STATUTO
Download here the Statute (english version)
ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ
Scopo del Centro è quello di promuovere la ricerca economica sullo stato sociale e in generale sui vari modelli con cui si realizzano nel mondo la protezione sociale e il sostegno pubblico alla crescita del benessere collettivo, prestando particolare attenzione alle prospettive poste dalla crescente globalizzazione dell'economia. A tale scopo svolge le seguenti attività:
In ordine allo svolgimento di tali attività, il Centro può stipulare specifiche convenzioni con soggetti pubblici o privati, nonché aderire o promuovere, sulla base di quanto previsto dall'art. 91 del D.P.R. 382/80, ulteriori centri di ricerca interuniversitari con attività affini o complementari,
impegnarsi in problemi di interesse nazionale, secondo l'articolo 65 del D.P.R. 382/80, prendere parte a progetti finanziati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.
ART. 2 - SEDE E FUNZIONAMENTO DEL CENTROIl Centro ha sede, ai soli fini amministrativi ed organizzativi, presso l'Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Economia Politica. Le attività proprie del Centro saranno svolte presso le sedi delle Università contraenti articolandosi in base ai piani ed ai programmi elaborati dal Consiglio Scientifico di cui ai successivi articoli.
ART. 3 - ORGANI DEL CENTROSono organi del centro:
L'assemblea è composto dai docenti e ricercatori che aderiscono al Centro.
I docenti ed i ricercatori delle Università convenzionate, di altre università italiane o straniere e i ricercatori di altri Enti di ricerca pubblici o privati che svolgono ricerca nel campo che costituisce oggetto di interesse del centro, possono richiedere di entrare a far parte del Centro inoltrando domanda al Direttore, che sottopone la richiesta al voto dell'Assemblea.
Dell'adesione al centro dovrà essere data tempestiva comunicazione ai Rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.
Per la validità delle adunanze dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, escludendo dal computo gli assenti giustificati.
L'assemblea fissa le linee generali dell'attività del Centro, approva i bilanci preventivi e consuntivi, approva la relazione annuale del Direttore del Centro, delibera sulle riguardanti l'amministrazione del Centro, delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore. Essa delibera inoltre, a maggioranza qualificata degli aventi diritto, sulle domande di ammissione al centro pervenute al Direttore; qualora la richiesta di adesione al centro ottenga la maggioranza dei voti dei presenti ma non la maggioranza qualificata degli aventi diritto, il Direttore sottopone la domanda a voto per corrispondenza.
L'assemblea è convocata per l'approvazione dei bilanci nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario, o che sia richiesta da un terzo dei suoi componenti.
ART. 5 - IL CONSIGLIO DIRETTIVOIl Consiglio Direttivo è composto da un membro per ciascuna delle Università aderenti più due membri eletti dall'Assemblea tra gli aderenti al Centro. I membri del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo cura l'attuazione delle linee generali dell'attività del Centro, proponendo al Consiglio Scientifico le opportune deliberazioni e curando poi l'esecuzione di quelle approvate. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta che il Direttore lo ritenga necessario e qualora la convocazione venga richiesta da almeno tre membri.
Il Consiglio Direttivo designa tra gli aderenti al Centro un Segretario Scientifico, che coadiuva il Direttore nei compiti a lui attribuiti e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
ART. 6 - IL DIRETTOREIl Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo, ed è nominato dal Rettore dell'Università della sede amministrativa.
Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di una volta consecutiva. Il Consiglio elegge altresì tra i membri del Consiglio Direttivo un vicedirettore, che sostituisca il Direttore in caso di sua assenza o impedimento.
ART. 7 - COMITATO SCIENTIFICOIl Comitato Scientifico è composto da studiosi italiani stranieri esperti dei temi che sono oggetto di interesse del Centro, anche esterni al centro stesso.
I membri del Consiglio, in numero minimo di cinque e massimo di quindici, sono individuati e nominati dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Scientifico svolge una funzione consultiva nei confronti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, in relazione all'attività di ricerca svolta.
ART. 8 - FINANZIAMENTI E GESTIONE AMMINISTRATIVAIl Centro opera mediante:
Il finanziamento del Centro non può imputarsi al bilancio universitario di alcuna delle istituzioni universitarie convenzionate.
Il Centro di spesa di riferimento del Centro, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena (D.R. 375 – 1999/2000) è il Dipartimento di Economia Politica dell’Università di Siena. Le attrezzature acquistate con i fondi del Centro saranno iscritte in apposito inventario presso ciascuna delle sedi contraenti, nel caso di caso di cessazione dell'attività esse restano alle sedi presso cui sono state inventariate. I finanziamenti assegnati in modo indiviso e relativi ad iniziative comuni sono gestiti, nell'ambito del Centro, con le norme relative al citato Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo.
Costituiscono patrimonio del Centro tutte le attrezzature acquistate con i finanziamenti assegnati al Centro stesso ai sensi del presente articolo. Il Centro si avvale altresì delle apparecchiature assegnate in uso dai Dipartimenti ed Istituti delle Università cui afferiscono i docenti e i ricercatori delle unità operative del Centro.
ART. 9 - DURATA E RECESSOLa presente convenzione entra in vigore alla data di stipulazione, ha validità di 5 anni, e si rinnova automaticamente, salvo disdetta.
Ciascuna Università consociata può esercitare l'azione di disdetta o recesso, da comunicarsi almeno 6 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata R.R. indirizzata al Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro.
ART. 10 - NORMA TRANSITORIAIl Consiglio Direttivo è inizialmente composto da un membro designato per ciascuna università partecipante alla convenzione.
Suo primo compito è quello di vagliare ed eventualmente sollecitare le domande di adesione al Centro, e stilare un primo piano di ricerca. Raggiunto il numero di 15 adesioni esso deve convocare l'Assemblea, che provvederà all'elezione dei membri elettivi del Consiglio stesso e all'approvazione del piano di ricerca