IVA comunitaria

La materia degli scambi intracomunitari è attualmente regolata dalla disciplina transitoria dettata dal D.L. 30 agosto 1993 n. 331 (convertito dalla L. 29 ottobre 1993 n. 427), in attesa dell'entrata in vigore di un previsto regime definitivo degli scambi (art.37).
La normativa in oggetto, in particolare, ha disposto l'eliminazione delle formalità doganali esistenti in precedenza tra gli Stati della Comunità europea cui ha fatto riscontro l'individuazione di particolari adempimenti al fine di consentire la riscossione dell'IVA (Mod. INTRA-12 D.M. 16/2/93) sugli scambi intracomunitari e la loro rilevazione ai fini statistici (Modelli INTRASTAT istituiti con D.M. 21/10/92).
Ne è scaturito un sistema in cui lo scambio intracomunitario di beni, nelle forme e con i limiti che vedremo in seguito, viene tassato nel paese di destinazione del bene.
Nulla è stato innovato relativamente al commercio con Paesi terzi, ossia con paesi che non fanno parte della Comunità europea, per i quali dovranno essere osservati distinti adempimenti configurandosi in tali casi sempre operazioni di importazione o di esportazione.
Nonostante la disciplina relativa agli scambi intracomunitari riguardi tanto gli acquisti quanto le vendite, in questa sede verrà esaminata la sola disciplina degli acquisti intracomunitari essendo abbastanza rara nella tipologia dell'attività universitaria la cessione di beni in generale sia in ambito interno, che UE, che extra UE.

L'ACQUISTO INTRACOMUNITARIO E LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO INTRACOMUNITARIE

In via di principio, ai sensi dell'art. 38 c.1, l'IVA intracomunitaria si applica agli acquisti intracomunitari.
La definizione di acquisto intracomunitario viene dettata dal successivo c. 2: per aversi un acquisto intracomunitario occorre che:
Vi sia l'acquisizione da parte dell'Università della proprietà o di altro diritto reale di godimento su di un bene
L'acquisizione derivante da un atto a titolo oneroso: l'operazione deve comportare il pagamento di un prezzo, non essendo interessate dalla nuova normativa le acquisizioni di beni da Stati membri che avvengano a titolo gratuito.
Il cedente deve essere soggetto passivo di imposta (soggetto ad un'imposta corrispondente all'IVA e quindi titolare di Isopartita) nel paese estero
Il bene deve essere spedito o trasportato nel territorio dello Stato da altro Stato membro: deve esserci quindi l'introduzione del bene nel territorio dello Stato italiano.
Per l'applicabilità della normativa in oggetto l'acquisto intracomunitario dovrà avvenire nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da parte di enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'art.4 c.4 DPR 633/72 soggetti passivi di imposta nel territorio dello Stato. L'Università è quindi soggetta alla normativa in esame in quanto rientra in quest'ultima categoria di soggetti sia per la sua attività istituzionale che per la sua attività commerciale (la distinzione ha però rilevanza in quanto, come vedremo in seguito, per l'attività istituzionale è dettata una specifica normativa).
I commi successivi dell'articolo 38 regolano:
Altre operazioni costituenti acquisti intracomunitari:
introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro;
acquisti da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4 c. 4 del D.P.R. 633/72 non soggetti passivi d'imposta ed introduzione nel territorio dello Stato di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;
acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi anche tra privati;
L'art. 1 c.2 della L. 18 febbraio 1997 n.28 ha abrogato la lettera a) del c.3 che considerava acquisto intracomunitario la consegna nel territorio dello Stato, in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, di beni prodotti, montati o assiemati in altro Stato membro, utilizzando in tutto o in parte materie o beni comunque consegnati al prestatore del servizio. Tali operazioni devono dunque ora qualificarsi come prestazioni di servizio (su cui si veda oltre).
Operazioni che non costituiscono acquisto intracomunitario:
beni in entrata per lavorazioni riparazioni o confezionamento ed altre introduzioni temporanee;
beni da installare a cura del fornitore CEE o per suo conto;
acquisti fino a 16 milioni di enti non commerciali;
acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.
Triangolazioni dall'estero con cessionario italiano designato
Acquisto in proprio da parte dei commissionari senza rappresentanza
Sono inoltre soggette alla disciplina intracomunitaria, nonostante si tratti di prestazioni di servizio:
Le prestazioni di servizi relative a beni mobili comprese le perizie (art. 40 c. 4 bis aggiunto dalla legge 28/97)
Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione (art. 40 c.5)
Le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione (art. 40 c.6)
Le prestazioni di intermediazione relative ad operazioni su beni mobili (art. 40 c.8).
Di tali prestazioni si tratterà più diffusamente parlando della territorialità delle operazioni intracomunitarie.

L'EFFETTUAZIONE DELL'ACQUISTO INTRACOMUNITARIO

Il momento di effettuazione dell'acquisto intracomunitario è determinante ai fini dell'individuazione del momento in cui sorge l'obbligazione tributaria e l'obbligo agli adempimenti connessi.
Al riguardo l'art. 39 distingue tre ipotesi, al verificarsi anche di una sola delle quali l'acquisto intracomunitario si considera verificato:
La consegna del bene nel territorio italiano all'acquirente o, nel caso di trasporto con mezzi dell'acquirente, nel momento di arrivo al luogo di destinazione nel territorio italiano (norme particolari disciplinano le ipotesi in cui la proprietà o altro diritto reale si constituisca successivamente alla consegna del bene e le ipotesi derivanti da contratti estimatori e simili).
Il ricevimento della fattura anche se non vi è stata la consegna del bene (a tal fine è necessario che le fatture vengano protocollate).
Il pagamento del prezzo.
La questione della determinazione del momento di effettuazione dell'operazione assume rilevanza, oltre che ai fini del pagamento dell'imposta (che dovrà avvenire entro i termini previsti e decorrenti dal manifestarsi per primo fra gli eventi sopra menzionati), anche ai fini della compilazione dei modelli INTRASTAT.

LA TERRITORALITA' DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Altra questione da accertare per l'applicazione della disciplina intracomunitaria è la rilevanza territoriale dell'operazione (art. 40).
Per essere territorialmente rilevante l'operazione:
Deve avere per oggetto beni comunitari (si considerano beni comunitari quelli prodotti in altro Stato comunitario ovvero quelli "in libera pratica" in tali stati cioè importati da uno stato extracomunitario e regolarmente nazionalizzati dallo stato comunitario) spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal territorio di altro Stato membro della Comunità Europea.
L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene.
Norme particolari sono dettate nelle ipotesi di:
Operazioni triangolari
Acquisti a distanza su catalogo e per corrispondenza
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi soggette alla disciplina intracomunitaria sono dettate norme particolari in relazione ai requisiti di territorialità:
Le prestazioni di servizi relative a beni mobili materiali (lavorazioni, riparazioni, trasformazioni, taratura di apparecchi) comprese le perizie sono regolati dalla disciplina intracomunitaria in oggetto e territorialmente rilevanti nello Stato membro in cui il committente è identificato ai fini IVA se:
il committente è identificato in uno Stato membro diverso da quello in cui avviene la prestazione
i beni, al termine della prestazione, sono inviati o spediti in altro Stato membro.
Sussistendo tali condizioni il comma 4 bis dell'art. 40 del D.L. 331/93 considera l'operazione territorialmente rilevante nello Stato membro in cui il committente è identificato ai fini dell'IVA.
In tal modo viene operata una deroga ai criteri stabiliti dall'art. 7 c.4 lettera b) del DPR 633/72, disposizione che si rende invece applicabile allorché venga meno una delle condizioni sopra indicate.
Conseguentemente le operazioni si considerano effettuate in Italia quando:
la prestazione, ancorché eseguita in altro Stato membro, è commissionata da soggetto passivo d'imposta nazionale e il bene ottenuto a fine lavorazione è trasportato o spedito fuori di tale stato membro;
la prestazione è resa nel territorio dello Stato da operatore nazionale nei confronti di privato consumatore o di soggetto extracomunitario non identificato ai fini IVA in ambito comunitario;
la prestazione è resa in Italia su beni che a fine lavorazione rimangono nel territorio stesso, a nulla rilevando la qualificazione soggettiva del committente.
Sono considerate prestazioni di trasporto intracomunitario di beni le prestazioni di trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due stati membri anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati.
Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
se nel territorio dello Stato ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro
in ogni caso si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta.
Le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto e le relative prestazioni di intermediazione, in deroga a quanto disposto dall'art. 7 c.4 let. b) del DPR 633/72, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché eseguite nel territorio di altro Stato membro quando siano commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.
Le prestazioni di intermediazione relative ad operazioni su beni mobili si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro.

CASI DI NON IMPONIBILITA' E DI ESENZIONE

In via generale le cause di non imponibilità e di esenzione in materia di IVA intracomunitaria sono determinate con riferimento alla normativa dettata per l'IVA interna. Ai sensi dell'art. 42 c.1 infatti sono non imponibili, non soggetti ed esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari la cui cessione è non imponibile o non soggetta ai sensi degli articoli 8, 8-bis, 9 e 74 c.6 del DPR 633/72 (legge IVA) ovvero è esente ai sensi dell'art. 10 dello stesso.
Di particolare importanza per l'attività universitaria risulta inoltre l'art. 3 c.7 del DL 90/90, in base al quale non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni di detti beni effettuati dagli stessi organismi.

BASE IMPONIBILE ED ALIQUOTA

La base imponibile, da assumere quale importo sul quale applicare l'aliquota, è costrituito dal corrispettivo pattuito per l'acquisto del bene, compresi gli oneri e le spese inerenti alla esecuzione dell'operazione (si vedano al riguardo gli artt. 13, 14 c.2 c.3 e c.4 del DPR 633/72) (art. 43 c.1)
Quando il corrispettivo è espresso in valuta estera, esso va trasformato in lire italiane mediante l'applicazione del cambio del giorno di effettuazione dell'operazione, se indicato in fattura, ovvero alla data della fattura, se manca l'indicazione precedente (art. 43 c.3).
Se la valuta indicata in fattura è diversa da quella dello Stato membro da cui si acquista il bene, sarà necessario convertire tale valuta nella divisa dello Stato in questione.
L'aliquota applicabile agli acquisti intracomunitari è l'aliquota prevista per le operazioni interne, stabilita dall'art. 16 del DPR 633/72 (art. 43 c.4).
L'aliquota ordinaria è fissata nella misura del 20%.
In base a quanto disposto dal D.L. 29 settembre 1997 n. 328 (convertito. con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997 n. 410), che ha abolito l'aliquota del 16%, non risultano più esistenti le agevolazioni in precedenza stabilite per gli acquisti di materiali audiovisivi per uso didattico, nonché per l'acquisto di apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal CNR.
Di particolare rilevanza per l'attività universitaria risulta la disciplina dei reprints:
Sarà applicabile l'aliquota del 4% quando sono rilegati ed hanno il prezzo espresso in copertina (a tale scopo andrà allegata alla fattura una dichiarazione in tal senso da parte del responsabile della struttura)
Altrimenti sarà applicabile l'aliquota ordinaria del 20%.

LA FATTURA INTRACOMUNITARIA

Ogni acquisto intracomunitario dovrà essere documentato da una fattura.
Nessuna disposizione specifica viene dettata a livello intracomunitario in ordine alla definizione del concetto di fattura. Ci si deve quindi riferire alla normativa interna, ed in particolare all'art. 21 del DPR 633/72.
Quest'ultimo in particolare prevede che la fattura (che può essere emessa anche sotto forma di nota, parcella e simili) debba necessariamente contere:
La data ed il numero progressivo
La denominazione dei soggetti tra cui è effettuata l'operazione
La natura, qualità e quantità dei beni oggetto dell'operazione
Corrispettivi e gli altri importi necessari per la determinazione della base imponibile
Altri requisiti della fattura sono dettati implicitamente dalla normativa intracomunitaria:
Vi dovrà apparire necessariamente l'Isopartita dell'Università (IT00273530527)
Vi dovrà apparire necessariamente l'Isopartita del fornitore estero. Non sarà possibile accettare documenti non contenenti l'isopartita del fornitore. Nel caso di ricezione di un documento non riportante partita IVA sarà necessario contattare il fornitore chiedendogli l'emessione di un documento contenente tale indicazione o, in alternativa, una dichiazione di non assoggettazione alla disciplina IVA (o analoga imposta) nel relativo paese ed indicazione della normativa in base alla quale tale esenzione è operata.
In nessun caso vi dovrà essere addebito di IVA (o analoga imposta estera).

PAGAMENTO ANTICIPATO E RICEZIONE ANTICIPATA DEL BENE

Abbiamo visto che l'operazione intracomunitaria si considera effettuata al momento del pagamento o della ricezione del bene, anche se ancora non si sia ricevuta fattura.
L'ipotesi più statisticamente frequente è quella di pagamento sulla base di fattura pro-forma (di documenti cioè che pur soddisfacendo i requisiti stabiliti dalla legislazione universitaria, non hanno tutte le caratteristiche formali per poter essere considerate fatture o che espressamente portano la dicitura di fattura pro-forma che, per definizione, indica un documento non fiscale).
In entrambi i casi, comunque, si ha effettuazione dell'operazione senza che si sia in possesso di un valido documento fiscale.
Ai sensi dell'art. 46 c. 5 l'acquirente che non ha ricevuto la fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente autofattura così come nel caso in cui si riceva una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale.

ATTIVITA' ISTITUZIONALE ED ATTIVITA' COMMERCIALE

Gli acquisti intracomunitari possono essere effettuati dall'Università tanto nell'esercizio dell'attività istituzionale quanto nell'esercizio della sua attività commerciale (vale a dire l'attività compiuta ai sensi dell'art. 49 RD 31 agosto 1933 n. 1592 ed art. 66 DPR 11 luglio 1980 n. 382)..
La distinzione è estremamente importante in quanto ne deriva una diversa disciplina applicabile (art. 49 c.4).
Gli acquisti intracomunitari compiuti dall'Università nell'esercizio dell'attività istituzionale confluiranno infatti nell'apposito registro previsto dall'art. 47 c.3 e saranno oggetto di dichiarazione e liquidazione separata ai sensi dell'art. 49 c.1.
Gli acquisti intracomunitari compiuti nell'esercizio dell'attività commerciale andranno invece registrate tanto nel registro IVA delle vendite (ai fini della liquidazione dell'imposta che, quindi, avverrà insieme all'IVA interna) quanto nel registro IVA degli acquisti (al fine del recupero dell'imposta stessa).
A questo fine alle fatture relative ad acquisti intracomunitari commerciali si dovrà apporre il timbro "Relativo ad attività commerciale" o allegare una dichiarazione in tal senso.

L'IVA INTRACOMUNITARIA E L'EURO

Com'è noto dal 1° gennaio 1999 l'Euro è diventato moneta legale a pieno titolo nei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea (tutti i paesi aderenti all'Unione Europea tranne Gran Bretagna, Danimarca, Grecia e Svezia) sia pure, per tutto il periodo transitorio attualmente in atto, come mera moneta scritturale.
Il 31 dicembre 1998 poi sono stati fissati irrevocabilmente i tassi di conversione in Euro delle monete degli Stati U.E.M., le quali continueranno ad avere corso legale (ma solo come espressioni frazionate non decimali dell'Euro) sino alla data del 1° gennaio 2002. Il tasso di conversione valuta nazionale/Euro è espresso in termini di 1 Euro per quantità di ciascuna valuta nazionale (per es. 1 Euro = 1936,27 Lire; 1 Euro = 1.95583 Marchi tedeschi). In nessun caso i tassi di conversione possono essere arrotondati.
Gli importi derivanti dalla conversione delle monete nazionali in Euro dovranno essere arrotondati al centesimo superiore o inferiore. Al centesimo superiore se la frazione non è inferiore a 0.05 Euro (per es. Euro 15,328 = Euro 15,33), al centesimo inferiore se la frazione è inferiore a 0.005 (per es. Euro 15,321 = Euro 15,31). Se dalla conversione si ottiene un risultato esattamente a metà l'importo viene arrotondato al centesimo superiore (per es. Euro 15,325 = Euro 15,33).
In ogni caso poi le conversioni da una valuta straniera alla lira e viceversa dovrà essere effettuato passando necessariamente attraverso l'Euro. La regola del passaggio obbligatorio attraverso l'EURO vale sia per le monete U.E.M. (per le quali come abbiamo visto esistono tassi di conversione fissi) sia per le monete U.E. non U.E.M. (il cui tasso di cambio, riferito all'Euro, varia giornalmente) sia per le monete extra U.E. Quando la conversione in Euro avviene come fase intermedia della conversione tra due monete nazionali, l'arrotondamento dovrà avvenire almeno fino alla terza cifra decimale.
I principali problemi derivanti dall'introduzione dell'Euro in materia di IVA intracomunitaria sono quelli relativi sia alla compilazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti che al trattamento contabile delle operazioni intracomunitarie.
Relativamente ai modelli INTRASTAT, con la circolare 11 dicembre 1998 n. 285/D, il Ministero delle Finanze ha precisato che "...le informazioni di carattere contabile fornite con detti modelli saranno espresse ancora in lire...". Del resto si dovrà continuare ad indicare anche l'importo nella valuta dell'operatore comunitario (ad esempio per l'operatore francese il franco, per il tedesco il marco ecc.).
Riportiamo al riguardo alcuni esempi: (presi dalla Circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1998 n. 291/E).
Fornitore francese emette una fattura in franchi francesi
L'acquirente nazionale provvede a convertire i franchi in Euro e, successivamente, l'importo ottenuto il Lire.
Fornitore francese emette una fattura in Euro
L'acquirente italiano deve convertire l'importo sia in lire che in franchi francesi.
Fornitore francese emette una fattura in dollari statunitensi
L'acquirente italiano deve convertire i dollari in Euro (al cambio del giorno della data di effettuazione dell'operazione) e poi convertire l'Euro in lire e in franchi francesi.
Fornitore inglese emette una fattura in sterline inglesi
L'acquirente italiano deve convertire le sterline in Euro (al cambio del giorno della data di effettuazione dell'operazione) e poi convertire l'Euro in lire.

GLI ADEMPIMENTI DELLE STRUTTURE PERIFERICHE

Gli adempimenti delle strutture periferiche consistono essenzialmente nella trasmissione all'Ufficio Ragioneria delle fatture pro-forma e delle fatture definitive e nella compilazione del relativo modello F.
Tali adempimenti possono essere raggruppati in:
ADEMPIMENTI AL MOMENTO DELL'ORDINE
Gli adempimenti principali al momento dell'ordine del bene che costituirà oggetto di acquisto intracomunitario sono:
Comunicare al fornitore l'isopartita dell'Università (IT00273530527) chiedendo che questa venga riportata in fattura e che non venga fatto alcun addebito d'IVA (o imposta equivalente) in quanto acquisto intracomunitario.
Richiedere che in fattura sia riportata la nomenclatura combinata del bene oggetto dell'acquisto
Richiedere che nella fattura compaia l'isopartita del fornitore estero
ADEMPIMENTI CONNESSI AD UNA FATTURA PROFORMA
A tale riguardo occorre distinguere tra strutture dotate di autonomia contabile (Dipartimenti) e le altre strutture periferiche.
I Dipartimenti dovranno:
Protocollare la fattura il giorno di ricevimento
Inviare la fattura all'Ufficio Ragioneria solo dopo che questa sia stata pagata, con allegata la contabile bancaria di pagamento.
Compilare il modello F e trasmetterlo insieme alla fattura all'Ufficio Ragioneria.
Gli Istituti e le altre strutture non dotate di autonomia contabile dovranno:
Protocollare la fattura il giorno di ricevimento
Inviare la fattura all'Ufficio Ragioneria solo al momento in cui la si voglia pagare, insieme al relativo ordine di bonifico.
Compilare il modello F e trasmetterlo insieme alla fattura all'Ufficio Ragioneria.
In ogni caso alla struttura periferica sarà inviata dall'Ufficio Ragioneria copia del modello F con l'indicazione del numero interno attribuitogli.
La struttura dovrà, al momento della ricezione della fattura definitiva, compilare un nuovo modello F facendo in essa espresso riferimento al numero comunicato.

ADEMPIMENTI CONNESSI AD UNA FATTURA DEFINITIVA
Al momento del ricevimento di una fattura definitiva la struttura dovrà:
Protocollare la fattura
Inviarla all'Ufficio Ragioneria entro il mese di ricevimento indipendentemente dal suo pagamento
Compilare il modello F e trasmetterlo insieme alla fattura all'Ufficio Ragioneria.
INOLTRE:
Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in fotocopia leggibile, mentre il modello F dovrà essere trasmesso in originale firmato dal Responsabile della struttura.
Per le valute extra U.E.M. il cambio da utilizzare per determinare il controvalore in lire deve essere del giorno della data della fattura oppure quello di effettuazione dell'operazione, se risulta in fattura.Quando trattasi di fattura pro-forma il cambio sarà quello risultante dalla c

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F

Il modello F è uno strumento predisposto dall'Amministrazione al fine di adempiere agli obblighi di integrazione della fattura intracomunitaria (art. 46) al fine della sua registrazione nei registri fiscali (art. 47 c.1 e 47 c. 3) e di compilazione dell'elenco periodico degli acquisti intracomunitari che deve essere trasmessi alla dogana (modelli INTRA-2 e INTRA-2 bis previsti dal D.M. 21 ottobre 1992).
I Modelli F devono essere compilati a cura delle strutture perifiche e trasmessi all'Ufficio Ragioneria contestualmente a copia della fattura (definitiva o proforma) di acquisto.
Le indicazioni da riportare nel modello F sono le seguenti:
Struttura di appartenza che ha effettuato l'acquisto intracomunitario
Codice della struttura
Telefono interno dell'operatore
Denominazione del Fornitore
Codice ISO e numero di partita IVA (a tal fine si ricorda che ogni Isopartita deve essere preceduta dalla sigla dello Stato ed un numero le cui cifre variano in relazione allo Stato della Comunità di appartenenza). L'indicazione dell'isopartita è in ogni caso obbligatoria e, conseguentemente, devono prendersi a cura delle strutture periferiche gli opportuni contatti con il fornitore per acquisire tale dato (si ricorda del resto che tale dato deve necessariamente comparire nella fattura)
Numero e data fattura (definitiva o proforma)
Totale valuta espressa in valuta estera
Determinazione dell'imponibile e dell'imposta, se dovuta (nel caso di non imponibilità o di esenzione vanno indicate in luogo dell'IVA, il titolo e la norma agevolativa)
Descrizione del bene in lingua italiana
Inoltre andrà compilato il dettaglio con l' indicazione di tutti i dati decessari alla predisposizione dei modelli INTRASTAT:
La natura della transazione
La nomenclatura combinata
La massa netta del bene acquistato
L'unità supplementare (tale indicazione è necessaria solo per alcuni tipi di beni e comunque non per gli acquisti di materiale bibliografico)
Le condizioni di consegna (elemento inerito dal D.M. 4 febbraio 1998 in sostituzione della precedente indicazione "regime")
Il modo di trasporto
Il paese di origine del bene
Il modello F deve essere datato e firmato dal Responsabile della Struttura.

GLI ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO RAGIONERIA

Oltre ad una attività di verifica e controllo dell'operato delle strutture decentrate, la procedura in materia di IVA intracomunitaria prevede taluni adempimenti propri dell'Amministrazione centrale.
In caso di ricevimento di una fattura pro-forma l'Ufficio Ragioneria provvederà alla registrazione della fattura nell'apposito programma con l'indicazione della data del pagamento, all'attribuzione di un numero progressivo interno, ed alla trasmissione alla struttura periferica di copia del modello F (integrato con il numero progressivo di cui sopra) e della fattura relativa. Tale numero progressivo interno andrà indicato nel modello F di trasmissione della fattura definitiva.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 46 c.5 senza che si sia ricevuta la fattura definitiva l'Ufficio Ragioneria provvederà all'emissione e registrazione della relativa autofattura.
In caso di ricevimento di una fattura definitiva andranno distinte due ipotesi:
Nel caso di ricevimento di fattura relativo ad un acquisto intracomunitario compiuto dall'Università nel corso della sua attività commerciale l'acquisto dovrà essere registrato tanto nel registro delle fatture emesse (art. 23 DPR 633/72) quanto nel registro degli acquisti (art. 25 DPR 633/72) al fine del recupero dell'imposta relativa.
Nel caso di acquisto intracomunitario di natura istituzionale la registrazione andrà effettuata esclusivamente sul registro previsto dall'art. 47 c.3.
Anche la liquidazione dell'imposta avviene separatamente per i due tipi di attività: l'IVA intracomunitaria relativa all'attività commerciale sarà liquidata contestualmente all'imposta ordinaria dovuta per le operazioni interne; l'IVA intracomunitaria relativa ad attività istituzionale sarà invece oggetto di liquidazione e pagamento autonomi (mod. INTRA 12 previsto dal DM 16/2/93)
L'imposta sarà versata dall'Amministrazione centrale.
Eseguito il versamento complessivo l'Ufficio Ragioneria comunicherà alle strutture con autonomia contabile le somme di loro competenza che dovranno essere restituite tempestivamente all'Amministrazione.
Per le strutture senza autonomia di bilancio l'IVA intracomunitaria sarà recuperata dal fondo di bilancio sul quale è stato eseguito il pagamento della fattura.
L'amministrazione centrale provvederà alla consegna alla circoscrizione doganale dei modelli INTRA 2 e INTRA 2 bis (riepilogo degli acquisti intracomunitari di beni).
Con il D.P.R. n. 10 del 7 gennaio 1999 sono state introdotte importanti novità in materia di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari con decorrenza 1 gennaio 1999.
In particolare, per la parte che a noi interessa più direttamente, sono stati aumentati gli importi di riferimento per determinare la periodicità di presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi ad acquisti intracomunitari (gli importi di cui sotto sono riferiti al volume degli acquisti intracomunitari realizzato nel periodo d'imposta precedente; in caso di inizio dell'attività intracomunitaria ci si riferisce al volume presunto che si realizzerà nell'anno):
fino a 50 milioni, periodicità annuale;
oltre 50 milioni e fino a 200 milioni, periodicità trimestrale;
oltre 200 milioni, periodicità mensile (è questo il caso dell'Università degli Studi di Siena).
Coloro che sono obbligati alla compilazione degli elenchi INTRASTAT:
con periodicità annuale, dovranno provvedere alla presentazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo:
con periodicità trimestrale, entro il mese successivo a ciascun trimestre;
con periodicità mensile, entro il giorno 20 del mese successivo (non si dovranno dunque più conteggiare i quindici giorni lavorativi del mese successivo come stabilito dalla disciplina previgente), in caso di scadenza in giorno festivo la presentazione è prorogata fino al primo giorno lavorativo successivo.
Il D.P.R. 10/99 ha confermato che i modelli dovranno contenere anche i dati statistici solo per coloro che sono tenuti a presentare i modelli con cadenza mensile.
Viene invece richiesta la compilazione dei soli dati statistici per quanto riguarda i beni spediti o ricevuti da altro Stato membro UE per realizzare operazioni di lavorazione e perfezionamento, sempre per i soggetti con obbligo mensile, a seguito delle modifiche portate dall'art. 3 del DPR 10/99 all'art. 50 c. 6 del D.L. 331/93.