Editoriale
– Con una sentenza fortemente contestata dai partiti catalani, il
Tribunale costituzionale “riscrive” alcuni importanti passaggi
dello statuto di autonomia della Catalogna
Con
una sentenza di ottocentottantuno pagine, il 28 giugno scorso il
Tribunale costituzionale si è pronunciato sul ricorso
d’incostituzionalità promosso dai deputati del partito popolare
contro la legge
organica 19 luglio 2006, n. 6,
contenente lo statuto
di autonomia della Catalogna
(EAC sulla cui approvazione e impugnazione v. rispettivamente Palomar
n. 26
e 27),
il quale è andato integralmente a sostituire il precedente statuto
approvato con la legge
organica 18 dicembre 1979, n. 4.
La
decisione
del Tribunale costituzionale è arrivata al termine di un lunghissimo
e tormentato iter
processuale nel quale non sono mancati forti momenti di tensione,
come testimoniano le polemiche suscitate dalla ricusazione del
giudice Pérez Tremps (sull’Auto
del 2 febbraio 2007 v. Palomar n. 29).
In particolare, alcuni autori hanno evidenziato come quest’ultima
decisione abbia finito per configurare un completo e singolare
overruling
rispetto ai criteri che fino a quel momento avevano informato la
dottrina del Tribunale in materia di ricusazione dei giudici
costituzionali.
Dopo
un lungo periodo di aspre contrapposizioni interne, il 31 maggio il
Tribunale costituzionale ha raggiunto una intesa, sia pure a
maggioranza, sulla votazione per parti separate della sentenza,
sbloccando di fatto una situazione di stallo che si prolungava ormai
da molti mesi. Sulla base dell’accordo promosso dalla presidenza
del Tribunale, il 28 giugno si è proceduto a votare separatamente
quattro diversi blocchi di questioni: mentre il blocco concernente
gli enunciati da dichiarare incostituzionali veniva approvato con una
maggioranza di otto voti, le altre parti (il preambolo, gli enunciati
dichiarati costituzionali e quelli sottoposti ad una interpretazione
conforme) venivano rese con una maggioranza di sei. Nel complesso,
esprimevano un voto particolare
quattro giudici di area conservatrice (Conde Martín de Hijas,
Delgado Barrio, Rodríguez-Zapata Pérez e Rodríguez Arribas) ed il
magistrato catalano e progressista Gay Montalvo).
Dichiarando
l’incostituzionalità di quattordici disposizioni e subordinando la
legittimità di altre ventisette ad una interpretazione conforme, il
Tribunale costituzionale ha inciso profondamente su alcuni punti
dello statuto catalano, anche se non sono mancate fra i primi
commenti opinioni che hanno inteso porre maggiormente l’accento sul
rigetto delle censure mosse dal gruppo parlamentare del partito
popolare a centoquattordici articoli dello statuto.
Una
prima questione ha coinvolto innanzitutto i riferimenti ai termini
«nazione» e «realtà nazionale» contenuti nel preambolo. Secondo
l’opinione di maggioranza, tali espressioni sono prive non solo di
efficacia giuridica normativa – al pari di qualsiasi disposizione
contenuta in un preambolo (STC 36/1981, 132/1989, 150/1990) – ma
sono altresì prive di efficacia giuridica interpretativa, essendo
inidonee pertanto a configurare un criterio ermeneutico utile alla
ricostruzione della volontà del legislatore. Il termine «nazione»
– afferma la sentenza – può infatti collocarsi su due diversi
livelli: un livello culturale, storico, linguistico, sociologico e
persino religioso. In questo primo significato,
l’auto-rappresentazione di una collettività come realtà
nazionale, pur priva di efficacia giuridica, assume piena legittimità
in un ordinamento democratico. Un secondo livello individua invece la
nazione nella sua dimensione giuridico-costituzionale: «ed in questo
specifico significato» – si legge nella sentenza – «la
Costituzione non conosce altra Nazione che quella spagnola», così
come individuata nel preambolo e nell’art. 2 C.E.
Possiede
invece valore giuridico meramente interpretativo il riferimento del
preambolo al «diritto inalienabile della Catalogna all’autogoverno»
proclamato dallo statuto. Tale diritto, si sostiene nella pronuncia,
non è altro che il «diritto all’autonomia delle nazionalità e
delle regioni» che integrano la Nazione spagnola sancito dall’art.
2 C.E. Nello stesso senso, la menzione dei «simboli nazionali della
Catalogna» contenuta nell’art. 8 EAC deve essere interpretata,
d’accordo con la Costituzione, nel significato di «simboli di una
nazionalità costituita come Comunità autonoma nell’esercizio del
diritto che riconosce e garantisce l’art. 2 C.E.».
Il
preambolo dello statuto individua poi nella Costituzione, «così
come sui diritti storici del popolo catalano» il fondamento
dell’«autogoverno della Catalogna». Tale disposizione trova
concreto sviluppo nell’art. 5 dello statuto, in base al quale
«l’autogoverno di Catalogna è anche fondato sui diritti storici
del popolo catalano, sulle sue istituzioni secolari e sulla
tradizione giuridica catalana, che il presente statuto incorpora e
attualizza nel quadro dell’articolo 2, disposizione transitoria
seconda, e delle altre disposizioni della Costituzione, da cui deriva
il riconoscimento di una posizione unica della Generalitat
in relazione al codice civile, alla lingua, alla cultura ed al
sistema istituzionale nel quale è organizzata la Generalitat».
La formula «diritti storici», coniata nel contesto canadese allo
scopo di tutelare alcune prerogative delle popolazioni native
dinnanzi alla colonizzazione occidentale, come noto, è stata ripresa
dalle disposizioni aggiuntive della Costituzione del 1978, anche se
la lettura pacifica di queste norme ha riferito tali diritti ai soli
territori basco e navarro. Secondo il Tribunale costituzionale solo
impropriamente, rectius,
non giuridicamente, è possibile intendere i diritti storici come
fondamento dell’autogoverno autonomico. In questo senso, l’art. 5
EAC si riferisce a «diritti storici in un significato ben distinto
da quello corrispondente ai diritti dei territori forali» previsti
dalla prima disposizione aggiuntiva della Costituzione». In
definitiva, la legittimità costituzionale della disposizione in
esame è stata fatta salva solo al prezzo di una interpretazione
conforme che ha ridimensionato pressoché totalmente il tentativo di
fondare sull’art. 5 una clausola aperta per l’acquisto di nuove
competenze.
Il
Tribunale costituzionale ha invece rigettato le censure mosse
all’art. 2.4 EAC in base al quale «i poteri della Generalitat
emanano dal popolo di Catalogna». Secondo i magistrati
costituzionali, tale disposizione non intende individuare un soggetto
concorrente al «popolo spagnolo», il quale ai sensi dell’art. 1.2
C.E. rimane il solo ed esclusivo titolare della sovranità nazionale.
La norma statutaria, infatti, non può che essere letta
congiuntamente all’art. 1 EAC, in base al quale «la Catalogna (…)
esercita il suo autogoverno (…) conformemente alla Costituzione»,
sicché è lo stesso statuto a muoversi nell’ordine di idee secondo
il quale l’unico titolare della sovranità è il popolo spagnolo.
Affermando che i poteri della Generalitat
emanano dal popolo di Catalogna, l’art. 2.4 ha inteso piuttosto
collocarsi sul terreno del principio democratico: se per popolo
catalano deve intendersi quel gruppo di cittadini spagnoli che sono
destinatari delle decisioni dei pubblici poteri previsti dallo
statuto, una elementare esigenza di legittimazione democratica impone
di consentire a questi stessi destinatari di partecipare alla
formazione della volontà dei poteri della Generalitat.
È solo in questo senso, dunque, che può intendersi la disposizione
statutaria oggetto di impugnazione.
Con
una operazione interpretativa per certi aspetti analoga, il Tribunale
costituzionale ha altresì rigettato le censure mosse agli artt. 3.1
e 7 EAC. In base all’art. 3.1 i rapporti fra la Generalitat
e lo Stato sono retti «dal principio generale secondo il quale la
Generalitat
è Stato». Tale formula, la quale alludeva più o meno velatamente
ad una sorta di natura statuale sub-federale
della Comunità autonoma catalana, è apparsa tuttavia ai giudici
costituzionali «indiscutibile». Secondo l’interprete supremo
della Costituzione, lo Stato spagnolo (Stato in senso ampio) non è
costituito infatti solamente dallo Stato centrale (Stato in senso
stretto) ma anche dalle Comunità autonome nelle quali quest’ultimo
si organizza. In questo senso, non è casuale – si legge nella
sentenza - che l’art. 152.1 C.E. attribuisca ai Presidenti delle
Comunità autonome la rappresentazione ordinaria dello Stato nel
rispettivo territorio regionale.
Quanto
al concetto di «cittadini della Catalogna», introdotto dall’art.
7 EAC con riferimento ai «cittadini spagnoli legalmente residenti»
nella Comunità autonoma, esso «non è altro che una specie del
genere “cittadinanza spagnola”, alla quale non si oppone da un
punto di vista ontologico».
Per
una dichiarazione di incostituzionalità “secca” ha optato invece
il Tribunale con riferimento all’art. 6.1. EAC nella parte in cui
dispone che «il catalano (…) è la lingua preferenziale in tutti i
corpi dell’amministrazione pubblica catalana e nei mezzi di
comunicazione pubblica». Secondo il Tribunale, ben può l’art.
6.1, come effettivamente dispone, stabilire che il catalano è «la
lingua d’uso normale». Peraltro, il concetto di «preferenziale»,
a differenza di quello di normalità, proprio «per il suo tenore,
trascende la mera descrizione di una realtà linguistica ed implica
il primato di una lingua sull’altra nel territorio della Comunità
autonoma», pregiudicando in maniera inammissibile l’equilibrio fra
due lingue – il catalano ed il castigliano – «ugualmente
ufficiali».
Quanto
al dovere dei cittadini della Comunità autonoma di conoscere il
catalano (art. 6.2 EAC), secondo la sentenza questa disposizione
sarebbe radicalmente incostituzionale se tentasse di imporre un
dovere della medesima natura di quello sancito dall’art. 3 C.E. con
riferimento al castigliano. Tuttavia, secondo la Corte, è possibile
escludere questa interpretazione riconoscendo la diversa natura del
dovere imposto dall’art. 6.2. Lungi dal poter essere esteso a tutti
i cittadini della Comunità autonoma, il dovere di conoscere il
catalano integra esclusivamente un dovere «esigibile
individualmente», assumendo un ambito più circoscritto e apparendo
funzionale alla realizzazione di due specifici diritti inclusi nel
catalogo di cui al titolo I dello statuto. In questo senso, il dovere
ex
art. 6.2 si impone innanzitutto nel campo dell’insegnamento e
dell’educazione, in quanto «gli allievi hanno il diritto di
ricevere l’insegnamento in catalano a livello non universitario.
Hanno anche il diritto e l’obbligo di avere una conoscenza
sufficiente orale e scritta del catalano e del castigliano alla fine
degli studi obbligatori» (art. 35.2 EAC) In secondo luogo, il dovere
di conoscere il catalano involge i rapporti con la pubblica
amministrazione, dal momento che ciascun cittadino ha diritto di
usare la lingua ufficiale di propria scelta nelle sue relazioni con
le amministrazioni (art. 33 EAC).
Fra
gli indicatori che consentono di distinguere una costituzione
sub-federale
da uno statuto regionale, quello dell’esistenza di una disciplina
completa ed autonoma di diritti è probabilmente uno dei più
importanti. Da questo punto di vista, l’incorporazione nell’EAC
di un catalogo di «diritti, doveri, criteri direttivi» si è mossa
nella direzione tracciata dalle costituzioni delle Province argentine
o dei Länder
tedeschi. E tuttavia, non sembra che la “rilettura” proposta
dalla sentenza in esame abbia assecondato l’aspirazione alla
“costituzionalizzazione” dello statuto catalano.
Ad
avviso dei deputati ricorrenti lo statuto è fonte inidonea sia ad
includere “diritti fondamentali” sia ad incidere su quelli, che
con la medesima qualifica di “fondamentali”, venivano
riconosciuti negli artt. da 15 a 29 C.E. Rispetto a tali argomenti, i
magistrati costituzionali hanno innanzitutto distinto fra “diritti
fondamentali” ed “altri diritti”. Fra i primi rientrano, «in
senso stretto, solo quelli che, in garanzia di libertà ed
uguaglianza, vincolano tutti i legislatori, siano essi le Cortes
Generales
o le Assemblee legislative delle Comunità autonome, senza eccezioni.
Questa funzione limitativa può essere realizzata solamente dalla
norma comune e superiore a tutti i legislatori, ossia la
Costituzione». Disposizioni statutarie concernenti diritti
fondamentali – nel senso sopra specificato – appaiono così
ammissibili solamente se meramente riproduttive delle norme
costituzionali. Quanto ai diritti “non fondamentali”, il T.C.,
richiamando il proprio precedente sullo statuto valenziano (STC
247/2007), ha affermato che, lungi dall’integrare dei diritti
pubblici soggettivi, essi vanno considerati alla stregua di «mandati
ai pubblici poteri» rientranti nel contenuto non necessario dello
statuto. Evidenti sono i punti di contatto fra la posizione espressa
dal Tribunale spagnolo e l’indirizzo della Corte costituzionale
italiana (sentt. 2, 372, 378 e 379 del 2004). Con la prima sentenza
la Corte aveva riconosciuto l’esistenza di contenuti non necessari
dello statuto regionale, anche indicanti aree di prioritario
intervento politico e legislativo, dubitando tuttavia della loro
efficacia giuridica. Con le sentenze sugli statuti delle Regioni
Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna – questi ultimi due aventi ad
oggetto in particolare i diritti dei migranti – la Corte ha invece
affermato che tali contenuti, anche se inseriti nel testo
dell’articolato anziché in un preambolo, esplicano una funzione
«di natura culturale o anche politica, ma certamente non normativa»
e che per la loro «inidoneità lesiva» sono insuscettibili di
essere oggetto di ricorso.
Il
Tribunale costituzionale ha escluso inoltre che i diritti
fondamentali possano essere attuati da uno statuto di autonomia. Tale
funzione spetta invece alla legge organica prevista dall’art. 81
C.E. e in subordine dalla legge ordinaria, anche autonomica, secondo
quanto sancito dall’art. 53.1 C.E. «Nel fatto che una semplice
legge autonomica (legge ordinaria) possa fare ciò che è precluso ad
uno statuto» (legge organica) – si legge nella sentenza – «non
può essere ravvisato alcun paradosso. Infatti, non è che la legge
autonomica possa fare di più (rispetto ad una legge gerarchicamente
sovraordinata); semplicemente si tratta di cosa diversa, come è
normale nel gioco delle norme ordinate secondo il criterio di
competenza». In questa logica, l’inidoneità dello statuto ad
attuare diritti fondamentali emerge non solo sul terreno delle fonti
del diritto, ma anche e soprattutto su quello del «principio di
uguaglianza degli spagnoli in materia di diritti fondamentali».
Enunciate
queste premesse, il Tribunale ha respinto le censure di
costituzionalità o, al massimo, ha proceduto ad una interpretazione
conforme, con riferimento ai singoli diritti ricompresi nel catalogo
statutario. Volendo cercare, pur nella diversità delle
problematiche, un filo conduttore nell’iter
logico seguito dalla sentenza in ordine alle disposizioni sui diritti
oggetto di impugnazione, esso può essere ravvisato nel peso
«determinante» che è stato riconosciuto alla clausola contenuta
nell’art. 37.4 EAC ai fini di una corretta comprensione di tutte le
norme che integrano il titolo I. Ai sensi dell’art. 37.4,
precisamente, «i diritti ed i principi del presente titolo non
implicheranno alterazione del sistema di distribuzione delle
competenze né la creazione di nuovi titoli di competenza né la
modifica di quelli già esistenti. Nessuno dei provvedimenti del
presente titolo sarà applicato o interpretato in forma riduttiva o
limitativa dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e
dai trattati e dalle convenzioni internazionali ratificati dalla
Spagna».
Con
specifico riferimento ad alcuni singoli diritti, il Tribunale ha
rigettato in particolare le censure mosse agli artt. 15 (diritti
della persona), 20 (diritto ad affrontare con dignità il processo
della morte) e 21 EAC (diritto dei genitori a che i loro bambini
ricevano la formazione morale e l’educazione religiosa conforme
alle proprie convinzioni nelle scuole pubbliche nelle quali
l’educazione è laica).
La
prima disposizione stabilisce il «diritto di ogni individuo a vivere
con dignità, sicurezza e autonomia, libero dallo sfruttamento, dai
maltrattamenti e da tutti i tipi di discriminazione, nonché il
diritto a sviluppare liberamente la sua personalità e le sue
capacità personali». Secondo l’interprete supremo della
Costituzione, «una proclamazione tanto generica quanto astratta (…)
non fa altro che configurare l’art. 15.2 EAC come un enunciato
meramente riproduttivo delle norme contenute nell’art. 10.1 C.E. e
delle principali proclamazioni internazionali di diritti». In quanto
norma meramente riproduttiva, nonché alla luce dell’art. 37.4 EAC,
essa non è incostituzionale.
Pienamente
compatibile con il diritto alla vita e all’integrità fisica e
morale (art. 15 C.E.) appare poi «il diritto a ricevere un
appropriato trattamento del dolore e le cure palliative necessarie
per affrontare con dignità il processo della morte» (art. 20.1
EAC), mentre il diritto a un’educazione religiosa e morale scelta
dai genitori anche in scuole laiche (art. 21 EAC) viene giudicato
«manifestamente innocuo» rispetto allo statuto costituzionale
dell’educazione (art. 27 C.E). Anche in questo caso, inoltre, la
clausola di cui all’art. 37.4 EAC «elimina definitivamente
qualsiasi rischio di interpretazione viziata».
Fin
dalla sua approvazione, la dottrina ha messo in luce alcune analogie
fra il nuovo statuto catalano e i testi costituzionali. Come già
accennato, infatti, per impianto (223 articoli a fronte dei 57
precedenti) e contenuto, i punti di contatto con le Costituzioni,
almeno quelle degli enti sub-federali,
appaiono davvero significative. Emblematica è in questo senso la
previsione di appositi congegni di protezione del catalogo di
diritti, previsione che si inserisce pienamente nella tendenza
espressa dalle Costituzioni degli ordinamenti di democrazia
pluralista ad assicurare la protezione dei diritti non solo sul piano
delle affermazioni di principio.
Nello
statuto, il più importante di questi congegni è rappresentato
dall’istituzione di un Consiglio delle garanzie statutarie,
incaricato di tutelare i diritti riconosciuti dal titolo I EAC e da
una apposita Carta da approvare con legge autonomica. Già prima
della riforma statutaria la Catalogna, al pari di altre Comunità
autonome, aveva conosciuto l’esperienza degli organi consultivi
regionali, i quali pur svolgendo una funzione meramente consultiva,
avevano giocato un ruolo fondamentale nell’evoluzione del modello
autonomico spagnolo. Il nuovo statuto, attribuendo al Consiglio delle
garanzie statutarie, in aggiunta alle competenze già in precedenza
assegnate al Consiglio consultivo della Generalità catalana, il
potere di esprimere un parere vincolante «in relazione ai progetti
di legge del Governo ed alle proposte di legge del Parlamento che
attuino o comunque incidano sui diritti riconosciuti dal presente
statuto», comportava un mutamento parziale della natura dell’organo,
il quale assumeva una funzione «quasi giurisdizionale» e per vari
aspetti assimilabile a quella del Conseil
constitutionnel
francese. Alcuni autori avevano invece collocato il Consiglio a metà
strada fra i tribunali costituzionali dei Länder
tedeschi
ed i consigli di garanzia statutaria presenti nell’esperienza
italiana. Questo salto di qualità non era in ogni caso privo di
aspetti problematici. Benché parte della dottrina faceva salva la
legittimità costituzionale dell’art. 76.4 EAC sulla base del fatto
che la legge istitutiva del Consiglio collocava il parere vincolante
in una fase molto embrionale del procedimento legislativo (la fase
immediatamente successiva all’esercizio dell’iniziativa
legislativa), la posizione maggioritaria evidenziava l’inidoneità
della fonte statutaria ad introdurre un organo che svolge una
funzione codecisoria nell’ambito del procedimento legislativo, con
grave pregiudizio delle competenze assegnate dalla Costituzione
all’Assemblea autonomica.
Con
la sentenza sullo statuto catalano il Tribunale costituzionale ha
aderito decisamente a questo secondo indirizzo. L’interprete
supremo della Costituzione ha preliminarmente affermato l’assoluta
legittimità della previsione di un organo di autocontrollo sulla
falsariga del Consiglio delle garanzie statutarie. In questo senso,
non può essere invocato come argomento il problema della
denominazione dell’organo, la quale è apparsa ai ricorrenti assai
similare a quella di altri Tribunali di ordine costituzionale, ed in
particolare l’organo di giustizia costituzionale istituito dalla
Carta della II Repubblica spagnola. Come si legge nella sentenza,
«assume rilievo in questa sede esclusivamente la natura giuridica
del Consiglio (…) ed in nessun caso possono invocarsi le
reminescenze storiche o di diritto comparato evocate dalla sua
denominazione formale». Piuttosto, i magistrati costituzionali hanno
osservato l’indeterminatezza del modello di controllo previsto
dallo statuto. Da questo punto di vista, due sono le opzioni che può
in astratto sviluppare il legislatore autonomico: un controllo da
effettuarsi nel momento della presentazione dell’iniziativa
legislativa (opzione, come visto, fatta propria dalla legge sul
Consiglio delle garanzie statutarie), ovvero un controllo successivo
alla conclusione del procedimento legislativo, ma preventivo rispetto
alla pubblicazione della legge. Ad avviso del Tribunale, in entrambi
i casi, l’art. 76.4 EAC appare incostituzionale: nel primo perché
introduce una «inammissibile limitazione dell’autorità e delle
competenze parlamentari, con grave pregiudizio dei diritti di
partecipazione politica riconosciuti dall’art. 23 C.E.». Nel
secondo, perché configura «il controllo esercitato dal Consiglio in
termini eccessivamente simili (senz’altro materialmente
equivalenti) ad un controllo giurisdizionale sulle norme giuridiche»
pregiudicando così il monopolio in materia di giustizia
costituzionale riservato dall’art. 161 C.E. al Tribunale
costituzionale.
Dopo
aver dichiarato l’incostituzionalità dell’inciso «con carattere
esclusivo» riferito alle funzioni del Difensore civico (art. 78
EAC), il Tribunale costituzionale ha dichiarato interamente
incostituzionale l’art. 97 EAC, il quale istituisce il Consiglio di
giustizia della Catalogna come organo di autogoverno del potere
giudiziario nella Comunità autonoma ed «organo decentrato del
Consiglio generale del potere giudiziario, senza pregiudizio ai
poteri di quest’ultimo, in accordo con quanto previsto dalla legge
organica del potere giudiziario». Ad avviso dei magistrati
costituzionali, la configurazione di questo inedito organo
costituisce un «eccesso evidente» rispetto al principio di unità
del potere giudiziario sancito dall’art. 117 C.E. Solamente la
legge organica del potere giudiziario può, inoltre, determinare la
struttura ed il funzionamento dell’organo che detiene il monopolio
della funzione di autogoverno dei giudici.
Non
è possibile in questa sede analizzare analiticamente i problemi
affrontati dalla sentenza con riferimento al riparto delle
competenze. Meritano tuttavia un accenno alcuni aspetti fondamentali.
Per prima cosa, il Tribunale ha dichiarato illegittima la parte
dell’art. 111 EAC con la quale il legislatore statutario intendeva
limitare gli interventi dello Stato in materie di «competencias
compartidas»
ai soli principi basici disciplinati in via legislativa, con
esclusione di interventi di carattere regolamentare. Secondo i
giudici costituzionali, infatti, lo statuto non è abilitato ad
interpretare il rango delle norme con il quale lo Stato può
esercitare la propria competenza concorrente.
In
secondo luogo, il Tribunale costituzionale ha sottoposto ad una
interpretazione conforme l’art. 122 EAC in base al quale «la
Generalitat
ha competenza esclusiva in materia di definizione del regime
giuridico, delle modalità, delle procedure, dell’attuazione e
della convocazione da parte della Generalitat
stessa o degli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze,
di sondaggi, indagini pubbliche, assemblee partecipative e qualsiasi
altro strumento di consultazione popolare, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 149.1.32.a della Costituzione». Secondo i
ricorrenti, la disposizione era illegittima in quanto non è
possibile distinguere chiaramente fra «altri strumenti di
consultazione popolare» e «referendum», istituto quest’ultimo
che può essere attivato solo dopo l’autorizzazione statale.
Richiamando la fondamentale sentenza
103/2008
(v. Palomar
n. 35)
sullo svolgimento di consultazioni referendarie nei Paesi Baschi, il
Tribunale costituzionale ha ribadito che «il referendum è solo una
specie del genere “consulta
popolar”»
il quale si differenzia da altre forme di democrazia diretta per
essere circondato da tutte le garanzie proprie di un processo
elettorale. Ad avviso del supremo interprete della Costituzione,
l’art. 122 EAC si riferisce esclusivamente a consultazioni popolari
non referendarie le quali, in sostanza, costituiscono una
manifestazione dello “stato di opinione”.
Ancora,
il Tribunale costituzionale, pur avvallando alcune proiezioni esterne
della Comunità autonoma, ha ribadito che la materia delle relazioni
internazionali (art. 149.1.3 C.E.) spetta esclusivamente allo Stato
centrale. Su questo terreno, i giudici costituzionali hanno ad
esempio sottoposto ad una interpretazione conforme l’art. 127. 1 d)
terzo EAC il quale attribuisce alla Generalitat
«la diffusione a livello internazionale della cultura catalana».
Tale competenza non può andare a discapito delle prerogative in
materia di politica estera dello Stato, fra le quali rientra anche lo
ius
contrahendi.
Inoltre, l’art. 127.3, nel richiedere il previo accordo fra Stato e
Generalitat
in relazione agli interventi statali in Catalogna in materia di
investimenti in beni e attrezzature culturali, è stato
reinterpretato nel senso che il mancato raggiungimento dell’accordo
non impedisce allo Stato di assolvere i propri doveri costituzionali.
Infine,
la sentenza sullo statuto catalano ha dichiarato incostituzionale
l’art. 218.2, in base al quale «la Generalitat,
nel quadro stabilito dalla Costituzione e dalla normativa statale, ha
competenze in materia di finanziamenti locali. Questa competenza
include anche la capacità legislativa per stabilire e regolare i
tributi dei governi locali, nonché la capacità per stabilire i
criteri di distribuzione delle partecipazioni a carico del bilancio
della Generalitat».
Censurando tale disposizione, il Tribunale costituzionale ha
affermato che le Comunità autonome non possono interferire nella
legislazione sulle imposte locali, la quale spetta alla titolarità
esclusiva dello Stato.
Sempre
in materia di finanza autonomica, emblematico è il passaggio della
pronuncia sull’art. 206 EAC. Come è noto, è connaturata ai
modelli di federalismo fiscale l’esistenza di congegni volti a
conciliare l’assunzione di impegni di natura solidaristica da parte
dalle aree più prospere con l’esigenza di non invertire i livelli
reddituali conseguiti dai diversi territori. Proprio in questa logica
“federalistica” si muoveva l’art. 206.5, in base al quale «lo
Stato garantirà che l’applicazione dei meccanismi di livellamento
non alteri in nessun caso la posizione della Catalogna nel ranking
dei redditi pro capite tra le Comunità autonome prima del
livellamento». La sentenza ha ribadito che solo allo Stato spetta la
funzione di arbitro-garante della solidarietà interterritoriale e
che qualsiasi vincolo posto dallo statuto alla discrezionalità
statale in tale materia è incostituzionale. Peraltro, secondo il
Tribunale, è possibile dare una interpretazione conforme della
disposizione statutaria, considerandola come mera riproduzione del
dovere sancito dall’art. 138 C.E.: «lo Stato garantisce la
effettiva realizzazione del principio di solidarietà consacrato
nell’art. 2 C.E., vegliando sullo stabilimento di un adeguato e
giusto equilibrio economico fra le diverse parti del territorio
spagnolo». Laddove invece lo statuto ha cercato di introdurre un
vincolo regionale alle scelte statali, come nel caso dell’art.
206.3, il Tribunale ha proceduto alla dichiarazione di
incostituzionalità.
Avvicinandoci
ad una conclusione, due elementi meritano di essere segnalati. Per
prima cosa, benché il dispositivo indichi solamente ventisette
disposizioni statutarie oggetto di una interpretazione conforme,
dalla lettura della motivazione emerge un uso assai più esteso di
tale tecnica, investendo così almeno un centinaio di articoli. Non è
casuale, in questo senso, che proprio il ricorso a quella che
potrebbe essere definita come una interpretazione conforme
“silenziosa”, ha costituito uno dei passaggi maggiormente
approfonditi dalle opinioni particolari dei giudici dissenzienti.
Scrive in particolare Rodriguez-Zapata Perez: «le leggi vengono
portate dinnanzi a questo Tribunale affinché ne venga controllata la
propria conformità costituzionale, non certo perché vengano
chiamati con altri nomi principi, diritti, competenze e potestà che
il legislatore ha già creato». D’altronde – prosegue l’opinione
dissenziente – «solo ad Adamo [Iddio] condusse tutti gli animali
della campagna e tutti gli uccelli del cielo per vedere con quale
nome li avrebbe chiamati; poiché il nome che egli avrebbe imposto ad
ogni animale vivente, quello doveva essere il suo vero nome (Genesi
2, 19)».
Così, «assieme alla “sentenza manifesta”, con la quale si
rileva l’inefficacia di alcuni incisi del preambolo, si dichiara
l’incostituzionalità di alcuni norme o si giunge, nel dispositivo,
ad interpretazioni conformi a Costituzione (…) c’è una sentenza
occulta che non figura in questo dispositivo ma che manipola numerosi
precetti essenziali dello statuto». Queste interpretazioni –
ribadisce Rodriguez-Zapata Perez - «operan
como la “sentencia oculta” (“sentenza
mascherata”
o
“sentenza
nascosta”
en
expresión italiana)».
Un
secondo elemento riguarda le prospettive del processo autonomico dopo
la sentenza sullo statuto catalano. È difficile in questo senso fare
delle previsioni sui possibili scenari che potrà aprire la pronuncia
del Tribunale costituzionale. A parte, infatti, le sicure
ripercussioni sul dibattito politico interno e la necessità di
modificare almeno una decina di leggi varate dal Parlamento catalano
in attuazione dello statuto, la cifra fondamentale che sembra
dominare questo delicato passaggio politico-costituzionale sembra
essere quella dell’incertezza. Nel complesso, tuttavia, un dato
sembra emergere con chiarezza: se a partire dal 2004 era iniziato un
lento e graduale processo di revisione della forma di Stato a
costituzione invariata, con le quattordici dichiarazioni
d’incostituzionalità ma ancor più con le numerose interpretazioni
conformi prospettate dalla sentenza sullo statuto catalano, il
Tribunale costituzionale sembra aver individuato le “colonne
d’Ercole” al di là delle quali gli statuti di seconda
generazione non potranno spingersi. (Renato
Ibrido)
ARGENTINA
– La
Corte suprema interviene contro il fenomeno dell’abuso della
decretazione d’urgenza
Il
19 maggio scorso, con una sentenza resa all’unanimità
(C.923.XLIII),
la Corte suprema di giustizia della nazione è intervenuta sul tema
dei presupposti della decretazione d’urgenza, fissando limiti più
stringenti all’uso dei decreti di necessità ed urgenza (D.N.U.).
Ai
sensi dell’art. 99,
c. 3 della Costituzione
argentina,
«il potere esecutivo non potrà in nessun caso emanare, pena la
nullità assoluta e insanabile, disposizioni di carattere
legislativo. Solamente qualora circostanze eccezionali rendano
impossibile seguire l’iter
ordinario previsto dalla Costituzione per l’approvazione delle
leggi e sempre che non si tratti di norme che disciplano questioni in
materia penale, tributaria, elettorale o il regime dei partiti
politici, potrà dettare decreti di necessità ed urgenza». Quanto
all’iter
procedurale, i decreti devono essere approvati all’unanimità dal
Governo e sottoposti entro dieci giorni alla commissione bicamerale
permanente, la quale entro i dieci giorni successivi deve trasmettere
il proprio parere alle due assemblee. Peraltro, la legge speciale (n.
26.122),
alla quale l’art. 99 rinvia, precisa che fino a quando il decreto
non venga respinto questo continua ad essere vigente.
Benché
da molti anni il tema dei presupposti della decretazione d’urgenza
fosse al centro di un serrato dibattito dottrinario, il Governo ha
fatto un largo uso dello strumento normativo di cui all’art. 99, c.
3, soprattutto nelle fasi, come quella attuale, di “coabitazione”
fra un Presidente ed una maggioranza parlamentare di diverso colore
politico.
Annullando
un decreto varato nel 2002 dall’allora Presidente Duhalde in
materia di emergenza economica e diritti dei consumatori, la Corte
suprema, con la sentenza dello scorso 19 maggio, ha precisato che il
potere esecutivo non può emanare decreti in forma discrezionale e
per convenienza politica. Il massimo organo giurisdizionale ha così
censurato una prassi assai disinvolta nell’uso della decretazione
d’urgenza, prassi che ha come conseguenza «l’indebolimento del
sistema repubblicano democratico (...) Non ci sono dubbi, infatti,
che la revisione costituzionale del 1994 ha preteso di attenuare il
sistema presidenziale, rafforzando il Congresso e riconoscendo
maggiore indipendenza al potere giudiziario».
Secondo
i giudici supremi, dunque, la formula «circostanze eccezionali»
comprende solamente le situazioni di urgenza che richiedono una
soluzione immediata. In questo contesto, spetta al potere giudiziario
valutare se le circostanze eccezionali invocate dal decreto siano
effettivamente tali.
(Renato
Ibrido)
ARGENTINA –
Dichiarata l’incostituzionalità dell’indulto concesso a Videla e
Martínez de Hoz
Lo
scorso 27 aprile, la Corte suprema di giustizia della Nazione
argentina (sent. V.
300. XLIV
e sent. M.
729. XLIV)
ha dichiarato incostituzionali gli indulti concessi a Jorge Rafael
Videla e José Alfredo Martínez de Hoz, rispettivamente Capo di
Stato de
facto
e ministro dell’economia tra il 1976 ed il 1981.
Il
massimo organo del potere giudiziario ha così confermato le sentenze
del giudice di prima istanza e della II Sezione della Camera
nazionale di appello di Buenos Aires con le quali si dichiarava
l’incostituzionalità del decreto di indulto n. 2741/90 del quale
beneficiava il generale Videla. Avverso tali sentenze aveva
presentato ricorso dinnanzi alla Corte suprema di giustizia la difesa
di Videla, denunciando la violazione di numerose garanzie
costituzionali poste a tutela dell’imputato, fra le quali in
particolare il principio del ne
bis in idem,
l’autorità della cosa giudicata, l’imparzialità del giudice. Il
ricorrente rilevava inoltre la violazione dell’art. 99, c. 5 della
Costituzione,
il quale attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di
concedere l'indulto per i delitti soggetti alla giurisdizione
federale, e dell’art. 18 Cost.. Ai sensi di quest’ultima
disposizione, «nessun abitante della Nazione può essere condannato
senza previo processo, condotto in base alla legge vigente prima del
fatto di cui si tratta nel processo, né essere giudicato da
commissioni speciali, o sottratto al giudizio dei giudici designati
in base alla legge in vigore prima del verificarsi del fatto».
Disattendendo
gli argomenti proposti dal ricorrente, la Corte suprema ha affermato
che i delitti contro l’umanità non possono essere oggetto né di
indulto, né di amnistia. I trattati internazionali ratificati
dall’Argentina, ai quali l’art. 75, c. 22 Cost. riconosce rango
costituzionale, obbligano infatti lo Stato a perseguire e sanzionare
tali delitti. La Corte ha in particolare richiamato alcuni propri
precedenti nei quali veniva evidenziato il contrasto fra i suddetti
provvedimenti di clemenza e gli artt. 1, 8 e 25 della Convenzione
americana sui diritti dell’uomo
nonché con l’art. 18 della Dichiarazione
americana dei diritti e dei doveri dell’uomo.
Quanto alla
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’indulto
concesso a Martínez de Hoz, trattandosi della medesima vicenda
giudiziaria, la sent. M. 729. XLIV, resa sempre il 27 aprile, ha
rinviato alle conclusioni e considerazioni contenute nella sentenza
V. 300. XLIV.
I provvedimenti
censurati dalla Corte fanno parte di quel complesso di decreti
presidenziali che sono stati ribattezzati dai mezzi d’informazione
e dagli stessi operatori giuridici come “indulti Menem”, dal nome
del Presidente della Repubblica in carica al momento della loro
promulgazione. Tali provvedimenti, tutti emanati fra l’ottobre del
1989 ed il dicembre del 1990, sono intervenuti nei procedimenti a
carico di oltre duecento membri della dittatura militare che ha
governato l’Argentina dalla caduta di Isabel Peron alla sconfitta
nel conflitto delle Malvinas.
Già
nel 1985, due anni dopo la caduta del regime militare, il generale
Videla fu condannato dalla Cámara
Federal
di Bunos Aires all’ergastolo, nell’ambito del processo promosso
contro i principali esponenti della dittatura (c.d. “Juicio
de las Juntas Militares”).
Trascorsi cinque anni in carcere, Videla tornò in libertà nel 1990
grazie all’indulto concesso da Carlos Menem, ma fu nuovamente
arrestato nel 1998 per la sottrazione illegale di minori durante la
c.d. “guerra sporca”. Tali delitti non furono considerati inclusi
negli “indulti Menem” né nelle c.d. leyes
de impunidad,
ossia le leggi “de
Punto Final”
(1986) e “Obediencia
Debida”
(1987). Questi ultimi due atti legislativi, come è noto, sono stati
abrogati dal Congresso argentino nel 2003 (v. Palomar
n. 15).
(Renato
Ibrido)
ARMENIA – Sospeso
il procedimento di ratifica del “Trattato di riavvicinamento” con
la Turchia
Le
grandi difficoltà incontrate nel procedimento di ratifica del
Trattato internazionale volto a sancire un riavvicinamento con la
Turchia, legate in particolare al rifiuto da parte delle autorità di
quel Paese di riconoscere l’avvenuto genocidio armeno, hanno
portato il Presidente Serzh Sargsyan, il 22 aprile, a sospendere il
procedimento di ratifica, così come la legge recentemente approvata
gli consentiva di fare (cfr. Palomar
n. 41).
Il 22 aprile, infatti, il Presidente, convocato il Parlamento, ha
comunicato la sua decisione di non proseguire nel procedimento di
ratifica, viste non solo le forti resistenze che si erano incontrate
all’interno del Paese, ma anche per il sostanziale immobilismo
turco, che di fatto non aveva dato alcun segnale di voler
concretamente ratificare gli accordi presi. (Francesco
Saitto)
AUSTRALIA –
Ripristinata la piena vigenza del Racial
Discrimination Act
nei Northern
Territories
In
giugno, in virtù dell’entrata in vigore del Social
Security and Other Legislation Amendment (Welfare Reform and
Reinstatement of Racial Discrimination Act) Act,
è stata ripristinata la piena vigenza del Racial
Discrimination Act
nei Northern
Territories.
Questa è una legge del 1975 che vieta la perpetrazione di
discriminazioni sulla base della razza in molti ambiti della vita
pubblica che comprendono l’ambiente lavorativo, l’acquisto e
l’affitto della proprietà, l’erogazione di beni e servizi,
l’accesso ai luoghi pubblici; inoltre proibisce comportamenti
offensivi basati sull’odio razziale. Nei Territori settentrionali
dell’Australia le garanzie previste dal Racial
Discrimination Act
erano state limitate nel 2007 ad opera del Northern
Territory National Emergency Response Act
(NTER),
che definiva come special
measures
le norme in contrasto con la legge anti-discriminazione. Tali misure
speciali erano finalizzate ad imporre in via automatica alle
popolazioni aborigene dei provvedimenti sanzionatori consistenti
nella limitazione dell’autonomia nella gestione del reddito o di
contributi sociali. (Gabriella
Angiulli)
BELGIO – La Corte
costituzionale si è espressa sulle garanzie procedurali relative
alla lingua nei procedimenti giudiziari
Con la sentenza n.
65 del 27 maggio 2010 la Corte costituzionale belga si è espressa
sulla legittimità costituzionale della loi
du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matiére
judiciaire
(più volte emendata tra il 1985 e il 2010) limitatamente alle
disposizioni che disciplinano la procedura per la richiesta al
giudice del cambio della lingua nella quale si svolge il processo
nelle giurisdizioni civili e commerciali di prima istanza. Il regime
di plurilinguismo che vige in Belgio ha reso necessaria, infatti, una
dettagliata e complessa disciplina delle modalità di selezione della
lingua nella quale devono svolgersi i procedimenti giudiziari.
Questa, nelle giurisdizioni civili e commerciali di prima istanza, si
basa su un criterio territoriale in relazione alla sede della
giurisdizione nelle Regioni Vallona e delle Fiandre e nel territorio
della Comunità tedesca, nelle quali la lingua ufficiale, e dunque la
lingua adottata nelle aule dei tribunali, è rispettivamente quella
francese, quella fiamminga e quella tedesca. La determinazione della
lingua è più complessa invece per le giurisdizioni che hanno sede
nella Regione di Bruxelles-capitale (art. 4 della loi
du 15 juin 1935),
nella quale sono lingue ufficiali sia il francese che il fiammingo:
in questo caso la legge in parola dispone che il procedimento sia
avviato e condotto nella lingua ufficiale della Regione in cui
risiede il convenuto, a meno che questi non risieda nella Regione di
Bruxelles-capitale o al di fuori del Belgio, casi in cui l’attore
può scegliere se avviare il procedimento in francese o in fiammingo.
Nel caso in cui i convenuti siano più d’uno (art. 6 della loi
du 15 juin 1935)
prevale la lingua relativa alla Regione di residenza della
maggioranza di essi e, in caso di parità, la scelta torna nella
disponibilità dell’attore. Nelle circostanze disciplinate dagli
artt. 4 e 6, il convenuto o la maggioranza dei convenuti possono
tuttavia richiedere al giudice che si cambi la lingua in cui si
svolge il processo, ed è proprio sulle modalità di decisione del
giudice su questo tipo richiesta che il Giudice costituzionale belga
è stato chiamato ad esprimersi nella sentenza in oggetto.
La Corte era stata
adita in via pregiudiziale dalla Corte di cassazione, chiamata a
giudicare dell’ammissibilità di un ricorso contro la decisione del
Tribunale di prima istanza di Bruxelles su una richiesta di cambio
della lingua del processo. Nella decisione del supremo giudice era
venuto in rilievo il problema di definire il momento da cui decorreva
il termine per il ricorso per cassazione. Mentre nella procedura
civile tale termine decorre, per regola generale, dalla notificazione
della decisione alle parti, la legge sull’impiego delle lingue in
materia giudiziaria dispone una deroga secondo cui la decisione del
giudice sul cambiamento della lingua è immediatamente esecutiva e
non necessita di ulteriori formalità, compresa la notifica, facendo
sì che il termine per il ricorso decorra dal momento della decisione
stessa. Il giudice a
quo
dunque ha sollevato una questione di costituzionalità sulla
conformità di tale disciplina derogatoria rispetto ai principi di
eguaglianza e non discriminazione garantiti dagli artt. 10 e 11 della
Costituzione.
Il giudice
costituzionale ha dichiarato che tale violazione non sussiste ed ha
motivato la sua decisione con il riconoscimento al legislatore di
ampia discrezionalità nel definire differenti modalità di
conoscibilità delle decisioni giudiziarie e, più in generale, nel
disciplinare in modo diverso situazioni differenti, potendosi
considerare ciò come una discriminazione solo qualora non venga
rispettato il requisito della proporzionalità. Nel caso di specie,
la Corte ha ritenuto che la scelta del legislatore di attribuire alla
decisione del giudice il valore di atto notificato sia giustificata
dall’esigenza di snellire il procedimento, trattandosi solo di una
decisione incidentale e non di merito. La disciplina vigente,
peraltro, non limiterebbe i diritti delle parti in maniera
sproporzionata in virtù della particolare natura del procedimento
previsto dagli artt. 4 e 6, che comprende alcuni elementi che
assicurano la conoscibilità della decisione del giudice. Nella
motivazione della sentenza si sottolinea, infatti, come in tali
disposizioni sia previsto che la richiesta del cambio di lingua
durante un processo sia effettuata oralmente dal convenuto, qualora
presente, o in forma scritta, negli altri casi, e che il giudice è
tenuto a decidere immediatamente. Infine la Corte costituzionale ha
segnalato come la disposizione oggetto del giudizio di legittimità
non comporti una modifica dei termini per avvalersi del ricorso per
cassazione. (Gabriella
Angiulli)
BELGIO – La Corte
costituzionale si pronuncia sulla garanzia di giustiziabilità delle
punizioni inflitte ai militari
Con
la sentenza
n. 76 del 2010
la Corte costituzionale belga si è espressa sulla legittimità
dell’art. 14, c. 1 delle leggi
coordinate del 12 gennaio 1973 sul Consiglio di Stato
il quale disciplina gli atti che possono costituire l’oggetto di un
ricorso per annullamento. Il giudice a
quo
aveva sollevato una questione pregiudiziale ritenendo non conforme
agli articoli 10 e 11 della Costituzione,
ossia ai principi di eguaglianza e non discriminazione, la norma che
scaturirebbe da un’interpretazione di tale disposizione, secondo
cui non potrebbero essere annullate le punizioni irrogate ai militari
sulla base della legge
del 14 gennaio 1975 recante la disciplina delle forze armate.
Il diniego per i militari della garanzia di ricorrere al giudice
amministrativo per chiedere l’annullamento di punizioni consistenti
in limitazioni della libertà personale inflitte dai superiori
violerebbe il principio di eguaglianza in quanto comporterebbe una
minore tutela per i militari rispetto agli altri dipendenti pubblici.
Il giudice
costituzionale ha stabilito che la questione sollevata dalla suprema
giurisdizione amministrativa sarebbe ammissibile qualora la
disposizione della legge sul Consiglio di Stato si interpretasse nel
senso di negare che le punizioni dei militari siano giustiziabili di
fronte al giudice amministrativo; al contrario ritiene che non
sussista una violazione della Costituzione giacché la disposizione
può essere interpretata in modo da far rientrare le punizioni dei
militari nella più ampia categoria degli “atti di un’autorità
amministrativa”, categoria di atti riconducibili a quelli enumerati
nell’art. 14, c. 1 delle leggi coordinate del 12 gennaio 1973 sul
Consiglio di Stato. Nel giungere a tale conclusione, la Corte
costituzionale rileva che la peculiare organizzazione delle forze
armate, motivata dall’esigenza di mantenere una particolare
coesione e di salvaguardare la capacità di svolgere azioni militari,
peraltro riconosciuta dal Costituente allorché ha introdotto una
riserva di legge sulla definizione dei diritti e degli obblighi dei
militari ed ha disposto la presenza di tribunali militari, in ogni
caso non esonera il legislatore dal disciplinare la materia nel
rispetto del principio di eguaglianza. (Gabriella
Angiulli)
BELIZE – Il Belize
abbandona il British
Privy Council Appeals System
e trasferisce alla Corte di giustizia caraibica le funzioni di
giudice di ultima istanza
A partire dallo
scorso 1° giugno, le funzioni di giudice di ultima istanza in Belize
sono state trasferite dal Judicial
Committee of the Privy Council
(JCPC)
alla Caribbean
Court of Justice
(CCJ).
Nel contesto di una
più generale riforma dell’ordinamento giudiziario (Supreme
Court of Judicature Amendment Act),
il piccolo Stato caraibico ha deciso di abbandonare il
British Privy Council Appeals System,
vale a dire il sistema di appello vigente in diversi ordinamenti
associati al Commonwealth
britannico il quale è imperniato attorno al ruolo del Privy
Council
del Regno Unito quale giudice di ultima istanza.
La
Corte di giustizia caraibica (CCJ),
con sede a Port of Spain (capitale di Trinidad e Tobago), costituisce
un organo ibrido fra un tribunale internazionale regionale ed un
giudice di ultima istanza. La CCJ,
ai sensi dell’Agreement
Establishing the Caribbean Court of Justice
stipulato nel 2001, esercita infatti due diverse giurisdizioni.
Nell’ambito
della Comunità caraibica (CARICOM) – una organizzazione
sovrannazionale istituita con l’obiettivo di promuovere una
integrazione economica, politica e giudiziaria fra le ex
colonie
britanniche dell’America centrale – la Corte assicura
innanzitutto il rispetto e la corretta interpretazione del Treaty
Establishing the Caribbean Comunity.
Fondamentale, in questo senso, è la funzione nomofilattica svolta
dalla Corte: ogni qual volta nel corso di un giudizio presso un
tribunale nazionale insorga una questione circa l’interpretazione
di una norma del Trattato, sempre che l’applicazione di tale norma
appaia rilevante per il proseguimento del procedimento, il giudice
nazionale è tenuto in via obbligatoria a rivolgersi per un parere
alla CCJ.
Sempre nell’ambito di questa original
jurisdiction,
la Corte di giustizia caraibica si pronuncia sulle controversie
insorte tra gli Stati firmatari del Trattato ovvero tra questi e la
CARICOM. In alcuni casi specifici, la Corte può essere altresì
adita dai privati. Questo primo gruppo di funzioni attribuite alla
CCJ
pongono in evidenza la convergenza e la sovrapposizione fra istituti
che hanno caratterizzato l’esperienza di altri tribunali regionali
od internazionali, quali in particolare la Corte internazionale di
giustizia, la Corte andina di giustizia, la Corte di giustizia delle
Comunità europee (ora dell’Unione europea). L’analogia con
quest’ultimo organo è evidente soprattutto per quel che concerne
l’istituto del rinvio pregiudiziale, in base al quale un tribunale
nazionale di uno Stato membro dell’Unione può, e in alcuni casi
deve, chiedere alla Corte di precisare una questione relativa
all’interpretazione del diritto comunitario.
In secondo luogo, in
aggiunta a questa original
jurisdiction,
la Corte di giustizia caraibica costituisce altresì il giudice di
ultima istanza (appellate
jurisdiction)
all’interno di quegli ordinamenti associati alla Comunità
caraibica che hanno trasferito alla CCJ
le funzioni spettanti in precedenza al Privy
Council.
Mentre in sede di original
jurisdiction
viene fatta applicazione del diritto CARICOM e delle altre norme di
diritto internazionale, la CCJ
quale giudice di ultima istanza è abilitato a decidere secondo la
legislazione del singolo Stato membro, sia essa di common
law
che di civil
law.
In questo momento, solo tre Stati hanno riconosciuto alla Corte tale
funzione: oltre al Belize, le Barbados nel 2003 (Carribbean
Court of Justice Act
e Consitution
Amendment Act)
e la Guyana nel 2004 (l. 15/2004 e 16/2004).
Le decisioni della
CCJ,
rese sia in relazione alla prima che alla seconda funzione
giurisdizionale, sono vincolanti per gli Stati firmatari ed obbligano
questi ultimi ad adoperarsi per il loro rispetto. (Renato
Ibrido)
BIELORUSSIA – La
Corte costituzionale invita il legislatore ad intervenire sul diritto
di accesso all’autorità giudiziaria
La Corte
costituzionale ha rilevato che le disposizioni del codice di
procedura penale bielorusso sono insufficienti a garantire il diritto
di appello per coloro che sono sottoposti a determinate restrizioni
della propria libertà personale. In particolare, la Corte ha
ritenuto che il legislatore abbia lasciato un vuoto in relazione alle
procedure per il ricorso all’autorità giurisdizionale per le
persone condannate all’arresto, alla reclusione, all’ergastolo,
nonché per coloro che sono sottoposti a custodia o a fermo
amministrativo.
Il giudice
costituzione nella propria pronuncia ha affermato che obiettivo
supremo dello Stato deve essere quello di «salvaguardare i diritti e
le libertà dei cittadini della Repubblica di Bielorussia (…) che
sono previsti in Costituzione e nelle leggi e precisati negli impegni
internazionali dello Stato». Inoltre la Costituzione prevede che «a
tutti deve essere garantita la tutela dei propri diritti e libertà
da una autorità giudiziaria competente, indipendente e imparziale
entro i termini precisati dalla legge» (art. 61).
Alla luce delle
disposizioni costituzionali richiamate, il Tribunale ha quindi
ritenuto che il legislatore debba intervenire per assicurare il
diritto di ricorso all’autorità giudiziaria per la categoria di
soggetti sopraindicati, apportando le necessarie modifiche al codice
di procedura penale e ha invitato il Consiglio dei ministri a
presentare un disegno di legge in tal senso. (Luca
Marfoli)
BOLIVIA
– Con
l’attuazione in via legislativa delle norme costituzionali in
materia di decentramento territoriale, la Bolivia avvia il primo
processo autonomico della propria storia
Con
l’approvazione lo scorso 17 luglio da parte dell’Assemblea
legislativa plurinazionale, la ley
marco de autonomías y descentralización (LMAD)
ha concluso positivamente il proprio iter
parlamentare ed è stata promulgata due giorni più tardi dal
Presidente Evo Morales.
La
legge dà attuazione alle norme della Costituzione
in materia di dipartimenti ed enti locali, sancendo il passaggio da
una forma di Stato centralizzata al modello autonomico e
«plurinazionale» disegnato dalla revisione costituzionale.
Ai
sensi dell’art. 269 della Costituzione del 2009, la Bolivia è composta
da dipartimenti, province e
territori indigeni. Un livello territoriale non necessario è poi
individuato nelle regioni, le quali, con formula non facilmente
decifrabile, sono definite dall’art. 280 come «spazi di
pianificazione e di gestione» che all’interno del medesimo
dipartimento sono formati da municipi o province geograficamente
contigue, le quali «condividono cultura, lingua, storia, economia ed
ecosistemi» (v. Palomar
n. 35).
Secondo
quanto stabilisce l’art. 271 della Costituzione, alla ley
marco de autonomías y descentralización spetta il compito di
disciplinare il procedimento di elaborazione
degli statuti autonomici, il regime economico-finanziario ed il
trasferimento delle competenze agli enti sub-statali, nonché le
forme di coordinamento fra centro e periferia. Per l’approvazione
di questa legge la Costituzione richiedeva una maggioranza
qualificata corrispondente ai due terzi dei membri presenti
dell’Assemblea legislativa plurinazionale (l’organo legislativo
bicamerale formato dalla Camera dei deputati e dal Senato che in
alcuni determinati casi, come quello in esame, è chiamato a riunirsi
in seduta comune).
Quanto
al riparto delle competenze, l’art. 297 della Costituzione prevede
cinque diversi titoli competenziali: a) le materie che spettano
solamente allo Stato centrale e che non possono essere oggetto di
trasferimento o delega ad altri enti territoriali (competencia
privativa);
b) le materie che in via di principio spettano allo Stato centrale ma
che possono essere trasferite o delegate al livello sub-statale con
riferimento alla sola potestà regolamentare (competencia
exclusiva);
c) le materie disciplinate con legge statale alle quali gli enti
autonomici danno attuazione ed esecuzione a livello sub-legislativo
(competencia
concurrente);
d) le materie soggette alla legislazione basica dello Stato ed alla
legislazione di dettaglio degli enti territoriali autonomici
(competencia
compartida);
e) le materie non elencate dalla Costituzione, le quali spettano in
via residuale allo Stato salvo delega o trasferimento ad altri enti
territoriali.
Nel
quadro dell'assetto previsto dall’art. 297, la LMAD
ha previsto il trasferimento dal centro al livello autonomico di
importanti competenze in materia di salute, trasporto, opere
pubbliche, infrastrutture, tutela dell’ambiente e politiche
abitative.
L’Assemblea
legislativa plurinazionale è riuscita ad approvare il provvedimento
entro il termine ultimo fissato dalla Costituzione. Ai sensi della II
disposizione transitoria, infatti, la legge doveva
completare il proprio iter nel termine massimo di
centottanta giorni a partire dall’insediamento
delle nuove Camere, vale a dire il 23 luglio 2010.
Il
contenuto dell'importante atto legislativo era stato in buona parte
anticipato da un provvedimento “ponte” - la ley
transitoria para el funcionamiento entidades territoriale autónomas
(LTFETA)
– il quale era stato approvato con legge ordinaria lo scorso 23
maggio. La legge transitoria, al pari della ley
marco de autonomías y descentralización,
si proponeva di gestire la transizione dalle antiche prefetture
(dipartimentali e municipali) – enti amministrativi i cui vertici
erano nominati dal Presidente della Repubblica – ai nuovi governi
autonomici (dipartimentali, municipali ed indigeni), eletti
direttamente dal corpo elettorale. Veniva inoltre regolamentato il
funzionamento degli organi politici della regione del Chaco Tarijeno.
La ley
marco de autonomías fa parte di un blocco di cinque grandi
leggi alle quali la
Costituzione del 2009 affida il compito di rendere operativi alcuni
importanti istituti ed organi previsti dal nuovo testo costituzionale
(la legge dell’ordinamento giudiziario, la legge sull’organo
elettorale plurinazionale, la legge del regime elettorale, la legge
del Tribunale costituzionale plurinazionale).
L’opposizione
ha annunciato una dura battaglia giudiziaria contro una disposizione
della legge transitoria trasfusa nella legge di attuazione prevista
dalla ley
marco de autonomías.
Tale norma (art. 145 LMAD)
autorizza il Governo statale a sospendere i governatori autonomici
oggetto di azioni giudiziarie avviate dalla magistratura. Ad avviso
dell’opposizione, tale clausola, oltre ad essere palesemente
incostituzionale, ha come unica finalità quella di consentire al
Presidente Evo Morales di rimuovere i governatori autonomici non
appartenenti al partito di governo del M.A.S.
(Movimiento
al Socialismo).
Per questa ragione è stato annunciato un ricorso presso il Tribunale
costituzionale e, in caso di insuccesso, dinnanzi alla Corte
interamericana dei diritti dell’uomo. (Renato
Ibrido)
BOLIVIA –
Approvata la legge di attuazione delle norme costituzionali che
istituiscono l’organo elettorale plurinazionale
Dopo
il voto favorevole del Senato, lo scorso 12 giugno anche la Camera
dei deputati ha approvato la ley
del órgano electoral plurinacional.
Il legislatore ordinario ha così dato attuazione alle norme
contenute nella nuova Costituzione
del 2009 (v. Palomar
n. 35),
le quali istituiscono un organo indipendente dagli altri poteri dello
Stato, incaricato di decidere sul contenzioso elettorale e di
supervisionare le varie fasi del procedimento elettorale.
Al vertice del nuovo
organismo si colloca il Tribunale supremo elettorale, formato da
sette membri, di cui sei nominati dal Parlamento (l’Assemblea
legislativa plurinazionale), a maggioranza dei due terzi dei voti e
uno nominato direttamente dal Presidente della Repubblica.
A livello
periferico, l’organo elettorale plurinazionale si articola in
tribunali elettorali dipartimentali e in uffici elettorali. (Renato
Ibrido)
BOLIVIA –
Istituita una “autorità indipendente” per la lotta alla
corruzione e adottate ulteriori misure legislative finalizzate alla
promozione della trasparenza amministrativa
Il
31 marzo il Presidente Evo Morales ha promulgato una legge (n.
004)
che si propone di «prevenire, identificare e sanzionare i casi di
corruzione» nonché di «promuovere l’etica e la trasparenza nella
gestione pubblica». Il provvedimento è stato denominato ley
Marcelo Quiroga Santa Cruz,
in omaggio all’intellettuale e politico boliviano assassinato
durante il colpo di Stato del 1980.
Fra le misure
previste dalla legge, rileva l'istituzione di un Consiglio nazionale
di lotta alla corruzione al quale sono affidate speciali funzioni
investigative in relazione ai delitti di corruzione compiuti dalle
alte cariche e dai più importanti funzionari dello Stato
(Presidente, Vicepresidente, Ministri, Viceministri, deputati,
senatori, magistrati, prefetti, membri delle forze armate ecc.).
Ferma restando la competenza della magistratura ordinaria a
perseguire i suddetti delitti, il Consiglio potrà segnalare al
pubblico ministero l’esito delle proprie indagini nonché
intervenire nel relativo processo.
Al Consiglio è poi
attribuito il potere di approvare il “programma di lotta alla
corruzione” predisposto annualmente dal Governo, nonché la facoltà
di proporre all’Esecutivo la presentazione di provvedimenti
legislativi nelle materie di propria competenza.
Secondo gli
estensori del provvedimento, il Consiglio nazionale di lotta alla
corruzione è pienamente indipendente dagli altri poteri dello Stato.
In particolare, ai membri del nuovo organo, i quali sono eletti dal
Congresso sulla base di proposte formulate da organizzazioni
appartenenti alla società civile, è stata estesa l’immunità
prevista per i parlamentari.
La legge Marcelo
Quiroga Santa Cruz ha previsto poi ulteriori misure volte ad
assicurare la trasparenza nella pubblica amministrazione. In
particolare, viene assicurato il diritto di accesso libero e gratuito
ai dati ed ai documenti in possesso delle amministrazioni.
In
secondo luogo, sotto il profilo strettamente penale, vengono create
otto nuove fattispecie di reato, fra le quali quello di «uso
indebito di beni e servizi pubblici», «arricchimento illecito» e
«falsa dichiarazione giurata sui beni e redditi». In conformità
con l’art. 112 della Costituzione,
l’art. 29bis stabilisce che i delitti commessi da funzionari
pubblici i quali attentano al patrimonio dello Stato, causando un
grave danno economico, sono imprescrittibili e non ammettono alcun
regime di immunità. (Renato
Ibrido)
BOLIVIA – La nuova
ley
del órgan judicial
istituisce un autonomo sistema di giustizia per le comunità indigene
Il
Presidente Evo Morales ha promulgato lo scorso 24 giugno la ley
del órgan judicial,
atto al quale la Costituzione
del 2009 affida espressamente il compito di disciplinare la
struttura, l’organizzazione e il funzionamento del potere
giudiziario.
Composto da 230
articoli, il provvedimento legislativo istituisce quattro diversi
ordini di giurisdizione: “ordinaria”, “agro-ambientale”,
“indigena-originaria-campesina” (c.d. giustizia comunitaria),
“speciale”. Al Tribunale costituzionale plurinazionale spetterà
risolvere gli eventuali conflitti di giurisdizione.
Il Tribunale supremo
di giustizia, organo di vertice del potere giudiziario, sarà
composto da nove membri e da nove supplenti eletti direttamente dal
corpo elettorale, previa preselezione dei candidati da parte
dell’Assemblea legislativa plurinazionale.
In ossequio al
principio del pluralismo interculturale sancito dall’art. 3 della
legge, viene riconosciuto il diritto delle popolazioni native ad
amministrare la funzione giudiziaria in forma autonoma, conformemente
ai valori e costumi locali. Viene così introdotto un inedito sistema
di giustizia indipendente per le popolazioni indigene.
Entro 180 giorni
dall’approvazione della ley
del órgan judicial
le Camere dovranno approvare la ley
de deslinde jurisdiccional
allo scopo di provvedere al riparto delle competenze fra la
giurisdizione indigena e quelle ordinaria. (Renato
Ibrido)
BOLIVIA – Il
Tribunale costituzionale definisce il contenuto e la portata
temporale del diritto all’acqua
Accogliendo
il ricorso d’amparo
promosso da alcuni proprietari di terreni agricoli, i quali erano
stati esclusi dalla possibilità di accedere alle risorse idriche del
fiume Jucumarini, lo scorso 17 maggio il Tribunale costituzionale
(0156/2010-R)
si è pronunciato sul diritto all’acqua recentemente
costituzionalizzato dalla revisione totale del 2009 (v. Palomar
n. 35).
La
nuova Costituzione
politica
riconosce con notevole enfasi il diritto all’acqua (art. 16) ed in
particolare all’accesso ai servizi essenziali di acqua potabile
(art. 20), includendo un riferimento a tale diritto anche nel
preambolo della Costituzione stessa.
La sentenza in esame
appare significativa soprattutto in relazione a due profili. Per
prima cosa, il Tribunale costituzionale ha precisato la portata
operativa temporale del nuovo diritto con riferimento ai ricorsi
presentati prima dell’entrata in vigore della Costituzione del
2009. In questo senso, i giudici costituzionali hanno affermato che
«l’operatività nel tempo della Costituzione non è la stessa di
altre norme ordinarie», sicché essa deve trovare applicazione anche
ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della nuova Carta.
Tale orientamento era stato d’altronde già fatto proprio dal
legislatore nella legge transitoria sul potere giudiziario, la quale
aveva stabilito la primazia della Costituzione vigente nelle
controversie insorte prima del 6 febbraio 2009.
In secondo luogo, il
Tribunale costituzionale ha definito il contenuto del diritto
all’acqua, riconoscendo l’esistenza di tre tipi di obblighi in
capo allo Stato: a) rispettare tale diritto, astenendosi
dall’assumere qualsiasi misura che può impedire alla popolazione
l’accesso alle risorse idriche; b) proteggere le fonti naturali di
acqua, in particolare evitando contaminazioni o alterazioni e
garantendone la conservazione; c) realizzare misure di politica
economica atte a tutelare il diritto all’acqua.
Infine,
il Tribunale costituzionale ha fatto proprio un passaggio delle
sentenza
T-270/07
della Corte costituzionale della Colombia nella quale si afferma che
«l’acqua è una risorsa naturale limitata ed un bene pubblico
fondamentale per la vita e la salute. Il diritto dell’uomo
all’acqua costituisce fattore indispensabile per una vita dignitosa
nonché un presupposto necessario per la realizzazione di altri
diritti dell’uomo». (Renato
Ibrido)
BRASILE – Il
Tribunale supremo si pronuncia sulla legge sull’amnistia
La
massima corte del Brasile, il Tribunale supremo federale, giudice di
ultima istanza e giudice costituzionale (artt. 102, 103 e 103-A
Cost.),
ha deciso di mantenere in vigore la legge sull’amnistia per i
militari che governarono il paese tra 1964 e il 1985 e responsabili
delle torture ordinate dal regime. Con sette voti favorevoli e due
voti contrari, la sentenza del Tribunale supremo federale ha
stabilito che i processi contro i torturatori della dittatura
militare brasiliana non saranno riaperti o instaurati.
I giudici che si
sono pronunciati per mantenere in vigore la legge hanno affermato che
essa è stata il risultato di un ampio dibattito nazionale per
rendere possibile la transizione dal regime militare al regime
democratico attuale. Inoltre, la maggioranza dei giudici ha
evidenziato che la legge sull’amnistia ha riscosso il consenso
delle parti coinvolte nel processo di transizione pacifica alla
democrazia. (Luis
Amezcua)
BRASILE – Il
Tribunale superiore di giustizia riconosce il diritto di adottare
alle coppie dello stesso sesso
Il
Tribunale
superiore di giustizia del Brasile ha riconosciuto all’unanimità
il diritto per le coppie dello stesso sesso di adottare bambini. La
sentenza è intervenuta su un ricorso della Fiscalia
dello Stato di
Rio Grande che chiedeva il ritiro della custodia di due bambine
affidate, dal 1998, ad una coppia di donne omosessuali. Una delle
donne aveva adottato le due bambine quando erano neonate e la sua
compagna, che vive con lei da allora, ha richiesto alla giustizia di
figurare anch'essa come madre adottiva con l'intento di garantire un
maggiore benessere economico alle bambine. I giudici dell’organo di
vertice della giurisdizione ordinaria brasiliana hanno deliberato a
favore della coppia, sottolineando come non sia rilevante per i
bambini avere due genitori di sesso opposto, bensì che venga
rispettata la volontà dei bambini stessi. Secondo il giudice
relatore Salomão era incontrovertibile il vincolo affettivo fra le
bimbe e la coppia omosessuale, così come lo era la loro motivazione
consistente nel benessere delle minori.
Il
Superior Tribunal
de Justiça ha ritenuto che la motivazione della seconda donna
di
essere considerata madre adottiva dipende dalla sua buona situazione
economica, da cui possono trarre vantaggio le bambine che così
potranno accedere a un piano di sanità familiare e, in caso di
separazione o di decesso, avranno diritto ad un assegno per gli
alimenti.
Il
terzo grado di
giudizio conferma così i primi due in cui le ragioni della coppia
erano state accolte dai giudici. Tali pronunce avevano tenuto conto
di vari studi che hanno evidenziato la mancanza di qualunque
controindicazione per i minori nel caso in cui crescano in una
famiglia omosessuale. Gli studi hanno invece enfatizzato l’importanza
svolta dal vincolo affettivo e dall’ambiente familiare.
Ciononostante, il pubblico ministero aveva fatto ricorso al Tribunale
superiore di giustizia in virtù della legge brasiliana che, per
concedere l’adozione, richiede che le coppie siano «legalmente
sposate», mentre una coppia omosessuale giuridicamente è da
considerarsi solamente «una società di fatto» e quindi carente di
un requisito necessario per l’adozione.
La
pronuncia si
inserisce in un contesto sudamericano sempre più frequenti sono le
misure a favore degli omosessuali: di recente l’Argentina ha
approvato una legge che permette il matrimonio tra persone dello
stesso sesso, consentendo alle coppie omosessuali anche l’adozione
di bambini. In Messico invece i matrimoni omosessuali sono
riconosciuti solo in alcuni Stati della federazione. Vi sono poi vari
paesi sudamericani che riconoscono le unioni di fatto: in Colombia,
dove l’omosessualità è stata depenalizzata nel 1980, nel 2009 le
coppie omosessuali e quelle eterosessuali sono state equiparate dalla
Corte costituzionale; in Uruguay, dal 2008, la legge consente anche
alle coppie omosessuali di contrarre un patto civile dopo almeno
cinque anni di convivenza; mentre in Ecuador il riconoscimento delle
unioni civili tra persone dello stesso sesso è effettuato
direttamente dalla nuova Costituzione del 2008.
Nel
caso del
Brasile, il Presidente Lula Da Silva, si è espresso a favore
dell’uguaglianza e dei diritti degli omosessuali e il Ministero
della salute brasiliano, con un provvedimento entrato in vigore il 18
agosto 2008, ha disposto che il sistema sanitario nazionale si faccia
carico dei costi sostenuti dalle persone transessuali nei
procedimenti per la rettificazione del sesso. In questo modo il
Ministero intende garantire il diritto alla salute delle persone
transessuali, nonché eliminare i casi di violazione dei diritti
umani e di discriminazione fondati sull’identità di genere subite
in ambito sanitario. Il provvedimento si distingue perché non limita
il sostegno economico pubblico all’intervento chirurgico in sé, ma
lo estende all’intero percorso medico-psicologico e sanitario di
rettificazione del sesso. (Luis Amezcua)
BULGARIA – La
Corte costituzionale dichiara l’illegittimità della legge di
bilancio del 2010
Il 6 aprile 2010 il
giudice costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di tre delle
quattro parti che compongono la legge di bilancio per il 2010. La
legge, approvata dal Parlamento nel novembre 2009, è stata ritenuta
illegittima dal giudice costituzionale nella parte in cui attribuisce
nuovi poteri al Governo in violazione di quanto previsto dalla
Costituzione.
Il 14 gennaio 2010 i
due maggiori partiti di opposizione avevano adito la Corte
costituzionale asserendo l’illegittimità della suddetta legge in
quanto avrebbe consentito al Gabinetto di modificare il bilancio
senza il consenso del Parlamento. L’articolo 17 del provvedimento
prevedeva infatti che, qualora vi fosse stato un peggioramento
nell’andamento dell’economia nazionale rispetto al quadro
macroeconomico delineato nel bilancio, il Governo avrebbe avuto il
diritto di procedere ad effettuare dei tagli alle spese, in deroga a
quanto previsto dalla legge approvata a fine 2009. Il ricorso
presentato dai parlamentari dell’opposizione era incentrato proprio
su questo punto: la Costituzione della Bulgaria riconosce solo al
Parlamento il diritto di adottare o modificare il bilancio, mentre il
Governo avrebbe solo la funzione di curarne l’attuazione.
La Corte
costituzionale ha ritenuto fondato il ricorso e accolto le questioni
presentate anche con riferimento ad un ulteriore passaggio della
legge che attribuiva al Governo il potere di erogare sussidi in caso
di necessità, senza il consenso del Parlamento.
Dopo la pronuncia
del giudice costituzionale, per la prima volta dopo venti anni, il 17
giugno è stato approvato dal Parlamento un provvedimento di
revisione del bilancio volto a modificare a metà anno la legge di
bilancio in ragione del cattivo andamento dell’economia. (Luca
Marfoli)
BULGARIA –
Approvata una nuova disciplina sul trattamento dei dati riguardanti
le comunicazioni elettroniche
È
entrata in vigore il 10 maggio la modifica alla legge
sulle comunicazioni elettroniche
approvata dal Parlamento bulgaro in febbraio. L’emendamento è
finalizzato ad accelerare le procedure per ottenere dai gestori
telefonici i dati relativi al traffico telefonico nei casi di crimini
gravi o che coinvolgono l’uso di computer.
Il provvedimento
consente agli investigatori di ottenere i dati «il prima possibile»
e comunque non oltre le 72 ore ed è finalizzato ad evitare le
lungaggini esistenti nelle procedure per la comunicazione di tali
dati, anche in presenza di un mandato giudiziario. Un elemento
rilevante del provvedimento risulta essere anche il potere attribuito
al Ministro dell’interno di determinare in caso di estrema urgenza
un termine inferiore rispetto alle 72 ore previste.
La modifica
introduce delle novità anche in merito all’eliminazione dei dati
relativi al traffico telefonico, che dovranno essere conservati per
almeno dodici mesi dagli operatori telefonici mentre gli inquirenti
potranno, per lo svolgimento delle indagini, conservarli per un
massimo di sei mesi; successivamente i dati dovranno essere distrutti
sotto il controllo di una commissione composta da tre membri.
La vigilanza
sull’uso dei dati e sul rispetto delle procedure è affidata ad una
commissione parlamentare – la Commissione per la regolamentazione
delle comunicazioni disciplinata dal titolo quarto, sezione prima
della legge – composta da cinque membri che durano in carica cinque
anni e sono nominati dal Consiglio dei ministri, dall’Assemblea
nazionale e dal Presidente della Repubblica. Un’altra commissione,
la Commissione per la tutela dei dati privati, invece, sulla base
delle informazioni fornite dal Ministero dell’interno, dovrà
redigere un rapporto annuale sul traffico di dati da sottoporre al
vaglio della Commissione europea. (Luca
Marfoli)
BURUNDI
– La minoranza batwa
ottiengono l'iscrizione all'anagrafe e quindi il riconoscimento di
alcuni diritti fondamentali
In
vista delle elezioni amministrative, presidenziali e politiche che si
sono tenute in Burundi fra la primavera e l’estate del 2010, per la
prima volta nella storia del Paese oltre 15.000 persone appartenenti
alla minoranza batwa
(o pigmea, secondo la lingua del popolazione), corrispondenti all’1%
circa della popolazione, sono stati iscritti all'anagrafe e ciò ha
consentito loro l’esercizio del diritto di voto, ma anche dei
diritti all’assistenza sanitaria e all’istruzione. La decisione
di concedere l'iscrizione anagrafica (e quindi il rilascio di un
documento di identità) ai batwas,
che hanno sempre vissuto nelle foreste senza interessarsi della vita
politica del Paese, rappresenta il riconoscimento istituzionale delle
rivendicazioni sollevate dai rappresentanti della minoranza a partire
dal 2005. Infatti, negli ultimi anni, dopo aver lottato a lungo
contro lo Stato per impedire la deforestazione, i batwas
hanno
accettato l’intervento statale sui territori in cui da sempre
vivono, chiedendo in cambio di essere equiparati ai burundesi nella
fruizione dei diritti fondamentali alla salute e all’istruzione.
(Elisa
Ciardelli)
CANADA
– La Corte suprema
effettua un bilanciamento tra la tutela dei diritti dell’imputato e
la libertà di espressione
Il
10 giugno, con una maggioranza di otto giudici ad uno, la Corte
suprema ha ritenuto giustificata in base all’Oakes
test
(sull’applicazione del principio di proporzionalità quando occorre
valutare se la violazione di una previsione costituzionale possa
considerarsi giustificata in virtù della garanzia di un principio o
di un diritto ugualmente protetto dalla Costituzione) la limitazione
della libertà di espressione dei media a tutela dei diritti di
imputati per reati di matrice terroristica (caso Toronto
Star Newspapers Ltd. v. Canada, 2010 SCC 21).
In particolare, la Corte suprema ha ritenuto conforme a Costituzione
la section
517
del codice penale secondo cui un imputato ha il diritto di chiedere e
di ottenere da un giudice il divieto di pubblicazione di ogni
informazione e prova a suo carico. Secondo la Corte – tenendo
sempre presenti i “pilastri” su cui si regge l’Oakes
test
(lo stretto collegamento e la connessione razionale tra l’obiettivo
perseguito e lo strumento prescelto nonché il minimo pregiudizio
arrecato, a fronte dell’accertata violazione di un diritto) – il
divieto di pubblicazione avrebbe persino alcuni effetti benefici,
consentendo all’imputato (non distratto dall’eventuale risalto
mediatico del caso) di concentrare le sue energie nella difesa
personale e di prevenire la formazione di un’opinione pubblica
“distorta” sul caso, basandosi solo sugli elementi rivelati dai
media. Infine, l’accesso alle informazioni e alle prove non è
precluso, ma soltanto differito nel tempo. (Cristina
Fasone)
CANADA – La Corte
suprema interviene sulla giurisdizione competente all’applicazione
della Carta dei diritti e delle libertà
Nella
decisione dell’11 giugno 2010 sul caso R.
v. Conway, 2010 SCC 22
la Corte suprema ha affermato che un organo quasi giudiziale,
l’Ontario
Review Board,
è competente a garantire l’applicazione della section
24
della Carta
canadese,
sul diritto a far valere le violazioni dei diritti e delle libertà
dinanzi ad un giudice, sebbene non abbia il potere di garantire
l’assoluzione di un imputato.
La Corte si orienta
per un’interpretazione estensiva della section
24, ricomprendendo nella nozione di «giurisdizione» anche i
tribunali amministrativi e gli organi quasi-giudiziari, come quello
menzionato, che si occupa di giudicare il livello di pericolosità e
la necessità della sottoposizione a misure limitative della libertà
di soggetti affetti da patologie psichiche che si siano macchiati di
crimini violenti.
Tuttavia,
l’interpretazione della section
24
non può estendersi fino al punto di conferire nuove competenze
all’Ontario
Review Board,
che non ha titolo per pronunciarsi sull’assoluzione dell’imputato.
(Cristina
Fasone)
CILE – Approvata una
legge sulla protezione dei rifugiati
Con
la legge
n. 20.430,
promulgata l’8 aprile 2010, il Parlamento cileno è intervenuto in
materia di protezione dei rifugiati. La normativa, pubblicata pochi
giorni prima del 20 giugno (data in cui ricorre la “giornata
mondiale del rifugiato”), prevede che ai rifugiati ed ai
richiedenti il riconoscimento della condizione di rifugiato vengano
riconosciuti i diritti e le libertà previsti dalla Costituzione,
dalle leggi e dai regolamenti, nonché quelli garantiti dalle norme
di diritto internazionale sui diritti umani, in particolare dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sullo status
dei
rifugiati del 1951. La legge precisa, altresì, che la tutela dei
suddetti soggetti si baserà sulla non punibilità dell’ingresso
illegale, sul non respingimento alla frontiera, sul segreto delle
informazioni fornite, sull’applicazione del miglior trattamento
possibile, sul riconoscimento dell’unità familiare. Ai rifugiati
ed ai loro familiari verrano inoltre rilasciati il documento di
identità e la carta di soggiorno e verranno assicurati i diritti
alla salute, all’educazione, alla casa e al lavoro. L’approvazione
della legge da parte del Parlamento cileno colma una lacuna
legislativa che continuava a persistere anche dopo la firma, nel
2004, del documento intitolato «Dichiarazione e piano di azione del
Messico per aumentare la protezione internazionale dei rifugiati in
America latina», al quale hanno aderito venti Stati dell’America
centro-meridionale. (Elisa
Ciardelli)
CINA – Modificata
la legge sul segreto di Stato
Al fine di
migliorare la trasparenza sull’attività del Governo, il 29 aprile
il comitato stabile del Congresso nazionale del popolo, ossia
l’organo legislativo cinese, ha approvato una riforma della legge
sul segreto di Stato che ne restringe la definizione. In base alla
nuova disciplina, rientrano in questa categoria le informazioni
riguardanti la sicurezza e gli interessi dello Stato che, se diffuse,
minaccerebbero la sicurezza dello Stato in ambito politico, economico
e della difesa. Il legislatore cinese ha anche limitato il numero dei
dipartimenti governativi che possono apporre il segreto di Stato, ha
introdotto procedure più complesse, ma standardizzate, e ha
individuato tre livelli di segretezza per le informazioni riservate,
ad ognuno dei quali corrisponde un tempo massimo per la
declassificazione che va da dieci a trent’anni. La legge entrerà
in vigore a partire dal mese di ottobre. (Gabriella
Angiulli)
COLOMBIA –
Dichiarate incostituzionali le norme che favorivano la concentrazione
dei mezzi di comunicazione e le pratiche monopolistiche
La
Corte costituzionale colombiana con la sentenza C-403/10 ha
dichiarato l’incostituzionalità di alcuni articoli della legge
n. 1341 del 2009,
contenente disposizioni in materia di regolamentazione delle
telecomunicazioni e accesso all’utilizzo dello spettro
radioelettrico. In particolare, le norme investite dalla declaratoria
di incostituzionalità sono relative alla previsione dei casi nei
quali il Ministero delle tecnologie, dell’informazione e delle
comunicazioni avrebbe potuto concedere l’assegnazione diretta
dell’utilizzo dello spettro radioelettrico, la determinazione del
livello di occupazione della banda e l’ampliamento della copertura,
come stabilito dagli artt. 11 e 72 della legge n. 1341. La Corte ha
precisato che, nonostante il legislatore goda di un ampio margine di
discrezionalità per stabilire i meccanismi mediante i quali
assegnare l’utilizzo di frequenze nello spettro elettromagnetico,
questo potere esclude l’utilizzo di quei procedimenti che
favoriscano la concentrazione dei mezzi di comunicazione o
l’instaurarsi di pratiche monopolistiche. In realtà, i casi
previsti dalle norme impugnate nei quali il Ministero poteva
ricorrere al meccanismo di assegnazione diretta delle bande nello
spettro elettromagnetico, anziché utilizzare il procedimento di
selezione basato su criteri oggettivi, non costituivano un’eccezione
bensì autorizzavano l’utilizzo generalizzato di tale meccanismo,
favorendo in tal modo proprio la concentrazione di mezzi di
comunicazione e delle pratiche monopolistiche. Secondo l’opinione
della Corte, questo tipo di autorizzazione avrebbe potuto essere
considerata come legittima solamente nel caso in cui avesse avuto un
carattere temporalmente limitato. Allo stesso modo, la Corte ha
rilevato che il meccanismo di assegnazione diretta rappresenta una
violazione del diritto alla pari opportunità e alla libera
concorrenza, senza che il ricorso a tale procedura sia in qualche
modo giustificato da esigenze di carattere eccezionale. Inoltre, la
previsione della possibilità che si proceda con tale tipo di
assegnazione in casi nei quali questo sia richiesto da un non
specificato «interesse generale», favorisce inevitabilmente la
concentrazione dei mezzi di comunicazione e l’instaurarsi di
monopoli. (Irene
Spigno)
COLOMBIA
– La
Corte costituzionale dichiara l’illegittimità della convocazione
del referendum costituzionale per la modifica dell’art. 34 della
Costituzione
La Corte
costituzionale colombiana con la sentenza C-397/10 ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale della legge 1327 del 2009. Tale
normativa, composta di soli due articoli che comprendevano anche il
testo del progetto di legge da sottoporre alla votazione popolare,
disponeva l'indizione di un referendum
costituzionale per la modifica dell’art. 34 della Costituzione. Dal
combinato disposto degli articoli 374 e 378 della Carta fondamentale
consegue che il testo della Costituzione può essere modificato dal
Congresso, da un’Assemblea costituente appositamente convocata o
dal popolo mediante un referendum
e che il Congresso può, su iniziativa del Governo o dei cittadini,
mediante una legge approvata dalla maggioranza dei membri di ciascuna
Camera, sottoporre a referendum
un progetto di riforma costituzionale che deve risultare incluso
nello stesso testo della legge che convoca il referendum.
L’art. 378 inoltre prevede che il quesito referendario debba essere
formulato in modo chiaro e preciso affinché i votanti possano
scegliere consapevolmente se votare a favore o contro la riforma.
L’approvazione delle modifiche alla Costituzione effettuate tramite
referendum
richiede il voto favorevole di oltre la metà dei votanti che
rappresentino più del quarto degli aventi diritto al voto.
La norma oggetto
della modifica per la quale si chiedeva il referendum era l’art.
34, norma collocata nel Capitolo I, relativo ai diritti fondamentali,
del Titolo II sui diritti, le garanzie e i doveri dei cittadini
colombiani. Essa dispone il divieto della comminatoria di alcune pene
tra le quali l’esilio, l’ergastolo e la confisca, ammettendo nel
secondo comma delle eccezioni, che devono essere disposte con
sentenza e che comprendono la possibilità di dichiarare estinta la
proprietà di quei beni acquistati mediante illecito arricchimento a
danno del pubblico erario o con grave pregiudizio della morale
sociale.
Il progetto di
modifica del testo dell’art. 34 della Costituzione contenuto nella
legge 1327 avrebbe previsto l’introduzione di ulteriori eccezioni
al principio generale contenuto nel primo comma in quanto, mediante
l’inserimento di un terzo comma, avrebbe consentito, con
riferimento ai reati di omicidio doloso, violenza sessuale, lesioni
personali aggravate e sequestro di persona commessi nei confronti di
minori degli anni 14 e nei confronti di minorenni con disabilità
fisiche o mentali, la possibilità per il giudice di applicare la
pena dell’ergastolo, secondo quanto stabilito dalla legge. Un
ulteriore inciso avrebbe inoltre previsto che «Lo Stato, mediante
l’Istituto colombiano del benessere familiare, formulerà e
applicherà una politica di prevenzione tendente ad evitare la
commissione dei delitti contro i minori di età».
Nell’ambito delle
competenze riconosciute dalla Costituzione alla Corte costituzionale,
per quanto riguarda la funzione di vigilanza e garanzia
dell’integrità e della supremazia della Costituzione stessa,
l’art. 241, c. 2 stabilisce che, nel caso di modifica della
Costituzione, la Corte si pronunci preliminarmente al voto popolare
per valutare la costituzionalità sia della convocazione referendaria
che dell’eventuale elezione di una Assemblea costituente. La
Costituzione però ha in questo caso limitato la funzione di
controllo solamente ai vizi di carattere procedurale verificatisi
durante la fase di formazione della stessa iniziativa legislativa.
In particolare, con
la sentenza C- 397/10 la Corte ha rilevato la presenza di due vizi
formali: il primo è relativo alla mancanza della certificazione del
Registrador
Nacional del Estado Civil.
Gli articoli 24 e 27 della ley
estatutaria de mecanismos de participación ciudadana
prevedono, infatti, quale requisito formale indispensabile per la
validità del referendum,
che tale organismo accerti il compimento di tutti i requisiti
costituzionali e legali previsti in materia di consultazioni
popolari. La sanzione prevista per la mancanza di tale certificazione
è l’inibizione dell’avvio dell’iniziativa legislativa, che di
riflesso vizia la costituzionalità di tutto il procedimento nella
fase successiva che si svolge davanti al Congreso
de la República.
Si tratta di un vizio relativo alla validità del procedimento
legislativo in quanto costituisce un elemento fondamentale della
legittimazione del progetto di iniziativa popolare, il cui fondamento
è quello di tutelare la democrazia e la trasparenza dei meccanismi
di partecipazione. La Corte ha specificato come in questo caso tale
certificazione sia stata presentata in ritardo, in un momento nel
quale il procedimento davanti al Congresso era in uno stadio
piuttosto avanzato. Infatti, la certificazione è stata consegnata
quando il progetto di legge da sottoporre a referendum
si trovava già nella fase della conciliazione prevista dall’art.
161 della Costituzione colombiana. La conciliazione è un istituto
che si applica nel caso in cui le due Camere non abbiano raggiunto un
accordo sul medesimo progetto di legge: tale norma prevede quindi la
possibilità di costituire una commissione di conciliazione composta
da un eguale numero di rappresentanti di entrambe le Camere, che
congiuntamente cercano di raggiungere un consenso il più ampio
possibile sul medesimo testo. Trattandosi di una fase temporalmente
successiva rispetto alla discussione del progetto di legge in
Parlamento, la Corte ha considerato che la presentazione della
certificazione del Registrador
Nacional del Estado Civil è
intervenuta tardivamente, viziando il procedimento legislativo in
atto.
Il secondo vizio
procedimentale rilevato dalla Corte è costituito dalla modifica del
testo originale del progetto di legge, così come presentato dal
popolo: infatti, l’espressione «si applicherà la pena
dell’ergastolo» presente nella versione originaria del testo è
stata poi sostituita dalla frase «si potrà imporre la pena
dell’ergastolo». Secondo il giudice costituzionale tale modifica è
di tipo sostanziale, in quanto nel primo caso si prevedeva in modo
imperativo la comminatoria della pena dell’ergastolo, mentre nella
seconda versione tale previsione assumeva carattere facoltativo. La
maggioranza della Corte ha quindi considerato i due vizi
procedimentali rilevati come sufficienti per dichiarare
l’illegittimità costituzionale della legge 1327 del 2009, senza
entrare nel merito di eventuali vizi di competenza. I magistrati
Maria Victoria Calle Correa e Mauricio González
Cuervo, nelle due opinioni dissenzienti (salvamento
de votos)
che accompagnano la decisione della Corte, considerano in primo luogo
che vi sono dei precedenti nei quali la tardiva presentazione della
certificazione da parte del Registrador
Nacional è
stata considerata come sufficiente per sanare il vizio procedimentale
verificatosi. Inoltre, con riguardo al secondo vizio rilevato dalla
Corte, i magistrati dissenzienti evidenziano come in realtà non si
potrebbe parlare di una vera modifica di tipo sostanziale, in quanto
l’espressione contenuta nel progetto di legge originariamente
presentato dal popolo – «si applicherà la pena dell’ergastolo»
- non deve essere interpretato come proposizione imperativa, in
quanto l’inserimento nel testo della Costituzione della pena
dell’ergastolo conformemente a quanto disposto dalla legge avrebbe
comunque implicato l’ammissibilità costituzionale di tale pena,
senza vincolare, né il legislatore, né il giudice, alla sua
applicazione in ogni caso di omicidio doloso, violenza sessuale,
sequestro o lesioni gravi contro i minori.
Infine,
i giudici Jorge
Iván Palacio Palacio e Luis Ernesto Vargas Silva nelle loro
aclaraciónes
de votos sottolineano
come la Corte abbia omesso di fare alcune considerazioni rilevanti
sul contenuto della legge 1327 del 2009, la quale viene definita come
una «Carta
Política esencialmente humanista», che
assegna un grande valore alla dignità umana non soltanto dei minori,
che con la modifica proposta si volevano tutelare, ma anche dei
condannati. In realtà, il perseguimento di un determinato obiettivo,
quale quello della protezione dei minori, che costituisce un dovere
inevitabile dello Stato non giustificherebbe comunque l'uso di
qualunque mezzo. Difatti, la previsione della pena dell’ergastolo
per reati la cui gravità e riprovevolezza morale non viene messa in
discussione, viene considerata come una forma estrema di controllo
sociale e come tale violerebbe principi fondamentali del sistema
costituzionale colombiano tra i quali la funzione rieducativa della
pena e il principio di proporzionalità nella sua determinazione.
(Irene
Spigno)
COLOMBIA –
Ritenuta incostituzionale la norma che consentiva il confronto del
DNA dell’imputato con altri elementi genetici senza previa
autorizzazione giudiziaria
Con
la sentenza C-334/10 la Corte costituzionale colombiana ha dichiarato
l’illegittimità dell’art. 245 del codice di procedura penale
(legge
n. 906 del 2004)
nella parte in cui non prevedeva che il carattere preventivo
dell’autorizzazione giudiziale al confronto dell’esame del DNA
con informazioni genetiche dell’indagato o dell’imputato,
mediante l’accesso a determinati laboratori o centri nei quali tali
dati erano conservati per altre ragioni. La norma infatti prevedeva
che l’intervento dell’autorità giudiziaria avvenisse entro le 36
ore successive alla conclusione di tale esame. La Corte, nel valutare
la legittimità della normativa impugnata, ha analizzato il secondo e
il terzo comma dell’art. 250 della Costituzione
colombiana,
che attribuisce alla Fiscalía
general de la nación la
competenza e i poteri necessari per assicurare il corretto
svolgimento delle indagini e la punizione dei reati. In particolare,
il secondo comma di tale articolo stabilisce la competenza a
predisporre perquisizioni, sequestri o intercettazioni delle
comunicazioni senza necessità di una preventiva autorizzazione
giudiziale: si tratta infatti di casi nei quali il controllo del
giudice interviene entro 36 ore dalla attuazione della specifica
attività di indagine. Al
contrario, il terzo comma riconosce la possibilità che vengano
disposte altre attività di indagine che, in virtù della loro
idoneità ad incidere sui diritti fondamentali, devono essere sempre
precedute dall’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
Secondo la Corte, la
facoltà prevista dalla norma impugnata, secondo la quale la polizia
giudiziaria può compiere delle analisi di confronto tra tracce di
DNA dell’indagato o dell’imputato precedentemente raccolte con
sue informazioni genetiche custodite in laboratori o consultori
medici o similari, rappresenta un tipo di intervento che non è
compreso tra quelli elencati dal secondo comma dell’art. 250 della
Costituzione. L’attività della Fiscalía
rappresenta quindi una lesione dei diritti fondamentali che non trova
giustificazione alcuna nelle norme costituzionali in quanto si
realizza con riferimento a settori attinenti al diritto all’intimità
della persona dell’indagato o imputato, motivo per il quale è
necessario che il compimento di tali analisi sia preceduto
dall’autorizzazione giudiziaria. Allo stesso modo, la disciplina
legislativa non sarebbe giustificata dal fatto che ricorre una
situazione eccezionale di urgenza tale da non potere attendere
l’autorizzazione giudiziaria, in quanto non si tratta di elementi
di prova dei quali si rischia la distruzione o la perdita.
La Corte ha concluso
affermando che la previsione di un controllo giudiziario successivo
al confronto tra i dati genetici dell’imputato è contrario alla
Costituzione, che nell’esercizio dello ius
punendi statale,
conferisce alla Fiscalía
general
la competenza per compiere tutte le attività necessarie per la
persecuzione del reato, la punizione del colpevole e la riparazione
integrale delle vittime, salvaguardando comunque la tutela dei
diritti fondamentali dell’indagato o dell’imputato. (Irene
Spigno)
COLOMBIA
–
Dichiarata
l’incostituzionalità del decreto che dispone lo stato di emergenza
sociale e di tutti gli atti conseguenti
La
Corte costituzionale colombiana, con una serie di pronunce del 16
aprile 2010 (C-252/10, C-253/10 C-254/10 e C-255/10), ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del decreto
legislativo 4975 del 2009 e dei successivi decreti attuativi.
Mediante l’adozione di tale decreto – atto che secondo la
Costituzione
colombiana può essere adottato dal Governo senza una previa delega
legislativa da parte del Parlamento in determinate situazioni di
emergenza quali quelle indicate negli artt. 212, 213 e 214 del testo
costituzionale – il Presidente della Repubblica, che è anche capo
del Governo, aveva dichiarato lo stato di emergenza sociale in tutto
il territorio nazionale per un periodo di trenta giorni, durante i
quali il Governo poteva esercitare tutte le facoltà conferitegli
dall’articolo 215 della Costituzione. Tra queste vi è la
possibilità per il Presidente della Repubblica di adottare decreti
che hanno forza di legge – per la cui validità è comunque
necessaria l’apposizione della firma di tutti i ministri – volti
esclusivamente ad affrontare la crisi per la quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza e impedire il diffondersi dei suoi
effetti.
L’obiettivo che ha
giustificato l’adozione del decreto legislativo 4975 era quello di
fronteggiare la grave situazione nella quale si trovava il Sistema
General de Seguridad Social en Salud,
che minacciava in modo serio la continuità delle prestazioni del
servizio pubblico sanitario, così come il godimento effettivo del
diritto alla salute da parte dei cittadini colombiani.
Con la prima di
queste pronunce, la sentenza C-252/10, conseguente al ricorso
proposto avverso il decreto 4975 dal Procuratore generale, la Corte
ha affermato che la dichiarazione dello stato di emergenza sociale
non aveva rispettato i presupposti di carattere materiale previsti
dalla Costituzione, difettando la presenza di fatti sopravvenuti e
straordinari, ma trattandosi di una situazione di crisi che si
protraeva da tempo. In realtà, come evidenziato nello stesso ricorso
e sottolineato anche dalla Corte, per la risoluzione dell’emergenza
sociale sarebbe stato sufficiente che il Governo avesse utilizzato i
mezzi ordinari a propria disposizione previsti dalla Costituzione e
dalle leggi. La Corte ha affermato che dalle stesse disposizioni
costituzionali si evince come l’utilizzo smisurato del potere di
dichiarare lo stato di eccezione sia da condannare, anche perché
tale pratica ha precedenti negativi nella storia colombiana, in
quanto il suo abuso aveva già condotto il Paese in una situazione di
reale emergenza per decenni. L’utilizzo di tale strumento deve
quindi essere limitato solamente ai casi in cui i mezzi ordinari non
siano idonei a tenere sotto controllo la crisi e i suoi effetti, e
deve essere sottoposto a controlli di carattere politico e giuridico.
Con riferimento al Sistema
General de Seguridad Social en Salud,
la Corte afferma come sia compito del Parlamento, congiuntamente al
Governo – mediante l’iniziativa legislativa – e al Presidente
della Repubblica – mediante l’esercizio del potere regolamentare
e della funzione di ispezione e vigilanza sulla prestazione dei
servizi pubblici –, occuparsi della sua organizzazione e
sostenibilità finanziaria, in modo tale che vengano garantiti un
ampio dibattito e la trasparenza dell’azione governativa.
Al contrario, il
decreto che dichiarava lo stato di emergenza, secondo quanto
sostenuto dalla Corte, difettava di questo apporto partecipativo,
come dimostrato dalla mancanza di studi sul problema e di proposte di
soluzione e dall’assenza di una politica permanente, completa e
progressiva volta alla tutela del diritto alla salute, idonea a dare
attuazione alle disposizioni costituzionali in materia. Anche le
situazioni di abuso, di inefficienza amministrativa e di corruzione,
che sia il decreto dichiarativo dello stato di emergenza che, più in
particolare, il decreto legislativo n. 126 del 2009, istitutivo del
Fondo
Anticorrupción del Sector Salud –
quest’ultimo decreto dichiarato incostituzionale con la successiva
sentenza C-302/2010 –, intendevano fronteggiare, non potevano
essere considerati come fatti sopravvenuti o straordinari: essi,
infatti, sono risalenti nel tempo, sono noti da tempo e, secondo la
Corte, possono e devono essere affrontati mediante l’utilizzo degli
strumenti ordinari predisposti dall’ordinamento giuridico, senza la
necessità di ricorrere ai poteri di cui il Governo gode durante lo
stato di emergenza.
In considerazione
della gravità della situazione finanziaria del sistema di sicurezza
sociale sanitario che potrebbe porre in serio pericolo l’effettivo
godimento del diritto fondamentale alla salute per la maggior parte
della popolazione, la Corte costituzionale ha stabilito che gli
effetti della declaratoria di incostituzionalità siano differiti nel
tempo, secondo quanto previsto dall’art. 45 della legge n. 270 del
1996 (Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia),
il quale prevede che la Corte possa modulare, anche temporalmente,
gli effetti delle proprie decisioni. Alla sentenza sono stati apposti
ben quattro voti dissenzienti (salvamento
de votos):
due per quanto riguarda il differimento degli effetti della decisione
e due con riferimento alle motivazioni che hanno condotto la
maggioranza alla decisione di incostituzionalità.
La decisione della
Corte dichiarativa dell’incostituzionalità del decreto 4975
implica che anche tutti i decreti e gli atti successivi, che
trovavano il loro fondamento giuridico in tale provvedimento, perdano
validità. Così, con la sentenza C-253/10, la Corte ha dichiarato
l’illegittimità por
consecuencia
del decreto legislativo 127/2010, che prevedeva delle modifiche
transitorie ad alcune disposizioni tributarie, che avrebbero
consentito introiti maggiori da destinare al finanziamento dei
servizi sanitari. Anche in questo caso la Corte, considerando che la
declaratoria di illegittimità avrebbe potuto produrre effetti
negativi immediati sul Sistema
de Seguridad Social en Salud,
idonei a mettere in serio pericolo il godimento di questo diritto
fondamentale per un rilevante numero di persone, presumibilmente
quelle comunque più deboli, ha disposto che gli effetti della sua
decisione siano differiti al 16 dicembre 2010. Il differimento degli
effetti della sentenza permetterà al Congresso di adottare misure
idonee per garantire al Sistema
de Seguridad Social en Salud fonti
di finanziamento adeguate, stabili e sufficienti in modo da
consentire ai cittadini colombiani il godimento del loro diritto
fondamentale alla salute. Infine, con le sentenze C-254/10 e C-255/10
sono stati dichiarati incostituzionali rispettivamente il decreto
legislativo 127/2009 riportante “Misure tributarie per affrontare
l’emergenza sociale” e il decreto legislativo 4976/2009
sull’assegnazione delle risorse di bilancio.
(Irene
Spigno)
COMORE – La Corte
costituzionale dichiara illegittima la legge che estende di un anno
il mandato del Presidente
In
maggio si è conclusa una vicenda che ha messo alla prova le
istituzioni democratiche delle Comore. La Corte costituzionale,
infatti, con la sentenza
n. 10-05/CC
ha annullato la legge n. 10-003/CAUCI, voluta dall’attuale
Presidente Sambi e approvata nel marzo 2010, che disponeva che le
elezioni presidenziali fossero posticipate da maggio 2010 a novembre
2011. Il fine dichiarato di questa norma era quello di armonizzare le
tornate elettorali dei vari livelli di governo nelle Comore per
ottenerne un risparmio economico. L’art. 13 della Costituzione,
tuttavia, dispone che il mandato del Presidente sia quadriennale e
che il Capo dell’Esecutivo sia eletto a turno tra le diverse isole
della Federazione. Di conseguenza la Corte costituzionale ha
dichiarato la legge incostituzionale ed ha stabilito che dal 26
maggio 2010 a mezzanotte si aprirà un periodo intermedio durante il
quale Presidente e Vicepresidente devono esercitare i loro poteri in
modo consensuale e non possono esercitare alcuni poteri quali quello
di sciogliere il Parlamento e la Corte costituzionale. (Gabriella
Angiulli)
CORTE
EUROPEA DEI
DIRITTI DELL’UOMO – Il divieto di fecondazione eterologa è in
contrasto con la CEDU negli ordinamenti nei quali è prevista la
fecondazione omologa
Con
una sentenza dello scorso 1° aprile (caso
S. H. ed altri c. Austria),
la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che le norme
della legge austriaca che proibiscono il ricorso alla donazione di
gameti per la fertilizzazione in vitro comporta una discriminazione
fra coppie incompatibile con i principi stabiliti dalla Convenzione.
Alla
luce di tale affermazione, la Corte europea ha condannato lo Stato
austriaco per la violazione dell’art. 14 in combinato disposto con
l’art. 8 della Convenzione.
In
base alla prima disposizione «ogni persona ha diritto al rispetto
della propria vita privata e familiare» e «non può esservi
ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto
a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una
misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese,
alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla
protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti
e delle libertà altrui». Ai sensi invece dell’art. 14, «il
godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione
deve essere assicurato senza nessuna discriminazione».
Pur riconoscendo la
serietà del c.d. “rischio eugenetico” – argomento, questo,
invocato dal Governo austriaco a difesa della propria normativa – i
giudici di Strasburgo hanno affermato che la completa messa al bando
della fecondazione eterologa appare comunque come una soluzione non
proporzionata, in quanto sono possibili interventi da parte del
legislatore atti a minimizzare un tale pericolo.
Occorre osservare,
peraltro, che nell’affermare la violazione da parte dell’Austria
del combinato disposto risultante dagli artt. 14 e 8 CEDU, la Corte
non ha affermato né l’esistenza di un diritto delle coppie a
procreare, né, tantomeno, ha sancito la contrarietà tout
court alla
Convenzione del divieto di fecondazione eterologa. Il percorso
argomentativo dei giudici di Strasburgo ha preso le mosse invece
dalla irragionevolezza del suddetto divieto allorché la normativa
nazionale consenta il ricorso alla fecondazione omologa. Si
introdurrebbe infatti una inammissibile discriminazione fra le coppie
che possono ricorrere con successo alla fecondazione omologa e quelle
per le quali l’unica possibilità di concepire un figlio consiste
nelle tecniche di fecondazione eterologa. Dalla pronuncia della I
Sezione sembra emergere dunque il principio in base al quale persone
che si trovano nella medesima condizione di infertilità non possono
essere trattate diversamente solamente in ragione della diversa
tecnica di fecondazione utilizzata. Il divieto di fecondazione
eterologa sarebbe pertanto ammissibile solamente negli ordinamenti
che proibiscono altresì la fecondazione omologa.
La sentenza della
Corte, benché abbia esclusivamente efficacia inter
partes,
rischia di avere pesanti ripercussioni anche su altri ordinamenti,
tra cui quello italiano. La legge n. 40 del 2004, la quale regola la
materia della procreazione medicalmente assistita vietando in modo
assoluto l’intervento di un donatore esterno alla coppia coniugata
o convivente (art. 4, comma 3), presenta infatti numerosi punti di
affinità con la normativa austriaca censurata a Strasburgo. A parte
il rischio di una condanna dello Stato italiano dinnanzi alla stessa
Corte europea, dopo la sentenza in esame sono stati presentati
numerosi ricorsi presso alcuni tribunali italiani con l’obiettivo
di sollevare una questione di costituzionalità vertente sull’art.
4 della legge 40. Oltre a denunciare la violazione degli artt. 2 e 3
della Costituzione, i ricorrenti lamentano altresì la violazione
dell’art. 117 Cost. richiamando da un lato la pronuncia della Corte
europea e dall’altro le sentenze 348 e 349 del 2007, con la quale è
stata affermata per la prima volta la parametricità della CEDU.
(Renato
Ibrido)
CORTE EUROPEA DEI
DIRITTI DELL’UOMO – Entrati in vigore il Protocollo n. 14 ed il
nuovo regolamento di procedura della Corte
A
tre mesi dall’ultima ratifica, il 1° giugno 2010 è entrato in
vigore il Protocollo
n. 14
della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo.
Il Protocollo si
propone di far fronte al problema dell’eccessivo carico di lavoro
della Corte, rafforzando la capacità di selezione rispetto ai
ricorsi ritenuti non meritevoli ed individuando apposite misure in
grado di trattare in maniera più efficace i c.d. “casi clone”,
ossia i ricorsi per i quali esiste già una solida giurisprudenza. Si
consideri che, al 1° gennaio 2009, l’arretrato della Corte europea
dei diritti dell'uomo veniva stimato attorno alle 97.000 cause.
L’aumento esponenziale del contenzioso registrato nell’ultimo
decennio è dovuto a due fattori fondamentali: l’adesione di nuovi
Stati membri al Consiglio d’Europa e il notevole incremento dei
ricorsi individuali, anche a causa della non sempre adeguata
conoscenza delle procedure della Corte da parte degli operatori
giuridici degli Stati membri.
Gli artt. 7 ed 8 del
Protocollo, i quali introducono i nuovi artt. 27 e 28 della
Convenzione, attribuiscono ad un giudice unico della Corte europea il
potere di dichiarare irricevibile o di cancellare dal ruolo un
ricorso individuale presentato in virtù dell’art. 34 CEDU nei casi
in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame. La
decisione del giudice unico è definitiva. Nell’ipotesi in cui il
ricorso individuale superi il vaglio preliminare del giudice unico,
questi lo trasmette o ad un comitato ovvero, in alternativa, ad una
sezione per un ulteriore esame. Nel primo caso, il comitato, ma solo
all’unanimità, può: a) dichiarare il ricorso irricevibile o
cancellarlo dal ruolo nei casi in cui tale decisione può essere
presa senza ulteriore esame; b) dichiararlo ricevibile e pronunciare
nel contempo una sentenza sul merito, se la questione relativa
all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei
suoi Protocolli all’origine della causa è oggetto di una
giurisprudenza consolidata della Corte. Qualora poi nessuna decisione
sia presa in virtù dei nuovi artt. 27 e 28, una sezione si
pronuncerà sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali.
L’art. 39 CEDU,
come modificato dall’art. 15 del Protocollo, disciplina poi una
procedura riservata di composizione amichevole delle controversie,
stabilendo che «in qualsiasi momento della procedura, la Corte può
mettersi a disposizione delle parti interessate al fine di giungere
ad una composizione amichevole della causa che si ispiri al rispetto
dei diritti dell’uomo riconosciuti dalla Convenzione».
Oltre al problema di
assicurare un più efficace funzionamento della Corte, il Protocollo
n. 14 ha poi introdotto ulteriori disposizioni tese a valorizzare il
ruolo del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa in ordine
alla supervisione dell’esecuzione delle pronunce della Corte.
Con
l’entrata in vigore del Protocollo n. 14 ha cessato di avere
applicazione il Protocollo
n. 14-bis,
ossia un apposito strumento “ponte” varato dal Comitato dei
ministri del Consiglio d’Europa tenutosi a Madrid nel maggio 2009
allo scopo di assicurare un miglior trattamento dei ricorsi in attesa
del perfezionamento dell’iter
di ratifica del Protocollo n. 14. Tale iter
è
stato completato il 18 febbraio 2010, allorché il ministro della
giustizia della Federazione russa ha consegnato al Segretario
generale del Consiglio d’Europa gli strumenti di ratifica del
Protocollo in occasione della Conferenza di Interlaken sul futuro
della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il
completamento dell’iter
di ratifica del Protocollo n. 14 ha reso necessaria l’introduzione
di alcuni emendamenti al regolamento
di procedura
della Corte. La revisione del regolamento, approvata il 29 marzo 2010
dai giudici di Strasburgo, è entrata in vigore contestualmente al
Protocollo n. 14.
Fra
le nuove norme contenute nel regolamento interno, particolare rilievo
assumono soprattutto le modifiche al sistema di incompatibilità dei
membri della Corte. Ai sensi del nuovo art. 4, c. 2 un ex giudice non
potrà rappresentare a qualunque titolo una parte o un terzo in
relazione ai ricorsi presentati prima della data di cessazione del
proprio mandato e nei due anni successivi. (Renato
Ibrido)
CORTE
EUROPEA DEI
DIRITTI DELL’UOMO – Il divieto di trattamenti contrari all’art.
3 non ammette eccezioni neppure se giustificate dalla necessità di
salvare la vita di un minore
Con
una decisione del 1° giugno 2010 (caso Gäfgen
v. Germany),
la Grand
Chambre
ha condannato lo Stato tedesco per la violazione dell’art. 3 della
Convenzione
(divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti),
ribaltando in parte il giudizio della V Sezione della Corte.
Nel 2003, il signor
Gäfgen, sospettato del rapimento di un bambino, fu oggetto al
momento dell’arresto e del successivo interrogatorio di gravi atti
di coercizione fisica, giustificati dalle autorità di polizia sulla
base della necessità di individuare il prima possibile il luogo di
detenzione del minore, ritenendo che il pericolo per la vita del
bambino fosse imminente.
Il
30 giugno del 2008, la V sezione della Corte europea (application
n. 22978/05),
pur riconoscendo la violazione dell’art. 3, ha respinto la
richiesta di condanna dello Stato tedesco. Secondo i giudici,
infatti, l’ordinamento nazionale aveva già accordato, mediante i
propri rimedi interni, una riparazione alle violazioni di cui
all’art. 3, provvedendo in particolare a punire i funzionari di
polizia colpevoli delle coercizioni. La decisione è stata assunta
malgrado l’opinione dissenziente di uno dei componenti della Corte,
il quale ha rilevato che le sanzioni irrogate ai funzionari di
polizia non hanno eliminato la violazione della Convenzione.
A due anni di
distanza, la Corte europea dei diritti dell’uomo è tornata a
pronunciarsi sul caso Gäfgen. La Grand
Chambre,
pur rilevando che la condotta della polizia era stata motivata dalla
necessità di salvare la vita di un bambino, ha affermato che il
divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti opera a
prescindere dalla motivazione delle autorità o dalla natura della
vittima, non ammettendo mai eccezioni, neppure nel caso di grave
rischio per la vita di un individuo.
A differenza della
decisione della V sezione, la sentenza in esame non si è limitata ad
affermare la violazione della Convenzione, ma ha altresì condannato
lo Stato tedesco, ritenendo modeste ed insufficienti le sanzioni
irrogate nei confronti dei poliziotti. In particolare, i tribunali
interni, riconoscendo una gamma assai ampia di attenuanti, fra le
quali quella legata alla necessità di salvare la vita del bambino,
hanno irrogato una sanzione priva di efficacia deterrente rispetto a
future violazioni dell’art. 3. Inoltre, ad avviso della Corte di
Strasburgo, la promozione di uno dei poliziotti condannati alla guida
di un organo di polizia pone seri dubbi circa l’adeguatezza della
reazione delle autorità nazionali. (Renato
Ibrido)
CORTE
EUROPEA DEI
DIRITTI DELL’UOMO – Non spetta al giudice civile sindacare le
tecniche che i giornali adottano per attrarre l’attenzione del
propri lettori
Il
1° giugno 2010, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
condannato lo Stato spagnolo (caso Gutiérrez
Suárez c. Espagne)
per la violazione dell’art. 10 della CEDU
(libertà di informazione). Secondo la Corte, non spetta ai tribunali
nazionali sindacare le tecniche che i giornali e gli organi di stampa
adottano per attrarre l’attenzione dei propri lettori.
Il
caso trae origine dalla condanna in sede civile del direttore ed
editore del periodico Diario
16,
Gutiérrez Suárez, il quale, ponendo in relazione la famiglia reale
del Marocco con una vicenda di cronaca legata al traffico di droga,
aveva deliberatamente forzato il titolo di un articolo. Ad avviso dei
tribunali spagnoli, proprio questa forzatura del titolo aveva
comportato la lesione del diritto all’onore protetto in special
modo dalla legge
organica n. 1 del 5 marzo 1982.
Secondo i giudici di
Strasburgo, il diritto alla libertà di stampa sancito dall’art. 10
della Convenzione assicura ai giornalisti un certo “grado di
esagerazione” nei titoli, sempre che le informazioni contenute
all’interno dell’articolo risultino veritiere. Allo scopo di
verificare se l’esercizio della libertà di informazione non si sia
tramutato in una ingiustificata lesione al diritto all’onore, è
necessario quindi considerare il titolo ed il contenuto dell’articolo
unitariamente. (Renato
Ibrido)
CORTE
EUROPEA DEI
DIRITTI DELL’UOMO – Nel caso dell’ex imam
Trabelsi, condannata l’Italia per la violazione degli artt. 1, 3 e
34 della Convenzione
Il
13 aprile 2010, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Trabelsi
c. Italia,
ricorso n. 50163/08) ha condannato l’Italia per la violazione
dell’art. 1 (dovere di garantire i diritti stabiliti dalla
Convenzione ad ogni persona sotto la sua giurisdizione), 3 (divieto
di tortura e di trattamenti inumani o degradanti) e 34 (diritto ad un
ricorso individuale effettivo ed utile) della Convenzione.
I giudici di
Strasburgo hanno in particolare contestato alle autorità italiane di
aver trasferito in Tunisia l’ex
imam
di Cremona, Mourad Trabelsi, senza aver tenuto conto dei seri indizi
che confermavano l’esistenza di torture o trattamenti inumani o
degradanti all’interno del sistema carcerario tunisino. La
posizione italiana è risultata poi aggravata dal non aver rispettato
le misure provvisorie stabilite dalla Corte e dall’aver di fatto
reso privo di effetti il ricorso presentato dal cittadino tunisino.
Dopo
aver scontato una condanna a sette anni per terrorismo internazionale
di matrice islamica ed alla pena accessoria dell’espulsione, il 20
ottobre 2008, un mese prima di terminare di scontare la propria pena,
Trabelsi ha presentato ricorso alla Corte europea. Essendo stato
condannato nel 2005 in Tunisia a dieci anni di detenzione per reati
di terrorismo, l’ex imam
ha sostenuto che il trasferimento nel suo paese natale avrebbe
comportato la violazione dell’art. 3 della Convenzione, visti i
seri rischi di essere sottoposto a torture o trattamenti inumani o
degradanti. Il 28 novembre, la Corte, ai sensi dell’art. 39 del
proprio regolamento
di procedura,
ha richiesto all’Italia di soprassedere all’eventuale espulsione
in attesa che il caso del ricorrente fosse esaminato a Strasburgo. Il
3 dicembre, il Ministro dell’interno, avvalendosi dei poteri
introdotti dalla legge
n. 155 del 2005,
ha decretato l’espulsione di Trabelsi per motivi di sicurezza
nazionale. Dopo la conferma del provvedimento di espulsione da parte
del tribunale di sorveglianza di Pavia, il 13 dicembre la misura è
stata eseguita.
Le garanzie
richieste dal Governo italiano alla Tunisia circa il rispetto del
trattamento di Trabelsi non sono state considerate dalla Corte
convincenti. In particolari, tali garanzie, benché richieste prima
dell’esecuzione del provvedimento di espulsione, sono arrivate in
forma generica solamente dopo il trasferimento di Trabelsi nel
carcere di Saouaf.
La sentenza obbliga
lo Stato italiano a corrispondere 15.000 euro al ricorrente a titolo
di danni morali.
Il
20 maggio 2010, il Segretario generale del Consiglio d’Europa,
Thorbjorn Jagland, con riferimento ad una vicenda per molti aspetti
simile (caso Mannai), ha espresso una profonda preoccupazione per la
decisione delle autorità italiane di estradare un cittadino tunisino
nel proprio paese d’origine, disattendendo la richiesta della Corte
di soprassedere all’estradizione. Richiamando espressamente la
sentenza Trabelsi, Jagland ha ribadito la necessità che le misure
adottate dalla Corte, in quanto
giuridicamente vincolanti per la totalità delle Parti della CEDU,
siano rispettate da ogni Stato membro, compresa l’Italia.
«Qualsiasi azione contraria – ha aggiunto il Segretario generale –
rischia di compromettere il sistema dei diritti umani, essenziale per
la tutela di tutti i cittadini europei».
(Renato
Ibrido)
CORTE
EUROPEA DEI
DIRITTI DELL’UOMO – Dopo l’approvazione della legge austriaca
sulle unioni civili, la Corte si pronuncia in materia di same
sex-marriage
Il
1° gennaio 2010
è entrata in vigore la legge austriaca in materia
Lebenspartnerschaft
(LPS).
Definita
come l’«unione di vita» attraverso la quale due persone del
medesimo sesso si assumono reciprocamente diritti e doveri, la
Lebenspartnerschaft ricalca,
sia pure con alcune importanti e significative differenze, l’istituto
del matrimonio. L’unione civile non può essere costituita, oltre
che dalle coppie eterosessuali, da parenti in linea retta nonché tra
fratelli e sorelle. La costituzione di una unione civile è infine
preclusa a chi è già unito in matrimonio ovvero è legato ad altra
Lebenspartnerschaft.
A differenza di analoghe discipline previste in Germania e in
Svizzera, la normativa austriaca prevede l’obbligo di mantenimento
a carico del partner
che con colpa ha determinato il fallimento dell’unione. Il
provvedimento legislativo introduce poi alcune modifiche al codice
civile (ABGB),
soprattutto in materia ereditaria, locazione, diritto internazionale
privato, competenza degli organi giurisdizionali.
Parallelamente
all’iter
di approvazione della nuova legge si è svolto dinnanzi alla Corte
europea dei diritti dell’uomo il procedimento Schalk
and Kopf v. Austria.
Una coppia omosessuale aveva lamentato la violazione degli artt. 8
(diritto al rispetto della vita privata e familiare), 12 (diritto al
matrimonio) e 14 (divieto di discriminazione) da parte della
legislazione austriaca, la quale sia prima che dopo le modifiche
entrate in vigore nel gennaio scorso, continua ad escludere il
matrimonio fra persone dello stesso sesso. Il procedimento si è
concluso il 24 giugno con una sentenza della I sezione della Corte di
Strasburgo, la quale ha affermato che in nessun modo la Convenzione
obbliga gli Stati membri a riconoscere il diritto al matrimonio fra
persone dello stesso sesso.
Secondo la Corte,
«le autorità nazionali sono preposte a soddisfare i bisogni sociali
(...) e il matrimonio racchiude connotazioni sociali e culturali
profondamente radicate, le quali differiscono largamente da un Paese
ad un altro (…) I differenti Stati membri non devono quindi
conferire forzatamente alle coppie omosessuali uno statuto analogo a
quello previsto per il matrimonio».
Tre giudici hanno
espresso una opinione dissenziente rispetto a quella di maggioranza.
Due giudici hanno invece manifestato una opinione concorrente.
(Renato
Ibrido, Francesco Saitto)
EGITTO
–
Nuova
proroga dello stato di emergenza iniziato nel 1981
L’11
maggio 2010 il Parlamento egiziano con una maggioranza di 308 voti
favorevoli e 103 contrari ha approvato il decreto presidenziale che
dispone la proroga dello stato di emergenza per altri due anni, a
partire dal 1° giugno 2010 e con scadenza prevista il 31 maggio 2012
(v.
Palomar
n. 34).
In Egitto, lo stato di emergenza cominciò nel 1967, conobbe una
pausa di 18 mesi tra il 1980 e il 1981, per poi essere reintrodotto
nel 1981 a seguito dell'omicidio del Presidente Anwar Sadat per mano
di al-Jihad,
un movimento politico di matrice islamica che si opponeva alla
secolarizzazione della nazione. Esso è stato poi ripetutamente
rinnovato, prima per periodi di tre anni, successivamente ridotti a
due dal 2006, nonostante le proteste di gruppi locali e
internazionali per la tutela dei diritti umani, oltre che
dell'opposizione al Governo. Nel 1981, quando le leggi di emergenza
furono reintrodotte, vi era effettivamente una situazione tale da
giustificarle: infatti, dopo l’omicidio del Presidente Sadat,
l’esigenza di contrastare i gruppi violenti di matrice
fondamentalista si presentava come irrinunciabile. Inoltre, nei due
decenni successivi l’Egitto rimase coinvolto in forti tensioni con
la Jihad
islamica, che spesso si tradussero in violenti attacchi terroristici
che provocarono tra l'altro la morte di decine di turisti con
l'intento di provocare un collasso dell’economia egiziana. Tali
tensioni culminarono nel 1995, con un attentato alla vita del
Presidente Hosni Mubarak durante un suo viaggio in Etiopia.
Le leggi
d’emergenza, che si sono susseguite per quasi trenta anni, hanno
conferito alla polizia ampi poteri coercitivi e limitativi della
libertà personale: infatti essa può disporre l’arresto e la
detenzione senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione
giudiziaria e senza che vi sia una convalida successiva entro un
breve termine. La limitazione della libertà personale può protrarsi
per un periodo massimo di novanta giorni, senza necessità che sia
formalizzata un’imputazione o si svolga un processo, consentendo
quindi che la polizia disponga l’arresto o la detenzione di un
individuo indipendentemente dal presunto compimento di un determinato
reato e senza che sussista un giustificato motivo. Scaduto il termine
dei novanta giorni è previsto il rilascio dell’arrestato, nei
confronti dei quali però nulla impedisce che sia disposto un altro
arresto anche immediatamente: in tal modo si permette che la
detenzione senza una formale imputazione si protragga per un tempo
potenzialmente indefinito. Le leggi di emergenza inoltre hanno
previsto l’istituzione di tribunali speciali davanti ai quali non è
ammessa la possibilità di ricorrere in appello avverso decisioni
limitative della libertà personale. In realtà con il passare del
tempo le disposizioni più controverse delle leggi di emergenza sono
state ridimensionate come è accaduto, ad esempio, mediante la
limitazione del potere delle forze di polizia di sorvegliare i mezzi
di comunicazione e di disporre intercettazioni in modo arbitrio.
Si tratta quindi di
provvedimenti che evidentemente hanno consentito la sospensione di
diversi diritti costituzionali, la cui finalità principale è stata
non quella di fronteggiare un reale stato di emergenza, bensì quella
di controllare il compimento di attività politiche da parte di
gruppi di opposizione. Infatti, i critici nei confronti di tali leggi
hanno messo in evidenza come le autorità egiziane abbiano usato i
provvedimenti normativi che si accompagnano alla dichiarazione dello
stato d’emergenza principalmente come strumento politico contro gli
avversari, tra i quali i Fratelli musulmani. Si tratta di una
formazione politica che si richiama ai doveri di fedeltà ai valori
islamici tradizionali e che, con un quinto dei seggi del Parlamento,
rappresenta il più grande movimento di opposizione in Egitto.
La particolare
connotazione di strumento di controllo politico che è riconosciuta
alle leggi di emergenza è rappresentata anche dal fatto che sotto la
vigenza di tali provvedimenti non sono ammessi scioperi,
manifestazioni o incontri pubblici; il governo ha il diritto di
censurare o chiudere le testate giornalistiche e i media “pericolosi”
per lo Stato, di monitorare la corrispondenza privata e le chiamate
telefoniche e di disporre altre misure di controllo, quali
perquisizioni e sequestri, senza alcuna autorizzazione giudiziale
preventiva e senza la necessità di ottenere un provvedimento di
convalida di tali atti.
La legge appena
approvata dal Parlamento egiziano – dominato dal Partito nazionale
democratico del Presidente Hosni Mubarak – secondo le parole del
Primo ministro egiziano, Ahmad Nazif, durante il suo discorso
pronunciato di fronte all'organo legislativo in occasione
dell’approvazione della proroga dello stato di emergenza, introduce
rilevanti novità rispetto alla normativa precedente. In particolare
le misure previste si applicheranno soltanto con riferimento ai reati
di terrorismo e al traffico di sostanze stupefacenti, non comportando
così la limitazione di diritti fondamentali costituzionalmente
garantiti, a meno che non si tratti di fatti collegati ai due reati
indicati. La sua giustificazione risiede nell’emersione negli
ultimi anni di fattori di pericolo nuovi, tra i quali atti
terroristici e conflitti regionali, considerati una minaccia per la
sicurezza nazionale e l’ordine pubblico, anche se in realtà, in
dichiarata applicazione delle leggi di emergenza, è stato disposto
l’arresto di tutti i candidati dell’opposizione (in particolare
degli appartenenti ai Fratelli musulmani) che utilizzavano slogan
elettorali di natura religiosa in occasione dell’elezione della
Shura
(Camera alta del Parlamento) del 1° giugno 2010. A partire dal 2005,
il Presidente Mubarak ha più volte promesso alla Nazione di
sostituire le leggi dello stato di emergenza con una compiuta
normativa anti-terrorismo, il cui progetto però, allo stato attuale,
non risulta essere stato ancora elaborato. (Irene
Spigno)
EGITTO
–
La Corte suprema amministrativa dispone la revoca della cittadinanza
agli uomini sposati con donne israeliane di religione ebraica
Il 5 giugno 2010 la
Corte suprema amministrativa, giudice di ultima istanza nel sistema
giudiziario egiziano, ha confermato la validità di una norma che
conferisce al Ministro dell’interno il potere di revocare la
cittadinanza egiziana agli uomini che contraggono matrimonio con
donne israeliane di fede ebraica. La decisione della Corte si basa
sulla distinzione tra le donne israeliane di religione ebraica e
quelle di fede islamica, affermando che si tratta di due situazioni
profondamente differenti. Nonostante tali asserzioni di carattere
generale, la Corte ha affermato che spetta al Ministro, previa
sottoposizione della questione all’attenzione del Governo, decidere
quali provvedimenti adottare con riferimento ad ogni singolo caso di
matrimonio misto, lasciando quindi all’organo governativo le
determinazioni circa la permanenza della cittadinanza egiziana in
capo a colui che contrae matrimonio con una cittadina israeliana di
fede ebraica. La Corte ha considerato la valutazione dei matrimoni
misti come critica per la sicurezza nazionale e come necessaria per
mantenere quel senso di fedeltà e di devozione che lega l’Egitto
ai propri cittadini e all’intero mondo arabo. La sentenza della
Corte decide l’appello presentato nei confronti della decisione
assunta dal Consiglio di Stato nel maggio dello scorso anno, su
richiesta dell’avvocato Nabih el Wahsh, sostenitore della necessità
di revocare la nazionalità agli egiziani sposati a donne israeliane.
La sentenza del Consiglio di Stato prevedeva che il Ministro
dell’interno dovesse applicare la normativa del 1976, che proibiva
i matrimoni tra gli uomini di nazionalità egiziana e le donne
israeliane che avevano prestato servizio nell’esercito o che
avevano appoggiato l’ideologia del sionismo. Secondo El Wahsh, la
legge egiziana proibisce il matrimonio fra egiziani e «persone
considerate sioniste» e anche ai figli di queste coppie miste
andrebbe, a suo giudizio, impedito di svolgere il servizio militare.
I Ministri degli esteri e dell’interno avevano fatto ricorso contro
la sentenza di primo grado, sostenendo che una decisione di questa
portata deve essere presa in sede parlamentare e non giudiziaria. La
sentenza della Corte suprema amministrativa non è appellabile.
(Irene
Spigno)
FILIPPINE – La
Corte suprema afferma la possibilità per un’associazione a difesa
dei diritti degli omosessuali di presentare candidati alle elezioni
politiche
Con
la decisione Ang
Ladlad Lgbt Party v. Commission Elections,
emessa in data 8 aprile 2010, la Corte suprema delle Filippine ha
affermato il diritto dell’associazione a tutela dei diritti degli
omosessuali Ang Ladlad di presentare candidati per la partecipazione
alle consultazioni elettorali nazionali in veste di partito politico
accreditato. La decisione della Corte annulla l’ordine
emesso il 11 novembre 2009 dalla Commissione elettorale (Commission
of Elections, Comelec)
che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dell’associazione
Ang Ladlad come partito politico con la conseguente possibilità di
partecipare alle elezioni nominando propri candidati. Il Comelec
aveva motivato il rifiuto del riconoscimento facendo riferimento alla
supposta politica dell’associazione in termini di tolleranza di
«situazioni di immoralità che offendono il sentimento religioso».
La Corte, nel valutare la legittimità costituzionale dell’ordine,
ha ritenuto di riscontrare in esso – e nelle ragioni che ne erano
alla base – una violazione dell’art. III, sez. 5 della
Costituzione
delle Filippine, così come precedentemente interpretato, il quale
prescrive una posizione di neutralità in materie a carattere
religioso. Nelle parole della Corte: «affermiamo che la riprovazione
morale, senza alcuna altra ragione, non costituisce un interesse
pubblico sufficiente che possa giustificare l’esclusione di
soggetti omosessuali dalla partecipazione alle elezioni e al sistema
di rappresentanza politica tramite partiti». Nella stessa decisione,
avendo verificato la sussistenza in capo alla Ang Ladlad di tutti i
requisiti richiesti per poter ottenere il riconoscimento come partito
politico, la Corte ha disposto la partecipazione del partito in
oggetto alle consultazioni elettorali di maggio. (Gianluca
Gentili)
FRANCIA
–
Pubblicate le prime decisioni del Conseil
constitutionnel
sulle questions
prioritaires de constitutionnalitè
Il
28 maggio il Conseil
constitutionnel
ha reso la prima pronuncia di incostituzionalità di una legge in
seguito alla presentazione di una question
prioritarie de constitutionnalitè
in cui l’attività di “filtro” (v. Palomar
n. 40)
era stata effettuata dal Consiglio di Stato. Il ricorso concerneva
l’art. 26 della legge n. 81-734 del 3 agosto 1981, con cui si
stabilivano le condizioni dell’aggiornamento, sulla base
dell’inflazione, delle pensioni attribuite ai cittadini francesi
nati in Algeria, e che aveva il proprio fondamento nell’art. 71
della legge del 26 dicembre 1959, mediante cui si consentiva la
“cristallizzazione” delle pensioni. Il Conseil
ha
deciso, infatti, che tale articolo dà luogo ad una discriminazione
fra i cittadini sulla base del luogo di nascita. Al fine di evitare
lacune nell’ordinamento e consentire al legislatore di provvedere,
i giudici costituzionali hanno stabilito che la sentenza produrrà i
propri effetti a partire dal 1° gennaio 2011. (Valentina
Rita Scotti)
FRANCIA
– Il Conseil
constitutionnel
precisa la propria giurisprudenza relativa al controllo di
compatibilità tra legge nazionale e diritto europeo
Con
la decisione n. 2010-605
DC
del 12 maggio 2010 il Conseil
constitutionnel si
è pronunciato sulla costituzionalità della legge n. 2010-476
relativa all’apertura alla concorrenza e alla regolamentazione del
settore del gioco d’azzardo su internet, in seguito al ricorso di
sessanta deputati dell’opposizione. Fra i profili a partire dai
quali il ricorso era stato avanzato, rileva in particolare la mancata
aderenza della legge al diritto comunitario. Il Conseil
ha
così avuto modo di precisare la propria giurisprudenza relativa al
controllo di compatibilità tra la legge nazionale e il diritto
internazionale ed europeo, su cui già si era di pronunciata con
la decisione n. 74-54
DC del 15 gennaio 1975.
In
particolare, i giudici costituzionali hanno chiarito che non
rientra nelle competenze del Conseil esaminare la
compatibilità delle leggi nazionali con gli impegni
internazionali ed europei della Francia, che invece spetta ai giudici
ordinari e amministrativi, nonostante il riferimento in Costituzione
al Trattato di Lisbona.
(Valentina
Rita Scotti)
GEORGIA – La Corte
costituzionale dichiara illegittima la legge organica che disciplina
il processo costituzionale nella parte in cui alcune categorie di
persone erano escluse dal diritto di azione
Con
una sentenza
del 28 giugno, la Corte costituzionale georgiana ha dichiarato
incostituzionale la legge organica che disciplina il processo
costituzionale nella parte in cui tre categorie di soggetti venivano
escluse dal diritto di adire il giudice delle leggi. Così come
originariamente formulata, infatti, la legge escludeva dal diritto di
adire in via principale la Corte gli apolidi, i cittadini di altri
Stati non residenti in Georgia e, infine, le persone giuridiche di
diritto straniero.
Il
Difensore pubblico georgiano ha impugnato queste norme sostenendo che
simili restrizioni violassero l’art. 42 della Costituzione
che, usando l’espressione «tutti», implica la titolarità del
diritto di adire la Corte costituzionale a tutela dei propri diritti
anche in capo ai non cittadini. L’avvocato che difendeva il Governo
e il Parlamento sosteneva, invece, che intendere il diritto nel modo
suddetto significasse permettere a forze esterne al Paese di incidere
sulla legislazione georgiana.
Dopo aver
tratteggiato e richiamato i singoli diritti fondamentali tutelati in
Costituzione e aver ribadito l’importanza di garantire che
l’esercizio del potere legislativo sia comunque limitato nel
rispetto del secolare principio della separazione dei poteri, i
giudici hanno, dunque, sancito l’incostituzionalità della
normativa introdotta dal Parlamento che esplicitamente privava alcune
categorie di persone della tutela della Corte costituzionale,
considerata, in un tale contesto, come ultimo baluardo posto a difesa
dei diritti stessi. (Francesco
Saitto)
GERMANIA – Il
tribunale del lavoro di Stoccarda ha ritenuto che non costituisce una
discriminazione basata su motivi etnici il definire una persona
“Ossi”
Il 15 aprile, il
tribunale del lavoro di Stoccarda ha reso una sentenza con la quale
ha ritenuto che non può considerarsi come appartenente ad un gruppo
etnico autonomo chi proviene dalla Germania dell’Est, che non
costituisce una discriminazione etnica il definire una persona come
“Ossi” e, di conseguenza, che, anche sulla base di ciò, si
decida di non assumerla.
Il caso si è
originato in una causa di lavoro: una donna di Berlino Est aveva
visto rifiutata la sua domanda di impiego in una società e nel
curriculum, che le era stato rinviato, aveva trovato scritto il
vocabolo “Ossi”, apposizione che in questo contesto assume un
chiaro significato spregiativo. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che
ciò non integrasse una discriminazione etnica perché, nonostante il
riconosciuto e chiaro intento di esprimere un giudizio negativo
collegato alla provenienza geografica, il semplice provenire dall’Est
non significa di per sé appartenere ad una etnia specificamente
individuata, vista, peraltro, – secondo il tribunale – la forte
omogeneità culturale e storica che intercorre tra Est ed Ovest.
(Francesco Saitto)
GERMANIA
– Il
Tribunale costituzionale
respinge
due
richieste di sospensione di altrettante leggi volte a garantire
maggiore stabilità economica nell’area euro
Nel
complesso e burrascoso itinerario di salvataggio
economico-finanziario della Grecia – che ha di fatto messo a dura
prova le istituzioni comunitarie – si inserisce anche una vicenda
meno nota, ma non per questo meno significativa viste le conseguenze
che avrebbero potuto avere le decisioni del Tribunale costituzionale
tedesco. Si tratta di due pronunce, una del 7 maggio ed l'altra del 9
giugno, con cui il giudice delle leggi si è rifiutato di sospendere
in via cautelare, secondo quanto previsto dall’art. 32
del Bundesverfassungsgerichtsgesetz,
l’efficacia di provvedimenti volti ad ottemperare e dare esecuzione
a specifici accordi raggiunti in sede europea.
Nella
prima ordinanza
(BVerfG,
2 BvR 987/10),
il Tribunale costituzionale ha deciso su una domanda di sospensione
cautelare volta a bloccare il prestito di oltre 22 miliardi di euro
deciso dal Governo e destinato a ripianare la situazione critica in
cui la Grecia era precipitata. I ricorrenti sostenevano che la legge,
che aveva recepito l’accordo siglato in sede di Consiglio europeo,
violasse l’art.
14,
sez. I del Grundgesetz,
che
sancisce al primo comma che la proprietà e i diritti ereditari sono
garantiti. I ricorrenti, che chiedevano una vera e propria
sospensione della legge perché lesiva dei loro diritti fondamentali,
lamentavano anche la violazione dell’art. 38, sez. I (relativo al
diritto il voto) e dell'art. 2, sez. I (che sancisce il diritto di
ogni individuo a sviluppare la propria personalità nel rispetto
degli altrui diritti).
Con questa
importante decisione che nella parte iniziale ripercorre anche la
storia dell’Unione monetaria, il BVerG
ha rigettato la domanda perché – vi si legge –, tenendo conto
che i vari Protocolli siglati prevedono condizioni molto precise e
particolarmente severe per la restituzione del prestito, i motivi
alla base del ricorso avverso la legge risultano totalmente infondati
e non provati. La motivazione si sofferma sulla considerazione che,
essendo la richiesta dei ricorrenti di carattere prettamente
cautelare, essi avrebbero dovuto fornire una prova particolarmente
seria della lesione dei diritti conseguente all’applicazione della
legge impugnata, così come richiesto dalla giurisprudenza costante
del Tribunale costituzionale in applicazione dell’art. 32 della
legge sul Bundesverfassungsgericht.
Tale prova, secondo i giudici di Karlsruhe,
deve essere poi ancora più convincente, se la legge è approvata in
esecuzione di accordi internazionali, come nel caso di specie. Il
giudice delle leggi, così, ha avuto cura di affermare che, nel caso
in esame, non solo non è stata fornita alcuna prova che il prestito
garantito comportasse un danno irreparabile per i diritti
fondamentali dei cittadini, ma che, al contrario, certe apparivano
invece le conseguenze disastrose per l’economia tedesca in
conseguenza di una grave instabilità economica nell’area euro. Non
essendo, dunque, provata la lesione dei diritti fondamentali ed
essendo, invece, sicuri i rischi per l’economia in caso di un
comportamento difforme, la domanda di sospensione cautelare degli
effetti della legge non poteva essere accolta.
La
seconda
decisione (BVerfG, 2 BvR 1099/10) aveva invece come oggetto la legge
sulle garanzie volte a istituire uno Stabilisierungsmechanismus
(meccanismo
di stabilizzazione). Dopo aver richiamato la particolare congiuntura
economica attuale e l'ordinanza vista sopra, il Tribunale
costituzionale ha ricostruito la vicenda: a seguito della riunione
dell’Ecofin del 9 maggio, i Paesi dell’area euro hanno deciso di
istituire un meccanismo europeo di stabilizzazione, basato su due
elementi: i) un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, da
un lato, e ii) un Fondo europeo di stabilizzazione finanziaria,
istituito sulla base di un accordo intergovernativo tra gli Stati
membri del gruppo euro al fine di regolare la concessione di prestiti
e linee di credito, dall'altro. Con regolamento n. 407/2010 dell’11
maggio 2010, sono stati disciplinati i meccanismi volti a garantire
una certa stabilizzazione, fondando la competenza sull’art. 122,
paragrafo 2 del Trattato di Lisbona il quale stabilisce che, in
determinate circostanze eccezionali, il
Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere assistenza
finanziaria allo Stato membro interessato.
Per ottenere questo
risultato è stata istituita una vera e propria società a livello
europeo di cui sono “azionisti” gli Stati e il cui scopo è
l'emissione di obbligazioni e la concessione di prestiti e crediti
per soddisfare le esigenze di finanziamento degli Stati membri del
gruppo euro che si trovassero in difficoltà. In ottemperanza di
queste decisioni assunte a livello comunitario, il 22 maggio il
Bundestag
ha
approvato una legge per garantire concreta attuazione a questo
europäischer
Stabilisierungsmechanismus.
Tuttavia, come si è detto, anche avverso questa legge si è
proceduto
ad un’impugnazione
secondo il procedimento di cui all’art. 32 del
Bundesverfassungsgerichtsgestz,
denunciando, nuovamente, la violazione degli artt. 38, sez. 1; 14,
par. 1 e 2, par. 1 del Grundgesetz.
Anche in questo
caso, tuttavia, i giudici hanno valutato che il danno che avrebbe
potuto conseguire per la Germania in caso di accoglimento della
questione sarebbe stato incommensurabilmente grande (unermesslich
groß)
e che, per questo motivo, ad una ponderazione attenta, tenendo anche
in considerazione la necessità di rispettare gli obblighi
internazionali, la questione non poteva assolutamente essere accolta.
Nelle motivazioni di
entrambe le ordinanze, da ultimo, il Tribunale costituzionale ha
riconosciuto una particolare rilevanza ai poteri discrezionali propri
del Governo che, di fatto, per il Bundesverfassungsgericht
costituiscono
un limite al proprio intervento, affermando (punto 26 dell’ordinanza
2 BvR 987/10)
che «tra
gli organi costituzionali è, in primo luogo, il Governo federale
chiamato a fare valutazioni di questo tipo (derartige
Einschätzungen vorzunehmen),
su cui la Corte costituzionale può svolgere un sindacato solo
limitato (nur
eingeschränkt)».
(Francesco
Saitto)
GERMANIA
– Il
Bundesgerichtshof,
annullando la decisione di primo grado, riconosce il diritto a
rifiutare l'accanimento terapeutico e, di conseguenza, il “diritto
a morire”
Con una importante
sentenza del 25 giugno, la Corte federale di giustizia tedesca
(Bundesgerichtshof)
ha dichiarato che, se un malato terminale ha previamente dato il suo
consenso, non costituisce reato privarlo dei mezzi che sono necessari
per mantenerlo in vita in modo artificiale. La sentenza, dunque,
rappresenta il riconoscimento del “diritto a morire” per quei
pazienti che, senza alcun supporto medico, non potrebbero
sopravvivere. Questa decisione capovolge la decisione del tribunale
di primo grado con la quale un avvocato era stato, invece, condannato
nel 2009 a nove mesi per aver consigliato ad un suo cliente di
staccare la spina alle macchine che tenevano in vita la madre. Con la
decisione in esame, viene dunque legittimata la possibilità di
esprimere le proprie volontà in merito al c.d. “accanimento
terapeutico”. La donna, che, nel caso di specie, aveva espresso il
desiderio, quando era ancora in salute, di non essere tenuta in vita
artificialmente, era in coma dal 2002. La sentenza, tuttavia, non
ammette e non legittima il c.d. “suicidio assistito”, che rimane
invece punibile con una pena fino a cinque anni. (Francesco
Saitto)
GIAPPONE –
Abolita la prescrizione per reati di omicidio
Con la votazione sul
relativo disegno di legge svoltasi nella Dieta il 27 aprile 2010, il
Parlamento giapponese ha ufficialmente approvato la legge che
abolisce la prescrizione per i reati di omicidio (fino a questo
momento di 25 anni) ed innalza i termini di prescrizione per i reati
di violenza sessuale e per i crimini che comportino la morte della
vittima portandola da 15 a 30 anni. La legge inoltre raddoppia gli
anni di detenzione previsti per tutti i reati che comportino il
decesso della vittima. Il Ministro della giustizia nipponico Keiko
Chiba si è avvalsa immediatamente delle innovazioni introdotte dalla
nuova legge al fine di evitare la caduta in prescrizione di un reato
commesso nel 1995 per cui le indagini relative all’individuazione
del colpevole risultano ancora in corso. L’entrata in vigore della
legge ha seguito, inoltre, una procedura insolita: mentre normalmente
le leggi che comportano modifiche del sistema processuale penale sono
pubblicate ed entrano in vigore almeno una settimana dopo loro
approvazione – termine all’interno del quale la legge è inviata
all’Imperatore per un controllo formale – la legge in oggetto, al
fine di salvare dalla prescrizione numerosi casi irrisolti, è
entrata in vigore con effetto immediato. (Gianluca
Gentili)
GIAPPONE
– Entra
in vigore la legge che dispone la necessità di un referendum
per ogni modifica
costituzionale
Il 18 maggio 2010 è
entrata in vigore in Giappone la legge, approvata esattamente tre
anni prima, che dispone l’obbligatorietà del ricorso ad una
consultazione referendaria per ogni modifica della Costituzione
nipponica. In particolare, la legge prevede che, qualora un disegno
di legge di revisione costituzionale venga approvato sia dalla Camera
dei consiglieri (Camera alta) che dalla Camera dei rappresentanti
(Camera bassa) della Dieta (Parlamento), la legge di revisione verrà
resa nota al pubblico come proposta di revisione e sottoposta quindi
a voto popolare. La legge prevede inoltre che possano votare nella
consultazione referendaria tutti i cittadini giapponesi di almeno 18
anni, innovando rispetto al principio generale vigente in Giappone in
base al quale la maggiore età (e l’acquisizione del diritto di
elettorato attivo) si raggiunge con i 20 anni. La presentazione di
disegni di legge di revisione costituzionale, che era stata sospesa
in pendenza dell’entrata in vigore della legge in oggetto, può
adesso riprendere. (Gianluca
Gentili)
GRECIA
– Approvato
dal Parlamento un piano di austerità
Il 6 maggio 2010 il
Parlamento monocamerale greco per combattere la grave crisi economica
che coinvolge il Paese ha approvato un Austerity
Plan.
La Grecia che si è trovata di fronte alla scadenza di forti impegni
finanziari che non era in grado di rispettare, ha approvato un piano
da circa 30 miliardi di euro, con voti i della maggioranza socialista
e di un partito minore di estrema destra (172 voti favorevoli, 121
contrari e 3 astenuti). Il piano ha provocato una forte opposizione
politica e sociale spesso sfociata in violenze.
Il provvedimento
adottato dall’Assemblea legislativa greca dovrebbe «salvare il
paese dalla bancarotta» attraverso il finanziamento di 110 miliardi
di euro da parte dell’Unione europea e del Fondo monetario
internazionale e mediante drastici tagli a salari e pensioni dei
dipendenti pubblici, nuove imposte e il temporaneo blocco del mercato
del lavoro pubblico e delle garanzie in favore dei lavoratori
privati. Le misure adottate sono finalizzate a ridurre il deficit
pubblico al di sotto della soglia del 3% entro il 2013, nonostante
l’opinione dei sindacati e dell'opposizione i quali ritengono che
esse provocheranno la recessione economica e disordini sociali anche
gravi.
Gli interventi
oggetto dell’Austerity
Plan comportano
il congelamento dei salari pubblici e delle pensioni e la riduzione
dell’indennità di licenziamento e delle ore di lavoro
straordinario per i lavoratori privati. È poi previsto un taglio di
tredicesime e quattordicesime per chi possiede uno stipendio lordo
mensile inferiore a 3.000 euro e o una pensione lorda mensile
inferiore a 2.500 euro; le mensilità aggiuntive saranno invece
totalmente abolite per coloro che possiedono uno stipendio o pensione
superiore a dette cifre. Sarà inoltre aumentata la tassazione per
carburanti, alcolici, sigarette e beni di lusso e l’imposta di
valore aggiunto che passerà dal 21% al 23%. Il piano prevede infine
una radicale diminuzione degli investimenti pubblici e l’adozione
di una legislazione ad
hoc
per combattere corruzione ed abusivismo.
In particolare,
sulla riforma delle pensioni è previsto dal 2011 l’innalzamento
dell’età pensionabile delle donne da 60 a 65 anni, mentre dal 2015
i lavoratori che hanno già versato 40 anni di contributi previsti
riceveranno un trattamento pari al versamento di 37 annualità e
dovranno avere almeno 60 anni per accedere alla pensione. (Luca
Marfoli)
HONDURAS
–
Prosegue fra numerose difficoltà il processo di riconciliazione
nazionale
Dopo
il golpe dello scorso anno (v.
Palomar n. 39
e n.
40)
prosegue
fra numerose difficoltà il processo di riconciliazione nazionale in
Honduras.
Il 14 aprile il neo
Presidente Porfirio Lobo ha istituito con un proprio decreto una
commissione d’inchiesta incaricata di appurare «i fatti avvenuti
prima, durante e dopo il 28 giugno del 2009». La Commissione per la
verità e la riconciliazione avrà otto mesi di tempo per stilare un
rapporto che verrà reso pubblico, salvo le parti di carattere
strettamente confidenziale che saranno coperte dal segreto di Stato
per un periodo di dieci anni.
La Commissione,
nominata dallo stesso Porfirio Lobo, sarà composta da cinque membri,
dei quali tre provenienti da Paesi stranieri: l’ex Capo di Stato
del Guatemala Eduardo Stein (in qualità di presidente), il
diplomatico canadese Michael Kergin, la peruviana Maria Amadilla
Zavala Valladares (Presidente emerito della Corte suprema di
giustizia) e i rettori Julietta Castellanos e Jorge Omar Casco.
Il decreto
istitutivo riconosce alla Commissione il potere di accedere senza
restrizioni alle informazioni in possesso di qualsiasi apparato ed
organismo statale, nonché la possibilità di svolgere tutte le
audizioni ritenute necessarie.
Malgrado
le importanti funzioni attribuite alla Commissione, è necessario
ricordare che sotto il profilo strettamente penale, il 23 febbraio
scorso è entrata in vigore una amnistia riguardante tutti i reati
politici commessi prima, durante e dopo la destituzione di Manuel
Zelaya (sull’amnistia politica, v. Palomar
n. 41).
L’approvazione da
parte del Congresso di un provvedimento di amnistia generale aveva
fatto seguito al rinvio a giudizio del capo di Stato maggiore delle
forze armate, Romeo Vazquez, e di altri quattro alti ufficiali. Il 7
gennaio, infatti, la procura generale dell’Honduras aveva
presentato alla Corte suprema di giustizia l’istanza per un ordine
di cattura nei confronti dei cinque militari. Accusati di abuso di
autorità e di espulsione illegale, gli ufficiali si erano difesi
affermando che l’operazione militare, appoggiata sia dal Congresso
che dalla stessa Corte suprema, era avvenuta «nei limiti della legge
e della Costituzione». L’amnistia politica pone in ogni caso la
parola fine ai procedimenti penali in questione.
Quanto alla
situazione giudiziaria di Zelaya, l’amnistia si estende all’accusa
di aver indetto illegalmente un referendum costituzionale nel marzo
del 2009, ma non agli altri reati comuni dei quali è imputato l’ex
Presidente. Peraltro, il neo Capo dello Stato, Porfirio Lobo, nel
giorno del proprio insediamento (27 gennaio), aveva concesso a Zelaya
il “salvacondotto”, consentendo al Presidente deposto, da mesi
ospite dell’ambasciata brasiliana a Tucigalpa, di recarsi in esilio
nella Repubblica dominicana senza rischiare di essere arrestato dalle
autorità honduregne.
Nelle
ultime settimane, intanto, la Corte suprema di giustizia ha
destituito dal proprio incarico cinque magistrati ritenuti colpevoli
di aver partecipato ad una manifestazione di protesta celebrata nella
capitale due giorni dopo la deposizione del Presidente Zelaya. Con
una votazione di 10 a 5, la Corte, la quale oltre ad essere il più
alto tribunale del paese è anche l’organo disciplinare della
magistratura, ha ritenuto che i giudici oggetto del procedimento
disciplinare avessero violato i doveri previsti dalla legge, in
particolare per essersi assentati dal proprio distretto durante
l’orario di servizio. Il Presidente Lobo ha espresso il proprio
dissenso rispetto alla decisione della Corte suprema, affermando che
essa non reca alcun contributo al processo di riconciliazione
nazionale. (Renato
Ibrido)
INDIA
– La Corte
suprema condanna l’uso di tecniche investigative inumane e
degradanti
Il
5 maggio la Corte suprema indiana nel caso Smt.
Selvi & Ors. v. State of Karnataka Criminal Appeal No. 1267 of
2004
ha dichiarato illegittimo l’uso di alcune tecniche investigative da
parte delle forze dell’ordine che comportano una illegittima
intromissione nelle libertà fondamentali dei cittadini. Il giudizio
della Corte si è soffermato sulla legittimità di tecniche quali la
narcoanalisi (che comporta la somministrazione di farmaci o droghe),
l’esame del poligrafo (la c.d. macchina della verità) e il test
del Brain
Electrical Activation Profile (BEAP)
meglio noto come brain
mapping.
Il collegio di tre
giudici della Corte suprema presieduto dallo Chief
Justice
K. G. Balakrishnan ha affermato sin dai primi paragrafi della lunga
sentenza – ben 251 pagine – che il problema da affrontare
coinvolge il rapporto tra «l’opportunità di indagini efficienti e
la salvaguardia delle libertà individuali (…) e solleva questioni
pertinenti circa il significato e lo scopo dei diritti fondamentali
riconosciuti a tutti i cittadini». Le procedure summenzionate sono
state considerate crudeli, inumane e degradanti e pertanto «nessun
individuo deve essere sottoposto con la forza ad alcune delle
tecniche in questione sia nel contesto delle indagini penali che in
altre situazioni. Farlo comporterebbe un’indebita intrusione nella
libertà personale».
La Corte suprema
tuttavia non abolisce del tutto l’uso di queste tecniche
investigative, che possono continuare a svolgersi solo con il
consenso della persona interessata e l’introduzione di determinate
tutele in suo favore. La Corte chiarisce che «anche qualora il
soggetto abbia dato il proprio consenso a sottoporsi ad uno qualsiasi
di questi test, i risultati non possono essere ammessi come prova
perché il soggetto non esercita un controllo cosciente sulle proprie
risposte durante la gestione del test». I risultati del test in tali
casi, nel rispetto dell’art. 27 dell’Evidence
Act del
1872, potranno essere utilizzati dagli operatori solo al fine del
reperimento di nuovi elementi di prova. Gli esami, precisa infine la
Corte, dovranno svolgersi nel rispetto delle linee guida –
Guidelines
for the Administration of Polygraph Test
– pubblicate nel 2000 dalla National
Human Rights Commission
ed adatte per tutte le tecniche in questione. (Luca
Marfoli)
INDIA
– La Corte
suprema interviene in tema di sesso pre-matrimoniale e libertà di
espressione
La Corte suprema
indiana il 28 aprile ha affermato che il sesso pre-matrimoniale, come
anche la convivenza, non costituiscono reato per il sistema penale
indiano e ciascuno è libero di esprimersi pubblicamente in favore
degli stessi senza commettere reato. Nel caso di appello penale n.
913 del 2010 la Corte ha assolto l’attrice indiana S. Khushboo da
tutte le imputazioni formulate in seguito a ben 23 querele presentate
nei suoi confronti da cittadini che avevano ritenuto il comportamento
dell’attrice penalmente rilevante oltre che sconveniente. Alla base
di tali querele vi era un'intervista in cui l’attrice si era detta
favorevole sesso pre-matrimoniale e alla convivenza tra coppie non
sposate. La stessa era imputata di «diffamazione» e di
«affermazioni che inducono ad una condotta pericolosa», ai sensi
degli artt. 499, 500 e 505 del codice penale indiano nonché per
violazione delle sezioni 4 e 6 dello Indecent
Representation of Women Act
del 1860 perché accusata di corrompere le giovani menti attraverso
la promozione di rapporti sessuali pre-matrimoniali.
La pronuncia
rappresenta una pietra miliare nel diritto indiano e un notevole
progresso in tema di libertà di espressione in un paese fortemente
legato alle proprie radici e tradizioni.
La Corte, presieduta
dal giudice K. G. Balakrishnan, ha affermato che «se è vero che la
visione tradizionale della nostra società è che il contatto
sessuale avviene solo tra partner coniugali, non esiste per legge un
reato che ha luogo quando gli adulti si impegnano volontariamente in
relazioni sessuali fuori dell’ambito matrimoniale, con l’eccezione
dell’adulterio come definito ai sensi della sezione 497 del codice
penale indiano». «L’espressione di un’opinione in favore di una
morale non convenzionale e non dogmatica deve essere tollerata e non
può essere motivo di sanzione per l’autore. (…) Non è compito
del diritto penale punire i singoli solo per aver espresso opinioni
impopolari. La soglia per introdurre ragionevoli restrizioni alla
libertà di parola e di espressione è davvero molto alta». (Luca
Marfoli)
INDIA
– Istituito
un tribunale nazionale per le controversie in materia ambientale
Il 6 maggio è stato
approvato dal Parlamento indiano il National
Green Tribunale Act 2010.
La nuova legge prevede l’istituzione di un tribunale speciale, con
sede principale in Bhopal e composto di cinque sezioni, che a livello
nazionale si occuperà di tutte le controversie pendenti e future –
circa 5.600 attualmente – in materia ambientale. L’obiettivo del
provvedimento è quello di contribuire ad un più rapido smaltimento
delle cause civili legate all’ambiente. Il tribunale si occuperà
di casi relativi alla tutela dell’ambiente e alla conservazione
delle foreste e delle altre risorse naturali, nonché della
esecuzione di qualsiasi diritto legale relativo all’ambiente,
compreso il risarcimento dei danni a persone per danni ambientali.
(Luca
Marfoli)
INDONESIA
– La Corte costituzionale afferma la legittimità costituzionale
della legge che punisce i reati di blasfemia
Con
una decisione emessa il 19 aprile 2010, la Corte costituzionale
dell’Indonesia, a maggioranza di 8 giudici contro 1, ha dichiarato
la legittimità costituzionale della legge (Decreto presidenziale per
la prevenzione della blasfemia e della profanazione della religione)
che punisce i reati di blasfemia entrata in vigore nel paese nel 1965
e promossa dall’allora primo Presidente dell’Indonesia. La Corte,
in particolare, ha rigettato la questione di legittimità
costituzionale promossa da un gruppo a difesa dei diritti umani e da
sostenitori dell’associazione Wahid, un’associazione civile che
promuove il pluralismo religioso in Indonesia. In particolare, al
fine di far dichiarare costituzionalmente illegittima la legge, si
lamentava l’uso strumentale e l’esclusiva applicazione – con
effetti di fatto discriminatori – che di questa veniva fatta nei
confronti di alcune specifiche minoranze religiose (anche se la legge
dovrebbe trovare teoricamente applicazione generalizzata a tutte le
religioni). Otto dei nove giudici della Corte hanno ritenuto che la
legge fosse necessaria al fine di mantenere l’ordine pubblico e che
fosse compatibile con il principio della libertà religiosa contenuto
all’interno dell’articolo 28E e 28I della Costituzione.
L’unico giudice dissenziente, Maria Farida, si è espressa a favore
della dichiarazione di incostituzionalità poiché la legge riconosce
solo sei religioni e viene utilizzata arbitrariamente per
discriminare le altre. (Gianluca
Gentili)
IRAN
– Il
Parlamento approva una legge con cui limita i suoi poteri di
controllo
Il Parlamento
iraniano ha approvato una legge con cui – di fatto – riduce il
proprio potere di controllo sugli atti degli organi non elettivi che
in Iran rivestono un’autorità sempre maggiore visto il loro
amplissimo potere di regolamentazione: il Consiglio dei guardiani,
l’Assemblea degli esperti (che ha il compito delicatissimo di
controllare l’operato dell’Ayatollah Khamenei e ha il potere di
destituirlo), il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale e il
Consiglio per il discernimento.
Il Parlamento, prima
dell’approvazione di questa legge, aveva un potere di controllo
della loro attività e non erano infrequenti tensioni tra l'organo
controllante e quelli controllati. In Iran, infatti, questi organi
hanno un potere regolamentare particolarmente importante che spesso
si sovrappone al potere legislativo e con esso – non raramente –
si confonde.
Il controllo del
Parlamento viene ora sostituito da quello operato da un altro organo
che prende il nome di Consiglio supremo per la revisione delle leggi
e di cui fa parte anche il Presidente del Parlamento. (Francesco
Saitto)
ISLANDA
– Il
Parlamento approva una legge che riconosce il matrimonio tra persone
dello stesso sesso
Il Parlamento
islandese (Althingi)
l’11 giugno 2010 ha approvato a grande maggioranza – a favore
della legge si sono espressi 49 parlamentari su 63 mentre gli altri
si sono astenuti – una legge che legalizza il matrimonio tra
persone dello stesso sesso, modificando la legge matrimoniale
esistente. L’ordinamento islandese, che aveva previsto un sistema
di unioni civili già dal 1996, permette ora, con una semplice
domanda, di trasformare l'unione civile in matrimonio.
La legge appena
approvata contiene una deroga di carattere religioso, consentendo
alla chiesa nazionale di Islanda di obiettare alla celebrazione dei
matrimoni tra coppie omosessuali.
Il
progetto di legge era stato presentato il 23 marzo scorso dalla
coalizione di governo presieduta dal Primo ministro Johanna
Sigurdardottir – che ne è stata anche una delle prime
beneficiarie, trasformando in matrimonio l'unione civile che dal 2002
la legava alla sua compagna – ed era stata appoggiata anche dal
partito progressista che si trova all’opposizione. L’Althingi
aveva già adottato delle disposizioni relative alle adozioni da
parte delle coppie omosessuali nel 2006. (Irene
Spigno)
ISOLE
FIGI –
Decriminalizzate l’omosessualità e la sodomia
Il 4 marzo è
entrato in vigore il provvedimento legislativo del 1° febbraio con
cui la Repubblica delle Isole Figi ha abolito i reati di
omosessualità e sodomia. Il provvedimento ha modificato il codice
penale ritenuto arcaico e non più al passo con i tempi, eliminando
dallo stesso ogni riferimento alla sodomia e alla omosessualità tra
i reati a sfondo sessuale. La riflessione è maturata già a partire
dal 2005 quando, in una sentenza dell’Alta Corte, nel caso Thomas
McCosker
– un australiano che ha visitato le Isole Figi ed è stato
arrestato, processato e condannato a due anni di carcere per sodomia
– si è stabilito che l’atto di sodomia non dovrebbe essere
ritenuto penalmente rilevante dalle leggi della Repubblica, qualora
sia consensuale. (Luca
Marfoli)
ISRAELE
– La Corte
suprema nega il diritto a “smascherare” l’identità di chi si
nasconde dietro l’anonimato in internet per tutelare una specifica
“libertà di espressione telematica”
Nella
sentenza RCA 4447/07 Rami
Mor v. Barak
la Corte suprema ha statuito un principio molto importante in materia
di libertà di espressione, diritto all’anonimato e,
parallelamente, tutela della propria reputazione. I giudici, nel caso
in esame, dovevano decidere se Rami Mor, medico professionista,
avesse diritto a conoscere il nome di chi, in internet, lo
apostrofava in termini dispregiativi come un «quack»
(ciarlatano). Nel giudizio di primo grado (RPA 850/06 Rami Mor v.
Yedioth Internet), Mor era comunque uscito parte soccombente in
quanto il giudice aveva dichiarato che è possibile conoscere
l’identità di chi si nasconde dietro l’anonimato solo nel caso
in cui vi sia effettivamente un interesse ad agire nei confronti
dell’anonimo commentatore e l’anonimato sia uno strumento
utilizzato solo al fine di evitare la propria responsabilità. La
Corte suprema, adita dallo stesso Mor, ha negato, invece,
strutturalmente che sia possibile rilevare l’identità di chi
decide di nascondersi dietro un velo di anonimato in internet. In
primo luogo, i giudici hanno sostenuto che manca una legge che regoli
una precisa procedura per giungere al “disvelamento”, ma poi,
soprattutto, – e qui sta la parte più interessante del verdetto –
che l’anonimato, in quanto strumento di manifestazione del
pensiero, «rende internet ciò che è e senza di esso verrebbe
menomata la libertà virtuale di esprimersi». La Corte suprema ha
anche affermato, infatti, che in un contesto come internet, in cui
«il sentirsi protetto dalla sicurezza dell’anonimato da parte
dell’utilizzatore è una componente fondamentale», eventuali
«violazioni della privacy vanno ridotte al minimo» perché
l’anonimato preserva «la stessa “cultura” del mondo di
internet». In questo modo i giudici sembrano aver individuato una
vera e propria
species di
libertà di espressione del pensiero oggetto di particolare tutela in
ragione del mezzo utilizzato. (Francesco
Saitto)
ISRAELE
– La Corte
suprema dichiara incostituzionale la legge che garantiva sussidi
economici per gli studenti sposati delle scuole yashiva
In Israele, alcuni
studenti, quelli sposati e frequentanti le scuole yashiva
–
che sono centri di studio dell’ebraismo ortodosso –, ricevevano
fondi e sussidi statali che gli garantivano una fonte di reddito
minima. Nel 2000, gli stessi sussidi previsti per gli studenti nelle
medesime condizioni che però frequentavano scuole laiche erano stati
aboliti.
La Corte suprema con
una importante sentenza del 14 giugno ha dichiarato incostituzionali,
perciò, anche quei sussidi destinati agli studenti delle scuole
yashiva
perché ha riconosciuto che, in questa distinzione, fosse rinvenibile
una discriminazione irragionevole. (Francesco
Saitto)
KAZAKISTAN – Una
legge costituzionale aumenta, con un’approvazione “lampo”, i
poteri del Presidente Nursultan Nazarbayev
Il 13 maggio, con il
voto favorevole della Camera alta, è stata approvata una legge
costituzionale che era stata votata dall'altro ramo del Parlamento
appena il giorno prima e che aumenta i poteri e le guarentigie del
Presidente Nursultan Nazarbayev.
La legge riconosce
al Presidente, anche non più in carica, il titolo di «guida della
Nazione», ma interviene altresi su aspetti di portata decisamente
meno simbolica. Anche quando egli dovesse lasciare l’incarico,
infatti, godrebbe di un’immunità totale e a vita da ogni indagine
a suo carico per eventuali responsabilità sia penali che
amministrative.
La legge dispone,
inoltre, che in nessun caso possano essere sequestrati i beni suoi e
dei familiari conviventi e che gli insulti alla sua persona
configurino una specifica figura di reato.
Dopo
la riforma del 2007 (v. Palomar
n. 31),
con cui è stato introdotto il diritto a ricandidarsi alla carica di
Presidente senza limiti di mandato, queste innovazioni di rango
costituzionale tornano ad aumentare i poteri e le prerogative del
Presidente, che è alla guida dello Stato ininterrottamente dal 1990,
anno dell’indipendenza dall’Unione Sovietica. A molti
commentatori, comunque, non è sembrato un caso che la riforma sia
intervenuta a breve distanza dal recente colpo di Stato avvenuto nel
confinante Kirghizistan, dove si vuole porre sotto processo proprio
il Presidente deposto ed i suoi familiari.
Il Kazakistan
presiede attualmente l’OSCE e, per di più, è il primo Paese ex
sovietico ad essere stato scelto per questa carica. Ciò lo ha reso,
nei primi mesi dell’anno, soggetto di molte pressioni volte a
favorire uno sforzo particolare per accelerare il processo di
transizione verso la democrazia e, proprio per i suddetti motivi,
questa legge costituzionale è stata oggetto di particolare
attenzione e di molte critiche a livello internazionale. Alla luce di
ciò, il Presidente Nursultan Nazarbayev ha dichiarato che non
avrebbe firmato la legge e, rivolgendosi al Parlamento, ha anche
affermato, pregando i deputati di capire il suo gesto, che la
decisione di non firmare la legge sarebbe maturata proprio in ragione
della Presidenza dell’OSCE e delle conseguenti responsabilità
internazionali che ne conseguono.
La
legge è comunque entrata in vigore.
Infatti, il mancato consenso presidenziale non impedisce ad una legge
del Parlamento di perfezionare il proprio iter:
prima che una legge entri in vigore, ai sensi dell’art.
44
della Costituzione, il Presidente può firmare oppure, ponendo un
veto esplicito superabile da un voto a maggioranza qualificata del
Parlamento, rinviare la legge alle Camere. Nonostante ciò, è
possibile che si verifichi, come nel caso in esame, una terza
eventualità. Ai sensi dell’art. 19, c. 3 della legge
sul Parlamento della Repubblica del Kazakistan e sullo stauts
dei
suoi deputati, infatti, nel caso in cui il Presidente non firmi, ma
la legge non venga re-inviata alle Camere con delle osservazioni,
essa entra comunque in vigore con una procedura di silenzio-assenso.
L’articolo, infatti, esplicitamente afferma che «la
legge che non viene rinviata nel termine previsto al secondo comma
del presente articolo [quindici giorni], si considera firmata».
Dato che il
Presidente in questo caso si è limitato a non firmare, senza però
opporre alcun veto esplicito, la legge è entrata egualmente in
vigore il 15 giugno. (Francesco
Saitto)
KENYA – Una corte
ha dichiarato che il sistema delle corti islamiche non è conforme
alla Costituzione
L’art.
66
della Costituzione keniota – appena sostituita da una nuova Carta –
prevedeva l’istituzione di un sistema di giustizia (le c.d. Kadhi’s
courts)
davanti al quale è possibile agire solo per questioni inerenti lo
stato personale e il diritto di famiglia (in particolare in materia
di matrimonio, divorzio, diritto ereditario) e solo nel caso in cui
tutte le parti professassero la religione musulmana.
Questa norma, che
dunque disponeva una differenziazione particolarmente significativa
in favore della comunità musulmana, è stata oggetto di impugnazione
da parte di alcuni esponenti di spicco di altre comunità religiose
che chiedevano che fosse dichiarata incostituzionale perché
incompatibile, in primo luogo, con il principio di equal
protection of the law che
si deduceva dagli artt. 70, 78, 79, 80 e 82 della Costituzione.
Gli
appellanti chiedevano anche che qualunque altra norma simile, anche
se ancora non in vigore, fosse dichiarata discriminatoria, facendo
riferimento ai testi preparatori della nuova Costituzione
approvata, poi, con referendum (v., questo numero di Palomar).
Da ultimo, veniva
anche chiesto che fosse sancito il principio per cui anche il
finanziamento di queste Corti fosse da considerare incostituzionale,
in quanto favorirebbe una religione a discapito delle altre, cosa
incompatibile con il principio di laicità dello Stato.
Con
sentenza
del maggio 2010, una corte keniota ha, in risposta a queste
affermazioni, dichiarato che l’inclusione nell’ambito del sistema
giudiziario del sistema delle corti islamiche è illegittimo proprio
perché in contrasto con l’art. 82 della (previgente) Costituzione
e, quindi, discriminatorio per le altre religioni. Tuttavia, la Corte
non si è spinta fino a espungere dalla Carta l’art. 66,
limitandosi a dichiarare che il sistema di giustizia delle Kadhi’s
courts
è incompatibile (incosistent)
con
l’art. 82, ma che è compito o del Parlamento o di un referendum
eliminare tale norma dalla Costituzione.
In merito alla
richiesta di dichiarare nulle le norme di quello che all'epoca era
solo il progetto di nuova Costituzione (approvata dal Parlamento, ma
non ancora dal popolo), i giudici si sono limitati ad affermare che
la questione non era ancora sufficientemente matura per essere
decisa.
La Corte, quindi, –
con una decisione destinata a suscitare polemiche – ha dato ragione
agli appellanti nella loro richiesta di dichiarare incompatibile
l’istituzione e il conseguente sistema di finanziamento delle Kadhi
courts
perché in contrasto con il principio di separazione tra Stato e
religione e con gli artt. 70, 78 e 82: un sistema che, di fatto, pone
una religione al sopra delle altre, istituzionalizzando un autonomo
complesso giudiziario per la tutela di alcuni diritti che appare
incompatibile con lo spirito di uno Stato laico come il Kenya. I
giudici hanno ritenuto, infatti, consolidato proprio questo principio
di laicità all’art. 1A della stessa (previgente) Costituzione, il
quale sanciva che «la
Repubblica del Kenya è una Repubblica pluripartitica democratica»
e per tale ragione hanno esplicitamente affermato che «nessuna
forma di corti religiose può far parte del sistema giudiziario
previsto in Costituzione perché offende il principio di divisione
tra Stato e religione».
Questa
decisione, tuttavia, ha aperto un problema politico molto complesso
in quanto il sistema delle corti Kadhi,
previsto dall’art. 66 della Costituzione previgente, è stato
ripreso dagli
art.
169
e 170
del nuovo
testo costituzionale approvato con referendum il 4 agosto.
Proprio per questa
ragione il Procuratore generale dello Stato, Amos Wako, ha annunciato
di aver impugnato immediatamente la sentenza. Infatti, il sistema
delle corti Kadhi
presente nella nuova Costituzione è stato fortemente voluto dalla
parte musulmana della popolazione la quale, era già molto critica
verso il nuovo testo costituzionale ritenuto eccessivamente liberale
per aver riconosciuto una serie di diritti civili e non sarebbe stata
disponibile a rinunciare a un sistema di corti siffatto. (Francesco
Saitto)
KENYA – Approvata
una nuova Costituzione
Nel
referendum tenutosi il 4 agosto, con il 67,25% di voti favorevoli, il
popolo keniota ha approvato una nuova Costituzione.
La Carta – fortemente voluta dal Presiedente Mwai Kibaki e dal
Primo ministro Raila Odinga – era stata approvata il 2 aprile dal
Parlamento all'unanimità. Terminano così i tentativi, iniziati nel
2002, di dotare il Paese di un nuovo testo costituzionale; tentativi
che, tra le altre cose, avevano visto nel 2005 la bocciatura
referendaria di un precedente progetto di nuova Costituzione.
La nuova Carta,
dotata di un preambolo e suddivisa in 18 Capitoli per complessivi 264
articoli, prevede un ampio catalogo di diritti mentre, per quel che
riguarda l'organizzazione dello Stato, disegna una forma di governo
presidenziale.
La Costituzione
riconosce il diritto alla vita (art. 26), all’uguaglianza (art. 27)
e alla riservatezza (art. 31), la libertà di culto e di coscienza,
di espressione, di associazione (rispettivamente artt. 32, 33 e 36),
il principio della dignità umana (art. 28) e viene espressamente
sancito il divieto di schiavitù (art. 30).
Viene
costituzionalizzato l’obbligo di rispettare l’ambiente (art. 69)
e viene disciplinato lo stato di emergenza (art. 58) che può essere
dichiarato solo dal Presidente nel caso in cui vi sia una minaccia di
guerra, invasione, insurrezione, disordini, disastri naturali o altre
emergenze pubbliche.
Relativamente ai
profili di organizzazione dello Stato, il nuovo testo costituzionale
introduce, in ragione di nuovi rilevanti poteri, anche importanti
limiti alle funzioni del Presidente che riassume in sé le qualità
di Capo dello Stato e del Governo (art. 131), quest'ultimo organo è
peraltro composto anche dal Deputy
President
e da un Cabinet
(art. 130). Il Capo dello Stato, eletto direttamente dal popolo (art.
136), può essere sottoposto al procedimento di impeachment
(art. 145) e le sue nomine sono sottoposte a conferma parlamentare
(art. 132). Il procedimento di impeachment
può essere intrapreso solo su richiesta di almeno un terzo dei
membri dell’Assemblea nazionale e solo per grave violazione di una
norma della Costituzione o di legge, per gravi ragioni che facciano
credere che il Presidente abbia commesso una violazione di una legge
penale interna o internazionale o, infine, per gross
misconduct.
L’art. 133, infine, disciplina il potere di grazia che è
prerogativa del Presidente, ma solo dopo aver consultato un’apposita
Advisory
Committe.
Il Parlamento,
titolare del potere legislativo (art. 93 e ss.), è composto
dall’Assemblea nazionale e dal Senato ed è prevista
l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e l'assunzione di
incarichi di governo.
Il potere
giudiziario è regolato agli art. 159 e ss. Si prevede un sistema su
tre livelli di giudizio e al cui vertice dell'organizzazione
giudiziaria è prevista una Corte suprema (art. 163) che, oltre a
compiti di grande rilevanza, come giudicare la legittimità della
dichiarazione dello stato di emergenza, ha un ruolo di netta
preminenza sulle altre corti perché è esplicitante prevista la
vincolatività delle sue decisioni per tutte le corti inferiori.
Questo sistema di corti giudica anche sulle questioni di
costituzionalità e sui conflitti tra i poteri e tra i diversi
livelli di governo.
Il nuovo testo, come
evidente compromesso, mantiene il sistema delle Khadi’s
courts (art.
169) che, per quanto recentemente dichiarato incompatibile con i
principi di uno Stato laico (v. questo numero di Palomar), è
considerato dalla componente musulmana della popolazione come
irrinunciabile.
Lo Stato non viene
mai definito federale e, tuttavia, esso viene diviso in Contee i cui
governi sono definiti indipendenti (art. 6) e grande attenzione è
riservata al sistema di relazioni finanziarie regolato agli art. 201
e ss. dove si legge (art. 202) che i proventi dei tributi devono
essere suddivisi in maniera equa tra lo Stato centrale e le Contee.
(Francesco
Saitto)
KIRGHIZISTAN –
Approvata una nuova Costituzione in seguito a un colpo di Stato
Il 6 aprile scorso,
Roza
Otunbaieva,
leader
dell’opposizione,
esponente di spicco del partito social-democratico ed ex
Ministro degli esteri, ha costituito, in qualità di Presidente
provvisorio, un nuovo esecutivo con a capo Azimbek
Beknazarov,
che ha assunto l’incarico di Primo ministro ad
interim.
Infatti,
a seguito delle dure manifestazioni di protesta nei confronti del
Presidente Kurmanbek
Bakiyev
– in ragione delle quali l’ex Primo Ministro Daniyar
Ussenov
aveva persino dichiarato lo stato di emergenza e il coprifuoco –,
nulla è riuscito ad arginare la protesta della cittadinanza che si
è, di fatto, concretizzata in un vero e proprio colpo di Stato.
Grande,
d’altronde, era il malcontento nel Paese per l’accentuata
corruzione politica e per l’aumento dei prezzi. Negli ultimi anni,
inoltre, molte erano state le riforme costituzionali, in particolare
quelle del 2007 e del 2008 (v.
Palomar n. 28
e Palomar
n. 32),
che avevano costantemente aumentato i poteri del Presidente segnando,
di fatto, uno sviluppo del sistema in senso sempre più autoritario.
Nella
capitale, Bishkek, si è quasi da subito insediato, dunque, il nuovo
Governo, che ha preso il potere ad
interim per
sei mesi con il compito di redigere una nuova Costituzione. Il 13
aprile, con uno dei primi atti, il nuovo esecutivo ha dichiarato
disciolta la Corte costituzionale affermando che questo organo non
poteva continuare ad operare perché si era dichiarato favorevole al
Presidente Bakiyev.
Il
nuovo Primo ministro ad
interim,
Azimbek
Beknazarov, inoltre, ha immediatamente revocato l’immunità
presidenziale per l’ex Presidente Bakiyev, intanto fuggito dal
Paese, mentre un tribunale emetteva un mandato d’arresto nei
confronti del fratello e del figlio dell’ex leader
fuggito che, fino a quel momento, rifiutava di rassegnare le
dimissioni.
Il 19 aprile,
infine, il nuovo Governo ha reso noto un piano di azione in cui si
annunciava una nuova Costituzione che riducesse i poteri del
Presidente aumentando quelli del Parlamento e del Primo ministro con
l’obiettivo di democratizzare il Paese.
Il
nuovo testo costituzionale (in
russo)
è stato infine approvato il 27 maggio dal nuovo Parlamento
provvisorio. Come era previsto, il nuovo assetto di poteri aumenta le
prerogative del Primo ministro con un consistente spostamento di
poteri dal Presidente che non potrà restare in carica per più di un
mandato della durata di sei anni. Il Kirghizistan viene definito uno
stato laico e secolare, aumenta il numero dei deputati da 90 a 120 e
viene posto un limite al numero di rappresentanti del partito di
maggioranza che, comunque, non potranno superare il numero di 65.
Inoltre, ogni cinque anni è previsto che si tengano le elezioni per
il Parlamento. La forma di governo scelta, però, non è propriamente
parlamentare, ma sembra classificabile, piuttosto, come
semi-presidenziale. Essa, infatti, si caratterizza perché Presidente
e Primo ministro hanno entrambi poteri molto significativi e sono
chiamati a ricercare un continuo bilanciamento reciproco.
La Costituzione,
inoltre affida il potere di giudicare sulle questioni di legittimità
costituzionalità non ad un’apposita Corte costituzionale, ma alla
Corte suprema.
Nel testo, scritto
da una Commissione composta in gran parte da rappresentanti di
organizzazioni non governative, si prevede, infine, che la fase di
transizione avrà termine nel dicembre del 2011.
Ad ogni modo, perché
la nuova Carta costituzionale potesse entrare in vigore, il
Parlamento aveva previsto che fosse necessaria una consultazione
referendaria con cui il popolo avrebbe dovuto confermare anche Roza
Otunbaieva
come Presidente di transizione.
Questa consultazione
popolare si è tenuta, come previsto, il 27 giugno ed il popolo del
Kirghizistan ha votato sul nuovo testo, confermando anche Otunbaieva
come Presidente: circa il
90% dei votanti, secondo i dati ufficiali riportati, avrebbe votato
in favore della nuova Costituzione che, negli auspici dei suoi
redattori, dovrebbe garantire una vera “transizione democratica”.
Nel mese di maggio e
ancora per tutto il mese di giugno, ad ogni modo, le tensioni nel
Paese sono state fortissime in particolare nel Sud, dove si sono
concentrate violente azioni nei confronti delle minoranze uzbeke. In
ragione di queste violenze, che hanno causato centinaia di morti e
gravi danni alle proprietà e per le quali sono stati aperti oltre
mille procedimenti penali, il Presidente ad
interim
ha dichiarato a maggio lo stato d’emergenza che è stato, poi, il
20 giugno rinnovato e confermato. (Francesco
Saitto)
LETTONIA – La
Corte costituzionale ritiene costituzionalmente legittime le
restrizioni alla doppia cittadinanza
La Corte
costituzionale il 17 maggio si è pronunciata (caso n. 2009-94-01)
sulla questione di costituzionalità sollevata con riferimento alle
disposizioni transitorie della legge che regola il riconoscimento
della cittadinanza agli esuli lettoni, laddove si prevede un
trattamento differenziato per l’accesso alla doppia cittadinanza in
base ad un criterio temporale. La disposizione esaminata dalla Corte
prevede che: «i
cittadini della Lettonia e i loro discendenti che, nel periodo dal 17
giugno 1940 fino al 4 maggio 1990, hanno lasciato la Lettonia come
rifugiati, per sfuggire al terrore dell’occupazione tedesca e
russa, o sono stati deportati per i motivi di cui sopra o non sono
stati in grado di tornare in Lettonia, e che sono stati naturalizzati
in questo periodo da uno Stato estero, conservano il diritto ad
iscriversi nel registro della popolazione come cittadini della
Lettonia e di ottenere il pieno godimento dei diritti garantiti ai
cittadini, se la registrazione è avvenuta entro il 1° luglio 1995.
Se la registrazione, invece, è avvenuta dopo tale data, si deve
rinunciare alla cittadinanza dello Stato straniero». La Corte
costituzionale ha affermato che la disposizione non è in contrasto
con il dettato costituzionale ma è stata adottata dal Parlamento nel
rispetto del «principio storico del divieto della doppia
cittadinanza». La Corte ha inoltre aggiunto che la questione
relativa alla doppia cittadinanza è di competenza del legislatore e
non degli organi giudiziari.
Il Saeima
(Parlamento lettone), a parere della Corte, ha previsto un meccanismo
che assicura una transizione il più equa possibile cercando di
eliminare le conseguenze negative causate dall’occupazione.
(Luca
Marfoli)
MADAGASCAR –
Definito un nuovo “calendario” per la transizione costituzionale
alla IV Repubblica
Dopo
l’annullamento delle elezioni dell’assemblea costituente che si
sarebbero dovute svolgere nel marzo scorso (v. Palomar
n. 41),
l’Alta Autorità per la transizione (H.A.T.) – l’organo di
governo insediato dall’esercito in seguito al colpo di Stato del
2009 (v. Palomar
n. 37
e n. 40)
– ha fissato un nuovo “calendario” per il passaggio
dall’attuale regime costituzionale provvisorio all’ordinamento
della IV Repubblica. Tale calendario non prevede più, come invece
inizialmente stabilito, la convocazione di un’assemblea
costituente. Il corpo elettorale sarà in ogni caso consultato
mediante un referendum.
Previa
consultazione delle forze politiche e sociali del paese, il “Comitato
consultivo sulla Costituzione”, nominato dall’Alta Autorità per
la transizione, definirà nel più breve tempo possibile il progetto
costituzionale da sottoporre a referendum. Nel frattempo, fino al 3
giugno, i cittadini hanno potuto rivolgere al Comitato le proprie
proposte.
Occorre
osservare che, al momento della definizione della nuova feuille
de route,
la data per il referendum costituzionale era stata fissata per il 12
agosto. In caso di approvazione della nuova Costituzione, il 30
settembre si sarebbero dovute svolgere le elezioni legislative,
seguite da quelle presidenziali del 26 novembre. Tuttavia, il 30
giugno la Commissione elettorale nazionale indipendente (C.E.N.I.),
prendendo atto che il testo definitivo della Costituzione non era
ancora pronto, ha differito ulteriormente la data di svolgimento del
referendum. Il Presidente della C.E.N.I., Hery Rakotomanana,
rilevando l’assenza dei tempi tecnici per organizzare la
consultazione entro la metà di agosto, ha precisato che una nuova
data non potrà essere fissata prima della conclusione dei lavori del
Comitato consultivo sulla Costituzione.
Le
diverse consultazioni dovranno in ogni caso svolgersi nel rispetto
del nuovo codice elettorale adottato con una apposita ordinanza
avente il rango di legge organica. Approvato dal Consiglio dei
ministri nel corso della seduta del 11 marzo 2010, il codice
elettorale era stato sottoposto dal Presidente dell’Alta Autorità
per la transizione al vaglio dell’Alta Corte costituzionale
(lettera n. 132-010/PHAT del 12 marzo 2010) attraverso la c.d.
procedura di saisine,
la quale consente di attivare un controllo preventivo sulla
legittimità dell’atto legislativo. L’Alta Corte, rilevando che
anche le ordinanze attinenti al «domaine
législatif»
rientrano nella competenza del tribunale costituzionale, ha giudicato
ricevibile la richiesta del Capo dello Stato ed ha statuito che il
codice elettorale «non è in contrasto con i principi
costituzionali» (art. 1 della decisione n. 02-HCC/D3
del 17 marzo 2010).
La decisione in esame costituisce un overruling
rispetto alla decisione n. 03-HCC/D2
del 23 aprile 2009,
allorché la Corte si giudicò incompetente a statuire su una delle
ordinanze con le quali venivano trasferiti i pieni poteri alle forze
golpiste, a causa della natura esecutiva anziché legislativa della
fonte.
In
attesa del referendum, il Madagascar continua nel frattempo ad essere
retto dalla Carta
della transizione,
un documento che all’art. 42 si definisce come «legge
costituzionale provvisoria del Madagascar» e dall'ordinanza n.
2009-012 di riorganizzazione del regime di Transizione alla IV
Repubblica. Entrambi gli atti sono stati emanati, senza il consenso
delle opposizioni, dal Governo civile instaurato dai militari.
Disapplicato di fatto è invece l’Atto
addizionale alla Carta della transizione,
ossia gli emendamenti costituzionali sottoscritti nella capitale
etiope nel novembre del 2009 in seguito ad un accordo fra le forze
politiche del paese. L’attuazione degli accordi di Addis Abeba si è
infatti arenato poche settimane più tardi a causa della mancata
intesa fra i partiti relativamente alla formazione di un governo di
unità nazionale. (Renato
Ibrido)
NAMIBIA
–
Dichiarata l’incostituzionalità della section
21 dell’Extradition
Act
che escludeva la possibilità della liberazione su cauzione per gli
estradandi in condizioni di privazione della libertà personale
La
Corte suprema della Namibia con la decisione
del 9 aprile 2010
ha dichiarato l’incostituzionalità della section
21 dell’Extradition
Act
del 1996. Il ricorrente, Alexander “Kobi” Jacob, cittadino
statunitense, ex direttore esecutivo della Comverse
Technology Inc.,
azienda leader nella produzione di software,
era stato arrestato a Windhoek il 27 settembre 2006. Nei suoi
confronti gli Stati Uniti avevano chiesto l’estradizione, motivata
dalle varie accuse per il reato di frode, pendenti contro di lui
davanti alle giurisdizioni statunitensi. L’imputato però si è
opposto alla richiesta di estradizione, in quanto dichiaratosi
innocente rispetto alle accuse che gli venivano mosse negli Stati
Uniti.
La sentenza della
Corte suprema decide la questione di costituzionalità presentata dal
Jacob, il quale aveva impugnato la sentenza della High
Court
che invece aveva respinto tale questione, presentata dal ricorrente
già in quella sede. La norma della cui costituzionalità si discute,
la section
21 dell’Extradition
Act,
stabilisce che dopo che il giudice si è pronunciato in senso
favorevole all’estradizione ed è stata disposta la detenzione in
carcere come previsto dalla normativa stessa, l’estradando debba
rimanere in carcere senza la possibilità di essere rilasciato su
cauzione fino a quando l’estradizione non sia stata eseguita o non
sia stato presentato un ricorso nei confronti della decisione del
giudice.
La
High
Court,
che si era precedentemente pronunciata sulla questione, aveva accolto
le obiezioni sollevate dal rappresentante del Ministro della
giustizia, affermando l’irrilevanza della stessa. Infatti,
considerato che in quella fase procedimentale ancora non si era
deciso sull’estradizione e non vi era stata alcuna pronuncia sulla
colpevolezza dell’imputato, l’applicazione della section
21 non avrebbe dovuto nemmeno essere presa in considerazione. La
questione relativa al diritto dell’imputato ad ottenere la libertà
provvisoria su cauzione sarebbe stata quindi prematura e di
conseguenza la determinazione circa la costituzionalità della norma
impugnata avrebbe rappresentato soltanto un argomento accademico e
meramente teorico. La High
Court
ha quindi rigettato le argomentazioni proposte dalla difesa
dell’imputato, secondo le quali il Parlamento non ha il potere di
approvare leggi che limitino o violino i diritti fondamentali
dell’individuo protetti dal capitolo 3 della Costituzione.
La decisione della
Corte suprema ribalta quanto stabilito dalla High
Court,
in quanto accoglie le argomentazioni del ricorrente, affermando che
anche nel caso in cui non vi sia stata ancora una condanna per un
determinato reato, l’imputato i cui diritti sono minacciati da una
norma presumibilmente invalida, può comunque rivolgersi alla Corte
per la loro tutela. Nel caso di specie, inoltre, non vi è alcuna
indicazione che faccia presumere l’interruzione del procedimento
per l’estradizione di Jacob. Di conseguenza, è evidente come il
diritto fondamentale alla libertà personale del ricorrente è
fortemente limitato dalle disposizioni della section
21 dell’Extradition
Act,
in quanto l’applicazione di tale norma comporterebbe un periodo
anche piuttosto lungo di privazione della libertà personale nel caso
in cui la decisione positiva sull’estradizione venga impugnata,
rendendo verosimile che, in virtù dell’applicazione della section
21 impugnata, una persona non condannata subisca una restrizione
della propria libertà personale per un periodo molto più lungo
rispetto alla condanna che potrebbe ricevere nel paese verso il quale
l’estradizione era stata richiesta. Secondo quanto affermato dalla
Corte suprema, le limitazioni ai diritti fondamentali previsti dalla
Costituzione namibiana, tra i quali rientra sicuramente anche la
libertà personale, devono essere interpretate restrittivamente in
modo da limitare il diritto il meno possibile. La limitazione
prevista dalla section
21, consistente nel divieto assoluto della libertà su cauzione nei
confronti di coloro che sono in attesa di estradizione, è
irragionevole, in quanto non opera alcuna distinzione tra coloro nei
confronti dei quali non vi è pericolo di fuga o tale pericolo è
minimo – e quindi lo Stato potrebbe comunque consegnare
l’estradando allo Stato richiedente – e i casi nei quali invece
vi è un legittimo timore che l’estradando possa fuggire, per cui
l’unico modo per garantire la sua consegna è quella di limitarne
la libertà personale. (Irene
Spigno)
NIGERIA
– Dubbi di
legittimità costituzionale circa l’esercizio del potere di nomina
e revoca dei Ministri da parte del Vicepresidente nella sua funzione
di Capo di Stato supplente
Il
4 aprile, il
Presidente
ad interim
Goodluck
Jonathan ha nominato, a seguito allo scioglimento del precedente
gabinetto disposto dallo stesso Jonathan il 17 marzo, i 37 componenti
del Consiglio esecutivo della Federazione, l’organo collegiale del
Governo nigeriano.
La
formazione di una nuova compagine ministeriale ha suscitato
perplessità sotto il profilo costituzionale, in quanto è dubbio che
al supplente, stante il carattere precario della propria funzione,
spetti il potere di nomina e revoca dei Ministri fuori dal caso delle
dimissioni volontarie.
Alcuni
giuristi, inoltre, non solo hanno evidenziato l’illegittimità
delle revoche e delle nomine, ma hanno altresì sostenuto che a
seguito del rientro in patria il 24 febbraio scorso del Capo di Stato
Yar’Adua, il Vicepresidente Jonathan abbia perso anche lo status
di Presidente pro
tempore,
carica che fra l’altro gli era stata affidata con una controversa
procedura di trasferimento dei poteri (sulla paralisi istituzionale
determinata dalle condizioni di salute di Yar’Adua e
sull’istituzione di una presidenza pro
tempore,
v. Palomar
n. 41).
In
ogni caso, il 5 maggio Yar’Adua è deceduto e Jonathan ha prestato
giuramento come nuovo Presidente.
(Renato
Ibrido)
PAKISTAN –
Approvata un’ampia revisione costituzionale che incide sulla forma
di governo e sull’assetto federale dello Stato
Il 19 aprile il
Presidente pachistano Asif Ali Zardari ha promulgato la diciottesima
revisione della Costituzione adottata nel 1973. L’intervento del
legislatore costituzionale è di amplissima portata e coinvolge, in
modo più o meno rilevante, poco meno di cento articoli su un totale
di circa 280, oltre che alcuni allegati. Le principali materie
toccate dalla revisione sono la forma di governo, la nomina dei
giudici e il sistema federale.
Sul versante della
forma di governo, le numerose modifiche apportate al testo
costituzionale vanno nella direzione di ridimensionare i poteri del
Capo dello Stato, che erano stati notevolmente ampliati durante la
presidenza di Pervez Musharraf. In molti casi la riduzione dei poteri
del Presidente va a favore del Primo ministro, riportando il sistema
verso il tradizionale parlamentarismo dopo un netto sbilanciamento in
favore del Capo dello Stato ottenuto tramite il ricorso a poteri
d’emergenza e revisioni costituzionali puntuali.
In primo luogo il
legislatore costituzionale pachistano ha inciso sui rapporti tra
potere esecutivo e legislativo. È stato abolito il Mediation
committee, ossia un comitato di conciliazione tra le due
camere
del Parlamento che si attivava in caso di mancato accordo su un testo
legislativo. Con ciò è stato indirettamente sottratto al Presidente
un rilevante potere di intervento sul procedimento legislativo in
quanto il funzionamento di quest’organo, secondo l’ultimo comma
dell’art. 71 ora abrogato, poteva essere disciplinato dal
Presidente. Ancora a proposito del procedimento legislativo, è stato
ridotto da trenta a dieci giorni il limite di tempo entro cui il
Presidente deve valutare i disegni di legge approvati dal Parlamento
per concedere l’assent e, qualora dopo un primo
rinvio del
Capo dello Stato le due camere riapprovassero il testo, il Presidente
è ora tenuto ad apporre la sua firma entro lo stesso termine,
trascorso il quale si assume che l’assent sia stato
apposto
(art. 75).
In due ambiti, poi,
è stato ancora limitato il potere del Presidente: con l’abrogazione
dell’art. 58-2(b) gli è stato sottratto il potere di sciogliere il
Parlamento in situazioni di emergenza (individuate peraltro in modo
vago), e, con la modifica dell’art. 224, è stata limitata
l’autonomia del Presidente nella nomina dei membri di un Governo di
transizione nel caso di scioglimento anticipato del Parlamento,
poiché egli è tenuto a consultare il Primo ministro uscente e il
leader dell’opposizione.
Notevoli modifiche
sono state apportate all’equilibrio dei rapporti tra gli organi
detentori del potere esecutivo. In primo luogo, il Primo ministro ed
il Governo vengono individuati come il “Governo federale”, cui
viene attribuita la titolarità del potere esecutivo, che viene così
sottratta al Presidente (art. 90), e incrementata l'autonomia nel
disciplinare la propria organizzazione (art. 99). Inoltre il dovere
del Primo ministro di consultare il Presidente viene ridotto ad un
dovere di informazione (art. 46) e, di converso, viene rafforzato
l’obbligo del Presidente di agire “on and in accordance with
the advice of the Cabinet”; in particolare viene introdotto
l’obbligo del Presidente di consultare il Primo ministro, il cui
parere è vincolante, per tutte le scelte relative alla nomina dei
Governatori provinciali (art. 101) e dei comandanti militari (artt.
243 e 260). Il cambio di prospettiva nel ruolo del Primo ministro si
può leggere anche nella decisione del legislatore costituzionale di
eliminare il limite di due mandati per la carica (art. 91). Infine è
stato trasferito dal Presidente al Primo ministro il potere di indire
un referendum, peraltro sottoponendo questa possibilità ad un voto
positivo da parte del Parlamento (art. 48-6).
Il legislatore
costituzionale pachistano è intervenuto anche sulle norme relative
alla nomina dei giudici rafforzando l’indipendenza del potere
giudiziario e mostrando la chiara intenzione di sopire i contrasti
tra potere esecutivo e giudiziario che hanno caratterizzato la
recente storia del Paese. Con la diciottesima revisione
costituzionale è stata sottratta, sia al Presidente che al Primo
ministro, la nomina dei giudici che è stata affidata ad una
commissione ad hoc alla quale è dedicato un nuovo
articolo,
l’art. 175A – recante “Appointment of Judges to the Supreme
Court, High Courts and the Federal Shariat Court” – che
disciplina anche la nuova procedura di nomina. La Judicial
Commission of Pakistan è incaricata appunto della nomina dei
giudici della Supreme Court, delle High
Courts e della
Federal Shariat Court. Per la nomina dei giudici della Supreme
Court la commissione è costituita dal Chief Justice,
dai
due giudici più anziani della Corte suprema, da un ex giudice della
Corte suprema o un ex Chief Justice nominato dal Chief
Justice, dal Ministro federale della giustizia, dall’Attorney
General, da un Avvocato della Corte suprema nominato dal Pakistan
Bar Council. La composizione della Judicial
Commission
varia leggermente per la nomina dei giudici delle altre corti sulle
quali è competente. Le nomine della Judicial Commission of
Pakistan, che sono approvate a maggioranza dei suoi membri,
sono
poi sottoposte al parere di una Commissione parlamentare bicamerale,
la cui composizione è, pure, disciplinata dall’art. 175A. In
particolare l’organo parlamentare è composto da otto membri,
quattro per ogni ramo del Parlamento, ripartiti equamente tra la
maggioranza e l’opposizione. La Commissione parlamentare è tenuta
a valutare le nomine proposte dalla Judicial Commission e
può
approvarle a maggioranza assoluta entro 14 giorni, scaduti i quali si
considerano comunque approvate purché, entro lo stesso termine, esse
non vengano respinte con una maggioranza dei tre quarti, rendendo
quindi necessaria una nuova nomina da parte della Judicial
Commission. Infine, ancora a proposito del sistema
giudiziario,
con un emendamento all’art. 175 è stata
istituita la Islamabad High Court in aggiunta alle high
courts provinciali.
Sul versante
dell’assetto federale, è stata notevolmente rafforzata l’autonomia
delle Province tramite una rilevante modifica del riparto delle
competenze tra la Federazione e le Province stesse. È stata infatti
eliminata la categoria delle competenze concorrenti, nelle quali la
legislazione federale prevaleva su quella provinciale, e di
conseguenza le materie in essa rientranti sono state attratte nella
competenza residuale delle Province (Schedule fourth).
Le
garanzie per le entità federate sono state rafforzate anche tramite
il potenziamento del ruolo del Council on Common Interests,
l’organo di raccordo tra i due livelli di governo. Questo è stato
dotato di un segretariato stabile e, per assicurare una certa
continuità nel suo funzionamento, sono stati imposti dei vincoli
all’esecutivo federale: il limite di 30 giorni dal giuramento del
Governo per la sua costituzione e l’obbligo di convocazione almeno
una volta ogni 90 giorni (art. 154). In materia di federalismo
fiscale inoltre, all’art. 160 è stato aggiunto il comma 3A
finalizzato a vietare la riduzione, rispetto a quanto disposto
nell’accordo dell’anno precedente, dei trasferimenti annuali
della Federazione in favore delle Province.
Infine, il
diciottesimo emendamento della Costituzione pachistana ha modificato
la denominazione di una Provincia del nord-ovest del Paese,
precedentemente denominata appunto North-West Frontier
Province
(NWFP), trasformandola in Khyber-Pakhtunkhwa, in virtù
dell’etnia maggioritaria che la abita (art. 106). Questa modifica è
giunta in seguito alle rivendicazioni della popolazione della
Provincia che chiedeva l’applicazione dello stesso criterio che era
stato utilizzato per la scelta della denominazione delle altre
Province. (Gabriella Angiulli)
PERÙ
– Il legislatore statale introduce una procedura di consultazione
delle comunità native relativamente allo sfruttamento delle risorse
naturali locali
Lo
scorso 19 maggio, il Congresso della Repubblica, organo monocamerale
del potere legislativo peruviano, ha approvato la ley
del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas.
Il provvedimento legislativo riconosce alle comunità native il
diritto ad essere consultate in merito allo sfruttamento delle
risorse naturali nei loro territori.
Il
plenum
del Congresso ha accolto le raccomandazioni della Commissione affari
costituzionali in ordine alla eliminazione dal testo finale della
legge di un potere di veto delle comunità native. Al termine di un
articolato procedimento di consultazione, in caso di disaccordo
insanabile, spetterà dunque alle autorità statali assumere tutte le
misure ritenute opportune.
Il
processo di consultazione avverrà attraverso l’elezione,
«conformemente agli usi e costumi tradizionali», di appositi organi
rappresentativi delle comunità native. (Renato
Ibrido)
POLONIA
– Entra in
vigore la nuova legge sulla castrazione chimica
La nuova legge
polacca sulla castrazione chimica approvata nel settembre 2009 è
entrata in vigore l’8 giugno 2010. Il provvedimento prevede la
possibilità per i tribunali di condannare coloro che si sono resi
colpevoli dei reati di pedofilia e incesto alla castrazione chimica.
Detti soggetti saranno prima tenuti a scontare la detenzione inflitta
loro in forza dei crimini commessi, quindi subiranno il trattamento
previsto dalla nuova legge che consiste in una terapia farmacologica
e una psicoterapia mirata a diminuire le pulsioni sessuali. La nuova
normativa è destinata ad applicarsi ai casi in cui le vittime di
stupri e violenze siano familiari o minori di età inferiore a 15
anni e la pena detentiva per tali reati è aumentata: il minimo
edittale è passato da due a tre anni e il massimo da dodici a
quindici. Prima di disporre il trattamento chimico per uno specifico
caso, il tribunale dovrà ascoltare l’opinione di psichiatri,
sessuologi e psicologi, che dovranno indicare la terapia più adatta.
(Luca
Marfoli)
PORTOGALLO
–
Promulgata la legge che consente il matrimonio tra persone dello
stesso sesso
Il
Presidente della Repubblica portoghese, Anibal Cavaco Silva, il 17
maggio 2010 ha promulgato la legge
n. 9 del 2010,
che legalizza i matrimoni tra le coppie composte da persone dello
stesso sesso. La normativa, rubricata «Permite
o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo»,
era stata approvata dal Parlamento nello scorso mese di gennaio e
prevede che anche alle coppie omosessuali vengano riconosciuti gli
stessi diritti delle coppie eterosessuali, con esclusione della
possibilità di adottare dei figli. L’approvazione di tale legge è
stata appoggiata dal partito socialista che è al governo e da altri
partiti di sinistra, mentre una forte opposizione è stata
manifestata dai partiti più conservatori, così come dalla Chiesa
cattolica. Il Presidente, prima di procedere alla firma della legge,
aveva deciso di sottoporre il testo al vaglio preventivo del
Tribunale costituzionale, secondo quanto stabilito dall’art.
278, paragrafi 1 e 3 della Costituzione,
per verificare che esso non fosse in contrasto con le disposizioni
costituzionali in materia di matrimonio e di famiglia. Il Tribunale
costituzionale nella sessione plenaria dell’8 aprile 2010 si è
quindi pronunciato sul progetto di legge (decreto n. 9/XI) approvato
dal Parlamento e, con una decisione raggiunta con undici voti
favorevoli e solo due contrari (sentenza
121/2010),
ha affermato che tale testo normativo non viola le disposizioni
costituzionali in materia di matrimonio. Infatti, queste ultime non
negano o limitano il diritto fondamentale riconosciuto ad ogni
persona di contrarre o non contrarre matrimonio: il nucleo essenziale
della garanzia costituzionale non è violato dall’abbandono della
regola fino ad ora vigente della necessaria diversità del sesso dei
coniugi. Di conseguenza, l’estensione del matrimonio a persone
dello stesso sesso non confligge con il riconoscimento e la
protezione della famiglia intesa come elemento portante della
società.
Il
Tribunale ha inoltre considerato che, se da un lato si può affermare
che il matrimonio così come disegnato dalla Costituzione del 1976,
la quale teneva conto della realtà sociale e del contesto giuridico
propri di quel periodo storico, era quello tra due persone di sesso
diverso, dall’altro lato le disposizioni costituzionali non vietano
la possibilità che tale istituzione si evolva. La Costituzione
portoghese non definisce gli elementi costituivi dell’istituto di
cui all’art. 36, in quanto conferisce il mandato al legislatore di
disciplinare la materia nel dettaglio. Il Tribunale, quindi, afferma
che il concetto di matrimonio riconosciuto dalla Costituzione
portoghese è un concetto aperto, che ammette non solo diverse
attuazioni legislative, ma anche diverse concezioni politiche, etiche
e sociali, essendo affidato al legislatore ordinario il compito di
interpretare quali sono le opinioni dominanti nel tessuto sociale.
Numerosi nella pronuncia anche i riferimenti alle raccomandazioni del
Consiglio d’Europa e alla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, in particolare per quanto riguarda l’interpretazione
dell’art. 12 secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Il Tribunale costituzionale si era già pronunciato lo scorso anno
sullo stesso tema (v. Palomar
n. 39),
raggiungendo però una decisione opposta.
In seguito alla
decisione della Corte, il Presidente della Repubblica, in disaccordo
con quanto deciso dal giudice costituzionale essendo convinto
fermamente della contrarietà a Costituzione delle disposizioni della
legge, ha dichiarato che avrebbe potuto esercitare il potere di veto
e rinviare così la legge al Parlamento. Tuttavia, in considerazione
degli effetti che tale decisione avrebbe prodotto e considerando il
superiore interesse nazionale ad affrontare problematiche più
rilevanti da cui la società e la classe politica sono state
distratte a causa del prolungato dibattito sul tema del matrimonio,
ha preferito comunque firmare la legge. La normativa portoghese si
inserisce nel contesto europeo all’interno del quale vari Paesi
(Belgio, Paesi bassi, Spagna, Svezia, Norvegia, Islanda) riconoscono
il matrimonio tra coppie dello stesso sesso, mentre altri Stati –
tra cui il Regno Unito, la Francia e la Germania – riconoscono le
unioni civili. (Irene
Spigno)
REGNO UNITO – Dopo
le elezioni, evitato l’“hung”
Parliament:
due
partiti di minoranza danno vita ad un inedito
accordo di coalizione che li porta al Governo
Con
un inedito accordo, che ha preso il nome di Coalition
Agreement for Stability and Reform,
il Regno Unito ha evitato il rischio – da molti commentatori temuto
– di un “hung”
Parliament
(Parlamento “appeso”).
Infatti, nessuno dei
tre partiti che si erano presentati alle elezioni è riuscito ad
ottenere un risultato che gli consentisse di governare con la
sicurezza di avere alle spalle la maggioranza assoluta dei voti nella
House
of Commons
(ovvero 326 seggi).
Il nuovo Premier,
David Cameron, nominato cinque giorni dopo le elezioni dalla Regina,
è riuscito ad ottenere, tuttavia, il supporto fondamentale (e molto
ambito) dei liberal-democratici che, insieme ai seggi di cui già
disponeva il partito Tory, gli garantisce una maggioranza relativa
nella Camera dei Comuni. È la prima volta, dopo la seconda guerra
mondiale, che nel Regno Unito è al Governo una coalizione. Se il
gabinetto di unità nazionale presieduto da Churchill trovava
giustificazione nella particolare congiuntura emergenziale bellica,
il governo di coalizione appare oggi invece come una profonda
innovazione in un sistema politico incentrato su saldi esecutivi
monocolore.
In secondo luogo,
nel procedimento di formazione del Governo Cameron non sembra aver
trovato applicazione la Convention
of the Constitution
che, in assenza di un partito di maggioranza assoluta, attribuisce al
Premier
uscente il compito di esplorare per primo le condizioni relative alla
possibilità di formare una compagine di governo.
Di questo accordo,
di fondamentale importanza, sono state rese pubbliche, in maniera
piuttosto dettagliata per quanto sintetica, le basi ed è stata
fissata anche la data delle prossime elezioni (7 maggio 2015). I due
partiti nel testo affermano che «non c’è nessuna differenza
costituzionale tra un Governo retto da un solo partito ed uno che ha
alla base una coalizione, ma che questa realtà si deve adattare al
fatto che nei tempi moderni il Regno Unito non ha mai avuto Governi
di coalizione». Ecco perché è cruciale rendere pubbliche le
fondamenta del “patto”.
Dopo questa
rilevante premessa, l’accordo descrive le modalità con cui
procedere alla scelta dei membri del Governo, ribadisce il principio
per cui la responsabilità del Governo è comunque da considerarsi
collettiva e, infine, afferma che sui singoli temi da disciplinare
interverranno accordi a livello di coalizione. Entrambi i partiti, da
ultimo, si impegnano a sostenere il Governo in Parlamento con lealtà
e assumendosi la responsabilità di garantire il supporto dei singoli
deputati. (Francesco
Saitto, Renato Ibrido)
REGNO
UNITO – Il
Parlamento approva il Constitutional
Reform and Governance Act 2010
Con
il
Constitutional
Reform and
Governance Act 2010,
entrato in vigore l’8 aprile, il Parlamento inglese ha introdotto
una serie di importanti norme su una pluralità di materie tra cui il
pubblico impiego (parte I), la ratifica dei trattati (parte II), lo
status
economico
e fiscale dei parlamentari, in particolare andando a modificare il
Parliamentary
Standards Act 2009
e l’European
Parliament (Pay and Pensions) Act 1979
(parti III e IV), ed emendando il Government
Resources and Accounts Act 2000
e il Government
of Wales Act 2006
(parte V). La riforma incide anche su altri ambiti: dispone
l’abbassamento da trenta a venti anni del periodo temporale massimo
durante il quale si può opporre il segreto di Stato (parte VI) e,
infine, alla parte VII, contiene disposizioni eterogenee tra cui la
modifica della parte III dell’Act
of Settlement,
ma anche nuove modalità pratiche e regole procedurali in materia di
conteggio di voti (art. 48).
In
particolare, in
materia di pubblico impiego, si prevede l’istituzione di una
Commissione che ha compiti connessi con la selezione delle persone da
nominare (art. 2 e artt. 10 e ss.) e l’impegno, per il ministro del
pubblico impiego, di emanare un codice di condotta (artt. 5 e ss.).
Nello specifico, per quanto concerne i nuovi criteri volti a guidare
le procedure di selezione dei pubblici dipendenti, si introduce, come
criterio per la scelta, il merito, da valutare sulla base di una
«open
competion».
Gli
artt. 11 e ss.
dispongono, poi, nel dettaglio, che la Commissione deve pubblicare
con un certo anticipo i criteri che verranno seguiti nelle
valutazioni (artt. 11 e 12) e le regole per eventuali ricorsi (art.
13).
In
merito al
procedimento di ratifica dei trattati internazionali, la legge
prevede, agli artt. 20 e ss., un iter
piuttosto articolato che dovrebbe sfociare in un silenzio-assenso,
sia pur con alcune eccezioni (artt. 22 e 23). Un trattato, infatti,
non può essere considerato ratificato a meno che un Ministro non lo
abbia presentato al Parlamento, non sia stato pubblicato in un modo
tale da essere conoscibile e, infine, non sia passato un tempo
determinato (di ventuno giorni di seduta decorrenti dal giorno
successivo la presentazione del Ministro) senza che il Parlamento
abbia deciso di non ratificarlo.
L’art.
25 dispone,
infine, che per “trattato”
debba intendere un accordo scritto tra due o più Stati che sia
vincolante secondo il diritto internazionale, ma da questa
definizione sono escluse «regulation,
rule, measure, decision or similar instrument»
adottate in esecuzione del trattato stesso. Se
la sola House
of Lords
ha espresso voto negativo, un trattato può comunque essere
ratificato nel caso in cui ricorrano due condizioni: i) il Ministro
abbia dichiarato davanti al Parlamento che il trattato debba comunque
essere ratificato; ii) sia passato un periodo di ventuno giorni,
decorrenti dalla presentazione da parte del Governo della mozione per
cui il trattato debba comunque essere ratificato, e in questo tempo
la Camera dei comuni non si è opposta alla ratifica. In questa
procedura di silenzio-assenso, dunque, un vero e proprio potere di
veto lo ha solo la Camera dei comuni, mentre la Camera dei lords può
solo costringere il Governo ad un onere procedimentale: presentare la
suddetta mozione.
La
parte VI, poi, regola la disciplina del segreto di Stato su documenti
pubblici ed emenda il Public
Records Act 1958 e
il
Freedom
of Information Act 2000
stabilendo
che i documenti debbano comunque essere trasferiti al Public
Record Office.
L’art.
48, infine,
pone nuovi criteri in materia di conteggio dei voti delle elezioni
politiche, peraltro anche di quelle che si sono recentemente tenute,
modificando il People
Act 1983
e stabilendo che il suddetto conteggio deve essere iniziato entro
quattro ore dalla chiusura dei seggi.
Il
Constitutional
Reform and Governance Act 2010
è il risultato di un lento processo di riforma, iniziato il 7 luglio
2007 con la presentazione del Governance
of Britain Green Paper
e fortemente voluto dal premier
Gordon Brown, durante il quale si sono susseguiti, peraltro, diversi
passaggi parlamentari che ne hanno resa difficoltosa l’approvazione,
avvenuta, al contrario, negli ultimi tempi, con passaggi molto veloci
per evitare che la fine della legislatura vanificasse tutto il lavoro
svolto fino a quel momento. (Francesco
Saitto)
REGNO
UNITO – La
Corte suprema stabilisce che l’obbligo di notificare variazioni nel
nome o nel domicilio imposto a tempo indeterminato per i condannati
di reati sessuali è illegittimo
Con
la sentenza Rand Thompson v. Secretary
of State for the Home Department del
21 aprile, la Corte suprema del Regno Unito ha dichiarato che le
norme che regolano il c.d. sex
offender registry così
come formulate violano il diritto alla privacy.
Questo registro, istituito nel 1997 con il Sexual
Offences Act
1997, poi modificato con il Sexual
Offences Act 2003,
contiene
oltre 29.000 nomi di persone che sono state condannate o anche solo
ammonite per reati sessuali nel Regno Unito e, al momento della sua
istituzione, aveva suscitato molte polemiche. Il caso in esame, in
particolare, riguardava l’applicazione dell’art. 82 del Sexual
Offences Act 2003,
che prevede che chiunque sia condannato per un reato di stampo
sessuale a più di 30 mesi di reclusione ha l’obbligo di notificare
alla polizia per un tempo indeterminato qualsiasi mutamento di nome,
di residenza, indirizzo e anche eventuali viaggi all’estero. I
giudici hanno rilevato che, in effetti, un obbligo di questo tipo per
un tempo indeterminato comporta una irragionevole restrizione del
diritto alla privacy
e, di conseguenza, una violazione dell’art.
8
della CEDU. In particolare, non viene dichiarata illegittima la norma
in sé, quanto l'assenza nella legge di uno strumento che permetta al
soggetto interessato di chiedere di essere cancellato dal registro
con il conseguente venir meno del c.d. obbligo di notification.
Questa mancanza è stata considerata particolarmente rilevante dalla
Corte anche in considerazione del fatto empirico, ricordato nelle
motivazioni, secondo cui oltre il 75% dei condannati per abusi
sessuali nei 21 anni successivi non è stata condannata altre volte
per reati dello stesso tipo. A seguito di questa importante
pronuncia, sarà necessario, dunque, per il Parlamento, rivedere la
legge del 2003. (Francesco
Saitto)
REGNO
UNITO – La
Corte suprema dichiara illegittimo un control
order del
Governo che, in assenza di un giudizio, imponeva serie restrizioni
alla libertà personale dei sospettati per fatti di terrorismo
Con
la sentenza Secretary
of State for the Home Department v AP [2010] UKSC 24,
il 16 giugno, la Corte suprema ha dichiarato che i control
orders,
emessi
dal Ministro dell’interno, che limitano la libertà personale sulla
base di semplici sospetti e in assenza di un giusto processo, sono
illegittimi ai sensi dell’art. 5 della CEDU, se limitano in maniera
irragionevole la libertà personale. Nel caso in esame, A.P.,
sospettato di implicazioni con associazioni terroristiche
internazionali, nel 2008, veniva sottoposto a un rigido complesso di
restrizioni che gli imponevano – tra le altre cose – un
coprifuoco della durata di circa sedici ore al giorno, l’obbligo di
soggiornare in un luogo molto lontano dalla propria famiglia e un
controllo elettronico. La difesa aveva sostenuto che questo ordine
violasse i diritti dell’imputato così come stabiliti nell’art. 5
della CEDU e, quindi, la sua libertà personale. Ad A.P., inoltre,
era stato anche negato il permesso di poter tornare nel proprio
paese, l'Etiopia, e tutto ciò sulla base degli artt. 1 e ss. del
Prevention
of Terrorism Act 2005
che
regolano, per l’appunto, il sistema molto contestato dei control
orders che
si pongono sempre su difficile crinale del bilanciamento tra libertà
personale e sicurezza.
La
Corte nella sentenza ricostruisce anche la storia dell’ingresso nel
Regno Unito del giovane immigrato e di un suo arresto in Somalia per
terrorismo, cosa che aveva portato il Segretario di Stato a vietargli
di tornare nel Regno Unito con un ordine poi ritirato nel momento in
cui aveva potuto emanare il control
order previamente
descritto. I giudici dovevano decidere principalmente su due
questioni: se le misure adottate, considerate proporzionate in
relazione all’art. 8 della CEDU, dovessero per questo essere
considerate proporzionate anche ai sensi dell’art. 5 della CEDU e
se la Corte dovesse prendere in considerazione problematiche
strettamente legate al caso di specie come la difficoltà per i
familiari di visitarlo, cosa che aggravava l’isolamento del
soggetto. In relazione al primo problema, la Corte sancisce con
chiarezza che misure che possono sembrare proporzionate ai sensi
dell’art. 8 CEDU, tuttavia possono considerarsi illegittime ai
sensi dell’art. 5 se rappresentano, come nel caso di specie,
restrizioni eccessive della libertà personale. In relazione alla
problematica considerazione della situazione personale del soggetto,
la Corte è, poi, altrettanto netta nell’affermare che i giudici
non possono ignorare, per esempio, che nel caso di specie la madre
del giovane non ha mai lasciato Londra e che, dunque, un obbligo di
residenza in una località molto distante dal luogo in cui i
familiari vivono aveva un’incidenza enorme – nel caso di specie –
favorendo il rischio di un pericoloso isolamento sociale. (Francesco
Saitto)
ROMANIA
– La Corte
costituzionale giudica illegittimi i tagli alle pensioni
Il
25 giugno 2010 sono state dichiarate incostituzionali alcune delle
misure contenute nel “pacchetto” predisposto dal Governo per
fronteggiare la crisi economico-finanziaria sul quale l’Esecutivo
aveva ottenuto la fiducia delle Camere. Il ricorso preventivo di
costituzionalità è stato promosso da una minoranza di deputati e di
senatori in base all’art. 146, lett. a) della Costituzione.
La
decisione è intervenuta dopo le forti tensioni registratesi nei
giorni precedenti nella capitale, dove decine di cittadini romeni
hanno cercato di assaltare il palazzo presidenziale per protestare
contro le misure restrittive adottate in campo economico. La Corte
costituzionale, in particolare, ha ritenuto contrarie alla
Costituzione le previsioni volte a tagliare del 15% le pensioni
giacché comportano una violazione dell’art.
47 Cost.
Secondo tale disposizione, lo Stato è tenuto ad adottare misure che
promuovano lo sviluppo economico e la protezione sociale in modo da
assicurare uno stardard di vita dignitoso ai propri cittadini (c. 1);
inoltre, il c. 2 riconosce il diritto dei cittadini alla pensione. La
limitazione di tale diritto, che incide pesantemente sulle condizioni
di vita dei cittadini, non è ritenuta giustificabile in base
all’art. 53
Cost.,
che acconsente a restrizioni nell’esercizio dei diritti
costituzionalmente garantiti, nel rispetto del principio di
proporzionalità, per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine
pubblico, di salute e di morale pubblica o per prevenire catastrofi e
calamità.
La
declaratoria di incostituzionalità rischia di compromettere la
possibilità per la Romania di ottenere un prestito da parte del
Fondo monetario internazionale, che aveva posto condizioni assai
rigide per l’ottenimento dell’aiuto finanziario. Ad ogni modo, il
Parlamento dispone di 45 giorni a decorrere dalla pubblicazione della
sentenza per conformare la normativa al dispositivo (art.
147 della Costituzione).
(Cristina
Fasone)
ROMANIA
–
Dichiarate incostituzionali alcune disposizioni della legge che
istituisce l’Agenzia nazionale per l’integrità
Il
14 aprile 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale
la legge n. 144/2007 decidendo sulla base di un’eccezione di
costituzionalità sollevata dalla corte di appello di Bucarest
(decisione
n. 415 del 2010).
La legge censurata riguarda l’istituzione, l’organizzazione e il
funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’integrità,
un’autorità indipendente che ha alcuni obblighi di “rendiconto”
delle proprie attività al Parlamento. Tra le funzioni che le sono
assegnate, quella principale consiste nel controllare il patrimonio
dei funzionari pubblici e l’eventuale insorgere di conflitti di
interesse. A tal fine, l’agenzia ha il potere di richiedere
informazioni e materiali alle amministrazioni competenti e, qualora
accerti una violazione della legge da parte di un funzionario, può
persino ottenere dall’autorità giudiziaria l’autorizzazione alla
confisca dei beni del funzionario che non risultino giustificati e
proporzionati rispetto alla sua retribuzione. In particolare, sono
gli ispettori dell’agenzia che svolgono l’istruttoria e che
predispongono una relazione finale nella quale si indica l’esito
dell’indagine e, eventualmente, come si intende procedere.
La
Corte costituzionale ha constatato che gli effetti di tale relazione
sono simili a quelli di una requisitoria, nel caso in cui il dossier
è trasmesso all’autorità giudiziaria, sebbene l’organo
istituito nel 2007 non faccia parte del sistema giudiziario, bensì
dell’amministrazione. Risulta violato, quindi, il principio di
separazione dei poteri (art.
1.4 Cost.).
Inoltre,
la valutazione degli ispettori si basa sulla comparazione tra la
retribuzione a cui i funzionari hanno diritto e il patrimonio da loro
effettivamente detenuto, rimettendosi sostanzialmente alla
discrezionalità degli ispettori la definizione delle ipotesi in cui
il patrimonio possa ritenersi giustificato e quelle in cui non lo
sia. Si violano così il principio per cui i beni acquisiti in modo
lecito non possono essere confiscati in via di generale e il
principio secondo il quale è presunto il carattere lecito della loro
acquisizione (articoli n. 44.8
e 44.9 Cost.).
Vi
sono poi ulteriori profili di incostituzionalità della legge. Da una
parte, l’art. 46 della legge n. 144/2007, prevede che gli ispettori
dell’agenzia possano esigere dalla corte competente che si proceda
alla confisca dei beni dei funzionari, pronunciandosi pertanto
direttamente sulla loro colpevolezza senza garanzia di
contraddittorio e a danno del principio di presunzione dell’innocenza
(art.
23.11 Cost.).
Dall’altra
parte, la legge viola altresì il dovere della pubblica autorità di
rispettare il diritto alla vita privata e familiare dei funzionari,
garantito oltre che dall’art.
26.1 Cost.
anche dall’art.
8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali,
espressamente richiamato nella decisione, dal momento che si impone
la pubblicazione sui siti internet delle diverse amministrazioni
dello stato patrimoniale dei funzionari. Peraltro, non ricorre
neppure una delle ipotesi previste quali deroghe dal par. 2, secondo
il quale per giustificare un’eventuale ingerenza da parte della
pubblica autorità, questa deve essere prevista in una legge e deve
essere giustificata in una società democratica, per la sicurezza
nazionale, per la prevenzione dei reati, per la pubblica sicurezza,
per il benessere economico, per la protezione della salute e della
morale nonché per la tutela dei diritti e delle libertà altrui.
(Cristina
Fasone)
RUSSIA – La Corte
costituzionale ha ritenuto legittima la normativa che esclude le
giurie per i processi per reati di terrorismo
La Corte
costituzionale è stata chiamata a valutare la conformità alla
Costituzione degli articoli 205, 278 e 279 del codice penale russo
(che prevedono i reati di «atti terroristici», «presa violenta del
potere» e «ribellione armata»), così come modificati nel 2009 dal
Parlamento. Il 20 aprile il giudice costituzionale ha ritenuto
costituzionalmente legittime le norme.
La
modifica del 2009 ha escluso per gli imputati dei suddetti reati la
possibilità di essere «giudicati da organi decisionali integrati
dalle giurie popolari» per essere sottoposti a giudizio solo di «un
collegio composto da tre giudici togati» (v. Palomar
n. 37).
Il dubbio circa la
costituzionalità delle norme era stato sollevato in relazione al
diritto costituzionalmente sancito di essere giudicati da una giuria
(artt. 20 e 47 Cost.) nonché con riferimento al principio –
sancito dall’art. 55 – che vieta alla Federazione di adottare
leggi che contrastino con i «diritti e le libertà dell’uomo e del
cittadino».
La Corte
costituzionale ha affermato che il diritto ad essere giudicati da una
giuria popolare è espressamente garantito dalla Costituzione solo
nei casi in cui gli imputati sono sottoposti ad un giudizio nel quale
possa essere emessa una condanna alla pena capitale, mentre negli
altri casi il legislatore federale ha la facoltà di restringere tale
diritto.
Il giudice
costituzionale ha inoltre rilevato come la Corte europea dei diritti
dell’uomo non ritenga il diritto ad essere giudicati da una giuria
un aspetto
significativo
per la garanzia di un processo equo. (Luca
Marfoli)
SENEGAL –
Approvata la legge per la parità di genere nelle liste elettorali
Il
22 giugno il Senato senegalese ha approvato la legge
n.13/2010
relativa alla parità di genere nelle istituzioni elettive o
parzialmente elettive. La nuova legge, che si pone nella scia delle
riforme per la parità di genere volute dal Presidente Abdoulaye
Wade, prevede che nella compilazione delle liste elettorali per tutte
le istituzioni interamente o parzialmente elettive i due sessi
debbano avere un uguale numero di candidati. (Valentina
Rita Scotti)
SENEGAL –
Approvata la legge che dichiara la schiavitù e la tratta dei neri un
crimine contro l’umanità
Il
27 aprile, in occasione delle commemorazioni per il 162°
anniversario dell’abolizione della schiavitù nelle colonie
africane francesi, le Camere hanno approvato la legge
n.10/2010,
con cui si dichiara la schiavitù e la tratta dei neri un crimine
contro l’umanità oltre a stabilire una giornata commemorativa da
tenersi ogni 27 aprile. Il Senegal diventa così il primo Stato
africano ad aver adottato una legge in tal senso, che il Ministro
della giustizia ha definito «una fondamentale legge della memoria
che consentirà al paese di partecipare più consapevolmente allo
sviluppo dell’umanità». (Valentina
Rita Scotti)
SERBIA – Il
Consiglio dei ministri dell’Unione europea acconsente alla ratifica
dell’accordo di associazione
Il 14 giugno i
Ministri degli esteri dei ventisette Stati membri dell’Unione
europea hanno deciso all’unanimità di avviare le procedure di
ratifica dell’accordo di associazione e stabilizzazione della
Serbia da parte dei Parlamenti dei singoli Stati, ratifica necessaria
affinché l’accordo, firmato nell’aprile del 2008, possa entrare
in vigore. Questa decisione, pur non equivalendo ad una accettazione
della candidatura della Serbia, ha una rilevante importanza politica,
se si considera la forte opposizione alla ratifica dimostrata da
Olanda e Belgio, particolarmente restie all’adesione della Serbia
all’Unione, che auspicavano una maggiore collaborazione del paese
balcanico con il Tribunale penale internazionale per la
ex-Iugoslavia. Al contrario, grande sostegno alla candidatura serba è
stata espressa, anche in occasione del Consiglio dei ministri del 14
giugno, da Slovenia, Spagna, Austria e Italia. La collaborazione con
il Tribunale dell’Aja si è dimostrata comunque fondamentale per la
Serbia; la decisione del Consiglio dei ministri, che apre ora ad un
lungo periodo in cui i singoli parlamenti nazionali saranno chiamati
a pronunciarsi, è intervenuta, infatti, dopo che il Presidente del
Tribunale, Serge Brammertz, ha dichiarato la propria soddisfazione
per la collaborazione della Serbia auspicando una pronta cattura
degli ultimi due latitanti della lista redatta dal Tribunale, Ratko
Mladić e Goran Hadžić, condizione che l’Unione ha posto per
procedere all’accettazione della candidatura del paese.
La decisione del
Consiglio dei ministri dell’Unione europea si pone dunque come
nuova tappa nel percorso di adesione della Serbia, che è cominciato
nel settembre 2007 con la conclusione dei negoziati sull’Accordo di
stabilizzazione e associazione e il cui ultimo atto era stata la
ratifica dell’accordo commerciale ad
interim
del dicembre 2009; una tappa fondamentale di questo percorso è
stata, inoltre, l’abolizione dei visti per i cittadini serbi per la
libera circolazione all’interno dell’area Schengen, avvenuta il
30 novembre 2009.
Sul fronte interno,
infine, è opportuno evidenziare come la decisione del Consiglio dei
Ministri sia stata l’occasione per i leader
politici dell’opposizione per esprimere il proprio malcontento
evidenziando come il valore politico di questo atto non comporti,
concretamente, un’evoluzione delle relazioni tra la Serbia e
l’Unione europea. (Valentina
Rita Scotti)
SLOVACCHIA – La
Corte costituzionale si pronuncia a favore della libertà di
espressione delle testate giornalistiche
Il 20 aprile 2010 la
Corte costituzionale slovacca (decidendo in un collegio composto da
tre giudici) ha ritenuto contraria alla tutela della libertà di
espressione la condanna inflitta per diffamazione ad una testata
giornalistica. Infatti, dopo aver pubblicato nel 2007 un editoriale
nel quale si accusavano i giudici di irrogare sanzioni pecuniarie
eccessive nei confronti di coloro che venivano condannati per
diffamazione, menzionando espressamente il giudice Polka, questi
avviava un’azione legale nei confronti del settimanale. Tanto la
corte distrettuale quanto quella regionale di Bratislava si erano
espresse a favore del giudice. La Corte costituzionale, invece, dopo
aver citato anche alcune decisioni della Commissione europea per i
diritti umani, del Tribunale costituzionale federale tedesco e della
Corte suprema canadese, ha affermato che il ruolo pubblico svolto dal
ricorrente (la testata giornalistica) e la natura dell’articolo “di
denuncia” da questa pubblicato giustificavano il contenuto
dell’editoriale in base alla libertà di espressione. (Cristina
Fasone)
SLOVENIA – Si è
svolto un referendum che apre la strada all’arbitrato
internazionale per la definizione dei confini con la Croazia
Il
7 giugno, con il 51,48% dei voti validi, i cittadini sloveni hanno
approvato in via referendaria l’accordo di arbitrato internazionale
che consentirà una soluzione pacifica delle questioni da tempo
pendenti con la Croazia per la definizione della frontiera tra i due
paesi. Nonostante l’importanza del tema sottoposto all’approvazione
popolare, solo il 40% degli aventi diritto al voto ha preso parte
alle consultazioni, anche in ragione della difficoltà di comprendere
il quesito referendario, in cui si riportavano le disposizioni
dell’accordo di arbitrato la cui interpretazione non è univoca (v.
Palomar
n. 40).
(Valentina
Rita Scotti)
SPAGNA
– La nuova legge sulla comunicazione radiotelevisiva introduce
apposite misure a tutela dei diritti delle donne, dei minori e delle
persone diversamente abili
È
entrata in vigore lo scorso 1° maggio la ley
general de la comunicación audiovisual
(l. n. 7/2010 del 31 marzo). La riforma si propone di disciplinare la
comunicazione radiotelevisiva con copertura nazionale nonché, a
livello regionale, di fissare la disciplina di base nel rispetto
delle competenze legislative delle Comunità autonome.
L’art.
4 della nuova legge sancisce il diritto del pubblico «a ricevere una
comunicazione audiovisiva plurale», la quale «mai» potrà incitare
all’odio o alla discriminazione, in particolare alla
discriminazione di genere. Sempre l’art. 4 stabilisce che la
comunicazione dovrà svolgersi «nel rispetto della dignità umana e
dei valori costituzionali», con speciale attenzione all’esigenza
di sradicare comportamenti lesivi dell’uguaglianza delle donne.
L’art.
5 disciplina il «diritto alla diversità culturale e linguistica»
della comunicazione, affermando che le Comunità autonome con una
lingua ufficiale diversa dal castigliano potranno approvare norme
aggiuntive per i mezzi di comunicazione con copertura regionale al
fine di promuovere la produzione audiovisuale nell’idioma locale.
La
riforma introduce poi apposite misure a tutela dei minori e delle
persone diversamente abili. In particolare, viene sancito il divieto
di utilizzare le immagini o la voce dei minori senza il consenso dei
loro legali rappresentanti. In tutti i casi è fatto divieto di
diffondere il nome, l’immagine o altri dati che consentano
l’identificazione del minore nell’ambito di fatti delittuosi.
Sono fissate poi tre fasce orarie televisive “protette” ed è
proibita in ogni caso la diffusione nelle reti “in chiaro” di
contenuti pornografici o di violenza gratuita, qualora non sia
previsto il c.d. sistema del “parental
control”.
Quanto
alla tutela delle persone diversamente abili, particolare attenzione
merita l’introduzione dell’obbligo di trasmissione per almeno due
ore a settimana di programmi in lingua dei segni.
Il
provvedimento legislativo attribuisce infine ad una apposita autorità
indipendente – il Consiglio statale dei mezzi audiovisivi – il
compito di vigilare e sanzionare i casi di inosservanza della
suddetta normativa. (Renato
Ibrido)
STATI
UNITI – La Corte suprema afferma l’obbligo per il difensore di
informare il cliente del rischio di espulsione in caso di
dichiarazioni di ammissione della responsabilità penale
Nella
decisione Padilla
v. Kentuky
emessa il 31 marzo 2010, la Corte suprema degli Stati Uniti con una
maggioranza di sette giudici a due ha stabilito che il sesto
emendamento
alla Costituzione degli Stati Uniti che garantisce il diritto alla
difesa ed ad essere assistito da un avvocato, richiede che l’avvocato
difensore in una causa penale comunichi al proprio cliente, cittadino
straniero, che la dichiarazione di colpevolezza che quest’ultimo
ponga in essere all’interno di un procedimento penale per reati
gravi a proprio carico, determinerà l’automatico e obbligatorio
inizio del procedimento di espulsione dal paese. La decisione della
Corte suprema riforma una precedente decisione
della Corte suprema del Kentucky nella quale il massimo organo
giurisdizionale statale aveva determinato che una dichiarazione di
colpevolezza che risultasse determinata da un cattivo consiglio
dell’avvocato difensore non poteva qualificarsi come lesiva del
diritto alla difesa e non costituiva base legittima per poter
annullare l’ammissione di colpevolezza. Il caso originava dalla
vicenda di Josè Padilla, un residente permanente negli Stati Uniti
per oltre quaranta anni, il quale, nel procedimento penale a proprio
carico per trasporto di ampie quantità di stupefacenti, si era
dichiarato colpevole del reato contestatogli, risultando così
soggetto al successivo ed obbligatorio procedimento di espulsione dal
Paese. Padilla aveva allora dichiarato che non avrebbe posto in
essere la dichiarazione di colpevolezza qualora il proprio avvocato
difensore lo avesse informato del fatto che avrebbe rischiato
l’espulsione. (Gianluca
Gentili)
STATI
UNITI – È incostituzionale il divieto di rappresentazione,
diffusione e possesso di video o immagini che ritraggano
maltrattamenti su animali
Con
una maggioranza di otto giudici contro uno, nella decisione United
States v. Stevens,
la Corte suprema ha dichiarato l’incostituzionalità della legge
federale
che faceva divieto di ritrarre, vendere ovvero detenere qualsiasi
rappresentazione di animali soggetti a maltrattamenti rilevando in
essa una violazione della libertà di espressione protetta dal primo
emendamento.
La decisione della Corte suprema conferma una precedente decisione
della Corte di appello per il Terzo Circuito che aveva dichiarato
l’incostituzionalità della legge proprio sulla base del diritto
alla libertà di espressione ed annullato la condanna di tale Robert
Stevens, accusato di aver venduto video che ritraevano incontri di
lotta tra cani. L’opinione di maggioranza, redatta dal Chief
Justice
Stevens, si concentra sul carattere eccessivamente ampio ed ultroneo
del divieto, elementi che determinerebbero l’incostituzionalità
(«the
statute is substantially overbroad, and therefore invalid under the
First Amendment»).
La legge stabiliva una pena fino a cinque anni di reclusione per
chiunque intenzionalmente creasse, vendesse o detenesse a fini di
lucro una rappresentazione – su qualsiasi supporto – di animali
soggetti a maltrattamenti. Le lotte tra cani sono illegali in tutti i
50 Stati e nel distretto della Columbia. (Gianluca
Gentili)
STATI
UNITI – Entra in vigore una severa legge anti-immigrazione nello
Stato dell’Arizona
Con
la firma apposta dal Governatore dello Stato Jan Brewer, il 23 aprile
2010, si è concluso il procedimento di approvazione di una
controversa legge
che disciplina l’immigrazione all’interno dello Stato
dell’Arizona. La legge richiederà ad ogni soggetto sospetto del
reato di immigrazione clandestina di presentare una valida
documentazione d’identità agli agenti di polizia che ne facciano
richiesta. In particolare, la legge attribuisce agli ufficiali di
polizia il potere di determinare lo status
giuridico in termini di legittimità dell’immigrazione di un
soggetto che dia ragionevoli sospetti di immigrazione clandestina; la
legge qualifica inoltre come reato l’assunzione di immigrati
clandestini per lavori di durata giornaliera e stabilisce la
possibilità per i cittadini di portare in giudizio una qualsiasi
amministrazione locale qualora questi ritengano che la legge non sia
fatta applicare in modo rigoroso. Il disegno di legge era stato
approvato dalla Camera dei rappresentati statale il 13 aprile e dal
Senato statale il 19 aprile 2010. Per la legge è prevista l’entrata
in vigore dopo 90 giorni dalla firma da parte del Governatore.
(Gianluca
Gentili)
STATI
UNITI – Incostituzionale l’ergastolo per minori comminato per
recidiva di reato
Con
la decisione Graham
v. Florida
del 17 maggio 2010 la Corte suprema degli Stati Uniti ha dichiarato
l’incostituzionalità per violazione dell’ottavo emendamento
(divieto di pene crudeli ed inusitate) della pena all’ergastolo
senza possibilità di libertà condizionale qualora comminata nei
confronti di un minore per reati diversi dall'omicidio. La decisione
riforma la sentenza della Corte di appello per il primo distretto
dello Stato della Florida che aveva a sua volta confermato la
condanna all’ergastolo per Terrance Graham per un reato commesso
quando aveva 17 anni, affermando che la sentenza non risultava
sproporzionata rispetto al reato commesso. Il giudice Kennedy,
redattore dell’opinione di maggioranza, ha sottolineato come la
condanna all’ergastolo per reati diversi dall'omicidio nei
confronti di un minore escluda la possibilità di riabilitazione del
soggetto e di futuro rientro all’interno della società civile. Nel
porre in essere la dichiarazione di incostituzionalità, il giudice
Kennedy compie inoltre un ampio riferimento a come la medesima
fattispecie sia punita in altri paesi, riscontrando un idem
sentire
nel ritenere la pena di detenzione a vita eccessiva rispetto al
crimine commesso e alla giovane età del condannato. L’opinione
dissenziente dei giudici Scalia e Thomas, condanna apertamente ogni
riferimento a giurisdizioni straniere quale forma di attivismo
giudiziario non consentita nell’interpretazione della Costituzione
degli Stati Uniti. (Gianluca
Gentili)
STATI
UNITI – La Corte suprema conferma la legittimità costituzionale
della detenzione a tempo indeterminato per colpevoli di reati
sessuali affetti da malattie mentali
Con
la decisioneUnited
States v. Comstock,
presa a maggioranza di 7 giudici contro 2, la Corte suprema degli
Stati Uniti ha rigettato l’impugnazione per incostituzionalità nei
confronti del Adam
Walsh Child Protection and Safety Act
nella parte in cui
investe i giudici distrettuali del potere di
iniziare il procedimento di c.d. civil
commitment nei
confronti di un detenuto in una prigione federale affetto da malattia
mentale e che abbia commesso reati a sfondo sessuale anche in una
data che cada successivamente a quella del previsto rilascio dello
stesso (determinando così un prolungamento della detenzione senza
termini certi di durata). Il procedimento di civil
commitment,
in particolare, consiste nella procedura, attivata da un organo
giurisdizionale, in cui si decide se un soggetto affetto da malattia
mentale debba essere sottoposto a trattamento psichiatrico
obbligatorio in ospedale ovvero ad altro trattamento analogo. Il
procedimento – che non è qualificato come procedimento penale e
come tale di esso non viene fatta menzione nel casellario giudiziale
–, una volta iniziato, prevede il coinvolgimento di uno psichiatra
che determini se il soggetto necessiti di trattamento o meno. La
decisione della Corte suprema riforma la precedente sentenza della
Corte di appello federale del Quarto Circuito che aveva ritenuto
questa disposizione incostituzionale in violazione della Commerce
Clause
e del quinto, sesto e ottavo emendamento alla Costituzione
degli Stati Uniti. (Gianluca
Gentili)
STATI
UNITI – La
Corte suprema federale incorpora il diritto a portare armi e lo rende
applicabile anche agli Stati
Con
la decisione McDonald
v. Chicago
del 28 giugno 2010, la Corte suprema degli Stati Uniti, a maggioranza
di 5 giudici contro 4, ha determinato che il diritto a portare armi
contenuto all’interno del secondo emendamento alla Costituzione
degli Stati Uniti deve ritenersi applicabile anche agli Stati –
oltre che agli organi di governo federale – in base alla
incorporazione di esso nella due
process clause
del quattordicesimo emendamento. Il caso originava dall’impugnazione
di una ordinanza della città di Chicago che vietava il possesso di
armi da fuoco. La Corte di appello del Settimo Circuito aveva
confermato il divieto affermando che la Corte suprema non si era –
sino a quel momento – direttamente espressa circa l’incorporazione
del secondo emendamento e quindi circa l’applicabilità di questo
agli Stati. McDonald aveva sostenuto che il diritto a portare armi
dovesse essere qualificato come un diritto fondamentale dei cittadini
che gli Stati non potevano limitare ovvero violare. La città di
Chicago aveva invece sostenuto che agli Stati dovesse essere lasciata
la possibilità di calibrare la disciplina legale sul porto ed
acquisto di armi sulla base delle esigenze (economiche e di
sicurezza) locali, avendo sempre rappresentato, gli Stati, i “luoghi”
primari di controllo del possesso e uso delle armi da fuoco. Il
risultato della decisione, pertanto, colpisce la possibilità degli
Stati di regolare autonomamente il possesso di armi da fuoco
all’interno delle proprie giurisdizioni di riferimento ed ha
inoltre effetti di lunga portata sulla struttura federale
statunitense in generale. Il giudice Samuel Alito, redattore
dell’opinione di maggioranza, fa riferimento in essa alla decisione
della stessa Corte suprema federale in District
of Columbia v. Heller,
affermando che: «In
Heller, we held that the Second Amendment protects the right to
possess a handgun in the home for the purpose of self-defense. Unless
considerations of stare decisis counsel otherwise, a provision of the
Bill of Rights that protects a right that is fundamental from an
American perspective applies equally to the Federal Government and
the States. We therefore hold that the Due Process Clause of the
Fourteenth Amendment incorporates the Second Amendment right
recognized in Heller».
Il
2 luglio 2010, la città di Chicago, in risposta alla decisione della
Corte suprema ha approvato all’unanimità una nuova ordinanza che
dispone nuove regole circa il possesso delle armi da fuoco
all’interno del territorio cittadino. In base alla nuova ordinanza,
soggetti che possiedano armi da fuoco sono obbligati a tenerle dentro
le proprie abitazioni, risultando altresì vietato portare queste
armi in giardino, nel garage o nel portico di casa. Inoltre, nuovi
adempimenti sono previsti per la registrazione delle armi: soggetti
adulti a cui la legge consenta di possedere armi possono chiedere la
registrazione al massimo di un'arma da fuoco al mese e la
registrazione deve essere rinnovata ogni tre anni. (Gianluca
Gentili)
TURCHIA
– La Corte
costituzionale dichiara illegittimo un nuovo pacchetto di riforme
costituzionali di iniziativa governativa
Il
7 luglio la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una parte
del progetto di riforma costituzionale presentato dal Governo alla
Grande Assemblea nazionale il 6 aprile scorso, in risposta ad una
precedente dichiarazione di incostituzionalità (v. Palomar
n. 41).
Come il precedente progetto, i 27 articoli della nuova proposta
governativa miravano essenzialmente ad aumentare il controllo del
Governo sulle forze armate e a modificare la composizione della Corte
costituzionale in vista dell’entrata in vigore del meccanismo di
ricorso individuale per violazione dei diritti fondamentali, nonché
ad ampliare i diritti dei consumatori e delle associazioni sindacali.
Anche in questo
caso, la Corte è stata adita dal principale partito d’opposizione,
il Cumhurriyet
Halk Partisi
(partito repubblicano del popolo), che richiedeva la dichiarazione di
incostituzionalità per l’intero contenuto del progetto di riforma.
La Corte ha invece preferito utilizzare il proprio potere di veto
player
solo con riferimento ad una parte del progetto di riforma, prevedendo
la possibilità di sottoporre a referendum le norme concernenti la
possibilità che i militari siano giudicati da corti civili e
l’ampliamento dei diritti dei consumatori e dei sindacati. Alla
base della possibilità di indire il referendum, che dovrebbe avere
luogo nelle prime settimane di settembre, si pongono gli esiti della
votazione del pacchetto di riforme in sede parlamentare; il progetto,
infatti, non ha ottenuto la maggioranza dei due terzi, necessaria
affinché gli emendamenti entrino direttamente in vigore. (Valentina
Rita Scotti)
UGANDA
– Approvata
un’ampia riforma della legislazione elettorale
In vista delle
elezioni del 2011, tra il dicembre 2009 e il maggio 2010 il
Parlamento ugandese ha approvato quattro disegni di legge, presentati
dal Ministro della giustizia e degli affari costituzionali, che
emendano altrettante leggi in materia elettorale: il Parliamentary
Elections (Amendment) Bill, 2009, il
Presidential
Elections (Amendment) Bill, 2009,
l’Electoral
Commission (Amendment) Bill, 2009
e il
Political Parties and Organisations (Amendment) Bill, 2009.
Il primo apporta diverse modifiche alla legislazione vigente. In
primo luogo, disciplina i casi in cui un candidato è eletto senza
concorrenti, ossia quando, essendoci due soli candidati, uno si
ritira o perde i requisiti per l’elettorato passivo. In secondo
luogo, per quanto riguarda il controllo delle procedure elettorali e
la proclamazione dei risultati delle elezioni, viene disciplinata la
composizione dei seggi in relazione agli operatori, escludendo la
presenza di forze dell’ordine al di fuori della polizia, e vengono
introdotti l’obbligo per il funzionario competente di stilare un
rapporto dettagliato dell’andamento delle operazioni elettorali a
livello distrettuale e di consegnarlo alla Commissione elettorale
entro sette giorni dalla conclusione, e l’obbligo, per la
Commissione elettorale, di rendere noti i risultati entro 48 ore
dalla chiusura delle urne. Si definiscono le modalità per la
presentazione delle candidature per i candidati sostenuti da partiti.
Inoltre, la competenza a conoscere del contenzioso elettorale viene
trasferita dalla Corte suprema alla Corte di appello.
Il secondo testo
legislativo, relativo alle elezioni presidenziali, contiene alcune
norme analoghe a quelle del testo sull’elezione del Parlamento, per
quanto concerne l’elezione in mancanza di concorrenti ed il
rapporto sull’andamento delle elezioni che deve essere consegnato
alla Commissione elettorale entro sette giorni. A queste, si aggiunge
una norma che vieta ai candidati la raccolta di fondi e le donazioni
durante la campagna elettorale.
L’Electoral
Commission (Amendment) Bill, 2009
disciplina il mandato del Segretario della Commissione elettorale la
cui durata viene portata a cinque anni, rinnovabile, al fine di
rafforzare l’indipendenza dell’organo. Inoltre si dispone la
riduzione da 21 a 15 giorni del tempo di esposizione delle liste
degli elettori prima delle elezioni generali e pone il termine a 60
giorni prima delle elezioni per poter ottenere il duplicato del
certificato elettorale.
L’ultima legge,
invece, oltre ad imporre ai partiti politici di comunicare alla
Commissione elettorale i cambi di sede dei loro uffici, istituisce un
forum nazionale consultivo e ne definisce le modalità di
designazione, la durata del mandato e le modalità di rimozione del
suo presidente. Al forum devono partecipare i rappresentanti di tutti
i partiti presenti in Parlamento ed il Presidente, la cui carica dura
cinque anni, che deve essere un membro del partito di maggioranza.
L’opposizione, che
si è fortemente opposta all’approvazione dei disegni di legge
proposti dal Governo, ha denunciato l’inefficacia delle riforme
elettorali realizzate auspicando al contempo una revisione
costituzionale. (Gabriella
Angiulli)
UNGHERIA – Ridotto
il numero dei deputati in Parlamento
Il
20 maggio l’Assemblea nazionale ungherese ha approvato un
provvedimento legislativo per la riduzione del numero dei
parlamentari da 386 a 200. La modifica introdotta all’assetto
dell’Assemblea nazionale ungherese riguarda l’art. 4 della l. n.
XXXIV del 1989 «sull’elezione
dei membri del Parlamento».
Questa modifica era già stata proposta dal partito socialista nel
febbraio del 2009 ma aveva trovato l’opposizione del partito
conservatore Fidesz, ed era stata respinta dal Parlamento. Il
progetto di legge è stato poi ripresentato poco dopo le elezioni
parlamentari del 25 aprile 2010 dallo stesso partito Fidesz, che nel
frattempo ha guadagnato una maggioranza parlamentare pari ai due
terzi dei seggi dell’assemblea legislativa nazionale. Il
provvedimento, il cui obiettivo è di rendere più rapido ed efficace
il processo decisionale del Parlamento, è stato quindi approvato con
larga maggioranza (306 favorevoli, 16 contrari e 35 astenuti. Nel
provvedimento inoltre
è stata prevista anche l’assegnazione di ulteriori 13 seggi, in
aggiunta a quelli già riservati, in favore delle minoranze etniche
del Paese. Le nuove regole, entreranno in vigore nel 2011 e saranno
utilizzate a partire dalla prossima legislatura, nel 2014. La riforma
è stata uno dei primissimi atti della legislatura da parte del
partito guidato dal nuovo Primo ministro Viktor
Orbán.
(Luca
Marfoli)
UNGHERIA – Estesa
con legge la cittadinanza ai magiari non residenti
Il neoeletto
Parlamento unicamerale ungherese il 26 maggio ha approvato – con
344 voti a favore, 5 astensioni e solo 3 voti contrari – una legge
con la quale è stata semplificata l’acquisizione della
cittadinanza. Il provvedimento è finalizzato a garantire la
possibilità di ottenere la cittadinanza ungherese per tutti coloro
che si considerano appartenenti alla nazione magiara per motivi di
discendenza o identità culturale, nonostante siano cittadini di
altri Stati. La nuova legge, che entrerà in vigore il prossimo anno,
elimina il requisito della residenza tra gli elementi necessari per
l’ottenimento della cittadinanza e ne consente l’acquisizione a
richiesta di singoli individui che si dichiarino di identità
ungherese e dimostrino di avere una conoscenza adeguata della lingua.
Con le nuove regole è sostanzialmente concessa alle minoranze
magiare degli Stati limitrofi, e non solo, la possibilità di
acquisire una doppia cittadinanza, che tuttavia possiede carattere
meramente formale dato che quasi tutti i diritti sia in Ungheria che
negli altri paesi coinvolti sono legati alla residenza.
L’estensione della
cittadinanza ungherese ha origini storiche e costituisce un
riconoscimento per le minoranze magiare stanziate negli Stati
limitrofi alla Repubblica di Ungheria. In seguito alla prima guerra
mondiale e al dissolvimento dell’Impero austro-ungarico, il
Trattato di Trianon del 1920 rideterminò i confini del Regno di
Ungheria e parte della popolazione ungherese stanziata nei territori
sottratti al Regno – oltre un terzo – perse l’appartenenza allo
stesso acquistando la cittadinanza di uno degli Stati confinanti.
Il provvedimento del
Parlamento ungherese coinvolge, potenzialmente, oltre due milioni di
persone ed è stato accolto in modo differente dai diversi Paesi
coinvolti. Di particolare interesse sono le posizioni di Romania e
Slovacchia, maggiormente interessate dalla decisione ungherese ma con
reazioni completamente differenti. La Romania non ha mostrato
particolare avversione al provvedimento, nonostante sul proprio
territorio siano stanziate minoranze magiare pari a circa il 7,5 %
della popolazione romena (1,5 milioni di persone). Gran parte di
questa popolazione è concentrata nella parte più occidentale della
Paese, nella regione della Transilvania, un tempo “culla del Regno
dell’Ungheria”. La motivazione della reazione pacata della
Romania alla decisione del Parlamento ungherese è probabilmente
dovuta all’esistenza nella prima di una analoga legge che permette
ogni anno la naturalizzazione di numerosi cittadini stranieri – per
esempio della Moldova – di identità romena. La risposta della
Slovacchia è stata invece di segno opposto: il Parlamento ha infatti
adottato nell’immediato un emendamento alla legge sulla
cittadinanza che prevede la sanzione, per i cittadini slovacchi che
presentano formale richiesta di doppia cittadinanza, della perdita
della cittadinanza slovacca. Nella Repubblica Slovacca vivono circa
500.000 persone di origini magiare, pari a circa il 10% della
popolazione. (Luca
Marfoli)
UNIONE EUROPEA –
La Corte di giustizia si pronuncia sul rinvio pregiudiziale della
Corte di Cassazione francese in materia di controlli alle frontiere
interne
Il 22 giugno 2010 la
Corte di giustizia si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale
effettuato il 16 aprile, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla Corte
di Cassazione francese circa la conformità dell’art. 78-2 del
codice di procedura penale francese, che consente i controlli di
identità entro 20 km dalle frontiere interne, con l’art. 67 TFUE,
in materia di libera circolazione degli individui. Il caso origina
dall’avvio di una question
préjudicielle de constitutionnalité
richiesta da due cittadini algerini la cui detenzione era seguita ad
un controllo nei pressi della frontiera tra il Belgio e la Francia. I
due sostenevano, infatti, che l’esecuzione di controlli alle
frontiere da parte delle forze di polizia francesi, svolte ai sensi
del summenzionato articolo del codice di procedura penale, fossero
contrari agli accordi di Schengen, recepiti dall’ordinamento
comunitario a partire dal Trattato di Amsterdam, e quindi all’art.
88-1 della Costituzione mediante cui si recepiscono gli accordi
comunitari. Alla luce del riferimento agli accordi comunitari, la
Corte di Cassazione ha ritenuto che, prima di chiedere al Conseil
di
accertare l’incompatibilità tra la norma del codice di procedura
penale e la Costituzione, fosse necessario che la Corte di giustizia
si pronunciasse circa la compatibilità tra la prima e l’ordinamento
comunitario. Nella propria decisione la Corte ha in primo luogo
confermato la correttezza procedurale della Corte di Cassazione
francese, che ha ritenuto opportuno procedere al rinvio pregiudiziale
prima di pronunciarsi circa la possibilità di adire il Conseil
constitutionnel,
dichiarandone l’ammissibilità. La
CGCE si è quindi soffermata sui rapporti con le corti nazionali,
ricordando che «une
juridiction nationale peut soumettre de telles questions [rinvii
pregiudiziali] à la Cour, si elle estime qu’une décision sur ce
point est nécessaire pour rendre son jugement, et qu’elle est
tenue de le faire si ses décisions ne sont pas susceptibles d’un
recours juridictionnel de droit interne».
Soffermandosi
sulle conseguenze nel coordinamento tra la giustizia comunitaria e
quella nazionale in seguito all’introduzione del nuovo meccanismo
di controllo incidentale, la Corte di giustizia ha tuttavia precisato
che «le
juge national soit libre de saisir, à tout moment de la procédure
qu’il juge approprié, et même à l’issue d’une procédure
incidente de contrôle de constitutionnalité, la Cour de justice de
toute question préjudicielle qu’il juge nécessaire»
e che tale rinvio deve essere effettuato qualora il controllo di
costituzionalità concerna norme che si limitano a recepire il
dettato comunitario.
Con riferimento alla
compatibilità tra l’art. 67 TFUE, con cui si recepiscono gli
accordi di Schengen circa l’assenza di controlli di identità alle
frontiere interne, e l’art. 78-2 del codice di procedura penale
francese, che consente alle forze di polizia di eseguire, entro 20 km
dalla frontiera, controlli sull’identità degli individui in
ingresso o in uscita dal paese per ragioni di sicurezza e ordine
pubblico, la Corte ha ricordato come il trattato preveda sia
l’assenza di controlli alle frontiere interne (art. 67-2 TFUE, già
art. 62 CE attuato con il regolamento n. 562/2006) che l’obbligo
degli Stati di mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza interna
(art. 72 TFUE). Poste tali premesse, la Corte ha chiarito che i
controlli di polizia non possono essere equiparati ai controlli di
dogana e che, pertanto, è opportuno considerare non conformi al
diritto comunitario, e specificamente all’art. 67 TFUE e agli art.
20 e 21 del regolamento n. 562/2006, quelle disposizioni nazionali
che, pur consentendo i controlli, non sono inquadrate in un contesto
tale da renderle non equiparabili ai controlli doganali, come
parrebbe essere la previsione di un limite spaziale – 20 km –
entro i quali i controlli di identità possono essere effettuati. Sul
punto, la CGCE ha tuttavia ricordato che compete alla giurisdizione
nazionale verificare se le disposizioni oggetto del ricorso possono
essere interpretate in modo da non violare quelle comunitarie.
(Valentina
Rita Scotti)
VENEZUELA – Creato
un organismo per controllare l’informazione
Il
1° giugno 2010, il Presidente della Repubblica Ugo Chávez ha
firmato il decreto
n. 7.454
con il quale viene istituito il Centro per gli studi sulla situazione
della nazione (CESNA): un organo chiamato a valutare, in maniera
permanente, le informazioni provenienti dalle istituzioni e dalla
società che riguardino «qualunque aspetto di interesse nazionale»,
con l’obiettivo di fornire un apporto conoscitivo al Governo e di
impedire la diffusione di quelle notizie che il Governo stesso vorrà
mantenere riservate al fine di agevolare l’esecuzione delle
politiche pubbliche e la realizzazione dei compiti essenziali dello
Stato, fra cui quello di garantire la sicurezza dello Stato. Il fatto
che il Centro sia gerarchicamente sottoposto al Ministero
dell’interno e della giustizia e che la scelta della presidenza
dello stesso spetti al Presidente del Governo (che nel sistema
venezuelano coincide con il Capo dello Stato) ha particolarmente
riscaldato gli animi; tra l’altro, la decisione, da più parti
giudicata potenzialmente limitativa delle libertà di stampa e di
espressione, garantite dagli art. 57 e 58 della Costituzione, è
stata adottata in un momento in cui, anche per mano degli organi
giudiziari, il Presidente Chávez ha intensificato la pressione nei
confronti dei giornalisti indipendenti che esprimono idee non in
linea con la politica governativa. Sempre nel mese di giugno,
infatti, su sollecitazione del Capo di Stato, la magistratura si era
decisa ad emettere un ordine di cattura (per reati contro il
patrimonio) nei confronti di un personaggio “scomodo”, ossia il
presidente dell’emittente Globovisión,
indipendente e contrapposta al Governo; negli stessi giorni, un
giornalista veniva condannato a tre anni e nove mesi di carcere ed al
pagamento di una multa, per aver accusato di nepotismo il sindaco di
una città. (Elisa
Ciardelli)
ZIMBABWE – Avviata
la procedura di consultazione popolare sulla nuova Costituzione
Il 1° giugno il
Presidente dello Zimbabwe, Robert Gabriel Mugabe, ha annunciato
l’avvio, il 21 giugno, di una consultazione popolare sulla nuova
Costituzione. La procedura per l’elaborazione e l’entrata in
vigore di una nuova legge suprema è, infatti, prevista dall’art. 6
del Global
Political Agreement (GPA),
stretto tra le forze politiche del Paese negli ultimi mesi del 2008 a
seguito delle controverse e violente elezioni presidenziali e
parlamentari di quell’anno. Per 65 giorni lavorativi, gruppi di
parlamentari e funzionari del Constitution
Parlamentary Select Committee
(Copac) opereranno nelle dieci province del Paese per informare e
raccogliere le opinioni dei cittadini sul contenuto che dovrà avere
la nuova Costituzione. L’outreach
program
si estenderà in modo capillare a tutto il territorio del Paese.
(Gabriella
Angiulli)