Presentazione
Condizioni d'uso
Ultimo numero
Palomar Italy (in english)
Archivio
DIPEC
Università di Siena
E-mail
|
Palomar non rappresenta una testata
giornalistica, viene aggiornato senza alcuna periodicità,
esclusivamente sulla base della disponibilità del
materiale e delle news ; non è, pertanto,
un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui all'art.
1, c. 3, l. n. 62 del 7 marzo 2001
.
|
|
EDITORIALE –
Le unioni omosessuali
ARGENTINA – La Corte suprema dichiara
l’incostituzionalità delle leyes de obediencia debida e
de punto final
AUSTRIA – Ratificato il Trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa
BELGIO – Revisione della Costituzione federale:
introdotto l’art. 14 bis che prevede l’abolizione della pena di
morte
CANADA – La Corte suprema interviene in
materia di diritto alla salute: dichiarati illegittimi l’articolo 15 LAM
e l’articolo 11 LAH
CANADA – Secondo la Corte suprema l’alcool-test
non limita le libertà fondamentali dell’individuo
CANADA – La Corte suprema riconosce l’insindacabilità
del Parlamento nella gestione interna dei propri dipendenti
CANADA – La Corte suprema ordina l’espulsione
di un attivista politico per istigazione alla morte, al genocidio e all’odio
CILE – La Camera dei Deputati approva la riforma
costituzionale
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – Resa una
sentenza sulla dissoluzione del partito politico curdo Emek Partisi da parte
della Corte costituzionale turca
CROAZIA – La Corte costituzionale si pronuncia
sulla libertà di associazione
EGITTO – Referendum costituzionale per la
riforma delle elezione presidenziali
EMIRATI ARABI UNITI – Vietato
il velo alle impiegate della pubblica amministrazione
ESTONIA – Sentenza della Corte suprema sul
divieto di mandato imperativo
FRANCIA – Fallito il referendum per la
ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa
FRANCIA – Dichiarate conformi alla Costituzione
alcune modifiche apportate al Regolamento del Senato
GERMANIA – Il Tribunale costituzionale
boccia la legge di ratifica del mandato di arresto europeo
GERMANIA – Manca la firma del Presidente
alla ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
HAITI – 17 Partiti politici haitiani sottoscrivono
un codice di condotta elettorale, mentre otto Paesi delle Americhe
si fanno promotori di una “missione” internazionale volta a
controllare il prossimo procedimento elettorale ad Haiti
ISRAELE – La Corte suprema riafferma la
legalità del Piano di ritiro dalla Striscia di Gaza
ISRAELE – La Corte suprema fa appello al
«dialogo» per risolvere la questione della rimozione delle
tombe dai territori di Gaza
KIRGHIZISTAN – Il Parlamento ha tolto
l’immunità al presidente uscente
LETTONIA – Ratificato il Trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa
LETTONIA – Approvata la legge di ratifica
alla Convenzione europea per la protezione delle minoranze linguistiche
LIBERIA – Varata la legge istitutiva della Commissione
«Verità e riconciliazione»
LITUANIA – Approvate le modifiche alla legge
sull’organizzazione e il funzionamento del Governo
LUSSEMBURGO – Ha avuto esito positivo il
referendum per la ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per
l’Europa
OLANDA – Si conclude con esito negativo il referendum
sulla ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa
PERÙ – Verso il ritorno al bicameralismo
POLONIA – Sentenza del Tribunale costituzionale
sul Trattato di adesione all’Unione europea
POLONIA – Sentenza costituzionale sulla partecipazione
del Sejm e del Senato all’elaborazione delle proposte legislative
dell’Unione europea
POLONIA – Sentenza del Tribunale costituzionale
sul mandato d’arresto europeo
REGNO UNITO – Entra in vigore il Constitutional
Reform Act
SAN MARINO – Revisione dell’art. 16 della Dichiarazione
dei diritti e dei principi fondamentali dell’Ordinamento sanmarinese
SPAGNA – Il Tribunale costituzionale afferma che
il mancato riconoscimento da parte di un giudice o di un pubblico ministero
di una lingua coufficiale non lede i diritti dei cittadini
SPAGNA – Il Congresso dei deputati ratifica la
Costituzione Europea
SPAGNA – Approvata la legge che disciplina il
matrimonio tra omosessuali
STATI UNITI D'AMERICA – La Corte suprema stabilisce
che i governi municipali possono espropriare case e negozi di soggetti
privati – anche contro il loro volere – per ragioni connesse allo sviluppo
economico
STATI UNITI D'AMERICA – La Corte suprema ritiene
legittima l’immagine dei dieci comandamenti esposta in uno spazio pubblico
in Texas, ma non nelle corti del Kentucky
STATI UNITI D'AMERICA – La Corte suprema stabilisce
che ai medici può essere impedito di prescrivere marijuana a pazienti
che soffrono i dolori causati dal cancro o da altre gravi patologie
SVIZZERA – Approvato un referendum sull’area
Schengen
SVIZZERA – Approvato un referendum sulle unioni
civili tra persone dello stesso sesso
SUDAFRICA – Resa una sentenza della Corte
costituzionale sul diritto di proprietà
SUDAFRICA – La Corte costituzionale si pronuncia
sulla applicazione di pene alternative ai condannati a morte in seguito
a sentenza emessa anteriormente al 5 giugno 1995
VENEZUELA – Approvata la Ley Organica del
Poder Público Municipal
EDITORIALE – Le unioni omosessuali
Con una piccola
correzione lessicale e non molti mesi di discussione il Parlamento spagnolo
ha modificato l’antichissimo concetto di matrimonio. Se non è più
l’istituto giuridico che consacra esclusivamente l’unione tra moglie (donna)
e marito (uomo) si deduce che potrà consumarsi anche tra marito
e marito e tra moglie e moglie. La negazione di ciò che era attenua
formalmente l’affermazione di ciò che sarà e una modifica
di così ampia portata passa attraverso una semplice sostituzione
di termini precisi (moglie; marito) con altri più vaghi (coniugi;
genitori).
La Spagna non è l’unica ad aver affrancato l’istituto matrimoniale
dall’idea di esclusivo riconoscimento di naturale unione tra sessi opposti
(quella che Platone chiamava il «congiungimento divino», in
quanto la procreazione che di essa è frutto «è ciò
che di eterno e di immortale può toccare a un mortale»).
Al contrario, è possibile riscontrare una tendenza degli ordinamenti
occidentali a dare forme di riconoscimento alle coppie omosessuali, attraverso
due diverse tipologie di regolamentazione. La prima prevede l’estensione
del regime matrimoniale o comunque la predisposizione di istituti affini
anche sotto il profilo della filiazione. La seconda, invece, introduce nell’ordinamento
un nuovo strumento contrattuale ad hoc, per regolare la convivenza
tra due persone, a prescindere dalle tendenze sessuali, soprattutto sotto
il profilo dei diritti sociali.
Una tale sensibilità al rispetto e alla tutela dei diritti degli
omosessuali ha trovato spazio anche nell’Unione Europea. Sono trascorsi
undici anni ormai dall’approvazione di una risoluzione del Parlamento della
CE sulla parità dei diritti per gli omosessuali, che, tra gli altri
inviti, incoraggiava la Commissione a presentare una proposta di raccomandazione
perché fossero eliminati «gli ostacoli frapposti al matrimonio
di coppie omosessuali ovvero a un istituto giuridico equivalente» e
«qualsiasi limitazione del diritto degli omosessuali di essere genitori
ovvero di adottare o avere in affidamento dei bambini».
Sei anni più tardi, lo stesso Parlamento, nella risoluzione
sul rispetto dei diritti umani nell’Unione Europea, chiedeva agli Stati
membri «di garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non
sposate e alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto
alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di
legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali».
È del giugno scorso, infine, la risoluzione del Parlamento sulla
protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell’Europa
allargata, il cui articolo 24 riguarda le minoranze omosessuali. Esso, infatti,
invitando la Commissione a presentare una comunicazione sugli «ostacoli
alla libera circolazione nell’Unione di coppie omosessuali sposate o legalmente
riconosciute» ha tutta l’aria di essere un nuovo monito ai paesi
membri affinché riconoscano, se non il matrimonio, quanto meno forme
di partenariato. Infine, l’articolo 9 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali
dell’Unione, inserita come parte II del Trattato che adotta una Costituzione
per l’Europa, aggiorna i diritti di sposarsi e costituire una famiglia già
espressi nell’articolo 12 della CEDU. Se questo infatti prevede come suoi
destinatari l’uomo e la donna, l’articolo 9 più genericamente recita
che tale diritti «sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne
disciplinano l’esercizio», senza imporre né vietare al legislatore
nazionale la concessione dello status matrimoniale o di altri istituti affini
a unioni tra persone dello stesso sesso.
Torniamo agli ordinamenti nazionali.
Il primo ad occuparsi della questione è quello danese, che nel
1989 introduce il partenariato come forma di riconoscimento giuridico delle
unioni omosessuali, equiparato al matrimonio tranne per il divieto di adozione
e inseminazione, a meno che l’adottato non sia figlio di uno dei due partner.
Pochi anni più tardi la Norvegia (1993), la Svezia (1994) e l’Islanda
(1996) seguono l’esempio danese. Per uscire dai confini scandinavi, bisogna
attendere il 1998, quando l’Olanda introduce il partenariato come istituto
equiparato al matrimonio, anche per la possibilità di adozione
(non a caso, solo due anni dopo viene sancita l’equiparazione anche lessicale
col solo uso del termine «matrimonio»). Intanto nel 1999 la
Francia dà vita al “Patto civile di solidarietà”, quale accordo
tra coppie di fatto, sia etero che omosessuali, volto a regolare la convivenza
e a riconoscere molte delle disposizioni fiscali e sociali concesse alle
coppie sposate. Nel 2001, mentre il Portogallo sanziona una legge sul modello
di quella francese, in Germania diviene possibile firmare un “contratto
di vita comune” che consente il godimento di alcuni diritti sociali e, dal
2004, anche l’adozione del figlio del partner. Il 2003 è l’anno della
Svezia, che apre l’adozione ai partenariati (e che ora è in procinto
di presentare un disegno di legge per permettere l’utilizzo della fecondazione
artificiale alle coppie lesbiche); del Belgio, che, dopo l’Olanda, è
il secondo paese a riconoscere il matrimonio (senza però adozione);
della Croazia, che parifica i conviventi omosessuali a quelli eterosessuali.
Nel 2004 la Nuova Zelanda, pur senza estendere l’istituto matrimoniale,
promulga una legge secondo la quale le coppie gay ufficializzate godono
degli stessi diritti delle coppie eterosessuali sposate; il Massachussets,
nello stesso anno, riconosce i matrimoni omosessuali mentre in Oregon e
California i giudici li annullano. Infine, nel 2005 si sono aggiornati il
Canada, dove la decisione di estendere le nozze civili ai gay – che attende
ancora lo scontato voto del Senato – è stata presa anche per sanare
la contraddizione tra il divieto a livello federale e il nulla osta nella
maggioranza delle province; la Svizzera, dove un referendum del 5 giugno
ha approvato la legge federale introduttiva del partenariato; il Regno Unito,
che, dopo il Civil Partnership Act sulle unioni gay, sta attualmente
studiando forme più perfezionate per la tutela delle coppie di fatto;
la Spagna, quarto paese – dopo Olanda, Belgio e Canada – che, con la legge
n. 13 del 2005, assimila il matrimonio omosessuale a quello eterosessuale
(mentre le adozioni sono già state concesse dai Parlamenti di Catalogna,
Navarra, Paesi Baschi e Aragona). Per inciso, un magistrato ordinario di
Alicante nel luglio scorso ha già dato avvio al procedimento di
impugnazione della legge di fronte al Tribunal Constitucional per
contrarietà all’art. 32 della Costituzione spagnola, secondo cui
«L’uomo e la donna hanno diritto a contrarre matrimonio su basi di
piena uguaglianza giuridica».
In Italia è in discussione alla Camera la proposta di introdurre
il Patto civile di solidarietà, che, aperto indistintamente alle
unioni omosessuali e eterosessuali, garantirebbe loro il godimento dei diritti
sociali riconosciuti alle coppie sposate, senza tuttavia equipararle a
queste. L’introduzione dei Patti non modificherebbe l’istituto matrimoniale,
ma si affiancherebbe ad esso. E tale sembra – a nostro avviso – l’opzione
più conforme ai principi della nostra Costituzione.
Non è questa naturalmente la sede per giudicare l’estensione
dell’istituto matrimoniale partendo da una prospettiva sociologica o etica,
per quanto sia arduo distinguere in questa materia diritto e morale, per
lo meno la propria.
Né d’altra parte possiamo qui ragionare sull’esistenza o meno
di un senso comune secondo il quale – per dirla con Isaiah Berlin – «la
misura della libertà di una persona, o di un popolo, di scegliere
una vita conforme ai propri desideri deve essere valutata mettendola a confronto
con molti altri valori» sottratti, forse, alla cruda e formalistica
regola della maggioranza. È senz’altro superfluo ricordare che il
principio di maggioranza è a corredo delle nostre democrazie, ma forse
sarebbe opportuno chiedersi se sia naturale che decisioni così delicate
e trasformazioni così profonde siano alla mercé ora di una,
ora di un’altra maggioranza. O se, al contrario, a seconda delle questioni
trattate, sia ragionevole chiedere ai nostri rappresentanti un grado di
ponderazione variabile (lontanissimo sembra il monito di Cicerone nel “De
legibus” secondo cui «certi atti non diventano leciti nemmeno se
votati a maggioranza»).
Al di là delle considerazioni meta-giuridiche che non ci competono,
qui potremo unicamente interrogarci sulla compatibilità tra uno
dei principi cardine dei nostri ordinamenti positivi, quello di uguaglianza,
e i modelli generali di tutela delle coppie omosessuali sopra descritti.
C’è qualcosa di bizzarro nel fatto che tale principio sia (s)tirato
da un capo all’altro dei due pensieri in conflitto: quello “progressista”,
che si batte per l’uguaglianza «incondizionata» (come ha detto
Zapatero) e quello “conservatore”, che si appella all’uguaglianza sostanziale
per chiedere che due realtà affettive diverse siano trattate in
maniera differente.
Fondato appare dunque il sospetto che tale principio sia ormai il vessillo
scolorito in testa ad ogni marcia possibile.
La stessa scelta di un modello piuttosto che di un altro sembra dipendere
dall’utilizzo di una diversa nozione di uguaglianza. Se tale principio
è lo strumento con cui attribuire le medesime posizioni e possibilità
a tutti in maniera radicale e incondizionata, appare corretta l’estensione
del regime matrimoniale, prescindendo da ogni elemento di valutazione,
anche solo fattuale. Se, invece, esso è il criterio con cui disciplinare
in maniera uguale situazioni uguali e in maniera diversa situazioni diverse,
pare discenderne l’adozione del secondo modello sopra descritto.
L’opzione per l’una o per l’altra regolamentazione sembra comportare
la scelta tra l’affermazione dell’indifferenza rispetto a situazioni diverse,
da un lato, e il riconoscimento delle differenze dall’altro. Riconoscimento
da cui deriva anche quella tutela delle minoranze che costituisce un altro
principio dei nostri ordinamenti democratici.
Nel panorama italiano le proposte di istituzione dei cosiddetti PACS
prudentemente non fanno riferimento all’art. 29 della nostra Costituzione,
se non per ricordare in modo opportuno che la tutela della famiglia fondata
sul matrimonio non esclude affatto la protezione della convivenza di fatto.
Esse chiedono piuttosto l’introduzione di un’originale forma di tutela
per le coppie conviventi, in nome della dignità della persona, nel
rispetto della libertà di ciascuno di realizzarsi secondo le proprie
inclinazioni, ma tenendo anche conto, almeno per ora, del fatto che l’omosessualità
è una realtà diversa dall’eterosessualità. Sembrerebbe
che, ad avviso dei nostri rappresentanti, per «riconosce[re] e garanti[re]
i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità» – come recita l’art.
2 della nostra Costituzione – esistono vie meno artificiose rispetto all’equiparazione
di ciò che è diverso, vie che garantiscano una parità
di trattamento nella misura in cui le situazioni attinenti le unioni di
fatto siano identiche a quelle riguardanti le famiglie tradizionali (dall’uso
del nome agli obblighi di mantenimento, dal risarcimento del danno per lesioni
o morte del convivente al riconoscimento della pensione di reversibilità,
etc.).
Ciò non vuol dire che l’omosessualità non sia naturale
al pari dell’eterosessualità. Tutt’altro. L’omosessualità
è qualcosa di naturalmente diverso dall’eterosessualità,
e l’adozione di discipline ed istituti diversi sembra un via adeguata per
prestare maggiore attenzione a quelle differenze che riempiono di senso
ogni definizione. E per prestare maggior attenzione alla realtà,
a quel dato di fatto empirico che renderebbe non morale, ma al contrario
amorale la politica, in quanto solo ad esso risponde. (Serena Sileoni)
ARGENTINA – La Corte suprema dichiara l’incostituzionalità delle
leyes de obediencia debida e de punto final
Il 14 giugno 2005 la Corte suprema argentina, a maggioranza di 7 componenti,
in un auto relativo alla causa n. 17.768 ha dichiarato l’incostituzionalità
delle leggi di amnistia promulgate tra il 1986 e il 1987, la
l. n. 23492
, di punto final, e la
l. n. 23521
, di obediencia debida, e ne ha confermato l’annullamento deciso
con legge n. 25779 (che dichiarava la «nulidad insanable» delle
leggi di amnistia) promulgata nel settembre 2003.
Con questa pronuncia la Corte suprema ha convalidato numerose sentenze
di Corti inferiori che, a partire dal marzo 2001, avevano dichiarato l’incostituzionalità
delle cosiddette leyes del perdón che erano state approvate
negli anni ‘80 sotto la pressione militare. Le cause per crimini contro
l’umanità perpetrati durante la dittatura militare erano state riaperte
dopo che, nell’agosto 2003, il Parlamento argentino aveva annullato le leggi
di amnistia approvate nel 1986 e 1987 quando l’allora Presidente Raúl
Alfonsín, sostenuto da ribelli militari che si opponevano alle forze
armate ufficiali, fu costretto da pressioni economiche e politiche a decidere
di scagionare i militari dai reati commessi durante la dittatura sostenendo
l’approvazione di leggi che avrebbero dovuto pacificare il paese dopo i dolorosi
anni del regime militare e mettere al riparo la democrazia da possibili colpi
di mano dell'esercito.
La Corte suprema è giunta alla decisione del 2005 dopo aver
esaminato per tre anni il caso della scomparsa di due coniugi, il cileno
José Poblete e l’argentina Gertrudis Hlaczik, sequestrati nel 1978
con la loro figlia di appena otto mesi. La sentenza assume una rilevanza
notevole in quanto costituisce un precedente suscettibile di consentire
il giudizio di altre persone implicate nella repressione militare. Il primo
giudice argentino ad emettere una sentenza di incostituzionalità
delle leggi di amnistia è stato Gabriel Cavallo nel 2001 e, a seguire,
numerosi altri giudici di Corti inferiori (v. Palomar nn.
5
e 8
) hanno confermato questa pronuncia benché le Corti di appello
non la abbiano mai confermata. La svolta si è avuta con l’annullamento
parlamentare del 2003 delle leyes del perdón (v.
Palomar n. 15
) in base al quale nel novembre dello stesso anno la Cámara
Federal di Buenos Aires ha riavviato le principali cause per crimini
contro l’umanità commessi tra il 1976 e il 1983.
Il 25 agosto 2004, inoltre, la Corte suprema ha dichiarato l’imprescrittibilità
delle leggi contro i crimini contro l’umanità. (Pamela Martino)
AUSTRIA – Ratificato il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
L’11 maggio la Camera del Parlamento austriaco ha ratificato il Trattato
costituzionale europeo. La votazione si segnala per il fatto che un solo
parlamentare si è schierato contro la ratifica. Manca ora la ratifica
da parte della Camera delle Regioni, il cui voto negativo non potrebbe,
però, impedire la ratifica, ma solo allungarne i tempi. (Eleonora
Di Benedetto)
BELGIO – Revisione della Costituzione federale: introdotto l’art. 14
bis che prevede l’abolizione della pena di morte
Il Parlamento federale belga ha approvato una modifica alla Costituzione
inserendo nel Titolo II
l’articolo 14 bis
che recita: «La pena di morte è abolita». Come si
desume dai lavori preparatori, corollario naturale del principio contenuto
nell’art. 14 bis è, altresì, il divieto di estradizione
di una persona che rischi di essere sottoposta alla pena capitale in un
Stato terzo. In Belgio la pena di morte era stata precedentemente abolita,
per via legislativa, con la legge del 10 luglio 1996 che modificava il Codice
penale, mentre l’ultima esecuzione risale al 1950. (Emanuele Pedilarco)
CANADA – La Corte suprema interviene in materia di diritto alla salute:
dichiarati illegittimi l’articolo 15 LAM e l’articolo 11 LAH
Nella
sentenza Chaulli c. Quebec
, la Corte suprema lo scorso mese di giugno si è pronunciata
nuovamente in materia di diritto alla salute (v.
Palomar n. 20
), dichiarando illegittimi l’art. 15 della loi sur l’assurance maladie
e l’art. 11 della loi sur l’assurance-hospitalisation. Il ricorso
era stato presentato da un malato residente nel Quebec da diversi anni e
affetto da numerosi problemi di salute. Il ricorrente, su consiglio del proprio
medico, si era rivolto alla Cour Superieure per contestare il divieto
previsto dalle norme richiamate, di stipulare un’assicurazione con enti
ospedalieri privati al fine di ottenere trattamenti medici, ugualmente fruibili
nelle stesse strutture sanitarie pubbliche. Il divieto si riteneva in contrasto
con l’art. 7 della
Charte canadienne des droits et libertès
e con l’art. 1 della Charte des droits et libertès
de la personne du Quebec che tutelano il diritto alla vita e alla sicurezza
della persona. Il giudice di primo grado ed il giudice d’appello hanno rigettato
il ricorso ritenendo che pur essendoci un attentato ai diritti alla vita
e alla sicurezza della persona, questa violazione è conforme ai principi
di giustizia fondamentale.
La Corte suprema ha ribaltato le conclusioni a cui erano giunti i giudici
di primo e secondo grado ed ha accolto il ricorso. La Corte, ha rilevato
che l’art. 1 della Charte des droits et libertès de la persone
du Quebec ha una portata più ampia rispetto alla Charte canadienne
des droits et libertès poiché non menziona i principi
di giustizia fondamentale, pertanto tale caratteristica porta a ritenere
che il divieto di stipulare assicurazioni private viola i diritti fondamentali
della persona. I giudici della Corte pur riconoscendo alla loi sur l’assurance
malarie e alla loi sur l’assurance-hospitalisation una finalità
urgente e reale, quella di preservare il regime sanitario pubblico, tuttavia
sostiene che i mezzi adottati per il raggiungimento di tale scopo non sono
proporzionali. In definitiva, secondo la Corte, l’applicazione degli artt.
11 e 15 avrebbe condotto ad esiti discriminatori poiché avrebbe
consentito solo alle persone ricche che non hanno bisogno dell’assicurazione
di potersi curare presso strutture private e avrebbe costretto chi non
dispone di molte risorse a sopportare lunghe liste di attesa nelle strutture
pubbliche riducendo drasticamente la loro qualità di vita. (Giuseppe
Passaniti)
CANADA – Secondo la Corte suprema l’alcool-test non limita le libertà
fondamentali dell’individuo
Lo scorso mese di giugno, la Corte suprema ha accolto il ricorso presentato
da un pubblico ministero per appurare la legittimità del comportamento
di due poliziotti nel corso di controlli stradali. I conducenti erano
stati fermati perché sospetti di essere in stato d’ebbrezza. I
conducenti, sottoposti dai poliziotti all’alcool-test, sono stati arrestati.
I due uomini hanno lamentato la violazione dell’articolo 10 b) della
Charte canadienne des droits et libertès
poiché erano stati informati dei loro diritti (in
particolare dell’assistenza legale) solo successivamente all’arresto e
non al momento stesso come prescrive la Carta canadese. I giudici di primo
grado hanno assolto gli imputati, la Corte d’appello invece ha ordinato
per entrambi un nuovo processo pur riconoscendo l’avvenuta violazione dell’articolo
10 b) .
La Corte suprema nella sua
sentenza
, ha affermato che i poliziotti hanno agito nell’esercizio legittimo
delle loro funzioni e che tali poteri sono riconosciuti implicitamente nelle
disposizioni generali previste all’articolo 76.1 del Code de la route
del Manitoba e dall’articolo 254 del Code criminel. I giudici,
per valutare la legittimità di tali comportamenti, hanno invocato
i principi di common law. Nel caso specifico, la richiesta ai conducenti
di sottoporsi all’alcool-test è stata ragionevole e necessaria per
consentire ai poliziotti di compiere il proprio dovere. La restrizione dei
diritti previsti dall’articolo 10 b) è stata giustificata
ai sensi dell’articolo 1 della Charte . Infatti, la Corte ha ribadito
che l’obiettivo di diminuire le stragi stradali provocate dall’alcool, costituisce
per il governo un obiettivo prioritario e il ricorso a misure ragionevoli
di detenzione è strettamente collegato a tale scopo. Pertanto, la
limitazione al diritto di assistenza da parte di un avvocato è, giustamente,
sacrificato dalla necessità di realizzare tale obiettivo che risulta
essere proporzionale agli effetti positivi scaturenti da tali misure.
(Giuseppe Passaniti)
CANADA – La Corte suprema riconosce l’insindacabilità del Parlamento
nella gestione interna dei propri dipendenti
La Corte suprema nella
sentenza Canada c. Vaid
ha accolto il ricorso presentato dalla Camera dei Comuni avente ad
oggetto la competenza sulla gestione dei dipendenti del Parlamento.
Nel caso specifico, l’autista del Presidente della Camera dopo essere
stato licenziato, era stato reintegrato nel proprio posto di lavoro secondo
la disciplina prevista dalla
loi sur les relations de travail au Parlement
, ma non era stato reintegrato nelle proprie funzioni a causa
di una riorganizzazione degli uffici che aveva fatto divenire eccedente
quel posto di lavoro. L’impiegato si è rivolto alla Commission
canadienne des droits de la personne, lamentando una discriminazione
fondata sulla razza, il colore e l’origine etnica della persona. La Commissione
ha, quindi, inviato gli atti al Tribunale. Il Presidente della Camera ha
contestato la competenza del Tribunale in tale materia, sostenendo l’esistenza
del privilegio parlamentare nella gestione di tali affari che non sono soggetti
ad alcun controllo esterno. Il Tribunale ha rigettato l’eccezione presentata
dalla Camera, e lo stesso è avvenuto in seguito nei giudizi dinnanzi
alla Corte federale e la Corte d’appello federale.
La Corte suprema, ha invece riconosciuto il privilegio del Parlamento
nella gestione dei dipendenti, definendolo l’unico giudice sull’opportunità
e sulle modalità di esercizio di tale potere che è sottratto
a qualsiasi controllo giudiziale. La Corte, ricordando che il Costituente
canadese aveva preso come punto di riferimento per quanto riguardava i
privilegi parlamentari il Parlamento di Westminster, ha riconosciuto l’immunità
parlamentare in tutti i rapporti di lavoro con tutti gli impiegati che
lavorano per l’organo legislativo senza alcuna eccezione. Pertanto, la
Corte ha concluso che qualsiasi lagnanza lavorativa riguardante impiegati
del Parlamento può essere risolta solo in base alla loi sur les
relations de travail au Parlement e non secondo la disciplina ordinaria.
(Giuseppe Passaniti)
CANADA – La Corte suprema ordina l’espulsione di un attivista politico
per istigazione alla morte, al genocidio e all’odio
La Corte suprema nella
sentenza Mugesera c. Canada
si è pronunciata in relazione al provvedimento di espulsione
nei confronti di un attivista politico accusato di istigazione alla morte,
al genocidio e all’odio. L’imputato aveva tenuto nel 1992 in Ruanda un comizio
politico molto acceso tanto da costringere le autorità di polizia
del luogo ad emettere un mandato di arresto nei suoi confronti. Il soggetto
ha successivamente lasciato il Paese africano e si è trasferito in
Canada dove ha ottenuto la residenza permanente. Nel 1995 il Ministro della
cittadinanza e dell’immigrazione ha attivato la procedura prevista al paragrafo
27 (1) e 19 (1) della loi sur l’immigration al fine di ottenere l’espulsione
del soggetto per aver incitato alla morte, al genocidio, all’odio e aver
commesso un crimine contro l’umanità. Un arbitro aveva poi deciso
che le accuse erano fondate e aveva ordinato l’espulsione. La Sezione d’appello
del giudice dell’immigrazione e dello statuto dei rifugiati ha quindi confermato
tale decisione, mentre la prima sezione della Corte d’appello ha, successivamente,
respinto le accuse di istigazione ma ha accolto quelle relative al crimine
contro l’umanità. Infine la Corte d’appello federale ha respinto
tutte le accuse ed ha annullato il provvedimento di espulsione.
La Corte Suprema, ribaltando tale ultima decisione ha considerato legittima
l’espulsione constatando l’erronea applicazione delle norme de controle
da parte della Corte d’appello. I giudici della suprema Corte, nel
ribadire che gli elementi costitutivi del reato sono i medesimi nel diritto
del Ruanda ed in quello canadese, si sono cimentati in una disamina delle
singole fattispecie penali contestate all’imputato. Per quanto riguarda
l’incitamento alla morte previsto all’articolo 464 a) del
Code criminel
, la Corte ha concluso che il messaggio veicolato attraverso il discorso
tenuto dall’imputato aveva il fine di incitamento alla morte anche se il
fatto non è stato successivamente commesso. Il discorso, infatti,
era preordinato al fine di invitare l’uditorio ad uccidere gli oppositori
politici e tutti i loro alleati. Secondo i giudici, considerato il contesto
ed i massacri etnici allora in corso, il soggetto era consapevole del fatto
che il discorso sarebbe stato inteso come un incitamento ad uccidere gli
avversari politici. Per quel che concerne l’incitamento al genocidio, la
Corte ha affermato che la fattispecie penale richiede due requisiti: 1) l’incitazione
deve essere diretta e 2) deve essere pubblica. Essendo presenti entrambi
gli elementi, i giudici hanno ritenuto fondata anche quest’accusa. La Corte
suprema, inoltre, ha considerato sussistente il reato di incitamento all’odio
(su cui v. Palomar n. 21
) previsto all’articolo 319 del Code Criminel in quanto l’incitamento
era rivolto nei confronti di un gruppo identificabile, i Tutsi, e ai fini
dell’applicabilità della norma è sufficiente il semplice
incoraggiamento a commettere il reato a prescindere dal fatto che venga
commesso.
Infine, per quanto concerne il reato di crimini contro l’umanità,
la Corte suprema ha ritenuto che i tre elementi necessari perché
si consideri consumata questa fattispecie penale fossero tutti presenti.
Infatti, l’imputato ha commesso fatti proibiti dalla legge penale ed ha
rivolto, attraverso il suo discorso, degli attacchi pesanti contro la popolazione
civile e contro gruppi facilmente identificabili. I giudici della Corte
hanno quindi considerato esistenti i motivi posti a fondamento del procedimento
previsto al paragrafo 27 (1) e 19 (1) della loi sur l’immigration
e hanno ordinato l’espulsione dell’imputato.
La Corte suprema in una
decisione precedente
aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dagli avvocati
dell’imputato nel quale si contestava l’abuso di potere da parte del Ministro
della cittadinanza e dell’immigrazione dell’epoca e del Ministro della giustizia
e la parzialità della stessa Corte suprema. Il ricorso era volto
a richiedere la sospensione definitiva del procedimento di espulsione. Gli
avvocati sostenevano che i Ministri in questione avevano ricevuto pressioni
per fare appello alla decisione della Corte d’appello federale che aveva
annullato l’ordinanza di espulsione. Il Ministro della giustizia per ottenere
un verdetto favorevole da parte della Corte suprema sarebbe intervenuto al
fine di ottenere la nomina di uno dei due nuovi giudici. Nonostante la ricusazione
volontaria del giudice nominato, gli avvocati hanno sostenuto che il solo
fatto che quel giudice facesse parte della Corte, avrebbe recato un pregiudizio
all’imparzialità dell’organo.
La Corte suprema, dichiarando inammissibile il ricorso, ha considerato
legittimo e conforme alla legge il comportamento tenuto dai due Ministri
e ha definito il ricorso presentato dagli avvocati, un attacco gratuito
contro l’integrità dei giudici della Corte. (Giuseppe Passaniti)
CILE – La Camera dei Deputati approva la riforma costituzionale
Il 22 giugno 2005 la Camera dei Deputati cilena ha approvato il progetto
di Riforma della Costituzione.
Il 6 ottobre 2004, dopo quattordici anni di contrattazione, le forze
politiche rappresentate nel Senato avevano raggiunto un accordo storico
avente a oggetto la modifica di una parte della Costituzione del 1980,
entrata in vigore a seguito di un plebiscito fraudolento indetto durante
la dittatura. Nell’ultimo periodo del regime il generale Pinochet elaborò
disposizioni costituzionali volte a sancire il privilegio dell'esercito
e della classe dirigente che aveva appoggiato i militari, stabilendo inoltre
diverse regole per irrigidire il sistema. Il processo di modifica della
Costituzione è stato particolarmente travagliato proprio a causa
dalla previsione di un quorum molto elevato che è stato raggiunto
solo dopo più di un decennio dalla presentazione del progetto di
riforma. I senatori della coalizione di governo Concertación
Democrática, al potere dal 1990, e gli esponenti dello schieramento
di destra Alianza por Chile, hanno siglato l’accordo sotto la supervisione
del Ministro dell’interno José Miguel Insulza che rappresentava
l’Esecutivo.
Le riforme approvate dalla Camera prevedono la riduzione a quattro
anni del mandato presidenziale e l’eliminazione dell’inamovibilità
delle alte cariche militari, disponendo l’introduzione del potere presidenziale
di destituire il Comandante in capo delle Forze armate e il Capo della polizia
(Carabineros), previa consultazione del Senato. Si dispone inoltre
l’eliminazione della categoria dei senatori a vita: in particolare si prevede
la destituzione dei nove «senatori designati» e dell’ex presidente
Eduardo Frei, in carica dal 1994 al 2000.
Il testo approvato dai deputati sancisce che il Cile è uno Stato
unitario caratterizzato da un sistema amministrativo territorialmente decentrato;
gli organi dello Stato devono promuovere l’attuazione e il consolidamento
della regionalizzazione del paese, impegnandosi a garantire la realizzazione
di uno sviluppo equo e solidale tra le regioni, le province e i comuni
del territorio nazionale. In materia di cittadinanza si dispone che saranno
cileni a tutti gli effetti i figli di padre o madre cileni, ma si richiede
comunque che uno degli ascendenti in linea retta, di primo e secondo grado,
abbia acquisito la nazionalità del Cile che può essere concessa
anche per «grazia» dal Presidente. In ogni caso l’esercizio
dei diritti di cittadinanza è garantito solo a chi viva in Cile da
più di un anno.
Particolare rilievo assume il contenuto del progetto di revisione elaborato
in sede di Commissione per le riforme costituzionali, avente a oggetto
nuove competenze da conferire al Tribunale costituzionale. Per quel che
riguarda la composizione, tre membri del Tribunal Constitucional
(TC) saranno nominati dal Presidente della Repubblica, quattro saranno
eletti dal Congresso (di questi due scelti direttamente dal Senato e due,
su indicazione della Camera, verranno sottoposti al vaglio del Senato che
avrà l’ultima parola) e tre saranno eletti dalla Corte suprema con
votazione segreta.
Secondo il progetto i giudici del Tribunal Constitucional resteranno
in carica per nove anni e saranno soggetti a rinnovo parziale ogni tre
anni. I requisiti per la nomina sono il possesso del titolo di avvocato
da almeno 15 anni e il fatto di essersi particolarmente distinti nell’esercizio
della propria attività, sia essa professionale, accademica o amministrativa.
I membri del TC saranno inamovibili e non è prevista possibilità
di rielezione, salvo il caso di un giudice chiamato a sostituirne un altro
che lasci l’incarico prima della scadenza del mandato, in questo caso
il magistrato subentrante potrà essere rieletto. Dei tre giudici
indicati dalla Corte suprema uno avrà un mandato di tre anni, uno
di sei e uno di nove, chi verrà nominato per tre anni potrà
essere rieletto.
I magistrati del TC dovranno in ogni caso lasciare l’incarico al compimento
del settantacinquesimo anno di età. Il TC sarà suddiviso
in salas ed eserciterà le sue funzioni nell’ambito di ognuna
di esse salvo casi particolari e predeterminati in cui si riunirà
in seduta plenaria; il quorum previsto per la validità delle
decisioni è fissato nei 4/5 dei componenti, sia nel caso nelle
salas che nel caso del plenum.
Tra i compiti del TC elencati nel progetto rientra il sindacato di
costituzionalità delle norme di interpretazione delle disposizioni
costituzionali, delle leggi organiche costituzionali e delle norme dei
trattati internazionali, ma solo prima che essi siano ratificati dal Parlamento.
Il TC sarà competente a risolvere in ultima istanza le questioni
di costituzionalità sollevate dalla Corte suprema, dalle Corti di
appello e dal Tribunale elettorale. Le sentenze del TC saranno inappellabili
ma i giudici costituzionali avranno la facoltà di intervenire per
modificare errori di fatto o di diritto essi ritengano di aver commesso.
La modifica prevede inoltre un meccanismo volto a consentire la revoca
dei giudici del TC attualmente in carica e la nomina di nuovi membri. I
magistrati nominati dal Consiglio di sicurezza nazionale, secondo la revisione,
saranno designati dal Presidente.
Da ultimo, il progetto di riforma dispone che le Forze dell’ordine
e della sicurezza pubblica siano alle dirette dipendenze del Ministro
titolare del dicastero della difesa nazionale fino a quando il Congresso
provveda all’emanazione di una legge che istituisca un Ministero esclusivamente
incaricato della tutela e salvaguardia della pubblica sicurezza.
Attualmente il testo della Riforma, così come licenziato dalla
Camera dei deputati, è all’esame del Senato. (Carla Bassu)
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – Resa una sentenza sulla dissoluzione
del partito politico curdo Emek Partisi da parte della Corte costituzionale
turca
La Corte europea dei diritti dell’uomo il 31 maggio del 2005 ha emesso
una
sentenza
relativa alla dissoluzione del Emek Partisi (Partito dei lavoratori
curdi, d’ora in poi EP) da parte della Corte costituzionale turca.
Il 22 marzo del 1996 il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione
della Turchia aveva presentato un ricorso dinnanzi alla Corte costituzionale
per lo scioglimento del partito EP, accusando lo stesso di avere violato
la Costituzione e la legge sui partiti politici. Inoltre il contenuto e
gli obbiettivi del programma dell’EP avrebbero rappresentato, a detta del
richiedente, un pericolo per l’integrità territoriale e l’unità
della nazione e della lingua ufficiale dello Stato.
Il 24 giugno 1996 l’avvocato dell’EP nella sua relazione difensiva
affermava che il Procuratore generale nel presentare ricorso alla Corte
costituzionale mostrava di ignorare la realtà esistente in Turchia,
sostenendo l’unicità della lingua turca ai fini della conservazione
dell’unità della nazione, rispetto alla quale l’EP avrebbe costituito
un pericolo in quanto volto a creare una minoranza contraria all’unità
della Turchia. Di conseguenza, sosteneva l’avvocato difensore dell’EP,
l’unico vero motivo della richiesta di dissoluzione del partito curdo poteva
essere individuato nella volontà di impedire ai lavoratori di fare
politica, al fine di relegarli nella condizione di meri spettatori.
Il 14 febbraio del 1997 la Corte costituzionale turca si era pronunciata
a favore della dissoluzione dell’EP affermando innanzitutto che tutte
le persone che vivono sul territorio della Turchia, qualunque sia la loro
origine dal punto di vista etnico, formano una unità che si esprime
nella comune cultura turca, e che tutte queste persone godono dello status
di cittadini turchi e costituiscono la nazione turca.
Di conseguenza lo statuto e il programma dell’EP «costituivano
una minaccia per l’integrità territoriale dello Stato, per l’unità
della nazione e della sua lingua ufficiale». La Corte costituzionale
turca nella sua sentenza ha inoltre richiamato il Trattato di Losanna
secondo cui la lingua o l’origine etnica non sono sufficienti per accordare
ad un gruppo lo status di minoranza; inoltre i cittadini curdi godono degli
stessi diritti dei cittadini turchi e affermare il contrario significherebbe
legittimare le azioni dei gruppi terroristici.
Sempre nella sentenza del giudice costituzionale turco si legge che
«se si esamina il programma dell’EP nel suo insieme, si comprende
chiaramente il significato di termini quali “imperialismo”, “oppressione
dei curdi”, “lavoratori turchi e curdi”». Queste espressioni, con la
scusa di promuovere lo sviluppo della lingua curda, avrebbero invece il
fine di costituire una minoranza curda in grado di opporsi e di minacciare
l’integrità territoriale e l’unità nazionale della Turchia.
L’EP avrebbe pertanto favorito il separatismo e la divisione della nazione
turca e quindi il suo scioglimento si sarebbe reso «necessario all’interno
di una società democratica».
I ricorrenti hanno adito la Corte di Strasburgo sostenendo che questa
sentenza della Corte costituzionale turca relativa alla dissoluzione dell’EP
avrebbe violato il loro diritto alla libertà di associazione garantito
dall’art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (di seguito
CEDU).
L’art. 11 della CEDU garantisce infatti la libertà di associazione
e stabilisce che la stessa possa essere limitata solo con legge, nei casi
in cui ciò si renda «necessario in una società democratica»
per garantire la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, la difesa
dell’ordine pubblico o la prevenzione del crimine, la tutela della salute
e della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
La Corte europea dei diritti umani nella sua sentenza ha cercato dunque
innanzitutto di individuare nel caso dell’EP l’esistenza o meno dei presupposti
che l’art. 11 prevede affinché si possa limitare la libertà
di associazione.
Al proposito il Governo della Turchia ha sostenuto che in un periodo
in cui il terrorismo minaccia l’integrità territoriale causando
milioni di vittime, i dirigenti dei partiti politici devono astenersi
dal fare delle dichiarazioni volte a sostenere i gruppi terroristici, a
riprendere le loro tesi o a difenderli. Di conseguenza la dissoluzione
dell’EP avrebbe rappresentato la risposta ad un prevalente bisogno sociale
per la salvaguardia dell’ordine pubblico.
Al proposito la Corte europea osserva però che l’EP è
stato sciolto prima che potesse iniziare le sue attività, solo sulla
base del suo programma politico, che viene quindi assunto quale punto di
riferimento nel giudizio in questione.
Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo un
partito politico può sostenere delle campagne in favore del cambiamento
legislativo o della struttura costituzionale dello Stato alle seguenti
condizioni: 1) che i mezzi utilizzati siano legali e democratici; 2) che
i cambiamenti proposti siano anch’essi compatibili con i principi di uno
Stato democratico. Da ciò discende che un partito politico che istighi
alla violenza, che proponga un programma politico contrario ai principi e
alle regole democratiche o che voglia limitare i diritti di libertà
riconosciuti dallo Stato non possa godere della protezione dell’art. 11
della CEDU.
La Corte rileva però che all’interno del programma politico
dell’EP non è possibile rinvenire espressioni o dichiarazioni finalizzate
a sovvertire l’ordine democratico dello Stato turco e che in esso è
assente qualsivoglia riferimento all’uso della forza per conseguire scopi
politici.
Di conseguenza lo scioglimento dell’EP non può essere considerato,
secondo la Corte di Strasburgo, rispondente ad un «prevalente bisogno
sociale», e non può essere ugualmente giustificato come «necessario
all’interno di una società democratica», e costituisce pertanto
una violazione dell’art. 11 della CEDU. (Arianna Pitino)
CROAZIA – La Corte costituzionale si pronuncia sulla libertà di
associazione
La Corte costituzionale della Repubblica croata, con
decisione
del 24 maggio 2005, ha annullato l’art. 53 dell’Atto di riforma della
legge sul lavoro.
Tale disposizione introduceva nella legge sul lavoro un nuovo art.
187.a che stabiliva che i contratti collettivi di lavoro potessero prevedere
l’obbligo per i lavoratori non membri di sindacati di pagare un contributo
per l’assistenza finanziaria («contributo di solidarietà»).
Secondo i ricorrenti, la disposizione in questione violava gli artt.
43 e 59 della
Costituzione
il cui art. 43 tutela la libertà di associazione, prevedendo
il diritto di costituire, associarsi, o recedere liberamente da partiti
politici, sindacati ed altre associazioni. La libertà di associazione
può essere limitata nel caso in cui siano minacciati l’ordine costituzionale
democratico e l’indipendenza, l’unità o l’integrità territoriale
della Repubblica. L’art. 59, più nel dettaglio, prevede il diritto
di costituire, associarsi o recedere da associazioni sindacali, allo scopo
di tutelare gli interessi economici e sociali di lavoratori e datori di
lavoro.
La Corte costituzionale, interpretando gli artt. 43 e 59, soprattutto
nella parte in cui tutelano la libertà di recedere da associazioni
e sindacati, sostiene che la Costituzione non garantisce solo la libertà
di associazione positiva – intesa come libertà di costituire associazioni
e sindacati, di associarsi e di recedere dagli stessi – ma anche la libertà
di associazione negativa – intesa come libertà di non aderire ad alcuna
associazione. Pertanto, ciascun lavoratore ha il diritto e la libertà
di scegliere se aderire o meno ad un’associazione sindacale, senza che
tale scelta comporti alcuna discriminazione.
La nuova legge sul lavoro obbligava anche i lavoratori non membri di
sindacati al pagamento del contributo di solidarietà, in seguito
alla conclusione del contratto collettivo, che entra in vigore se confermato
dai lavoratori attraverso un referendum.
I datori di lavoro ed i sindacati finiscono così per raggiungere
un accordo su un obbligo – il contributo di solidarietà – vincolante
anche per i terzi che non hanno partecipato alle negoziazioni. D’altra
parte, il contributo di solidarietà costituisce un reddito sia per
l’associazione sindacale che per i lavoratori membri. Pertanto, finisce
per essere un obbligo imposto dai contratti collettivi ai lavoratori non
membri di sindacati che non partecipano in alcun modo alla formazione degli
accordi.
Tale imposizione, secondo la Corte, viola la libertà di associazione.
Infatti, ogni lavoratore ha il diritto di associarsi ad un sindacato,
assumendo i diritti e gli obblighi che derivano dallo status di membro.
Può inoltre recedere dal sindacato, liberandosi dall’obbligo di
pagare ogni forma di contributo. I lavoratori non membri del sindacato,
invece, non possono liberarsi dall’obbligo di pagare il contributo di solidarietà.
Ne consegue un ovvio effetto discriminatorio, che, a giudizio del giudice
costituzionale, giustifica l’abrogazione dell’art. 53 Cost. (Maria Dicosola)
EGITTO – Referendum costituzionale per la riforma delle elezione presidenziali
Il 25 maggio i cittadini egiziani sono stati chiamati e decidere se
approvare la riforma dell’art. 77 della Costituzione e hanno votato in maggioranza
in favore di essa. Questo emendamento prevede l’«apertura» a
più di un candidato della corsa elettorale alla carica presidenziale,
ma prevede anche altresì che essa sia soggetta ad alcune pesanti
condizioni. I candidati indipendenti, per esempio, dovranno avere l’appoggio
di almeno 65 dei 444 componenti il Parlamento egiziano, mentre la candidatura
di quelli di nomina politica dovrà essere «approvata»
da una commissione parlamentare. Nonostante i gruppi di opposizione siano
insorti, e abbiano fatto appello alla popolazione di disertare le urne,
il partito filo governativo, forte della sua maggioranza del 90%, ha celermente
approvato la riforma in aula ed ha esortato i cittadini a dare il consenso
alla riforma. Coloro che si opponevano hanno invece sostenuto che il Presidente
Mubarak abbia orchestrato null’altro che un intervento fittizio per soddisfare
le richieste del governo americano per una democratizzazione del sistema
egiziano, allentando così la pressione sul suo esecutivo e garantendosi
l’ennesimo mandato della durata di sei anni. È altrettanto vero,
però, che prima della eventuale riforma, in caso di elezioni presidenziali,
agli elettori era concesso solamente di scegliere se votare o meno un candidato
indicato dal Parlamento. Apparentemente dunque si tratterebbe, tutto sommato,
di un primo segnale di un processo di democratizzazione messo in agenda da
Mubarak. Il nuovo atteggiamento è stato tuttavia immediatamente contraddetto
dai pestaggi condotti da poliziotti in borghese e sostenitori del Presidente
avvenuti nei confronti di alcuni manifestanti contro il referendum. (Sara
Pennicino)
EMIRATI ARABI UNITI – Vietato il velo alle impiegate della pubblica amministrazione
Arriva dalla capitale degli Emirati arabi uniti, Abu Dhabi, il divieto
per le impiegate nella pubblica amministrazione di portare il niqàb
(la copertura del volto ad eccezione degli occhi). L’Ente di gestione
dell’amministrazione pubblica di Abu Dhabi ha inteso, con tale decisione,
arginare il fenomeno dell’assenteismo dal lavoro causato dalla pratica del
velo che non consentirebbe di individuare le impiegate assenti.
Sulla questione è intervenuto l’autorevole responso giuridico
( fatwa) dello sheikh Ahmad al-Kabisi che ha fornito un’interpretazione
restrittiva dei versetti coranici, spiegando come l’obbligo del niqàb
sarebbe imposto alle sole mogli del profeta in quanto madri dei fedeli.
Secondo una tale visione sarebbe consentito alle donne mostrare il proprio
volto in pubblico e, dunque, la decisione di proibire il velo risulterebbe
legittima. (Nicoletta Scattone)
ESTONIA – Sentenza della Corte suprema sul divieto di mandato imperativo
La Corte suprema estone, con una
sentenza
del 2 maggio 2005, si è pronunciata sul divieto di mandato imperativo.
Il giudizio è stato promosso da alcuni deputati che avevano abbandonato
il gruppo parlamentare di origine ed avevano richiesto alla competente giunta
dell’organo legislativo l’autorizzazione alla registrazione di un nuovo
gruppo. A seguito della risoluzione del 14 dicembre 2004 con la quale la
giunta negava tale registrazione, i parlamentari facevano ricorso chiedendo
l’annullamento della risoluzione e la dichiarazione di incostituzionalità
degli artt. 40, c. 1 e 41, c. 3 – che prevedono un parallelismo obbligatorio
tra l’appartenenza ad un gruppo parlamentare e la provenienza dal partito
ad esso corrispondente – e 41, c. 1 – limitante il diritto a presentare domanda
di registrazione di un gruppo politico al termine di cinque giorni dalla prima
sessione del Parlamento – della legge che disciplina l’organizzazione del
Parlamento. Le prime due disposizioni citate sarebbero, secondo i ricorrenti,
contrastanti con l’art. 62 Cost. sul libero mandato, con l’art. 71 Cost.,
secondo cui la legge deve limitarsi a stabilire le regole procedurali per
la formazione di un gruppo parlamentare, non anche i presupposti, e con l’art.
12 Cost. sul principio di eguaglianza.
I parlamentari sono infatti tenuti a restare nel gruppo corrispondente
al partito con cui si sono candidati e, se volessero uscirne, non potrebbero
formare un nuovo gruppo e si vedrebbero così privati dell’esercizio
di alcuni diritti di partecipazione ai lavori che sono garantiti non ai
singoli eletti in quanto tali, ma ai gruppi stessi. La terza disposizione
sarebbe, invece, contraria al principio di proporzionalità ex art.
11 della Costituzione, poiché l’obiettivo di garantire la stabilità
e prevenire la frammentazione all’interno del Parlamento potrebbe, sempre
secondo i ricorrenti, essere ottenuto con mezzi meno rigidi.
Quanto al presunto contrasto con l’art. 71 della Costituzione, la Corte
suprema lo ha ritenuto infondato, in quanto non va inteso come divieto il
silenzio sulla facoltà del legislatore di disciplinare anche i presupposti
e le condizioni per la creazione di un gruppo parlamentare. Quanto alla
conclamata contrarietà con i principi di eguaglianza e di divieto
di mandato imperativo, la Corte ha statuito che tali principi non sono assoluti
e le loro limitazioni possono essere costituzionalmente legittime se proporzionali
e necessarie rispetto agli scopi da raggiungere, vale a dire la garanzia
di efficienza dei lavori parlamentari e il rispetto della volontà
dell’elettorato. Tali scopi sono, a parere della Corte, idonei a giustificare
le limitazioni al divieto di mandato. Più precisamente, il valore
principale da bilanciare con il principio della libertà del mandato
è proprio la tutela della volontà del corpo elettorale, senza
la quale la garanzia di efficienza dei lavori parlamentari non sarebbe sufficiente
a difendere le limitazioni legislative alla formazione di nuovi gruppi politici.
Premessa dunque la rilevanza del divieto di mandato imperativo nell’esercizio
delle funzioni politiche, la Corte ha concluso ritenendo che le restrizioni
previste dagli articoli impugnati siano in armonia con la Costituzione perché
serventi in misura proporzionale un altro principio altrettanto importante,
quello del rispetto della volontà degli elettori e, solo in subordine,
quello dell’efficienza dei lavori parlamentari. Per tali motivi, la Corte
ha rigettato la questione di incostituzionalità e la richiesta di
annullamento della risoluzione impugnata dai ricorrenti. (Serena
Sileoni)
FRANCIA – Fallito il referendum per la ratifica del Trattato che adotta
una Costituzione per l’Europa
Il 29 maggio 2005 in Francia si è svolto il referendum per la
ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa.
La consultazione popolare costituiva l’ultima fase della procedura
di ratifica, resa possibile in seguito alla revisione costituzionale promulgata
l’1 marzo 2005 (v. Palomar
n. 21
), che eliminava gli ostacoli di ordine costituzionale alla ratifica,
evidenziati dal Consiglio costituzionale nella decisione del 19 novembre
2004 (v. Palomar n. 20
). Secondo il Conseil Constitutionnel, infatti, la revisione costituzionale
si era resa necessaria perché fossero recepite nell’ordinamento
francese le disposizioni che modificavano «le condizioni essenziali
di esercizio della sovranità», attribuendo nuove competenze
all’Unione o modificando le condizioni di esercizio delle competenze già
attribuite. La revisione inoltre era funzionale all’esercizio delle nuove
prerogative attribuite dal Trattato ai Parlamenti nazionali.
Durante la campagna referendaria, il Consiglio costituzionale e il
Consiglio di Stato sono stati aditi più volte in merito al contenzioso
relativo agli atti preparatori alla consultazione.
I ricorsi, sebbene tutti rigettati, hanno consentito di risolvere alcune
questioni controverse relative alla costituzionalità del Trattato,
alla portata della sua ratifica, alla legalità dell’informazione
diffusa ai cittadini e alle competenze del Consiglio costituzionale e del
Consiglio di Stato.
In primo luogo, il Consiglio costituzionale si è pronunciato
in merito al
decreto n. 2005-218
del 9 marzo 2005, con il quale è stato sottoposto a referendum
il progetto di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato costituzionale.
Secondo il Conseil, tale progetto di legge deve essere oggetto davanti
a ciascuna Assemblea di una dichiarazione seguita da un dibattito solo in
seguito alla decisione del Presidente della Repubblica di sottoporlo a referendum,
ai sensi dell’art. 11 Cost. Nessuna disposizione costituzionale, inoltre,
dispone che il progetto di legge sia firmato dal Primo Ministro e depositato
presso una delle due Camere. I redattori del progetto di legge sottoposto
a referendum, infine, non sono obbligati a fare esplicito riferimento alla
decisione del Consiglio costituzionale del 19 novembre 2004. Come si legge
nella
decisione
del Conseil constitutionnel del 25 maggio 2005, infatti, non
è contraria alla Costituzione l’assenza di un espresso riferimento
alla decisione del Consiglio costituzionale nel progetto di legge annesso
al decreto contestato, in quanto la Costituzione è stata riformata
proprio in attuazione di tale decisione ed a queste condizioni il popolo
francese è stato chiamato a votare.
Lo stesso progetto di legge, inoltre, proponendosi esclusivamente l’obiettivo
di autorizzare la ratifica del Trattato costituzionale senza nascondere
una sostanziale revisione della Costituzione, non comporta il rischio che
gli elettori siano tenuti all’oscuro delle conseguenze del loro voto. Il
Consiglio costituzionale sostiene tale argomentazione nella
decisione
del 19 maggio 2005, affermando che il titolo XV della Costituzione
è stato già riformato con la legge costituzionale n. 2005-404.
In secondo luogo, il Consiglio costituzionale ha precisato che il
decreto n. 2005-237
del 17 marzo 2005 sull’organizzazione del referendum non ha violato
le esigenze di chiarezza e trasparenza delle consultazioni referendarie,
il principio di uguaglianza tra gli elettori, né l’art 4 della Costituzione,
secondo il quale «i partiti e i gruppi politici concorrono all’espressione
del suffragio», sebbene sia stato sostenuto che agli elettori era
stato inviato, a cura dell’amministrazione, esclusivamente il testo di legge
ed il Trattato annesso, senza l’indicazione degli orientamenti dei partiti
politici abilitati a partecipare alla campagna referendaria, e non era stata
fissata una data limite per il recapito dei documenti elettorali. Il Consiglio
costituzionale, inoltre, nella stessa decisione, ha precisato che nessun
principio costituzionale impone che le consultazioni elettorali abbiano luogo
la domenica: la data del 29 maggio, è, pertanto, pienamente legittima.
In merito all’art. 3 dello stesso decreto, il Consiglio costituzionale,
con
decisione
del 7 aprile 2005, ha stabilito che è necessario inviare agli
elettori il progetto di legge sottoposto a referendum corredato dall’esposizione
dei motivi che giustificano la consultazione referendaria: l’esposizione
dei motivi, infatti, rispettando l’economia generale del testo e non avendo
carattere apologetico, non è tale da alterare la sincerità
dello scrutinio. Il Conseil è tornato ad esaminare l’esposizione dei
motivi allegati al progetto di legge nella successiva decisione del 19 maggio
2005, nella quale ha sottolineato che quest’ultima risponde all’esigenza
di descrivere le principali caratteristiche del progetto e l’interesse che
giustifica la sua adozione. Anche il riferimento alla decisione costituzionale
del 19 novembre 2005 contenuta nell’ultimo paragrafo dello stesso testo, non
fornisce informazioni errate né di natura tale da indurre in errore
gli elettori, dichiarando che il Trattato, nel rispetto della tradizione
costituzionale francese, tutela i principi di laicità e uguaglianza
dei diritti e dei doveri di tutti i cittadini, senza distinzione di origine,
sesso, razza o religione. Inoltre, con la
decisione
pronunciata lo stesso giorno su richiesta del partito Génération
Ecologie ed altri ricorrenti, il giudice costituzionale ha affermato
la legittimità dei criteri adottati dall’art. 3 del decreto di organizzazione
del referendum per l’abilitazione dei partiti politici alla partecipazione
alla campagna referendaria. Spetta infatti al potere regolamentare il compito
di rendere applicabili le disposizioni che disciplinano le consultazioni
elettorali, stabilendo le condizioni alle quali alcuni partiti possono essere
abilitati a partecipare alla campagna referendaria. Inoltre i criteri di
selezione fissati, avendo carattere obiettivo, non violano il principio
di uguaglianza tra partiti o gruppi politici né l’art. 4 Cost.
Infine, il Consiglio costituzionale, nella decisione resa il 24 marzo
2005, ha dichiarato non contrario a regole o principi di valore costituzionale
il
decreto n. 2005-238
del 17 marzo 2005 relativo alle modalità di organizzazione della
campagna referendaria.
Il Consiglio costituzionale si è invece dichiarato incompetente
a pronunciarsi sulla richiesta del partito Rassemblement pour la France
(RPF) di annullare la decisione con la quale il Ministro degli affari
esteri aveva disposto una campagna di informazione governativa che comportava
l’affissione sulla strada pubblica di manifesti che riproducevano il contenuto
di alcune disposizioni del Trattato costituzionale (Cons. Cost.,
dec. 3 maggio 2005
).
Pertanto, adito in merito alla medesima questione, il juge des référés
si è pronunciato con l’
ordonnance
del 9 maggio 2005. Secondo il ricorrente, la decisione contestata violava
il primo comma dell’art. 52-1 del codice elettorale, che vieta l’uso di
ogni forma di pubblicità commerciale, attraverso la stampa o ogni
altro mezzo di comunicazione audiovisiva. Risultavano inoltre violati, a
giudizio del RPF, il penultimo comma dell’art. 52-1 dello stesso codice e
l’art. 11 della legge 11 marzo 1988, che stabiliscono che nessuna associazione
finanziaria né alcun mandatario finanziario di un partito politico
possono ricevere, direttamente o indirettamente, contributi o aiuti materiali
da parte di una persona morale di diritto straniero. Il Consiglio di Stato
ha tuttavia rigettato il ricorso, affermando, in merito al primo motivo di
ricorso, che l’art. 52-1 prescrive un divieto che si applica alla stampa
ed ai mezzi di comunicazione audiovisiva e non all’affissione e, in secondo
luogo, che la campagna informativa del Governo non è in alcun rapporto
con il finanziamento di un partito o di un gruppo politico.
Con l'
ordonnance
del 13 maggio 2005, il juge de référés del
Consiglio di Stato ha affermato che la distribuzione tra gli alunni dei
licei francesi di brochures relative al Trattato che adotta una Costituzione
per l’Europa, perseguendo esclusivamente uno scopo informativo, non comporta
una violazione grave e manifestamente illegale dei principi della libertà
di espressione del voto e della neutralità del servizio pubblico.
Infine, il juge des référés, con
ordonnance
del 27 maggio 2005, ha rigettato il ricorso volto ad ottenere l’annullamento
della decisione con la quale il Ministro della Giustizia ha negato ai deputati
l’autorizzazione per l’ingresso all’interno degli istituti penitenziari
in funzione dell’organizzazione di dibattiti sulla Costituzione europea.
Tale rifiuto, infatti, non si pone in contrasto con il diritto di voto dei
detenuti, da una parte, né con la libertà di espressione, di
informazione e di comunicazione dei parlamentari, dall’altra, in quanto l’art.
719 c.p.p., sul quale i ricorrenti fondavano la richiesta, autorizza l’ingresso
dei deputati in tali istituti al solo scopo di verificare che le condizioni
di detenzione garantiscano il rispetto della dignità della persona.
Pertanto, i detenuti non sono privati del diritto di esercitare le libertà
fondamentali, ma è necessario un bilanciamento tra queste ultime e
le esigenze connesse alla detenzione. Tale bilanciamento comporta il sacrificio
della libertà di riunione rispetto all’esigenza della detenzione.
La Francia, in seguito all’esito negativo del referendum, non può
ratificare il Trattato costituzionale, che pertanto non entrerà
in vigore.
I risultati del referendum sono stati proclamati dal Consiglio costituzionale,
con
decisione
del 1 giugno 2005. La maggioranza della popolazione francese ha espresso
parere negativo sulla ratifica del Trattato costituzionale: al quesito «Approvate
il progetto di legge che autorizza la ratifica del Trattato che adotta
una Costituzione per L’Europa?», 15.449.508 cittadini – pari al 50,3%
dei votanti – ha risposto “no”, a fronte di 12.808.270 cittadini – corrispondenti
al 44,18% dei votanti – che hanno risposto affermativamente.
Numerosi sono stati i commenti al risultato del referendum francese,
di particolare rilevanza considerando soprattutto che, per la prima volta
nella storia della V Repubblica, i francesi hanno risposto negativamente
ad una consultazione sull’Unione europea. Due motivazioni, in particolare,
sono state messe in luce: l’insoddisfazione nei confronti delle politiche
economiche e sociali del Governo nazionale, da una parte, e il timore che
l’integrazione europea comporti il rischio della riduzione delle garanzie
dello Stato sociale, dall’altra. (Maria Dicosola)
FRANCIA – Dichiarate conformi alla Costituzione alcune modifiche apportate
al Regolamento del Senato
Con
decisione n. 2005-515 DC
del 19 maggio 2005, il Consiglio costituzionale ha dichiarato conforme
alla Costituzione la
risoluzione
del 10 maggio 2005, con la quale è stato modificato il regolamento
del Senato in attuazione della legge finanziaria n. 2001-692 del 1 agosto
2001.
La risoluzione comprende quattro gruppi di disposizioni.
Gli artt. 1, 2, 4 e 6 hanno un contenuto esclusivamente formale: pur
modificando alcune espressioni nel testo legislativo, resta invariato
il principio, già espresso sia nell’art. 42 della legge finanziaria
del 2001, sia nell’art. 40 dell’ordinanza organica del 2 gennaio 1959, secondo
il quale la seconda parte del progetto di legge finanziaria non può
essere discussa prima dell’approvazione della prima parte. Qualora il Senato
non approvi la prima parte del progetto di legge finanziaria, l’intero
progetto di legge si considera rigettato, come prevede l’art. 47 bis del
regolamento del Senato, il quale conferma l’indirizzo espresso dal Conseil
Constitutionnel nella decisione sulla legge finanziaria per il 1980
(
decisione n. 79-110
del 24 dicembre 1979).
L’art. 3 della risoluzione del 10 maggio 2005 ha invece comportato
una modifica sostanziale del contenuto dell’art. 46 del regolamento del
Senato. Il primo paragrafo dell’art. 3 della risoluzione modifica il primo
comma dell’art. 46 del regolamento, stabilendo che gli emendamenti parlamentari
possono riguardare esclusivamente crediti che siano stati oggetto di un
voto. Il secondo paragrafo apporta una modifica al secondo comma dell’art.
46, sostituendo l’espressione «crediti di missione» all’espressione
«crediti di budget» nell’attuale formulazione dell’articolo,
che prevede l’irricevibilità degli emendamenti volti ad aumentare
un credito di budget oltre la somma stabilita dal Governo. Il terzo
paragrafo dell’art 3 abroga l’ultimo comma dell’art. 46 del regolamento del
Senato, che prevedeva per i crediti di budget solo un dibattito sommario,
salvo i casi di discussione degli emendamenti.
L’art. 5 della risoluzione inserisce nel regolamento del Senato un
nuovo art. 47 bis-1, il quale prevede che la Conferenza dei presidenti
stabilisce, previa proposta della commissione finanziaria, le modalità
di organizzazione della discussione della legge finanziaria. Questa regola
non modifica l’attuale prassi del Senato, ma le fornisce una base legale
e formalizza un allargamento delle competenze della Conferenza dei presidenti.
Adito dal presidente del Senato l’11 maggio 2005, il Consiglio costituzionale
ha affermato la conformità alla Costituzione delle modifiche apportate
al regolamento, in quanto queste ultime, limitandosi ad attuare la legge
finanziaria del 2001, non violano alcuna regola né alcun principio
di valore costituzionale. (Maria Dicosola)
GERMANIA – Il Tribunale costituzionale boccia la legge di ratifica del
mandato di arresto europeo
Con una
decisione
del 18 luglio i giudici di Karlsruhe hanno dichiarato l’illegittimità
costituzionale della legge di ratifica del mandato di cattura europeo.
La questione trae origine dalla richiesta di estradizione da parte di un
giudice spagnolo di un cittadino tedesco di origine siriana sospettato
di essere uno dei più stretti collaboratori in Europa di Osama Bin
Laden. Questo cittadino tedesco si trovava in stato di arresto dal novembre
2004 a seguito della richiesta di estradizione formulata da un giudice spagnolo
sulla base della legge di ratifica tedesca del mandato di cattura europeo.
La Corte ha ritenuto che le disposizioni della legge in questione violassero
alcuni diritti fondamentali garantiti dal Grundgesetz e l’ha, quindi,
dichiarata incostituzionale. In particolare, il contrasto deriverebbe
dalla violazione del divieto di estradare cittadini tedeschi sancito dall’art.
16, c. 2, della Legge fondamentale. Tale disposizione ammette, infatti,
la possibilità di sospendere la suddetta garanzia solo a determinate
condizioni. La sospensione può essere disposta solo per mezzo di
una legge ordinaria dalla quale risulti che il legislatore abbia effettuato
un bilanciamento di valori che giustifichi la sospensione della garanzia
offerta ai cittadini tedeschi dall’art. 16, c. 2. Ulteriore requisito da
rispettare per la sospensione del divieto di cui all’art. 16, c. 2,
Grundgesetz è la possibilità di appellare la decisione
sull’estradizione dinnanzi ad un tribunale. Data l’assenza di tali requisiti,
la Corte tedesca ha annullato la legge in questione, sottolineando che
una nuova legge in materia dovrebbe provvedere in tal senso. A seguito
della decisione del Tribunale costituzionale il cittadino sospettato di essere
parte dell’organizzazione terroristica Al-Qaeda è stato liberato
e la richiesta di estradizione rigettata. (Eleonora Di Benedetto)
GERMANIA – Manca la firma del Presidente alla ratifica del Trattato che
adotta una Costituzione per l'Europa
Il Presidente della Repubblica federale tedesca ha sospeso la firma
della legge di ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.
Nonostante la recente approvazione con un consenso elevatissimo del Trattato
costituzionale da parte di entrambe le Camere del Parlamento tedesco (al
Bundestag i voti contrari sono stati solo 23, mentre la ratifica
da parte Bundesrat è avvenuta con il voto favorevole dei
rappresentanti di 15 Länder su 16), il Presidente Köhler
ha preso tempo. Ha, infatti, comunicato che non intende firmare la legge
di ratifica prima che il Tribunale costituzionale si sia espresso sulla
sua costituzionalità (analogo comportamento tenne l’allora Presidente
tedesco quando venne messa in dubbio la costituzionalità della legge
di ratifica del Trattato di Maastricht). La Corte tedesca è stata,
infatti, chiamata in causa da un parlamentare della CSU che lamenta l’incostituzionalità
della legge di ratifica. Secondo il ricorrente, poiché l’entrata
in vigore della Costituzione europea modificherebbe completamente l’assetto
costituzionale tedesco, la legge di ratifica dovrebbe essere assoggettata
al giudizio popolare e, quindi, sottoposta a referendum. Questo, in quanto,
al Parlamento è attribuito il potere di modificare in parte e non
in toto la Grundgesetz . Per una revisione totale è
necessaria una decisione del popolo tedesco. L’attesa si prospetta, peraltro,
piuttosto lunga poiché i giudici di Karlsruhe hanno comunicato che
non intendono occuparsi della questione in tempi brevi, essendoci molti altri
ricorsi delicati in attesa di giudizio. (Eleonora Di Benedetto)
HAITI – 17 Partiti politici haitiani sottoscrivono un codice di condotta
elettorale, mentre otto Paesi delle Americhe si fanno promotori
di una “missione” internazionale volta a controllare il
prossimo procedimento elettorale ad Haiti
Diciassette partiti politici haitiani hanno sottoscritto un codice
di condotta elettorale che li impegna a non ricorrere all’uso della violenza
in vista delle elezioni previste alla fine del 2005.
«Ci impegniamo a percorrere la via legale e pacifica d’accesso
al potere» recita il primo articolo del documento, che consta di
12 articoli ed è stato sottoscritto, alla presenza del primo ministro
G. Latortue, del rappresentante del Segretario generale dell’ONU, dell’ambasciatore
americano e del sottosegretario norvegese agli affari esteri, uno dei promotori
di tale codice di condotta.
Sempre a proposito delle elezioni haitiane, va sottolineato come gli
organismi elettorali indipendenti di otto Paesi delle Americhe (Brasile,
Cile, Repubblica Domenicana, Messico, Panama, Stati Uniti d’America, Giamaica
e Canada) abbiano deciso di costituire una “missione” internazionale volta
a vigilare sui procedimenti elettorali che si terranno in Haiti il 9 ottobre
prossimo (elezioni locali), nonché il 13 novembre ed il 18 dicembre
2005 per le due tornate elettorali parlamentari e presidenziali.
Oggetto principale di tale missione sarà, come detto, lo svolgimento
di un’attività di sorveglianza e di monitoraggio delle elezioni,
con l’obiettivo di esaminare a fondo la legittimità e la credibilità
del procedimento elettorale. La finalità è dunque quella
di istituire una “missione di accompagnamento” nei riguardi del Consiglio
elettorale provvisorio di Haiti (CEP), sul modello iracheno. (Piero
Gambale)
ISRAELE – La Corte suprema riafferma la legalità del Piano di ritiro
dalla Striscia di Gaza
Il 9 giugno 2005 la Corte suprema, rimuovendo l’ultimo ostacolo legale
per il ritiro da Gaza previsto per metà agosto, ha respinto undici
ricorsi con i quali alcuni coloni le chiedevano di dichiarare l’illegittimità
della Disengagement Implementation Law in quanto violerebbe i loro
diritti umani.
La Corte ha altresì rigettato un dodicesimo ricorso, promosso
da Elei Sinai e Nisanit nel Nord di Gaza, che riguardava la non applicazione
alla regione Nord di Gaza della legge di disimpegno dai territori occupati.
(Nicoletta Scattone)
ISRAELE – La Corte suprema fa appello al «dialogo» per risolvere
la questione della rimozione delle tombe dai territori di Gaza
Il 23 giugno 2005 la Corte suprema ha affermato che le quarantotto
tombe del cimitero Neveh Dekalim, nel Gush Katif, non saranno rimosse
fino a quando lo Stato ed i familiari delle vittime non raggiungeranno
un accordo sul «come» e «dove» verranno spostate
o finché la stessa Corte non si pronuncerà con sentenza sul
ricorso promosso da diciassette famiglie.
Di particolare interesse si dimostra la decisione della Corte che,
anziché accogliere o respingere tout court il ricorso, ha inteso
lasciare alle parti il compito di risolvere la questione attraverso un
accordo che tenga conto, da un lato, dell’esigenza dello Stato di evacuare
i territori e, dall’altro, delle richieste avanzate dai coloni. I ricorrenti
accusano, infatti, lo Stato di non cercare il dialogo bensì di imporre
unilateralmente, sulla base di quanto stabilito dalla Disengagement Implementation
Law , la rimozione delle tombe con o senza il consenso dei familiari.
La Corte suprema, in linea con l’orientamento del Presidente Aharon
Barak, ha indicato la via da seguire, esortando lo Stato a prendere in considerazione
le istanze dei ricorrenti. Innovativo risulta, pertanto, il metodo adottato
dalla Corte che si è riservata di sentire le parti dopo un mese
per conoscere gli esiti della trattativa ed i termini dell’accordo.
(Nicoletta Scattone)
KIRGHIZISTAN – Il Parlamento ha tolto l’immunità al presidente
uscente
Il Parlamento del Kirghizistan ha approvato l’8 aprile 2005 una risoluzione
con cui disconosce l’immunità parlamentare dell’ex presidente della
Repubblica kirgika, Askar Akayev. Lo storico leader del partito comunista
kirgika, erede del partito sovietico, era stato deposto dal potere nel
marzo del 2005 quando il popolo era sceso in massa nelle piazze della capitale
contro le decisioni del Presidente di aumentare le imposte e ridistribuire
le ricchezze del paese a favore di pochi privilegiati. Dopo alcuni giorni
di scontri e la fuga a Mosca di Akayev, il Parlamento, convocato in seduta
permanente, aveva eletto quale Presidente ad interim il Presidente
dell’Assemblea, in deroga alle norme costituzionali. Con la risoluzione
dell’aprile 2005, la maggioranza dei parlamentari kirgiki ha nuovamente
derogato alla Costituzione togliendo l’immunità all’ex Presidente
della Repubblica, il quale, una volta rientrato nel paese, dovrà
essere sottoposto a processo per presunti «crimini anti sociali».
Con la stessa risoluzione il Parlamento ha fissato per il 10 luglio
le nuove elezioni presidenziali che hanno visto la vittoria, scontata, del
leader della rivoluzione di marzo, Kurmanbek Bakiev, eletto
Presidente della Repubblica con il 90% dei consensi. (Pier Luigi Petrillo)
LETTONIA – Ratificato il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
Il 2 giugno 2005, all’indomani del fallimento dei referendum europei
in Francia ed Olanda, il Parlamento lettone si è espresso con una
netta maggioranza a favore della ratifica del Trattato che adotta una Costituzione
per l’Europa, dimostrando l’entusiasmo dei nuovi Stati membri all’idea di
un’Europa più unita, entusiasmo stridente con la crescente sfiducia
dei vecchi Paesi dell’UE.
Su ottantadue deputati presenti, solo cinque si sono dichiarati contrari
e sette si sono astenuti. La maggioranza dei due terzi, richiesta dalla
Costituzione, è stata dunque ampiamente superata. (Serena Sileoni)
LETTONIA – Approvata la legge di ratifica alla Convenzione europea per
la protezione delle minoranze linguistiche
Il 6 giugno 2005 la Lettonia ha depositato a Strasburgo la ratifica
alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione delle minoranze
linguistiche, dopo che in data 26 maggio 2005 il Parlamento lettone ne aveva
votato l’autorizzazione, con una maggioranza di sessantaquattro voti favorevoli
contro nove contrari e diciannove astenuti. L’accordo – che prevede forme
di controllo e monitoraggio da parte del Consiglio d’Europa sul rispetto
dei diritti delle minoranze da parte degli Stati firmatari – è stato
ratificato con due riserve riguardanti l’uso della lingua e con una dichiarazione
allegata, secondo cui solo i cittadini potranno essere considerati minoranze
nazionali, generando così incertezza su quale sia la posizione giuridica
dei non-cittadini. Più precisamente, la legge considera appartenenti
a minoranze linguistiche quei cittadini della Lettonia che si distinguono
dal popolo lettone per motivi culturali, religiosi o linguistici, residenti
da generazioni in territorio nazionale e perciò inseriti nella società
lettone, ma comunque desiderosi di mantenere le loro differenze culturali.
Da ciò pare conseguire che in Lettonia coloro che non sono cittadini
non vengono riconosciuti come appartenenti ad una minoranza linguistica nazionale.
Tuttavia la legge specifica che gli apolidi residenti nella Repubblica lettone,
che si identificano in una minoranza etnica così come definita dalla
legge, potranno godere dei diritti previsti nella Convenzione, pur con delle
eccezioni eventualmente stabilite dalla legge.
La parte più controversa e criticata della legge riguarda tuttavia
le due riserve suddette, che suonano come una palese discriminazione della
minoranza russa, rappresentante ben il 40% della popolazione lettone.
La prima riserva stabilisce che i segnali stradali non potranno essere
scritti in russo, anche nelle aree residenziali con alta densità
di popolazione russa; la seconda impone l’uso della sola lingua lettone
nelle riunioni dei governi locali. Simili riserve, rese possibili anche
da un tenore piuttosto generico della Convenzione europea, ha scaldato
la comunità russa locale e ha provocato aspre critiche da parte
del governo russo, che le considera oscurantiste poiché irragionevolmente
discriminanti un consistente frammento della collettività residente
in Lettonia.
L’impressione di disuguaglianza era già stata percepita nell’aprile
2004, quando fu approvata la legge sull’istruzione, secondo cui nelle
scuole medie di minoranze nazionali la maggior parte delle materie dovesse
essere insegnata non nella lingua madre, ma nella lingua lettone. La decisione
riguardava circa centoventimila studenti delle scuole russe, che rappresentano
un terzo di tutti gli studenti della Lettonia. La legge di ratifica alla
Convenzione sulle minoranze è stata dunque interpretata dalla comunità
russa come un preoccupante segnale «antidemocratico e antieuropeistico»
(Ella Panfilova, responsabile della Commissione presidenziale russa sui
diritti umani), un atto «sacrilego» (Sergei Lavrov, Ministro
degli esteri), che testimonia paradossalmente la distanza della Lettonia
ai valori europei.
Tra gli Stati europei e i paesi membri della Nato, solo la Francia
e la Turchia non hanno firmato la Convenzione, mentre il Belgio, la Grecia,
l’Islanda e l’Olanda non l’hanno ancora ratificata. (Serena Sileoni)
LIBERIA – Varata la legge istitutiva della Commissione «Verità
e riconciliazione»
L’Assemblea legislativa nazionale ad interim, organo parlamentare
del governo provvisorio liberiano nato nel 2003 dalle ceneri della guerra
civile, composto dai rappresentanti di tutte le fazioni del conflitto armato,
incaricato di traghettare la Liberia verso la democrazia e destinato a
decadere dopo le elezioni previste per ottobre 2005, ha approvato il 9
giugno 2005, dopo un lungo e tormentato iter legislativo, la legge
che istituisce la Commissione «Verità e riconciliazione».
L’organismo, descritto dal Presidente ad interim Gyude Bryant come
«il fondamento di una pace genuina e la base della riconciliazione
dopo quattordici anni di incubo vissuto dal Paese» ha il compito di
udire i testimoni delle gravi violazioni di diritti umani e dei crimini
avvenuti in Liberia durante il conflitto armato protrattosi dal 1979 al
2003. Avrà dunque l’autorità di citare vittime e i presunti
rei per far luce, attraverso le loro testimonianze, sulle violenze perpetuate
durante un lungo periodo iniziato con la cosiddetta «rivolta del riso»
del 1979 e proseguito con i successivi colpi di Stato di Samuel K. Doe e
di Prince Yormie Johnson. I suoi lavori saranno cadenzati in tre fasi, una
prima di ascolto, una seconda di riconciliazione e l’ultima di redazione
di un rapporto sulle indagini condotte.
La Commissione, istituita sul fondamento giuridico dell’art. 13 dell’accordo
di pace di Accra, firmato dalle fazioni liberiane in guerra il 18 agosto
2003, è stata creata sul modello di quella del Sudafrica, dove nel
1994, al concludersi dell’epoca buia dell’apartheid, venne istituita
una commissione simile su iniziativa dell’allora Presidente Nelson Mandela
per condurre il Paese verso la pace civile, dopo gli anni del regime segregazionista.
In realtà, organi di tal genere non sono affatto nuovi. Dal 1973
più di venti commissioni sulla verità sono sorte in Africa,
America Latina ed Asia, per iniziativa o di organizzazioni internazionali
(è il caso de El Salvador, su impulso dalle Nazioni Unite nel 1992,
e di Rwanda e Paraguay per volere di organizzazioni non governative, rispettivamente
nel 1993 e nel 1976), o dei governi nazionali (come nel già richiamato
Sudafrica, in Argentina nel 1983, in Bolivia nel 1982, Urugay e Zimbabwe
nel 1985, Cile nel 1990, Haiti nel 1995, Sierra Leone nel 1999, Brasile
nel 1986, Etiopia nel 1993). Il modello delle commissioni di «verità
e riconciliazione» è stato dunque utilizzato in genere per
ristabilire la pace senza punire i colpevoli, ma attraverso la riconciliazione
con la storia e tra le parti in conflitto, optando per un metodo ristorativo,
anziché retributivo, della giustizia, che privilegia l’accertamento
della verità all’inflizione della pena.
La Commissione liberiana non ha dunque poteri sanzionatori, ma ha solo
il mandato di creare l’opportunità, sia per le vittime che per
i rei, di condividere le loro esperienze, raccontare pubblicamente i fatti
e offrire, in tal modo, una loro chiara e veritiera ricostruzione, al fine
di facilitare il processo di riappacificazione della società liberiana.
Tuttavia, per quanto riguarda il diritto internazionale, Dorata Gieryca,
Presidente della Human Rights Section delle Nazioni Unite, ha dichiarato
che non ci sarà amnistia per chiunque, a seguito dei lavori della
Commissione, risulti colpevole di aver violato i diritti fondamentali internazionalmente
riconosciuti. (Serena Sileoni)
LITUANIA – Approvate le modifiche alla legge sull’organizzazione e il
funzionamento del Governo
Il 5 maggio 2005 il Parlamento lituano ha adottato la
legge n. I-464
sull’organizzazione e le funzioni del Governo, che modifica la precedente
disciplina del 1998.
Svariati gli emendamenti: dall’art 5, c. 4 che, in applicazione del
principio di trasparenza, impone ai ministri la pubblica informazione sulle
attività di governo tramite siti internet ufficiali e altri mezzi
di comunicazione; all’art. 7, c. 2 che, nel testo del giuramento dei ministri,
elimina ogni riferimento alla religione; alla soppressione del ministero
per le riforme nella pubblica amministrazione e per le autorità locali.
Le modifiche più consistenti, tuttavia, riguardano tre altri
aspetti. Le prime potenziano il principio di collegialità: è
introdotto un piano pluriennale per lo sviluppo, al quale l’attività
di governo deve uniformarsi; è ribadito con maggior chiarezza il
compito di ogni ministro di coordinare e controllare le attività svolte
sotto il suo dicastero; viene specificato che le singole attività
ministeriali debbono perseguire le comuni strategie approvate dal governo
con programmi annuali e pluriennali, che definiscano i principali compiti
e gli strumenti di lavoro di ogni ministero. Le seconde razionalizzano e
snelliscono l’organizzazione della Segreteria di Stato e dei Sottosegretariati
ministeriali, oltre a ridefinire l’ufficio del Primo Ministro e a semplificare
l’organizzazione dell’ufficio di gabinetto sotto forma di agenzia.
Le ultime, infine, tengono conto dell’ingresso della Lituania nell’Unione
Europea e confluiscono in un titolo aggiunto per le materie di competenza
europea. Mentre viene già stabilito, nel titolo dedicato all’organizzazione
delle attività di governo, che esso possa adottare decisioni in
merito alla proposta di recepimento di atti legislativi dell’Unione Europea
e risoluzioni per l’adozione di altri documenti, nel nuovo titolo viene
confermata l’esigenza di cooperazione dell’esecutivo non solo con il Parlamento,
ma anche con il Presidente della Repubblica e le organizzazioni non governative,
per dare attuazione al diritto comunitario e per recepire gli atti legislativi
e non dell’UE. Viene altresì richiesto che, nel presentare al Parlamento
disegni di legge che implementino il diritto comunitario, il governo alleghi
un parere circa il rispetto del principio di sussidiarietà dell’atto
in questione. Trovano altresì spazio l’affermazione della responsabilità
dell’esecutivo per l’adozione e l’attuazione del diritto comunitario nell’ambito
delle sue competenze e l’autorità a presentare candidature per
le maggiori cariche europee, previo parere del Parlamento per le nomine
alla Commissione, alla Corte di Giustizia e al Tribunale di primo grado.
(Serena Sileoni)
LUSSEMBURGO – Ha avuto esito positivo il referendum per la ratifica del
Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa
Il 10 luglio 2005 si è svolto nel Granducato di Lussemburgo
il referendum consultativo per la ratifica del Trattato che adotta una
Costituzione per l’Europa. La popolazione lussemburghese si è espressa
a larga maggioranza per la ratifica, con il 56,52% di voti favorevoli,
contro il 43,48% di voti contrari. La partecipazione al voto era obbligatoria
per tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali per le elezioni legislative
ed è stato ammesso anche il voto per corrispondenza.
Il referendum aveva carattere esclusivamente consultivo, tuttavia l’esito
positivo equivale di fatto ad una ratifica, in quanto il Parlamento lussemburghese
ha assunto l’impegno di rispettare la volontà dei cittadini.
La decisione di subordinare la ratifica della Costituzione europea
ad una consultazione referendaria era stata assunta nella riunione del
Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2003 e, il 10 novembre 2004, è
stata stabilita la data del referendum.
La Camera dei Deputati, il 28 febbraio 2005, ha approvato la
legge-quadro
che fissa le modalità per l’organizzazione dei referendum nazionali
in Lussemburgo e, il 12 aprile, ha adottato la
legge speciale
sull’organizzazione del referendum nazionale sul trattato che adotta
una Costituzione per l’Europa.
Il Granducato di Lussemburgo è stato il tredicesimo Paese ad
esprimersi in senso favorevole all’adozione del Trattato costituzionale,
dopo la ratifica di undici Paesi per via parlamentare (Lituania, Ungheria,
Slovenia, Italia, Grecia, Slovacchia, Austria, Germania, Lettonia, Malta
e Cipro) e l’approvazione per via referendaria in Spagna.
L’esito positivo del referendum in Lussemburgo assume una portata simbolica
del tutto peculiare, dopo i fallimenti delle consultazioni in Francia
e nei Paesi Bassi, che hanno fatto temere una notevole battuta d’arresto
nel processo di costituzionalizzazione europeo: non sembra infatti improbabile
ottenere la ratifica di venti Paesi, in seguito alla quale sarà
possibile proporre una nuova consultazione popolare o parlamentare nei
Paesi che non abbiano ancora ratificato il Trattato costituzionale.
(Maria Dicosola)
OLANDA – Si conclude con esito negativo il referendum sulla ratifica del
Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa
Il 1° giugno 2005 si è tenuto in Olanda il referendum consultivo
sulla ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa.
L'affluenza alle urne è stata del 62%, di molto superiore alla
percentuale di elettori che si erano recati a votare l'anno scorso per
le elezioni del Parlamento europeo, pari al 39,1% degli aventi diritto.
Il risultato finale del referendum è stato il 61,6% di “No” contro
il 38,4% di “Sì”. Per l'Olanda il referendum sulla Costituzione
europea del 1° giugno è stato il primo dopo 208 anni, in quanto
l'ultima esperienza referendaria risale al 1797, prima dell'avvento napoleonico.
Da allora, il referendum è scomparso dalla storia olandese, salvo
alcune consultazioni a livello locale. (Arianna Pitino)
PERÙ – Verso il ritorno al bicameralismo
Il 14 aprile 2005 il Congresso dei Deputati peruviano ha approvato
un progetto di riforma costituzionale finalizzato alla reintroduzione del
bicameralismo in Perù. Il progetto (in particolare, l’art. 134, riguardante
la suddivisione del Parlamento in due Camere, e l’art. 136 dello stesso
che stabilisce che la Camera bassa sarà composta da 150 deputati
eletti per 5 anni) è stato approvato con una maggioranza di 72 voti
in Congresso (su 113 presenti) e dovrà essere sottoposto a referendum
popolare sulla base di quanto stabilito dall’art. 206 della Costituzione
peruviana; secondo il disposto costituzionale, infatti, il referendum non
è necessario solo in caso di approvazione del progetto di riforma
costituzionale a maggioranza qualificata, che corrisponde a 81 voti favorevoli
dei membri del Parlamento monocamerale secondo quanto stabilito dal Regolamento
del Congresso. Si tratta di una barriera eccessivamente alta secondo il
dictamen della Comisión de Constitución
che ha proposto il ritorno al sistema bicamerale.
Da un lato, i sostenitori del bicameralismo ritengono che la seconda
camera potrebbe fungere da Camera di rappresentanza territoriale in considerazione
del fatto che le Regioni non sono mere circoscrizioni elettorali, ma comunità
di uno Stato unitario decentrato come quello peruviano portatrici di interessi
propri e distinti. Inoltre, il monocameralismo tenderebbe facilmente a
trasformarsi in un sistema di sostegno alla dittatura come accadde con
il Governo di Fujimori quando una camera accondiscendente con il dittatore
acconsentì a sconvolgere la stabilità istituzionale eliminando
il bicameralismo per istituire un sistema parlamentare monocamerale in
nome di una strategia politica tesa a indebolire il sistema parlamentare
per far emergere la figura del Presidente nella Costituzione del 1993.
Dall’altro lato a favore del mantenimento dello status quo ci sono coloro
che ritengono che l’istituzione di una seconda camera di riflessione, con
funzioni distinte rispetto a quelle della camera bassa, non farebbe altro
che prolungare la durata dei dibattiti e protrarre inutilmente l’attività
legislativa.
Il bicameralismo è parte integrante della tradizione politico-costituzionale
del Perù dato che solo le Costituzioni del 1823, 1826 e 1867 hanno
optato per l’istituzione del monocameralismo. La Costituzione del 1993
ha sostituito il Parlamento bicamerale con un’unica camera (Congreso
de la República), composta da 120 membri eletti (art. 90 Cost.)
attraverso un sistema proporzionale sulla base di un unico distretto elettorale
e in carica per un termine di cinque anni coincidente con la durata del mandato
presidenziale. Il Congresso è titolare di numerosi poteri come l’approvazione
delle leggi, l’istituzione di commissioni di inchiesta, il potere di votare
la mozione di sfiducia al Governo, oltre che del potere di impeachment.
Tuttavia nella pratica il Congresso non ha ricoperto un ruolo autonomo rispetto
all’Esecutivo e solo occasionalmente ha rappresentato un forum di discussione
di questioni rilevanti e sede di espressione degli interessi dei cittadini.
(Pamela Martino)
POLONIA – Sentenza del Tribunale costituzionale sul Trattato di adesione
all’Unione europea
L’11 maggio del 2005, la sessione plenaria del Tribunale costituzionale
polacco ha pronunciato la
sentenza
relativa al Trattato sull’adesione di ulteriori dieci Stati all’Unione
europea, tra cui la Polonia, firmato il 16 aprile del 2003 e ad alcune disposizioni
del Trattato sulla Comunità europea e del Trattato sull’Unione europea.
Il Tribunale costituzionale ha stabilito che il Trattato concernente
l’adesione della Polonia all’Unione europea, sia nel suo complesso che
rispetto alle singole disposizioni impugnate nel ricorso, non viola in
alcun modo la Costituzione della Repubblica polacca.
Molte delle questioni sollevate dinnanzi al Tribunale costituzionale
riguardavano la natura vincolante del diritto dell’Unione nei confronti
del diritto interno ed il rapporto tra il primo e la Costituzione polacca.
In seguito alla firma del Trattato sull’allargamento dell’Unione europea,
in Polonia il 7 e 8 giugno 2003 si era tenuto un referendum nel quale
la maggioranza si era espressa a favore della ratifica dello stesso, così
che dal 1° maggio 2004 la Polonia è entrata a far parte dell’Unione
europea.
Tre gruppi di deputati avevano però sollevato immediatamente
alcune questioni di costituzionalità concernenti il Trattato sull’allargamento
e gli altri Trattati europei; in particolare si affermava che gli stessi
violavano il principio di sovranità del popolo polacco (art. 4,
c. 1 Cost.) e la posizione di vertice occupata dalla Costituzione nel sistema
giuridico polacco (art. 8, c. 1 Cost.). Essi inoltre invocavano l’oltrepassamento
del limite costituzionale sul trasferimento «ad organizzazioni o
istituzioni di rilievo internazionale di competenze proprie dello Stato»
(art. 90, c. 1 Cost.).
A proposito del contrasto con l’art. 8, c. 1 Cost., il Tribunale costituzionale
ha evidenziato come accanto alla disposizione che definisce la Costituzione
quale «legge suprema dello Stato», vi è un’altra disposizione
che afferma il dovere dello stesso Legislatore costituzionale di rispettare
i Trattati internazionali conclusi dalla Polonia (art. 9 Cost.).
Inoltre, secondo l’art. 90, c. 1 Cost. i Trattati internazionali diventano
parte integrante del sistema giuridico della Repubblica di Polonia e sono
direttamente applicabili, a meno che la loro efficacia non sia subordinata
all’approvazione di un’apposita legge di ratifica. I Trattati internazionali
che limitano le competenze statali rientrano tra quelli che devono essere
ratificati con legge, seguendo in più una procedura aggravata.
Questo procedimento consente la cessione da parte dello Stato di alcuni
dei suoi poteri legislativi, esecutivi o giurisdizionali tranne quelli
che rappresentano il fondamento dei suddetti tre poteri e che, una volta
delegati, metterebbero in crisi lo stesso concetto della sovranità
dello Stato polacco.
L’Unione europea agisce sulla base delle competenze che le sono state
trasferite dai Trattati, che traggono la loro origine da una scelta effettuata
dagli stessi Stati membri; entro questi limiti e quello ulteriore secondo
cui l’Unione europea non potrebbe attribuirsi ulteriori competenze in modo
indipendente dal volere degli Stati membri, i Trattati europei limitano
anche la sovranità della Polonia.
L’adesione della Polonia all’Unione europea non significa che la sua
Costituzione non sia più «la legge suprema dello Stato»,
in quanto essa continua a prevalere sui Trattati internazionali conclusi
dalla Polonia, inclusi quelli che dispongono dei trasferimenti di competenze
ad organizzazioni internazionali, e sul diritto da essi derivato. Pertanto,
affermare che un Trattato internazionale e le fonti derivate che lo stesso
prevede prevalgono nei confronti delle fonti del diritto polacche, non
significa affermare che essi prevalgono sulla Costituzione.
Dopo l’adesione della Polonia all’Unione europea esistono infatti al
suo interno due distinti sistemi giuridici (quello polacco e quello europeo)
che sono ugualmente vincolanti, e questo non preclude la possibilità
che gli stessi, interagendo reciprocamente, originino dei conflitti tra
il diritto dell’Unione e quello costituzionale polacco. In questo caso spetta
alla Polonia, in qualità di Stato sovrano, decidere se modificare
la Costituzione, tentare di fare modificare la norma europea o, infine,
ritirare la propria adesione dall’Unione europea.
Il Tribunale costituzionale respinge inoltre anche le questioni di
costituzionalità sollevate dai ricorrenti concernenti le competenze
della Corte di giustizia dell’Unione, il principio di sovranità
della Polonia e la supremazia della Costituzione e le funzioni del Tribunale
costituzionale. Infatti, la Corte di giustizia svolge i propri compiti
entro il limite delle competenze e delle funzioni assegnate all’Unione
europea dai Trattati, in un rapporto di rispetto reciproco con i Tribunali
costituzionali nazionali.
La possibilità per il Tribunale costituzionale di sollevare
delle questioni pregiudiziali dinnanzi alla Corte di giustizia ex art.
234 del TCE, non contrasta infatti con la superiorità riconosciuta
alla Costituzione polacca e con il ruolo che essa attribuisce al Tribunale
costituzionale stesso (Arianna Pitino)
POLONIA – Sentenza costituzionale sulla partecipazione del Sejm
e del Senato all’elaborazione delle proposte legislative dell’Unione europea
Il 12 gennaio 2005 il Tribunale costituzionale polacco ha emesso una
sentenza (K 24/04) sulla partecipazione del Sejm
A partire dal 1 maggio 2004 la Polonia, in qualità di membro
dell’Unione europea, ha preso parte all’attività normativa della
stessa ma, com’è noto, il Trattato sull’Unione europea non stabilisce
quale procedimento ciascuno Stato debba seguire al suo interno per giungere
all’elaborazione di una posizione condivisa da sostenere poi in sede europea,
ma lascia questo aspetto alla scelta autonoma dei singoli Stati.
In Polonia tale disciplina è contenuta in una legge approvata
nel 2004 sulla cooperazione tra il Consiglio dei ministri, il Sejm
e il Senato nelle materie concernenti l’Unione europea. Questa legge
prevede che il Consiglio dei ministri, in relazione ai vari atti ed in
particolare a quelli normativi dell’Unione europea, trasmetta gli stessi
al Sejm e al Senato o, in alcuni casi, ai loro organi interni (secondo
quanto previsto dai rispettivi regolamenti parlamentari).
La sentenza in questione concerne in particolare l’art. 9, c. 1 della
legge del 2004, nel quale si prevede l’obbligo per il Consiglio dei ministri
polacco di sottoporre «al parere di un organo individuato dal regolamento
del Sejm» (la Commissione Affari dell’Unione europea) tutti
gli atti normativi dell’Unione europea prima che gli stessi vengano approvati
dal Consiglio europeo, insieme alla posizione che il Governo intende assumere
al riguardo. L’art. 9, c. 3 limita il campo di applicazione del c. 1 dello
stesso articolo prevedendo che il Consiglio dei ministri non è obbligato
a sottoporre al parere della Commissione competente in materia di Unione
europea del Sejm gli atti normativi dell’Unione che devono essere
approvati all’unanimità in sede di Consiglio europeo e quelli destinati
ad incidere in maniera significativa sul bilancio dello Stato. In questi
casi il Governo è semplicemente tenuto ad informare il Sejm
sulla posizione sostenuta in sede di Consiglio europeo e a comunicare
le ragioni per le quali non ha ritenuto di dovere richiedere il suo parere
preventivo. Nella sentenza si sottolinea come l’art. 9 della legge del 2004
faccia riferimento ad uno stadio del procedimento legislativo in cui il Governo
ha già definito la posizione che intende sostenere in sede europea,
rispetto alla quale il Sejm può solo esprimersi con un parere non
vincolante.
In generale, quindi, secondo l’art. 6 della legge del 2004 il Governo
deve trasmettere nel più breve tempo possibile i progetti degli atti
normativi dell’Unione europea al Sejm e al Senato, insieme alla
posizione che esso intende sostenere nel Consiglio europeo rispetto agli
stessi, affinché possano esprimere il loro parere sui progetti di
atti normativi europei.
Il ricorso presentato al Tribunale costituzionale polacco da parte
di un gruppo di senatori concerne l’art. 9, c. 1 della legge del 2004 nella
parte in cui non prevede che un organo competente in materia di Unione europea
del Senato possa esprimere pareri sulle posizioni che il Governo intende
assumere nel Consiglio europeo rispetto agli atti normativi che devono essere
approvati in tale sede. Questo, secondo i ricorrenti, contrasterebbe con
l’art. 10, c. 2 Cost. (che recita « Il potere legislativo è
esercitato dal Sejm e dal Senato, il potere esecutivo è esercitato
dal Presidente della Repubblica di Polonia e dal Consiglio dei ministri
e il potere giudiziario è esercitato dalle corti e dai tribunali»;
mentre, secondo il c. 1, «la forma di Governo della Repubblica di
Polonia si basa sulla separazione e sull’equilibrio tra i poteri legislativo,
esecutivo e giudiziario»), e con l’art. 95, c. 1 Cost. (secondo cui
«il potere legislativo è esercitato dal SejmSejm
esercita un potere di controllo sul Consiglio dei ministri secondo quanto
stabilito dalla Costituzione e dalla legge»). Nel ricorso si specifica
inoltre che, considerato che la partecipazione della Polonia all’Unione europea
costituisce una limitazione del potere legislativo interno a favore di quello
di quest’ultima, agli organi titolari di questo potere a livello nazionale
deve essere consentita la partecipazione all’adozione degli atti normativi
europei, così come avviene in altri Stati membri dell’Unione europea.
Questo a maggior ragione, sempre secondo i ricorrenti, se si considera che
nello stesso Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa è previsto
un rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali per ciò che concerne
la loro partecipazione all’Unione europea. In particolare quest’ultimo documento
prevede la trasmissione diretta di tutti gli atti dell’Unione, con particolare
riferimento ai progetti di legge sottoposti all’approvazione del Parlamento
europeo, ai Parlamenti degli Stati membri senza che sia più necessaria
a tal fine l’intermediazione degli esecutivi nazionali. I singoli Parlamenti
potranno inoltre presentare direttamente al Consiglio europeo le proprie
osservazioni circa la conformità dei progetti di atti normativi
dell’Unione europea con il principio di sussidiarietà, intendendosi
questo potere come esteso ad entrambe le Assemblee legislative nazionali.
Il Tribunale costituzionale nella sentenza in questione ha dichiarato
a maggioranza l’art. 9, c. 1 incostituzionale per violazione degli art.
10, c. 2 e 95, c. 1 della Costituzione polacca, mentre tre giudici hanno
formulato al riguardo altrettante dissenting opinions.
Nella decisione di maggioranza si evidenzia innanzitutto come le disposizioni
della Costituzione devono essere interpretate in maniera conforme ai mutamenti
che si sono avuti sul piano dell’esercizio del potere legislativo in seguito
all’adesione della Polonia all’Unione europea. Da questo deriva che il
riconoscere al Parlamento polacco la facoltà di potersi esprimere
sia sui progetti di atti normativi europei direttamente applicabili sia
su quelli che richiedono un intervento successivo dello Stato, rappresenta
una forma significativa di partecipazione dello stesso all’approvazione
dei suddetti atti normativi. In questo modo il Parlamento della Polonia
si verrebbe a trovare nella condizione di inserirsi nel processo di sviluppo
che concerne l’Unione europea nel suo complesso, rafforzando inoltre la
credibilità e il carattere democratico della stessa.
La Costituzione polacca non contiene alcuna disposizione volta a regolare
direttamente il ruolo del Sejm e del Senato nel processo di adozione
degli atti normativi dell’Unione europea, ma ciò non pregiudica,
secondo il Tribunale costituzionale, il fatto che questo aspetto debba preso
in considerazione avendo presente il rapporto tra gli organi dello Stato
definito dalla Costituzione stessa, oltre che la conformità ai Trattati
europei.
La funzione di controllo sull’attività del Governo assegnata
al Sejm dall’art. 95, c. 2 della Costituzione, può essere
esercitata da quest’ultimo solo nei casi espressamente previsti dalla Costituzione
o dalla legge. I casi previsti dalla Costituzione sono la presentazione
di una mozione di sfiducia (art. 158 e art. 159 Cost.), l’istituzione di
una Commissione parlamentare di controllo (art. 111 Cost.), la presentazione
di interrogazioni e di interpellanze ordinarie (art. 115, c. 1 Cost.) e
di quelle a risposta immediata su questioni di attualità (art. 115,
c. 2 Cost.), e la facoltà di approvare il rendiconto consuntivo del
bilancio dello Stato presentato dal Governo (art. 226 Cost.).
Le competenze e la natura del Senato si ricavano in modo diretto dal
principio di rappresentanza e in modo indiretto dal principio di sovranità
del popolo polacco. Il motivo principale per privare il Senato del diritto
di esprimere un parere sulla posizione che il Governo intende adottare
nel Consiglio europeo sugli atti normativi sottoposti all’approvazione
di quest’ultimo (diritto che invece secondo l’art. 9, c. 1 della legge
del 2004, come sopra riportato, spetterebbe solo al Sejm o meglio
ad una Commissione interna appositamente individuata dal suo regolamento),
sarebbe stato il timore che ciò potesse corrispondere ad assegnare
al Senato un potere di controllo sul Governo che, secondo Costituzione,
spetterebbe solo al Sejm. Tuttavia, la procedura parlamentare di
codecisione rispetto agli atti normativi dell’Unione europea non rientra
nell’art. 95, c. 2 Cost. (potere di controllo), ma nell’art. 10, c. 2 e nell’art.
95, c. 1 Cost. (esercizio della potestà legislativa).
Sulla base del parametro così individuato il Tribunale costituzionale
giunge alla conclusione che impedire al Senato di potersi esprimere sulle
posizioni che il Governo intende sostenere in sede europea, costituisce
una violazione del principio costituzionale secondo cui l’attività
legislativa deve essere esercitata congiuntamente dal Sejm e dal
Senato. Dunque, fintanto che il legislatore costituzionale vorrà mantenere
questa forma di bicameralismo paritario per ciò che concerne il procedimento
di approvazione delle leggi, ad entrambe le Assemblee parlamentari dovrà
essere garantita una eguale partecipazione anche per ciò che concerne
la definizione della posizione che la Polonia intende adottare rispetto
ad atti normativi la cui approvazione finale è affidata agli organi
dell’Unione europea.
Il Tribunale costituzionale conclude la sua argomentazione con
una esortazione al Legislatore affinché intervenga al più
presto per modificare l’art. 9, c. 1 della legge del 2004 nel senso indicato
dalla sentenza, specificando però che, nel frattempo, dal punto
di vista giuridico non esiste alcun ostacolo per il Governo nel comunicare
la posizione che esso intende sostenere rispetto ai progetti di atti normativi
dell’Unione europea anche al Senato (o meglio alla Commissione competente
in materia di Unione europea individuata dal Regolamento dello stesso),
affinché quest’ultimo possa esprimere il proprio parere al riguardo.
Le tre dissenting opinion presentate da altrettanti giudici
del Tribunale costituzionale polacco presentano un punto in comune che
consiste nella contestazione del parametro rispetto al quale è stato
formulato il giudizio nella relazione di maggioranza, concernente la qualificazione
dell’espressione del parere di cui all’art. 9, c. 1 della legge del 2004
come rientrante nell’esercizio dell’attività legislativa del Parlamento
e specificamente del Senato.
Il giudice Jerzy Ciemniewski osserva come gli arrt. 10, c. 2 e 95,
c. 1 non possano essere assunti quale parametro del giudizio concernente
l’art. 9 della legge del 2004 che regola i rapporti tra Governo e Parlamento
derivanti dall’appartenenza della Polonia all’Unione europea. Questa legge,
infatti, e in particolare il suo art. 9, non si propone di disciplinare
le competenze del Sejm e del Senato in quanto organi costituzionali,
ma si riferisce all’attività dei loro organi interni (le Commissioni
competenti in entrambi i rami del Parlamento in materia di Unione europea).
Inoltre, la possibilità di esprimere pareri sui progetti di legge
non può essere fatta rientrare nell’esercizio della potestà
legislativa da parte del Parlamento, poiché questa attività
non è in grado di produrre alcun effetto dal punto di vista giuridico.
Il giudice Ewa Lętowska sottolinea come il Tribunale costituzionale
nella relazione di maggioranza abbia correttamente rilevato l’esistenza
di una lacuna nella Costituzione polacca, nel senso che in essa non è
possibile individuare un parametro rispetto al quale dichiarare l’incostituzionalità
dell’art. 9 della legge del 2004. In generale, infatti, le disposizioni
che il Tribunale costituzionale assume quali parametri nei sui giudizi,
dovrebbero avere una corrispondenza letterale con la Costituzione, oppure
derivare dal combinato disposto di più articoli della stessa. Nella
sentenza in questione invece il Tribunale costituzionale risolve il caso
che le è stato sottoposto assumendo quale parametro di una controversia
concernente il Senato, una disposizione costituzionale che disciplina aspetti
legati specificamente al Sejm. Secondo il giudice Lętowska questo
modo di procedere verrebbe a determinare una situazione per cui non sarebbe
più possibile individuare la presenza di lacune all’interno della
Costituzione polacca. L’incostituzionalità delle leggi andrebbe pertanto
tenuta ben distinta da altri aspetti che possono riguardare le leggi in
generale, quali ad esempio la loro incoerenza, la scarsa efficacia ed efficienza
dei meccanismi che esse individuano o la mancanza di correttezza sul piano
politico.
Anche in questa dissenting opinion il giudice sottolinea come
la competenza oggetto del giudizio (espressione di pareri) non possa essere
ricondotta all’esercizio dell’attività legislativa del Parlamento.
Infatti, la possibilità di esprimere pareri rientra nell’attività
di controllo del Parlamento, mentre nel caso in questione l’unico esercizio
di potestà legislativa si realizza a livello di Unione europea,
il che conferma ulteriormente l’inadeguatezza del parametro assunto nella
relazione di maggioranza che attiene all’esercizio dell’attività
legislativa dei due rami del Parlamento sul piano interno.
Infine, anche il giudice Janusz Niemcewicz nella terza dissenting
opinion osserva a sua volta come la competenza di cui all’art. 9, c.
1 non possa essere ricondotta all’esercizio dell’attività legislativa
del Senato, ma consiste in una attività di controllo che la Costituzione
assegna solo al Sejm. La potestà legislativa concerne
infatti l’approvazione delle leggi, mentre quella di controllo consiste
da un lato nell’acquisire informazioni relative all’attività del
Governo e delle amministrazioni delle quali quest’ultimo si avvale, e dall’altro
nel fornire pareri e suggerimenti al Governo stesso. Di conseguenza l’oggetto
della sentenza ricade inequivocabilmente nell’esercizio della funzione di
controllo, situazione per cui, anche in questo caso, il giudice dissenziente
rileva l’inadeguatezza del parametro assunto dal Tribunale costituzionale
per risolvere la questione che gli è stata sottoposta. (Arianna
Pitino)
POLONIA – Sentenza del Tribunale costituzionale sul mandato d’arresto europeo
Il 27 aprile 2005 è stato sottoposto al giudizio di costituzionalità
del Tribunale costituzionale della Polonia l’art. 607t, c. 1 del Codice
di procedura penale del 1997, inserito in seguito ad un emendamento del
16 marzo 2004, al fine di adeguare lo stesso alle norme sul mandato d’arresto
europeo. Quest’ultimo consente la restituzione di cittadini polacchi ad
un altro Stato membro dell’Unione europea conformemente a quanto previsto
dalle norme sul mandato di arresto europeo, ed in quanto tale contrasterebbe
con l’art. 55, c. 1 della Costituzione polacca che vieta l’estradizione
dei cittadini polacchi.
Nella
sentenza
con cui ha risolto il giudizio il Tribunale costituzionale ha evidenziato
come rientra nelle sue competenze sindacare la conformità di tutti
gli atti normativi alla Costituzione, compresi quelli che danno esecuzione
al diritto dell’Unione europea.
Il Tribunale costituzionale si domanda se la restituzione di cittadini
polacchi secondo quanto disposto dalle norme sul mandato d’arresto europeo
e l’estradizione prevista dall’art. 55, c. 1 Cost. siano due fattispecie
perfettamente coincidenti, giungendo a negare questa ipotesi.
Il mandato d’arresto europeo può essere applicato senza che
sia necessaria la doppia incriminazione legata alla commissione di un
atto criminoso. La natura persecutoria o politica del reato commesso da
un cittadino polacco vietano l’estradizione, ma queste due ipotesi non
sono ricompresse tra quelle per cui si può rifiutare di applicare
le norme sul mandato d’arresto europeo. Un’ulteriore differenza concerne
il profilo organizzativo in quanto la scelta relativa all’estradizione
è lasciata ad un organo avente natura governativa mentre nel caso
del mandato d’arresto europeo la decisione è affidata ad un Tribunale.
La Costituzione non disciplina questi aspetti che evidenzierebbero
la differenza tra restituzione ed estradizione, pertanto questi ultimi
rappresentano due istituti differenti. Tuttavia dato che le conseguenze
della restituzione e dell’estradizione sono le medesime (processare e fare
scontare una pena a chi ha commesso un reato), la restituzione può
essere considerata un caso particolare di estradizione, situazione che
determina l’incostituzionalità dell’art. 607t, c. 1 del Codice
di procedura penale polacco.
Dal momento dell’adesione all’Unione europea i cittadini della Polonia
hanno potuto usufruire della doppia cittadinanza polacca ed europea, e
quest’ultima si aggiunge alla prima senza sostituirla. Di conseguenza questo
deve determinare un accrescimento dei diritti per i cittadini polacchi
e non una loro diminuzione, come avviene nel caso delle norme sul mandato
d’arresto europeo.
Il Tribunale emette pertanto una sentenza pro futuro stabilendo
che l’annullamento della norma dichiarata incostituzionale produrrà
i suoi effetti non prima di diciotto mesi dalla pubblicazione della sentenza,
affinché il Legislatore abbia modo di disciplinare diversamente la
questione senza che si crei al proposito un vuoto normativo. (Arianna
Pitino)
REGNO UNITO – Entra in vigore il Constitutional Reform Act
Il 6 aprile 2005 entra in vigore il
Constitutional Reform Act
. Si tratta della seconda riforma storica portata a compimento da un governo
guidato da Tony Blair dopo i processi di devolution del 1998. Questa
legge rappresenta il cambiamento radicale di uno degli aspetti tradizionalmente
più peculiari dell’ordinamento britannico: il sistema giudiziario.
Come noto, l’approvazione dello Human Rights Act del 1998 aveva aperto
una contraddizione tra il sistema costituzionale nazionale e la Convenzione
europea sui diritti umani (CEDU) rispetto alle garanzie di imparzialità
della House of Lords, nonché all’indipendenza dei giudici a
causa del ruolo affidato all’Ufficio del Lord Chancellor. La soluzione
elaborata, e approvata, da Westminster non prevede la «scomparsa»
dell’Ufficio del Lord Chancellor, ma gli sottrae la funzione di nomina
dei giudici, affidandola a una commissione creata ad hoc. Quest’ultima,
detta Judicial Appointments Commission, mitigherà la problematicità
della doppia veste di Ministro della Giustizia e organo di vertice dell’ordinamento
giudiziario indossata fino ad ora del Lord Chancellor. L’altra novità
introdotta dalla legge è, però, ancora più radicale:
viene creata una Corte suprema britannica composta da 12 giudici selezionati
da un’apposita commissione nominata dalla Regina. Questa Corte «sottrae»
le sue funzioni ad altri organi, più specificamente: solleva la
House of Lords di tutte le funzioni che essa svolgeva come organo giudiziario.
Tra queste spiccavano quella di revisione delle leggi britanniche incompatibili
con la CEDU, nonché i conflitti di attribuzione tra lo Stato centrale
e Scozia, Galles Nord Irlanda in conseguenza dei Devolution Acts del
1998. I c.d. devolution issues non rientreranno più nemmeno
nelle competenze dei comitati giudiziari del Privy Council. (Sara
Pennicino)
SAN MARINO – Revisione dell’art. 16 della Dichiarazione dei diritti e dei
principi fondamentali dell’Ordinamento sanmarinese
Con legge costituzionale 28 aprile 2005 n. 61 la Repubblica di San
Marino ha modificato l’art. 16 della
Dichiarazione dei diritti e dei principi fondamentali dell’Ordinamento
sanmarinese
. L’art. 16 istituisce il Collegio garante della costituzionalità
delle norme. Esso è composto di tre membri effettivi e di tre membri
supplenti, eletti inizialmente per quattro anni dal Consiglio grande e
generale, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, tra professori
universitari ordinari in materie giuridiche, magistrati, laureati in giurisprudenza
con almeno vent’anni di esperienza professionale nell’ambito del diritto.
Il Collegio Garante verifica, su richiesta diretta di almeno venti Consiglieri,
del Congresso di Stato, di cinque Giunte di Castello, della Commissione
per le pari opportunità, di un numero di cittadini elettori rappresentanti
almeno l’1,5% del corpo elettorale quale risultante dall’ultima e definitiva
revisione annuale delle liste elettorali, nonché nell’ambito di
giudizi pendenti presso i Tribunali della Repubblica, su richiesta dei
giudici o delle parti in causa, la rispondenza delle leggi, degli atti aventi
forza di legge a contenuto normativo, nonché delle norme anche consuetudinarie
aventi forza di legge, ai principi fondamentali dell’ordinamento di cui
alla presente legge o da questa richiamati. Esso decide nei casi previsti
dalla legge, sull’ammissibilità dei referendum, sui conflitti fra
organi costituzionali ed esercita il sindacato sui Capitani Reggenti. L’effetto
di annullamento delle decisioni d’incostituzionalità, fermo restando
il valore di giudicato immediato tra le parti, è differito per un
periodo di sei mesi. Entro tale termine il Consiglio grande e generale può
disciplinare sulla materia in conformità alle decisioni d’incostituzionalità.
(Emanuele Pedilarco)
SPAGNA – Il Tribunale costituzionale afferma che il mancato riconoscimento
da parte di un giudice o di un pubblico ministero di una lingua coufficiale
non lede i diritti dei cittadini
Con
ordinanza
del 19 aprile 2005 il Tribunale costituzionale ha dichiarato inammissibile
la questione di incostituzionalità promossa dall’Audiencia
Provinciale di Vizcaya sull’
art. 231 della legge organica del sistema giudiziario
, relativo alla disciplina delle lingue coufficiali in ambito processuale.
La questione ha preso avvio da un processo penale svolto in un distretto
di Bilbao nel quale l’imputato aveva richiesto l’uso della lingua basca,
istanza rifiutata da parte del magistrato sul presupposto che l’uso di
un interprete non avrebbe leso i suoi diritti. A seguito del diniego, l’avvocato
dell’imputato ha abbandonato l’incarico e il processo si è ripetuto
replicando la medesima situazione. L’Audiencia provinciale di Vizcaya
chiedeva così al Tribunale di pronunciarsi sulla conformità
alla Costituzione dell’art. 231 della legge organica sul sistema giudiziario.
A suo parere tale articolo discrimina i cittadini che si esprimono in lingua
basca rispetto a quelli che utilizzano la lingua castigliana, poiché
prevede che giudici e pubblici ministeri usino il castigliano come lingua
ufficiale dello Stato, benché disponga contestualmente che possano
essere utilizzati altri idiomi coufficiali ad eccezione del caso in cui ciò
comprometta il diritto di difesa, senza che l’uso di detto idioma coufficiale
sia obbligatorio per i funzionari dall’amministrazione della giustizia.
Secondo il Tribunale costituzionale la figura dell’interprete è idonea,
precisamente, ad evitare il pericolo di una limitazione del diritto di difesa,
dimostrandosi la principale “misura palliativa” al fine di garantire ai
cittadini sia i diritti linguistici che quelli strumentali allo svolgimento
di un giusto processo. Inoltre, il Tribunale ricorda che il diritto delle
parti all’uso delle lingue coufficiali non è soggetto ad alcun limite
e deve essere opportunamente tutelato. (Rosario Tur Ausina)
SPAGNA – Il Congresso dei deputati ratifica la Costituzione Europea
In seguito al referendum svoltosi il 20 febbraio 2005, in applicazione
dell’art. 93 della Costituzione, il Congresso ha ratificato il 28 aprile
2005 il Trattato sulla nuova Costituzione europea, con 319 voti favorevoli,
19 contrari e nessun astenuto. Il testo è stato approvato con
legge organica
– che richiede la maggioranza assoluta della Camera – n. 1/2005 del 20
maggio, grazie all’appoggio del Partito Socialista (PSOE), del Partito Popolare
(PP), di Convergenza e Unione (CIU), del Partito Nazionalista Basco (PNV)
e di Coalizione Canariense (CC). Contrari si sono invece espressi Sinistra
Repubblicana di Catalogna (ERC), Verdi (IU-ICV) e il Gruppo misto (Blocco
Nazionalista Gallego, Eusko Alkartasuna, Chunta Aragonesista e Nafarroa
Bai). (Rosario Tur Ausina)
SPAGNA – Approvata la legge che disciplina il matrimonio tra omosessuali
Nonostante il veto del Senato alla
legge che disciplina il matrimonio tra omosessuali
– veto reso possibile dal cumulo dei voti del Partito Popolare, di quattro
senatori di Convergenza e Unione, di uno del PAR – la legge è stata
approvata dal Congresso dei deputati nella sessione del 30 giugno 2005, dove
il Partito Socialista – attualmente al governo – ha potuto contare sull’appoggio
di tutti i gruppi ad eccezione del Partito Popolare e di diversi deputati
di Convergenza e Unione (CIU). I partiti oppositori hanno motivato il loro
voto contrario su questo discusso progetto sostenendo che la disciplina delle
unioni omosessuali non debba coincidere con quella del matrimonio tradizionale.
Tali partiti si sono dichiarati anche contrari all’adozione di minori da
parte di coppie omosessuali. Intanto, in Catalogna, così come avvenuto
in altre Comunità autonome come Navarra, Paesi Baschi e Aragona o,
relativamente ad ordinamenti stranieri, in Olanda, Svezia, Islanda e Norvegia,
il Parlamento ha approvato il 31 marzo 2005
la modifica al codice di famiglia
, eliminando ogni ostacolo all’adozione da parte di coppie omosessuali.
(Rosario Tur Ausina)
STATI UNITI D'AMERICA – La Corte suprema stabilisce che i governi municipali
possono espropriare case e negozi di soggetti privati – anche contro
il loro volere – per ragioni connesse allo sviluppo economico
Con una
decisione
sulla quale si è fortemente divisa (5-4) – il caso è
Kelo et al v. City of New London – la Corte suprema ha stabilito che
i governi municipali possono espropriare proprietà immobiliari (case
e negozi), anche contro il volere dei privati, per ragioni legate allo sviluppo
economico.
La decisione, la prima in mezzo secolo su questa materia, era particolarmente
attesa ed ha vaste implicazioni per un Paese come gli Stati Uniti, dove
vi è una rapida crescita urbana.
La Corte ha ritenuto tale procedura conforme al V Emendamento, che
autorizza i governi locali ad espropriare la proprietà privata,
ove questa sia indirizzata ad un «public use».
Il caso prende le mosse da una cittadina del Connecticut (New London,
con meno di 26,000 abitanti) dove una grande multinazionale farmaceutica
abbatterà un antico quartiere residenziale per costruire un hotel
e case di lusso per i suoi dipendenti.
La Corte ha affermato che gli amministratori locali, e non i giudici
federali, sono nelle condizioni di meglio apprezzare se un progetto di
sviluppo economico recherà benefici ad una comunità.
Nella dissenting opinion, si è invece sostenuto che i
governi municipali non hanno una illimitata autorità nel rimuovere
le famiglie, anche se queste sono state previamente indennizzate. (Piero
Gambale)
STATI UNITI D'AMERICA – La Corte suprema ritiene legittima l’immagine dei
dieci comandamenti esposta in uno spazio pubblico in Texas, ma non nelle
corti del Kentucky
Nel
caso Van Orden vs. Perry
, la Corte Suprema degli Stati Uniti è stata chiamata a pronunciarsi
sulla legittimità, ai sensi della Costituzione, della presenza,
in uno dei monumenti commemorativi presenti nel Texas State Capitol
, del testo dei dieci comandamenti. In particolare, ciò che rileva
è l’ambito oggettivo di applicazione dell’Establishment Clause
del I emendamento, la cui interpretazione è “stretta” tra due
una esigenze: da un lato, vi è il riconoscimento del forte ruolo
rivestito dalla religione e dalle tradizioni religiose nella storia americana;
dall’altro, l’esigenza di tener conto che l’intervento dello Stato in materia
religiosa può recare danni alla stessa libertà di religione.
Nel caso di specie, la Corte ritiene che la precedente giurisprudenza
in materia di Establishment Clause non possa essere richiamata nel
caso del monumento in questione (su tutti Lemon v. Kurtzman – 1971), la cui
natura deve essere inquadrata sia nella storia universale sia nella storia
della nazione americana. Pertanto, la Corte riconosce sicuramente il significato
religioso dei dieci comandamenti, ma dal momento che essi furono dati a
Mosè da Dio rivestono anche un innegabile valenza storica.
La Corte ricorda altresì che naturalmente esistono limiti alla
esposizione di simboli o messaggi religiosi – in tal senso richiama la giurisprudenza
Stone v. Graham (1980) – che permettono di ritenere incostituzionale una
legge di uno Stato che preveda l’esposizione dei dieci comandamenti in ogni
aula di una scuola pubblica. In tal senso, anche la
pronuncia
della Corte Suprema sul caso Mccreary County v. American civil liberties
Union of Kentucky (27 giugno 2005) ribadisce tale posizione con riferimento
ad edifici pubblici non scolastici.
In definitiva, l’esposizione pubblica di simboli sicuramente religiosi
quali i dieci comandamenti può dunque, ad avviso della Corte, essere
compatibile con il dettato costituzionale, laddove, in considerazione
del particolare contesto in cui si realizza (monumenti «nazionali»)
assuma un significato anche istituzionale e si presti ad un utilizzo definito
«far more passive» rispetto a quello cui tali sacri testi
potrebbero essere sottoposti se fossero collocati nelle aule di una scuola
o di altri edifici pubblici. (Piero Gambale)
STATI UNITI D'AMERICA – La Corte suprema stabilisce che ai medici può
essere impedito di prescrivere marijuana a pazienti che soffrono i dolori
causati dal cancro o da altre gravi patologie
In una
decisione
a maggioranza (6-3) – il caso è Gonzales v. Raich – la
Corte Suprema ha stabilito che il Governo può impedire la coltivazione
di stupefacenti volta al consumo personale, perché essa comporta
ampie implicazioni di carattere sociale e finanziario.
In particolare, ad avviso della Corte, il potere del Congresso di regolare
le attività economiche suscettibili di produrre effetti sostanziali
sul commercio tra gli Stati membri della Federazione (interstate commerce
) è pienamente affermato; ciò significa che la legge federale
contro la droga prevale sulle leggi statali che autorizzano l’uso
medico di sostanze stupefacenti. In America dieci Stati hanno adottato
tali legislazioni (California, Alaska, Colorado, Hawaii, Maine, Montana,
Nevada, Oregon, Vermont e Washington).
Già nel 2001 peraltro la Corte suprema aveva stabilito che nessuno
potesse continuare a prescrivere marijuana per uso medico.
Il caso in questione quindi riporta al più ampio dibattito circa
l’opportunità di perseguire o meno l’utilizzo di sostanze stupefacenti,
sia pure assunte per finalità terapeutiche. (Piero Gambale)
SVIZZERA – Approvato un referendum sull’area Schengen
In un referendum tenutosi domenica 5 giugno, il 55% degli svizzeri
ha votato per l’adesione della Repubblica elvetica all’area Schengen, ovvero
l’accordo tra alcuni Paesi dell’UE che permette di eliminare i controlli
dei passaporti alle frontiere. Il voto ha una duplice valenza, dal momento
che si votava anche per l’adesione agli accordi di Dublino, che stabiliscono
degli standards minimi per ciò che concerne il diritto d’asilo nell’UE.
Secondo il dipartimento federale, la Svizzera entrerà a far parte
dell’area Schengen nel 2008 quando sarà operativo il database SIS
II (Schengen Information System). Questo sistema contiene informazioni
quali l’identità dei criminali, coloro che hanno chiesto diritto
d’asilo e le auto rubate. In Svizzera è previsto per il 25 settembre
un altro referendum per estendere il sistema di Schengen ai 10 nuovi Paesi
che sono entrati a far parte dell’UE il 1° maggio 2004. (Arianna
Pitino)
SVIZZERA – Approvato un referendum sulle unioni civili tra persone dello
stesso sesso
Il primo referendum condotto in uno stato europeo sulle unioni tra
persone dello stesso sesso che si è svolto in Svizzera il 5 giugno
2005 ha visto una netta vittoria dei favorevoli a tali unioni. I voti a
favore sono stati infatti 1.557.671 (58%) contro 1.126.578 (42%) di contrari.
L’affluenza alle urne è stata superiore al 50%, anche se in Svizzera
non è previsto un quorum di validità. Affinché un'iniziativa
o un referendum obbligatorio abbia esito positivo è però
necessaria la «doppia maggioranza», ovvero devono essere approvati
dalla maggioranza dei votanti e dalla maggioranza dei cantoni.
La legge era stata approvata dal Consiglio nazionale nell'estate del
2004, con i voti favorevoli di liberali, socialisti e radicali, ma anche
dei cristiano-sociali, ed elimina le disparità giuridiche rispetto
alle coppie coniugate, in particolare nell'ambito del diritto successorio
e delle assicurazioni sociali (soprattutto per le situazioni di malattia
o morte del partner) e della legge sugli stranieri (coppie miste).
Riconosce inoltre le prestazioni di previdenza e di assistenza reciproche,
fornite nell'ambito di relazioni omosessuali. A seguito dell’approvazione
di questa legge il referendum era stato promosso e sostenuto soprattutto
dall'estrema destra e dai gruppi religiosi. (Arianna Pitino)
SUDAFRICA – Resa una sentenza della Corte costituzionale sul diritto di
proprietà
La Corte costituzionale si è pronunciata con la
sentenza
del 13 maggio 2005 President of the Republic of South Africa and Another
v. Modderklip Boerdery and Others sul ricorso promosso dal Presidente del
Sudafrica e dal Ministro dell’agricoltura contro la decisione della Supreme
Court of Appeal che ha ordinato allo Stato di indennizzare la società
privata Modderklip Boedery per l’occupazione illegale della sua proprietà
subita ad opera di privati.
I ricorrenti hanno sostenuto, invece, la tesi secondo la quale lo Stato
non può essere chiamato ad intervenire qualora si tratti – come nel
caso in esame – di una disputa tra privati.
Il fatto in esame si è verificato nella cittadina di Daveyton,
nell’East Rand, dove alcuni residenti, costretti a vivere in condizioni
di sovraffollamento, hanno occupato dapprima il terreno vicino alla proprietà
della Modderklip (noto come l’insediamento del Chris Hani) e, a seguito
dell’intervento del Comune nell’area occupata, l’adiacente proprietà
della Modderklip. Sulla base dell’art. 6 del Prevention of Illegal Eviction
from and Unlawful Occupation of Land Act, n. 19 del 1998, la Modderklip
ha promosso un ricorso alla Johannesburg High Court al fine di ottenere
un’ordinanza di sfratto e di demolizione delle abitazioni abusive.
Tuttavia, la polizia si è rifiutata di eseguire l’ordinanza
in quanto gli occupanti senza dimora avrebbero fatto ritorno alla fattoria
della Modderklip o si sarebbero trasferiti illegalmente su di un’altra proprietà
limitrofa.
Con la sentenza in oggetto, la Corte costituzionale ha riconosciuto,
in linea con l’orientamento seguito dalla Corte suprema d’appello, una
violazione del diritto di proprietà costituzionalmente garantito
ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, c. 1, che recita «No
one may be deprived of property except in terms of law of general application,
and no law may permit arbitrary deprivation of property», e dell’art.
7, c. 2, della Costituzione a norma del quale «The State must respect,
protect, promote and fulfil the rights in the Bill of Rights», nonché
dell’art. 26, c. 1, Cost., secondo il quale «Every one has
the right to have access to adequate housing». In ossequio alle disposizioni
di cui agli art. 25, c. 1, e 7, c. 2, Cost., lo Stato deve, da un lato,
provvedere alla cessazione dello stato di occupazione illegale al fine
di salvaguardare il diritto di proprietà della Modderklip e, dall’altro,
ex art. 26, c. 1, Cost., deve garantire agli occupanti un’adeguata dimora.
Pertanto, la Corte ha stabilito che lo Stato provveda al pagamento di una
somma a favore della società a titolo di indennizzo per la violazione
del diritto di proprietà, in attesa di decidere se espropriare la
porzione di terreno su cui sorge l’insediamento. (Nicoletta Scattone)
SUDAFRICA – La Corte costituzionale si pronuncia sulla applicazione di
pene alternative ai condannati a morte in seguito a sentenza emessa anteriormente
al 5 giugno 1995
Il 25 maggio 2005, la Corte costituzionale ha reso la
sentenza
Sibiya and Others v. Director of Publications and Others avente ad oggetto
la legittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art.
1, c. 1-5, del Criminal Law Amendment Act, n. 105 del 1997.
Nel caso di specie, gli appellanti erano stati condannati a morte,
nei primi anni Novanta, per avere commesso reati puniti con la pena di
morte ai sensi della normativa allora vigente. A seguito della storica
sentenza Makwanyane and Another del 5 giugno 1995 con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della pena di
morte, si è reso necessario, per le condanne pronunciate anteriormente
alla sentenza in oggetto, commutare la pena capitale in adeguate pene
alternative. Tuttavia, la limitazione introdotta con il Criminal Law
Amendment Act del 1997, secondo il quale la commutazione delle pene
si applicherebbe solo qualora avverso la sentenza di condanna a morte sia
stata esperita ogni via legale di impugnazione, risulta incostituzionale
in quanto contrasta con taluni dei diritti riconosciuti ex art. 35 della
Costituzione in materia di giusto processo.
La Corte ha ordinato allo Stato di adottare i provvedimenti necessari
a garantire che le sentenze di condanna a morte adottate prima del 1995
siano annullate e sostituite con sentenze alternative, disponendo a tal fine
l’obbligo dei soggetti convenuti in giudizio di riferire alla Corte circa
i provvedimenti adottati e fissando, come termine per l’adeguamento, il
15 agosto 2005. (Nicoletta Scattone)
VENEZUELA – Approvata la Ley Organica del Poder Público Municipal
Il 23 giugno 2005 il Parlamento del Venezuela ha approvato la
Ley Organica del Poder Público Municipal
. La legge è stata formulata in attuazione dei principi costituzionali
relativi all’organizzazione, al governo e all’amministrazione del Poder
Publico Municipal. In base all’art. 136 della
Costituzione bolivariana
del 1999, il «Potere pubblico» in Venezuela si divide tra «Potere
nazionale» (a sua volta ripartito in legislativo, esecutivo, giudiziario
ed elettorale), «Potere statale» e, appunto, «Potere municipale».
Il Poder Publico Municipal si traduce nella prerogativa attribuita
al popolo di definire direttamente il programma che dovrà essere
attuato dalle istituzioni municipali nell’ambito della propria sfera territoriale;
i cittadini devono partecipare attivamente all’elaborazione e all’implementazione
delle politiche istituzionali e della pianificazione operativa delle attività
del Municipio e hanno il potere di revocare il mandato degli esponenti
del governo municipale. Alla popolazione viene affidato un ruolo di primo
piano nella supervisione di tutte le fasi delle attività amministrative,
a tal fine sono eletti rappresentanti della cittadinanza che affiancano
i pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Municipio costituisce il primo livello di organizzazione politica
dell’ordinamento nazionale della Republica Bolivariana de Venezuela
ed è dotato di autonomia e personalità giuridica. Attraverso
il Municipio il pueblo esercita la propria sovranità
ed elabora e verifica l’attuazione dei processi di gestione pubblica, avendo
modo così di valutare direttamente i risultati nell’ambito della
giurisdizione territoriale di appartenenza.
La Ley Organica è stata formulata al fine esplicito di
attuare il dettato costituzionale e realizzare uno dei punti chiave nel
progetto politico del Presidente Chavez, vale a dire la creazione di un
coinvolgimento attivo e diretto del popolo venezuelano nella gestione dello
Stato.
Scopo del legislatore è la concreta realizzazione dell’esercizio
della sovranità popolare, sulla base dei valori della democrazia
partecipativa e della corresponsabilità sociale necessaria in uno
Stato federale decentrato. La nuova legge istituisce il «nuovo Municipio
Bolivariano del XXI secolo» e stabilisce una serie di innovazioni volte
a promuovere la partecipazione popolare ai meccanismi decisionali delle
istituzioni attraverso la creazione di strumenti che permettano il raggiungimento
di un dialogo costante e costruttivo tra cittadinanza e autorità.
La Ley Organica risponde, nell’intenzione del legislatore, alle
«esigenze del popolo sovrano del Venezuela, che pretende un nuovo
ordinamento giuridico, politico, sociale ed economico, così come
definito dalla Costituzione del 1999». (Carla Bassu)
|