n. 22
luglio 2005


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Palomar non rappresenta una testata giornalistica, viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base della disponibilità del materiale e delle news ; non è, pertanto, un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, c. 3, l. n. 62 del 7 marzo 2001 .
EDITORIALE – Le unioni omosessuali
ARGENTINA – La Corte suprema dichiara l’incostituzionalità delle leyes de obediencia debida e de punto final
AUSTRIA – Ratificato il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
BELGIO – Revisione della Costituzione federale: introdotto l’art. 14 bis che prevede l’abolizione della pena di morte
CANADA – La Corte suprema interviene in materia di diritto alla salute: dichiarati illegittimi l’articolo 15 LAM e l’articolo 11 LAH
CANADA – Secondo la Corte suprema l’alcool-test non limita le libertà fondamentali dell’individuo
CANADA – La Corte suprema riconosce l’insindacabilità del Parlamento nella gestione interna dei propri dipendenti
CANADA – La Corte suprema ordina l’espulsione di un attivista politico per istigazione alla morte, al genocidio e all’odio
CILE – La Camera dei Deputati approva la riforma costituzionale
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – Resa una sentenza sulla dissoluzione del partito politico curdo Emek Partisi da parte della Corte costituzionale turca
CROAZIA – La Corte costituzionale si pronuncia sulla libertà di associazione
EGITTO – Referendum costituzionale per la riforma delle elezione presidenziali
EMIRATI ARABI UNITI – Vietato il velo alle impiegate della pubblica amministrazione
ESTONIA – Sentenza della Corte suprema sul divieto di mandato imperativo
FRANCIA – Fallito il referendum per la ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa
FRANCIA – Dichiarate conformi alla Costituzione alcune modifiche apportate al Regolamento del Senato
GERMANIA – Il Tribunale costituzionale boccia la legge di ratifica del mandato di arresto europeo
GERMANIA – Manca la firma del Presidente alla ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
HAITI – 17 Partiti politici haitiani sottoscrivono un codice di condotta elettorale, mentre  otto Paesi delle Americhe si fanno promotori di una “missione” internazionale  volta  a controllare il  prossimo procedimento elettorale ad Haiti
ISRAELE – La Corte suprema riafferma la legalità del Piano di ritiro dalla Striscia di Gaza
ISRAELE – La Corte suprema fa appello al «dialogo» per risolvere la questione della rimozione delle tombe dai territori di Gaza
KIRGHIZISTAN – Il Parlamento ha tolto l’immunità al presidente uscente
LETTONIA – Ratificato il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
LETTONIA – Approvata la legge di ratifica alla Convenzione europea per la protezione delle minoranze linguistiche
LIBERIA – Varata la legge istitutiva della Commissione «Verità e riconciliazione»
LITUANIA – Approvate le modifiche alla legge sull’organizzazione e il funzionamento del Governo
LUSSEMBURGO – Ha avuto esito positivo il referendum per la ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa
OLANDA – Si conclude con esito negativo il referendum sulla ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa
PERÙ – Verso il ritorno al bicameralismo
POLONIA – Sentenza del Tribunale costituzionale sul Trattato di adesione all’Unione europea
POLONIA – Sentenza costituzionale sulla partecipazione del Sejm e del Senato all’elaborazione delle proposte legislative dell’Unione europea
POLONIA – Sentenza del Tribunale costituzionale sul mandato d’arresto europeo
REGNO UNITO – Entra in vigore il Constitutional Reform Act
SAN MARINO – Revisione dell’art. 16 della Dichiarazione dei diritti e dei principi fondamentali dell’Ordinamento sanmarinese
SPAGNA – Il Tribunale costituzionale afferma che il mancato riconoscimento da parte di un giudice o di un pubblico ministero di una lingua coufficiale non lede i diritti dei cittadini
SPAGNA – Il Congresso dei deputati ratifica la Costituzione Europea
SPAGNA – Approvata la legge che disciplina il matrimonio tra omosessuali
STATI UNITI D'AMERICA – La Corte suprema stabilisce che i governi municipali possono  espropriare case e negozi di soggetti privati – anche contro il loro volere – per ragioni connesse allo sviluppo economico
STATI UNITI D'AMERICA – La Corte suprema ritiene legittima l’immagine dei dieci comandamenti esposta in uno spazio pubblico in Texas, ma non nelle corti del Kentucky
STATI UNITI D'AMERICA – La Corte suprema stabilisce che ai medici può essere impedito di prescrivere marijuana a pazienti che soffrono i dolori  causati dal cancro o da altre gravi patologie
SVIZZERA – Approvato un referendum sull’area Schengen
SVIZZERA – Approvato un referendum sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso
SUDAFRICA – Resa una sentenza della Corte costituzionale sul diritto di proprietà
SUDAFRICA – La Corte costituzionale si pronuncia sulla applicazione di pene alternative ai condannati a morte in seguito a sentenza emessa anteriormente al 5 giugno 1995
VENEZUELA – Approvata la Ley Organica del Poder Público Municipal






EDITORIALE – Le unioni omosessuali

Con una piccola correzione lessicale e non molti mesi di discussione il Parlamento spagnolo ha modificato l’antichissimo concetto di matrimonio. Se non è più l’istituto giuridico che consacra esclusivamente l’unione tra moglie (donna) e marito (uomo) si deduce che potrà consumarsi anche tra marito e marito e tra moglie e moglie. La negazione di ciò che era attenua formalmente l’affermazione di ciò che sarà e una modifica di così ampia portata passa attraverso una semplice sostituzione di termini precisi (moglie; marito) con altri più vaghi (coniugi; genitori).
La Spagna non è l’unica ad aver affrancato l’istituto matrimoniale dall’idea di esclusivo riconoscimento di naturale unione tra sessi opposti (quella che Platone chiamava il «congiungimento divino», in quanto la procreazione che di essa è frutto «è ciò che di eterno e di immortale può toccare a un mortale»).
Al contrario, è possibile riscontrare una tendenza degli ordinamenti occidentali a dare forme di riconoscimento alle coppie omosessuali, attraverso due diverse tipologie di regolamentazione. La prima prevede l’estensione del regime matrimoniale o comunque la predisposizione di istituti affini anche sotto il profilo della filiazione. La seconda, invece, introduce nell’ordinamento un nuovo strumento contrattuale ad hoc, per regolare la convivenza tra due persone, a prescindere dalle tendenze sessuali, soprattutto sotto il profilo dei diritti sociali.
Una tale sensibilità al rispetto e alla tutela dei diritti degli omosessuali ha trovato spazio anche nell’Unione Europea. Sono trascorsi undici anni ormai dall’approvazione di una risoluzione del Parlamento della CE sulla parità dei diritti per gli omosessuali, che, tra gli altri inviti, incoraggiava la Commissione a presentare una proposta di raccomandazione perché fossero eliminati «gli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto giuridico equivalente» e «qualsiasi limitazione del diritto degli omosessuali di essere genitori ovvero di adottare o avere in affidamento dei bambini».
Sei anni più tardi, lo stesso Parlamento, nella risoluzione sul rispetto dei diritti umani nell’Unione Europea, chiedeva agli Stati membri «di garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali».
È del giugno scorso, infine, la risoluzione del Parlamento sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell’Europa allargata, il cui articolo 24 riguarda le minoranze omosessuali. Esso, infatti, invitando la Commissione a presentare una comunicazione sugli «ostacoli alla libera circolazione nell’Unione di coppie omosessuali sposate o legalmente riconosciute» ha tutta l’aria di essere un nuovo monito ai paesi membri affinché riconoscano, se non il matrimonio, quanto meno forme di partenariato. Infine, l’articolo 9 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell’Unione, inserita come parte II del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, aggiorna i diritti di sposarsi e costituire una famiglia già espressi nell’articolo 12 della CEDU. Se questo infatti prevede come suoi destinatari l’uomo e la donna, l’articolo 9 più genericamente recita che tale diritti «sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio», senza imporre né vietare al legislatore nazionale la concessione dello status matrimoniale o di altri istituti affini a unioni tra persone dello stesso sesso.
Torniamo agli ordinamenti nazionali.
Il primo ad occuparsi della questione è quello danese, che nel 1989 introduce il partenariato come forma di riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali, equiparato al matrimonio tranne per il divieto di adozione e inseminazione, a meno che l’adottato non sia figlio di uno dei due partner. Pochi anni più tardi la Norvegia (1993), la Svezia (1994) e l’Islanda (1996) seguono l’esempio danese. Per uscire dai confini scandinavi, bisogna attendere il 1998, quando l’Olanda introduce il partenariato come istituto equiparato al matrimonio, anche per la possibilità di adozione (non a caso, solo due anni dopo viene sancita l’equiparazione anche lessicale col solo uso del termine «matrimonio»). Intanto nel 1999 la Francia dà vita al “Patto civile di solidarietà”, quale accordo tra coppie di fatto, sia etero che omosessuali, volto a regolare la convivenza e a riconoscere molte delle disposizioni fiscali e sociali concesse alle coppie sposate. Nel 2001, mentre il Portogallo sanziona una legge sul modello di quella francese, in Germania diviene possibile firmare un “contratto di vita comune” che consente il godimento di alcuni diritti sociali e, dal 2004, anche l’adozione del figlio del partner. Il 2003 è l’anno della Svezia, che apre l’adozione ai partenariati (e che ora è in procinto di presentare un disegno di legge per permettere l’utilizzo della fecondazione artificiale alle coppie lesbiche); del Belgio, che, dopo l’Olanda, è il secondo paese a riconoscere il matrimonio (senza però adozione); della Croazia, che parifica i conviventi omosessuali a quelli eterosessuali. Nel 2004 la Nuova Zelanda, pur senza estendere l’istituto matrimoniale, promulga una legge secondo la quale le coppie gay ufficializzate godono degli stessi diritti delle coppie eterosessuali sposate; il Massachussets, nello stesso anno, riconosce i matrimoni omosessuali mentre in Oregon e California i giudici li annullano. Infine, nel 2005 si sono aggiornati il Canada, dove la decisione di estendere le nozze civili ai gay – che attende ancora lo scontato voto del Senato – è stata presa anche per sanare la contraddizione tra il divieto a livello federale e il nulla osta nella maggioranza delle province; la Svizzera, dove un referendum del 5 giugno ha approvato la legge federale introduttiva del partenariato; il Regno Unito, che, dopo il Civil Partnership Act sulle unioni gay, sta attualmente studiando forme più perfezionate per la tutela delle coppie di fatto; la Spagna, quarto paese – dopo Olanda, Belgio e Canada – che, con la legge n. 13 del 2005, assimila il matrimonio omosessuale a quello eterosessuale (mentre le adozioni sono già state concesse dai Parlamenti di Catalogna, Navarra, Paesi Baschi e Aragona). Per inciso, un magistrato ordinario di Alicante nel luglio scorso ha già dato avvio al procedimento di impugnazione della legge di fronte al Tribunal Constitucional per contrarietà all’art. 32 della Costituzione spagnola, secondo cui «L’uomo e la donna hanno diritto a contrarre matrimonio su basi di piena uguaglianza giuridica».
In Italia è in discussione alla Camera la proposta di introdurre il Patto civile di solidarietà, che, aperto indistintamente alle unioni omosessuali e eterosessuali, garantirebbe loro il godimento dei diritti sociali riconosciuti alle coppie sposate, senza tuttavia equipararle a queste. L’introduzione dei Patti non modificherebbe l’istituto matrimoniale, ma si affiancherebbe ad esso. E tale sembra – a nostro avviso – l’opzione più conforme ai principi della nostra Costituzione.
Non è questa naturalmente la sede per giudicare l’estensione dell’istituto matrimoniale partendo da una prospettiva sociologica o etica, per quanto sia arduo distinguere in questa materia diritto e morale, per lo meno la propria.
Né d’altra parte possiamo qui ragionare sull’esistenza o meno di un senso comune secondo il quale – per dirla con Isaiah Berlin – «la misura della libertà di una persona, o di un popolo, di scegliere una vita conforme ai propri desideri deve essere valutata mettendola a confronto con molti altri valori» sottratti, forse, alla cruda e formalistica regola della maggioranza. È senz’altro superfluo ricordare che il principio di maggioranza è a corredo delle nostre democrazie, ma forse sarebbe opportuno chiedersi se sia naturale che decisioni così delicate e trasformazioni così profonde siano alla mercé ora di una, ora di un’altra maggioranza. O se, al contrario, a seconda delle questioni trattate, sia ragionevole chiedere ai nostri rappresentanti un grado di ponderazione variabile (lontanissimo sembra il monito di Cicerone nel “De legibus” secondo cui «certi atti non diventano leciti nemmeno se votati a maggioranza»).
Al di là delle considerazioni meta-giuridiche che non ci competono, qui potremo unicamente interrogarci sulla compatibilità tra uno dei principi cardine dei nostri ordinamenti positivi, quello di uguaglianza, e i modelli generali di tutela delle coppie omosessuali sopra descritti.
C’è qualcosa di bizzarro nel fatto che tale principio sia (s)tirato da un capo all’altro dei due pensieri in conflitto: quello “progressista”, che si batte per l’uguaglianza «incondizionata» (come ha detto Zapatero) e quello “conservatore”, che si appella all’uguaglianza sostanziale per chiedere che due realtà affettive diverse siano trattate in maniera differente.
Fondato appare dunque il sospetto che tale principio sia ormai il vessillo scolorito in testa ad ogni marcia possibile.
La stessa scelta di un modello piuttosto che di un altro sembra dipendere dall’utilizzo di una diversa nozione di uguaglianza. Se tale principio è lo strumento con cui attribuire le medesime posizioni e possibilità a tutti in maniera radicale e incondizionata, appare corretta l’estensione del regime matrimoniale, prescindendo da ogni elemento di valutazione, anche solo fattuale. Se, invece, esso è il criterio con cui disciplinare in maniera uguale situazioni uguali e in maniera diversa situazioni diverse, pare discenderne l’adozione del secondo modello sopra descritto.
L’opzione per l’una o per l’altra regolamentazione sembra comportare la scelta tra l’affermazione dell’indifferenza rispetto a situazioni diverse, da un lato, e il riconoscimento delle differenze dall’altro. Riconoscimento da cui deriva anche quella tutela delle minoranze che costituisce un altro principio dei nostri ordinamenti democratici.
Nel panorama italiano le proposte di istituzione dei cosiddetti PACS prudentemente non fanno riferimento all’art. 29 della nostra Costituzione, se non per ricordare in modo opportuno che la tutela della famiglia fondata sul matrimonio non esclude affatto la protezione della convivenza di fatto. Esse chiedono piuttosto l’introduzione di un’originale forma di tutela per le coppie conviventi, in nome della dignità della persona, nel rispetto della libertà di ciascuno di realizzarsi secondo le proprie inclinazioni, ma tenendo anche conto, almeno per ora, del fatto che l’omosessualità è una realtà diversa dall’eterosessualità. Sembrerebbe che, ad avviso dei nostri rappresentanti, per «riconosce[re] e garanti[re] i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» – come recita l’art. 2 della nostra Costituzione – esistono vie meno artificiose rispetto all’equiparazione di ciò che è diverso, vie che garantiscano una parità di trattamento nella misura in cui le situazioni attinenti le unioni di fatto siano identiche a quelle riguardanti le famiglie tradizionali (dall’uso del nome agli obblighi di mantenimento, dal risarcimento del danno per lesioni o morte del convivente al riconoscimento della pensione di reversibilità, etc.).
Ciò non vuol dire che l’omosessualità non sia naturale al pari dell’eterosessualità. Tutt’altro. L’omosessualità è qualcosa di naturalmente diverso dall’eterosessualità, e l’adozione di discipline ed istituti diversi sembra un via adeguata per prestare maggiore attenzione a quelle differenze che riempiono di senso ogni definizione. E per prestare maggior attenzione alla realtà, a quel dato di fatto empirico che renderebbe non morale, ma al contrario amorale la politica, in quanto solo ad esso risponde. (Serena Sileoni)


ARGENTINA – La Corte suprema dichiara l’incostituzionalità delle leyes de obediencia debida e de punto final

Il 14 giugno 2005 la Corte suprema argentina, a maggioranza di 7 componenti, in un auto relativo alla causa n. 17.768 ha dichiarato l’incostituzionalità delle leggi di amnistia promulgate tra il 1986 e il 1987, la l. n. 23492 , di punto final, e la l. n. 23521 , di obediencia debida, e ne ha confermato l’annullamento deciso con legge n. 25779 (che dichiarava la «nulidad insanable» delle leggi di amnistia) promulgata nel settembre 2003.
Con questa pronuncia la Corte suprema ha convalidato numerose sentenze di Corti inferiori che, a partire dal marzo 2001, avevano dichiarato l’incostituzionalità delle cosiddette leyes del perdón che erano state approvate negli anni ‘80 sotto la pressione militare. Le cause per crimini contro l’umanità perpetrati durante la dittatura militare erano state riaperte dopo che, nell’agosto 2003, il Parlamento argentino aveva annullato le leggi di amnistia approvate nel 1986 e 1987 quando l’allora Presidente Raúl Alfonsín, sostenuto da ribelli militari che si opponevano alle forze armate ufficiali, fu costretto da pressioni economiche e politiche a decidere di scagionare i militari dai reati commessi durante la dittatura sostenendo l’approvazione di leggi che avrebbero dovuto pacificare il paese dopo i dolorosi anni del regime militare e mettere al riparo la democrazia da possibili colpi di mano dell'esercito.
La Corte suprema è giunta alla decisione del 2005 dopo aver esaminato per tre anni il caso della scomparsa di due coniugi, il cileno José Poblete e l’argentina Gertrudis Hlaczik, sequestrati nel 1978 con la loro figlia di appena otto mesi. La sentenza assume una rilevanza notevole in quanto costituisce un precedente suscettibile di consentire il giudizio di altre persone implicate nella repressione militare. Il primo giudice argentino ad emettere una sentenza di incostituzionalità delle leggi di amnistia è stato Gabriel Cavallo nel 2001 e, a seguire, numerosi altri giudici di Corti inferiori (v. Palomar nn. 5 e 8 ) hanno confermato questa pronuncia benché le Corti di appello non la abbiano mai confermata. La svolta si è avuta con l’annullamento parlamentare del 2003 delle leyes del perdón (v. Palomar n. 15 ) in base al quale nel novembre dello stesso anno la Cámara Federal di Buenos Aires ha riavviato le principali cause per crimini contro l’umanità commessi tra il 1976 e il 1983.
Il 25 agosto 2004, inoltre, la Corte suprema ha dichiarato l’imprescrittibilità delle leggi contro i crimini contro l’umanità. (Pamela Martino)


AUSTRIA – Ratificato il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

L’11 maggio la Camera del Parlamento austriaco ha ratificato il Trattato costituzionale europeo. La votazione si segnala per il fatto che un solo parlamentare si è schierato contro la ratifica. Manca ora la ratifica da parte della Camera delle Regioni, il cui voto negativo non potrebbe, però, impedire la ratifica, ma solo allungarne i tempi. (Eleonora Di Benedetto)


BELGIO – Revisione della Costituzione federale: introdotto l’art. 14 bis che prevede l’abolizione della pena di morte

Il Parlamento federale belga ha approvato una modifica alla Costituzione inserendo nel Titolo II l’articolo 14 bis che recita: «La pena di morte è abolita». Come si desume dai lavori preparatori, corollario naturale del principio contenuto nell’art. 14 bis è, altresì, il divieto di estradizione di una persona che rischi di essere sottoposta alla pena capitale in un Stato terzo. In Belgio la pena di morte era stata precedentemente abolita, per via legislativa, con la legge del 10 luglio 1996 che modificava il Codice penale, mentre l’ultima esecuzione risale al 1950. (Emanuele Pedilarco)


CANADA – La Corte suprema interviene in materia di diritto alla salute: dichiarati illegittimi l’articolo 15 LAM e l’articolo 11 LAH

Nella sentenza Chaulli c. Quebec , la Corte suprema lo scorso mese di giugno si è pronunciata nuovamente in materia di diritto alla salute (v. Palomar n. 20 ), dichiarando illegittimi l’art. 15 della loi sur l’assurance maladie e l’art. 11 della loi sur l’assurance-hospitalisation. Il ricorso era stato presentato da un malato residente nel Quebec da diversi anni e affetto da numerosi problemi di salute. Il ricorrente, su consiglio del proprio medico, si era rivolto alla Cour Superieure per contestare il divieto previsto dalle norme richiamate, di stipulare un’assicurazione con enti ospedalieri privati al fine di ottenere trattamenti medici, ugualmente fruibili nelle stesse strutture sanitarie pubbliche. Il divieto si riteneva in contrasto con l’art. 7 della Charte canadienne des droits et libertès e con l’art. 1 della Charte des droits et libertès de la personne du Quebec che tutelano il diritto alla vita e alla sicurezza della persona. Il giudice di primo grado ed il giudice d’appello hanno rigettato il ricorso ritenendo che pur essendoci un attentato ai diritti alla vita e alla sicurezza della persona, questa violazione è conforme ai principi di giustizia fondamentale.
La Corte suprema ha ribaltato le conclusioni a cui erano giunti i giudici di primo e secondo grado ed ha accolto il ricorso. La Corte, ha rilevato che l’art. 1 della Charte des droits et libertès de la persone du Quebec ha una portata più ampia rispetto alla Charte canadienne des droits et libertès poiché non menziona i principi di giustizia fondamentale, pertanto tale caratteristica porta a ritenere che il divieto di stipulare assicurazioni private viola i diritti fondamentali della persona. I giudici della Corte pur riconoscendo alla loi sur l’assurance malarie e alla loi sur l’assurance-hospitalisation una finalità urgente e reale, quella di preservare il regime sanitario pubblico, tuttavia sostiene che i mezzi adottati per il raggiungimento di tale scopo non sono proporzionali. In definitiva, secondo la Corte, l’applicazione degli artt. 11 e 15 avrebbe condotto ad esiti discriminatori poiché avrebbe consentito solo alle persone ricche che non hanno bisogno dell’assicurazione di potersi curare presso strutture private e avrebbe costretto chi non dispone di molte risorse a sopportare lunghe liste di attesa nelle strutture pubbliche riducendo drasticamente la loro qualità di vita. (Giuseppe Passaniti)


CANADA – Secondo la Corte suprema l’alcool-test non limita le libertà fondamentali dell’individuo

Lo scorso mese di giugno, la Corte suprema ha accolto il ricorso presentato da un pubblico ministero per appurare la legittimità del comportamento di due poliziotti nel corso di controlli stradali. I conducenti erano stati fermati perché sospetti di essere in stato d’ebbrezza. I conducenti, sottoposti dai poliziotti all’alcool-test, sono stati arrestati. I due uomini hanno lamentato la violazione dell’articolo 10 b) della  Charte canadienne des droits et libertès poiché erano stati informati dei loro diritti (in particolare dell’assistenza legale) solo successivamente all’arresto e non al momento stesso come prescrive la Carta canadese. I giudici di primo grado hanno assolto gli imputati, la Corte d’appello invece ha ordinato per entrambi un nuovo processo pur riconoscendo l’avvenuta violazione dell’articolo 10 b) .
La Corte suprema nella sua sentenza , ha affermato che i poliziotti hanno agito nell’esercizio legittimo delle loro funzioni e che tali poteri sono riconosciuti implicitamente nelle disposizioni generali previste all’articolo 76.1 del Code de la route del Manitoba e dall’articolo 254 del Code criminel. I giudici, per valutare la legittimità di tali comportamenti, hanno invocato i principi di common law. Nel caso specifico, la richiesta ai conducenti di sottoporsi all’alcool-test è stata ragionevole e necessaria per consentire ai poliziotti di compiere il proprio dovere. La restrizione dei diritti previsti dall’articolo 10 b) è stata giustificata ai sensi dell’articolo 1 della Charte . Infatti, la Corte ha ribadito che l’obiettivo di diminuire le stragi stradali provocate dall’alcool, costituisce per il governo un obiettivo prioritario e il ricorso a misure ragionevoli di detenzione è strettamente collegato a tale scopo. Pertanto, la limitazione al diritto di assistenza da parte di un avvocato è, giustamente, sacrificato dalla necessità di realizzare tale obiettivo che risulta essere proporzionale agli effetti positivi scaturenti da tali misure. (Giuseppe Passaniti)


CANADA – La Corte suprema riconosce l’insindacabilità del Parlamento nella gestione interna dei propri dipendenti

La Corte suprema nella sentenza Canada c. Vaid ha accolto il ricorso presentato dalla Camera dei Comuni avente ad oggetto la competenza sulla gestione dei dipendenti del Parlamento.
Nel caso specifico, l’autista del Presidente della Camera dopo essere stato licenziato, era stato reintegrato nel proprio posto di lavoro secondo la disciplina prevista dalla loi sur les relations de travail au Parlement , ma non era stato reintegrato nelle proprie funzioni a causa di una riorganizzazione degli uffici che aveva fatto divenire eccedente quel posto di lavoro. L’impiegato si è rivolto alla Commission canadienne des droits de la personne, lamentando una discriminazione fondata sulla razza, il colore e l’origine etnica della persona. La Commissione ha, quindi, inviato gli atti al Tribunale. Il Presidente della Camera ha contestato la competenza del Tribunale in tale materia, sostenendo l’esistenza del privilegio parlamentare nella gestione di tali affari che non sono soggetti ad alcun controllo esterno. Il Tribunale ha rigettato l’eccezione presentata dalla Camera, e lo stesso è avvenuto in seguito nei giudizi dinnanzi alla Corte federale e la Corte d’appello federale.
La Corte suprema, ha invece riconosciuto il privilegio del Parlamento nella gestione dei dipendenti, definendolo l’unico giudice sull’opportunità e sulle modalità di esercizio di tale potere che è sottratto a qualsiasi controllo giudiziale. La Corte, ricordando che il Costituente canadese aveva preso come punto di riferimento per quanto riguardava i privilegi parlamentari il Parlamento di Westminster, ha riconosciuto l’immunità parlamentare in tutti i rapporti di lavoro con tutti gli impiegati che lavorano per l’organo legislativo senza alcuna eccezione. Pertanto, la Corte ha concluso che qualsiasi lagnanza lavorativa riguardante impiegati del Parlamento può essere risolta solo in base alla loi sur les relations de travail au Parlement e non secondo la disciplina ordinaria. (Giuseppe Passaniti)


CANADA – La Corte suprema ordina l’espulsione di un attivista politico per istigazione alla morte, al genocidio e all’odio

La Corte suprema nella sentenza Mugesera c. Canada si è pronunciata in relazione al provvedimento di espulsione nei confronti di un attivista politico accusato di istigazione alla morte, al genocidio e all’odio. L’imputato aveva tenuto nel 1992 in Ruanda un comizio politico molto acceso tanto da costringere le autorità di polizia del luogo ad emettere un mandato di arresto nei suoi confronti. Il soggetto ha successivamente lasciato il Paese africano e si è trasferito in Canada dove ha ottenuto la residenza permanente. Nel 1995 il Ministro della cittadinanza e dell’immigrazione ha attivato la procedura prevista al paragrafo 27 (1) e 19 (1) della loi sur l’immigration al fine di ottenere l’espulsione del soggetto per aver incitato alla morte, al genocidio, all’odio e aver commesso un crimine contro l’umanità. Un arbitro aveva poi deciso che le accuse erano fondate e aveva ordinato l’espulsione. La Sezione d’appello del giudice dell’immigrazione e dello statuto dei rifugiati ha quindi confermato tale decisione, mentre la prima sezione della Corte d’appello ha, successivamente, respinto le accuse di istigazione ma ha accolto quelle relative al crimine contro l’umanità. Infine la Corte d’appello federale ha respinto tutte le accuse ed ha annullato il provvedimento di espulsione.
La Corte Suprema, ribaltando tale ultima decisione ha considerato legittima l’espulsione constatando l’erronea applicazione delle norme de controle da parte della Corte d’appello. I giudici della suprema Corte, nel ribadire che gli elementi costitutivi del reato sono i medesimi nel diritto del Ruanda ed in quello canadese, si sono cimentati in una disamina delle singole fattispecie penali contestate all’imputato. Per quanto riguarda l’incitamento alla morte previsto all’articolo 464 a) del Code criminel , la Corte ha concluso che il messaggio veicolato attraverso il discorso tenuto dall’imputato aveva il fine di incitamento alla morte anche se il fatto non è stato successivamente commesso. Il discorso, infatti, era preordinato al fine di invitare l’uditorio ad uccidere gli oppositori politici e tutti i loro alleati. Secondo i giudici, considerato il contesto ed i massacri etnici allora in corso, il soggetto era consapevole del fatto che il discorso sarebbe stato inteso come un incitamento ad uccidere gli avversari politici. Per quel che concerne l’incitamento al genocidio, la Corte ha affermato che la fattispecie penale richiede due requisiti: 1) l’incitazione deve essere diretta e 2) deve essere pubblica. Essendo presenti entrambi gli elementi, i giudici hanno ritenuto fondata anche quest’accusa. La Corte suprema, inoltre, ha considerato sussistente il reato di incitamento all’odio (su cui v. Palomar n. 21 ) previsto all’articolo 319 del Code Criminel in quanto l’incitamento era rivolto nei confronti di un gruppo identificabile, i Tutsi, e ai fini dell’applicabilità della norma è sufficiente il semplice incoraggiamento a commettere il reato a prescindere dal fatto che venga commesso.
Infine, per quanto concerne il reato di crimini contro l’umanità, la Corte suprema ha ritenuto che i tre elementi necessari perché si consideri consumata questa fattispecie penale fossero tutti presenti. Infatti, l’imputato ha commesso fatti proibiti dalla legge penale ed ha rivolto, attraverso il suo discorso, degli attacchi pesanti contro la popolazione civile e contro gruppi facilmente identificabili. I giudici della Corte hanno quindi considerato esistenti i motivi posti a fondamento del procedimento previsto al paragrafo 27 (1) e 19 (1) della loi sur l’immigration e hanno ordinato l’espulsione dell’imputato.
La Corte suprema in una decisione precedente aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dagli avvocati dell’imputato nel quale si contestava l’abuso di potere da parte del Ministro della cittadinanza e dell’immigrazione dell’epoca e del Ministro della giustizia e la parzialità della stessa Corte suprema. Il ricorso era volto a richiedere la sospensione definitiva del procedimento di espulsione. Gli avvocati sostenevano che i Ministri in questione avevano ricevuto pressioni per fare appello alla decisione della Corte d’appello federale che aveva annullato l’ordinanza di espulsione. Il Ministro della giustizia per ottenere un verdetto favorevole da parte della Corte suprema sarebbe intervenuto al fine di ottenere la nomina di uno dei due nuovi giudici. Nonostante la ricusazione volontaria del giudice nominato, gli avvocati hanno sostenuto che il solo fatto che quel giudice facesse parte della Corte, avrebbe recato un pregiudizio all’imparzialità dell’organo.
La Corte suprema, dichiarando inammissibile il ricorso, ha considerato legittimo e conforme alla legge il comportamento tenuto dai due Ministri e ha definito il ricorso presentato dagli avvocati, un attacco gratuito contro l’integrità dei giudici della Corte. (Giuseppe Passaniti)


CILE – La Camera dei Deputati approva la riforma costituzionale

Il 22 giugno 2005 la Camera dei Deputati cilena ha approvato il progetto di Riforma della Costituzione.
Il 6 ottobre 2004, dopo quattordici anni di contrattazione, le forze politiche rappresentate nel Senato avevano raggiunto un accordo storico avente a oggetto la modifica di una parte della Costituzione del 1980, entrata in vigore a seguito di un plebiscito fraudolento indetto durante la dittatura. Nell’ultimo periodo del regime il generale Pinochet elaborò disposizioni costituzionali volte a sancire il privilegio dell'esercito e della classe dirigente che aveva appoggiato i militari, stabilendo inoltre diverse regole per irrigidire il sistema. Il processo di modifica della Costituzione è stato particolarmente travagliato proprio a causa dalla previsione di un quorum molto elevato che è stato raggiunto solo dopo più di un decennio dalla presentazione del progetto di riforma. I senatori della coalizione di governo Concertación Democrática, al potere dal 1990, e gli esponenti dello schieramento di destra Alianza por Chile, hanno siglato l’accordo sotto la supervisione del Ministro dell’interno José Miguel Insulza che rappresentava l’Esecutivo.
Le riforme approvate dalla Camera prevedono la riduzione a quattro anni del mandato presidenziale e l’eliminazione dell’inamovibilità delle alte cariche militari, disponendo l’introduzione del potere presidenziale di destituire il Comandante in capo delle Forze armate e il Capo della polizia (Carabineros), previa consultazione del Senato. Si dispone inoltre l’eliminazione della categoria dei senatori a vita: in particolare si prevede la destituzione dei nove «senatori designati» e dell’ex presidente Eduardo Frei, in carica dal 1994 al 2000.
Il testo approvato dai deputati sancisce che il Cile è uno Stato unitario caratterizzato da un sistema amministrativo territorialmente decentrato; gli organi dello Stato devono promuovere l’attuazione e il consolidamento della regionalizzazione del paese, impegnandosi a garantire la realizzazione di uno sviluppo equo e solidale tra le regioni, le province e i comuni del territorio nazionale. In materia di cittadinanza si dispone che saranno cileni a tutti gli effetti i figli di padre o madre cileni, ma si richiede comunque che uno degli ascendenti in linea retta, di primo e secondo grado, abbia acquisito la nazionalità del Cile che può essere concessa anche per «grazia» dal Presidente. In ogni caso l’esercizio dei diritti di cittadinanza è garantito solo a chi viva in Cile da più di un anno.
Particolare rilievo assume il contenuto del progetto di revisione elaborato in sede di Commissione per le riforme costituzionali, avente a oggetto nuove competenze da conferire al Tribunale costituzionale. Per quel che riguarda la composizione, tre membri del Tribunal Constitucional (TC) saranno nominati dal Presidente della Repubblica, quattro saranno eletti dal Congresso (di questi due scelti direttamente dal Senato e due, su indicazione della Camera, verranno sottoposti al vaglio del Senato che avrà l’ultima parola) e tre saranno eletti dalla Corte suprema con votazione segreta.
Secondo il progetto i giudici del Tribunal Constitucional resteranno in carica per nove anni e saranno soggetti a rinnovo parziale ogni tre anni. I requisiti per la nomina sono il possesso del titolo di avvocato da almeno 15 anni e il fatto di essersi particolarmente distinti nell’esercizio della propria attività, sia essa professionale, accademica o amministrativa. I membri del TC saranno inamovibili e non è prevista possibilità di rielezione, salvo il caso di un giudice chiamato a sostituirne un altro che lasci l’incarico prima della scadenza del mandato, in questo caso il magistrato subentrante potrà essere rieletto. Dei tre giudici indicati dalla Corte suprema uno avrà un mandato di tre anni, uno di sei e uno di nove, chi verrà nominato per tre anni potrà essere rieletto.
I magistrati del TC dovranno in ogni caso lasciare l’incarico al compimento del settantacinquesimo anno di età. Il TC sarà suddiviso in salas ed eserciterà le sue funzioni nell’ambito di ognuna di esse salvo casi particolari e predeterminati in cui si riunirà in seduta plenaria; il quorum previsto per la validità delle decisioni è fissato nei 4/5 dei componenti, sia nel caso nelle salas che nel caso del plenum.
Tra i compiti del TC elencati nel progetto rientra il sindacato di costituzionalità delle norme di interpretazione delle disposizioni costituzionali, delle leggi organiche costituzionali e delle norme dei trattati internazionali, ma solo prima che essi siano ratificati dal Parlamento. Il TC sarà competente a risolvere in ultima istanza le questioni di costituzionalità sollevate dalla Corte suprema, dalle Corti di appello e dal Tribunale elettorale. Le sentenze del TC saranno inappellabili ma i giudici costituzionali avranno la facoltà di intervenire per modificare errori di fatto o di diritto essi ritengano di aver commesso. La modifica prevede inoltre un meccanismo volto a consentire la revoca dei giudici del TC attualmente in carica e la nomina di nuovi membri. I magistrati nominati dal Consiglio di sicurezza nazionale, secondo la revisione, saranno designati dal Presidente.
Da ultimo, il progetto di riforma dispone che le Forze dell’ordine e della sicurezza pubblica siano alle dirette dipendenze del Ministro titolare del dicastero della difesa nazionale fino a quando il Congresso provveda all’emanazione di una legge che istituisca un Ministero esclusivamente incaricato della tutela e salvaguardia della pubblica sicurezza.
Attualmente il testo della Riforma, così come licenziato dalla Camera dei deputati, è all’esame del Senato. (Carla Bassu)

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – Resa una sentenza sulla dissoluzione del partito politico curdo Emek Partisi da parte della Corte costituzionale turca

La Corte europea dei diritti dell’uomo il 31 maggio del 2005 ha emesso una sentenza relativa alla dissoluzione del Emek Partisi (Partito dei lavoratori curdi, d’ora in poi EP) da parte della Corte costituzionale turca.
Il 22 marzo del 1996 il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione della Turchia aveva presentato un ricorso dinnanzi alla Corte costituzionale per lo scioglimento del partito EP, accusando lo stesso di avere violato la Costituzione e la legge sui partiti politici. Inoltre il contenuto e gli obbiettivi del programma dell’EP avrebbero rappresentato, a detta del richiedente, un pericolo per l’integrità territoriale e l’unità della nazione e della lingua ufficiale dello Stato.
Il 24 giugno 1996 l’avvocato dell’EP nella sua relazione difensiva affermava che il Procuratore generale nel presentare ricorso alla Corte costituzionale mostrava di ignorare la realtà esistente in Turchia, sostenendo l’unicità della lingua turca ai fini della conservazione dell’unità della nazione, rispetto alla quale l’EP avrebbe costituito un pericolo in quanto volto a creare una minoranza contraria all’unità della Turchia. Di conseguenza, sosteneva l’avvocato difensore dell’EP, l’unico vero motivo della richiesta di dissoluzione del partito curdo poteva essere individuato nella volontà di impedire ai lavoratori di fare politica, al fine di relegarli nella condizione di meri spettatori. 
Il 14 febbraio del 1997 la Corte costituzionale turca si era pronunciata a favore della dissoluzione dell’EP affermando innanzitutto che tutte le persone che vivono sul territorio della Turchia, qualunque sia la loro origine dal punto di vista etnico, formano una unità che si esprime nella comune cultura turca, e che tutte queste persone godono dello status di cittadini turchi e costituiscono la nazione turca.
Di conseguenza lo statuto e il programma dell’EP «costituivano una minaccia per l’integrità territoriale dello Stato, per l’unità della nazione e della sua lingua ufficiale». La Corte costituzionale turca nella sua sentenza ha inoltre richiamato il Trattato di Losanna secondo cui la lingua o l’origine etnica non sono sufficienti per accordare ad un gruppo lo status di minoranza; inoltre i cittadini curdi godono degli stessi diritti dei cittadini turchi e affermare il contrario significherebbe legittimare le azioni dei gruppi terroristici.
Sempre nella sentenza del giudice costituzionale turco si legge che «se si esamina il programma dell’EP nel suo insieme, si comprende chiaramente il significato di termini quali “imperialismo”, “oppressione dei curdi”, “lavoratori turchi e curdi”». Queste espressioni, con la scusa di promuovere lo sviluppo della lingua curda, avrebbero invece il fine di costituire una minoranza curda in grado di opporsi e di minacciare l’integrità territoriale e l’unità nazionale della Turchia. L’EP avrebbe pertanto favorito il separatismo e la divisione della nazione turca e quindi il suo scioglimento si sarebbe reso «necessario all’interno di una società democratica».
I ricorrenti hanno adito la Corte di Strasburgo sostenendo che questa sentenza della Corte costituzionale turca relativa alla dissoluzione dell’EP avrebbe violato il loro diritto alla libertà di associazione garantito dall’art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (di seguito CEDU).
L’art. 11 della CEDU garantisce infatti la libertà di associazione e stabilisce che la stessa possa essere limitata solo con legge, nei casi in cui ciò si renda «necessario in una società democratica» per garantire la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, la difesa dell’ordine pubblico o la prevenzione del crimine, la tutela della salute e della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
La Corte europea dei diritti umani nella sua sentenza ha cercato dunque innanzitutto di individuare nel caso dell’EP l’esistenza o meno dei presupposti che l’art. 11 prevede affinché si possa limitare la libertà di associazione.
Al proposito il Governo della Turchia ha sostenuto che in un periodo in cui il terrorismo minaccia l’integrità territoriale causando milioni di vittime,  i dirigenti dei partiti politici devono astenersi dal fare delle dichiarazioni volte a sostenere i gruppi terroristici, a riprendere le loro tesi o a difenderli. Di conseguenza la dissoluzione dell’EP avrebbe rappresentato la risposta ad un prevalente bisogno sociale per la salvaguardia dell’ordine pubblico.
Al proposito la Corte europea osserva però che l’EP è stato sciolto prima che potesse iniziare le sue attività, solo sulla base del suo programma politico, che viene quindi assunto quale punto di riferimento nel giudizio in questione.
Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo un partito politico può sostenere delle campagne in favore del cambiamento legislativo o della struttura costituzionale dello Stato alle seguenti condizioni: 1) che i mezzi utilizzati siano legali e democratici; 2) che i cambiamenti proposti siano anch’essi compatibili con i principi di uno Stato democratico. Da ciò discende che un partito politico che istighi alla violenza, che proponga un programma politico contrario ai principi e alle regole democratiche o che voglia limitare i diritti di libertà riconosciuti dallo Stato non possa godere della protezione dell’art. 11 della CEDU.
La Corte rileva però che all’interno del programma politico dell’EP non è possibile rinvenire espressioni o dichiarazioni finalizzate a sovvertire l’ordine democratico dello Stato turco e che in esso è assente qualsivoglia riferimento all’uso della forza per conseguire scopi politici.
Di conseguenza lo scioglimento dell’EP non può essere considerato, secondo la Corte di Strasburgo, rispondente ad un «prevalente bisogno sociale», e non può essere ugualmente giustificato come «necessario all’interno di una società democratica», e costituisce pertanto una violazione dell’art. 11 della CEDU. (Arianna Pitino)


CROAZIA – La Corte costituzionale si pronuncia sulla libertà di associazione

La Corte costituzionale della Repubblica croata, con decisione del 24 maggio 2005, ha annullato l’art. 53 dell’Atto di riforma della legge sul lavoro.
Tale disposizione introduceva nella legge sul lavoro un nuovo art. 187.a che stabiliva che i contratti collettivi di lavoro potessero prevedere l’obbligo per i lavoratori non membri di sindacati di pagare un contributo per l’assistenza finanziaria («contributo di solidarietà»).
Secondo i ricorrenti, la disposizione in questione violava gli artt. 43 e 59 della Costituzione il cui art. 43 tutela la libertà di associazione, prevedendo il diritto di costituire, associarsi, o recedere liberamente da partiti politici, sindacati ed altre associazioni. La libertà di associazione può essere limitata nel caso in cui siano minacciati l’ordine costituzionale democratico e l’indipendenza, l’unità o l’integrità territoriale della Repubblica. L’art. 59, più nel dettaglio, prevede il diritto di costituire, associarsi o recedere da associazioni sindacali, allo scopo di tutelare gli interessi economici e sociali di lavoratori e datori di lavoro.
La Corte costituzionale, interpretando gli artt. 43 e 59, soprattutto nella parte in cui tutelano la libertà di recedere da associazioni e sindacati, sostiene che la Costituzione non garantisce solo la libertà di associazione positiva – intesa come libertà di costituire associazioni e sindacati, di associarsi e di recedere dagli stessi – ma anche la libertà di associazione negativa – intesa come libertà di non aderire ad alcuna associazione. Pertanto, ciascun lavoratore ha il diritto e la libertà di scegliere se aderire o meno ad un’associazione sindacale, senza che tale scelta comporti alcuna discriminazione.
La nuova legge sul lavoro obbligava anche i lavoratori non membri di sindacati al pagamento del contributo di solidarietà, in seguito alla conclusione del contratto collettivo, che entra in vigore se confermato dai lavoratori attraverso un referendum.
I datori di lavoro ed i sindacati finiscono così per raggiungere un accordo su un obbligo – il contributo di solidarietà – vincolante anche per i terzi che non hanno partecipato alle negoziazioni. D’altra parte, il contributo di solidarietà costituisce un reddito sia per l’associazione sindacale che per i lavoratori membri. Pertanto, finisce per essere un obbligo imposto dai contratti collettivi ai lavoratori non membri di sindacati che non partecipano in alcun modo alla formazione degli accordi.
Tale imposizione, secondo la Corte, viola la libertà di associazione. Infatti, ogni lavoratore ha il diritto di associarsi ad un sindacato, assumendo i diritti e gli obblighi che derivano dallo status di membro. Può inoltre recedere dal sindacato, liberandosi dall’obbligo di pagare ogni forma di contributo. I lavoratori non membri del sindacato, invece, non possono liberarsi dall’obbligo di pagare il contributo di solidarietà. Ne consegue un ovvio effetto discriminatorio, che, a giudizio del giudice costituzionale, giustifica l’abrogazione dell’art. 53 Cost. (Maria Dicosola)


EGITTO – Referendum costituzionale per la riforma delle elezione presidenziali

Il 25 maggio i cittadini egiziani sono stati chiamati e decidere se approvare la riforma dell’art. 77 della Costituzione e hanno votato in maggioranza in favore di essa. Questo emendamento prevede l’«apertura» a più di un candidato della corsa elettorale alla carica presidenziale, ma prevede anche altresì che essa sia soggetta ad alcune pesanti condizioni. I candidati indipendenti, per esempio, dovranno avere l’appoggio di almeno 65 dei 444 componenti il Parlamento egiziano, mentre la candidatura di quelli di nomina politica dovrà essere «approvata» da una commissione parlamentare. Nonostante i gruppi di opposizione siano insorti, e abbiano fatto appello alla popolazione di disertare le urne, il partito filo governativo, forte della sua maggioranza del 90%, ha celermente approvato la riforma in aula ed ha esortato i cittadini a dare il consenso alla riforma. Coloro che si opponevano hanno invece sostenuto che il Presidente Mubarak abbia orchestrato null’altro che un intervento fittizio per soddisfare le richieste del governo americano per una democratizzazione del sistema egiziano, allentando così la pressione sul suo esecutivo e garantendosi l’ennesimo mandato della durata di sei anni. È altrettanto vero, però, che prima della eventuale riforma, in caso di elezioni presidenziali, agli elettori era concesso solamente di scegliere se votare o meno un candidato indicato dal Parlamento. Apparentemente dunque si tratterebbe, tutto sommato, di un primo segnale di un processo di democratizzazione messo in agenda da Mubarak. Il nuovo atteggiamento è stato tuttavia immediatamente contraddetto dai pestaggi condotti da poliziotti in borghese e sostenitori del Presidente avvenuti nei confronti di alcuni manifestanti contro il referendum. (Sara Pennicino)


EMIRATI ARABI UNITI – Vietato il velo alle impiegate della pubblica amministrazione

Arriva dalla capitale degli Emirati arabi uniti, Abu Dhabi, il divieto per le impiegate nella pubblica amministrazione di portare il niqàb (la copertura del volto ad eccezione degli occhi). L’Ente di gestione dell’amministrazione pubblica di Abu Dhabi ha inteso, con tale decisione, arginare il fenomeno dell’assenteismo dal lavoro causato dalla pratica del velo che non consentirebbe di individuare le impiegate assenti.
Sulla questione è intervenuto l’autorevole responso giuridico ( fatwa) dello sheikh Ahmad al-Kabisi che ha fornito un’interpretazione restrittiva dei versetti coranici, spiegando come l’obbligo del niqàb sarebbe imposto alle sole mogli del profeta in quanto madri dei fedeli. Secondo una tale visione sarebbe consentito alle donne mostrare il proprio volto in pubblico e, dunque, la decisione di proibire il velo risulterebbe legittima. (Nicoletta Scattone)


ESTONIA – Sentenza della Corte suprema sul divieto di mandato imperativo

La Corte suprema estone, con una sentenza del 2 maggio 2005, si è pronunciata sul divieto di mandato imperativo. Il giudizio è stato promosso da alcuni deputati che avevano abbandonato il gruppo parlamentare di origine ed avevano richiesto alla competente giunta dell’organo legislativo l’autorizzazione alla registrazione di un nuovo gruppo. A seguito della risoluzione del 14 dicembre 2004 con la quale la giunta negava tale registrazione, i parlamentari facevano ricorso chiedendo l’annullamento della risoluzione e la dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 40, c. 1 e 41, c. 3 – che prevedono un parallelismo obbligatorio tra l’appartenenza ad un gruppo parlamentare e la provenienza dal partito ad esso corrispondente – e 41, c. 1 – limitante il diritto a presentare domanda di registrazione di un gruppo politico al termine di cinque giorni dalla prima sessione del Parlamento – della legge che disciplina l’organizzazione del Parlamento. Le prime due disposizioni citate sarebbero, secondo i ricorrenti, contrastanti con l’art. 62 Cost. sul libero mandato, con l’art. 71 Cost., secondo cui la legge deve limitarsi a stabilire le regole procedurali per la formazione di un gruppo parlamentare, non anche i presupposti, e con l’art. 12 Cost. sul principio di eguaglianza.
I parlamentari sono infatti tenuti a restare nel gruppo corrispondente al partito con cui si sono candidati e, se volessero uscirne, non potrebbero formare un nuovo gruppo e si vedrebbero così privati dell’esercizio di alcuni diritti di partecipazione ai lavori che sono garantiti non ai singoli eletti in quanto tali, ma ai gruppi stessi. La terza disposizione sarebbe, invece, contraria al principio di proporzionalità ex art. 11 della Costituzione, poiché l’obiettivo di garantire la stabilità e prevenire la frammentazione all’interno del Parlamento potrebbe, sempre secondo i ricorrenti, essere ottenuto con mezzi meno rigidi.
Quanto al presunto contrasto con l’art. 71 della Costituzione, la Corte suprema lo ha ritenuto infondato, in quanto non va inteso come divieto il silenzio sulla facoltà del legislatore di disciplinare anche i presupposti e le condizioni per la creazione di un gruppo parlamentare. Quanto alla conclamata contrarietà con i principi di eguaglianza e di divieto di mandato imperativo, la Corte ha statuito che tali principi non sono assoluti e le loro limitazioni possono essere costituzionalmente legittime se proporzionali e necessarie rispetto agli scopi da raggiungere, vale a dire la garanzia di efficienza dei lavori parlamentari e il rispetto della volontà dell’elettorato. Tali scopi sono, a parere della Corte, idonei a giustificare le limitazioni al divieto di mandato. Più precisamente, il valore principale da bilanciare con il principio della libertà del mandato è proprio la tutela della volontà del corpo elettorale, senza la quale la garanzia di efficienza dei lavori parlamentari non sarebbe sufficiente a difendere le limitazioni legislative alla formazione di nuovi gruppi politici. Premessa dunque la rilevanza del divieto di mandato imperativo nell’esercizio delle funzioni politiche, la Corte ha concluso ritenendo che le restrizioni previste dagli articoli impugnati siano in armonia con la Costituzione perché serventi in misura proporzionale un altro principio altrettanto importante, quello del rispetto della volontà degli elettori e, solo in subordine, quello dell’efficienza dei lavori parlamentari. Per tali motivi, la Corte ha rigettato la questione di incostituzionalità e la richiesta di annullamento della risoluzione impugnata dai ricorrenti. (Serena Sileoni)


FRANCIA – Fallito il referendum per la ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa

Il 29 maggio 2005 in Francia si è svolto il referendum per la ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa.
La consultazione popolare costituiva l’ultima fase della procedura di ratifica, resa possibile in seguito alla revisione costituzionale promulgata l’1 marzo 2005 (v. Palomar n. 21 ), che eliminava gli ostacoli di ordine costituzionale alla ratifica, evidenziati dal Consiglio costituzionale nella decisione del 19 novembre 2004 (v. Palomar n. 20 ). Secondo il Conseil Constitutionnel, infatti, la revisione costituzionale si era resa necessaria perché fossero recepite nell’ordinamento francese le disposizioni che modificavano «le condizioni essenziali di esercizio della sovranità», attribuendo nuove competenze all’Unione o modificando le condizioni di esercizio delle competenze già attribuite. La revisione inoltre era funzionale all’esercizio delle nuove prerogative attribuite dal Trattato ai Parlamenti nazionali.
Durante la campagna referendaria, il Consiglio costituzionale e il Consiglio di Stato sono stati aditi più volte in merito al contenzioso relativo agli atti preparatori alla consultazione.
I ricorsi, sebbene tutti rigettati, hanno consentito di risolvere alcune questioni controverse relative alla costituzionalità del Trattato, alla portata della sua ratifica, alla legalità dell’informazione diffusa ai cittadini e alle competenze del Consiglio costituzionale e del Consiglio di Stato.
In primo luogo, il Consiglio costituzionale si è pronunciato in merito al decreto n. 2005-218 del 9 marzo 2005, con il quale è stato sottoposto a referendum il progetto di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato costituzionale. Secondo il Conseil, tale progetto di legge deve essere oggetto davanti a ciascuna Assemblea di una dichiarazione seguita da un dibattito solo in seguito alla decisione del Presidente della Repubblica di sottoporlo a referendum, ai sensi dell’art. 11 Cost. Nessuna disposizione costituzionale, inoltre, dispone che il progetto di legge sia firmato dal Primo Ministro e depositato presso una delle due Camere. I redattori del progetto di legge sottoposto a referendum, infine, non sono obbligati a fare esplicito riferimento alla decisione del Consiglio costituzionale del 19 novembre 2004. Come si legge nella decisione del Conseil constitutionnel del 25 maggio 2005, infatti, non è contraria alla Costituzione l’assenza di un espresso riferimento alla decisione del Consiglio costituzionale nel progetto di legge annesso al decreto contestato, in quanto la Costituzione è stata riformata proprio in attuazione di tale decisione ed a queste condizioni il popolo francese è stato chiamato a votare.
Lo stesso progetto di legge, inoltre, proponendosi esclusivamente l’obiettivo di autorizzare la ratifica del Trattato costituzionale senza nascondere una sostanziale revisione della Costituzione, non comporta il rischio che gli elettori siano tenuti all’oscuro delle conseguenze del loro voto. Il Consiglio costituzionale sostiene tale argomentazione nella decisione del 19 maggio 2005, affermando che il titolo XV della Costituzione è stato già riformato con la legge costituzionale n. 2005-404.
In secondo luogo, il Consiglio costituzionale ha precisato che il decreto n. 2005-237 del 17 marzo 2005 sull’organizzazione del referendum non ha violato le esigenze di chiarezza e trasparenza delle consultazioni referendarie, il principio di uguaglianza tra gli elettori, né l’art 4 della Costituzione, secondo il quale «i partiti e i gruppi politici concorrono all’espressione del suffragio», sebbene sia stato sostenuto che agli elettori era stato inviato, a cura dell’amministrazione, esclusivamente il testo di legge ed il Trattato annesso, senza l’indicazione degli orientamenti dei partiti politici abilitati a partecipare alla campagna referendaria, e non era stata fissata una data limite per il recapito dei documenti elettorali. Il Consiglio costituzionale, inoltre, nella stessa decisione, ha precisato che nessun principio costituzionale impone che le consultazioni elettorali abbiano luogo la domenica: la data del 29 maggio, è, pertanto, pienamente legittima.
In merito all’art. 3 dello stesso decreto, il Consiglio costituzionale, con decisione del 7 aprile 2005, ha stabilito che è necessario inviare agli elettori il progetto di legge sottoposto a referendum corredato dall’esposizione dei motivi che giustificano la consultazione referendaria: l’esposizione dei motivi, infatti, rispettando l’economia generale del testo e non avendo carattere apologetico, non è tale da alterare la sincerità dello scrutinio. Il Conseil è tornato ad esaminare l’esposizione dei motivi allegati al progetto di legge nella successiva decisione del 19 maggio 2005, nella quale ha sottolineato che quest’ultima risponde all’esigenza di descrivere le principali caratteristiche del progetto e l’interesse che giustifica la sua adozione. Anche il riferimento alla decisione costituzionale del 19 novembre 2005 contenuta nell’ultimo paragrafo dello stesso testo, non fornisce informazioni errate né di natura tale da indurre in errore gli elettori, dichiarando che il Trattato, nel rispetto della tradizione costituzionale francese, tutela i principi di laicità e uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti i cittadini, senza distinzione di origine, sesso, razza o religione. Inoltre, con la decisione pronunciata lo stesso giorno su richiesta del partito Génération Ecologie ed altri ricorrenti, il giudice costituzionale ha affermato la legittimità dei criteri adottati dall’art. 3 del decreto di organizzazione del referendum per l’abilitazione dei partiti politici alla partecipazione alla campagna referendaria. Spetta infatti al potere regolamentare il compito di rendere applicabili le disposizioni che disciplinano le consultazioni elettorali, stabilendo le condizioni alle quali alcuni partiti possono essere abilitati a partecipare alla campagna referendaria. Inoltre i criteri di selezione fissati, avendo carattere obiettivo, non violano il principio di uguaglianza tra partiti o gruppi politici né l’art. 4 Cost.
Infine, il Consiglio costituzionale, nella decisione resa il 24 marzo 2005, ha dichiarato non contrario a regole o principi di valore costituzionale il decreto n. 2005-238 del 17 marzo 2005 relativo alle modalità di organizzazione della campagna referendaria.
Il Consiglio costituzionale si è invece dichiarato incompetente a pronunciarsi sulla richiesta del partito Rassemblement pour la France (RPF) di annullare la decisione con la quale il Ministro degli affari esteri aveva disposto una campagna di informazione governativa che comportava l’affissione sulla strada pubblica di manifesti che riproducevano il contenuto di alcune disposizioni del Trattato costituzionale (Cons. Cost., dec. 3 maggio 2005 ).
Pertanto, adito in merito alla medesima questione, il juge des référés si è pronunciato con l’ ordonnance del 9 maggio 2005. Secondo il ricorrente, la decisione contestata violava il primo comma dell’art. 52-1 del codice elettorale, che vieta l’uso di ogni forma di pubblicità commerciale, attraverso la stampa o ogni altro mezzo di comunicazione audiovisiva. Risultavano inoltre violati, a giudizio del RPF, il penultimo comma dell’art. 52-1 dello stesso codice e l’art. 11 della legge 11 marzo 1988, che stabiliscono che nessuna associazione finanziaria né alcun mandatario finanziario di un partito politico possono ricevere, direttamente o indirettamente, contributi o aiuti materiali da parte di una persona morale di diritto straniero. Il Consiglio di Stato ha tuttavia rigettato il ricorso, affermando, in merito al primo motivo di ricorso, che l’art. 52-1 prescrive un divieto che si applica alla stampa ed ai mezzi di comunicazione audiovisiva e non all’affissione e, in secondo luogo, che la campagna informativa del Governo non è in alcun rapporto con il finanziamento di un partito o di un gruppo politico.
Con l' ordonnance del 13 maggio 2005, il juge de référés del Consiglio di Stato ha affermato che la distribuzione tra gli alunni dei licei francesi di brochures relative al Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, perseguendo esclusivamente uno scopo informativo, non comporta una violazione grave e manifestamente illegale dei principi della libertà di espressione del voto e della neutralità del servizio pubblico.
Infine, il juge des référés, con ordonnance del 27 maggio 2005, ha rigettato il ricorso volto ad ottenere l’annullamento della decisione con la quale il Ministro della Giustizia ha negato ai deputati l’autorizzazione per l’ingresso all’interno degli istituti penitenziari in funzione dell’organizzazione di dibattiti sulla Costituzione europea. Tale rifiuto, infatti, non si pone in contrasto con il diritto di voto dei detenuti, da una parte, né con la libertà di espressione, di informazione e di comunicazione dei parlamentari, dall’altra, in quanto l’art. 719 c.p.p., sul quale i ricorrenti fondavano la richiesta, autorizza l’ingresso dei deputati in tali istituti al solo scopo di verificare che le condizioni di detenzione garantiscano il rispetto della dignità della persona. Pertanto, i detenuti non sono privati del diritto di esercitare le libertà fondamentali, ma è necessario un bilanciamento tra queste ultime e le esigenze connesse alla detenzione. Tale bilanciamento comporta il sacrificio della libertà di riunione rispetto all’esigenza della detenzione.
La Francia, in seguito all’esito negativo del referendum, non può ratificare il Trattato costituzionale, che pertanto non entrerà in vigore.
I risultati del referendum sono stati proclamati dal Consiglio costituzionale, con decisione del 1 giugno 2005. La maggioranza della popolazione francese ha espresso parere negativo sulla ratifica del Trattato costituzionale: al quesito «Approvate il progetto di legge che autorizza la ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per L’Europa?», 15.449.508 cittadini – pari al 50,3% dei votanti – ha risposto “no”, a fronte di 12.808.270 cittadini – corrispondenti al 44,18% dei votanti – che hanno risposto affermativamente.
Numerosi sono stati i commenti al risultato del referendum francese, di particolare rilevanza considerando soprattutto che, per la prima volta nella storia della V Repubblica, i francesi hanno risposto negativamente ad una consultazione sull’Unione europea. Due motivazioni, in particolare, sono state messe in luce: l’insoddisfazione nei confronti delle politiche economiche e sociali del Governo nazionale, da una parte, e il timore che l’integrazione europea comporti il rischio della riduzione delle garanzie dello Stato sociale, dall’altra. (Maria Dicosola)


FRANCIA – Dichiarate conformi alla Costituzione alcune modifiche apportate al Regolamento del Senato

Con decisione n. 2005-515 DC del 19 maggio 2005, il Consiglio costituzionale ha dichiarato conforme alla Costituzione la risoluzione del 10 maggio 2005, con la quale è stato modificato il regolamento del Senato in attuazione della legge finanziaria n. 2001-692 del 1 agosto 2001.
La risoluzione comprende quattro gruppi di disposizioni.
Gli artt. 1, 2, 4 e 6 hanno un contenuto esclusivamente formale: pur modificando alcune espressioni nel testo legislativo, resta invariato il principio, già espresso sia nell’art. 42 della legge finanziaria del 2001, sia nell’art. 40 dell’ordinanza organica del 2 gennaio 1959, secondo il quale la seconda parte del progetto di legge finanziaria non può essere discussa prima dell’approvazione della prima parte. Qualora il Senato non approvi la prima parte del progetto di legge finanziaria, l’intero progetto di legge si considera rigettato, come prevede l’art. 47 bis del regolamento del Senato, il quale conferma l’indirizzo espresso dal Conseil Constitutionnel nella decisione sulla legge finanziaria per il 1980 ( decisione n. 79-110 del 24 dicembre 1979).
L’art. 3 della risoluzione del 10 maggio 2005 ha invece comportato una modifica sostanziale del contenuto dell’art. 46 del regolamento del Senato. Il primo paragrafo dell’art. 3 della risoluzione modifica il primo comma dell’art. 46 del regolamento, stabilendo che gli emendamenti parlamentari possono riguardare esclusivamente crediti che siano stati oggetto di un voto. Il secondo paragrafo apporta una modifica al secondo comma dell’art. 46, sostituendo l’espressione «crediti di missione» all’espressione «crediti di budget» nell’attuale formulazione dell’articolo, che prevede l’irricevibilità degli emendamenti volti ad aumentare un credito di budget oltre la somma stabilita dal Governo. Il terzo paragrafo dell’art 3 abroga l’ultimo comma dell’art. 46 del regolamento del Senato, che prevedeva per i crediti di budget solo un dibattito sommario, salvo i casi di discussione degli emendamenti.
L’art. 5 della risoluzione inserisce nel regolamento del Senato un nuovo art. 47 bis-1, il quale prevede che la Conferenza dei presidenti stabilisce, previa proposta della commissione finanziaria, le modalità di organizzazione della discussione della legge finanziaria. Questa regola non modifica l’attuale prassi del Senato, ma le fornisce una base legale e formalizza un allargamento delle competenze della Conferenza dei presidenti.
Adito dal presidente del Senato l’11 maggio 2005, il Consiglio costituzionale ha affermato la conformità alla Costituzione delle modifiche apportate al regolamento, in quanto queste ultime, limitandosi ad attuare la legge finanziaria del 2001, non violano alcuna regola né alcun principio di valore costituzionale. (Maria Dicosola)


GERMANIA – Il Tribunale costituzionale boccia la legge di ratifica del mandato di arresto europeo

Con una decisione del 18 luglio i giudici di Karlsruhe hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge di ratifica del mandato di cattura europeo. La questione trae origine dalla richiesta di estradizione da parte di un giudice spagnolo di un cittadino tedesco di origine siriana sospettato di essere uno dei più stretti collaboratori in Europa di Osama Bin Laden. Questo cittadino tedesco si trovava in stato di arresto dal novembre 2004 a seguito della richiesta di estradizione formulata da un giudice spagnolo sulla base della legge di ratifica tedesca del mandato di cattura europeo.
La Corte ha ritenuto che le disposizioni della legge in questione violassero alcuni diritti fondamentali garantiti dal Grundgesetz e l’ha, quindi, dichiarata incostituzionale. In particolare, il contrasto deriverebbe dalla violazione del divieto di estradare cittadini tedeschi sancito dall’art. 16, c. 2, della Legge fondamentale. Tale disposizione ammette, infatti, la possibilità di sospendere la suddetta garanzia solo a determinate condizioni. La sospensione può essere disposta solo per mezzo di una legge ordinaria dalla quale risulti che il legislatore abbia effettuato un bilanciamento di valori che giustifichi la sospensione della garanzia offerta ai cittadini tedeschi dall’art. 16, c. 2. Ulteriore requisito da rispettare per la sospensione del divieto di cui all’art. 16, c. 2, Grundgesetz è la possibilità di appellare la decisione sull’estradizione dinnanzi ad un tribunale. Data l’assenza di tali requisiti, la Corte tedesca ha annullato la legge in questione, sottolineando che una nuova legge in materia dovrebbe provvedere in tal senso. A seguito della decisione del Tribunale costituzionale il cittadino sospettato di essere parte dell’organizzazione terroristica Al-Qaeda è stato liberato e la richiesta di estradizione rigettata. (Eleonora Di Benedetto)


GERMANIA – Manca la firma del Presidente alla ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

Il Presidente della Repubblica federale tedesca ha sospeso la firma della legge di ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Nonostante la recente approvazione con un consenso elevatissimo del Trattato costituzionale da parte di entrambe le Camere del Parlamento tedesco (al Bundestag i voti contrari sono stati solo 23, mentre la ratifica da parte Bundesrat è avvenuta con il voto favorevole dei rappresentanti di 15 Länder su 16), il Presidente Köhler ha preso tempo. Ha, infatti, comunicato che non intende firmare la legge di ratifica prima che il Tribunale costituzionale si sia espresso sulla sua costituzionalità (analogo comportamento tenne l’allora Presidente tedesco quando venne messa in dubbio la costituzionalità della legge di ratifica del Trattato di Maastricht). La Corte tedesca è stata, infatti, chiamata in causa da un parlamentare della CSU che lamenta l’incostituzionalità della legge di ratifica. Secondo il ricorrente, poiché l’entrata in vigore della Costituzione europea modificherebbe completamente l’assetto costituzionale tedesco, la legge di ratifica dovrebbe essere assoggettata al giudizio popolare e, quindi, sottoposta a referendum. Questo, in quanto, al Parlamento è attribuito il potere di modificare in parte e non in toto la Grundgesetz . Per una revisione totale è necessaria una decisione del popolo tedesco. L’attesa si prospetta, peraltro, piuttosto lunga poiché i giudici di Karlsruhe hanno comunicato che non intendono occuparsi della questione in tempi brevi, essendoci molti altri ricorsi delicati in attesa di giudizio. (Eleonora Di Benedetto)


HAITI – 17 Partiti politici haitiani sottoscrivono un codice di condotta elettorale, mentre  otto Paesi delle Americhe si fanno promotori di una “missione” internazionale  volta  a controllare il  prossimo procedimento elettorale ad Haiti

Diciassette partiti politici haitiani hanno sottoscritto un codice di condotta elettorale che li impegna a non ricorrere all’uso della violenza in vista delle elezioni previste alla fine del 2005.
«Ci impegniamo a percorrere la via legale e pacifica d’accesso al potere» recita il primo articolo del documento, che consta di 12 articoli ed è stato sottoscritto, alla presenza del primo ministro G. Latortue, del rappresentante del Segretario generale dell’ONU, dell’ambasciatore americano e del sottosegretario norvegese agli affari esteri, uno dei promotori di tale codice di condotta.
Sempre a proposito delle elezioni haitiane, va sottolineato come gli organismi elettorali indipendenti di otto Paesi delle Americhe (Brasile, Cile, Repubblica Domenicana, Messico, Panama, Stati Uniti d’America, Giamaica e Canada) abbiano deciso di costituire una “missione” internazionale volta a vigilare sui procedimenti elettorali che si terranno in Haiti il 9 ottobre prossimo (elezioni locali), nonché il 13 novembre ed il 18 dicembre 2005 per le due tornate elettorali parlamentari e presidenziali.
Oggetto principale di tale missione sarà, come detto, lo svolgimento di un’attività di sorveglianza e di monitoraggio delle elezioni, con l’obiettivo di esaminare a fondo la legittimità e la credibilità del procedimento elettorale. La finalità è dunque quella di istituire una “missione di accompagnamento” nei riguardi del Consiglio elettorale provvisorio di Haiti (CEP),  sul modello iracheno. (Piero Gambale)


ISRAELE – La Corte suprema riafferma la legalità del Piano di ritiro dalla Striscia di Gaza

Il 9 giugno 2005 la Corte suprema, rimuovendo l’ultimo ostacolo legale per il ritiro da Gaza previsto per metà agosto, ha respinto undici ricorsi con i quali alcuni coloni le chiedevano di dichiarare l’illegittimità della Disengagement Implementation Law in quanto violerebbe i loro diritti umani.
La Corte ha altresì rigettato un dodicesimo ricorso, promosso da Elei Sinai e Nisanit nel Nord di Gaza, che riguardava la non applicazione alla regione Nord di Gaza della legge di disimpegno dai territori occupati. (Nicoletta Scattone)


ISRAELE – La Corte suprema fa appello al «dialogo» per risolvere la questione della rimozione delle tombe dai territori di Gaza

Il 23 giugno 2005 la Corte suprema ha affermato che le quarantotto tombe del cimitero Neveh Dekalim, nel Gush Katif, non saranno rimosse fino a quando lo Stato ed i familiari delle vittime non raggiungeranno un accordo sul «come» e «dove» verranno spostate o finché la stessa Corte non si pronuncerà con sentenza sul ricorso promosso da diciassette famiglie.
Di particolare interesse si dimostra la decisione della Corte che, anziché accogliere o respingere tout court il ricorso, ha inteso lasciare alle parti il compito di risolvere la questione attraverso un accordo che tenga conto, da un lato, dell’esigenza dello Stato di evacuare i territori e, dall’altro, delle richieste avanzate dai coloni. I ricorrenti accusano, infatti, lo Stato di non cercare il dialogo bensì di imporre unilateralmente, sulla base di quanto stabilito dalla Disengagement Implementation Law , la rimozione delle tombe con o senza il consenso dei familiari.
La Corte suprema, in linea con l’orientamento del Presidente Aharon Barak, ha indicato la via da seguire, esortando lo Stato a prendere in considerazione le istanze dei ricorrenti. Innovativo risulta, pertanto, il metodo adottato dalla Corte che si è riservata di sentire le parti dopo un mese per conoscere gli esiti della trattativa ed i termini dell’accordo. (Nicoletta Scattone)


KIRGHIZISTAN – Il Parlamento ha tolto l’immunità al presidente uscente

Il Parlamento del Kirghizistan ha approvato l’8 aprile 2005 una risoluzione con cui disconosce l’immunità parlamentare dell’ex presidente della Repubblica kirgika, Askar Akayev. Lo storico leader del partito comunista kirgika, erede del partito sovietico, era stato deposto dal potere nel marzo del 2005 quando il popolo era sceso in massa nelle piazze della capitale contro le decisioni del Presidente di aumentare le imposte e ridistribuire le ricchezze del paese a favore di pochi privilegiati. Dopo alcuni giorni di scontri e la fuga a Mosca di Akayev, il Parlamento, convocato in seduta permanente, aveva eletto quale Presidente ad interim il Presidente dell’Assemblea, in deroga alle norme costituzionali. Con la risoluzione dell’aprile 2005, la maggioranza dei parlamentari kirgiki ha nuovamente derogato alla Costituzione togliendo l’immunità all’ex Presidente della Repubblica, il quale, una volta rientrato nel paese, dovrà essere sottoposto a processo per presunti «crimini anti sociali».
Con la stessa risoluzione il Parlamento ha fissato per il 10 luglio le nuove elezioni presidenziali che hanno visto la vittoria, scontata, del leader della rivoluzione di marzo, Kurmanbek Bakiev, eletto Presidente della Repubblica con il 90% dei consensi. (Pier Luigi Petrillo)


LETTONIA – Ratificato il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

Il 2 giugno 2005, all’indomani del fallimento dei referendum europei in Francia ed Olanda, il Parlamento lettone si è espresso con una netta maggioranza a favore della ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, dimostrando l’entusiasmo dei nuovi Stati membri all’idea di un’Europa più unita, entusiasmo stridente con la crescente sfiducia dei vecchi Paesi dell’UE.
Su ottantadue deputati presenti, solo cinque si sono dichiarati contrari e sette si sono astenuti. La maggioranza dei due terzi, richiesta dalla Costituzione, è stata dunque ampiamente superata. (Serena Sileoni)


LETTONIA – Approvata la legge di ratifica alla Convenzione europea per la protezione delle minoranze linguistiche

Il 6 giugno 2005 la Lettonia ha depositato a Strasburgo la ratifica alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione delle minoranze linguistiche, dopo che in data 26 maggio 2005 il Parlamento lettone ne aveva votato l’autorizzazione, con una maggioranza di sessantaquattro voti favorevoli contro nove contrari e diciannove astenuti. L’accordo – che prevede forme di controllo e monitoraggio da parte del Consiglio d’Europa sul rispetto dei diritti delle minoranze da parte degli Stati firmatari – è stato ratificato con due riserve riguardanti l’uso della lingua e con una dichiarazione allegata, secondo cui solo i cittadini potranno essere considerati minoranze nazionali, generando così incertezza su quale sia la posizione giuridica dei non-cittadini. Più precisamente, la legge considera appartenenti a minoranze linguistiche quei cittadini della Lettonia che si distinguono dal popolo lettone per motivi culturali, religiosi o linguistici, residenti da generazioni in territorio nazionale e perciò inseriti nella società lettone, ma comunque desiderosi di mantenere le loro differenze culturali. Da ciò pare conseguire che in Lettonia coloro che non sono cittadini non vengono riconosciuti come appartenenti ad una minoranza linguistica nazionale. Tuttavia la legge specifica che gli apolidi residenti nella Repubblica lettone, che si identificano in una minoranza etnica così come definita dalla legge, potranno godere dei diritti previsti nella Convenzione, pur con delle eccezioni eventualmente stabilite dalla legge.
La parte più controversa e criticata della legge riguarda tuttavia le due riserve suddette, che suonano come una palese discriminazione della minoranza russa, rappresentante ben il 40% della popolazione lettone. La prima riserva stabilisce che i segnali stradali non potranno essere scritti in russo, anche nelle aree residenziali con alta densità di popolazione russa; la seconda impone l’uso della sola lingua lettone nelle riunioni dei governi locali. Simili riserve, rese possibili anche da un tenore piuttosto generico della Convenzione europea, ha scaldato la comunità russa locale e ha provocato aspre critiche da parte del governo russo, che le considera oscurantiste poiché irragionevolmente discriminanti un consistente frammento della collettività residente in Lettonia.
L’impressione di disuguaglianza era già stata percepita nell’aprile 2004, quando fu approvata la legge sull’istruzione, secondo cui nelle scuole medie di minoranze nazionali la maggior parte delle materie dovesse essere insegnata non nella lingua madre, ma nella lingua lettone. La decisione riguardava circa centoventimila studenti delle scuole russe, che rappresentano un terzo di tutti gli studenti della Lettonia. La legge di ratifica alla Convenzione sulle minoranze è stata dunque interpretata dalla comunità russa come un preoccupante segnale «antidemocratico e antieuropeistico» (Ella Panfilova, responsabile della Commissione presidenziale russa sui diritti umani), un atto «sacrilego» (Sergei Lavrov, Ministro degli esteri),  che testimonia paradossalmente la distanza della Lettonia ai valori europei.
Tra gli Stati europei e i paesi membri della Nato, solo la Francia e la Turchia non hanno firmato la Convenzione, mentre il Belgio, la Grecia, l’Islanda e l’Olanda non l’hanno ancora ratificata. (Serena Sileoni)


LIBERIA – Varata la legge istitutiva della Commissione «Verità e riconciliazione»

L’Assemblea legislativa nazionale ad interim, organo parlamentare del governo provvisorio liberiano nato nel 2003 dalle ceneri della guerra civile, composto dai rappresentanti di tutte le fazioni del conflitto armato, incaricato di traghettare la Liberia verso la democrazia e destinato a decadere dopo le elezioni previste per ottobre 2005, ha approvato il 9 giugno 2005, dopo un lungo e tormentato iter legislativo, la legge che istituisce la Commissione «Verità e riconciliazione». L’organismo, descritto dal Presidente ad interim Gyude Bryant come «il fondamento di una pace genuina e la base della riconciliazione dopo quattordici anni di incubo vissuto dal Paese» ha il compito di udire i testimoni delle gravi violazioni di diritti umani e dei crimini avvenuti in Liberia durante il conflitto armato protrattosi dal 1979 al 2003. Avrà dunque l’autorità di citare vittime e i presunti rei per far luce, attraverso le loro testimonianze, sulle violenze perpetuate durante un lungo periodo iniziato con la cosiddetta «rivolta del riso» del 1979 e proseguito con i successivi colpi di Stato di Samuel K. Doe e di Prince Yormie Johnson. I suoi lavori saranno cadenzati in tre fasi, una prima di ascolto, una seconda di riconciliazione e l’ultima di redazione di un rapporto sulle indagini condotte.
La Commissione, istituita sul fondamento giuridico dell’art. 13 dell’accordo di pace di Accra, firmato dalle fazioni liberiane in guerra il 18 agosto 2003, è stata creata sul modello di quella del Sudafrica, dove nel 1994, al concludersi dell’epoca buia dell’apartheid, venne istituita una commissione simile su iniziativa dell’allora Presidente Nelson Mandela per condurre il Paese verso la pace civile, dopo gli anni del regime segregazionista. In realtà, organi di tal genere non sono affatto nuovi. Dal 1973 più di venti commissioni sulla verità sono sorte in Africa, America Latina ed Asia, per iniziativa o di organizzazioni internazionali (è il caso de El Salvador, su impulso dalle Nazioni Unite nel 1992, e di Rwanda e Paraguay per volere di organizzazioni non governative, rispettivamente nel 1993 e nel 1976), o dei governi nazionali (come nel già richiamato Sudafrica, in Argentina nel 1983, in Bolivia nel 1982, Urugay e Zimbabwe nel 1985, Cile nel 1990, Haiti nel 1995, Sierra Leone nel 1999, Brasile nel 1986, Etiopia nel 1993). Il modello delle commissioni di «verità e riconciliazione» è stato dunque utilizzato in genere per ristabilire la pace senza punire i colpevoli, ma attraverso la riconciliazione con la storia e tra le parti in conflitto, optando per un metodo ristorativo, anziché retributivo, della giustizia, che privilegia l’accertamento della verità all’inflizione della pena.
La Commissione liberiana non ha dunque poteri sanzionatori, ma ha solo il mandato di creare l’opportunità, sia per le vittime che per i rei, di condividere le loro esperienze, raccontare pubblicamente i fatti e offrire, in tal modo, una loro chiara e veritiera ricostruzione, al fine di facilitare il processo di riappacificazione della società liberiana. Tuttavia, per quanto riguarda il diritto internazionale, Dorata Gieryca, Presidente della Human Rights Section delle Nazioni Unite, ha dichiarato che non ci sarà amnistia per chiunque, a seguito dei lavori della Commissione, risulti colpevole di aver violato i diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti. (Serena Sileoni)


LITUANIA – Approvate le modifiche alla legge sull’organizzazione e il funzionamento del Governo

Il 5 maggio 2005 il Parlamento lituano ha adottato la legge n. I-464 sull’organizzazione e le funzioni del Governo, che modifica la precedente disciplina del 1998.
Svariati gli emendamenti: dall’art 5, c. 4 che, in applicazione del principio di trasparenza, impone ai ministri la pubblica informazione sulle attività di governo tramite siti internet ufficiali e altri mezzi di comunicazione; all’art. 7, c. 2 che, nel testo del giuramento dei ministri, elimina ogni riferimento alla religione; alla soppressione del ministero per le riforme nella pubblica amministrazione e per le autorità locali.
Le modifiche più consistenti, tuttavia, riguardano tre altri aspetti. Le prime potenziano il principio di collegialità: è introdotto un piano pluriennale per lo sviluppo, al quale l’attività di governo deve uniformarsi; è ribadito con maggior chiarezza il compito di ogni ministro di coordinare e controllare le attività svolte sotto il suo dicastero; viene specificato che le singole attività ministeriali debbono perseguire le comuni strategie approvate dal governo con programmi annuali e pluriennali, che definiscano i principali compiti e gli strumenti di lavoro di ogni ministero. Le seconde razionalizzano e snelliscono l’organizzazione della Segreteria di Stato e dei Sottosegretariati ministeriali, oltre a ridefinire l’ufficio del Primo Ministro e a semplificare l’organizzazione dell’ufficio di gabinetto sotto forma di agenzia.
Le ultime, infine, tengono conto dell’ingresso della Lituania nell’Unione Europea e confluiscono in un titolo aggiunto per le materie di competenza europea. Mentre viene già stabilito, nel titolo dedicato all’organizzazione delle attività di governo, che esso possa adottare decisioni in merito alla proposta di recepimento di atti legislativi dell’Unione Europea e risoluzioni per l’adozione di altri documenti, nel nuovo titolo viene confermata l’esigenza di cooperazione dell’esecutivo non solo con il Parlamento, ma anche con il Presidente della Repubblica e le organizzazioni non governative, per dare attuazione al diritto comunitario e per recepire gli atti legislativi e non dell’UE. Viene altresì richiesto che, nel presentare al Parlamento disegni di legge che implementino il diritto comunitario, il governo alleghi un parere circa il rispetto del principio di sussidiarietà dell’atto in questione. Trovano altresì spazio l’affermazione della responsabilità dell’esecutivo per l’adozione e l’attuazione del diritto comunitario nell’ambito delle sue competenze e l’autorità a presentare candidature per le maggiori cariche europee, previo parere del Parlamento per le nomine alla Commissione, alla Corte di Giustizia e al Tribunale di primo grado. (Serena Sileoni)


LUSSEMBURGO – Ha avuto esito positivo il referendum per la ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa

Il 10 luglio 2005 si è svolto nel Granducato di Lussemburgo il referendum consultativo per la ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa. La popolazione lussemburghese si è espressa a larga maggioranza per la ratifica, con il 56,52% di voti favorevoli, contro il 43,48% di voti contrari. La partecipazione al voto era obbligatoria per tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali per le elezioni legislative ed è stato ammesso anche il voto per corrispondenza.
Il referendum aveva carattere esclusivamente consultivo, tuttavia l’esito positivo equivale di fatto ad una ratifica, in quanto il Parlamento lussemburghese ha assunto l’impegno di rispettare la volontà dei cittadini.
La decisione di subordinare la ratifica della Costituzione europea ad una consultazione referendaria era stata assunta nella riunione del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2003 e, il 10 novembre 2004, è stata stabilita la data del referendum.
La Camera dei Deputati, il 28 febbraio 2005, ha approvato la legge-quadro che fissa le modalità per l’organizzazione dei referendum nazionali in Lussemburgo e, il 12 aprile, ha adottato la legge speciale sull’organizzazione del referendum nazionale sul trattato che adotta una Costituzione per l’Europa.
Il Granducato di Lussemburgo è stato il tredicesimo Paese ad esprimersi in senso favorevole all’adozione del Trattato costituzionale, dopo la ratifica di undici Paesi per via parlamentare (Lituania, Ungheria, Slovenia, Italia, Grecia, Slovacchia, Austria, Germania, Lettonia, Malta e Cipro) e l’approvazione per via referendaria in Spagna.
L’esito positivo del referendum in Lussemburgo assume una portata simbolica del tutto peculiare, dopo i fallimenti delle consultazioni in Francia e nei Paesi Bassi, che hanno fatto temere una notevole battuta d’arresto nel processo di costituzionalizzazione europeo: non sembra infatti improbabile ottenere la ratifica di venti Paesi, in seguito alla quale sarà possibile proporre una nuova consultazione popolare o parlamentare nei Paesi che non abbiano ancora ratificato il Trattato costituzionale. (Maria Dicosola)


OLANDA – Si conclude con esito negativo il referendum sulla ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa

Il 1° giugno 2005 si è tenuto in Olanda il referendum consultivo sulla ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa. L'affluenza alle urne è stata del 62%, di molto superiore alla percentuale di elettori che si erano recati a votare l'anno scorso per le elezioni del Parlamento europeo, pari al 39,1% degli aventi diritto. Il risultato finale del referendum è stato il 61,6% di “No” contro il 38,4% di “Sì”. Per l'Olanda il referendum sulla Costituzione europea del 1° giugno è stato il primo dopo 208 anni, in quanto l'ultima esperienza referendaria risale al 1797, prima dell'avvento napoleonico. Da allora, il referendum è scomparso dalla storia olandese, salvo alcune consultazioni a livello locale. (Arianna Pitino)


PERÙ – Verso il ritorno al bicameralismo

Il 14 aprile 2005 il Congresso dei Deputati peruviano ha approvato un progetto di riforma costituzionale finalizzato alla reintroduzione del bicameralismo in Perù. Il progetto (in particolare, l’art. 134, riguardante la suddivisione del Parlamento in due Camere, e l’art. 136  dello stesso che stabilisce che la Camera bassa sarà composta da 150 deputati eletti per 5 anni) è stato approvato con una maggioranza di 72 voti in Congresso (su 113 presenti) e dovrà essere sottoposto a referendum popolare sulla base di quanto stabilito dall’art. 206 della Costituzione peruviana; secondo il disposto costituzionale, infatti, il referendum non è necessario solo in caso di approvazione del progetto di riforma costituzionale a maggioranza qualificata, che corrisponde a 81 voti favorevoli dei membri del Parlamento monocamerale secondo quanto stabilito dal Regolamento del Congresso. Si tratta di una barriera eccessivamente alta secondo il dictamen della Comisión de Constitución che ha proposto il ritorno al sistema bicamerale.
Da un lato, i sostenitori del bicameralismo ritengono che la seconda camera potrebbe fungere da Camera di rappresentanza territoriale in considerazione del fatto che le Regioni non sono mere circoscrizioni elettorali, ma comunità di uno Stato unitario decentrato come quello peruviano portatrici di interessi propri e distinti. Inoltre, il monocameralismo tenderebbe facilmente a trasformarsi in un sistema di sostegno alla dittatura come accadde con il Governo di Fujimori quando una camera accondiscendente con il dittatore acconsentì a sconvolgere la stabilità istituzionale eliminando il bicameralismo per istituire un sistema parlamentare monocamerale in nome di una strategia politica tesa a indebolire il sistema parlamentare per far emergere la figura del Presidente nella Costituzione del 1993. Dall’altro lato a favore del mantenimento dello status quo ci sono coloro che ritengono che l’istituzione di una seconda camera di riflessione, con funzioni distinte rispetto a quelle della camera bassa, non farebbe altro che prolungare la durata dei dibattiti e protrarre inutilmente l’attività legislativa.
Il bicameralismo è parte integrante della tradizione politico-costituzionale del Perù dato che solo le Costituzioni del 1823, 1826 e 1867 hanno optato per l’istituzione del monocameralismo. La Costituzione del 1993 ha sostituito il Parlamento bicamerale con un’unica camera (Congreso de la República), composta da 120 membri eletti (art. 90 Cost.) attraverso un sistema proporzionale sulla base di un unico distretto elettorale e in carica per un termine di cinque anni coincidente con la durata del mandato presidenziale. Il Congresso è titolare di numerosi poteri come l’approvazione delle leggi, l’istituzione di commissioni di inchiesta, il potere di votare la mozione di sfiducia al Governo, oltre che del potere di impeachment. Tuttavia nella pratica il Congresso non ha ricoperto un ruolo autonomo rispetto all’Esecutivo e solo occasionalmente ha rappresentato un forum di discussione di questioni rilevanti e sede di espressione degli interessi dei cittadini. (Pamela Martino)


POLONIA – Sentenza del Tribunale costituzionale sul Trattato di adesione all’Unione europea

L’11 maggio del 2005, la sessione plenaria del Tribunale costituzionale polacco ha pronunciato la sentenza relativa al Trattato sull’adesione di ulteriori dieci Stati all’Unione europea, tra cui la Polonia, firmato il 16 aprile del 2003 e ad alcune disposizioni del Trattato sulla Comunità europea e del Trattato sull’Unione europea.
Il Tribunale costituzionale ha stabilito che il Trattato concernente l’adesione della Polonia all’Unione europea, sia nel suo complesso che rispetto alle singole disposizioni impugnate nel ricorso, non viola in alcun modo la Costituzione della Repubblica polacca.
Molte delle questioni sollevate dinnanzi al Tribunale costituzionale riguardavano la natura vincolante del diritto dell’Unione nei confronti del diritto interno ed il rapporto tra il primo e la Costituzione polacca.
In seguito alla firma del Trattato sull’allargamento dell’Unione europea, in Polonia il 7 e 8 giugno 2003 si era tenuto un referendum nel quale la maggioranza si era espressa a favore della ratifica dello stesso, così che dal 1° maggio 2004 la Polonia è entrata a far parte dell’Unione europea.
Tre gruppi di deputati avevano però sollevato immediatamente alcune questioni di costituzionalità concernenti il Trattato sull’allargamento e gli altri Trattati europei; in particolare si affermava che gli stessi violavano il principio di sovranità del popolo polacco (art. 4, c. 1 Cost.) e la posizione di vertice occupata dalla Costituzione nel sistema giuridico polacco (art. 8, c. 1 Cost.). Essi inoltre invocavano l’oltrepassamento del limite costituzionale sul trasferimento «ad organizzazioni o istituzioni di rilievo internazionale di competenze proprie dello Stato» (art. 90, c. 1 Cost.).
A proposito del contrasto con l’art. 8, c. 1 Cost., il Tribunale costituzionale ha evidenziato come accanto alla disposizione che definisce la Costituzione quale «legge suprema dello Stato», vi è un’altra disposizione che afferma il dovere dello stesso Legislatore costituzionale di rispettare i Trattati internazionali conclusi dalla Polonia (art. 9 Cost.).
Inoltre, secondo l’art. 90, c. 1 Cost. i Trattati internazionali diventano parte integrante del sistema giuridico della Repubblica di Polonia e sono direttamente applicabili, a meno che la loro efficacia non sia subordinata all’approvazione di un’apposita legge di ratifica. I Trattati internazionali che limitano le competenze statali rientrano tra quelli che devono essere ratificati con legge, seguendo in più una procedura aggravata. Questo procedimento consente la cessione da parte dello Stato di alcuni dei suoi poteri legislativi, esecutivi o giurisdizionali tranne quelli che rappresentano il fondamento dei suddetti tre poteri e che, una volta delegati, metterebbero in crisi lo stesso concetto della sovranità dello Stato polacco.
L’Unione europea agisce sulla base delle competenze che le sono state trasferite dai Trattati, che traggono la loro origine da una scelta effettuata dagli stessi Stati membri; entro questi limiti e quello ulteriore secondo cui l’Unione europea non potrebbe attribuirsi ulteriori competenze in modo indipendente dal volere degli Stati membri, i Trattati europei limitano anche la sovranità della Polonia.
L’adesione della Polonia all’Unione europea non significa che la sua Costituzione non sia più «la legge suprema dello Stato», in quanto essa continua a prevalere sui Trattati internazionali conclusi dalla Polonia, inclusi quelli che dispongono dei trasferimenti di competenze ad organizzazioni internazionali, e sul diritto da essi derivato. Pertanto, affermare che un Trattato internazionale e le fonti derivate che lo stesso prevede prevalgono nei confronti delle fonti del diritto polacche, non significa affermare che essi prevalgono sulla Costituzione.
Dopo l’adesione della Polonia all’Unione europea esistono infatti al suo interno due distinti sistemi giuridici (quello polacco e quello europeo) che sono ugualmente vincolanti, e questo non preclude la possibilità che gli stessi, interagendo reciprocamente, originino dei conflitti tra il diritto dell’Unione e quello costituzionale polacco. In questo caso spetta alla Polonia, in qualità di Stato sovrano, decidere se modificare la Costituzione, tentare di fare modificare la norma europea o, infine, ritirare la propria adesione dall’Unione europea.
Il Tribunale costituzionale respinge inoltre anche le questioni di costituzionalità sollevate dai ricorrenti concernenti le competenze della Corte di giustizia dell’Unione, il principio di sovranità della Polonia e la supremazia della Costituzione e le funzioni del Tribunale costituzionale. Infatti, la Corte di giustizia svolge i propri compiti entro il limite delle competenze e delle funzioni assegnate all’Unione europea dai Trattati, in un rapporto di rispetto reciproco con i Tribunali costituzionali nazionali.
La possibilità per il Tribunale costituzionale di sollevare delle questioni pregiudiziali dinnanzi alla Corte di giustizia ex art. 234 del TCE, non contrasta infatti con la superiorità riconosciuta alla Costituzione polacca e con il ruolo che essa attribuisce al Tribunale costituzionale stesso (Arianna Pitino)


POLONIA – Sentenza costituzionale sulla partecipazione del Sejm e del Senato all’elaborazione delle proposte legislative dell’Unione europea

Il 12 gennaio 2005 il Tribunale costituzionale polacco ha emesso una sentenza (K 24/04) sulla partecipazione del Sejm
A partire dal 1 maggio 2004 la Polonia, in qualità di membro dell’Unione europea, ha preso parte all’attività normativa della stessa ma, com’è noto, il Trattato sull’Unione europea non stabilisce quale procedimento ciascuno Stato debba seguire al suo interno per giungere all’elaborazione di una posizione condivisa da sostenere poi in sede europea, ma lascia questo aspetto alla scelta autonoma dei singoli Stati. 
In Polonia tale disciplina è contenuta in una legge approvata nel 2004 sulla cooperazione tra il Consiglio dei ministri, il Sejm e il Senato nelle materie concernenti l’Unione europea. Questa legge prevede che il Consiglio dei ministri, in relazione ai vari atti ed in particolare a quelli normativi dell’Unione europea, trasmetta gli stessi al Sejm e al Senato o, in alcuni casi, ai loro organi interni (secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti parlamentari).
La sentenza in questione concerne in particolare l’art. 9, c. 1 della legge del 2004, nel quale si prevede l’obbligo per il Consiglio dei ministri polacco di sottoporre «al parere di un organo individuato dal regolamento del Sejm» (la Commissione Affari dell’Unione europea) tutti gli atti normativi dell’Unione europea prima che gli stessi vengano approvati dal Consiglio europeo, insieme alla posizione che il Governo intende assumere al riguardo. L’art. 9, c. 3 limita il campo di applicazione del c. 1 dello stesso articolo prevedendo che il Consiglio dei ministri non è obbligato a sottoporre al parere della Commissione competente in materia di Unione europea del Sejm gli atti normativi dell’Unione che devono essere approvati all’unanimità in sede di Consiglio europeo e quelli destinati ad incidere in maniera significativa sul bilancio dello Stato. In questi casi il Governo è semplicemente tenuto ad informare il Sejm sulla posizione sostenuta in sede di Consiglio europeo e a comunicare le ragioni per le quali non ha ritenuto di dovere richiedere il suo parere preventivo. Nella sentenza si sottolinea come l’art. 9 della legge del 2004 faccia riferimento ad uno stadio del procedimento legislativo in cui il Governo ha già definito la posizione che intende sostenere in sede europea, rispetto alla quale il Sejm può solo esprimersi con un parere non vincolante.
In generale, quindi, secondo l’art. 6 della legge del 2004 il Governo deve trasmettere nel più breve tempo possibile i progetti degli atti normativi dell’Unione europea al Sejm e al Senato, insieme alla posizione che esso intende sostenere nel Consiglio europeo rispetto agli stessi, affinché possano esprimere il loro parere sui progetti di atti normativi europei.
Il ricorso presentato al Tribunale costituzionale polacco da parte di un gruppo di senatori concerne l’art. 9, c. 1 della legge del 2004 nella parte in cui non prevede che un organo competente in materia di Unione europea del Senato possa esprimere pareri sulle posizioni che il Governo intende assumere nel Consiglio europeo rispetto agli atti normativi che devono essere approvati in tale sede. Questo, secondo i ricorrenti, contrasterebbe con l’art. 10, c. 2 Cost. (che recita « Il potere legislativo è esercitato dal Sejm e dal Senato, il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Repubblica di Polonia e dal Consiglio dei ministri e il potere giudiziario è esercitato dalle corti e dai tribunali»; mentre, secondo il c. 1, «la forma di Governo della Repubblica di Polonia si basa sulla separazione e sull’equilibrio tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario»), e con l’art. 95, c. 1 Cost. (secondo cui «il potere legislativo è esercitato dal SejmSejm esercita un potere di controllo sul Consiglio dei ministri secondo quanto stabilito dalla Costituzione e dalla legge»). Nel ricorso si specifica inoltre che, considerato che la partecipazione della Polonia all’Unione europea costituisce una limitazione del potere legislativo interno a favore di quello di quest’ultima, agli organi titolari di questo potere a livello nazionale deve essere consentita la partecipazione all’adozione degli atti normativi europei, così come avviene in altri Stati membri dell’Unione europea. Questo a maggior ragione, sempre secondo i ricorrenti, se si considera che nello stesso Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa è previsto un rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali per ciò che concerne la loro partecipazione all’Unione europea. In particolare quest’ultimo documento prevede la trasmissione diretta di tutti gli atti dell’Unione, con particolare riferimento ai progetti di legge sottoposti all’approvazione del Parlamento europeo, ai Parlamenti degli Stati membri senza che sia più necessaria a tal fine l’intermediazione degli esecutivi nazionali. I singoli Parlamenti potranno inoltre presentare direttamente al Consiglio europeo le proprie osservazioni  circa la conformità dei progetti di atti normativi dell’Unione europea con il principio di sussidiarietà, intendendosi questo potere come esteso ad entrambe le Assemblee legislative nazionali.
Il Tribunale costituzionale nella sentenza in questione ha dichiarato a maggioranza l’art. 9, c. 1 incostituzionale per violazione degli art. 10, c. 2 e 95, c. 1 della Costituzione polacca, mentre tre giudici hanno formulato al riguardo altrettante dissenting opinions.
Nella decisione di maggioranza si evidenzia innanzitutto come le disposizioni della Costituzione devono essere interpretate in maniera conforme ai mutamenti che si sono avuti sul piano dell’esercizio del potere legislativo in seguito all’adesione della Polonia all’Unione europea. Da questo deriva che il riconoscere al Parlamento polacco la facoltà di potersi esprimere sia sui progetti di atti normativi europei direttamente applicabili sia su quelli che richiedono un intervento successivo dello Stato, rappresenta una forma significativa di partecipazione dello stesso all’approvazione dei suddetti atti normativi. In questo modo il Parlamento della Polonia si verrebbe a trovare nella condizione di inserirsi nel processo di sviluppo che concerne l’Unione europea nel suo complesso, rafforzando inoltre la credibilità e il carattere democratico della stessa.
La Costituzione polacca non contiene alcuna disposizione volta a regolare direttamente il ruolo del Sejm e del Senato nel processo di adozione degli atti normativi dell’Unione europea, ma ciò non pregiudica, secondo il Tribunale costituzionale, il fatto che questo aspetto debba preso in considerazione avendo presente il rapporto tra gli organi dello Stato definito dalla Costituzione stessa, oltre che la conformità ai Trattati europei.
La funzione di controllo sull’attività del Governo assegnata al Sejm dall’art. 95, c. 2 della Costituzione, può essere esercitata da quest’ultimo solo nei casi espressamente previsti dalla Costituzione o dalla legge. I casi previsti dalla Costituzione sono la presentazione di una mozione di sfiducia (art. 158 e art. 159 Cost.), l’istituzione di una Commissione parlamentare di controllo (art. 111 Cost.), la presentazione di interrogazioni e di interpellanze ordinarie (art. 115, c. 1 Cost.) e di quelle a risposta immediata su questioni di attualità (art. 115, c. 2 Cost.), e la facoltà di approvare il rendiconto consuntivo del bilancio dello Stato presentato dal Governo (art. 226 Cost.).
Le competenze e la natura del Senato si ricavano in modo diretto dal principio di rappresentanza e in modo indiretto dal principio di sovranità del popolo polacco. Il motivo principale per privare il Senato del diritto di esprimere un parere sulla posizione che il Governo intende adottare nel Consiglio europeo sugli atti normativi sottoposti all’approvazione di quest’ultimo (diritto che invece secondo l’art. 9, c. 1 della legge del 2004, come sopra riportato, spetterebbe solo al Sejm o meglio ad una Commissione interna appositamente individuata dal suo regolamento), sarebbe stato il timore che ciò potesse corrispondere ad assegnare al Senato un potere di controllo sul Governo che, secondo Costituzione, spetterebbe solo al Sejm. Tuttavia, la procedura parlamentare di codecisione rispetto agli atti normativi dell’Unione europea non rientra nell’art. 95, c. 2 Cost. (potere di controllo), ma nell’art. 10, c. 2 e nell’art. 95, c. 1 Cost. (esercizio della potestà legislativa).
Sulla base del parametro così individuato il Tribunale costituzionale giunge alla conclusione che impedire al Senato di potersi esprimere sulle posizioni che il Governo intende sostenere in sede europea, costituisce una violazione del principio costituzionale secondo cui l’attività legislativa deve essere esercitata congiuntamente dal Sejm e dal Senato. Dunque, fintanto che il legislatore costituzionale vorrà mantenere questa forma di bicameralismo paritario per ciò che concerne il procedimento di approvazione delle leggi, ad entrambe le Assemblee parlamentari dovrà essere garantita una eguale partecipazione anche per ciò che concerne la definizione della posizione che la Polonia intende adottare rispetto ad atti normativi la cui approvazione finale è affidata agli organi dell’Unione europea.
 Il Tribunale costituzionale conclude la sua argomentazione con una esortazione al Legislatore affinché intervenga al più presto per modificare l’art. 9, c. 1 della legge del 2004 nel senso indicato dalla sentenza, specificando però che, nel frattempo, dal punto di vista giuridico non esiste alcun  ostacolo per il Governo nel comunicare la posizione che esso intende sostenere rispetto ai progetti di atti normativi dell’Unione europea anche al Senato (o meglio alla Commissione competente in materia di Unione europea individuata dal Regolamento dello stesso), affinché quest’ultimo possa esprimere il proprio parere al riguardo.
Le tre dissenting opinion presentate da altrettanti giudici del Tribunale costituzionale polacco presentano un punto in comune che consiste nella contestazione del parametro rispetto al quale è stato formulato il giudizio nella relazione di maggioranza, concernente la qualificazione dell’espressione del parere di cui all’art. 9, c. 1 della legge del 2004 come rientrante nell’esercizio dell’attività legislativa del Parlamento e specificamente del Senato.
Il giudice Jerzy Ciemniewski osserva come gli arrt. 10, c. 2 e 95, c. 1 non possano essere assunti quale parametro del giudizio concernente l’art. 9 della legge del 2004 che regola i rapporti tra Governo e Parlamento derivanti dall’appartenenza della Polonia all’Unione europea. Questa legge, infatti, e in particolare il suo art. 9, non si propone di disciplinare le competenze del Sejm e del Senato in quanto organi costituzionali, ma si riferisce all’attività dei loro organi interni (le Commissioni competenti in entrambi i rami del Parlamento in materia di Unione europea). Inoltre, la possibilità di esprimere pareri sui progetti di legge non può essere fatta rientrare nell’esercizio della potestà legislativa da parte del Parlamento, poiché questa attività non è in grado di produrre alcun effetto dal punto di vista giuridico.
Il giudice Ewa Lętowska sottolinea come il Tribunale costituzionale nella relazione di maggioranza abbia correttamente rilevato l’esistenza di una lacuna nella Costituzione polacca, nel senso che in essa non è possibile individuare un parametro rispetto al quale dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 9 della legge del 2004. In generale, infatti, le disposizioni che il Tribunale costituzionale assume quali parametri nei sui giudizi, dovrebbero avere una corrispondenza letterale con la Costituzione, oppure derivare dal combinato disposto di più articoli della stessa. Nella sentenza in questione invece il Tribunale costituzionale risolve il caso che le è stato sottoposto assumendo quale parametro di una controversia concernente il Senato, una disposizione costituzionale che disciplina aspetti legati specificamente al Sejm. Secondo il giudice Lętowska questo modo di procedere verrebbe a determinare una situazione per cui non sarebbe più possibile individuare la presenza di lacune all’interno della Costituzione polacca. L’incostituzionalità delle leggi andrebbe pertanto tenuta ben distinta da altri aspetti che possono riguardare le leggi in generale, quali ad esempio la loro incoerenza, la scarsa efficacia ed efficienza dei meccanismi che esse individuano o la mancanza di correttezza sul piano politico.
Anche in questa dissenting opinion il giudice sottolinea come la competenza oggetto del giudizio (espressione di pareri) non possa essere ricondotta all’esercizio dell’attività legislativa del Parlamento. Infatti, la possibilità di esprimere pareri rientra nell’attività di controllo del Parlamento, mentre nel caso in questione l’unico esercizio di potestà legislativa si realizza a livello di Unione europea, il che conferma ulteriormente l’inadeguatezza del parametro assunto nella relazione di maggioranza che attiene all’esercizio dell’attività legislativa dei due rami del Parlamento sul piano interno.
Infine, anche il giudice Janusz Niemcewicz nella terza dissenting opinion osserva a sua volta come la competenza di cui all’art. 9, c. 1 non possa essere ricondotta all’esercizio dell’attività legislativa del Senato, ma consiste in una attività di controllo che la Costituzione assegna solo al Sejm. La potestà  legislativa concerne infatti l’approvazione delle leggi, mentre quella di controllo consiste da un lato nell’acquisire informazioni relative all’attività del Governo e delle amministrazioni delle quali quest’ultimo si avvale, e dall’altro nel fornire pareri e suggerimenti al Governo stesso. Di conseguenza l’oggetto della sentenza ricade inequivocabilmente nell’esercizio della funzione di controllo, situazione per cui, anche in questo caso, il giudice dissenziente rileva l’inadeguatezza del parametro assunto dal Tribunale costituzionale per risolvere la questione che gli è stata sottoposta. (Arianna Pitino)


POLONIA – Sentenza del Tribunale costituzionale sul mandato d’arresto europeo

Il 27 aprile 2005 è stato sottoposto al giudizio di costituzionalità del Tribunale costituzionale della Polonia l’art. 607t, c. 1 del Codice di procedura penale del 1997, inserito in seguito ad un emendamento del 16 marzo 2004, al fine di adeguare lo stesso alle norme sul mandato d’arresto europeo. Quest’ultimo consente la restituzione di cittadini polacchi ad un altro Stato membro dell’Unione europea conformemente a quanto previsto dalle norme sul mandato di arresto europeo, ed in quanto tale contrasterebbe con l’art. 55, c. 1 della Costituzione polacca che vieta l’estradizione dei cittadini polacchi.
Nella sentenza con cui ha risolto il giudizio il Tribunale costituzionale ha evidenziato come rientra nelle sue competenze sindacare la conformità di tutti gli atti normativi alla Costituzione, compresi quelli che danno esecuzione al diritto dell’Unione europea.
Il Tribunale costituzionale si domanda se la restituzione di cittadini polacchi secondo quanto disposto dalle norme sul mandato d’arresto europeo e l’estradizione prevista dall’art. 55, c. 1 Cost. siano due fattispecie perfettamente coincidenti, giungendo a negare questa ipotesi.
Il mandato d’arresto europeo può essere applicato senza che sia necessaria la doppia incriminazione legata alla commissione di un atto criminoso. La natura persecutoria o politica del reato commesso da un cittadino polacco vietano l’estradizione, ma queste due ipotesi non sono ricompresse tra quelle per cui si può rifiutare di applicare le norme sul mandato d’arresto europeo. Un’ulteriore differenza concerne il profilo organizzativo in quanto la scelta relativa all’estradizione è lasciata ad un organo avente natura governativa mentre nel caso del mandato d’arresto europeo la decisione è affidata ad un Tribunale.
La Costituzione non disciplina questi aspetti che evidenzierebbero la differenza tra restituzione ed estradizione, pertanto questi ultimi rappresentano due istituti differenti. Tuttavia dato che le conseguenze della restituzione e dell’estradizione sono le medesime (processare e fare scontare una pena a chi ha commesso un reato), la restituzione può essere considerata un caso particolare di estradizione, situazione che determina l’incostituzionalità dell’art. 607t, c. 1 del Codice di procedura penale polacco.
Dal momento dell’adesione all’Unione europea i cittadini della Polonia hanno potuto usufruire della doppia cittadinanza polacca ed europea, e quest’ultima si aggiunge alla prima senza sostituirla. Di conseguenza questo deve determinare un accrescimento dei diritti per i cittadini polacchi e non una loro diminuzione, come avviene nel caso delle norme sul mandato d’arresto europeo.
Il Tribunale emette pertanto una sentenza pro futuro stabilendo che l’annullamento della norma dichiarata incostituzionale produrrà i suoi effetti non prima di diciotto mesi dalla pubblicazione della sentenza, affinché il Legislatore abbia modo di disciplinare diversamente la questione senza che si crei al proposito un vuoto normativo. (Arianna Pitino)


REGNO UNITO – Entra in vigore il Constitutional Reform Act

Il 6 aprile 2005 entra in vigore il Constitutional Reform Act . Si tratta della seconda riforma storica portata a compimento da un governo guidato da Tony Blair dopo i processi di devolution del 1998. Questa legge rappresenta il cambiamento radicale di uno degli aspetti tradizionalmente più peculiari dell’ordinamento britannico: il sistema giudiziario. Come noto, l’approvazione dello Human Rights Act del 1998 aveva aperto una contraddizione tra il sistema costituzionale nazionale e la Convenzione europea sui diritti umani (CEDU) rispetto alle garanzie di imparzialità della House of Lords, nonché all’indipendenza dei giudici a causa del ruolo affidato all’Ufficio del Lord Chancellor. La soluzione elaborata, e approvata, da Westminster non prevede la «scomparsa» dell’Ufficio del Lord Chancellor, ma gli sottrae la funzione di nomina dei giudici, affidandola a una commissione creata ad hoc. Quest’ultima, detta Judicial Appointments Commission, mitigherà la problematicità della doppia veste di Ministro della Giustizia e organo di vertice dell’ordinamento giudiziario indossata fino ad ora del Lord Chancellor. L’altra novità introdotta dalla legge è, però, ancora più radicale: viene creata una Corte suprema britannica composta da 12 giudici selezionati da un’apposita commissione nominata dalla Regina. Questa Corte «sottrae» le sue funzioni ad altri organi, più specificamente: solleva la House of Lords di tutte le funzioni che essa svolgeva come organo giudiziario. Tra queste spiccavano quella di revisione delle leggi britanniche incompatibili con la CEDU, nonché i conflitti di attribuzione tra lo Stato centrale e Scozia, Galles Nord Irlanda in conseguenza dei Devolution Acts del 1998. I c.d. devolution issues non rientreranno più nemmeno nelle competenze dei comitati giudiziari del Privy Council. (Sara Pennicino)


SAN MARINO – Revisione dell’art. 16 della Dichiarazione dei diritti e dei principi fondamentali dell’Ordinamento sanmarinese

Con legge costituzionale 28 aprile 2005 n. 61 la Repubblica di San Marino ha modificato l’art. 16 della Dichiarazione dei diritti e dei principi fondamentali dell’Ordinamento sanmarinese . L’art. 16 istituisce il Collegio garante della costituzionalità delle norme. Esso è composto di tre membri effettivi e di tre membri supplenti, eletti inizialmente per quattro anni dal Consiglio grande e generale, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche, magistrati, laureati in giurisprudenza con almeno vent’anni di esperienza professionale nell’ambito del diritto. Il Collegio Garante verifica, su richiesta diretta di almeno venti Consiglieri, del Congresso di Stato, di cinque Giunte di Castello, della Commissione per le pari opportunità, di un numero di cittadini elettori rappresentanti almeno l’1,5% del corpo elettorale quale risultante dall’ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali, nonché nell’ambito di giudizi pendenti presso i Tribunali della Repubblica, su richiesta dei giudici o delle parti in causa, la rispondenza delle leggi, degli atti aventi forza di legge a contenuto normativo, nonché delle norme anche consuetudinarie aventi forza di legge, ai principi fondamentali dell’ordinamento di cui alla presente legge o da questa richiamati. Esso decide nei casi previsti dalla legge, sull’ammissibilità dei referendum, sui conflitti fra organi costituzionali ed esercita il sindacato sui Capitani Reggenti. L’effetto di annullamento delle decisioni d’incostituzionalità, fermo restando il valore di giudicato immediato tra le parti, è differito per un periodo di sei mesi. Entro tale termine il Consiglio grande e generale può disciplinare sulla materia in conformità alle decisioni d’incostituzionalità. (Emanuele Pedilarco)


SPAGNA – Il Tribunale costituzionale afferma che il mancato riconoscimento da parte di un giudice o di un pubblico ministero di una lingua coufficiale non lede i diritti dei cittadini

Con ordinanza del 19 aprile 2005 il Tribunale costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di incostituzionalità promossa dall’Audiencia Provinciale di Vizcaya sull’ art. 231 della legge organica del sistema giudiziario , relativo alla disciplina delle lingue coufficiali in ambito processuale.
La questione ha preso avvio da un processo penale svolto in un distretto di Bilbao nel quale l’imputato aveva richiesto l’uso della lingua basca, istanza rifiutata da parte del magistrato sul presupposto che l’uso di un interprete non avrebbe leso i suoi diritti. A seguito del diniego, l’avvocato dell’imputato ha abbandonato l’incarico e il processo si è ripetuto replicando la medesima situazione. L’Audiencia provinciale di Vizcaya chiedeva così al Tribunale di pronunciarsi sulla conformità alla Costituzione dell’art. 231 della legge organica sul sistema giudiziario. A suo parere tale articolo discrimina i cittadini che si esprimono in lingua basca rispetto a quelli che utilizzano la lingua castigliana, poiché prevede che giudici e pubblici ministeri usino il castigliano come lingua ufficiale dello Stato, benché disponga contestualmente che possano essere utilizzati altri idiomi coufficiali ad eccezione del caso in cui ciò comprometta il diritto di difesa, senza che l’uso di detto idioma coufficiale sia obbligatorio per i funzionari dall’amministrazione della giustizia. Secondo il Tribunale costituzionale la figura dell’interprete è idonea, precisamente, ad evitare il pericolo di una limitazione del diritto di difesa, dimostrandosi la principale “misura palliativa” al fine di garantire ai cittadini sia i diritti linguistici che quelli strumentali allo svolgimento di un giusto processo. Inoltre, il Tribunale ricorda che il diritto delle parti all’uso delle lingue coufficiali non è soggetto ad alcun limite e deve essere opportunamente tutelato. (Rosario Tur Ausina)


SPAGNA – Il Congresso dei deputati ratifica la Costituzione Europea

In seguito al referendum svoltosi il 20 febbraio 2005, in applicazione dell’art. 93 della Costituzione, il Congresso ha ratificato il 28 aprile 2005 il Trattato sulla nuova Costituzione europea, con 319 voti favorevoli, 19 contrari e nessun astenuto. Il testo è stato approvato con legge organica – che richiede la maggioranza assoluta della Camera – n. 1/2005 del 20 maggio, grazie all’appoggio del Partito Socialista (PSOE), del Partito Popolare (PP), di Convergenza e Unione (CIU), del Partito Nazionalista Basco (PNV) e di Coalizione Canariense (CC). Contrari si sono invece espressi Sinistra Repubblicana di Catalogna (ERC), Verdi (IU-ICV) e il Gruppo misto (Blocco Nazionalista Gallego, Eusko Alkartasuna, Chunta Aragonesista e Nafarroa Bai). (Rosario Tur Ausina)


SPAGNA – Approvata la legge che disciplina il matrimonio tra omosessuali

Nonostante il veto del Senato alla legge che disciplina il matrimonio tra omosessuali – veto reso possibile dal cumulo dei voti del Partito Popolare, di quattro senatori di Convergenza e Unione, di uno del PAR – la legge è stata approvata dal Congresso dei deputati nella sessione del 30 giugno 2005, dove il Partito Socialista – attualmente al governo – ha potuto contare sull’appoggio di tutti i gruppi ad eccezione del Partito Popolare e di diversi deputati di Convergenza e Unione (CIU). I partiti oppositori hanno motivato il loro voto contrario su questo discusso progetto sostenendo che la disciplina delle unioni omosessuali non debba coincidere con quella del matrimonio tradizionale. Tali partiti si sono dichiarati anche contrari all’adozione di minori da parte di coppie omosessuali. Intanto, in Catalogna, così come avvenuto in altre Comunità autonome come Navarra, Paesi Baschi e Aragona o, relativamente ad ordinamenti stranieri, in Olanda, Svezia, Islanda e Norvegia, il Parlamento ha approvato il 31 marzo 2005 la modifica al codice di famiglia , eliminando ogni ostacolo all’adozione da parte di coppie omosessuali. (Rosario Tur Ausina)


STATI UNITI D'AMERICA – La Corte suprema stabilisce che i governi municipali possono  espropriare case e negozi di soggetti privati – anche contro il loro volere – per ragioni connesse allo sviluppo economico

Con una decisione sulla quale si è fortemente divisa (5-4) – il caso è  Kelo et al v. City of New London –  la Corte suprema ha stabilito che i governi municipali possono espropriare proprietà immobiliari (case e negozi), anche contro il volere dei privati, per ragioni legate allo sviluppo economico.
La decisione, la prima in mezzo secolo su questa materia, era particolarmente attesa ed ha vaste implicazioni per un Paese come gli Stati Uniti, dove vi è una rapida crescita urbana.
La Corte ha ritenuto tale procedura conforme al V Emendamento, che autorizza i governi locali ad espropriare la proprietà privata, ove questa sia indirizzata ad un «public use».
Il caso prende le mosse da una cittadina del Connecticut (New London, con meno di 26,000 abitanti)  dove una grande multinazionale farmaceutica abbatterà un antico quartiere residenziale per costruire un hotel e case di lusso per i suoi dipendenti.
La Corte ha affermato che gli amministratori locali, e non i giudici federali, sono nelle condizioni di meglio apprezzare se un progetto di sviluppo economico recherà benefici ad una comunità.
Nella dissenting opinion, si è invece sostenuto che i governi municipali non hanno una illimitata autorità nel rimuovere le famiglie, anche se queste sono state previamente indennizzate. (Piero Gambale)


STATI UNITI D'AMERICA – La Corte suprema ritiene legittima l’immagine dei dieci comandamenti esposta in uno spazio pubblico in Texas, ma non nelle corti del Kentucky

Nel caso Van Orden vs. Perry , la Corte Suprema degli Stati Uniti è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità, ai sensi della Costituzione, della presenza, in uno dei monumenti commemorativi presenti nel Texas State Capitol , del testo dei dieci comandamenti. In particolare, ciò che rileva è l’ambito oggettivo di applicazione dell’Establishment Clause del I emendamento, la cui interpretazione è “stretta” tra due una esigenze: da un lato, vi è il riconoscimento del forte ruolo rivestito dalla religione e dalle tradizioni religiose nella storia americana; dall’altro, l’esigenza di tener conto che l’intervento dello Stato in materia religiosa può recare danni alla stessa libertà di religione.
Nel caso di specie, la Corte ritiene che la precedente giurisprudenza in materia di Establishment Clause non possa essere richiamata nel caso del monumento in questione (su tutti Lemon v. Kurtzman – 1971), la cui natura deve essere inquadrata sia nella storia universale sia nella storia della nazione americana. Pertanto, la Corte riconosce sicuramente il significato religioso dei dieci comandamenti, ma dal momento che essi furono dati a  Mosè da Dio rivestono anche un innegabile valenza storica.
La Corte ricorda altresì che naturalmente esistono limiti alla esposizione di simboli o messaggi religiosi – in tal senso richiama la giurisprudenza Stone v. Graham (1980) – che permettono di ritenere incostituzionale una legge di uno Stato che preveda l’esposizione dei dieci comandamenti in ogni aula di una scuola pubblica. In tal senso, anche la pronuncia della Corte Suprema sul caso Mccreary County v. American civil liberties Union of Kentucky (27 giugno 2005) ribadisce tale posizione con riferimento ad edifici pubblici non scolastici.
In definitiva, l’esposizione pubblica di simboli sicuramente religiosi quali i dieci comandamenti può dunque, ad avviso della Corte, essere compatibile con il dettato costituzionale, laddove, in considerazione del particolare contesto in cui si realizza (monumenti «nazionali») assuma un significato anche istituzionale e si presti ad un utilizzo definito «far more passive» rispetto a quello cui tali sacri testi potrebbero essere sottoposti se fossero collocati nelle aule di una scuola o di altri edifici pubblici. (Piero Gambale)


STATI UNITI D'AMERICA – La Corte suprema stabilisce che ai medici può essere impedito di prescrivere marijuana a pazienti che soffrono i dolori  causati dal cancro o da altre gravi patologie

In una decisione a maggioranza (6-3) – il caso è Gonzales v. Raich – la Corte Suprema ha stabilito che il Governo può impedire la coltivazione di stupefacenti volta al consumo personale, perché essa comporta ampie implicazioni di carattere sociale  e finanziario.
In particolare, ad avviso della Corte, il potere del Congresso di regolare le attività economiche suscettibili di produrre effetti sostanziali sul commercio tra gli Stati membri della Federazione (interstate commerce ) è pienamente affermato; ciò significa che la legge federale contro la droga  prevale sulle leggi statali che autorizzano l’uso medico di sostanze stupefacenti. In America dieci Stati hanno adottato tali legislazioni (California, Alaska, Colorado, Hawaii, Maine, Montana, Nevada, Oregon, Vermont e Washington).
Già nel 2001 peraltro la Corte suprema aveva stabilito che nessuno potesse continuare a prescrivere marijuana per uso medico.
Il caso in questione quindi riporta al più ampio dibattito circa l’opportunità di perseguire o meno l’utilizzo di sostanze stupefacenti, sia pure assunte per finalità terapeutiche. (Piero Gambale)


SVIZZERA – Approvato un referendum sull’area Schengen

In un referendum tenutosi domenica 5 giugno, il 55% degli svizzeri ha votato per l’adesione della Repubblica elvetica all’area Schengen, ovvero l’accordo tra alcuni Paesi dell’UE che permette di eliminare i controlli dei passaporti alle frontiere. Il voto ha una duplice valenza, dal momento che si votava anche per l’adesione agli accordi di Dublino, che stabiliscono degli standards minimi per ciò che concerne il diritto d’asilo nell’UE. Secondo il dipartimento federale, la Svizzera entrerà a far parte dell’area Schengen nel 2008 quando sarà operativo il database SIS II (Schengen Information System). Questo sistema contiene informazioni quali l’identità dei criminali, coloro che hanno chiesto diritto d’asilo e le auto rubate. In Svizzera è previsto per il 25 settembre un altro referendum per estendere il sistema di Schengen ai 10 nuovi Paesi che sono entrati a far parte dell’UE il 1° maggio 2004. (Arianna Pitino)


SVIZZERA – Approvato un referendum sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso

Il primo referendum condotto in uno stato europeo sulle unioni tra persone dello stesso sesso che si è svolto in Svizzera il 5 giugno 2005 ha visto una netta vittoria dei favorevoli a tali unioni. I voti a favore sono stati infatti 1.557.671 (58%) contro 1.126.578 (42%) di contrari. L’affluenza alle urne è stata superiore al 50%, anche se in Svizzera non è previsto un quorum di validità. Affinché un'iniziativa o un referendum obbligatorio abbia esito positivo è però necessaria la «doppia maggioranza», ovvero devono essere approvati dalla maggioranza dei votanti e dalla maggioranza dei cantoni.
La legge era stata approvata dal Consiglio nazionale nell'estate del 2004, con i voti favorevoli di liberali, socialisti e radicali, ma anche dei cristiano-sociali, ed elimina le disparità giuridiche rispetto alle coppie coniugate, in particolare nell'ambito del diritto successorio e delle assicurazioni sociali (soprattutto per le situazioni di malattia o morte del partner) e della legge sugli stranieri (coppie miste). Riconosce inoltre le prestazioni di previdenza e di assistenza reciproche, fornite nell'ambito di relazioni omosessuali. A seguito dell’approvazione di questa legge il referendum era stato promosso e sostenuto soprattutto dall'estrema destra e dai gruppi religiosi. (Arianna Pitino)


SUDAFRICA – Resa una sentenza della Corte costituzionale sul diritto di proprietà

La Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza del 13 maggio 2005 President of the Republic of South Africa and Another v. Modderklip Boerdery and Others sul ricorso promosso dal Presidente del Sudafrica e dal Ministro dell’agricoltura contro la decisione della Supreme Court of Appeal che ha ordinato allo Stato di indennizzare la società privata Modderklip Boedery per l’occupazione illegale della sua proprietà subita ad opera di privati.
I ricorrenti hanno sostenuto, invece, la tesi secondo la quale lo Stato non può essere chiamato ad intervenire qualora si tratti – come nel caso in esame – di una disputa tra privati.
Il fatto in esame si è verificato nella cittadina di Daveyton, nell’East Rand, dove alcuni residenti, costretti a vivere in condizioni di sovraffollamento, hanno occupato dapprima il terreno vicino alla proprietà della Modderklip (noto come l’insediamento del Chris Hani) e, a seguito dell’intervento del Comune nell’area occupata, l’adiacente proprietà della Modderklip. Sulla base dell’art. 6 del Prevention of Illegal Eviction from and Unlawful Occupation of Land Act, n. 19 del 1998, la Modderklip ha promosso un ricorso alla Johannesburg High Court al fine di ottenere un’ordinanza di sfratto e di demolizione delle abitazioni abusive.
Tuttavia, la polizia si è rifiutata di eseguire l’ordinanza in quanto gli occupanti senza dimora avrebbero fatto ritorno alla fattoria della Modderklip o si sarebbero trasferiti illegalmente su di un’altra proprietà limitrofa.
Con la sentenza in oggetto, la Corte costituzionale ha riconosciuto, in linea con l’orientamento seguito dalla Corte suprema d’appello, una violazione del diritto di proprietà costituzionalmente garantito ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, c. 1, che recita «No one may be deprived of property except in terms of law of general application, and no law may permit arbitrary deprivation of property», e dell’art. 7, c. 2, della Costituzione a norma del quale «The State must respect, protect, promote and fulfil the rights in the Bill of Rights», nonché dell’art. 26,  c. 1, Cost., secondo il quale «Every one has the right to have access to adequate housing». In ossequio alle disposizioni di cui agli art. 25, c. 1, e 7, c. 2, Cost., lo Stato deve, da un lato, provvedere alla cessazione dello stato di occupazione illegale al fine di salvaguardare il diritto di proprietà della Modderklip e, dall’altro, ex art. 26, c. 1, Cost., deve garantire agli occupanti un’adeguata dimora. Pertanto, la Corte ha stabilito che lo Stato provveda al pagamento di una somma a favore della società a titolo di indennizzo per la violazione del diritto di proprietà, in attesa di decidere se espropriare la porzione di terreno su cui sorge l’insediamento. (Nicoletta Scattone)


SUDAFRICA – La Corte costituzionale si pronuncia sulla applicazione di pene alternative ai condannati a morte in seguito a sentenza emessa anteriormente al 5 giugno 1995

Il 25 maggio 2005, la Corte costituzionale ha reso la sentenza Sibiya and Others v. Director of Publications and Others avente ad oggetto la legittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 1, c. 1-5, del Criminal Law Amendment Act, n. 105 del 1997.
Nel caso di specie, gli appellanti erano stati condannati a morte, nei primi anni Novanta, per avere commesso reati puniti con la pena di morte ai sensi della normativa allora vigente. A seguito della storica sentenza Makwanyane and Another del 5 giugno 1995 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della pena di morte, si è reso necessario, per le condanne pronunciate anteriormente alla sentenza in oggetto, commutare la pena capitale in adeguate pene alternative. Tuttavia, la limitazione introdotta con il Criminal Law Amendment Act del 1997, secondo il quale la commutazione delle pene si applicherebbe solo qualora avverso la sentenza di condanna a morte sia stata esperita ogni via legale di impugnazione, risulta incostituzionale in quanto contrasta con taluni dei diritti riconosciuti ex art. 35 della Costituzione in materia di giusto processo.
La Corte ha ordinato allo Stato di adottare i provvedimenti necessari a garantire che le sentenze di condanna a morte adottate prima del 1995 siano annullate e sostituite con sentenze alternative, disponendo a tal fine l’obbligo dei soggetti convenuti in giudizio di riferire alla Corte circa i provvedimenti adottati e fissando, come termine per l’adeguamento, il 15 agosto 2005. (Nicoletta Scattone)


VENEZUELA – Approvata la Ley Organica del Poder Público Municipal

Il 23 giugno 2005 il Parlamento del Venezuela ha approvato la Ley Organica del Poder Público Municipal . La legge è stata formulata in attuazione dei principi costituzionali relativi all’organizzazione, al governo e all’amministrazione del Poder Publico Municipal. In base all’art. 136 della Costituzione bolivariana del 1999, il «Potere pubblico» in Venezuela si divide tra «Potere nazionale» (a sua volta ripartito in legislativo, esecutivo, giudiziario ed elettorale), «Potere statale» e, appunto, «Potere municipale».
Il Poder Publico Municipal si traduce nella prerogativa attribuita al popolo di definire direttamente il programma che dovrà essere attuato dalle istituzioni municipali nell’ambito della propria sfera territoriale; i cittadini devono partecipare attivamente all’elaborazione e all’implementazione delle politiche istituzionali e della pianificazione operativa delle attività del Municipio e hanno il potere di revocare il mandato degli esponenti del governo municipale. Alla popolazione viene affidato un ruolo di primo piano nella supervisione di tutte le fasi delle attività amministrative, a tal fine sono eletti rappresentanti della cittadinanza che affiancano i pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Municipio costituisce il primo livello di organizzazione politica dell’ordinamento nazionale della Republica Bolivariana de Venezuela ed è dotato di autonomia e personalità giuridica. Attraverso il Municipio il pueblo esercita la propria sovranità ed elabora e verifica l’attuazione dei processi di gestione pubblica, avendo modo così di valutare direttamente i risultati nell’ambito della giurisdizione territoriale di appartenenza.
La Ley Organica è stata formulata al fine esplicito di attuare il dettato costituzionale e realizzare uno dei punti chiave nel progetto politico del Presidente Chavez, vale a dire la creazione di un coinvolgimento attivo e diretto del popolo venezuelano nella gestione dello Stato.
Scopo del legislatore è la concreta realizzazione dell’esercizio della sovranità popolare, sulla base dei valori della democrazia partecipativa e della corresponsabilità sociale necessaria in uno Stato federale decentrato. La nuova legge istituisce il «nuovo Municipio Bolivariano del XXI secolo» e stabilisce una serie di innovazioni volte a promuovere la partecipazione popolare ai meccanismi decisionali delle istituzioni attraverso la creazione di strumenti che permettano il raggiungimento di un dialogo costante e costruttivo tra cittadinanza e autorità.
La Ley Organica risponde, nell’intenzione del legislatore, alle «esigenze del popolo sovrano del Venezuela, che pretende un nuovo ordinamento giuridico, politico, sociale ed economico, così come definito dalla Costituzione del 1999». (Carla Bassu)