STATUTO

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ART. 1 -  OBIETTIVI E FINALITÀ

Scopo del Centro è quello di promuovere la ricerca economica  sullo stato sociale e in generale sui vari modelli con cui si  realizzano nel mondo la protezione sociale e il sostegno pubblico alla crescita del benessere collettivo, prestando  particolare attenzione alle prospettive poste dalla crescente globalizzazione dell'economia. A tale scopo svolge le seguenti  attività:

  1. realizza autonomamente progetti di ricerca;
  2. promuove incontri di studio, seminari, convegni,  pubblicazioni individuali e collettive;
  3. realizza collaborazioni e scambi con analoghi centri di    ricerca a livello internazionale;
  4. contribuisce alla diffusione dei risultati delle ricerche  condotte dai suoi membri sui temi di interesse del centro  stesso;
  5. cura la costituzione di un fondo bibliografico e di banche dati specializzate;
  6. cura direttamente la pubblicazione di rapporti periodici.

In ordine allo svolgimento di tali attività, il Centro può   stipulare specifiche convenzioni con soggetti pubblici o privati, nonché aderire o promuovere, sulla base di quanto   previsto dall'art. 91 del D.P.R. 382/80, ulteriori centri di  ricerca interuniversitari con attività affini o complementari,

impegnarsi in problemi di interesse nazionale, secondo  l'articolo 65 del D.P.R. 382/80, prendere parte a progetti finanziati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

ART. 2 - SEDE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO

Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi ed organizzativi,  presso l'Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Economia Politica.  Le attività proprie del Centro saranno svolte presso le sedi delle Università contraenti articolandosi in base ai piani ed ai programmi elaborati dal Consiglio Scientifico di cui ai successivi articoli. 

ART. 3 -   ORGANI DEL CENTRO

 Sono organi del centro:

  1. l'Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Direttore;
  4. il Comitato Scientifico 
ART. 4 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composto dai docenti e ricercatori che aderiscono  al Centro.

I docenti ed i ricercatori delle Università convenzionate, di  altre università italiane o straniere e i ricercatori di altri   Enti di ricerca pubblici o privati che svolgono ricerca nel campo che costituisce oggetto di interesse del centro, possono richiedere di entrare a far parte del Centro inoltrando domanda al Direttore, che sottopone la richiesta al voto dell'Assemblea.

Dell'adesione al centro dovrà essere data tempestiva comunicazione ai Rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.

Per la validità delle adunanze dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti,  escludendo dal computo gli assenti giustificati. 

L'assemblea fissa le linee generali dell'attività del Centro,  approva i bilanci preventivi e consuntivi, approva la relazione  annuale del Direttore del Centro, delibera sulle  riguardanti l'amministrazione del Centro, delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore.  Essa delibera inoltre, a maggioranza qualificata degli aventi diritto, sulle   domande di ammissione al centro pervenute al Direttore; qualora la richiesta di adesione al centro ottenga la maggioranza dei   voti dei presenti ma non la maggioranza qualificata degli aventi diritto, il Direttore sottopone la domanda a voto per corrispondenza.

L'assemblea è convocata per l'approvazione dei bilanci nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario, o che sia richiesta da un terzo dei suoi componenti. 

ART. 5 -  IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 Il Consiglio Direttivo è composto da un membro per ciascuna  delle Università aderenti più due membri eletti dall'Assemblea  tra gli aderenti al Centro. I membri del Consiglio   restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo cura l'attuazione delle linee generali  dell'attività del Centro, proponendo al Consiglio Scientifico le opportune deliberazioni e curando poi l'esecuzione di quelle approvate.  Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta che il  Direttore lo ritenga necessario e qualora la convocazione venga richiesta da almeno tre membri.

Il Consiglio Direttivo designa tra gli aderenti al Centro un Segretario Scientifico, che coadiuva il Direttore nei compiti a  lui attribuiti e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 6 -  IL DIRETTORE

Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo, ed è nominato  dal Rettore dell'Università della sede amministrativa.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

  1. rappresenta con mandato il Centro;
  2. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Consiglio Scientifico;
  3. sottopone all'Assemblea per l'esame e l'approvazione il  bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo e le delibere proposte dal Consiglio Direttivo;
  4. presenta al Consiglio Scientifico una relazione annuale sull'attività del centro;
  5. sovraintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro.

Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto per  non più di una volta consecutiva.  Il Consiglio elegge altresì tra i membri del Consiglio Direttivo un vicedirettore, che  sostituisca il Direttore in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 7 -  COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da studiosi italiani  stranieri esperti dei temi che sono oggetto di interesse del Centro, anche esterni al centro stesso.

I membri del Consiglio, in numero minimo di cinque e massimo di quindici, sono individuati e nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione consultiva nei confronti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, in relazione all'attività di ricerca svolta.

ART. 8 - FINANZIAMENTI E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Il Centro opera mediante:

  1. finanziamenti destinati ai titolari di progetti di ricerca scientifica che abbiano afferito al Centro e che ne facciano esplicita richiesta ai rispettivi Consigli di Amministrazione;
  2. fondi erogati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica sulla quota del bilancio per la ricerca  universitaria riservata ai progetti di ricerca individuali e a   progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale;
  3. fondi erogati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
  4. fondi della Comunità Europea e Convenzioni Internazionali;
  5. fondi ed erogazioni di altri Enti pubblici e privati o Fondazioni anche estere;
  6. risorse provenienti da ogni altra attività del Centro,  incluse commesse e convenzioni con Enti pubblici o privati.

Il finanziamento del Centro non può imputarsi al bilancio universitario di alcuna delle istituzioni universitarie convenzionate.

Il Centro di  spesa di riferimento del Centro, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena (D.R. 375 – 1999/2000) è il Dipartimento di Economia Politica dell’Università di Siena. Le attrezzature acquistate con i fondi del Centro  saranno iscritte in apposito inventario presso ciascuna delle sedi contraenti, nel caso di  caso di cessazione dell'attività  esse restano alle sedi presso cui sono state inventariate.    I finanziamenti assegnati in modo indiviso e relativi ad iniziative comuni sono gestiti,  nell'ambito del Centro, con le norme relative al citato Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo.

Costituiscono patrimonio del Centro tutte le attrezzature acquistate con i finanziamenti assegnati al Centro stesso ai  sensi del presente articolo.  Il Centro si avvale altresì delle  apparecchiature assegnate in uso dai Dipartimenti ed Istituti delle Università cui afferiscono i docenti e i ricercatori delle unità operative del Centro. 

ART. 9 -  DURATA E RECESSO

La presente convenzione entra in vigore alla data di  stipulazione,  ha validità di 5 anni, e si rinnova automaticamente, salvo disdetta.

Ciascuna Università consociata può esercitare l'azione di  disdetta o recesso, da comunicarsi almeno 6 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata R.R. indirizzata al Rettore  dell'Università sede amministrativa del Centro.

ART. 10 - NORMA TRANSITORIA

Il Consiglio Direttivo è inizialmente composto da un membro designato per ciascuna università partecipante alla convenzione.

Suo primo compito è quello di vagliare ed eventualmente sollecitare le domande di adesione al Centro, e stilare un primo  piano di ricerca.  Raggiunto il numero di 15 adesioni  esso deve convocare l'Assemblea, che provvederà all'elezione dei membri elettivi del Consiglio stesso e all'approvazione del piano di ricerca