I.V.A.

L'IVA (imposta sul valore aggiunto) è l'imposta in vigore in tutti i paesi della Unione Europea (UE) per assoggettare a tassazione il consumo dei beni e dei servizi.
L'onere dell'IVA viene di fatto sostenuto dai consumatori come componente del prezzo dei beni e dei servizi che sono ad essa soggetti. Nel ciclo produttivo commerciale , tuttavia, l'IVA viene anticipata dai Soggetti Passivi di diritto dell'imposta che sono le imprese, le società, gli enti, gli esercenti arti e professioni.
Nelle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) soggette all'IVA., l'IVA. viene addebitata, dai soggetti passivi di diritto (imprese società, enti ed esercenti arti e professioni), come componente del prezzo dei beni o dei servizi alle controparti contrattuali, con obbligo di rivalsa.
L'IVA addebitata dai soggetti passivi anche se non viene incassata deve essere liquidata e versata periodicamente all'Ufficio IVA, al netto dell'IVA assolta sugli acquisti (anche intracomunitari) e sulle importazioni fatte dai soggetti passivi stessi.
I soggetti passivi di diritto non sopportano quindi, di regola, il costo dell'IVA, salvi i casi di indeducibilità totale o parziale, sempre più frequenti, dell'IVA pagata sull'acquisizione di alcune categorie di beni e servizi.
I soggetti passivi, oltre al costo dell'IVA pagata sugli acquisti con IVA indeducibile, sopportano il costo della complessa gestione amministrativa dell'imposta, l'onere finanziario dell'anticipazione dell'imposta, e se si trovano a credito, l'onere finanziario ed il costo della procedura del rimborso.

Operazioni soggette all'IVA

Sono soggette a IVA le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e le operazioni intracomunitarie effettuate in Italia nell'esercizio di imprese o di arti e professioni. Nella nozione di operazioni soggette all'IVA si ricomprendono non solo le operazioni soggette al pagamento dell'imposta, ma anche quelle soggette solamente agli adempimenti formali prescritti per l'accertamento dell'imposta: tali operazioni si distinguono, secondo del regime ad esse applicabile, in esenti, imponibili, non soggette al pagamento dell'IVA. Per tutte le operazioni soggette all'IVA vanno eseguiti, da parte dei soggetti passivi dell'IVA, gli adempimenti amministrativi di documentazione (con l'emissione della fattura, del documento di trasporto o bolla di accompagnamento , della ricevuta o scontrino fiscale), di registrazione e di dichiarazione stabiliti per la sua applicazione.

Operazioni escluse o fuori campo dell'IVA

Si definiscono "escluse dall'IVA" le operazioni che non solo non sono soggette al pagamento dell'imposta, ma che neppure sono soggette agli adempimenti formali, di regola prescritti anche per le operazioni non soggette all'IVA, quali non imponibili o esenti dall'IVA. Si tratta pertanto di operazioni del tutto estranee dal campo d'applicazione dell'IVA, in quanto prive del requisito oggettivo, soggettivo o territoriale. Per tale motivo non determinano generalmente alcun obbligo in capo a chi le pone in essere. Tuttavia esse devono essere tenute in considerazione in funzione delle disposizione che limitano la detrazione dell'IVA sugli acquisti di beni e servizi afferenti operazioni escluse.

Non imponibili

Sono definiti non imponibili all'IVA le operazioni che, pur materialmente eseguite in Italia, sono considerate per presunzione di legge come se fossero non eseguite in Italia e quindi non soggette all'IVA per difetto del requisito della territorialità. Tutte le operazioni non imponibili all'IVA sono soggette agli adempimenti formali dell'IVA ( fatturazione, registrazione e dichiarazione). La loro caratteristica, nella disciplina dell'IVA, consiste nei seguenti fatti: non comportano alcuna limitazione al diritto alla detrazione dell'IVA fatta sull'acquisto di beni e di servizi utilizzati per eseguire le operazioni non imponibili; - danno diritto al contribuente di effettuare acquisti, anche intracomunitari, ed esportazioni, senza pagamento dell'IVA in misura corrispondente all'ammontare delle operazioni non imponibili eseguite.
Un'operazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA quando sussistono contemporaneamente i seguenti tre requisiti:

1. Oggettivo: devono trattarsi di cessioni di beni o di prestazioni di servizi.
2. Soggettivo: devono essere effettuate da imprese , artisti o professionisti, nell'esercizio dell'attività.
3. Territoriale: devono essere effettuate nel territorio italiano.

Se manca anche uno solo di questi requisiti, l'operazione è esclusa dall'IVA. Fa eccezione a tale regola l'ipotesi dell'importazione, per la quale non rileva il criterio soggettivo. Essa è tassata, infatti, anche quando è posta in essere da un soggetto privato.

Soggetti passivi dell'IVA

Per soggetti passivi dell'IVA si intendono coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (oggettivamente) soggette all'IVA nell'esercizio di imprese o di arti e professioni ovvero che effettuano, nell'esercizio di tali attività, importazioni o operazioni intracomunitarie. Tali soggetti sono di diritto contribuenti di diritto dell'IVA in quanto obbligati ad applicare l'imposta: essi si contrappongono ai consumatori finali che sono i contribuenti di fatto in quanto sono coloro che effettivamente sostengono l'onere dell'imposta. I soggetti passivi dell'IVA devono addebitare l'IVA come maggiorazione del prezzo dei beni ceduti o dei servizi prestati e diventano debitori verso il Fisco dell'IVA così addebitata relativa alle operazioni imponibili, anche intracomunitarie, effettuate (art. 17/1, DPR 26/10/72, 633, art. 37, D.L. 30/8/93, 331).
I soggetti passivi dell'IVA sono sempre obbligati agli adempimenti formali di documentazione, registrazione e dichiarazione delle operazione soggette all'IVA, previsti per l'applicazione dell'imposta, anche se di fatto non sono debitori dell'imposta (art. 17/1, DPR 26/10/72, 633; art. 44/1, I, DL 30/8/93, 331).
Per le importazioni dei beni, soggetto passivo dell'IVA dovuta è chiunque abbia compiuto l'operazione, anche se non è, ad altro titolo, soggetto passivo dell'IVA (art. 1, DPR 26/10/72, 633); debitore dell'IVA sulle importazioni è il proprietario delle merci, ed in solido, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata. (art. 38, DPR 23/1/73, 43).

Enti non commerciali

Per i soggetti di seguito elencati, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, si considerano effettuate nell'esercizio di impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali:
• Enti pubblici e privati
• Consorzi
• Associazioni
• Altre organizzazioni senza personalità giuridica
Per tali soggetti, quindi, in quanto non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, non opera la presunzione assoluta prevista dalla legge per le società di capitali e per gli enti commerciali, in forza della quale le operazioni eseguiti si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa e perciò soggette all'IVA; essi si considerano quindi soggetti passivi dell'IVA solo in relazione alle operazioni compiute nell'esercizio d'impresa commerciale.
Per gli Enti pubblici sono sempre escluse dal campo di applicazione dell'IVA le attività istituzionali, anche quando consistono in un attività economica, purché tale attività sia sempre svolta in regime di puro ed esclusivo diritto amministrativo, cioè nell'esercizio di una pubblica autorità. Sono invece soggetti passivi all'IVA ogni qual volta pongono in essere anche nella loro veste pubblicistica rapporti commerciali di natura privatistica.

Cessioni di beni

Sono soggette all'IVA le cessioni di beni effettuate in esecuzione di atti di regola contratti che comportano il trasferimento a titolo oneroso della proprietà ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui beni di ogni genere.

Cessioni di beni escluse dall'IVA

Non sono soggette ad IVA alcune cessioni di beni che anche se effettuate in Italia da soggetti passivi dell'IVA, sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, quindi non sono neppure soggette ad alcun adempimento formale; non deve essere emessa fattura o altro documento ai fini dell'IVA, né fatta alcuna annotazione nei registri tenuti ai fini dell'IVA.
Si riassumono in: cessioni di denaro, cessioni di aziende, cessione di terreni non edificabili, di campioni, conferimento di beni in società, fusioni, scissioni o trasformazioni di società o enti, valori bollati, premi, finalità comunitarie, assegnazioni di beni ai soci.

Cessioni di beni soggette ad iva monofasica

Sono quelle cessioni soggette all'VA esclusivamente da parte di quei soggetti che le pongono in essere. Nel successivo commercio sono considerate come operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA. Non limitano il diritto alla detrazione dell'imposta. Le suddette operazioni ai fini del calcolo del pro-rata devono essere computate in base al corrispettivo che, sulla base degli accordi contrattuali, è dovuto al rivenditore. Sono soggetti a IVA monofasica le seguente cessioni: sali e tabacchi, quotidiani, periodici e libri, telefoni pubblici, documenti di viaggio, pubblicazioni estere eccetera.

Prestazioni di servizi ed operazioni assimilate soggette all'IVA

Agli effetti dell'IVA si considerano prestazioni di servizi soggetti all'IVA quelle prestazioni rese verso corrispettivo, dipendenti dai seguenti contratti: contratto d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito. O quelle prestazioni rese verso corrispettivo, dipendenti, in genere da obbligazioni di fare non fare e di permettere, quale che ne sia la fonte (art. 3/1, DPR 26/10/72, 633).

Prestazioni di Servizi non soggette a IVA

Sono quelle prestazioni di servizi che non sono soggette all'IVA in quanto si considerano escluse dal campo di applicazione dell'IVA, anche se effettuate verso corrispettivo (art. 3/4, lett. a-h, DPR 26/10/72, 633. Sono: operazioni relative a diritti d'autore; prestiti obbligazionari; cessione di alcuni contratti, eccetera.

Aliquota IVA

L'aliquota ordinaria è stabilita nella misura del 20% della base imponibile.
L'aliquote ridotte si applicano esclusivamente alle operazioni tassativamente indicate quali: Cessione di fabbricati a destinazione abitativa; case di abitazione non di lusso destinate a prima casa; pertinenze prima casa; ricostruzione di fabbricato preesistente previa demolizione; appalti relativi ad immobili residenziali, locazione di immobili di civile abitazione; alloggi collettivi, interventi di manutenzione del patrimonio edilizio, eccetera. Per i beni di seguito elencati , che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di manutenzione straordinaria e ordinaria, l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione (DM 29/12/99, GU 31/12/99, 306):
• Ascensori e montacarichi
• Infissi esterni ed interni
• Caldaie
• Videocitofoni
• Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria
• Sanitari e rubinetterie da bagno
• Impianti di sicurezza
Se nell'intervento sono utilizzati i beni di "valore significativo" sopra elencati fattura va indicato il corrispettivo del servizio al netto del valore dei beni, ed inoltre, distintamente , la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l'IVA ridotta e l'eventuale parte soggetta all'IVA ordinaria del 20% (CM 29/12/99, 247E, 2.1).

Detraibilità dell'IVA

In generale l'imposta è detraibile se è relativa ad un operazione inerente all'attività svolta, se viene esercitato correttamente il diritto alla detrazione e se l'operazione non rientra nei casi di indetraibilità.
Condizione determinante il diritto alla detrazione dell'imposta è innanzitutto quella dell'inerenza dell'operazione all'attività del soggetto (impresa, arte e professione). La detrazione deve cioè riguardare l'IVA assolta o dovuta dal contribuente per operazioni pertinenti o rilevanti rispetto alla sua attività imprenditoriale o professionale.
Per detrarre l'IVA è necessario inoltre, che la stessa sia stata addebitata in fattura a titolo di rivalsa, a carico del soggetto che ha acquistato il bene o ha ricevuto il servizio. Il diritto alla detrazione è esercitatile indipendentemente dall'effettivo pagamento del tributo da parte del cedente e dal versamento a quest'ultimo di pari importo, in via di rivalsa da parte del cessionario.
Il diritto alla detrazione dell'imposta da parte del cessionario o committente , è strettamente correlato al momento in cui nasce nel cedente o prestatore il corrispondente obbligo di versamento. E' infatti stabilito che il diritto alla detrazione "sorge" nel momento in cui l'imposta "diviene esigibile", cioè, generalmente il momento in cui l'operazione si considera effettuata.
Il diritto alla detrazione non deve necessariamente essere esercitato nello stesso momento di effettuazione dell'acquisto del bene o servizio o di ricevimento della relativa fattura, ma può essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui sorge il diritto alla detrazione. Così ad esempio, per un acquisto di beni effettuato nel 2001 (beni ricevuti nel 2001), il diritto alla detrazione (sorto nel 2001), potrà essere esercitato dall'acquirente, al più tardi nella dichiarazione annuale relativa all'anno 2003 (secondo anno successivo) da presentare nel 2004.