatamente forzato il titolo di un articolo. Ad avviso dei tribunali spagnoli, proprio questa forzatura del titolo aveva comportato la lesione del diritto all’onore protetto in special modo dalla legge organica n. 1 del 5 marzo 1982.
Secondo i giudici di Strasburgo, il diritto alla libertà di stampa sancito dall’art. 10 della Convenzione assicura ai giornalisti un certo “grado di esagerazione” nei titoli, sempre che le informazioni contenute all’interno dell’articolo risultino veritiere. Allo scopo di verificare se l’esercizio della libertà di informazione non si sia tramutato in una ingiustificata lesione al diritto all’onore, è necessario quindi considerare il titolo ed il contenuto dell’articolo unitariamente.
(Renato Ibrido)


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – Nel caso dell’ex imam Trabelsi, condannata l’Italia per la violazione degli artt. 1, 3 e 34 della Convenzione

Il 13 aprile 2010, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Trabelsi c. Italia, ricorso n. 50163/08) ha condannato l’Italia per la violazione dell’art. 1 (dovere di garantire i diritti stabiliti dalla Convenzione ad ogni persona sotto la sua giurisdizione), 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti) e 34 (diritto ad un ricorso individuale effettivo ed utile) della Convenzione.
I giudici di Strasburgo hanno in particolare contestato alle autorità italiane di aver trasferito in Tunisia l’
ex imam di Cremona, Mourad Trabelsi, senza aver tenuto conto dei seri indizi che confermavano l’esistenza di torture o trattamenti inumani o degradanti all’interno del sistema carcerario tunisino. La posizione italiana è risultata poi aggravata dal non aver rispettato le misure provvisorie stabilite dalla Corte e dall’aver di fatto reso privo di effetti il ricorso presentato dal cittadino tunisino.
Dopo aver scontato una condanna a sette anni per terrorismo internazionale di matrice islamica ed alla pena accessoria dell’espulsione, il 20 ottobre 2008, un mese prima di terminare di scontare la propria pena, Trabelsi ha presentato ricorso alla Corte europea. Essendo stato condannato nel 2005 in Tunisia a dieci anni di detenzione per reati di terrorismo, l’ex
imam ha sostenuto che il trasferimento nel suo paese natale avrebbe comportato la violazione dell’art. 3 della Convenzione, visti i seri rischi di essere sottoposto a torture o trattamenti inumani o degradanti. Il 28 novembre, la Corte, ai sensi dell’art. 39 del proprio regolamento di procedura, ha richiesto all’Italia di soprassedere all’eventuale espulsione in attesa che il caso del ricorrente fosse esaminato a Strasburgo. Il 3 dicembre, il Ministro dell’interno, avvalendosi dei poteri introdotti dalla legge n. 155 del 2005, ha decretato l’espulsione di Trabelsi per motivi di sicurezza nazionale. Dopo la conferma del provvedimento di espulsione da parte del tribunale di sorveglianza di Pavia, il 13 dicembre la misura è stata eseguita.
Le garanzie richieste dal Governo italiano alla Tunisia circa il rispetto del trattamento di Trabelsi non sono state considerate dalla Corte convincenti. In particolari, tali garanzie, benché richieste prima dell’esecuzione del provvedimento di espulsione, sono arrivate in forma generica solamente dopo il trasferimento di Trabelsi nel carcere di Saouaf.
La sentenza obbliga lo Stato italiano a corrispondere 15.000 euro al ricorrente a titolo di danni morali.
Il 20 maggio 2010, il Segretario generale del Consiglio d’Europa, Thorbjorn Jagland, con riferimento ad una vicenda per molti aspetti simile (caso Mannai), ha espresso una profonda preoccupazione per la decisione delle autorità italiane di estradare un cittadino tunisino nel proprio paese d’origine, disattendendo la richiesta della Corte di soprassedere all’estradizione. Richiamando espressamente la sentenza Trabelsi, Jagland ha ribadito la necessità che le misure adottate dalla Corte, in quanto
giuridicamente vincolanti per la totalità delle Parti della CEDU, siano rispettate da ogni Stato membro, compresa l’Italia. «Qualsiasi azione contraria – ha aggiunto il Segretario generale – rischia di compromettere il sistema dei diritti umani, essenziale per la tutela di tutti i cittadini europei». (Renato Ibrido)


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – Dopo l’approvazione della legge austriaca sulle unioni civili, la Corte si pronuncia in materia di same sex-marriage

Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la legge austriaca in materia Lebenspartnerschaft (LPS).
Definita come l’«unione di vita» attraverso la quale due persone del medesimo sesso si assumono reciprocamente diritti e doveri, la
Lebenspartnerschaft ricalca, sia pure con alcune importanti e significative differenze, l’istituto del matrimonio. L’unione civile non può essere costituita, oltre che dalle coppie eterosessuali, da parenti in linea retta nonché tra fratelli e sorelle. La costituzione di una unione civile è infine preclusa a chi è già unito in matrimonio ovvero è legato ad altra Lebenspartnerschaft. A differenza di analoghe discipline previste in Germania e in Svizzera, la normativa austriaca prevede l’obbligo di mantenimento a carico del partner che con colpa ha determinato il fallimento dell’unione. Il provvedimento legislativo introduce poi alcune modifiche al codice civile (ABGB), soprattutto in materia ereditaria, locazione, diritto internazionale privato, competenza degli organi giurisdizionali.
Parallelamente all’
iter di approvazione della nuova legge si è svolto dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo il procedimento Schalk and Kopf v. Austria. Una coppia omosessuale aveva lamentato la violazione degli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 12 (diritto al matrimonio) e 14 (divieto di discriminazione) da parte della legislazione austriaca, la quale sia prima che dopo le modifiche entrate in vigore nel gennaio scorso, continua ad escludere il matrimonio fra persone dello stesso sesso. Il procedimento si è concluso il 24 giugno con una sentenza della I sezione della Corte di Strasburgo, la quale ha affermato che in nessun modo la Convenzione obbliga gli Stati membri a riconoscere il diritto al matrimonio fra persone dello stesso sesso.
Secondo la Corte, «le autorità nazionali sono preposte a soddisfare i bisogni sociali (...) e il matrimonio racchiude connotazioni sociali e culturali profondamente radicate, le quali differiscono largamente da un Paese ad un altro (…) I differenti Stati membri non devono quindi conferire forzatamente alle coppie omosessuali uno statuto analogo a quello previsto per il matrimonio».
Tre giudici hanno espresso una opinione dissenziente rispetto a quella di maggioranza. Due giudici hanno invece manifestato una opinione concorrente. (
Renato Ibrido, Francesco Saitto)


EGITTO Nuova proroga dello stato di emergenza iniziato nel 1981

L’11 maggio 2010 il Parlamento egiziano con una maggioranza di 308 voti favorevoli e 103 contrari ha approvato il decreto presidenziale che dispone la proroga dello stato di emergenza per altri due anni, a partire dal 1° giugno 2010 e con scadenza prevista il 31 maggio 2012
(v. Palomar n. 34). In Egitto, lo stato di emergenza cominciò nel 1967, conobbe una pausa di 18 mesi tra il 1980 e il 1981, per poi essere reintrodotto nel 1981 a seguito dell'omicidio del Presidente Anwar Sadat per mano di al-Jihad, un movimento politico di matrice islamica che si opponeva alla secolarizzazione della nazione. Esso è stato poi ripetutamente rinnovato, prima per periodi di tre anni, successivamente ridotti a due dal 2006, nonostante le proteste di gruppi locali e internazionali per la tutela dei diritti umani, oltre che dell'opposizione al Governo. Nel 1981, quando le leggi di emergenza furono reintrodotte, vi era effettivamente una situazione tale da giustificarle: infatti, dopo l’omicidio del Presidente Sadat, l’esigenza di contrastare i gruppi violenti di matrice fondamentalista si presentava come irrinunciabile. Inoltre, nei due decenni successivi l’Egitto rimase coinvolto in forti tensioni con la Jihad islamica, che spesso si tradussero in violenti attacchi terroristici che provocarono tra l'altro la morte di decine di turisti con l'intento di provocare un collasso dell’economia egiziana. Tali tensioni culminarono nel 1995, con un attentato alla vita del Presidente Hosni Mubarak durante un suo viaggio in Etiopia.
Le leggi d’emergenza, che si sono susseguite per quasi trenta anni, hanno conferito alla polizia ampi poteri coercitivi e limitativi della libertà personale: infatti essa può disporre l’arresto e la detenzione senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione giudiziaria e senza che vi sia una convalida successiva entro un breve termine. La limitazione della libertà personale può protrarsi per un periodo massimo di novanta giorni, senza necessità che sia formalizzata un’imputazione o si svolga un processo, consentendo quindi che la polizia disponga l’arresto o la detenzione di un individuo indipendentemente dal presunto compimento di un determinato reato e senza che sussista un giustificato motivo. Scaduto il termine dei novanta giorni è previsto il rilascio dell’arrestato, nei confronti dei quali però nulla impedisce che sia disposto un altro arresto anche immediatamente: in tal modo si permette che la detenzione senza una formale imputazione si protragga per un tempo potenzialmente indefinito. Le leggi di emergenza inoltre hanno previsto l’istituzione di tribunali speciali davanti ai quali non è ammessa la possibilità di ricorrere in appello avverso decisioni limitative della libertà personale. In realtà con il passare del tempo le disposizioni più controverse delle leggi di emergenza sono state ridimensionate come è accaduto, ad esempio, mediante la limitazione del potere delle forze di polizia di sorvegliare i mezzi di comunicazione e di disporre intercettazioni in modo arbitrio.
Si tratta quindi di provvedimenti che evidentemente hanno consentito la sospensione di diversi diritti costituzionali, la cui finalità principale è stata non quella di fronteggiare un reale stato di emergenza, bensì quella di controllare il compimento di attività politiche da parte di gruppi di opposizione. Infatti, i critici nei confronti di tali leggi hanno messo in evidenza come le autorità egiziane abbiano usato i provvedimenti normativi che si accompagnano alla dichiarazione dello stato d’emergenza principalmente come strumento politico contro gli avversari, tra i quali i Fratelli musulmani. Si tratta di una formazione politica che si richiama ai doveri di fedeltà ai valori islamici tradizionali e che, con un quinto dei seggi del Parlamento, rappresenta il più grande movimento di opposizione in Egitto.
La particolare connotazione di strumento di controllo politico che è riconosciuta alle leggi di emergenza è rappresentata anche dal fatto che sotto la vigenza di tali provvedimenti non sono ammessi scioperi, manifestazioni o incontri pubblici; il governo ha il diritto di censurare o chiudere le testate giornalistiche e i media “pericolosi” per lo Stato, di monitorare la corrispondenza privata e le chiamate telefoniche e di disporre altre misure di controllo, quali perquisizioni e sequestri, senza alcuna autorizzazione giudiziale preventiva e senza la necessità di ottenere un provvedimento di convalida di tali atti.
La legge appena approvata dal Parlamento egiziano – dominato dal Partito nazionale democratico del Presidente Hosni Mubarak – secondo le parole del Primo ministro egiziano, Ahmad Nazif, durante il suo discorso pronunciato di fronte all'organo legislativo in occasione dell’approvazione della proroga dello stato di emergenza, introduce rilevanti novità rispetto alla normativa precedente. In particolare le misure previste si applicheranno soltanto con riferimento ai reati di terrorismo e al traffico di sostanze stupefacenti, non comportando così la limitazione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, a meno che non si tratti di fatti collegati ai due reati indicati. La sua giustificazione risiede nell’emersione negli ultimi anni di fattori di pericolo nuovi, tra i quali atti terroristici e conflitti regionali, considerati una minaccia per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico, anche se in realtà, in dichiarata applicazione delle leggi di emergenza, è stato disposto l’arresto di tutti i candidati dell’opposizione (in particolare degli appartenenti ai Fratelli musulmani) che utilizzavano
slogan elettorali di natura religiosa in occasione dell’elezione della Shura (Camera alta del Parlamento) del 1° giugno 2010. A partire dal 2005, il Presidente Mubarak ha più volte promesso alla Nazione di sostituire le leggi dello stato di emergenza con una compiuta normativa anti-terrorismo, il cui progetto però, allo stato attuale, non risulta essere stato ancora elaborato. (Irene Spigno)


EGITTO La Corte suprema amministrativa dispone la revoca della cittadinanza agli uomini sposati con donne israeliane di religione ebraica

Il 5 giugno 2010 la Corte suprema amministrativa, giudice di ultima istanza nel sistema giudiziario egiziano, ha confermato la validità di una norma che conferisce al Ministro dell’interno il potere di revocare la cittadinanza egiziana agli uomini che contraggono matrimonio con donne israeliane di fede ebraica. La decisione della Corte si basa sulla distinzione tra le donne israeliane di religione ebraica e quelle di fede islamica, affermando che si tratta di due situazioni profondamente differenti. Nonostante tali asserzioni di carattere generale, la Corte ha affermato che spetta al Ministro, previa sottoposizione della questione all’attenzione del Governo, decidere quali provvedimenti adottare con riferimento ad ogni singolo caso di matrimonio misto, lasciando quindi all’organo governativo le determinazioni circa la permanenza della cittadinanza egiziana in capo a colui che contrae matrimonio con una cittadina israeliana di fede ebraica. La Corte ha considerato la valutazione dei matrimoni misti come critica per la sicurezza nazionale e come necessaria per mantenere quel senso di fedeltà e di devozione che lega l’Egitto ai propri cittadini e all’intero mondo arabo. La sentenza della Corte decide l’appello presentato nei confronti della decisione assunta dal Consiglio di Stato nel maggio dello scorso anno, su richiesta dell’avvocato Nabih el Wahsh, sostenitore della necessità di revocare la nazionalità agli egiziani sposati a donne israeliane. La sentenza del Consiglio di Stato prevedeva che il Ministro dell’interno dovesse applicare la normativa del 1976, che proibiva i matrimoni tra gli uomini di nazionalità egiziana e le donne israeliane che avevano prestato servizio nell’esercito o che avevano appoggiato l’ideologia del sionismo. Secondo El Wahsh, la legge egiziana proibisce il matrimonio fra egiziani e «persone considerate sioniste» e anche ai figli di queste coppie miste andrebbe, a suo giudizio, impedito di svolgere il servizio militare. I Ministri degli esteri e dell’interno avevano fatto ricorso contro la sentenza di primo grado, sostenendo che una decisione di questa portata deve essere presa in sede parlamentare e non giudiziaria. La sentenza della Corte suprema amministrativa non è appellabile.
(Irene Spigno)


FILIPPINE – La Corte suprema afferma la possibilità per un’associazione a difesa dei diritti degli omosessuali di presentare candidati alle elezioni politiche

Con la decisione
Ang Ladlad Lgbt Party v. Commission Elections, emessa in data 8 aprile 2010, la Corte suprema delle Filippine ha affermato il diritto dell’associazione a tutela dei diritti degli omosessuali Ang Ladlad di presentare candidati per la partecipazione alle consultazioni elettorali nazionali in veste di partito politico accreditato. La decisione della Corte annulla l’ordine emesso il 11 novembre 2009 dalla Commissione elettorale (Commission of Elections, Comelec) che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dell’associazione Ang Ladlad come partito politico con la conseguente possibilità di partecipare alle elezioni nominando propri candidati. Il Comelec aveva motivato il rifiuto del riconoscimento facendo riferimento alla supposta politica dell’associazione in termini di tolleranza di «situazioni di immoralità che offendono il sentimento religioso». La Corte, nel valutare la legittimità costituzionale dell’ordine, ha ritenuto di riscontrare in esso – e nelle ragioni che ne erano alla base – una violazione dell’art. III, sez. 5 della Costituzione delle Filippine, così come precedentemente interpretato, il quale prescrive una posizione di neutralità in materie a carattere religioso. Nelle parole della Corte: «affermiamo che la riprovazione morale, senza alcuna altra ragione, non costituisce un interesse pubblico sufficiente che possa giustificare l’esclusione di soggetti omosessuali dalla partecipazione alle elezioni e al sistema di rappresentanza politica tramite partiti». Nella stessa decisione, avendo verificato la sussistenza in capo alla Ang Ladlad di tutti i requisiti richiesti per poter ottenere il riconoscimento come partito politico, la Corte ha disposto la partecipazione del partito in oggetto alle consultazioni elettorali di maggio. (Gianluca Gentili)


FRANCIA – Pubblicate le prime decisioni del Conseil constitutionnel sulle questions prioritaires de constitutionnalitè

Il 28 maggio il
Conseil constitutionnel ha reso la prima pronuncia di incostituzionalità di una legge in seguito alla presentazione di una question prioritarie de constitutionnalitè in cui l’attività di “filtro” (v. Palomar n. 40) era stata effettuata dal Consiglio di Stato. Il ricorso concerneva l’art. 26 della legge n. 81-734 del 3 agosto 1981, con cui si stabilivano le condizioni dell’aggiornamento, sulla base dell’inflazione, delle pensioni attribuite ai cittadini francesi nati in Algeria, e che aveva il proprio fondamento nell’art. 71 della legge del 26 dicembre 1959, mediante cui si consentiva la “cristallizzazione” delle pensioni. Il Conseil ha deciso, infatti, che tale articolo dà luogo ad una discriminazione fra i cittadini sulla base del luogo di nascita. Al fine di evitare lacune nell’ordinamento e consentire al legislatore di provvedere, i giudici costituzionali hanno stabilito che la sentenza produrrà i propri effetti a partire dal 1° gennaio 2011. (Valentina Rita Scotti)


FRANCIA – Il Conseil constitutionnel precisa la propria giurisprudenza relativa al controllo di compatibilità tra legge nazionale e diritto europeo

Con la decisione n.
2010-605 DC del 12 maggio 2010 il Conseil constitutionnel si è pronunciato sulla costituzionalità della legge n. 2010-476 relativa all’apertura alla concorrenza e alla regolamentazione del settore del gioco d’azzardo su internet, in seguito al ricorso di sessanta deputati dell’opposizione. Fra i profili a partire dai quali il ricorso era stato avanzato, rileva in particolare la mancata aderenza della legge al diritto comunitario. Il Conseil ha così avuto modo di precisare la propria giurisprudenza relativa al controllo di compatibilità tra la legge nazionale e il diritto internazionale ed europeo, su cui già si era di pronunciata con la decisione n. 74-54 DC del 15 gennaio 1975.
In particolare, i giudici costituzionali hanno chiarito che non rientra nelle competenze del Conseil esaminare la compatibilità delle leggi nazionali con gli impegni internazionali ed europei della Francia, che invece spetta ai giudici ordinari e amministrativi, nonostante il riferimento in Costituzione al Trattato di Lisbona. (Valentina Rita Scotti)


GEORGIA – La Corte costituzionale dichiara illegittima la legge organica che disciplina il processo costituzionale nella parte in cui alcune categorie di persone erano escluse dal diritto di azione

Con una
sentenza del 28 giugno, la Corte costituzionale georgiana ha dichiarato incostituzionale la legge organica che disciplina il processo costituzionale nella parte in cui tre categorie di soggetti venivano escluse dal diritto di adire il giudice delle leggi. Così come originariamente formulata, infatti, la legge escludeva dal diritto di adire in via principale la Corte gli apolidi, i cittadini di altri Stati non residenti in Georgia e, infine, le persone giuridiche di diritto straniero.
Il Difensore pubblico georgiano ha impugnato queste norme sostenendo che simili restrizioni violassero l’art. 42 della
Costituzione che, usando l’espressione «tutti», implica la titolarità del diritto di adire la Corte costituzionale a tutela dei propri diritti anche in capo ai non cittadini. L’avvocato che difendeva il Governo e il Parlamento sosteneva, invece, che intendere il diritto nel modo suddetto significasse permettere a forze esterne al Paese di incidere sulla legislazione georgiana.
Dopo aver tratteggiato e richiamato i singoli diritti fondamentali tutelati in Costituzione e aver ribadito l’importanza di garantire che l’esercizio del potere legislativo sia comunque limitato nel rispetto del secolare principio della separazione dei poteri, i giudici hanno, dunque, sancito l’incostituzionalità della normativa introdotta dal Parlamento che esplicitamente privava alcune categorie di persone della tutela della Corte costituzionale, considerata, in un tale contesto, come ultimo baluardo posto a difesa dei diritti stessi.
(Francesco Saitto)


GERMANIA – Il tribunale del lavoro di Stoccarda ha ritenuto che non costituisce una discriminazione basata su motivi etnici il definire una persona “Ossi”

Il 15 aprile, il tribunale del lavoro di Stoccarda ha reso una sentenza con la quale ha ritenuto che non può considerarsi come appartenente ad un gruppo etnico autonomo chi proviene dalla Germania dell’Est, che non costituisce una discriminazione etnica il definire una persona come “Ossi” e, di conseguenza, che, anche sulla base di ciò, si decida di non assumerla.
Il caso si è originato in una causa di lavoro: una donna di Berlino Est aveva visto rifiutata la sua domanda di impiego in una società e nel curriculum, che le era stato rinviato, aveva trovato scritto il vocabolo “Ossi”, apposizione che in questo contesto assume un chiaro significato spregiativo. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che ciò non integrasse una discriminazione etnica perché, nonostante il riconosciuto e chiaro intento di esprimere un giudizio negativo collegato alla provenienza geografica, il semplice provenire dall’Est non significa di per sé appartenere ad una etnia specificamente individuata, vista, peraltro, – secondo il tribunale – la forte omogeneità culturale e storica che intercorre tra Est ed Ovest. (Francesco Saitto)


GERMANIA – Il Tribunale costituzionale respinge due richieste di sospensione di altrettante leggi volte a garantire maggiore stabilità economica nell’area euro

Nel complesso e burrascoso itinerario di salvataggio economico-finanziario della Grecia – che ha di fatto messo a dura prova le istituzioni comunitarie – si inserisce anche una vicenda meno nota, ma non per questo meno significativa viste le conseguenze che avrebbero potuto avere le decisioni del Tribunale costituzionale tedesco. Si tratta di due pronunce, una del 7 maggio ed l'altra del 9 giugno, con cui il giudice delle leggi si è rifiutato di sospendere in via cautelare, secondo quanto previsto dall’art.
32 del Bundesverfassungsgerichtsgesetz, l’efficacia di provvedimenti volti ad ottemperare e dare esecuzione a specifici accordi raggiunti in sede europea.
Nella prima
ordinanza (BVerfG, 2 BvR 987/10), il Tribunale costituzionale ha deciso su una domanda di sospensione cautelare volta a bloccare il prestito di oltre 22 miliardi di euro deciso dal Governo e destinato a ripianare la situazione critica in cui la Grecia era precipitata. I ricorrenti sostenevano che la legge, che aveva recepito l’accordo siglato in sede di Consiglio europeo, violasse l’art. 14, sez. I del Grundgesetz, che sancisce al primo comma che la proprietà e i diritti ereditari sono garantiti. I ricorrenti, che chiedevano una vera e propria sospensione della legge perché lesiva dei loro diritti fondamentali, lamentavano anche la violazione dell’art. 38, sez. I (relativo al diritto il voto) e dell'art. 2, sez. I (che sancisce il diritto di ogni individuo a sviluppare la propria personalità nel rispetto degli altrui diritti).
Con questa importante decisione che nella parte iniziale ripercorre anche la storia dell’Unione monetaria, il
BVerG ha rigettato la domanda perché – vi si legge –, tenendo conto che i vari Protocolli siglati prevedono condizioni molto precise e particolarmente severe per la restituzione del prestito, i motivi alla base del ricorso avverso la legge risultano totalmente infondati e non provati. La motivazione si sofferma sulla considerazione che, essendo la richiesta dei ricorrenti di carattere prettamente cautelare, essi avrebbero dovuto fornire una prova particolarmente seria della lesione dei diritti conseguente all’applicazione della legge impugnata, così come richiesto dalla giurisprudenza costante del Tribunale costituzionale in applicazione dell’art. 32 della legge sul Bundesverfassungsgericht. Tale prova, secondo i giudici di Karlsruhe, deve essere poi ancora più convincente, se la legge è approvata in esecuzione di accordi internazionali, come nel caso di specie. Il giudice delle leggi, così, ha avuto cura di affermare che, nel caso in esame, non solo non è stata fornita alcuna prova che il prestito garantito comportasse un danno irreparabile per i diritti fondamentali dei cittadini, ma che, al contrario, certe apparivano invece le conseguenze disastrose per l’economia tedesca in conseguenza di una grave instabilità economica nell’area euro. Non essendo, dunque, provata la lesione dei diritti fondamentali ed essendo, invece, sicuri i rischi per l’economia in caso di un comportamento difforme, la domanda di sospensione cautelare degli effetti della legge non poteva essere accolta.
La
seconda decisione (BVerfG, 2 BvR 1099/10) aveva invece come oggetto la legge sulle garanzie volte a istituire uno Stabilisierungsmechanismus (meccanismo di stabilizzazione). Dopo aver richiamato la particolare congiuntura economica attuale e l'ordinanza vista sopra, il Tribunale costituzionale ha ricostruito la vicenda: a seguito della riunione dell’Ecofin del 9 maggio, i Paesi dell’area euro hanno deciso di istituire un meccanismo europeo di stabilizzazione, basato su due elementi: i) un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, da un lato, e ii) un Fondo europeo di stabilizzazione finanziaria, istituito sulla base di un accordo intergovernativo tra gli Stati membri del gruppo euro al fine di regolare la concessione di prestiti e linee di credito, dall'altro. Con regolamento n. 407/2010 dell’11 maggio 2010, sono stati disciplinati i meccanismi volti a garantire una certa stabilizzazione, fondando la competenza sull’art. 122, paragrafo 2 del Trattato di Lisbona il quale stabilisce che, in determinate circostanze eccezionali, il Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere assistenza finanziaria allo Stato membro interessato.
Per ottenere questo risultato è stata istituita una vera e propria società a livello europeo di cui sono “azionisti” gli Stati e il cui scopo è l'emissione di obbligazioni e la concessione di prestiti e crediti per soddisfare le esigenze di finanziamento degli Stati membri del gruppo euro che si trovassero in difficoltà. In ottemperanza di queste decisioni assunte a livello comunitario, il 22 maggio il
Bundestag ha approvato una legge per garantire concreta attuazione a questo europäischer Stabilisierungsmechanismus. Tuttavia, come si è detto, anche avverso questa legge si è proceduto ad un’impugnazione secondo il procedimento di cui all’art. 32 del Bundesverfassungsgerichtsgestz, denunciando, nuovamente, la violazione degli artt. 38, sez. 1; 14, par. 1 e 2, par. 1 del Grundgesetz.
Anche in questo caso, tuttavia, i giudici hanno valutato che il danno che avrebbe potuto conseguire per la Germania in caso di accoglimento della questione sarebbe stato incommensurabilmente grande (
unermesslich groß) e che, per questo motivo, ad una ponderazione attenta, tenendo anche in considerazione la necessità di rispettare gli obblighi internazionali, la questione non poteva assolutamente essere accolta.
Nelle motivazioni di entrambe le ordinanze, da ultimo, il Tribunale costituzionale ha riconosciuto una particolare rilevanza ai poteri discrezionali propri del Governo che, di fatto, per il
Bundesverfassungsgericht costituiscono un limite al proprio intervento, affermando (punto 26 dell’ordinanza 2 BvR 987/10) che «tra gli organi costituzionali è, in primo luogo, il Governo federale chiamato a fare valutazioni di questo tipo (derartige Einschätzungen vorzunehmen), su cui la Corte costituzionale può svolgere un sindacato solo limitato (nur eingeschränkt)». (Francesco Saitto)


GERMANIA – Il Bundesgerichtshof, annullando la decisione di primo grado, riconosce il diritto a rifiutare l'accanimento terapeutico e, di conseguenza, il “diritto a morire”

Con una importante sentenza del 25 giugno, la Corte federale di giustizia tedesca (
Bundesgerichtshof) ha dichiarato che, se un malato terminale ha previamente dato il suo consenso, non costituisce reato privarlo dei mezzi che sono necessari per mantenerlo in vita in modo artificiale. La sentenza, dunque, rappresenta il riconoscimento del “diritto a morire” per quei pazienti che, senza alcun supporto medico, non potrebbero sopravvivere. Questa decisione capovolge la decisione del tribunale di primo grado con la quale un avvocato era stato, invece, condannato nel 2009 a nove mesi per aver consigliato ad un suo cliente di staccare la spina alle macchine che tenevano in vita la madre. Con la decisione in esame, viene dunque legittimata la possibilità di esprimere le proprie volontà in merito al c.d. “accanimento terapeutico”. La donna, che, nel caso di specie, aveva espresso il desiderio, quando era ancora in salute, di non essere tenuta in vita artificialmente, era in coma dal 2002. La sentenza, tuttavia, non ammette e non legittima il c.d. “suicidio assistito”, che rimane invece punibile con una pena fino a cinque anni. (Francesco Saitto)


GIAPPONE – Abolita la prescrizione per reati di omicidio

Con la votazione sul relativo disegno di legge svoltasi nella Dieta il 27 aprile 2010, il Parlamento giapponese ha ufficialmente approvato la legge che abolisce la prescrizione per i reati di omicidio (fino a questo momento di 25 anni) ed innalza i termini di prescrizione per i reati di violenza sessuale e per i crimini che comportino la morte della vittima portandola da 15 a 30 anni. La legge inoltre raddoppia gli anni di detenzione previsti per tutti i reati che comportino il decesso della vittima. Il Ministro della giustizia nipponico Keiko Chiba si è avvalsa immediatamente delle innovazioni introdotte dalla nuova legge al fine di evitare la caduta in prescrizione di un reato commesso nel 1995 per cui le indagini relative all’individuazione del colpevole risultano ancora in corso. L’entrata in vigore della legge ha seguito, inoltre, una procedura insolita: mentre normalmente le leggi che comportano modifiche del sistema processuale penale sono pubblicate ed entrano in vigore almeno una settimana dopo loro approvazione – termine all’interno del quale la legge è inviata all’Imperatore per un controllo formale – la legge in oggetto, al fine di salvare dalla prescrizione numerosi casi irrisolti, è entrata in vigore con effetto immediato.
(Gianluca Gentili)


GIAPPONE – Entra in vigore la legge che dispone la necessità di un referendum per ogni modifica costituzionale

Il 18 maggio 2010 è entrata in vigore in Giappone la legge, approvata esattamente tre anni prima, che dispone l’obbligatorietà del ricorso ad una consultazione referendaria per ogni modifica della Costituzione nipponica. In particolare, la legge prevede che, qualora un disegno di legge di revisione costituzionale venga approvato sia dalla Camera dei consiglieri (Camera alta) che dalla Camera dei rappresentanti (Camera bassa) della Dieta (Parlamento), la legge di revisione verrà resa nota al pubblico come proposta di revisione e sottoposta quindi a voto popolare. La legge prevede inoltre che possano votare nella consultazione referendaria tutti i cittadini giapponesi di almeno 18 anni, innovando rispetto al principio generale vigente in Giappone in base al quale la maggiore età (e l’acquisizione del diritto di elettorato attivo) si raggiunge con i 20 anni. La presentazione di disegni di legge di revisione costituzionale, che era stata sospesa in pendenza dell’entrata in vigore della legge in oggetto, può adesso riprendere.
(Gianluca Gentili)


GRECIA – Approvato dal Parlamento un piano di austerità

Il 6 maggio 2010 il Parlamento monocamerale greco per combattere la grave crisi economica che coinvolge il Paese ha approvato un
Austerity Plan. La Grecia che si è trovata di fronte alla scadenza di forti impegni finanziari che non era in grado di rispettare, ha approvato un piano da circa 30 miliardi di euro, con voti i della maggioranza socialista e di un partito minore di estrema destra (172 voti favorevoli, 121 contrari e 3 astenuti). Il piano ha provocato una forte opposizione politica e sociale spesso sfociata in violenze.
Il provvedimento adottato dall’Assemblea legislativa greca dovrebbe «salvare il paese dalla bancarotta» attraverso il finanziamento di 110 miliardi di euro da parte dell’Unione europea e del Fondo monetario internazionale e mediante drastici tagli a salari e pensioni dei dipendenti pubblici, nuove imposte e il temporaneo blocco del mercato del lavoro pubblico e delle garanzie in favore dei lavoratori privati. Le misure adottate sono finalizzate a ridurre il deficit pubblico al di sotto della soglia del 3% entro il 2013, nonostante l’opinione dei sindacati e dell'opposizione i quali ritengono che esse provocheranno la recessione economica e disordini sociali anche gravi.
Gli interventi oggetto dell’
Austerity Plan comportano il congelamento dei salari pubblici e delle pensioni e la riduzione dell’indennità di licenziamento e delle ore di lavoro straordinario per i lavoratori privati. È poi previsto un taglio di tredicesime e quattordicesime per chi possiede uno stipendio lordo mensile inferiore a 3.000 euro e o una pensione lorda mensile inferiore a 2.500 euro; le mensilità aggiuntive saranno invece totalmente abolite per coloro che possiedono uno stipendio o pensione superiore a dette cifre. Sarà inoltre aumentata la tassazione per carburanti, alcolici, sigarette e beni di lusso e l’imposta di valore aggiunto che passerà dal 21% al 23%. Il piano prevede infine una radicale diminuzione degli investimenti pubblici e l’adozione di una legislazione ad hoc per combattere corruzione ed abusivismo.
In particolare, sulla riforma delle pensioni è previsto dal 2011 l’innalzamento dell’età pensionabile delle donne da 60 a 65 anni, mentre dal 2015 i lavoratori che hanno già versato 40 anni di contributi previsti riceveranno un trattamento pari al versamento di 37 annualità e dovranno avere almeno 60 anni per accedere alla pensione.
(Luca Marfoli)


HONDURAS – Prosegue fra numerose difficoltà il processo di riconciliazione nazionale

Dopo il golpe dello scorso anno (v. Palomar n. 39 e n. 40) prosegue fra numerose difficoltà il processo di riconciliazione nazionale in Honduras.
Il 14 aprile il neo Presidente Porfirio Lobo ha istituito con un proprio decreto una commissione d’inchiesta incaricata di appurare «i fatti avvenuti prima, durante e dopo il 28 giugno del 2009». La Commissione per la verità e la riconciliazione avrà otto mesi di tempo per stilare un rapporto che verrà reso pubblico, salvo le parti di carattere strettamente confidenziale che saranno coperte dal segreto di Stato per un periodo di dieci anni.
La Commissione, nominata dallo stesso Porfirio Lobo, sarà composta da cinque membri, dei quali tre provenienti da Paesi stranieri: l’ex Capo di Stato del Guatemala Eduardo Stein (in qualità di presidente), il diplomatico canadese Michael Kergin, la peruviana Maria Amadilla Zavala Valladares (Presidente emerito della Corte suprema di giustizia) e i rettori Julietta Castellanos e Jorge Omar Casco.
Il decreto istitutivo riconosce alla Commissione il potere di accedere senza restrizioni alle informazioni in possesso di qualsiasi apparato ed organismo statale, nonché la possibilità di svolgere tutte le audizioni ritenute necessarie.
Malgrado le importanti funzioni attribuite alla Commissione, è necessario ricordare che sotto il profilo strettamente penale, il 23 febbraio scorso è entrata in vigore una amnistia riguardante tutti i reati politici commessi prima, durante e dopo la destituzione di Manuel Zelaya (sull’amnistia politica, v.
Palomar n. 41).
L’approvazione da parte del Congresso di un provvedimento di amnistia generale aveva fatto seguito al rinvio a giudizio del capo di Stato maggiore delle forze armate, Romeo Vazquez, e di altri quattro alti ufficiali. Il 7 gennaio, infatti, la procura generale dell’Honduras aveva presentato alla Corte suprema di giustizia l’istanza per un ordine di cattura nei confronti dei cinque militari. Accusati di abuso di autorità e di espulsione illegale, gli ufficiali si erano difesi affermando che l’operazione militare, appoggiata sia dal Congresso che dalla stessa Corte suprema, era avvenuta «nei limiti della legge e della Costituzione». L’amnistia politica pone in ogni caso la parola fine ai procedimenti penali in questione.
Quanto alla situazione giudiziaria di Zelaya, l’amnistia si estende all’accusa di aver indetto illegalmente un referendum costituzionale nel marzo del 2009, ma non agli altri reati comuni dei quali è imputato l’ex Presidente. Peraltro, il neo Capo dello Stato, Porfirio Lobo, nel giorno del proprio insediamento (27 gennaio), aveva concesso a Zelaya il “salvacondotto”, consentendo al Presidente deposto, da mesi ospite dell’ambasciata brasiliana a Tucigalpa, di recarsi in esilio nella Repubblica dominicana senza rischiare di essere arrestato dalle autorità honduregne.
Nelle ultime settimane, intanto, la Corte suprema di giustizia ha destituito dal proprio incarico cinque magistrati ritenuti colpevoli di aver partecipato ad una manifestazione di protesta celebrata nella capitale due giorni dopo la deposizione del Presidente Zelaya. Con una votazione di 10 a 5, la Corte, la quale oltre ad essere il più alto tribunale del paese è anche l’organo disciplinare della magistratura, ha ritenuto che i giudici oggetto del procedimento disciplinare avessero violato i doveri previsti dalla legge, in particolare per essersi assentati dal proprio distretto durante l’orario di servizio. Il Presidente Lobo ha espresso il proprio dissenso rispetto alla decisione della Corte suprema, affermando che essa non reca alcun contributo al processo di riconciliazione nazionale. (Renato Ibrido)


INDIA – La Corte suprema condanna l’uso di tecniche investigative inumane e degradanti

Il 5 maggio la Corte suprema indiana nel caso
Smt. Selvi & Ors. v. State of Karnataka Criminal Appeal No. 1267 of 2004 ha dichiarato illegittimo l’uso di alcune tecniche investigative da parte delle forze dell’ordine che comportano una illegittima intromissione nelle libertà fondamentali dei cittadini. Il giudizio della Corte si è soffermato sulla legittimità di tecniche quali la narcoanalisi (che comporta la somministrazione di farmaci o droghe), l’esame del poligrafo (la c.d. macchina della verità) e il test del Brain Electrical Activation Profile (BEAP) meglio noto come brain mapping.
Il collegio di tre giudici della Corte suprema presieduto dallo
Chief Justice K. G. Balakrishnan ha affermato sin dai primi paragrafi della lunga sentenza – ben 251 pagine – che il problema da affrontare coinvolge il rapporto tra «l’opportunità di indagini efficienti e la salvaguardia delle libertà individuali (…) e solleva questioni pertinenti circa il significato e lo scopo dei diritti fondamentali riconosciuti a tutti i cittadini». Le procedure summenzionate sono state considerate crudeli, inumane e degradanti e pertanto «nessun individuo deve essere sottoposto con la forza ad alcune delle tecniche in questione sia nel contesto delle indagini penali che in altre situazioni. Farlo comporterebbe un’indebita intrusione nella libertà personale».
La Corte suprema tuttavia non abolisce del tutto l’uso di queste tecniche investigative, che possono continuare a svolgersi solo con il consenso della persona interessata e l’introduzione di determinate tutele in suo favore. La Corte chiarisce che «anche qualora il soggetto abbia dato il proprio consenso a sottoporsi ad uno qualsiasi di questi test, i risultati non possono essere ammessi come prova perché il soggetto non esercita un controllo cosciente sulle proprie risposte durante la gestione del test». I risultati del test in tali casi, nel rispetto dell’art. 27 dell’
Evidence Act del 1872, potranno essere utilizzati dagli operatori solo al fine del reperimento di nuovi elementi di prova. Gli esami, precisa infine la Corte, dovranno svolgersi nel rispetto delle linee guida – Guidelines for the Administration of Polygraph Test – pubblicate nel 2000 dalla National Human Rights Commission ed adatte per tutte le tecniche in questione. (Luca Marfoli)


INDIA – La Corte suprema interviene in tema di sesso pre-matrimoniale e libertà di espressione

La Corte suprema indiana il 28 aprile ha affermato che il sesso pre-matrimoniale, come anche la convivenza, non costituiscono reato per il sistema penale indiano e ciascuno è libero di esprimersi pubblicamente in favore degli stessi senza commettere reato. Nel caso di appello penale n. 913 del 2010 la Corte ha assolto l’attrice indiana S. Khushboo da tutte le imputazioni formulate in seguito a ben 23 querele presentate nei suoi confronti da cittadini che avevano ritenuto il comportamento dell’attrice penalmente rilevante oltre che sconveniente. Alla base di tali querele vi era un'intervista in cui l’attrice si era detta favorevole sesso pre-matrimoniale e alla convivenza tra coppie non sposate. La stessa era imputata di «diffamazione» e di «affermazioni che inducono ad una condotta pericolosa», ai sensi degli artt. 499, 500 e 505 del codice penale indiano nonché per violazione delle sezioni 4 e 6 dello
Indecent Representation of Women Act del 1860 perché accusata di corrompere le giovani menti attraverso la promozione di rapporti sessuali pre-matrimoniali.
La pronuncia rappresenta una pietra miliare nel diritto indiano e un notevole progresso in tema di libertà di espressione in un paese fortemente legato alle proprie radici e tradizioni.
La Corte, presieduta dal giudice K. G. Balakrishnan, ha affermato che «se è vero che la visione tradizionale della nostra società è che il contatto sessuale avviene solo tra partner coniugali, non esiste per legge un reato che ha luogo quando gli adulti si impegnano volontariamente in relazioni sessuali fuori dell’ambito matrimoniale, con l’eccezione dell’adulterio come definito ai sensi della sezione 497 del codice penale indiano». «L’espressione di un’opinione in favore di una morale non convenzionale e non dogmatica deve essere tollerata e non può essere motivo di sanzione per l’autore. (…) Non è compito del diritto penale punire i singoli solo per aver espresso opinioni impopolari. La soglia per introdurre ragionevoli restrizioni alla libertà di parola e di espressione è davvero molto alta».
(Luca Marfoli)


INDIA – Istituito un tribunale nazionale per le controversie in materia ambientale

Il 6 maggio è stato approvato dal Parlamento indiano il
National Green Tribunale Act 2010. La nuova legge prevede l’istituzione di un tribunale speciale, con sede principale in Bhopal e composto di cinque sezioni, che a livello nazionale si occuperà di tutte le controversie pendenti e future – circa 5.600 attualmente – in materia ambientale. L’obiettivo del provvedimento è quello di contribuire ad un più rapido smaltimento delle cause civili legate all’ambiente. Il tribunale si occuperà di casi relativi alla tutela dell’ambiente e alla conservazione delle foreste e delle altre risorse naturali, nonché della esecuzione di qualsiasi diritto legale relativo all’ambiente, compreso il risarcimento dei danni a persone per danni ambientali. (Luca Marfoli)


INDONESIA – La Corte costituzionale afferma la legittimità costituzionale della legge che punisce i reati di blasfemia

Con una decisione emessa il 19 aprile 2010, la Corte costituzionale dell’Indonesia, a maggioranza di 8 giudici contro 1, ha dichiarato la legittimità costituzionale della legge (Decreto presidenziale per la prevenzione della blasfemia e della profanazione della religione) che punisce i reati di blasfemia entrata in vigore nel paese nel 1965 e promossa dall’allora primo Presidente dell’Indonesia. La Corte, in particolare, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale promossa da un gruppo a difesa dei diritti umani e da sostenitori dell’associazione Wahid, un’associazione civile che promuove il pluralismo religioso in Indonesia. In particolare, al fine di far dichiarare costituzionalmente illegittima la legge, si lamentava l’uso strumentale e l’esclusiva applicazione – con effetti di fatto discriminatori – che di questa veniva fatta nei confronti di alcune specifiche minoranze religiose (anche se la legge dovrebbe trovare teoricamente applicazione generalizzata a tutte le religioni). Otto dei nove giudici della Corte hanno ritenuto che la legge fosse necessaria al fine di mantenere l’ordine pubblico e che fosse compatibile con il principio della libertà religiosa contenuto all’interno dell’articolo 28E e 28I della
Costituzione. L’unico giudice dissenziente, Maria Farida, si è espressa a favore della dichiarazione di incostituzionalità poiché la legge riconosce solo sei religioni e viene utilizzata arbitrariamente per discriminare le altre. (Gianluca Gentili)


IRAN – Il Parlamento approva una legge con cui limita i suoi poteri di controllo

Il Parlamento iraniano ha approvato una legge con cui – di fatto – riduce il proprio potere di controllo sugli atti degli organi non elettivi che in Iran rivestono un’autorità sempre maggiore visto il loro amplissimo potere di regolamentazione: il Consiglio dei guardiani, l’Assemblea degli esperti (che ha il compito delicatissimo di controllare l’operato dell’Ayatollah Khamenei e ha il potere di destituirlo), il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale e il Consiglio per il discernimento.
Il Parlamento, prima dell’approvazione di questa legge, aveva un potere di controllo della loro attività e non erano infrequenti tensioni tra l'organo controllante e quelli controllati. In Iran, infatti, questi organi hanno un potere regolamentare particolarmente importante che spesso si sovrappone al potere legislativo e con esso – non raramente – si confonde.
Il controllo del Parlamento viene ora sostituito da quello operato da un altro organo che prende il nome di Consiglio supremo per la revisione delle leggi e di cui fa parte anche il Presidente del Parlamento.
(Francesco Saitto)


ISLANDA – Il Parlamento approva una legge che riconosce il matrimonio tra persone dello stesso sesso

Il Parlamento islandese (
Althingi) l’11 giugno 2010 ha approvato a grande maggioranza – a favore della legge si sono espressi 49 parlamentari su 63 mentre gli altri si sono astenuti – una legge che legalizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso, modificando la legge matrimoniale esistente. L’ordinamento islandese, che aveva previsto un sistema di unioni civili già dal 1996, permette ora, con una semplice domanda, di trasformare l'unione civile in matrimonio.
La legge appena approvata contiene una deroga di carattere religioso, consentendo alla chiesa nazionale di Islanda di obiettare alla celebrazione dei matrimoni tra coppie omosessuali.
Il progetto di legge era stato presentato il 23 marzo scorso dalla coalizione di governo presieduta dal Primo ministro Johanna Sigurdardottir – che ne è stata anche una delle prime beneficiarie, trasformando in matrimonio l'unione civile che dal 2002 la legava alla sua compagna – ed era stata appoggiata anche dal partito progressista che si trova all’opposizione. L’
Althingi aveva già adottato delle disposizioni relative alle adozioni da parte delle coppie omosessuali nel 2006. (Irene Spigno)


ISOLE FIGI – Decriminalizzate l’omosessualità e la sodomia

Il 4 marzo è entrato in vigore il provvedimento legislativo del 1° febbraio con cui la Repubblica delle Isole Figi ha abolito i reati di omosessualità e sodomia. Il provvedimento ha modificato il codice penale ritenuto arcaico e non più al passo con i tempi, eliminando dallo stesso ogni riferimento alla sodomia e alla omosessualità tra i reati a sfondo sessuale. La riflessione è maturata già a partire dal 2005 quando, in una sentenza dell’Alta Corte, nel caso
Thomas McCosker – un australiano che ha visitato le Isole Figi ed è stato arrestato, processato e condannato a due anni di carcere per sodomia – si è stabilito che l’atto di sodomia non dovrebbe essere ritenuto penalmente rilevante dalle leggi della Repubblica, qualora sia consensuale. (Luca Marfoli)


ISRAELE – La Corte suprema nega il diritto a “smascherare” l’identità di chi si nasconde dietro l’anonimato in internet per tutelare una specifica “libertà di espressione telematica”

Nella sentenza RCA 4447/07
Rami Mor v. Barak la Corte suprema ha statuito un principio molto importante in materia di libertà di espressione, diritto all’anonimato e, parallelamente, tutela della propria reputazione. I giudici, nel caso in esame, dovevano decidere se Rami Mor, medico professionista, avesse diritto a conoscere il nome di chi, in internet, lo apostrofava in termini dispregiativi come un «quack» (ciarlatano). Nel giudizio di primo grado (RPA 850/06 Rami Mor v. Yedioth Internet), Mor era comunque uscito parte soccombente in quanto il giudice aveva dichiarato che è possibile conoscere l’identità di chi si nasconde dietro l’anonimato solo nel caso in cui vi sia effettivamente un interesse ad agire nei confronti dell’anonimo commentatore e l’anonimato sia uno strumento utilizzato solo al fine di evitare la propria responsabilità. La Corte suprema, adita dallo stesso Mor, ha negato, invece, strutturalmente che sia possibile rilevare l’identità di chi decide di nascondersi dietro un velo di anonimato in internet. In primo luogo, i giudici hanno sostenuto che manca una legge che regoli una precisa procedura per giungere al “disvelamento”, ma poi, soprattutto, – e qui sta la parte più interessante del verdetto – che l’anonimato, in quanto strumento di manifestazione del pensiero, «rende internet ciò che è e senza di esso verrebbe menomata la libertà virtuale di esprimersi». La Corte suprema ha anche affermato, infatti, che in un contesto come internet, in cui «il sentirsi protetto dalla sicurezza dell’anonimato da parte dell’utilizzatore è una componente fondamentale», eventuali «violazioni della privacy vanno ridotte al minimo» perché l’anonimato preserva «la stessa “cultura” del mondo di internet». In questo modo i giudici sembrano aver individuato una vera e propria species di libertà di espressione del pensiero oggetto di particolare tutela in ragione del mezzo utilizzato. (Francesco Saitto)


ISRAELE – La Corte suprema dichiara incostituzionale la legge che garantiva sussidi economici per gli studenti sposati delle scuole yashiva

In Israele, alcuni studenti, quelli sposati e frequentanti le scuole
yashiva – che sono centri di studio dell’ebraismo ortodosso –, ricevevano fondi e sussidi statali che gli garantivano una fonte di reddito minima. Nel 2000, gli stessi sussidi previsti per gli studenti nelle medesime condizioni che però frequentavano scuole laiche erano stati aboliti.
La Corte suprema con una importante sentenza del 14 giugno ha dichiarato incostituzionali, perciò, anche quei sussidi destinati agli studenti delle scuole
yashiva perché ha riconosciuto che, in questa distinzione, fosse rinvenibile una discriminazione irragionevole. (Francesco Saitto)


KAZAKISTAN – Una legge costituzionale aumenta, con un’approvazione “lampo”, i poteri del Presidente Nursultan Nazarbayev

Il 13 maggio, con il voto favorevole della Camera alta, è stata approvata una legge costituzionale che era stata votata dall'altro ramo del Parlamento appena il giorno prima e che aumenta i poteri e le guarentigie del Presidente Nursultan Nazarbayev.
La legge riconosce al Presidente, anche non più in carica, il titolo di «guida della Nazione», ma interviene altresi su aspetti di portata decisamente meno simbolica. Anche quando egli dovesse lasciare l’incarico, infatti, godrebbe di un’immunità totale e a vita da ogni indagine a suo carico per eventuali responsabilità sia penali che amministrative.
La legge dispone, inoltre, che in nessun caso possano essere sequestrati i beni suoi e dei familiari conviventi e che gli insulti alla sua persona configurino una specifica figura di reato.
Dopo la riforma del 2007 (v.
Palomar n. 31), con cui è stato introdotto il diritto a ricandidarsi alla carica di Presidente senza limiti di mandato, queste innovazioni di rango costituzionale tornano ad aumentare i poteri e le prerogative del Presidente, che è alla guida dello Stato ininterrottamente dal 1990, anno dell’indipendenza dall’Unione Sovietica. A molti commentatori, comunque, non è sembrato un caso che la riforma sia intervenuta a breve distanza dal recente colpo di Stato avvenuto nel confinante Kirghizistan, dove si vuole porre sotto processo proprio il Presidente deposto ed i suoi familiari.
Il Kazakistan presiede attualmente l’OSCE e, per di più, è il primo Paese ex sovietico ad essere stato scelto per questa carica. Ciò lo ha reso, nei primi mesi dell’anno, soggetto di molte pressioni volte a favorire uno sforzo particolare per accelerare il processo di transizione verso la democrazia e, proprio per i suddetti motivi, questa legge costituzionale è stata oggetto di particolare attenzione e di molte critiche a livello internazionale. Alla luce di ciò, il Presidente Nursultan Nazarbayev ha dichiarato che non avrebbe firmato la legge e, rivolgendosi al Parlamento, ha anche affermato, pregando i deputati di capire il suo gesto, che la decisione di non firmare la legge sarebbe maturata proprio in ragione della Presidenza dell’OSCE e delle conseguenti responsabilità internazionali che ne conseguono.
La legge è comunque entrata in vigore
. Infatti, il mancato consenso presidenziale non impedisce ad una legge del Parlamento di perfezionare il proprio iter: prima che una legge entri in vigore, ai sensi dell’art. 44 della Costituzione, il Presidente può firmare oppure, ponendo un veto esplicito superabile da un voto a maggioranza qualificata del Parlamento, rinviare la legge alle Camere. Nonostante ciò, è possibile che si verifichi, come nel caso in esame, una terza eventualità. Ai sensi dell’art. 19, c. 3 della legge sul Parlamento della Repubblica del Kazakistan e sullo stauts dei suoi deputati, infatti, nel caso in cui il Presidente non firmi, ma la legge non venga re-inviata alle Camere con delle osservazioni, essa entra comunque in vigore con una procedura di silenzio-assenso. L’articolo, infatti, esplicitamente afferma che «la legge che non viene rinviata nel termine previsto al secondo comma del presente articolo [quindici giorni], si considera firmata».
Dato che il Presidente in questo caso si è limitato a non firmare, senza però opporre alcun veto esplicito, la legge è entrata egualmente in vigore il 15 giugno.
(Francesco Saitto)


KENYA – Una corte ha dichiarato che il sistema delle corti islamiche non è conforme alla Costituzione

L’
art. 66 della Costituzione keniota – appena sostituita da una nuova Carta – prevedeva l’istituzione di un sistema di giustizia (le c.d. Kadhi’s courts) davanti al quale è possibile agire solo per questioni inerenti lo stato personale e il diritto di famiglia (in particolare in materia di matrimonio, divorzio, diritto ereditario) e solo nel caso in cui tutte le parti professassero la religione musulmana.
Questa norma, che dunque disponeva una differenziazione particolarmente significativa in favore della comunità musulmana, è stata oggetto di impugnazione da parte di alcuni esponenti di spicco di altre comunità religiose che chiedevano che fosse dichiarata incostituzionale perché incompatibile, in primo luogo, con il principio di
equal protection of the law che si deduceva dagli artt. 70, 78, 79, 80 e 82 della Costituzione.
Gli appellanti chiedevano anche che qualunque altra norma simile, anche se ancora non in vigore, fosse dichiarata discriminatoria, facendo riferimento ai testi preparatori della nuova
Costituzione approvata, poi, con referendum (v., questo numero di Palomar).
Da ultimo, veniva anche chiesto che fosse sancito il principio per cui anche il finanziamento di queste Corti fosse da considerare incostituzionale, in quanto favorirebbe una religione a discapito delle altre, cosa incompatibile con il principio di laicità dello Stato.
Con
sentenza del maggio 2010, una corte keniota ha, in risposta a queste affermazioni, dichiarato che l’inclusione nell’ambito del sistema giudiziario del sistema delle corti islamiche è illegittimo proprio perché in contrasto con l’art. 82 della (previgente) Costituzione e, quindi, discriminatorio per le altre religioni. Tuttavia, la Corte non si è spinta fino a espungere dalla Carta l’art. 66, limitandosi a dichiarare che il sistema di giustizia delle Kadhi’s courts è incompatibile (incosistent) con l’art. 82, ma che è compito o del Parlamento o di un referendum eliminare tale norma dalla Costituzione.
In merito alla richiesta di dichiarare nulle le norme di quello che all'epoca era solo il progetto di nuova Costituzione (approvata dal Parlamento, ma non ancora dal popolo), i giudici si sono limitati ad affermare che la questione non era ancora sufficientemente matura per essere decisa.
La Corte, quindi, – con una decisione destinata a suscitare polemiche – ha dato ragione agli appellanti nella loro richiesta di dichiarare incompatibile l’istituzione e il conseguente sistema di finanziamento delle
Kadhi courts perché in contrasto con il principio di separazione tra Stato e religione e con gli artt. 70, 78 e 82: un sistema che, di fatto, pone una religione al sopra delle altre, istituzionalizzando un autonomo complesso giudiziario per la tutela di alcuni diritti che appare incompatibile con lo spirito di uno Stato laico come il Kenya. I giudici hanno ritenuto, infatti, consolidato proprio questo principio di laicità all’art. 1A della stessa (previgente) Costituzione, il quale sanciva che «la Repubblica del Kenya è una Repubblica pluripartitica democratica» e per tale ragione hanno esplicitamente affermato che «nessuna forma di corti religiose può far parte del sistema giudiziario previsto in Costituzione perché offende il principio di divisione tra Stato e religione».
Questa decisione, tuttavia, ha aperto un problema politico molto complesso in quanto il sistema delle corti
Kadhi, previsto dall’art. 66 della Costituzione previgente, è stato ripreso dagli art. 169 e 170 del nuovo testo costituzionale approvato con referendum il 4 agosto.
Proprio per questa ragione il Procuratore generale dello Stato, Amos Wako, ha annunciato di aver impugnato immediatamente la sentenza. Infatti, il sistema delle corti
Kadhi presente nella nuova Costituzione è stato fortemente voluto dalla parte musulmana della popolazione la quale, era già molto critica verso il nuovo testo costituzionale ritenuto eccessivamente liberale per aver riconosciuto una serie di diritti civili e non sarebbe stata disponibile a rinunciare a un sistema di corti siffatto. (Francesco Saitto)


KENYA – Approvata una nuova Costituzione

Nel referendum tenutosi il 4 agosto, con il 67,25% di voti favorevoli, il popolo keniota ha approvato una nuova
Costituzione. La Carta – fortemente voluta dal Presiedente Mwai Kibaki e dal Primo ministro Raila Odinga – era stata approvata il 2 aprile dal Parlamento all'unanimità. Terminano così i tentativi, iniziati nel 2002, di dotare il Paese di un nuovo testo costituzionale; tentativi che, tra le altre cose, avevano visto nel 2005 la bocciatura referendaria di un precedente progetto di nuova Costituzione.
La nuova Carta, dotata di un preambolo e suddivisa in 18 Capitoli per complessivi 264 articoli, prevede un ampio catalogo di diritti mentre, per quel che riguarda l'organizzazione dello Stato, disegna una forma di governo presidenziale.
La Costituzione riconosce il diritto alla vita (art. 26), all’uguaglianza (art. 27) e alla riservatezza (art. 31), la libertà di culto e di coscienza, di espressione, di associazione (rispettivamente artt. 32, 33 e 36), il principio della dignità umana (art. 28) e viene espressamente sancito il divieto di schiavitù (art. 30).
Viene costituzionalizzato l’obbligo di rispettare l’ambiente (art. 69) e viene disciplinato lo stato di emergenza (art. 58) che può essere dichiarato solo dal Presidente nel caso in cui vi sia una minaccia di guerra, invasione, insurrezione, disordini, disastri naturali o altre emergenze pubbliche.
Relativamente ai profili di organizzazione dello Stato, il nuovo testo costituzionale introduce, in ragione di nuovi rilevanti poteri, anche importanti limiti alle funzioni del Presidente che riassume in sé le qualità di Capo dello Stato e del Governo (art. 131), quest'ultimo organo è peraltro composto anche dal
Deputy President e da un Cabinet (art. 130). Il Capo dello Stato, eletto direttamente dal popolo (art. 136), può essere sottoposto al procedimento di impeachment (art. 145) e le sue nomine sono sottoposte a conferma parlamentare (art. 132). Il procedimento di impeachment può essere intrapreso solo su richiesta di almeno un terzo dei membri dell’Assemblea nazionale e solo per grave violazione di una norma della Costituzione o di legge, per gravi ragioni che facciano credere che il Presidente abbia commesso una violazione di una legge penale interna o internazionale o, infine, per gross misconduct. L’art. 133, infine, disciplina il potere di grazia che è prerogativa del Presidente, ma solo dopo aver consultato un’apposita Advisory Committe.
Il Parlamento, titolare del potere legislativo (art. 93 e ss.), è composto dall’Assemblea nazionale e dal Senato ed è prevista l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e l'assunzione di incarichi di governo.
Il potere giudiziario è regolato agli art. 159 e ss. Si prevede un sistema su tre livelli di giudizio e al cui vertice dell'organizzazione giudiziaria è prevista una Corte suprema (art. 163) che, oltre a compiti di grande rilevanza, come giudicare la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza, ha un ruolo di netta preminenza sulle altre corti perché è esplicitante prevista la vincolatività delle sue decisioni per tutte le corti inferiori. Questo sistema di corti giudica anche sulle questioni di costituzionalità e sui conflitti tra i poteri e tra i diversi livelli di governo.
Il nuovo testo, come evidente compromesso, mantiene il sistema delle
Khadi’s courts (art. 169) che, per quanto recentemente dichiarato incompatibile con i principi di uno Stato laico (v. questo numero di Palomar), è considerato dalla componente musulmana della popolazione come irrinunciabile.
Lo Stato non viene mai definito federale e, tuttavia, esso viene diviso in Contee i cui governi sono definiti indipendenti (art. 6) e grande attenzione è riservata al sistema di relazioni finanziarie regolato agli art. 201 e ss. dove si legge (art. 202) che i proventi dei tributi devono essere suddivisi in maniera equa tra lo Stato centrale e le Contee.
(Francesco Saitto)


KIRGHIZISTAN – Approvata una nuova Costituzione in seguito a un colpo di Stato

Il 6 aprile scorso,
Roza Otunbaieva, leader dell’opposizione, esponente di spicco del partito social-democratico ed ex Ministro degli esteri, ha costituito, in qualità di Presidente provvisorio, un nuovo esecutivo con a capo Azimbek Beknazarov, che ha assunto l’incarico di Primo ministro ad interim.
Infatti, a seguito delle dure manifestazioni di protesta nei confronti del Presidente
Kurmanbek Bakiyev – in ragione delle quali l’ex Primo Ministro Daniyar Ussenov aveva persino dichiarato lo stato di emergenza e il coprifuoco –, nulla è riuscito ad arginare la protesta della cittadinanza che si è, di fatto, concretizzata in un vero e proprio colpo di Stato. Grande, d’altronde, era il malcontento nel Paese per l’accentuata corruzione politica e per l’aumento dei prezzi. Negli ultimi anni, inoltre, molte erano state le riforme costituzionali, in particolare quelle del 2007 e del 2008 (v. Palomar n. 28 e Palomar n. 32), che avevano costantemente aumentato i poteri del Presidente segnando, di fatto, uno sviluppo del sistema in senso sempre più autoritario.
Nella capitale, Bishkek, si è quasi da subito insediato, dunque, il nuovo Governo, che ha preso il potere
ad interim per sei mesi con il compito di redigere una nuova Costituzione. Il 13 aprile, con uno dei primi atti, il nuovo esecutivo ha dichiarato disciolta la Corte costituzionale affermando che questo organo non poteva continuare ad operare perché si era dichiarato favorevole al Presidente Bakiyev.
Il nuovo Primo ministro
ad interim, Azimbek Beknazarov, inoltre, ha immediatamente revocato l’immunità presidenziale per l’ex Presidente Bakiyev, intanto fuggito dal Paese, mentre un tribunale emetteva un mandato d’arresto nei confronti del fratello e del figlio dell’ex leader fuggito che, fino a quel momento, rifiutava di rassegnare le dimissioni.
Il 19 aprile, infine, il nuovo Governo ha reso noto un piano di azione in cui si annunciava una nuova Costituzione che riducesse i poteri del Presidente aumentando quelli del Parlamento e del Primo ministro con l’obiettivo di democratizzare il Paese.
Il nuovo testo costituzionale (
in russo) è stato infine approvato il 27 maggio dal nuovo Parlamento provvisorio. Come era previsto, il nuovo assetto di poteri aumenta le prerogative del Primo ministro con un consistente spostamento di poteri dal Presidente che non potrà restare in carica per più di un mandato della durata di sei anni. Il Kirghizistan viene definito uno stato laico e secolare, aumenta il numero dei deputati da 90 a 120 e viene posto un limite al numero di rappresentanti del partito di maggioranza che, comunque, non potranno superare il numero di 65. Inoltre, ogni cinque anni è previsto che si tengano le elezioni per il Parlamento. La forma di governo scelta, però, non è propriamente parlamentare, ma sembra classificabile, piuttosto, come semi-presidenziale. Essa, infatti, si caratterizza perché Presidente e Primo ministro hanno entrambi poteri molto significativi e sono chiamati a ricercare un continuo bilanciamento reciproco.
La Costituzione, inoltre affida il potere di giudicare sulle questioni di legittimità costituzionalità non ad un’apposita Corte costituzionale, ma alla Corte suprema.
Nel testo, scritto da una Commissione composta in gran parte da rappresentanti di organizzazioni non governative, si prevede, infine, che la fase di transizione avrà termine nel dicembre del 2011.
Ad ogni modo, perché la nuova Carta costituzionale potesse entrare in vigore, il Parlamento aveva previsto che fosse necessaria una consultazione referendaria con cui il popolo avrebbe dovuto confermare anche
Roza Otunbaieva come Presidente di transizione.
Questa consultazione popolare si è tenuta, come previsto, il 27 giugno ed il popolo del Kirghizistan ha votato sul nuovo testo, confermando anche
Otunbaieva come Presidente: circa il 90% dei votanti, secondo i dati ufficiali riportati, avrebbe votato in favore della nuova Costituzione che, negli auspici dei suoi redattori, dovrebbe garantire una vera “transizione democratica”.
Nel mese di maggio e ancora per tutto il mese di giugno, ad ogni modo, le tensioni nel Paese sono state fortissime in particolare nel Sud, dove si sono concentrate violente azioni nei confronti delle minoranze uzbeke. In ragione di queste violenze, che hanno causato centinaia di morti e gravi danni alle proprietà e per le quali sono stati aperti oltre mille procedimenti penali, il Presidente
ad interim ha dichiarato a maggio lo stato d’emergenza che è stato, poi, il 20 giugno rinnovato e confermato. (Francesco Saitto)


LETTONIA – La Corte costituzionale ritiene costituzionalmente legittime le restrizioni alla doppia cittadinanza

La Corte costituzionale il 17 maggio si è pronunciata (caso n. 2009-94-01) sulla questione di costituzionalità sollevata con riferimento alle disposizioni transitorie della legge che regola il riconoscimento della cittadinanza agli esuli lettoni, laddove si prevede un trattamento differenziato per l’accesso alla doppia cittadinanza in base ad un criterio temporale. La disposizione esaminata dalla Corte prevede che: «
i cittadini della Lettonia e i loro discendenti che, nel periodo dal 17 giugno 1940 fino al 4 maggio 1990, hanno lasciato la Lettonia come rifugiati, per sfuggire al terrore dell’occupazione tedesca e russa, o sono stati deportati per i motivi di cui sopra o non sono stati in grado di tornare in Lettonia, e che sono stati naturalizzati in questo periodo da uno Stato estero, conservano il diritto ad iscriversi nel registro della popolazione come cittadini della Lettonia e di ottenere il pieno godimento dei diritti garantiti ai cittadini, se la registrazione è avvenuta entro il 1° luglio 1995. Se la registrazione, invece, è avvenuta dopo tale data, si deve rinunciare alla cittadinanza dello Stato straniero». La Corte costituzionale ha affermato che la disposizione non è in contrasto con il dettato costituzionale ma è stata adottata dal Parlamento nel rispetto del «principio storico del divieto della doppia cittadinanza». La Corte ha inoltre aggiunto che la questione relativa alla doppia cittadinanza è di competenza del legislatore e non degli organi giudiziari. Il Saeima (Parlamento lettone), a parere della Corte, ha previsto un meccanismo che assicura una transizione il più equa possibile cercando di eliminare le conseguenze negative causate dall’occupazione. (Luca Marfoli)


MADAGASCAR – Definito un nuovo “calendario” per la transizione costituzionale alla IV Repubblica

Dopo l’annullamento delle elezioni dell’assemblea costituente che si sarebbero dovute svolgere nel marzo scorso (v.
Palomar n. 41), l’Alta Autorità per la transizione (H.A.T.) – l’organo di governo insediato dall’esercito in seguito al colpo di Stato del 2009 (v. Palomar n. 37 e n. 40) – ha fissato un nuovo “calendario” per il passaggio dall’attuale regime costituzionale provvisorio all’ordinamento della IV Repubblica. Tale calendario non prevede più, come invece inizialmente stabilito, la convocazione di un’assemblea costituente. Il corpo elettorale sarà in ogni caso consultato mediante un referendum.
Previa consultazione delle forze politiche e sociali del paese, il “Comitato consultivo sulla Costituzione”, nominato dall’Alta Autorità per la transizione, definirà nel più breve tempo possibile il progetto costituzionale da sottoporre a referendum. Nel frattempo, fino al 3 giugno, i cittadini hanno potuto rivolgere al Comitato le proprie proposte.
Occorre osservare che, al momento della definizione della nuova
feuille de route, la data per il referendum costituzionale era stata fissata per il 12 agosto. In caso di approvazione della nuova Costituzione, il 30 settembre si sarebbero dovute svolgere le elezioni legislative, seguite da quelle presidenziali del 26 novembre. Tuttavia, il 30 giugno la Commissione elettorale nazionale indipendente (C.E.N.I.), prendendo atto che il testo definitivo della Costituzione non era ancora pronto, ha differito ulteriormente la data di svolgimento del referendum. Il Presidente della C.E.N.I., Hery Rakotomanana, rilevando l’assenza dei tempi tecnici per organizzare la consultazione entro la metà di agosto, ha precisato che una nuova data non potrà essere fissata prima della conclusione dei lavori del Comitato consultivo sulla Costituzione.
Le diverse consultazioni dovranno in ogni caso svolgersi nel rispetto del nuovo codice elettorale adottato con una apposita ordinanza avente il rango di legge organica. Approvato dal Consiglio dei ministri nel corso della seduta del 11 marzo 2010, il codice elettorale era stato sottoposto dal Presidente dell’Alta Autorità per la transizione al vaglio dell’Alta Corte costituzionale (lettera n. 132-010/PHAT del 12 marzo 2010) attraverso la c.d. procedura di
saisine, la quale consente di attivare un controllo preventivo sulla legittimità dell’atto legislativo. L’Alta Corte, rilevando che anche le ordinanze attinenti al «domaine législatif» rientrano nella competenza del tribunale costituzionale, ha giudicato ricevibile la richiesta del Capo dello Stato ed ha statuito che il codice elettorale «non è in contrasto con i principi costituzionali» (art. 1 della decisione n. 02-HCC/D3 del 17 marzo 2010). La decisione in esame costituisce un overruling rispetto alla decisione n. 03-HCC/D2 del 23 aprile 2009, allorché la Corte si giudicò incompetente a statuire su una delle ordinanze con le quali venivano trasferiti i pieni poteri alle forze golpiste, a causa della natura esecutiva anziché legislativa della fonte.
In attesa del referendum, il Madagascar continua nel frattempo ad essere retto dalla
Carta della transizione, un documento che all’art. 42 si definisce come «legge costituzionale provvisoria del Madagascar» e dall'ordinanza n. 2009-012 di riorganizzazione del regime di Transizione alla IV Repubblica. Entrambi gli atti sono stati emanati, senza il consenso delle opposizioni, dal Governo civile instaurato dai militari. Disapplicato di fatto è invece l’Atto addizionale alla Carta della transizione, ossia gli emendamenti costituzionali sottoscritti nella capitale etiope nel novembre del 2009 in seguito ad un accordo fra le forze politiche del paese. L’attuazione degli accordi di Addis Abeba si è infatti arenato poche settimane più tardi a causa della mancata intesa fra i partiti relativamente alla formazione di un governo di unità nazionale. (Renato Ibrido)


NAMIBIA – Dichiarata l’incostituzionalità della section 21 dell’Extradition Act che escludeva la possibilità della liberazione su cauzione per gli estradandi in condizioni di privazione della libertà personale

La Corte suprema della Namibia con la
decisione del 9 aprile 2010 ha dichiarato l’incostituzionalità della section 21 dell’Extradition Act del 1996. Il ricorrente, Alexander “Kobi” Jacob, cittadino statunitense, ex direttore esecutivo della Comverse Technology Inc., azienda leader nella produzione di software, era stato arrestato a Windhoek il 27 settembre 2006. Nei suoi confronti gli Stati Uniti avevano chiesto l’estradizione, motivata dalle varie accuse per il reato di frode, pendenti contro di lui davanti alle giurisdizioni statunitensi. L’imputato però si è opposto alla richiesta di estradizione, in quanto dichiaratosi innocente rispetto alle accuse che gli venivano mosse negli Stati Uniti.
La sentenza della Corte suprema decide la questione di costituzionalità presentata dal Jacob, il quale aveva impugnato la sentenza della
High Court che invece aveva respinto tale questione, presentata dal ricorrente già in quella sede. La norma della cui costituzionalità si discute, la section 21 dell’Extradition Act, stabilisce che dopo che il giudice si è pronunciato in senso favorevole all’estradizione ed è stata disposta la detenzione in carcere come previsto dalla normativa stessa, l’estradando debba rimanere in carcere senza la possibilità di essere rilasciato su cauzione fino a quando l’estradizione non sia stata eseguita o non sia stato presentato un ricorso nei confronti della decisione del giudice.
La
High Court, che si era precedentemente pronunciata sulla questione, aveva accolto le obiezioni sollevate dal rappresentante del Ministro della giustizia, affermando l’irrilevanza della stessa. Infatti, considerato che in quella fase procedimentale ancora non si era deciso sull’estradizione e non vi era stata alcuna pronuncia sulla colpevolezza dell’imputato, l’applicazione della section 21 non avrebbe dovuto nemmeno essere presa in considerazione. La questione relativa al diritto dell’imputato ad ottenere la libertà provvisoria su cauzione sarebbe stata quindi prematura e di conseguenza la determinazione circa la costituzionalità della norma impugnata avrebbe rappresentato soltanto un argomento accademico e meramente teorico. La High Court ha quindi rigettato le argomentazioni proposte dalla difesa dell’imputato, secondo le quali il Parlamento non ha il potere di approvare leggi che limitino o violino i diritti fondamentali dell’individuo protetti dal capitolo 3 della Costituzione.
La decisione della Corte suprema ribalta quanto stabilito dalla
High Court, in quanto accoglie le argomentazioni del ricorrente, affermando che anche nel caso in cui non vi sia stata ancora una condanna per un determinato reato, l’imputato i cui diritti sono minacciati da una norma presumibilmente invalida, può comunque rivolgersi alla Corte per la loro tutela. Nel caso di specie, inoltre, non vi è alcuna indicazione che faccia presumere l’interruzione del procedimento per l’estradizione di Jacob. Di conseguenza, è evidente come il diritto fondamentale alla libertà personale del ricorrente è fortemente limitato dalle disposizioni della section 21 dell’Extradition Act, in quanto l’applicazione di tale norma comporterebbe un periodo anche piuttosto lungo di privazione della libertà personale nel caso in cui la decisione positiva sull’estradizione venga impugnata, rendendo verosimile che, in virtù dell’applicazione della section 21 impugnata, una persona non condannata subisca una restrizione della propria libertà personale per un periodo molto più lungo rispetto alla condanna che potrebbe ricevere nel paese verso il quale l’estradizione era stata richiesta. Secondo quanto affermato dalla Corte suprema, le limitazioni ai diritti fondamentali previsti dalla Costituzione namibiana, tra i quali rientra sicuramente anche la libertà personale, devono essere interpretate restrittivamente in modo da limitare il diritto il meno possibile. La limitazione prevista dalla section 21, consistente nel divieto assoluto della libertà su cauzione nei confronti di coloro che sono in attesa di estradizione, è irragionevole, in quanto non opera alcuna distinzione tra coloro nei confronti dei quali non vi è pericolo di fuga o tale pericolo è minimo – e quindi lo Stato potrebbe comunque consegnare l’estradando allo Stato richiedente – e i casi nei quali invece vi è un legittimo timore che l’estradando possa fuggire, per cui l’unico modo per garantire la sua consegna è quella di limitarne la libertà personale. (Irene Spigno)


NIGERIA – Dubbi di legittimità costituzionale circa l’esercizio del potere di nomina e revoca dei Ministri da parte del Vicepresidente nella sua funzione di Capo di Stato supplente

Il 4 aprile, il Presidente ad interim Goodluck Jonathan ha nominato, a seguito allo scioglimento del precedente gabinetto disposto dallo stesso Jonathan il 17 marzo, i 37 componenti del Consiglio esecutivo della Federazione, l’organo collegiale del Governo nigeriano.
La formazione di una nuova compagine ministeriale ha suscitato perplessità sotto il profilo costituzionale, in quanto è dubbio che al supplente, stante il carattere precario della propria funzione, spetti il potere di nomina e revoca dei Ministri fuori dal caso delle dimissioni volontarie.
Alcuni giuristi, inoltre, non solo hanno evidenziato l’illegittimità delle revoche e delle nomine, ma hanno altresì sostenuto che a seguito del rientro in patria il 24 febbraio scorso del Capo di Stato Yar’Adua, il Vicepresidente Jonathan abbia perso anche lo
status di Presidente pro tempore, carica che fra l’altro gli era stata affidata con una controversa procedura di trasferimento dei poteri (sulla paralisi istituzionale determinata dalle condizioni di salute di Yar’Adua e sull’istituzione di una presidenza pro tempore, v. Palomar n. 41).
In ogni caso, il 5 maggio Yar’Adua è deceduto e Jonathan ha prestato giuramento come nuovo Presidente.
(Renato Ibrido)


PAKISTAN – Approvata un’ampia revisione costituzionale che incide sulla forma di governo e sull’assetto federale dello Stato

Il 19 aprile il Presidente pachistano Asif Ali Zardari ha promulgato la diciottesima revisione della Costituzione adottata nel 1973. L’intervento del legislatore costituzionale è di amplissima portata e coinvolge, in modo più o meno rilevante, poco meno di cento articoli su un totale di circa 280, oltre che alcuni allegati. Le principali materie toccate dalla revisione sono la forma di governo, la nomina dei giudici e il sistema federale.
Sul versante della forma di governo, le numerose modifiche apportate al testo costituzionale vanno nella direzione di ridimensionare i poteri del Capo dello Stato, che erano stati notevolmente ampliati durante la presidenza di Pervez Musharraf. In molti casi la riduzione dei poteri del Presidente va a favore del Primo ministro, riportando il sistema verso il tradizionale parlamentarismo dopo un netto sbilanciamento in favore del Capo dello Stato ottenuto tramite il ricorso a poteri d’emergenza e revisioni costituzionali puntuali.
In primo luogo il legislatore costituzionale pachistano ha inciso sui rapporti tra potere esecutivo e legislativo. È stato abolito il Mediation committee, ossia un comitato di conciliazione tra le due camere del Parlamento che si attivava in caso di mancato accordo su un testo legislativo. Con ciò è stato indirettamente sottratto al Presidente un rilevante potere di intervento sul procedimento legislativo in quanto il funzionamento di quest’organo, secondo l’ultimo comma dell’art. 71 ora abrogato, poteva essere disciplinato dal Presidente. Ancora a proposito del procedimento legislativo, è stato ridotto da trenta a dieci giorni il limite di tempo entro cui il Presidente deve valutare i disegni di legge approvati dal Parlamento per concedere l’assent e, qualora dopo un primo rinvio del Capo dello Stato le due camere riapprovassero il testo, il Presidente è ora tenuto ad apporre la sua firma entro lo stesso termine, trascorso il quale si assume che l’assent sia stato apposto (art. 75).
In due ambiti, poi, è stato ancora limitato il potere del Presidente: con l’abrogazione dell’art. 58-2(b) gli è stato sottratto il potere di sciogliere il Parlamento in situazioni di emergenza (individuate peraltro in modo vago), e, con la modifica dell’art. 224, è stata limitata l’autonomia del Presidente nella nomina dei membri di un Governo di transizione nel caso di scioglimento anticipato del Parlamento, poiché egli è tenuto a consultare il Primo ministro uscente e il leader dell’opposizione.
Notevoli modifiche sono state apportate all’equilibrio dei rapporti tra gli organi detentori del potere esecutivo. In primo luogo, il Primo ministro ed il Governo vengono individuati come il “Governo federale”, cui viene attribuita la titolarità del potere esecutivo, che viene così sottratta al Presidente (art. 90), e incrementata l'autonomia nel disciplinare la propria organizzazione (art. 99). Inoltre il dovere del Primo ministro di consultare il Presidente viene ridotto ad un dovere di informazione (art. 46) e, di converso, viene rafforzato l’obbligo del Presidente di agire “on and in accordance with the advice of the Cabinet”; in particolare viene introdotto l’obbligo del Presidente di consultare il Primo ministro, il cui parere è vincolante, per tutte le scelte relative alla nomina dei Governatori provinciali (art. 101) e dei comandanti militari (artt. 243 e 260). Il cambio di prospettiva nel ruolo del Primo ministro si può leggere anche nella decisione del legislatore costituzionale di eliminare il limite di due mandati per la carica (art. 91). Infine è stato trasferito dal Presidente al Primo ministro il potere di indire un referendum, peraltro sottoponendo questa possibilità ad un voto positivo da parte del Parlamento (art. 48-6).
Il legislatore costituzionale pachistano è intervenuto anche sulle norme relative alla nomina dei giudici rafforzando l’indipendenza del potere giudiziario e mostrando la chiara intenzione di sopire i contrasti tra potere esecutivo e giudiziario che hanno caratterizzato la recente storia del Paese. Con la diciottesima revisione costituzionale è stata sottratta, sia al Presidente che al Primo ministro, la nomina dei giudici che è stata affidata ad una commissione ad hoc alla quale è dedicato un nuovo articolo, l’art. 175A – recante “Appointment of Judges to the Supreme Court, High Courts and the Federal Shariat Court” – che disciplina anche la nuova procedura di nomina. La Judicial Commission of Pakistan è incaricata appunto della nomina dei giudici della Supreme Court, delle High Courts e della Federal Shariat Court. Per la nomina dei giudici della Supreme Court la commissione è costituita dal Chief Justice, dai due giudici più anziani della Corte suprema, da un ex giudice della Corte suprema o un ex Chief Justice nominato dal Chief Justice, dal Ministro federale della giustizia, dall’Attorney General, da un Avvocato della Corte suprema nominato dal Pakistan Bar Council. La composizione della Judicial Commission varia leggermente per la nomina dei giudici delle altre corti sulle quali è competente. Le nomine della Judicial Commission of Pakistan, che sono approvate a maggioranza dei suoi membri, sono poi sottoposte al parere di una Commissione parlamentare bicamerale, la cui composizione è, pure, disciplinata dall’art. 175A. In particolare l’organo parlamentare è composto da otto membri, quattro per ogni ramo del Parlamento, ripartiti equamente tra la maggioranza e l’opposizione. La Commissione parlamentare è tenuta a valutare le nomine proposte dalla Judicial Commission e può approvarle a maggioranza assoluta entro 14 giorni, scaduti i quali si considerano comunque approvate purché, entro lo stesso termine, esse non vengano respinte con una maggioranza dei tre quarti, rendendo quindi necessaria una nuova nomina da parte della Judicial Commission. Infine, ancora a proposito del sistema giudiziario, con un emendamento all’art. 175 è stata istituita la Islamabad High Court in aggiunta alle high courts provinciali.
Sul versante dell’assetto federale, è stata notevolmente rafforzata l’autonomia delle Province tramite una rilevante modifica del riparto delle competenze tra la Federazione e le Province stesse. È stata infatti eliminata la categoria delle competenze concorrenti, nelle quali la legislazione federale prevaleva su quella provinciale, e di conseguenza le materie in essa rientranti sono state attratte nella competenza residuale delle Province (Schedule fourth). Le garanzie per le entità federate sono state rafforzate anche tramite il potenziamento del ruolo del Council on Common Interests, l’organo di raccordo tra i due livelli di governo. Questo è stato dotato di un segretariato stabile e, per assicurare una certa continuità nel suo funzionamento, sono stati imposti dei vincoli all’esecutivo federale: il limite di 30 giorni dal giuramento del Governo per la sua costituzione e l’obbligo di convocazione almeno una volta ogni 90 giorni (art. 154). In materia di federalismo fiscale inoltre, all’art. 160 è stato aggiunto il comma 3A finalizzato a vietare la riduzione, rispetto a quanto disposto nell’accordo dell’anno precedente, dei trasferimenti annuali della Federazione in favore delle Province.
Infine, il diciottesimo emendamento della Costituzione pachistana ha modificato la denominazione di una Provincia del nord-ovest del Paese, precedentemente denominata appunto North-West Frontier Province (NWFP), trasformandola in Khyber-Pakhtunkhwa, in virtù dell’etnia maggioritaria che la abita (art. 106). Questa modifica è giunta in seguito alle rivendicazioni della popolazione della Provincia che chiedeva l’applicazione dello stesso criterio che era stato utilizzato per la scelta della denominazione delle altre Province. (Gabriella Angiulli)


PERÙ – Il legislatore statale introduce una procedura di consultazione delle comunità native relativamente allo sfruttamento delle risorse naturali locali

Lo scorso 19 maggio, il Congresso della Repubblica, organo monocamerale del potere legislativo peruviano, ha approvato la
ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas. Il provvedimento legislativo riconosce alle comunità native il diritto ad essere consultate in merito allo sfruttamento delle risorse naturali nei loro territori.
Il
plenum del Congresso ha accolto le raccomandazioni della Commissione affari costituzionali in ordine alla eliminazione dal testo finale della legge di un potere di veto delle comunità native. Al termine di un articolato procedimento di consultazione, in caso di disaccordo insanabile, spetterà dunque alle autorità statali assumere tutte le misure ritenute opportune.
Il processo di consultazione avverrà attraverso l’elezione, «conformemente agli usi e costumi tradizionali», di appositi organi rappresentativi delle comunità native.
(Renato Ibrido)


POLONIA – Entra in vigore la nuova legge sulla castrazione chimica

La nuova legge polacca sulla castrazione chimica approvata nel settembre 2009 è entrata in vigore l’8 giugno 2010. Il provvedimento prevede la possibilità per i tribunali di condannare coloro che si sono resi colpevoli dei reati di pedofilia e incesto alla castrazione chimica. Detti soggetti saranno prima tenuti a scontare la detenzione inflitta loro in forza dei crimini commessi, quindi subiranno il trattamento previsto dalla nuova legge che consiste in una terapia farmacologica e una psicoterapia mirata a diminuire le pulsioni sessuali. La nuova normativa è destinata ad applicarsi ai casi in cui le vittime di stupri e violenze siano familiari o minori di età inferiore a 15 anni e la pena detentiva per tali reati è aumentata: il minimo edittale è passato da due a tre anni e il massimo da dodici a quindici. Prima di disporre il trattamento chimico per uno specifico caso, il tribunale dovrà ascoltare l’opinione di psichiatri, sessuologi e psicologi, che dovranno indicare la terapia più adatta.
(Luca Marfoli)


PORTOGALLO – Promulgata la legge che consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso

Il Presidente della Repubblica portoghese, Anibal Cavaco Silva, il 17 maggio 2010 ha promulgato la
legge n. 9 del 2010, che legalizza i matrimoni tra le coppie composte da persone dello stesso sesso. La normativa, rubricata «Permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo», era stata approvata dal Parlamento nello scorso mese di gennaio e prevede che anche alle coppie omosessuali vengano riconosciuti gli stessi diritti delle coppie eterosessuali, con esclusione della possibilità di adottare dei figli. L’approvazione di tale legge è stata appoggiata dal partito socialista che è al governo e da altri partiti di sinistra, mentre una forte opposizione è stata manifestata dai partiti più conservatori, così come dalla Chiesa cattolica. Il Presidente, prima di procedere alla firma della legge, aveva deciso di sottoporre il testo al vaglio preventivo del Tribunale costituzionale, secondo quanto stabilito dall’art. 278, paragrafi 1 e 3 della Costituzione, per verificare che esso non fosse in contrasto con le disposizioni costituzionali in materia di matrimonio e di famiglia. Il Tribunale costituzionale nella sessione plenaria dell’8 aprile 2010 si è quindi pronunciato sul progetto di legge (decreto n. 9/XI) approvato dal Parlamento e, con una decisione raggiunta con undici voti favorevoli e solo due contrari (sentenza 121/2010), ha affermato che tale testo normativo non viola le disposizioni costituzionali in materia di matrimonio. Infatti, queste ultime non negano o limitano il diritto fondamentale riconosciuto ad ogni persona di contrarre o non contrarre matrimonio: il nucleo essenziale della garanzia costituzionale non è violato dall’abbandono della regola fino ad ora vigente della necessaria diversità del sesso dei coniugi. Di conseguenza, l’estensione del matrimonio a persone dello stesso sesso non confligge con il riconoscimento e la protezione della famiglia intesa come elemento portante della società.
Il Tribunale ha inoltre considerato che, se da un lato si può affermare che il matrimonio così come disegnato dalla Costituzione del 1976, la quale teneva conto della realtà sociale e del contesto giuridico propri di quel periodo storico, era quello tra due persone di sesso diverso, dall’altro lato le disposizioni costituzionali non vietano la possibilità che tale istituzione si evolva. La Costituzione portoghese non definisce gli elementi costituivi dell’istituto di cui all’art. 36, in quanto conferisce il mandato al legislatore di disciplinare la materia nel dettaglio. Il Tribunale, quindi, afferma che il concetto di matrimonio riconosciuto dalla Costituzione portoghese è un concetto aperto, che ammette non solo diverse attuazioni legislative, ma anche diverse concezioni politiche, etiche e sociali, essendo affidato al legislatore ordinario il compito di interpretare quali sono le opinioni dominanti nel tessuto sociale. Numerosi nella pronuncia anche i riferimenti alle raccomandazioni del Consiglio d’Europa e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 12 secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Il Tribunale costituzionale si era già pronunciato lo scorso anno sullo stesso tema (v.
Palomar n. 39), raggiungendo però una decisione opposta.
In seguito alla decisione della Corte, il Presidente della Repubblica, in disaccordo con quanto deciso dal giudice costituzionale essendo convinto fermamente della contrarietà a Costituzione delle disposizioni della legge, ha dichiarato che avrebbe potuto esercitare il potere di veto e rinviare così la legge al Parlamento. Tuttavia, in considerazione degli effetti che tale decisione avrebbe prodotto e considerando il superiore interesse nazionale ad affrontare problematiche più rilevanti da cui la società e la classe politica sono state distratte a causa del prolungato dibattito sul tema del matrimonio, ha preferito comunque firmare la legge. La normativa portoghese si inserisce nel contesto europeo all’interno del quale vari Paesi (Belgio, Paesi bassi, Spagna, Svezia, Norvegia, Islanda) riconoscono il matrimonio tra coppie dello stesso sesso, mentre altri Stati – tra cui il Regno Unito, la Francia e la Germania – riconoscono le unioni civili.
(Irene Spigno)


REGNO UNITO – Dopo le elezioni, evitato l’“hung” Parliament: due partiti di minoranza danno vita ad un inedito accordo di coalizione che li porta al Governo

Con un inedito accordo, che ha preso il nome di
Coalition Agreement for Stability and Reform, il Regno Unito ha evitato il rischio – da molti commentatori temuto – di un “hungParliament (Parlamento “appeso”).
Infatti, nessuno dei tre partiti che si erano presentati alle elezioni è riuscito ad ottenere un risultato che gli consentisse di governare con la sicurezza di avere alle spalle la maggioranza assoluta dei voti nella
House of Commons (ovvero 326 seggi).
Il nuovo
Premier, David Cameron, nominato cinque giorni dopo le elezioni dalla Regina, è riuscito ad ottenere, tuttavia, il supporto fondamentale (e molto ambito) dei liberal-democratici che, insieme ai seggi di cui già disponeva il partito Tory, gli garantisce una maggioranza relativa nella Camera dei Comuni. È la prima volta, dopo la seconda guerra mondiale, che nel Regno Unito è al Governo una coalizione. Se il gabinetto di unità nazionale presieduto da Churchill trovava giustificazione nella particolare congiuntura emergenziale bellica, il governo di coalizione appare oggi invece come una profonda innovazione in un sistema politico incentrato su saldi esecutivi monocolore.
In secondo luogo, nel procedimento di formazione del Governo Cameron non sembra aver trovato applicazione la
Convention of the Constitution che, in assenza di un partito di maggioranza assoluta, attribuisce al Premier uscente il compito di esplorare per primo le condizioni relative alla possibilità di formare una compagine di governo.
Di questo accordo, di fondamentale importanza, sono state rese pubbliche, in maniera piuttosto dettagliata per quanto sintetica, le basi ed è stata fissata anche la data delle prossime elezioni (7 maggio 2015). I due partiti nel testo affermano che «non c’è nessuna differenza costituzionale tra un Governo retto da un solo partito ed uno che ha alla base una coalizione, ma che questa realtà si deve adattare al fatto che nei tempi moderni il Regno Unito non ha mai avuto Governi di coalizione». Ecco perché è cruciale rendere pubbliche le fondamenta del “patto”.
Dopo questa rilevante premessa, l’accordo descrive le modalità con cui procedere alla scelta dei membri del Governo, ribadisce il principio per cui la responsabilità del Governo è comunque da considerarsi collettiva e, infine, afferma che sui singoli temi da disciplinare interverranno accordi a livello di coalizione. Entrambi i partiti, da ultimo, si impegnano a sostenere il Governo in Parlamento con lealtà e assumendosi la responsabilità di garantire il supporto dei singoli deputati.
(Francesco Saitto, Renato Ibrido)


REGNO UNITO – Il Parlamento approva il Constitutional Reform and Governance Act 2010

Con il
Constitutional Reform and Governance Act 2010, entrato in vigore l’8 aprile, il Parlamento inglese ha introdotto una serie di importanti norme su una pluralità di materie tra cui il pubblico impiego (parte I), la ratifica dei trattati (parte II), lo status economico e fiscale dei parlamentari, in particolare andando a modificare il Parliamentary Standards Act 2009 e l’European Parliament (Pay and Pensions) Act 1979 (parti III e IV), ed emendando il Government Resources and Accounts Act 2000 e il Government of Wales Act 2006 (parte V). La riforma incide anche su altri ambiti: dispone l’abbassamento da trenta a venti anni del periodo temporale massimo durante il quale si può opporre il segreto di Stato (parte VI) e, infine, alla parte VII, contiene disposizioni eterogenee tra cui la modifica della parte III dell’Act of Settlement, ma anche nuove modalità pratiche e regole procedurali in materia di conteggio di voti (art. 48).
In particolare, in materia di pubblico impiego, si prevede l’istituzione di una Commissione che ha compiti connessi con la selezione delle persone da nominare (art. 2 e artt. 10 e ss.) e l’impegno, per il ministro del pubblico impiego, di emanare un codice di condotta (artt. 5 e ss.). Nello specifico, per quanto concerne i nuovi criteri volti a guidare le procedure di selezione dei pubblici dipendenti, si introduce, come criterio per la scelta, il merito, da valutare sulla base di una «
open competion».
Gli artt. 11 e ss. dispongono, poi, nel dettaglio, che la Commissione deve pubblicare con un certo anticipo i criteri che verranno seguiti nelle valutazioni (artt. 11 e 12) e le regole per eventuali ricorsi (art. 13).
In merito al procedimento di ratifica dei trattati internazionali, la legge prevede, agli artt. 20 e ss., un
iter piuttosto articolato che dovrebbe sfociare in un silenzio-assenso, sia pur con alcune eccezioni (artt. 22 e 23). Un trattato, infatti, non può essere considerato ratificato a meno che un Ministro non lo abbia presentato al Parlamento, non sia stato pubblicato in un modo tale da essere conoscibile e, infine, non sia passato un tempo determinato (di ventuno giorni di seduta decorrenti dal giorno successivo la presentazione del Ministro) senza che il Parlamento abbia deciso di non ratificarlo.
L’art. 25 dispone, infine, che per
“trattato” debba intendere un accordo scritto tra due o più Stati che sia vincolante secondo il diritto internazionale, ma da questa definizione sono escluse «regulation, rule, measure, decision or similar instrument» adottate in esecuzione del trattato stesso. Se la sola House of Lords ha espresso voto negativo, un trattato può comunque essere ratificato nel caso in cui ricorrano due condizioni: i) il Ministro abbia dichiarato davanti al Parlamento che il trattato debba comunque essere ratificato; ii) sia passato un periodo di ventuno giorni, decorrenti dalla presentazione da parte del Governo della mozione per cui il trattato debba comunque essere ratificato, e in questo tempo la Camera dei comuni non si è opposta alla ratifica. In questa procedura di silenzio-assenso, dunque, un vero e proprio potere di veto lo ha solo la Camera dei comuni, mentre la Camera dei lords può solo costringere il Governo ad un onere procedimentale: presentare la suddetta mozione.
La parte VI, poi, regola la disciplina del segreto di Stato su documenti pubblici ed emenda il
Public Records Act 1958 e il Freedom of Information Act 2000 stabilendo che i documenti debbano comunque essere trasferiti al Public Record Office.
L’art. 48, infine, pone nuovi criteri in materia di conteggio dei voti delle elezioni politiche, peraltro anche di quelle che si sono recentemente tenute, modificando il
People Act 1983 e stabilendo che il suddetto conteggio deve essere iniziato entro quattro ore dalla chiusura dei seggi.
Il
Constitutional Reform and Governance Act 2010 è il risultato di un lento processo di riforma, iniziato il 7 luglio 2007 con la presentazione del Governance of Britain Green Paper e fortemente voluto dal premier Gordon Brown, durante il quale si sono susseguiti, peraltro, diversi passaggi parlamentari che ne hanno resa difficoltosa l’approvazione, avvenuta, al contrario, negli ultimi tempi, con passaggi molto veloci per evitare che la fine della legislatura vanificasse tutto il lavoro svolto fino a quel momento. (Francesco Saitto)


REGNO UNITO – La Corte suprema stabilisce che l’obbligo di notificare variazioni nel nome o nel domicilio imposto a tempo indeterminato per i condannati di reati sessuali è illegittimo

Con la sentenza Rand Thompson v. Secretary of State for the Home Department del 21 aprile, la Corte suprema del Regno Unito ha dichiarato che le norme che regolano il c.d.
sex offender registry così come formulate violano il diritto alla privacy. Questo registro, istituito nel 1997 con il Sexual Offences Act 1997, poi modificato con il Sexual Offences Act 2003, contiene oltre 29.000 nomi di persone che sono state condannate o anche solo ammonite per reati sessuali nel Regno Unito e, al momento della sua istituzione, aveva suscitato molte polemiche. Il caso in esame, in particolare, riguardava l’applicazione dell’art. 82 del Sexual Offences Act 2003, che prevede che chiunque sia condannato per un reato di stampo sessuale a più di 30 mesi di reclusione ha l’obbligo di notificare alla polizia per un tempo indeterminato qualsiasi mutamento di nome, di residenza, indirizzo e anche eventuali viaggi all’estero. I giudici hanno rilevato che, in effetti, un obbligo di questo tipo per un tempo indeterminato comporta una irragionevole restrizione del diritto alla privacy e, di conseguenza, una violazione dell’art. 8 della CEDU. In particolare, non viene dichiarata illegittima la norma in sé, quanto l'assenza nella legge di uno strumento che permetta al soggetto interessato di chiedere di essere cancellato dal registro con il conseguente venir meno del c.d. obbligo di notification. Questa mancanza è stata considerata particolarmente rilevante dalla Corte anche in considerazione del fatto empirico, ricordato nelle motivazioni, secondo cui oltre il 75% dei condannati per abusi sessuali nei 21 anni successivi non è stata condannata altre volte per reati dello stesso tipo. A seguito di questa importante pronuncia, sarà necessario, dunque, per il Parlamento, rivedere la legge del 2003. (Francesco Saitto)


REGNO UNITO – La Corte suprema dichiara illegittimo un control order del Governo che, in assenza di un giudizio, imponeva serie restrizioni alla libertà personale dei sospettati per fatti di terrorismo

Con la sentenza
Secretary of State for the Home Department v AP [2010] UKSC 24, il 16 giugno, la Corte suprema ha dichiarato che i control orders, emessi dal Ministro dell’interno, che limitano la libertà personale sulla base di semplici sospetti e in assenza di un giusto processo, sono illegittimi ai sensi dell’art. 5 della CEDU, se limitano in maniera irragionevole la libertà personale. Nel caso in esame, A.P., sospettato di implicazioni con associazioni terroristiche internazionali, nel 2008, veniva sottoposto a un rigido complesso di restrizioni che gli imponevano – tra le altre cose – un coprifuoco della durata di circa sedici ore al giorno, l’obbligo di soggiornare in un luogo molto lontano dalla propria famiglia e un controllo elettronico. La difesa aveva sostenuto che questo ordine violasse i diritti dell’imputato così come stabiliti nell’art. 5 della CEDU e, quindi, la sua libertà personale. Ad A.P., inoltre, era stato anche negato il permesso di poter tornare nel proprio paese, l'Etiopia, e tutto ciò sulla base degli artt. 1 e ss. del Prevention of Terrorism Act 2005 che regolano, per l’appunto, il sistema molto contestato dei control orders che si pongono sempre su difficile crinale del bilanciamento tra libertà personale e sicurezza. La Corte nella sentenza ricostruisce anche la storia dell’ingresso nel Regno Unito del giovane immigrato e di un suo arresto in Somalia per terrorismo, cosa che aveva portato il Segretario di Stato a vietargli di tornare nel Regno Unito con un ordine poi ritirato nel momento in cui aveva potuto emanare il control order previamente descritto. I giudici dovevano decidere principalmente su due questioni: se le misure adottate, considerate proporzionate in relazione all’art. 8 della CEDU, dovessero per questo essere considerate proporzionate anche ai sensi dell’art. 5 della CEDU e se la Corte dovesse prendere in considerazione problematiche strettamente legate al caso di specie come la difficoltà per i familiari di visitarlo, cosa che aggravava l’isolamento del soggetto. In relazione al primo problema, la Corte sancisce con chiarezza che misure che possono sembrare proporzionate ai sensi dell’art. 8 CEDU, tuttavia possono considerarsi illegittime ai sensi dell’art. 5 se rappresentano, come nel caso di specie, restrizioni eccessive della libertà personale. In relazione alla problematica considerazione della situazione personale del soggetto, la Corte è, poi, altrettanto netta nell’affermare che i giudici non possono ignorare, per esempio, che nel caso di specie la madre del giovane non ha mai lasciato Londra e che, dunque, un obbligo di residenza in una località molto distante dal luogo in cui i familiari vivono aveva un’incidenza enorme – nel caso di specie – favorendo il rischio di un pericoloso isolamento sociale. (Francesco Saitto)


ROMANIA – La Corte costituzionale giudica illegittimi i tagli alle pensioni

Il 25 giugno 2010 sono state dichiarate incostituzionali alcune delle misure contenute nel “pacchetto” predisposto dal Governo per fronteggiare la crisi economico-finanziaria sul quale l’Esecutivo aveva ottenuto la fiducia delle Camere. Il ricorso preventivo di costituzionalità è stato promosso da una minoranza di deputati e di senatori in base all’art. 146, lett. a) della
Costituzione.
La decisione è intervenuta dopo le forti tensioni registratesi nei giorni precedenti nella capitale, dove decine di cittadini romeni hanno cercato di assaltare il palazzo presidenziale per protestare contro le misure restrittive adottate in campo economico. La Corte costituzionale, in particolare, ha ritenuto contrarie alla Costituzione le previsioni volte a tagliare del 15% le pensioni giacché comportano una violazione dell’
art. 47 Cost. Secondo tale disposizione, lo Stato è tenuto ad adottare misure che promuovano lo sviluppo economico e la protezione sociale in modo da assicurare uno stardard di vita dignitoso ai propri cittadini (c. 1); inoltre, il c. 2 riconosce il diritto dei cittadini alla pensione. La limitazione di tale diritto, che incide pesantemente sulle condizioni di vita dei cittadini, non è ritenuta giustificabile in base all’art. 53 Cost., che acconsente a restrizioni nell’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti, nel rispetto del principio di proporzionalità, per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute e di morale pubblica o per prevenire catastrofi e calamità.
La declaratoria di incostituzionalità rischia di compromettere la possibilità per la Romania di ottenere un prestito da parte del Fondo monetario internazionale, che aveva posto condizioni assai rigide per l’ottenimento dell’aiuto finanziario. Ad ogni modo, il Parlamento dispone di 45 giorni a decorrere dalla pubblicazione della sentenza per conformare la normativa al dispositivo (
art. 147 della Costituzione). (Cristina Fasone)


ROMANIA – Dichiarate incostituzionali alcune disposizioni della legge che istituisce l’Agenzia nazionale per l’integrità

Il 14 aprile 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge n. 144/2007 decidendo sulla base di un’eccezione di costituzionalità sollevata dalla corte di appello di Bucarest (
decisione n. 415 del 2010). La legge censurata riguarda l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’integrità, un’autorità indipendente che ha alcuni obblighi di “rendiconto” delle proprie attività al Parlamento. Tra le funzioni che le sono assegnate, quella principale consiste nel controllare il patrimonio dei funzionari pubblici e l’eventuale insorgere di conflitti di interesse. A tal fine, l’agenzia ha il potere di richiedere informazioni e materiali alle amministrazioni competenti e, qualora accerti una violazione della legge da parte di un funzionario, può persino ottenere dall’autorità giudiziaria l’autorizzazione alla confisca dei beni del funzionario che non risultino giustificati e proporzionati rispetto alla sua retribuzione. In particolare, sono gli ispettori dell’agenzia che svolgono l’istruttoria e che predispongono una relazione finale nella quale si indica l’esito dell’indagine e, eventualmente, come si intende procedere.
La Corte costituzionale ha constatato che gli effetti di tale relazione sono simili a quelli di una requisitoria, nel caso in cui il dossier è trasmesso all’autorità giudiziaria, sebbene l’organo istituito nel 2007 non faccia parte del sistema giudiziario, bensì dell’amministrazione. Risulta violato, quindi, il principio di separazione dei poteri (
art. 1.4 Cost.).
Inoltre, la valutazione degli ispettori si basa sulla comparazione tra la retribuzione a cui i funzionari hanno diritto e il patrimonio da loro effettivamente detenuto, rimettendosi sostanzialmente alla discrezionalità degli ispettori la definizione delle ipotesi in cui il patrimonio possa ritenersi giustificato e quelle in cui non lo sia. Si violano così il principio per cui i beni acquisiti in modo lecito non possono essere confiscati in via di generale e il principio secondo il quale è presunto il carattere lecito della loro acquisizione (articoli n.
44.8 e 44.9 Cost.).
Vi sono poi ulteriori profili di incostituzionalità della legge. Da una parte, l’art. 46 della legge n. 144/2007, prevede che gli ispettori dell’agenzia possano esigere dalla corte competente che si proceda alla confisca dei beni dei funzionari, pronunciandosi pertanto direttamente sulla loro colpevolezza senza garanzia di contraddittorio e a danno del principio di presunzione dell’innocenza (
art. 23.11 Cost.).
Dall’altra parte, la legge viola altresì il dovere della pubblica autorità di rispettare il diritto alla vita privata e familiare dei funzionari, garantito oltre che dall’
art. 26.1 Cost. anche dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, espressamente richiamato nella decisione, dal momento che si impone la pubblicazione sui siti internet delle diverse amministrazioni dello stato patrimoniale dei funzionari. Peraltro, non ricorre neppure una delle ipotesi previste quali deroghe dal par. 2, secondo il quale per giustificare un’eventuale ingerenza da parte della pubblica autorità, questa deve essere prevista in una legge e deve essere giustificata in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la prevenzione dei reati, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico, per la protezione della salute e della morale nonché per la tutela dei diritti e delle libertà altrui. (Cristina Fasone)


RUSSIA – La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la normativa che esclude le giurie per i processi per reati di terrorismo

La Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la conformità alla Costituzione degli articoli 205, 278 e 279 del codice penale russo (che prevedono i reati di «atti terroristici», «presa violenta del potere» e «ribellione armata»), così come modificati nel 2009 dal Parlamento. Il 20 aprile il giudice costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittime le norme.
La modifica del 2009 ha escluso per gli imputati dei suddetti reati la possibilità di essere «giudicati da organi decisionali integrati dalle giurie popolari» per essere sottoposti a giudizio solo di «un collegio composto da tre giudici togati» (v.
Palomar n. 37).
Il dubbio circa la costituzionalità delle norme era stato sollevato in relazione al diritto costituzionalmente sancito di essere giudicati da una giuria (artt. 20 e 47 Cost.) nonché con riferimento al principio – sancito dall’art. 55 – che vieta alla Federazione di adottare leggi che contrastino con i «diritti e le libertà dell’uomo e del cittadino».
La Corte costituzionale ha affermato che il diritto ad essere giudicati da una giuria popolare è espressamente garantito dalla Costituzione solo nei casi in cui gli imputati sono sottoposti ad un giudizio nel quale possa essere emessa una condanna alla pena capitale, mentre negli altri casi il legislatore federale ha la facoltà di restringere tale diritto.
Il giudice costituzionale ha inoltre rilevato come la Corte europea dei diritti dell’uomo non ritenga il diritto ad essere giudicati da una giuria un
aspetto significativo per la garanzia di un processo equo. (Luca Marfoli)


SENEGAL – Approvata la legge per la parità di genere nelle liste elettorali

Il 22 giugno il Senato senegalese ha approvato la
legge n.13/2010 relativa alla parità di genere nelle istituzioni elettive o parzialmente elettive. La nuova legge, che si pone nella scia delle riforme per la parità di genere volute dal Presidente Abdoulaye Wade, prevede che nella compilazione delle liste elettorali per tutte le istituzioni interamente o parzialmente elettive i due sessi debbano avere un uguale numero di candidati. (Valentina Rita Scotti)


SENEGAL – Approvata la legge che dichiara la schiavitù e la tratta dei neri un crimine contro l’umanità

Il 27 aprile, in occasione delle commemorazioni per il 162° anniversario dell’abolizione della schiavitù nelle colonie africane francesi, le Camere hanno approvato la
legge n.10/2010, con cui si dichiara la schiavitù e la tratta dei neri un crimine contro l’umanità oltre a stabilire una giornata commemorativa da tenersi ogni 27 aprile. Il Senegal diventa così il primo Stato africano ad aver adottato una legge in tal senso, che il Ministro della giustizia ha definito «una fondamentale legge della memoria che consentirà al paese di partecipare più consapevolmente allo sviluppo dell’umanità». (Valentina Rita Scotti)


SERBIA – Il Consiglio dei ministri dell’Unione europea acconsente alla ratifica dell’accordo di associazione

Il 14 giugno i Ministri degli esteri dei ventisette Stati membri dell’Unione europea hanno deciso all’unanimità di avviare le procedure di ratifica dell’accordo di associazione e stabilizzazione della Serbia da parte dei Parlamenti dei singoli Stati, ratifica necessaria affinché l’accordo, firmato nell’aprile del 2008, possa entrare in vigore. Questa decisione, pur non equivalendo ad una accettazione della candidatura della Serbia, ha una rilevante importanza politica, se si considera la forte opposizione alla ratifica dimostrata da Olanda e Belgio, particolarmente restie all’adesione della Serbia all’Unione, che auspicavano una maggiore collaborazione del paese balcanico con il Tribunale penale internazionale per la ex-Iugoslavia. Al contrario, grande sostegno alla candidatura serba è stata espressa, anche in occasione del Consiglio dei ministri del 14 giugno, da Slovenia, Spagna, Austria e Italia. La collaborazione con il Tribunale dell’Aja si è dimostrata comunque fondamentale per la Serbia; la decisione del Consiglio dei ministri, che apre ora ad un lungo periodo in cui i singoli parlamenti nazionali saranno chiamati a pronunciarsi, è intervenuta, infatti, dopo che il Presidente del Tribunale, Serge Brammertz, ha dichiarato la propria soddisfazione per la collaborazione della Serbia auspicando una pronta cattura degli ultimi due latitanti della lista redatta dal Tribunale, Ratko Mladić e Goran Hadžić, condizione che l’Unione ha posto per procedere all’accettazione della candidatura del paese.
La decisione del Consiglio dei ministri dell’Unione europea si pone dunque come nuova tappa nel percorso di adesione della Serbia, che è cominciato nel settembre 2007 con la conclusione dei negoziati sull’Accordo di stabilizzazione e associazione e il cui ultimo atto era stata la ratifica dell’accordo commerciale
ad interim del dicembre 2009; una tappa fondamentale di questo percorso è stata, inoltre, l’abolizione dei visti per i cittadini serbi per la libera circolazione all’interno dell’area Schengen, avvenuta il 30 novembre 2009.
Sul fronte interno, infine, è opportuno evidenziare come la decisione del Consiglio dei Ministri sia stata l’occasione per i
leader politici dell’opposizione per esprimere il proprio malcontento evidenziando come il valore politico di questo atto non comporti, concretamente, un’evoluzione delle relazioni tra la Serbia e l’Unione europea. (Valentina Rita Scotti)


SLOVACCHIA – La Corte costituzionale si pronuncia a favore della libertà di espressione delle testate giornalistiche

Il 20 aprile 2010 la Corte costituzionale slovacca (decidendo in un collegio composto da tre giudici) ha ritenuto contraria alla tutela della libertà di espressione la condanna inflitta per diffamazione ad una testata giornalistica. Infatti, dopo aver pubblicato nel 2007 un editoriale nel quale si accusavano i giudici di irrogare sanzioni pecuniarie eccessive nei confronti di coloro che venivano condannati per diffamazione, menzionando espressamente il giudice Polka, questi avviava un’azione legale nei confronti del settimanale. Tanto la corte distrettuale quanto quella regionale di Bratislava si erano espresse a favore del giudice. La Corte costituzionale, invece, dopo aver citato anche alcune decisioni della Commissione europea per i diritti umani, del Tribunale costituzionale federale tedesco e della Corte suprema canadese, ha affermato che il ruolo pubblico svolto dal ricorrente (la testata giornalistica) e la natura dell’articolo “di denuncia” da questa pubblicato giustificavano il contenuto dell’editoriale in base alla libertà di espressione.
(Cristina Fasone)


SLOVENIA – Si è svolto un referendum che apre la strada all’arbitrato internazionale per la definizione dei confini con la Croazia

Il 7 giugno, con il 51,48% dei voti validi, i cittadini sloveni hanno approvato in via referendaria l’accordo di arbitrato internazionale che consentirà una soluzione pacifica delle questioni da tempo pendenti con la Croazia per la definizione della frontiera tra i due paesi. Nonostante l’importanza del tema sottoposto all’approvazione popolare, solo il 40% degli aventi diritto al voto ha preso parte alle consultazioni, anche in ragione della difficoltà di comprendere il quesito referendario, in cui si riportavano le disposizioni dell’accordo di arbitrato la cui interpretazione non è univoca (v.
Palomar n. 40). (Valentina Rita Scotti)


SPAGNA – La nuova legge sulla comunicazione radiotelevisiva introduce apposite misure a tutela dei diritti delle donne, dei minori e delle persone diversamente abili

È entrata in vigore lo scorso 1° maggio la
ley general de la comunicación audiovisual (l. n. 7/2010 del 31 marzo). La riforma si propone di disciplinare la comunicazione radiotelevisiva con copertura nazionale nonché, a livello regionale, di fissare la disciplina di base nel rispetto delle competenze legislative delle Comunità autonome.
L’art. 4 della nuova legge sancisce il diritto del pubblico «a ricevere una comunicazione audiovisiva plurale», la quale «mai» potrà incitare all’odio o alla discriminazione, in particolare alla discriminazione di genere. Sempre l’art. 4 stabilisce che la comunicazione dovrà svolgersi «nel rispetto della dignità umana e dei valori costituzionali», con speciale attenzione all’esigenza di sradicare comportamenti lesivi dell’uguaglianza delle donne.
L’art. 5 disciplina il «diritto alla diversità culturale e linguistica» della comunicazione, affermando che le Comunità autonome con una lingua ufficiale diversa dal castigliano potranno approvare norme aggiuntive per i mezzi di comunicazione con copertura regionale al fine di promuovere la produzione audiovisuale nell’idioma locale.
La riforma introduce poi apposite misure a tutela dei minori e delle persone diversamente abili. In particolare, viene sancito il divieto di utilizzare le immagini o la voce dei minori senza il consenso dei loro legali rappresentanti. In tutti i casi è fatto divieto di diffondere il nome, l’immagine o altri dati che consentano l’identificazione del minore nell’ambito di fatti delittuosi. Sono fissate poi tre fasce orarie televisive “protette” ed è proibita in ogni caso la diffusione nelle reti “in chiaro” di contenuti pornografici o di violenza gratuita, qualora non sia previsto il c.d. sistema del “
parental control”.
Quanto alla tutela delle persone diversamente abili, particolare attenzione merita l’introduzione dell’obbligo di trasmissione per almeno due ore a settimana di programmi in lingua dei segni.
Il provvedimento legislativo attribuisce infine ad una apposita autorità indipendente – il Consiglio statale dei mezzi audiovisivi – il compito di vigilare e sanzionare i casi di inosservanza della suddetta normativa.
(Renato Ibrido)


STATI UNITI – La Corte suprema afferma l’obbligo per il difensore di informare il cliente del rischio di espulsione in caso di dichiarazioni di ammissione della responsabilità penale

Nella decisione
Padilla v. Kentuky emessa il 31 marzo 2010, la Corte suprema degli Stati Uniti con una maggioranza di sette giudici a due ha stabilito che il sesto emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti che garantisce il diritto alla difesa ed ad essere assistito da un avvocato, richiede che l’avvocato difensore in una causa penale comunichi al proprio cliente, cittadino straniero, che la dichiarazione di colpevolezza che quest’ultimo ponga in essere all’interno di un procedimento penale per reati gravi a proprio carico, determinerà l’automatico e obbligatorio inizio del procedimento di espulsione dal paese. La decisione della Corte suprema riforma una precedente decisione della Corte suprema del Kentucky nella quale il massimo organo giurisdizionale statale aveva determinato che una dichiarazione di colpevolezza che risultasse determinata da un cattivo consiglio dell’avvocato difensore non poteva qualificarsi come lesiva del diritto alla difesa e non costituiva base legittima per poter annullare l’ammissione di colpevolezza. Il caso originava dalla vicenda di Josè Padilla, un residente permanente negli Stati Uniti per oltre quaranta anni, il quale, nel procedimento penale a proprio carico per trasporto di ampie quantità di stupefacenti, si era dichiarato colpevole del reato contestatogli, risultando così soggetto al successivo ed obbligatorio procedimento di espulsione dal Paese. Padilla aveva allora dichiarato che non avrebbe posto in essere la dichiarazione di colpevolezza qualora il proprio avvocato difensore lo avesse informato del fatto che avrebbe rischiato l’espulsione. (Gianluca Gentili)


STATI UNITI – È incostituzionale il divieto di rappresentazione, diffusione e possesso di video o immagini che ritraggano maltrattamenti su animali

Con una maggioranza di otto giudici contro uno, nella decisione
United States v. Stevens, la Corte suprema ha dichiarato l’incostituzionalità della legge federale che faceva divieto di ritrarre, vendere ovvero detenere qualsiasi rappresentazione di animali soggetti a maltrattamenti rilevando in essa una violazione della libertà di espressione protetta dal primo emendamento. La decisione della Corte suprema conferma una precedente decisione della Corte di appello per il Terzo Circuito che aveva dichiarato l’incostituzionalità della legge proprio sulla base del diritto alla libertà di espressione ed annullato la condanna di tale Robert Stevens, accusato di aver venduto video che ritraevano incontri di lotta tra cani. L’opinione di maggioranza, redatta dal Chief Justice Stevens, si concentra sul carattere eccessivamente ampio ed ultroneo del divieto, elementi che determinerebbero l’incostituzionalità («the statute is substantially overbroad, and therefore invalid under the First Amendment»). La legge stabiliva una pena fino a cinque anni di reclusione per chiunque intenzionalmente creasse, vendesse o detenesse a fini di lucro una rappresentazione – su qualsiasi supporto – di animali soggetti a maltrattamenti. Le lotte tra cani sono illegali in tutti i 50 Stati e nel distretto della Columbia. (Gianluca Gentili)


STATI UNITI – Entra in vigore una severa legge anti-immigrazione nello Stato dell’Arizona

Con la firma apposta dal Governatore dello Stato Jan Brewer, il 23 aprile 2010, si è concluso il procedimento di approvazione di una controversa
legge che disciplina l’immigrazione all’interno dello Stato dell’Arizona. La legge richiederà ad ogni soggetto sospetto del reato di immigrazione clandestina di presentare una valida documentazione d’identità agli agenti di polizia che ne facciano richiesta. In particolare, la legge attribuisce agli ufficiali di polizia il potere di determinare lo status giuridico in termini di legittimità dell’immigrazione di un soggetto che dia ragionevoli sospetti di immigrazione clandestina; la legge qualifica inoltre come reato l’assunzione di immigrati clandestini per lavori di durata giornaliera e stabilisce la possibilità per i cittadini di portare in giudizio una qualsiasi amministrazione locale qualora questi ritengano che la legge non sia fatta applicare in modo rigoroso. Il disegno di legge era stato approvato dalla Camera dei rappresentati statale il 13 aprile e dal Senato statale il 19 aprile 2010. Per la legge è prevista l’entrata in vigore dopo 90 giorni dalla firma da parte del Governatore. (Gianluca Gentili)


STATI UNITI – Incostituzionale l’ergastolo per minori comminato per recidiva di reato

Con la decisione
Graham v. Florida del 17 maggio 2010 la Corte suprema degli Stati Uniti ha dichiarato l’incostituzionalità per violazione dell’ottavo emendamento (divieto di pene crudeli ed inusitate) della pena all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale qualora comminata nei confronti di un minore per reati diversi dall'omicidio. La decisione riforma la sentenza della Corte di appello per il primo distretto dello Stato della Florida che aveva a sua volta confermato la condanna all’ergastolo per Terrance Graham per un reato commesso quando aveva 17 anni, affermando che la sentenza non risultava sproporzionata rispetto al reato commesso. Il giudice Kennedy, redattore dell’opinione di maggioranza, ha sottolineato come la condanna all’ergastolo per reati diversi dall'omicidio nei confronti di un minore escluda la possibilità di riabilitazione del soggetto e di futuro rientro all’interno della società civile. Nel porre in essere la dichiarazione di incostituzionalità, il giudice Kennedy compie inoltre un ampio riferimento a come la medesima fattispecie sia punita in altri paesi, riscontrando un idem sentire nel ritenere la pena di detenzione a vita eccessiva rispetto al crimine commesso e alla giovane età del condannato. L’opinione dissenziente dei giudici Scalia e Thomas, condanna apertamente ogni riferimento a giurisdizioni straniere quale forma di attivismo giudiziario non consentita nell’interpretazione della Costituzione degli Stati Uniti. (Gianluca Gentili)


STATI UNITI – La Corte suprema conferma la legittimità costituzionale della detenzione a tempo indeterminato per colpevoli di reati sessuali affetti da malattie mentali

Con la decisioneUnited States v. Comstock, presa a maggioranza di 7 giudici contro 2, la Corte suprema degli Stati Uniti ha rigettato l’impugnazione per incostituzionalità nei confronti del
Adam Walsh Child Protection and Safety Act nella parte in cui investe i giudici distrettuali del potere di iniziare il procedimento di c.d. civil commitment nei confronti di un detenuto in una prigione federale affetto da malattia mentale e che abbia commesso reati a sfondo sessuale anche in una data che cada successivamente a quella del previsto rilascio dello stesso (determinando così un prolungamento della detenzione senza termini certi di durata). Il procedimento di civil commitment, in particolare, consiste nella procedura, attivata da un organo giurisdizionale, in cui si decide se un soggetto affetto da malattia mentale debba essere sottoposto a trattamento psichiatrico obbligatorio in ospedale ovvero ad altro trattamento analogo. Il procedimento – che non è qualificato come procedimento penale e come tale di esso non viene fatta menzione nel casellario giudiziale –, una volta iniziato, prevede il coinvolgimento di uno psichiatra che determini se il soggetto necessiti di trattamento o meno. La decisione della Corte suprema riforma la precedente sentenza della Corte di appello federale del Quarto Circuito che aveva ritenuto questa disposizione incostituzionale in violazione della Commerce Clause e del quinto, sesto e ottavo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti. (Gianluca Gentili)


STATI UNITI – La Corte suprema federale incorpora il diritto a portare armi e lo rende applicabile anche agli Stati

Con la decisione
McDonald v. Chicago del 28 giugno 2010, la Corte suprema degli Stati Uniti, a maggioranza di 5 giudici contro 4, ha determinato che il diritto a portare armi contenuto all’interno del secondo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti deve ritenersi applicabile anche agli Stati – oltre che agli organi di governo federale – in base alla incorporazione di esso nella due process clause del quattordicesimo emendamento. Il caso originava dall’impugnazione di una ordinanza della città di Chicago che vietava il possesso di armi da fuoco. La Corte di appello del Settimo Circuito aveva confermato il divieto affermando che la Corte suprema non si era – sino a quel momento – direttamente espressa circa l’incorporazione del secondo emendamento e quindi circa l’applicabilità di questo agli Stati. McDonald aveva sostenuto che il diritto a portare armi dovesse essere qualificato come un diritto fondamentale dei cittadini che gli Stati non potevano limitare ovvero violare. La città di Chicago aveva invece sostenuto che agli Stati dovesse essere lasciata la possibilità di calibrare la disciplina legale sul porto ed acquisto di armi sulla base delle esigenze (economiche e di sicurezza) locali, avendo sempre rappresentato, gli Stati, i “luoghi” primari di controllo del possesso e uso delle armi da fuoco. Il risultato della decisione, pertanto, colpisce la possibilità degli Stati di regolare autonomamente il possesso di armi da fuoco all’interno delle proprie giurisdizioni di riferimento ed ha inoltre effetti di lunga portata sulla struttura federale statunitense in generale. Il giudice Samuel Alito, redattore dell’opinione di maggioranza, fa riferimento in essa alla decisione della stessa Corte suprema federale in District of Columbia v. Heller, affermando che: «In Heller, we held that the Second Amendment protects the right to possess a handgun in the home for the purpose of self-defense. Unless considerations of stare decisis counsel otherwise, a provision of the Bill of Rights that protects a right that is fundamental from an American perspective applies equally to the Federal Government and the States. We therefore hold that the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment incorporates the Second Amendment right recognized in Heller». Il 2 luglio 2010, la città di Chicago, in risposta alla decisione della Corte suprema ha approvato all’unanimità una nuova ordinanza che dispone nuove regole circa il possesso delle armi da fuoco all’interno del territorio cittadino. In base alla nuova ordinanza, soggetti che possiedano armi da fuoco sono obbligati a tenerle dentro le proprie abitazioni, risultando altresì vietato portare queste armi in giardino, nel garage o nel portico di casa. Inoltre, nuovi adempimenti sono previsti per la registrazione delle armi: soggetti adulti a cui la legge consenta di possedere armi possono chiedere la registrazione al massimo di un'arma da fuoco al mese e la registrazione deve essere rinnovata ogni tre anni. (Gianluca Gentili)


TURCHIA – La Corte costituzionale dichiara illegittimo un nuovo pacchetto di riforme costituzionali di iniziativa governativa

Il 7 luglio la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una parte del progetto di riforma costituzionale presentato dal Governo alla Grande Assemblea nazionale il 6 aprile scorso, in risposta ad una precedente dichiarazione di incostituzionalità (v.
Palomar n. 41). Come il precedente progetto, i 27 articoli della nuova proposta governativa miravano essenzialmente ad aumentare il controllo del Governo sulle forze armate e a modificare la composizione della Corte costituzionale in vista dell’entrata in vigore del meccanismo di ricorso individuale per violazione dei diritti fondamentali, nonché ad ampliare i diritti dei consumatori e delle associazioni sindacali.
Anche in questo caso, la Corte è stata adita dal principale partito d’opposizione, il
Cumhurriyet Halk Partisi (partito repubblicano del popolo), che richiedeva la dichiarazione di incostituzionalità per l’intero contenuto del progetto di riforma. La Corte ha invece preferito utilizzare il proprio potere di veto player solo con riferimento ad una parte del progetto di riforma, prevedendo la possibilità di sottoporre a referendum le norme concernenti la possibilità che i militari siano giudicati da corti civili e l’ampliamento dei diritti dei consumatori e dei sindacati. Alla base della possibilità di indire il referendum, che dovrebbe avere luogo nelle prime settimane di settembre, si pongono gli esiti della votazione del pacchetto di riforme in sede parlamentare; il progetto, infatti, non ha ottenuto la maggioranza dei due terzi, necessaria affinché gli emendamenti entrino direttamente in vigore. (Valentina Rita Scotti)


UGANDA – Approvata un’ampia riforma della legislazione elettorale

In vista delle elezioni del 2011, tra il dicembre 2009 e il maggio 2010 il Parlamento ugandese ha approvato quattro disegni di legge, presentati dal Ministro della giustizia e degli affari costituzionali, che emendano altrettante leggi in materia elettorale: il
Parliamentary Elections (Amendment) Bill, 2009, il Presidential Elections (Amendment) Bill, 2009, l’Electoral Commission (Amendment) Bill, 2009 e il Political Parties and Organisations (Amendment) Bill, 2009. Il primo apporta diverse modifiche alla legislazione vigente. In primo luogo, disciplina i casi in cui un candidato è eletto senza concorrenti, ossia quando, essendoci due soli candidati, uno si ritira o perde i requisiti per l’elettorato passivo. In secondo luogo, per quanto riguarda il controllo delle procedure elettorali e la proclamazione dei risultati delle elezioni, viene disciplinata la composizione dei seggi in relazione agli operatori, escludendo la presenza di forze dell’ordine al di fuori della polizia, e vengono introdotti l’obbligo per il funzionario competente di stilare un rapporto dettagliato dell’andamento delle operazioni elettorali a livello distrettuale e di consegnarlo alla Commissione elettorale entro sette giorni dalla conclusione, e l’obbligo, per la Commissione elettorale, di rendere noti i risultati entro 48 ore dalla chiusura delle urne. Si definiscono le modalità per la presentazione delle candidature per i candidati sostenuti da partiti. Inoltre, la competenza a conoscere del contenzioso elettorale viene trasferita dalla Corte suprema alla Corte di appello.
Il secondo testo legislativo, relativo alle elezioni presidenziali, contiene alcune norme analoghe a quelle del testo sull’elezione del Parlamento, per quanto concerne l’elezione in mancanza di concorrenti ed il rapporto sull’andamento delle elezioni che deve essere consegnato alla Commissione elettorale entro sette giorni. A queste, si aggiunge una norma che vieta ai candidati la raccolta di fondi e le donazioni durante la campagna elettorale.
L’
Electoral Commission (Amendment) Bill, 2009 disciplina il mandato del Segretario della Commissione elettorale la cui durata viene portata a cinque anni, rinnovabile, al fine di rafforzare l’indipendenza dell’organo. Inoltre si dispone la riduzione da 21 a 15 giorni del tempo di esposizione delle liste degli elettori prima delle elezioni generali e pone il termine a 60 giorni prima delle elezioni per poter ottenere il duplicato del certificato elettorale.
L’ultima legge, invece, oltre ad imporre ai partiti politici di comunicare alla Commissione elettorale i cambi di sede dei loro uffici, istituisce un forum nazionale consultivo e ne definisce le modalità di designazione, la durata del mandato e le modalità di rimozione del suo presidente. Al forum devono partecipare i rappresentanti di tutti i partiti presenti in Parlamento ed il Presidente, la cui carica dura cinque anni, che deve essere un membro del partito di maggioranza.
L’opposizione, che si è fortemente opposta all’approvazione dei disegni di legge proposti dal Governo, ha denunciato l’inefficacia delle riforme elettorali realizzate auspicando al contempo una revisione costituzionale.
(Gabriella Angiulli)


UNGHERIA – Ridotto il numero dei deputati in Parlamento

Il 20 maggio l’Assemblea nazionale ungherese ha approvato un provvedimento legislativo per la riduzione del numero dei parlamentari da 386 a 200. La modifica introdotta all’assetto dell’Assemblea nazionale ungherese riguarda l’art. 4 della l.
n. XXXIV del 1989 «sull’elezione dei membri del Parlamento». Questa modifica era già stata proposta dal partito socialista nel febbraio del 2009 ma aveva trovato l’opposizione del partito conservatore Fidesz, ed era stata respinta dal Parlamento. Il progetto di legge è stato poi ripresentato poco dopo le elezioni parlamentari del 25 aprile 2010 dallo stesso partito Fidesz, che nel frattempo ha guadagnato una maggioranza parlamentare pari ai due terzi dei seggi dell’assemblea legislativa nazionale. Il provvedimento, il cui obiettivo è di rendere più rapido ed efficace il processo decisionale del Parlamento, è stato quindi approvato con larga maggioranza (306 favorevoli, 16 contrari e 35 astenuti. Nel provvedimento inoltre è stata prevista anche l’assegnazione di ulteriori 13 seggi, in aggiunta a quelli già riservati, in favore delle minoranze etniche del Paese. Le nuove regole, entreranno in vigore nel 2011 e saranno utilizzate a partire dalla prossima legislatura, nel 2014. La riforma è stata uno dei primissimi atti della legislatura da parte del partito guidato dal nuovo Primo ministro Viktor Orbán. (Luca Marfoli)


UNGHERIA – Estesa con legge la cittadinanza ai magiari non residenti

Il neoeletto Parlamento unicamerale ungherese il 26 maggio ha approvato – con 344 voti a favore, 5 astensioni e solo 3 voti contrari – una legge con la quale è stata semplificata l’acquisizione della cittadinanza. Il provvedimento è finalizzato a garantire la possibilità di ottenere la cittadinanza ungherese per tutti coloro che si considerano appartenenti alla nazione magiara per motivi di discendenza o identità culturale, nonostante siano cittadini di altri Stati. La nuova legge, che entrerà in vigore il prossimo anno, elimina il requisito della residenza tra gli elementi necessari per l’ottenimento della cittadinanza e ne consente l’acquisizione a richiesta di singoli individui che si dichiarino di identità ungherese e dimostrino di avere una conoscenza adeguata della lingua. Con le nuove regole è sostanzialmente concessa alle minoranze magiare degli Stati limitrofi, e non solo, la possibilità di acquisire una doppia cittadinanza, che tuttavia possiede carattere meramente formale dato che quasi tutti i diritti sia in Ungheria che negli altri paesi coinvolti sono legati alla residenza.
L’estensione della cittadinanza ungherese ha origini storiche e costituisce un riconoscimento per le minoranze magiare stanziate negli Stati limitrofi alla Repubblica di Ungheria. In seguito alla prima guerra mondiale e al dissolvimento dell’Impero austro-ungarico, il Trattato di Trianon del 1920 rideterminò i confini del Regno di Ungheria e parte della popolazione ungherese stanziata nei territori sottratti al Regno – oltre un terzo – perse l’appartenenza allo stesso acquistando la cittadinanza di uno degli Stati confinanti.
Il provvedimento del Parlamento ungherese coinvolge, potenzialmente, oltre due milioni di persone ed è stato accolto in modo differente dai diversi Paesi coinvolti. Di particolare interesse sono le posizioni di Romania e Slovacchia, maggiormente interessate dalla decisione ungherese ma con reazioni completamente differenti. La Romania non ha mostrato particolare avversione al provvedimento, nonostante sul proprio territorio siano stanziate minoranze magiare pari a circa il 7,5 % della popolazione romena (1,5 milioni di persone). Gran parte di questa popolazione è concentrata nella parte più occidentale della Paese, nella regione della Transilvania, un tempo “culla del Regno dell’Ungheria”. La motivazione della reazione pacata della Romania alla decisione del Parlamento ungherese è probabilmente dovuta all’esistenza nella prima di una analoga legge che permette ogni anno la naturalizzazione di numerosi cittadini stranieri – per esempio della Moldova – di identità romena. La risposta della Slovacchia è stata invece di segno opposto: il Parlamento ha infatti adottato nell’immediato un emendamento alla legge sulla cittadinanza che prevede la sanzione, per i cittadini slovacchi che presentano formale richiesta di doppia cittadinanza, della perdita della cittadinanza slovacca. Nella Repubblica Slovacca vivono circa 500.000 persone di origini magiare, pari a circa il 10% della popolazione.
(Luca Marfoli)


UNIONE EUROPEA – La Corte di giustizia si pronuncia sul rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione francese in materia di controlli alle frontiere interne

Il 22 giugno 2010 la Corte di giustizia si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale effettuato il 16 aprile, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla Corte di Cassazione francese circa la conformità dell’art. 78-2 del codice di procedura penale francese, che consente i controlli di identità entro 20 km dalle frontiere interne, con l’art. 67 TFUE, in materia di libera circolazione degli individui. Il caso origina dall’avvio di una
question préjudicielle de constitutionnalité richiesta da due cittadini algerini la cui detenzione era seguita ad un controllo nei pressi della frontiera tra il Belgio e la Francia. I due sostenevano, infatti, che l’esecuzione di controlli alle frontiere da parte delle forze di polizia francesi, svolte ai sensi del summenzionato articolo del codice di procedura penale, fossero contrari agli accordi di Schengen, recepiti dall’ordinamento comunitario a partire dal Trattato di Amsterdam, e quindi all’art. 88-1 della Costituzione mediante cui si recepiscono gli accordi comunitari. Alla luce del riferimento agli accordi comunitari, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, prima di chiedere al Conseil di accertare l’incompatibilità tra la norma del codice di procedura penale e la Costituzione, fosse necessario che la Corte di giustizia si pronunciasse circa la compatibilità tra la prima e l’ordinamento comunitario. Nella propria decisione la Corte ha in primo luogo confermato la correttezza procedurale della Corte di Cassazione francese, che ha ritenuto opportuno procedere al rinvio pregiudiziale prima di pronunciarsi circa la possibilità di adire il Conseil constitutionnel, dichiarandone l’ammissibilità. La CGCE si è quindi soffermata sui rapporti con le corti nazionali, ricordando che «une juridiction nationale peut soumettre de telles questions [rinvii pregiudiziali] à la Cour, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, et qu’elle est tenue de le faire si ses décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne». Soffermandosi sulle conseguenze nel coordinamento tra la giustizia comunitaria e quella nazionale in seguito all’introduzione del nuovo meccanismo di controllo incidentale, la Corte di giustizia ha tuttavia precisato che «le juge national soit libre de saisir, à tout moment de la procédure qu’il juge approprié, et même à l’issue d’une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité, la Cour de justice de toute question préjudicielle qu’il juge nécessaire» e che tale rinvio deve essere effettuato qualora il controllo di costituzionalità concerna norme che si limitano a recepire il dettato comunitario.
Con riferimento alla compatibilità tra l’art. 67 TFUE, con cui si recepiscono gli accordi di Schengen circa l’assenza di controlli di identità alle frontiere interne, e l’art. 78-2 del codice di procedura penale francese, che consente alle forze di polizia di eseguire, entro 20 km dalla frontiera, controlli sull’identità degli individui in ingresso o in uscita dal paese per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, la Corte ha ricordato come il trattato preveda sia l’assenza di controlli alle frontiere interne (art. 67-2 TFUE, già art. 62 CE attuato con il regolamento n. 562/2006) che l’obbligo degli Stati di mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza interna (art. 72 TFUE). Poste tali premesse, la Corte ha chiarito che i controlli di polizia non possono essere equiparati ai controlli di dogana e che, pertanto, è opportuno considerare non conformi al diritto comunitario, e specificamente all’art. 67 TFUE e agli art. 20 e 21 del regolamento n. 562/2006, quelle disposizioni nazionali che, pur consentendo i controlli, non sono inquadrate in un contesto tale da renderle non equiparabili ai controlli doganali, come parrebbe essere la previsione di un limite spaziale – 20 km – entro i quali i controlli di identità possono essere effettuati. Sul punto, la CGCE ha tuttavia ricordato che compete alla giurisdizione nazionale verificare se le disposizioni oggetto del ricorso possono essere interpretate in modo da non violare quelle comunitarie.
(Valentina Rita Scotti)


VENEZUELA – Creato un organismo per controllare l’informazione

Il 1° giugno 2010, il Presidente della Repubblica Ugo Chávez ha firmato il
decreto n. 7.454 con il quale viene istituito il Centro per gli studi sulla situazione della nazione (CESNA): un organo chiamato a valutare, in maniera permanente, le informazioni provenienti dalle istituzioni e dalla società che riguardino «qualunque aspetto di interesse nazionale», con l’obiettivo di fornire un apporto conoscitivo al Governo e di impedire la diffusione di quelle notizie che il Governo stesso vorrà mantenere riservate al fine di agevolare l’esecuzione delle politiche pubbliche e la realizzazione dei compiti essenziali dello Stato, fra cui quello di garantire la sicurezza dello Stato. Il fatto che il Centro sia gerarchicamente sottoposto al Ministero dell’interno e della giustizia e che la scelta della presidenza dello stesso spetti al Presidente del Governo (che nel sistema venezuelano coincide con il Capo dello Stato) ha particolarmente riscaldato gli animi; tra l’altro, la decisione, da più parti giudicata potenzialmente limitativa delle libertà di stampa e di espressione, garantite dagli art. 57 e 58 della Costituzione, è stata adottata in un momento in cui, anche per mano degli organi giudiziari, il Presidente Chávez ha intensificato la pressione nei confronti dei giornalisti indipendenti che esprimono idee non in linea con la politica governativa. Sempre nel mese di giugno, infatti, su sollecitazione del Capo di Stato, la magistratura si era decisa ad emettere un ordine di cattura (per reati contro il patrimonio) nei confronti di un personaggio “scomodo”, ossia il presidente dell’emittente Globovisión, indipendente e contrapposta al Governo; negli stessi giorni, un giornalista veniva condannato a tre anni e nove mesi di carcere ed al pagamento di una multa, per aver accusato di nepotismo il sindaco di una città. (Elisa Ciardelli)


ZIMBABWE – Avviata la procedura di consultazione popolare sulla nuova Costituzione

Il 1° giugno il Presidente dello Zimbabwe, Robert Gabriel Mugabe, ha annunciato l’avvio, il 21 giugno, di una consultazione popolare sulla nuova Costituzione. La procedura per l’elaborazione e l’entrata in vigore di una nuova legge suprema è, infatti, prevista dall’art. 6 del
Global Political Agreement (GPA), stretto tra le forze politiche del Paese negli ultimi mesi del 2008 a seguito delle controverse e violente elezioni presidenziali e parlamentari di quell’anno. Per 65 giorni lavorativi, gruppi di parlamentari e funzionari del Constitution Parlamentary Select Committee (Copac) opereranno nelle dieci province del Paese per informare e raccogliere le opinioni dei cittadini sul contenuto che dovrà avere la nuova Costituzione. L’outreach program si estenderà in modo capillare a tutto il territorio del Paese. (Gabriella Angiulli)