| n. 38 luglio 2009 |
|
|
GERMANIA
– Approvata
la legge sul testamento biologicoIl fermento che ha caratterizzato lo scorso trimestre con riferimento alla riconosciuta protezione costituzionale che il same-sex marriage ha trovato in numerosi Stati degli Stati Uniti d’America, non si è interrotto, ed anzi, nell’arco di tempo che va da aprile a luglio 2009, si sono avuti ulteriori sviluppi costituzionali con riferimento a questo tema, sempre a livello statale. A riconoscere il same-sex marriage come diritto costituzionalmente protetto è stata, il 3 aprile 2009, la Corte suprema dell’Iowa, che, nella decisione Varnum v. Brien, all’unanimità, ha dichiarato incostituzionale una disposizione di legge statale (Iowa Code sez. 595.2(1)) – modificata nel 1998 al fine di definire espressamente il matrimonio come l’unione esclusiva di un uomo e di una donna –, in quanto contraria al principio di eguaglianza codificato all’interno dell’art. 1, sez. 6 della Costituzione dello Stato (ma vedi anche art. 1, sez. 1). La decisione della Corte suprema, che ha confermato la precedente sentenza della corte distrettuale della contea di Polk emessa il 30 agosto 2007, afferma che le disposizioni della legge in oggetto che restano in vigore dovranno essere interpretate in modo da consentire alle coppie omosessuali la possibilità di contrarre matrimonio civile. Il caso originava dalla richiesta presentata all’ufficio di stato civile della Contea di Polk da sei coppie omosessuali residenti in Iowa per il rilascio di altrettante licenze matrimoniali. L’ufficiale di stato civile, sulla base della sez. 595.2(1) aveva rifiutato il rilascio delle licenze. Le parti si erano allora rivolte alla Corte distrettuale della Contea al fine di far dichiarare l’incostituzionalità della disposizione, sostenute dall’associazione per i diritti civili Lambda Legal, una delle più attive e conosciute associazioni per la difesa dei diritti degli omosessuali negli USA. Nelle prospettazioni presentate dalle parti, le sei coppie avevano sottolineato come l’impossibilità di contrarre matrimonio limitasse la loro capacità di prendere decisioni di vita fondamentali inerenti i trattamenti medici, soprattutto in casi di sopravvenuta incapacità del partner; determinasse, inoltre, l’esclusione, per le coppie omosessuali, dai benefici fiscali destinati esclusivamente alle coppie sposate, e rendesse più onerose le procedure di adozione; inoltre, l’esclusione dal pubblico riconoscimento dei soggetti come coppia sposata era percepita come discriminazione. La Contea, in qualità di convenuta, aveva sostenuto, al contrario, l’esistenza di cinque motivi che avrebbero giustificato la definizione del matrimonio in senso esclusivo delle coppie omosessuali: i primi tre sarebbero stati direttamente connessi con l’educazione e la crescita dei figli (la necessità di promuovere la nascita di bambini, la promozione di maggiore stabilità nel rapporto eterosessuale e la necessaria presenza di un modello maschile e femminile all’interno della famiglia per garantire un corretto sviluppo psicologico e caratteriale del bambino), cui si aggiungevano la tutela delle risorse statali – le coppie unite in matrimonio godono di numerosi benefici statali – ed infine un interesse diretto dello Stato nella promozione della concezione tradizione del matrimonio. Nel dichiarare – con riferimento all’organo legislativo che ha posto in essere la modifica della disposizione nel 1998 – che «a statute inconsistent with the Iowa Constitution must be declared void, even though it may be supported by strong and deep-seated traditional beliefs and popular opinion», la Corte ha fatto applicazione del c.d. “intermediate scrutiny” (pur riservandosi in futuro di determinare la possibile applicazione del più severo strict scrutiny), riscontrando che l'esclusione delle coppie omosessuali dall'istituto del matrimonio non risponde ad alcun rilevante scopo perseguibile da parte dello Stato. La Corte rigetta quindi tutte le motivazioni presentate dalla Contea a giustificazione della disposizione. Infine, nell'analizzare in uno specifico paragrafo le ragioni di origine religiosa che – nell'ottica della Corte – avevano ispirato la disposizione, la Corte ha affermato che queste non possono essere fatte proprie dallo Stato e che la concezione civile e quella religiosa del matrimonio devono necessariamente essere tenute separate. Per espressa decisione della Corte, la sentenza è divenuta effettiva ventuno giorni dopo la sua pubblicazione. Le associazioni conservatrici intervenute nel procedimento a sostegno della legittimità costituzionale della disposizione – tra le quali la Iowa Family Policy Center –, hanno dichiarato che inizieranno un’intensa attività di lobby presso l’organo legislativo statale al fine di proporre un emendamento alla Costituzione. L’unica altra possibilità per superare la decisione della Corte suprema statale sarebbe quella di mobilitare i cittadini nella votazione sull’istituzione di una Constitutional Convention, votazione prevista dalla Costituzione dell’Iowa come obbligatoria ogni venti anni (il termine scadrebbe nel 2012). La Costituzione dell’Iowa, infatti, contrariamente a quanto previsto ad esempio da quella dello Stato della California (vedi Palomar n. 36), non consente ai cittadini di ricorrere allo strumento della Initiative e quindi di modificare direttamente la Costituzione dello Stato tramite voto popolare. Lo Stato dell’Iowa si unisce quindi a quelli di Massachusetts e Connecticut nel consentire matrimoni omosessuali come conseguenza di decisioni emesse dalle rispettive Corti supreme. Un importante elemento di novità, tuttavia, nella protezione del same-sex marriage negli Stati Uniti è rappresentato dalla tutela che viene ad esso accordata non più solo da parte del potere giudiziario (le Corti supreme dei singoli Stati che dichiarano incostituzionali le leggi che vietano il matrimonio omosessuale), ma anche dal potere legislativo, nella fattispecie gli organi legislativi dei singoli Stati dell’Unione. In particolare, con una votazione svoltasi il 7 aprile 2009, il Parlamento dello Stato del Vermont è stato il primo ad approvare una legge che consente matrimoni civili tra persone dello stesso sesso, provvedendo a superare il veto opposto in sede di prima approvazione della legge dal Governatore dello Stato. Le due Camere del legislativo dello Stato del Vermont hanno infatti approvato il disegno di legge che rende legale il matrimonio tra persone dello stesso sesso nello Stato, superando con le maggioranze di due terzi richieste in entrambe le camere (House of Representatives: 100-49; Senate: 23-5) il veto opposto dal Governatore dello Stato il 6 aprile 2009. Il 22 aprile 2009, è l'organo legislativo dello Stato del Connecticut (House of Representatives: 100-44, Senate: 28-7) ad approvare una legge a disciplina del matrimonio omosessuale, stavolta facendo seguito alla sentenza emessa dalla Corte suprema dello Stato il 10 ottobre 2008, che aveva riconosciuto come la Costituzione del Connecticut proteggesse il same-sex marriage. Secondo il testo di legge approvato dal Parlamento, sarà possibile, per i soggetti che decidano di optare in tal senso, trasformare tutte le unioni civili già in essere in veri e propri vincoli matrimoniali a far data dall’ottobre 2010. Da notare come il disegno di legge sia stato modificato poco prima della approvazione, al fine di includere una clausola che consenta ai membri di gruppi religiosi di rifiutare prestazioni di servizi o fornitura di beni per la celebrazione dei matrimoni omosessuali. Il 6 maggio 2009 è lo Stato del Maine, per mano del proprio Governatore, John Baldacci, ad approvare una legge che consente la celebrazione di matrimoni omosessuali nello Stato. La firma da parte del Governatore segue la votazione favorevole della House of Representatives (89-57) avvenuta il giorno precedente e quella del Senato statale (21-14), avvenuta in data 1° maggio 2009. Nelle parole del Governatore, la legge, oltre a riaffermare una solida separazione tra Stato e confessioni religiose (nessuna tra queste risulta infatti obbligata a celebrare matrimoni omosessuali in alcun modo), garantisce ai cittadini dello Stato del Maine un trattamento egualitario in linea con l’art. 1, sez. 6.A (“Discrimination against persons prohibited”) della Costituzione del Maine il quale afferma che «no person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law, nor be denied the equal protection of the laws, nor be denied the enjoyment of that person's civil rights or be discriminated against in the exercise thereof». Il 1° giugno 2009 è la camera bassa dello Stato del Nevada – dopo che il Senato si era espresso in senso analogo il giorno precedente con una votazione di 14-7 – a superare con la necessaria maggioranza qualificata dei due terzi (28-14) il veto opposto dal Governatore dello Stato Jim Gibbons nei confronti del disegno di legge SB 283, ed approvare una same-sex partnership law che assicura alle coppie di fatto omosessuali gli stessi diritti, tutele, benefici e doveri (anche e soprattutto a carattere fiscale) garantiti alle coppie unite da vincolo matrimoniale, con alcune eccezioni. Mentre la legge è chiara nell’affermare che l’unione legale che questa dispone non può qualificarsi come matrimonio ai sensi dell'art. 1, sez. 21 Costituzione del Nevada, la legge prevede altresì una forma di protezione per i matrimoni e le unioni di fatto omosessuali celebrati in altri Stati dell’Unione, qualificati come domestic partnership. Il Governatore in data 25 maggio 2009 aveva opposto il proprio veto all’approvazione della legge, ritenendola incostituzionale, e motivando il rifiuto alla luce della modifica costituzionale promossa tramite l’istituto della Initiative che i cittadini dello Stato del Nevada avevano precedentemente posto in essere, al fine di affermare esplicitamente in Costituzione che i diritti ed i doveri derivanti dal matrimonio dovessero trovare applicazione solo nei confronti di coppie sposate. Nell’ottica del Governatore Gibbons, infatti, soltanto l’elettorato potrebbe determinare se questo tipo di diritti possano essere concessi alle coppie di fatto. Il 3 giugno 2009, infine, è il Governatore dello Stato del New Hampshire a firmare (perfezionando il procedimento di formazione della legge) il testo di legge che disciplinerà il matrimonio tra persone dello stesso sesso all’interno dello Stato. La legge consentirà la celebrazione dei matrimoni omosessuali nello Stato, ma prevede altresì la possibilità per soggetti che facciano parte di gruppi od organizzazioni religiose, i relativi ministri di culto e dipendenti, di poter rifiutare di partecipare ad ogni celebrazione di tali matrimoni e di procedere alla fornitura di servizi e beni in tali eventi. Il fermento che ha accompagnato questi ultimi sviluppi a livello statale non si esaurisce però nel solo – e comunque già significativo – tentativo di fornire protezione legislativa o costituzionale al same-sex marriage. Questi sforzi si confrontano infatti con il principale ostacolo dato dall’esistenza a livello federale di una normativa – il Defense of Marriage Act (DOMA) – che definisce esplicitamente il matrimonio come «a legal union between one man and one woman as husband and wife,» e il termine “coniuge” come riferito soltanto ad una persona di sesso opposto che sia un marito o una moglie. Nei confronti di questa legge federale, ed in particolare della sez. 3 di essa, in data 8 luglio 2009 è stata proposta impugnazione di fronte alla corte distrettuale federale per il distretto del Massachusetts dall’Attorney General Martha Coakley, sottolineando come la legge federale violerebbe la Costituzione degli Stati Uniti interferendo con la sfera di competenza e sovranità riservata agli Stati di definizione e regolamentazione del matrimonio per i propri cittadini, eccedendo la sfera di competenza legislativa delegata al Congresso in base alla c.d. Spending Clause dell’art. 1. In particolare, la sez. 3 della legge, nel fornire la citata definizione di matrimonio, creerebbe diverse e ineguali categorie di soggetti uniti da vincolo matrimoniale, vietando a coniugi omosessuali di poter presentare dichiarazioni dei redditi congiunte, ricevere benefici assistenziali dopo la morte del coniuge, poter usufruire di astensioni remunerate dal lavoro in caso di malattia del coniuge e simili diritti concessi invece a soggetti di sesso opposto uniti da vincolo matrimoniale. (Gianluca Gentili) Il Parlamento afghano ha approvato una legge che disciplina il diritto di famiglia per la comunità sciita sulla base all’art. 131 della Costituzione del 2004. Tale disposizione costituzionale, infatti, prevede la possibilità che per questa minoranza, che si stima pari a circa il 19% della popolazione, sia applicato un diritto di famiglia distinto basato sulla giurisprudenza di tradizione sciita. Il Presidente Karzai ha firmato il testo della legge approvato dal Parlamento che, tuttavia, non è stato pubblicato in quanto il Presidente stesso ne avrebbe chiesto un controllo da parte del Dipartimento di giustizia al fine di valutarne la conformità alla Costituzione ed ai trattati internazionali sui diritti umani cui l’Afghanistan aderisce. La legge in commento ha suscitato ampissime critiche da parte degli attivisti dei diritti umani afghani e della comunità internazionale a causa delle fortissime limitazioni che imporrebbe alle donne, in contrasto con l’eguaglianza tra uomini e donne proclamata nella Costituzione (art. 22, c. 2). Tra le disposizioni che principalmente hanno provocato tali reazioni vi sono quelle secondo cui le donne non potrebbero uscire di casa, farsi visitare da un medico, studiare o lavorare senza il permesso del proprio marito, potrebbero truccarsi solo su richiesta di quest’ultimo e non potrebbero negare prestazioni sessuali al coniuge tranne che in caso di malattia. La custodia dei figli, inoltre, sarebbe attribuita solo ai padri e ai nonni. In base alle dichiarazioni di alcuni membri del Parlamento, tuttavia, alcune disposizioni del progetto di legge iniziale sarebbero state emendate favorevolmente, come quella relativa all’età minima per contrarre matrimonio per le donne, che sarebbe stata innalzata da nove a sedici anni. Mentre le donne afghane, gli attivisti dei diritti umani e la comunità internazionale si mostrano preoccupati per l’approvazione di una legge che è stata definita un ritorno al regime dei talebani, i mullah sciiti, per contro, difendono la legge sostenendo che è conforme alla religione islamica e che ha ottenuto il consenso delle donne che avrebbero anche manifestato in suo favore. (Gabriella Angiulli) La Corte costituzionale belga, con la sentenza n. 96/2009 del 4 giugno 2009, ha ritenuto legittima la legge di ratifica di un trattato stipulato fra il Belgio ed il Marocco relativo al mutuo riconoscimento delle misure di sicurezza sociale. Il giudice costituzionale era stato investito della questione in via pregiudiziale dal tribunale del lavoro di Anversa che, a sua volta, era stato adito dalla vedova di un marocchino bigamo che, in base al suddetto accordo, condivideva la pensione di reversibilità con la seconda moglie (marocchina) del coniuge. La Corte costituzionale, in particolare, era chiamata ad esprimersi sulla conformità della suddetta convenzione e della legge del 20 giugno 1970, di ratifica del trattato internazionale, agli artt. 11 e 11 bis della Costituzione belga relativi al principio di eguaglianza e non discriminazione, all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e all’art. 2, par. 1 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici. Secondo i ricorrenti, infatti, l’applicazione delle norme impugnate discriminerebbe la vedova belga di un marocchino bigamo rispetto alle altre vedove. La Corte ha rigettato la questione di legittimità costituzionale poiché il trattato internazionale tra Belgio e Marocco era stato stipulato allo scopo di agevolare lo spostamento dei lavoratori, ma non è ipotizzabile che, in caso di poligamia, più vedove percepiscano la pensione integrale. Un criterio simile si utilizza, peraltro, nella ripartizione della pensione di reversibilità in caso di più matrimoni (seguiti da divorzio). La soluzione prevista dalla legge, dunque, non manca di proporzionalità allorché conferisce una frazione della pensione alla vedova di un poligamo piuttosto che l’intera pensione. (Gabriella Angiulli) Il 14 aprile 2009 il Congresso nazionale boliviano ha approvato la legge sul regime elettorale transitorio in attuazione della prima disposizione transitoria della nuova Costituzione adottata mediante referendum popolare (si veda Palomar n. 37). Tale disposizione, infatti, prevede che entro sessanta giorni dalla promulgazione della Legge fondamentale il Congresso della Repubblica provveda a stabilire una nuova disciplina per le elezioni del 6 dicembre 2009 dell’Assemblea legislativa plurinazionale – in virtù della rappresentanza garantita alle minoranze nazionali e in particolare alle popolazioni indigene –, del Presidente e del Vicepresidente della Repubblica. Invero, la legge elettorale regola altresì la formazione degli organi elettivi dei Municipi, delle Province e dei Dipartimenti e detta alcuni principi generali: la pubblicità e la trasparenza delle operazioni elettorali; l’indipendenza e l’imparzialità degli organi che presidiano lo svolgimento delle elezioni; il principio di preclusione, secondo cui è vietata la ripetizione o la revisione di singole fasi del procedimento elettorale; il principio della gerarchia delle fonti, per cui coloro che sovraintendono alle operazioni elettorali sono tenuti ad applicare anzitutto la Costituzione, quindi la legge ordinaria e infine le disposizioni di rango secondario (art. 3 della Costituzione). Una delle novità più rilevanti previste dalla legge elettorale è, sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 47 della nuova Costituzione, il riconoscimento del diritto all’elettorato attivo e passivo per i cittadini boliviani residenti all’estero (art. 7). L’art. 9, inoltre, tutela le pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive, prevedendo che ogni lista presenti un egual numero di candidati di sesso maschile e di sesso femminile. Gli artt. 10 e 32, invece, offrono un’ampia tutela alle minoranze, ad esempio riservando loro una quota di seggi nel Parlamento nazionale, disposizione che è stata a lungo contestata dall’opposizione, specialmente in Senato. Per quanto riguarda, infine, il Presidente della Repubblica, l’art. 25 della legge, sulla base dell’art. 168 della Costituzione, consente che il mandato quinquennale possa essere rinnovato una sola volta e successivamente alla conclusione del primo, senza soluzione di continuità. In questo modo il Presidente uscente, Evo Morales, in carica dal 2005, potrà essere rieletto. Perché ciò accada, dovrà essere sostenuto dal 50% più uno dei voti validi oppure ottenere almeno il 40% dei voti validi con uno scarto di più del 10% dei voti rispetto al secondo più votato. (Cristina Fasone) Il 30 aprile scorso, il supremo Tribunale del Brasile ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge sulla stampa, rimasta in vigore per 42 anni, adottata durante la dittatura militare che ha governato il Brasile tra il 1964 e 1985. Secondo i giudici del Tribunale, la legge è incostituzionale in quanto contraria ai principi democratici e ad alcune libertà garantite dalla Costituzione del 1988; i giudici hanno pertanto chiesto al Congresso la redazione di un nuovo testo rispettoso della Costituzione. Alcuni degli articoli della legge sulla stampa, infatti, permettevano pratiche di censura e punivano i giornalisti con pene detentive più severe rispetto a quelle previste per lo stesso reato in termini generali dal codice penale. Questa decisione comporta quindi che il comportamento dei giornalisti sia nei suoi profili penali che in quelli civili (risarcimento del danno) sia disciplinato dalle norme codicistiche generali. (Luis Amezcua) Dopo lunghe discussioni, il 22 aprile 2009 il Presidente della Repubblica Nkurunziza ha promulgato una legge di modifica del codice penale (la n. 1/05 del 22 aprile 2009) contenente l'abolizione della pena di morte e l'introduzione del reato di omosessualità. Il testo, che abolisce la pena di morte ed introduce una serie di nuovi reati – fra cui i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra, il reato di genocidio, il reato di violenza sessuale, il reato di tortura ed il reato di omosessualità – è stato adottato quasi all'unanimità dalla Camera, dove era già stato approvato nell'ottobre del 2008 prima che, sulla spinta delle forti critiche ricevute a livello internazionale, venisse bocciato dal Senato nel febbraio del 2009. Per quanto riguarda il reato di omosessualità, viene introdotta la pena della reclusione da tre mesi a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria. (Elisa Ciardelli) Nei mesi di maggio e giugno, a poco più di un mese di distanza dalla pubblicazione di una modifica costituzionale in materia elettorale (v. Palomar n. 37), il Parlamento cileno ha approvato tre leggi di revisione costituzionale. Con la prima legge, la n. 20.346 del 14 maggio 2009, viene riscritto il sesto comma dell'art. 118 della Carta fondamentale ed introdotta una previsione che, previa emanazione di un'apposita legge organica, consentirà ai Municipi – vale a dire agli «enti autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica e patrimonio proprio», formati da uno o più Comuni – di associarsi, come realtà dotate di personalità giuridica o come fondazioni senza fini di lucro, «con la finalità di diffondere l'arte, la cultura e lo sport o di stimolare iniziative di sviluppo comunale e produttivo». Con la seconda legge, la n. 20.352 del 30 maggio 2009, viene inserita nel testo costituzionale una nuova disposizione transitoria – la ventiquattresima – che permetterà al Cile di riconoscere, con una futura legge organica, la giurisdizione della Corte penale internazionale: una giurisdizione successiva rispetto alla giurisdizione penale cilena e circoscritta materialmente e temporalmente, nel senso che potrà riguardare solo taluni reati che siano stati commessi dopo il 17 luglio 1998, data dell'istituzione della Corte stessa. Con la terza legge, la n. 20.354 del 12 giugno 2009, il Parlamento interviene, con marginali modifiche agli art. 26, 27, 28 e 29 Cost., sulla tempistica relativa all'elezione del Presidente della Repubblica. L'elezione della suprema carica dell'ordinamento presidenziale cileno – che, ai sensi dell'art. 26 Cost., può avere luogo al primo turno, se uno dei candidati alla carica presidenziale ottiene la maggioranza assoluta dei voti, oppure al secondo turno, essendo in tal caso sufficiente la maggioranza relativa dei voti espressi – continuerà ad avvenire, contemporaneamente alle elezioni del Parlamento, novanta giorni prima della cessazione dalle funzioni del Presidente in carica, purché – aggiunge la nuova legge – il novantesimo giorno cada di domenica, altrimenti le elezioni saranno posticipate alla domenica immediatamente successiva. (Elisa Ciardelli) Con la sentenza C-174/09 la Corte costituzionale della Colombia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 236 del codice del lavoro. Tale norma prevedeva che la durata della licenza di “paternità”, concessa nel caso di nascita di un figlio, fosse differente a seconda che solo uno o entrambi i genitori appartenessero al sistema di sicurezza sociale sanitaria statale: nel primo caso, infatti, la normativa dichiarata incostituzionale prevedeva la possibilità che il padre potesse godere di quattro giorni di permesso retribuito, mentre nel secondo caso i giorni di permesso riconosciuti erano otto. Nella motivazione della decisione la Corte ha sostenuto che la misura adottata dal legislatore provocava una forte discriminazione a danno di coloro che, per motivazioni legate a situazioni economiche disagiate o ad altre condizioni sociali o lavorative, non potevano essere iscritti a tale sistema. La norma impugnata violava quindi sia la garanzia di protezione speciale che l’art. 5 della Costituzione riconosce alla famiglia, sia il diritto all’uguaglianza previsto dall’art. 13 nonché i diritti fondamentali dei bambini, così come risultano dal combinato disposto degli artt. 44 e 93 e dai trattati internazionali. La Corte ha sottolineato il carattere fondamentale di tali valori, che sono stati messi in pericolo dalla normativa sul permesso di paternità retribuito. (Irene Spigno) Il 30 marzo 2009 la Corte costituzionale colombiana ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni decreti presidenziali. Infatti, lo scorso novembre il Presidente Alvaro Uribe aveva dichiarato lo stato di emergenza sociale (decreto 4333/2008) per fronteggiare la grave crisi economica che il Paese stava affrontando. In virtù di tale decreto venivano conferiti al Governo i poteri normativi necessari, escludendo così qualunque possibilità di intervento da parte del Parlamento. Le misure censurate dal giudice costituzionale riguardano in particolare i decreti 4449/2008 (sent.C-225/2009) e 4450/2008 (sent. C-226/2009), i quali prevedevano delle modifiche ad alcune fattispecie del codice penale in materia di reati finanziari. In entrambi i casi la censura di costituzionalità si basa sulla considerazione che gli atti del Governo, adottati in esecuzione dei poteri che gli sono conferiti in situazioni eccezionali, devono essere specifici e strettamente connessi alla situazione di emergenza. Inoltre con la sentenza C-254/2009, la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità del decreto legislativo 4704/2008, con il quale era stato prorogato lo stato di emergenza per un ulteriore periodo di trenta giorni, sulla base della considerazione che difettavano le condizioni richieste dall’art. 215, c. 2, della Costituzione colombiana, che impone un’adeguata motivazione della situazione di emergenza. Conseguentemente alla declaratoria di incostituzionalità del decreto 4704, la Corte, con le sentenze C-256/2009 e C-257/2009, ha dichiarato l’illegittimità del decreto legislativo 045/2009, con il quale erano state previste misure per contrastare gli effetti della crisi sociale e il decreto 4789/2008, che prevedeva misure economiche in materia di energia elettrica. (Irene Spigno) Con una decisione emessa il 22 maggio 2009, la Corte suprema della Corea del Sud ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Seul l’11 febbraio 2009, la quale aveva ordinato ai medici dello Yonsei Severance hospital la rimozione del respiratore artificiale nei confronti di una paziente di 77 anni in condizioni di stato vegetativo permanente sin dal febbraio 2008. La decisione della Corte di appello, evitando di caratterizzare l’azione come «eutanasia volontaria», aveva stabilito le linee guida necessarie affinché, nel caso di specie ed in situazioni analoghe, il supporto artificiale al paziente potesse essere rimosso. Tra i requisiti ritenuti necessari al fine di rimuovere il supporto vitale, la Corte di appello aveva incluso, in particolare, l’accertamento che il paziente non avesse alcuna possibilità di guarigione e avesse formato, precedentemente all’evento che aveva causato la condizione di stato vegetativo permanente, una intenzione seria di interruzione del trattamento qualora si fosse trovato nelle presenti condizioni. Avverso la decisione della Corte di seconda istanza il Yonsei Severance hospital aveva promosso ricorso alla Corte suprema. Quest’ultima, nella decisione redatta dal Chief Justice Lee Yong-hoon, conferma sostanzialmente la valutazione espressa dalla Corte di appello, ed afferma che, data l’impossibilità assoluta per il paziente di riprendere conoscenza e che la morte sarebbe sopravvenuta qualora il respiratore fosse stato rimosso, estendere l’utilizzo del supporto artificiale avrebbe rappresentato una lesione alla dignità del paziente. La decisione afferma inoltre che in futuri casi analoghi i medici curanti dovranno tenere in considerazione – nel decidere se proseguire ovvero interrompere i trattamenti terapeutici per soggetti in stato vegetativo – le volontà espresse dal paziente quando ancora in vita, prendendo in considerazione una serie eterogenea di fattori. In analogia a quanto avvenuto in Italia con riferimento al c.d. “caso Englaro” (vedi Palomar Italy n. 5), la decisione è stata fortemente criticata dal Ministro della salute Jeon Jae-hee, il quale ha affermato che la disciplina legale relativa a scelte di vita fondamentali quali quelle in oggetto deve essere posta in essere dal Parlamento e non da organi giudiziari. (Gianluca Gentili) In data 28 maggio 2009, nel caso Brauer, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Germania per violazione degli articoli 14 (divieto di discriminazione) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu, letti in combinato disposto, affermando con forza la necessità, per gli Stati membri della Convenzione e del Consiglio d’Europa, di profondere un maggiore impegno nel miglioramento dello status giuridico dei figli nati fuori matrimonio, mediante l’eliminazione di ogni residua discriminazione tra questi e i figli nati all’interno matrimonio. La legislazione tedesca in materia di diritto di successione è stata riformata organicamente con legge 16 dicembre 1997 (Erbgleichstellungsgesetz), con cui i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio nella successione dei genitori e dei membri delle loro famiglie sono stati equiparati a quelli dei figli nati nel matrimonio. Tuttavia nell’ordinamento tedesco sono rimaste in vigore alcune disposizioni di carattere provvisorio contenute nella legge del 19 agosto 1969 sullo status giuridico dei figli nati fuori matrimonio (Gesetz über die rechtliche Stellung nichtehelicher Kinder - Nichtehelichengesetz – NEG). Tra queste rileva, in particolare, l’art. 12 sez. 10, par. 2 della NEG, in base alla quale i figli nati fuori matrimonio prima del 1949, anche se riconosciuti, non possono essere considerati eredi legali a tutti gli effetti. La stessa Corte costituzionale tedesca (Bundesverfassungsgericht), con sentenza dell’8 dicembre 1976, aveva considerato la fissazione della suddetta «data limite» conforme a Costituzione, date le enormi difficoltà pratiche e procedurali, riscontrabili all’epoca dell’emanazione della legge, per stabilire con certezza la paternità dei figli. In una successiva decisione del 1996, i giudici costituzionali tedeschi hanno confermato il loro precedente orientamento, ritenendo necessario proteggere «gli interessi del defunto e della sua famiglia». Proprio in virtù della consolidata giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht, il Tribunale di Neunkirchen (Amtsgericht – Nachlassgericht) ha rigettato, per ben due volte, la richiesta di Brigitte Brauer, cittadina tedesca nata nel 1948, di far valere i propri diritti di successione alla morte del padre, avvenuta il 3 luglio 1998. Successivamente, con decisione del 20 novembre 2003, la Corte costituzionale federale ha rigettato il ricorso promosso dalla signora Brauer avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Neunkirchen. Nell’adire la Corte europea dei diritti dell’uomo, la ricorrente ha invocato la lesione degli articoli 14 e 8 della Convenzione europea, considerando il mancato riconoscimento dei suoi diritti di successione come misura discriminatoria e sproporzionata. Prendendo atto dell’evoluzione degli ordinamenti europei in materia di diritto di famiglia e di diritto successorio, nonché dell’importanza che gli Stati membri del Consiglio d’Europa riconoscono ai principi sanciti dalla Convenzione europea «sullo status giuridico dei figli nati fuori matrimonio» del 1975 – cui la Germania, tuttavia, non ha aderito – la Corte di Strasburgo ha accolto le doglianze della ricorrente, stabilendo che il principio di parità di trattamento deve prevalere sulla necessità di proteggere gli interessi del de cuius e della sua famiglia. Dopo aver ricordato che, ai sensi dell’art. 14 della Convenzione, un trattamento differenziato si configura alla stregua di misura discriminatoria qualora non sussista «un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito», la Corte europea ha considerato la decisione presa dalle autorità tedesche di negare alla signora Brauer il riconoscimento dei suoi diritti di successione come misura sproporzionata e irragionevole, non giustificabile alla luce degli standard europei di protezione dei diritti umani e della giurisprudenza della stessa Corte di Strasburgo in materia di parità di trattamento e rispetto della vita privata e familiare, condannando il Governo tedesco per violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’art. 8 della Convenzione europea. (Angela Maria Rosa Scerbo) Con sentenza del 28 aprile 2009, nel caso Savino c. Italie, la Corte di Strasburgo ha deciso in merito a tre ricorsi (n. 17214/05; 20329/05; 42113/04), condannando l’Italia per violazione dell’art. 6, sez. 1 della Convenzione europea (diritto ad un processo equo), a causa della devoluzione delle controversie in materia di lavoro dei dipendenti della Camera dei deputati a due Commissioni giurisdizionali interne, il cui funzionamento è disciplinato da regolamenti delle Camere. I primi due ricorsi sono stati promossi da due impiegati della Camera dei deputati avverso la decisione della Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati che, accogliendo l’appello dell’Amministrazione, aveva annullato la decisione della Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati con cui era stato riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad ottenere la corresponsione di speciali indennità lavorative per aver diretto alcuni lavori di restauro all’interno della Camera. Il terzo ricorso (collettivo) è stato promosso da quattro aspiranti impiegati alla Camera dei deputati. Gli appellanti avevano adito la Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati dopo aver constatato che, pur essendo stati ammessi a sostenere la prova scritta di un concorso organizzato dalla Camera, i loro nomi non comparivano nella lista delle persone ammesse alle prove orali. Essi hanno contestato apertamente la legittimità dei criteri di valutazione delle prove scritte, chiedendo l’annullamento della decisione dell’Amministrazione con cui i ricorrenti venivano esclusi dalle successive fasi concorsuali. La decisione di accoglimento del ricorso è stata in seguito impugnata dall’Amministrazione dinnanzi alla Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati che, con decisione del 9 luglio 2002, ha dichiarato la legittimità delle procedure di valutazione del concorso esperito dai ricorrenti. La controversia è giunta dinnanzi alla Corte di Cassazione che, con sentenza depositata il 20 giugno 2004, ha declinato la propria giurisdizione, affermando la piena legittimazione della Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati a decidere in merito alla questione. Nell’ambito della procedura svolta dinnanzi alla Corte europea dei diritti, tutti i ricorrenti hanno lamentato la lesione del diritto ad un equo processo (art. 6, sez. 1 della Convenzione europea), sostenendo che, a loro avviso, gli organi giurisdizionali interni alla Camera dei deputati non possono essere considerati alla stregua di «tribunali stabiliti per legge» e che gli stessi non soddisfano i requisiti di imparzialità e indipendenza richiesti dalla Convenzione. Dopo aver valutato attentamente le doglianze dei ricorrenti, la Corte di Strasburgo ha preliminarmente constatato come l’espressione «tribunali costituiti per legge» rifletta un principio fondamentale dello Stato di diritto, volto ad evitare che l’organizzazione del sistema giudiziario venga rimessa alla discrezionalità del potere esecutivo, dovendo essere, al contrario, una prerogativa assoluta del potere legislativo. Ad avviso dei supremi giudici, i regolamenti della Camera dei deputati, con cui sono state istituite e disciplinate le funzioni delle due Commissioni giurisdizionali, soddisfano pienamente i requisiti ex art. 6, sez. 1 della Convenzione, presentando i caratteri di accessibilità e prevedibilità ed essendo redatti in termini sufficientemente chiari. A tale proposito, la Corte europea ha richiamato espressamente un precedente giurisprudenziale della Corte costituzionale italiana (sent. n. 154/1985), in cui il giudice delle leggi aveva considerato i regolamenti parlamentari espressione dell’autonomia normativa della Camera. Per quanto riguarda, invece, i requisiti di terzietà ed imparzialità, la Corte di Strasburgo ha accolto la tesi dei ricorrenti, affermando che il contestuale riconoscimento alla Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati di competenze amministrative e competenze giurisdizionali solleva seri dubbi circa l’imparzialità dell’organo e non soddisfa, pertanto, i requisiti di indipendenza e imparzialità di cui all’art. 6, sez. 1 della Convenzione. Nel condannare lo Stato italiano per violazione degli obblighi convenzionali, la Corte ha riconosciuto a tutti gli appellanti il diritto al rimborso delle spese legali, quantificate in 10.000 euro per ciascun ricorrente. Sul punto sembra doveroso sottolineare come in data 7 luglio 2009, la Camera dei deputati abbia approvato la modifica dell’art. 12, sez. 6 del proprio Regolamento, prevedendo l’incompatibilità tra membro dell’Ufficio di Presidenza e membro dell’organo giudicante di secondo grado, la cui composizione sarà disciplinata dai regolamenti minori. (Angela Maria Rosa Scerbo) Con decisione del 20 aprile 2009, nel caso Faccio, la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso di un cittadino italiano, dichiarando legittima l’apposizione dei sigilli al televisore del ricorrente che, in data 20 dicembre 1999, aveva inoltrato una richiesta di rescissione del contratto di abbonamento al servizio di televisione pubblica (RAI). A quattro anni di distanza dalla suddetta richiesta, il 29 agosto 2003, la guardia di finanza aveva proceduto all’apposizione dei sigilli al televisore del sig. Faccio, in virtù di quanto stabilito dall’art. 10 del regio decreto n. 246 del 1938. Nell’ambito del ricorso presentato dinnanzi alla Corte di Strasburgo, il ricorrente ha lamentato la lesione del diritto al rispetto della vita privata e della libertà a ricevere informazioni, sanciti, rispettivamente, dagli artt. 8 e 10 della Convenzione, in quanto l’apposizione dei sigilli impediva non solo la visione dei canali RAI, ma anche quella di tutti gli altri canali televisivi. In particolare, l’art. 10 della Convenzione europea dispone che: «ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre ad un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario». Invocando l’art. 1 del I Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, il ricorrente ha anche lamentato la violazione del diritto di proprietà, contestando apertamente la legittimità della misura posta in essere dalla guardia di finanza. Il Governo italiano ha preliminarmente sostenuto l’irricevibilità del ricorso promosso dal sig. Faccio, per mancanza del previo esaurimento delle vie di ricorso interne, sottolineando, al contempo, come la questione della legittimità dell’art. 10 del regio decreto n. 246/1938 sia già stata efficacemente affrontata dalla Corte costituzionale in numerose sentenze. In secondo luogo, il Governo ha sostenuto che l’ingerenza delle pubbliche autorità nella vita privata del ricorrente, nonché la limitazione del suo diritto di proprietà e della sua libertà a ricevere informazioni, è proporzionale allo scopo perseguito dallo Stato, consistente nella necessità di incentivare il pagamento del canone RAI con cui si finanzia parzialmente il servizio pubblico di diffusione radio-televisiva. Per quanto concerne l’obbligo per il ricorrente del previo esaurimento delle vie di ricorso interne, i giudici europei non hanno ritenuto valida l’obiezione mossa dal Governo, evidenziando come nell’ordinamento italiano non esista una via di accesso diretto alla Corte costituzionale che possa permettere al ricorrente di far valere i propri diritti. Nel richiamare il suo precedente Brozicek c. Italie, del 19 dicembre 1989, la Corte di Strasburgo ha pertanto ritenuto l’inottemperanza di tale obbligo come non ostativa alla ricevibilità del ricorso. Per quanto riguarda, invece, la proporzionalità della misura posta in essere dalla guardia di finanza nei confronti del ricorrente, i supremi giudici hanno stabilito che l’apposizione dei sigilli al televisore del ricorrente costituisce una misura legittima rientrante nell’ampio margine di apprezzamento di cui godono gli Stati nel regolare la materia fiscale. Ad avviso dei supremi giudici, infatti, la corresponsione del canone RAI non deve essere valutata alla stregua di un corrispettivo di un servizio, ma deve essere considerata come il pagamento di un’imposta destinata al finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo. Su tali basi, la Corte europea ha ritenuto la misura posta in essere dalla guardia di finanza giustificata e proporzionata rispetto agli scopi prefissati dalla legge, ritenendo il ricorso promosso dal ricorrente manifestamente infondato. (Angela Maria Rosa Scerbo) Il 15 aprile 2009 il Parlamento francese ha approvato la legge organica n. 2009-403 relativa all’applicazione degli art. 34, c. 1, 39 e 44 della Costituzione così come modificati dalla legge costituzionale n. 2008-724 del 23 luglio 2008 di modernizzazione della V Repubblica, la cui realizzazione è stata uno dei principali obiettivi della presidenza Sarkozy e che è risultata dalla riflessione politica condotta in seno al Comitato Balladur mirante a riequilibrare i rapporti fra i poteri dello Stato. La legge organica, infatti, interviene nella disciplina dei rapporti fra Governo e Parlamento, con specifico riguardo alla votazione delle risoluzioni da parte delle Assemblee, alla presentazione dei progetti di legge e alle condizioni per l’esercizio del diritto d’emendamento. Con riferimento all’iter di approvazione della legge, si ricorda che essa era già stata approvata in seconda lettura dall’Assemblea nazionale il 24 marzo 2009 e successivamente sottoposta al vaglio del Conseil constitutionnel il giorno seguente ai sensi degli art. 46, c. 5 e 61, c. 1, della Costituzione. Accanto al rinvio da parte del Primo ministro, il Conseil constitutionnel aveva anche ricevuto una lettera, siglata da 79 deputati, in cui si esprimevano severe critiche sia in merito al procedimento di approvazione della legge organica che al contenuto della stessa. Di tale lettera, così come delle osservazioni inviate dal Governo in risposta, il giudice costituzionale ha tenuto nella propria pronuncia, emessa il giorno 8 aprile 2009 con la decisione n. 2009-579. In particolare, il Conseil ha ritenuto che la procedura di approvazione della legge avesse rispettato il dettato dell’art. 46 della Costituzione, sollevando, al contempo, numerosi rilievi circa il contenuto della legge organica ed emettendo quindi una pronuncia di parziale conformità. Entrando nel dettaglio della decisione del Conseil, il giudice costituzionale ha ricordato, con riferimento alla votazione delle risoluzioni da parte delle Assemblee, che la Costituzione dispone l’irricevibilità e l’impossibilità di iscrizione all’ordine del giorno delle Camere delle risoluzioni che il Governo ritenga capaci di «mettre en cause sa responsabilità ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard». Partendo da tale presupposto, il Conseil ha ritenuto illegittimo il secondo comma dell’art. 2 che demanda ai regolamenti delle Assemblee la definizione delle modalità con cui esse debbano scegliere se assegnare o meno una proposta di risoluzione all’esame di una Commissione parlamentare. Sebbene tale disposizione fosse il risultato di un compromesso fra l’Assemblea nazionale e il Senato, che avevano posizioni divergenti circa la possibilità di prevedere un divieto del rinvio in Commissione di tali proposte, il Conseil ha ritenuto che il compito della legge organica fosse specificamente di effettuare tale tipo di scelta e non di rinviarla ai regolamenti delle Camere. È stato dichiarato non conforme alla Costituzione, inoltre, l’art. 6, c. 1, della legge organica nella misura in cui prevedeva la possibilità che il proponente la risoluzione potesse modificarla, e quindi il Governo dichiararne l’irricevibilità, sino alla fine del relativo esame in Assemblea. Tale disposizione è stata ritenuta contraria all’art. 34, c. 1, Cost. che, nell’interpretazione del giudice costituzionale, stabilisce che il Governo possa dichiarare l’irricevibilità della risoluzione solo fino al momento della sua iscrizione all’ordine del giorno dell’Assemblea e che, pertanto, da quel momento la risoluzione non possa più essere modificata. La legge organica disciplina, di seguito, le modalità di presentazione dei progetti di legge in conformità ai commi 3 e 4 dell’art. 39 Cost. introdotti dalla legge costituzionale del 2009. Sul punto il Conseil ha dichiarato l’incostituzionalità delle parole «dès le dèbut de l’élaboration» dell’art. 8. Tale articolo, nella sua formulazione originaria, infatti, rendeva necessario presentare, contestualmente ad un progetto di legge, anche uno studio dell’impatto che essa avrebbe avuto sull’ordinamento. Sul punto è opportuno precisare che la presentazione di tali studi fu già auspicata mediante tre circolari del Primo ministro emesse tra il 1995 e il 1998, in cui si evidenziava la necessità di accompagnare i progetti di legge non solo con una relazione motivante la necessità di approvare la legge, ma anche con una analisi più dettagliata e precisa dei vantaggi che da essa sarebbero derivati nonché della sua incidenza sull’ordinamento. Questo auspicio, non finalizzatosi, è stato quindi ripreso dal Comitato di riflessione per la modernizzazione della V Repubblica al fine di «mieux préparer la loi». Il Conseil ha tuttavia ritenuto che la definizione della tempistica con cui presentare tale studio di impatto non fosse tra le competenze attribuite alla legge organica, cui l’art. 39 Cost. demanda solo la regolamentazione delle condizioni di presentazione dei progetti di legge; in secondo luogo, le parole censurate avrebbero alterato la separazione dei poteri fra Parlamento e Governo. Per evitare tale alterazione, il Conseil ha anche espresso due riserve e una censura circa il contenuto dello studio disposto dall’art. 8 della legge organica. In particolare, nelle riserve il giudice costituzionale ha auspicato che, potendo non tutti gli elementi enumerati dall’articolo essere pertinenti al progetto di legge presentato, in caso di studi di impatto che non soddisfino totalmente i requisiti dell’art. 8 si proceda comunque all’esame rispettando le «exigences de la continuité de la vie de la Nation», secondo un’espressione che il Conseil aveva già adoperato nella decisione n. 2001-448 del 25 luglio 2001 relativa alla legge organica concernente le leggi finanziarie. Tale riferimento alle esigenze della Nazione ha anche consentito di ritenere costituzionalmente valida, ma con riserva di interpretazione, la disposizione dell’art. 12 della legge organica che richiede la presentazione di una valutazione di quelle disposizioni che, pur contenute nelle leggi finanziarie, non hanno come obiettivo diretto la definizione del bilancio dello Stato. La censura ha invece riguardato la disposizione dell’art. 8 che prevede l’obbligo, nello studio di impatto, di precisare gli orientamenti principali dei testi di applicazione nonché del termini per la loro pubblicazione. Anche in questo caso, il Conseil constitutionnel ha ravvisato una violazione della separazione dei poteri, ed in particolare della separazione tra le competenze del potere legislativo e del potere regolamentare, ed ha quindi riaffermato che il potere esecutivo non è tenuto a dare comunicazione al Parlamento degli orientamenti principali dei suoi progetti di decreto né dei termini di pubblicazione degli stessi, confermando così la propria precedente giurisprudenza (decisione n. 2009-576 del 3 marzo 2009). Con riferimento agli studi di impatto, inoltre, l’art. 11, c. 2, della legge organica disponeva che tali studi dovessero accompagnare anche i progetti di legge con cui il Governo chiede al Parlamento l’autorizzazione ad adottare determinate misure con ordinanza. Sul punto, il giudice costituzionale, richiamando la propria giurisprudenza precedente (decisioni n. 76-72 del 12 gennaio 1977 e n. 2004-506 del 2 dicembre 2004), ha espresso una riserva, ritenendo che gli studi di impatto su tale tipo di progetti di legge non possano imporre al Governo di comunicare il contenuto dell’ordinanza per cui si chiede l’autorizzazione, giacché esso si perfeziona anche in seguito all’autorizzazione stessa. Tale peraltro pare essere l’interpretazione della disposizione emersa anche dai lavori preparatori parlamentari. In merito all’art. 11 della legge organica, infine, il Conseil ha dichiarato l’incostituzionalità del comma 3, in cui si prevedeva che anche le leggi di conversione delle ordinanze fossero accompagnate da studi di impatto. Tale obbligo avrebbe infatti consentito di rimettere in discussione il valore giuridico dell’ordinanza, su cui invece il Parlamento si sarebbe già espresso al momento delle scelta per l’autorizzazione; il comma dunque avrebbe rappresentato una violazione degli art. 38 e 74, c. 1, Cost., oltre ad eccedere le competenze attribuite alla legge organica dall’art. 39 Cost. Da ultimo, il Conseil si è pronunciato sulle disposizioni contenute nel III Capitolo della legge organica e relative al diritto di emendamento. A riguardo, il giudice costituzionale ha ritenuto conformi a Costituzione tutte le disposizioni disciplinanti la presentazione degli emendamenti, ma, ricordando che il Governo ha la facoltà di opporsi all’esame in Assemblea degli emendamenti non discussi precedentemente in Commissione, ha ritenuto incostituzionale l’ultimo comma dell’art. 13 della legge organica con cui si demandava ai regolamenti parlamentari la disciplina delle modalità per l’ammissione dei membri del Governo alle sedute in Commissione. Similmente è stato ritenuto incostituzionale il rinvio ai regolamenti parlamentari della disciplina degli studi di impatto che possono accompagnare gli emendamenti, contenuto nell’art. 14 della legge organica. Il Conseil ha ritenuto, infatti, che imporre al Governo la presentazione di tali studi avrebbe contribuito a migliorare il dibattito parlamentare e la trasparenza legislativa; tuttavia, la disciplina di tale presentazione, ai sensi dell’art. 44 Cost., sarebbe dovuta avvenire ad opera della stessa legge organica e non dei regolamenti delle singole Assemblee. In seguito alla pronuncia del Conseil constitutionnel, le Camere hanno quindi proceduto alla modifica della legge organica definitivamente approvata il 15 aprile 2009. Con riferimento alla disciplina delle proposte di risoluzione, che sono discusse in Assemblea e possono essere dichiarate irricevibili su richiesta del Governo, la nuova legge ha così introdotto l’impossibilità di emendamento. Più ampi sono gli interventi concernenti i progetti di legge che, dall’entrata in vigore della riforma, dovranno essere accompagnati non solo da una relazione contenente l’esposizione delle motivazioni, ma anche da uno studio d’impatto, il cui contenuto, disciplinato dall’art. 8 della legge organica, è stato definito in otto punti. In particolare, è necessario evidenziare: l’aderenza del progetto di legge al diritto europeo in vigore o in corso di elaborazione e il suo impatto sull’ordinamento nazionale; lo stato di applicazione del diritto sul territorio nazionale o nei settori interessati dalla legge; le modalità di applicazione delle norme in esso contenute, i testi legislativi e regolamentari eventualmente da abrogare e le misure transitorie proposte; l’applicazione ai territori d’Oltremare e le eventuali eccezioni territoriali all’applicazione medesima; la valutazione delle conseguenze economiche, finanziarie, sociali e ambientali nonché i costi e i benefici finanziari attesi dalle disposizioni del progetto di legge, con la precisa indicazione del metodo di calcolo utilizzato; la valutazione delle conseguenze sul pubblico impiego; le consultazioni che sono state effettuate prima del parere del Consiglio di Stato; l’elenco dei testi normativi necessari per l’applicazione effettiva delle norme contenute nel progetto di legge proposto. Il successivo art. 11 fa tuttavia salvi da tale obbligo le leggi di revisione costituzionale, i progetti di leggi finanziarie e i progetti di leggi per la dichiarazione dello stato di crisi. In merito alla disciplina delle ordinanze, infine, è stato recepito quanto indicato nella decisione del Conseil. Da ultimo, con riferimento al diritto di emendamento, il III capitolo della legge organica prevede che gli emendamenti debbano essere sommariamente motivati, presentati per iscritto e, se di iniziativa parlamentare, possono essere presentati sino alla discussione in Assemblea, essendo ammissibili, oltre tale termine, solo i sotto-emendamenti. Rileva inoltre l’art. 16, che consente la procedura semplificata per l’esame dei progetti di legge, ossia la discussione del solo testo adottato dalla Commissione competente in materia. Le disposizioni originariamente limitanti il diritto dei membri del Governo di partecipare all’esame dei progetti di legge, già sanzionati dal Conseil constitutionnel, sono stati eliminati. La legge organica sin qui esaminata entrerà in vigore il 1° settembre 2009; per quella data le due Camere avranno auspicabilmente terminato anche la riforma dei propri regolamenti che la legge costituzionale del 2008 ha reso ormai inevitabile. Elaborati nel luglio 1789 e a lungo considerati sottratti a qualunque tipo di controllo, sebbene riconosciuti anche dalla dottrina francese (Pierre) come i principali elementi di influenza dell’andamento degli affari pubblici, i regolamenti parlamentari sono stati sottoposti al controllo del giudice costituzionale con la Costituzione del 1958; quella attualmente in corso, inoltre, sarebbe la principale riforma di tali atti la cui costituzionalità il Conseil sarà chiamato a verificare. Un primo passo in questa direzione è stato fatto il 22 giugno 2009, quando le Camere si sono riunite in Congresso a Versailles ed hanno approvato una modifica al regolamento per la seduta comune che, seguendo le disposizioni della legge costituzionale del 2008, consente al Presidente della Repubblica di «prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès». La modifica prevede, inoltre, la possibilità di aprire un dibattito, in presenza del Presidente, sul contenuto della sua dichiarazione, nel corso del quale l’oratore designato da ciascun gruppo parlamentare dispone di dieci minuti. La modifica al regolamento, come già la legge costituzionale del 2008, tuttavia non prevede che il Primo ministro replichi dopo il dibattito in Congresso; un’impossibilità di cui si sono rammaricati anche alcuni esponenti della maggioranza, come l’ex Primo ministro Raffarin. Al fine di valutare le effettive conseguenze della riforma costituzionale del 2008 nei rapporti fra i poteri dello Stato sarà adesso necessario attendere la modifica dei regolamenti delle due Camere. (Valentina Rita Scotti) Il 18 giugno 2009 il Bundestag ha approvato la Patientenverfuegung, la «disposizione del paziente» (come viene chiamato in Germania il testamento biologico) il cui rispetto diventa vincolante per ogni medico. Con 317 voti a favore e 223 contrari, il Bundestag ha dato il via libera a una legge appoggiata da socialdemocratici, verdi e liberali (Fdp), che negli ultimi sei anni è stata oggetto di un intenso dibattito fra leader politici, medici, avvocati, teologi e opinione pubblica. Nel corso degli anni erano state presentate anche altre proposte che però, a differenza della legge approvata, avrebbero limitato la validità legale del testamento biologico. La nuova legge sul testamento biologico impone ai medici del Paese di applicare diligentemente l’ultimo desiderio dei pazienti, anche se questo dovesse significare la morte degli assistiti e a prescindere dal tipo e dallo stadio della malattia: dunque ogni medico tedesco è tenuto a rispettare quanto espresso per iscritto da qualunque cittadino maggiorenne sul trattamento terapeutico da subire, nel caso in cui una grave malattia o un incidente gli impediscano di far valere la propria volontà. (Chiara Meoli) Dopo un dibattito durato sette anni, il 25 aprile 2009 il Bundestag ha approvato all’unanimità la legge a tutela dei dati genetici, la Gendiagnostikgesetz. D’ora in poi sarà vietato il test genetico per conoscere le future malattie dei non nati: un test prenatale sarà possibile solo con motivazioni mediche molto serie. Sarà vietato anche l’accesso ai dati relativi al patrimonio genetico del lavoratore ai datori di lavoro e assicurazioni, oltre agli esami di paternità segreti. La ratio è quella di tutelare i dati sensibili dei cittadini e contemporaneamente ridurre gli abusi di queste pratiche. Solo i medici possono condurre dei test di paternità previo consenso di tutte le parti «coinvolte» geneticamente. Sono previste sanzioni fino a 5.000 euro per i trasgressori. Ai genitori è vietato, inoltre, fare test prenatali sui feti per determinare il sesso o malattie che possono emergere in età adulta. (Chiara Meoli) Il 28 aprile 2009 la popolazione di Berlino, chiamata a pronunciarsi con un referendum, ha bocciato la proposta di introdurre l’obbligo di scegliere tra l’insegnamento laico dell’etica e un corso di religione confessionale, come opzioni alla pari. La proposta avrebbe rafforzato l’insegnamento della religione, adesso facoltativo, dandogli lo status di materia curricolare, con voto in pagella e insegnanti di ruolo (ora sono assunti dalle comunità religiose, il Land contribuisce per il 90% alle spese). Avrebbe inoltre ridotto il ruolo dell’insegnamento laico dell’etica, che dal 2006 è materia obbligatoria per tutti, tra i 13 e i 15 anni. Contro il progetto «pro religione» (appoggiato dalle chiese evangelica e cattolica, dalla Cdu e dalla Fdp, e sponsorizzato dai quotidiani del gruppo Springer) hanno votato 365.609 berlinesi (51,3%), a favore 346.199 (48,5%). Per vincere occorreva il consenso di almeno un quarto degli aventi diritto al voto, dunque 611.422 voti: se ne sono raggiunti poco più della metà. Su cento potenziali elettori, solo 14,2 si sono pronunciati per il SI. A Berlino le due maggiori confessioni cristiane comprendono meno di un terzo della popolazione: gli evangelici il 20% (689.000), i cattolici il 9% (318.492), seguiti da 216.270 musulmani (6%), 25.000 cristiani russo-ortodossi, 11.849 ebrei e decine di denominazioni minori. La presenza delle chiese si concentra nei quartieri occidentali, mentre nei quartieri che vent'anni fa erano all'est del muro pesa l'eredità areligiosa della Rdt. Così, mentre nei quartieri occidentali sono prevalsi i SI, con punte del 66,3% a Zehlendorf o del 60,5% a Charlottenburg, a est si è avuta una prevalenza dei NO, con quote del 78,4% a Lichtenberg o del 77% a Marzahn. La geografia del voto ricalca il vecchio tracciato del Muro, con l’anomalia dell’occidentale Kreuzberg, quartiere multiculturale e di sinistra, che tuttavia ha bocciato la proposta con il 72,7% dei voti. (Chiara Meoli)
Con una decisione del 28 maggio 2009, la High Court di Tokyo si è pronunciata sulla legittimità dei criteri governativi per la determinazione dello status di sopravvissuto al bombardamento di Hiroshima e Nagasaki, ai fini dell’ottenimento di benefici quali trattamenti sanitari gratuiti, la corresponsione di un assegno mensile per il proprio sostentamento e copertura del costo delle esequie. Nello stabilire che i requisiti governativi in vigore per l’ottenimento dello status di sopravvissuto risultavano inflessibili ed esclusivi di numerose situazioni di fatto, sottovalutando in molti casi gli effetti collaterali delle radiazioni nucleari, la Corte ha sostenuto la richiesta di 9 dei 30 attori che avevano promosso la causa di fronte alla Corte per il riconoscimento dello status citato. Il Governo nipponico ha comunicato che non proporrà appello avverso la decisione e che provvederà in tempi brevissimi a rivedere i criteri qualificanti lo status di sopravvissuto agli attacchi atomici, includendo le fattispecie risultate protette di fronte all’Alta Corte di Tokyo. (Gianluca Gentili) Dal 21 maggio 2009, con l’entrata in vigore della riforma del sistema giudiziario, il Giappone è entrato a far parte di quel gruppo di paesi che prevedono la figura del giudice popolare, cioè di ordinari cittadini che partecipano in qualità di giudici ai procedimenti penali. Se si eccettua l’arco di tempo che va dal 1928 al 1943 – in cui i cittadini maschi, in regola con il pagamento dei tributi e sopra i 30 anni di età, partecipavano ai procedimenti penali come membri della una giuria ma solo per decidere l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato, lasciando poi ai giudici togati la determinazione della pena – è la prima volta che i cittadini giapponesi potranno fattivamente partecipare ai procedimenti giurisdizionali. L’obiettivo della riforma è quello di rendere l’amministrazione della giustizia meno distante dai cittadini e meno astratta nel proprio svolgersi. Sei cittadini siederanno assieme a tre giudici togati nelle Corti di prima istanza che si trovino a giudicare di crimini per i quali è prevista la pena capitale o una pena detentiva e che abbiano condotto alla morte di un altro soggetto come – tra i molti – l’omicidio, l’incendio doloso e la guida pericolosa. Il panel di nove giudici determinerà non solo la colpevolezza o innocenza dell’imputato, come accadeva nel periodo 1928-43, ma anche la pena applicabile, con votazione a maggioranza dei componenti l’organo. Un verdetto di colpevolezza, tuttavia, dovrà essere sostenuto dal voto di almeno un giudice togato. In particolare, se tutti e tre i giudici togati o cinque dei giudici non togati si esprimono per la non colpevolezza, l’imputato dovrà essere prosciolto. I giudici popolari sono nominati per un singolo procedimento tramite sorteggio dalla lista degli elettori per la Camera bassa, con l’esclusione di soggetti affetti da gravi infermità o al di sopra dei 70 anni di età. Prima di poter essere nominati giudici popolari, il Presidente del tribunale di assegnazione condurrà un colloquio con i soggetti sorteggiati valutando se questi risultino capaci di poter partecipare in modo equilibrato all’emissione di un giudizio penale. Tale modifica del sistema giudiziario non giunge in modo inaspettato. Al contrario, si tratta di un mutamento istituzionale atteso dal 2004, anno in cui la legge di riforma fu approvata all’unanimità dalla Camera bassa della Dieta giapponese. Nel 2005, poi, in considerazione della prossima introduzione della figura del giudice popolare e del fatto che i cittadini ordinari non potevano astenersi dal lavoro per periodi prolungati di tempo, si decise di riformare il sistema giudiziario in modo da incidere sulla durata dei procedimenti, rendendoli più spediti. I cittadini scelti come giudici popolari saranno vincolati al segreto sui fatti di causa per l’intero corso della loro vita, pena la detenzione per sei mesi o 500.000 yen di multa. La misura è considerata troppo restrittiva, soprattutto se comparata a quanto in vigore negli Stati Uniti per ciò che riguarda i membri della giuria, ai quali è consentito – una volta terminato il procedimento di fronte alla Corte – discutere liberamente dei fatti di causa e delle deliberazioni prese. (Gianluca Gentili) Il 19 giugno 2009 la Dieta giapponese ha approvato una legge che attribuisce poteri più ampi alla flotta navale giapponese nella lotta contro la pirateria nelle operazioni che si svolgono al largo della costa della Somalia, nel Golfo di Aden. La nuova legge, in particolare, consente alle navi da guerra della flotta giapponese di aprire il fuoco contro le navi pirata, ma non consente di poter fare fuoco contro i pirati stessi. Prima della legge in oggetto la flotta navale giapponese era autorizzata solo a scortare nell’area vascelli battenti bandiera nipponica o aventi un equipaggio giapponese e ad aprire il fuoco solo per autodifesa. La legge appena approvata consente, invece, di poter scortare nell’area ogni nave – a prescindere dalla nazionalità – e ad aprire il fuoco anche nei confronti di navi che vengano sospettate di commettere atti di pirateria, comunque nel rispetto della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare. La decisione assume una rilevanza particolare soprattutto alla luce della nota e controversa disposizione contenuta nell’art. 9 della Costituzione giapponese del 1948 – la c.d. “renunciation to war clause” – che impone al Giappone di rinunciare alla guerra come strumento di conduzione delle relazioni internazionali e vieta il mantenimento di un esercito stabile sul territorio dello Stato. Il disegno di legge era stato originariamente approvato dalla Camera bassa della Dieta nell’aprile del 2009. Il 19 giugno era approdato alla House of Councillors per la votazione definitiva, ma l’opposizione parlamentare, che controlla la Camera alta della Dieta, ne aveva respinto il contenuto e bloccato l’approvazione. La Camera bassa è allora ricorsa all’utilizzo della overruling procedure per approvare il disegno di legge, così come consentito dall’art. 59 della Costituzione che prevede la possibilità che un disegno di legge approvato in prima battuta dalla House of Representatives, ma che riceva un voto contrario nella House of Councillors, possa comunque divenire legge se approvato una seconda volta dalla Camera bassa con una maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei membri componenti l’organo. (Gianluca Gentili) Il 6 maggio la Corte territoriale di Rodi ha invalidato i primi due matrimoni omosessuali celebrati nello scorso anno. Suddetti matrimoni erano stati officiati dal sindaco dell’isola, il quale aveva ritenuto che, poiché la legge sul matrimonio del 1982 non specifica la necessità che i contraenti il matrimonio abbiano sesso diverso, la celebrazione di matrimoni fra persone dello stesso sesso sia da considerarsi legittima. In seguito alla celebrazione, il pubblico ministero locale aveva avviato un procedimento per dichiarare la nullità di tali matrimoni dinanzi alla Corte territoriale, che ha accolto la richiesta proprio in virtù della considerazione che la legge del 1982 «non consente esplicitamente» i matrimoni fra persone dello stesso sesso. L’avvocato delle due coppie ha già annunciato di voler presentare un ricorso in appello contro la decisione della Corte territoriale di Rodi; qualora non riesca ad ottenere il riconoscimento dei matrimoni da parte dei gradi di giudizio interni, inoltre, si è detto pronto a ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo. (Valentina Rita Scotti) Il 28 giugno 2009 il Presidente dell’Honduras, Manuel Zelaya, è stato arrestato da un gruppo di militari nella capitale honduregna e condotto in Costarica. Il colpo di stato, che rappresenta il culmine di vari momenti di tensioni politiche, è stato ordinato dalla Corte suprema di Giustizia in quanto Zelaya avrebbe tentato di violare la Costituzione mediante la convocazione di un referendum consultivo che, secondo quanto dichiarato dal Presidente del Congresso, Roberto Micheletti e dalla stessa Corte, avrebbe avuto lo scopo di autorizzare la propria rielezione. In realtà, con un decreto del 23 marzo 2009, il Presidente honduregno aveva disposto la convocazione di una consultazione popolare che si sarebbe dovuta svolgere proprio il 28 giugno 2009, avente ad oggetto l’opportunità o meno di adottare una nuova Carta costituzionale. Infatti, la Costituzione vigente, adottata nel 1982 e riformata varie volte, non prevede un procedimento per la convocazione di un’Assemblea nazionale costituente per l’adozione di una nuova Costituzione. Secondo gli oppositori del Presidente Zelaya, la riforma costituzionale da lui voluta avrebbe avuto ad oggetto la norma che limita il numero dei mandati presidenziali a uno solo e ciò gli avrebbe consentito di presentarsi per un secondo mandato presidenziale della durata di quattro anni. Secondo Micheletti l’iniziativa presidenziale avrebbe violato la Costituzione, in quanto l’art. 374 stabilisce che non potranno essere oggetto di revisione costituzionale le norme in materia di forma di governo, territorio nazionale, durata del mandato presidenziale o possibilità di rielezione del Presidente della Repubblica per coloro che per qualunque motivo abbiano abbandonato questo incarico (e quindi anche per naturale scadenza del mandato). La decisione del Presidente di indire tale referendum aveva suscitato non solo una forte opposizione all’interno del Parlamento – il quale ha adottato una nuova normativa in materia di consultazioni popolari e referendum (v. questo numero di Palomar) – ma ha dato vita anche a tensioni con le forze militari, le quali si sono rifiutate di allestire le urne e i seggi per le elezioni. In seguito a tale rifiuto, peraltro ordinato dal Tribunale supremo elettorale, Zelaya aveva chiesto le dimissioni del capo di Stato maggiore, il generale Romeo Vásquez, accettando al tempo stesso anche quelle del Ministro della difesa, Ángel Edmundo Orellana e nominando come sostituto di Vásquez il generale Edgardo Mejía. Ma la Corte suprema di Giustizia ha revocato le dimissioni del capo di Stato maggiore che sono state respinte anche dal Congresso. L’opposizione al Governo di Zelaya risale nel tempo: infatti, nonostante egli fosse il candidato del Partito liberale, sin dal momento della sua elezione nel 2005 le politiche sociali ed economiche elaborate dal suo Governo gli avevano fatto conquistare l’appoggio anche dei sindacati dei lavoratori e dei gruppi di sinistra: di contro, l’attuazione di tali politiche l’avevano fatto allontanare dal suo partito e avevano spinto le classi più ricche a temere che Zelaya stesse tentando di instaurare una sorta di “populismo socialista” in Honduras. E ciò anche in seguito ad accordi tra il Presidente honduregno e quello venezuelano Hugo Chavez, con il quale aveva aderito all’Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, una sorta di collaborazione internazionale che coinvolge alcuni Paesi dell’America Latina e dei Caraibi per istituire non una zona di libero scambio economico, ma di welfare sociale e di aiuto economico. In seguito alla deposizione di Zelaya, il Parlamento ha nominato quale suo successore, per alzata di mano, il Presidente del Congresso, Roberto Micheletti, fino al gennaio 2010, data in cui sarebbe dovuto cessare il mandato presidenziale di Zelaya. Intanto, il Parlamento ha deliberato la sospensione delle principali garanzie costituzionali, seppure “in via provvisoria”. La “restrizione parziale”, proposta in un decreto governativo, autorizza la detenzione provvisoria per più di 24 ore e sospende garanzie come l'inviolabilità del domicilio, la libertà d'associazione e di riunione e il diritto alla libera circolazione. L’intera comunità internazionale ha condannato tale colpo di stato, non riconoscendo il nuovo governo de facto. Il presidente del Costarica ha svolto nella vicenda un fondamentale ruolo di intermediazione sottoponendo al Governo di Micheletti una proposta di accordo, nota come “Acuerdo de San Josè”. I punti principali di tale accordo prevedevano il ritorno di Zelaya fissato per il 24 luglio 2009, la dichiarazione di un’amnistia generale per i delitti politici commessi con riferimento al colpo di stato prima e dopo il 28 giugno 2009, l’instaurazione di un Governo di riconciliazione formato da rappresentanti di tutti i partiti politici e l’istituzione di una Commissione per la verità. Esso inoltre imponeva che Zelaya rinunciasse all’idea di convocare un’Assemblea nazionale costituente, per evitare che venissero riformati quegli articoli per i quali la Costituzione esclude qualsiasi tipo di modifica. Tale accordo non è stato ancora sottoscritto dal Governo honduregno, ma la Corte suprema di Giustizia, in un proprio comunicato del 20 luglio 2009, ha dichiarato che non avrebbe consentito il ritorno in patria di Zelaya. (Irene Spigno) Il 23 giugno 2009 il Congresso nazionale honduregno ha approvato in terza e ultima lettura la legge che disciplina lo svolgimento dei referendum e dei plebisciti. Tale atto normativo rappresenta l’attuazione dell’art. 5 della Costituzione, il quale stabilisce che il Governo della nazione si deve basare anche sugli strumenti di democrazia partecipativa. La legge, composta da 36 articoli, preliminarmente definisce sia il referendum, inteso come il procedimento mediante il quale i cittadini esprimono la loro approvazione o dissenso su una legge ordinaria, una norma costituzionale o di revisione costituzionale, approvate dal Parlamento, che del plebiscito, inteso invece come una consultazione dei cittadini affinché si esprimano positivamente o negativamente su tematiche costituzionali, legislative o amministrative sulle quali i poteri costituiti non abbiano ancora assunto alcun provvedimento. Sono inoltre previsti due tipi di referendum e plebiscito, a seconda dell’ampiezza delle materie trattate: quello nazionale, che verterà su materie di interesse nazionale, e quello municipale. È inoltre previsto un quorum del 51% degli aventi diritto al voto per la validità del referendum . Spetterà poi al Congresso nazionale ordinare la vigenza delle normativa di risulta e il Presidente della Repubblica ordinerà la promulgazione delle eventuali nuove norme approvate. In nessun caso, il Presidente può apporre il veto presidenziale. Rimangono escluse dai referendum le materie indicate nell’art. 374 della Costituzione e quelle che fanno riferimento alle questioni tributarie, al credito pubblico, all’amnistia, alla moneta, alle imposte e ai trattati internazionali. La legge inoltre stabilisce le regole che il quesito referendario o plebiscitario deve rispettare. (Irene Spigno) Il 2 giugno l’Alta Corte di Delhi ha emesso una sentenza in cui si dichiara l’incostituzionalità dell’art. 377 del Codice penale indiano, risalente al 1861 ed emanato durante il Governatorato britannico. La pronuncia origina da una petizione della Naz Foundation affinché la Corte dichiarasse che l’art. 377 viola gli art. 14, 15, 19 e 21 della Costituzione indiana, il cui combinato disposto sancisce la tutela della privacy e il diritto a non essere discriminati in base al sesso (e quindi estensivamente in base ai propri orientamenti sessuali). In particolare, il codice sanziona come reati tutti i rapporti sessuali fra persone dello stesso sesso, mentre la ricorrente ha sostenuto la necessità di considerare punibili i soli rapporti imposti con la forza o coinvolgenti minorenni. Guardando al percorso della petizione, si ricorda che essa era stata presentata già nel 2004 e considerata irricevibile dalla Corte territoriale, che tuttavia è stata obbligata a pronunciarsi sulla questione in seguito ad una decisione della Corte suprema in cui si chiarivano i motivi per cui la petizione doveva essere considerata ammissibile. In base alla pronuncia dell’Alta Corte l’art. 377 dovrà quindi essere interpretato come non sanzionante il sesso omosessuale tra adulti consenzienti. La sentenza dell’Alta Corte è stata quindi impugnata presso la Corte suprema che nel luglio 2009 ha confermato la precedente pronuncia del giudice statale. Di conseguenza il reato di omosessualità tra adulti consenzienti è illegittimo su tutto il territorio federale e non solo nello Stato di Delhi come sarebbe avvenuto a seguito della sola sentenza dell’Alta corte statale. (Valentina Rita Scotti) Il 7 giugno la Commissione elettorale indipendente irachena ha annunciato che la coalizione curda Al Amal, di cui fa parte il partito Al Hall, non potrà partecipare alle elezioni del Parlamento curdo del 25 luglio prossimo. La ragione per cui tale formazione politica è stata esclusa è il suo stretto rapporto con il PKK, il partito dei lavoratori curdi fondato in Turchia, ritenuto una organizzazione terroristica dall’Unione europea e dagli Stati Uniti, oltre che dalla Turchia. Alla suddetta coalizione, dunque, viene negata la possibilità di entrare nell’Assemblea che, dal 1992, seppur non in modo continuativo, rappresenta la popolazione curda irachena. Dal 2005 l’Assemblea nazionale curda è un organo di governo della Regione curda, la cui esistenza è stata riconosciuta dall’art. 117 della Costituzione. (Gabriella Angiulli) Con un atto del 10 aprile 2009, il Presidente dello Stato delle Isole Fiji, Ratu Jossfa Iloilo, ha annunciato la sospensione della Costituzione e la revoca della nomina di tutti i giudici sul territorio nazionale a seguito della decisione della Corte di appello delle Isole Fiji che, il 9 aprile 2009, aveva dichiarato incostituzionale la nomina da parte dello stesso Presidente Iloilo del governo militare e del Primo ministro Josaia Voreqe Bainirama all’indomani del colpo di stato avvenuto nel 2006. Il caso era pervenuto di fronte alla Corte di appello come impugnazione da parte del Primo ministro esautorato Laisenia Qarase della decisione emessa da una Corte di primo grado che aveva confermato la legittimità costituzionale della nomina effettuata dal Presidente Iloilo, in quanto la Costituzione avrebbe attribuito questo potere di nomina al Presidente stesso. Nel rigettare la richiesta di Qarase di essere reintegrato nella carica di Primo ministro, la Corte di appello ha tuttavia affermato che la nomina di un esponente militare che ha contribuito al colpo di stato contrasta con i principi fondamentali codificati nella Costituzione e che il Presidente avrebbe dovuto – e dovrà – nominare un Primo ministro ad interim che sciolga il Parlamento ed indica nuove elezioni. Il Primo ministro ad interim dovrà essere estraneo alla gerarchia militare. All’indomani della decisione della Corte di appello, il Primo ministro in carica Bainimarama aveva promosso appello alla Corte suprema che però non potrà decidere sul caso proprio in seguito alla revoca da parte del Presidente delle nomine dei giudici a livello nazionale. L’azione è stata condannata a livello internazionale da numerosi paesi e anche dall’Alto Commissariato per le Nazioni Unite, mentre la partecipazione delle Isole Fiji al Pacific Island Forum è stata sospesa nei primi giorni di maggio a seguito della mancata indizione di nuove elezioni da parte del Governo militare confermato dal Presidente. Il Presidente Iloilo, rispondendo alle critiche avanzate alla sospensione della Costituzione e all’utilizzo dei poteri di emergenza, ha affermato che tale decisione è stata presa nell’interesse del paese, in quanto fornisce stabilità e certezza e l’opportunità di portare avanti alcune riforme essenziali prima dello svolgimento di elezioni democratiche. (Gianluca Gentili) Il 16 giugno 2009, il Parlamento lituano (Saeima) ha approvato con la maggioranza dei voti dei parlamentari presenti (67 i favorevoli, 3 contrari e 4 astenuti) l’emendamento alla legge in materia di protezione dei minori contro gli effetti dannosi dell'informazione pubblica. Tale norma vieta sia la discussione su tematiche legate all'omosessualità nelle scuole, che ogni riferimento nell'informazione pubblica destinata ai bambini. In particolare, l'articolo 4 della legge elenca 19 categorie di informazioni pubbliche dannose; il paragrafo 13, nello specifico, proibisce quelle che riguardano le relazioni omosessuali, bisessuali e poligamiche. I sostenitori della proposta hanno affermato che «la diffusione di un orientamento sessuale 'non tradizionale' e l'esposizione a informazioni contenenti una positiva visione delle relazioni omosessuali possono avere conseguenze negative per lo sviluppo fisico, mentale e soprattutto morale, dei minori». La normativa appena approvata dalla Saeima, pone, dunque, l'omosessualità allo stesso livello di tematiche quali le violenze fisiche e psicologiche, le immagini che mostrano corpi morti o mutilati e tutte quelle informazioni che possono provocare orrore o incoraggiare le automutilazioni o il suicidio, e che la normativa lituana vieta ai bambini. Inoltre, risulta fortemente limitata la libertà di espressione degli studenti che vengono privati del diritto a cercare, ricevere e diffondere informazioni. Si tratta di un modo di istituzionalizzare la discriminazione all’interno del sistema scolastico lituano che avrà l’effetto di privare i bambini e gli adolescenti del diritto a ricevere un'educazione completa. (Irene Spigno) Il 26 maggio la Corte costituzionale moldova, con sentenza n. 9/2009, ha dichiarato l’incostituzionalità della legge n. 273 del 2008 che vietava ai soggetti che ricoprono alcune cariche pubbliche di possedere la doppia cittadinanza. La controversa legge era stata voluta dal partito comunista nell’aprile 2008 e colpiva in particolar modo i candidati eletti al Parlamento, cui si chiedeva di rinunciare alla cittadinanza straniera eventualmente posseduta prima di accettare la carica di parlamentare. La pronuncia della Corte ha quindi evitato che circa la metà dei parlamentari non comunisti eletti nell’aprile 2009, ed aventi la doppia cittadinanza, abbia dovuto rinunciare al proprio seggio o, in alternativa, alla propria cittadinanza straniera. Le opposizioni, che già avevano denunciato brogli elettorali, hanno accolto con favore la decisione della Corte, evidenziando come una eventuale pronuncia in senso contrario avrebbe consentito al partito comunista, che ha già 60 seggi su 101, di eleggere il prossimo presidente della Repubblica senza neppure consultare gli altri partiti presenti in Parlamento. Si ricorda che sulla legge sul divieto di doppia cittadinanza è stata chiamata a pronunciarsi nel novembre 2008 la Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha ritenuto tale legge contraria all’art. 3 del Protocollo n. 1 sulla CEDU; il caso è stato quindi sottoposto all’attenzione della Grande Camera, che si pronuncerà il 16 settembre 2009. (Valentina Rita Scotti) Il Presidente del Niger Mamadou Tandja ha indetto per il 4 agosto prossimo un referendum costituzionale al fine di abrogare il limite di due mandati per il Presidente della Repubblica disposto dall’art. 36 della Costituzione del 1999. In base agli articoli 134 e 135 della Costituzione, infatti, il potere di revisione è detenuto congiuntamente dal Presidente della Repubblica e dai membri dell’Assemblea nazionale e una proposta di revisione costituzionale è considerata approvata qualora sia votata da una maggioranza dei quattro quinti dell’Assemblea oppure sia approvata tramite referendum. Rispetto all’ipotesi di una consultazione popolare che permetta al Presidente in carica di ottenere un terzo mandato, tuttavia, la Corte costituzionale, cui, in base all’art. 103 della Costituzione, spetta il controllo sui referendum, si è espressa negativamente. Ciò è accaduto in un primo momento con un parere non vincolante emesso il 25 maggio e, successivamente, con una sentenza vincolante di annullamento del referendum emessa il 10 giugno. Nel tempo intercorso fra le due pronunce della Corte costituzionale, il 27 maggio il Presidente Tandja ha emanato un decreto con il quale ha sciolto il Parlamento proprio mentre questo discuteva un messaggio dello stesso Presidente in cui si annunciava la sua volontà di convocare un referendum costituzionale. (Gabriella Angiulli) Il 13 aprile il Presidente pachistano Asif Ali Zardari ha firmato una legge approvata dal Parlamento che introduce il diritto islamico nella valle di Swat, nel nord-ovest del Paese. L’approvazione di tale legge da parte dello Stato pakistano rappresenta la contropartita per l’ottenimento di una tregua dai Talebani che controllano la regione in questione, una delle più martoriate dal conflitto in corso. Il cedimento da parte delle istituzioni pachistane alla richiesta dei Talebani di introdurre la legge coranica in un’area del Paese è stata criticata dalla comunità internazionale e dalle organizzazioni di difesa dei diritti umani. (Gabriella Angiulli) Il 18 maggio 2009 la Corte di appello dell’Inghilterra e del Galles (sezione civile) ha stabilito che la Convenzione europea dei diritti umani debba applicarsi anche nei confronti delle truppe militari britanniche all’estero. Secondo la Corte, lo Human Rights Act (1998), che ha recepito la CEDU nell’ordinamento britannico, in determinate circostanze dispiega i propri effetti anche aldilà dei confini territoriali e della giurisdizione nazionale. La questione è stata sollevata da un’inchiesta condotta nel 2003 dall’Assistant Deputy Coroner, l’equivalente del pubblico ministero, per l’Oxfordshire, rispetto alla morte a Bsra, in Iraq, del soldato semplice Smith a seguito di un arresto cardiaco per ipertermia. Egli, infatti, dopo un periodo trascorso in tenda nel deserto, misura ritenuta idonea dai suoi superiori al fine di adattare gradualmente i «nuovi arrivati» in Iraq alle difficili condizioni climatiche del luogo, era stato trasferito in città, dove viveva con i suoi colleghi in un’abitazione senza aria condizionata ad una temperatura di oltre 50 gradi. Tale avversa situazione aveva determinato il graduale peggioramento delle sue condizioni fisiche fino a provocarne la morte, avvenuta in un ospedale militare britannico poco distante. La questione che si è posta rispetto a questa vicenda è se siano applicabili a questa fattispecie gli artt. 1 e 2 della CEDU riguardanti, rispettivamente, il riconoscimento dei diritti e delle libertà enunciati nel Titolo I ad ogni persona sottoposta alla giurisdizione di uno Stato membro e il diritto alla vita. Ci si chiedeva, in primo luogo, quindi, se il soldato Smith, sebbene in Iraq, potesse considerarsi sottoposto alla giurisdizione britannica e se ciò era esclusivamente riconducibile al fatto che il suo decesso fosse avvenuto in un ospedale britannico. Nella sentenza, che ha riformato il giudizio reso dalla High Court l’11 aprile 2008, la Corte interpreta in maniera estensiva l’art. 1 della CEDU, stabilendo che anche al di fuori degli ospedali e del consolato britannici, in territorio iracheno, il soldato sarebbe stato coperto dalla tutela prevista, e ha rinvenenuto gravi mancanze da parte dell’esercito e del Ministero delle difesa britannici. Rispetto all’art. 2 della CEDU, la Corte conclude affermando che il diritto alla vita, così come è stato costantemente garantito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo a soggetti affetti da patologie mentali o ai prigionieri può essere riconosciuto allo stesso modo ad un soldato. (Cristina Fasone) La Corte costituzionale russa con una decisione del 10 giugno 2009 ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni contenute nelle Carte fondamentali delle Repubbliche di Tatarstan, Bashkortostan, Sakha, Tuva, Kabardino-Balkaria, Komi, Chechnya, Buryatia, Krasnodar Krai, Nenets e Yamalo-Nenets, in quanto contenevano espliciti riferimenti alla sovranità dei rispettivi governi locali e alla cittadinanza dei residenti. La decisione della Corte innova rispetto alle precedenti decisioni assunte dalla stessa negli anni 2000 e 2001 e sembra difficilmente compatibile con la norma costituzionale secondo la quale il titolare della sovranità e l’unica fonte di potere nella Federazione russa è il popolo multinazionale. Nella sua argomentazione la Corte ha affermato che non possono esistere due livelli di sovranità, ma che essa si deve concentrare esclusivamente nella Federazione e non anche nelle entità decentrate. (Irene Spigno) Il 18 aprile 2009, il Parlamento somalo all'unanimità ha introdotto nell’ordinamento statale la sharia, la severa legge cranica la cui introduzione è stata uno degli obiettivi dei miliziani dell'Unione delle Corti islamiche cacciati poco più di due anni fa da Mogadiscio. Lo ha annunciato il vicepresidente dell'Assemblea Osman Elmi Bogore. «Su 340 parlamentari presenti hanno votato tutti a favore dell'adozione della sharia in Somalia. La legge – ha concluso – è stata approvata dal Parlamento e (ora) abbiamo un governo islamico». Il primo promotore dell’adozione risulta essere il Presidente Sharif Sheikh Ahmed, nell’intento di portare stabilità ad un paese affetto da uno stato endemico di guerra civile. Il Presidente aveva in precedenza comunque dichiarato che non avrebbe appoggiato disposizioni volte ad escludere le donne dell’istruzione scolastica, che avrebbero richiesto a queste ultime di indossare un burka, o alcuna forma di divieto o censura di radio e televisione. Il Ministro dell’informazione Farhan Ali Mohamed ha dichiarato inoltre che imam e professori di diritto islamico sarebbero stati invitati al più presto a proporre le modifiche della Costituzione ritenute necessarie per rendere la Carta fondamentale più conforme ai precetti islamici. (Gianluca Gentili) La sezione contenzioso-amministrativa del Tribunale supremo il 30 maggio 2009 ha negato il riconoscimento del diritto all’obiezione di coscienza ad un giudice che, sulla base di motivazioni ideologiche, si era rifiutato di celebrare un matrimonio omosessuale. Infatti, un giudice del tribunale della città di Sagunto (Valencia), il quale era stato incaricato di occuparsi del registro civile, aveva chiesto al Consiglio generale del potere giudiziale di essere autorizzato a non celebrare i matrimoni omosessuali ed essere sostituito da altro giudice, in quanto le sue convinzioni cattoliche contrastavano con un’idea diversa dal matrimonio eterosessuale accolta dalla Chiesa cattolica. Tuttavia il Consiglio generale del potere giudiziale ha respinto tale richiesta, sottolineando che «i magistrati sono sottoposti alla legge, a garanzia di quei diritti e interessi di tutti che sarebbero messi in discussione qualora l’esercizio delle loro funzioni fosse subordinato a considerazioni di coscienza». Il giudice si era rivolto allora al Tribunale supremo impugnando tale decisione. Ma il Supremo collegio nella sua decisione, ha sottolineato come ogni giudice deve essere soggetto alla legge nell’esecuzione dei compiti che la stessa gli attribuisce. Inoltre, il Tribunale ha ribadito che nel caso di specie si trattava dell’esercizio di una funzione «di carattere tecnico, del tutto svincolata da qualsiasi pratica religiosa». Inoltre il Tribunale afferma che la giurisprudenza costituzionale spagnola non riconosce un diritto generale all’obiezione di coscienza (v. Palomar n.37). Se così non fosse si dovrebbe riconoscere che l’efficacia delle norme giuridiche dipenda dalla coscienza individuale di ogni singolo giudice, e ciò significherebbe minare i fondamenti stessi dello Stato democratico di diritto. (Irene Spigno) Il 7 maggio 2009 la Corte suprema dello Stato del New Jersey ha dichiarato l’illegittimità delle ordinanze emesse dalle autorità locali e volte ad impedire a soggetti condannati per reati sessuali (i c.d. convicted sex offenders, CSOs) di risiedere in un’area ricompresa entro circa 750 metri da scuole, campi sportivi e aree di aggregazione pubblica – tra le tante, parchi pubblici – affermando che tali ordinanze sono da ritenersi pre-empted dalle c.d. Megan’s Laws emanate a livello statale, e come tali invalide. Il fenomeno della pre-emption – solitamente ricollegato all’effetto di prevalenza e disapplicazione che la legge federale impone con riferimento a norme primarie statali in contrasto con essa – in questo caso si cala in un contesto esclusivamente statale e comporta la prevalenza della legge generale attuata dal legislatore dello Stato rispetto alle ordinanze emesse da autorità locali che siano in contrasto con essa, come accade in questo caso con riferimento alla ratio generale della disciplina e alle disposizioni di dettaglio. La Corte suprema ha, in particolare, confermato la decisione della Corte di appello per il New Jersey che definiva i caratteri della Megan Law statale e del relativo sistema di registrazione come esaustivo e correttamente strutturato, così da perseguire un bilanciamento tra i diversi interessi in gioco che consenta di avere un sistema di controllo, prevenzione e riabilitazione uniforme sull’intero territorio statale. In base alle c.d. Megan Laws, infatti, ogni CSO è obbligato a registrare il proprio domicilio in un database gestito da ufficiali statali, senza che in tali leggi sia previsto alcun divieto di residenza. (Gianluca Gentili) In una decisione presa in data 26 maggio 2009, la Corte suprema della California ha confermato la modifica effettuata alla Costituzione dello Stato della California tramite la Proposition 8 votata nel novembre 2008, che ha inserito all’interno del testo dell’art. 1 della Costituzione statale una disposizione (sez. 7.5) che definisce il matrimonio esclusivamente come l’unione di un uomo e di una donna (letteralmente: «Only marriage between a man and a woman is valid or recognised in California»). L’emendamento alla Costituzione era stato impugnato di fronte alla Corte suprema da associazioni a sostegno del same-sex marriage, argomentando che la modifica costituzionale occorsa non avrebbe potuto qualificarsi come emendamento – come tale consentito dalla Costituzione della California tramite voto popolare –, ma bensì come revisione costituzionale – di fatto non consentita se promossa tramite voto popolare. Nell’ottica delle associazioni citate, infatti, la modifica costituzionale occorsa avrebbe inciso in modo così profondo sul testo e la generale struttura costituzionale – privando di fatto un gruppo minoritario di un diritto costituzionalmente riconosciuto dalla Corte suprema – da qualificarsi come revisione. La Corte veniva quindi richiesta di dichiarare la illegittimità costituzionale della modifica effettuata tramite la Proposition 8. Nel tracciare la differenza fondamentale tra emendamento e revisione (sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo), così come intesi alla luce della precedente giurisprudenza della Corte, questa, con la propria decisione, ha qualificato come emendamento la modifica intervenuta, di fatto confermandola. Nei confronti della decisione, il 22 maggio 2009 è stata proposta impugnazione di fronte alla giurisdizione federale (più precisamente di fronte alla corte distrettuale federale del distretto settentrionale per la California), invocando una violazione delle Due Process e Equal Protection Clauses del XIV emendamento. (Gianluca Gentili) Il 4 giugno 2009, l’attuale attorney general degli Stati Uniti, Eric Holder, nominato dal neo Presidente Obama ha modificato un ordine emesso dal proprio predecessore, Michael Mukasey (vedi Palomar n. 37), che negava la possibilità per i cittadini stranieri di impugnare l’esito negativo di una udienza di verifica della legittimità del provvedimento di espulsione per inefficace patrocinio legale da parte dell’avvocato. In particolare, Mukasey aveva sostenuto che la protezione prevista dal V emendamento alla Costituzione federale non poteva trovare applicazione a favore dei soggetti destinatari di un provvedimento di espulsione. Holder non ha esplicitamente affrontato il punto di costituzionalità citato da Mukasey, affermando che la decisione sulla possibilità per tali soggetti di proporre appello per inefficace rappresentanza legale deve essere definita da uno speciale organo amministrativo, l’Executive Office of Immigration Review, a seguito di un periodo di pubblico dibattito e tramite una procedura formalizzata. (Gianluca Gentili) Con la decisione FCC v. Fox Television Stations, presa a maggioranza di 5 giudici contro 4, la Corte suprema degli Stati Uniti ha affermato che la Federal Communication Commission (FCC) non ha agito in modo arbitrario nel mutare la propria politica con riferimento alle sanzioni pecuniarie da irrogare a carico di soggetti che svolgano la propria attività lavorativa a diretto contatto con il pubblico televisivo (presentatori, giornalisti, ecc.) e imprechino, ovvero adottino un linguaggio non consono, durante la diretta televisiva. Nel 2004, la FCC aveva mutato la propria politica affermando che non avrebbe più tollerato l’uso di imprecazioni televisive. Nel 2006 aveva dato seguito a questa dichiarazione emanando un ordine che vietava tale tipo di linguaggio. Fox Television, assieme ad altre stazioni televisive, aveva allora promosso una azione contro tale ordine, presso la Corte federale di appello del secondo circuito la quale aveva determinato che tale ordine risultava arbitrario alla luce delle garanzie stabilite all’interno dell’Administrative Procedure Act, in quanto non era possibile determinare una ragionevole motivazione per il cambiamento di politica ed aveva quindi dichiarato l’ordine illegittimo. Nel riformare la decisione della Corte di appello, la stretta maggioranza della Corte, nell’opinione redatta dal Justice Scalia, afferma che le misure necessarie a contrastare il fenomeno del dilagare delle imprecazioni rientrano in una valutazione che spetta alla FCC compiere e che le motivazioni da essa addotte – l’aumentato tasso di imprecazioni televisive e di linguaggio sconveniente e la necessaria tutela di soggetti deboli, quali i bambini, che guardano la televisione – risultano ragionevoli per imporre la limitazione anche alla luce delle linee guida stabilite dall’Administrative Procedure Act. (Gianluca Gentili) Il caso deciso dalla Corte suprema con la sentenza Caperton v. A.T. Massey Coal Company è rappresentativo di una delle possibili situazioni patologiche che può comportare il sistema di selezione dei giudici in vigore nella maggioranza degli Stati degli Stati Uniti – e che prevede l’elezione diretta da parte dei cittadini dei membri del potere giudiziario, a qualsiasi livello essi si situino, inclusi quindi quelli della Corte suprema. In particolare, il caso di specie origina dal ricorso promosso di fronte alla Corte suprema degli Stati Uniti avverso la decisione emessa dalla Corte suprema per lo Stato della West Virginia in una controversia relativa a diritti minerari. In particolare, A.T. Massey Coal Company, una delle due compagnie minerarie parti in causa, era risultata soccombente in primo e secondo grado nella causa promossa contro di essa per mancato rispetto delle clausole contrattuali relative allo sfruttamento minerario di una certa area del territorio della West Virginia e condannata a risarcire danni per 50 milioni di dollari. Con il dichiarato intento di avere una composizione della Corte suprema statale (denominata in West Virginia Supreme Court of Appeals) più favorevole ai propri interessi, la A.T. Massey aveva proceduto ad effettuare cospicue donazioni – per un totale di 3 milioni di dollari – a favore di uno dei candidati all’elezione di un seggio resosi vacante presso la Corte suprema statale, Mr. Brent Benjamin. Il candidato era risultato infine eletto (con un numero di voti di scarto inferiore ai 50.000) al seggio vacante nelle elezioni tenutesi nel 2004, soprattutto grazie alle ampie risorse di cui aveva potuto godere in campagna elettorale. La A.T. Massey aveva nel frattempo presentato ricorso presso la Corte suprema statale avverso la decisione della Corte di appello che aveva respinto la rivendicazione dei diritti minerari e condannato la società al pagamento dei cospicui danni. La Caperton aveva nel frattempo presentato mozione alla Corte suprema affinché il giudice Benjamin si astenesse dalla decisione nella controversia in oggetto. Per ben due volte, il giudice Benjamin aveva respinto la richiesta di astensione, affermando l’inesistenza di pregiudizi a favore o contro alcuna delle due parti. Nel decidere la controversia a favore della A.T. Massey nel ricorso di fronte alla Corte suprema della West Virginia, il voto del giudice Brent Benjamin era risultato decisivo. Nel ricorso promosso presso di essa, la Corte suprema degli Stati Uniti, con una maggioranza di 5 contro 4, ha riscontrato una violazione della due process clause del XIV emendamento a danno della parte attrice di causa, in quanto, dato l’evidente legame economico tra la A.T. Massey ed il giudice Brent Benjamin, questi avrebbe dovuto astenersi dalla decisione sulla base del principio del giusto processo e della necessaria terzietà del giudice rispetto alle parti. In particolare, in base alla Corte, la due process clause avrebbe incorporato la regola di common law in base alla quale un giudice dovrebbe astenersi dalla decisione quando vi sia «un interesse economico diretto, personale e sostanziale» (vedi Tumey v. Ohio, 273 U.S. 510 (1927)) e quando «la probabilità di un pregiudizio reale da parte del giudice nei confronti di una delle parti è così elevato da risultare costituzionalmente non tollerabile» (vedi Withrow v. Larkin, 421 U.S. 35 (1975)). Poiché lo standard imposto dalla due process clause in questo caso non richiede la prova di un danno effettivo, la Corte suprema non ha ritenuto di dover sottoporre a revisione la decisione presa dal giudice Benjamin con riferimento all’esistenza effettiva di un pregiudizio. Nell’ottica della Corte suprema, ciò che deve essere determinato è se «alla luce di una valutazione realistica delle tendenze psicologiche e delle umane debolezze, sussista un rischio reale di pregiudizio, tale che la condotta adottata debba essere vietata al fine di dare effettiva applicazione alla garanzia del due process». Il supporto economico fornito alla elezione del giudice Benjamin da una delle due parti in causa è tale da far ritenere l’esistenza di un reale rischio di pregiudizio (favorevole) nei confronti della A.T. Massey da parte del giudice Benjamin, che avrebbe quindi dovuto astenersi dalla decisione. (Gianluca Gentili) Il 1° aprile 2009 il Parlamento svedese ha approvato una legge che garantisce il diritto di sposarsi sia alle coppie eterosessuali che a quelle omosessuali, modificando la precedente disciplina sulle unioni registrate. Tutte le coppie riconosciute potranno ora optare tra il mantenimento del loro attuale status o l’avvio delle pratiche per il matrimonio. Il disegno di legge è stato duramente osteggiato dai cristiano-democratici e sostenuto, invece, dai liberali, dai moderati, dai socialdemocratici, dai verdi e dalla sinistra. Il legislatore svedese si è adeguato ad una tendenza piuttosto diffusa negli ultimi anni, come dimostra l’entrata in vigore di leggi che consentono il matrimonio tra coppie dello stesso sesso in Belgio, nei Paesi Bassi, in Norvegia e in Spagna (v. Palomar nn. 4, 22, 34), mentre una proposta di legge in tal senso è all’esame del Parlamento danese e negli Stati Uniti a livello di legislazione statale. Nel corso del dibattito parlamentare si è affrontata anche la questione della tutela dei minori e della loro crescita all’interno di famiglie con genitori dello stesso sesso e si è evidenziato, a tal riguardo, come questa legge contribuirà, presumibilmente, ad aprire la strada al dibattito e ad un eventuale intervento normativo sull’adozione di minori da parte di famiglie composte da omosessuali. (Cristina Fasone) |